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RIFERIMENTI : DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2008/04/30/008G0104/sg 1
LA SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
LE FIGURE PROFESSIONALI - I SOGGETTI COINVOLTI
I RISCHI E I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E COLLETTIVA
LA VALUTAZIONE DEI RISCHI
I DOCUMENTI DI CANTIERE
LE FIGURE PROFESSIONALI
I SOGGETTI COINVOLTI
2
PROGETTAZIONE ESECUZIONE
COMMITTENTE
RESPONSABILE DEI LAVORI
PROGETTISTA
COORDINATORE SICUREZZA PROGETTAZIONE
DIRETTORE DEI LAVORI
COORDINATORE SICUREZZA FASE ESECUZIONE
IMPRESA AFFIDATARIA
IMPRESA SUBAPPALTATRICE
LAVORATORE AUTONOMO
LE FIGURE PROFESSIONALI
I SOGGETTI COINVOLTI
3
COMMITTENTE
Art.89. Definizioni
……
b) committente: il soggetto per conto del
quale l'intera opera viene realizzata,;
Dal momento in cui il committente decide di realizzare un’opera deve avvalersi di un
progettista, e nominare un direttore dei lavori durante la fase esecutiva, nonché, ove
necessario, il coordinatore della sicurezza.
Gli obblighi e le responsabilità del
committente sono sanciti dagli artt.
90 e 93 del D.lgs 81/2008
LE FIGURE PROFESSIONALI
I SOGGETTI COINVOLTI
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COMMITTENTE
Art.90 – comma 1
1. il committente o il responsabile dei lavori
si attiene ai principi e alle misure generali di
tutela di cui all’art. 15
Art.90 – comma 2
2. il committente o il responsabile dei lavori
prende in considerazione i documenti di cui
all’art 91
Art.90 – comma 3
3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di
più imprese esecutrici, anche non
contemporanea, il committente designa il
coordinatore della sicurezza
1) Idoneo titolo di studio
2) Corso di formazione ed aggiornamento
LE FIGURE PROFESSIONALI
I SOGGETTI COINVOLTI
5
COMMITTENTE
Art.90 – comma 9
Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei
lavori ad un’unica impresa o ad un lavoratore autonomo:
a) Verifica l’idoneità tecnico professionale
b) Chiede una dichiarazione sull’organico medio annuo
c) Verifica il DURC (Documento unico di regolarità contributiva)
d) Trasmette la notifica preliminare
LE FIGURE PROFESSIONALI
I SOGGETTI COINVOLTI
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IL RESPONSABILE DEI LAVORI
Art.89 – Definizioni
c) Responsabile dei lavori: soggetto che può essere incaricato dal
committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal decreto.
In caso di mancata designazione del responsabile dei lavori, lo stesso
coincide con il committente.
La nomina del responsabile dei lavori solleva il committente da alcune
responsabilità ed è consigliabile effettuarla qualora il committente non fosse
in possesso di adeguate capacità tecniche necessarie alla valutazione ed alla
scelta delle imprese affidatarie.
Altra situazione in cui è consigliabile nominare il responsabile dei lavori è
rappresentata dalla partecipazione di più committenti per la stessa opera
Art. 99. Notifica preliminare
1. Il committente o il responsabile dei lavori, prima
dell'inizio dei lavori, trasmette all'azienda unità
sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro
territorialmente competenti la notifica preliminare
elaborata conformemente all'allegato XII, nonché gli
eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:
a) cantieri di cui all'articolo 90, comma 3;
b) cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di
notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a)
per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera;
c) cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità
presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-
giorno – 200 ug.
2. Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile
presso il cantiere e custodita a disposizione dell'organo
di vigilanza territorialmente competente.
