103
Servizio dei resoconti e della comunicazione istituzionale Lavori preparatori n. 1 novembre 2005 II edizione aggiornata, con cd di testi allegato Senato della Repubblica Il testo di legge costituzionale riportato nel presente volume è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 269 del 18 novembre 2005, con la seguente avvertenza: “Il testo della legge costituzionale è stato approvato dalla Camera dei deputati, in seconda votazione, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, nella seduta del 20 ottobre 2005, e dal Senato della Repubblica, in seconda votazione, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, nella seduta del 16 novembre 2005. Entro tre mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del testo seguente, un quinto dei membri di una Camera, o cinquecentomila elettori, o cinque Consigli regionali possono domandare che si proceda al referendum popolare". La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. La Costituzione italiana con le modifiche approvate dalle Camere

La Costituzione italiana...blica Italiana n. 269 del 18 novembre 2005, con la se-guente avvertenza: «Il testo della legge costituzionale e` stato approvato dalla Camera dei deputati,

  • Upload
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: La Costituzione italiana...blica Italiana n. 269 del 18 novembre 2005, con la se-guente avvertenza: «Il testo della legge costituzionale e` stato approvato dalla Camera dei deputati,

Servizio deiresoconti e dellacomunicazioneistituzionale

Lavori preparatori

n. 1novembre 2005

II edizioneaggiornata,con cd di testiallegato

Senato della Repubblica

Il testo di legge costituzionale riportato nel presentevolume è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 269 del 18 novembre 2005,con la seguente avvertenza: “Il testo della leggecostituzionale è stato approvato dalla Camera dei deputati,in seconda votazione, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, nella seduta del 20 ottobre 2005, e dal Senato della Repubblica, in seconda votazione, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, nella seduta del 16 novembre 2005. Entro tre mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del testoseguente, un quinto dei membri di una Camera, o cinquecentomila elettori, o cinque Consigli regionalipossono domandare che si proceda al referendumpopolare". La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

La Costituzione italiana con le modifiche approvatedalle Camere

SENATO_Lavori Preparatori_01bis_fronte 28-11-2005 11:15 Pagina 3

Page 2: La Costituzione italiana...blica Italiana n. 269 del 18 novembre 2005, con la se-guente avvertenza: «Il testo della legge costituzionale e` stato approvato dalla Camera dei deputati,

La presente pubblicazione è stata curata dal Servizio dei resoconti e della comunicazioneistituzionale, Ufficio delle informazioni parlamentari,dell'archivio e delle pubblicazioni del Senato.

Le pubblicazioni del Senatopossono essere richieste alla Libreria del Senato- per posta: via della Maddalena 27, 00186 Roma- per posta elettronica: [email protected] per telefono: n. 0667062505- per fax: n. 0667063398

© 2005 - Senato della RepubblicaII edizione aggiornata

SENATO_Lavori Preparatori_01bis_fronte 28-11-2005 11:15 Pagina 4

Page 3: La Costituzione italiana...blica Italiana n. 269 del 18 novembre 2005, con la se-guente avvertenza: «Il testo della legge costituzionale e` stato approvato dalla Camera dei deputati,

IND ICE

Nota di lettura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. VII

Princıpi fondamentali (artt. 1-12) . . . . . . » 2

PARTE I

Diritti e doveri dei cittadini

TITOLO III – Rapporti civili (artt. 13-28). » 10

TITOLO III – Rapporti etico-sociali (artt.29-34) . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 22

TITOLO III – Rapporti economici (artt.35-47) . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 28

TITOLO IV – Rapporti politici (artt. 48-54) » 38

PARTE II

Ordinamento della Repubblica

TITOLO III – Il Parlamento . . . . . . . . . . . . » 42

Sezione II – Le Camere (artt. 55-69) . » 42

Sezione II – La formazione delle leggi(artt. 70-82) . . . . . . . . . . . » 58

TITOLO III – Il Presidente della Repub-blica (artt. 83-91) . . . . . . . . » 78

VCOSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Page 4: La Costituzione italiana...blica Italiana n. 269 del 18 novembre 2005, con la se-guente avvertenza: «Il testo della legge costituzionale e` stato approvato dalla Camera dei deputati,

TITOLO III – Il Governo . . . . . . . . . . . . . . Pag. 88

Sezione III – Il Consiglio dei ministri(artt. 92-96) . . . . . . . . . . . » 88

Sezione III – La pubblica amministra-zione (artt. 97-98) . . . . . . » 94

Sezione III – Gli organi ausiliari (artt.98-bis-100) . . . . . . . . . . . . » 96

TITOLO IV – La Magistratura . . . . . . . . . . » 100

Sezione II – Ordinamento giurisdizio-nale (artt. 101-110) . . . . . » 100

Sezione II – Norme sulla giurisdi-zione (artt. 111-113) . . . . » 108

TITOLO VI – Le Regioni, le Provincie, iComuni / Comuni, Province,Citta metropolitane, Regionie Stato (nuova denomina-zione) (artt. 114-133) . . . . . . » 112

TITOLO VI – Garanzie costituzionali . . . . » 148

Sezione II – La Corte costituzionale(artt. 134-137) . . . . . . . . . » 148

Sezione II – Revisione della Costitu-zione. Leggi costituzio-nali (artt. 138-139) . . . . . » 154

Disposizioni transitorie e finali (vigenti)(I-XVIII) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 156

Disposizioni transitorie (nuove) (XIX-XXIII) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 173

VI COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Page 5: La Costituzione italiana...blica Italiana n. 269 del 18 novembre 2005, con la se-guente avvertenza: «Il testo della legge costituzionale e` stato approvato dalla Camera dei deputati,

Nota di lettura

La presente pubblicazione e uno strumento di lavoroad esclusive finalita informative, volto a promuovere laconoscenza del testo di legge costituzionale recante«Modifiche alla Parte II della Costituzione», approvatodefinitivamente dalle Camere.

Il disegno di legge, approvato in prima lettura il 25marzo 2004 dal Senato, quindi modificato dalla Ca-mera il 15 ottobre 2004 e lo scorso 23 marzo 2005 nuo-vamente approvato senza ulteriori modifiche dal Se-nato, e stato – in base all’articolo 138 della Costitu-zione – nuovamente approvato in tale ultimo testodai due rami del Parlamento, trascorsi tre mesi dalleprecedenti approvazioni.

Il testo costituzionale riportato nel presente volumee stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repub-blica Italiana n. 269 del 18 novembre 2005, con la se-guente avvertenza: «Il testo della legge costituzionalee stato approvato dalla Camera dei deputati, in se-conda votazione, con la maggioranza assoluta deisuoi componenti, nella seduta del 20 ottobre 2005, edal Senato della Repubblica, in seconda votazione,con la maggioranza assoluta dei suoi componenti,nella seduta del 16 novembre 2005.

Entro tre mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Uf-ficiale del testo seguente, un quinto dei membri di unaCamera, o cinquecentomila elettori, o cinque Consigliregionali possono domandare che si proceda al referen-dum popolare».

Page 6: La Costituzione italiana...blica Italiana n. 269 del 18 novembre 2005, con la se-guente avvertenza: «Il testo della legge costituzionale e` stato approvato dalla Camera dei deputati,

La legge sottoposta a referendum non e promulgatase non e approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Per facilitare la lettura e il confronto normativo, ilnuovo testo costituzionale viene proposto come testoa fronte rispetto alla Costituzione vigente. Nelle paginepari (testo di sinistra) sono riportati gli articoli dellaCostituzione vigente, nelle pagine dispari (testo di de-stra) il nuovo testo, con evidenziate in neretto le dispo-sizioni modificative e aggiuntive. Le norme della Costi-tuzione vigente di cui si propone l’abrogazione sonoindicate, nel testo di sinistra, in neretto corsivo.

Di seguito al testo della Costituzione sono riportatele disposizioni transitorie e finali vigenti e, successiva-mente, le disposizioni transitorie proposte con il nuovotesto le quali, per comodita di lettura, sono rubricatecon numero romano progressivo, dal XIX al XXIII.

I lavori preparatori relativi al disegno di legge costi-tuzionale (Atti Senato 2544, 2544-B e 2544-D – Atti Ca-mera 4862 e 4862-B) recante le modifiche costituzio-nali approvate e gli atti medesimi sono consultabilisul sito Internet del Senato (www.senato.it), sezione«Leggi e documenti», voce «Raccolte normative», non-che nel CD allegato.

VIII COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Page 7: La Costituzione italiana...blica Italiana n. 269 del 18 novembre 2005, con la se-guente avvertenza: «Il testo della legge costituzionale e` stato approvato dalla Camera dei deputati,

LA COSTITUZIONE ITALIANA

CON LE MODIFICHE

APPROVATE DALLE CAMERE

Page 8: La Costituzione italiana...blica Italiana n. 269 del 18 novembre 2005, con la se-guente avvertenza: «Il testo della legge costituzionale e` stato approvato dalla Camera dei deputati,

2 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 3TESTO APPROVATO DALLE CAMERE

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA TESTO COSTITUZIONALE

Testo vigente con le modifiche introdotte con la legge costituzio-nale, approvata dalle Camere, recante:

«Modifiche alla Parte II della Costituzione».

Poiche tale approvazione e avvenuta a maggioranzaassoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri diciascuna Camera, entro tre mesi dalla pubblica-zione nella Gazzetta Ufficiale del testo di legge co-stituzionale, un quinto dei membri di una Camera,o cinquecentomila elettori, o cinque consigli regio-nali potranno richiedere che si proceda al referen-dum popolare. La legge sottoposta a referendumnon e promulgata se non e approvata dalla maggio-ranza dei voti validi.

PRINCIPI FONDAMENTALI PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1. Art. 1.

L’Italia e una Repubblica democratica, fondatasul lavoro.

Identico.

La sovranita appartiene al popolo, che la eser-cita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

Page 9: La Costituzione italiana...blica Italiana n. 269 del 18 novembre 2005, con la se-guente avvertenza: «Il testo della legge costituzionale e` stato approvato dalla Camera dei deputati,

4 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 5TESTO APPROVATO DALLE CAMERE

Art. 2. Art. 2.

La Repubblica riconosce e garantisce i dirittiinviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelleformazioni sociali ove si svolge la sua personalita,e richiede l’adempimento dei doveri inderogabilidi solidarieta politica, economica e sociale.

Identico.

Art. 3. Art. 3.

Tutti i cittadini hanno pari dignita sociale esono eguali davanti alla legge, senza distinzionedi sesso, di razza, di lingua, di religione, di opi-nioni politiche, di condizioni personali e sociali.

Identico.

E compito della Repubblica rimuovere gli osta-coli di ordine economico e sociale, che, limitandodi fatto la liberta e l’eguaglianza dei cittadini, im-pediscono il pieno sviluppo della persona umanae l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori al-l’organizzazione politica, economica e sociale delPaese.

Art. 4. Art. 4.

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il di-ritto al lavoro e promuove le condizioni che ren-dano effettivo questo diritto.

Identico.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondole proprie possibilita e la propria scelta, una atti-vita o una funzione che concorra al progressomateriale o spirituale della societa.

Page 10: La Costituzione italiana...blica Italiana n. 269 del 18 novembre 2005, con la se-guente avvertenza: «Il testo della legge costituzionale e` stato approvato dalla Camera dei deputati,

6 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 7TESTO APPROVATO DALLE CAMERE

Art. 5. Art. 5.

La Repubblica, una e indivisibile, riconosce epromuove le autonomie locali; attua nei serviziche dipendono dallo Stato il piu ampio decentra-mento amministrativo; adegua i principi ed i me-todi della sua legislazione alle esigenze dell’auto-nomia e del decentramento.

Identico.

Art. 6. Art. 6.

La Repubblica tutela con apposite norme le mi-noranze linguistiche.

Identico.

Art. 7. Art. 7.

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascunonel proprio ordine, indipendenti e sovrani.

Identico.

I loro rapporti sono regolati dai Patti Latera-nensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalledue parti, non richiedono procedimento di revi-sione costituzionale.

Art. 8. Art. 8.

Tutte le confessioni religiose sono egualmentelibere davanti alla legge.

Identico.

Le confessioni religiose diverse dalla cattolicahanno diritto di organizzarsi secondo i propri sta-tuti, in quanto non contrastino con l’ordinamentogiuridico italiano.

Page 11: La Costituzione italiana...blica Italiana n. 269 del 18 novembre 2005, con la se-guente avvertenza: «Il testo della legge costituzionale e` stato approvato dalla Camera dei deputati,

8 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 9TESTO APPROVATO DALLE CAMERE

I loro rapporti con lo Stato sono regolati perlegge sulla base di intese con le relative rappre-sentanze.

Art. 9. Art. 9.

La Repubblica promuove lo sviluppo della cul-tura e la ricerca scientifica e tecnica.

Identico.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e ar-tistico della Nazione.

Art. 10. Art. 10.

L’ordinamento giuridico italiano si conformaalle norme del diritto internazionale general-mente riconosciute.

Identico.

La condizione giuridica dello straniero e rego-lata dalla legge in conformita delle norme e deitrattati internazionali.

Lo straniero, al quale sia impedito nel suopaese l’effettivo esercizio delle liberta democrati-che garantite dalla Costituzione italiana, ha di-ritto d’asilo nel territorio della Repubblica, se-condo le condizioni stabilite dalla legge.

Non e ammessa l’estradizione dello stranieroper reati politici.

Art. 11. Art. 11.

L’Italia ripudia la guerra come strumento di of-fesa alla liberta degli altri popoli e come mezzo dirisoluzione delle controversie internazionali; con-

Identico.

Page 12: La Costituzione italiana...blica Italiana n. 269 del 18 novembre 2005, con la se-guente avvertenza: «Il testo della legge costituzionale e` stato approvato dalla Camera dei deputati,

10 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 11TESTO APPROVATO DALLE CAMERE

sente, in condizioni di parita con gli altri Stati,alle limitazioni di sovranita necessarie ad un ordi-namento che assicuri la pace e la giustizia fra leNazioni; promuove e favorisce le organizzazioniinternazionali rivolte a tale scopo.

Art. 12. Art. 12.

La bandiera della Repubblica e il tricolore ita-liano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticalidi eguali dimensioni.

Identico.

PARTE I PARTE I

DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

TITOLO I TITOLO I

RAPPORTI CIVILI RAPPORTI CIVILI

Art. 13. Art. 13.

La liberta personale e inviolabile. Identico.Non e ammessa forma alcuna di detenzione, di

ispezione o perquisizione personale, ne qualsiasialtra restrizione della liberta personale, se nonper atto motivato dell’autorita giudiziaria e neisoli casi e modi previsti dalla legge.

In casi eccezionali di necessita ed urgenza, indi-cati tassativamente dalla legge, l’autorita di pub-blica sicurezza puo adottare provvedimenti prov-

Page 13: La Costituzione italiana...blica Italiana n. 269 del 18 novembre 2005, con la se-guente avvertenza: «Il testo della legge costituzionale e` stato approvato dalla Camera dei deputati,

12 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 13TESTO APPROVATO DALLE CAMERE

visori, che devono essere comunicati entro qua-rantotto ore all’autorita giudiziaria e, se questanon li convalida nelle successive quarantottoore, si intendono revocati e restano privi di ognieffetto.

E punita ogni violenza fisica e morale sulle per-sone comunque sottoposte a restrizioni di liberta.

La legge stabilisce i limiti massimi della carce-razione preventiva.

Art. 14. Art. 14.

Il domicilio e inviolabile. Identico.

Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisi-zioni o sequestri, se non nei casi e modi stabilitidalla legge secondo le garanzie prescritte per latutela della liberta personale.

Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sa-nita e di incolumita pubblica o a fini economici efiscali sono regolati da leggi speciali.

Art. 15. Art. 15.

La liberta e la segretezza della corrispondenza edi ogni altra forma di comunicazione sono invio-labili.

Identico.

La loro limitazione puo avvenire soltanto peratto motivato dell’autorita giudiziaria con le ga-ranzie stabilite dalla legge.

Page 14: La Costituzione italiana...blica Italiana n. 269 del 18 novembre 2005, con la se-guente avvertenza: «Il testo della legge costituzionale e` stato approvato dalla Camera dei deputati,

14 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 15TESTO APPROVATO DALLE CAMERE

Art. 16. Art. 16.

Ogni cittadino puo circolare e soggiornare libe-ramente in qualsiasi parte del territorio nazio-nale, salvo le limitazioni che la legge stabiliscein via generale per motivi di sanita o di sicurezza.Nessuna restrizione puo essere determinata da ra-gioni politiche.

Identico.

Ogni cittadino e libero di uscire dal territoriodella Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighidi legge.

Art. 17. Art. 17.

I cittadini hanno diritto di riunirsi pacifica-mente e senz’armi.

Identico.

Per le riunioni, anche in luogo aperto al pub-blico, non e richiesto preavviso.

Delle riunioni in luogo pubblico deve esseredato preavviso alle autorita, che possono vietarlesoltanto per comprovati motivi di sicurezza o diincolumita pubblica.

Art. 18. Art. 18.

I cittadini hanno diritto di associarsi libera-mente, senza autorizzazione, per fini che nonsono vietati ai singoli dalla legge penale.

Identico.

Sono proibite le associazioni segrete e quelleche perseguono, anche indirettamente, scopi poli-tici mediante organizzazioni di carattere militare.

Page 15: La Costituzione italiana...blica Italiana n. 269 del 18 novembre 2005, con la se-guente avvertenza: «Il testo della legge costituzionale e` stato approvato dalla Camera dei deputati,

16 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 17TESTO APPROVATO DALLE CAMERE

Art. 19. Art. 19.

Tutti hanno diritto di professare liberamente lapropria fede religiosa in qualsiasi forma, indivi-duale o associata, di farne propaganda e di eserci-tarne in privato o in pubblico il culto, purche nonsi tratti di riti contrari al buon costume.

Identico.

Art. 20. Art. 20.

Il carattere ecclesiastico e il fine di religione odi culto d’una associazione od istituzione nonpossono essere causa di speciali limitazioni legi-slative, ne di speciali gravami fiscali per la suacostituzione, capacita giuridica e ogni forma diattivita.

Identico.

Art. 21. Art. 21.

Tutti hanno diritto di manifestare liberamenteil proprio pensiero con la parola, lo scritto eogni altro mezzo di diffusione.

Identico.

La stampa non puo essere soggetta ad autoriz-zazioni o censure.

Si puo procedere a sequestro soltanto per attomotivato dell’autorita giudiziaria nel caso di de-litti, per i quali la legge sulla stampa espressa-mente lo autorizzi, o nel caso di violazione dellenorme che la legge stessa prescriva per l’indica-zione dei responsabili.

Page 16: La Costituzione italiana...blica Italiana n. 269 del 18 novembre 2005, con la se-guente avvertenza: «Il testo della legge costituzionale e` stato approvato dalla Camera dei deputati,

18 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 19TESTO APPROVATO DALLE CAMERE

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza enon sia possibile il tempestivo intervento dell’au-torita giudiziaria, il sequestro della stampa perio-dica puo essere eseguito da ufficiali di polizia giu-diziaria, che devono immediatamente, e non maioltre ventiquattro ore, fare denunzia all’autoritagiudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ven-tiquattro ore successive, il sequestro s’intende re-vocato e privo d’ogni effetto.

La legge puo stabilire, con norme di caratteregenerale, che siano resi noti i mezzi di finanzia-mento della stampa periodica.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spet-tacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie albuon costume. La legge stabilisce provvedimentiadeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

Art. 22. Art. 22.

Nessuno puo essere privato, per motivi politici,della capacita giuridica, della cittadinanza, delnome.

Identico.

Art. 23. Art. 23.

Nessuna prestazione personale o patrimonialepuo essere imposta se non in base alla legge.

Identico.

Art. 24. Art. 24.

Tutti possono agire in giudizio per la tutela deipropri diritti e interessi legittimi.

Identico.

Page 17: La Costituzione italiana...blica Italiana n. 269 del 18 novembre 2005, con la se-guente avvertenza: «Il testo della legge costituzionale e` stato approvato dalla Camera dei deputati,

20 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 21TESTO APPROVATO DALLE CAMERE

La difesa e diritto inviolabile in ogni stato egrado del procedimento.

