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C.S.M. 27.09.04, patologia della motivazione, Lanza, pag.1 CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA Nona Commissione –Tirocinio e Formazione Professionale Incontro di studio sul tema: “La motivazione dei provvedimenti giudiziari” III edizione Roma, 27-29 settembre 2004 SESSIONE II: LA PATOLOGIA DELLA MOTIVAZIONE Esame dei provvedimenti della Corte di Cassazione o della Corte d’Appello che censurano le motivazioni: paralogiche, ridondanti, insufficienti, apparenti. Luigi Lanza, consigliere presso la Corte d’appello di Venezia (gruppo penale)

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CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA Nona Commissione –Tirocinio e Formazione Professionale 

Incontro di studio sul tema: 

“La motivazione dei provvedimenti giudiziari” III edizione 

Roma, 27-29 settembre 2004 

SESSIONE II: LA PATOLOGIA DELLA MOTIVAZIONE 

Esame dei provvedimenti della Corte di Cassazione o della Corte d’Appello che censurano le motivazioni: paralogiche, ridondanti,

insufficienti, apparenti.

Luigi Lanza, consigliere presso la Corte d’appello di Venezia (gruppo penale) 

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PATOLOGIA DELLA MOTIVAZIONE: LE MOTIVAZIONI PARALOGICHE,RIDONDANTI, INSUFFICIENTI ED APPARENTI, NELL’ ESAME DEL 

GIUDICE DI SECONDO GRADO E NELLE DECISIONI DELLA CORTE DI CASSAZIONE 

SOMMARIO PARTE PRIMA : 1. nascita storica della motivazione come prodotto controllabile di un’operazione logica 2. fisionomie del processo e valore dominante nell’esercizio dell’azione penale 3. profili sociologici della motivazione della decisione penale ed etica del giudice 4. dinamiche del decidere, controlli di razionalità ed errori nel motivare 5. variabili teoriche dello scenario della decisione. 6.normalità e fisiologia della motivazione 7.stesura della motivazione come giustificazione razionale del dispositivo deliberato. 8. motivazione come linguaggio PARTE SECONDA:  1. le concretezze della motivazione. 2. il collegio decisorio come microgruppo sociale: la designazione dell’estensore ed i contrasti sulla redazione della motivazione. 3. apprezzamento tardivo dell’errore in fatto o in diritto, all’atto della stesura della motivazione. 4. lo stile espressivo e linguaggio usato nella redazione della motivazione. 5. le 

  fallacie intenzionali del giudice: motivazioni suicide e perplesse. 6. le invalidità accidentali del percorso motivazionale 6.a). gli interventi del giudice di appello sulle cadute di razionalità della motivazione. 6.b).il sindacato del vizio di motivazione nel giudizio di legittimità 7. definizione delle forme dei vizi di paralogismo, ridondanza, insufficienza od apparenza 7.a) la motivazione paralogica 7.b) la motivazione ridondante e la motivazione ad abundantiam 7.c) la motivazione insufficiente 7.d) la motivazione apparente-inesistente e quella mancante in senso assoluto e totale 7.e) inosservanze o erronee applicazioni di norme penali sostanziali e 

 processuali. 8.. l’intelligenza artificiale e la motivazione della sentenza.PARTE TERZA:  analisi critica di una decisione di condanna della corte d’appello di Venezia, annullata dalla Corte di Cassazione (sez. V, Pres.Lattanzi, rel. Rotella, 17 marzo-20 aprile 2004) per vizio della motivazione,essendo stato fondato il giudizio di responsabilità su di una premessa assiomatica.Bibliografia.

 premessa Prima di iniziare la nostra conversazione, ritengo opportuno prospettaresubito una corretta collocazione alla mia qualità di relatore, e lo facciorichiamandomi ad una curiosa metafora di Thomas Weigend, direttoredell’istituto di criminologia di Colonia..

  Treni e pesci –sostiene Weigend - usualmente non si incontrano, maquando un treno ed un pesce si incontrano, uno dei due si trova nelposto sbagliato.Se la mia funzione, qui, è quella di insegnare, non sono al posto giusto,ma potrei invece diventarlo, come chiunque sta ascoltando, nella misurain cui la mia comunicazione rimanga il racconto di una personaleretrospettiva di esperienza, senza pretese di formulazioni teoriche.

Per dare una traccia per l’ascolto, preciso che lo schema espositivo simuoverà da un veloce escursus storico sulla sopravvenienza garantistadella motivazione, nelle decisioni dei giudici penali; sul valore

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tendenzialmente euristico dell’ipotesi accusatoria; sui problemiqualificanti la decisione, intesa come scelta dell’alternativaragionevolmente prevalente; per concludere sulle fallacie intenzionali delgiudice e le cadute di razionalità, accidentali, che invalidano il percorsomotivazionale, limitatamente ai vizi di paralogismo, ridondanza,insufficienza od apparenza.

Da ultimo, tenuto conto che in tutte le operazioni di controllo logico non èmeno importante – come sostiene Stuart Mill- determinare i modidell’errore che quelli della verità1, proporrò i risultati di una serie direcentissimi annullamenti (con o senza rinvio del 2004) della Corte diCassazione, di sentenze della Corte veneta, evidenziandone le ricorrenzestatistiche, le statuizioni di principio, gli specifici interventi correttivi delcomplesso argomentativo del giudice di secondo grado.

Infine ed in particolare, valuteremo, mediante un’analisi critica collettiva,una decisione di condanna della corte d’appello di Venezia, annullatadalla Corte di Cassazione (sez. V, Pres. Lattanzi, rel. Rotella 17 marzo-20aprile 2004) per vizio della motivazione, essendo stato fondato il giudiziodi responsabilità su di una premessa assiomatica.

PARTE PRIMA   §.1) nascita storica della motivazione come prodotto controllabile di un’operazione logica Il prof. C.G.A. Mittermaier, nella sua splendida Teoria della prova nelprocesso penale2, stampata per la prima volta a Darmstadt nel 1834,sostiene che la sentenza motivata altro non è che il prodotto controllabiledi un’operazione logica.

Lo stesso autore ricorda poi che in Toscana, già con legge 14 maggio1542 (che riformava il Tribunale della Ruota o Consiglio di giustizia), sistabilì che i giudici debbino dare li motivi ed esprimere le ragioni per le quali sono stati mossi a così giudicare o riferire.   Tale esempio vennesuccessivamente seguito dalle Rote di Roma, Genova, Lucca, Siena,nonché dalla Rota di Napoli, benchè frementi e renitenti quei giudici, come di atto e comando tirannico. 

Sull’ineludibile valore garantista della motivazione scritta rispetto al merodictum penale, si è anche espresso, con spiccato acume psicologico,Pascal3, il quale aveva individuato il cd   fattore di desiderabilità ,sostenendo che, nel pesare o valutare una qualsiasi realtà (e a maggiorragione una prova), si è più portati irrazionalmente a credere ciò che ci ègradito rispetto a ciò che si presenta come provato4.

1G.FACCHI (a cura di) Il pensiero di John Stuart Mill, Loescher 1958.2 C.G.A. MITTERMAIER, Teoria della prova nel processo penale,Darmstadt 1834 e Milano1858 ed. Sanvito, trad. a cura di F: AMBROSOLI3 B.PASCAL, De l’art de persuader, in Bibl. de la Plèiade, pag. 376, citato da PERELMANC.,OLBRECTHS-TYTECA L. (1989) Trattato dell’argomentazione , Einaudi 1989.4 cfr. anche: CARROL-PERKOVITZ-LURIGIO-WEAVER (1987), Sentencing goals, causal

attribution, ideology and personality, in Journal of personality and social psycology, 52,pagg.107-118, 1987

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Se quindi l’intuizione e l’emozione5 possono degenerare in una decisioneirragionevole, l’obbligo che è stato culturalmente imposto ai giudici, diarticolare invece per iscritto, dopo la deliberazione, gli argomenti scelti asostegno dell’accusa o della difesa, con svalutazione degli argomenticontrari, costituisce un essenziale rilevante filtro di congruenza erazionalità6 dei passaggi nodali della pronuncia penale, come d’altrocanto, di qualsiasi pronuncia di responsabilità.

  §.2) fisionomie del processo e valore dominante nell’esercizio dell’azione 

 

 penale 

Per dare uno scenario ed un quadro di irripetibile soggettività allamotivazione della sentenza e alle sue cadute di razionalità, quasi sempreaccidentali, non si deve dimenticare che il processo, soprattutto quellopenale, ha sicuramente a che fare con una verità a due facce: quellastorica  (conclusa e perciò oggettiva e monolitica) e quella  psicologica  

(soggettiva, polivalente, spesso inconciliabile e non-sovrapponibile), deiprotagonisti (imputati-vittime-testimoni-periti-avvocati- pubbliciministeri- giudici).

E’ peraltro pacifico che nessuno dei due profili è in grado di esprimerecompiutamente la poliedricità dell’istituto.

Non a caso, Einstein, dopo aver premesso che alla base di ogni di ogniricerca scientifica si trova la convinzione che il mondo è fondato sullaragione e può essere compreso, precisa che il significato della parola“verità” è diverso a seconda che esso si riferisca a fatti psicologici, ad unaproporzione matematica o a una teoria di scienza naturale7 

Se i confini del processo penale sono quelli tracciati dall’oggetto dellaprova disciplinato dall’art. 187 C.P.P. (fatti che si riferisconoall’imputazione/alla punibilità/alla determinazione della pena e dellamisura di sicurezza) è in questo ambito che vanno confrontate alcunediverse definizioni del processo penale che peraltro ne individuanoalcune le singolari specificità:

(a) è un evento comunicativo e linguistico 8 culturalizzato e complesso che

si snoda in un quadro di regole normative;(b) è un’ emozione  ed una realtà intellettuale e volitiva che implica la

cosciente partecipazione al procedimento dell’imputato9 e di tutti isoggetti processuali, in primis  del giudicante;

(c) è una ragnatela di regole  che si prefiggono di raggiungere una veritàformale-definitiva-condivisibile  (il giudicato art.648 C.P.P.), con unacostruzione progressiva che ha però come finalità dominante non ilperseguimento, ad ogni costo, della verità reale , con condanna

5 MICHIELIN P. . (1997),Gli eventi stressanti del processo, in Il processo invisibile, ledinamiche psicologiche nel processo penale, (a cura di A.FORZA), Marsilio.6 UBERTIS G., Fatto e valore nel sistema probatorio penale, Milano 1979; La prova penale.Profili giuridici ed epistemologici, Torino 1995; La Logica del giudizio, in Quaderni del ConsiglioSuperiore della Magistratura, La prova penale, anno 1997 n. 98.7 EINSTEIN A.(1975) Come io vedo il mondo, La ricerca scientifica, Newton 19758 sulla distinzione tra: lingua, linguaggio,lessico, semantica e sintassi,sintagma, cfr.BELVEDERE A.,Linguaggio giuridico, in Digesto, ed.IV, e per gli ulteriori richiami e spiegazionivds. COMOGLIO P., Prova e lessico processuale,in Quaderni del Consiglio Superiore dellaMagistratura anno 1997 n.98.

9 se lo stato mentale dell’imputato non lo consente, il procedimento è sospeso ex artt.70 e 71C.P.P..

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dell’imputato accertato colpevole, ma l’ evitamento della condannadell’imputato innocente, anche se reo confesso, la revisione infatti èammessa soltanto in bonam partem;

(d) è un gioco formale  con tranelli (nullità assolute: art. 179 C.P.P. ;nullità relative art. 181 C.P.P.; inutilizzabilità delle proveillegittimamente acquisite art.191 C.P.P.) che si conclude con dueeventi terminali: assoluzione (indiscutibile ed irripetibile: art. 649C.P.P. ne bis in idem) condanna (discutibile: solo se ricorrano lecondizioni ex art. 630 C.P.P. revisione);

(e) è l’arte di pesare le prove (Mittermayer e Wilfredo Pareto10);

(f) è un mercato di evidenze e plausibilità, che si muove tra limiti digaranzia per l'accusato e bisogni di efficienza dell'istituzione (A.Nappi);

(g) è un rito che si celebra nel quale il Pubblico ministero mette, l’avvocatotoglie ed il giudice utilizza ciò che resta (G.Gulotta).

Se queste sono le sfaccettature del processo penale, va subitorammentato il principio (Taruffo) che nessun sistema giuridico è razionalese non produce decisioni giudiziarie razionali, tenuto conto che la

 persuasione non è un “criterio”, ma semplicemente un “fenomeno”, ed ilcompito del giudice nel motivare non è di persuadere retoricamente, ma digiustificare razionalmente la decisione..

 §.3) profili sociologici della motivazione della decisione penale ed etica del giudice Indicate sommariamente le implicazioni del processo penale diamo orauno sguardo alle ricadute sociologiche della motivazione.

Circa sette anni fa, nella stesura della post-fazione, al libro curato dallaCamera Penale veneziana sul “Processo invisibile”11, segnalavo i fermentiche agitavano il mondo della decisione, specialmente quella penale, inrelazione ai massicci e sempre più penetranti interventi delle scienzepsicologiche e mass-mediali sul processo e i suoi riti. In tale quadrorilevavo che la sentenza , non è più il prodotto solitario di una gerarchiasilenziosa di giudici di grado diverso, sino all’epilogo “indiscutibile” dellaCorte di Cassazione, ma è diventata, soprattutto dopo i processi di

  Tangentopoli (ed ora dopo la valanga di Cogne), un “evento sociale sul quale tutti ritengono di poter liberamente dire qualcosa”.

La conseguenza è che il trattamento delle informazioni processuali, chefondano il risultato decisorio, sta diventando sempre di più un fattoaperto allo sguardo, non sempre discreto, del pubblico e degli strumentimediatici12.Di questo vi è prova continua nella diversa volontà di giustificare le sentenze  che sembra voler informare di sè non solo il nuovo modo diessere del giudice, ma anche i controlli di razionalità che si esprimono

10 PARETO W. , Compendio di sociologia, Barbera ed. Firenze 1916.11 LANZA L. (1997), Postfazione di un giudice , Il percorso della decisione, in Il processoinvisibile (a cura di A.FORZA, Marsilio ed.12 sulla presenza dei media nel processo penale ed in particolare nel processo di Corte di Assise,cfr. LANZA L.(1995), Un sondaggio tra magistrati sul ruolo dei media, in La Magistratura n.3/4,1995; LANZA L. (2000), Telecamere nel processo penale, una variabile nella decisione? La forza

dei media nel processo penale in corte di assise. In Studi in ricordo del prof. G. DomenicoPisapia, vol. III (a cura di) A. CERRETTI, Giuffrè  2000 .

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nella disamina critica della motivazione 13  , che, tutto è diventata, menoche una concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto  su cui ladecisione si dovrebbe fondare, in forza del cogente richiamo del primocomma lettera “e” dell’art.546 C.P.P.

In questo quadro (e lo spunto lo ricavo dagli atti dell’incontro di studio delnovembre 1997 sulle   Tecniche di argomentazione e di persuasione), vacomunque sempre rispettata la condizione etica che il successo dell’accusatore o dell’avvocato, negli sviluppi e nell’epilogo dell’azionepenale, sia conseguito con lealtà (Airoma 14 e Carofiglio 15 ) e che il giudice:

• si ponga nel processo come il garante della correttezza  dell’azionepenale contro l’imputato (Carponi Schittar, De Cataldo 16 , Gulotta 17 );

• non diventi un burocrate senza soggettività (Gaeta 18 );

• segua, nella meditazione dei suoi percorsi di convincimento , i canonitipici dell’atteggiamento analitico o sintetico-olistico (Taruffo 19 );

• riesca, infine, a dar conto nella sua motivazione di aver compreso ciò

che spiega (Borutti 20 

e Giuliani 21

).

