La nuova fattura dal 1° gennaio 2013 casi e soluzioni

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    La nuova fatturadal 1 gennaio 2013.

    Casi e soluzioniStefano Setti

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    PROPRIETA LETTERARIA RISERVATA

    2013 Wolters Kluwer Italia S.r.l. Strada 1, Palazzo F6 20090 Milanofiori Assago (MI)

    ISBN: 9788867501533

    Il presente file pu essere usato esclusivamente per finalit di carattere personale. I

    diritti di commercializzazione, traduzione, di memorizzazione elettronica, di

    adattamento e di riproduzione totale o parziale con qualsiasi mezzo sono riservati per

    tutti i Paesi.L'elaborazione dei testi curata con scrupolosa attenzione, leditore declina tuttavia

    ogni responsabilit per eventuali errori o inesattezze.

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    La nuova fattura dal 1 gennaio 2013: casi e soluzioni

    Wolters Kluwer Italia 2013 3

    1. LA NUOVA FATTURA DAL 1 GENNAIO 2013

    La Legge di Stabilit 2013 - Legge 24 dicembre 2012 n. 228 - G.U. 29 dicembre

    2012, n. 302 - S.O. n. 212, contenente, tra le altre, le disposizioni modificativedel D.P.R. n. 633/1972 e del D.L. n. 331/1993, finalizzate a recepirenellordinamento nazionale le misure previste dalla Direttiva n. 2010/45/UE delConsiglio del 13 luglio 2010, ha stabilito, con decorrenza 1 gennaio 2013, lenuove modalit con riferimento alle norme in materia di fatturazione. Da ultimosi segnala che lAgenzia delle Entrate con la Circolare n. 12/E del 3 maggio2013 ha fornito dei chiarimenti in merito alla portata delle novit normati-ve.

    Le modifiche

    Le novit principali riguardano:

    lesigibilit dellimposta negli scambi intracomunitari;

    la fatturazione;

    il regime dellIVA per cassa(1).

    In prima analisi si pu affermare che lintento perseguito a livello

    europeo quello di: ridurre gli oneri amministrativi a carico delle imprese at-

    traverso la predisposizione di norme condivise e meno

    complesse. Di fatto lobiettivo quello di creare un insie-

    me di norme armonizzate in tema di fatturazione riducen-

    do le opzioni lasciate agli Stati membri;

    favorire le PMI con lintroduzione di documenti semplifi-

    cati e la contabilit per cassa;

    diffondere la fattura elettronica;

    far venire meno le frodi IVA in ambito comunitario.

    1.1 Novit in tema di fatturazione

    Le nuove regole riguardano:

    Base

    imponibile

    Emissione

    della

    fattura

    Contenuto

    della

    fattura

    Fattura

    semplificata

    Fattura

    elettronica

    Conservazione

    fatture

    Le nuove regole riguardano:

    Base

    imponibile

    Emissione

    della

    fattura

    Contenuto

    della

    fattura

    Fattura

    semplificata

    Fattura

    elettronica

    Conservazione

    fatture

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    I chiarimenti in pillole della Circolare n. 12/E/2013

    Obbligo di indicazione allinterno della fattura del numerodi partita IVA ovvero del codice fiscale del committen-

    te/cessionario (il codice fiscale risulta obbligatorio solo nel

    caso in cui il committente/cessionario sia un privato resi-

    dente in Italia)

    Attenzione: nel caso di acquisto di beni/servizi ad uso promiscuo

    la Circolare in esame chiarisce che nella fattura dovr essere ripor-

    tata la partita IVA del cessionario/committente. Infatti, solo in tal

    caso il cessionario/committente soggetto passivo IVA potr detrar-re lIVA afferente (la quota parte delluso promiscuo) lutilizzo nella

    propria attivit.

    Obbligo di inversione contabile (ovvero reverse charge)

    con integrazione della fattura ricevuta da prestato-

    re/cedente stabilito in altro Paese della UE

    Le fatture in valuta estera vanno convertite in Euro (sulla

    base del cambio di effettuazione delloperazione ovvero

    nel caso in cui esso non sia disponibile prendendo a riferi-mento il giorno di emissione della fattura, semprech tale

    dato coincida con il momento di effettuazione. NB: la con-

    versione in euro, per tutte le operazioni effettuate

    nellanno solare, pu essere fatta sulla base del tasso di

    cambio pubblicato dalla Banca centrale europea) sia con

    riferimento allimponibile che allimposta

    Attenzione: diversamente da quanto si sosteneva in dottrina

    lAgenzia delle Entrate fa presente che la conversione in Euro de-ve essere fatta sia per limponibile che per limposta. Quindi, non

    vale pi la regola (valevole fino al 31 dicembre 2012) di convertire

    in Euro solo limposta.

    In base alla nuova formulazione dellart. 21, occorre indi-

    care sulla fattura specifiche annotazioni quando si tratta di

    operazioni non soggette, soggetta ad inversione contabi-

    le, non imponibili o esenti

    Attenzione: con riferimento alle cessioni intracomunitarie di beni

    di cui allart. 41 del D.L. n. 331/1993 la Circolare precisa che per la

    fatturazione di tali operazioni, al posto dellammontare

    dellimposta va indicato il titolo di non imponibilit con leventuale

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    indicazione della relativa norma comunitaria o nazionale. Ne con-

    segue che per tali cessioni intracomunitarie non vi sar lobbligo di

    indicazione anche della dicitura inversione contabile.

    Introduzione della fattura semplificata per le transazioni di

    importo non superiore ad euro 100 (tale limite, ad opera

    di apposito decreto ministeriale, potr essere innalzato ad

    euro 400), con la possibilit che le stesse siano emesse con

    misuratori fiscali

    Attenzione: la Circolare in tema di fattura semplificata precisa che

    per quanto attiene alla registrazione di tali fatture da parte del ce-

    dente/prestatore, considerato che vi possono essere casi in cui ilcessionario/committente sia identificato con il solo numero di par-

    tita IVA ovvero codice fiscale, potr essere effettuata utilizzando

    unicamente tali dati sintetici invece che riportare la ditta, deno-

    minazione ovvero ragione sociale (come invece richiesto dallart.

    23 del D.P.R. n. 633/1972).

    Vi pi tempo per la fatturazione delle operazioni intra-

    comunitarie, per le quali il documento potr essere emes-

    so entro e non oltre il giorno 15 del mese successivoalleffettuazione

    Possibile utilizzare la fatturazione differita anche per le

    prestazioni di servizi, individuabili attraverso idonea do-

    cumentazione, effettuate nel corso dello stesso mese sola-

    re nei confronti del medesimo soggetto. Ne discende che

    pu essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio

    delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a

    quello di effettuazione delle medesime, anche se limpostadeve essere liquidata con riferimento al mese precedente

    Attenzione: la Circolare per non precisa cosa si debba intendere

    per idonea documentazione. Si ritiene che si dovrebbe fare rife-

    rimento a eventuali contratti stipulati tra le parti.

    Dal 1 gennaio 2013 ampliato lobbligo di emissione della

    fattura per le operazioni territorialmente non rilevanti ai

    fini IVA, limitato fino al 31 dicembre 2012, alle sole presta-

    zioni di servizi di cui allart. 7 terdel D.P.R. n. 633/1972,

    rese nei confronti di committenti stabiliti in un altro Stato

    membro della UE. Ne consegue che dal 1 gennaio 2013

    sono oggetto di fatturazione anche le cessioni di beni e le

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    prestazioni non territoriali ai sensi degli artt. da 7 a 7 sep-

    ties del D.P.R. n. 633/1972 effettuate nei confronti di sog-

    getti passivi debitori dellimposta in un altro Stato della UE

    ovvero nei confronti di soggetti extra UE. In tali ipotesi, lafattura dovr riportare la dicitura inversione contabile

    quando il cessionario/committente stabilito nellUE, ov-

    vero se extra UE la dicitura operazione non soggetta

    Attenzione: con riferimento alle sanzioni per la mancata emissione

    di tali fatture, ancorch fuori dal campo di applicazione dellIVA,

    lAgenzia precisa che chi viola obblighi inerenti alla documenta-

    zione e alla registrazione di operazioni non imponibili o esenti

    punito con sanzione amministrativa compresa tra il cinque ed ildieci per cento dei corrispettivi non documentati o non registrati.

    Tuttavia, quando la violazione non rileva neppure ai fini della de-

    terminazione del reddito si applica la sanzione amministrativa da

    lire cinquecentomila a lire quattro milioni.

