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La maxi sanzione contro il lavoro sommerso. A cura di: Dott. Marco Bellumore – Resp.U.O. Vig. Ordinaria DPL di Varese Gallarate, 18 febbraio 2011. Evoluzione storica. La strategia di contrasto del lavoro irregolare da parte del legislatore si è venuta a dispiegare nel tempo attraverso: - PowerPoint PPT Presentation
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La maxi sanzione contro il lavoro La maxi sanzione contro il lavoro sommersosommerso
A cura di:Dott. Marco Bellumore – Resp.U.O. Vig. Ordinaria DPL di Varese
Gallarate, 18 febbraio 2011
Evoluzione storicaEvoluzione storica
La strategia di contrasto del lavoro irregolare da parte del legislatore si è venuta a dispiegare nel tempo attraverso:
provvedimenti volti a favorire l’emersione di tale fenomeno consentendone la regolarizzazione;
disincentivando il fenomeno in questione con l’introduzione di un sistema sanzionatorio particolarmente oneroso per il datore di lavoro
Maxi sanzione per lavoro nero D.L. n. 12/2002
Dal 200% al 400% del costo del lavoro da CCNL
Dal 200% al 400% del costo del lavoro da CCNL
Per ciascun lavoratore irregolare
Dall’inizio dell’anno al momento della contestazione
dichiarata incostituzionale poiché in contrasto
con
Art. 3 Cost.: violazione del principio di ugualianza
Art. 24 Cost. : diritto di difesa 2
Maxisanzione per lavoro neroArt. 36bis D.L.
223/2006
Sanzione amministrativa
Sanzioni civili per omesso versamento contributi e
premi
Da € 1.500 a € 12.000 maggiorata di € 150 per
ciascuna giornata di lavoro effettivo
Importo non inferiore a € 3.000 indipendentemente
dalla durata dell’irrogolarità
Maxisanzione per lavoro nero come modificato
dal collegato lavoro
Sanzione amministrativa
Da € 1.500 a € 12.000 maggiorata di € 150 per
ciascuna giornata di lavoro effettivo
Da € 1.000 a € 8.000 maggiorata di € 30 per
ciascuna giornata di lavoro effettivo se riferita a periodi
irregolari pregressi
Sanzione civile Maggiorata del 50%
3
IntroduzioneIntroduzioneNell’ottica di una incontrovertibile conferma dell’impegno per il contrasto al lavoro irregolare, l’art. 4 della L. 183/2010 (Collegato Lavoro) apporta un’ampia modifica alle previsioni di cui all’art. 3 del D.L. 73/2002, introducendo rilevanti novità in tema di maxi sanzione per il lavoro sommerso.In particolare la riformulazione dell’istituto incide profondamente sulla previgente disciplina, ridefinendone
l’ambito di applicazione;
i soggetti titolari del potere di contestazione dell’illecito e
le modalità procedurali di adozione del provvedimento e di irrogazione della sanzione,
il relativo regime sanzionatorio4
istituti Situazione ante 23/11/2010 Situazione dal 24/11/2010
ORGANI COMPETENTI ALLA CONSTATAZIONE
DELLA VIOLAZIONE
Tutti gli organi di controllo in materia fiscale, contributiva e del lavoro
Tutti gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro, fisco e previdenza, mediante il verbale unico di accertamento e notificazioneIn merito alle violazioni amm.ve di esclusiva competenza della DPL, gli organi di vigilanza continuano ad inviare le segnalazioni alle DPL competenti, per i successivi adempimentiORGANI COMPETENTI
AD IRROGARE LA SANZIONE
Direzione Provinciale del Lavoro
SANZIONE AMMINISTRATIVA
Da € 1.500 a € 12.000, per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di € 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo
Da € 1.500 a € 12.000 per lavoratore irregolare, magg. di € 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivoDa € 1.000 a € 8.000 per ciascun lavoratore irregolare, magg. di € 30 per ciascuna giornata di lavoro irregolare, in caso di regolarizzazione del rapporto solo successivamente rispetto all’effettiva instaurazione e soltanto in parte, ovvero quando il lavoratore abbia svolto un periodo parzialmente “in nero”, pur a fronte di un successivo periodo di regolare occupazione
NUOVE MODALITA’ DI CALCOLO
ex art. 16/L. 689/81
La riduzione ex art. 16 L. 689/81 era prevista soltanto per la base “fissa”, ma non per la maggiorazione
In entrambe le ipotesi di illecito, il personale ispettivo dovrà ammettere il trasgressore al pagamento della sanzione in misura ridotta ex art. 16 L. 689/81, sia per la base “fissa” che per la maggiorazione