 §.4) dinamiche del decidere, controlli di razionalità ed errori nel motivare  Nel campo della psicologia della decisione, non esiste errore accidentaledella motivazione che non sia stato originato da un errore di percezionedel decidente, oppure da un errore di valutazione delle risultanzeprocessuali, oppure ancora un errore di metodo o di logica nel correlareed armonizzare i fatti oggetto di prova.

In estrema sintesi, i termini della tematica che ruota attorno allamotivazione possono essere resi con due equazioni: “dinamiche del decidere = dispositivo”, “controlli di razionalità = motivazione”. 

Questa formula, anche se letta con ordine circolare, non rende, nè intermini di profondità, nè in termini di estensione, la singolare qualità edifficoltà delle coordinate e delle variabili che informano le due singolerelazioni.

Si può ricorrere allora ad un’immagine suggestiva, tratta dagli alberi, dalmondo vegetale, utilizzando il rapporto che corre, da un lato, tra spaziooccupato dalle radici , e cioè la parte nascosta dell’albero e, dall’altro, la

13 JACOVIELLO F.M., La motivazione della sentenza penale e il suo controllo in Cassazione,Giuffrè 199714 AIROMA D. (1996), Tecnica dell’assunzione della prova, in Atti dell’incontro di Studio sulle

 Tecniche di argomentazione e di persuasione, Frascati 21-23 novembre 199615 CAROFIGLIO G. (1996), Tecnica degli esami dibattimentali, in Atti dell’incontro di Studiosulle Tecniche di argomentazione e di persuasione, Frascati 21-23 novembre 199616 DE CATALDO L. (1996), Tecnica dell’assunzione della prova, in Atti dell’incontro di Studiosulle Tecniche di argomentazione e di persuasione, Frascati 21-23 novembre 199617 GULOTTA G. (1996), L’uso della argomentazione e della persuasione nella ricerca della veritàdei fatti, in Atti dell’incontro di Studio sulle Tecniche di argomentazione e di persuasione,Frascati 21-23 novembre 199618 GAETA P. (1996), Funzione della prova: la funzione persuasiva, in Atti dell’incontro di Studiosulle Tecniche di argomentazione e di persuasione, Frascati 21-23 novembre 199619 TARUFFO M. (1996), Funzione della prova: la funzione dimostrativa, in Atti dell’incontro diStudio sulle Tecniche di argomentazione e di persuasione, Frascati 21-23 novembre 199620 BORUTTI S. (1996), L’uso della argomentazione e della persuasione nella ricerca della veritàdei fatti, in Atti dell’incontro di Studio sulle Tecniche di argomentazione e di persuasione,Frascati 21-23 novembre 199621 GIULIANI A., Prova e convincimento: profili logici e storici, in La prova penale, Quaderni del

Consiglio Superiore della Magistratura 1997 n.98; La prova: contributo alla logica giuridica,Milano 1961

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parte esterna, tronco  e chioma , rapporto che pare sia mediamente diquattro ad uno.

Se si opera una trasposizione grossolana di termini e valori, puòaffermarsi come dato di orientamento, che tra dinamiche del decidere emotivazione, in termini di qualità e quantità, corre la stessa relazione cheesiste tra radici ed albero.

In tale metafora:

• le “radici”, con il loro multiforme ed intricato groviglio, rappresentanoil confronto e l’intersecarsi delle opinioni e delle ipotesi, nella mente enel linguaggio parlato di chi decide in camera di consiglio;

• il “tronco”, con la sua essenziale e scabra linearità, esprime ildispositivo pubblicato in udienza;

• la “chioma” costituisce invece il più articolato ed ordinato linguaggio,esterno e scritto che sostanzia la motivazione.

Non a caso Cordero22

a proposito di motivazione dice che essa “non è unospiraglio aperto sull’anima del giudice, affinché se ne possano cogliere esoppesare i pensieri ed i sentimenti, ma l’espressione dialettica della decisione, che può essere valutata soltanto in base agli argomentiaddotti”.

La conseguenza è che ciò che non è raccontato nel linguaggio esternoscritto, del dispositivo (tronco) e della motivazione (chioma), rimanenascosto e sepolto dal segreto impenetrabile della Camera di consiglio(radici).

 §.5) variabili teoriche dello scenario della decisione .

 

 Tutti noi, sin dalle nostre prime esperienze di decisione, siamo in grado direnderci agevolmente conto che ogni sentenza , anche quella del giudicemonocratico, si muove su di un terreno personologico ed emozionale,

 pressoché irripetibile , circostanza questa che, accoppiata alla segretezza,che vincola ogni atto della deliberazione in Camera di consiglio (art.125.4C.P.P.), rende difficile la trasposizione esterna delle interazioniconnotative e di quelle specifiche del giudicare assieme.

L’importanza, anche inconscia, di tali fattori di condizionamento evariabilità è stata oltremodo sottovalutata e solo in questi ultimi tempi23si sta prendendo faticosamente atto che essi, laddove calati nel

diversificato interagire delle deliberazioni, senza i filtri della misura e dellaprofessionalità, possono creare condizioni di ingovernabile turbolenza,

22 F. CORDERO, Procedura penale, Giuffrè ed. 1966 e 1993.23P.CATELLANI, Il giudice esperto, Il Mulino 1992; M.E.MAGRIN, Psicologia della decisionegiudiziaria, in Manuale di psicologia giuridica, a cura di A.QUADRIO e G. DE LEO, Led 1995;L.LANZA, La valutazione delle prova in Corte di Assise, in Psicologia della prova, a cura diC.CABRAS, Giuffrè 1996; LANZA(1996), La variabile del genere nelle dinamiche della decisione inCorte di Assise, in Atti del convegno di Psicologia giuridica, a cura di L. de CATALDONEUBURGER, Cedam , 1996. LANZA L. (2001), La corporeità della vittima: un mediatore nelledecisioni delle Corti di Assise, in Dal corpo della vittima al corpo del condannato, (a cura di) J.Birkhoff, A.Francia, G. Armocida, Erga ed. Genova 2001; LANZA L., La testimonianza nei delittidi competenza della Corte di Assise, in Psicologia e psicopatologia della testimonianza (a cura diC. SCHENARDI) Ed. Sapere,1996; RUMIATI, Giudizio e decisione, il Mulino 1990; L. DeCATALDO NEUBURGER (a cura di ), La psicologia per un nuovo processo penale, “sentencing” e

psicologia della decisione, Cedam 1987; L.De CATALDO NEUBURGER (a cura di ), Psicologia eprocesso: lo scenario di nuovi equilibri, Cedam 1989

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oppure rischiano di produrre, quanto meno, l’impressione di un bassoprofilo nei risultati di giustizia.

Per praticità se ne propone il loro elenco, senza soffermarsi nella loroanalisi24 , precisando che il loro accorpamento non risponde a criterisistematici, ma soltanto ad una personale esigenza espositiva, e cheaverne individuate nove, altro non è che una contingente convenzionenarrativa.

Viste dall’ottica interna di chi decide, queste paiono essere le novevariabili della decisione.1. conoscenza o comunque applicazione corretta da parte del decidente

delle dinamiche interattive dei microgruppi;2. quadri differenziali della decisione monocratica rispetto a quella

collegiale;3. composizione esclusivamente togata oppure mista del Collegio

deliberante;4. stile di conduzione del processo e della Camera di consiglio ad opera

del Presidente;5. omesso rispetto delle regole di priorità nell’ordine di manifestazione

delle opinioni da votare;6. criteri non codificati della gestione dell’incertezza e trattazione del

pensiero minoritario-divergente;7. stacco cronologico, emozionale e probatorio tra giudici di merito di

primo e secondo grado;8. personalità del decidente (cultura, ideologia, esperienza e storia di vita);9. gravità dell’imputazione, qualità dell’imputato o della vittima, livello di

professionalità ed autorevolezza delle difese delle parti o deirappresentanti dell’Accusa, interesse dei media ai risultati delprocesso.

 §.6) normalità e fisiologia della motivazione Stabiliti i contesti e gli scenari dell’azione penale, individuato il valoredominante del processo penale e la funzione di garanzia logica della

24 sulle variabili che rischiano di condizionare i processi di persuasione e convincimento delgiudice, monocratico e collegiale, nonchè sulle dinamiche della decisione in Corte di Assise, cfr.:LANZA L., Gli omicidi in famiglia, Le dinamiche della decisione in Corte di Assise, con

prefazione di G. CONSO, Giuffrè 1994. Lanza (1997), Il percorso della decisione, Postfazione diun giudice, in Il processo invisibile, le dinamiche psicologiche nel processo penale, (a cura diA.FORZA), Marsilio ed.. Lanza (1997), La valutazione della prova nei delitti intrafamiliari, in Idelitti intrafamiliari, a cura di C. SCHENARDI, ed. Sapere Padova. Lanza (1997), Le interferenzedegli stereotipi e dei pregiudizi nei processi decisionali nei reati di sessualità violenta in dannodi minori, in Processo penale ed abuso sessuale di minore: ruoli e responsabilità, a cura di L. deCataldo Neuburger, Cedam 1997. Lanza, Le vittime del processo, in Questione giustizia , annoXVII, n.1,1998. Lanza (1998), Tra accusa e difesa, come si persuade il giudice, “Arte dellapersuasione e processo”, (a cura di TRAVERSI A.), Giuffrè  L. L. 1998), Lanza, Il sistema diinfluenze motivazionali nella dinamica della credibilità del collaboratore di giustizia, con DELEO G., in Documenti Giustizia , 1998 n.1-2. Lanza (2000), Telecamere nel processo penale, unavariabile nella decisione? La forza dei media nel processo penale in corte di assise. In Studi inricordo del prof. G. Domenico Pisapia, vol. III (a cura di) A. CERRETTI, Giuffrè  2000. Lanza(2001), La testimonianza nei delitti di competenza della Corte di Assise, in Psicologia epsicopatologia della testimonianza (a cura di C. SCHENARDI) Ed. Sapere ,1996 Lanza (1996),Prefazione, in Modi dell’esame e del controesame, di D. CARPONI SCHITTAR e L. HARVEY,

Giuffrè  Milano

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motivazione, pur nei personalismi e nelle soggettività dell’estensore25, vaora convenzionalmente indicata la linea di confine tra fisiologia e patologiadella motivazione.

La motivazione fisiologica, normale, dovrebbe essere teoricamente quellache, per il suo grado di accettabilità e definitiva persuasività, è condivisada tutte le parti del processo, al punto che nessuno formalmente se neduole.

In realtà è notorio che le ragioni per cui le nostre sentenze si impugnano onon si impugnano hanno molto poco a vedere con una oggettiva lororagionevolezza, ma spesso hanno a che fare con fattori estemporanei ecasuali, quali: la disponibilità economica dell’imputato; la copertura diparcella garantita o meno dallo Stato; la cocciutaggine e la presenzaprocessuale della parte civile, nelle ipotesi in cui essa non può impugnare.

In ogni caso, va considerata altrettanto normale e fisiologica quellamotivazione che, sottoposta al controllo del giudice di merito in appello edi quello di legittimità in cassazione, per la sua appagante evidenza(A.Rossi) risulta indenne da vizi che turbino l’armonia delleargomentazioni usate per la decisione.

L’operazione logica del giudice, che costruisce progressivamente lamotivazione scritta del provvedimento deliberato, consegue pertanto adun’acquisita certezza morale26., la quale si determina, una voltaraggiunta la persuasione della verità, tenuto conto di alcune regole dibase27:

1. nessuna prova, per quanto pregevole e rassicurante, contiene in séla garanzia scientifica della sua perfetta coincidenza con la verità,essendo notorio che la verità è sempre più estesa della capacitàumana di fornirne la prova;

2. il convincimento del giudice non è fatto di sola ragione e dioperazioni logiche, essendo ineliminabile l’intrusione di altrielementi personali e soggettivi tipici di chi giudica (le variabili delladecisione);

3. la certezza comincia dove si perde la coscienza della probabilità e siattenua sino a spegnersi la forza delle ipotesi alternative;

4. l’accertamento della realtà consiste nell’accettazione dell’ipotesienormemente più probabile dell’ipotesi alternativa, la quale ultima,pur di gran lunga improbabile, rimane pur sempre possibile,tenuto conto che, da un punto di vista rigorosamente razionale, leprobabilità contrarie non possono mai ridursi allo zero28.

25 cfr. in termini IACOVIELLO F.M., La motivazione della sentenza penale e il suo controllo incassazione, Pregiudizio ed orgoglio del giudice, Giuffrè 1997.26 C.PERELMAN, L.OLBRECHTS-TYTECA, Trattato dell’argomentazione, con prefazione diN.BOBBIO, Einaudi 196627 P. SARACENO, La decisione sul fatto incerto nel processo penale, Cedam 194028 Sulle azioni statisticamente improbabili e su quelle inverosimili, va ricordato, quantosostiene in proposito GUICCIARDINI (1483-1540, Ricordi, Utet 1970):”infinite sono le varietàdelle nature e dei pensieri degli uomini; però non si può immaginare cosa né sì stravagante nési contro ragione che non sia però secondo il cervello di alcuno.Per questo, quando sentiretedire che altri abbia detto o fatto cosa che non vi parrà verosimile né che possa cadere inconcetto d’uomo, non ve ne fate leggiermente beffe, perché quello che non quadra a te, né al

senso comune degli altri, può facilmente trovare a chi, quanto o tanto, piacerà o parràragionevole”.

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C.S.M. 27.09.04, patologia della motivazione, Lanza, pag.10

  §.7) La stesura della motivazione come giustificazione razionale del dispositivo deliberato.Conclusa la fase della deliberazione collegiale (segreta ex art.125.1 n.3C.P.P.) e messe in decisione, nell’ordine rigoroso dell’art.527 C.P.P., lequestioni preliminari, quelle processuali ed il merito, pubblicata lasentenza ex art.545 C.P.P., mediante la lettura del dispositivo, sorge lanecessità della stesura della motivazione  intesa appunto comegiustificazione razionale del dispositivo che è stato deliberato e comecontenuto-requisito essenziale della sentenza ex art.546.1, lettera sub e).

Ad una prima frettolosa indagine, sembrerebbe che la redazione della motivazione , in quanto “atto successivo alla deliberazione ed esecutivodella stessa”, sia evenienza che esuli dagli schemi psicologici delladecisione. In realtà è proprio nella fase della scrittura dei motivi in fatto edin diritto della decisione che viene esaltata o disgregata la concretafunzionalità dei linguaggi (da unanimità o da maggioranza) espressi nelCollegio decisorio, con le conseguenti ricadute in tema di patologia.

Se è vero l’assunto (Borutti1996) che un fatto è compreso quando, chi loha capito, è in grado di spiegarlo, ne deriva che il Giudice, nellaspiegazione che propone nella motivazione, deve essere in grado didimostrare in modo adeguato quattro aspetti: 

 

(a)  di aver compreso ciò che le parti, pubblica e privata, hanno cercatodi argomentare; 

(b)  di aver considerato tutto il materiale probatorio espresso nelprocesso dai mezzi di prova e dai mezzi di ricerca della prova,anche nelle difformi letture date dalle parti; 

(c)  di aver scelto, tra le diverse alternative proposte, quella dotata dimaggior credibilità sotto il profilo dello stretto diritto e della logica,e della maggior resistenza agli eventuali successivi controlli dimerito e/o di diritto; 

(d)  di esprimere, innanzitutto, soltanto i convincimenti propridell’intero collegio deliberante. 

