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12/09/14 12:32 Page 1 of 45 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62012CJ0382&rid=1 SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 11 settembre 2014 (* ) Indice Fatti e decisione controversa Ricorso dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata Conclusioni delle parti Sulla ricevibilità delle impugnazioni incidentali Nel merito Sul terzo motivo dell’impugnazione principale, vertente su un errore di diritto relativo alla ricevibilità di taluni allegati all’atto introduttivo del ricorso di primo grado La sentenza impugnata Argomenti delle parti Giudizio della Corte Sul secondo motivo dell’impugnazione principale, vertente su un errore di diritto e/o su una carenza di motivazione quando si è proceduto a valutare se la MasterCard fosse un’associazione di imprese Argomenti delle parti Giudizio della Corte – Sulla ricevibilità – Nel merito Sul primo motivo dell’impugnazione principale, relativo ad un errore di diritto e/o ad una carenza di motivazione quanto alla valutazione dell’oggettiva necessità dell’asserita restrizione di concorrenza La sentenza impugnata Sulla prima parte del primo motivo dell’impugnazione principale – Argomenti delle parti – Giudizio della Corte Sulla seconda e la terza parte del primo motivo dell’impugnazione principale – Argomenti delle parti – Giudizio della Corte Sulla quarta parte del primo motivo dell’impugnazione principale – Argomenti delle parti – Giudizio della Corte Sul motivo unico dell’impugnazione incidentale della RBS e sul primo motivo dell’impugnazione incidentale della LBG La sentenza impugnata Argomenti delle parti – Sul motivo unico dell’impugnazione incidentale della RBS – Sul primo motivo dell’impugnazione incidentale della LBG Giudizio della Corte – Sulle eccezioni di irricevibilità sollevate dalla Commissione – Nel merito del motivo unico dell’impugnazione incidentale della RBS e del primo motivo dell’impugnazione incidentale della LBG Sul secondo motivo dell’impugnazione incidentale della LBG La sentenza impugnata Sulla prima parte del secondo motivo dell’impugnazione incidentale della LBG

La Corte UE "cassa" le commissioni applicate ai commercianti da Mastercard

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Sentenza della Corte di Giustizia UE - 11 settembre 2014MasterCard e a. / CommissioneCausa C-382/12 P - La Corte UE "cassa" le commissioni applicate da Mastercard ai commercianti e anticipa la riforma approvata dal Parlamento UE e in discussione al Consiglio.

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    SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

    11 settembre 2014 (*)

    Indice

    Fatti e decisione controversa

    Ricorso dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

    Conclusioni delle parti

    Sulla ricevibilit delle impugnazioni incidentali

    Nel meritoSul terzo motivo dellimpugnazione principale, vertente su un errore di dirittorelativo alla ricevibilit di taluni allegati allatto introduttivo del ricorso di primo grado

    La sentenza impugnataArgomenti delle partiGiudizio della Corte

    Sul secondo motivo dellimpugnazione principale, vertente su un errore di diritto e/osu una carenza di motivazione quando si proceduto a valutare se la MasterCardfosse unassociazione di imprese

    Argomenti delle partiGiudizio della Corte

    Sulla ricevibilit Nel merito

    Sul primo motivo dellimpugnazione principale, relativo ad un errore di diritto e/o aduna carenza di motivazione quanto alla valutazione delloggettiva necessitdellasserita restrizione di concorrenza

    La sentenza impugnataSulla prima parte del primo motivo dellimpugnazione principale

    Argomenti delle parti Giudizio della Corte

    Sulla seconda e la terza parte del primo motivo dellimpugnazione principale Argomenti delle parti Giudizio della Corte

    Sulla quarta parte del primo motivo dellimpugnazione principale Argomenti delle parti Giudizio della Corte

    Sul motivo unico dellimpugnazione incidentale della RBS e sul primo motivodellimpugnazione incidentale della LBG

    La sentenza impugnataArgomenti delle parti

    Sul motivo unico dellimpugnazione incidentale della RBS Sul primo motivo dellimpugnazione incidentale della LBG

    Giudizio della Corte Sulle eccezioni di irricevibilit sollevate dalla Commissione Nel merito del motivo unico dellimpugnazione incidentale della RBS e delprimo motivo dellimpugnazione incidentale della LBG

    Sul secondo motivo dellimpugnazione incidentale della LBGLa sentenza impugnataSulla prima parte del secondo motivo dellimpugnazione incidentale della LBG

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    Argomenti delle parti Giudizio della Corte

