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LA FORMAZIONE
OBBLIGATORIA PER LA
SALUTE E SICUREZZA
NEI LUOGHI DI LAVORO
GRUPPO DI LAVORO
«RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO»
DOTT.SSA ANNA VENDITTI
DOTT.SSA LAURA BARNABA
Argomenti:
Introduzione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
A chi è rivolta la formazione
Contenuti e durata della formazione
Chi può occuparsi della formazione
Conoscenze necessarie per una
buona prestazione professionale:
• Norme principali
• Figure della sicurezza e ruolo psicologo
• Valutazione dei rischi e DVR
• Emergenze e primo soccorso
• Sorveglianza sanitaria
• Informazione e formazione
Principale normativa SSL
Costituzione (artt.32, 35, 36 c.3, 37, 38, 41)
Art .2087 del codice civile
Legge 300/1970 Statuto dei lavoratori
Direttiva Europea 391/89
D.Lgs. 626/1994 (oggi quasi totalmente abrogato)
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (Titolo I e X bis)
Principale normativa SSL
Costituzione art. 41:
• «L’iniziativa privata è
libera. Non può svolgersi
in contrasto con l’utilità
sociale…»
Codice Civile art.2087
• L’imprenditore ha
l’obbligo di adottare “le
misure che, secondo la
particolarità del lavoro,
l’esperienza e la tecnica,
sono necessarie a
tutelare l’integrità fisica e
la personalità morale dei
prestatori di lavoro”
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. artt. 1-61
• Definizioni
• Sistema istituzionale
• Sistema della prevenzione
• Attività di valutazione dei rischi (artt. 28 e 29)
• Informazione e formazione ai lavoratori
• Gestione delle emergenze (artt. 43-46)
Principali figure di SSL
• Datore di lavoro: obbligo di valutazione dei rischi obbligo di designare l’RSPP
• Responsabile Servizio Prevenzione (RSPP)
• Servizio Prevenzione e Protezione (SPP)
• Medico competente (MC) - (dove previsto)
• Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
(RLS/RLTS)
Perché parliamo di formazione per la
sicurezza?
• Sezione IV Formazione, Informazione e Addestramento
Artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/08
«Il datore di lavoro assicura che ogni lavoratore riceva una
adeguata informazione e formazione in materia di salute e
sicurezza»
A chi è rivolta la formazione
LAVORATORI
DIRIGENTI
PREPOSTI
DATORE
DI
LAVORO
Tutti coloro che svolgono
un’attività lavorativa nell’ambito di
una organizzazione
Persona che, in ragione delle
competenze professionali e di
poteri gerarchici e funzionali,
attua le direttive del DL
organizzando l’attività lavorativa
e vigilando su essa.
Persona che, in ragione delle
competenze professionali e nei limiti
di poteri gerarchici e funzionali,
sovraintende all’attività lavorativa e
garantisce l’attuazione delle direttive
ricevute, controllandone la corretta
esecuzione da parte dei lavoratori.
A chi è rivolta la formazione
DATORI DI LAVORO
RSPP
E
ASPP
RLS
ENTI
CERTIFICATORI
Soggetto titolare del rapporto di
lavoro con il lavoratore
(responsabilità organizzativa,
potere decisionale e di spesa)
(P.A. dirigente)
Persona designata dal DL per
coordinare il SPP
Persona facente parte del SPP
Persona eletta o designata per
rappresentare i lavoratori per quanto
concerne gli aspetti sulla salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro
Contenuti e durata della formazione
Normativa di riferimento – Adempimenti minimi:
• D. Lgs. 81/2008 T.U.
• Accordo Stato Regione 2011
Lavoratori
• Il DL assicura che ciascun lavoratore riceva una
formazione adeguata in materia di salute e sicurezza.
• Durata, contenuti minimi e modalità della formazione sono
definiti mediante accordo in sede di conferenza
permanente Stato-Regioni.
