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RIFERIMENTI : DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2008/04/30/008G0104/sg 1 LA SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI LE FIGURE PROFESSIONALI - I SOGGETTI COINVOLTI I RISCHI E I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E COLLETTIVA LA VALUTAZIONE DEI RISCHI I DOCUMENTI DI CANTIERE

LA SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI · Formazione lavoratori D.Lgs 81/08 art.37 8 ore (rischio basso) 12 ore (rischio medio) 6 ore quinquennale 16 ore (rischio alto) Corso

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RIFERIMENTI : DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2008/04/30/008G0104/sg 1

LA SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

LE FIGURE PROFESSIONALI - I SOGGETTI COINVOLTI

I RISCHI E I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E COLLETTIVA

LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

I DOCUMENTI DI CANTIERE

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LE FIGURE PROFESSIONALI

I SOGGETTI COINVOLTI

2

PROGETTAZIONE ESECUZIONE

COMMITTENTE

RESPONSABILE DEI LAVORI

PROGETTISTA

COORDINATORE SICUREZZA PROGETTAZIONE

DIRETTORE DEI LAVORI

COORDINATORE SICUREZZA FASE ESECUZIONE

IMPRESA AFFIDATARIA

IMPRESA SUBAPPALTATRICE

LAVORATORE AUTONOMO

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LE FIGURE PROFESSIONALI

I SOGGETTI COINVOLTI

3

COMMITTENTE

Art.89. Definizioni

……

b) committente: il soggetto per conto del

quale l'intera opera viene realizzata,;

Dal momento in cui il committente decide di realizzare un’opera deve avvalersi di un

progettista, e nominare un direttore dei lavori durante la fase esecutiva, nonché, ove

necessario, il coordinatore della sicurezza.

Gli obblighi e le responsabilità del

committente sono sanciti dagli artt.

90 e 93 del D.lgs 81/2008

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LE FIGURE PROFESSIONALI

I SOGGETTI COINVOLTI

4

COMMITTENTE

Art.90 – comma 1

1. il committente o il responsabile dei lavori

si attiene ai principi e alle misure generali di

tutela di cui all’art. 15

Art.90 – comma 2

2. il committente o il responsabile dei lavori

prende in considerazione i documenti di cui

all’art 91

Art.90 – comma 3

3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di

più imprese esecutrici, anche non

contemporanea, il committente designa il

coordinatore della sicurezza

1) Idoneo titolo di studio

2) Corso di formazione ed aggiornamento

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LE FIGURE PROFESSIONALI

I SOGGETTI COINVOLTI

5

COMMITTENTE

Art.90 – comma 9

Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei

lavori ad un’unica impresa o ad un lavoratore autonomo:

a) Verifica l’idoneità tecnico professionale

b) Chiede una dichiarazione sull’organico medio annuo

c) Verifica il DURC (Documento unico di regolarità contributiva)

d) Trasmette la notifica preliminare

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LE FIGURE PROFESSIONALI

I SOGGETTI COINVOLTI

6

IL RESPONSABILE DEI LAVORI

Art.89 – Definizioni

c) Responsabile dei lavori: soggetto che può essere incaricato dal

committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal decreto.

In caso di mancata designazione del responsabile dei lavori, lo stesso

coincide con il committente.

La nomina del responsabile dei lavori solleva il committente da alcune

responsabilità ed è consigliabile effettuarla qualora il committente non fosse

in possesso di adeguate capacità tecniche necessarie alla valutazione ed alla

scelta delle imprese affidatarie.

Altra situazione in cui è consigliabile nominare il responsabile dei lavori è

rappresentata dalla partecipazione di più committenti per la stessa opera

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Art. 99. Notifica preliminare

1. Il committente o il responsabile dei lavori, prima

dell'inizio dei lavori, trasmette all'azienda unità

sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro

territorialmente competenti la notifica preliminare

elaborata conformemente all'allegato XII, nonché gli

eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:

a) cantieri di cui all'articolo 90, comma 3;

b) cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di

notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a)

per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera;

c) cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità

presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-

giorno – 200 ug.

2. Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile

presso il cantiere e custodita a disposizione dell'organo

di vigilanza territorialmente competente.