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istituti Situazione ante 23/11/2010 Situazione dal 24/11/2010
ISTITUTO DELLA DIFFIDAex art. 13 D.Lgs 124/2004 Non applicabile
Il personale ispettivo, qualora riscontri ipotesi di lavoro nero alle quali è applicabile la maxi sanzione , deve diffidare il trasgressore (art. 13 D.Lgs 124/2004)La diffida non è applicabile in caso di lavoro irregolare di lavoratori extracomunitari privi di idoneo permesso di soggiorno e di minori non occupabili
SANZIONI CIVILI PER MANCATO VERSAMENTO DI CONTRIBUTI E PREMI
Applicazione della vigente normativa in materia con un minimo di € 3.000 per ciascun lavoratore
L’importo è aumentato del 50% ed è venuto meno il limite minimo di € 3.000
SANZIONI AMMINISTRATIVE PER GLI INADEMPIMENTI
LEGATI ALL’ASSUNZONE
Applicazione della vigente normativa
La sanzione per la mancata comunicazione preventiva al Centro per l’impiego è assorbita nella fattispecie più grave della maxi sanzione per i lavoratori dipendenti; rimane applicabile in tutti gli altri casi, diversi dal lavoro subordinato, in cui è prevista la comunicazione del rapporto.
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PresuppostiPresupposti
Individuazione del lavoro sommerso
Impiego di lavoratori subordinati in assenza di
comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di
lavoro
Art. 9bis D.L.
510/1996
La disciplina precedente identificata il lavoro irregolare nell’impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o
da altra documentazione obbligatoriaDisposizione precedente
a) Lavoratori a) Lavoratori subordinatisubordinati senza senza ppreventiva comunicazione di reventiva comunicazione di
assunzioneassunzione
b) b) Volontà di non occultare il rapportoVolontà di non occultare il rapporto
La maxi sanzione non è applicata qualora, dagli adempimenti di carattere contributivo precedentemente assolti, si evidenzi comunque la volontà di non occultare il rapporto, anche se trattasi di differente qualificazione
L’effetto scriminante degli adempimenti di tipo contributivo assolti con riguardo all’inizio delle prestazioni di lavoro e prima dell’intervento ispettivo può essere riconosciuto soltanto ai documenti previdenziali di tipo contributivo
AttenzionAttenzion
eeTale scriminante opera anche nel caso in cui l’adempimento degli obblighi contributivi attenga a gestioni previdenziali diverse da quelle del Fondo lavoratori dipendenti.
Campo di applicazioneCampo di applicazione
Rapporti oggetto di sanzione
Lavoratori subordinati, alle dipendenze di datori di lavoro
privati, ovvero anche di enti pubblici economici,
Sono esclusi i datori di lavoro domesticoAttenzionAttenzion
ee
La maxi sanzione era applicabile a qualunque tipologia di lavoratore, in quanto il presupposto prescindeva dalla qualificazione subordinata o autonoma del rapporto di lavoro
Disposizione precedente
9
Campo di applicazioneCampo di applicazione
Rapporti non sanzionabili
Rapporti di lavoro genuinamente instaurati con lavoratori autonomi e
parasubordinati, per i quali non è stata effettuata, qualora normativamente
prevista, la comunicazione preventiva al Centro per l’Impiego
Co.co.co., anche
a progetto,
associati in
partecipazione
AttenzionAttenzionee Rimane ferma la sanzione per l’omessa comunicazione
Rapporti di lavoro autonomo/parasubordinato sostanzialmente Rapporti di lavoro autonomo/parasubordinato sostanzialmente “genuini”, non resi noti alla P.A. con le modalità documentali previste “genuini”, non resi noti alla P.A. con le modalità documentali previste dalle normedalle norme
NoNo maxi-sanzione maxi-sanzioneSi altre sanzioniSi altre sanzioni
Rapporti di lavoro “formalmente” autonomi e parasubordinati perché Rapporti di lavoro “formalmente” autonomi e parasubordinati perché correttamente instaurati secondo le norme, ma sostanzialmente correttamente instaurati secondo le norme, ma sostanzialmente subordinatisubordinati
NoNo maxi sanzione maxi sanzione(riqualificazione)(riqualificazione)Si altre sanzioniSi altre sanzioni
Rapporti di lavoro e parasubordinato, rappresentati tali dalle parti, ma Rapporti di lavoro e parasubordinato, rappresentati tali dalle parti, ma sostanzialmente sostanzialmente subordinati, subordinati, sconosciuti sconosciuti alla P.A.alla P.A.