Sono assicurati ai non abbienti, con appositiistituti, i mezzi per agire e difendersi davanti adogni giurisdizione.

La legge determina le condizioni e i modi per lariparazione degli errori giudiziari.

Art. 25. Art. 25.

Nessuno puo essere distolto dal giudice natu-rale precostituito per legge.

Identico.

Nessuno puo essere punito se non in forza diuna legge che sia entrata in vigore prima del fattocommesso.

Nessuno puo essere sottoposto a misure di sicu-rezza se non nei casi previsti dalla legge.

Art. 26. Art. 26.

L’estradizione del cittadino puo essere consen-tita soltanto ove sia espressamente prevista dalleconvenzioni internazionali.

Identico.

Non puo in alcun caso essere ammessa perreati politici.

Art. 27. Art. 27.

La responsabilita penale e personale. Identico.L’imputato non e considerato colpevole sino

alla condanna definitiva.

Page 18: La Costituzione italiana...blica Italiana n. 269 del 18 novembre 2005, con la se-guente avvertenza: «Il testo della legge costituzionale e` stato approvato dalla Camera dei deputati,

22 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 23TESTO APPROVATO DALLE CAMERE

Le pene non possono consistere in trattamenticontrari al senso di umanita e devono tenderealla rieducazione del condannato.

Non e ammessa la pena di morte, se non neicasi previsti dalle leggi militari di guerra.

Art. 28. Art. 28.

I funzionari e i dipendenti dello Stato e deglienti pubblici sono direttamente responsabili, se-condo le leggi penali, civili e amministrative, degliatti compiuti in violazione di diritti. In tali casi laresponsabilita civile si estende allo Stato e aglienti pubblici.

Identico.

TITOLO II TITOLO II

RAPPORTI ETICO-SOCIALI RAPPORTI ETICO-SOCIALI

Art. 29. Art. 29.

La Repubblica riconosce i diritti della famigliacome societa naturale fondata sul matrimonio.

Identico.

Il matrimonio e ordinato sull’eguaglianza mo-rale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabilitidalla legge a garanzia dell’unita familiare.

Art. 30. Art. 30.

E dovere e diritto dei genitori mantenere,istruire ed educare i figli, anche se nati fuori delmatrimonio.

Identico.

Page 19: La Costituzione italiana...blica Italiana n. 269 del 18 novembre 2005, con la se-guente avvertenza: «Il testo della legge costituzionale e` stato approvato dalla Camera dei deputati,

24 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 25TESTO APPROVATO DALLE CAMERE

Nei casi di incapacita dei genitori, la leggeprovvede a che siano assolti i loro compiti.

La legge assicura ai figli nati fuori del matrimo-nio ogni tutela giuridica e sociale, compatibilecon i diritti dei membri della famiglia legittima.

La legge detta le norme e i limiti per la ricercadella paternita.

Art. 31. Art. 31.

La Repubblica agevola con misure economichee altre provvidenze la formazione della famiglia el’adempimento dei compiti relativi, con partico-lare riguardo alle famiglie numerose.

Identico.

Protegge la maternita, l’infanzia e la gioventu,favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

Art. 32. Art. 32.

La Repubblica tutela la salute come fondamen-tale diritto dell’individuo e interesse della colletti-vita, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Identico.

Nessuno puo essere obbligato a un determinatotrattamento sanitario se non per disposizione dilegge. La legge non puo in nessun caso violare ilimiti imposti dal rispetto della persona umana.

Art. 33. Art. 33.

L’arte e la scienza sono libere e libero ne e l’in-segnamento.

Identico.

Page 20: La Costituzione italiana...blica Italiana n. 269 del 18 novembre 2005, con la se-guente avvertenza: «Il testo della legge costituzionale e` stato approvato dalla Camera dei deputati,

26 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 27TESTO APPROVATO DALLE CAMERE

La Repubblica detta le norme generali sull’i-struzione ed istituisce scuole statali per tutti gliordini e gradi.

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuoleed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi dellescuole non statali che chiedono la parita, deve as-sicurare ad esse piena liberta e ai loro alunni untrattamento scolastico equipollente a quello deglialunni di scuole statali.

E prescritto un esame di Stato per l’ammissioneai vari ordini e gradi di scuole o per la conclu-sione di essi e per l’abilitazione all’esercizio pro-fessionale.

Le istituzioni di alta cultura, universita ed acca-demie, hanno il diritto di darsi ordinamenti auto-nomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

Art. 34. Art. 34.

La scuola e aperta a tutti. Identico.

L’istruzione inferiore, impartita per almenootto anni, e obbligatoria e gratuita.

I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi,hanno diritto di raggiungere i gradi piu alti deglistudi.

La Repubblica rende effettivo questo diritto conborse di studio, assegni alle famiglie ed altreprovvidenze, che devono essere attribuite per con-corso.

Page 21: La Costituzione italiana...blica Italiana n. 269 del 18 novembre 2005, con la se-guente avvertenza: «Il testo della legge costituzionale e` stato approvato dalla Camera dei deputati,

28 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 29TESTO APPROVATO DALLE CAMERE

TITOLO III TITOLO III

RAPPORTI ECONOMICI RAPPORTI ECONOMICI

Art. 35. Art. 35.

La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sueforme ed applicazioni.

Identico.

Cura la formazione e l’elevazione professionaledei lavoratori.

Promuove e favorisce gli accordi e le organizza-zioni internazionali intesi ad affermare e regolarei diritti del lavoro.

Riconosce la liberta di emigrazione, salvo gliobblighi stabiliti dalla legge nell’interesse gene-rale, e tutela il lavoro italiano all’estero.

Art. 36. Art. 36.

Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione pro-porzionata alla quantita e qualita del suo lavoro ein ogni caso sufficiente ad assicurare a se e allafamiglia un’esistenza libera e dignitosa.

Identico.

La durata massima della giornata lavorativa estabilita dalla legge.

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e aferie annuali retribuite, e non puo rinunziarvi.

Art. 37. Art. 37.

La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a pa-rita di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano

Identico.

Page 22: La Costituzione italiana...blica Italiana n. 269 del 18 novembre 2005, con la se-guente avvertenza: «Il testo della legge costituzionale e` stato approvato dalla Camera dei deputati,

30 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 31TESTO APPROVATO DALLE CAMERE

al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono con-sentire l’adempimento della sua essenziale fun-zione familiare e assicurare alla madre e al bam-bino una speciale adeguata protezione.

La legge stabilisce il limite minimo di eta per illavoro salariato.

La Repubblica tutela il lavoro dei minori conspeciali norme e garantisce ad essi, a parita di la-voro, il diritto alla parita di retribuzione.

Art. 38. Art. 38.

Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto deimezzi necessari per vivere ha diritto al manteni-mento e all’assistenza sociale.

Identico.

I lavoratori hanno diritto che siano prevedutied assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze divita in caso di infortunio, malattia, invalidita evecchiaia, disoccupazione involontaria.

Gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educa-zione e all’avviamento professionale.

Ai compiti previsti in questo articolo provve-dono organi ed istituti predisposti o integratidallo Stato.

L’assistenza privata e libera.

Art. 39. Art. 39.

L’organizzazione sindacale e libera. Identico.

Ai sindacati non puo essere imposto altro ob-bligo se non la loro registrazione presso uffici lo-cali o centrali, secondo le norme di legge.

Page 23: La Costituzione italiana...blica Italiana n. 269 del 18 novembre 2005, con la se-guente avvertenza: «Il testo della legge costituzionale e` stato approvato dalla Camera dei deputati,

32 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 33TESTO APPROVATO DALLE CAMERE

E condizione per la registrazione che gli statutidei sindacati sanciscano un ordinamento internoa base democratica.

I sindacati registrati hanno personalita giuri-dica. Possono, rappresentati unitariamente inproporzione dei loro iscritti, stipulare contratticollettivi di lavoro con efficacia obbligatoria pertutti gli appartenenti alle categorie alle quali ilcontratto si riferisce.

Art. 40. Art. 40.

Il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delleleggi che lo regolano.

Identico.

Art. 41. Art. 41.

L’iniziativa economica privata e libera. Identico.

Non puo svolgersi in contrasto con l’utilita so-ciale o in modo da recare danno alla sicurezza,alla liberta, alla dignita umana.

La legge determina i programmi e i controlliopportuni perche l’attivita economica pubblica eprivata possa essere indirizzata e coordinata afini sociali.

Art. 42. Art. 42.

La proprieta e pubblica o privata. I beni econo-mici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.

Identico.

La proprieta privata e riconosciuta e garantitadalla legge, che ne determina i modi di acquisto,

Page 24: La Costituzione italiana...blica Italiana n. 269 del 18 novembre 2005, con la se-guente avvertenza: «Il testo della legge costituzionale e` stato approvato dalla Camera dei deputati,

34 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 35TESTO APPROVATO DALLE CAMERE

di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne lafunzione sociale e di renderla accessibile a tutti.

La proprieta privata puo essere, nei casi preve-duti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriataper motivi d’interesse generale.

La legge stabilisce le norme ed i limiti della suc-cessione legittima e testamentaria e i diritti delloStato sulle eredita.

Art. 43. Art. 43.

A fini di utilita generale la legge puo riservareoriginariamente o trasferire, mediante espropria-zione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pub-blici o a comunita di lavoratori o di utenti deter-minate imprese o categorie di imprese, che si rife-riscano a servizi pubblici essenziali o a fonti dienergia o a situazioni di monopolio ed abbianocarattere di preminente interesse generale.

Identico.

Art. 44. Art. 44.

Al fine di conseguire il razionale sfruttamentodel suolo e di stabilire equi rapporti sociali, lalegge impone obblighi e vincoli alla proprieta ter-riera privata, fissa limiti alla sua estensione se-condo le regioni e le zone agrarie, promuove edimpone la bonifica delle terre, la trasformazionedel latifondo e la ricostituzione delle unita pro-duttive; aiuta la piccola e la media proprieta.

Identico.

La legge dispone provvedimenti a favore dellezone montane.

Page 25: La Costituzione italiana...blica Italiana n. 269 del 18 novembre 2005, con la se-guente avvertenza: «Il testo della legge costituzionale e` stato approvato dalla Camera dei deputati,

36 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 37TESTO APPROVATO DALLE CAMERE

Art. 45. Art. 45.

La Repubblica riconosce la funzione socialedella cooperazione a carattere di mutualita esenza fini di speculazione privata. La legge nepromuove e favorisce l’incremento con i mezzipiu idonei e ne assicura, con gli opportuni con-trolli, il carattere e le finalita.

Identico.

La legge provvede alla tutela e allo sviluppo del-l’artigianato.

Art. 46. Art. 46.

Ai fini della elevazione economica e sociale dellavoro e in armonia con le esigenze della produ-zione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavo-ratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabilitidalle leggi, alla gestione delle aziende.

Identico.

Art. 47. Art. 47.

La Repubblica incoraggia e tutela il risparmioin tutte le sue forme; disciplina, coordina e con-trolla l’esercizio del credito.

Identico.

Favorisce l’accesso del risparmio popolare allaproprieta dell’abitazione, alla proprieta direttacoltivatrice e al diretto e indiretto investimentoazionario nei grandi complessi produttivi delPaese.

Page 26: La Costituzione italiana...blica Italiana n. 269 del 18 novembre 2005, con la se-guente avvertenza: «Il testo della legge costituzionale e` stato approvato dalla Camera dei deputati,

38 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 39TESTO APPROVATO DALLE CAMERE

TITOLO IV TITOLO IV

RAPPORTI POLITICI RAPPORTI POLITICI

Art. 48. Art. 48.

Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne,che hanno raggiunto la maggiore eta.

Identico.

Il voto e personale ed eguale, libero e segreto. Ilsuo esercizio e dovere civico.

La legge stabilisce requisiti e modalita per l’e-sercizio del diritto di voto dei cittadini residentiall’estero e ne assicura l’effettivita. A tale fine eistituita una circoscrizione Estero per l’elezionedelle Camere, alla quale sono assegnati seggi nelnumero stabilito da norma costituzionale e se-condo criteri determinati dalla legge.

Il diritto di voto non puo essere limitato se nonper incapacita civile o per effetto di sentenza pe-nale irrevocabile o nei casi di indegnita morale in-dicati dalla legge.

Art. 49. Art. 49.

Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi libe-ramente in partiti per concorrere con metodo de-mocratico a determinare la politica nazionale.

Identico.

Art. 50. Art. 50.

Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alleCamere per chiedere provvedimenti legislativi oesporre comuni necessita.

Identico.

Page 27: La Costituzione italiana...blica Italiana n. 269 del 18 novembre 2005, con la se-guente avvertenza: «Il testo della legge costituzionale e` stato approvato dalla Camera dei deputati,

40 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 41TESTO APPROVATO DALLE CAMERE

Art. 51. Art. 51.

Tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso pos-sono accedere agli uffici pubblici e alle caricheelettive in condizioni di eguaglianza, secondo i re-quisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repub-blica promuove con appositi provvedimenti lepari opportunita tra donne e uomini.

Identico.

La legge puo, per l’ammissione ai pubblici ufficie alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli ita-liani non appartenenti alla Repubblica.

Chi e chiamato a funzioni pubbliche elettive hadiritto di disporre del tempo necessario al loroadempimento e di conservare il suo posto dilavoro.

Art. 52. Art. 52.

La difesa della Patria e sacro dovere del citta-dino.

Identico.

Il servizio militare e obbligatorio nei limiti emodi stabiliti dalla legge. Il suo adempimentonon pregiudica la posizione di lavoro del citta-dino, ne l’esercizio dei diritti politici.

L’ordinamento delle Forze armate si informaallo spirito democratico della Repubblica.

Art. 53. Art. 53.

Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbli-che in ragione della loro capacita contributiva.

Identico.

Page 28: La Costituzione italiana...blica Italiana n. 269 del 18 novembre 2005, con la se-guente avvertenza: «Il testo della legge costituzionale e` stato approvato dalla Camera dei deputati,

42 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 43TESTO APPROVATO DALLE CAMERE

Il sistema tributario e informato a criteri diprogressivita.

Art. 54. Art. 54.

Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedelialla Repubblica e di osservarne la Costituzione ele leggi.

Identico.

I cittadini cui sono affidate funzioni pubblichehanno il dovere di adempierle con disciplina edonore, prestando giuramento nei casi stabilitidalla legge.

PARTE II PARTE II

ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA

TITOLO I TITOLO I

IL PARLAMENTO IL PARLAMENTO

SEZIONE I. – Le Camere. SEZIONE I. – Le Camere.

Art. 55. Art. 55.

Il Parlamento si compone della Camera dei de-putati e del Senato della Repubblica.

Il Parlamento si compone della Camera deideputati e del Senato federale della Repub-blica.

Il Parlamento si riunisce in seduta comune deimembri delle due Camere nei soli casi stabilitidalla Costituzione.

Identico.

Page 29: La Costituzione italiana...blica Italiana n. 269 del 18 novembre 2005, con la se-guente avvertenza: «Il testo della legge costituzionale e` stato approvato dalla Camera dei deputati,

44 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 45TESTO APPROVATO DALLE CAMERE

Art. 56. Art. 56.

La Camera dei deputati e eletta a suffragio uni-versale e diretto.

Il numero dei deputati e di seicentotrenta, do-dici dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori chenel giorno delle elezioni hanno compiuto i venti-cinque anni di eta.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni,fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla cir-coscrizione Estero, si effettua dividendo il nu-mero degli abitanti della Repubblica, quale risultadall’ultimo censimento generale della popola-zione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggiin proporzione alla popolazione di ogni circoscri-zione, sulla base dei quozienti interi e dei piu altiresti.

La Camera dei deputati e eletta a suffragiouniversale e diretto.

La Camera dei deputati e composta da cin-quecentodiciotto deputati elettivi, diciotto deiquali eletti nella circoscrizione Estero, e daideputati a vita di cui all’articolo 59.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettoriche nel giorno delle elezioni hanno compiutoi ventuno anni di eta.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni,fatto salvo il numero dei seggi assegnati allacircoscrizione Estero, si effettua dividendo ilnumero degli abitanti della Repubblica, qualerisulta dall’ultimo censimento generale dellapopolazione, per cinquecento e distribuendo iseggi in proporzione alla popolazione di ognicircoscrizione, sulla base dei quozienti interie dei piu alti resti.

Art. 57. Art. 57.

Il Senato della Repubblica e eletto a base regio-nale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizioneEstero.

Il numero dei senatori elettivi e di trecentoquin-dici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Nessuna Regione puo avere un numero di sena-tori inferiori a sette; il Molise ne ha due, la Valled’Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fattosalvo il numero dei seggi assegnati alla circoscri-

Il Senato federale della Repubblica e eletto asuffragio universale e diretto su base regio-nale.

Il Senato federale della Repubblica e com-posto da duecentocinquantadue senatori elettiin ciascuna Regione contestualmente all’ele-zione del rispettivo Consiglio regionale o As-semblea regionale e, per la Regione Trentino-Alto Adige/Sudtirol, dei Consigli delle Provinceautonome.

Page 30: La Costituzione italiana...blica Italiana n. 269 del 18 novembre 2005, con la se-guente avvertenza: «Il testo della legge costituzionale e` stato approvato dalla Camera dei deputati,

46 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 47TESTO APPROVATO DALLE CAMERE

zione Estero, previa applicazione delle disposi-zioni del precedente comma, si effettua in propor-zione alla popolazione delle Regioni, quale risultadall’ultimo censimento generale, sulla base deiquozienti interi e dei piu alti resti.

L’elezione del Senato federale della Repub-blica e disciplinata con legge dello Stato, chegarantisce la rappresentanza territoriale daparte dei senatori.

Nessuna Regione puo avere un numero di se-natori inferiore a sei; il Molise ne ha due, laValle d’Aosta/Vallee d’Aoste uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, pre-via applicazione delle disposizioni del quartocomma, si effettua in proporzione alla popola-zione delle Regioni, quale risulta dall’ultimocensimento generale, sulla base dei quozientiinteri e dei piu alti resti.

Partecipano all’attivita del Senato federaledella Repubblica, senza diritto di voto, secondole modalita previste dal suo regolamento, rap-presentanti delle Regioni e delle autonomie lo-cali. All’inizio di ogni legislatura regionale, cia-scun Consiglio o Assemblea regionale elegge unrappresentante tra i propri componenti e cia-scun Consiglio delle autonomie locali eleggeun rappresentante tra i sindaci e i presidentidi Provincia o di Citta metropolitana della Re-gione. Per la Regione Trentino-Alto Adige/Sud-tirol i Consigli delle Province autonome e i ri-spettivi Consigli delle autonomie locali eleg-gono ciascuno un proprio rappresentante.

Art. 58. Art. 58.

I senatori sono eletti a suffragio universale e di-retto dagli elettori che hanno superato il venticin-quesimo anno di eta.

Sono eleggibili a senatori di una Regione glielettori che hanno compiuto i venticinque annidi eta e hanno ricoperto o ricoprono cariche

Page 31: La Costituzione italiana...blica Italiana n. 269 del 18 novembre 2005, con la se-guente avvertenza: «Il testo della legge costituzionale e` stato approvato dalla Camera dei deputati,

48 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 49TESTO APPROVATO DALLE CAMERE

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hannocompiuto il quarantesimo anno.

pubbliche elettive in enti territoriali locali o re-gionali, all’interno della Regione, o sono statieletti senatori o deputati nella Regione o risie-dono nella Regione alla data di indizione delleelezioni.

Art. 59. Art. 59.

E senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chie stato Presidente della Repubblica.

E deputato di diritto e a vita, salvo rinunzia,chi e stato Presidente della Repubblica.

Il Presidente della Repubblica puo nominare se-natori a vita cinque cittadini che hanno illustratola Patria per altissimi meriti nel campo sociale,scientifico, artistico e letterario.

Il Presidente della Repubblica puo nominaredeputati a vita cittadini che hanno illustrato laPatria per altissimi meriti nel campo sociale,scientifico, artistico e letterario. Il numero to-tale dei deputati di nomina presidenziale nonpuo in alcun caso essere superiore a tre.

Art. 60. Art. 60.

La Camera dei deputati e il Senato della Repub-blica sono eletti per cinque anni.

La durata di ciascuna Camera non puo essereprorogata se non per legge e soltanto in caso diguerra.

