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LA LEGGE DI BILANCIO 2020 Relatore dott. Francesco Barone
ACCOLLO DEL DEBITO D’IMPOSTA ALTRUI E
DIVIETO DI COMPENSAZIONE
ACCOLLO DEL DEBITO E DIVIETO DI COMPENSAZIONE È fatto divieto di pagamento
del debito accollato mediante compensazione
Nel caso di violazione del divieto di compensazione
dell’accollante i pagamenti effettuati in compensazione
si considerano come non avvenuti a tutti
gli effetti di legge
Si applicano le sanzioni per ritardati od omessi versamenti diretti e per le altre violazioni in materia di compensazione (art. 13, D.Lgs. n. 471/1997)
ATTI DI RECUPERO
•
Le sanzioni sono irrogate con atti di recupero da notificare,
a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello in cui è stata
presentata la delega di pagamento
In capo all’accollante sono comminate le sanzioni pari
al 30% del credito, se il credito indebitamente compensato è
esistente, o dal 100 al 200 % dell’importo, ove il credito sia inesistente
In capo all’accollato è comminata la sanzione pari
al 30% del dovuto, recuperando l’imposta dovuta
e gli interessi, importi per i quali l’accollante è
coobbligato in solido
CESSAZIONE PARTITA IVA ESCLUSIONE DAL VIES
E DIVIETO DI COMPENSAZIONE
DIVIETO DI COMPENSAZIONE
•
Notifica da parte dell’Agenzia delle Entrate del provvedimento
di cessazione della partita IVA
Divieto di compensazione di tutti i crediti a prescindere
dalla tipologia e dall’importo
L’esclusione rimane in vigore fino a quando la partita IVA
risulti cessata
Notifica da parte dell’Agenzia delle Entrate del provvedimento
di esclusione dal VIES
Divieto di compensazione dei SOLI crediti IVA
L’esclusione rimane in vigore fino a quando non siano rimosse
le irregolarità
SCARTO DEL MODELLO F24
Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti in violazione della
normativa il modello F24 è scartato
Lo scarto è comunicato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate
al soggetto che ha trasmesso il modello F24
mediante apposita ricevuta
CONTRASTO ALLE INDEBITE COMPENSAZIONI
COMPENSAZIONE DEI CREDITI DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI
Possibilità di compensare per importi superiori a 5.000 euro annui SOLO a partire dal decimo giorno
successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui emerge il credito
Crediti IRAP
Crediti relativi alle imposte
sui redditi e alle relative addizionali
Crediti relativi alle imposte
sostitutive delle imposte sui redditi
OBBLIGO DI COMPENSAZIONE CON MODELLO F24
Obbligo di utilizzare modalità di pagamento telematiche tramite F24
Per tutti i soggetti che intendono effettuare la
compensazione e non solo per
i soggetti titolari di partita IVA
Tale obbligo è esteso anche ai crediti
maturati in qualità di sostituto d’imposta per il recupero delle
eccedenze di versamento delle
ritenute e dei rimborsi/bonus
erogati ai dipendenti
Le nuove disposizioni si applicano con
riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d’imposta
in corso al 31 dicembre 2019
COOPERAZIONE RAFFORZATA
L’AE, l’INPS e l’INAIL possano definire procedure di cooperazione rafforzata
finalizzate al contrasto delle indebite compensazioni di crediti tramite modello F24
Gli istituti possono inviare all’AE segnalazioni qualificate circa operazioni che presentano
profili di rischio ai fini del recupero del credito indebitamente compensato
PROCEDIMENTO ATTIVITÀ DI CONTROLLO SU MODELLO F24
Qualora in esito all’attività di controllo i crediti indicati
nelle deleghe di pagamento si rivelino in tutto o in parte
non utilizzabili in compensazione l’AE
comunica telematicamente la mancata esecuzione
della delega di pagamento al soggetto che ha trasmesso
la delega stessa entro il termine di trenta giorni e applica la sanzione di cui al nuovo comma 2-ter dell’art.
15 del D. Lgs n. 471/1997
Qualora a seguito della comunicazione
il contribuente, entro i trenta giorni successivi
al ricevimento della stessa, rilevi eventuali elementi
non considerati o valutati erroneamente, può fornire
i chiarimenti necessari all'Agenzia delle Entrate.
L'iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione non è eseguita se il contribuente provvede a pagare la somma
dovuta entro trenta giorni
L’Agente della riscossione notifica la
cartella di pagamento al debitore iscritto
a ruolo entro il 31 dicembre del terzo
anno successivo a quello di
presentazione della delega di pagamento
NUOVE SANZIONI
Nel caso di mancata
esecuzione delle deleghe di pagamento per effetto dell’attività
di controllo
Si applica la sanzione pari al 5 per cento dell'importo
fino a 5.000 euro, mentre è pari a 250 euro per importi superiori
a 5.000 per ciascuna delega non eseguita
Non si applica l’art. 12 del D.Lgs. n. 472/1997
(cumulo giuridico)
DECORRENZA
Le nuove regole relative alle
sanzioni si applicano
Alle deleghe di pagamento presentate a partire dal
mese di marzo 2020
RITENUTE E COMPENSAZIONI
IN APPALTI E SUBAPPALTI
VERSAMENTO DELLE RITENUTE IN SEDE DI APPALTO E SUBAPPALTO
Il committente
che affida il compimento di un’opera o di un
servizio ad un’impresa di importo complessivo annuo superiore a €
200.000
è tenuto a richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarla, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento
delle ritenute
relative ai lavoratori direttamente
impiegati nell’esecuzione dell’opera o del
servizio
Il versamento delle ritenute è effettuato dall'impresa
appaltatrice o affidataria e dall'impresa subappaltatrice,
con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità dì compensazione
OBBLIGHI DELLE IMPRESE L’impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici trasmettono al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all'impresa appaltatrice, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute: le deleghe di pagamento; un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale,
impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di opere e servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell'opera o del servizio affidato;
l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione;
il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di detto lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.
