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7/22/2019 La nuova fattura dal 1 gennaio 2013 casi e soluzioni
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La nuova fatturadal 1 gennaio 2013.
Casi e soluzioniStefano Setti
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7/22/2019 La nuova fattura dal 1 gennaio 2013 casi e soluzioni
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PROPRIETA LETTERARIA RISERVATA
2013 Wolters Kluwer Italia S.r.l. Strada 1, Palazzo F6 20090 Milanofiori Assago (MI)
ISBN: 9788867501533
Il presente file pu essere usato esclusivamente per finalit di carattere personale. I
diritti di commercializzazione, traduzione, di memorizzazione elettronica, di
adattamento e di riproduzione totale o parziale con qualsiasi mezzo sono riservati per
tutti i Paesi.L'elaborazione dei testi curata con scrupolosa attenzione, leditore declina tuttavia
ogni responsabilit per eventuali errori o inesattezze.
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La nuova fattura dal 1 gennaio 2013: casi e soluzioni
Wolters Kluwer Italia 2013 3
1. LA NUOVA FATTURA DAL 1 GENNAIO 2013
La Legge di Stabilit 2013 - Legge 24 dicembre 2012 n. 228 - G.U. 29 dicembre
2012, n. 302 - S.O. n. 212, contenente, tra le altre, le disposizioni modificativedel D.P.R. n. 633/1972 e del D.L. n. 331/1993, finalizzate a recepirenellordinamento nazionale le misure previste dalla Direttiva n. 2010/45/UE delConsiglio del 13 luglio 2010, ha stabilito, con decorrenza 1 gennaio 2013, lenuove modalit con riferimento alle norme in materia di fatturazione. Da ultimosi segnala che lAgenzia delle Entrate con la Circolare n. 12/E del 3 maggio2013 ha fornito dei chiarimenti in merito alla portata delle novit normati-ve.
Le modifiche
Le novit principali riguardano:
lesigibilit dellimposta negli scambi intracomunitari;
la fatturazione;
il regime dellIVA per cassa(1).
In prima analisi si pu affermare che lintento perseguito a livello
europeo quello di: ridurre gli oneri amministrativi a carico delle imprese at-
traverso la predisposizione di norme condivise e meno
complesse. Di fatto lobiettivo quello di creare un insie-
me di norme armonizzate in tema di fatturazione riducen-
do le opzioni lasciate agli Stati membri;
favorire le PMI con lintroduzione di documenti semplifi-
cati e la contabilit per cassa;
diffondere la fattura elettronica;
far venire meno le frodi IVA in ambito comunitario.
1.1 Novit in tema di fatturazione
Le nuove regole riguardano:
Base
imponibile
Emissione
della
fattura
Contenuto
della
fattura
Fattura
semplificata
Fattura
elettronica
Conservazione
fatture
Le nuove regole riguardano:
Base
imponibile
Emissione
della
fattura
Contenuto
della
fattura
Fattura
semplificata
Fattura
elettronica
Conservazione
fatture
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La nuova fattura dal 1 gennaio 2013: casi e soluzioni
4 Wolters Kluwer Italia 2013
I chiarimenti in pillole della Circolare n. 12/E/2013
Obbligo di indicazione allinterno della fattura del numerodi partita IVA ovvero del codice fiscale del committen-
te/cessionario (il codice fiscale risulta obbligatorio solo nel
caso in cui il committente/cessionario sia un privato resi-
dente in Italia)
Attenzione: nel caso di acquisto di beni/servizi ad uso promiscuo
la Circolare in esame chiarisce che nella fattura dovr essere ripor-
tata la partita IVA del cessionario/committente. Infatti, solo in tal
caso il cessionario/committente soggetto passivo IVA potr detrar-re lIVA afferente (la quota parte delluso promiscuo) lutilizzo nella
propria attivit.
Obbligo di inversione contabile (ovvero reverse charge)
con integrazione della fattura ricevuta da prestato-
re/cedente stabilito in altro Paese della UE
Le fatture in valuta estera vanno convertite in Euro (sulla
base del cambio di effettuazione delloperazione ovvero
nel caso in cui esso non sia disponibile prendendo a riferi-mento il giorno di emissione della fattura, semprech tale
dato coincida con il momento di effettuazione. NB: la con-
versione in euro, per tutte le operazioni effettuate
nellanno solare, pu essere fatta sulla base del tasso di
cambio pubblicato dalla Banca centrale europea) sia con
riferimento allimponibile che allimposta
Attenzione: diversamente da quanto si sosteneva in dottrina
lAgenzia delle Entrate fa presente che la conversione in Euro de-ve essere fatta sia per limponibile che per limposta. Quindi, non
vale pi la regola (valevole fino al 31 dicembre 2012) di convertire
in Euro solo limposta.
In base alla nuova formulazione dellart. 21, occorre indi-
care sulla fattura specifiche annotazioni quando si tratta di
operazioni non soggette, soggetta ad inversione contabi-
le, non imponibili o esenti
Attenzione: con riferimento alle cessioni intracomunitarie di beni
di cui allart. 41 del D.L. n. 331/1993 la Circolare precisa che per la
fatturazione di tali operazioni, al posto dellammontare
dellimposta va indicato il titolo di non imponibilit con leventuale
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indicazione della relativa norma comunitaria o nazionale. Ne con-
segue che per tali cessioni intracomunitarie non vi sar lobbligo di
indicazione anche della dicitura inversione contabile.
Introduzione della fattura semplificata per le transazioni di
importo non superiore ad euro 100 (tale limite, ad opera
di apposito decreto ministeriale, potr essere innalzato ad
euro 400), con la possibilit che le stesse siano emesse con
misuratori fiscali
Attenzione: la Circolare in tema di fattura semplificata precisa che
per quanto attiene alla registrazione di tali fatture da parte del ce-
dente/prestatore, considerato che vi possono essere casi in cui ilcessionario/committente sia identificato con il solo numero di par-
tita IVA ovvero codice fiscale, potr essere effettuata utilizzando
unicamente tali dati sintetici invece che riportare la ditta, deno-
minazione ovvero ragione sociale (come invece richiesto dallart.
23 del D.P.R. n. 633/1972).
Vi pi tempo per la fatturazione delle operazioni intra-
comunitarie, per le quali il documento potr essere emes-
so entro e non oltre il giorno 15 del mese successivoalleffettuazione
Possibile utilizzare la fatturazione differita anche per le
prestazioni di servizi, individuabili attraverso idonea do-
cumentazione, effettuate nel corso dello stesso mese sola-
re nei confronti del medesimo soggetto. Ne discende che
pu essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio
delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a
quello di effettuazione delle medesime, anche se limpostadeve essere liquidata con riferimento al mese precedente
Attenzione: la Circolare per non precisa cosa si debba intendere
per idonea documentazione. Si ritiene che si dovrebbe fare rife-
rimento a eventuali contratti stipulati tra le parti.
Dal 1 gennaio 2013 ampliato lobbligo di emissione della
fattura per le operazioni territorialmente non rilevanti ai
fini IVA, limitato fino al 31 dicembre 2012, alle sole presta-
zioni di servizi di cui allart. 7 terdel D.P.R. n. 633/1972,
rese nei confronti di committenti stabiliti in un altro Stato
membro della UE. Ne consegue che dal 1 gennaio 2013
sono oggetto di fatturazione anche le cessioni di beni e le
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prestazioni non territoriali ai sensi degli artt. da 7 a 7 sep-
ties del D.P.R. n. 633/1972 effettuate nei confronti di sog-
getti passivi debitori dellimposta in un altro Stato della UE
ovvero nei confronti di soggetti extra UE. In tali ipotesi, lafattura dovr riportare la dicitura inversione contabile
quando il cessionario/committente stabilito nellUE, ov-
vero se extra UE la dicitura operazione non soggetta
Attenzione: con riferimento alle sanzioni per la mancata emissione
di tali fatture, ancorch fuori dal campo di applicazione dellIVA,
lAgenzia precisa che chi viola obblighi inerenti alla documenta-
zione e alla registrazione di operazioni non imponibili o esenti
punito con sanzione amministrativa compresa tra il cinque ed ildieci per cento dei corrispettivi non documentati o non registrati.