7

LE FIGURE PROFESSIONALI

I SOGGETTI COINVOLTI

IL COMMITTENTE O IL RESPONSABILE DEI LAVORI – LA NOTIFICA PRELIMINARE

Nei cantieri in cui e' prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea

ALLEGATO XII

Contenuto della notifica preliminare

1. Indirizzo del cantiere.

2. Committente (i)

3. Natura dell'opera.

4. Responsabile (i) dei lavori

5. CSP

6. CSE

7. Data presunta d'inizio dei lavori .

8. Durata presunta dei lavori in cantiere.

9. Numero massimo dei lavoratori .

10. Numero di imprese e di lavoratori autonomi

11. Dati delle imprese già selezionate.

12. Ammontare complessivo presunto dei lavori

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LE FIGURE PROFESSIONALI

I SOGGETTI COINVOLTI

8

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

Art. 89. Definizioni……e) Csp: soggetto incaricato, dal committente o dal

responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di

cui all'articolo 91;

Art. 91 . Obblighi del coordinatore per la progettazione

Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della

richiesta di presentazione delle offerte,:

a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo

100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati

nell'allegato XV;

b) b) predispone un fascicolo, i cui contenuti sono definiti

all'allegato XVI

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LE FIGURE PROFESSIONALI

I SOGGETTI COINVOLTI

9

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

Art. 89. Definizioni……f) Cse: soggetto incaricato, dal committente o dal

responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di

cui all'articolo 92, che non può essere il datore di

lavoro delle imprese esecutrici o un suo dipendente o

il responsabile del servizio di prevenzione e

protezione (RSPP) da lui designato;

Art. 92 . Obblighi del coordinatore per l’esecuzione dei lavori

Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione

dei lavori:

a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo,

l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori

autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano

di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e la

corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;

b) verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da

considerare come piano complementare di dettaglio del piano di

sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100,;

c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi,

la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro

reciproca informazione;

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LE FIGURE PROFESSIONALI

I SOGGETTI COINVOLTI

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IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

Art. 92 . Obblighi del coordinatore per l’esecuzione dei lavori

e) propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la

risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun

provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione

da' comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro

territorialmente competenti;

f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla

verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

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LE FIGURE PROFESSIONALI

I SOGGETTI COINVOLTI

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IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

Art. 98. Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione del coordinatore per l'esecuzione dei lavori

Il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori devono essere in possesso dei seguenti

requisiti:

a) laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-20 a LM-35, LM-69, LM-73, LM-74, ovvero laurea

specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S, 77/S, 74/S, 86/S, nonché attestazione, da parte di

datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un

anno;

b) laurea conseguita nelle seguenti classi L7, L8, L9, L17, L23 ovvero laurea conseguita nelle classi 8, 9, 10, 4, nonché

attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorative nel settore delle

costruzioni per almeno due anni;

c) diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico, nonché attestazione, da parte di datori di

lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni.

Devono essere in possesso di attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento finale, a specifico corso in materia di

sicurezza

120 ore di formazione 40 ore di aggiornamento ogni 5 anni

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LE FIGURE PROFESSIONALI

I SOGGETTI COINVOLTI

12

DIRETTORE DEI LAVORI

Il direttore dei lavori è la figura professionale scelta dal committente con lo scopo di seguire

l’andamento regolare del cantiere.

I compiti del DL:

La redazione dei SAL o, se redatti dall’impresa esecutrice, il controllo e l’avvallo di questi

ultimi;

La verifica della corretta esecuzione dei lavori con visite periodiche nel numero necessario a

esclusivo giudizio del professionista, emanando le disposizioni e gli ordini in conformità al

capitolato e/o alla regola tecnica.;

Riferisce ogni informazione utile al fine di consentire al committente di avere piena

conoscenza dell’avanzamento dei lavori

La stesura dei verbali di riunione e di eventuali ordini di servizio;

Il rilascio di eventuali certificati, es. corretta posa in opera, corretta esecuzione dei lavori etc

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LE FIGURE PROFESSIONALI

I SOGGETTI COINVOLTI

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IMPRESA APPALTATRICE

Art. 89. Definizioni……i) Impresa affidataria: impresa titolare del

contratto di appalto con il committente che,

nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi

di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi;

Art. 97. Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria

……Il datore di lavoro dell'impresa affidataria vigila sulla sicurezza dei

lavori affidati e sull'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni

del piano di sicurezza e coordinamento.

