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La Moneta La Moneta elettronica elettronica Seminario, 29 Aprile 2013 Seminario, 29 Aprile 2013

La Moneta elettronica Seminario, 29 Aprile 2013. Percorso del seminario PRIMA PARTE: Riferimenti normativi e descrizione dei tipi di moneta elettronica

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La Moneta La Moneta elettronicaelettronica

Seminario, 29 Aprile 2013Seminario, 29 Aprile 2013

Percorso del seminarioPercorso del seminario

PRIMA PARTE: Riferimenti normativi e PRIMA PARTE: Riferimenti normativi e descrizione dei tipi di moneta descrizione dei tipi di moneta elettronicaelettronica

SECONDA PARTE: Gli IMELSECONDA PARTE: Gli IMEL

TERZA PARTE: Problematiche connesse TERZA PARTE: Problematiche connesse alla moneta elettronicaalla moneta elettronica

PARTE PRIMAPARTE PRIMA

Qual è la normativa di Qual è la normativa di riferimento?riferimento?

AMBITO COMUNITARIOAMBITO COMUNITARIO La prima definizione di MONETA La prima definizione di MONETA

ELETTRONICA è rinvenibile nella ELETTRONICA è rinvenibile nella RACCOMANDAZIONE 97/489/CE, nella quale RACCOMANDAZIONE 97/489/CE, nella quale per “STRUMENTO DI MONETA per “STRUMENTO DI MONETA ELETTRONICA” si intende “uno strumento di ELETTRONICA” si intende “uno strumento di pagamento ricaricabile che non sia uno pagamento ricaricabile che non sia uno strumento di pagamento mediante accesso a strumento di pagamento mediante accesso a distanza, sia esso una carta con valore distanza, sia esso una carta con valore immagazzinato o una memoria di elaboratore immagazzinato o una memoria di elaboratore elettronico, sulla quale è caricato elettronico, sulla quale è caricato elettronicamente il valore, affinchè il titolare elettronicamente il valore, affinchè il titolare possa effettuare le operazioni di cui all’Art.1, possa effettuare le operazioni di cui all’Art.1, par. 1 della suddetta raccomandazione”.par. 1 della suddetta raccomandazione”.

AMBITO NAZIONALEAMBITO NAZIONALE

L’emissione di moneta elettronica è L’emissione di moneta elettronica è regolata dal d.lgs. 1 settembre 1993, n. regolata dal d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (c.d. Testo Unico delle leggi in 385 (c.d. Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), materia bancaria e creditizia), successivamente integrato e successivamente integrato e modificato, nella parte relativa alla modificato, nella parte relativa alla moneta elettronica, a seguito del moneta elettronica, a seguito del recepimento di due direttive recepimento di due direttive comunitarie attraverso la legge comunitarie attraverso la legge comunitaria n.39 del 2002.comunitaria n.39 del 2002.

Le due direttive Le due direttive comunitarie sono:comunitarie sono:

La direttiva 2000/28/CE, che ha La direttiva 2000/28/CE, che ha modificato la direttiva n.21 del 2000 modificato la direttiva n.21 del 2000 relativa all’accesso all’attività degli relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi e al suo esercizio;enti creditizi e al suo esercizio;

La direttiva 2000/46/CE relativa La direttiva 2000/46/CE relativa all’avvio, all’esercizio ed alla vigilanza all’avvio, all’esercizio ed alla vigilanza prudenziale degli istituti emittenti prudenziale degli istituti emittenti moneta elettronica (acronimo IMEL).moneta elettronica (acronimo IMEL).

Queste due direttive hanno Queste due direttive hanno introdotto due definizioni:introdotto due definizioni:

1.1. La definizione di Istituto emittente moneta La definizione di Istituto emittente moneta elettronica, con riferimento alle imprese emittenti elettronica, con riferimento alle imprese emittenti moneta elettronica diverse dalle banche;moneta elettronica diverse dalle banche;

1.1. La definizione di moneta elettronica, che viene La definizione di moneta elettronica, che viene individuata come: UN VALORE MONETARIO individuata come: UN VALORE MONETARIO RAPPRESENTATO DA UN CREDITO VERSO RAPPRESENTATO DA UN CREDITO VERSO L’EMITTENTE. TALE CREDITO CHE DEV’ESSERE L’EMITTENTE. TALE CREDITO CHE DEV’ESSERE MEMORIZZATO SU DI UN DISPOSITIVO MEMORIZZATO SU DI UN DISPOSITIVO ELETTRONICO EMESSO PREVIA RICEZIONE DI ELETTRONICO EMESSO PREVIA RICEZIONE DI FONDI DI VALORE NON INFERIORE AL VALORE FONDI DI VALORE NON INFERIORE AL VALORE MONETARIO EMESSO ED ACCETTATO COME MONETARIO EMESSO ED ACCETTATO COME MEZZO DI PAGAMENTO DA SOGGETTI DIVERSI MEZZO DI PAGAMENTO DA SOGGETTI DIVERSI DALL’EMITTENTE.DALL’EMITTENTE.