OBBLIGO DEL COMMITTENTE
Nel caso in cui entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute sia maturato il diritto a ricevere corrispettivi dall'impresa appaltatrice o affidataria e questa o le imprese subappaltatrici non abbiano ottemperato all'obbligo di trasmettere al committente le deleghe di pagamento e le informazioni relative ai lavoratori impiegati ovvero risulti l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute
fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa
Il committente deve sospendere, finché perdura l'inadempimento, il pagamento dei
corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria sino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell'opera o del servizio ovvero per un importo pari
all'ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa
Il committente inoltre ne dà comunicazione entro novanta giorni all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente nei
suoi confronti
SANZIONE PER IL COMMITTENTE
In caso di inottemperanza agli obblighi relativi alla richiesta della copia del versamento delle ritenute alla impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici ovvero nel caso in cui queste non abbiano ottemperato all'obbligo di trasmettere al committente le deleghe di pagamento e le informazioni relative ai lavoratori impiegati ovvero risulti l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali, il committente è obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all'impresa appaltatrice o affidataria, o subappaltatrice, per la corretta determinazione delle ritenute e per la corretta esecuzione delle stesse, nonché per il tempestivo versamento, senza possibilità di compensazione.
DEROGHE ALLA DISCIPLINA Gli obblighi introdotti non trovano applicazione qualora
le imprese appaltatrici o affidatarie, o subappaltatrici, comunichino al committente, allegando la relativa
certificazione, la sussistenza nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista (pari a cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del
versamento) dei seguenti requisiti:
Essere in attività da almeno tre anni, in regola con gli obblighi dichiarativi, e aver
eseguito nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi
presentate nell'ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un
importo non inferiore al 10 per cento dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime
Non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi,
all'imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi
superiori a 50.000 euro per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti
pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Tali disposizioni non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non
sia intervenuta decadenza
CERTIFICAZIONE
La certificazione del possesso
dei requisiti
E’ messa a disposizione dall'Agenzia
delle entrate e ha validità di quattro mesi
dalla data del rilascio
DIVIETO DI COMPENSAZIONE PER IL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI
Il versamento di tutti i contributi
previdenziali, assistenziali e premi assicurativi maturati nel corso
di durata del contratto
Non può essere oggetto di compensazione. La disposizione non si applica alle
imprese appaltatrici e subappaltatrici o affidatarie che presentano i requisiti
previsti per potere procedere autonomamente al versamento
delle ritenute.
DECORRENZA
Le nuove regole si applicano
A decorrere dal 1° gennaio 2020
LE NOVITA’ NEL REGIME
FORFETARIO
REGIME FORFETARIO
Dal 1° gennaio 2019 viene
modificato il regime forfetario
che diventa un regime naturale
Il regime è riservato alle SOLE
persone fisiche esercenti attività
di impresa (comprese le imprese
familiari) e di arti e professioni non in
forma associata
I soggetti che intraprendono l’attività
possono avvalersi del regime forfetario
senza comunicare un preventivo
accesso
UNA SOLA SOGLIA DI ACCESSO
ELENCO ATTIVITA’ SOGLIE
Industrie alimentari e delle bevande 40% 65.000
Commercio all’ingrosso e dettaglio 40% 65.000
Commercio amb. di prodotti alimentari e bevande 40% 65.000
Commercio ambulante di altri prodotti 54% 65.000
Costruzioni e attività immobiliari 86% 65.000
Intermediari del commercio 62% 65.000
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 40% 65.000
Attività professionali 78% 65.000
Altre attività economiche 67% 65.000
NUOVO REQUISITO DI ACCESSO
Potranno accedere al regime agevolato forfettario i contribuenti che, oltre a non avere superato il limite dei 65.00 euro, hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente NON superiore ad euro 20.000 lordi per lavoro accessorio, per lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori, anche assunti per l’esecuzione di specifici progetti, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati e le spese per prestazioni di lavoro prestato dall’imprenditore o dai suoi familiari.
REQUISITI
Ai fini dell’individuazione del
limite dei ricavi e dei compensi
per l’accesso al regime
Non rilevano i ricavi ed i compensi
derivanti dall’adeguamento gli indici
sintetici di affidabilità fiscale
Nel caso di esercizio contemporaneo
di attività contraddistinte da diversi
codici ATECO si assume la somma dei
ricavi e dei compensi relativi alle
diverse attività esercitate
CAUSE DI ESCLUSIONE
Non possono avvalersi del
regime forfetario
Le persone fisiche
che si avvalgono di
regimi speciali IVA
o di regimi forfetari
di determinazione
del reddito
I soggetti non
residenti ad
eccezione di quelli
residenti nella UE o
in uno Stato
aderente allo SEE
I soggetti che
effettuano cessioni
di fabbricati o
porzioni di
fabbricati, di terreni
edificabili, di mezzi
di trasporto nuovi
SEGUE: CAUSE DI ESCLUSIONE
Lett. d): non possono avvalersi del regime forfetario gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni;
Lett. d-bis: non possono altresì avvalersi del regime le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.
NUOVA CAUSA DI ESCLUSIONE
Lett. d-ter: si ripristina l’esclusione dal regime forfettario dei
soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di
lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro
dipendente eccedenti l'importo di 30.000 euro.
La verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro
è cessato.
REGIME PREMIALE
Per i contribuenti che
hanno un fatturato annuo
costituito esclusivamente
da fatture elettroniche
Il termine di decadenza per la
notificazione degli avvisi di
accertamento
è ridotto di un anno ovvero
a quattro anni
(rispetto ai vigenti cinque)
BENEFICI
Ai fini del riconoscimento della spettanza o per la
determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di
qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso
di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche del
reddito assoggettato al regime forfetario.