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LE FIGURE PROFESSIONALI
I SOGGETTI COINVOLTI
IL COMMITTENTE O IL RESPONSABILE DEI LAVORI – LA NOTIFICA PRELIMINARE
Nei cantieri in cui e' prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea
ALLEGATO XII
Contenuto della notifica preliminare
1. Indirizzo del cantiere.
2. Committente (i)
3. Natura dell'opera.
4. Responsabile (i) dei lavori
5. CSP
6. CSE
7. Data presunta d'inizio dei lavori .
8. Durata presunta dei lavori in cantiere.
9. Numero massimo dei lavoratori .
10. Numero di imprese e di lavoratori autonomi
11. Dati delle imprese già selezionate.
12. Ammontare complessivo presunto dei lavori
LE FIGURE PROFESSIONALI
I SOGGETTI COINVOLTI
8
IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
Art. 89. Definizioni……e) Csp: soggetto incaricato, dal committente o dal
responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di
cui all'articolo 91;
Art. 91 . Obblighi del coordinatore per la progettazione
Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della
richiesta di presentazione delle offerte,:
a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo
100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati
nell'allegato XV;
b) b) predispone un fascicolo, i cui contenuti sono definiti
all'allegato XVI
LE FIGURE PROFESSIONALI
I SOGGETTI COINVOLTI
9
IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE
Art. 89. Definizioni……f) Cse: soggetto incaricato, dal committente o dal
responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di
cui all'articolo 92, che non può essere il datore di
lavoro delle imprese esecutrici o un suo dipendente o
il responsabile del servizio di prevenzione e
protezione (RSPP) da lui designato;
Art. 92 . Obblighi del coordinatore per l’esecuzione dei lavori
Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione
dei lavori:
a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo,
l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori
autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano
di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e la
corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
b) verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da
considerare come piano complementare di dettaglio del piano di
sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100,;
c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi,
la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro
reciproca informazione;
LE FIGURE PROFESSIONALI
I SOGGETTI COINVOLTI
10
IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE
Art. 92 . Obblighi del coordinatore per l’esecuzione dei lavori
e) propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la
risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun
provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione
da' comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro
territorialmente competenti;
f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla
verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
LE FIGURE PROFESSIONALI
I SOGGETTI COINVOLTI
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IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA
Art. 98. Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione del coordinatore per l'esecuzione dei lavori
Il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori devono essere in possesso dei seguenti
requisiti:
a) laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-20 a LM-35, LM-69, LM-73, LM-74, ovvero laurea
specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S, 77/S, 74/S, 86/S, nonché attestazione, da parte di
datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un
anno;
b) laurea conseguita nelle seguenti classi L7, L8, L9, L17, L23 ovvero laurea conseguita nelle classi 8, 9, 10, 4, nonché
attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorative nel settore delle
costruzioni per almeno due anni;
c) diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico, nonché attestazione, da parte di datori di
lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni.
Devono essere in possesso di attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento finale, a specifico corso in materia di
sicurezza
120 ore di formazione 40 ore di aggiornamento ogni 5 anni
LE FIGURE PROFESSIONALI
I SOGGETTI COINVOLTI
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DIRETTORE DEI LAVORI
Il direttore dei lavori è la figura professionale scelta dal committente con lo scopo di seguire
l’andamento regolare del cantiere.
I compiti del DL:
La redazione dei SAL o, se redatti dall’impresa esecutrice, il controllo e l’avvallo di questi
ultimi;
La verifica della corretta esecuzione dei lavori con visite periodiche nel numero necessario a
esclusivo giudizio del professionista, emanando le disposizioni e gli ordini in conformità al
capitolato e/o alla regola tecnica.;
Riferisce ogni informazione utile al fine di consentire al committente di avere piena
conoscenza dell’avanzamento dei lavori
La stesura dei verbali di riunione e di eventuali ordini di servizio;
Il rilascio di eventuali certificati, es. corretta posa in opera, corretta esecuzione dei lavori etc
LE FIGURE PROFESSIONALI
I SOGGETTI COINVOLTI
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IMPRESA APPALTATRICE
Art. 89. Definizioni……i) Impresa affidataria: impresa titolare del
contratto di appalto con il committente che,
nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi
di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi;
Art. 97. Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria
……Il datore di lavoro dell'impresa affidataria vigila sulla sicurezza dei
lavori affidati e sull'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni
del piano di sicurezza e coordinamento.
LE FIGURE PROFESSIONALI
I SOGGETTI COINVOLTI
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LAVORATORE AUTONOMO
Art. 89. Definizioni……d) Lavoratore autonomo: persona fisica la cui
attività professionale contribuisce alla realizzazione
dell'opera senza vincolo di subordinazione;
Art. 94. Obblighi dei lavoratori autonomi
……….