Prospettive futureProspettive futureQuesto quadro normativo che vi ho prospettato è Questo quadro normativo che vi ho prospettato è

soggetto ad una proposta di modifica. Infatti, è stato soggetto ad una proposta di modifica. Infatti, è stato trasmesso alla Presidenza del Senato, il 20 gennaio trasmesso alla Presidenza del Senato, il 20 gennaio 2012, al fine del parere da parte delle competenti 2012, al fine del parere da parte delle competenti commissioni parlamentari, lo commissioni parlamentari, lo Schema di decreto legislativoSchema di decreto legislativo recante “ recante “attuazione attuazione della direttiva 2009/110/CE, concernente l’avvio, della direttiva 2009/110/CE, concernente l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2006/46/CE2006/46/CE”, approvato in via definitiva dal Consiglio ”, approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2012.dei Ministri del 20 gennaio 2012.

Il provvedimento recepisce nell’ordinamento italiano la Il provvedimento recepisce nell’ordinamento italiano la direttiva comunitaria 2009/110/Ce che amplia la direttiva comunitaria 2009/110/Ce che amplia la definizione di moneta elettronica includendo non solo definizione di moneta elettronica includendo non solo tutti i prodotti disponibili oggi sul mercato creditizio tutti i prodotti disponibili oggi sul mercato creditizio ma anche quelli che verranno sviluppati in futuro.ma anche quelli che verranno sviluppati in futuro.

Prospettive future: elementi Prospettive future: elementi di novitàdi novità

Tra gli elementi di novità del provvedimento, sicuramente rileva la Tra gli elementi di novità del provvedimento, sicuramente rileva la prescrizione decennaleprescrizione decennale per i rimborsi di moneta elettronica, per i rimborsi di moneta elettronica, ovvero il diritto ad avere indietro dalle banche e dagli altri ovvero il diritto ad avere indietro dalle banche e dagli altri istituti di moneta “virtuale” le somme depositate per far fronte istituti di moneta “virtuale” le somme depositate per far fronte ai piccoli pagamenti di tutti i giorni, che si prescriverà dopo ai piccoli pagamenti di tutti i giorni, che si prescriverà dopo dieci anni dalla scadenza del rapporto e non più dopo un anno dieci anni dalla scadenza del rapporto e non più dopo un anno come avviene oggi. Inoltre, ai sensi della normativa come avviene oggi. Inoltre, ai sensi della normativa antiriciclaggio (dlgs n.231/2007) scatterà l’obbligo di adeguata antiriciclaggio (dlgs n.231/2007) scatterà l’obbligo di adeguata verifica della clientela ogniqualvolta sul dispositivo di moneta verifica della clientela ogniqualvolta sul dispositivo di moneta elettronica venga memorizzato un importo superiore a 250 euro elettronica venga memorizzato un importo superiore a 250 euro (prima 150 euro).(prima 150 euro).

Il decreto legislativo, composto da cinque articoli in tutto, Il decreto legislativo, composto da cinque articoli in tutto, introduce delle novelle specifiche al Testo unico bancario (d.lgs introduce delle novelle specifiche al Testo unico bancario (d.lgs n.385/1993) adeguandolo alla direttiva comunitaria. Cambia la n.385/1993) adeguandolo alla direttiva comunitaria. Cambia la stessa definizione di moneta elettronica, che adesso esprime il stessa definizione di moneta elettronica, che adesso esprime il ““valore monetario memorizzato elettronicamente rappresentato valore monetario memorizzato elettronicamente rappresentato da un credito nei confronti dell’emittente che sia emesso per da un credito nei confronti dell’emittente che sia emesso per effettuare operazioni di pagamentoeffettuare operazioni di pagamento“. Da qui, l’impossibilità per “. Da qui, l’impossibilità per le banche di corrispondere interessi sulle somme depositate.le banche di corrispondere interessi sulle somme depositate.