RISPOSTE DELL’AGENZIA DELLE
ENTRATE L’AE nelle videoconferenze ha così risposto:
1. Le partecipazioni ricevute per donazione/successione devono essere dismesse entro la fine dell’anno
2. Per il forfetario (es. idraulico) la fattura può sostituire lo scontrino elettronico
3. L’indennità di maternità non rientra nel limite (65.000 euro) ai fini dell’accesso o permanenza nel regime forfetario
4. Se il reddito di lavoro dipendente e quello della pensione superano l’importo di euro 30.000 il contribuente nel 2020 non può accedere al regime forfetario
5. Se il soggetto impatriato apre la P. IVA deve valutare se applicare il regime forfetario o degli impatriati
CREDITO D’IMPOSTA PER
INVESTIMENTI
BENEFICIARI
Beneficiari del credito d’imposta sono
le imprese
Che effettuano
investimenti in beni
strumentali nuovi
entro il 31.12.2020
Ovvero entro il
30.06.2021 con
pagamento del 20% di
acconto entro il
31.12.2020 con
accettazione dell’ordine
da parte del venditore
Possono accedere anche le
stabili organizzazioni di soggetti
non residenti,
indipendentemente dalla forma
giuridica, dal settore economico
di appartenenza, dalla
dimensione e dal regime fiscale
di determinazione del reddito
ESCLUSIONI
Sono escluse dall’agevolazione
Le imprese in stato di crisi
Le imprese destinatarie di sanzioni
interdittive derivanti dalla violazione
delle norme sulla responsabilità
amministrativa delle persone
giuridiche (di cui all'articolo 9, comma
2, del D. LGS 8 giugno 2001, n. 231)
CONDIZIONE
Per le imprese ammesse al credito d'imposta, la fruizione
del beneficio spettante è condizionata al rispetto della
normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in
ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di
versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a
favore dei lavoratori
BENI ESCLUSI
Sono esclusi dall’agevolazione oltre a
TUTTI i veicoli e altri mezzi di
trasporto
Non possono
esercitare la
rivalsa dell’IVA
per le
operazioni
nazionali
Fabbricati e le
costruzioni
I beni di cui
all'allegato 3
annesso alla legge
di stabilità 2016
(legge n. 208 del
2015)
I beni per i quali
il D.M. 31
dicembre 1988
prevede
coefficienti di
ammortamento
inferiori al 6,5%
I beni gratuitamente devolvibili
delle imprese operanti, in
concessione e a tariffa, nei
settori dell'energia, dell'acqua,
dei trasporti, delle
infrastrutture, delle poste,
delle telecomunicazioni, della
raccolta e depurazione delle
acque di scarico e della
raccolta e smaltimento rifiutii
BENI IMMATERIALI
Sono agevolabili gli investimenti in beni immateriali nuovi
strumentali all'esercizio d'impresa, individuati all'allegato B
annesso alla legge di bilancio 2017, legge 11 dicembre
2016, n. 232, come integrato dall'articolo 1, comma 32,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Si tratta di beni immateriali (software) funzionali alla
trasformazione tecnologica secondo il modello Industria 4.0
MISURA DEL CREDITO D’IMPOSTA
Il credito d’imposta è riconosciuto per i
beni compresi nell'allegato A annesso
alla legge di bilancio 2017
Nella misura del 40
per cento del costo
per la quota di
investimenti fino a
2,5 milioni di euro
Nella misura del 20 per
cento per la quota di
investimenti oltre i 2,5
milioni di euro e fino al
limite massimo di costi
complessivamente
ammissibili, pari a 10
milioni di euro.
Per gli investimenti aventi ad
oggetto beni immateriali
connessi a investimenti in beni
materiali “Industria 4.0” il credito
d'imposta è riconosciuto nella
misura del 15 per cento del
costo, nel limite massimo di costi
ammissibili pari a 700.000 euro.
SEGUE: MISURA DEL CREDITO
D’IMPOSTA Per gli investimenti aventi a oggetto beni diversi da quelli ricompresi negli allegati A e B, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 6 per cento del costo, determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, lettera b), del TUIR e nel limite massimo di 2 milioni di euro.
Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni
Detta misura si applica anche agli investimenti effettuati dagli esercenti arti e professioni
UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA Il credito d'imposta in esame
è utilizzabile esclusivamente
in compensazione
In cinque quote annuali di pari importo
Ridotte a tre per gli investimenti
in beni immateriali
SEGUE: UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA
•
Per gli investimenti per i quali è riconosciuto il credito d’imposta
nella misura del 6%
Esso è utilizzabile a decorrere dall’anno successivo a quello di
entrata in funzione dei beni
Per i beni materiali e immateriali ricompresi negli allegati A e B
Esso è utilizzabile a decorrere dall'anno successivo a quello
dell'avvenuta interconnessione di tali beni al sistema aziendale di gestione
della produzione o alla rete di fornitura
Se l’interconnessione di beni materiali avviene in un periodo d'imposta successivo a
quello della loro entrata in funzione, è comunque possibile iniziare a fruire del
credito d'imposta per la parte spettante.
MONITORAGGIO
Al credito d’imposta non si applicano i limiti generali (700.000 euro) e i limiti speciali (cd. limite di utilizzo, 250.000 euro) di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Al solo scopo di consentire al Ministero dello sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative, le imprese che si avvalgono di tali misure effettuano una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. Si demanda a un apposito decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico il compito di stabilire il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione in relazione a ciascun periodo di imposta agevolabile. Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento, neanche all'interno del consolidato fiscale.
ASPETTI FISCALI
Il credito
d’imposta
Non concorre alla formazione
del reddito
E’ cumulabile con altre agevolazioni che
abbiano ad oggetto i medesimi costi, a
condizione che tale cumulo, tenuto conto
anche della non concorrenza alla
formazione del reddito e della base
imponibile IRAP, non porti al
superamento del costo sostenuto
Non concorre alla base
imponibile IRAP
PERIODO DI SORVEGLIANZA
Se entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di effettuazione dell'investimento i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d'imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo. Il maggior credito d'imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verifichino le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di investimenti sostitutivi.
CONTROLLI
I soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.
A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni della presente legge
PERIZIA
In relazione agli investimenti previsti dai commi 6 e 7 (di cui agli allegati A e B della legge di bilancio 2017, beni individuati nell’ottica di Industria 4.0), le imprese sono inoltre tenute a produrre una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui ai richiamati allegati A e B e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
SEGUE: PERIZIA
I soggetti che beneficiano
del credito d’imposta
Possono acquisire una
dichiarazione del legale
rappresentante attestante che il
bene rientra negli allegati A e B
Per i beni di costo unitario
non superiori a 300.000 euro
DISCIPLINA TRANSITORIA
La disciplina del credito d’imposta non si applica:
agli investimenti aventi a oggetto i beni indicati nel comma 5 (diversi da quelli degli allegati A e B della legge di bilancio 2017), se effettuati tra il 1 º gennaio e il 30 giugno 2020, in relazione ai quali entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, in quanto per tali beni per i quali resta fermo il cd. superammortamento;
agli investimenti aventi a oggetto i beni strumentali “Industria 4.0” indicati negli allegati A e B della legge di bilancio 2017 (di cui ai commi 6 e 7), effettuati tra il 1º gennaio e il 31 dicembre 2020, in relazione ai quali entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione. Per tali beni resta fermo il cd. iperammortamento (e l’ulteriore maggiorazione del 40 per cento dei costi, per specifiche tipologie di beni) da ultimo prorogate dalla legge di bilancio 2019.