I lavoratori autonomi che esercitano la propria attività nei
cantieri, fermo restando gli obblighi di cui al presente
decreto legislativo, si adeguano alle indicazioni fornite dal
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai fini della
sicurezza.
LE FIGURE PROFESSIONALI DELL’IMPRESA
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IL DATORE DI LAVORO
RSPP – Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
IL MEDICO COMPETENTE
ASPP – Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione
RLS – Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
LAVORATORE DIPENDENTE
PREPOSTO
ADDETTO ANTINCENDIO
ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO
LE FIGURE PROFESSIONALI DELL’IMPRESA
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IL DATORE DI LAVORO
Art. 36. Informazione ai lavoratori
Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva un’adeguata informazione:
a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;
b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
c) sui nominativi degli addetti
d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente.
2. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:
a) sui rischi specifici;
b) sui pericoli connessi all'uso delle sostanze pericolose
c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.
LE FIGURE PROFESSIONALI DELL’IMPRESA
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IL DATORE DI LAVORO
Art. 17. Obblighi del datore di lavoro non delegabili
Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:
a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28;
b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
Art. 18 Obblighi del datore di lavoro
2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:
a) la natura dei rischi;
b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive; c
c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
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LE FIGURE PROFESSIONALI DELL’IMPRESA
IL DATORE DI LAVORO – OBBLIGO DI FORMAZIONE ED INFORMAZIONE
LE FIGURE PROFESSIONALI DELL’IMPRESA
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IL DATORE DI LAVORO – OBBLIGO DI FORMAZIONE ED INFORMAZIONE
TITOLO CORSO RIFERIMENTO LEGISLATIVO DURATA MINIMA PERIODICITÀ
AGGIORNAMENTI
Formazione lavoratori D.Lgs 81/08 art.37
8 ore (rischio basso)
6 ore quinquennale12 ore (rischio medio)
16 ore (rischio alto)
Corso RSPP D.Lgs 81/08 art.34
16 ore (rischio basso) 6 ore ogni 5 anni
32 ore (rischio medio) 10 ore ogni 5 anni
48 ore (rischio alto) 14 ore ogni 5 anni
Corso RLS D.Lgs 81/08 art.37 32 ore
4 ore/annoimprese 15 > dipendenti < 50
8 ore/annoimprese 50 > dipendenti
Addetti prevenzione incendi D.Lgs 81/08 art.46
4 ore (rischio basso incendio)Attualmente non previsti ma consigliabili8 ore (rischio medio incendio)
16 ore (rischio alto incendio)
Addetti primo soccorso D.Lgs 81/08 art.4512 ore (aziende di tipo B-C) 4 ore ogni 3 anni
16 ore (aziende di tipo A) 6 ore ogni 3 anni
Corso Formazione Preposti D.Lgs 81/08 art.37
8 ore (rischio basso) + 8 ore
6 ore quinquennale12 ore (rischio medio) + 8 ore
16 ore (rischio alto) + 8 ore
Corso Formazione Dirigenti D.Lgs 81/08 art.37 16 ore 6 ore quinquennale
La formazione deve avvenire in orario di lavoro e non può comportare oneri economici per i lavoratori.
verifica dell'apprendimento finale
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IL DATORE DI LAVORO – OBBLIGO DI FORMAZIONE ED INFORMAZIONE
La formazione deve avvenire in orario di lavoro e non può comportare oneri economici per i lavoratori.
verifica dell'apprendimento finale
Uffici e servizi – Commercio – Artigianato – Alberghi, Ristoranti e Turismo
Macrocategorie di rischio e corrispondenza ATECO
Agricoltura – Pesca – Pubblica Amministrazione e istruzione –Trasporti terrestre, Aereo, Marittimo – Magazzino e logistica
Costruzioni – industrie estrattive – alimentari – tessile –concerie – legno – manifatturiero – energia e gas –
smaltimento rifiuti – raffineria – chimico e gomma – sanità –servizi residenziali
Rischio BassoCorso di 4 ore
Rischio Medio Corso di 8 ore
Rischio Alto Corso di 12 ore
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LE FIGURE PROFESSIONALI DELL’IMPRESA
IL DATORE DI LAVORO – OBBLIGO DI FORMAZIONE ED INFORMAZIONE
L’ABILITAZIONE ALLA CONDUZIONE DI PARTICOLARI ATTREZZATURE
La conduzione di particolari attrezzature richiede l’acquisizione di una specifica abilitazione definita
patentino. Elenco delle attrezzature per le quali vige attualmente l’obbligo dell’abilitazione:
I corsi possono essere organizzati esclusivamente da soggetti autorizzati e hanno una validità quinquennale, termine entro il quale
va frequentato uno specifico modulo di aggiornamento la cui durata varia per ogni attrezzatura.