    Pi facile il ricorso alla fattura elettronica, la cui autenticit

    pu essere garantita con ogni sistema idoneo

    Attenzione: in tema di fattura elettronica la Circolare in commento

    sottolinea che Ulteriori indicazioni in materia verranno forniteanche tenendo conto dei lavori del Forum italiano sulla fatturazio-

    ne elettronica, istituito con decreto del Direttore Generale delle

    Finanze del 12 dicembre 2011, con lobiettivo di individuare e pro-

    porre misure atte a favorire ladozione della fatturazione elettroni-

    ca da parte di imprese e lavoratori autonomi, preservando

    linteroperabilit transfrontaliera dei soggetti che utilizzano la fat-

    tura elettronica.

    Ci che la Circolare n. 12/E/2013

    non analizza

    La Circolare dellAmministrazione finanziaria non fornisce chiarimenti

    in merito alle tempistiche di compilazione degli elenchi INTRASTAT con

    riferimento agli acquisti/cessioni intracomunitarie di beni

    Attenzione: in considerazione del fatto che la Legge di Stabilit 2013 non ha

    cambiato quanto previsto ai fini degli elenchi INTRASTAT (ancorch si dovranno

    fare gli opportuni ragionamenti sul termine pi ampio di registrazione), si ritie-ne che per le cessioni intracomunitarie di beni, gli stessi andranno compilati:

    (a) prendendo a riferimento i dati delle cessioni intracomunitarie registrate o

    soggette a registrazione nel periodo (trimestrale o mensile) di riferimento;

    (b) nel caso di fatturazione anticipata con riferimento al periodo nel quale

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    stata eseguita la consegna/spedizione dei beni (art. 50, c. 7, D.L. n. 331/1993).

    Con riferimento agli acquisti intracomunitari di beni gli elenchi INTRASTAT an-

    dranno alimentati:

    (a)prendendo a riferimento lannotazione nel registro IVA delle vendite;(b) nel caso di fatturazione anticipata, prendendo a riferimento il periodo nel

    quale il fornitore ha dato luogo alla consegna/spedizione dei beni.

    La Circolare non ha analizzato le novit apportate in tema di momento

    di effettuazione delle prestazioni di cui allart. 7 ter del D.P.R. n.

    633/1972 (c.d. prestazioni di servizi generiche) soprattutto con riferi-

    mento alle prestazioni con soggetti stabiliti in Paesi extra UE (infatti la

    Circolare ministeriale n. 35/E del 20 settembre 2012 affronta solo il ca-

    so in cui le prestazioni di servizi generiche siano effettuate con soggetti

    stabiliti in altro Paese della UE)

    Non viene scritto espressamente se nelle operazioni soggette ad inversione

    contabile possa essere utilizzata, alternativamente, la dicitura reverse char-

    ge. Fin tanto che non vi sar una conferma risulta necessario che gli operatori

    indichino in fattura, ove ne ricorrano i presupposti, la dicitura inversione con-

    tabile e non reverse charge.

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    Esempioformatfattura alla luce della Legge di Stabilit 2013

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    1.2 Base imponibile

    Con la Legge di Stabilit 2013 stata sostituita la precedente (valida fino al 31dicembre 2012) formulazione del comma 4 dellart. 13 del D.P.R. n. 633/1972,prevedendo che ai fini della determinazione della base imponibile IVA, con ri-ferimento ai corrispettivi, spese ed oneri espressi in valuta estera si deve appli-care, nellordine:

    il cambio del giorno di effettuazione delloperazione; il cambio del giorno della data della fattura, se in essa non indicato il

    giorno di effettuazione delloperazione; il cambio del giorno antecedente pi prossimo a quello di emissione

    della fattura, qualora manchi il cambio relativo a questultimo giorno.

    Attenzione

    la conversione in euro, per tutte le operazioni effettuate nellanno so-

    lare, pu essere fatta sulla base del tasso di cambio pubblicato dalla

    Banca centrale europea.

    Territorialit IVA per le prestazioni di servizi

    a decorrere dal 1 gennaio 2010

    Al fine di comprendere le novit in tema di fatturazione dal 1 gen-

    naio 2013, risulta necessario analizzare il presupposto della terri-

    torialit IVA per le prestazioni di servizi, che dal 1 gennaio 2010

    stato modificato.Ci posto si ricorda che le prestazioni di servizi generiche (di cui

    allart. 7 terdel D.P.R. n. 633/1972 e rappresentano la maggio-

    ranza delle prestazioni di servizi come ad esempio le consulenze) a

    decorrere dal 1 gennaio 2010 sono territorialmente rilevanti nel

    Paese in cui il committente soggetto passivo dimposta stabili-

    to e non pi, come accadeva fino al 31 dicembre 2009, nel Paese

    di residenza del prestatore.

    In pratica il criterio della tassazione nel Paese del committente,

    prima previsto come eccezione alla regola generale, a decorrere

    dal 1 gennaio 2010 diventato il criterio generale di tassazione

    dei servizi.

    Da ci ne conseguito, come logico corollario, un ampliamento

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    dei casi di applicazione del meccanismo dellinversione contabile

    (c.d. reverse charge/autofattura) in quanto il debitore dellimposta

    il committente che abbia lo status di soggetto passivo.

    Anche nel nuovo quadro normativo (D.Lgs. 11 febbraio 2010, n.18), a decorrere dal 1 gennaio 2010, sono comunque previste del-

    le eccezioni alla regola generale di tassazione del servizio nel Paese

    del committente, che mirano a salvaguardare il principio in base al

    quale di norma il luogo di imposizione dovrebbe essere quello in

    cui avviene il consumo effettivo(2).

    Le modifiche apportate dal D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 18 riguar-

    dano le prestazioni cosiddette business to business (B2B) vale a di-

    re i servizi resi tra soggetti passivi identificati ai fini IVA, mentre re-stano di fatto immutati (per quanto attiene alle prestazioni di servizi

    c.d. generiche) i criteri di tassazione per le prestazioni cosiddette

    business to consumer(B2C) vale a dire i servizi resi nei confronti di

    consumatori finali privati per i quali continua ad applicarsi la rego-

    la generale di tassazione nel Paese di residenza del prestatore.

    Attenzione: il Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 (di se-

    guito Regolamento) che ha abrogato il precedente Regolamento n.

    1777/2005, ha fornito una chiara e puntuale interpretazione dellanuova territorialit IVA. Obiettivo quello di uniformare il regime

    IVA in ambito Ue. Il Regolamento, eccezion fatta per alcune speci-

    fiche disposizioni, si applica a decorrere dal 1 luglio 2011, ed in-

    terviene, in particolar modo, in materia di soggetti passivi, cessioni

    di beni e prestazioni di servizi e luogo delle operazioni imponibili.

    Da ultimo, lAgenzia delle Entrate con lattesa Circolare n. 37/E del

    29 luglio 2011 ha fornito importanti chiarimenti sulla portata del

    Regolamento e della nuova territorialit IVA.

    Regola generale Prestazioni di servizi

    B2B ai fini IVA rile-

    va il luogo di stabili-

    mento del commit-

    tente soggetto passi-

    vo IVA

    Tutte le tipologie di servizi escluso:

    - accesso a manifestazioni

    - trasporto di passeggeri

    - prestazioni di servizi relative a

    beni immobili

    - locazione a breve termine di mez-zi di - trasporto

    - ristorazione e catering

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    B2C ai fini IVA rile-

    va il luogo di stabili-

    mento del prestatore

    soggetto passivo IVA

    Tutte le tipologie di servizi escluso:

    - prestazioni sportive, culturali, ar-

    tistiche, ecc. compreso laccesso

    alle manifestazioni- trasporto passeggeri e trasporto

    di beni

    - prestazioni relative a beni immobili

    - locazione di mezzi di trasporto a

    breve e a lungo termine

    - ristorazione e catering

    - intermediazioni

    - lavorazioni su beni mobili materiali

    - prestazioni accessorie ai trasporti- prestazioni di servizi rese tramite

    mezzi elettronici

    - prestazioni di telecomunicazione

    e di teleradiodiffusione

    Esemplificazione: prestazioni di servizi di cui allart. 7 terdel D.P.R.