La Camera dei deputati e eletta per cinqueanni.

I senatori eletti in ciascuna Regione o Pro-vincia autonoma rimangono in carica finoalla data della proclamazione dei nuovi sena-tori della medesima Regione o Provincia auto-noma.

La durata della Camera dei deputati, di cia-scun Consiglio o Assemblea regionale e deiConsigli delle Province autonome non puo es-sere prorogata se non per legge e soltanto incaso di guerra. Con la proroga di ciascun Con-siglio o Assemblea regionale e dei Consigli

Page 32: La Costituzione italiana...blica Italiana n. 269 del 18 novembre 2005, con la se-guente avvertenza: «Il testo della legge costituzionale e` stato approvato dalla Camera dei deputati,

50 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 51TESTO APPROVATO DALLE CAMERE

delle Province autonome sono prorogati anchei senatori in carica.

Art. 61. Art. 61.

Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo en-tro settanta giorni dalla fine delle precedenti. Laprima riunione ha luogo non oltre il ventesimogiorno dalle elezioni.

Finche non siano riunite le nuove Camere sonoprorogati i poteri delle precedenti.

L’elezione della Camera dei deputati haluogo entro settanta giorni dalla fine della pre-cedente. La prima riunione ha luogo non oltreil ventesimo giorno dalla elezione.

Finche non e riunita la nuova Camera dei de-putati sono prorogati i poteri della precedente.

Art. 62. Art. 62.

Le Camere si riuniscono di diritto il primogiorno non festivo di febbraio e di ottobre.

Identico.

Ciascuna Camera puo essere convocata in viastraordinaria per iniziativa del suo Presidente odel Presidente della Repubblica o di un terzo deisuoi componenti.

Quando si riunisce in via straordinaria una Ca-mera, e convocata di diritto anche l’altra.

Art. 63. Art. 63.

Ciascuna Camera elegge fra i suoi componentiil Presidente e l’Ufficio di presidenza.

Ciascuna Camera elegge fra i suoi compo-nenti il Presidente e l’Ufficio di Presidenza. IlPresidente e eletto con la maggioranza deidue terzi dei componenti l’Assemblea. Dopo ilterzo scrutinio e sufficiente la maggioranza as-soluta dei componenti. Il regolamento del Se-nato federale della Repubblica disciplina le

Page 33: La Costituzione italiana...blica Italiana n. 269 del 18 novembre 2005, con la se-guente avvertenza: «Il testo della legge costituzionale e` stato approvato dalla Camera dei deputati,

52 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 53TESTO APPROVATO DALLE CAMERE

modalita di rinnovo anche periodico dell’Uffi-cio di Presidenza.

Quando il Parlamento si riunisce in seduta co-mune, il Presidente e l’Ufficio di presidenzasono quelli della Camera dei deputati.

Identico.

Art. 64. Art. 64.

Ciascuna Camera adotta il proprio regolamentoa maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascunadelle due Camere e il Parlamento a Camere riu-nite possono deliberare di adunarsi in seduta se-greta.

Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Par-lamento non sono valide se non e presente lamaggioranza dei loro componenti, e se non sonoadottate a maggioranza dei presenti, salvo che laCostituzione prescriva una maggioranza speciale.

I membri del Governo, anche se non fannoparte delle Camere, hanno diritto, e se richiestiobbligo, di assistere alle sedute. Devono esseresentiti ogni volta che lo richiedono.

La Camera dei deputati adotta il proprio re-golamento con la maggioranza dei tre quintidei suoi componenti. Il Senato federale dellaRepubblica adotta il proprio regolamento conla maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascunadelle due Camere e il Parlamento in seduta co-mune possono deliberare di riunirsi in sedutasegreta.

Le deliberazioni della Camera dei deputati,del Senato federale della Repubblica e del Par-lamento in seduta comune non sono valide senon e presente la maggioranza dei loro compo-nenti e se non sono adottate a maggioranza deipresenti, salvo che la Costituzione prescrivauna maggioranza speciale. Le deliberazionidel Senato federale della Repubblica nonsono altresı valide se non sono presenti sena-tori espressi da almeno un terzo delle Regioni.

Il regolamento della Camera dei deputati ga-rantisce le prerogative del Governo e dellamaggioranza ed i diritti delle opposizioni. Ri-serva a deputati appartenenti a gruppi di op-posizione la Presidenza delle commissioni, di-

Page 34: La Costituzione italiana...blica Italiana n. 269 del 18 novembre 2005, con la se-guente avvertenza: «Il testo della legge costituzionale e` stato approvato dalla Camera dei deputati,

54 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 55TESTO APPROVATO DALLE CAMERE

verse da quelle di cui agli articoli 70, terzocomma, e 72, primo comma, delle Giunte e de-gli organismi interni diversi dal comitato di cuiall’articolo 70, sesto comma, cui sono attribuiticompiti ispettivi, di controllo o di garanzia.

Il regolamento del Senato federale della Re-pubblica garantisce i diritti delle minoranze.

Il regolamento del Senato federale della Re-pubblica disciplina le modalita ed i termini perl’espressione del parere che ogni Consiglio oAssemblea regionale o Consiglio delle Provinceautonome puo esprimere, sentito il Consigliodelle autonomie locali, sui disegni di legge dicui all’articolo 70, secondo comma.

I membri del Governo, anche se non fannoparte delle Camere, hanno diritto e, se richie-sti, obbligo di assistere alle sedute. Devono es-sere sentiti ogni volta che lo richiedono. I re-golamenti parlamentari stabiliscono i casi neiquali il Governo deve essere comunque rappre-sentato dal Primo ministro o dal Ministro com-petente.

Art. 65. Art. 65.

La legge determina i casi di ineleggibilita e diincompatibilita con l’ufficio di deputato o di sena-tore.

La legge, approvata ai sensi dell’articolo 70,terzo comma, determina i casi di ineleggibilitae incompatibilita con l’ufficio di deputato o disenatore.

Nessuno puo appartenere contemporaneamentealle due Camere.

Identico.

Page 35: La Costituzione italiana...blica Italiana n. 269 del 18 novembre 2005, con la se-guente avvertenza: «Il testo della legge costituzionale e` stato approvato dalla Camera dei deputati,

56 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 57TESTO APPROVATO DALLE CAMERE

Art. 66. Art. 66.

Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammis-sione dei suoi componenti e delle cause soprag-giunte di ineleggibilita e di incompatibilita.

Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammis-sione dei suoi componenti e delle cause so-praggiunte di ineleggibilita e di incompatibi-lita, entro termini stabiliti dal proprio regola-mento. L’insussistenza dei titoli o la sussi-stenza delle cause sopraggiunte di ineleggibi-lita e di incompatibilita dei parlamentari pro-clamati sono accertate con deliberazione adot-tata dalla Camera di appartenenza a maggio-ranza dei propri componenti.

Art. 67. Art. 67.

Ogni membro del Parlamento rappresenta laNazione ed esercita le sue funzioni senza vincolodi mandato.

Ogni deputato e ogni senatore rappresenta laNazione e la Repubblica ed esercita le propriefunzioni senza vincolo di mandato.

Art. 68. Art. 68.

I membri del Parlamento non possono esserechiamati a rispondere delle opinioni espresse edei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.

Identico.

Senza autorizzazione della Camera alla qualeappartiene, nessun membro del Parlamento puoessere sottoposto a perquisizione personale o do-miciliare, ne puo essere arrestato o altrimenti pri-vato della liberta personale, o mantenuto in de-tenzione, salvo che in esecuzione di una sentenzairrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nel-

Page 36: La Costituzione italiana...blica Italiana n. 269 del 18 novembre 2005, con la se-guente avvertenza: «Il testo della legge costituzionale e` stato approvato dalla Camera dei deputati,

58 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 59TESTO APPROVATO DALLE CAMERE

l’atto di commettere un delitto per il quale e pre-visto l’arresto obbligatorio in flagranza.

Analoga autorizzazione e richiesta per sotto-porre i membri del Parlamento ad intercettazioni,in qualsiasi forma, di conversazioni o comunica-zioni e a sequestro di corrispondenza.

Art. 69. Art. 69.

I membri del Parlamento ricevono un’indennitastabilita dalla legge.

I membri delle Camere ricevono un’identicaindennita stabilita dalla legge, approvata aisensi dell’articolo 70, terzo comma.

La legge disciplina i casi di non cumulabilitadelle indennita o emolumenti derivanti dallatitolarita contestuale di altre cariche pubbli-che.

SEZIONE II. – La formazione delle leggi. SEZIONE II. – La formazione delle leggi.

Art. 70. Art. 70.

La funzione legislativa e esercitata collettiva-mente dalle due Camere.

La Camera dei deputati esamina i disegni dilegge concernenti le materie di cui all’articolo117, secondo comma, fatto salvo quanto previ-sto dal terzo comma del presente articolo.Dopo l’approvazione da parte della Camera, atali disegni di legge il Senato federale della Re-pubblica, entro trenta giorni, puo proporremodifiche, sulle quali la Camera decide in viadefinitiva. I termini sono ridotti alla meta peri disegni di legge di conversione dei decreti-legge.

Page 37: La Costituzione italiana...blica Italiana n. 269 del 18 novembre 2005, con la se-guente avvertenza: «Il testo della legge costituzionale e` stato approvato dalla Camera dei deputati,

60 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 61TESTO APPROVATO DALLE CAMERE

Il Senato federale della Repubblica esaminai disegni di legge concernenti la determina-zione dei princıpi fondamentali nelle materiedi cui all’articolo 117, terzo comma, fatto salvoquanto previsto dal terzo comma del presentearticolo. Dopo l’approvazione da parte del Se-nato, a tali disegni di legge la Camera dei de-putati, entro trenta giorni, puo proporre modi-fiche, sulle quali il Senato decide in via defini-tiva. I termini sono ridotti alla meta per i dise-gni di legge di conversione dei decreti-legge.

La funzione legislativa dello Stato e eserci-tata collettivamente dalle due Camere per l’e-same dei disegni di legge concernenti le mate-rie di cui all’articolo 117, secondo comma, let-tere m) e p), e 119, l’esercizio delle funzioni dicui all’articolo 120, secondo comma, il sistemadi elezione della Camera dei deputati e per ilSenato federale della Repubblica, nonche neicasi in cui la Costituzione rinvia espressa-mente alla legge dello Stato o alla legge dellaRepubblica, di cui agli articoli 117, commiquinto e nono, 118, commi secondo e quinto,122, primo comma, 125, 132, secondo comma,e 133, secondo comma. Se un disegno di leggenon e approvato dalle due Camere nel mede-simo testo i Presidenti delle due Camere pos-sono convocare, d’intesa tra di loro, una com-missione, composta da trenta deputati e datrenta senatori, secondo il criterio di propor-zionalita rispetto alla composizione delle dueCamere, incaricata di proporre un testo unifi-

Page 38: La Costituzione italiana...blica Italiana n. 269 del 18 novembre 2005, con la se-guente avvertenza: «Il testo della legge costituzionale e` stato approvato dalla Camera dei deputati,

62 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 63TESTO APPROVATO DALLE CAMERE

cato da sottoporre al voto finale delle due As-semblee. I Presidenti delle Camere stabili-scono i termini per l’elaborazione del testo eper le votazioni delle due Assemblee.

Qualora il Governo ritenga che proprie mo-difiche a un disegno di legge, sottoposto all’e-same del Senato federale della Repubblica aisensi del secondo comma, siano essenzialiper l’attuazione del suo programma approvatodalla Camera dei deputati, ovvero per la tuteladelle finalita di cui all’articolo 120, secondocomma, il Presidente della Repubblica, verifi-cati i presupposti costituzionali, puo autoriz-zare il Primo ministro ad esporne le motiva-zioni al Senato, che decide entro trenta giorni.Se tali modifiche non sono accolte dal Senato,il disegno di legge e trasmesso alla Camerache decide in via definitiva a maggioranza as-soluta dei suoi componenti sulle modificheproposte.

L’autorizzazione da parte del Presidentedella Repubblica di cui al quarto comma puoavere ad oggetto esclusivamente le modificheproposte dal Governo ed approvate dalla Ca-mera dei deputati ai sensi del secondo periododel secondo comma.

I Presidenti del Senato federale della Repub-blica e della Camera dei deputati, d’intesa tradi loro, decidono le eventuali questioni di com-petenza tra le due Camere, sollevate secondole norme dei rispettivi regolamenti, in ordineall’esercizio della funzione legislativa. I Presi-

Page 39: La Costituzione italiana...blica Italiana n. 269 del 18 novembre 2005, con la se-guente avvertenza: «Il testo della legge costituzionale e` stato approvato dalla Camera dei deputati,

64 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 65TESTO APPROVATO DALLE CAMERE

denti possono deferire la decisione ad un co-mitato paritetico, composto da quattro depu-tati e da quattro senatori, designati dai rispet-tivi Presidenti. La decisione dei Presidenti odel comitato non e sindacabile in alcunasede. I Presidenti delle Camere, d’intesa tradi loro, su proposta del comitato, stabilisconosulla base di norme previste dai rispettivi rego-lamenti i criteri generali secondo i quali un di-segno di legge non puo contenere disposizionirelative a materie per cui si dovrebbero appli-care procedimenti diversi.

Art. 71. Art. 71.

L’iniziativa delle leggi appartiene al Governo, aciascun membro delle Camere ed agli organi edenti ai quali sia conferita da legge costituzionale.

L’iniziativa delle leggi appartiene al Go-verno, a ciascun membro delle Camere nel-l’ambito delle rispettive competenze ed agli or-gani ed enti ai quali sia conferita da legge co-stituzionale.

Il popolo esercita l’iniziativa delle leggi, me-diante la proposta, da parte di almeno cinquanta-mila elettori, di un progetto redatto in articoli.

Identico.

Art. 72. Art. 72.

Ogni disegno di legge, presentato ad una Ca-mera e, secondo le norme del suo regolamento,esaminato da una Commissione e poi dalla Ca-mera stessa, che l’approva articolo per articolo econ votazione finale.

Il regolamento stabilisce procedimenti abbre-

Ogni disegno di legge, presentato alla Ca-mera competente ai sensi dell’articolo 70, e se-condo le norme del suo regolamento esami-nato da una commissione e poi dall’Assem-blea, che l’approva articolo per articolo e convotazione finale.

Page 40: La Costituzione italiana...blica Italiana n. 269 del 18 novembre 2005, con la se-guente avvertenza: «Il testo della legge costituzionale e` stato approvato dalla Camera dei deputati,

66 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 67TESTO APPROVATO DALLE CAMERE

viati per i disegni di legge dei quali e dichiaratal’urgenza.

Puo altresı stabilire in quali casi e forme l’e-same e l’approvazione dei disegni di legge sonodeferiti a Commissioni, anche permanenti, com-poste in modo da rispecchiare la proporzionedei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, finoal momento della sua approvazione definitiva, ildisegno di legge e rimesso alla Camera, se il Go-verno o un decimo dei componenti della Camerao un quinto della Commissione richiedono chesia discusso e votato dalla Camera stessa oppureche sia sottoposto alla sua approvazione finalecon sole dichiarazioni di voto. Il regolamento de-termina le forme di pubblicita dei lavori delleCommissioni.

La procedura normale di esame e di approva-zione diretta da parte della Camera e sempreadottata per i disegni di legge in materia costitu-zionale ed elettorale e per quelli di delegazione le-gislativa, di autorizzazione a ratificare trattati in-ternazionali, di approvazione di bilanci e consun-tivi.

Il regolamento stabilisce procedimenti ab-breviati per i disegni di legge dei quali e di-chiarata l’urgenza, le modalita e i termini en-tro cui deve essere avviato l’esame delle propo-ste di legge di iniziativa popolare.

Puo altresı stabilire in quali casi e formel’esame e l’approvazione dei disegni di legge,di cui all’articolo 70, terzo comma, sono defe-riti a commissioni, anche permanenti, compo-ste in modo da rispecchiare la proporzionedei gruppi parlamentari. Anche in tali casi,fino al momento della sua approvazione defi-nitiva, il disegno di legge e rimesso all’Assem-blea, se il Governo o un decimo dei compo-nenti della Camera o un quinto della commis-sione richiedono che sia discusso o votato dal-l’Assemblea oppure che sia sottoposto alla suaapprovazione finale con sole dichiarazioni divoto. Il regolamento determina le forme dipubblicita dei lavori delle commissioni.

La procedura normale di esame e di appro-vazione diretta da parte dell’Assemblea e sem-pre adottata per i disegni di legge in materiacostituzionale ed elettorale e per quelli di dele-gazione legislativa.

Su richiesta del Governo sono iscritti all’or-dine del giorno delle Camere e votati entrotempi certi, secondo le norme dei rispettivi re-golamenti, i disegni di legge presentati o fattipropri dal Governo stesso. Il Governo puo inol-tre chiedere che, decorso il termine, la Cameradei deputati deliberi articolo per articolo e con

Page 41: La Costituzione italiana...blica Italiana n. 269 del 18 novembre 2005, con la se-guente avvertenza: «Il testo della legge costituzionale e` stato approvato dalla Camera dei deputati,

68 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 69TESTO APPROVATO DALLE CAMERE

votazione finale sul testo proposto o fatto pro-prio dal Governo. I regolamenti parlamentaristabiliscono altresı le modalita di iscrizione al-l’ordine del giorno di proposte e iniziative in-dicate dalle opposizioni alla Camera e dalleminoranze al Senato, determinandone i tempidi esame.

Il Senato federale della Repubblica, secondole norme del proprio regolamento, e organiz-zato in commissioni. Esprime il parere, se-condo le norme del proprio regolamento, aifini dell’adozione del decreto di scioglimentodi un Consiglio regionale o di rimozione diun Presidente di Giunta regionale, ai sensi del-l’articolo 126, primo comma.

Le proposte di legge di iniziativa delle Re-gioni e delle Province autonome sono poste al-l’ordine del giorno della Camera competentenei termini stabiliti dal proprio regolamento,con priorita per quelle adottate da piu Regionie Province autonome in coordinamento tra diloro.

Art. 73. Art. 73.

Le leggi sono promulgate dal Presidente dellaRepubblica entro un mese dalla approvazione.

Identico.

Se le Camere, ciascuna a maggioranza assolutadei propri componenti, ne dichiarano l’urgenza,la legge e promulgata nel termine da essa sta-bilito.

Se le Camere, ciascuna a maggioranza assolutadei propri componenti, e secondo le rispettivecompetenze ai sensi dell’articolo 70, ne dichia-rano l’urgenza, la legge e promulgata nel termineda essa stabilito.

Page 42: La Costituzione italiana...blica Italiana n. 269 del 18 novembre 2005, con la se-guente avvertenza: «Il testo della legge costituzionale e` stato approvato dalla Camera dei deputati,

70 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 71TESTO APPROVATO DALLE CAMERE

Le leggi sono pubblicate subito dopo la pro-mulgazione ed entrano in vigore il quindicesimogiorno successivo alla loro pubblicazione, salvoche le leggi stesse stabiliscano un termine di-verso.

Identico.

Art. 74. Art. 74.

Il Presidente della Repubblica, prima di pro-mulgare la legge, puo con messaggio motivatoalle Camere chiedere una nuova deliberazione.

Identico.

Se le Camere approvano nuovamente la legge,questa deve essere promulgata.

Se le Camere, secondo le rispettive compe-tenze ai sensi dell’articolo 70, approvano nuova-mente la legge, questa deve essere promulgata.

Art. 75. Art. 75.

E indetto referendum popolare per deliberarel’abrogazione, totale o parziale, di una legge o diun atto avente valore di legge, quando lo richie-dono cinquecentomila elettori o cinque Consigliregionali.

Identico.

Non e ammesso il referendum per le leggi tribu-tarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, diautorizzazione a ratificare trattati internazionali.

Hanno diritto di partecipare al referendum tuttii cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei de-putati.

La proposta soggetta a referendum e approvatase ha partecipato alla votazione la maggioranzadegli aventi diritto, e se e raggiunta la maggio-ranza dei voti validamente espressi.

Page 43: La Costituzione italiana...blica Italiana n. 269 del 18 novembre 2005, con la se-guente avvertenza: «Il testo della legge costituzionale e` stato approvato dalla Camera dei deputati,

72 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 73TESTO APPROVATO DALLE CAMERE

La legge determina le modalita di attuazionedel referendum.