Modulo teorico Modulo pratico Totale ore corso
PIATTAFORME DI LAVORO MOBILI ELEVABILI (PLE) varie tipologie
4 ore 4/6 ore 8/10 ore
GRU A TORRE varie tipologie 8 ore 4/6 ore 12/14 ore
GRU MOBILI 7 ore 7 ore 14 ore
GRU MOBILE CON FALCONE TELESCOPICO 11 ore 11 ore 22 ore
GRU PER AUTOCARRO 4 ore 8 ore 12 ore
CARRELLI ELEVATORI CON CONDUCENTE A BORDO varie tipologie
8 ore 4/8 ore 12/16 ore
TRATTORI AGRICOLI FORESTALI 3 ore 5 ore 8 ore
MACCHINE MOVIMENTO TERRA (MMT) 4 ore 6/12 ore 10/16 ore
POMPE PER CALCESTRUZZO 7 ore 7 ore 14 ore
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LE FIGURE PROFESSIONALI DELL’IMPRESA
IL DATORE DI LAVORO – OBBLIGO DI FORMAZIONE ED INFORMAZIONE
CORSI DI SICUREZZA PER LAVORI IN QUOTA E USO DI DISPOSITIVI ANTICADUTA
Il sistema di protezione, certificato per l'uso specifico, deve
permettere una caduta libera non superiore a 1,5 m o, in presenza di
dissipatore di energia a 4 metri
Modulo teorico
Modulo pratico Totale ore corso Periodicità aggiornamento
PONTEGGISTA 14 ore 14 ore 28 ore 4 ore ogni 4 anni
ADDETTO AI LAVORI IN QUOTA
4 ore 4 ore 8 ore 4 ore ogni 5 anni
art. 107 del D.Lgs. 81/08
lavoro in quota:
- attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 metri rispetto ad un piano
stabile;
- obbligo di formazione ed addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI di III categoria, categoria che ricomprende i
dispositivi individuali di arresto caduta, guide o linee vita, imbracature per tutti i lavoratori che ne debbano fare uso.
23
CORSI DI SICUREZZA PER LAVORI IN QUOTA E USO DI DISPOSITIVI ANTICADUTA
24
CORSI DI SICUREZZA PER LAVORI IN QUOTA E USO DI DISPOSITIVI ANTICADUTA
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-Cordini e moschettoni
- Imbracature
-Dispositivi retrattili
-Dispositivi scorrevoli
-Linea orizzontale
-Tripode e verricelli
-Ancoraggi
CORSI DI SICUREZZA PER LAVORI IN QUOTA E USO DI DISPOSITIVI ANTICADUTA
LE FIGURE PROFESSIONALI DELL’IMPRESA
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RSPP - RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Art. 31. Servizio di prevenzione e protezione
…..il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione all'interno della
azienda o incarica persone o servizi;
……Ove il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni non è esonerato dalla propria
responsabilità in materia.
Nei casi in cui il datore di lavoro si avvale di un esperto esterno per
ricoprire l'incarico di responsabile del servizio deve comunque organizzare
un servizio di prevenzione e protezione con un adeguato numero di
addetti.
LE FIGURE PROFESSIONALI DELL’IMPRESA
27
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Art. 32. Capacità e requisiti professionali
- Le capacità ed i requisiti professionali adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo
di lavoro e relativi alle attività lavorative.
-titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un
attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione
adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività
lavorative.
-I corsi di formazione sono organizzati da enti accreditati
Art. 33. Compiti del servizio di prevenzione e protezione
1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:
a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione
delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro;
b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di
controllo di tali misure;
c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro,
nonché alla riunione periodica
LE FIGURE PROFESSIONALI DELL’IMPRESA
28
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Art. 35. Riunione periodica
Nelle aziende che occupano più di 15 lavoratori, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di
prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all'anno una riunione
partecipano:
il datore di lavoro
RSPP
il medico competente
RLS
Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti:
a) il documento di valutazione dei rischi - DVR;
b) l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
c) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale;
d) i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e
della protezione della loro salute.