RISPOSTE DELL’AGENZIA DELLE
ENTRATE 1. Il nuovo credito d’imposta è cumulabile con il bonus Sud
2. Se l’ordine è stato effettuato nel 2019 con le relative
condizioni e l’investimento è stato effettuato tra il 1.1.2020 e
il 31.12.2020 si applicano le precedenti regole.
3. Recapture: deve osservarsi sempre l’entrata in funzione del
bene e la relativa interconnessione
4. Se il bene è stato ordinato nel 2018 con relativo pagamento
del 20% ma consegnato nel 2020 si applicano le regole
sull’iperammortamento rimodulato
FRINGE BENEFIT AUTO
AZIENDALI
AUTO AZIENDALI
Viene sostituita la lettera a), del comma 4 dell'articolo 51 del TUIR stabilendo che, con riferimento ai veicoli espressamente indicati, che presentano valori di emissione di anidride carbonica non superiori a 60 grammi per chilometro, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, per la determinazione del reddito di lavoro dipendente venga assunto il 25 per cento (in luogo del 30 per cento) dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio, al netto dell'ammontare eventualmente trattenuto al dipendente.
I veicoli espressamente indicati dalla norma sono: autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e di cose, autocaravan (autoveicoli indicati rispettivamente dalle lettere a), c) ed m) dell'articolo 54, comma 1 del decreto legislativo n. 285 del 1992 - codice della strada), motocicli e ciclomotori di nuova immatricolazione.
SEGUE: AUTO AZIENDALI
La determinazione dell’imponibile è effettuata applicando all'importo calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio, per una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri:
il 30 per cento, per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 60, ma non a 160 grammi per chilometro;
il 40 per cento per l'anno 2020 e il 50 per cento per l'anno 2021, per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 160, ma non a 190 grammi per chilometro;
il 50 per cento per l'anno 2020 e il 60 per cento per l'anno 2021, per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 190 grammi per chilometro
DISCIPLINA TRANSITORIA
La disciplina vigente che
prevede la percentuale del
30%
Continua ad applicarsi per
veicoli concessi in uso
promiscuo con contratti
stipulati entro
il 30 giugno 2020.
ESTROMISSIONE IMMOBILE
DALL’IMPRESA INDIVIDUALE
LE NUOVE REGOLE
Imprenditore
individuale
Utilizza
immobili strumentali
per destinazione e
per natura
al 31.10.2019
Opta per
l’estromissione
entro il 31.5.2020
con effetto dal
1.1.2020
Versa l’8% di imposta
sostitutiva IRPEF e IRAP
sulla differenza tra
il valore normale del bene
(o valore catastale) e
il valore fiscalmente
riconosciuto
VERSAMENTO DELL’IMPOSTA
Il versamento dell’imposta sostitutiva
deve avvenire in due rate
La prima entro il 30.11.2020 La seconda entro il 30.06.2021
IVA
Applicazione dell’IVA
Se l’immobile da estromettere è stato
acquistato con IVA anche l’operazione
di esclusione va assoggettata ad
imposta
Se per l’immobile all’atto di acquisto
non è stata operata la detrazione
l’operazione di estromissione non va
assoggettata ad imposta
PROROGA RIVALUTAZIONE
TERRENI E PARTECIPAZIONI
LA PROROGA
Si consente di effettuare la rivalutazione per le
partecipazioni in società non quotate e per i terreni
posseduti alla data del 1° gennaio 2020. Le imposte
sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di
tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30
giugno 2020. La redazione e il giuramento della perizia
devono essere effettuati entro la data del 30 giugno 2020
IMPOSTA SOSTITUTIVA
La misura dell’imposta sostitutiva è pari
All’11% per le
partecipazioni
qualificate
Al 11% per le
partecipazioni non
qualificate
Al 11% per i terreni
AUMENTO IMPOSTA SOSTITUTIVA
Aumenta dal 20 al 26 per cento l'imposta sostitutiva
dell'imposta sul reddito applicabile sulle plusvalenze
realizzate in caso di cessioni a titolo oneroso di beni
immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni,
prevista dal comma 496 della legge n. 266 del 2005 (legge
finanziaria 2006). L'imposta si applica all'atto della cessione
e su richiesta della parte venditrice resa al notaio, in deroga
alla disciplina di cui all'articolo 67, comma 1, lettera b), del
TUIR.
PROROGA RIVALUTAZIONE
BENI DELL’IMPRESA
LA RIVALUTAZIONE
Possono applicare la rivalutazione:
1) le società di capitali;
2) le società cooperative;
3) le società di mutua assicurazione;
4) gli enti pubblici e privati residenti in Italia che hanno per oggetto esclusivo o principale
l’esercizio di attività commerciali;
5) le imprese individuali residenti;
6) le società di persone;
7) i trust residenti;
8) le società europee residenti;
9) le società cooperative europee residenti;
10) i soggetti in regime dei minimi
SEGUE: LA RIVALUTAZIONE
Oggetto di
rivalutazione
Beni materiali Beni immateriali
Partecipazioni
iscritte nelle
immobilizzazioni
finanziarie
SEGUE: LA RIVALUTAZIONE
Non sono
rivalutabili
Gli immobili alla cui
produzione o
scambio è diretta
l’attività
dell’impresa
L’avviamento i
costi pluriennali, i
beni monetari
(denaro, crediti)
Partecipazioni non
d controllo o di
collegamento
CATEGORIA OMOGENEA
Categoria omogenea
La rivalutazione non si
effettua su un singolo bene
ma su tutti i beni
appartenenti alla stessa
categoria omogenea
Ricadono in distinte
categorie omogenee gli
immobili e i beni mobili
iscritti in pubblici registri
SEGUE: CATEGORIA OMOGENEA
Gli immobili si distinguono:
• Aree fabbricabili aventi la stessa destinazione urbanistica;
• Aree non fabbricabili;
• Fabbricati non strumentali;
• Fabbricati strumentali per destinazione e per natura
SEGUE: CATEGORIA OMOGENEA
I beni mobili iscritti in pubblici registri si distinguono:
• Aeromobili;
• Veicoli;
• Navi e imbarcazioni iscritte nel registro internazionale;
• Navi e imbarcazioni non iscritte in detto registro.