Art. 76. Art. 76.

L’esercizio della funzione legislativa non puoessere delegato al Governo se non con determina-zione di principi e criteri direttivi e soltanto pertempo limitato e per oggetti definiti.

Identico.

I progetti dei decreti legislativi, predispostidal Governo, sono sottoposti al parere delleCommissioni parlamentari competenti se-condo le norme dei regolamenti di ciascunaCamera.

Art. 77. Art. 77.

Il Governo non puo, senza delegazione delle Ca-mere, emanare decreti che abbiano valore dilegge ordinaria.

Il Governo non puo, senza delegazione delle Ca-mere, secondo le rispettive competenze ai sensidell’articolo 70, emanare decreti che abbiano va-lore di legge ordinaria.

Quando, in casi straordinari di necessita e diurgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsa-bilita, provvedimenti provvisori con forza dilegge, deve il giorno stesso presentarli per la con-versione alle Camere che, anche se sciolte, sonoappositamente convocate e si riuniscono entrocinque giorni.

Quando, in casi straordinari di necessita e diurgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsa-bilita, provvedimenti provvisori con forza dilegge, deve il giorno stesso presentarli per la con-versione alle Camere competenti ai sensi del-l’articolo 70, che si riuniscono entro cinquegiorni. La Camera dei deputati, anche sesciolta, e appositamente convocata.

I decreti perdono efficacia sin dall’inizio, se nonsono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla

I decreti perdono efficacia sin dall’inizio, se nonsono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla

Page 44: La Costituzione italiana...blica Italiana n. 269 del 18 novembre 2005, con la se-guente avvertenza: «Il testo della legge costituzionale e` stato approvato dalla Camera dei deputati,

74 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 75TESTO APPROVATO DALLE CAMERE

loro pubblicazione. Le Camere possono tuttaviaregolare con legge i rapporti giuridici sorti sullabase dei decreti non convertiti.

loro pubblicazione. Le Camere, secondo le ri-spettive competenze ai sensi dell’articolo 70,possono tuttavia regolare con legge i rapporti giu-ridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

Art. 78. Art. 78.

Le Camere deliberano lo stato di guerra e con-feriscono al Governo i poteri necessari.

Identico.

Art. 79. Art. 79.

L’amnistia e l’indulto sono concessi con leggedeliberata a maggioranza dei due terzi dei com-ponenti di ciascuna Camera, in ogni suo articoloe nella votazione finale.

Identico.

La legge che concede l’amnistia o l’indulto sta-bilisce il termine per la loro applicazione.

In ogni caso l’amnistia e l’indulto non possonoapplicarsi ai reati commessi successivamentealla presentazione del disegno di legge.

Art. 80. Art. 80.

Le Camere autorizzano con legge la ratifica deitrattati internazionali che sono di natura politica,o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, oimportano variazioni del territorio od oneri allefinanze o modificazioni di leggi.

E autorizzata con legge, approvata ai sensidell’articolo 70, primo comma, la ratifica deitrattati internazionali che sono di natura poli-tica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudi-ziari, o importano variazioni del territorio odoneri alle finanze o modificazioni di leggi.

Page 45: La Costituzione italiana...blica Italiana n. 269 del 18 novembre 2005, con la se-guente avvertenza: «Il testo della legge costituzionale e` stato approvato dalla Camera dei deputati,

76 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 77TESTO APPROVATO DALLE CAMERE

Art. 81. Art. 81.

Le Camere approvano ogni anno i bilanci e ilrendiconto consuntivo presentati dal Governo.

Sono approvati ogni anno i bilanci e il rendi-conto consuntivo presentati dal Governo aisensi dell’articolo 70, primo comma.

L’esercizio provvisorio del bilancio non puo es-sere concesso se non per legge e per periodi nonsuperiori complessivamente a quattro mesi.

Identico.

Con la legge di approvazione del bilancio non sipossono stabilire nuovi tributi e nuove spese.

Identico.

Ogni altra legge che importi nuove o maggiorispese deve indicare i mezzi per farvi fronte.

Identico.

Art. 82. Art. 82.

Ciascuna Camera puo disporre inchieste su ma-terie di pubblico interesse.

Identico.

A tale scopo nomina fra i propri componentiuna Commissione formata in modo da rispec-chiare la proporzione dei vari gruppi. La Commis-sione di inchiesta procede alle indagini e agliesami con gli stessi poteri e le stesse limitazionidell’autorita giudiziaria.

A tale scopo nomina fra i propri componentiuna Commissione formata in modo da rispec-chiare la proporzione dei vari gruppi. La Com-missione d’inchiesta istituita dalla Cameradei deputati ovvero con legge approvata dalleCamere ai sensi dell’articolo 70, terzo comma,procede alle indagini e agli esami con gli stessipoteri e le stesse limitazioni dell’autorita giu-diziaria. Il Presidente della Commissione d’in-chiesta istituita dalla Camera e scelto tra depu-tati appartenenti a gruppi di opposizione.

Page 46: La Costituzione italiana...blica Italiana n. 269 del 18 novembre 2005, con la se-guente avvertenza: «Il testo della legge costituzionale e` stato approvato dalla Camera dei deputati,

78 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 79TESTO APPROVATO DALLE CAMERE

TITOLO II TITOLO II

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Art. 83. Art. 83.

Il Presidente della Repubblica e eletto dal Parla-mento in seduta comune dei suoi membri.

All’elezione partecipano tre delegati per ogniRegione eletti dal Consiglio regionale in modoche sia assicurata la rappresentanza delle mino-ranze. La Valle d’Aosta ha un solo delegato.

L’elezione del Presidente della Repubblica haluogo per scrutinio segreto a maggioranza didue terzi dell’assemblea. Dopo il terzo scrutinioe sufficiente la maggioranza assoluta.

Il Presidente della Repubblica e eletto dal-l’Assemblea della Repubblica, presieduta dalPresidente della Camera dei deputati, costi-tuita dai componenti delle due Camere, daiPresidenti delle Giunte delle Regioni e delleProvince autonome di Trento e di Bolzano edai delegati eletti dal Consiglio o dall’Assem-blea regionale. Ciascun Consiglio o Assemblearegionale elegge due delegati. Per il Trentino-Alto Adige/Sudtirol ciascun Consiglio provin-ciale elegge un delegato. La Valle d’Aosta/Val-lee d’Aoste ha un solo delegato. Ciascun Consi-glio o Assemblea regionale elegge altresı unnumero ulteriore di delegati in ragione di undelegato per ogni milione di abitanti nella Re-gione. L’elezione di tutti i delegati avviene inmodo che sia assicurata comunque la rappre-sentanza delle minoranze.

Il Presidente della Repubblica e eletto ascrutinio segreto con la maggioranza dei dueterzi dei componenti l’Assemblea della Repub-blica. Dopo il terzo scrutinio e sufficiente lamaggioranza dei tre quinti dei componenti.Dopo il quinto scrutinio e sufficiente la mag-gioranza assoluta dei componenti.

Page 47: La Costituzione italiana...blica Italiana n. 269 del 18 novembre 2005, con la se-guente avvertenza: «Il testo della legge costituzionale e` stato approvato dalla Camera dei deputati,

80 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 81TESTO APPROVATO DALLE CAMERE

Art. 84. Art. 84.

Puo essere eletto Presidente della Repubblicaogni cittadino che abbia compiuto cinquantaanni d’eta e goda dei diritti civili e politici.

Puo essere eletto Presidente della Repubblicaogni cittadino che abbia compiuto quarantaanni d’eta e goda dei diritti civili e politici.

L’ufficio di Presidente della Repubblica e in-compatibile con qualsiasi altra carica.

Identico.

L’assegno e la dotazione del Presidente sono de-terminati per legge.

Identico.

Art. 85. Art. 85.

Il Presidente della Repubblica e eletto per setteanni.

Identico.

Trenta giorni prima che scada il termine, il Pre-sidente della Camera dei deputati convoca in se-duta comune il Parlamento e i delegati regionali,per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.

Sessanta giorni prima che scada il termine, ilPresidente della Camera dei deputati convocal’Assemblea della Repubblica per eleggere ilnuovo Presidente della Repubblica.

Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tremesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo en-tro quindici giorni dalla riunione delle Camerenuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri delPresidente in carica.

Se la Camera dei deputati e sciolta, o mancameno di tre mesi alla sua cessazione, la ele-zione ha luogo entro quindici giorni dalla riu-nione della Camera nuova. Nel frattemposono prorogati i poteri del Presidente in ca-rica.

Art. 86. Art. 86.

Le funzioni del Presidente della Repubblica, inogni caso che egli non possa adempierle, sonoesercitate dal Presidente del Senato.

Le funzioni del Presidente della Repubblica,in ogni caso che egli non possa adempierle,sono esercitate dal Presidente del Senato fede-rale della Repubblica.

Page 48: La Costituzione italiana...blica Italiana n. 269 del 18 novembre 2005, con la se-guente avvertenza: «Il testo della legge costituzionale e` stato approvato dalla Camera dei deputati,

82 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 83TESTO APPROVATO DALLE CAMERE

In caso di impedimento permanente o di morteo di dimissioni del Presidente della Repubblica, ilPresidente della Camera dei deputati indice la ele-zione del nuovo Presidente della Repubblica entroquindici giorni, salvo il maggior termine previstose le Camere sono sciolte o manca meno di tremesi alla loro cessazione.

In caso di impedimento permanente o di morteo di dimissioni del Presidente della Repubblica, ilPresidente della Camera dei deputati indice la ele-zione del nuovo Presidente della Repubblica entroquindici giorni, salvo il maggior termine previstose la Camera dei deputati e sciolta o mancameno di tre mesi alla sua cessazione.

Art. 87. Art. 87.

Il Presidente della Repubblica e il capo delloStato e rappresenta l’unita nazionale.

Puo inviare messaggi alle Camere.Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa

la prima riunione.Autorizza la presentazione alle Camere dei dise-

gni di legge di iniziativa del Governo.Promulga le leggi ed emana i decreti aventi va-

lore di legge e i regolamenti.Indice il referendum popolare nei casi previsti

dalla Costituzione.Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzio-

nari dello Stato.Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,

ratifica i trattati internazionali, previa, quandooccorra, l’autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede ilConsiglio supremo di difesa costituito secondola legge, dichiara lo stato di guerra deliberatodalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistra-tura.

Il Presidente della Repubblica e il Capodello Stato, rappresenta la Nazione ed e ga-rante della Costituzione e dell’unita federaledella Repubblica.

Puo inviare messaggi alle Camere.Indıce le elezioni della Camera dei deputati

e quelle dei senatori e fissa la prima riunionedella Camera dei deputati.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventivalore di legge e i regolamenti.

Indıce il referendum popolare nei casi previ-sti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i fun-zionari dello Stato e, sentiti i Presidenti delledue Camere, i presidenti delle Autorita indi-pendenti e il presidente del Consiglio nazio-nale dell’economia e del lavoro.

Accredita e riceve i rappresentanti diploma-tici, ratifica i trattati internazionali, previa,quando occorra, l’autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiedeil Consiglio supremo di difesa costituito se-

Page 49: La Costituzione italiana...blica Italiana n. 269 del 18 novembre 2005, con la se-guente avvertenza: «Il testo della legge costituzionale e` stato approvato dalla Camera dei deputati,

84 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 85TESTO APPROVATO DALLE CAMERE

Puo concedere grazia e commutare le pene.Conferisce le onorificenze della Repubblica.

condo la legge, dichiara lo stato di guerra deli-berato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magi-stratura e ne nomina il Vice Presidente nel-l’ambito dei componenti eletti dalle Camere.

Puo concedere grazia e commutare le pene.Conferisce le onorificenze della Repubblica.Autorizza la dichiarazione del Primo mini-

stro al Senato federale della Repubblica, aifini di cui all’articolo 70, commi quarto equinto, dopo averne verificato la sussistenzadei presupposti costituzionali.

Art. 88. Art. 88.

Il Presidente della Repubblica puo, sentiti i loroPresidenti, sciogliere le Camere o anche una soladi esse.

Non puo esercitare tale facolta negli ultimi seimesi del suo mandato, salvo che essi coincidanoin tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della le-gislatura.

Il Presidente della Repubblica decreta loscioglimento della Camera dei deputati ed in-dıce le elezioni nei seguenti casi:

a) su richiesta del Primo ministro, che neassume la esclusiva responsabilita;

b) in caso di morte del Primo ministro o diimpedimento permanente accertato secondo lemodalita fissate dalla legge;

c) in caso di dimissioni del Primo ministro;d) nel caso di cui all’articolo 94, terzo

comma.

Il Presidente della Repubblica non emana ildecreto di scioglimento nei casi di cui alle let-tere a), b) e c) del primo comma, qualora allaCamera dei deputati, entro i venti giorni suc-cessivi, venga presentata e approvata con vota-zione per appello nominale dai deputati appar-

Page 50: La Costituzione italiana...blica Italiana n. 269 del 18 novembre 2005, con la se-guente avvertenza: «Il testo della legge costituzionale e` stato approvato dalla Camera dei deputati,

86 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 87TESTO APPROVATO DALLE CAMERE

tenenti alla maggioranza espressa dalle ele-zioni in numero non inferiore alla maggio-ranza dei componenti della Camera, una mo-zione nella quale si dichiari di voler continuarenell’attuazione del programma e si designi unnuovo Primo ministro. In tale caso, il Presi-dente della Repubblica nomina il nuovo Primoministro designato.

Art. 89. Art. 89.

Nessun atto del Presidente della Repubblica evalido se non e controfirmato dai ministri propo-nenti, che ne assumono la responsabilita.

Identico.

Gli atti che hanno valore legislativo e gli altriindicati dalla legge sono controfirmati anche dalPresidente del Consiglio dei Ministri.

Gli atti che hanno valore legislativo e gli altriindicati dalla legge sono controfirmati anche dalPrimo ministro.

Art. 90. Art. 90.

Il Presidente della Repubblica non e responsa-bile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue fun-zioni, tranne che per alto tradimento o per atten-tato alla Costituzione.

Identico.

In tali casi e messo in stato di accusa dal Parla-mento in seduta comune, a maggioranza assolutadei suoi membri.

Art. 91. Art. 91.

Il Presidente della Repubblica, prima di assu-mere le sue funzioni, presta giuramento di fedelta

Il Presidente della Repubblica, prima di as-sumere le sue funzioni, presta giuramento di

Page 51: La Costituzione italiana...blica Italiana n. 269 del 18 novembre 2005, con la se-guente avvertenza: «Il testo della legge costituzionale e` stato approvato dalla Camera dei deputati,

88 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 89TESTO APPROVATO DALLE CAMERE

alla Repubblica e di osservanza della Costituzionedinanzi al Parlamento in seduta comune.

fedelta alla Repubblica e di osservanza dellaCostituzione dinanzi all’Assemblea della Re-pubblica.

TITOLO III TITOLO III

IL GOVERNO IL GOVERNO

SEZIONE I. – Il Consiglio dei Ministri. SEZIONE I. – Il Consiglio dei Ministri.

Art. 92. Art. 92.

Il Governo della Repubblica e composto delPresidente del Consiglio e dei Ministri, che costi-tuiscono insieme il Consiglio dei Ministri.

Il Presidente della Repubblica nomina il Presi-dente del Consiglio dei Ministri e, su propostadi questo, i Ministri.

Il Governo della Repubblica e composto dalPrimo ministro e dai ministri, che costitui-scono insieme il Consiglio dei ministri.

La candidatura alla carica di Primo ministroavviene mediante collegamento con i candidatiovvero con una o piu liste di candidati all’ele-zione della Camera dei deputati, secondo mo-dalita stabilite dalla legge. La legge disciplinal’elezione dei deputati in modo da favorire laformazione di una maggioranza, collegata alcandidato alla carica di Primo ministro.

Il Presidente della Repubblica, sulla base deirisultati delle elezioni della Camera dei depu-tati, nomina il Primo ministro.

Art. 93. Art. 93.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Mini-stri, prima di assumere le funzioni, prestano giura-mento nelle mani del Presidente della Repubblica.

Il Primo ministro e i ministri, prima di assu-mere le funzioni, prestano giuramento nellemani del Presidente della Repubblica.

Page 52: La Costituzione italiana...blica Italiana n. 269 del 18 novembre 2005, con la se-guente avvertenza: «Il testo della legge costituzionale e` stato approvato dalla Camera dei deputati,

90 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 91TESTO APPROVATO DALLE CAMERE

Art. 94. Art. 94.

Il Governo deve avere la fiducia delle due Ca-mere.

Ciascuna Camera accorda o revoca la fiduciamediante mozione motivata e votata per appellonominale.

Entro dieci giorni dalla sua formazione il Go-verno si presenta alle Camere per ottenerne la fi-ducia.

Il voto contrario di una o d’entrambe le Cameresu una proposta del Governo non importa obbligodi dimissioni.

La mozione di sfiducia deve essere firmata daalmeno un decimo dei componenti della Camerae non puo essere messa in discussione prima ditre giorni dalla sua presentazione.

Il Primo ministro illustra il programma di le-gislatura e la composizione del Governo alleCamere entro dieci giorni dalla nomina. La Ca-mera dei deputati si esprime con un voto sulprogramma. Il Primo ministro ogni anno pre-senta il rapporto sulla sua attuazione e sullostato del Paese.

Il Primo ministro puo porre la questione difiducia e chiedere che la Camera dei deputatisi esprima, con priorita su ogni altra proposta,con voto conforme alle proposte del Governo,nei casi previsti dal suo regolamento. La vota-zione ha luogo per appello nominale. In casodi voto contrario, il Primo ministro si dimette.Non e comunque ammessa la questione di fi-ducia sulle leggi costituzionali e di revisionecostituzionale.

In qualsiasi momento la Camera dei deputatipuo obbligare il Primo ministro alle dimis-sioni, con l’approvazione di una mozione disfiducia. La mozione di sfiducia deve esserefirmata da almeno un quinto dei componentidella Camera dei deputati, non puo esseremessa in discussione prima di tre giorni dallasua presentazione, deve essere votata per ap-pello nominale e approvata dalla maggioranzaassoluta dei componenti. Nel caso di approva-zione, il Primo ministro si dimette e il Presi-dente della Repubblica decreta lo scioglimentodella Camera dei deputati ed indıce le elezioni.

Page 53: La Costituzione italiana...blica Italiana n. 269 del 18 novembre 2005, con la se-guente avvertenza: «Il testo della legge costituzionale e` stato approvato dalla Camera dei deputati,

92 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 93TESTO APPROVATO DALLE CAMERE

Il Primo ministro si dimette altresı qualorala mozione di sfiducia sia stata respinta conil voto determinante di deputati non apparte-nenti alla maggioranza espressa dalle elezioni.In tale caso si applica l’articolo 88, secondocomma.

Qualora sia presentata e approvata una mo-zione di sfiducia, con la designazione di unnuovo Primo ministro, da parte dei deputatiappartenenti alla maggioranza espressa dalleelezioni in numero non inferiore alla maggio-ranza dei componenti della Camera, il Primoministro si dimette e il Presidente della Repub-blica nomina il Primo ministro designato dallamozione. La mozione non puo essere messa indiscussione prima di tre giorni dalla sua pre-sentazione e deve essere votata per appello no-minale.

Art. 95. Art. 95.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri dirige lapolitica generale del Governo e ne e responsabile.Mantiene l’unita di indirizzo politico ed ammini-strativo, promuovendo e coordinando la attivitadei Ministri.

I Ministri sono responsabili collegialmente degliatti del Consiglio dei Ministri, e individualmentedegli atti dei loro dicasteri.

La legge provvede all’ordinamento della Presi-denza del Consiglio e determina il numero, le at-tribuzioni e l’organizzazione dei Ministeri.

I ministri sono nominati e revocati dal Primoministro.

Il Primo ministro determina la politica gene-rale del Governo e ne e responsabile. Garanti-sce l’unita di indirizzo politico e amministra-tivo, dirigendo, promuovendo e coordinandol’attivita dei ministri.

I ministri sono responsabili collegialmentedegli atti del Consiglio dei ministri e indivi-dualmente degli atti dei loro dicasteri.