 §.8) la motivazione come linguaggio E’ il tema, ancora poco studiato, che vede nel   processo un evento linguistico e comunicativo culturalizzato e complesso 29  nel quale siintersecano e si combinano pluralità di elementi a sviluppo irregolare:1. il linguaggio parlato 30  che si pone come il valore determinante la fase

dibattimentale; 2. il linguaggio gestuale 31 che nello scenario processuale si propone come

un rafforzamento delle dinamiche interazionali e delle percezioni econvincimenti reciproci; 

3. il linguaggio scritto 32   come elemento riassuntivo finale che sancisce,con la motivazione scritta, la percezione del giudice (degli atti, delleazioni, e dei comportamenti processuali dei protagonisti dell’azione

29 BELLUCCI P., Tra lingua e diritto: appunti di sociolinguistica giudiziaria italiana, in Quadernidel Dipartimento di Linguistica, Università di Firenze, 1995.30ZACCURI G. (1997) La comunicazione verbale e non, Fattori comunicazionali nella prospettivadella decisione, in Il processo invisibile, le dinamiche psicologiche nel processo penale, (a curadi A.FORZA), Marsilio.31 OPEN UNIVERSITY, Mondadori,1980; Il comportamento comunicativo, Gesti, atteggiamenti,linguaggio , The Open University, Mondadori,198032 COMOGLIO P., Prova e lessico processuale, in Quaderni del Consiglio Superiore dellaMagistratura,1997 n.98.

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C.S.M. 27.09.04, patologia della motivazione, Lanza, pag.11

penale esercitata) che viene così ad assumere collocazione e forzasignificante nella coordinata successione del progressivo convincimentodi colui che scrive, per dare esterna ragione del pensiero di chi (giudicesingolo o collegiale) ha deliberato.

E’ incontestabile che qualsiasi motivazione, intesa come spiegazione cheviene esplicitata, è costituita da parole e locuzioni del linguaggio correntee si sostanzia in una serie connessa di proposizioni, tra loro correlate, maper loro natura teoricamente falsificabili.

In questo quadro, il capo di imputazione, come cornice ideale dell’accusa,va quindi verificato, all’atto della stesura della motivazione, medianteprogressive falsificazioni33 al fine di validare l’ipotesi accusatoria, tenutoconto della regola di K. Lorenz il quale sostiene che, nell’edificio dellaconoscenza, l’ipotesi34 è come un’impalcatura attorno alla casa: l’ipotesi siconsidera fondata , quando, tolti i supporti ed i ponteggi, la costruzione siregge da sola.

Va però rilevato che se il linguaggio scritto della motivazione finisce conl’essere il crinale del convincimento delle parti processuali, la suaimportanza, anche lessicale, sintattica, grammaticale, non deve maiessere sottovalutata.

Particolare attenzione deve essere data alla cd mono-referenzialità linguistica, proprio per escludere “vaghezze semantiche” polisemie esinonimie, o peggio ancora macroscopici errori definitori (ad es.: se nellastessa sentenza si usa, indifferentemente per la medesima realtà, ora lalocuzione di percosse, ora quella di lesioni, oppure di sindrome nevroticacome infermità corrispondente ad una psicosi; non ci si deve lamentareche la difesa di un imputato possa trasformare le tangenti" come prezzodella corruzione o della concussione in “risorse aggiuntive a disposizionedel partito” 35). 

A proposito di errori, camuffati di linguaggio corrente, cui siamo ormaiabituati (a parte l’ormai inveterato abuso sessuale di minore, quasi cheesistesse un uso sessuale consentito), ricordo un gustoso passo di unautorevole esperto di logica matematica Odifreddi36, il quale segnala chechi, con riferimento al complesso delle accuse ad Andreotti parla di

 Teorema di Andreotti o in passato ha parlato del Teorema di Calogero (perquanto concerneva l’autonomia padovana), dimostra un’ignoranteconfusione tra “assioma” che è una affermazione accettata per fede, e“teorema” che è invece una affermazione dimostrata con la ragione. Direche i giudici dispongono di un teorema – rileva Odifreddi - significa

33  JACOVIELLO F.M.(1997), La motivazione della sentenza penale e il suo controllo inCassazione, Giuffrè 1997 AMODIO E. (1977), La motivazione della sentenza penale, inEnciclopedia del diritto, vol.XXVII, Giuffrè 1977.AMSTERDAMSKI S.(1981),Verificabilità/falsificabilità, in Enciclopedia Einaudi, vol.14, pagg.1011 e segg. MARCH G. e J.P.OLSEN (1988), Scelta organizzativa in condizioni di ambiguità, in S.ZAN (a cura di ), Logiche diazione organizzativa, Il Mulino 1988. CALABRO’ G., (1981), Vero/falso, in Enciclopedia Einaudi,vol.14, pagg.1032 e segg. CATTANI A. (1995), Discorsi ingannevoli, GB, Padova GULOTTA G.(1997),Verità e realtà processuale, in Il processo invisibile, le dinamiche psicologiche nelprocesso penale, (a cura di A.FORZA), Marsilio.34 LORENZ K. (1974), L’altra faccia dello specchio. Per una storia naturale della conoscenza,Adelphi 

35 l’esempio è riferito da Pier Camillo Davigo.36 ODIFREDDI P., Il computer di Dio, Cortina ed. 2000.

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C.S.M. 27.09.04, patologia della motivazione, Lanza, pag.12

proprio sostenere l’esatto contrario di quello che l’espressione usataintendeva esprimere, e cioè che i giudici, proprio perché dispongono di unteorema, sono invece in grado di provare le loro accuse.

E' quindi evidente quanto rilevi nel processo-gioco formale, non solo laconoscenza minuta delle regole da parte di tutti i giocatori, emassimamente nel giudice, ma quale ruolo causale svolga la corretta comunicazione verbale e scritta 37 ,,non disgiunta dall’attenzione, in sede dibattimentale al linguaggio gestuale delle parti 3 8 .

Il tutto senza dimenticare che,  come perspicuamente annota Luca Toschi39, la retorica non è opera di cosmesi, è invece consapevolezza che ilinguaggi servono ad esplorare (inventio), ordinare (dispositio) e acomunicare (elocutio) la realtà. 

PARTE SECONDA  §. 1).Le concretezze e le questioni della motivazione.  Tanto premesso, ci si può ora addentrare nelle concretezze dellamotivazione, distinguendo bene tra “motivi del singolo giudice” i quali,facendo parte di quel mondo sotterraneo delle radici , raramente vengonoesplicitati, e “motivazione”, come prodotto convenzionale, esterno egraficamente scritto.

La motivazione, come “concisa esposizione dei motivi di fatto e di dirittosu cui la sentenza è fondata” (art.544.1 ultima parte e 546.1, lettera sube) C.P.P.) e la trattazione delle tematiche del controllo, interno ed esterno,che essa presuppone, esigono come criterio gnoseologico preliminare checolui che ha il compito di motivare sappia a chi il suo “dire” dovrà esserediretto.

 

Ma chi è il destinatario della motivazione del giudice ?Non dovrebbe essere infatti indifferente, sul piano della tecnica espositiva,che la motivazione (la chioma esterna dell’albero sorretta dal tronco deldispositivo) si rivolga:

• agli altri membri del Collegio;

• esclusivamente, all’imputato e al suo difensore in caso di condanna;

• ovvero alla parte pubblica in caso di negazione della sussistenzadell’ipotesi accusatoria;

• al giudice superiore di merito o legittimità;

o residualmente al “quivis e populo”, cittadino interessato alla correttaamministrazione della Giustizia, tenuto conto che la Giustizia exart.101 della carta costituzionale è amministrata proprio in nome delpopolo.

In realtà, una lettura pragmatica dei meccanismi di impugnazione, al di làdelle evidenze che imporrebbero di scrivere la motivazione per il “reo”,consente tranquillamente di concludere che nella motivazione, ogni parte,

37 FORZA A. (a cura di), Il processo invisibile, Le dinamiche psicologiche del processo penale,LANZA L. , Il percorso della decisione, Marsilio ed. 1997.38 ARGYLE M. , Il corpo e il suo linguaggio, studio sulla comunicazione non verbale, Zanichelli1978.39 TOSCHI L. (1998), Retorica del linguaggio multimediale, in Arte della persuasione eprocesso, A. TRAVERSI ( a cura di) Giuffrè

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C.S.M. 27.09.04, patologia della motivazione, Lanza, pag.13

privata o pubblica, deve trovare la sua personale e controllabile risposta,nelle ragioni della sentenza del giudice la quale, come decisioneconclusiva, interferisce sullo spazio vitale delle parti private o su quellofunzionale della parte pubblica.

In buona sostanza e conclusivamente, la motivazione come giustificazioneha sicuramente pluralità composita di destinatari, ma se vi è in essachiarezza espositiva e rispetto delle regole della razionalità e della logica,ogni lettore  riuscirà a trovare in essa la sua ragionevole nicchia diconvincimento.

Chiarito quindi il falso problema del destinatario, le modalità del motivarenon sono tuttavia lasciate alla discrezionalità di chi scrive, posto checostui (stiamo ovviamente parlando di organi collegiali):

a) deve rispettare le indicazioni che eventualmente il Collegio gliabbia imposto a fondamento dei singoli punti della decisione;b) deve garantire alla motivazione, nel suo complesso e nei singolipunti di essa, una catena persuasiva di non interrotte sequenzelogiche di giustificazione. e di finale coerenza complessiva, neitermini dell’avvenuta discussione camerale;c) può tener conto degli schemi motivazionali proposti dalle parti(Rossi 1996 e Laudi 199640).

  §.2) Il collegio decisorio come microgruppo sociale, la designazione 

 

dell’estensore ed i contrasti sulla redazione della motivazione.La sentenza, come prodotto formale di certezze, e come esito ragionevole epersuasivo del trattamento delle informazioni processuali, non èindifferente al tipo di organo che la produce, e, all’interno dello stessoorgano, risulta sensibile alle concrete dinamiche ed interazioni che ivi sideterminano.

Ciò impone una piccola premessa teorica sulle connotazioni cheesprimono l’entità decisoria collegiale, considerato che qualsiasi collegiopenale, che decide in Camera di consiglio, si costituisce in termini psico-sociali come micro-gruppo 41, nel senso che:

• esso dà vita, in un luogo ben preciso e per tempi e finalità limitate,a delle relazioni interpersonali osservabili (Brodbeck); 

• le persone che lo formano producono tra loro relazioni significative ipercontestualizzate, le quali cessano con la messa ai voti dellediverse opinioni, oppure con il consenso unanime sui fatti dai qualidipende l’applicazione di norme processuali, nonché sui fatti che siriferiscono all’imputazione, alla punibilità dell’imputato, alladeterminazione della pena per il condannato o per l’irrogazione diuna misura di sicurezza; 

40 ROSSI A. (1996), Argomentazione e persuasione: dalla riflessione teorica alla prassi, in Attidell’incontro di Studio sulle Tecniche di argomentazione e di persuasione, Frascati 21-23novembre 1996, LAUDI M.(1996), La rethorica del processo: tecnica della requisitoria, in Attidell’incontro di Studio sulle Tecniche di argomentazione e di persuasione, Frascati 21-23novembre 1996.41 sui gruppi, vds. I gruppi sociali, l’influenza degli altri sul comportamento del singolo, TheOpen University, Mondadori,1980; Il comportamento comunicativo, Gesti, atteggiamenti,linguaggio , The Open University, Mondadori,1980; J.KLEIN, Sociologia dei gruppi, Einaudi1966; A.K.C. OTTAWAY, Apprendimento attraverso l’esperienza di gruppo, Armando,1970; R.F.

BALES, Interaction process analysis, Addison-Wesley, Reading, Mass.1950; N. MAIER, Problemsolving, Discussion and conferences, MacGraw-Hill, New Jork, 1963

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C.S.M. 27.09.04, patologia della motivazione, Lanza, pag.14

• le persone che vi interagiscono, al limitato effetto decisorio, devonocondividere e rispettare un modello normativo  (Newcombe): nellaverifica della sussistenza dei fatti, nella decisione circal’inquadramento legale della fattispecie, nell’attribuibilità del fatto-reato all’azione dell’accusato;

• le stesse persone inoltre, non avendo alcun altro modello diriferimento, finiscono con il produrre, con un fenomeno di“autopoiesi”, delle micro-regole di convivenza decisoria , destinate

però a variare in relazione alle persone che di volta in voltastrutturano e modellano la concreta entità di gruppo (si pensi ades., all’interno della camera di consiglio : al consenso od al divieto difumare mentre si delibera, alle abitudini circa la pausa caffè opausa pranzo, alla possibilità di ricevere comunicazioni da partedella Cancelleria mentre è in corso la decisione etc.); 

• le persone del collegio decidente in sede penale, hanno infine nelPresidente un capo formale sui generis , nel senso che costui, pur

disponendo di poteri ordinatori e quindi essendo in tale ottica un“primus”, è, all’atto della manifestazione del voto , un semplice“pari”; 

• tale gruppo poi, così costituito, per la sua funzionalità abbisogna dicodici di comunicazione che sono offerti non solo dal linguaggio comune , ma dal linguaggio tecnico, specifico delle norme , della cuiapplicazione si controverte. E’ evidente che i due linguaggi noncostituiscono alcun ostacolo nei collegi di giudici togati, mentreinvece, nei collegi a composizione mista (Corti di assise, tribunaliper i minorenni, Magistratura di Sorveglianza) essi evidenziano, aseconda dei criteri di nomina del giudice laico, una serie nonindifferente di problemi. 

Su queste premesse teoriche, è normale che una decisione (anche insingoli punti e capi della sentenza) non venga condivisa da qualcuno deicomponenti il collegio e, tale situazione, agli effetti della concretaattribuzione della stesura della motivazione , crea qualche problema,soprattutto laddove si tratti di assegnare la redazione della motivazione algiudice minoritario (anche se non dissenziente nelle forme dell’art.125.5C.P.P.).

Ulteriore problema è quello dell’eventuale risoluzione dei contrasti tra Presidente e Giudice estensore  su l’intera struttura argomentativa o susingole parti della redazione della motivazione.

L’attuale codice di rito infatti non prevede, a differenza del codice diprocedura civile, che la sentenza sia di regola affidata nella sua stesuraal giudice che ha espresso voto conforme alla decisione: da ciò consegueche solo ragioni di intuibile opportunità, ma anche di “tenuta psicologicadella sentenza deliberata” sconsiglino l’attribuzione del compito diargomentare a chi, sui risultati della discussione in camera di consiglio,non era d’accordo in quanto di diversa e subvalente opinione.

Ma a chi compete la designazione del giudice estensore, in materia civileed in materia penale ? Nei due codici di rito infatti non vi è, sul punto,piena sovrapponibilità come si evidenzia dal raffronto sinottico tra

art.118 disp. att. C.P.C e 154 norme att. C.P.P. 1989.

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C.S.M. 27.09.04, patologia della motivazione, Lanza, pag.15

L’art 118 Disp. Att. C.P.C..in tema di motivazione della sentenza disponeal IV comma che La scelta dell’estensore della sentenza è fatta dalPresidente tra i membri del Collegio che hanno espresso voto conformealla decisione.

L’art. 154 Norme Att. C.P.P. 198 stabilisce in punto di redazione nonimmediata dei motivi della sentenza:

1c.: Il Presidente provvede personalmente o designa un estensoretra i componenti del Collegio.2c.: Se sorgono questioni sulla motivazione, il Presidente né dàlettura al Collegio che può designare un altro estensore.

Il raffronto comparativo delle due norme è di tutta evidenza:

• in materia civile  è il Presidente che sceglie l’estensore, e, quindi,anche il “nuovo estensore” della sentenza, laddove sorganoquestioni sulla motivazione.