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LE FIGURE PROFESSIONALI

I SOGGETTI COINVOLTI

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LAVORATORE AUTONOMO

Art. 89. Definizioni……d) Lavoratore autonomo: persona fisica la cui

attività professionale contribuisce alla realizzazione

dell'opera senza vincolo di subordinazione;

Art. 94. Obblighi dei lavoratori autonomi

……….

I lavoratori autonomi che esercitano la propria attività nei

cantieri, fermo restando gli obblighi di cui al presente

decreto legislativo, si adeguano alle indicazioni fornite dal

coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai fini della

sicurezza.

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LE FIGURE PROFESSIONALI DELL’IMPRESA

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IL DATORE DI LAVORO

RSPP – Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

IL MEDICO COMPETENTE

ASPP – Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione

RLS – Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

LAVORATORE DIPENDENTE

PREPOSTO

ADDETTO ANTINCENDIO

ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO

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LE FIGURE PROFESSIONALI DELL’IMPRESA

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IL DATORE DI LAVORO

Art. 36. Informazione ai lavoratori

Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva un’adeguata informazione:

a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;

b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;

c) sui nominativi degli addetti

d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente.

2. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

a) sui rischi specifici;

b) sui pericoli connessi all'uso delle sostanze pericolose

c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

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LE FIGURE PROFESSIONALI DELL’IMPRESA

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IL DATORE DI LAVORO

Art. 17. Obblighi del datore di lavoro non delegabili

Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:

a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28;

b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

Art. 18 Obblighi del datore di lavoro

2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:

a) la natura dei rischi;

b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive; c

c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;

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LE FIGURE PROFESSIONALI DELL’IMPRESA

IL DATORE DI LAVORO – OBBLIGO DI FORMAZIONE ED INFORMAZIONE

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LE FIGURE PROFESSIONALI DELL’IMPRESA

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IL DATORE DI LAVORO – OBBLIGO DI FORMAZIONE ED INFORMAZIONE

TITOLO CORSO RIFERIMENTO LEGISLATIVO DURATA MINIMA PERIODICITÀ

AGGIORNAMENTI

Formazione lavoratori D.Lgs 81/08 art.37

8 ore (rischio basso)

6 ore quinquennale12 ore (rischio medio)

16 ore (rischio alto)

Corso RSPP D.Lgs 81/08 art.34

16 ore (rischio basso) 6 ore ogni 5 anni

32 ore (rischio medio) 10 ore ogni 5 anni

48 ore (rischio alto) 14 ore ogni 5 anni

Corso RLS D.Lgs 81/08 art.37 32 ore

4 ore/annoimprese 15 > dipendenti < 50

8 ore/annoimprese 50 > dipendenti

Addetti prevenzione incendi D.Lgs 81/08 art.46

4 ore (rischio basso incendio)Attualmente non previsti ma consigliabili8 ore (rischio medio incendio)

16 ore (rischio alto incendio)

Addetti primo soccorso D.Lgs 81/08 art.4512 ore (aziende di tipo B-C) 4 ore ogni 3 anni

16 ore (aziende di tipo A) 6 ore ogni 3 anni

Corso Formazione Preposti D.Lgs 81/08 art.37

8 ore (rischio basso) + 8 ore

6 ore quinquennale12 ore (rischio medio) + 8 ore

16 ore (rischio alto) + 8 ore

Corso Formazione Dirigenti D.Lgs 81/08 art.37 16 ore 6 ore quinquennale

La formazione deve avvenire in orario di lavoro e non può comportare oneri economici per i lavoratori.

verifica dell'apprendimento finale

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IL DATORE DI LAVORO – OBBLIGO DI FORMAZIONE ED INFORMAZIONE

La formazione deve avvenire in orario di lavoro e non può comportare oneri economici per i lavoratori.

verifica dell'apprendimento finale

Uffici e servizi – Commercio – Artigianato – Alberghi, Ristoranti e Turismo

Macrocategorie di rischio e corrispondenza ATECO

Agricoltura – Pesca – Pubblica Amministrazione e istruzione –Trasporti terrestre, Aereo, Marittimo – Magazzino e logistica

Costruzioni – industrie estrattive – alimentari – tessile –concerie – legno – manifatturiero – energia e gas –

smaltimento rifiuti – raffineria – chimico e gomma – sanità –servizi residenziali

Rischio BassoCorso di 4 ore

Rischio Medio Corso di 8 ore

Rischio Alto Corso di 12 ore

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LE FIGURE PROFESSIONALI DELL’IMPRESA

IL DATORE DI LAVORO – OBBLIGO DI FORMAZIONE ED INFORMAZIONE

L’ABILITAZIONE ALLA CONDUZIONE DI PARTICOLARI ATTREZZATURE

La conduzione di particolari attrezzature richiede l’acquisizione di una specifica abilitazione definita

patentino. Elenco delle attrezzature per le quali vige attualmente l’obbligo dell’abilitazione:

I corsi possono essere organizzati esclusivamente da soggetti autorizzati e hanno una validità quinquennale, termine entro il quale

va frequentato uno specifico modulo di aggiornamento la cui durata varia per ogni attrezzatura.