    n. 633/1972

    Prestatoredel servizio Committentedel servizio IVAin Italia Regolagenerale

    Soggetto

    passivo IVA

    stabilito

    in Italia

    Soggetto

    passivo

    IVA stabi-

    lito in Ita-

    lia

    SI Fattura

    con IVA da

    parte del pre-

    statore italia-

    no

    Luogo di

    stabili-

    mento del

    commit-

    tente sog-

    getto pas-

    sivo IVA

    Soggetto

    passivo IVA

    stabilito

    in Italia

    Privato

    italiano

    SI Fattura

    con IVA da

    parte del pre-

    statore italia-

    no

    Luogo di

    stabili-

    mento del

    prestatore

    soggetto

    passivo

    IVA

    Soggettopassivo IVA

    stabilito

    in Italia

    Soggettopassivo

    IVA stabi-

    lito in al-

    tro Paese

    NO Fatturasenza applica-

    zione dellIVA

    (Attenzione:

    come si dir

    Luogo distabili-

    mento del

    commit-

    tente sog-

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    della Ue o

    extra Ue

    pi avanti dal

    1 gennaio

    2013 nel caso

    in cui la fatturasia emessa nei

    confronti di un

    comunitario la

    fattura dovr

    recare la di-

    zione inver-

    sione contabi-

    le invece se il

    committente stabilito in

    un Paese extra

    UE si dovr ri-

    portare ope-

    razione non

    soggetta)

    getto pas-

    sivo IVA

    Luogo di

    stabilimen-

    to del

    committen-

    te soggetto

    passivo IVA

    Privato di

    altro Pae-

    se della Ue

    o extra Ue

    SI Fattura

    con IVA da

    parte del pre-

    statore italia-

    no

    Luogo di

    stabili-

    mento del

    prestatore

    soggetto

    passivo

    IVA

    Soggetto

    passivo IVAstabilito

    in altro Pa-

    ese della

    Ue o extra-

    Ue

    Soggetto

    passivoIVA stabi-

    lito in Ita-

    lia

    SI Integrazio-

    ne con IVA (ov-vero reverse

    charge) della

    fattura ricevuta

    dal prestatore

    stabilito in al-

    tro Paese della

    Ue ovvero au-

    tofattura per la

    prestazione diservizi ricevuta

    da prestatore

    stabilito in un

    Paese extra-Ue

    Luogo di

    stabili-mento del

    commit-

    tente sog-

    getto pas-

    sivo IVA

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    Wolters Kluwer Italia 2013 13

    (Attenzione:

    come si dir pi

    avanti, dal 1

    gennaio 2013,nel caso in cui il

    committente

    soggetto passi-

    vo stabilito in

    Italia acquisti la

    prestazione di

    servizi da sog-

    getto extra Ue,

    litaliano dovrriportare

    sullautofattura

    la dizione au-

    tofatturazio-

    ne)

    Soggetto

    passivo IVA

    stabilito

    in altro Pa-

    ese della

    Ue o extra-

    Ue

    Privato

    italiano

    NO Fattura

    con IVA del

    Paese del pre-

    statore estero

    Luogo di

    stabili-

    mento del

    prestatore

    soggetto

    passivo

    IVA

    1.3 Emissione della fattura

    La Legge di Stabilit 2013 stabilisce che la fattura, cartacea o elettronica, si haper emessa allatto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a di-sposizione del cessionario o committente. Ne consegue che di fatto viene rece-pito il principio comunitario della parit di trattamento tra le fatture cartacee equelle elettroniche.Si evidenzia, inoltre, che a decorrere dal 1 gennaio 2013 ampliato lobbligodi emissione della fattura per le operazioni territorialmente non rilevanti ai finiIVA, limitato, fino al 31 dicembre 2012, alle sole prestazioni di servizi di cuiallart. 7 terdel D.P.R. n. 633/1972, rese nei confronti di committenti stabiliti in

    un altro Stato membro della UE. Va da s che risultano ora oggetto di fattura-zione anche le cessioni di beni e le prestazioni non territoriali ai sensi degli artt.da 7 a 7septies del D.P.R. n. 633/1972 effettuate nei confronti di soggetti passi-vi debitori dellimposta in un altro Stato della UE ovvero nei confronti di sog-getti extra Ue.

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    La nuova fattura dal 1 gennaio 2013: casi e soluzioni

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    Attenzione

    nelle ipotesi sopra individuate la fattura dovr riportare la dicitura inver-

    sione contabile quando il cessionario/committente stabilito nellUe, ov-vero se extra UE la dicitura operazione non soggetta. Inoltre, si fa pre-

    sente che esteso lobbligo di integrazione della fattura, ricevuta da pre-

    statore/cedente stabilito in altro Paese della UE, anche alle compravendite

    di beni (si tratta degli acquisti di beni su territorio nazionale da soggetto

    UE non stabilito in Italia) e ai servizi non generici (si tratta dei servizi di cui

    agli artt. da 7 quatera 7 septies del D.P.R. n. 633/1972, e per meglio dire

    ad esempio le prestazioni di servizi su beni immobili, che prevedono delle

    regole diverse da quella generale BtoB che prevede la tassazione nel luogodi stabilimento del committente soggetto passivo IVA).

    Il caso

    Domanda: a decorrere dal 1 gennaio 2013 sulla base della Legge di Stabilit

    2013 la nostra societ dovr emettere le fatture per prestazioni di servizi di cui

    allart. 7 terdel D.P.R. n. 633/1972 anche nel caso in cui siano rese nei confron-ti di un soggetto passivo extra Ue. Nel caso in cui la nostra societ si dimenti-

    chi di emettere tali fatture a che sanzioni andr in contro?

    Risposta: in caso di mancata fatturazione, se incidente sulla determinazione

    del reddito, ancorch loperazione sia fuori campo IVA, torner applicabile la

    sanzione dal 5% al 10% del corrispettivo indicato in fattura. Quindi, leventuale

    sanzione non da trascurare.

    Focus: la fattura dei professionisti

    in caso di operazioni con lestero

    Come scritto in precedenza, dal 1 gennaio 2013 anche le prestazioni

    prive del presupposto della territorialit, ma soggette allobbligo di

    fatturazione, concorrono alla realizzazione del volume daffari. In ap-

    plicazione delle modifiche in tema di fatturazione, nel volume di af-

    fari complessivo dei professionisti, che per le rispettive Casse costi-

    tuisce la base di calcolo del contributo integrativo, rientrano anche

    le parcelle emesse a soggetti stabiliti in altro Stato UE o extra UE, in-

    dipendentemente dalla effettiva indicazione del contributo integra-

  • 7/22/2019 La nuova fattura dal 1 gennaio 2013 casi e soluzioni

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    La nuova fattura dal 1 gennaio 2013: casi e soluzioni

    Wolters Kluwer Italia 2013 15

    tivo e/o dalla sua effettiva riscossione. Per tale ragione, gli stessi do-

    vranno applicare in fattura il contributo integrativo, di norma pari al

    4% dellimponibile (avendo poi ripercussioni sotto il profilo competi-

    tivo, in quanto i clienti esteri dovranno pagare un 4% in pi).

    Il caso

    Domanda: come si deve comportare un professionista che nel corso del 2012

    abbia emesso nei confronti di soggetti esteri delle fatture pro forma non anco-

    ra incassate e per le quali non vi era lapplicazione del contributo integrativo

    del 4%?

    Risposta: si ricorda che laddebito del contributo integrativo non obbligatorio

    (ancorch rimarrebbe di competenza del professionista), ci posto si consiglia

    di riemettere i pro forma nel 2013, questa volta includendo anche il contributo

    integrativo che deve essere riaddebitato al cliente estero, onde evitare di far

    gravare lonere solo sul professionista (si fa presente che nel momento in cui vi

    sar il pagamento da parte del cliente estero il professionista dovr emettereregolare fattura con indicazione del contributo integrativo).

    Il caso

    Domanda: sono un ingegnere (soggetto passivo IVA in Italia) ed una societ

    americana (soggetto passivo dimposta in America) mi ha commissionato laprogettazione di un immobile che si trova in America. Come devo fatturare?

    Risposta: le prestazioni di servizi su beni immobili ricadono, ai fini della territo-

    rialit IVA, tra le prestazioni di cui allart. 7 quaterdel D.P.R. n. 633/1972 e so-

    no territorialmente rilevanti nel Paese ove si trova limmobile oggetto di pro-

    gettazione. Ne discende che nel caso in esame, essendo limmobile situato in

    America, la prestazione dellingegnere sar rilevante in America. Quindi,

    lingegnere dovr fatturare la progettazione fuori dal campo di applicazionedellIVA, richiamando lart. 7 quaterdel D.P.R. n. 633/1972, nonch riportando

    sulla fattura operazione non soggetta.