Tuttavia, quando la violazione non rileva neppure ai fini della de-
terminazione del reddito si applica la sanzione amministrativa da
lire cinquecentomila a lire quattro milioni.
Pi facile il ricorso alla fattura elettronica, la cui autenticit
pu essere garantita con ogni sistema idoneo
Attenzione: in tema di fattura elettronica la Circolare in commento
sottolinea che Ulteriori indicazioni in materia verranno forniteanche tenendo conto dei lavori del Forum italiano sulla fatturazio-
ne elettronica, istituito con decreto del Direttore Generale delle
Finanze del 12 dicembre 2011, con lobiettivo di individuare e pro-
porre misure atte a favorire ladozione della fatturazione elettroni-
ca da parte di imprese e lavoratori autonomi, preservando
linteroperabilit transfrontaliera dei soggetti che utilizzano la fat-
tura elettronica.
Ci che la Circolare n. 12/E/2013
non analizza
La Circolare dellAmministrazione finanziaria non fornisce chiarimenti
in merito alle tempistiche di compilazione degli elenchi INTRASTAT con
riferimento agli acquisti/cessioni intracomunitarie di beni
Attenzione: in considerazione del fatto che la Legge di Stabilit 2013 non ha
cambiato quanto previsto ai fini degli elenchi INTRASTAT (ancorch si dovranno
fare gli opportuni ragionamenti sul termine pi ampio di registrazione), si ritie-ne che per le cessioni intracomunitarie di beni, gli stessi andranno compilati:
(a) prendendo a riferimento i dati delle cessioni intracomunitarie registrate o
soggette a registrazione nel periodo (trimestrale o mensile) di riferimento;
(b) nel caso di fatturazione anticipata con riferimento al periodo nel quale
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stata eseguita la consegna/spedizione dei beni (art. 50, c. 7, D.L. n. 331/1993).
Con riferimento agli acquisti intracomunitari di beni gli elenchi INTRASTAT an-
dranno alimentati:
(a)prendendo a riferimento lannotazione nel registro IVA delle vendite;(b) nel caso di fatturazione anticipata, prendendo a riferimento il periodo nel
quale il fornitore ha dato luogo alla consegna/spedizione dei beni.
La Circolare non ha analizzato le novit apportate in tema di momento
di effettuazione delle prestazioni di cui allart. 7 ter del D.P.R. n.
633/1972 (c.d. prestazioni di servizi generiche) soprattutto con riferi-
mento alle prestazioni con soggetti stabiliti in Paesi extra UE (infatti la
Circolare ministeriale n. 35/E del 20 settembre 2012 affronta solo il ca-
so in cui le prestazioni di servizi generiche siano effettuate con soggetti
stabiliti in altro Paese della UE)
Non viene scritto espressamente se nelle operazioni soggette ad inversione
contabile possa essere utilizzata, alternativamente, la dicitura reverse char-
ge. Fin tanto che non vi sar una conferma risulta necessario che gli operatori
indichino in fattura, ove ne ricorrano i presupposti, la dicitura inversione con-
tabile e non reverse charge.
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Esempioformatfattura alla luce della Legge di Stabilit 2013
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1.2 Base imponibile
Con la Legge di Stabilit 2013 stata sostituita la precedente (valida fino al 31dicembre 2012) formulazione del comma 4 dellart. 13 del D.P.R. n. 633/1972,prevedendo che ai fini della determinazione della base imponibile IVA, con ri-ferimento ai corrispettivi, spese ed oneri espressi in valuta estera si deve appli-care, nellordine:
il cambio del giorno di effettuazione delloperazione; il cambio del giorno della data della fattura, se in essa non indicato il
giorno di effettuazione delloperazione; il cambio del giorno antecedente pi prossimo a quello di emissione
della fattura, qualora manchi il cambio relativo a questultimo giorno.
Attenzione
la conversione in euro, per tutte le operazioni effettuate nellanno so-
lare, pu essere fatta sulla base del tasso di cambio pubblicato dalla
Banca centrale europea.
Territorialit IVA per le prestazioni di servizi
a decorrere dal 1 gennaio 2010
Al fine di comprendere le novit in tema di fatturazione dal 1 gen-
naio 2013, risulta necessario analizzare il presupposto della terri-
torialit IVA per le prestazioni di servizi, che dal 1 gennaio 2010
stato modificato.Ci posto si ricorda che le prestazioni di servizi generiche (di cui
allart. 7 terdel D.P.R. n. 633/1972 e rappresentano la maggio-
ranza delle prestazioni di servizi come ad esempio le consulenze) a
decorrere dal 1 gennaio 2010 sono territorialmente rilevanti nel
Paese in cui il committente soggetto passivo dimposta stabili-
to e non pi, come accadeva fino al 31 dicembre 2009, nel Paese
di residenza del prestatore.
In pratica il criterio della tassazione nel Paese del committente,
prima previsto come eccezione alla regola generale, a decorrere
dal 1 gennaio 2010 diventato il criterio generale di tassazione
dei servizi.
Da ci ne conseguito, come logico corollario, un ampliamento
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dei casi di applicazione del meccanismo dellinversione contabile
(c.d. reverse charge/autofattura) in quanto il debitore dellimposta
il committente che abbia lo status di soggetto passivo.
Anche nel nuovo quadro normativo (D.Lgs. 11 febbraio 2010, n.18), a decorrere dal 1 gennaio 2010, sono comunque previste del-
le eccezioni alla regola generale di tassazione del servizio nel Paese
del committente, che mirano a salvaguardare il principio in base al
quale di norma il luogo di imposizione dovrebbe essere quello in
cui avviene il consumo effettivo(2).
Le modifiche apportate dal D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 18 riguar-
dano le prestazioni cosiddette business to business (B2B) vale a di-
re i servizi resi tra soggetti passivi identificati ai fini IVA, mentre re-stano di fatto immutati (per quanto attiene alle prestazioni di servizi
c.d. generiche) i criteri di tassazione per le prestazioni cosiddette
business to consumer(B2C) vale a dire i servizi resi nei confronti di
consumatori finali privati per i quali continua ad applicarsi la rego-
la generale di tassazione nel Paese di residenza del prestatore.
Attenzione: il Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 (di se-
guito Regolamento) che ha abrogato il precedente Regolamento n.
1777/2005, ha fornito una chiara e puntuale interpretazione dellanuova territorialit IVA. Obiettivo quello di uniformare il regime
IVA in ambito Ue. Il Regolamento, eccezion fatta per alcune speci-
fiche disposizioni, si applica a decorrere dal 1 luglio 2011, ed in-
terviene, in particolar modo, in materia di soggetti passivi, cessioni
di beni e prestazioni di servizi e luogo delle operazioni imponibili.
Da ultimo, lAgenzia delle Entrate con lattesa Circolare n. 37/E del
29 luglio 2011 ha fornito importanti chiarimenti sulla portata del
Regolamento e della nuova territorialit IVA.