Modulo teorico Modulo pratico Totale ore corso

PIATTAFORME DI LAVORO MOBILI ELEVABILI (PLE) varie tipologie

4 ore 4/6 ore 8/10 ore

GRU A TORRE varie tipologie 8 ore 4/6 ore 12/14 ore

GRU MOBILI 7 ore 7 ore 14 ore

GRU MOBILE CON FALCONE TELESCOPICO 11 ore 11 ore 22 ore

GRU PER AUTOCARRO 4 ore 8 ore 12 ore

CARRELLI ELEVATORI CON CONDUCENTE A BORDO varie tipologie

8 ore 4/8 ore 12/16 ore

TRATTORI AGRICOLI FORESTALI 3 ore 5 ore 8 ore

MACCHINE MOVIMENTO TERRA (MMT) 4 ore 6/12 ore 10/16 ore

POMPE PER CALCESTRUZZO 7 ore 7 ore 14 ore

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LE FIGURE PROFESSIONALI DELL’IMPRESA

IL DATORE DI LAVORO – OBBLIGO DI FORMAZIONE ED INFORMAZIONE

CORSI DI SICUREZZA PER LAVORI IN QUOTA E USO DI DISPOSITIVI ANTICADUTA

Il sistema di protezione, certificato per l'uso specifico, deve

permettere una caduta libera non superiore a 1,5 m o, in presenza di

dissipatore di energia a 4 metri

Modulo teorico

Modulo pratico Totale ore corso Periodicità aggiornamento

PONTEGGISTA 14 ore 14 ore 28 ore 4 ore ogni 4 anni

ADDETTO AI LAVORI IN QUOTA

4 ore 4 ore 8 ore 4 ore ogni 5 anni

art. 107 del D.Lgs. 81/08

lavoro in quota:

- attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 metri rispetto ad un piano

stabile;

- obbligo di formazione ed addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI di III categoria, categoria che ricomprende i

dispositivi individuali di arresto caduta, guide o linee vita, imbracature per tutti i lavoratori che ne debbano fare uso.

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CORSI DI SICUREZZA PER LAVORI IN QUOTA E USO DI DISPOSITIVI ANTICADUTA

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CORSI DI SICUREZZA PER LAVORI IN QUOTA E USO DI DISPOSITIVI ANTICADUTA

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-Cordini e moschettoni

- Imbracature

-Dispositivi retrattili

-Dispositivi scorrevoli

-Linea orizzontale

-Tripode e verricelli

-Ancoraggi

CORSI DI SICUREZZA PER LAVORI IN QUOTA E USO DI DISPOSITIVI ANTICADUTA

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LE FIGURE PROFESSIONALI DELL’IMPRESA

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RSPP - RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Art. 31. Servizio di prevenzione e protezione

…..il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione all'interno della

azienda o incarica persone o servizi;

……Ove il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni non è esonerato dalla propria

responsabilità in materia.

Nei casi in cui il datore di lavoro si avvale di un esperto esterno per

ricoprire l'incarico di responsabile del servizio deve comunque organizzare

un servizio di prevenzione e protezione con un adeguato numero di

addetti.

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LE FIGURE PROFESSIONALI DELL’IMPRESA

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RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Art. 32. Capacità e requisiti professionali

- Le capacità ed i requisiti professionali adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo

di lavoro e relativi alle attività lavorative.

-titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un

attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione

adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività

lavorative.

-I corsi di formazione sono organizzati da enti accreditati

Art. 33. Compiti del servizio di prevenzione e protezione

1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:

a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione

delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro;

b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di

controllo di tali misure;

c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;

d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;

e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro,

nonché alla riunione periodica

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LE FIGURE PROFESSIONALI DELL’IMPRESA

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RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Art. 35. Riunione periodica

Nelle aziende che occupano più di 15 lavoratori, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di

prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all'anno una riunione

partecipano:

il datore di lavoro

RSPP

il medico competente

RLS

Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti:

a) il documento di valutazione dei rischi - DVR;

b) l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;

c) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale;

d) i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e

della protezione della loro salute.