La legge provvede all’ordinamento della Pre-

Page 54: La Costituzione italiana...blica Italiana n. 269 del 18 novembre 2005, con la se-guente avvertenza: «Il testo della legge costituzionale e` stato approvato dalla Camera dei deputati,

94 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 95TESTO APPROVATO DALLE CAMERE

sidenza del Consiglio e determina il numero, leattribuzioni e l’organizzazione dei ministeri.

Art. 96. Art. 96.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Mi-nistri, anche se cessati dalla carica, sono sottopo-sti, per i reati commessi nell’esercizio delle lorofunzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa auto-rizzazione del Senato della Repubblica o della Ca-mera dei deputati, secondo le norme stabilite conlegge costituzionale.

Il Primo ministro e i ministri, anche se ces-sati dalla carica, sono sottoposti, per i reaticommessi nell’esercizio delle loro funzioni,alla giurisdizione ordinaria, previa autorizza-zione del Senato federale della Repubblica odella Camera dei deputati, secondo le normestabilite con legge costituzionale.

SEZIONE II. – La Pubblica Amministrazione. SEZIONE II. – La Pubblica Amministrazione.

Art. 97. Art. 97.

I pubblici uffici sono organizzati secondo di-sposizioni di legge, in modo che siano assicuratiil buon andamento e l’imparzialita dell’ammini-strazione.

Identico.

Nell’ordinamento degli uffici sono determinatele sfere di competenza, le attribuzioni e le respon-sabilita proprie dei funzionari.

Agli impieghi nelle pubbliche amministrazionisi accede mediante concorso, salvo i casi stabilitidalla legge.

Art. 98. Art. 98.

I pubblici impiegati sono al servizio esclusivodella Nazione.

Identico.

Page 55: La Costituzione italiana...blica Italiana n. 269 del 18 novembre 2005, con la se-guente avvertenza: «Il testo della legge costituzionale e` stato approvato dalla Camera dei deputati,

96 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 97TESTO APPROVATO DALLE CAMERE

Se sono membri del Parlamento, non possonoconseguire promozioni se non per anzianita.

Si possono con legge stabilire limitazioni al di-ritto d’iscriversi ai partiti politici per i magistrati,i militari di carriera in servizio attivo, i funzionaried agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici econsolari all’estero.

SEZIONE III. – Gli organi ausiliari. SEZIONE III. – Gli organi ausiliari.

Art. 98-bis.

Per lo svolgimento di attivita di garanzia o divigilanza in materia di diritti di liberta garan-titi dalla Costituzione e su materie di compe-tenza dello Stato, ai sensi dell’articolo 117, se-condo comma, la legge approvata ai sensi del-l’articolo 70, terzo comma, puo istituire appo-site Autorita indipendenti, stabilendone la du-rata del mandato, i requisiti di eleggibilita ele condizioni di indipendenza.

Le Autorita riferiscono alle Camere sui risul-tati delle attivita svolte.

Art. 99. Art. 99.

Il Consiglio nazionale dell’economia e del la-voro e composto, nei modi stabiliti dalla legge,di esperti e di rappresentanti delle categorie pro-

Identico.

Page 56: La Costituzione italiana...blica Italiana n. 269 del 18 novembre 2005, con la se-guente avvertenza: «Il testo della legge costituzionale e` stato approvato dalla Camera dei deputati,

98 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 99TESTO APPROVATO DALLE CAMERE

duttive, in misura che tenga conto della loro im-portanza numerica e qualitativa.

E organo di consulenza delle Camere e del Go-verno per le materie e secondo le funzioni che glisono attribuite dalla legge.

Ha l’iniziativa legislativa e puo contribuire allaelaborazione della legislazione economica e so-ciale secondo i principi ed entro i limiti stabilitidalla legge.

Art. 100. Art. 100.

Il Consiglio di Stato e organo di consulenza giu-ridico-amministrativa e di tutela della giustizianell’amministrazione.

Identico.

La Corte dei conti esercita il controllo preven-tivo di legittimita sugli atti del Governo, e anchequello successivo sulla gestione del bilancio delloStato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabilitedalla legge, al controllo sulla gestione finanziariadegli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordina-ria. Riferisce direttamente alle Camere sul risul-tato del riscontro eseguito.

La legge assicura l’indipendenza dei due Istitutie dei loro componenti di fronte al Governo.

Page 57: La Costituzione italiana...blica Italiana n. 269 del 18 novembre 2005, con la se-guente avvertenza: «Il testo della legge costituzionale e` stato approvato dalla Camera dei deputati,

100 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 101TESTO APPROVATO DALLE CAMERE

TITOLO IV TITOLO IV

LA MAGISTRATURA LA MAGISTRATURA

SEZIONE I. – Ordinamento giurisdizionale. SEZIONE I. – Ordinamento giurisdizionale.

Art. 101. Art. 101.

La giustizia e amministrata in nome del popolo. Identico.

I giudici sono soggetti soltanto alla legge.

Art. 102. Art. 102.

La funzione giurisdizionale e esercitata da ma-gistrati ordinari istituiti e regolati dalle normesull’ordinamento giudiziario.

Identico.

Non possono essere istituiti giudici straordinario giudici speciali. Possono soltanto istituirsipresso gli organi giudiziari ordinari sezioni spe-cializzate per determinate materie, anche con lapartecipazione di cittadini idonei estranei allamagistratura.

La legge regola i casi e le forme della partecipa-zione diretta del popolo all’amministrazione dellagiustizia.

Art. 103. Art. 103.

Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giusti-zia amministrativa hanno giurisdizione per la tu-

Identico.

Page 58: La Costituzione italiana...blica Italiana n. 269 del 18 novembre 2005, con la se-guente avvertenza: «Il testo della legge costituzionale e` stato approvato dalla Camera dei deputati,

102 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 103TESTO APPROVATO DALLE CAMERE

tela nei confronti della pubblica amministrazionedegli interessi legittimi e, in particolari materieindicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.

La Corte dei conti ha giurisdizione nelle mate-rie di contabilita pubblica e nelle altre specificatedalla legge.

I tribunali militari in tempo di guerra hanno lagiurisdizione stabilita dalla legge. In tempo dipace hanno giurisdizione soltanto per i reati mili-tari commessi da appartenenti alle Forze armate.

Art. 104. Art. 104.

La magistratura costituisce un ordine auto-nomo e indipendente da ogni altro potere.

Identico.

Il Consiglio superiore della magistratura e pre-sieduto dal Presidente della Repubblica.

Identico.

Ne fanno parte di diritto il primo presidente e ilprocuratore generale della Corte di cassazione.

Identico.

Gli altri componenti sono eletti per due terzi datutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti allevarie categorie, e per un terzo dal Parlamento inseduta comune tra professori ordinari di univer-sita in materie giuridiche ed avvocati dopo quin-dici anni di esercizio.

Gli altri componenti sono eletti per due terzi datutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti allevarie categorie, per un sesto dalla Camera deideputati e per un sesto dal Senato federaledella Repubblica tra professori ordinari di uni-versita in materie giuridiche ed avvocati dopoquindici anni di esercizio.

Il Consiglio elegge un vice-presidente fra icomponenti designati dal Parlamento.

Abrogato.

I membri elettivi del Consiglio durano in caricaquattro anni e non sono immediatamente rieleg-gibili.

Identico.

Page 59: La Costituzione italiana...blica Italiana n. 269 del 18 novembre 2005, con la se-guente avvertenza: «Il testo della legge costituzionale e` stato approvato dalla Camera dei deputati,

104 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 105TESTO APPROVATO DALLE CAMERE

Non possono, finche sono in carica, essereiscritti negli albi professionali, ne far parte delParlamento o di un Consiglio regionale.

Identico.

Art. 105. Art. 105.

Spettano al Consiglio superiore della magistra-tura, secondo le norme dell’ordinamento giudizia-rio, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferi-menti, le promozioni e i provvedimenti discipli-nari nei riguardi dei magistrati.

Identico.

Art. 106. Art. 106.

Le nomine dei magistrati hanno luogo per con-corso.

Identico.

La legge sull’ordinamento giudiziario puo am-mettere la nomina, anche elettiva, di magistrationorari per tutte le funzioni attribuite a giudicisingoli.

Su designazione del Consiglio superiore dellamagistratura possono essere chiamati all’ufficiodi consiglieri di cassazione, per meriti insigni,professori ordinari di universita in materie giuri-diche e avvocati che abbiano quindici anni d’eser-cizio e siano iscritti negli albi speciali per le giu-risdizioni superiori.

Art. 107. Art. 107.

I magistrati sono inamovibili. Non possono es-sere dispensati o sospesi dal servizio ne destinati

Identico.

Page 60: La Costituzione italiana...blica Italiana n. 269 del 18 novembre 2005, con la se-guente avvertenza: «Il testo della legge costituzionale e` stato approvato dalla Camera dei deputati,

106 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 107TESTO APPROVATO DALLE CAMERE

ad altre sedi o funzioni se non in seguito a deci-sione del Consiglio superiore della magistratura,adottata o per i motivi e con le garanzie di difesastabilite dall’ordinamento giudiziario o con il loroconsenso.

Il Ministro della giustizia ha facolta di promuo-vere l’azione disciplinare.

I magistrati si distinguono fra loro soltanto perdiversita di funzioni.

Il pubblico ministero gode delle garanzie stabi-lite nei suoi riguardi dalle norme sull’ordina-mento giudiziario.

Art. 108. Art. 108.

Le norme sull’ordinamento giudiziario e suogni magistratura sono stabilite con legge.

Identico.

La legge assicura l’indipendenza dei giudicidelle giurisdizioni speciali, del pubblico ministeropresso di esse, e degli estranei che partecipano al-l’amministrazione della giustizia.

Art. 109. Art. 109.

L’autorita giudiziaria dispone direttamentedella polizia giudiziaria.

Identico.

Art. 110. Art. 110.

Ferme le competenze del Consiglio superioredella magistratura, spettano al Ministro della giu-stizia l’organizzazione e il funzionamento dei ser-vizi relativi alla giustizia.

Identico.

Page 61: La Costituzione italiana...blica Italiana n. 269 del 18 novembre 2005, con la se-guente avvertenza: «Il testo della legge costituzionale e` stato approvato dalla Camera dei deputati,

108 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 109TESTO APPROVATO DALLE CAMERE

SEZIONE II. – Norme sulla giurisdizione. SEZIONE II. – Norme sulla giurisdizione.

Art. 111. Art. 111.

La giurisdizione si attua mediante il giusto pro-cesso regolato dalla legge.

Identico.

Ogni processo si svolge nel contraddittorio trale parti, in condizioni di parita, davanti a giudiceterzo e imparziale. La legge ne assicura la ragio-nevole durata.

Nel processo penale, la legge assicura che la per-sona accusata di un reato sia, nel piu breve tempopossibile, informata riservatamente della natura edei motivi dell’accusa elevata a suo carico; dispongadel tempo e delle condizioni necessari per prepa-rare la sua difesa; abbia la facolta, davanti al giu-dice, di interrogare o di far interrogare le personeche rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenerela convocazione e l’interrogatorio di persone a suadifesa nelle stesse condizioni dell’accusa e l’acquisi-zione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; siaassistita da un interprete se non comprende o nonparla la lingua impiegata nel processo.

Il processo penale e regolato dal principio delcontraddittorio nella formazione della prova. Lacolpevolezza dell’imputato non puo essere provatasulla base di dichiarazioni rese da chi, per liberascelta, si e sempre volontariamente sottratto al-l’interrogatorio da parte dell’imputato o del suodifensore.

La legge regola i casi in cui la formazione dellaprova non ha luogo in contraddittorio per con-

Page 62: La Costituzione italiana...blica Italiana n. 269 del 18 novembre 2005, con la se-guente avvertenza: «Il testo della legge costituzionale e` stato approvato dalla Camera dei deputati,

110 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 111TESTO APPROVATO DALLE CAMERE

senso dell’imputato o per accertata impossibilitadi natura oggettiva o per effetto di provata con-dotta illecita.

Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono es-sere motivati.

Contro le sentenze e contro i provvedimentisulla liberta personale, pronunciati dagli organigiurisdizionali ordinari o speciali, e sempre am-messo ricorso in Cassazione per violazione dilegge. Si puo derogare a tale norma soltanto perle sentenze dei tribunali militari in tempo diguerra.

Contro le decisioni del Consiglio di Stato e dellaCorte dei conti il ricorso in Cassazione e am-messo per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

Art. 112. Art. 112.

Il pubblico ministero ha l’obbligo di esercitarel’azione penale.

Identico.

Art. 113. Art. 113.

Contro gli atti della pubblica amministrazione esempre ammessa la tutela giurisdizionale dei di-ritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organidi giurisdizione ordinaria o amministrativa.

Identico.

Tale tutela giurisdizionale non puo essereesclusa o limitata a particolari mezzi di impugna-zione o per determinate categorie di atti.

La legge determina quali organi di giurisdizionepossono annullare gli atti della pubblica ammini-

Page 63: La Costituzione italiana...blica Italiana n. 269 del 18 novembre 2005, con la se-guente avvertenza: «Il testo della legge costituzionale e` stato approvato dalla Camera dei deputati,

112 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 113TESTO APPROVATO DALLE CAMERE

strazione nei casi e con gli effetti previsti dallalegge stessa.

TITOLO V TITOLO V

LE REGIONI, LE PROVINCIE, I COMUNI COMUNI, PROVINCE, CITTA METROPOLITANE,REGIONI E STATO

Art. 114. Art. 114.

La Repubblica e costituita dai Comuni, dalleProvince, dalle Citta metropolitane, dalle Regionie dallo Stato.

La Repubblica e costituita dai Comuni, dalleProvince, dalle Citta metropolitane, dalle Regionie dallo Stato, che esercitano le loro funzioni se-condo i princıpi di leale collaborazione e disussidiarieta.

I Comuni, le Province, le Citta metropolitane ele Regioni sono enti autonomi con propri statuti,poteri e funzioni secondo i princıpi fissati dallaCostituzione.

Identico.

Roma e la capitale della Repubblica. La leggedello Stato disciplina il suo ordinamento.

Roma e la capitale della Repubblica edispone di forme e condizioni particolari diautonomia, anche normativa, nelle materie dicompetenza regionale, nei limiti e con lemodalita stabiliti dallo statuto della RegioneLazio.

Art. 115. (1) Art. 115.

[Abrogato.] Identico.

————————

(1) Articolo abrogato con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3(«Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione») (Gazz.Uff. n. 248 del 24 ottobre 2001).

Page 64: La Costituzione italiana...blica Italiana n. 269 del 18 novembre 2005, con la se-guente avvertenza: «Il testo della legge costituzionale e` stato approvato dalla Camera dei deputati,

114 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 115TESTO APPROVATO DALLE CAMERE

Art. 116. Art. 116.

Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia,il Trentino-Alto Adige/Sudtirol e la Valle d’Aosta/Vallee d’Aoste dispongono di forme e condizioniparticolari di autonomia, secondo i rispettivi sta-tuti speciali adottati con legge costituzionale.

Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia,il Trentino-Alto Adige/Sudtirol e la Valle d’Aosta/Vallee d’Aoste dispongono di forme e condizioniparticolari di autonomia, secondo i rispettivi sta-tuti speciali adottati con legge costituzionale pre-via intesa con la Regione o Provincia auto-noma interessata sul testo approvato dalledue Camere in prima deliberazione. Il diniegoalla proposta di intesa puo essere manifestatoentro tre mesi dalla trasmissione del testo,con deliberazione a maggioranza dei due terzidei componenti del Consiglio o Assemblea re-gionale o del Consiglio della Provincia auto-noma interessata. Decorso tale termine senzache sia stato deliberato il diniego, le Camerepossono adottare la legge costituzionale.

La Regione Trentino-Alto Adige/Sudtirol e co-stituita dalle Province autonome di Trento e diBolzano.

Identico.

Ulteriori forme e condizioni particolari diautonomia, concernenti le materie di cui alterzo comma dell’articolo 117 e le materie indi-cate dal secondo comma del medesimo articoloalle lettere l), limitatamente all’organizzazionedella giustizia di pace, n) e s), possono essereattribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato,su iniziativa della Regione interessata, sentitigli enti locali, nel rispetto dei princıpi di cui al-l’articolo 119. La legge e approvata dalle Ca-

Abrogato.

Page 65: La Costituzione italiana...blica Italiana n. 269 del 18 novembre 2005, con la se-guente avvertenza: «Il testo della legge costituzionale e` stato approvato dalla Camera dei deputati,

116 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 117TESTO APPROVATO DALLE CAMERE

mere a maggioranza assoluta dei componenti,sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione in-teressata.

Art. 117. Art. 117.

La potesta legislativa e esercitata dallo Stato edalle Regioni nel rispetto della Costituzione, non-che dei vincoli derivanti dall’ordinamento comu-nitario e dagli obblighi internazionali.

La potesta legislativa e esercitata dallo Statoe dalle Regioni nel rispetto della Costituzione,nonche dei vincoli derivanti dall’ordinamentocomunitario.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguentimaterie:

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguentimaterie:

a) politica estera e rapporti internazionalidello Stato; rapporti dello Stato con l’Unione eu-ropea; diritto di asilo e condizione giuridica deicittadini di Stati non appartenenti all’Unione eu-ropea;

a) politica estera e rapporti internazionalidello Stato; rapporti dello Stato con l’Unione eu-ropea; diritto di asilo e condizione giuridica deicittadini di Stati non appartenenti all’Unione eu-ropea; promozione internazionale del sistemaeconomico e produttivo nazionale;

b) immigrazione; b) identica;c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni

religiose;c) identica;

d) difesa e Forze armate; sicurezza delloStato; armi, munizioni ed esplosivi;

d) identica;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati fi-nanziari; tutela della concorrenza; sistema valuta-rio; sistema tributario e contabile dello Stato; pe-requazione delle risorse finanziarie;

e) politica monetaria, moneta, tutela del ri-sparmio e del credito e mercati finanziari; tuteladella concorrenza e organizzazioni comuni dimercato; sistema valutario; sistema tributario econtabile dello Stato; perequazione delle risorsefinanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;referendum statali; elezione del Parlamento eu-ropeo;

f) identica;

Page 66: La Costituzione italiana...blica Italiana n. 269 del 18 novembre 2005, con la se-guente avvertenza: «Il testo della legge costituzionale e` stato approvato dalla Camera dei deputati,

118 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 119TESTO APPROVATO DALLE CAMERE

g) ordinamento e organizzazione amministra-tiva dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

g) identica;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusionedella polizia amministrativa locale;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusionedella polizia amministrativa regionale e locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; i) identica;

l) giurisdizione e norme processuali; ordina-mento civile e penale; giustizia amministrativa;

l) identica;

m) determinazione dei livelli essenziali delleprestazioni concernenti i diritti civili e socialiche devono essere garantiti su tutto il territorionazionale;

m) identica;

m-bis) norme generali sulla tutela della sa-lute; sicurezza e qualita alimentari;

n) norme generali sull’istruzione; n) identica;

o) previdenza sociale; o) previdenza sociale; sicurezza del lavoro;

p) legislazione elettorale, organi di governo efunzioni fondamentali di Comuni, Province eCitta metropolitane;

p) legislazione elettorale, organi di governo efunzioni fondamentali di Comuni, Province eCitta metropolitane; ordinamento della capitale;

q) dogane, protezione dei confini nazionali eprofilassi internazionale;

q) identica;

r) pesi, misure e determinazione del tempo;coordinamento informativo statistico e informa-tico dei dati dell’amministrazione statale, regio-nale e locale; opere dell’ingegno;

r) identica;

s) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e deibeni culturali.

s) identica;

s-bis) grandi reti strategiche di trasporto edi navigazione di interesse nazionale e relativenorme di sicurezza;

s-ter) ordinamento della comunicazione;

s-quater) ordinamento delle professioni in-tellettuali; ordinamento sportivo nazionale;

Page 67: La Costituzione italiana...blica Italiana n. 269 del 18 novembre 2005, con la se-guente avvertenza: «Il testo della legge costituzionale e` stato approvato dalla Camera dei deputati,

120 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 121TESTO APPROVATO DALLE CAMERE

s-quinquies) produzione strategica, tra-sporto e distribuzione nazionali dell’energia.