IL LIMITE ECONOMICO
Il valore del bene da rivalutare deve essere determinato
con il criterio:
a) economico, per cui il valore non può superare quello
attribuibile al bene;
b) di mercato, per cui il valore non può superare quello
corrente
IL SALDO ATTIVO DI RIVALUTAZIONE
Il saldo attivo risultante dalla rivalutazione:
a) può essere imputato a capitale o accantonato in una speciale
riserva designata con riferimento alla legge;
b) la riserva non può essere utilizzata e costituisce una riserva in
sospensione di imposta;
c) la riserva può essere ridotta solo osservando l’art. 2445, commi
2 e 3, c.c.;
d) la riserva può essere utilizzata a copertura di perdite
AFFRANCAMENTO
Il saldo di rivalutazione può essere assoggettato a imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi, dell’IRAP e di eventuali
addizionali nella misura del 10%.
E’ ammessa la compensazione
RICONOSCIMENTO DEL MAGGIOR VALORE
Sul maggior valore iscritto in bilancio è dovuta un’imposta
sostitutiva del 12%, se riguarda beni ammortizzabili, del
10% relativamente beni non ammortizzabili.
Il maggior valore è riconosciuto a decorrere dal terzo
esercizio successivo a quello con riferimento al quale la
rivalutazione è stata eseguita.
Limitatamente ai beni immobili i maggiori valori iscritti in
bilancio si considerano riconosciuti con effetto dal periodo
d’imposta in corso alla data del 1° dicembre 2021
PERIODO DI SORVEGLIANZA
Nel caso di
Cessione
assegnazione
ai soci
destinazione a
finalità estranee
all’impresa
autoconsumo
Dei beni
rivalutati
Prima dell’inizio del quarto
esercizio successivo a
quello nel cui bilancio
la rivalutazione è stata
eseguita
La plusvalenza è
determinata con riguardo
al costo del bene prima
della rivalutazione
VERSAMENTO
Le imposte sostitutive compreso quella relativa all’affrancamento delle riserva possono essere
versate in più rate, entro un massimo che dipende dall'importo complessivo del versamento. In
particolare:
A. per importi complessivi fino a 3 milioni di euro: le imposte sostitutive sono versate in un massimo di 3 rate di pari importo. Il termine per il versamento delle rate è quello previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute, rispettivamente, per il periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita e per i periodi d'imposta successivi;
B. per importi complessivi superiori a 3 milioni di euro: le imposte sostitutive sono versate in un massimo di 6 rate di pari importo. Il termine per il versamento della prima rata è quello previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita. Entro il medesimo termine, riferito ai periodi di imposta successivi, dovranno essere versate la terza e la quinta rata. La seconda rata, la quarta e la sesta rata dovranno invece essere versate entro il termine previsto per il pagamento della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi rispetto a quello in cui la rivalutazione è eseguita.
E’ ammessa la compensazione
GLI ADEMPIMENTI CONTABILI
I soggetti in contabilità ordinaria devono riportare la
rivalutazione nell’inventario e nella nota integrativa.
I soggetti in contabilità semplificata devono redigere un
apposito prospetto bollato e vidimato da tenere a
disposizione dell’Amministrazione Finanziaria.
IL PROSPETTO
Per i soggetti in contabilità semplificata il prospetto deve
indicare:
a) i prezzi di costo;
b) la rivalutazione compiuta;
c) il nuovo valore.
ESEMPI DI RIVALUTAZIONE
La rivalutazione può essere eseguita in tre modi:
a) imputando il maggior valore solo al bene;
b) incrementando sia il valore del bene che il fondo
ammortamento;
c) riducendo il valore del fondo ammortamento
ESEMPIO N.1
Rivalutazione di un immobile strumentale:
Costo storico 100.000 Fondo a.to 80.000
Valore economico 70.000
Devo rivalutare 50.000
Riflessi:
a) allungamento della vita del bene;
b) possibili quote contabili superiori a quelle fiscali
SEGUE: ESEMPIO N. 1
Le scritture:
1) Immobile a Saldo att. di riv. 50.000
Calcolo dell’imposta sostitutiva:
50.000 x 12% = 6.000
2) Saldo att. di riv. a Debiti tributari 6.000
Calcolo dell’imposta sostitutiva
sull’affrancamento del Saldo attivo di
rivalutazione 50.000 x 10% = 5.000
3) Imposta sostitutiva a Debiti tributari 5.000
ESEMPIO N.2
Costo storico 100.000 Fondo a.to 80.000
Valore economico 70.000
Devo rivalutare il bene fino a 350.000 ed il
fondo fino a 280.000
Riflessi:
1) rimane invariato il periodo di ammortamento;
2) rimane il problema del valore di sostituzione o valore di mercato
che se inferiore a 350.000 (es. 200.000) può inficiare il bilancio
(principi di chiarezza e veridicità)
SEGUE: ESEMPIO N. 2
Le scritture:
1) Immobile a Diversi 250.000
a F.do amm. Imm. 200.000
a Saldo att. di riv. 50.000
Il saldo attivo di rivalutazione è dato dalla differenza tra
il costo rivalutato dell’immobile (250.000) e la rivalutazione
del fondo (200.000).