3. Nel corso della riunione possono essere individuati:

a) codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali;

b) obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione

della salute e sicurezza sul lavoro.

LA RIUNIONE PERIODICA

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LE FIGURE PROFESSIONALI DELL’IMPRESA

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IL MEDICO COMPETENTE

Art. 25. Obblighi del medico competente

1. Il medico competente:

collabora con il datore di lavoro e con il servizio di

prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi;

programma ed effettua la sorveglianza sanitaria

fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della

sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di

esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla

necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche

dopo la cessazione della attività;

visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a

cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione

dei rischi

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I RISCHI E I DPI/DPC

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I RISCHI E I DPI/DPC

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RISCHI FISICI RISCHI CHIMICI

RISCHI BIOLOGICI

RUMORE

MECCANICI

TERMICI

ELETTRICI

I DPI - I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

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I RISCHI E I DPI/DPC

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I DPI - I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Si intende per dispositivo di protezione individuale (“DPI”), qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo

scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni

complemento o accessorio destinato a tale scopo

Si considerano conformi ai requisiti essenziali i DPI muniti della marcatura CE

Definizione

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I RISCHI E I DPI/DPC

33

I DPI - I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

I DPI possono e devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro

Obblighi di uso

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I RISCHI E I DPI/DPC

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I DPI - I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

I D.P.I. devono:1) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per

sé un rischio maggiore

2) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro

3) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore

4) poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità

Requisiti

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I RISCHI E I DPI/DPC

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I DPI - I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

VALUTAZIONE DEI RISCHI

DEFINIZIONE CARATTERISTICHE DPI

RICERCA DPI SUL MERCATO ACQUISTO

Procedura per selezione ed acquisto

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I RISCHI E I DPI/DPC

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I DPI - I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Appartengono alla seconda categoria i DPI che non rientrano nelle altre due categorie

Appartengono alla prima categoria, i DPI di progettazione semplice destinati a salvaguardare la persona da rischi di danni fisici di lieve entità

Appartengono alla terza categoria i DPI di progettazione complessa destinati a salvaguardare da rischi di morte o di lesioni gravi e di carattere permanente

Categorie

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I RISCHI E I DPI/DPC

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I DPI - I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

1° Categoria

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I RISCHI E I DPI/DPC

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I DPI - I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

2-3° Categoria

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• REQUISITI FUNZIONALI DEI DPI

- essere in grado di neutralizzare il rischio specifico,

- ridurre il più possibile, la probabilità di infortunio per la parte protetta;

- non limitare le funzioni operative;

- essere ben tollerato e accettato dal lavoratore e costruito in modo che non crei eccessivo disagio;

- essere resistente e duraturo;

- facilità di impiego

39

I RISCHI E I DPI/DPC

I DPI - I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

I DPC - I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA

Si intendono quei sistemi che possono intervenire, in maniera più o meno

efficace, direttamente sulla fonte pericolosa prima che sia coinvolto il

singolo lavoratore.

PARAPETTI PROVVISORI

RETI DI SICUREZZA

ARMATURE DI SOSTEGNO DEGLI SCAVI

VENTILAZIONE DEGLI AMBIENTI

SISTEMI DI STERILIZZAZIONE

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I RISCHI E I DPI/DPC

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I DPI - I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Rendere disponibile nell’azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate su ogni DPI

Stabilire le procedure aziendali da seguire, al termine dell’utilizzo, per la riconsegna dei DPI;

Assicurare una formazione adeguata e organizzare, se necessario, uno specifico addestramento circa l’uso corretto e l’utilizzo pratico dei DPI

Responsabilità del datore di lavoro

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I RISCHI E I DPI/DPC

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I DPI - I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

si sottopongono al programma di formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro

utilizzano i DPI messi a loro disposizione provvedono alla cura dei DPI messi a loro disposizione

non vi apportano modifiche di propria iniziativa segnalano qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione

Responsabilità dei lavoratori

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I RISCHI E I DPI/DPC

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

1) Elettrocuzione;

2) Inalazione polveri, fibre;

3) Rumore;

4) Urti, colpi, impatti, compressioni;

5) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti:

a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi;

d) maschera antipolvere; e) guanti antivibrazioni;

f) calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi.