Quali sono gli elementi Quali sono gli elementi costitutivi la moneta costitutivi la moneta

elettronica?elettronica?1.1. Il Dispositivo: su di esso, infatti, viene Il Dispositivo: su di esso, infatti, viene

memorizzato il valore monetario. memorizzato il valore monetario.

2.2. Corrispondenza fra fondi ricevuti Corrispondenza fra fondi ricevuti dall’emittente e valore monetario dall’emittente e valore monetario emesso e memorizzato sul dispositivo.emesso e memorizzato sul dispositivo.

3.3. Accettazione della moneta elettronica Accettazione della moneta elettronica quale mezzo di pagamento da parte di quale mezzo di pagamento da parte di imprese diverse dall’emittente.imprese diverse dall’emittente.

Primo elemento costitutivo: Primo elemento costitutivo: il DISPOSITIVOil DISPOSITIVO

A seconda che il valore monetario venga A seconda che il valore monetario venga memorizzato su di una carta piuttosto che sulla memorizzato su di una carta piuttosto che sulla memoria di un computer si parla di moneta memoria di un computer si parla di moneta elettronica:elettronica:

CARD BASED: il valore monetario è CARD BASED: il valore monetario è memorizzato nel microchip che si trova sulla memorizzato nel microchip che si trova sulla carta.carta.

SOFTWARE BASED: le disponibilità liquide SOFTWARE BASED: le disponibilità liquide dell’acquirente sono memorizzate su di un file dell’acquirente sono memorizzate su di un file del computer e il POS che stabilisce un del computer e il POS che stabilisce un collegamento informatico con il computer sul collegamento informatico con il computer sul quale sia memorizzato tale file è un POS quale sia memorizzato tale file è un POS virtuale.virtuale.

Moneta elettronica: CARD Moneta elettronica: CARD BASEDBASED

Questo tipo di moneta elettronica è Questo tipo di moneta elettronica è quella più diffusa, sicuramente quella più diffusa, sicuramente perché è molto simile alle forme di perché è molto simile alle forme di pagamento più tradizionale come il pagamento più tradizionale come il bancomat o la carta di credito.bancomat o la carta di credito.

In altri termini, la carta è dotata di un In altri termini, la carta è dotata di un chip sul quale sono elettronicamente chip sul quale sono elettronicamente registrati i contanti spendibili registrati i contanti spendibili dall’acquirente.dall’acquirente.

Qual è la differenza tra una moneta Qual è la differenza tra una moneta card based ed un bancomat?card based ed un bancomat?

Nel bancomat i contanti spendibili non sono Nel bancomat i contanti spendibili non sono memorizzati sul chip della carta, ma sono depositati memorizzati sul chip della carta, ma sono depositati sul conto che l’acquirente ha acceso presso la propria sul conto che l’acquirente ha acceso presso la propria banca. Quindi, quando si usa il bancomat o la carta di banca. Quindi, quando si usa il bancomat o la carta di credito perché possa avvenire il trasferimento dei credito perché possa avvenire il trasferimento dei contanti spendibili è necessario che avvenga una contanti spendibili è necessario che avvenga una connessione telematica fra pos e banca.connessione telematica fra pos e banca.

Con la card based, invece, tale necessità non sussiste in Con la card based, invece, tale necessità non sussiste in quanto non vi è la necessità di interrogare la banca quanto non vi è la necessità di interrogare la banca dell’acquirente per sapere o meno se sul conto si dell’acquirente per sapere o meno se sul conto si abbia sufficiente disponibilità, il contante spendibile è abbia sufficiente disponibilità, il contante spendibile è già registrato sul chip.già registrato sul chip.

IN PRATICA E’ COME SE SI PAGASSE IN CONTANTIIN PRATICA E’ COME SE SI PAGASSE IN CONTANTI

QUALI SONO ALLORA I VANTAGGI QUALI SONO ALLORA I VANTAGGI DEL SUO UTILIZZO?DEL SUO UTILIZZO?

VANTAGGIVANTAGGI La carta viene ugualmente passata nel lettore, solo La carta viene ugualmente passata nel lettore, solo

che anche nel caso di mancata connessione telefonica che anche nel caso di mancata connessione telefonica con la banca dell’acquirente il trasferimento della con la banca dell’acquirente il trasferimento della somma corrispondente alla spesa avviene ugualmente.somma corrispondente alla spesa avviene ugualmente.