• in materia penale invece è il Collegio, nuovamente riunito e non ilsingolo Presidente che designa il “nuovo estensore”.

Ma chi può essere il nuovo estensore ? certamente un altro giudice delCollegio, negli organi a composizione esclusivamente togata; ma se ilCollegio è a composizione mista? può essere “nuovo estensore” anche ungiudice onorario del Tribunale per i Minorenni o della Sezione per iminorenni della Corte d’Appello?La legge nulla dice per gli organi minorili, a differenza invece di quantoavviene per le Corti di Assise la cui legge di riordinamento (287/51) all’ art. 40 ultimo comma ha così testualmente stabilito: “la sentenza è, diregola, compilata dal Presidente o dall’altro magistrato ed è sottoscrittadal Presidente, dall’estensore e dal cancelliere”. La soluzione praticabile,avuto riguardo alla pochezza dei numeri, sembra però essere quella checonsente l’attribuzione della redazione dei motivi anche ai componentinon togati del collegio.

Quanto ai contrasti tra Presidente e Giudice estensore sull’interoimpianto argomentativo o su singole parti della redazione dellamotivazione va rilevato che, una volta redatta la minuta della sentenza,il nuovo codice di rito prevede (art.154.2 norme att. C.P.P. ), come giàdetto, che se sorgono “questioni sulla motivazione” tra l’estensore ed ilPresidente, solo il Collegio, laddove il contrasto permanga, ha potere diindicare il nuovo estensore.

A questo punto però può verificarsi una paradossale situazione negliorgani a composizione aritmeticamente pari (Corti di Assise di primo esecondo grado e Tribunali per i minorenni) nel senso che sullaindividuazione del nuovo estensore vi sia manifestazione eguale di voto (2contro 2 o 4 contro 4): situazione questa non prevista dal legislatore, nèsolubile col ricorso a principi quali il “favor rei”, di nulla significanzacome criterio di soluzione, oppure quello del prevalere dell’opinioneparitaria nella quale ha trovato espressione il voto del Presidente,principio che non ha diritto di cittadinanza in materia penale. 

  §. 3) Apprezzamento tardivo dell’errore in fatto o in diritto all’atto della 

 

stesura della motivazione  

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C.S.M. 27.09.04, patologia della motivazione, Lanza, pag.16

Può accadere che, deliberata la sentenza, nella redazione della relativamotivazione, l’estensore si renda conto di un errore42 in fatto od in dirittoo di una omissione , non avvertiti nel corso della Camera di consiglio: intal caso qual è il comportamento dovuto dell’estensore, Presidente o nonPresidente?

Non c’è dubbio che una corretta concezione della collegialità (intangibileil dispositivo) imponga all’estensore la richiesta di una nuovaconvocazione del Collegio cui dovrà essere prospettata la problematica ,con conseguente formazione su di essa di una nuova deliberazione, laquale tenga conto della diversità delle informazioni utilizzate perdeliberare.

Se l’estensore invece, “rimedia” l’argomentazione43, inventando unasoluzione senza il conforto degli altri deliberanti, ci troviamo di fronte aduna criticabile scelta personale, a mio avviso, nei casi più gravi,suscettibile di rilievo disciplinare.

 §.4) stile espressivo e linguaggio usato nella redazione della motivazione.La motivazione della sentenza, come prodotto della cultura professionaledi chi la esprime, è soggetta a tutte le variabili che si sono dianzisperimentate per le dinamiche decisorie, peraltro essa si connota per unulteriore tratto distintivo. Infatti, mentre il deliberare è atto collettivo, ilmotivare  è atto solitario (salvi i casi di direttive impartite al momentodella deliberazione o di emendamenti successivi concordati).

A tali due note, che evocano i tratti della personalità e il solipsismo difilosofica memoria, seguono in una catena di consequenzialità: lo stileespressivo, la punteggiatura, i luoghi comuni, i modi ed i tempi verbali44,le clausole di stile e tutto quel corredo di individualismi che rendonopersonale, non solo il linguaggio parlato, ma anche il linguaggio scritto,pur nato da codici linguistici di natura tecnica. 

Quello che però dalla sentenza deve emergere, non è tanto il bello stile dichi porge le argomentazioni, ma invece la rigorosa aderenza alle tematiche della responsabilità , senza viraggi in terreni non consentiti odinammissibili interventi di pedagogia sociale o di rimprovero etico, nètanto meno , per i giudici di merito, “ostentate esigenze” di fare dottrina omirabile giurisprudenza oppure decisioni esemplari45. 

42 RUMIATI R.(1990), Giudizio e decisione, il Mulino 1990. RUMIATI R. (1997), Meccanismi ederrori sistematici nelle decisioni, in Il processo invisibile, le dinamiche psicologiche nelprocesso penale, (a cura di A.FORZA), Marsilio.

43 MAC CORMICK. N.(1987), L’analisi del ragionamento giuridico, Torino 1987.MAGRIN M.E (1995), Psicologia della decisione giudiziaria, in Manuale di psicologia giuridica, acura di A.QUADRIO e G. DE LEO, Led 1995.MAIER N.(1963), Problem solving, Discussion and conferences, MacGraw-Hill, New Jork, 1963.

44 l’uso del presente nella descrizione di un fatto viene considerato dai retori come il tempo cherafforza appunto il “sentimento di presenza” e di vivezza nella narrazione, cfr. PERELMAN-OLBRECTHS op. ult, cit..45 Da segnalare in termini quanto scriveva nel 1833 Adeodato Turchi, vescovo di Parma (vol.XVII, pag. 75, G. Antonelli ed. Venezia 1833): “La giustizia si raggira sopra dei fatti e questi hanbisogno di essere rischiarati: la giustizia non deve mai portarsi all’eccesso e deve essere

temperata dall’indulgenza.Quegli adunque sarà un buon giudice, che sarà costante nel vivereattaccato alle regole della giustizia, prudente nel discernere la verità o la falsità dei fatti che si

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C.S.M. 27.09.04, patologia della motivazione, Lanza, pag.17

La sentenza deve essere “controllabile ”46 sulle articolazioni elementarisuggerite dall’ordine storico e giuridico prospettato dall’art.129 C.P.P. edil “controllo concreto ” va svolto sulle espressioni e le realtà che ruotanoattorno al binomio fisiologico “accusato-imputazione” in relazione a ciò che deve essere oggetto di prova ex art.187 C.P.P..

Da ultimo, va annotato che per il giudice penale non è esplicitato iltassativo divieto del comma 3° dell’art.118 disp. att. C.P.C, concernentela citazione di autori giuridici; trattasi però, all’evidenza, di una banaleomissione la cui carenza non legittima certo l’estensore di motivazionipenali al richiamo nominativo di accreditati od ignoti autori. 

 §.5) Le fallacie intenzionali del giudice: motivazioni suicide o perplesse.Concluse le indicazioni formali sulla motivazione ed i suoi contenuti, sipossono ora delineare due grandi categorie di vizi della motivazione: a) le

  patologie intenzionali , frutto di una scelta, meditata, di creareconsapevolmente disarmonia tra dispositivo e tenore della motivazione(sentenze suicide o alternative perplesse); b) le  patologie accidentali , chericomprendono tutti gli errori dovuti ad erronea interpretazione odisapplicazione di norme sostanziali o procedurali, la mancata assunzionedi prove decisive, la mancanza o la manifesta illogicità del corpomotivazionale.

Le motivazioni intenzionalmente perplesse o suicide sono quelle che sisegnalano per il loro peculiare profilo illusorio ed ingannevole, tale datogliere al corpo motivazionale la qualità di efficace documentogiustificativo del giudice.

Siffatte motivazioni costituiscono, se volontarie, tracce processuali nonconsentite di dissenso, dato che con esse il giudice estensore viene menoad uno dei principi cardine della collegialità, quale quello che gli impone ildovere (non solo morale) di rispettare con lealtà la deliberazione dellamaggioranza.

Se ciò non avviene perché di proposito l’estensore vuole, in modoconsapevole e distruttivo, far valere surrettiziamente in motivazione la sua“dissenting opinion”, che sia stata neutralizzata dal deliberato dellamaggioranza, o per altre non espresse ragioni, tale comportamento può

presentano, buono per saper tollerare le debolezze e le miserie dei ricorrenti.La costanza sostienla giustizia, la prudenza la applica, la bontà la modera. Sarà quegli un buon giudice, colui cheunirà ai lumi profondi un’integrità superiore ad ogni sospetto. Incapace di convertire le piùchiare questioni in problemi oscuri e difficili, d’alterare la semplicità delle leggi con sottiliinterpretazioni, di credersi abile a misura che trovasi ingegnoso e fecondo nell’inventaretemperamenti che snervano la forza e il vigor delle leggi. Di questa integrità il più stabilefondamento è il puro disinteresse, non quello soltanto che ricusa i regali e per sé e per gli altri,ma quello ancora che dispregia l’ambizione, il favore, la gloria umana, il desiderio fin anche diessere applaudito e lodato nella propria integrità”.

46 in termini vds. COMANDUCCI P.(1992), Assaggi di metaetica, Il ragionamento giuridico,Giappichelli 1992; BARILLI R.(1976), Corso di retorica, L’arte della persuasione da Aristotele aigiorni nostri, Mondadori; TRAVERSI A.(1995), La difesa penale, Tecniche argomentative e

oratorie, Giuffrè; HOY D.C. (1997), Il circolo ermeneutico, Il mulino; MEYER M. (1997),Laretorica, Il mulino

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realizzare ricorrendone i profili soggettivi ed oggettivi, quoad minus, gliestremi di un illecito disciplinare.

Ecco perché ritengo, se non necessario, almeno consigliabile, soprattuttonei collegi misti, quando la decisione non è stata unanime, la lettura dellamotivazione ad opera dell’intero collegio, prima del suo formale deposito.

In tal modo si possono prevenire reazioni dei soggetti non estensori, iquali hanno così modo di “riconoscersi”, non solo nel dispositivo (il troncodell’albero), ma anche nella motivazione (la chioma), come prodottonaturale di un collettivo confronto decisorio (le radici).

 Tale comportamento inoltre, nell’ingegneria dei controlli interni, toglie algiudice estensore il rischio di motivare, scrivendo, senza confronti,avendo egli invece deliberato collegialmente.

Sul tema tipico delle false motivazioni di sentenza esiste mezzo secolo diinterventi dottrinari dei più illustri penalisti dell’epoca. Cito per tuttiCalamandrei47, il quale, a proposito del processo Mulas (una sentenza condispositivo di assoluzione e sostanziale motivazione di condanna) ,ricollega le sentenze suicide, in organi decisori collegiali misti, anche alfenomeno dell'evoluzione sociale e politica, ed al trapasso a nuovi regimi,a cui il magistrato togato non sa adattarsi in pieno. Il giudice estensoreallora "si dà cura di lasciar intendere nella motivazione che in coscienza,quantunque per conformismo si sia rassegnato a decidere in un certomodo, è però pienamente convinto che quella decisione è ingiusta: sicchè,per salvarsi l'anima, esorta i...lettori a non prenderla sul serio e, se ciriescono, a farla riformare in appello".

Più di recente, Amodio sostiene che nel contrasto tra dispositivo emotivazione, e quindi anche nella sentenza suicida, si profila lacoesistenza di comandi incompatibili: "Al di là dello status grammaticaledescrittivo della conclusione contenuta nei motivi è infatti riconoscibileuna funzione prescrittiva dell'enunciato, analoga a quella insita neldispositivo. La differenza risiede soltanto nella forza che la proposizioneprescrittiva acquista quando compare nella parte strutturalmentedispositiva della sentenza".48 

Provocatoria sul punto è la proposta del Calamandrei49 il quale sostieneche, quando il potere conferito al magistrato estensore è utilizzato peruno scopo assolutamente contrario a quello per cui fu dato, ciò che risultanon si può considerare una motivazione esistente in senso giuridico". Diconseguenza la Corte di Cassazione dovrebbe "limitarsi ad accertare che il

47 P. CALAMANDREI, Processo e democrazia, Padova, 1954, pp. 115-116, cfr anche: Cfr.G.BELLAVISTA, La sentenza suicida, cit., pag.13.- G. ESCOBEDO, Sentenze suicide…in Cortedi assise, Città di Castello, 1941, pp. 9-12 e in Riv. pen., 1942, fasc. 1, pp.381-384.-F.CARNELUTTI, Falsa motivazione di sentenza, in Riv. dir. proc. civ., parte prima, 1941, pag. 357,G. SABATINI, Sui rimedi giuridici avverso la sentenza con motivazione volutamentecontradditoria o mancante, in Scuola positiva, II,1942, pag. 105; G. CASTELLANO, Sentenzacon dispositivo di proscioglimento e motivazione di condanna, riportata in G. ESCOBEDO,Quarta memoria defensionale per il ricorso Mulas, in Giust. pen., parte prima, 1942, col. 176.48 E. AMODIO, Motivazione della sentenza penale, in Enciclopedia del diritto, pp. 250-251XXVII, Milano 199749 Cfr. P. CALAMANDREI, Sentenze sintomatiche, in Riv. dir. proc. civ., parte I, 1941, pag. 361,

vds. anche P. GIUDICE Le cosidette sentenze "suicide" in Corte di Cassazione, in Riv. pen.,1942, fasc. 1, pp. 389-395.

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procedimento di formazione di quella sentenza non è ancora giunto atermine, perché ancora rimane da fare la motivazione; e quindi sidovrebbe annullare con rinvio al solo effetto di far integrare il dispositivo,valido come tale, con una motivazione che non sia sostanzialmente unabeffa e, giuridicamente, una non-motivazione".

Se questo vale per la motivazione suicida,  altra è la sorte dellamotivazione meramente  perplessa, che si risolve in un vizio dellamotivazione, solo allorquando le argomentazioni svolte nella sentenzamanifestino dubbi che non consentono di determinare con sufficientechiarezza quale, di due o più ipotesi o fatti considerati, sia statoposto a sostegno della decisione, cosi che quest'ultima non apparecome la logica espressione di un preciso convincimento del giudice.

In termini ed in tema di violenza sessuale , compiuta da due ufficiali dipolizia giudiziaria, condannati in primo grado ed assolti in appello perdifetto dell’elemento psicologico, il Supremo Collegio50 ha ritenuta illogica,ed inconciliabile con l’adottata formula assolutoria, l’affermazione delgiudice d’appello che aveva riconosciuto “anche alternativamente possibile, che i due imputati , odiosamente consci della loro qualifica di pubbliciufficiali, abbiano approfittato della debole reazione della vittima,consumando un cosciente atto di violenza e confidando nell’impunità”.

Il vizio di perplessità, peraltro, non sussiste tutte le altre volte in cui glielementi assunti, come alternativi o subordinati o meramenteeventuali rispetto ad altri, conducano invece tutti al medesimo risultato51.

 §.6. le invalidità accidentali del percorso motivazionale Se il processo penale e i suoi epiloghi rappresentano eventi multifattorialiche implicano un impegno globale ed assorbente dei tratti di personalitàdi coloro che decidono (juxta alligata et probata, et secundum conscientiam) , la possibilità di errori, nella prospettazione delle vieseguite per la persuasione ed il convincimento52, l’erroneità deicollegamenti e dei legami effettuati per ogni singolo fatto, non èun’evenienza isolata.