    Sulla seconda parte del secondo motivo dellimpugnazione incidentale della LBG Argomenti delle parti Giudizio della Corte

    Sulla terza parte del secondo motivo dellimpugnazione incidentale della LBG Argomenti delle parti Giudizio della Corte

    Sulle spese

    Impugnazione Impugnazioni incidentali Ricevibilit Articolo 81 CE Sistema dipagamento aperto mediante carte di debito, ad addebito differito e di credito Commissioni

    interbancarie multilaterali standard Associazione di imprese Restrizioni della concorrenza pereffetto Criterio di controllo giurisdizionale Nozione di restrizione accessoria Carattere

    oggettivamente necessario e proporzionato Ipotesi controfattuali adeguate Sistemibifacciali Trattamento di allegati allatto introduttivo del ricorso in primo grado

    Nella causa C-382/12 P,avente ad oggetto limpugnazione, ai sensi dellarticolo 56 dello Statuto della Corte di giustiziadellUnione europea, proposta il 4 agosto 2012,

    MasterCard Inc., con sede in Wilmington (Stati Uniti),

    MasterCard International Inc., con sede in Wilmington,

    MasterCard Europe SPRL, con sede in Waterloo (Belgio),

    rappresentate da E. Barbier de la Serre,V. Brophy e B. Amory, avocats, nonch da T. Sharpe,QC,

    ricorrenti,

    procedimento in cui le altre parti sono:

    Commissione europea, rappresentata da V. Bottka e N. Khan, in qualit di agenti,

    convenuta in primo grado

    Banco Santander SA, con sede in Santander (Spagna),

    Royal Bank of Scotland plc, con sede in Edimburgo (Regno Unito), rappresentata da D. Liddell,solicitor, e M. Hoskins, barrister,

    HSBC Bank plc, con sede in Londra (Regno Unito), rappresentata da R. Thompson, QC,

    Bank of Scotland plc, con sede in Edimburgo,

    Lloyds TSB Bank plc, con sede in Londra,

    rappresentate da K. Fountoukakos-Kyriakakos e S. Wisking, solicitors, nonch da J. Flynn, QC,

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    MBNA Europe Bank Ltd, con sede in Chester (Regno Unito), rappresentata da A. Davis,solicitor,

    British Retail Consortium, con sede in Londra, rappresentato da R. Marchini, advocate, eA. Robertson, barrister,

    EuroCommerce AISBL, con sede in Bruxelles (Belgio), rappresentata da J. Stuyck, advocaat,

    Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, rappresentato da M. Holt e C. Murrell, inqualit di agenti, assistiti da J. Turner, QC, e da J. Holmes, barrister,

    intervenienti in primo grado,

    LA CORTE (Terza Sezione),

    composta da M. Ilei, presidente di sezione, C. G. Fernlund, A. Caoimh (relatore), C. Toadere E. Jarainas, giudici,

    avvocato generale: P. Mengozzi

    cancelliere: L. Hewlett, amministratore principale

    vista la fase scritta del procedimento e in seguito alludienza del 4 luglio 2013,

    sentite le conclusioni dellavvocato generale, presentate alludienza del 30 gennaio 2014,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    1 Con la loro impugnazione, MasterCard Inc. e le sue controllate MasterCard International Inc. eMasterCard Europe SPRL chiedono lannullamento della sentenza del Tribunale dellUnioneeuropea MasterCard e a./Commissione (T-111/08, EU:T:2012:260; in prosieguo: la sentenzaimpugnata), con cui questultimo ha respinto il loro ricorso diretto, in via principale,allannullamento della decisione C(2007) 6474 definitivo della Commissione, del 19 dicembre2007, relativa ad un procedimento ai sensi dellarticolo [81 CE] e dellarticolo 53 dellaccordoSEE (casi COMP/34.579 MasterCard, COMP/36.518 EuroCommerce, COMP/38.580 Commercial Cards; in prosieguo: la decisione controversa) e, in subordine, allannullamentodegli articoli da 3 a 5 e 7 di tale decisione.

    2 Con le loro rispettive impugnazioni incidentali, la Royal Bank of Scotland plc (in prosieguo: laRBS), da un lato, nonch la Bank of Scotland plc (in prosieguo: la BoS) e la Lloyds TSBBank plc (in prosieguo: la LTSB) (le ultime due, congiuntamente indicate in prosieguo comeLBG, sono attualmente controllate dal Lloyds Banking Group plc e agiscono in comune ai finidella procedura in esame), dallaltro, chiedono lannullamento della sentenza impugnata nonchdella decisione controversa.