Regola generale Prestazioni di servizi
B2B ai fini IVA rile-
va il luogo di stabili-
mento del commit-
tente soggetto passi-
vo IVA
Tutte le tipologie di servizi escluso:
- accesso a manifestazioni
- trasporto di passeggeri
- prestazioni di servizi relative a
beni immobili
- locazione a breve termine di mez-zi di - trasporto
- ristorazione e catering
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B2C ai fini IVA rile-
va il luogo di stabili-
mento del prestatore
soggetto passivo IVA
Tutte le tipologie di servizi escluso:
- prestazioni sportive, culturali, ar-
tistiche, ecc. compreso laccesso
alle manifestazioni- trasporto passeggeri e trasporto
di beni
- prestazioni relative a beni immobili
- locazione di mezzi di trasporto a
breve e a lungo termine
- ristorazione e catering
- intermediazioni
- lavorazioni su beni mobili materiali
- prestazioni accessorie ai trasporti- prestazioni di servizi rese tramite
mezzi elettronici
- prestazioni di telecomunicazione
e di teleradiodiffusione
Esemplificazione: prestazioni di servizi di cui allart. 7 terdel D.P.R.
n. 633/1972
Prestatoredel servizio Committentedel servizio IVAin Italia Regolagenerale
Soggetto
passivo IVA
stabilito
in Italia
Soggetto
passivo
IVA stabi-
lito in Ita-
lia
SI Fattura
con IVA da
parte del pre-
statore italia-
no
Luogo di
stabili-
mento del
commit-
tente sog-
getto pas-
sivo IVA
Soggetto
passivo IVA
stabilito
in Italia
Privato
italiano
SI Fattura
con IVA da
parte del pre-
statore italia-
no
Luogo di
stabili-
mento del
prestatore
soggetto
passivo
IVA
Soggettopassivo IVA
stabilito
in Italia
Soggettopassivo
IVA stabi-
lito in al-
tro Paese
NO Fatturasenza applica-
zione dellIVA
(Attenzione:
come si dir
Luogo distabili-
mento del
commit-
tente sog-
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della Ue o
extra Ue
pi avanti dal
1 gennaio
2013 nel caso
in cui la fatturasia emessa nei
confronti di un
comunitario la
fattura dovr
recare la di-
zione inver-
sione contabi-
le invece se il
committente stabilito in
un Paese extra
UE si dovr ri-
portare ope-
razione non
soggetta)
getto pas-
sivo IVA
Luogo di
stabilimen-
to del
committen-
te soggetto
passivo IVA
Privato di
altro Pae-
se della Ue
o extra Ue
SI Fattura
con IVA da
parte del pre-
statore italia-
no
Luogo di
stabili-
mento del
prestatore
soggetto
passivo
IVA
Soggetto
passivo IVAstabilito
in altro Pa-
ese della
Ue o extra-
Ue
Soggetto
passivoIVA stabi-
lito in Ita-
lia
SI Integrazio-
ne con IVA (ov-vero reverse
charge) della
fattura ricevuta
dal prestatore
stabilito in al-
tro Paese della
Ue ovvero au-
tofattura per la
prestazione diservizi ricevuta
da prestatore
stabilito in un
Paese extra-Ue
Luogo di
stabili-mento del
commit-
tente sog-
getto pas-
sivo IVA
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(Attenzione:
come si dir pi
avanti, dal 1
gennaio 2013,nel caso in cui il
committente
soggetto passi-
vo stabilito in
Italia acquisti la
prestazione di
servizi da sog-
getto extra Ue,
litaliano dovrriportare
sullautofattura
la dizione au-
tofatturazio-
ne)
Soggetto
passivo IVA
stabilito
in altro Pa-
ese della
Ue o extra-
Ue
Privato
italiano
NO Fattura
con IVA del
Paese del pre-
statore estero
Luogo di
stabili-
mento del
prestatore
soggetto
passivo
IVA
1.3 Emissione della fattura
La Legge di Stabilit 2013 stabilisce che la fattura, cartacea o elettronica, si haper emessa allatto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a di-sposizione del cessionario o committente. Ne consegue che di fatto viene rece-pito il principio comunitario della parit di trattamento tra le fatture cartacee equelle elettroniche.Si evidenzia, inoltre, che a decorrere dal 1 gennaio 2013 ampliato lobbligodi emissione della fattura per le operazioni territorialmente non rilevanti ai finiIVA, limitato, fino al 31 dicembre 2012, alle sole prestazioni di servizi di cuiallart. 7 terdel D.P.R. n. 633/1972, rese nei confronti di committenti stabiliti in
un altro Stato membro della UE. Va da s che risultano ora oggetto di fattura-zione anche le cessioni di beni e le prestazioni non territoriali ai sensi degli artt.da 7 a 7septies del D.P.R. n. 633/1972 effettuate nei confronti di soggetti passi-vi debitori dellimposta in un altro Stato della UE ovvero nei confronti di sog-getti extra Ue.
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Attenzione
nelle ipotesi sopra individuate la fattura dovr riportare la dicitura inver-
sione contabile quando il cessionario/committente stabilito nellUe, ov-vero se extra UE la dicitura operazione non soggetta. Inoltre, si fa pre-
sente che esteso lobbligo di integrazione della fattura, ricevuta da pre-
statore/cedente stabilito in altro Paese della UE, anche alle compravendite
di beni (si tratta degli acquisti di beni su territorio nazionale da soggetto
UE non stabilito in Italia) e ai servizi non generici (si tratta dei servizi di cui
agli artt. da 7 quatera 7 septies del D.P.R. n. 633/1972, e per meglio dire
ad esempio le prestazioni di servizi su beni immobili, che prevedono delle
regole diverse da quella generale BtoB che prevede la tassazione nel luogodi stabilimento del committente soggetto passivo IVA).
Il caso
Domanda: a decorrere dal 1 gennaio 2013 sulla base della Legge di Stabilit
2013 la nostra societ dovr emettere le fatture per prestazioni di servizi di cui
allart. 7 terdel D.P.R. n. 633/1972 anche nel caso in cui siano rese nei confron-ti di un soggetto passivo extra Ue. Nel caso in cui la nostra societ si dimenti-
chi di emettere tali fatture a che sanzioni andr in contro?
Risposta: in caso di mancata fatturazione, se incidente sulla determinazione
del reddito, ancorch loperazione sia fuori campo IVA, torner applicabile la
sanzione dal 5% al 10% del corrispettivo indicato in fattura. Quindi, leventuale
sanzione non da trascurare.
Focus: la fattura dei professionisti
in caso di operazioni con lestero
Come scritto in precedenza, dal 1 gennaio 2013 anche le prestazioni
prive del presupposto della territorialit, ma soggette allobbligo di
fatturazione, concorrono alla realizzazione del volume daffari. In ap-
plicazione delle modifiche in tema di fatturazione, nel volume di af-
fari complessivo dei professionisti, che per le rispettive Casse costi-
tuisce la base di calcolo del contributo integrativo, rientrano anche
le parcelle emesse a soggetti stabiliti in altro Stato UE o extra UE, in-
dipendentemente dalla effettiva indicazione del contributo integra-
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tivo e/o dalla sua effettiva riscossione. Per tale ragione, gli stessi do-
vranno applicare in fattura il contributo integrativo, di norma pari al
4% dellimponibile (avendo poi ripercussioni sotto il profilo competi-
tivo, in quanto i clienti esteri dovranno pagare un 4% in pi).
Il caso
Domanda: come si deve comportare un professionista che nel corso del 2012
abbia emesso nei confronti di soggetti esteri delle fatture pro forma non anco-
ra incassate e per le quali non vi era lapplicazione del contributo integrativo
del 4%?
Risposta: si ricorda che laddebito del contributo integrativo non obbligatorio
(ancorch rimarrebbe di competenza del professionista), ci posto si consiglia
di riemettere i pro forma nel 2013, questa volta includendo anche il contributo
integrativo che deve essere riaddebitato al cliente estero, onde evitare di far
gravare lonere solo sul professionista (si fa presente che nel momento in cui vi
sar il pagamento da parte del cliente estero il professionista dovr emettereregolare fattura con indicazione del contributo integrativo).
Il caso
Domanda: sono un ingegnere (soggetto passivo IVA in Italia) ed una societ
americana (soggetto passivo dimposta in America) mi ha commissionato laprogettazione di un immobile che si trova in America. Come devo fatturare?
Risposta: le prestazioni di servizi su beni immobili ricadono, ai fini della territo-
rialit IVA, tra le prestazioni di cui allart. 7 quaterdel D.P.R. n. 633/1972 e so-
no territorialmente rilevanti nel Paese ove si trova limmobile oggetto di pro-
gettazione. Ne discende che nel caso in esame, essendo limmobile situato in
America, la prestazione dellingegnere sar rilevante in America. Quindi,
lingegnere dovr fatturare la progettazione fuori dal campo di applicazionedellIVA, richiamando lart. 7 quaterdel D.P.R. n. 633/1972, nonch riportando
sulla fattura operazione non soggetta.