  • 7/22/2019 La nuova fattura dal 1 gennaio 2013 casi e soluzioni

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    La nuova fattura dal 1 gennaio 2013: casi e soluzioni

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    Esempio di fattura di un professionista, soggetto passivo IVA in Italia,

    che effettua una prestazione di servizi di cui all'art. 7 terdel D.P.R. n. 633/1972

    nei confronti di un soggetto passivo IVA "stabilito"

    in altro Paese della UE diverso dall'Italia

    Cliente

    Nr. Fattura del

    Data Descrizione Ore Prezzo uni. Sc. Importo

    28/02/2013 Consulenza legale 10 300,00 3.000,00

    Imponibile prestazioni 3.000,00

    Rivalsa cassa Avvocati 4% 120,00

    TOTALE IMPONIBILE 3.120,00

    IVA 21% 655,20

    TOTALE FATTURA 3.775,20

    NETTO DA VERSARE 3.775,20

    Termini

    pagamento

    Prestazione fuori campo IVA ai sensi dell'art. 7-ter del DPR n. 633/1972 - INVERSIONE CONTABILE

    Avv. Mario Rossi (iscritto alla cassa forense)

    Codice fiscale

    Tel. / fax / e-mail

    Via e numero civico

    CAP e Citt

    Partita IVA

    INSERIRE I SEGUENTI DATI

    Denominazione della Societ tedesca

    P.IVA tedesca

    indirizzoecc.

    Entro 30 giorni data fattura

    1 1/3/2013

  • 7/22/2019 La nuova fattura dal 1 gennaio 2013 casi e soluzioni

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    Esempio di applicazione del reverse charge

    (fattura emessa da Societ inglese ad un soggetto passivo IVA stabilito

    in Italia, per prestazione di servizi di cui allart. 7 terD.P.R. n. 633/1972)

    Cliente

    Nr. Fattura del

    Data Descrizione Ore Prezzo uni. Sc. Importo

    28/02/2013 Consulenza legale 10 300,00 3.000,00

    Imponibile prestazioni 3.000,00

    TOTALE FATTURA 3.000,00

    Termini

    pagamento

    Imponibile Euro 3.000

    IVA 21% Euro 630

    Integrazione fattura per prestazioni di servizi di cui all'art. 7-ter del DPR n. 633/1972 ( tale parte

    dovr essere riportata dal soggetto passivo IVA italiano che riceve la fattura!)

    Dati societ consulenza inglese

    Reverse charge applicable in Italy

    Codice fiscale (se esiste)

    Tel. / fax / e-mail

    Via e numero civico

    CAP e Citt

    Partita IVA inglese

    Dati del sogg. Passivo IVA "stabilito" in

    Italia

    indirizzo

    CAP Citt (Provincia)

    Part. IVA / cod. fisc. del cliente

    Entro 30 giorni data fattura

    1 1/3/2013

    bene notare che a decorrere dal 1 gennaio 2013, concorrono alla realizzazio-ne del volume daffari, anche le prestazioni prive del presupposto della territo-rialit, ma soggette allobbligo di fatturazione.

    Attenzione

    di fatto tali operazioni "non soggette" ad IVA, per carenza del requisito

    territoriale, hanno l'effetto di aumentare il volume d'affari dei soggetti

    che le pongono in essere, con riflessi:o sul diritto di accesso al rimborso IVA;

    o sui limiti per laccesso alla nuova IVA per cassa (che pu essere

    utilizzata per un volume daffari non superiore ad euro

    2.000.000,00);

  • 7/22/2019 La nuova fattura dal 1 gennaio 2013 casi e soluzioni

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    La nuova fattura dal 1 gennaio 2013: casi e soluzioni

    18 Wolters Kluwer Italia 2013

    o sullaccesso a determinati regimi speciali;

    o sulla liquidazione mensile ovvero trimestrale (semplificata ov-

    vero ordinaria);

    o ecc.

    Attenzione

    laumento del volume daffari, cos come stabilito dalla Legge di Stabili-

    t 2013, non incide sulplafonddegli esportatori abituali.

    Infine, con riferimento ad alcune fattispecie derogatorie rispetto al criterio gene-rale dellemissione della fattura al momento delleffettuazione delloperazione,gi previste dalla disposizione vigente al 31 dicembre 2012, la Legge di Stabili-t 2013 dispone:

    lintroduzione della fattura differita anche per le prestazioni di serviziindividuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nel corsodello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto. Ne di-scende che pu essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delleoperazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettua-zione delle medesime, anche se limposta deve essere liquidata con rife-rimento al mese precedente;

    che, per le prestazioni di servizi rese a soggetti passivi stabiliti nel terri-torio di un altro Stato membro dellUnione europea ovvero di un Paeseextra-UE, non soggette allimposta ai sensi dellarticolo 7 ter, la fattura emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazio-

    ne delloperazione. concesso al fornitore della prestazione di servi-zio un termine pi lungo per lemissione della fattura, rispetto aquello delle ore 24:00 del giorno in cui la prestazione si ritiene ulti-

    mata.

    1.4 Contenuto della fattura

    Con riferimento al contenuto della fattura si segnalano le seguenti novit.1. La fattura deve contenere lindicazione di un numero progressivo che la i-

    dentifichi in modo univoco. Al fine di evitare una applicazione non correttada parte degli operatori, la Risoluzione n. 1 del 10 gennaio 2013 interve-nuta sullargomento precisando che a decorrere dal 1 gennaio 2013

    compatibile con lidentificazione univoca prevista dalla formulazione attua-le della norma qualsiasi tipologia di numerazione progressiva che garanti-sca lidentificazione univoca della fattura, se del caso, anche mediante rife-rimento alla data della fattura stessa. Con il documento di prassi citato

  • 7/22/2019 La nuova fattura dal 1 gennaio 2013 casi e soluzioni

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    La nuova fattura dal 1 gennaio 2013: casi e soluzioni

    Wolters Kluwer Italia 2013 19

    lAgenzia fa presente che possono essere adottate dagli operatori princi-palmente due tipologie di numerazione progressiva. In primo luogo, al fine di dimostrare lunivocit della numerazione, gli

    operatori possono utilizzare una numerazione progressiva che non siazzera allinizio di ciascun anno solare:

    o a decorrere dal 1 gennaio 2013 gli operatori possono utilizzareuna numerazione progressiva, che inizi dal numero 1, prose-guendo ininterrottamente fino alla cessazione dellattivit

    ovveroo dal 1 gennaio 2013 gli operatori possono utilizzare la progres-

    sione dellultima fattura del 2012 (ancorch la numerazione nonparta dalla n. 1), proseguendo ininterrottamente fino alla cessa-

    zione dellattivit. Ad esempio, se lultima fattura stata emes-sa con il n. 200, la prima fattura del 2013 andr emessa con il n.201.

    Altra modalit consentita (e quella che, con buona probabilit, verr uti-lizzata dagli operatori nella generalit dei casi) prevede lazzeramentodella numerazione progressiva allinizio di ciascun anno solare, coscome accadeva prima delle modifiche del 1 gennaio 2013. Infatti, lastessa Agenzia precisa che qualora risulti pi agevole, il contribuentepu continuare ad adottare il sistema di numerazione progressiva per

    anno solare, in quanto lidentificazione univoca della fattura , anche intal caso, comunque garantita dalla contestuale presenza nel documentodella data che, in base alla lettera a) del citato art. 21, costituisce un e-lemento obbligatorio della fattura. Dal dettato letterale della Risolu-zione ministeriale sembra emergere che in tale ipotesi, il numero dellaprima fattura emessa in ciascun anno debba essere necessariamente 1.Infatti, nel caso in cui la prima fattura dellanno riportasse il n. 30 vi po-trebbe essere in dubbio che tale fattura sia la trentesima e non la prima.Sul punto lAmministrazione riporta i seguenti esempi di numerazione:

    oFattura n. 1o Fattura n. 2

    o o Fattura n. 1/2013 (oppure n. 2013/1)o Fattura n. 2/2013 (oppure n. 2013/2)o

    2. sempre obbligatoria lindicazione del numero di partita IVA del soggettocessionario o committente, sia esso stabilito in Italia ovvero in un altro Sta-to membro dellUnione europea. Nel caso in cui il cessionario o commit-

    tente sia un privato necessaria lindicazione del codice fiscale (in tal casolindicazione del codice fiscale vale unicamente per le operazioni terri-torialmente rilevanti in Italia effettuate nei confronti di residenti).