    Fatti e decisione controversa

    3 Come emerge in particolare dai punti 20, 24, 27, 35, 39 e 40 della sentenza impugnata, con ladecisione controversa la Commissione delle Comunit europee ha dichiarato sostanzialmente, inparticolare, che la fissazione delle commissioni interbancarie multilaterali del sistema di

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    pagamento gestito dallorganizzazione internazionale di pagamento MasterCard (in prosieguo:MasterCard) che si applicano principalmente a pagamenti mediante carta bancariatransfrontalieri allinterno dello Spazio economico europeo (SEE) o della zona euro in modostandard (in prosieguo: le CMI), costituiva una decisione di associazione tra imprese checomportava una restrizione della concorrenza tra le banche partecipanti che fornivano agliesercenti servizi che consentivano loro di accettare carte di debito, ad addebito differito e dicredito MasterCard e/o Maestro, che tale restrizione era significativa, incideva sugli scambi traStati membri e che le ricorrenti non avevano sufficientemente dimostrato n che le CMI fosserooggettivamente necessarie per il funzionamento del sistema MasterCard n che le condizioni diesenzione stabilite dallarticolo 81, paragrafo 3, CE o dallarticolo 53, paragrafo 3, dellAccordosullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992 (GU 1994, L 1, pag. 3) fossero adempiute.

    4 Dal fascicolo, e in particolare dal punto 17 della sentenza impugnata, emerge che, in un sistemadi pagamento detto aperto, come il sistema MasterCard, le parti coinvolte in ogni acquisto concarta bancaria sono, oltre al proprietario del sistema di pagamento, il titolare della carta, listitutofinanziario che emette tale carta, definito banca di emissione, lesercente e listituto finanziarioche fornisce a tale esercente servizi che gli permettono di accettare tale carta come mezzo dipagamento della transazione in oggetto, definito banca di affiliazione.

    5 I fatti di causa e gli elementi della decisione controversa fondamentali ai fini delle impugnazioniprincipale e incidentali possono essere sintetizzati nei seguenti termini.

    6 Le ricorrenti sono responsabili della gestione e del coordinamento del sistema di pagamentieffettuati con le carte MasterCard e Maestro, che tra laltro comprende la fissazione delle regoledel sistema nonch la prestazione dei servizi di autorizzazione e di compensazione agli istitutifinanziari partecipanti. La responsabilit per le attivit di emissione delle carte MasterCard e laconclusione di accordi di affiliazione con gli esercenti per la loro accettazione incombono agliistituti finanziari.

    7 Prima del 25 maggio 2006, gli istituti finanziari partecipanti erano interamente proprietari diMasterCard e titolari dei relativi diritti di voto. In tale data, MasterCard Inc. ha formato oggetto diquotazione alla Borsa di New York (Stati Uniti) mediante una initial public offering (inprosieguo: lIPO), che ha modificato la struttura ed il sistema direttivo di MasterCard.

    8 Il 30 marzo 1992 ed il 27 giugno 1997 la Commissione riceveva alcune denunce,rispettivamente dalla British Retail Consortium (in prosieguo: la BRC) e dalla EuroCommerceAISBL (in prosieguo: lEuroCommerce) dirette, in particolare, contro lEuropay International SA(in prosieguo: lEuropay), divenuta MasterCard Europe SPRL.

    9 LEuropay ha effettuato talune notifiche alla Commissione relative al complesso del suo sistemadi pagamento.

    10 Il 13 aprile 2002 la Commissione pubblicava una comunicazione, ai sensi dellarticolo 19,paragrafo 3, del regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962, primo regolamento diapplicazione degli articoli [81 CE] e [82 CE] (GU 1962, 13, pag. 204), in cui annunciavalintenzione di adottare una posizione favorevole nei confronti di alcune delle regole del sistemadellEuropay, nel novero delle quali non figuravano quelle relative alle commissioni interbancariestandard.

    11 Con la decisione controversa la Commissione ha dichiarato che le ricorrenti avevano violato gliarticoli 81 CE e 53 dellaccordo sullo Spazio economico europeo. Tale decisione contiene,segnatamente, le considerazioni riportate qui di seguito:

    Le commissioni interbancarie riguardano i rapporti tra banca di emissione e daffiliazione in

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    occasione del pagamento delle transazioni tramite carta e corrispondono ad una sommatrattenuta a favore della banca di emissione. Tali commissioni vanno distinte dalle spesefatturate dalla banca di affiliazione agli esercenti (merchant service charges; in prosieguo:le MSC). La decisione controversa riguarda unicamente le CMI e non le commissioniinterbancarie fissate in modo bilaterale tra banche di emissione e di affiliazione o lecommissioni interbancarie fissate collettivamente a livello nazionale.