L’esercente che accetta l’uso della card based ha la L’esercente che accetta l’uso della card based ha la possibilità di godere di un risparmio in termini di costi possibilità di godere di un risparmio in termini di costi in quanto l’uso della card based rende superfluo il in quanto l’uso della card based rende superfluo il collegamento telefonico con l’istituto bancario per la collegamento telefonico con l’istituto bancario per la verifica delle disponibilità dell’utente.verifica delle disponibilità dell’utente.

Limitare i rischi connessi all’accesso abusivo da parte Limitare i rischi connessi all’accesso abusivo da parte di terzi ai fondi monetari dei titolari. Infatti, l’uso della di terzi ai fondi monetari dei titolari. Infatti, l’uso della moneta elettronica si accompagna alla libera scelta da moneta elettronica si accompagna alla libera scelta da parte dei titolari di quanto precaricare sulla carta. Si parte dei titolari di quanto precaricare sulla carta. Si può decidere di precaricare la carta anche solo della può decidere di precaricare la carta anche solo della somma necessaria per effettuare uno specifico somma necessaria per effettuare uno specifico acquisto. acquisto.

Seconda ParteSeconda Parte

La direttiva 2000/46/CE e La direttiva 2000/46/CE e gli IMELgli IMEL

Dando attuazione alla direttiva comunitaria Dando attuazione alla direttiva comunitaria 2000/46/CE, il legislatore nazionale ha 2000/46/CE, il legislatore nazionale ha introdotto un intero Titolo nel TESTO UNICO introdotto un intero Titolo nel TESTO UNICO BANCARIO (il Titolo V-bis, composto dagli BANCARIO (il Titolo V-bis, composto dagli artt.114-bis, 114-ter, 114-quater e 114-artt.114-bis, 114-ter, 114-quater e 114-quinques), al fine di disciplinare quinques), al fine di disciplinare specificatamente:specificatamente:

- l’attività degli istituti di moneta elettronica, l’attività degli istituti di moneta elettronica, regolando le modalità di emissione; regolando le modalità di emissione;

- l’autorizzazione all’attività e l’operatività l’autorizzazione all’attività e l’operatività transfrontaliera;transfrontaliera;

- la vigilanza sugli istituti di moneta elettronica.la vigilanza sugli istituti di moneta elettronica.

Attività degli IMELAttività degli IMEL

L’art. 1 della direttiva 46/2000/CE qualifica gli L’art. 1 della direttiva 46/2000/CE qualifica gli IMEL come qualsiasi impresa o altra persona IMEL come qualsiasi impresa o altra persona giuridica diversa da un ente creditizio che giuridica diversa da un ente creditizio che emetta mezzi di pagamento sotto forma di emetta mezzi di pagamento sotto forma di moneta elettronica.moneta elettronica.

La loro ATTIVITA’ si concentra UNICAMENTE La loro ATTIVITA’ si concentra UNICAMENTE alla sola emissione di moneta elettronica, alla sola emissione di moneta elettronica, alla prestazione di servizi finanziari e non alla prestazione di servizi finanziari e non finanziari strettamente correlati, esclusa la finanziari strettamente correlati, esclusa la concessione di qualsiasi forma di credito.concessione di qualsiasi forma di credito.

IMPORTANTE: GLI IMEL NON POSSONO IMPORTANTE: GLI IMEL NON POSSONO CONCEDERE CREDITI.CONCEDERE CREDITI.

……IN PRATICA…IN PRATICA…

E’ attività degli IMEL: tutte quelle operazioni E’ attività degli IMEL: tutte quelle operazioni elementari attraverso le quali l’emittente riceve elementari attraverso le quali l’emittente riceve da parte del richiedente l’emissione di una da parte del richiedente l’emissione di una somma di denarosomma di denaro

L’emittente procede a memorizzare nel dispositivo L’emittente procede a memorizzare nel dispositivo elettronico del richiedente una posizione di elettronico del richiedente una posizione di disponibilità monetaria di entità non superiore disponibilità monetaria di entità non superiore alla somma preventivamente ricevuta (il c.d. alla somma preventivamente ricevuta (il c.d. CARICAMENTO)CARICAMENTO)

Mette il titolare del dispositivo in condizione di Mette il titolare del dispositivo in condizione di disporre della moneta elettronica in esso disporre della moneta elettronica in esso caricata.caricata.