    Inoltre, sulla base del nuovo contenuto del comma 6 dellart. 21 del D.P.R. n.633/1972 cos come previsto dalla Legge di Stabilit 2013, occorre indicare sul-

  • 7/22/2019 La nuova fattura dal 1 gennaio 2013 casi e soluzioni

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    la fattura specifiche annotazioni quando si tratta di operazioni non soggette, nonimponibili o esenti.Pi in particolare viene stabilito che la fattura emessa anche per le tipologiedi operazioni sotto elencate e contiene, in luogo dellammontare dellimposta, leseguenti annotazioni con leventuale indicazione della relativa norma comunita-ria o nazionale:

    cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigi-lanza doganale, non soggette allimposta a norma dellart. 7 bis, c. 1,con lannotazione operazione non soggetta;

    operazioni non imponibili di cui agli artt. 8, 8 bis, 9 e 38 quater, conlannotazione operazione non imponibile;

    operazioni esenti di cui allart. 10, eccetto quelle indicate al n. 6), con

    lannotazione operazione esente; operazioni soggette al regime del margine previsto dal D.L. 23 febbraio1995, n. 41, convertito dalla Legge 22 marzo 1995, n. 85, conlannotazione, a seconda dei casi, regime del margine - beni usati, re-gime del margine - oggetti darte o regime del margine - oggetti di an-tiquariato o da collezione;

    operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo soggette al re-gime del margine previsto dallart. 74 ter, con lannotazione regime delmargine - agenzie di viaggio.

    Attenzione

    il nuovo c. 6 terinserito allart. 21 del D.P.R. n. 633/1972, stabilisce che

    le fatture emesse dal cessionario di un bene o dal committente di un

    servizio in virt di un obbligo proprio recano lannotazione autofattu-

    razione. Si tratta in particolare dei casi in cui il debitore dellimposta

    il cessionario/committente in luogo del fornitore. Pi in dettaglio, sono

    i casi in cui il cessionario/committente soggetto passivo IVA stabilito inItalia, emette lautofattura per gli acquisti di beni ovvero servizi territo-

    rialmente rilevanti in Italia ed effettuati presso un fornitore stabilito in

    un Paese extra-Ue.

    La descrizione da inserire in fattura

    Dal 1 gennaio 2013, sulla base delle considerazioni pi sopra e-sposte, riassumendo, vi saranno da riportare le seguenti diciture

    IVA allinterno della fattura, a seconda delloperazione posta in es-

    sere:

    operazione non soggetta (art. 7 bis, c. 1, D.P.R. n. 633/1972)

  • 7/22/2019 La nuova fattura dal 1 gennaio 2013 casi e soluzioni

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    Wolters Kluwer Italia 2013 21

    operazione non soggetta (artt. da 7 a 7 septies, D.P.R. n.

    633/1972 operazioni territorialmente rilevanti fuori

    dallUE)

    operazione non imponibile (artt. 8, 8 bis, 9 e 38 quater,D.P.R. n. 633/1972)

    operazione esente (art. 10, eccetto c. 1, n. 6, D.P.R n.

    633/1972)

    inversione contabile

    autofatturazione (art. 17, c. 2, D.P.R. n. 633/1972)

    regime del margine-beni usati (D.L. n. 41/1995 convertito

    in Legge n. 85/1995)

    regime del margine-oggetti darte (D.L. n. 41/1995 conver-tito in Legge n. 85/1995)

    regime del margine-oggetti di antiquariato o da collezione

    (D.L. n. 41/1995 convertito in Legge n. 85/1995)

    regime del margine-agenzie di viaggio (art. 74 ter).

    Dati obbligatori da inserire in fattura

    Lart. 21, c. 2 del D.P.R. n. 633/1972 (cos come modificato dalla

    Legge di Stabilit 2013 con decorrenza 1 gennaio 2013) indica i

    dati minimi da riportare allinterno della fattura. Pi nel dettaglio

    le informazioni da riportare allinterno del documento sono:

    a) data di emissione: tale informazione assume rilievo in quanto la

    fattura deve essere emessa entro lo scadere del giorno di effettua-

    zione delloperazione secondo quanto disposto dallart. 6 del

    D.P.R. n. 633/1972;

    b) numero progressivo che la identifichi in modo univoco;

    c) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, resi-

    denza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappre-

    sentante fiscale nonch ubicazione della stabile organizzazione per

    i soggetti non residenti: a tal riguardo, occorre evidenziare come,

    accanto alla normativa specifica IVA, debba farsi riferimento anche

    alle prescrizioni civilistiche e, dunque, in particolare, a quanto sta-

    bilito dallart. 2250 c.c., secondo il quale negli atti e nella corri-

    spondenza delle societ soggette allobbligo delliscrizione nel re-gistro delle imprese devono essere indicati la sede della societ e

    lufficio del registro delle imprese presso il quale questa iscritta e

    il numero di iscrizione, ma anche il capitale sociale (per le societ

    di capitali) secondo la somma effettivamente versata e quale ri-

  • 7/22/2019 La nuova fattura dal 1 gennaio 2013 casi e soluzioni

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    La nuova fattura dal 1 gennaio 2013: casi e soluzioni

    22 Wolters Kluwer Italia 2013

    sulta esistente dallultimo bilancio, la presenza di un eventuale

    socio unico e dellassoggettamento ad altrui direzione e coordina-

    mento (art. 2497 e segg., c.c.), nonch, nel caso di scioglimento del

    contratto sociale, la dicitura che la societ in liquidazione. Al finedi assicurare il rispetto delle previsioni in materia, altres stabilito

    che chi omette di fornire negli atti societari le informazioni pre-

    scritte di cui allart. 2250 c.c., passibile di una sanzione ammini-

    strativa variabile da euro 206 ad euro 2.065 (art. 2620 c.c.);

    d) numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore;

    e) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, resi-

    denza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del

    rappresentante fiscale nonch ubicazione della stabile organizza-zione per i soggetti non residenti;

    f) numero di partita IVA del soggetto cessionario o committente

    ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato mem-

    bro dellUnione europea, numero di identificazione IVA attribuito

    dallo Stato membro di stabilimento; nel caso in cui il cessionario o

    committente residente o domiciliato nel territorio dello Stato non

    agisce nellesercizio dimpresa, arte o professione, codice fiscale:

    va da s che se il cessionario/committente un soggetto passivo

    stabilito in Italia o in altro Paese della UE, che agisce in tale veste,occorre indicare in ogni caso sulla fattura il relativo numero di par-

    tita IVA. Invece, se il cessionario/committente non agisce in veste

    di soggetto passivo ed residente/domiciliato in Italia, occorre in-

    dicare invece il codice fiscale;

    g) natura, qualit e quantit dei beni e dei servizi formanti oggetto

    delloperazione;

    h) corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della

    base imponibile, compresi quelli relativi ai beni ceduti a titolo disconto, premio o abbuono di cui allart. 15, c. 1, n. 2;

    i) corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto, pre-

    mio o abbuono;

    l) aliquota, ammontare dellimposta e dellimponibile con arroton-

    damento al centesimo di euro;

    m) data della prima immatricolazione o iscrizione in pubblici regi-

    stri e numero dei chilometri percorsi, delle ore navigate o delle ore

    volate, se trattasi di cessione intracomunitaria di mezzi di traspor-

    to nuovi, di cui allart. 38, c. 4, D.L. 30 agosto 1993, n. 331, conver-

    tito, con modificazioni, dalla Legge 29 ottobre 1993, n. 427;

    n) annotazione che la stessa emessa, per conto del cedente o

    prestatore, dal cessionario o committente ovvero da un terzo.

  • 7/22/2019 La nuova fattura dal 1 gennaio 2013 casi e soluzioni

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    La nuova fattura dal 1 gennaio 2013: casi e soluzioni

    Wolters Kluwer Italia 2013 23

    Esempio Autofattura: la societ Alfa S.p.A. acquista prestazioni

    di servizi da Avv. stabilito in Svizzera

    I dati sono gli stessi!!

    Nr. Autofattura del

    Data Descrizione Ore Prezzo uni. Sc. Importo

    28/02/2013

    Autofattura per prestazioni di consulenza rese

    dallAvv. Wagner (Svizzera CH 355262002) 10 300,00 3.000,00

    Imponibile prestazioni 3.000,00

    IVA 21% 630,00

    TOTALE FATTURA 3.630,00

    Dati Alfa S.p.A.

    indirizzo

    CAP Citt (Provincia)

    Part. IVA / cod. fisc.

    Autofattura emessa in unico esemplare, ai sensi dellart. 17, co. 2, DPR n 633/1972, per operazioni effettuate da

    soggetto non residente, senza stabile organizzazione in Italia applicazione art. 7-ter, DPR n. 633/1972 -

    AUTOFATTURAZIONE

    1 1/3/2013

    Dati Alfa S.p.A.

    indirizzo

    CAP Citt (Provincia)

    Part. IVA / cod. fisc.