Sono materie di legislazione concorrente quellerelative a: rapporti internazionali e con l’Unioneeuropea delle Regioni; commercio con l’estero; tu-tela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l’au-tonomia delle istituzioni scolastiche e con esclu-sione della istruzione e della formazione profes-sionale; professioni; ricerca scientifica e tecnolo-gica e sostegno all’innovazione per i settori pro-duttivi; tutela della salute; alimentazione; ordina-mento sportivo; protezione civile; governo del ter-ritorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di tra-sporto e di navigazione; ordinamento della comu-nicazione; produzione, trasporto e distribuzionenazionale dell’energia; previdenza complementaree integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblicie coordinamento della finanza pubblica e del si-stema tributario; valorizzazione dei beni culturalie ambientali e promozione e organizzazione di at-tivita culturali; casse di risparmio, casse rurali,aziende di credito a carattere regionale; enti dicredito fondiario e agrario a carattere regionale.Nelle materie di legislazione concorrente spettaalle Regioni la potesta legislativa, salvo che perla determinazione dei princıpi fondamentali, ri-servata alla legislazione dello Stato.

Sono materie di legislazione concorrentequelle relative a: rapporti internazionali e conl’Unione europea delle Regioni; commercio conl’estero; tutela del lavoro; istruzione, salva l’auto-nomia delle istituzioni scolastiche e con esclu-sione della istruzione e della formazione profes-sionale; professioni; ricerca scientifica e tecnolo-gica e sostegno all’innovazione per i settoriproduttivi; alimentazione; ordinamento sportivoregionale; protezione civile; governo del territo-rio; porti e aeroporti civili; reti di trasporto edi navigazione; comunicazione di interesse re-gionale, ivi compresa l’emittenza in ambitoregionale; promozione in ambito regionaledello sviluppo delle comunicazioni elettroni-che; produzione, trasporto e distribuzionedell’energia; previdenza complementare e inte-grativa; armonizzazione dei bilanci pubblici ecoordinamento della finanza pubblica e del si-stema tributario; valorizzazione dei beni cultu-rali e ambientali e promozione e organizzazionedi attivita culturali; istituti di credito a carat-tere regionale. Nelle materie di legislazioneconcorrente spetta alle Regioni la potesta legisla-tiva, salvo che per la determinazione dei princıpifondamentali, riservata alla legislazione delloStato.

Spetta alle Regioni la potesta legislativa in rife-rimento ad ogni materia non espressamente riser-vata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potesta legislativaesclusiva nelle seguenti materie:

a) assistenza e organizzazione sanitaria;

Page 68: La Costituzione italiana...blica Italiana n. 269 del 18 novembre 2005, con la se-guente avvertenza: «Il testo della legge costituzionale e` stato approvato dalla Camera dei deputati,

122 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 123TESTO APPROVATO DALLE CAMERE

b) organizzazione scolastica, gestione degliistituti scolastici e di formazione, salva l’auto-nomia delle istituzioni scolastiche;

c) definizione della parte dei programmiscolastici e formativi di interesse specificodella Regione;

d) polizia amministrativa regionale e lo-cale;

e) ogni altra materia non espressamente ri-servata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento edi Bolzano, nelle materie di loro competenza,partecipano alle decisioni dirette alla formazionedegli atti normativi comunitari e provvedono al-l’attuazione e all’esecuzione degli accordi interna-zionali e degli atti dell’Unione europea, nel ri-spetto delle norme di procedura stabilite da leggedello Stato, che disciplina le modalita di eserci-zio del potere sostitutivo in caso di inadem-pienza.

Identico.

La potesta regolamentare spetta allo Stato nellematerie di legislazione esclusiva, salva delega alleRegioni. La potesta regolamentare spetta alle Re-gioni in ogni altra materia. I Comuni, le Provincee le Citta metropolitane hanno potesta regola-mentare in ordine alla disciplina dell’organizza-zione e dello svolgimento delle funzioni loro attri-buite.

Identico.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo cheimpedisce la piena parita degli uomini e delledonne nella vita sociale, culturale ed economica

Identico.

Page 69: La Costituzione italiana...blica Italiana n. 269 del 18 novembre 2005, con la se-guente avvertenza: «Il testo della legge costituzionale e` stato approvato dalla Camera dei deputati,

124 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 125TESTO APPROVATO DALLE CAMERE

e promuovono la parita di accesso tra donne e uo-mini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Re-gione con altre Regioni per il migliore eserciziodelle proprie funzioni, anche con individuazionedi organi comuni.

La Regione interessata ratifica con legge leintese della Regione medesima con altre Re-gioni per il miglior esercizio delle proprie fun-zioni amministrative, prevedendo anche l’isti-tuzione di organi amministrativi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regionepuo concludere accordi con Stati e intese conenti territoriali interni ad altro Stato, nei casi econ le forme disciplinati da leggi dello Stato.

Identico.

Art. 118. Art. 118.

Le funzioni amministrative sono attribuite aiComuni salvo che, per assicurarne l’esercizio uni-tario, siano conferite a Province, Citta metropoli-tane, Regioni e Stato, sulla base dei princıpi disussidiarieta, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Citta metropolitanesono titolari di funzioni amministrative propriee di quelle conferite con legge statale o regionale,secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordina-mento fra Stato e Regioni nelle materie di cuialle lettere b) e h) del secondo comma dell’arti-colo 117, e disciplina inoltre forme di intesa ecoordinamento nella materia della tutela deibeni culturali.

Stato, Regioni, Citta metropolitane, Province eComuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cit-

Le funzioni amministrative sono attribuite aiComuni salvo che, per assicurarne l’eserciziounitario, siano conferite a Province, Citta me-tropolitane, Regioni e Stato, sulla base deiprincıpi di sussidiarieta, differenziazione edadeguatezza.

I Comuni, le Province e le Citta metropoli-tane sono titolari di funzioni amministrativeproprie e di quelle conferite con legge stataleo regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge, approvata ai sensi dell’articolo 70,terzo comma, istituisce la Conferenza Stato-Regioni per realizzare la leale collaborazionee per promuovere accordi ed intese. Per lemedesime finalita, puo istituire altre Confe-renze tra lo Stato e gli enti di cui all’articolo114.

Page 70: La Costituzione italiana...blica Italiana n. 269 del 18 novembre 2005, con la se-guente avvertenza: «Il testo della legge costituzionale e` stato approvato dalla Camera dei deputati,

126 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 127TESTO APPROVATO DALLE CAMERE

tadini, singoli e associati, per lo svolgimento diattivita di interesse generale, sulla base del princi-pio di sussidiarieta.

Ai Comuni, alle Province e alle Citta metro-politane e garantita l’autonomia nell’eserciziodelle funzioni amministrative, nell’ambitodelle leggi statali o regionali.

La legge statale disciplina forme di coordi-namento fra Stato e Regioni nelle materie dicui alle lettere b) e h) del secondo comma del-l’articolo 117, e disciplina inoltre forme dicoordinamento con riferimento alla tutela deibeni culturali ed alla ricerca scientifica e tec-nologica. Disciplina altresı forme di coordina-mento con riferimento alle grandi reti strategi-che di trasporto e di navigazione di interessenazionale.

Comuni, Province, Citta metropolitane, Re-gioni e Stato riconoscono e favoriscono l’auto-noma iniziativa dei cittadini, singoli e asso-ciati, per lo svolgimento di attivita di interessegenerale, sulla base del principio di sussidia-rieta, anche attraverso misure fiscali. Essi rico-noscono e favoriscono altresı l’autonoma ini-ziativa degli enti di autonomia funzionale perle medesime attivita e sulla base del medesimoprincipio. L’ordinamento generale degli enti diautonomia funzionale e definito con legge ap-provata ai sensi dell’articolo 70, primo comma.

La legge, approvata ai sensi dell’articolo 70,terzo comma, favorisce l’esercizio in forma as-sociata delle funzioni dei piccoli comuni e diquelli situati nelle zone montane, attribuendoa tali forme associative la medesima autono-mia riconosciuta ai Comuni.

Page 71: La Costituzione italiana...blica Italiana n. 269 del 18 novembre 2005, con la se-guente avvertenza: «Il testo della legge costituzionale e` stato approvato dalla Camera dei deputati,

128 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 129TESTO APPROVATO DALLE CAMERE

Art. 119. Art. 119.

I Comuni, le Province, le Citta metropolitane ele Regioni hanno autonomia finanziaria di en-trata e di spesa.

Identico.

I Comuni, le Province, le Citta metropolitane ele Regioni hanno risorse autonome. Stabilisconoe applicano tributi ed entrate propri, in armoniacon la Costituzione e secondo i princıpi di coordi-namento della finanza pubblica e del sistema tri-butario. Dispongono di compartecipazioni al get-tito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

La legge dello Stato istituisce un fondo pere-quativo, senza vincoli di destinazione, per i terri-tori con minore capacita fiscale per abitante.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commiprecedenti consentono ai Comuni, alle Province,alle Citta metropolitane e alle Regioni di finan-ziare integralmente le funzioni pubbliche loro at-tribuite.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coe-sione e la solidarieta sociale, per rimuovere glisquilibri economici e sociali, per favorire l’effet-tivo esercizio dei diritti della persona, o per prov-vedere a scopi diversi dal normale esercizio delleloro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntiveed effettua interventi speciali in favore di determi-nati Comuni, Province, Citta metropolitane e Re-gioni.

I Comuni, le Province, le Citta metropolitane ele Regioni hanno un proprio patrimonio, attri-

Page 72: La Costituzione italiana...blica Italiana n. 269 del 18 novembre 2005, con la se-guente avvertenza: «Il testo della legge costituzionale e` stato approvato dalla Camera dei deputati,

130 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 131TESTO APPROVATO DALLE CAMERE

buito secondo i princıpi generali determinati dallalegge dello Stato. Possono ricorrere all’indebita-mento solo per finanziare spese di investimento.E esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti da-gli stessi contratti.

Art. 120. Art. 120.

La Regione non puo istituire dazi di importa-zione o esportazione o transito tra le Regioni,ne adottare provvedimenti che ostacolino in qual-siasi modo la libera circolazione delle persone edelle cose tra le Regioni, ne limitare l’eserciziodel diritto al lavoro in qualunque parte del territo-rio nazionale.

Identico.

Il Governo puo sostituirsi a organi delle Re-gioni, delle Citta metropolitane, delle Province edei Comuni nel caso di mancato rispetto dinorme e trattati internazionali o della normativacomunitaria oppure di pericolo grave per l’incolu-mita e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo ri-chiedono la tutela dell’unita giuridica o dell’unitaeconomica e in particolare la tutela dei livelli es-senziali delle prestazioni concernenti i diritti civilie sociali, prescindendo dai confini territoriali deigoverni locali. La legge definisce le procedureatte a garantire che i poteri sostitutivi sianoesercitati nel rispetto del principio di sussidia-rieta e del principio di leale collaborazione.

Lo Stato puo sostituirsi alle Regioni, alleCitta metropolitane, alle Province e ai Comuninell’esercizio delle funzioni loro attribuite da-gli articoli 117 e 118 nel caso di mancato ri-spetto di norme e trattati internazionali o dellanormativa comunitaria oppure di pericolo graveper l’incolumita e la sicurezza pubblica, ovveroquando lo richiedono la tutela dell’unita giuridicao dell’unita economica e in particolare la tuteladei livelli essenziali delle prestazioni concernentii diritti civili e sociali, prescindendo dai confiniterritoriali dei governi locali e nel rispetto deiprincıpi di leale collaborazione e di sussidia-rieta.

Page 73: La Costituzione italiana...blica Italiana n. 269 del 18 novembre 2005, con la se-guente avvertenza: «Il testo della legge costituzionale e` stato approvato dalla Camera dei deputati,

132 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 133TESTO APPROVATO DALLE CAMERE

Art. 121. Art. 121.

Sono organi della Regione: il Consiglio regio-nale, la Giunta e il suo Presidente.

Identico.

Il Consiglio regionale esercita le potesta legisla-tive attribuite alla Regione e le altre funzioni con-feritegli dalla Costituzione e dalle leggi. Puo fareproposte di legge alle Camere.

La Giunta regionale e l’organo esecutivo delleRegioni.

Il Presidente della Giunta rappresenta la Re-gione; dirige la politica della Giunta e ne e re-sponsabile; promulga le leggi ed emana i regola-menti regionali; dirige le funzioni amministrativedelegate dallo Stato alla Regione, conformandosialle istruzioni del Governo della Repubblica.

Art. 122. Art. 122.

Il sistema d’elezione e i casi di ineleggibilita e diincompatibilita del Presidente e degli altri compo-nenti della Giunta regionale nonche dei consi-glieri regionali sono disciplinati con legge dellaRegione nei limiti dei princıpi fondamentali stabi-liti con legge della Repubblica, che stabilisce an-che la durata degli organi elettivi.

Il sistema d’elezione e i casi di ineleggibilita e diincompatibilita del Presidente e degli altri compo-nenti della Giunta regionale nonche dei consiglieriregionali sono disciplinati con legge della Regionenei limiti dei princıpi fondamentali stabiliti conlegge della Repubblica, che stabilisce anche i criteridi composizione e la durata degli organi elettivi.

Nessuno puo appartenere contemporaneamentea un Consiglio o a una Giunta regionale e ad unadelle Camere del Parlamento, ad un altro Consi-glio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parla-mento europeo.

Identico.

Il Consiglio elegge tra i suoi componenti unPresidente e un ufficio di presidenza.

Identico.

Page 74: La Costituzione italiana...blica Italiana n. 269 del 18 novembre 2005, con la se-guente avvertenza: «Il testo della legge costituzionale e` stato approvato dalla Camera dei deputati,

134 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 135TESTO APPROVATO DALLE CAMERE

I consiglieri regionali non possono essere chia-mati a rispondere delle opinioni espresse e deivoti dati nell’esercizio delle loro funzioni.

Identico.

Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lostatuto regionale disponga diversamente, e eletto asuffragio universale e diretto. Il Presidente elettonomina e revoca i componenti della Giunta.

Il Presidente della Giunta regionale, salvo chelo statuto regionale disponga diversamente, eeletto a suffragio universale e diretto e non e im-mediatamente rieleggibile dopo il secondomandato consecutivo. Il Presidente eletto no-mina e revoca i componenti della Giunta.

Art. 123. Art. 123.

Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armo-nia con la Costituzione, ne determina la forma digoverno e i princıpi fondamentali di organizza-zione e funzionamento. Lo statuto regola l’eserci-zio del diritto di iniziativa e del referendum suleggi e provvedimenti amministrativi della Re-gione e la pubblicazione delle leggi e dei regola-menti regionali.

Identico.

Lo statuto e approvato e modificato dal Consi-glio regionale con legge approvata a maggioranzaassoluta dei suoi componenti, con due delibera-zioni successive adottate ad intervallo non minoredi due mesi. Per tale legge non e richiesta l’appo-sizione del visto da parte del Commissario delGoverno. Il Governo della Repubblica puo pro-muovere la questione di legittimita costituzionalesugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzio-nale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.

Lo statuto e approvato e modificato dal Consi-glio regionale con legge approvata a maggioranzaassoluta dei suoi componenti, con due delibera-zioni successive adottate ad intervallo non minoredi due mesi. Il Governo della Repubblica puo pro-muovere la questione di legittimita costituzionalesugli statuti regionali dinanzi alla Corte costitu-zionale entro trenta giorni dalla loro pubblica-zione.

Lo statuto e sottoposto a referendum popolarequalora entro tre mesi dalla sua pubblicazionene faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori

Identico.

Page 75: La Costituzione italiana...blica Italiana n. 269 del 18 novembre 2005, con la se-guente avvertenza: «Il testo della legge costituzionale e` stato approvato dalla Camera dei deputati,

136 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 137TESTO APPROVATO DALLE CAMERE

della Regione o un quinto dei componenti il Con-siglio regionale. Lo statuto sottoposto a referen-dum non e promulgato se non e approvato dallamaggioranza dei voti validi.

In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consi-glio delle autonomie locali, quale organo di con-sultazione fra la Regione e gli enti locali.

In ogni Regione, lo statuto disciplina il Con-siglio delle autonomie locali, quale organo diconsultazione, di concertazione e di raccordofra le Regioni e gli enti locali.

Art. 124. (1) Art. 124.

[Abrogato.] Identico.

Art. 125. Art. 125.

Nella Regione sono istituiti organi di giustiziaamministrativa di primo grado, secondo l’ordina-mento stabilito da legge della Repubblica. Pos-sono istituirsi sezioni con sede diversa dal capo-luogo della Regione.

Identico.

Art. 126. Art. 126.

Con decreto motivato del Presidente della Re-pubblica sono disposti lo scioglimento del Consi-glio regionale e la rimozione del Presidente dellaGiunta che abbiano compiuto atti contrari allaCostituzione o gravi violazioni di legge. Lo sciogli-mento e la rimozione possono altresı essere di-sposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il de-

Con decreto motivato del Presidente della Re-pubblica sono disposti lo scioglimento del Consi-glio regionale e la rimozione del Presidente dellaGiunta che abbiano compiuto atti contrari allaCostituzione o gravi violazioni di legge. Lo sciogli-mento e la rimozione possono altresı essere di-sposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il de-

————————

(1) Articolo abrogato con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3(«Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione») (Gazz.Uff. n. 248 del 24 ottobre 2001).

Page 76: La Costituzione italiana...blica Italiana n. 269 del 18 novembre 2005, con la se-guente avvertenza: «Il testo della legge costituzionale e` stato approvato dalla Camera dei deputati,

138 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 139TESTO APPROVATO DALLE CAMERE

creto e adottato sentita una Commissione di de-putati e senatori costituita, per le questioni regio-nali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.

creto e adottato previo parere del Senato fede-rale della Repubblica.

Il Consiglio regionale puo esprimere la sfiducianei confronti del Presidente della Giunta mediantemozione motivata, sottoscritta da almeno unquinto dei suoi componenti e approvata per ap-pello nominale a maggioranza assoluta dei compo-nenti. La mozione non puo essere messa in discus-sione prima di tre giorni dalla presentazione.

Identico.

L’approvazione della mozione di sfiducia neiconfronti del Presidente della Giunta eletto a suf-fragio universale e diretto, nonche la rimozione,l’impedimento permanente, la morte o le dimis-sioni volontarie dello stesso comportano le dimis-sioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio.In ogni caso i medesimi effetti conseguono alledimissioni contestuali della maggioranza deicomponenti il Consiglio.

L’approvazione della mozione di sfiducia neiconfronti del Presidente della Giunta eletto a suf-fragio universale e diretto, nonche la rimozione ole dimissioni volontarie dello stesso comportanole dimissioni della Giunta e lo scioglimento delConsiglio. Non si fa luogo a dimissioni dellaGiunta e a scioglimento del Consiglio in casodi morte o impedimento permanente del Presi-dente della Giunta. In tale caso, lo statuto re-gionale disciplina la nomina di un nuovo Presi-dente, cui si applicano le disposizioni previsteper il Presidente sostituito. In ogni caso le di-missioni della Giunta e lo scioglimento del Con-siglio conseguono alle dimissioni contestualidella maggioranza dei componenti il Consiglio.

Art. 127. Art. 127.

Il Governo, quando ritenga che una legge regio-nale ecceda la competenza della Regione, puopromuovere la questione di legittimita costituzio-nale dinanzi alla Corte costituzionale entro ses-santa giorni dalla sua pubblicazione.

Identico.

Page 77: La Costituzione italiana...blica Italiana n. 269 del 18 novembre 2005, con la se-guente avvertenza: «Il testo della legge costituzionale e` stato approvato dalla Camera dei deputati,

140 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 141TESTO APPROVATO DALLE CAMERE

Il Governo, qualora ritenga che una legge re-gionale o parte di essa pregiudichi l’interessenazionale della Repubblica, entro quindicigiorni dalla sua pubblicazione invita la Re-gione a rimuovere le disposizioni pregiudizie-voli. Qualora entro i successivi quindici giorniil Consiglio regionale non rimuova la causadel pregiudizio, il Governo, entro gli ulterioriquindici giorni, sottopone la questione al Par-lamento in seduta comune che, entro gli ulte-riori quindici giorni, con deliberazione adot-tata a maggioranza assoluta dei propri compo-nenti, puo annullare la legge o sue disposi-zioni. Il Presidente della Repubblica, entro isuccessivi dieci giorni, emana il conseguentedecreto di annullamento.