Rapporti fra gli emittenti Rapporti fra gli emittenti moneta elettronica e gli moneta elettronica e gli

utenti utenti Esiste una sola disposizione in merito, contenuta sempre Esiste una sola disposizione in merito, contenuta sempre

nella direttiva 46/2000/CE, che è l’art.3 rubricato nella direttiva 46/2000/CE, che è l’art.3 rubricato “Rimborsabilità”.“Rimborsabilità”.

Tale articolo riconosce a tutela dei detentori di moneta Tale articolo riconosce a tutela dei detentori di moneta elettronica il diritto ad esigere dall’emittente durante il elettronica il diritto ad esigere dall’emittente durante il periodo di validità, il rimborso al valore nominale in periodo di validità, il rimborso al valore nominale in monete metalliche e banconote o mediante un monete metalliche e banconote o mediante un versamento su un conto corrente senza altre spese che versamento su un conto corrente senza altre spese che non siano quelle strettamente necessarie per non siano quelle strettamente necessarie per l’esecuzione di tale operazione.l’esecuzione di tale operazione.

Il contratto tra emittente e detentore deve contenere Il contratto tra emittente e detentore deve contenere indicazioni chiare sulle condizioni del rimborso e può indicazioni chiare sulle condizioni del rimborso e può prevedere un limite minimo che non può essere prevedere un limite minimo che non può essere superiore a 10 Euro.superiore a 10 Euro.

Specifichiamo meglio la Specifichiamo meglio la ratioratio

Se l’operazione sottostante al “caricamento” nel Se l’operazione sottostante al “caricamento” nel dispositivo elettronico consiste nello scambio di dispositivo elettronico consiste nello scambio di moneta bancaria o legale con moneta moneta bancaria o legale con moneta elettronica, la rimborsabilità assicura che abbia elettronica, la rimborsabilità assicura che abbia luogo l’operazione inversa e cioè la conversione luogo l’operazione inversa e cioè la conversione del residuo quantitativo di moneta elettronica del residuo quantitativo di moneta elettronica nel corrispondente quantitativo di moneta nel corrispondente quantitativo di moneta legale o bancaria. Tutto ciò a garanzia del legale o bancaria. Tutto ciò a garanzia del detentore di moneta elettronica che, grazie alla detentore di moneta elettronica che, grazie alla previsione della rimborsabilità obbligatoria, previsione della rimborsabilità obbligatoria, verrà stimolato all’utilizzo di detto strumento di verrà stimolato all’utilizzo di detto strumento di pagamento.pagamento.

Rapporti di fiducia fra gli Rapporti di fiducia fra gli utent e gli IMELutent e gli IMEL

Si prevede che le autorità competenti eseguano Si prevede che le autorità competenti eseguano periodicamente dei controlli al fine di periodicamente dei controlli al fine di sottoporre a verifica il rispetto da parte degli sottoporre a verifica il rispetto da parte degli IMEL di quelli che sono i limiti a cui sono IMEL di quelli che sono i limiti a cui sono assoggettati in materia di capitale iniziale e assoggettati in materia di capitale iniziale e fondi propri. Infatti, l’esigenza di evitare fondi propri. Infatti, l’esigenza di evitare quelle distorsioni di mercato che potrebbero quelle distorsioni di mercato che potrebbero derivare dall’introduzione di questi istituti, la derivare dall’introduzione di questi istituti, la cui presenza incide comunque sul cui presenza incide comunque sul moltiplicatore monetario, ha portato il moltiplicatore monetario, ha portato il parlamento europeo e il Consiglio dell’UE ad parlamento europeo e il Consiglio dell’UE ad estendere a questi istituti la definizione di enti estendere a questi istituti la definizione di enti creditizi.creditizi.

Quindi, la nuova definizione comunitaria di ente Quindi, la nuova definizione comunitaria di ente creditizio affianca, ora, alle banche gli IMEL.creditizio affianca, ora, alle banche gli IMEL.