    1.5 Fattura semplificata

    prevista lintroduzione dellart. 21 bis che contempla la possibilit, a sceltadel contribuente, di emettere la fattura semplificata per le operazioni di ammon-tare complessivo non superiore a 100 euro, nonch per le fatture rettificative dicui allart. 26 del D.P.R. n. 633/1972.La fattura semplificata deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

    data di emissione; numero progressivo che la identifichi in modo univoco; ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o

    domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscalenonch ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non resi-denti;

    numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore; ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o

    domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fi-scale nonch ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti nonresidenti; in alternativa, in caso di soggetto stabilito nel territorio delloStato pu essere indicato il codice fiscale o il numero di partita IVA,

  • 7/22/2019 La nuova fattura dal 1 gennaio 2013 casi e soluzioni

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    24 Wolters Kluwer Italia 2013

    ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membrodellUnione europea, numero di identificazione IVA attribuito dalloStato membro di stabilimento;

    descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi; ammontare del corrispettivo complessivo e dellimposta incorporata,

    ovvero dei dati che permettono di calcolarla; per le fatture emesse ai sensi dellart. 26, il riferimento alla fattura retti-

    ficata e le indicazioni specifiche che vengono modificate.

    Con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze, il limite di 100 europu essere elevato fino a 400 euro, nonch pu essere consentita lemissione difatture semplificate anche senza limiti di importo per le operazioni effettuate

    nellambito di specifici settori di attivit o da specifiche tipologie di soggetti peri quali le pratiche commerciali o amministrative ovvero le condizioni tecnichedi emissione delle fatture rendono particolarmente difficoltoso il rispetto degliadempimenti previsti per lemissione delle fatture.

    Attenzione

    si tenga presente, comunque, che ad ogni modo, le fatture semplificate

    non potranno essere emesse per le vendite a distanza, le cessioni in-

    tracomunitarie di beni, le prestazioni transfrontaliere di servizi, sogget-

    te ad inversione contabile.

    Attenzione

    in considerazione del fatto che tale fattura semplificata potr costituire

    una rilevante semplificazione operativa per gli utenti di apparecchi mi-

    suratori fiscali previsto che potr essere emessa anche mediante talimisuratori. Di fatto tale modifica vuole andare incontro alle esigenze

    dei commercianti al minuto utilizzatori di apparecchi misuratori fiscali,

    ed in particolare dei pubblici esercizi che operano nel settore delle

    somministrazioni di alimenti e bevande, i quali incontrano oggettive

    difficolt nel rilasciare le fatture per le prestazioni erogate ai clienti che

    ne abbiano fatto richiesta e che sono peraltro, nella maggior parte dei

    casi, relative a transazioni di modesto valore economico unitario.

  • 7/22/2019 La nuova fattura dal 1 gennaio 2013 casi e soluzioni

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    La nuova fattura dal 1 gennaio 2013: casi e soluzioni

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    1.6 Fattura elettronica

    Con riferimento alla fattura elettronica la Direttiva n. 2010/45/UE stabilisce cheper fattura elettronica sintende una fattura contenente le informazioni richie-ste dalla presente direttiva emessa e ricevuta in formato elettronico; la Diretti-va citata stabilisce inoltre che il ricorso ad una fattura elettronica subordinatoallaccordo del destinatario. Va da s che sulla base del nuovo disposto norma-tivo viene meno il concetto di trasmissione o messa a disposizione per via elet-tronica.Sempre la direttiva prevede che il soggetto passivo:

    debba assicurare lautenticit dellorigine, lintegrit del contenuto e la

    leggibilit delle fatture (in base allinterpretazione di fonte comunitariacon leggibilit si intende che la fattura leggibile per luomo) e forni-sce la definizione di autenticit dellorigine e di integrit del contenuto;

    e che, per assicurare la presenza dei requisiti menzionati, pu alternati-vamente ricorrere a:

    o luso di controlli di gestione che assicurino una pista di con-trollo affidabile tra una fattura e una cessione di beni o una pre-stazione di servizi;

    o luso di tecnologie che assicurino lautenticit dellorigine e

    lintegrit del contenuto, quali, a mero titolo esemplificativo, lafirma elettronica avanzata o la trasmissione elettronica dei dati(EDI).

    Ci posto la Legge di Stabilit 2013, qui in rassegna, ha recepito il dettato co-munitario allinterno dei c. 1 e 3 del nuovo art. 21 del D.P.R. n. 633/1972. Nelc. 1 viene stabilito che () per fattura elettronica si intende la fattura che sta-ta emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico; il ricorso alla fatturaelettronica subordinato allaccettazione da parte del destinatario. () La fattu-

    ra, cartacea o elettronica, si ha per emessa allatto della sua consegna, spedizio-ne, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente.Invece, con riferimento ai requisiti della fattura e alle modalit per garantirne lapresenza, il c. 3 dellart. 21 cos come modificato dal D.L., prevede che il sog-getto passivo assicura lautenticit dellorigine, lintegrit del contenuto e laleggibilit della fattura dal momento della sua emissione fino al termine del suoperiodo di conservazione; autenticit dellorigine ed integrit del contenuto pos-sono essere garantite mediante sistemi di controllo di gestione che assicurino uncollegamento affidabile tra la fattura e la cessione di beni o la prestazione di

    servizi ad essa riferibile, ovvero mediante lapposizione della firma elettronicaqualificata o digitale dellemittente o mediante sistemi EDI di trasmissione elet-tronica dei dati o altre tecnologie in grado di garantire lautenticit dellorigine elintegrit dei dati.

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    1.7 Conservazione delle fatture

    La Legge di Stabilit 2013 in esame, intervenendo sul c. 3 dellart. 39 del

    D.P.R. n. 633/1972, prevede che le fatture elettroniche sono conservate in mo-dalit elettronica, in conformit alle disposizioni del decreto del Ministrodelleconomia e delle finanze emanato ai sensi dellart. 21, comma 5, del D.Lgs.7 marzo 2005, n. 82. Le fatture create in formato elettronico e quelle cartaceepossono essere conservate elettronicamente.Ne consegue che si dovr procedere obbligatoriamente alla conservazione elet-tronica delle fatture elettronica (per meglio dire quelle emesse e ricevute in ma-niera elettronica, perch accettate dal destinatario); invece, si potr procederefacoltativamente alla conservazione elettronica delle fatture cartacee nonch di

    quelle create in formato elettronico, intendendosi per tali anche le fatture createe trasmesse con uno dei metodi previsti dal novellato c. 3 dellart. 21, ma per lequali non vi stata laccettazione da parte del destinatario (condizione vincolan-te per parlare di fattura elettronica).Infine, consentita la conservazione elettronica in un altro Stato (con cui esi-stono strumenti giuridici che assicurano la reciproca assistenza), non solo dellefatture, ma anche degli altri documenti fiscalmente rilevanti, mantenendo tutta-via il vincolo di assicurare, per finalit di controllo, laccesso automatizzatoallarchivio e che tutti i documenti ed i dati in esso contenuti, compresi quelli

    che garantiscono lautenticit e lintegrit delle fatture, siano stampabili e tra-sferibili su altro supporto informatico.

    1.8 Novit in tema di esigibilit

    dellimposta negli scambi intracomunitari

    Per effetto della Legge di Stabilit 2013 dal 1 gennaio 2013 sono state modifi-cate in modo significativo le disposizioni in tema di esigibilit dellimposta con

    riferimento alle operazioni intracomunitarie.Pi nel dettaglio stato previsto che lesigibilit dellIVA, per gli scambi intra-comunitari di beni, fatta coincidere con lemissione della fattura o al pi tardicon il giorno 15 del mese successivo alleffettuazione della cessione.Con riferimento al momento di effettuazione dello scambio intracomunitario dibeni viene stabilito che, sia per le cessioni intracomunitarie sia per gli acquistiintracomunitari di beni, identificato con linizio del trasporto o della spedizio-ne, rispettivamente, dal territorio dello Stato o dal territorio dello Stato membrodi provenienza.

    Inoltre, con il c. 2 dellart. 39, D.L. n. 331/1993 stato stabilito che se ante-riormente al verificarsi dellinizio del trasporto o della spedizione stata emessala fattura loperazione intracomunitaria si considera effettuata, limitatamenteallimporto fatturato, alla data della fattura. In pratica continua ad essere rile-

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    vante lemissione anticipata delle fatture, in relazione alle operazioni intraco-munitarie sui beni.

    Gli adempimenti

    Per quanto riguarda gli adempimenti di fatturazione e registrazione stato stabi-lito che:

    per le cessioni intracomunitarie di beni la fattura sia emessa entro ilgiorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delloperazione;

    le fatture relative agli acquisti intracomunitari, previa integrazione, sonoannotate distintamente, entro il giorno 15 del mese successivo a quellodi ricezione della fattura, e con riferimento al mese precedente, nel regi-stro di cui allart. 23 del D.P.R. n. 633/1972, secondo lordine della

    numerazione, con lindicazione anche del corrispettivo delle operazioniespresso in valuta estera; per la regolarizzazione degli acquisti intracomunitari per i quali il ces-

    sionario non ha ricevuto la relativa fattura entro il secondo mese suc-cessivo a quello di effettuazione delloperazione, questi emetta appositaautofattura entro il 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazio-ne delloperazione. La disposizione fornisce quindi un termine pi am-pio per la regolarizzazione rispetto a quello vigente fino al 31 dicembre2012.