Art. 37, comma 1, 2, 3, 4, 5, 6, D. Lgs. 81/2008
Lavoratori
• La formazione ed ove previsto l’addestramento specifico,
devono avvenire in occasione:
a) della costituzione del rapporto di lavoro
b) del trasferimento o cambio di mansioni
c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o
nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati
pericolosi.
• Deve essere periodicamente ripetuta in relazione
all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.
Art. 37, comma 1, 2, 3, 4, 5, 6, D. Lgs. 81/2008
Lavoratori
• Formazione GENERALE, della durata minima di 4 ore
(per tutti i settori)
• Contenuti:
Concetto di rischio, danno, prevenzione e protezione
Organizzazione della prevenzione aziendale
Diritti, doveri e sanzioni dei vari soggetti
Organi di vigilanza, controllo e assistenza
Accordo Stato-Regioni, 21.12.2011
Lavoratori
• Formazione SPECIFICA, della durata minima di 4, 8 o 12 ore in funzione dei rischi o del comparto di appartenenza.
• Contenuti:
Elettrici
Attrezzature
Cadute dall’alto
Rischi cancerogeni
Rischi biologici
Videoterminale
Movimentazione manuale dei carichi
Emergenze
Procedure esodo incendi
…..
Stress lavoro-correlato
Accordo Stato-Regioni, 21.12.2011
Dirigenti e Preposti
• Ricevono dal DL un’adeguata e specifica formazione e un
aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in
materia di salute e sicurezza.
• La formazione può anche essere effettuata presso gli
organismi paritetici o scuole edili o presso associazioni
sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori.
Art. 37, comma 7, 7-bis, D. Lgs. 81/2008
Dirigenti e Preposti
• I contenuti della formazione comprendono:
a) Principali soggetti coinvolti e relativi obblighi
b) Definizione e individuazione fattori di rischio
c) Valutazione dei rischi
d) Individuazione delle misure tecniche, organizzative e
procedurali di prevenzione e protezione
Art. 37, comma 7, 7-bis, D. Lgs. 81/2008
Dirigenti
• La formazione per i Dirigenti sostituisce integralmente
quella prevista per i lavoratori.
• La durata minima è di 16 ore ed è strutturata in quattro
moduli.
• Costituisce credito formativo permanente.
• Contenuti:
Modulo 1. Giuridico – Normativo
Modulo 2. Gestione ed organizzazione della sicurezza
Modulo 3. Individuazione e gestione dei rischi
(Rischio stress lavoro-correlato)
Accordo Stato-Regioni, 21.12.2011
Dirigenti
Modulo 4. Comunicazione, formazione e consultazione
dei lavoratori
Competenze relazionali e consapevolezza del ruolo
Importanza strategica dell’informazione, formazione ed
addestramento quali strumenti di conoscenza della realtà
aziendale
Tecniche di comunicazione
Lavoro di gruppo e gestione dei conflitti
Consultazione e partecipazione dei RLS
Natura, funzioni, modalità di nomina o di elezione dei
RLS
Accordo Stato-Regioni, 21.12.2011
Preposti
• La formazione del preposto deve essere integrata da una
formazione particolare, in relazione ai compiti da lui
esercitati.
• La durata minima è di 8 ore.
• Costituisce credito formativo permanente (salvo modifica
del suo rapporto di preposizione nell’ambito della stessa o
altra azienda).
Accordo Stato-Regioni, 21.12.2011
Preposti
• Contenuti:
Soggetti del sistema di prevenzione: compiti, obblighi e responsabilità
Relazione tra i vari soggetti esterni del sistema di prevenzione
Definizione e individuazione dei fattori di rischio
Incidenti e infortuni mancati
Valutazione dei rischi ed individuazione di misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione
modalità di esercizio della finzione di controllo dell’osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di legge ed aziendali, e di uso dei mezzi di protezione collettivi ed individuali
Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, somministrazione e stranieri.
Accordo Stato-Regioni, 21.12.2011
Responsabili
• Per lo svolgimento della funzione di RSPP è necessario possedere un attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro correlato, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e relazioni sindacali.
• Tali corsi devono rispettare in ogni caso quanto previsto dall’accordo del 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente Stato Regione.