La Corte di cassazione ha più volte ribadito la regola che, nel conseguirela verita' processuale, e cioe' la verita' limitata, umanamenteaccertabile e umanamente accettabile del caso concreto53, il criterio-base nella valutazione delle prove è dato dal principio che giudice

50 Cass. Pen. sez.III, 17 dicembre 2003-12 febbraio 2004 in ric. Ortu +151 SENT. 00082 26/09/1989 - 11/01/1990 SEZ. 4PRES. TROFA M EST. BATTISTI M

P.M. MARTUSCIELLO VRIC. BOCCACCI. ( conf. Mass n. 179649; n.156914; n.144967;n.137498; n.135094 e SENT. 00676 22/10/1976 - 18/01/1977 SEZ. 5PRES. ZINITI P - EST. VENTRELLA W- P.M. MARTINELLIRIC. PAPETTI

52 per la storia della distinzione tra persuasione, come credenza dotata soltanto di unfondamento soggettivo che pretende di valere per un uditorio particolare, e convincimento, comecredenza che possiede invece un fondamento oggettivo capace di ottenere l’adesione di ogniessere ragionevole, cfr. C.PERELMAN, Il dominio retorico, pag. 86, Einaudi 1981, eC.PERELMAN, L.O.OLBRECHTS-TYTECA, Trattato dell’argomentazione, pag. 30, Einaudi 1986.53 Cassazione penale sez. V, 25 giugno 1996 Giust. pen. 1997,II, 388

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deve prendere in considerazione ogni singolo fatto ed il loro insieme,non in modo parcellizzato e avulso dal generale contesto probatorio.

Da ciò deriva l’obbligo di verificare se i fatti del processo, ricostruiti inse' e posti vicendevolmente in rapporto, possano essere ordinati inuna costruzione logica, armonica e consonante che consenta,attraverso la valutazione unitaria del contesto, di attingere appunto lacd verità processuale, che, una volta raggiunta deve essere “spiegata”nella motivazione.

E a tale proposito, la sottoscrizione del presidente del Collegio attestaappunto l'avvenuto riscontro di conformita' della motivazione a quantodeliberato in camera di consiglio54.

Va da sé che la motivazione di una decisione penale, come ognidocumento scritto, può essere descritta e valutata da una difformepluralità di angolazioni, a seconda della disciplina di cui il contingenteosservatore è espressione.

Quindi non solo il giurista, ma il letterato, l’esperto in linguaggi e logicaformale55, lo psicologo, il sociologo, l’antropologo hanno titolo estrumenti per affrontare e proporre tagli interpretativi dellagiustificazione del giudice.

La diversità delle opinioni, sulla stessa motivazione, deriva quindispesso, non tanto dal fatto che le une sono più ragionevoli delle altre,ma solamente dal fatto che –come rileva Cartesio- noi guidiamo i nostripensieri per vie diverse e non valutiamo le medesime cose56.

Sul punto è emblematica la forbice ermeneutica, di origine emotiva, chesi crea sulle stesse emergenze processuali tra il giudice di I grado ed ilgiudice dell’appello (spesso un mero giudice di carte), e tra giudici dimerito da un lato e giudici di legittimità dall’altro.

Non è casuale infatti che di fronte ad una sentenza, oggetto diimpugnazione, esista nel nostro sistema, una precisa differenziazione tracompiti ed interventi sulla motivazione che fanno rispettivamente capoal giudice di appello e al giudice di legittimità.

 §. 6.a) gli interventi del giudice di appello sulle cadute di razionalità della 

 

motivazione Compito del giudice di merito di secondo grado 57 consiste nell'accertarenon solo la plausibilita' e l'intrinseca adeguatezza dei risultati

54 SENT. 03544 10/07/2002 - 24/01/2003 SEZ. 5PRES. Cognetti C EST. Di Popolo ARIC. P.M. in proc. Severini(Rigetta, Trib. Camerino, 20 giugno 2000). CONF. ASN 199608077 RIV. 205731DIFF. ASN 200144657 RIV. 220445

55 cfr. in DE PALMA (a cura di), Linguaggio e sistemi formali, K.AJDUKIEWICZ, La connessionesintattica, Einaudi 197456 A. Bridoux, Descartes, Oeuvres et lettres, Gallimard 1953.57 SENT.: 12496 21/09/1999 - 04/11/1999 SEZ.: 1-PRES.: Pirozzi EEST.: Silvestri G- P.M.: Siniscalchi A-RIC.: Guglielmi e altri-(Rigetta, Ass. App. Potenza, 25

giugno 1998). CONFORMITA' S.U.: 9600016 205625-CONFORMITA' S.U.: 9600930 203428CONFORMITA' S.U.: 9706402 207944

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dell'interpretazione delle prove, ma anche quello di stabilire se i giudici diprime cure abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, seabbiano dato esauriente risposta alle deduzioni delle parti e senell'interpretazione delle prove abbiano esattamente applicato le regoledella logica, le massime di comune esperienza58 e i criteri legali dettati intema di valutazione delle prove, in modo da fornire la giustificazionerazionale della scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre.

L’intervento scritto dell’estensore nella redazione dei motivi, soprattuttoper il giudice di primo grado, deve però essere improntato a estremaconcisione, stringatezza ed essenzialità , tenuto conto che il primo giudicedi merito, paradossalmente, potrebbe concludere il suo giudizio di merito,preoccupandosi soltanto di fare un buon dispositivo, dato che il difetto dimotivazione può essere ovviato dall’intervento del giudice d’appello, senzadisagi per l’economia della sentenza.

Infatti, secondo quanto insegna il Supremo Collegio59,“il potere diannullamento della sentenza impugnata, tipico della giurisdizione dilegittimità, è esercitato in appello nei soli casi previsti dall’art.604 C.P.P. ;al di fuori di queste ipotesi tassative, in cui non trova collocazione quelladella carenza, sia pur totale di motivazione, si applicano i principi diconservazione degli atti e di economia processuale, in forza dei quali è riconosciuto al giudice di appello il potere di sostituirsi, nella valutazione del 

  fatto, al giudice di primo grado, mediante la correzione, la integrazione, e, persino, l’integrale redazione della motivazione della sentenza”.

Particolare ed ulteriore obbligo del giudice di appello, si ha nellamotivazione quando il giudice di secondo grado riformi in toto la decisionedi I grado: in questo caso60 nell'ipotesi di omesso esame, da parte delgiudice d’appello, di risultanze probatorie acquisite e decisive, lacondanna in secondo grado dell'imputato gia' prosciolto con formulaampiamente liberatoria nel precedente grado di giudizio non si sottrae alsindacato della Corte di cassazione per lo specifico profilo del vizio dimancanza della motivazione "ex" art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc. pen., purche' l'imputato medesimo, per quanto carente diinteresse all'appello, abbia comunque prospettato al giudice di talegrado, mediante memorie, atti, dichiarazioni verbalizzate, l'avvenutaacquisizione dibattimentale di altre e diverse prove, favorevoli e nelcontempo decisive, pretermesse dal giudice di primo gradonell'economia di quel giudizio, oltre quelle apprezzate e utilizzate perfondare la decisione assolutoria. In detta evenienza al giudice dilegittimita' spetta verificare, senza possibilita' di accesso agli atti,ma attraverso il raffronto tra la richiesta di valutazione della provae il provvedimento impugnato che abbia omesso di dare ad essarisposta, se la prova, in tesi risolutiva, assunta sia effettivamente tale e

58 MANNARINO N. (1995), Le massime di esperienza nel giudizio penale e il loro controllo incassazione, Cedam,1995.59 cfr. in termini Cass. Pen. Sez. 3^, 21 febbraio - 21 aprile 1994 , Pres.Tridico, Rel.Savignano ,in ric. Marconi60 SENT. 45276 30/10/2003 - 24/11/2003 SEZ. UNITE PRES. Marvulli NEST. Canzio G- P.M. Ciani G-RIC. Andreotti ed altri (Annulla in parte senza rinvio, App.Perugia, 17 novembre 2002). VEDI ASN 199503182 RIV. 200690 VEDI ASN 199708189

RIV. 208559-VEDI ASN 199710109 RIV. 208816 VEDI ASN 199813543 RIV. 212057VEDI S.U. ASN 199706402 RIV. 207945

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C.S.M. 27.09.04, patologia della motivazione, Lanza, pag.22

se quindi la denunciata omissione sia idonea a inficiare la decisione dimerito.

Infine va ricordato che il giudice di appello61 ha la possibilità, anche inpresenza del gravame del solo imputato, di confermare la decisione aquesto sfavorevole attraverso una interpretazione degli elementiacquisiti, che abbiano formato oggetto di regolare contraddittorio, diversada quella che ne ha dato il giudice di I grado, poiché ciò non costituisceaffatto violazione del divieto di reformatio in pejus riguardando taledivieto sola la specie e la quantità della pena, e solo il dispositivo, e nonanche l’apparato argomentativo della sentenza. In tale caso, peraltro, lanuova motivazione – nella parte in cui non può saldarsi con quella delprimo giudice – deve risultare logica ed esauriente (fattispecie nella qualeil giudice di primo grado aveva messo in risalto nella sua motivazioneelementi dissonanti rispetto alla nuova motivazione del giudicedell’appello, senza che detto giudice del gravame desse conto dellerelative ragioni ).

 §. 6.b) il sindacato del vizio di motivazione, nel giudizio di legittimita' In tema di sindacato del vizio di motivazione, nel giudizio di legittimita' , invece, il compito del giudice non e' quello di sovrapporre lapropria valutazione alla valutazione compiuta, in ordineall'affidabilita' delle fonti di prova, dai giudici di merito, bensi' distabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementidisponibili correttamente interpretandoli ed esaustivamente rispondendoalle deduzioni delle parti; nonche' se abbiano correttamenteapplicato regole logiche nell'argomentare che ha giustificato unascelta piuttosto che un'altra62.

In tale ottica, poiche' esula dal controllo della Suprema Corte larilettura degli elementi di fatto posti a base della decisione, noncostituisce vizio comportante controllo di legittimita' la meraprospettazione di una diversa (e, per il ricorrente, piu' favorevole)valutazione delle emergenze processuali63.

In buona sostanza, per usare le parole di una recentissima decisionedella Corte di Cassazione64, l’impugnazione di legittimità, che nonrappresenta, un terzo grado di merito sotto l’aspetto del vizio dimotivazione, deve consistere in una critica della sentenza e non degli elementi che sono posti a base di essa, divenendo altrimentiun’inammissibile critica in fatto. Ci si può dolere del ragionamento

61 Cass. Pen, sez.I, 6 luglio 2004 – 9 agosto 2004, in ric. Nodari.62 SENT. 10751 05/11/1996 - 13/12/1996 SEZ. 6PRES. Tranfo G EST. Deriu L 

P.M. Geraci VRIC. Zini (Annulla con rinvio, App. Trieste, 13 marzo 1996). CONF. S.U. ASN 199600930 RIV.203428

63 SENT. 07569 21/04/1999 - 11/06/1999 SEZ. 5 PRES. Marrone FEST. Amato A P.M. Galati GRIC. Jovino R (Annulla in parte senza rinvio, App.Genova, 2 luglio 1998). CONF. ASN199610751 RIV. 206335 CONF. ASN 199707113 RIV. 208241 CONF. ASN 199800803RIV. 210016 CONF. ASN 199801354 RIV. 210658 CONF. S.U. ASN 199600930 RIV.203428 VEDI S.U. ASN 199706402 RIV. 207944

64 Cass. Pen. sez. IV, Pres. Fattori, rel. Chiliberti, 4 maggio 2004-29 luglio 2004, in ric.Bragantini

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C.S.M. 27.09.04, patologia della motivazione, Lanza, pag.23

seguito dal giudice di merito sotto il profilo della coerenza e della logicità,oppure della mancanza del ragionamento, ma non si possono rimetterein discussione gli elementi di fatto sotto il profilo del travisamento delfatto65 stesso, dato che il vizio di motivazione deve essere intrinseco alprovvedimento impugnato, e, quindi, deve risultare dal suo stesso testo.

  §.7) Definizione delle forme dei vizi di paralogismo, ridondanza,

 

insufficienza od apparenza 

 Tanto chiarito sulle diverse ottiche di intervento del giudice di merito disecondo grado e del giudice di legittimità, bisogna osservare che i vizi diparalogismo, ridondanza, insufficienza ed apparenza, costituisconoprofili concettuali che possono patologicamente qualificare qualsiasiespressione di pensiero, che si proponga di dimostrare66 qualcosa..

Non a caso, nei Dialoghi di Platone la congettura67 viene indicata come ilgrado più basso della conoscenza e, quanto agli argomenti, checonducono a dimostrazioni servendosi del verosimile68, l’Autoreammonisce che essi sono, se non se ne sta attenti, ben ingannevoli ingeometria, come in tutte le altre discipline.

E la nostra Corte regolatrice sulla stessa questione ha più volte stabilitoche il ricorso da parte del giudice, a ipotesi o illazioni, ai fini della

formazione e della motivazione del proprio convincimento, sia daconsiderare certamente vietato quando, mediante dette ipotesi o illazioni,si voglia costruire una prova positiva di colpevolezza. Al contrario, talericorso si impone quando, in presenza di elementi di per sè idonei adimostrare la colpevolezza, ne vengano prospettati altri di cui si assumal’idoneità a neutralizzare la valenza dei primi. In tale evenienza, infatti, ilgiudice (analogamente a quanto si verifica, in termini rovesciati, allorchèegli deve valutare gli indizi a carico), è non solo facoltizzato, maaddirittura tenuto a prospettarsi quelle che possono apparire leragionevoli e plausibili ipotesi alternative atte ad escludere la dettaidoneità 69.

Giuliana Ferrua, nell’incontro del mese di aprile di quest’anno, hadiffusamente trattato la medesima tematica della patologia motivazionalee questo mi mette nella condizione di richiamarmi, almeno in parte, allepreziose conclusioni cui la valente collega era pervenuta, sulla base diuna ampia valutazione degli orientamenti della Corte regolatrice.

  §.7.a) la motivazione paralogica Per un esatto inquadramento teorico dei paralogismi, occorrepreliminarmente rammentare che le vie della logica sono tre70, linguistica,filosofica e matematica:

65 LATTANZI, La Corte di cassazione tra vecchio e nuovo processo penale, in Foro it. 1988, pag.453 e segg.

66cfr. G. LOLLI- Morte e resurrezione delle dimostrazioni”, in Le scienze, ed it. Scientific american,n.345, maggio 1997.67 Platone, Dialoghi, La Repubblica, passo n.51, 534 a, Rizzoli ed. 196468 Platone, Dialoghi, Il Fedone, , Simmia, in 92,d, Rizzoli ed. 1964

69 cfr. in termini Cass. Pen. sez. I, 2 marzo - 24 marzo 1992, Pres.Carnevale, rel.Dubolino in ric.De Palma; Cass. pen. sez. I, 25 marzo 1991 - 7 maggio 1991, Pres.Carnevale, rel.Pintus, in ric.Margiotta.70 P.ODIFREDDI, Il diavolo in cattedra: La Logica da Aristotele a Godel; Einaudi 2003

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C.S.M. 27.09.04, patologia della motivazione, Lanza, pag.24

1. linguistica: è la via dell’argomentazione (argumentum ad rem; adpersonam; ad populum; ad verecundiam; ad auditores,adcaptandam benevolentiam; ad misericordiam; ad baculum virgaferrea71);

2. filosofica: è lo studio dei paradossi-paralogismi-antinomie-insolubilia, considerate le tre tipologie di paradossi: a) negativi:rifiutano le premesse su cui si basano mediante una riduzioneall’assurdo; b) neutri: esibiscono argomenti corretti masorprendenti; c) positivi: rafforzano le conclusioni attraversoragionamenti inusuali72;

3. matematica : è la via dei punti e dei numeri (geometria che studia ipunti e aritmetica che studia i numeri) e deriva dall’analisi dellapratica introdotta da Greci che distingue tra Enunciati(affermazioni pure e semplici) e Teoremi (affermazioni dotate diuna dimostrazione).