3. Nel corso della riunione possono essere individuati:
a) codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali;
b) obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione
della salute e sicurezza sul lavoro.
LA RIUNIONE PERIODICA
LE FIGURE PROFESSIONALI DELL’IMPRESA
29
IL MEDICO COMPETENTE
Art. 25. Obblighi del medico competente
1. Il medico competente:
collabora con il datore di lavoro e con il servizio di
prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi;
programma ed effettua la sorveglianza sanitaria
fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della
sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di
esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla
necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche
dopo la cessazione della attività;
visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a
cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione
dei rischi
I RISCHI E I DPI/DPC
30
I RISCHI E I DPI/DPC
31
RISCHI FISICI RISCHI CHIMICI
RISCHI BIOLOGICI
RUMORE
MECCANICI
TERMICI
ELETTRICI
I DPI - I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
I RISCHI E I DPI/DPC
32
I DPI - I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Si intende per dispositivo di protezione individuale (“DPI”), qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo
scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni
complemento o accessorio destinato a tale scopo
Si considerano conformi ai requisiti essenziali i DPI muniti della marcatura CE
Definizione
I RISCHI E I DPI/DPC
33
I DPI - I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
I DPI possono e devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro
Obblighi di uso
I RISCHI E I DPI/DPC
34
I DPI - I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
I D.P.I. devono:1) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per
sé un rischio maggiore
2) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro
3) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore
4) poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità
Requisiti
I RISCHI E I DPI/DPC
35
I DPI - I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
VALUTAZIONE DEI RISCHI
DEFINIZIONE CARATTERISTICHE DPI
RICERCA DPI SUL MERCATO ACQUISTO
Procedura per selezione ed acquisto
I RISCHI E I DPI/DPC
36
I DPI - I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Appartengono alla seconda categoria i DPI che non rientrano nelle altre due categorie
Appartengono alla prima categoria, i DPI di progettazione semplice destinati a salvaguardare la persona da rischi di danni fisici di lieve entità
Appartengono alla terza categoria i DPI di progettazione complessa destinati a salvaguardare da rischi di morte o di lesioni gravi e di carattere permanente
Categorie
I RISCHI E I DPI/DPC
37
I DPI - I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
1° Categoria
I RISCHI E I DPI/DPC
38
I DPI - I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
2-3° Categoria
• REQUISITI FUNZIONALI DEI DPI
- essere in grado di neutralizzare il rischio specifico,
- ridurre il più possibile, la probabilità di infortunio per la parte protetta;
- non limitare le funzioni operative;
- essere ben tollerato e accettato dal lavoratore e costruito in modo che non crei eccessivo disagio;
- essere resistente e duraturo;
- facilità di impiego
39
I RISCHI E I DPI/DPC
I DPI - I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
I DPC - I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA
Si intendono quei sistemi che possono intervenire, in maniera più o meno
efficace, direttamente sulla fonte pericolosa prima che sia coinvolto il
singolo lavoratore.
PARAPETTI PROVVISORI
RETI DI SICUREZZA
ARMATURE DI SOSTEGNO DEGLI SCAVI
VENTILAZIONE DEGLI AMBIENTI
SISTEMI DI STERILIZZAZIONE
I RISCHI E I DPI/DPC
40
I DPI - I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Rendere disponibile nell’azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate su ogni DPI
Stabilire le procedure aziendali da seguire, al termine dell’utilizzo, per la riconsegna dei DPI;
Assicurare una formazione adeguata e organizzare, se necessario, uno specifico addestramento circa l’uso corretto e l’utilizzo pratico dei DPI
Responsabilità del datore di lavoro
I RISCHI E I DPI/DPC
41
I DPI - I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
si sottopongono al programma di formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro
utilizzano i DPI messi a loro disposizione provvedono alla cura dei DPI messi a loro disposizione
non vi apportano modifiche di propria iniziativa segnalano qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione
Responsabilità dei lavoratori
42
I RISCHI E I DPI/DPC
Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Elettrocuzione;
2) Inalazione polveri, fibre;
3) Rumore;
4) Urti, colpi, impatti, compressioni;
5) Vibrazioni;
Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti:
a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi;
d) maschera antipolvere; e) guanti antivibrazioni;
f) calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi.