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La nuova fattura dal 1 gennaio 2013: casi e soluzioni
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Esempio di fattura di un professionista, soggetto passivo IVA in Italia,
che effettua una prestazione di servizi di cui all'art. 7 terdel D.P.R. n. 633/1972
nei confronti di un soggetto passivo IVA "stabilito"
in altro Paese della UE diverso dall'Italia
Cliente
Nr. Fattura del
Data Descrizione Ore Prezzo uni. Sc. Importo
28/02/2013 Consulenza legale 10 300,00 3.000,00
Imponibile prestazioni 3.000,00
Rivalsa cassa Avvocati 4% 120,00
TOTALE IMPONIBILE 3.120,00
IVA 21% 655,20
TOTALE FATTURA 3.775,20
NETTO DA VERSARE 3.775,20
Termini
pagamento
Prestazione fuori campo IVA ai sensi dell'art. 7-ter del DPR n. 633/1972 - INVERSIONE CONTABILE
Avv. Mario Rossi (iscritto alla cassa forense)
Codice fiscale
Tel. / fax / e-mail
Via e numero civico
CAP e Citt
Partita IVA
INSERIRE I SEGUENTI DATI
Denominazione della Societ tedesca
P.IVA tedesca
indirizzoecc.
Entro 30 giorni data fattura
1 1/3/2013
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La nuova fattura dal 1 gennaio 2013: casi e soluzioni
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Esempio di applicazione del reverse charge
(fattura emessa da Societ inglese ad un soggetto passivo IVA stabilito
in Italia, per prestazione di servizi di cui allart. 7 terD.P.R. n. 633/1972)
Cliente
Nr. Fattura del
Data Descrizione Ore Prezzo uni. Sc. Importo
28/02/2013 Consulenza legale 10 300,00 3.000,00
Imponibile prestazioni 3.000,00
TOTALE FATTURA 3.000,00
Termini
pagamento
Imponibile Euro 3.000
IVA 21% Euro 630
Integrazione fattura per prestazioni di servizi di cui all'art. 7-ter del DPR n. 633/1972 ( tale parte
dovr essere riportata dal soggetto passivo IVA italiano che riceve la fattura!)
Dati societ consulenza inglese
Reverse charge applicable in Italy
Codice fiscale (se esiste)
Tel. / fax / e-mail
Via e numero civico
CAP e Citt
Partita IVA inglese
Dati del sogg. Passivo IVA "stabilito" in
Italia
indirizzo
CAP Citt (Provincia)
Part. IVA / cod. fisc. del cliente
Entro 30 giorni data fattura
1 1/3/2013
bene notare che a decorrere dal 1 gennaio 2013, concorrono alla realizzazio-ne del volume daffari, anche le prestazioni prive del presupposto della territo-rialit, ma soggette allobbligo di fatturazione.
Attenzione
di fatto tali operazioni "non soggette" ad IVA, per carenza del requisito
territoriale, hanno l'effetto di aumentare il volume d'affari dei soggetti
che le pongono in essere, con riflessi:o sul diritto di accesso al rimborso IVA;
o sui limiti per laccesso alla nuova IVA per cassa (che pu essere
utilizzata per un volume daffari non superiore ad euro
2.000.000,00);
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o sullaccesso a determinati regimi speciali;
o sulla liquidazione mensile ovvero trimestrale (semplificata ov-
vero ordinaria);
o ecc.
Attenzione
laumento del volume daffari, cos come stabilito dalla Legge di Stabili-
t 2013, non incide sulplafonddegli esportatori abituali.
Infine, con riferimento ad alcune fattispecie derogatorie rispetto al criterio gene-rale dellemissione della fattura al momento delleffettuazione delloperazione,gi previste dalla disposizione vigente al 31 dicembre 2012, la Legge di Stabili-t 2013 dispone:
lintroduzione della fattura differita anche per le prestazioni di serviziindividuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nel corsodello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto. Ne di-scende che pu essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delleoperazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettua-zione delle medesime, anche se limposta deve essere liquidata con rife-rimento al mese precedente;
che, per le prestazioni di servizi rese a soggetti passivi stabiliti nel terri-torio di un altro Stato membro dellUnione europea ovvero di un Paeseextra-UE, non soggette allimposta ai sensi dellarticolo 7 ter, la fattura emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazio-
ne delloperazione. concesso al fornitore della prestazione di servi-zio un termine pi lungo per lemissione della fattura, rispetto aquello delle ore 24:00 del giorno in cui la prestazione si ritiene ulti-
mata.
1.4 Contenuto della fattura
Con riferimento al contenuto della fattura si segnalano le seguenti novit.1. La fattura deve contenere lindicazione di un numero progressivo che la i-
dentifichi in modo univoco. Al fine di evitare una applicazione non correttada parte degli operatori, la Risoluzione n. 1 del 10 gennaio 2013 interve-nuta sullargomento precisando che a decorrere dal 1 gennaio 2013
compatibile con lidentificazione univoca prevista dalla formulazione attua-le della norma qualsiasi tipologia di numerazione progressiva che garanti-sca lidentificazione univoca della fattura, se del caso, anche mediante rife-rimento alla data della fattura stessa. Con il documento di prassi citato
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lAgenzia fa presente che possono essere adottate dagli operatori princi-palmente due tipologie di numerazione progressiva. In primo luogo, al fine di dimostrare lunivocit della numerazione, gli
operatori possono utilizzare una numerazione progressiva che non siazzera allinizio di ciascun anno solare:
o a decorrere dal 1 gennaio 2013 gli operatori possono utilizzareuna numerazione progressiva, che inizi dal numero 1, prose-guendo ininterrottamente fino alla cessazione dellattivit
ovveroo dal 1 gennaio 2013 gli operatori possono utilizzare la progres-
sione dellultima fattura del 2012 (ancorch la numerazione nonparta dalla n. 1), proseguendo ininterrottamente fino alla cessa-
zione dellattivit. Ad esempio, se lultima fattura stata emes-sa con il n. 200, la prima fattura del 2013 andr emessa con il n.201.
Altra modalit consentita (e quella che, con buona probabilit, verr uti-lizzata dagli operatori nella generalit dei casi) prevede lazzeramentodella numerazione progressiva allinizio di ciascun anno solare, coscome accadeva prima delle modifiche del 1 gennaio 2013. Infatti, lastessa Agenzia precisa che qualora risulti pi agevole, il contribuentepu continuare ad adottare il sistema di numerazione progressiva per
anno solare, in quanto lidentificazione univoca della fattura , anche intal caso, comunque garantita dalla contestuale presenza nel documentodella data che, in base alla lettera a) del citato art. 21, costituisce un e-lemento obbligatorio della fattura. Dal dettato letterale della Risolu-zione ministeriale sembra emergere che in tale ipotesi, il numero dellaprima fattura emessa in ciascun anno debba essere necessariamente 1.Infatti, nel caso in cui la prima fattura dellanno riportasse il n. 30 vi po-trebbe essere in dubbio che tale fattura sia la trentesima e non la prima.Sul punto lAmministrazione riporta i seguenti esempi di numerazione:
oFattura n. 1o Fattura n. 2
o o Fattura n. 1/2013 (oppure n. 2013/1)o Fattura n. 2/2013 (oppure n. 2013/2)o
2. sempre obbligatoria lindicazione del numero di partita IVA del soggettocessionario o committente, sia esso stabilito in Italia ovvero in un altro Sta-to membro dellUnione europea. Nel caso in cui il cessionario o commit-
tente sia un privato necessaria lindicazione del codice fiscale (in tal casolindicazione del codice fiscale vale unicamente per le operazioni terri-torialmente rilevanti in Italia effettuate nei confronti di residenti).
Inoltre, sulla base del nuovo contenuto del comma 6 dellart. 21 del D.P.R. n.633/1972 cos come previsto dalla Legge di Stabilit 2013, occorre indicare sul-
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la fattura specifiche annotazioni quando si tratta di operazioni non soggette, nonimponibili o esenti.Pi in particolare viene stabilito che la fattura emessa anche per le tipologiedi operazioni sotto elencate e contiene, in luogo dellammontare dellimposta, leseguenti annotazioni con leventuale indicazione della relativa norma comunita-ria o nazionale:
cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigi-lanza doganale, non soggette allimposta a norma dellart. 7 bis, c. 1,con lannotazione operazione non soggetta;
operazioni non imponibili di cui agli artt. 8, 8 bis, 9 e 38 quater, conlannotazione operazione non imponibile;
operazioni esenti di cui allart. 10, eccetto quelle indicate al n. 6), con
lannotazione operazione esente; operazioni soggette al regime del margine previsto dal D.L. 23 febbraio1995, n. 41, convertito dalla Legge 22 marzo 1995, n. 85, conlannotazione, a seconda dei casi, regime del margine - beni usati, re-gime del margine - oggetti darte o regime del margine - oggetti di an-tiquariato o da collezione;
operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo soggette al re-gime del margine previsto dallart. 74 ter, con lannotazione regime delmargine - agenzie di viaggio.