Ovviamente le vie che interessano alla motivazione del giudice sonosoltanto la linguistica e la filosofica, fermi restando i rudimenti elementaridella logica simbolica73 secondo cui per “proposizione” si intende ogniespressione della quale si può dire che è vera oppure falsa, ed il cui valoreè appunto dato dalla sua verità oppure dalla sua falsità.

In questo quadro, i termini “proposizione, discorso dichiarativo, assioma,asserzione e ostensione” designano tutti una entità che può appuntoessere vera o falsa74, ed i connettivi che collegano le proposizioni (e cioè“non”, “e”, “o”, “se”, “solo se”) esprimono i corrispondenti significati dinegazione, congiunzione, disgiunzione, implicazione, implicazioneesclusiva.

In ogni caso, la logica proposizionale, che funge da crivello per l’esamedella funzionalità della motivazione delle decisioni, si fonda sui seguentitre basilari principi:

1. il principio di identità e di non-contraddizione (a=a); 2. il principio di transizione (a=b) (b=c) (a=c); 3. il principio del terzo escluso ogni proposizione è vera o falsa,

tertium non datur. 

Le relazioni logiche tra necessità (dover accadere) contingenza (accadere)e possibilità (poter accadere), possono quindi condurre a conclusioniargomentate, in modo: apodittico, problematico, necessario, contingente,possibile, impossibile.

Se l’intuizione o l’emozione, come si è detto, possono degenerare in unadecisione irragionevole, il rispetto delle regole della logica dovrebbeimpedire la formazione di legami e connessioni tra enunciati che portino arisultati non-ragionevoli.

71 per una analitica definizione degli argomenti, cfr. P.ODIFREDDI, op.ult.cit., pag14 e segg.72 G.B. Shaw: “esagerare per attirare l’attenzione”73 J. BOCHENSKI, Lezioni di logica simbolica, ed. Studio domenicano, Bologna 1995

74 P.ODIFREDDI, Il diavolo in cattedra: La Logica da Aristotele a Godel; Einaudi 2003

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C.S.M. 27.09.04, patologia della motivazione, Lanza, pag.25

I dizionari di filosofia definiscono come  paralogismo  il ragionamentoerrato da un punto di vista logico dovuto ad un errore involontario.

La contraddittorietà che rende impraticabili le conclusioni assunte (cheoltre che colposa può essere anche intenzionale) di solito è frutto di unerrore di valutazione delle intuizioni o da cattivo ricordo dell’estensore, odalla sua incapacità di coordinare le diverse parti del suo costruttomotivazionale, o dal ritardo con cui viene stesa la motivazione rispettoalla vivezza del ricordo delle argomentazioni progressive maturate nelladecisione in camera di consiglio.

Giuliana Ferrua, nella relazione del 5 aprile 2004, elenca sette ipotesi dimotivazione paralogica o ingannevole:(a) petizione di principio: intesa come sofisma che consiste nel porre alla

base di un ragionamento quella che è invece la sua conclusione75;(b) argumentum ad ignorantiam: consiste nel ritenere vera una

proposizione solo perché manca la prova contraria (colpevole perchénon dispone di alibi);

(c) ignoratio elenchi: si ha quando di un argomento si fraintendono lepremesse o le conclusioni76;

(d) argumentum ad hominem opposto alla confutazione ad rem: nellaseconda si cercano le discordanze con i fatti prospettatidall’avversario; nel primo invece si usa un’argomentazione che toccanegativamente la credibilità del parlante e tende essenzialmente asqualificarlo77;

(e) enumerazione imperfetta: si tratta di una rassegna di ipotesi dipossibili accadimenti ma incompleta, evento questo che non escludeuna diversa serie causale;

(f) ambiguità della composizione: è la figura della sineddoche78 che sirealizza quando si usa impropriamente il tutto per la parte, oppure laparte per il tutto; il genere per la specie; la materia per il prodotto; ilsingolare per il plurale.

(g) violazione di una regola formale di deduzione: ad esempio in caso diaffermazione del conseguente e di negazione del precedente; oppurein caso di errore di implicazione79, tipico errore nel quale si pretendeche due eventi siano collegati causalmente solo perché si presentanocon una successione temporale (post hoc, ergo propter hoc).

il filtro di Roma su Venezia A questo punto, per uscire dalle definizioni teoriche e dare un tagliopragmatico alla relazione, ho valutato tutti gli annullamenti della Corte diCassazione di sentenze della Corte di Appello di Venezia, pervenuti nel2004, al fine di individuare il vizio maggiormente ricorrente e ladistribuzione statistica degli annullamenti stessi, pur nella modestaconsistenza del campione.

75 PERELMAN C.,OLBRECTHS-TYTECA L. Trattato dell’argomentazione, pag.119 , Einaudi 198976 ODIFREDDI P., Il diavolo in cattedra, La logica da Aristotele a Godel, Einaudi 2003;ODIFREDDI P., Il computer di Dio, Cortina ed. 2000.77 ODIFREDDI P., Il diavolo in cattedra. op.cit.pag. 1678 MORTARA GARAVELLI B., Le figure retoriche, Effetti speciali della lingua, Bompiani 199379 ODIFREDDI P., Il diavolo in cattedra, op. cit. pag.19

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C.S.M. 27.09.04, patologia della motivazione, Lanza, pag.26

In media e ad una prima valutazione, escluse le sentenze di Corte diassise d’appello, è stata impugnata con ricorso per cassazione unasentenza su tre.

Gli annullamenti del Supremo Collegio, come esito positivo della propostaimpugnazione, si attestano, sempre come dato di alta approssimazione,su circa il 4% del totale delle decisioni oggetto di ricorso.

Il dato di sintesi, in termini percentuali, è quello che risulta dalla tavolache segue:

vizio rilevato negli annullamenti con rinvio % 

• inosservanza o erronea applicazione della leggepenale art..606.1 sub b) C.P.P.

3,3

• inosservanza di norme processuali stabilite a pena dinullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza 

art..606.1 sub c) C.P.P.

30,0

• mancata assunzione di prova decisiva richiesta da unaparte art..606.1 sub d) C.P.P.

6,6

• mancanza o manifesta illogicità della motivazione  art..606.1 sub e) C.P.P.

60,1

E’ evidente che il vizio logico di massima frequenza concerne proprio lacoerenza logica giustificativa della decisione, con l’ importante avvertenzache l’esame dei dati (ovviamente modesti e limitati al distretto veneto)evidenzia che nel 10% degli annullamenti ci si trova di fronte, per usareun’espressione di stile gradita ai colleghi estensori romani, ad una verapropria inesistenza della motivazione sotto il più elementare profilo

grafico.

Esaminiamo ora, seguendo l’ordine dello schema proposto dal legislatoredel 1988, le varie categorie di vizi, parametrati alla casistica dell’art. 606C.P.P..

Interessante risulta essere l’annullamento di una sentenza della Corte diassise d’appello veneta, la quale, in riforma dell’appellata decisione dicondanna, aveva assolto l’imputato a seguito di una valutazione degliindizi ritenuta viziata perché sorretta da un errato approcciometodologico alla valutazione indiziaria.

La Corte regolatrice80 si è sul punto così espressa: è errato l’approcciometodologico alla valutazione indiziaria il quale si limiti alla esaltazionedel margine di ambiguità (o di reversibilità) insito nella lettura del datofattuale, per giungere alla esclusione di ogni valore probatorio di ciascunodegli indizi atomisticamente considerati, senza apprezzare il peso che glielementi del compendio assumono nella valutazione sinergica, la quale sinutre delle connessioni osmotiche che possono stabilirsi tra gli stessimedesimi indizi.

E’ pertanto censurabile l’approccio metodologico connotato da un generalizzato animus disconoscendi, basato su una supposta mancanza di 

 precisione degli elementi del compendio indiziario stesso.

80 sez. V, 4 dicembre 2002- 8 aprile 2003 in ric. P.G. contro. Rizzetto

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C.S.M. 27.09.04, patologia della motivazione, Lanza, pag.27

Invero non occorre che i fatti, sui quali si fonda l’indizio, siano tali da far apparire l’esistenza del fatto ignoto come l’unica conseguenza possibile dei 

  fatti acclarati, alla stregua di una consecuzione causale esclusiva ed assoluta.E’ sufficiente, invece, che l’inferenza avvenga secondo un “canone di probabilità” con riferimento alla connessione verosimile degli accadimenti, la cui sequenza e ricorrenza può verificarsi secondo regole di esperienza (l’id quod plerumque accidit).

Rilevanti, agli effetti dell’odierna casistica, risultano essere anche leulteriori rilevazioni di vizi di illogicità, quali risultano dalla tavola chesegue:

Motivazionemanifestamenteillogica in tema diestorsione sez. II

sez.05.12.03/24.03.04in ric.Calatafimi

In tema di estorsione, è stata consideratamanifestamente illogica la considerazione svolta dalgiudice di merito, secondo cui gli estortori simuovevano alla luce del sole e di fronte a terzi “perdare più efficacia alle proprie richieste”. Secondo il

giudice di legittimità non risulta congruente allacommunis opinio che gli estortori, invece di agire inmodo subdolo, si muovano ed agiscano in modopalese e plateale.

Motivazionemanifestamenteillogica in tema diricettazione sez.II,03.02.04/23.03.04

In tema di ricettazione, ribadito il principio chedall’omessa indicazione, da parte dell’imputato, dellapersona di colui che gli ha trasferito un assegno,risultato sottratto a terzi, possono trarsi argomenti inordine alla consapevolezza della provenienzadelittuosa del titolo, in capo al soggetto che ne ha ladisponibilità, non è invece in nessun modo richiesto,in base a criteri logici, come invece ritenuto dal

giudice di merito, che tale indicazione sia immediatae neppure che essa sia formulata personalmentedall’imputato , anziché dal difensore che lorappresenta, nell’ipotesi di contumacia processuale.

Motivazionemanifestamenteillogica in tema dichiamatà di reità  sez. IV04.02.04/22.04.04in ric.Zorzi

E’ viziata di illogicità l’affermazione che svaluta ledichiarazioni di uno dei due chiamanti in reità (inuna fattispecie di contestazione di detenzione di duefucili a canne mozze) con la generica giustificazioneche esse, solo per uno, sono “incoerenti econtraddittorie”, senza spiegare le ragioni di talevalutazione e senza attribuire analoghecaratteristiche all’altro chiamante in reità,dichiarazioni dell’uno e dell’altro che avevano

tuttavia consentito il rinvenimento di un fucile acanne mozze, rispetto ai due fucili che erano statiinvece prospettati nella materiale disponibilitàdell’imputato

Motivazionemanifestamenteillogica in tema diviolenza sessuale sez. III,17.12.03/12.02.04 inric, P.G. controOrtu+1

In tema di violenza sessuale, compiuta da dueufficiali di polizia giudiziaria, condannati in primogrado ed assolti in appello per difetto dell’elementopsicologico, è stata ritenuta illogica ed inconciliabilecon l’adottata formula assolutoria l’affermazione delgiudice d’appello che aveva riconosciuto “anchealternativamente possibile, che i due imputati ,odiosamente consci della loro qualifica di pubbliciufficiali,abbiano approfittato della debole reazionedella vittima, consumando un cosciente atto di

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C.S.M. 27.09.04, patologia della motivazione, Lanza, pag.28

violenza e confidando nell’impunità”. Sul punto rilevala Corte regolatrice che gli imputati non possonoinvocare a loro giustificazione di aver agito inpresenza di un consenso, tacito o presunto dellavittima, a fronte di una sua tempestiva reazione nel

momento iniziale.Motivazione illogica inquanto apodittica enon supportata daalcun elementoargomentativo, intema di omicidiocolposo sez.IV,04.05.04/29.07.04 inric. Bragantini

La Corte di merito, in un caso di omicidio colposo dacircolazione stradale, per il quale l’imputato hadedotto il difettoso funzionamento del dispositivo “paspas”, il quale avrebbe determinato brusche edincontrollabili accelerazioni, con perdita del controllodel veicolo, ha sostenuto che anche ammettendo ildifettoso funzionamento del motorino, non èpensabile che tale difetto tecnico sia insortoesattamente al momento dell’incidente. LaCassazione ha definito decisamente illogica taleargomentazione, siccome apodittica e non supportata

da alcun elemento argomentativo: il giudice di meritonon esclude che il guasto potesse sussistere, maafferma che non si può ritenere che tale difetto siaproprio insorto in quel momeno e ciò sulla scorta diun proprio immotivato convincimento.

Motivazione illogica edincoerente in tema disimulazione di reato dirapina sez.VI, 11.03.04-11.05.04 in ric.DallaValeria

In tema di simulazione di reato di rapina ilcondannato, non autore della denuncia, che era statafatta invece da colui che aveva la disponibilità deibeni, riferiti come oggetto di rapina, viene ritenutoconcorrente nella simulazione, avendo egli creato lepremesse per una vendita fittizia della merce.La Corte regolatrice censura tale argomentazioneposto che il giudice di merito non ha dato alcuna

spiegazione sul nesso fra la condotta dell’imputato equella del correo ed ha presunto, senza indicare imotivi di tale convincimento, che tra i duesussistesse un accordo per la vendita dei benifalsamente denunciati come oggetto di rapina.

Motivazione apparenteed in ogni casomanifestamenteillogica econtraddittoria intema di violenzasessuale III sez.09.03.04/05.05.04in ric.Bortolotti

Va ritenuta motivazione apparente, ed in ogni casomanifestamente illogica e contraddittoria quella che,a fronte di una richiesta di applicazionedell’attenuante dell’ipotesi lieve ex art. 609 biscomma III, così motiva: “non può essere ritenutal’ipotesi lieve atteso, che il toccamento del seno benappare integrare il reato di violenza sessuale”, inverocosì facendo il giudice d’appello pretende digiustificare l’impossibilità di ravvisare l’attenuante dequa proprio sulla base della sussistenza del reato diviolenza sessuale.Va definita inoltre motivazione puramente apparentequella che, a fronte di una motivata richiesta periziapsichiatrica nei confronti di un imputato, si limita anegare tale mezzo di prova sostenendo che  per disporre tale accertamento è necessario quanto meno un indizio di prova di cronicità di intossicazione da alcool, risolvendosi la detta motivazione in una frasedi stile e nell’affermazione puramente generica di unprincipio astratto, del tutto avulsa e sganciata dalla

concreta situazione di fatto che il giudice avrebbedovuto invece esaminare e valutare.