Calcolo dell’imposta sostitutiva: 50.000 x 12% = 6.000
2) Saldo attivo di riv. a Debiti tributari 6.000
Calcolo dell’imposta sostitutiva sull’affrancamento del Saldo attivo di
rivalutazione 50.000 x 10% = 5.000
3) Imposta sostitutiva a Debiti tributari 5.000
ESEMPIO N.3
Costo storico 100.000 Fondo a.to 80.000
Valore economico 70.000
Devo diminuire il fondo di 50.000
Riflessi:
1) beneficio di stanziare di nuovo quote di ammortamento;
2) valido per eliminare ammortamenti troppo elevati.
SEGUE: ESEMPIO N. 3
Le scritture:
1) F.do am.to imm. a Saldo att. di riv. 50.000
Calcolo dell’imposta sostitutiva:
50.000 x 12% = 6.000
2) Saldo attivo di riv. a Debiti tributari 6.000
Calcolo dell’imposta sostitutiva sull’affrancamento del
Saldo attivo di rivalutazione 50.000 x 10% = 5.000
3) Imposta sostitutiva a Debiti tributari 5.000
LA FISCALITA’ DIFFERITA E LA
RIVALUTAZIONE
Ammortamento civilistico pari al 3% del maggior ammortamento:
50.000 x 3%= 1.500
Riconoscimento fiscale dal 2021
Per l’anno 2020 si rileva il credito per imposte anticipate:
1.500 x 27,9% (Ires 24 + Irap 3,9)= 419
Imposte anticipate (C.II. 5 ter) a Imposte anticipate (E. 20) 419
ACCERTAMENTO ESECUTIVO
ENTI LOCALI
ACCERTAMENTO ESECUTIVO
Si introduce la possibilità di emanare
un unico atto di accertamento avente
in sé tutti gli elementi per costituire
titolo idoneo all’esecuzione forzata
L’accertamento esecutivo degli enti
locali è destinato a operare a partire
dal 1° gennaio 2020
Tale decorrenza opera con riferimento
ai rapporti pendenti alla stessa data in
base alle norme che regolano
ciascuna entrata
IL CONTENUTO DELL’ATTO
L’avviso di accertamento nonché il
provvedimento di irrogazione delle
sanzioni devono contenere
L'intimazione ad adempiere all'obbligo
di pagamento degli importi ivi indicati
Oppure in caso di tempestiva
proposizione del ricorso l'indicazione
dell'applicazione delle disposizioni
generali in tema di esecuzione delle
sanzioni tributarie
SEGUE: IL CONTENUTO DELL’ATTO
Altre indicazioni contenute nell’atto
Per i tributi il pagamento
deve essere effettuato
entro il termine di
presentazione del ricorso
ovvero, per le entrate
patrimoniali, entro 60
giorni dalla notifica
dell'atto finalizzato alla
riscossione di tali entrate
Nell’atto devono essere
altresì indicate le
disposizioni in tema di
opposizione a procedura
coattiva per la riscossione
delle entrate patrimoniali
dello Stato e degli altri enti
pubblici
Gli atti devono recare espressamente
l'indicazione che gli stessi
costituiscono titolo esecutivo idoneo
ad attivare le procedure esecutive e
cautelari, nonché l'indicazione del
soggetto che, decorsi 60 giorni dal
termine ultimo per il pagamento,
procede alla riscossione delle somme
richieste, anche ai fini dell'esecuzione
forzata
SEGUE: IL CONTENUTO DELL’ATTO
Il contenuto di tali atti è riprodotto anche nei successivi atti da
notificare al contribuente, in tutti i casi in cui siano rideterminati
gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai
connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, ai sensi
del regolamento, se adottato dall’ente, riguardante
l’accertamento con adesione di cui al decreto legislativo 19
giugno 1997, n. 218, e dell’articolo 19 del decreto legislativo n.
472 del 1997, nonché in caso di definitività dell'atto impugnato.
ESECUZIONE FORZATA
Gli atti di accertamento
esecutivo acquistano
efficacia di titolo esecutivo
decorso il termine utile
per la proposizione del ricorso
Ovvero decorsi sessanta giorni
dalla notifica dell'atto
finalizzato alla riscossione
delle entrate patrimoniali
Senza la preventiva notifica
della cartella di pagamento
e dell'ingiunzione fiscale
Decorso il termine di trenta
giorni dal termine ultimo
per il pagamento, la riscossione
delle somme richieste è affidata
in carico al soggetto legittimato
alla riscossione forzata
SOSPENSIONE DELLA RISCOSSIONE
Nel caso in cui il procedimento di esecuzione è affidato ad un soggetto legittimato alla riscossione forzata, la riscossione è sospesa per un periodo di centottanta giorni a decorrere dalla data di dall’affidamento in carico degli atti in questione al soggetto legittimato.
Inoltre si dispone che:
a) il periodo di sospensione sia ridotto a 120 giorni ove la riscossione delle somme richieste è effettuata dal medesimo soggetto che ha notificato l’avviso di accertamento;
b) nelle more dell’emanazione del decreto attuativo, le modalità di trasmissione del carico da accertamento esecutivo al soggetto legittimato alla riscossione sono individuate dal competente ufficio dell’ente.
INAPPLICABILITA’ DELLA SOSPENSIONE
La sospensione non si applica
Non possono
esercitare la
rivalsa dell’IVA
per le
operazioni
nazionali
Ogni altra
azione prevista
dalle norme
ordinarie a
tutela del
creditore
Non opera in
caso di
accertamenti
definitivi anche
in seguito a
giudicato
In caso di
recupero di
somme
derivanti da
decadenza
dalla
rateazione
Alle azioni
cautelari e
conservative
Il soggetto legittimato
alla riscossione forzata
informa con
raccomandata semplice
o PEC il debitore di
aver preso in carico le
somme per la
riscossione.