43
I RISCHI E I DPI/DPC
Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Scivolamenti,
2) cadute a livello;
Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti:
a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza.
44
I RISCHI E I DPI/DPC
Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Cesoiamenti, stritolamenti;
2) Inalazione polveri, fibre;
3) Incendi, esplosioni;
4) Investimento, ribaltamento;
5) Rumore;
6) Vibrazioni;
Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti:
a) casco; b) otoprotettori; c) maschera antipolvere;
d) guanti; e) calzature di sicurezza;
f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilità;
I DOCUMENTI DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI
45
IL DVR
Art. 29. Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi
Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e
protezione e il medico competente, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
La valutazione e il documento debbono essere rielaborati in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro
significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.
I DOCUMENTI DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI
46
IL DVR
Art. 28. Oggetto della valutazione dei rischi
1. La valutazione deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi
quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo
stress lavoro-correlato, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli
connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi.
2. Il documento deve contenere:
a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi
b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione
individuali adottati
c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di
sicurezza;
d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli
dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente
soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che
ha partecipato alla valutazione del rischio;
f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi
I DOCUMENTI DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI
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IL DVR
I DOCUMENTI DI CANTIERE
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ELENCO DEI DOCUMENTI DA TENERE IN CANTIERE
-POS
-PIMUS / progetto del ponteggio
- Attestati di formazione dei lavoratori e aggiornamenti
-Attestati di formazione di RSPP, RLS, addetti e aggiornamenti
-Nomina ed accettazione dell’incarico di RSPP, RLS, addetti, Medico Competente
-Dichiarazione organico medio annuo
-Certificato idoneità mansione dei dipendenti rilasciato dal medico competente
-Copia del registro degli infortuni
-Copia verbale di consegna dei DPI
-Elenco delle macchine e delle attrezzature presenti in cantiere e relativi libretti di manutenzione
-Certificato di conformità di macchine ed attrezzature
-DURC in corso di validità
-Visura camerale
-Scheda di sicurezza dei materiali impiegati
-Cartellini di riconoscimento dei lavoratori
-PSC
-Verbali di riunione di coordinamento e accettazione PSC
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IL POS
Art. 96. Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti
I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche
familiare o con meno di dieci addetti redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h).
Il POS è riferito al singolo cantiere.
Ogni cantiere avrà un suo POS.
I DOCUMENTI DI CANTIERE
Contenuti minimi del piano operativo di sicurezza
a)i dati identificativi dell'impresa esecutrice,
b)la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi subaffidatari;
c)i nominativi dei lavoratori e di tutti i soggetti coinvolti;
d)il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi;
e)le specifiche mansioni;
f)la descrizione dell'attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro;
g)l'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza, delle macchine e degli impianti
utilizzati nel cantiere;
h)l'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza;
i)l'esito del rapporto di valutazione del rumore;
j)l'individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC quando previsto,
k)le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto;
l)l'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere;
m)la documentazione in merito all'informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere.
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IL POS – ATTESTATO AGGIORNAMENTO FORMAZIONE LAVORATORI
I DOCUMENTI DI CANTIERE
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IL POS – ATTESTATO FORMAZIONE PONTEGGISTA
I DOCUMENTI DI CANTIERE
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IL POS – ATTESTATO FORMAZIONE ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO
I DOCUMENTI DI CANTIERE
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IL POS – ATTESTATO FORMAZIONE PREPOSTO
I DOCUMENTI DI CANTIERE
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IL POS – ATTESTATO FORMAZIONE RSPP PER DATORE DI LAVORO
I DOCUMENTI DI CANTIERE
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IL POS – TESSERINO DI RICONOSCIMENTO
I DOCUMENTI DI CANTIERE
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IL POS - ATTESTATI
I DOCUMENTI DI CANTIERE
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IL PiMUS – Il Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio dei ponteggi metallici fissi
ALLEGATO XXII
Contenuti minimi del Pi.M.U.S.