    Occorre distinguere tre mercati di diversi prodotti nellambito dei sistemi di carte bancarieaperti. Innanzi tutto, il mercato intersistemico, mercato al cui interno i diversi sistemi dicarte sono in concorrenza, poi il mercato dellemissione, allinterno del quale le banche diemissione si fanno concorrenza per la clientela dei titolari di carte e, infine, il mercatodellaffiliazione, in cui le banche di affiliazione si fanno concorrenza per la clientela degliesercenti. Il mercato rilevante ai fini della decisione controversa costituito dai mercatinazionali dellaffiliazione negli Stati membri del SEE.

    Le decisioni delle ricorrenti relative alla fissazione delle CMI costituiscono decisioni diunassociazione di imprese ai sensi dellarticolo 81, paragrafo 1, CE, e questo nonostantele modifiche di struttura e di modalit direttive di MasterCard apportate dallIPO.

    Le CMI producono leffetto di gonfiare la base delle MSC, allorch queste ultimepotrebbero essere di livello inferiore in assenza di CMI e se vigesse un divieto ditariffazione unilaterale a posteriori delle transazioni da parte delle banche di emissione,vale a dire una regola che vieta alle banche di emissione e di affiliazione di definirelimporto delle commissioni interbancarie dopo che un detentore di carte della banca diemissione abbia effettuato un acquisto da uno degli esercenti della banca di affiliazione, ela transazione sia stata presentata in pagamento (in prosieguo: il divieto di tariffazione expost). Le CMI danno quindi origine a una restrizione della concorrenza sui prezzi tra lebanche di affiliazione a danno degli esercenti e dei loro clienti.

    Le CMI non possono essere considerate restrizioni accessorie in quanto nonpresentano carattere oggettivamente necessario per il funzionamento di un sistema di cartedi pagamento aperto. Questultimo potrebbe funzionare gi solo in base ad unaremunerazione delle banche di emissione da parte dei titolari delle carte; delle banche diaffiliazione da parte degli esercenti e del proprietario del sistema mediante le commissioniversate dalle banche di emissione e di affiliazione. Diversamente da quanto accade per lerestrizioni necessarie per lesecuzione di unoperazione principale, le restrizioni che sianomeramente auspicabili per il successo commerciale di tale operazione, oppure checomportino un incremento di efficienza, possono essere analizzate unicamente nelcontesto dellarticolo 81, paragrafo 3, CE.

    Quanto allimpatto dellobbligo, nel contesto del sistema MasterCard, di accettare tutte lecarte Maestro o MasterCard a prescindere da quale sia la banca di emissione (inprosieguo: la Honour All Cards Rule), la soppressione delle CMI non implicherebbe lalibert per le banche di emissione di stabilire discrezionalmente ed in modo unilaterale lecommissioni interbancarie, poich questo rischio potrebbe essere scongiurato medianteuna regola che produce effetti meno restrittivi sulla concorrenza, quale il divieto delletariffazioni ex post.

    Per quanto riguarda larticolo 81, paragrafo 3, CE, gli argomenti economici prodotti dallericorrenti, vertenti sul ruolo delle CMI nellequilibrio del sistema MasterCard e sulla suaottimizzazione, non bastano per dimostrare che da queste ultime siano scaturiti oggettivivantaggi. Le ricorrenti non hanno in particolare prodotto prove atte a dimostrare cheeventuali vantaggi oggettivi avrebbero compensato gli svantaggi che le CMI comportanoper gli esercenti e i loro clienti.

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    Ricorso dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

    12 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 1 marzo 2008, le ricorrentihanno proposto un ricorso di annullamento della decisione controversa o, in subordine, dei suoiarticoli da 3 a 5 e 7.

    13 A sostegno del loro ricorso, come risulta dal punto 73 della sentenza impugnata, le ricorrentihanno dedotto in giudizio quattro motivi, vertenti, in primo luogo, sulla violazione dellarticolo 81,paragrafo 1, CE, dovuta ad errori nellanalisi degli effetti delle CMI sulla concorrenza; in secondoluogo sulla violazione dellarticolo 81, paragrafo 3, CE; in terzo luogo, sulla violazione dellarticolo81, paragrafo 1, CE a causa dellerrata qualificazione come decisioni di unassociazione diimprese applicata alle CMI e, in quarto luogo, sullesistenza di vizi che hanno intaccato ilprocedimento amministrativo, nonch di errori di fatto.