Si Si maxi-sanzionemaxi-sanzioneNo sanzione per com. ass.No sanzione per com. ass.
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Campo di applicazioneCampo di applicazioneIl requisito della subordinazione è dato per accertato; troverà applicazione, quindi la
maxisanzione qualora non siano stati effettuati i relativi e diversi adempimenti formalizzati nei
confronti della P.A., utili a comprovare la regolarità del rapporto
E’ possibile applicare la maxi sanzione qualora manchi:
Comunicazione DNA Inail preventiva (art. 23 DPR 1124/1965)
Coniuge, figli, parenti, affini, affiliati e affidati del datore di lavoro che prestino, con o senza retribuzione, alle di cui dipendenze opera manuale ed anche non manualeSoci di coop. e altra società, anche di fatto, comunque denominata costituita od esercitata, i quali prestino opera manuale, oppure non manuale
Comunicazione all’Inps /Inail Lavoro occasionale accessorio
Documentazione per la verifica della autonomia del rapporto
Lavoro autonomo occasionale (art. 2222 c.c.)Iscrizione CCIAA, Partita IVA, doc. fiscali
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Natura della sanzioneLa maxi sanzione non si sostituisce ma va ad sommarsi a tutte le altre sanzioni previste dall’ordinamento nei casi di irregolare costituzione del rapporto di lavoro.Es. mancata consegna al lavoratore del documento contente le informazioni relative alla instaurazione del rapporto di lavoro; omesse registrazione sul Lul
AttenzionAttenzion
ee
Il datore di lavoro cui si applichi la maxi sanzione non è soggetto alla sanzione per la mancata comunicazione preventiva al Centro per l’impiego (da € 100 a € 500)
in tutti gli altri casi, diversi dal lavoro subordinato, in cui è prevista la comunicazione del rapporto al Centro per l’impiego (co.co.co., anche a progetto, ass. in partecipazione, tirocini)
Con riferimento a rapporti di natura subordinata quando la mancata tempestiva comunicazione non dia luogo alla contestazione della maxi sanzione
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Esclusioni
Errata qualificazione del rapportoErrata qualificazione del rapporto
In caso di formale instaurazione di rapporti di lavoro autonomi o
parasubordinati nel rispetto dei relativi obblighi di natura documentale, la
differente qualificazione degli stessi in chiave subordinata, operata dagli organi
di vigilanza in sede di accertamento ispettivo non comporta l’applicazione della
maxi sanzione
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Esclusioni
Ferie e/o chiusura dei professionisti o associazioni di categoriaFerie e/o chiusura dei professionisti o associazioni di categoria
il datore di lavoro si è affidato a professionisti o associazioni di categoria;
ferie o chiusura dei soggetti abilitati cui ha affidato l’incarico;
invio comunicazione preventiva di assunzione mediante fax (mod. UniURG)
obbligo di inviare la comunicazione ordinaria nel primo giorno utile successivo alla riapertura degli studi o degli uffici
Circ. 20/2008
Circ. 38/2010
Il datore di lavoro deve documentare agli ispettori l’affidamento degli adempimento ad un soggetto
abilitato, la chiusura dello stesso e l’UNIUrg
EsclusioniRegolarizzazione integrale spontaneaRegolarizzazione integrale spontanea
Non è soggetto alla maxi sanzione il datore di lavoro che regolarizzi spontaneamente e, integralmente, per l’intera durata, il rapporto di lavoro, avviato originariamente senza una preventiva comunicazione obbligatoria di instaurazione
Antecedentemente al primo accesso in azienda del personale ispettivo di uno degli organismi di vigilanza in materia di lavoro, fisco e previdenza o di una eventuale convocazione per l’espletamento del tentativo di conciliazione monocratica
AttenzionAttenzion
ee
15
Fino alla scadenza del 1° adempimento contributivo
Il datore di lavoro effettua la comunicazione al Centro per l’impiego da cui risulta la data di effettiva instaurazione del rapporto di lavoro
conseguenzeRimangono fermi i successivi e conseguenti adempimenti previdenziali e la piena sanzionabilità anche della tardiva comunicazione
Successivamente alla data di scadenza degli obblighi contributivi
Il datore di lavoro deve: denunciare spontaneamente la propria situazione debitoria entro e non oltre 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi riferiti al 1° periodo di paga; versare gli interi importi dei contributi o premi dovuti agli Istituti previdenziali per tutto il periodo di irregolare occupazione entro 30 giorni dalla denuncia, in uno con il pagamento della sanzione civile di cui all’art. 116, comma 8, lett. b) L. 388/2000; effettuare la comunicazione al Centro per l’impiego da cui risulti la data di effettiva instaurazione del rapporto di lavoro
Tardiva comunicazione
Rimane ferma la sanzionabilità anche della tardiva comunicazione
Modalità di regolarizzazione spontanea
16 del mese successivo a quello di inizio del rapporto
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EsclusioniVolontà di non occultare il rapportoVolontà di non occultare il rapporto
La maxi sanzione non è applicata qualora, dagli adempimenti di carattere contributivo precedentemente assolti, si evidenzi comunque la volontà di non occultare il rapporto, anche se trattasi di differente qualificazione
L’effetto scriminante degli adempimenti di tipo contributivo assolti con riguardo all’inizio delle prestazioni di lavoro e prima dell’intervento ispettivo può essere riconosciuto soltanto ai documenti previdenziali di tipo contributivo
AttenzionAttenzion
eeTale scriminante opera anche nel caso in cui l’adempimento degli obblighi contributivi attenga a gestioni previdenziali diverse da quelle del Fondo lavoratori dipendenti.