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C.S.M. 27.09.04, patologia della motivazione, Lanza, pag.29

Motivazione illogicaper travisamento delfatto, desunto daltesto della sentenzaimpugnata , sulla

credibilità del teste-parte offesa sez.III20.05.04/01.07.04in ric.Nardin

Fermo il principio che uno stesso teste parte lesa,può essere per alcuni reati considerato inaffidabile eper altri reati invece essere ritenuto credibile; è perònecessario che per questi ultimi illeciti soccorranoparticolari elementi (dei quali non vi è traccia alcuna

nel fatto così come recepito dai giudici di merito) chegiustifichino la contraria diversa valutazione la qualedeve sorreggersi su dati univoci, concludenti edecisivi, in grado da suffragare l’accusa

Mancata assunzionedi prova decisiva,ridondante sul pianodella logicità dellamotivazione in tema diviolenza sessuale sez.III

16.12.03/06.02.04, inric. Contiero

Fattispecie di violenza sessuale in danno di unabambina la quale descrive il suo aggressore(condannato in primo e secondo grado, senzaammissione della prova, richiesta anche dall’accusadi un formale riconoscimento dell’imputato stesso)come una persona “brutta, vecchia e con i capellibianchi”, a fronte di una persona, definita dallo

stesso giudice della condanna come avente i capellibiondi e non brutta.Il giudice di merito aveva motivato la credibilità dellaindividuazione della bambina sostenendo: che ladefinizione di “brutto” era un’evidente trasposizionesul piano estetico del giudizio morale; che il diversocolore dei capelli poteva essere l’effetto del lorocambio di colore da parte dell’imputato, oppure che sitrattasse di un’errata impressione della minore.La Corte regolatrice in termini si è così espressa:trattasi di mere elucubrazioni, dove la manifestadiscrasia logica è nell’aver dato una speciosaspiegazione moralistica e psicologizzante a fatti che

hanno precise connotazioni fisiche, le quali non siprestano a manipolazioni stravaganti (il brutto ed ilbianco sono qualità corporee, che permangono adispetto di tutte le bizzarrie moralistiche epsicologiche). Appare pertanto evidente, prosegue laCorte di Cassazione, come il processo formativo dellibero convincimento del giudice abbia subito ilcondizionamento di una riduttiva indagineconoscitiva – ridondante sul piano della logicità dellamotivazione – con gli effetti negativi di una incertaricostruzione del contenuto di una prova decisiva. Daciò l’annullamento con rinvio ad altra sezione perchériconsideri in una dimensione complessiva edesaustiva le risultanze processuali e dibattimentalialla luce di un’indubbia e rassicurante identificazionedella persona imputata.

Mancata assunzionedi prova decisiva,violazione di legge inrelazione all’art.603C.P.P. e carenza edillogicità manifestadella motivazione  sez.III,02.03.04/30.03.04

in ric. Simek

In tema di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentalein appello si è censurata la decisione del giudice dimerito, posto che le prove nuove dedotte, in base adun giudizio ex ante, non erano marginali, né potevanoessere ritenute superflue od irrilevanti, se non inbase ad una loro attenta disamina, nella specie,risultata del tutto carente.

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C.S.M. 27.09.04, patologia della motivazione, Lanza, pag.30

 §. 7.b) la motivazione ridondante e la motivazione ad abundantiam 

La ridondanza, riferita a qualsiasi prodotto di logica giustificativa, vaintesa come una marcata sovrabbondanza al limite dell’eccesso, e,comunque un superare, un soverchiare, uno straripare oltre gli arginifissati da una semplice spiegazione funzionale81.

La ridondanza, più che alla struttura ed alla ragionevolezza del motivareha a che fare con lo stile dello scrivente: non è quindi casuale, comesegnala Giuliana Ferrua, che non si rinvengano sentenze di legittimitàche abbiano operato censure per tale tipologia di vizio.

Nell’usualità, però, la motivazione ridondante-pletorica fa spessoseguito ad una descrizione dei fatti, avente la stessa caratteristica ditendenza alla superfluità.

In un piacevole libricino, che ha per titolo La matematica dell’incertezza,si sostiene che le informazioni per essere utilizzabili devono non soloessere ordinate e catalogate, ma soprattutto sintetizzate, perché la stessaabbondanza di informazioni finisce per diventare essa stessa unproblema e non una ricchezza82.

Quante volte, nella lettura di una sentenza del giudice dell’udienzapreliminare in abbreviato, ci si è trovati di fronte a un “prodottoconfuso”, perché dettato dall’ostentata e palesata intenzione di riferiretutto senza fatica,e quindi dal malcelato e reale intento di “copiare” intused in cute tutte le emergenze processuali trasfuse e clonate da comodiatti di polizia giudiziaria .

La motivazione pletorica e smodata83 ha purtroppo il limite di indurrenel lettore, proprio perchè sfuocata, sbiadita e non concentrata, unacattiva predisposizione al necessario approfondimento, soprattuttoladdove si scopra che l’inutile sovrabbondanza nasce da finalità chetoccano il narcisismo del suo autore (una guida senza patente di unpersonaggio noto), o da esigenze di natura accademica, od altro che pocoha a che dividere con le qualità richieste dal legislatore all’art. 544.1C.P.P. .

Quintiliano 84, in proposito:

• invita ad attenersi alla brevitas sallustiana  che - sostiene - è la

più adatta, tanto per un ascoltatore-lettore attento ed erudito,quanto per un giudice, immerso in altri pensieri e assai spessopoco colto (apud judicem occupatum variis cogitationibus etsaepius ineruditum);

• esorta a non seguire il piacere della folla ignorante (voluptasmultitudinis imperitae);

81 sui sei possibili significati del termine funzione , cfr. NAGEL, La struttura della scienza, XIV,§2, in P.ROSSI-M.MORI-M.TRINCHERO, Il problema della spiegazione sociologica, Loescher,197582 G. SPIRITO, Matematica dell’incertezza, Newton 1995.83 MININNI G. (1995), La comunicazione smodata, in Psicologia contemporanea, 129/95.

84 QUINTILIANO, (35-95 d.C.),Institutio oratoria, liber X, Ciranna 1974.

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C.S.M. 27.09.04, patologia della motivazione, Lanza, pag.31

• ricorda che la penna non lavora di meno quando cancella (stilumnon agit minus cum delet), tenuto tuttavia conto che la lima devepulire e non distruggere il lavoro (lima poliat, non exterat opus).

Ancora Quintiliano85, nel segnalare che alcune parole sono piùappropriate (magis propria), altre più belle (magis ornata), altre piùsignificative (plus efficentia), altre più espressive (melius sonantia), altreancora dotate di maggior eleganza (gratia verborum), rammenta che ciòche vale non è la facondia verbale del ciarlatano (volubilitas circulatoria).ma l’ eloquenza efficace.

Facciamo quindi tesoro di queste esortazioni, evitando, soprattutto nellaparte narrativa della sentenza (nella descrizione in fatto) di incorrere nelvizio di una presentazione tendenziosa 86 .

Si rifletta ad esempio sul caso del bottiglione (un contenitore per liquididella capienza di due litri), contenente nella specie ed esattamente soloun litro di vino e cioè il 50% della sua capacità.

Questo recipiente viene rinvenuto nella vettura di persona, accusata diguida in stato di ebbrezza ed allontanatasi, barcollante, dopo lacausazione di un incidente stradale, che non aveva per lei avutoconseguenze di natura personale.

Di fronte ad una realtà che presenta contemporaneamente due aspetti:contenitore mezzo vuoto o semipieno, la prospettazione tendenziosa indanno dell’accusato si concretizza col definire la “bottiglia semivuota”;quella favorevole si ottiene con l’espressione “bottiglia semipiena”; quellainvece corretta, imparziale, di chi narra i fatti e su di essi operavalutazioni ex art. 192 C.P.P., è quella di precisare, nella descrizionedella bottiglia, il suo esatto contenuto.

Limitato il tema dell’argomentazione ridondante, ben diversa appareinvece la situazione che si verifica quando ci si trova di fronte ad unamotivazione ad abundantiam , una specie di motivazione di scorta chealcuni colleghi, soprattutto nei processi con gravi imputazioni, sono solitiaccompagnare alla motivazione centrale.

  Tale modalità giustificativa va infatti apprezzata come motivazionedoviziosa ed accettabile, perché, come annota perspicuamente la collegaFerrua, la doppia motivazione in sede di merito, rafforza la tenutadell’intero impianto, nell’eventualità che un gruppo delle ragioniprospettate sia ritenuto viziato o probatoriamente malfermo.

 §.7.c) la motivazione insufficiente La motivazione insufficiente: presuppone una mancanza, non totale néassoluta della motivazione; si sostanzia in argomentazioni inadeguate;può essere conseguente anche ad un incompleto esame degli atti(G.Ferrua) .

85 per la retorica sacra, cfr. QUACQUARELLI A. (1995) Retorica patristica Città nuova ed..86 PERELMAN C. , op. ult. cit.

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C.S.M. 27.09.04, patologia della motivazione, Lanza, pag.32

 Talora trattasi semplicemente di una motivazione, redatta da un giudicesvogliato e per tale ragione proposta in modo disadorno e sciatto, unamotivazione la quale spesso si astiene dall’esprimersi proprio sui puntiche, se esaminati, avrebbero consentito l’accoglimento della tesialternativa a quella adottata nella deliberazione.

Altre volte la motivazione insufficiente è l’indice della sopravvenutascarsa convinzione dell’estensore, oppure della oggettiva pochezza dellegiustificazioni, proponibili a sostegno del dispositivo, malamente valutataall’atto della formazione del convincimento in sede di deliberazione.

Nel gruppo delle decisioni annullate della corte lagunare, la carenza dimotivazione è stata ritenuta nelle seguenti fattispecie:

Motivazione carentesul dolo specifico delreato sez.III,04.11.03/19.12.03Viglietta

La motivazione sul dolo specifico (del reato didetenzione per la vendita di oggetti di interesse storicoed archeologico, di cui viene falsamente affermatal’autenticità) è stata ritenuta carente per non aver ilgiudice di merito precisato donde derivasse la finalitàdell’illecito profitto, tenuto conto che l’imputatochiedeva per gli oggetti, da lui riprodotti e posti invendita come autentici, una somma modesta, econsiderato che il profitto può ritenersi illecito quandosussiste una notevole sproporzione tra il prezzorichiesto ed il valore reale del bene offerto in vendita

Motivazione carentesulla valutazionedella deposizione

della teste parteoffesa costituitaparte civile sez.III11.11.03/26.01.04in ric. Parrocco

La Corte ha ritenuto carente la motivazione sullavalutazione della deposizione della teste parte offesacostituita parte civile, in quanto è mancato da parte del

giudice della condanna quella rigorosa considerazioneche l’art.192 C.P.P. esige allorchè concorrano elementidi valenza risolutiva e contrastanti con la deposizionedella parte civile.

Motivazioneinadeguata sez.I-06.07.04/09.08.04in ric. Nodari

Il giudice di appello ha la possibilità, anche in presenzadel gravame del solo imputato, di confermare ladecisione a questo sfavorevole attraverso unainterpretazione degli elementi acquisiti, che abbianoformato oggetto di regolare contraddittorio, diversa daquella che ne ha dato il giudice di I grado poiché ciònon costituisce affatto violazione del divieto direformatio in pejus riguardando tale divieto sola la

specie e la quantità della pena, e solo il dispositivo, enon anche l’apparato argomentativo della sentenza. Intale caso peraltro la nuova motivazione – nella parte incui non può saldarsi con quella del primo giudice – deve risultare logica ed esauriente (fattispecie nellaquale il giudice di primo grado aveva messo in risaltonella sua motivazione elementi dissonanti rispetto allanuova motivazione del giudice dell’appello, senza chedetto giudice del gravame desse conto le ragioni

Motivazioneinadeguata sez. VI

19.02.04/27.03.04in ric. Farina

In tema di dosimetria della pena, a fronte di unarichiesta di riduzione della pena (pena base ed aumentiper la continuazione) va considerata motivazione

inadeguata quella che ancora la risposta giustificativaa formule di mero stile, ancorchè genericamente

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C.S.M. 27.09.04, patologia della motivazione, Lanza, pag.33

apprezzabili come espressione di una ritenutacongruità del trattamento sanzionatorio (fattispecienella quale il calcolo non risulta circoscritto in concretoentro i minimi edittali, né è geneticamente desumibilela reiterazione della condotta se non in via meramente

presuntiva),Motivazioneinadeguata edillogica sez. III12.05.04/28.05.04in ric.Crocellà

In tema di dedotto vizio in procedendo è stata ritenutaviziata di nullità l’ordinanza dichiarativa dellacontumacia dell’imputato (e la derivata sentenza) perinadeguatezza ed illogicità del provvedimento che nonha considerato che la dimissione dell’appellantedall’ospedale era avvenuta su sua domanda e checomunque l’uscita dal nosocomio, sito in Napoli, eraavvenuta alle ore 11 del mattino, lo stesso giorno dellacelebrazione del giudizio di appello in Venezia

  §.7.d) la motivazione apparente-inesistente e quella mancante in senso assoluto e totale Al vertice dei gradi delle disfunzionalità della motivazione, vannosicuramente poste, per la loro gravità, la motivazione apparente-inesistente, e quella radicalmente-inesistente perchè mancante in sensoassoluto e totale.

La motivazione apparente, a differenza di quella radicalmenteinesistente, è una motivazione graficamente esistente ma che siconcretizza in un simulacro di giustificazione, in quanto sorretta da unaserie di stilemi autosupportantisi.

Il caso classico e forse più frequente è quella della quantificazione dellapena, quando il giudice di merito si esprime con la clausola di stile pena equa e giusta…

Quanto alla casistica, la Corte regolatrice ha ritenuto illegittimo, peromesso esame dei motivi e motivazione apparente, il provvedimento conil quale il tribunale, nell'esaminare la richiesta di revoca di unaordinanza di custodia cautelare, l’ha respinta motivando la propriadecisione mediante la mera elencazione descrittiva di elementi di fatto,apoditticamente affermati come indizianti, senza alcuna argomentazionevalutativa di essi, ne' singolarmente assunti ne' complessivamenteconsiderati87.

Ma lo scenario peggiore, per l’indice di distrazione, sciatteria edinescusabilità professionale, che propone per il giudice (monocratico ocollegiale), è sicuramente quello della carenza assoluta di motivazione(definita spesso dal Supremo Collegio come assenza di motivazione in senso grafico) : si tratta infatti dell’immagine più deteriore che si possadare della nostra correttezza operativa.

87 SENT. 30257 09/07/2002 - 05/09/2002 SEZ. 6PRES. Fulgenzi R EST. Ippolito F

P.M. Ciampoli L RIC. Said Moustakine(Annulla con rinvio, Trib. liberta' Bolzano, 16 marzo 2002). VEDI ASN 199204716 RIV.

189131VEDI ASN 199903089 RIV. 214476

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C.S.M. 27.09.04, patologia della motivazione, Lanza, pag.34

La causa remota va individuata in una distrazione dell’estensore , ilquale “salta a piè pari” di argomentare, giustificando, un punto decisivodella controversia su cui ha deliberato: il peso dell’errore è direttamenteproporzionale alla gravità, assoluta e relativa, dell’omissione grafica.

Se infatti è comprensibile, in un processo complicato con decine diimputati, che il giudice ometta di motivare in un caso il mancatoriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che erano stateesplicitamente invocate, non è per nulla giustificabile la stessaomissione nel caso di un solo imputato condannato per una solitariaimputazione.

Per le decisioni annullate della Corte veneta, i casi (pari al 10% dellesentenze annullate) sono stati i seguenti, uno solo, peraltro (il primonell’ordine), di indiscutibile assoluta ed ingiustificabile gravità:

Carenza assoluta dimotivazione IIIsez.13.05.04/08.07.04in ric. Mboup 

Manca ogni motivazione proprio in senso grafico sucensure non manifestamente infondate concernenti laritenuta sussistenza di reati di furto, spaccio disostanze stupefacenti ed alla richiesta di applicazionedel fatto di minore gravità per il delitto sessuale.

Carenza assoluta dimotivazione II sez.24.10.03/08.01.04in ric.Vergolani

Assenza di valutazioni del giudice di merito sullamancata concessione delle circostanze attenuantigeneriche richieste nell’impugnazione con moltepliciargomentazioni

Carenza assoluta di

motivazione sez.IV28.04.04/16.07.04in ric.Durello

Radicale assenza di motivazione in ordine alla

richiesta nell’impugnazione di concessione delbeneficio della non menzione della condanna

Carenza assoluta dimotivazione IV14.01.04/19.02.04in ric.Santagata

Assenza di motivazione sulla conferma dell’aumento dipena per la recidiva a fronte delle ragioni illustratenell’appello per escludere detto aumento di naturafacoltativa ex art.99 C.P.