La Regione, quando ritenga che una legge o unatto avente valore di legge dello Stato o di un’altraRegione leda la sua sfera di competenza, puo pro-muovere la questione di legittimita costituzionaledinanzi alla Corte costituzionale entro sessantagiorni dalla pubblicazione della legge o dell’attoavente valore di legge.

Identico.

Art. 127-bis.

I Comuni, le Province e le Citta metropoli-tane, qualora ritengano che una legge o unatto avente forza di legge dello Stato o dellaRegione leda le proprie competenze costituzio-nalmente attribuite, possono promuovere di-nanzi alla Corte costituzionale la questione dilegittimita costituzionale. Una legge costituzio-nale disciplina le condizioni, le forme e i ter-mini di proponibilita della questione.

Page 78: La Costituzione italiana...blica Italiana n. 269 del 18 novembre 2005, con la se-guente avvertenza: «Il testo della legge costituzionale e` stato approvato dalla Camera dei deputati,

142 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 143TESTO APPROVATO DALLE CAMERE

Art. 127-ter.

Fatte salve le competenze amministrative delleConferenze di cui all’articolo 118, terzo comma,la legge dello Stato, approvata ai sensi dell’arti-colo 70, terzo comma, promuove il coordina-mento tra il Senato federale della Repubblica ei Comuni, le Province, le Citta metropolitane ele Regioni e ne disciplina forme e modalita.

Il regolamento del Senato federale della Re-pubblica garantisce rapporti di reciproca in-formazione e collaborazione tra i senatori e irappresentanti degli enti di cui al secondocomma dell’articolo 114.

I senatori possono essere sentiti, ogni voltache lo richiedono, dal Consiglio o Assembleadella Regione ovvero dal Consiglio della Provin-cia autonoma in cui sono stati eletti con le moda-lita e nei casi previsti dai rispettivi regolamenti.

Art. 128. (1) Art. 128.

[Abrogato.] Identico.

Art. 129. (2) Art. 129.

[Abrogato.] Identico.

————————

(1) Articolo abrogato con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3(«Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione») (Gazz.Uff. n. 248 del 24 ottobre 2001).

(2) Articolo abrogato con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3(«Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione») (Gazz.Uff. n. 248 del 24 ottobre 2001).

Page 79: La Costituzione italiana...blica Italiana n. 269 del 18 novembre 2005, con la se-guente avvertenza: «Il testo della legge costituzionale e` stato approvato dalla Camera dei deputati,

144 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 145TESTO APPROVATO DALLE CAMERE

Art. 130. (1) Art. 130.

[Abrogato.] Identico.

Art. 131. Art. 131.

Sono costituite le seguenti Regioni: Sono costituite le seguenti Regioni:

Piemonte; Piemonte;

Valle d’Aosta; Valle d’Aosta/Vallee d’Aoste;

Lombardia; Lombardia;

Trentino-Alto Adige; Trentino-Alto Adige/Sudtirol;

Veneto; Veneto;

Friuli-Venezia Giulia; Friuli-Venezia Giulia;

Liguria; Liguria;

Emilia-Romagna; Emilia-Romagna;

Toscana; Toscana;

Umbria; Umbria;

Marche; Marche;

Lazio; Lazio;

Abruzzi; Abruzzi;

Molise; Molise;

Campania; Campania;

Puglia; Puglia;

Basilicata; Basilicata;

Calabria; Calabria;

Sicilia; Sicilia;

Sardegna. Sardegna.

————————

(1) Articolo abrogato con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3(«Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione») (Gazz.Uff. n. 248 del 24 ottobre 2001).

Page 80: La Costituzione italiana...blica Italiana n. 269 del 18 novembre 2005, con la se-guente avvertenza: «Il testo della legge costituzionale e` stato approvato dalla Camera dei deputati,

146 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 147TESTO APPROVATO DALLE CAMERE

Art. 132. Art. 132.

Si puo con legge costituzionale, sentiti i Consi-gli regionali, disporre la fusione di Regioni esi-stenti o la creazione di nuove Regioni con un mi-nimo di un milione d’abitanti, quando ne faccianorichiesta tanti Consigli comunali che rappresen-tino almeno un terzo delle popolazioni interes-sate, e la proposta sia approvata con referendumdalla maggioranza delle popolazioni stesse.

Identico.

Si puo, con l’approvazione della maggioranzadelle popolazioni della Provincia o delle Province in-teressate e del Comune o dei Comuni interessatiespressa mediante referendum e con legge della Re-pubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire cheProvincie e Comuni, che ne facciano richiesta, sianostaccati da una Regione ed aggregati ad un’altra.

Art. 133. Art. 133.

L’istituzione di Citta metropolitane nell’am-bito di una Regione e stabilita con legge delloStato, approvata ai sensi dell’articolo 70, terzocomma, su iniziativa dei Comuni interessati, sen-tite le Province interessate e la stessa Regione.

Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e laistituzione di nuove Provincie nell’ambito d’unaRegione sono stabiliti con leggi della Repubblica,su iniziativa dei Comuni, sentita la stessa Regione.

Identico.

La Regione, sentite le popolazioni interessate,puo con sue leggi istituire nel proprio territorionuovi Comuni e modificare le loro circoscrizionie denominazioni.

Identico.

Page 81: La Costituzione italiana...blica Italiana n. 269 del 18 novembre 2005, con la se-guente avvertenza: «Il testo della legge costituzionale e` stato approvato dalla Camera dei deputati,

148 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 149TESTO APPROVATO DALLE CAMERE

TITOLO VI TITOLO VI

GARANZIE COSTITUZIONALI GARANZIE COSTITUZIONALI

SEZIONE I. – La Corte costituzionale. SEZIONE I. – La Corte costituzionale.

Art. 134. Art. 134.

La Corte costituzionale giudica: Identico.

sulle controversie relative alla legittimita co-stituzionale delle leggi e degli atti, aventi forzadi legge, dello Stato e delle Regioni;

sui conflitti di attribuzione tra i poteri delloStato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e trale Regioni;

sulle accuse promosse contro il Presidentedella Repubblica, a norma della Costituzione.

Art. 135. (1) Art. 135. (1)

La Corte costituzionale e composta di quindicigiudici nominati per un terzo dal Presidente della

La Corte costituzionale e composta da quin-dici giudici. Quattro giudici sono nominati dal

————————

(1) «2. E competenza della Corte costituzionale accertare l’esistenzadei requisiti soggettivi di ammissione dei propri componenti e dei citta-dini eletti dal Parlamento ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo 135della Costituzione, deliberando a maggioranza assoluta dei suoi compo-nenti.

3. I giudici della Corte costituzionale che nomina il Parlamento sonoeletti da questo in seduta comune delle due Camere, a scrutinio segreto econ la maggioranza dei due terzi dei componenti l’Assemblea. Per gliscrutini successivi al terzo e sufficiente la maggioranza dei tre quintidei componenti l’Assemblea.» (Testo vigente degli articoli 2 e 3 della leggecostituzionale 22 novembre 1967, n. 2).

————————

(1) «2. E competenza della Corte costituzionale accertare l’esistenzadei requisiti soggettivi di ammissione dei propri componenti e dei citta-dini eletti dalla Camera dei deputati ai sensi dell’ultimo comma dell’ar-ticolo 135 della Costituzione, deliberando a maggioranza assoluta deisuoi componenti.

3. I giudici della Corte costituzionale nominati dal Senato fede-rale della Repubblica e quelli nominati dalla Camera dei deputatisono eletti a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzidei componenti la rispettiva Assemblea. Per gli scrutini successivial terzo e sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei componentila rispettiva Assemblea.» (Articoli 2 e 3 della legge costituzionale 22 no-vembre 1967, n. 2, come modificati dall’articolo 51, secondo e terzo comma,del disegno di legge costituzionale, approvato in prima deliberazione dalleCamere, recante: «Modifiche alla parte II della Costituzione»).

Page 82: La Costituzione italiana...blica Italiana n. 269 del 18 novembre 2005, con la se-guente avvertenza: «Il testo della legge costituzionale e` stato approvato dalla Camera dei deputati,

150 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 151TESTO APPROVATO DALLE CAMERE

Repubblica, per un terzo dal Parlamento in se-duta comune e per un terzo dalle supreme magi-strature ordinaria ed amministrative.

I giudici della Corte costituzionale sono sceltifra i magistrati anche a riposo delle giurisdizionisuperiori ordinaria ed amministrative, i professoriordinari di universita in materie giuridiche e gliavvocati dopo venti anni di esercizio.

I giudici della Corte costituzionale sono nomi-nati per nove anni, decorrenti per ciascuno diessi dal giorno del giuramento, e non possono es-sere nuovamente nominati.

Alla scadenza del termine il giudice costituzio-nale cessa dalla carica e dall’esercizio delle fun-zioni.

La Corte elegge tra i suoi componenti, secondole norme stabilite dalla legge, il Presidente, che ri-mane in carica per un triennio, ed e rieleggibile,fermi in ogni caso i termini di scadenza dall’uffi-cio di giudice.

L’ufficio di giudice della Corte e incompatibilecon quello di membro del Parlamento, di un Con-siglio regionale, con l’esercizio della professionedi avvocato e con ogni carica ed ufficio indicatidalla legge.

Nei giudizi d’accusa contro il Presidente dellaRepubblica intervengono, oltre i giudici ordinaridella Corte, sedici membri tratti a sorte da unelenco di cittadini aventi i requisiti per l’eleggibi-lita a senatore, che il Parlamento compila ogninove anni mediante elezione con le stesse moda-lita stabilite per la nomina dei giudici ordinari.

Presidente della Repubblica; quattro giudicisono nominati dalle supreme magistrature or-dinaria e amministrative; tre giudici sono no-minati dalla Camera dei deputati e quattro giu-dici sono nominati dal Senato federale dellaRepubblica, integrato dai Presidenti delleGiunte delle Regioni e delle Province auto-nome di Trento e di Bolzano.

I giudici della Corte costituzionale sonoscelti fra i magistrati anche a riposo delle giu-risdizioni superiori ordinaria ed amministra-tive, i professori ordinari di universita in mate-rie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni diesercizio.

I giudici della Corte costituzionale sono no-minati per nove anni, decorrenti per ciascunodi essi dal giorno del giuramento, e non pos-sono essere nuovamente nominati.

Alla scadenza del termine il giudice costitu-zionale cessa dalla carica e dall’esercizio dellefunzioni. Nei successivi tre anni non puo rico-prire incarichi di governo, cariche pubblicheelettive o di nomina governativa o svolgerefunzioni in organi o enti pubblici individuatidalla legge.

La Corte elegge tra i suoi componenti, se-condo le norme stabilite dalla legge, il Presi-dente, che rimane in carica per un triennio,ed e rieleggibile, fermi in ogni caso i terminidi scadenza dall’ufficio di giudice.

L’ufficio di giudice della Corte e incompati-bile con quello di membro del Parlamento, di

Page 83: La Costituzione italiana...blica Italiana n. 269 del 18 novembre 2005, con la se-guente avvertenza: «Il testo della legge costituzionale e` stato approvato dalla Camera dei deputati,

152 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 153TESTO APPROVATO DALLE CAMERE

un Consiglio regionale, con l’esercizio dellaprofessione di avvocato e con ogni carica edufficio indicati dalla legge.

Nei giudizi d’accusa contro il Presidentedella Repubblica intervengono, oltre i giudiciordinari della Corte, sedici membri tratti asorte da un elenco di cittadini aventi i requisitiper l’eleggibilita a deputato, che la Camera deideputati compila ogni nove anni mediante ele-zione con le stesse modalita stabilite per la no-mina dei giudici ordinari.

Art. 136. Art. 136.

Quando la Corte dichiara l’illegittimita costitu-zionale di una norma di legge o di atto aventeforza di legge, la norma cessa di avere efficaciadal giorno successivo alla pubblicazione della de-cisione.

Identico.

La decisione della Corte e pubblicata e comuni-cata alle Camere ed ai Consigli regionali interes-sati, affinche, ove lo ritengano necessario, provve-dano nelle forme costituzionali.

Art. 137. Art. 137.

Una legge costituzionale stabilisce le condi-zioni, le forme, i termini di proponibilita dei giu-dizi di legittimita costituzionale, e le garanzie diindipendenza dei giudici della Corte.

Identico.

Con legge ordinaria sono stabilite le altrenorme necessarie per la costituzione e il funzio-namento della Corte.

Page 84: La Costituzione italiana...blica Italiana n. 269 del 18 novembre 2005, con la se-guente avvertenza: «Il testo della legge costituzionale e` stato approvato dalla Camera dei deputati,

154 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 155TESTO APPROVATO DALLE CAMERE

Contro le decisioni della Corte costituzionalenon e ammessa alcuna impugnazione.

SEZIONE II. – Revisione della Costituzione.Leggi costituzionali.

SEZIONE II. – Revisione della Costituzione.Leggi costituzionali.

Art. 138. Art. 138.

Le leggi di revisione della Costituzione e le altreleggi costituzionali sono adottate da ciascuna Ca-mera con due successive deliberazioni ad inter-vallo non minore di tre mesi, e sono approvatea maggioranza assoluta dei componenti di cia-scuna Camera nella seconda votazione.

Identico.

Le leggi stesse sono sottoposte a referendum po-polare quando, entro tre mesi dalla loro pubblica-zione, ne facciano domanda un quinto dei mem-bri di una Camera o cinquecentomila elettori ocinque Consigli regionali. La legge sottoposta areferendum non e promulgata se non e approvatadalla maggioranza dei voti validi.

Non si fa luogo a referendum se la legge estata approvata nella seconda votazione da cia-scuna delle Camere a maggioranza di due terzidei suoi componenti.

Abrogato.

Art. 139. Art. 139.

La forma repubblicana non puo essere oggettodi revisione costituzionale.

Identico.

Page 85: La Costituzione italiana...blica Italiana n. 269 del 18 novembre 2005, con la se-guente avvertenza: «Il testo della legge costituzionale e` stato approvato dalla Camera dei deputati,

156 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 157TESTO APPROVATO DALLE CAMERE

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

I. I.

Con l’entrata in vigore della Costituzione ilCapo provvisorio dello Stato esercita le attribu-zioni di Presidente della Repubblica e ne assumeil titolo.

Identica.

II. II.

Se alla data della elezione del Presidente dellaRepubblica non sono costituiti tutti i Consigli re-gionali, partecipano alla elezione soltanto i com-ponenti delle due Camere.

Identica.

III. III.

Per la prima composizione del Senato della Re-pubblica sono nominati senatori, con decreto delPresidente della Repubblica, i deputati dell’As-semblea Costituente che posseggono i requisitidi legge per essere senatori e che:

Identica.

sono stati presidenti del Consiglio dei Mini-stri o di Assemblee legislative;

hanno fatto parte del disciolto Senato;hanno avuto almeno tre elezioni, compresa

quella all’Assemblea Costituente;sono stati dichiarati decaduti nella seduta

della Camera dei deputati del 9 novembre 1926;

Page 86: La Costituzione italiana...blica Italiana n. 269 del 18 novembre 2005, con la se-guente avvertenza: «Il testo della legge costituzionale e` stato approvato dalla Camera dei deputati,

158 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 159TESTO APPROVATO DALLE CAMERE

hanno scontato la pena della reclusione noninferiore a cinque anni in seguito a condannadel tribunale speciale fascista per la difesa delloStato.

Sono nominati altresı senatori, con decreto delPresidente della Repubblica, i membri del di-sciolto Senato che hanno fatto parte della Con-sulta nazionale.

Al diritto di essere nominati senatori si puo ri-nunciare prima della firma del decreto di nomina.L’accettazione della candidatura alle elezioni poli-tiche implica rinuncia al diritto di nomina a sena-tore.

IV. IV.

Per la prima elezione del Senato il Molise econsiderato come Regione a se stante, con il nu-mero dei senatori che gli compete in base allasua popolazione.

Identica.

V. V.

La disposizione dell’articolo 80 della Costitu-zione, per quanto concerne i trattati internazio-nali che importano oneri alle finanze o modifica-zioni di legge, ha effetto dalla data di convoca-zione delle Camere.

Identica.

Page 87: La Costituzione italiana...blica Italiana n. 269 del 18 novembre 2005, con la se-guente avvertenza: «Il testo della legge costituzionale e` stato approvato dalla Camera dei deputati,

160 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 161TESTO APPROVATO DALLE CAMERE

VI. VI.

Entro cinque anni dall’entrata in vigore dellaCostituzione si procede alla revisione degli organispeciali di giurisdizione attualmente esistenti,salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato, dellaCorte dei conti e dei tribunali militari.

Identica.

Entro un anno dalla stessa data si provvede conlegge al riordinamento del Tribunale supremo mi-litare in relazione all’articolo 111.

VII. VII.

Fino a quando non sia emanata la nuova leggesull’ordinamento giudiziario in conformita con laCostituzione, continuano ad osservarsi le normedell’ordinamento vigente.

Identica.

Fino a quando non entri in funzione la Cortecostituzionale, la decisione delle controversie in-dicate nell’articolo 134 ha luogo nelle forme enei limiti delle norme preesistenti all’entrata in vi-gore della Costituzione

VIII. VIII.

Le elezioni dei Consigli regionali e degli organielettivi delle amministrazioni provinciali sono in-dette entro un anno dall’entrata in vigore dellaCostituzione.

Identica.

Page 88: La Costituzione italiana...blica Italiana n. 269 del 18 novembre 2005, con la se-guente avvertenza: «Il testo della legge costituzionale e` stato approvato dalla Camera dei deputati,

162 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 163TESTO APPROVATO DALLE CAMERE

Leggi della Repubblica regolano per ogni ramodella pubblica amministrazione il passaggio dellefunzioni statali attribuite alle Regioni. Fino aquando non sia provveduto al riordinamento ealla distribuzione delle funzioni amministrativefra gli enti locali restano alle Provincie ed ai Co-muni le funzioni che esercitano attualmente e lealtre di cui le Regioni deleghino loro l’esercizio.

Leggi della Repubblica regolano il passaggioalle Regioni di funzionari e dipendenti delloStato, anche delle amministrazioni centrali, chesia reso necessario dal nuovo ordinamento. Perla formazione dei loro uffici le Regioni devono,tranne che in casi di necessita, trarre il propriopersonale da quello dello Stato e degli enti locali.

IX. IX.

La Repubblica, entro tre anni dall’entrata in vi-gore della Costituzione, adegua le sue leggi alleesigenze delle autonomie locali e alla competenzalegislativa attribuita alle Regioni.

Identica.

X. X.

Alla Regione del Friuli-Venezia Giulia, di cui al-l’articolo 116, si applicano provvisoriamente lenorme generali del Titolo V della parte seconda,ferma restando la tutela delle minoranze linguisti-che in conformita con l’articolo 6.

Identica.

Page 89: La Costituzione italiana...blica Italiana n. 269 del 18 novembre 2005, con la se-guente avvertenza: «Il testo della legge costituzionale e` stato approvato dalla Camera dei deputati,

164 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 165TESTO APPROVATO DALLE CAMERE

XI. XI.

Fino a cinque anni dall’entrata in vigore dellaCostituzione si possono, con leggi costituzionali,formare altre Regioni, a modificazione dell’elencodi cui all’articolo 131, anche senza il concorsodelle condizioni richieste dal primo comma del-l’articolo 132, fermo rimanendo tuttavia l’obbligodi sentire le popolazioni interessate.

Identica.

XII. XII.

E vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasiforma, del disciolto partito fascista.

Identica.

In deroga all’articolo 48, sono stabilite conlegge, per non oltre un quinquennio dalla entratain vigore della Costituzione, limitazioni tempora-nee al diritto di voto e alla eleggibilita per i capiresponsabili del regime fascista.

XIII. (1) XIII.

[I membri e i discendenti di Casa Savoia nonsono elettori e non possono ricoprire uffici pub-blici ne cariche elettive.

Identica.

————————

(1) L’articolo unico della legge costituzionale 23 ottobre 2002, n. 1(«Legge costituzionale per la cessazione degli effetti dei commi primo esecondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione»,Gazz. Uff. n. 252 del 26 ottobre 2002), stabilisce che:

«I commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finaledella Costituzione esauriscono i loro effetti a decorrere dalla data di en-trata in vigore della presente legge costituzionale».