Un autorevole dottrina ha individuato la Un autorevole dottrina ha individuato la ratio ratio della della collocazione degli IMEL nella definizione di ente collocazione degli IMEL nella definizione di ente creditizio nell’esigenza di consentire l’applicabilità creditizio nell’esigenza di consentire l’applicabilità ad essi di previsioni comunitarie ispirate al ad essi di previsioni comunitarie ispirate al perseguimento di finalità di politica monetaria. perseguimento di finalità di politica monetaria. Esigenza rimarcata anche dal Esigenza rimarcata anche dal Considerando n. 2 Considerando n. 2 della direttiva n. 2000/28/CE, che sottolinea che della direttiva n. 2000/28/CE, che sottolinea che tale estensione da un lato, ha dato il potere alla tale estensione da un lato, ha dato il potere alla Banca Centrale Europea di regolare l’obbligo di Banca Centrale Europea di regolare l’obbligo di riserva cui sono assoggettati gli IMEL, dall’altra riserva cui sono assoggettati gli IMEL, dall’altra ha modificato la nozione di ente creditizio.ha modificato la nozione di ente creditizio.

Perché gli IMEL devono detenere Perché gli IMEL devono detenere delle riserve obbligatorie visto che delle riserve obbligatorie visto che per essi è preclusa l’attività di per essi è preclusa l’attività di erogazione del credito?erogazione del credito?

La risposta è semplice: pur essendo La risposta è semplice: pur essendo preclusa per questi soggetti la concessione preclusa per questi soggetti la concessione di credito, è concessa agli IMEL la di credito, è concessa agli IMEL la possibilità di svolgere attività di possibilità di svolgere attività di investimento. Infatti, essi possono investire investimento. Infatti, essi possono investire un importo non inferiore alle proprie un importo non inferiore alle proprie passività connesse alla moneta elettronica passività connesse alla moneta elettronica in attività sufficientemente liquide e con un in attività sufficientemente liquide e con un coefficiente di ponderazione del rischio di coefficiente di ponderazione del rischio di credito pari a zero.credito pari a zero.

La vigilanza sugli Istituti La vigilanza sugli Istituti emittenti moneta emittenti moneta

elettronicaelettronicaCon l’entrata in vigore del sistema Con l’entrata in vigore del sistema

europeo dei pagamenti e l’attuazione europeo dei pagamenti e l’attuazione di quanto espresso nel trattato di di quanto espresso nel trattato di Maastricht è stato attribuito alle Maastricht è stato attribuito alle banche centrali nazionali il compito banche centrali nazionali il compito di implementare le linee guida di implementare le linee guida dell’eurosistema sui pagamenti e dell’eurosistema sui pagamenti e sulla vigilanza relativa ai controlli.sulla vigilanza relativa ai controlli.

Requisiti all’attività e Requisiti all’attività e operativitàoperatività

I requisiti di cui gli IMEL devono essere in possesso per I requisiti di cui gli IMEL devono essere in possesso per poter essere autorizzati dalla Banca d’Italia allo poter essere autorizzati dalla Banca d’Italia allo svolgimento della loro specifica attività:svolgimento della loro specifica attività:

Capitale sociale non inferiore ad un milione di EuroCapitale sociale non inferiore ad un milione di Euro Passività adeguate all’attività di investimento svolta Passività adeguate all’attività di investimento svolta

dall’Imeldall’Imel Una gestione sana e prudente, nonché sane e Una gestione sana e prudente, nonché sane e

prudenti procedure amministrative e contabili e prudenti procedure amministrative e contabili e adeguati meccanismi di controllo interno. Questi adeguati meccanismi di controllo interno. Questi ultimi devono essere commisurati ai rischi finanziari e ultimi devono essere commisurati ai rischi finanziari e non finanziari ai quali l’istituto è esposto compresi i non finanziari ai quali l’istituto è esposto compresi i rischi tecnici e procedurali e i rischi derivanti dalla rischi tecnici e procedurali e i rischi derivanti dalla cooperazione con imprese che svolgono funzioni cooperazione con imprese che svolgono funzioni operative o accessorie connesse alla sua attività.operative o accessorie connesse alla sua attività.

Terza ParteTerza Parte

Problemi connessi alla Problemi connessi alla moneta elettronicamoneta elettronica

1° Problema: è rappresentato dagli effetti 1° Problema: è rappresentato dagli effetti liberatori del pagamento mediante liberatori del pagamento mediante moneta elettronica nell’obbligazione moneta elettronica nell’obbligazione pecuniariapecuniaria

2° Problema connesso al primo: la moneta 2° Problema connesso al primo: la moneta elettronica è equiparabile alla moneta elettronica è equiparabile alla moneta legale?legale?

3° Problema: la moneta elettronica può 3° Problema: la moneta elettronica può essere equiparata ad un titolo di credito?essere equiparata ad un titolo di credito?