Carenza assoluta dimotivazione sez.VI24.03.04/09.06.04in ric.Haskay

Carenza assoluta di motivazione a fronte diun’articolata contestazione circa una disposta misuradi sicurezza patrimoniale

 §.7.e) le inosservanze o erronee applicazioni di norme penali sostanziali e  processuali..

Per completezza espositiva, anche agli effetti di un giudizio comparativocon le decisioni viziate sotto il profilo della sola motivazione, vannoriferite anche le altre ulteriori decisioni di annullamento del SupremoCollegio, di sentenze della Corte veneta, in tema di inosservanza oerronea applicazione della legge penale e di inosservanza delle norme

processuali, che, come riferito, rappresentano statisticamente un terzodelle decisioni di annullamento della Corte regolatrice.

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C.S.M. 27.09.04, patologia della motivazione, Lanza, pag.35

TIPOLOGIA DI VIZIO ED ESTREMI 

DELLA SENTENZA DI ANNULLAMENTO DELLA CORTE DI CASSAZIONE 

MOTIVAZIONE DEL GIUDICE DI LEGITTIMITA’ 

Erronea applicazionedi legge penale  sez.IV09.03.04/30.04.04in ric. Cavazzana

Erronea scelta da parte del giudice di merito dellanorma più favorevole al reo in ordine al trattamentosanzionatorio (fattispecie in tema di reato di guida instato di ebbrezza alcoolica)

Inosservanza dinorme processuali  V sez.

13.04.04/28.04.04in ric.Saccà

La detenzione dell’imputato all’estero integra unimpedimento assoluto che preclude la declaratoria dicontumacia anche se l’imputato abbia espresso la

volontà di presenziare al dibattimento soltanto il giornoprecedente l’udienza

Inosservanza dinorme processuali  sez.IV26.05.04/29.07.04in ric.Salin

La notificazione del decreto di citazione a giudizio èavvenuta mediante consegna di copia al difensoredell’imputato, con applicazione del disposto dell’art.161 c.IV C.P.P., senza la ricorrenza dell’indispensabilepresupposto dell’avvenuto invito all’indagato oimputato di dichiarare od eleggere il domicilio per lenotificazioni

Inosservanza dinorme processuali  sez.II19.01.04/02.04.04

in ric.Petronelli

La notificazione del decreto di citazione a giudizio nonè avvenuta mediante consegna di copia nel domicilioeletto e mai revocato, ma mediante notifica a personadiversa dal domiciliatario, in violazione dell’assoluta

preminenza e della permanenza del domicilio eletto.Inosservanza dinorme processuali sez.I23.10.04/02.02.04in ric.Ratto

Unico destinatario della notifica di atti destinati alladifesa e segnatamente dei provvedimenti soggetti adimpugnazione è il difensore che risulti titolaredell’ufficio di difesa, originariamente designato e non aldiverso difensore, nominato ex art. 97.1 comma IVC.P.P., in situazioni che di per sé non comportano larevoca del mandato fiduciario o la dispensadall’incarico.

Inosservanza dinorme processuali  sez.II

04.02.04/14.04.04in ric.Artuso

La sopravvenuta cancellazione dall’albo degli avvocatidella persona, nel cui studio è stato eletto domicilio, èirrilevante agli effetti della sopravvenuta inidoneità del

luogo per le notifiche, posto che la legge non ponealcun obbligo nella scelta della persona deldomiciliatario che, per sé, non deve possedere alcunaqualifica professionale.

Inosservanza dinorme processuali  sez. V06.05.03/28.05.03in ric.Baggio

Inosservanza di norme processuali per aver il giudicedi appello ritenuto l’inammissibilità dell’impugnazioneper assenza del requisito delle richieste (art.581 letterasub b C.P.P.), senza tener conto che i motivi e lerichieste, concettualmente distinti, possono ancheessere formalmente uniti: ponendosi in questo casouna questione attinente l’interpretazionedell’impugnazione, volta ad accertare se i motivicontengano, implicitamente, ma inequivocabilmente,

anche le richieste.

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C.S.M. 27.09.04, patologia della motivazione, Lanza, pag.36

Inosservanza dinorme processuali  sez.VI05.07.04/03.08.04in ric.Monarca

L’irregolarità della notifica, dell’avviso di deposito edestratto contumaciale della sentenza di primogrado,fatta all’imputato irreperibile a mani deldifensore, senza che essa sia stata preceduta da nuovericerche in violazione dell’art.160 C.P.P. non va fatta

valere – come affermato erroneamente dalla corteterritoriale – avanti al giudice dell’esecuzione, ma deveessere valutata dal giudice dell’impugnazione.

Inosservanza dinorme processuali emanifesta illogicitàdella motivazione  sez.I02.03.04/30.03.04in ric. Pasquetin

Inosservanza di norme processuali per aver il giudicedi merito dichiarato l’inammissibilità di un appello, conordinanza emessa de plano, sul presupposto dellamanifesta infondatezza dei motivi, che concernevanola regolarità del processo e la legittimità delladecisione, sulla base di una valutazione non previstacome causa di inammissibilità per i motivi di appello eche non poteva quindi essere effettuata al di fuori delgiudizio in contraddittorio.

 §.8) l’intelligenza artificiale e la motivazione della sentenza.L’avvento della intelligenza artificiale88 e degli strumenti di scrittura offertidal computer ha creato una notevole variazione dell’orizzonte descrittivodella motivazione.

Cessata l’opera dell’amanuense sottoscrittore, che proponeva con lecorrezioni della sua grafia, il segno tangibile del travaglio dell’ultimamodifica; tramontata la macchina da scrivere, nel suo singolare “batteretutto”, tasto per tasto; siamo giunti al sistema sofisticato del computer,

capace di copiare in pochi secondi, clonando da altre sentenze, centinaiadi pagine di argomentazioni, purtroppo, non certo all’insegnadell’auspicata concisione e, spesso, anche inconferenti.

L’uso distorto del computer può infatti portare alla elaborazione di unaserie polimorfa di “generatori automatici di motivazioni” privi di quelfisiologico collegamento individualizzante con la realtà processualetrattata, ma, soprattutto, con l’esito, in chi legge, della sgradevoleimpressione che ciò che è stato scritto è “altro” rispetto alla verità89.

Non a caso studiosi ed esperti del valore di Bettetini hanno postol’accento, non solo sulla “accelerazione e velocizzazione dei procedimenti”,

che l’intelligenza artificiale di cui il computer è espressione comporta, maanche sulla possibilità che, alla costante riduzione del tempo, siaccompagni pure una diversa percezione dei momenti propri dellacomunicazione.

88ROSSI S., Evoluzione dei calcolatori elettronici, Natura e prospettive dell’informatica, Hoepli1971; SOMMALVICO M., Intelligenza artificiale, Scienza e vita, agosto 1987; BOZZO M., Lagrande storia del computer, Dall’abaco all’intelligenza artificiale, Dedalo 1996; BETTETINI G.,Le nuove scritture e l’organizzazione del sapere, in Rui Documenti n.62/96; FROSINI V., Ilgiurista nella società tecnologica, in Sociologia del diritto, 3/1995; SCARPELLI U. e DI LUCIA P.(a cura di), Il linguaggio del diritto, Led 1994; SARTORI G.(1997), Homo videns, Televisione epost-pensiero, Laterza; ARDIGO’ A., MAZZOLI G.(1993) (a cura di), Le nuove tecnologie per lapromozione umana. Usi dell’informatica fra macro e micro comunicazioni, F. Angeli.89 per una suggestiva ricerca sul linguaggio dei piani sanitari,vds. MARCHI M. E MOROSINI P.,

Sette milioni di frasi per riempire il vuoto di nulla: un generatore automatico di frasi, inL’ingegnere italiano 1990.

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C.S.M. 27.09.04, patologia della motivazione, Lanza, pag.37

Conclusione questa a cui ognuno di noi può agevolmente giungere tutte levolte in cui, dopo aver assistito attentamente all’assunzionedibattimentale di una prova, si scopre, dalla lettura del verbalestenotipico d’udienza, tutto un mondo ignorato di cose e valori sfuggitiperché, o non percepiti, oppure mal compresi oppure dimenticati.

Accanto però a tale profilo, che può comportare in chi motiva tendenzealla pletora ed alla sovrabbondanza, il computer assicura una forma edun vestito esterno della sentenza, di particolare politezza ed ordine.

Infine, se chi usa il computer è anche il soggetto estensore dellasentenza, ciò comporta di fatto la sostanziale eliminazione della “minuta”,non solo come ulteriore aggiunta temporale, ma soprattutto come riccafonte di errori di trascrizione nel passaggio all’originale.

Computer quindi, come positiva innovazione tecnologica strumentale,ma anche come nuovo linguaggio dell’argomentare, come nuovo schemadel giustificare, come nuovo vestito per la motivazione, tenendo peròpresente una regoletta del retore Perelman.

Dice Perelman90 che gli abiti eleganti non si notano quando si indossanonelle circostanze che li richiedono: una sentenza viziata, anche sepiacevolmente leggibile perché graficamente proposta ed articolata inmodo e con tratti gradevoli, rimane pur sempre, per tutti noi, un cattivorisultato, che un’ingannevole sontuosa veste può ulteriormentepeggiorare.

PARTE TERZA Analisi critica di una decisione di condanna della corte d’appello di Venezia, annullata dalla Corte di Cassazione (sez. V, Pres. Lattanzi, rel.Rotella, 17 marzo-20 aprile 2004) per vizio della motivazione, essendo stato 

 fondato il giudizio di responsabilità su di una premessa assiomatica.

sintesi descrizione fatti e motivazione giudici di merito 

vizio di motivazione rilevato dalla Corte di Cassazione 91 

La Corte di Venezia ha confermato lasentenza del giudice dell’udienzapreliminare di Verona che, in giudizioabbreviato, con generiche, ha

condannato: ad anni 2 di reclusioneO.F. per lesioni gravi (così derubricatal’imputazione di tentato omicidio)cagionate a K.E., a colpi di coltello abordo della sua vettura, poco primadelle 24 del 18 settembre 1996 ed amesi di reclusione per la simulazionedel reato di furto della stessaautovettura, denunciato il giornosuccessivo.

Su ricorso della difesa del condannato(che deduce tra l’altro: vizio dimotivazione per erronea esclusionedel rilievo della causale in

procedimento indiziario; per mancatorilievo del risultato negativo dellaricognizione; perché lo stessoProcuratore Generale aveva chiestol’assoluzione), la Corte di Cassazioneha ritenuto fondata la doglianza,dovendosi considerare assiomatico ilragionamento dei giudici di merito.

Sostiene il giudice di legittimità:Gli unici elementi certi concernono

90 PERELMAN C., op. ult. cit. pag.50.91 Cass. Pen. sez. V, Pres. Lattanzi, rel. Rotella, s.4991, 17 marzo – 20 aprile 2004 in ric.O.F:

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C.S.M. 27.09.04, patologia della motivazione, Lanza, pag.38

Secondo la motivazione, la personaoffesa riferiva di essere stata colpitaimprovvisamente a bordo del veicolodall’occasionale cliente, cui avevarifiutato talune prestazioni in ragione

del prezzo, ed indicava ai Carabinieriil tipo di autovettura edapprossimativamente la targa.Riconosceva in fotografia tale F.V:quale autore del fatto.

Il 20 settembre era rinvenutaabbandonata la vettura dell’imputato,il quale la mattina del 19 ne avevadenunciato il furto, in luogo prossimoa quello dell’abbandono.

Escusso lo stesso 20 settembre daiCarabinieri, O.F. sosteneva di essererientrato la sera a casa in auto, e diessere rimasto a guardare latelevisione (indicava il programma),come poteva confermare sua madre, edi non aver il mattino successivoritrovato la vettura nei pressidell’abitazione.

Ma l’alibi non era confermato dallamadre (anche per telefono).

Sull’autovettura, il cui blocco diaccensione risultava manomesso, inmaniera da impedirne l’avviamento, sirinvenivano tracce di sanguedell’offesa.

Costei aveva fornito una descrizionedei tratti (a parte il colore dei capelli) edi un capo di abbigliamento, unacamicia a quadrettoni, rispondenti iprimi e rinvenuta una camicia di queltipo in casa dell’imputato.

Ma la donna non riconosceva il suoaggressore in sede di ricognizioneformale.

Su questa scorta, la Corte veneta,come il primo giudice, ha ritenutoche, falso l’alibi, le indicazionidell’offesa, seppure noncompiutamente affidabile il suoricordo (laddove sono invecesignificative le indicazionicorrispondenti) fossero costitutive di

indizio attributivo.

l’autovettura.Sul veicolo è stato commesso il delittodi lesioni.Sul veicolo si rinviene un guasto alblocco di avviamento.

Se ne è tratto che è improbabile che ilguasto sia stato cagionato da unladro, che avesse già avuto modo diimpossessarsi della macchina senzabisogno di forzarla e si è concluso chel’autore della manomissione è lostesso proprietario dell’autovettura,che ha simulato il furto, perchéautore del delitto in danno dellaprostituta.

Sennonchè, solo proprio partendodalla certezza che l’imputato abbialui manomesso l’avviamento, sarebbepossibile giungere alla prova della suaresponsabilità per simulazione direato e per lesioni.Ma se tanto è solo supponibile, perquanto elevata se ne ritenga laprobabilità, il dato è incerto esull’incertezza non si può fondarel’ulteriore induzione che perciò egli siaanche l’autore dei delitti per i quali siprocede.

In tal modo si trasforma una pur brillante intuizione in prova, facendo diventare assiomatica la premessa .

Né è risolutiva la concordanza di altrielementi:a) il fallimento dell’alibi non

significa che fosse precostituito eneanche falso, ma semplicementeche l’imputato non può escluderedi aver avuto la possibilità dicommettere il delitto di lesioni;

b) la camicia a quadroni: è cosadi genere, inidoneaall’identificazione del possessorenell’autore delle lesioni, e dunqueanche per questa via non si vaoltre la sottolineatura dellacoincidenza.

Resta la descrizione dell’offensoreofferta dalla vittima. Questa noncorrisponde in maniera risolutiva aitratti somatici dell’imputato.

Ma per superarla il giudice di merito

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C.S.M. 27.09.04, patologia della motivazione, Lanza, pag.39

Ciò posto, era improbabile che unladro, simile all’imputato percorporatura ed abbigliamento, appenadopo il furto della vettura, commessosenza bisogno di forzature, caricasse

a bordo una prostituta, la ferisse e laabbandonasse, ripartendo poi eforzando l’avviamento del veicolo conuna chiave.

Pertanto l’imputato, pur privo diprecedenti giudiziari o psicopatologici,commesso il delitto d’impeto in dannodella donna, aveva simulato il furtoper coprirlo.

suppone un errore della teste. In talmodo mira a colmare la lacuna dellaprova diretta con una ulterioreillazione, peraltro viziata dalla cernitadei riferimenti. E difatti

manifestamente illogico rifarsi i datisomatici complessivi, per trascurarela diversità (quanto meno si dice ilcolore dei capelli), e tradire lo stessoprincipio della ricognizione, cheimplica la scelta tra soggetti o oggettisomiglianti .

Giunti a questa impasse nelprocedimento indiziario, a frontedell’indicazione fotografica di unapersona diversa e dell’esito negativo

della ricognizione da parte dellapersona offesa, il contrasto delleemergenze risulta insanabile e l’erroredella motivazione è evidente.

  Tanto implica l’annullamento conrinvio per nuovo esame.

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C.S.M. 27.09.04, patologia della motivazione, Lanza, pag.40

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