Attenzione
il nuovo c. 6 terinserito allart. 21 del D.P.R. n. 633/1972, stabilisce che
le fatture emesse dal cessionario di un bene o dal committente di un
servizio in virt di un obbligo proprio recano lannotazione autofattu-
razione. Si tratta in particolare dei casi in cui il debitore dellimposta
il cessionario/committente in luogo del fornitore. Pi in dettaglio, sono
i casi in cui il cessionario/committente soggetto passivo IVA stabilito inItalia, emette lautofattura per gli acquisti di beni ovvero servizi territo-
rialmente rilevanti in Italia ed effettuati presso un fornitore stabilito in
un Paese extra-Ue.
La descrizione da inserire in fattura
Dal 1 gennaio 2013, sulla base delle considerazioni pi sopra e-sposte, riassumendo, vi saranno da riportare le seguenti diciture
IVA allinterno della fattura, a seconda delloperazione posta in es-
sere:
operazione non soggetta (art. 7 bis, c. 1, D.P.R. n. 633/1972)
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operazione non soggetta (artt. da 7 a 7 septies, D.P.R. n.
633/1972 operazioni territorialmente rilevanti fuori
dallUE)
operazione non imponibile (artt. 8, 8 bis, 9 e 38 quater,D.P.R. n. 633/1972)
operazione esente (art. 10, eccetto c. 1, n. 6, D.P.R n.
633/1972)
inversione contabile
autofatturazione (art. 17, c. 2, D.P.R. n. 633/1972)
regime del margine-beni usati (D.L. n. 41/1995 convertito
in Legge n. 85/1995)
regime del margine-oggetti darte (D.L. n. 41/1995 conver-tito in Legge n. 85/1995)
regime del margine-oggetti di antiquariato o da collezione
(D.L. n. 41/1995 convertito in Legge n. 85/1995)
regime del margine-agenzie di viaggio (art. 74 ter).
Dati obbligatori da inserire in fattura
Lart. 21, c. 2 del D.P.R. n. 633/1972 (cos come modificato dalla
Legge di Stabilit 2013 con decorrenza 1 gennaio 2013) indica i
dati minimi da riportare allinterno della fattura. Pi nel dettaglio
le informazioni da riportare allinterno del documento sono:
a) data di emissione: tale informazione assume rilievo in quanto la
fattura deve essere emessa entro lo scadere del giorno di effettua-
zione delloperazione secondo quanto disposto dallart. 6 del
D.P.R. n. 633/1972;
b) numero progressivo che la identifichi in modo univoco;
c) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, resi-
denza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappre-
sentante fiscale nonch ubicazione della stabile organizzazione per
i soggetti non residenti: a tal riguardo, occorre evidenziare come,
accanto alla normativa specifica IVA, debba farsi riferimento anche
alle prescrizioni civilistiche e, dunque, in particolare, a quanto sta-
bilito dallart. 2250 c.c., secondo il quale negli atti e nella corri-
spondenza delle societ soggette allobbligo delliscrizione nel re-gistro delle imprese devono essere indicati la sede della societ e
lufficio del registro delle imprese presso il quale questa iscritta e
il numero di iscrizione, ma anche il capitale sociale (per le societ
di capitali) secondo la somma effettivamente versata e quale ri-
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sulta esistente dallultimo bilancio, la presenza di un eventuale
socio unico e dellassoggettamento ad altrui direzione e coordina-
mento (art. 2497 e segg., c.c.), nonch, nel caso di scioglimento del
contratto sociale, la dicitura che la societ in liquidazione. Al finedi assicurare il rispetto delle previsioni in materia, altres stabilito
che chi omette di fornire negli atti societari le informazioni pre-
scritte di cui allart. 2250 c.c., passibile di una sanzione ammini-
strativa variabile da euro 206 ad euro 2.065 (art. 2620 c.c.);
d) numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore;
e) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, resi-
denza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del
rappresentante fiscale nonch ubicazione della stabile organizza-zione per i soggetti non residenti;
f) numero di partita IVA del soggetto cessionario o committente
ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato mem-
bro dellUnione europea, numero di identificazione IVA attribuito
dallo Stato membro di stabilimento; nel caso in cui il cessionario o
committente residente o domiciliato nel territorio dello Stato non
agisce nellesercizio dimpresa, arte o professione, codice fiscale:
va da s che se il cessionario/committente un soggetto passivo
stabilito in Italia o in altro Paese della UE, che agisce in tale veste,occorre indicare in ogni caso sulla fattura il relativo numero di par-
tita IVA. Invece, se il cessionario/committente non agisce in veste
di soggetto passivo ed residente/domiciliato in Italia, occorre in-
dicare invece il codice fiscale;
g) natura, qualit e quantit dei beni e dei servizi formanti oggetto
delloperazione;
h) corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della
base imponibile, compresi quelli relativi ai beni ceduti a titolo disconto, premio o abbuono di cui allart. 15, c. 1, n. 2;
i) corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto, pre-
mio o abbuono;
l) aliquota, ammontare dellimposta e dellimponibile con arroton-
damento al centesimo di euro;
m) data della prima immatricolazione o iscrizione in pubblici regi-
stri e numero dei chilometri percorsi, delle ore navigate o delle ore
volate, se trattasi di cessione intracomunitaria di mezzi di traspor-
to nuovi, di cui allart. 38, c. 4, D.L. 30 agosto 1993, n. 331, conver-
tito, con modificazioni, dalla Legge 29 ottobre 1993, n. 427;
n) annotazione che la stessa emessa, per conto del cedente o
prestatore, dal cessionario o committente ovvero da un terzo.
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Esempio Autofattura: la societ Alfa S.p.A. acquista prestazioni
di servizi da Avv. stabilito in Svizzera
I dati sono gli stessi!!
Nr. Autofattura del
Data Descrizione Ore Prezzo uni. Sc. Importo
28/02/2013
Autofattura per prestazioni di consulenza rese
dallAvv. Wagner (Svizzera CH 355262002) 10 300,00 3.000,00
Imponibile prestazioni 3.000,00
IVA 21% 630,00
TOTALE FATTURA 3.630,00
Dati Alfa S.p.A.
indirizzo
CAP Citt (Provincia)
Part. IVA / cod. fisc.
Autofattura emessa in unico esemplare, ai sensi dellart. 17, co. 2, DPR n 633/1972, per operazioni effettuate da
soggetto non residente, senza stabile organizzazione in Italia applicazione art. 7-ter, DPR n. 633/1972 -
AUTOFATTURAZIONE
1 1/3/2013
Dati Alfa S.p.A.
indirizzo
CAP Citt (Provincia)
Part. IVA / cod. fisc.
1.5 Fattura semplificata
prevista lintroduzione dellart. 21 bis che contempla la possibilit, a sceltadel contribuente, di emettere la fattura semplificata per le operazioni di ammon-tare complessivo non superiore a 100 euro, nonch per le fatture rettificative dicui allart. 26 del D.P.R. n. 633/1972.La fattura semplificata deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
data di emissione; numero progressivo che la identifichi in modo univoco; ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o
domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscalenonch ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non resi-denti;
numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore; ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o
domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fi-scale nonch ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti nonresidenti; in alternativa, in caso di soggetto stabilito nel territorio delloStato pu essere indicato il codice fiscale o il numero di partita IVA,
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ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membrodellUnione europea, numero di identificazione IVA attribuito dalloStato membro di stabilimento;
descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi; ammontare del corrispettivo complessivo e dellimposta incorporata,
ovvero dei dati che permettono di calcolarla; per le fatture emesse ai sensi dellart. 26, il riferimento alla fattura retti-
ficata e le indicazioni specifiche che vengono modificate.