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    Intrastat

    La legge di Stabilit 2013 non ha cambiato quanto previsto ai fini degli elenchiINTRASTAT (ancorch si dovranno fare gli opportuni ragionamenti sul termine

    pi ampio di registrazione), conseguentemente per le cessioni intracomunitariedi beni, gli stessi andranno compilati:

    prendendo a riferimento i dati delle cessioni intracomunitarie registrateo soggette a registrazione nel periodo (trimestrale o mensile) di riferi-mento, ci implica (a decorrere dal 1 gennaio 2013) che una cessioneeffettuata a marzo 2013 e registrata in aprile va inserita nella comunica-zione di tale mese da presentare entro il 25 maggio. Se inveceloperazione registrata nello stesso mese di effettuazione, loperazioneconfluisce nel modello relativo a marzo da presentare entro il 25 aprile;

    nel caso di fatturazione anticipata con riferimento al periodo nel quale stata eseguita la consegna/spedizione dei beni (art. 50, c. 7, D.L. n.331/1993).

    Con riferimento agli acquisti intracomunitari di beni gli elenchi INTRASTATandranno alimentati:

    prendendo a riferimento lannotazione nel registro IVA delle vendite; nel caso di fatturazione anticipata si dovr prendere a riferimento il pe-

    riodo nel quale il fornitore ha dato luogo alla consegna/spedizione deibeni.

    Il caso

    Domanda: un soggetto passivo IVA italiana acquista beni dalla Germania in da-

    ta 28 marzo 2013, paga immediatamente il totale. La Societ tedesca emette

    fattura datata 28 marzo 2013. La fattura arriva via posta in data 5 aprile 2013, il

    trasporto della merce inizia il 1 maggio 2013 e arriva in Italia il 5 maggio 2013.

    Come fare correttamente gli adempimenti fiscali?

    Risposta: con riferimento al quesito posto si devono fare le seguenti premesse:

    i) il c. 2 dellart. 39, D.L. n. 331/1993 in vigore dal 1 gennaio 2013 stabilisce

    che se anteriormente al momento di effettuazione delloperazione sia e-

    messa fattura loperazione intracomunitaria si considera effettuata limita-

    tamente allimporto fatturato alla data della fattura;

    ii) lart. 47, c. 5, D.L. n. 331/1993 in vigore dal 1 gennaio 2013 stabilisce

    che le fatture di acquisto intracomunitario di beni, previa integrazione,

    vanno annotate nel registro delle vendite, con riferimento al mese prece-dente, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione e non pi

    entro il mese di ricevimento o nei quindici giorni successivi al ricevimento.

    Il riferimento al mese precedente va inteso nel senso di riportare

    loperazione al giusto periodo di competenza quando la registrazione av-

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    viene nel mese successivo, ma se avviene nello stesso mese evidente che

    la retrodatazione non avrebbe senso, in quanto riporterebbe a un momen-

    to in cui loperazione non era ancora stata effettuata. Nella nuova formula-

    zione normativa stata rimossa la coincidenza di termini fra lannotazionedelle fatture ricevute nel registro delle vendite e in quello degli acquisti,

    che pu dunque effettuarsi entro il biennio utile (art. 19, D.P.R. n.

    633/1972).

    Sulla base di quanto sopra si ritiene che il momento di effettuazione

    dellacquisto intracomunitario sia da ricondurre al 28 marzo 2013 e per meglio

    dire al momento dellemissione della fattura (data fattura) da parte del ceden-

    te (art. 39, D.L. n. 331/1993).

    Considerato che lart. 47, c. 5 del D.L. citato stabilisce che le fatture relative agli

    acquisti intracomunitari debbano essere annotate distintamente, entro il gior-

    no 15 del mese successivo a quello di ricezione delle fattura, si ritiene che la

    fattura (ancorch il momento di effettuazione sia il 28 marzo 2013) dovr esse-

    re registrata prendendo a riferimento il momento della ricezione della stessa.

    Visto che la ricezione della fattura, nel caso in esame, avvenuta il 5 aprile

    2013, la stessa andr riportata nel registro delle fatture emesse entro il 15 del

    mese successivo ma con riferimento al mese precedente (quindi, nel caso po-

    sto la fattura potr essere registrata entro il 15 maggio 2013 con riferimento al

    mese di aprile 2013).Infine, in merito agli elenchi INTRASTAT, considerato che si tratta di fattura an-

    ticipata, cos come stabilito dallart. 50, c. 7, D.L. n. 331/1993, lacquisto intra-

    comunitario dovr essere indicato prendendo a riferimento il momento della

    consegna/spedizione dei beni, quindi, dovr essere alimentato lelenco

    INTRASTAT di maggio da presentare entro il 25 giugno 2013.

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    2. MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI.

    LEGGE COMUNITARIA 2010

    Regola generale: momento di effettuazione

    delloperazione ai fini IVA

    Il c. 4 dellart. 21, D.P.R. n. 633/1972 dispone che la fattura debba

    essere emessa al momento di effettuazione delloperazione. Ta-

    le momento definito dallart. 6 del medesimo decreto. Il momen-

    to in cui bisogna emettere la fattura varia a seconda delloggetto

    delloperazione nel modo qui sotto schematizzato: spedizione/consegna dei beni, per i beni mobili;

    stipulazione dellatto, nel caso di beni immobili;

    emissione della fattura o il pagamento, in tutto o in parte,

    del corrispettivo, se avvengono anteriormente alla ces-

    sione dei beni;

    pagamento del corrispettivo, nelle prestazioni di servizi;

    fatturazione, nelle prestazioni di servizi, se essa anterio-

    re al pagamento; momento materiale del prelievo del bene (non rilevando

    che tale operazione venga posta in essere definitivamente

    o in via temporanea), nel caso di autoconsumo.

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    Deroghe alle regole generali per il momento di effettuazione delle operazioniFattispecie Subfattispecie Momento di effettuazione

    In generaleAl verificarsi degli effetti ma, comunque, non pi

    tardi di un anno dopo la consegna o spedizione

    Vendita di cose generiche (art. 1378 del c.c.) Al momento di individuazione delle cose

    Vendita di cosa futura (art. 1472 del c.c.) Al momento in cui la cosa viene ad esistenza

    Vendita di cosa altrui (art. 1478 del c.c.) Al momento in cui il cedente acquista la cosa

    Vendita con riserva di propriet Al momento della consegna del bene

    Lo cazioni con clausola di trasferimento della

    propriet vincolante per entrambe le partiAl momento della consegna del bene

    Vendita alternativa fra due o pi oggetti (art.1285 del c.c.)

    Al momento della scelta

    Vendita con riserva di gradimento (art. 1520 del

    c.c.)

    Al momento in cui il compratore lo comunica al

    venditore

    Cessioni di beni per atto della pubblica autorit

    e cessioni periodiche e continuative di beni in

    esecuzione di contratti di somministrazione

    Al momento del pagamento del corrispettivo

    All'atto della vendita a terzi, oppure, per i beni

    non restituiti, alla scadenza del termine

    convenuto per la restituzione e comunque dopo

    il decorso di un anno dalla consegna o

    spedizione

    Comm.ari di venditaAl momento in cui il commiss.rio vende il bene al

    terzo

    Comm.ari di acquistoAl momento in cui il commiss.rio acquista il bene

    dal terzo

    Assegnazione in propriet di case di abitazione

    fatte ai soci da cooperative edilizie a propriet

    divise

    Alla data di stipula del rogito notarile

    Cessioni in cui gli effetti traslativi o costitutivi si

    producono posteriormente

    I passaggi dal committente al commiss.rio di

    beni venduti o acquistati in esecuzione di

    contratti di commissione

    Destinazione dei beni al consumo personale o

    familiare dell'imprenditore (c.d. autoconsumo)

    e ad altre finalit estranee all'esercizio

    dell'impresa

    All'atto del prelievo

    Cessioni di beni inerenti a contratti estimatori

    Lart. 8, c. 2 della Legge n. 217 del 15 dicembre 2011 (c.d. Legge comunitaria

    2010), intervenendo e modificando lart. 6 del D.P.R. n. 633/1972, ha stabilitoche a decorrere dal 17 marzo 2012, le prestazioni di servizi c.d. generiche dicui allart. 7 terdel decreto IVA, si considerano effettuate nel momento in cui lestesse sono ultimate ovvero, se di carattere periodico o continuativo, alla data dimaturazione dei corrispettivi nel caso in cui le stesse siano rese:

    da un soggetto passivo IVA non stabilito in Italia (sia esso UE o extra-UE) a un soggetto passivo IVA stabilito in Italia; ovvero

    da un soggetto passivo IVA stabilito in Italia a un soggetto passivo sta-bilito in altro Paese della UE (N.B.: dal 1 gennaio 2013 tale regole tor-

    na applicabile anche alle prestazioni di cui allart. 7 terdel D.P.R. n.633/1972 effettuate nei confronti di soggetti extra-UE, per le quali vi lobbligo di emissione della fattura - si veda quanto riportato al paragar-fo 1 del presente e-book).