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Modalità che documentano la volontà di non occultare il rapporto
Documentazione
Idonea ad escludere la maxi sanzione
DM 10EMENSUNIEMENS
Non idonea a escludere la maxi sanzione
Libro unico del lavoroContratto individuale di lavoroTessera personale di riconoscimentoDocumentazione assicurativaDocumentazione fiscale
NotaA nulla rileva l’esibizione di altra documentazione, in quanto non considerata significativa dell’intenzione di non occultare il rapporto lavorativo
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Fattispecie particolari di lavoro sommerso punibile
Tipologie di rapporti di lavoro
Applicabilità maxi
sanzioneCondizioni
Lavoratori domesticiNo Prestatori addetti con continuità al funzionamento della vita
familiare
Si Impiego del lavoratore assunto come domestico in altra attività imprenditoriale o professionale
Lavoratori extracomunitari clandestini o privi del permesso di soggiorno occupati irregolarmente
SiLa maxi sanzione è applicabile all’occupazione di lavoratori non regolarizzabili; convive con la sanzione penale aggiuntiva dell’occupazione di manodopera clandestina.
Minori Si
La maxi sanzione è applicabile all’impiego di bambini e adolescenti privi dei requisiti legalmente stabiliti per l’ammissione al lavoro in qualsiasi forma
Lavoratori in somministrazione (*) Si
Le agenzie per il lavoro possono dimostrare la regolare occupazione con il contratto di lavoro sottoscritto dalle parti o la comunicazione di invio in somministrazione
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Fattispecie particolari di lavoro sommerso punibile
Tipologie di rapporti di lavoro
Applicabilità maxi sanzione Condizioni
Istituzione scolastiche private (*) Si
Se occupano irregolarmente personale, qualora non possano attestare la regolarità dell’occupazione con la documentazione posta in essere per inserire il lavoratore nella organizzazione didattica o funzionale
Settore turistico
No
In caso di presentazione della comunicazione semplificata preventiva (poiché non in possesso di uno o più dati anagrafici del lavoratore), dalla quale risultino inequivocabilmente la tipologia contrattuale e l’identificazione del prestatore di lavoro, e successiva integrazione della comunicazione entro il 3° giorno successivo a quello di instaurazione del rapporto
Si In caso di personale impiegato senza la preventiva comunicazione semplificata
Assunzioni per cause di forma maggiore o eventi straordinari (+)
Si/No Valutazione caso per caso dell’oggettiva impossibilità di conoscere anticipatamente numero e nominati dei lavoratori da assumere.