Con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze, il limite di 100 europu essere elevato fino a 400 euro, nonch pu essere consentita lemissione difatture semplificate anche senza limiti di importo per le operazioni effettuate
nellambito di specifici settori di attivit o da specifiche tipologie di soggetti peri quali le pratiche commerciali o amministrative ovvero le condizioni tecnichedi emissione delle fatture rendono particolarmente difficoltoso il rispetto degliadempimenti previsti per lemissione delle fatture.
Attenzione
si tenga presente, comunque, che ad ogni modo, le fatture semplificate
non potranno essere emesse per le vendite a distanza, le cessioni in-
tracomunitarie di beni, le prestazioni transfrontaliere di servizi, sogget-
te ad inversione contabile.
Attenzione
in considerazione del fatto che tale fattura semplificata potr costituire
una rilevante semplificazione operativa per gli utenti di apparecchi mi-
suratori fiscali previsto che potr essere emessa anche mediante talimisuratori. Di fatto tale modifica vuole andare incontro alle esigenze
dei commercianti al minuto utilizzatori di apparecchi misuratori fiscali,
ed in particolare dei pubblici esercizi che operano nel settore delle
somministrazioni di alimenti e bevande, i quali incontrano oggettive
difficolt nel rilasciare le fatture per le prestazioni erogate ai clienti che
ne abbiano fatto richiesta e che sono peraltro, nella maggior parte dei
casi, relative a transazioni di modesto valore economico unitario.
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1.6 Fattura elettronica
Con riferimento alla fattura elettronica la Direttiva n. 2010/45/UE stabilisce cheper fattura elettronica sintende una fattura contenente le informazioni richie-ste dalla presente direttiva emessa e ricevuta in formato elettronico; la Diretti-va citata stabilisce inoltre che il ricorso ad una fattura elettronica subordinatoallaccordo del destinatario. Va da s che sulla base del nuovo disposto norma-tivo viene meno il concetto di trasmissione o messa a disposizione per via elet-tronica.Sempre la direttiva prevede che il soggetto passivo:
debba assicurare lautenticit dellorigine, lintegrit del contenuto e la
leggibilit delle fatture (in base allinterpretazione di fonte comunitariacon leggibilit si intende che la fattura leggibile per luomo) e forni-sce la definizione di autenticit dellorigine e di integrit del contenuto;
e che, per assicurare la presenza dei requisiti menzionati, pu alternati-vamente ricorrere a:
o luso di controlli di gestione che assicurino una pista di con-trollo affidabile tra una fattura e una cessione di beni o una pre-stazione di servizi;
o luso di tecnologie che assicurino lautenticit dellorigine e
lintegrit del contenuto, quali, a mero titolo esemplificativo, lafirma elettronica avanzata o la trasmissione elettronica dei dati(EDI).
Ci posto la Legge di Stabilit 2013, qui in rassegna, ha recepito il dettato co-munitario allinterno dei c. 1 e 3 del nuovo art. 21 del D.P.R. n. 633/1972. Nelc. 1 viene stabilito che () per fattura elettronica si intende la fattura che sta-ta emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico; il ricorso alla fatturaelettronica subordinato allaccettazione da parte del destinatario. () La fattu-
ra, cartacea o elettronica, si ha per emessa allatto della sua consegna, spedizio-ne, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente.Invece, con riferimento ai requisiti della fattura e alle modalit per garantirne lapresenza, il c. 3 dellart. 21 cos come modificato dal D.L., prevede che il sog-getto passivo assicura lautenticit dellorigine, lintegrit del contenuto e laleggibilit della fattura dal momento della sua emissione fino al termine del suoperiodo di conservazione; autenticit dellorigine ed integrit del contenuto pos-sono essere garantite mediante sistemi di controllo di gestione che assicurino uncollegamento affidabile tra la fattura e la cessione di beni o la prestazione di
servizi ad essa riferibile, ovvero mediante lapposizione della firma elettronicaqualificata o digitale dellemittente o mediante sistemi EDI di trasmissione elet-tronica dei dati o altre tecnologie in grado di garantire lautenticit dellorigine elintegrit dei dati.
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1.7 Conservazione delle fatture
La Legge di Stabilit 2013 in esame, intervenendo sul c. 3 dellart. 39 del
D.P.R. n. 633/1972, prevede che le fatture elettroniche sono conservate in mo-dalit elettronica, in conformit alle disposizioni del decreto del Ministrodelleconomia e delle finanze emanato ai sensi dellart. 21, comma 5, del D.Lgs.7 marzo 2005, n. 82. Le fatture create in formato elettronico e quelle cartaceepossono essere conservate elettronicamente.Ne consegue che si dovr procedere obbligatoriamente alla conservazione elet-tronica delle fatture elettronica (per meglio dire quelle emesse e ricevute in ma-niera elettronica, perch accettate dal destinatario); invece, si potr procederefacoltativamente alla conservazione elettronica delle fatture cartacee nonch di
quelle create in formato elettronico, intendendosi per tali anche le fatture createe trasmesse con uno dei metodi previsti dal novellato c. 3 dellart. 21, ma per lequali non vi stata laccettazione da parte del destinatario (condizione vincolan-te per parlare di fattura elettronica).Infine, consentita la conservazione elettronica in un altro Stato (con cui esi-stono strumenti giuridici che assicurano la reciproca assistenza), non solo dellefatture, ma anche degli altri documenti fiscalmente rilevanti, mantenendo tutta-via il vincolo di assicurare, per finalit di controllo, laccesso automatizzatoallarchivio e che tutti i documenti ed i dati in esso contenuti, compresi quelli
che garantiscono lautenticit e lintegrit delle fatture, siano stampabili e tra-sferibili su altro supporto informatico.
1.8 Novit in tema di esigibilit
dellimposta negli scambi intracomunitari
Per effetto della Legge di Stabilit 2013 dal 1 gennaio 2013 sono state modifi-cate in modo significativo le disposizioni in tema di esigibilit dellimposta con
riferimento alle operazioni intracomunitarie.Pi nel dettaglio stato previsto che lesigibilit dellIVA, per gli scambi intra-comunitari di beni, fatta coincidere con lemissione della fattura o al pi tardicon il giorno 15 del mese successivo alleffettuazione della cessione.Con riferimento al momento di effettuazione dello scambio intracomunitario dibeni viene stabilito che, sia per le cessioni intracomunitarie sia per gli acquistiintracomunitari di beni, identificato con linizio del trasporto o della spedizio-ne, rispettivamente, dal territorio dello Stato o dal territorio dello Stato membrodi provenienza.
Inoltre, con il c. 2 dellart. 39, D.L. n. 331/1993 stato stabilito che se ante-riormente al verificarsi dellinizio del trasporto o della spedizione stata emessala fattura loperazione intracomunitaria si considera effettuata, limitatamenteallimporto fatturato, alla data della fattura. In pratica continua ad essere rile-
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vante lemissione anticipata delle fatture, in relazione alle operazioni intraco-munitarie sui beni.
Gli adempimenti
Per quanto riguarda gli adempimenti di fatturazione e registrazione stato stabi-lito che:
per le cessioni intracomunitarie di beni la fattura sia emessa entro ilgiorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delloperazione;
le fatture relative agli acquisti intracomunitari, previa integrazione, sonoannotate distintamente, entro il giorno 15 del mese successivo a quellodi ricezione della fattura, e con riferimento al mese precedente, nel regi-stro di cui allart. 23 del D.P.R. n. 633/1972, secondo lordine della
numerazione, con lindicazione anche del corrispettivo delle operazioniespresso in valuta estera; per la regolarizzazione degli acquisti intracomunitari per i quali il ces-
sionario non ha ricevuto la relativa fattura entro il secondo mese suc-cessivo a quello di effettuazione delloperazione, questi emetta appositaautofattura entro il 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazio-ne delloperazione. La disposizione fornisce quindi un termine pi am-pio per la regolarizzazione rispetto a quello vigente fino al 31 dicembre2012.