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I RISCHI E I DPI/DPC

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

1) Scivolamenti,

2) cadute a livello;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti:

a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza.

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I RISCHI E I DPI/DPC

Rischi generati dall'uso della Macchina:

1) Cesoiamenti, stritolamenti;

2) Inalazione polveri, fibre;

3) Incendi, esplosioni;

4) Investimento, ribaltamento;

5) Rumore;

6) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti:

a) casco; b) otoprotettori; c) maschera antipolvere;

d) guanti; e) calzature di sicurezza;

f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilità;

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I DOCUMENTI DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI

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IL DVR

Art. 29. Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi

Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e

protezione e il medico competente, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

La valutazione e il documento debbono essere rielaborati in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro

significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.

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I DOCUMENTI DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI

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IL DVR

Art. 28. Oggetto della valutazione dei rischi

1. La valutazione deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi

quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo

stress lavoro-correlato, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli

connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi.

2. Il documento deve contenere:

a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi

b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione

individuali adottati

c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di

sicurezza;

d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli

dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente

soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;

e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del

rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che

ha partecipato alla valutazione del rischio;

f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi

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I DOCUMENTI DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI

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IL DVR

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I DOCUMENTI DI CANTIERE

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ELENCO DEI DOCUMENTI DA TENERE IN CANTIERE

-POS

-PIMUS / progetto del ponteggio

- Attestati di formazione dei lavoratori e aggiornamenti

-Attestati di formazione di RSPP, RLS, addetti e aggiornamenti

-Nomina ed accettazione dell’incarico di RSPP, RLS, addetti, Medico Competente

-Dichiarazione organico medio annuo

-Certificato idoneità mansione dei dipendenti rilasciato dal medico competente

-Copia del registro degli infortuni

-Copia verbale di consegna dei DPI

-Elenco delle macchine e delle attrezzature presenti in cantiere e relativi libretti di manutenzione

-Certificato di conformità di macchine ed attrezzature

-DURC in corso di validità

-Visura camerale

-Scheda di sicurezza dei materiali impiegati

-Cartellini di riconoscimento dei lavoratori

-PSC

-Verbali di riunione di coordinamento e accettazione PSC

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IL POS

Art. 96. Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti

I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche

familiare o con meno di dieci addetti redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h).

Il POS è riferito al singolo cantiere.

Ogni cantiere avrà un suo POS.

I DOCUMENTI DI CANTIERE

Contenuti minimi del piano operativo di sicurezza

a)i dati identificativi dell'impresa esecutrice,

b)la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi subaffidatari;

c)i nominativi dei lavoratori e di tutti i soggetti coinvolti;

d)il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi;

e)le specifiche mansioni;

f)la descrizione dell'attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro;

g)l'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza, delle macchine e degli impianti

utilizzati nel cantiere;

h)l'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza;

i)l'esito del rapporto di valutazione del rumore;

j)l'individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC quando previsto,

k)le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto;

l)l'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere;

m)la documentazione in merito all'informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere.

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IL POS – ATTESTATO AGGIORNAMENTO FORMAZIONE LAVORATORI

I DOCUMENTI DI CANTIERE

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IL POS – ATTESTATO FORMAZIONE PONTEGGISTA

I DOCUMENTI DI CANTIERE

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IL POS – ATTESTATO FORMAZIONE ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO

I DOCUMENTI DI CANTIERE

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IL POS – ATTESTATO FORMAZIONE PREPOSTO

I DOCUMENTI DI CANTIERE

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IL POS – ATTESTATO FORMAZIONE RSPP PER DATORE DI LAVORO

I DOCUMENTI DI CANTIERE

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IL POS – TESSERINO DI RICONOSCIMENTO

I DOCUMENTI DI CANTIERE

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IL POS - ATTESTATI

I DOCUMENTI DI CANTIERE

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IL PiMUS – Il Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio dei ponteggi metallici fissi

ALLEGATO XXII

Contenuti minimi del Pi.M.U.S.