Page 90: La Costituzione italiana...blica Italiana n. 269 del 18 novembre 2005, con la se-guente avvertenza: «Il testo della legge costituzionale e` stato approvato dalla Camera dei deputati,

166 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 167TESTO APPROVATO DALLE CAMERE

Agli ex re di Casa Savoia, alle loro consorti e ailoro discendenti maschi sono vietati l’ingresso e ilsoggiorno nel territorio nazionale.]

I beni, esistenti nel territorio nazionale, degli exre di Casa Savoia, delle loro consorti e dei loro di-scendenti maschi, sono avocati allo Stato. I trasfe-rimenti e le costituzioni di diritti reali sui benistessi, che siano avvenuti dopo il 2 giugno 1946,sono nulli.

XIV. XIV.

I titoli nobiliari non sono riconosciuti. Identica.I predicati di quelli esistenti prima del 28 otto-

bre 1922, valgono come parte del nome.L’Ordine mauriziano e conservato come ente

ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge.La legge regola la soppressione della Consulta

araldica.

XV. XV.

Con l’entrata in vigore della Costituzione si haper convertito in legge il decreto legislativo luogo-tenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sull’ordina-mento provvisorio dello Stato.

Identica.

XVI. XVI.

Entro un anno dall’entrata in vigore della Costi-tuzione si procede alla revisione e al coordina-mento con essa delle precedenti leggi costituzio-nali che non siano state finora esplicitamente oimplicitamente abrogate.

Identica.

Page 91: La Costituzione italiana...blica Italiana n. 269 del 18 novembre 2005, con la se-guente avvertenza: «Il testo della legge costituzionale e` stato approvato dalla Camera dei deputati,

168 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 169TESTO APPROVATO DALLE CAMERE

XVII. XVII.

L’Assemblea Costituente sara convocata dal suoPresidente per deliberare, entro il 31 gennaio1948, sulla legge per la elezione del Senato dellaRepubblica, sugli statuti regionali speciali e sullalegge per la stampa.

Identica.

Fino al giorno delle elezioni delle nuove Ca-mere, l’Assemblea Costituente puo essere convo-cata, quando vi sia necessita di deliberare nellematerie attribuite alla sua competenza dagli arti-coli 2, primo e secondo comma, e 3, commaprimo e secondo, del decreto legislativo 16 marzo1946, n. 98.

In tale periodo le Commissioni permanenti re-stano in funzione. Quelle legislative rinviano alGoverno i disegni di legge, ad esse trasmessi,con eventuali osservazioni e proposte di emenda-menti.

I deputati possono presentare al Governo inter-rogazioni con richiesta di risposta scritta.

L’Assemblea Costituente, agli effetti di cui al se-condo comma del presente articolo, e convocatadal suo Presidente su richiesta motivata del Go-verno o di almeno duecento deputati.

XVIII. XVIII.

La presente Costituzione e promulgata dalCapo provvisorio dello Stato entro cinque giornidalla sua approvazione da parte dell’AssembleaCostituente, ed entra in vigore il 1º gennaio 1948.

Identica.

Page 92: La Costituzione italiana...blica Italiana n. 269 del 18 novembre 2005, con la se-guente avvertenza: «Il testo della legge costituzionale e` stato approvato dalla Camera dei deputati,

170 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 171TESTO APPROVATO DALLE CAMERE

Il testo della Costituzione e depositato nellasala comunale di ciascun Comune della Repub-blica per rimanervi esposto, durante tutto l’anno1948, affinche ogni cittadino possa prenderne co-gnizione.

La Costituzione, munita del sigillo dello Stato,sara inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi edei decreti della Repubblica.

La Costituzione dovra essere fedelmente osser-vata come Legge fondamentale della Repubblicada tutti i cittadini e dagli organi dello Stato.

Data a Roma, addı 27 dicembre 1947

ENRICO DE NICOLA

CONTROFIRMANO

Il Presidente Il Presidentedell’Assemblea Costituente del Consiglio dei ministri

UMBERTO TERRACINI ALCIDE DE GASPERI

V. Il Guardasigilli

GIUSEPPE GRASSI

Page 93: La Costituzione italiana...blica Italiana n. 269 del 18 novembre 2005, con la se-guente avvertenza: «Il testo della legge costituzionale e` stato approvato dalla Camera dei deputati,

172 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 173TESTO APPROVATO DALLE CAMERE

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

(Capo VII della legge costituzionale approvata dalleCamere, articoli da 53 a 57. Per evitare confusionidi numerazione, tali articoli della legge costituzio-nale sono qui riprodotti con numero romano dalXIX al XXIII, facendo proseguire, nel seguente testoapprovato dalle Camere, la numerazione delle Di-sposizioni transitorie e finali del testo vigente dellaCostituzione, che va da I a XVIII).

XIX.

(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 65, 69,76, 84, 98-bis, 114, 116, 117, 118, 120, 122,123, 126, terzo comma, 127, 127-bis, 131 e133 della Costituzione, come modificati dallapresente legge costituzionale, si applicano adecorrere dalla data di entrata in vigore dellapresente legge costituzionale. Ogni richiamoall’articolo 70 della Costituzione, contenutonegli articoli 65, 69, 98-bis, 118 e 133 della Co-stituzione, come modificati dalla presentelegge costituzionale, e riferito, fino all’applica-zione dell’articolo 14 della presente legge co-stituzionale, all’articolo 70 della Costituzione

Page 94: La Costituzione italiana...blica Italiana n. 269 del 18 novembre 2005, con la se-guente avvertenza: «Il testo della legge costituzionale e` stato approvato dalla Camera dei deputati,

174 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 175TESTO APPROVATO DALLE CAMERE

nel testo vigente alla data di entrata in vigoredella presente legge costituzionale.

2. Fatto salvo quanto previsto dai commi 3, 4e 6 del presente articolo, le disposizioni di cuiagli articoli 55, 56, primo comma, 57, primo esesto comma, 58, 59, 60, primo comma, 61, 63,64, 66, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 77, 80, 81, 82, 83,85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104,126, primo comma, 127-ter, 135 e 138 della Co-stituzione, come modificati dalla presentelegge costituzionale, e le disposizioni di cui al-l’articolo 51, commi 2 e 3, della presente leggecostituzionale si applicano con riferimento allaprima legislatura successiva a quella in corsoalla data di entrata in vigore della presentelegge costituzionale. Gli articoli 56, secondo,terzo e quarto comma, 57, secondo, terzo,quarto e quinto comma, 60, secondo e terzocomma, della Costituzione, come modificatidalla presente legge costituzionale, si appli-cano per la successiva formazione della Ca-mera dei deputati, nonche del Senato federaledella Repubblica trascorsi cinque anni dalleprime elezioni del Senato medesimo, salvoquanto previsto dai commi 4 e 7 del presentearticolo. Fino alla prima applicazione delle di-sposizioni costituzionali di cui al presentecomma, continuano ad applicarsi i corrispon-denti articoli della Costituzione nel testo vi-gente alla data di entrata in vigore della pre-sente legge costituzionale.

Page 95: La Costituzione italiana...blica Italiana n. 269 del 18 novembre 2005, con la se-guente avvertenza: «Il testo della legge costituzionale e` stato approvato dalla Camera dei deputati,

176 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 177TESTO APPROVATO DALLE CAMERE

3. Fino all’adeguamento della legislazioneelettorale, ivi comprese le norme concernentile elezioni nella circoscrizione Estero, alle di-sposizioni di cui all’articolo 92, secondocomma, della Costituzione, come modificatodalla presente legge costituzionale:

a) a decorrere dalla prima legislatura dellaCamera dei deputati successiva a quella incorso alla data di entrata in vigore della pre-sente legge costituzionale, il Governo, entrodieci giorni dalla sua formazione, si presentaalla Camera per ottenerne la fiducia; la Ca-mera accorda o revoca la fiducia mediante mo-zione motivata e votata per appello nominale;

b) non si applica il quarto comma dell’arti-colo 70 della Costituzione, come modificatodalla presente legge costituzionale;

c) ai fini dello scioglimento della Cameradei deputati si applica l’articolo 88 della Costi-tuzione, nel testo vigente alla data di entrata invigore della presente legge costituzionale.

4. In sede di prima applicazione della pre-sente legge costituzionale:

a) le prime elezioni del Senato federaledella Repubblica, successive alla data di en-trata in vigore della medesima legge, sono in-dette dal Presidente della Repubblica, che nefissa la prima riunione non oltre il ventesimogiorno dalle elezioni medesime, hanno luogocontestualmente a quelle della Camera dei de-putati ed i senatori cosı eletti durano in carica

Page 96: La Costituzione italiana...blica Italiana n. 269 del 18 novembre 2005, con la se-guente avvertenza: «Il testo della legge costituzionale e` stato approvato dalla Camera dei deputati,

178 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 179TESTO APPROVATO DALLE CAMERE

per cinque anni; sono eleggibili a senatori diuna Regione o Provincia autonoma gli elettoriche hanno compiuto i quaranta anni di eta;sono eletti nella circoscrizione Estero sola-mente i diciotto deputati di cui all’articolo56, secondo comma, della Costituzione, comemodificato dalla presente legge costituzionale;ai fini dell’applicazione dell’articolo 56, quartocomma, della Costituzione, la ripartizione deiseggi fra le circoscrizioni, fatto salvo il numerodei seggi assegnati alla circoscrizione Estero,si effettua dividendo per seicentododici il nu-mero degli abitanti della Repubblica, quale ri-sulta dall’ultimo censimento generale della po-polazione;

b) alla scadenza dei cinque anni di cui allalettera a) hanno luogo le nuove elezioni del Se-nato federale della Repubblica, nella composi-zione di cui all’articolo 57 della Costituzione,come modificato dalla presente legge costitu-zionale; sono eleggibili a senatori di una Re-gione o Provincia autonoma gli elettori chehanno compiuto i venticinque anni di eta;

c) la legislatura di ciascuna Assemblea oConsiglio regionale e di Provincia autonoma,in carica trascorsi trenta mesi dalla data di in-dizione delle prime elezioni di cui alla letteraa), dura fino alla data di indizione delle nuoveelezioni di cui alla lettera b); e fatto salvo ilcaso di scioglimento ai sensi del comma 5;

d) le nuove elezioni di cui alla lettera b)sono indette dal Presidente della Repubblica,

Page 97: La Costituzione italiana...blica Italiana n. 269 del 18 novembre 2005, con la se-guente avvertenza: «Il testo della legge costituzionale e` stato approvato dalla Camera dei deputati,

180 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 181TESTO APPROVATO DALLE CAMERE

che fissa la prima riunione del Senato federaledella Repubblica entro il ventesimo giornodalle elezioni medesime, ed hanno luogo con-testualmente a quelle di tutte le Assemblee oConsigli regionali o di Provincia autonoma, incarica alla data delle elezioni, che sono conse-guentemente sciolti.

5. Con esclusivo riferimento al quinquenniosuccessivo alle prime elezioni del Senato fede-rale della Repubblica, di cui alla lettera a) delcomma 4, in caso di scioglimento del Consiglioo Assemblea regionale o dei Consigli delle Pro-vince autonome in base all’articolo 126 o ad al-tra norma costituzionale, la durata della suc-cessiva legislatura regionale o provinciale e ri-dotta conseguentemente, in modo da assicu-rare, nelle nuove elezioni del Senato federaledella Repubblica, la contestualita di cui all’ar-ticolo 57, secondo comma, della Costituzione,come modificato dalla presente legge costitu-zionale.

6. Per le prime elezioni del Presidente dellaRepubblica successive alla data di entrata invigore della presente legge costituzionale, iltermine di quindici giorni di cui all’articolo85, terzo comma, della Costituzione, come mo-dificato dalla presente legge costituzionale, efissato in quarantacinque giorni.

7. Per le elezioni del Senato federale dellaRepubblica e della Camera dei deputati, suc-cessive alla data di entrata in vigore della pre-sente legge costituzionale, e fino all’adegua-

Page 98: La Costituzione italiana...blica Italiana n. 269 del 18 novembre 2005, con la se-guente avvertenza: «Il testo della legge costituzionale e` stato approvato dalla Camera dei deputati,

182 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 183TESTO APPROVATO DALLE CAMERE

mento della legislazione elettorale alle disposi-zioni della presente legge costituzionale, tro-vano applicazione le leggi elettorali per il Se-nato della Repubblica e la Camera dei depu-tati, vigenti alla data di entrata in vigore dellapresente legge costituzionale.

8. Le disposizioni dei regolamenti parlamen-tari vigenti alla data di entrata in vigore dellapresente legge costituzionale continuano adapplicarsi fino alla data di entrata in vigoredelle loro modificazioni conseguenti alla me-desima legge. Le norme regolamentari incom-patibili con la presente legge costituzionalecessano di avere efficacia a decorrere dalladata di entrata in vigore della legge medesima.Fino alla determinazione dei criteri generali dicui all’articolo 70, sesto comma, della Costitu-zione, come modificato dalla presente leggecostituzionale, il Presidente di ciascuna Ca-mera verifica che un disegno di legge non con-tenga disposizioni relative a materie per cui sidovrebbero applicare procedimenti diversi.

9. Le funzioni attribuite ai Consigli delleautonomie locali da disposizioni costituzionalisono esercitate dal rispettivo Consiglio o As-semblea regionale o Consiglio della Provinciaautonoma, fino alla data della istituzione diciascun Consiglio delle autonomie locali.

10. In sede di prima applicazione dell’arti-colo 135 della Costituzione, come modificatodalla presente legge costituzionale, alla sca-denza del termine dei giudici della Corte costi-

Page 99: La Costituzione italiana...blica Italiana n. 269 del 18 novembre 2005, con la se-guente avvertenza: «Il testo della legge costituzionale e` stato approvato dalla Camera dei deputati,

184 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 185TESTO APPROVATO DALLE CAMERE

tuzionale gia eletti dal Parlamento in sedutacomune e alle prime scadenze del termine diun giudice gia eletto dalla suprema magistra-tura ordinaria e di un giudice gia nominatodal Presidente della Repubblica, al Senato fe-derale della Repubblica, integrato dai Presi-denti delle Giunte delle Regioni e delle Pro-vince autonome di Trento e di Bolzano, e allaCamera dei deputati e attribuita alternativa-mente l’elezione di ciascun giudice in sca-denza. Al Senato e attribuita l’elezione delprimo giudice in scadenza.

11. Il quarto comma dell’articolo 135 dellaCostituzione, come sostituito dall’articolo 51della presente legge costituzionale, non si ap-plica nei confronti dei giudici costituzionaliin carica alla data di entrata in vigore dellapresente legge costituzionale.

12. In caso di cessazione anticipata dall’inca-rico di singoli componenti del Consiglio supe-riore della magistratura, gia eletti dal Parla-mento in seduta comune, il Senato federaledella Repubblica procede alle conseguenti ele-zioni suppletive fino alla concorrenza del nu-mero di componenti di sua competenza, aisensi dell’articolo 104, quarto comma, dellaCostituzione, come modificato dall’articolo 36della presente legge costituzionale.

13. Nei cinque anni successivi alla data dientrata in vigore della presente legge costitu-zionale si possono, con leggi costituzionali,formare nuove Regioni con un minimo di un

Page 100: La Costituzione italiana...blica Italiana n. 269 del 18 novembre 2005, con la se-guente avvertenza: «Il testo della legge costituzionale e` stato approvato dalla Camera dei deputati,

186 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 187TESTO APPROVATO DALLE CAMERE

milione di abitanti, a modificazione dell’elencodi cui all’articolo 131 della Costituzione, comemodificato dalla presente legge costituzionale,senza il concorso delle condizioni richieste dalprimo comma dell’articolo 132 della Costitu-zione, fermo restando l’obbligo di sentire lepopolazioni interessate.

14. Le popolazioni interessate di cui alcomma 13 sono costituite dai cittadini resi-denti nei Comuni o nelle Province di cui si pro-pone il distacco dalla Regione.

15. I senatori a vita in carica alla data di ini-zio della prima legislatura successiva a quellain corso alla data di entrata in vigore della pre-sente legge costituzionale permangono in ca-rica presso il Senato federale della Repubblica.

16. All’articolo 5 della legge costituzionale22 novembre 1999, n. 1, sono apportate le se-guenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera b), sono soppressele parole: «, impedimento permanente omorte»;

b) dopo il comma 2 e aggiunto il seguente:

«2-bis. Nel caso di impedimento permanenteo morte del Presidente della Giunta, il Consi-glio nomina un nuovo Presidente».

17. Le disposizioni di cui al comma 16 si ap-plicano in via transitoria anche nei confrontidelle Regioni nelle quali, alla data di entratain vigore della presente legge costituzionale,siano gia entrati in vigore i nuovi statuti regio-

Page 101: La Costituzione italiana...blica Italiana n. 269 del 18 novembre 2005, con la se-guente avvertenza: «Il testo della legge costituzionale e` stato approvato dalla Camera dei deputati,

188 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 189TESTO APPROVATO DALLE CAMERE

nali, ai sensi della legge costituzionale 22 no-vembre 1999, n. 1.

18. All’articolo 1, comma 3, della legge costi-tuzionale 31 gennaio 2001, n. 2, nel primo pe-riodo le parole: «il primo rinnovo» sono sosti-tuite dalle seguenti: «i rinnovi» e la parola:«successivo» e sostituita dalla seguente: «suc-cessivi».

XX.

(Regioni a statuto speciale)

1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo38, sino all’adeguamento dei rispettivi statutidi autonomia le disposizioni di cui al capo Vdella presente legge costituzionale si applicanoanche alle Regioni a statuto speciale e alleProvince autonome di Trento e di Bolzanoper le parti in cui prevedono forme di autono-mia piu ampie rispetto a quelle gia attribuite.Sino all’adeguamento dei rispettivi statuti le ri-manenti disposizioni della presente legge co-stituzionale che interessano le Regioni si appli-cano anche alle Regioni a statuto speciale ealle Province autonome di Trento e di Bolzano.

XXI.

(Adeguamento degli statuti speciali)

1. Ai fini dell’adeguamento degli statuti dicui all’articolo 54, nelle Regioni a statuto spe-

Page 102: La Costituzione italiana...blica Italiana n. 269 del 18 novembre 2005, con la se-guente avvertenza: «Il testo della legge costituzionale e` stato approvato dalla Camera dei deputati,

190 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 191TESTO APPROVATO DALLE CAMERE

ciale e nelle Province autonome di Trento e diBolzano e riconosciuta parita di diritti ai citta-dini, qualunque sia il gruppo linguistico alquale appartengono.

XXII.

(Trasferimento di beni e di risorse)

1. Entro cinque anni dalla data di entrata invigore della presente legge costituzionale, ilGoverno assicura la puntuale individuazionedei beni e delle risorse da trasferire alle Re-gioni e agli enti locali, la loro ripartizione trale Regioni e tra Regioni ed enti locali, per ga-rantire l’effettivo esercizio delle rispettive fun-zioni e competenze di cui alla presente leggecostituzionale e alla legge costituzionale 18 ot-tobre 2001, n. 3. La legge dello Stato, appro-vata ai sensi dell’articolo 70, terzo comma,della Costituzione, come modificato dalla pre-sente legge costituzionale, stabilisce le moda-lita e i tempi per la ripartizione dei beni e dellerisorse individuati e i successivi trasferimenti,che devono comunque essere congrui rispettoalle funzioni e alle competenze esercitate ecomportano l’adeguamento delle amministra-zioni statali, in rapporto ad eventuali compitiresidui.

Page 103: La Costituzione italiana...blica Italiana n. 269 del 18 novembre 2005, con la se-guente avvertenza: «Il testo della legge costituzionale e` stato approvato dalla Camera dei deputati,

192 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 193TESTO APPROVATO DALLE CAMERE

XXIII.

(Federalismo fiscale e finanza statale)

1. Entro tre anni dalla data di entrata in vi-gore della presente legge costituzionale, leleggi dello Stato assicurano l’attuazione del-l’articolo 119 della Costituzione. In nessuncaso l’attribuzione dell’autonomia impositivaai Comuni, alle Province, alle Citta metropoli-tane e alle Regioni puo determinare un incre-mento della pressione fiscale complessiva.