4° Problematica: rapporto fra la privacy e 4° Problematica: rapporto fra la privacy e la moneta elettronicala moneta elettronica

Prima problematicaPrima problematica

L’art.1277 del cod.civ. dispone: “L’art.1277 del cod.civ. dispone: “I debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale”.

Occorre chiedersi, quindi, se il pagamento con moneta elettronica estingua l’obbligazione ed in particolare occorre interrogarsi sull’accettabilità o meno del pagamento elettronico al posto della moneta avene corso legale (seconda problematica).

Una parte della dottrina attribuendo alla Una parte della dottrina attribuendo alla moneta elettronica il valore di moneta moneta elettronica il valore di moneta convenzionale e non di moneta legale convenzionale e non di moneta legale ritiene che si possa rifiutare il pagamento ritiene che si possa rifiutare il pagamento di un’obbligazione pecuniaria con moneta di un’obbligazione pecuniaria con moneta elettronica. elettronica.

Seguendo questo indirizzo, quindi, l’uso Seguendo questo indirizzo, quindi, l’uso della moneta elettronica non della moneta elettronica non consentirebbe di per sé di estinguere consentirebbe di per sé di estinguere un’obbligazione pecuniaria.un’obbligazione pecuniaria.

Recentemente, però, si è affermata Recentemente, però, si è affermata anche un’altra teoria che invece si anche un’altra teoria che invece si pronuncerebbe favorevolmente alla pronuncerebbe favorevolmente alla possibilità di estinguere obbligazioni possibilità di estinguere obbligazioni pecuniarie tramite l’uso di moneta pecuniarie tramite l’uso di moneta elettronica.elettronica.

Questa dottrina trova fondamento nel fatto che:Questa dottrina trova fondamento nel fatto che: La normativa antiriciclaggio prevede che i La normativa antiriciclaggio prevede che i

pagamenti di importo superiore a 5000 Euro, il pagamenti di importo superiore a 5000 Euro, il creditore ha l’obbligo di rifiutare il pagamento in creditore ha l’obbligo di rifiutare il pagamento in contanti e quindi, per lasciare la traccia del contanti e quindi, per lasciare la traccia del pagamento, accettare bonifici, assegni ed pagamento, accettare bonifici, assegni ed equivalenti.equivalenti.

Art. 1197, il quale prevede che con il consenso del Art. 1197, il quale prevede che con il consenso del creditore, il debitore possa liberarsi eseguendo una creditore, il debitore possa liberarsi eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta e che in questo prestazione diversa da quella dovuta e che in questo caso l’obbligazione si estingue con la diversa caso l’obbligazione si estingue con la diversa esecuzione. Quindi in base a tale articolo, il esecuzione. Quindi in base a tale articolo, il pagamento tramite assegno bancario estingue pagamento tramite assegno bancario estingue un’obbligazione pecuniaria, se il creditore presta il un’obbligazione pecuniaria, se il creditore presta il suo consenso alla diversa prestazione.suo consenso alla diversa prestazione.

La giurisprudenza ha seguito questo orientamento La giurisprudenza ha seguito questo orientamento e così il pagamento mediante moneta elettronica e così il pagamento mediante moneta elettronica potrebbe essere considerato estintivo di potrebbe essere considerato estintivo di un’obbligazione pecuniaria non solo qualora un’obbligazione pecuniaria non solo qualora sussista il consenso del creditore e l’esecuzione sussista il consenso del creditore e l’esecuzione abbia esito positivo, ma anche qualora sussistano abbia esito positivo, ma anche qualora sussistano le circostanze dell’art.1281 cod.civ. (le circostanze dell’art.1281 cod.civ. (le norme le norme che precedono si osservano in quanto non siano che precedono si osservano in quanto non siano in contrasto con i principi derivanti da leggi in contrasto con i principi derivanti da leggi specialispeciali) e l’art. 1175 cod.civ. () e l’art. 1175 cod.civ. (Il debitore e il Il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza)della correttezza)..

Nel caso venga a mancare, quindi, una Nel caso venga a mancare, quindi, una dichiarazione esplicita da parte del dichiarazione esplicita da parte del beneficiario che renda esplicito il beneficiario che renda esplicito il rifiuto di mezzi di pagamento rifiuto di mezzi di pagamento elettronici, l’accettazione può essere elettronici, l’accettazione può essere desunta dal contesto nel quale il desunta dal contesto nel quale il pagamento è richiesto.pagamento è richiesto.