1. Dati identificativi del luogo di lavoro;

2. Identificazione del datore di lavoro che procederà alle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio;

3. Identificazione della squadra di lavoratori, compreso il preposto, addetti alle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del

ponteggio;

4. Identificazione del ponteggio;

5. Disegno esecutivo del ponteggio;

6. Progetto del ponteggio, quando previsto;

7. Indicazioni generali per le operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio

- modalità di verifica e controllo del piano di appoggio del ponteggio

- modalità di tracciamento del ponteggio, impostazione della prima campata, controllo della verticalità, livello/bolla del primo impalcato

- descrizione dei DPI utilizzati nelle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio e loro modalità di uso, con

esplicito riferimento all'eventuale sistema di arresto caduta utilizzato ed ai relativi punti di ancoraggio,

- descrizione delle attrezzature adoperate nelle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio e loro modalità di

installazione ed uso

- misure di sicurezza da adottare in presenza, nelle vicinanze del ponteggio, di linee elettriche aeree nude in tensione

- tipo e modalità di realizzazione degli ancoraggi

- misure di sicurezza da adottare in caso di cambiamento delle condizioni meteorologiche pregiudizievoli alla sicurezza del ponteggio e dei

lavoratori,

- misure di sicurezza da adottare contro la caduta di materiali e oggetti;

8. Illustrazione delle modalità di montaggio, trasformazione e smontaggio, riportando le necessarie sequenze "passo dopo passo",

9. Descrizione delle regole da applicare durante l'uso del ponteggio;

10. Indicazioni delle verifiche da effettuare sul ponteggio prima del montaggio e durante l'uso

I DOCUMENTI DI CANTIERE

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IL PiMUS – Il Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio dei ponteggi metallici fissi

I DOCUMENTI DI CANTIERE

CHE COS’È IL PiMUS:

-È un documento operativo specifico per il singolo ponteggio a cura del datore di lavoro

-Deve garantire la sicurezza degli addetti al montaggio / smontaggio

-Deve garantire la sicurezza delle persone terze potenzialmente coinvolgibili

-Deve garantire la sicurezza degli utilizzatori del ponteggio

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IL PiMUS – Il Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio dei ponteggi metallici fissi

I DOCUMENTI DI CANTIERE

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IL PiMUS – Il Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio dei ponteggi metallici fissi

I DOCUMENTI DI CANTIERE

Particolare attenzione dovrà essere posta alla sequenza delle operazioni previste, ed alle relative misure preventive e protettive da adottarsi da

parte del personale montatore e dal preposto ( ad esempio contro il rischio di caduta dall’alto)

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IL PiMUS – Il Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio dei ponteggi metallici fissi

I DOCUMENTI DI CANTIERE

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IL PiMUS – Il Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio dei ponteggi metallici fissi

I DOCUMENTI DI CANTIERE

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IL PiMUS – Il Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio dei ponteggi metallici fissi

I DOCUMENTI DI CANTIERE

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IL PiMUS – Il Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio dei ponteggi metallici fissi

I DOCUMENTI DI CANTIERE

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Ponteggio mobile autosollevante

ALTERNATIVE AL PONTEGGIO METALLICO FISSO

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Ponteggio sospeso

ALTERNATIVE AL PONTEGGIO METALLICO FISSO

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Autocarro con cestello

ALTERNATIVE AL PONTEGGIO METALLICO FISSO

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I DOCUMENTI

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IL PSC

Art. 100. Piano di sicurezza e di coordinamento

- relazione tecnica

- prescrizioni atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori durante le interferenze tra le lavorazioni

- cronoprogramma dei lavori

- stima dei costi della sicurezza

- planimetria sull'organizzazione del cantiere

-tavola tecnica sugli scavi.

I datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano operativo di sicurezza almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori.

L'impresa che si aggiudica i lavori ha facoltà di presentare al coordinatore per l'esecuzione proposte di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento.

IL PSC E' SPECIFICO PER OGNI SINGOLO CANTIERE TEMPORANEO O MOBILE

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I DOCUMENTI

IL PSC – IL GANTT e LE INTERFERENZE TRA LE LAVORAZIONI

1

2

In riferimento alle interferenze tra le lavorazioni, il PSC contiene le prescrizioni operative per lo sfasamento spaziale o temporale delle

lavorazioni interferenti e le modalità di verifica del rispetto di tali prescrizioni;

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1

I DOCUMENTI

IL PSC – IL GANTT e LE INTERFERENZE TRA LE LAVORAZIONI

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2

I DOCUMENTI

IL PSC – IL GANTT e LE INTERFERENZE TRA LE LAVORAZIONI

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