Assunzioni effettuate durante i periodi di chiusura per ferie dei professionisti
No
Se il datore di lavoro dimostra di:aver affidato gli adempimenti ad un soggetto abilitatoaver assunto durante i periodi di chiusura feriale di questo;aver inviato la comunicazione preventiva (Mod. UNI-URG) 20
Misura delle sanzioni
Tipologia di sanzioni Ipotesi Sanzione Maggiorazione
Sanzioni in misura ridotta
Sanzione Maggiorazione
Amministrative
Impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di assunzione
Da € 1.500 a € 12.000 per ciascun lavoratore
€ 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo
€ 3.000 (1/3 del massimo se più favorevole al doppio del minimo)
€ 50
Diffida
€ 1.500 (misura minima edittale) € 37,5 (1/4)
Datore che regolarizza il rapporto dopo l’effettiva instaurazione e solo in parte• Datore che ha occupato in nero e per un periodo successivo in modo regolare
Da € 1.000 a € 8.000 per ciascun lavoratore
€ 30 per ciascuna giornata di lavoro effettivo
Sanzione ridotta
€ 2.000 (1/3 del massimo o se più favorevole doppio del minimo)
€ 10
Diffida
€ 1.000 (misura minima edittale) € 7,50 (1/4)
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Misura delle sanzioni
Sanzioni civili previdenziali di
Evasione di contributi e premi
Aumentano del 50% le sanzioni previste dall’art. 116 L. 388/2000.
L’art. 116, co. 8 L. 388/2000 prevede la sanzione del 30% in ragione d’anno della contribuzione evasa fino ad un massimo del 60%
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E’ necessario che vi sia evasione previdenziale, circostanza che si verifica esclusivamente nel caso in cui sia scaduto il termine previsto per il versamento dei contributi (mensile) e dei premi (annuale)
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Determinazione della sanzione
Base sanzionatoria fissa predeterminata dalla legge Coefficiente di maggiorazione
Ipotesi “base” da € 1.500 a € 12.000(per ciascun lavoratore)
€ 150 per giornata di lavoro effettivo
Ipotesi “attenuata” da € 1.000 a € 8.000(per ciascun lavoratore)
€ 30 per giornata di lavoro irregolare
Applicabilità della diffida a regolarizzare ex art. 13 D.Lgs n. 124/2004
€ 1.500 + 37,50€ 1.000 + 7,50
Il datore di lavoro viene diffidato a regolarizzare il lavoratore; a fronte della tempestiva e integrale regolarizzazione (entro 30 gg.) il destinatario della diffida viene ammesso alla estinzione delle maxisanzioni attraverso il pagamento della sanzione ridottissima, pari al minimo edittale per la base fissa, con una maggiorazione gioranaliera pari ad 1/4 del coefficiente moltiplicatore stabilito in misura fissa
La regolarizzazione deve avvenire con un contratto di natura subordinata a tempo indeterminato full time ovvero part-time con orario non inferiore a 20 ore settimanali
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Determinazione della sanzione
Applicabilità dell’art. 16 L. 689/81€ 3.000 + € 50€ 2.000 + € 10
Organi competenti alla irrogazione della sanzioneOrgani competenti alla irrogazione della sanzione
All’irrogazione della maxi sanzione provvedono gli
organi che effettuano accertamenti in materia di
lavoro, fisco e previdenza
Autorità competente a ricevere il rapporto ex art. 17 L. 689/81
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Organi competenti alla irrogazione della sanzioneOrgani competenti alla irrogazione della sanzione
Ai fini dell’individuazione della competenza all’irrogazione della maxi sanzione, non si fa più riferimento al momento della “constatazione della violazione”, ma al momento della “commissione dell’illecito”.Essendo l’impiego di lavoratori in nero un illecito di natura permanente, il momento della sua consumazione si avrà alla cessazione del comportamento e cioè: con l’accertamento ispettivo o con la regolarizzazione spontanea da parte del datore di lavoro
Organo competente all’irrogazione Consumazione dell’illecito Organo competente
all’irrogazione
Agenzia delle Entrate (se non è stata già irrogata la sanzione
12/08/2006 DPL
12/08/2006 – 23/11/2010 DPL
24/11/2010 DPL- INPS – INAIL – G.d.F. – Agenzia delle Entrate – Agenzia delle Dogane – Enpals - Ipsema
L’INPS con circ. n. 157 del 7/12/2010 ha precisato che la competenza dell’Istituto ad irrogare la maxi sanzione decorre dal 24/11/2010 ed è riferita anche agli illeciti commessi prima di tale data, purchè proseguiti oltre tale data
Attenzione
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Diritto intertemporaleDiritto intertemporale
Sanzione applicabile
E’ necessario far riferimento al momento consumativo dell’illecito, ossia se lo stesso si sia consumato prima o dopo la data di entrata in vigore della L. 183/2010 (24/11/2010)
Sanzione applicabileSanzione applicabile
Precedente disciplina sanzionatorio, con applicazione della diffida ex art. 13 D.Lgs 124/2004 e nuove modalità di calcolo (art. 16 L. 689/81)
24/11/2010 Nuovo regime sanzionatorio
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