Terza Problematica: M.E. Terza Problematica: M.E. equiparabile ad un titolo di equiparabile ad un titolo di

credito?credito?Fanno propendere verso la non equiparazione la totale Fanno propendere verso la non equiparazione la totale

assenza di quelli che sono i requisiti di un titolo di assenza di quelli che sono i requisiti di un titolo di credito, ossia:credito, ossia:

1.1. Letteralità: il contenuto del diritto cartolare è Letteralità: il contenuto del diritto cartolare è esclusivamente quello che risulta dal contesto letterale esclusivamente quello che risulta dal contesto letterale del titolo;del titolo;

2.2. Autonomia: chi acquista la proprietà sul titolo acquista il Autonomia: chi acquista la proprietà sul titolo acquista il diritto in esso contenuto in modo “autonomo”, cioè senza diritto in esso contenuto in modo “autonomo”, cioè senza subire pregiudizio per i vizi del rapporto di emissione e di subire pregiudizio per i vizi del rapporto di emissione e di trasmissione del titolo o per qualsiasi fatto relativo ai trasmissione del titolo o per qualsiasi fatto relativo ai precedenti rapporti causali precorsi tra l’emittente e i precedenti rapporti causali precorsi tra l’emittente e i precedenti possessori.precedenti possessori.

3.3. Astrattezza Astrattezza 4.4. Inoltre se la moneta elettronica fosse equiparabile ad un Inoltre se la moneta elettronica fosse equiparabile ad un

titolo di credito, il soggetto che fosse il destinatario del titolo di credito, il soggetto che fosse il destinatario del pagamento elettronico dovrebbe necessariamente pagamento elettronico dovrebbe necessariamente rivolgersi all’emittente della moneta per ottenere la rivolgersi all’emittente della moneta per ottenere la conversione in moneta legaLE O ACCREDITO.conversione in moneta legaLE O ACCREDITO.

Quarta problematica: Quarta problematica: rapporto tra privacy e rapporto tra privacy e

moneta elttronicamoneta elttronicaI pagamenti effettuati tramite moneta elettronica I pagamenti effettuati tramite moneta elettronica

sono files e quindi sono facilmente tracciabili e sono files e quindi sono facilmente tracciabili e memorizzabili. Quindi a differenza del contante memorizzabili. Quindi a differenza del contante la moneta elettronica è tendenzialmente non la moneta elettronica è tendenzialmente non anonima. anonima.

Allo scopo di garantire una maggiore sicurezza, Allo scopo di garantire una maggiore sicurezza, molti sistemi di pagamento su Internet fanno molti sistemi di pagamento su Internet fanno riferimento a metodi di identificazione riferimento a metodi di identificazione dell’utente. Se ciò costituisce un’importante dell’utente. Se ciò costituisce un’importante misura di sicurezza, anche se non assoluta, misura di sicurezza, anche se non assoluta, certamente essa presenta il grave difetto di certamente essa presenta il grave difetto di costituire una potenziale violazione della privacy costituire una potenziale violazione della privacy dell’utente.dell’utente.

Ci viene in aiuto così la disciplina per Ci viene in aiuto così la disciplina per la conservazione dei dati personali, la conservazione dei dati personali, che avviene in base a quanto che avviene in base a quanto previsto dagli artt.11 e 3 del Codice previsto dagli artt.11 e 3 del Codice della privacy.della privacy.

Art.11 cod. privacyArt.11 cod. privacy Modalità del trattamento e requisiti dei datiModalità del trattamento e requisiti dei dati 1. I dati personali oggetto di trattamento sono:1. I dati personali oggetto di trattamento sono: a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;a) trattati in modo lecito e secondo correttezza; b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e

legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi;termini compatibili con tali scopi;

c) esatti e, se necessario, aggiornati;c) esatti e, se necessario, aggiornati; d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità

per le quali sono raccolti o successivamente trattati;per le quali sono raccolti o successivamente trattati; e) conservati in una forma che consenta l'identificazione e) conservati in una forma che consenta l'identificazione

dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.raccolti o successivamente trattati.

2. I dati personali trattati in violazione della disciplina 2. I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati.possono essere utilizzati.

Art.3 cod. privacyArt.3 cod. privacy

Principio di necessità nel trattamento dei Principio di necessità nel trattamento dei datidati

1. I sistemi informativi e i programmi informatici 1. I sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.l'interessato solo in caso di necessità.

… … Grazie per l’attenzione!Grazie per l’attenzione!