FONDATO PERICOLO In caso di fondato pericolo per il positivo esito della
riscossione, decorsi sessanta giorni dalla notifica degli atti di accertamento esecutivo, la
riscossione delle somme in essi indicate, nel loro ammontare integrale
comprensivo di interessi e sanzioni, può essere affidata
in carico ai soggetti legittimati alla riscossione forzata, anche prima del
termine di sessanta giorni o l’eventuale termine per il
ricorso
In tale ultima ipotesi, ove il soggetto legittimato alla
riscossione forzata, successivamente
all’affidamento in carico, venga a conoscenza dì
elementi idonei a dimostrare il fondato pericolo di
pregiudicare la riscossione, la sospensione automatica non
opera e non deve essere inviata l’informativa
sull’affidamento
E’ previsto che il fondato pericolo sia debitamente motivato e portato a conoscenza del contribuente
NORME PROCEDURALI
Gli enti e i soggetti affidatari dei servizi per la riscossione si avvalgono della disciplina generale per la riscossione coattiva delle entrate, di cui al Titolo II del decreto del D.P.R. n. 602 del 1973, con l’esclusione di quanto previsto (articolo 48-bis del decreto stesso) in materia di pagamenti delle pubbliche amministrazioni. Ai fini dell’espropriazione forzata, l’esibizione dell’estratto dell’accertamento esecutivo trasmesso al soggetto legittimato alla riscossione tiene luogo, a tutti gli effetti, dell’esibizione dell’atto stesso, in tutti i casi in cui il soggetto legittimato alla riscossione ne attesti la provenienza. Decorso un anno dalla notifica degli atti esecutivi, l'espropriazione forzata è preceduta dalla notifica dell'avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni (di cui all'articolo 50 del D.P.R. n. 602 del 1973).
RISCOSSIONE AER
Nel caso in cui la riscossione sia affidata all’Agenzia delle entrate Riscossione - AER, a partire dal primo giorno successivo al termine ultimo per la presentazione del ricorso, ovvero a quello successivo al decorso del termine di 60 giorni dalla notifica di riscossione delle entrate patrimoniali, le somme richieste con gli atti esecutivi devono essere maggiorate degli interessi di mora nella misura del 2,68 per cento in ragione annuale (così determinati ai sensi dell’articolo 30 del D.P.R. n. 602 del 1973 e, dal 1° luglio 2019, dal provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 23 maggio 2019), calcolati a partire dal giorno successivo alla notifica degli atti stessi. All’agente della riscossione spettano gli oneri di riscossione, interamente a carico del debitore, e le quote di cui all’art. 17, comma 2, lettere b), c) e d) del d.lgs. n. 112 del 1999.
LIMITE DELLA PROCEDURA ESECUTIVA
Si prevede il limite minimo, pari a 10 euro, al di sotto del quale l’atto di accertamento esecutivo locale non acquista efficacia di titolo esecutivo. Tale limite si intende riferito all’intero debito dovuto, anche derivante da più annualità e può comunque essere oggetto di recupero mediante successivi atti che superano, cumulativamente, il predetto importo minimo. Si introduce l’obbligo di invio di un sollecito di pagamento, per il recupero di importi fino a 10.000 euro, prima dell’attivazione di una procedura esecutiva e cautelare: con tale atto si avvisa il debitore che il termine indicato nell'atto è scaduto e che, se non si provvede al pagamento entro 30 giorni, sono attivate le procedure cautelari ed esecutive Il termine di 120 giorni previsto dall’art. 1, comma 544 della legge n. 228 del 2012, per il recupero di importi fino a 1.000 euro, viene ridotto a 60 giorni.
RATEIZZAZIONE
In assenza di regolamentazione da parte degli enti, si disciplina la dilazione del pagamento delle somme dovute.
In particolare l’ente concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino a un massimo di 72 rate mensili, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà e secondo il seguente schema:
fino a € l00,00 nessuna rateizzazione;
da € l00,01 a € 500,00 fino a 4 rate mensili;
-da € 500,01 a € 3.000,00 da 5 a 12 rate mensili;
-da € 3.000,01 a € 6.000,00 da 13 a 24 rate mensili;
-da € 6.000,01 a € 20.000,00 da 25 a 36 rate mensili;
-oltre € 20.000,00 da 37 a 72 rate mensili.
L’ente con propria deliberazione può ulteriormente regolamentare condizioni e modalità di rateizzazione delle somme dovute, fermo restando una durata massima di almeno 36 rate mensili per debiti di importi superiori a 6.000,01 euro.
PROROGA DELLA DILAZIONE
In caso di comprovato peggioramento della situazione del debitore, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di 72 rate mensili, o per il periodo massimo disposto dal regolamento dell'ente, a condizione che non sia intervenuta decadenza
DECADENZA
Una volta ricevuta la richiesta di rateazione, l’ente creditore o il soggetto affidatario può iscrivere l’ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateazione, salve comunque le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione.
In luogo del mancato pagamento di due rate consecutive nel corso del periodo di rateazione, la decadenza avviene se vi è stato espresso sollecito, nell’ipotesi di mancato pagamento di due rate anche non consecutive nell’arco di sei mesi.
Resta fermo che il debito non può più essere rateizzato e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
INTERESSI DI MORA
Si applicano gli interessi di mora su tutte le somme dovute, di qualunque natura (escluse sanzioni, interessi, spese di notifica e oneri di riscossione), decorsi trenta giorni dall’esecutività dell’atto di accertamento esecutivo e fino alla data del pagamento; tali interessi sono pari al tasso di interesse legale che può essere maggiorato di non oltre due punti percentuali con apposita deliberazione dell’ente.
I COSTI DELLA RISCOSSIONE
I costi di elaborazione e di notifica
degli atti e quelli delle successive fasi
cautelari ed esecutive, sono posti a
carico del debitore
Una quota denominata oneri di riscossione a carico
del debitore, pari al 3% delle somme dovute in caso di
pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di
esecutività dell'atto di accertamento esecutivo, fino ad
un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6% delle
somme dovute in caso di pagamento oltre detto
termine, fino a un massimo di 600 euro
Una quota denominata spese di notifica ed
esecutive, comprendente il costo della notifica
degli atti e correlata all'attivazione di procedure
esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi
comprese le spese per compensi dovuti agli
istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed
eventuali spese di assistenza legale
RISPOSTE DEL MEF
1. Solo le sanzioni sono riscosse in maniera frazionata dopo la sentenza di primo grado sfavorevole al contribuente
2. Le Regioni non applicano questa normativa
3. La notifica degli atti di accertamento può essere eseguita tramite messo degli uffici comunali, messo notificatore degli uffici e anche tramite PEC
4. I regolamenti comunali devono essere adeguati alle regole sulla rateazione dei tributi
5. Per le rateazioni il Comune può richiedere una fideiussione
6. Gli oneri di riscossione sono applicabili con efficacia immediata
7. L’atto di accertamento firmato e protocollato dal funzionario prima del 1°.1.2020 si considera emesso e soggiace alla precedente normativa
ANALISI DI RISCHIO EVASIONE
UTILIZZO DI DATI
L'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza utilizzano le
informazioni sui rapporti bancari e finanziari, nonché sulle
operazioni di natura finanziaria effettuate al di fuori di
rapporti continuativi, rilevate e comunicate all'anagrafe
tributaria dagli intermediari bancari e finanziari
AGENZIA DELLE ENTRATE
Per le attività di analisi del rischio di evasione effettuate utilizzando le informazioni contenute nell'archivio dei rapporti finanziari tenuto presso l'anagrafe tributaria, l'Agenzia delle entrate si avvale delle tecnologie, delle elaborazioni e delle interconnessioni con le altre banche dati di cui dispone, allo scopo di individuare criteri di rischio utili per far emergere posizioni da sottoporre a controllo e incentivare l’adempimento spontaneo, nel rispetto di specifiche condizioni poste a protezione dei dati personali dei cittadini.