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Intrastat
La legge di Stabilit 2013 non ha cambiato quanto previsto ai fini degli elenchiINTRASTAT (ancorch si dovranno fare gli opportuni ragionamenti sul termine
pi ampio di registrazione), conseguentemente per le cessioni intracomunitariedi beni, gli stessi andranno compilati:
prendendo a riferimento i dati delle cessioni intracomunitarie registrateo soggette a registrazione nel periodo (trimestrale o mensile) di riferi-mento, ci implica (a decorrere dal 1 gennaio 2013) che una cessioneeffettuata a marzo 2013 e registrata in aprile va inserita nella comunica-zione di tale mese da presentare entro il 25 maggio. Se inveceloperazione registrata nello stesso mese di effettuazione, loperazioneconfluisce nel modello relativo a marzo da presentare entro il 25 aprile;
nel caso di fatturazione anticipata con riferimento al periodo nel quale stata eseguita la consegna/spedizione dei beni (art. 50, c. 7, D.L. n.331/1993).
Con riferimento agli acquisti intracomunitari di beni gli elenchi INTRASTATandranno alimentati:
prendendo a riferimento lannotazione nel registro IVA delle vendite; nel caso di fatturazione anticipata si dovr prendere a riferimento il pe-
riodo nel quale il fornitore ha dato luogo alla consegna/spedizione deibeni.
Il caso
Domanda: un soggetto passivo IVA italiana acquista beni dalla Germania in da-
ta 28 marzo 2013, paga immediatamente il totale. La Societ tedesca emette
fattura datata 28 marzo 2013. La fattura arriva via posta in data 5 aprile 2013, il
trasporto della merce inizia il 1 maggio 2013 e arriva in Italia il 5 maggio 2013.
Come fare correttamente gli adempimenti fiscali?
Risposta: con riferimento al quesito posto si devono fare le seguenti premesse:
i) il c. 2 dellart. 39, D.L. n. 331/1993 in vigore dal 1 gennaio 2013 stabilisce
che se anteriormente al momento di effettuazione delloperazione sia e-
messa fattura loperazione intracomunitaria si considera effettuata limita-
tamente allimporto fatturato alla data della fattura;
ii) lart. 47, c. 5, D.L. n. 331/1993 in vigore dal 1 gennaio 2013 stabilisce
che le fatture di acquisto intracomunitario di beni, previa integrazione,
vanno annotate nel registro delle vendite, con riferimento al mese prece-dente, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione e non pi
entro il mese di ricevimento o nei quindici giorni successivi al ricevimento.
Il riferimento al mese precedente va inteso nel senso di riportare
loperazione al giusto periodo di competenza quando la registrazione av-
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viene nel mese successivo, ma se avviene nello stesso mese evidente che
la retrodatazione non avrebbe senso, in quanto riporterebbe a un momen-
to in cui loperazione non era ancora stata effettuata. Nella nuova formula-
zione normativa stata rimossa la coincidenza di termini fra lannotazionedelle fatture ricevute nel registro delle vendite e in quello degli acquisti,
che pu dunque effettuarsi entro il biennio utile (art. 19, D.P.R. n.
633/1972).
Sulla base di quanto sopra si ritiene che il momento di effettuazione
dellacquisto intracomunitario sia da ricondurre al 28 marzo 2013 e per meglio
dire al momento dellemissione della fattura (data fattura) da parte del ceden-
te (art. 39, D.L. n. 331/1993).
Considerato che lart. 47, c. 5 del D.L. citato stabilisce che le fatture relative agli
acquisti intracomunitari debbano essere annotate distintamente, entro il gior-
no 15 del mese successivo a quello di ricezione delle fattura, si ritiene che la
fattura (ancorch il momento di effettuazione sia il 28 marzo 2013) dovr esse-
re registrata prendendo a riferimento il momento della ricezione della stessa.
Visto che la ricezione della fattura, nel caso in esame, avvenuta il 5 aprile
2013, la stessa andr riportata nel registro delle fatture emesse entro il 15 del
mese successivo ma con riferimento al mese precedente (quindi, nel caso po-
sto la fattura potr essere registrata entro il 15 maggio 2013 con riferimento al
mese di aprile 2013).Infine, in merito agli elenchi INTRASTAT, considerato che si tratta di fattura an-
ticipata, cos come stabilito dallart. 50, c. 7, D.L. n. 331/1993, lacquisto intra-
comunitario dovr essere indicato prendendo a riferimento il momento della
consegna/spedizione dei beni, quindi, dovr essere alimentato lelenco
INTRASTAT di maggio da presentare entro il 25 giugno 2013.
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2. MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI.
LEGGE COMUNITARIA 2010
Regola generale: momento di effettuazione
delloperazione ai fini IVA
Il c. 4 dellart. 21, D.P.R. n. 633/1972 dispone che la fattura debba
essere emessa al momento di effettuazione delloperazione. Ta-
le momento definito dallart. 6 del medesimo decreto. Il momen-
to in cui bisogna emettere la fattura varia a seconda delloggetto
delloperazione nel modo qui sotto schematizzato: spedizione/consegna dei beni, per i beni mobili;
stipulazione dellatto, nel caso di beni immobili;
emissione della fattura o il pagamento, in tutto o in parte,
del corrispettivo, se avvengono anteriormente alla ces-
sione dei beni;
pagamento del corrispettivo, nelle prestazioni di servizi;
fatturazione, nelle prestazioni di servizi, se essa anterio-
re al pagamento; momento materiale del prelievo del bene (non rilevando
che tale operazione venga posta in essere definitivamente
o in via temporanea), nel caso di autoconsumo.
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Deroghe alle regole generali per il momento di effettuazione delle operazioniFattispecie Subfattispecie Momento di effettuazione
In generaleAl verificarsi degli effetti ma, comunque, non pi
tardi di un anno dopo la consegna o spedizione
Vendita di cose generiche (art. 1378 del c.c.) Al momento di individuazione delle cose
Vendita di cosa futura (art. 1472 del c.c.) Al momento in cui la cosa viene ad esistenza
Vendita di cosa altrui (art. 1478 del c.c.) Al momento in cui il cedente acquista la cosa
Vendita con riserva di propriet Al momento della consegna del bene
Lo cazioni con clausola di trasferimento della
propriet vincolante per entrambe le partiAl momento della consegna del bene
Vendita alternativa fra due o pi oggetti (art.1285 del c.c.)
Al momento della scelta
Vendita con riserva di gradimento (art. 1520 del
c.c.)
Al momento in cui il compratore lo comunica al
venditore
Cessioni di beni per atto della pubblica autorit
e cessioni periodiche e continuative di beni in
esecuzione di contratti di somministrazione
Al momento del pagamento del corrispettivo
All'atto della vendita a terzi, oppure, per i beni
non restituiti, alla scadenza del termine
convenuto per la restituzione e comunque dopo
il decorso di un anno dalla consegna o
spedizione
Comm.ari di venditaAl momento in cui il commiss.rio vende il bene al
terzo
Comm.ari di acquistoAl momento in cui il commiss.rio acquista il bene
dal terzo
Assegnazione in propriet di case di abitazione
fatte ai soci da cooperative edilizie a propriet
divise
Alla data di stipula del rogito notarile
Cessioni in cui gli effetti traslativi o costitutivi si
producono posteriormente
I passaggi dal committente al commiss.rio di
beni venduti o acquistati in esecuzione di
contratti di commissione
Destinazione dei beni al consumo personale o
familiare dell'imprenditore (c.d. autoconsumo)
e ad altre finalit estranee all'esercizio
dell'impresa
All'atto del prelievo
Cessioni di beni inerenti a contratti estimatori
Lart. 8, c. 2 della Legge n. 217 del 15 dicembre 2011 (c.d. Legge comunitaria
2010), intervenendo e modificando lart. 6 del D.P.R. n. 633/1972, ha stabilitoche a decorrere dal 17 marzo 2012, le prestazioni di servizi c.d. generiche dicui allart. 7 terdel decreto IVA, si considerano effettuate nel momento in cui lestesse sono ultimate ovvero, se di carattere periodico o continuativo, alla data dimaturazione dei corrispettivi nel caso in cui le stesse siano rese:
da un soggetto passivo IVA non stabilito in Italia (sia esso UE o extra-UE) a un soggetto passivo IVA stabilito in Italia; ovvero
da un soggetto passivo IVA stabilito in Italia a un soggetto passivo sta-bilito in altro Paese della UE (N.B.: dal 1 gennaio 2013 tale regole tor-
na applicabile anche alle prestazioni di cui allart. 7 terdel D.P.R. n.633/1972 effettuate nei confronti di soggetti extra-UE, per le quali vi lobbligo di emissione della fattura - si veda quanto riportato al paragar-fo 1 del presente e-book).