• Gli RSPP sono altresì tenuti a frequentare corsi di aggiornamento secondo gli indirizzi dell’accordo stato regione.
Art. 32, comma 2 e 7, D. Lgs. 81/2008
Responsabili
• I percorsi formativi sono strutturati in tre moduli, A - B – C.
• Modulo A, corso di base, della durata di 28 ore.
• Modulo B, corso di specializzazione, adeguato alla natura
dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività
lavorative, delle 12 alle 68 ore.
• A e B aggiornamento ogni cinque anni.
Accordo Stato-Regioni, 26.01.2006
Responsabili
• Obiettivi generali del corso (Modulo C).
Acquisire elementi di conoscenza su:
a) Sistemi di gestione della sicurezza
b) Organizzazione tecnico-amministrativa della
prevenzione
c) Dinamiche delle relazioni e comunicazione
d) Fattori di rischio psicosociali ed ergonomici
e) Progettazione e gestione dei processi formativi
aziendali
Accordo Stato-Regioni, 26.01.2006
Responsabili
• Contenuti:
Rischi di natura psicosociale
- Stress, mobbing e burn-out
- Conseguenze lavorative dei rischi da tali fenomeni sulla efficienza organizzativa, sul comportamento di sicurezza del lavoratore e sul suo stato di salute
- Strumenti, metodi e misure di prevenzione
Ruolo dell’informazione e della formazione
- Dalla valutazione dei rischi ai piani di informazione e formazione
- Fonti informative sulla salute e sicurezza del lavoro
- metodologia per una corretta informazione in azienda
- Sistemi di informazione (cartellonistica, circolari, opuscoli…)
- Elementi di progettazione didattica
Accordo Stato-Regioni, 26.01.2006
Rappresentanti
• Il Rappresentante ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti nell’ambito in cui esercita la sua rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.
• La durata minima è di 32 ore, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le misure di prevenzione e protezione utilizzate.
• Obbligo di aggiornamento periodico (contrattazione collettiva nazionale) non inferiore a 4 ore annue per imprese da 15-50 lavoratori e 8 ore per imprese che occupano più di 50 dipendenti.
Art. 37, comma 10, D. Lgs. 81/2008
Rappresentanti Art. 37, comma 10, D. Lgs. 81/2008
• Contenuti minimi (stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale):
Principi giuridici comunitari e nazionali
Legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza
sul lavoro
Principali soggetti coinvolti e relativi obblighi
Definizione ed individuazione dei fattori di rischio
Valutazione dei rischi
Individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali
di prevenzione e protezione
Aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori
Nozioni di tecnica della comunicazione
• Enti:
Regioni e provincie autonome di Trento e Bolzano,
Università, INAIL, Vigili del fuoco, Scuola Superiore della
Pubblica Amministrazione e Scuole superiori delle single
amministrazioni, associazioni sindacali dei datori di lavoro
o dei lavoratori o dagli organismi paritetici, ulteriori soggetti
individuati in sede dalla Conferenza Stato-Regioni.
Chi può occuparsi della formazione
Chi può occuparsi della formazione
FORMATORI QUALIFICATI
DECRETO DEL MINISTRO DEL LAVORO e MINISTRO DELLA
SALUTE (06 MARZO 2013)
CRITERI DI QUALIFICAZIONE DELLA FIGURA DEL FORMATORE PER LA
SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO
ACCORDO STATO-REGIONI DEL 21.12.2011
(G.U. N° 8 del 11 Gennaio 2012)
Internamente / Esternamente all’organizzazione (anche modalità e-learning)
Docenti interni / esterni Esperienza almeno triennale di insegnamento
O professionale in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro.
In attuazione dell’art. 6, comma 8, let. m-bis del D. Lgs. 81/2008
In attuazione dell’art. 37, comma 2, D. Lgs. 81/2008
Criteri di qualificazione
Prerequisito +
Conoscenza
Esperienza
Capacità didattica
6 Casi
Esperienze
• Opportunità e Criticità
• Il valore aggiunto dello psicologo nella formazione