Anche la Guardia di Finanza può utilizzare le informazioni contenute nell’archivio dei rapporti finanziari dell'anagrafe tributaria, per le medesime finalità e con le stesse modalità.
PROTEZIONE DATI PERSONALI
Con riferimento alla protezione dei dati personali, si prevede che l'utilizzo delle informazioni sulle operazioni bancarie e finanziarie avvenga anche previa pseudonimizzazione dei dati personali e nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 23 del Regolamento (UE) 2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati personali - RGPD).
La "pseudonimizzazione" dei dati personali viene definita dall'articolo 4 del RGPD come il trattamento dei dati personali effettuato in modo tale che gli stessi non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile.
VALUTAZIONE D’IMPATTO
Nel rispetto del richiamato principio di responsabilizzazione, il trattamento dei dati contenuti nell'archivio dei rapporti finanziari è oggetto di una valutazione unitaria di impatto sulla protezione dei dati, effettuata dall'Agenzia delle entrate prima di iniziare il trattamento stesso, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Nella valutazione d'impatto sono indicate anche le misure necessarie e ragionevoli per assicurare la qualità dei dati.
Si chiarisce che, salvo che non sia stato espressamente autorizzato prima dell'entrata in vigore della presente legge dal Garante della protezione dei dati personali, non è consentito il trattamento dei dati contenuti nell'archivio dei rapporti finanziari prima della predetta valutazione di impatto.
LA DEDUCIBILITA’ DELL’IMU
REGOLE
La percentuale di deducibilità è
progressivamente innalzata nel tempo
relativa agli immobili strumentali
Non possono
esercitare la
rivalsa dell’IVA
per le
operazioni
nazionali
60 per cento per il
periodo d’imposta
2020
60 per cento nel
periodo d’imposta
2021
50 per cento
per il periodo
d’imposta 2019
100 per cento (totale
deducibilità) nel
periodo d’imposta
2022
MODIFICHE ALLE DETRAZIONI
INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE
A partire dal 1° gennaio 2020 - unicamente per gli interventi di ristrutturazione importante di primo livello di cui al D.M. 26 giugno 2015 (di adeguamento del D.M. 26 giugno 2009) - per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell’utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest’ultimo rimborsato sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, senza l'applicazione dei limiti di compensabilità.
Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facoltà di cedere il credito d’imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi.
Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE
ENERGETICA Si prevede l’abrogazione dei commi 1,2,3 e 3-ter
dell’articolo 10 del D.L. n. 34/2019, i quali hanno introdotto il
meccanismo dello sconto in fattura per gli interventi di
riqualificazione energetica e antisismica e per l’installazione
di impianti a fonti rinnovabili (fotovoltaici).
DETRAZIONI PER SPESE VETERINARIE
La normativa vigente (articolo 15, comma 1, lettera c-bis),
del TUIR) prevede che per le spese veterinarie sostenute
per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di
compagnia o per la pratica sportiva spetta una detrazione
dall’imposta lorda, pari al 19 per cento, delle spese
medesime calcolata nel limite massimo di 387,34 euro
(limitatamente alla parte che eccede 129,11 euro). La
disposizione in esame innalza tale soglia portandola a 500
euro.
TRACCIABILITA’ DELLE DETRAZIONI
Si subordina la fruizione della detrazione del 19 per cento, prevista per gli oneri di cui all’articolo 15 del TUIR e da altre disposizioni normative, al pagamento della spesa con strumenti tracciabili.
Pertanto tutte le spese che danno luogo allo sconto fiscale del 19 per cento nella dichiarazione dei redditi, a decorrere dal 2020, non potranno più essere effettuate con l’utilizzo del contante, pena la perdita della detrazione stessa.
Per strumenti tracciabili sono da intendersi i versamenti bancari o postali ovvero quelli avvenuti tramite carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.
Resta ferma la possibilità di pagare in contanti, senza perdere il diritto alla detrazione, i medicinali e i dispositivi medici, nonché le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.
DETRAZIONI PER ONERI
A decorrere dall'anno di imposta 2020:
a) la detrazione spetta per l'intero importo qualora il reddito
complessivo non ecceda 120.000 euro;
b) la detrazione spetta in misura minore, e specificamente
pari al rapporto tra 240.000 euro, diminuito del reddito
complessivo del dichiarante, e 120.000, euro qualora il
reddito complessivo sia superiore a 120.000 euro.
ESEMPIO
REDDITO (EURO) QUOTA DI DETRAIBILITA’ SPETTANTE (%)
Fino a 120.000 100
Oltre 120.000 fino a 240.000 100 x (240.000-reddito)/120.000
Oltre 240.000 0
SEGUE: DETRAZIONE PER ONERI
Il reddito complessivo è determinato al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all’articolo 10, comma 3-bis, del TUIR.
La detrazione continua a spettare per l’intero importo, a prescindere dall’ammontare del reddito complessivo, per gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati in dipendenza di prestiti o mutui agrari o di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale (comma 1, lettere a) e b)), di mutui contratti, a partire dal 1 gennaio 1998 e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale (comma 1-ter), nonché, in seguito alle modifiche apportate in sede referente, per le spese sanitarie