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Attenzione
nel caso in cui venga pagato in tutto o in parte il corrispettivo prima
dellultimazione della prestazione, ovvero della maturazione del corri-spettivo se la prestazione ha carattere periodico o continuativo, la pre-
stazione si considera in ogni caso effettuata alla data del pagamento
limitatamente allimporto pagato.
Inoltre, se le stesse prestazioni sono effettuate in modo continuativo
nellarco di un periodo superiore a un anno e se non comportano pa-
gamenti anche parziali nel medesimo periodo, si considerano effettua-
te al termine di ciascun anno solare fino allultimazione delle presta-
zioni medesime (in tale ultima ipotesi torneranno applicabili i chiari-menti forniti dalla Circolare n. 37/E/2011 in tema di territorialit IVA).
Esaminando nel dettaglio la nuova disposizione normativa, che stata introdottaper esigenze di adeguamento alla normativa comunitaria, si evince che la derogaal criterio generale secondo cui le prestazioni di servizi si considerano effettuateallatto del pagamento del corrispettivo, o se anteriormente a tale momento,allatto dellemissione della fattura, non si applica:
alle prestazioni di servizi rese tra soggetti stabiliti in Italia; alle prestazioni di cui allart. 7 quater e 7 quinquies del D.P.R. n.
633/1972.
Per meglio dire alle prestazioni di servizi relativi:i. a beni immobili;ii. al trasporto di passeggeri;iii. alla ristorazione ed al catering;iv. alla locazione/noleggio a breve termine di mezzi di trasporto;v. allaccesso a manifestazioni culturali, artistiche, ecc.
17 marzo 2012: nuove regole sul momento di effettuazione
Soggetti Regole
Prestazioni di servizi di cui allart. 7
ter del D.P.R. n. 633/1972 rese tra
soggetto stabilito in Italia e soggetto
estero (UE o extra-UE)
Si considerano effettuate nel
momento in cui le stesse sono ul-
timate ovvero, se di carattere pe-
riodico o continuativo, alla data di
maturazione dei corrispettivi. Se
le stesse prestazioni, sono
effettuate in modo continuativo
nellarco di un periodo superiore
a un anno e se non comportano
pagamenti anche parziali nel
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medesimo periodo, si
considerano effettuate al termine
di ciascun anno solare fino
allultimazione delle prestazionimedesime.
- Prestazioni di servizi (tutte) rese tra
soggetti stabiliti in Italia
- Prestazioni di cui allart. 7 quatere
7 quinquies del D.P.R. n. 633/1972
rese tra soggetto stabilito in Italia e
soggetto estero (UE o extra-UE)
Nulla cambia. Quindi, le
prestazioni di servizi si
considerano effettuate allatto del
pagamento del corrispettivo, o se
anteriormente a tale momento,
allatto dellemissione della
fattura.
2.1 Problematicit operative e soluzioni
Sulla base di quanto scritto si desume che la nuova disposizione pu comportarenon pochi problemi operativi, in considerazione del fatto che non sempre risultaagevole individuare il momento di ultimazione della prestazione.Al riguardo si precisa che n il D.P.R. n. 633/1972 n il Regolamento UE n.282/2011 stabiliscono cosa si debba intendere con ultimazione del servizio.
Tale particolarit assume maggiore rilevanza per le prestazioni generiche reseda soggetti passivi stabiliti in un Paese extra-UE nei confronti di soggetti passi-vi italiani.Per tali operazioni, il committente italiano dovr procedere ad emettere autofat-tura (ai sensi dellart. 17 del D.P.R. n. 633/1972) entro e non oltre il momentodi ultimazione della prestazione (a meno che sia stato pagato in tutto o in parteil corrispettivo prima dellultimazione della prestazione, infatti, in tale ipotesi ilcommittente proceder a emettere autofattura entro e non oltre la data del pa-gamento).
Invece, gli obblighi di fatturazione e di registrazione delle prestazioni generi-che, rese da soggetti passivi stabiliti in altro Stato UE nei confronti di soggettipassivi italiani, cos come stabilito dalla Comunitaria 2010, sono adempiuti daicommittenti soggetti passivi residenti secondo le stesse regole previste per gliacquisti intracomunitari di beni.Conseguentemente la fattura deve essere integrata (c.d. reverse charge) aisensi dellart. 46 del D.L. n. 331/1993 e registrata a norma del successivo art. 47(al riguardo si vedano i chiarimenti forniti dalla Circolare dellAgenzia delleEntrate n. 35/E del 20 settembre 2012, con la quale stato chiarito che come
momento di effettuazione pu essere preso a riferimento il ricevimento dellafattura da parte del soggetto passivo IVA comunitario).Nel caso in cui il committente del servizio non abbia ricevuto la fattura entro ilmese successivo a quello di effettuazione delloperazione (ultimazione del ser-vizio o maturazione del corrispettivo per i contratti periodici o continuativi) de-
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ve emettere entro il mese seguente, in unico esemplare, la fattura, specificandoanche il numero identificativo ai fini IVA del prestatore comunitario.
Attenzione
nonostante la norma si riferisca unicamente ai rapporti tra soggetti
appartenenti alla UE, la Circolare n. 16/E del 21 maggio 2013 ha chiari-
to che possibile emettere lautofattura entro il mese di ricevimento
della fattura del prestatore extra-UE, e comunque entro il mese suc-
cessivo a quello entro il quale sarebbe dovuta pervenire la fattura.
2.2 Dal 17 marzo 2012 obbligo di reverse charge
Si ricorda che a decorrere dal 17 marzo 2012 gli obblighi di fatturazione e di re-gistrazione per le prestazioni generiche di cui allart. 7 ter del D.P.R. n.633/1972 rese da soggetti passivi stabiliti in altro Stato UE nei confronti di sog-getti passivi italiani, sono adempiuti dai committenti soggetti passivi residentisecondo le stesse regole previste per gli acquisti intracomunitari di beni (c.d. re-verse charge). Conseguentemente, fino al 31 dicembre 2012, la fattura deve es-sere integrata ai sensi dellart. 46 del D.L. n. 331/1993 e registrata a norma
del successivo art. 47 entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamen-te ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento e con riferimento al relativomese. Sul punto si fa presente che a livello nazionale la Circolare n. 37/E del 29luglio 2011 aveva previsto la possibilit di utilizzo del reverse charge inveceche dellautofattura. Ne consegue che dal 17 marzo 2012 per le prestazioni ge-neriche non pi possibile utilizzare il sistema dellautofattura (come eviden-ziato nel primo paragrafo del presente e-book dal 1 gennaio 2013 estesolobbligo di integrazione della fattura ricevuta da prestatore/cedente stabilito inaltro Paese della UE, anche alle compravendite di beni e ai servizi non generici,
inoltre, da tale data vi pi tempo per la registrazione).
Attenzione
nel caso in cui il prestatore sia "stabilito" in un Paese extra UE il com-
mittente "stabilito" in Italia, per assolvere all'inversione contabile, do-
vr emettere apposita autofattura (quindi, in tal caso non potr avva-
lersi del reverse charge).
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Note
(1) Nel nuovo art. 30 bis del D.P.R. n. 633/1972, ladozione del regime
dellIVA per cassa stata gi realizzata dallarticolo 32 bis, inserito in sede di
conversione del testo del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, ad opera della Legge 7
agosto 2012, n. 134. Tale nuovo regime pu essere utilizzato gi per le ope-
razioni effettuate dal 1 dicembre 2012.
(2) Nella presente guida, per brevit, non verranno analizzate tutte le diver-
se fattispecie (per un approfondimento si veda S.Setti, lIVA nelle operazioni
intracomunitarie, Buffetti, 2012).