1. Dati identificativi del luogo di lavoro;
2. Identificazione del datore di lavoro che procederà alle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio;
3. Identificazione della squadra di lavoratori, compreso il preposto, addetti alle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del
ponteggio;
4. Identificazione del ponteggio;
5. Disegno esecutivo del ponteggio;
6. Progetto del ponteggio, quando previsto;
7. Indicazioni generali per le operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio
- modalità di verifica e controllo del piano di appoggio del ponteggio
- modalità di tracciamento del ponteggio, impostazione della prima campata, controllo della verticalità, livello/bolla del primo impalcato
- descrizione dei DPI utilizzati nelle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio e loro modalità di uso, con
esplicito riferimento all'eventuale sistema di arresto caduta utilizzato ed ai relativi punti di ancoraggio,
- descrizione delle attrezzature adoperate nelle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio e loro modalità di
installazione ed uso
- misure di sicurezza da adottare in presenza, nelle vicinanze del ponteggio, di linee elettriche aeree nude in tensione
- tipo e modalità di realizzazione degli ancoraggi
- misure di sicurezza da adottare in caso di cambiamento delle condizioni meteorologiche pregiudizievoli alla sicurezza del ponteggio e dei
lavoratori,
- misure di sicurezza da adottare contro la caduta di materiali e oggetti;
8. Illustrazione delle modalità di montaggio, trasformazione e smontaggio, riportando le necessarie sequenze "passo dopo passo",
9. Descrizione delle regole da applicare durante l'uso del ponteggio;
10. Indicazioni delle verifiche da effettuare sul ponteggio prima del montaggio e durante l'uso
I DOCUMENTI DI CANTIERE
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IL PiMUS – Il Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio dei ponteggi metallici fissi
I DOCUMENTI DI CANTIERE
CHE COS’È IL PiMUS:
-È un documento operativo specifico per il singolo ponteggio a cura del datore di lavoro
-Deve garantire la sicurezza degli addetti al montaggio / smontaggio
-Deve garantire la sicurezza delle persone terze potenzialmente coinvolgibili
-Deve garantire la sicurezza degli utilizzatori del ponteggio
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IL PiMUS – Il Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio dei ponteggi metallici fissi
I DOCUMENTI DI CANTIERE
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IL PiMUS – Il Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio dei ponteggi metallici fissi
I DOCUMENTI DI CANTIERE
Particolare attenzione dovrà essere posta alla sequenza delle operazioni previste, ed alle relative misure preventive e protettive da adottarsi da
parte del personale montatore e dal preposto ( ad esempio contro il rischio di caduta dall’alto)
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IL PiMUS – Il Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio dei ponteggi metallici fissi
I DOCUMENTI DI CANTIERE
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IL PiMUS – Il Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio dei ponteggi metallici fissi
I DOCUMENTI DI CANTIERE
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IL PiMUS – Il Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio dei ponteggi metallici fissi
I DOCUMENTI DI CANTIERE
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IL PiMUS – Il Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio dei ponteggi metallici fissi
I DOCUMENTI DI CANTIERE
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Ponteggio mobile autosollevante
ALTERNATIVE AL PONTEGGIO METALLICO FISSO
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Ponteggio sospeso
ALTERNATIVE AL PONTEGGIO METALLICO FISSO
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Autocarro con cestello
ALTERNATIVE AL PONTEGGIO METALLICO FISSO
I DOCUMENTI
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IL PSC
Art. 100. Piano di sicurezza e di coordinamento
- relazione tecnica
- prescrizioni atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori durante le interferenze tra le lavorazioni
- cronoprogramma dei lavori
- stima dei costi della sicurezza
- planimetria sull'organizzazione del cantiere
-tavola tecnica sugli scavi.
I datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano operativo di sicurezza almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori.
L'impresa che si aggiudica i lavori ha facoltà di presentare al coordinatore per l'esecuzione proposte di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento.
IL PSC E' SPECIFICO PER OGNI SINGOLO CANTIERE TEMPORANEO O MOBILE
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I DOCUMENTI
IL PSC – IL GANTT e LE INTERFERENZE TRA LE LAVORAZIONI
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In riferimento alle interferenze tra le lavorazioni, il PSC contiene le prescrizioni operative per lo sfasamento spaziale o temporale delle
lavorazioni interferenti e le modalità di verifica del rispetto di tali prescrizioni;
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I DOCUMENTI
IL PSC – IL GANTT e LE INTERFERENZE TRA LE LAVORAZIONI
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I DOCUMENTI
IL PSC – IL GANTT e LE INTERFERENZE TRA LE LAVORAZIONI
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