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    Attenzione

    nel caso in cui venga pagato in tutto o in parte il corrispettivo prima

    dellultimazione della prestazione, ovvero della maturazione del corri-spettivo se la prestazione ha carattere periodico o continuativo, la pre-

    stazione si considera in ogni caso effettuata alla data del pagamento

    limitatamente allimporto pagato.

    Inoltre, se le stesse prestazioni sono effettuate in modo continuativo

    nellarco di un periodo superiore a un anno e se non comportano pa-

    gamenti anche parziali nel medesimo periodo, si considerano effettua-

    te al termine di ciascun anno solare fino allultimazione delle presta-

    zioni medesime (in tale ultima ipotesi torneranno applicabili i chiari-menti forniti dalla Circolare n. 37/E/2011 in tema di territorialit IVA).

    Esaminando nel dettaglio la nuova disposizione normativa, che stata introdottaper esigenze di adeguamento alla normativa comunitaria, si evince che la derogaal criterio generale secondo cui le prestazioni di servizi si considerano effettuateallatto del pagamento del corrispettivo, o se anteriormente a tale momento,allatto dellemissione della fattura, non si applica:

    alle prestazioni di servizi rese tra soggetti stabiliti in Italia; alle prestazioni di cui allart. 7 quater e 7 quinquies del D.P.R. n.

    633/1972.

    Per meglio dire alle prestazioni di servizi relativi:i. a beni immobili;ii. al trasporto di passeggeri;iii. alla ristorazione ed al catering;iv. alla locazione/noleggio a breve termine di mezzi di trasporto;v. allaccesso a manifestazioni culturali, artistiche, ecc.

    17 marzo 2012: nuove regole sul momento di effettuazione

    Soggetti Regole

    Prestazioni di servizi di cui allart. 7

    ter del D.P.R. n. 633/1972 rese tra

    soggetto stabilito in Italia e soggetto

    estero (UE o extra-UE)

    Si considerano effettuate nel

    momento in cui le stesse sono ul-

    timate ovvero, se di carattere pe-

    riodico o continuativo, alla data di

    maturazione dei corrispettivi. Se

    le stesse prestazioni, sono

    effettuate in modo continuativo

    nellarco di un periodo superiore

    a un anno e se non comportano

    pagamenti anche parziali nel

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    medesimo periodo, si

    considerano effettuate al termine

    di ciascun anno solare fino

    allultimazione delle prestazionimedesime.

    - Prestazioni di servizi (tutte) rese tra

    soggetti stabiliti in Italia

    - Prestazioni di cui allart. 7 quatere

    7 quinquies del D.P.R. n. 633/1972

    rese tra soggetto stabilito in Italia e

    soggetto estero (UE o extra-UE)

    Nulla cambia. Quindi, le

    prestazioni di servizi si

    considerano effettuate allatto del

    pagamento del corrispettivo, o se

    anteriormente a tale momento,

    allatto dellemissione della

    fattura.

    2.1 Problematicit operative e soluzioni

    Sulla base di quanto scritto si desume che la nuova disposizione pu comportarenon pochi problemi operativi, in considerazione del fatto che non sempre risultaagevole individuare il momento di ultimazione della prestazione.Al riguardo si precisa che n il D.P.R. n. 633/1972 n il Regolamento UE n.282/2011 stabiliscono cosa si debba intendere con ultimazione del servizio.

    Tale particolarit assume maggiore rilevanza per le prestazioni generiche reseda soggetti passivi stabiliti in un Paese extra-UE nei confronti di soggetti passi-vi italiani.Per tali operazioni, il committente italiano dovr procedere ad emettere autofat-tura (ai sensi dellart. 17 del D.P.R. n. 633/1972) entro e non oltre il momentodi ultimazione della prestazione (a meno che sia stato pagato in tutto o in parteil corrispettivo prima dellultimazione della prestazione, infatti, in tale ipotesi ilcommittente proceder a emettere autofattura entro e non oltre la data del pa-gamento).

    Invece, gli obblighi di fatturazione e di registrazione delle prestazioni generi-che, rese da soggetti passivi stabiliti in altro Stato UE nei confronti di soggettipassivi italiani, cos come stabilito dalla Comunitaria 2010, sono adempiuti daicommittenti soggetti passivi residenti secondo le stesse regole previste per gliacquisti intracomunitari di beni.Conseguentemente la fattura deve essere integrata (c.d. reverse charge) aisensi dellart. 46 del D.L. n. 331/1993 e registrata a norma del successivo art. 47(al riguardo si vedano i chiarimenti forniti dalla Circolare dellAgenzia delleEntrate n. 35/E del 20 settembre 2012, con la quale stato chiarito che come

    momento di effettuazione pu essere preso a riferimento il ricevimento dellafattura da parte del soggetto passivo IVA comunitario).Nel caso in cui il committente del servizio non abbia ricevuto la fattura entro ilmese successivo a quello di effettuazione delloperazione (ultimazione del ser-vizio o maturazione del corrispettivo per i contratti periodici o continuativi) de-

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    ve emettere entro il mese seguente, in unico esemplare, la fattura, specificandoanche il numero identificativo ai fini IVA del prestatore comunitario.

    Attenzione

    nonostante la norma si riferisca unicamente ai rapporti tra soggetti

    appartenenti alla UE, la Circolare n. 16/E del 21 maggio 2013 ha chiari-

    to che possibile emettere lautofattura entro il mese di ricevimento

    della fattura del prestatore extra-UE, e comunque entro il mese suc-

    cessivo a quello entro il quale sarebbe dovuta pervenire la fattura.

    2.2 Dal 17 marzo 2012 obbligo di reverse charge

    Si ricorda che a decorrere dal 17 marzo 2012 gli obblighi di fatturazione e di re-gistrazione per le prestazioni generiche di cui allart. 7 ter del D.P.R. n.633/1972 rese da soggetti passivi stabiliti in altro Stato UE nei confronti di sog-getti passivi italiani, sono adempiuti dai committenti soggetti passivi residentisecondo le stesse regole previste per gli acquisti intracomunitari di beni (c.d. re-verse charge). Conseguentemente, fino al 31 dicembre 2012, la fattura deve es-sere integrata ai sensi dellart. 46 del D.L. n. 331/1993 e registrata a norma

    del successivo art. 47 entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamen-te ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento e con riferimento al relativomese. Sul punto si fa presente che a livello nazionale la Circolare n. 37/E del 29luglio 2011 aveva previsto la possibilit di utilizzo del reverse charge inveceche dellautofattura. Ne consegue che dal 17 marzo 2012 per le prestazioni ge-neriche non pi possibile utilizzare il sistema dellautofattura (come eviden-ziato nel primo paragrafo del presente e-book dal 1 gennaio 2013 estesolobbligo di integrazione della fattura ricevuta da prestatore/cedente stabilito inaltro Paese della UE, anche alle compravendite di beni e ai servizi non generici,

    inoltre, da tale data vi pi tempo per la registrazione).

    Attenzione

    nel caso in cui il prestatore sia "stabilito" in un Paese extra UE il com-

    mittente "stabilito" in Italia, per assolvere all'inversione contabile, do-

    vr emettere apposita autofattura (quindi, in tal caso non potr avva-

    lersi del reverse charge).

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    Note

    (1) Nel nuovo art. 30 bis del D.P.R. n. 633/1972, ladozione del regime

    dellIVA per cassa stata gi realizzata dallarticolo 32 bis, inserito in sede di

    conversione del testo del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, ad opera della Legge 7

    agosto 2012, n. 134. Tale nuovo regime pu essere utilizzato gi per le ope-

    razioni effettuate dal 1 dicembre 2012.

    (2) Nella presente guida, per brevit, non verranno analizzate tutte le diver-

    se fattispecie (per un approfondimento si veda S.Setti, lIVA nelle operazioni

    intracomunitarie, Buffetti, 2012).