    14 Nei loro interventi dinanzi al Tribunale, la BRC, lEuroCommerce nonch il Regno Unito di GranBretagna ed Irlanda del Nord hanno chiesto che il ricorso delle ricorrenti fosse respinto, mentre ilBanco Santander SA, la RBS, lHSBC Bank plc (in prosieguo: lHSBC), la BoS, lLTSB e laMBNA Europe Bank Ltd (in prosieguo: la MBNA) hanno domandato, segnatamente,lannullamento della decisione controversa.

    15 Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto il ricorso delle ricorrenti, statuendo, insostanza, che esse non avevano dimostrato che la decisione controversa fosse viziata da unerrore di diritto o da un manifesto errore di valutazione.

    Conclusioni delle parti

    16 Le ricorrenti chiedono alla Corte, in sostanza:

    di annullare la sentenza impugnata;

    di annullare la decisione controversa, e

    di condannare la Commissione alle spese relative ai due gradi di giudizio.

    17 La RBS, lHSBC, la LBG e la MBNA hanno presentato comparse di risposta a sostegnodellimpugnazione, mentre la BRC, lEuroCommerce ed il Regno Unito sostengono laCommissione laddove essa chiede, sostanzialmente, che limpugnazione sia respinta e, insubordine, che il ricorso di annullamento proposto avverso la decisione controversa sia respinto.

    18 Le conclusioni delle impugnazioni incidentali della RBS e della LBG sono, in sostanza, le stessedellimpugnazione principale.

    19 Le ricorrenti sostengono le conclusioni delle impugnazioni incidentali, mentre la Commissione,sostenuta dalla BRC, ne chiede il rigetto.

    Sulla ricevibilit delle impugnazioni incidentali

    20 La Commissione eccepisce lirricevibilit delle impugnazioni incidentali proposte,rispettivamente, dalla RBS e dalla LBG, in quanto esse figurerebbero, ognuna, nello stesso attodella comparsa di risposta depositata dalle parti interessate allimpugnazione principale.

    21 Come osserva la Commissione, larticolo 176, paragrafo 2, del regolamento di procedura dellaCorte, entrato in vigore il 1 novembre 2012, prevede che limpugnazione incidentale proposta

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    con atto separato, distinto dalla comparsa di risposta.

    22 Tuttavia, occorre rilevare che le versioni elettroniche delle impugnazioni incidentali presentate,rispettivamente, dalla RBS e dalla LBG, sono pervenute presso la cancelleria della Corte il 31ottobre 2012, seguite dal deposito dei rispettivi originali due giorni e cinque giorni pi tardi.

    23 Pertanto, sia nel caso in cui venga applicato larticolo 57, paragrafo 7, del regolamento diprocedura in vigore a partire dal 1 novembre 2012, oppure larticolo 37, paragrafo 6, delregolamento di procedura, in vigore fino a quella data, resta il fatto che le impugnazioniincidentali sono state presentate validamente il 31 ottobre 2012.

    24 Orbene, nel regolamento di procedura vigente in questultima data non figurano disposizioniequivalenti al citato articolo 176, paragrafo 2, invocato dalla Commissione. Di conseguenza, leimpugnazioni incidentali non possono essere considerate irricevibili per il fatto di essere statepresentate nel contesto di comparse di risposta allimpugnazione principale.

    25 Le eccezioni di irricevibilit pi specifiche sollevate dalla Commissione saranno esaminatenellambito dei rispettivi motivi.

    26 Per quanto attiene allimpugnazione principale, laddove la Commissione sostiene, in viapreliminare, che tale impugnazione , sostanzialmente, irricevibile, questa istituzioneeccepisce, in realt, in modo specifico, lirricevibilit di talune determinate parti di taleimpugnazione, senza tuttavia affermarne lirricevibilit in toto. Occorre dunque trattare talispecifiche eccezioni nel contesto dellesame dei rispettivi motivi.

    Nel merito

    27 Con la loro impugnazione principale e le loro impugnazioni incidentali, le ricorrenti, nonch laRBS e la LBG, addebitano al Tribunale di essere incorso in errori di diritto statuendo, in sostanza:

    che svariati allegati al ricorso in primo grado erano irricevibili (terzo motivodellimpugnazione principale);

    che la Commissione non ha commesso un errore ritenendo che il sistema di pagamentoMasterCard costituisse unassociazione di imprese, ai sensi dellarticolo 81 CE,nonostante i cambiamenti apportati dallIPO (secondo motivo dellimpugnazione principale);

    che la decisione controversa dimostra adeguatamente sotto il profilo giuridico che le CMIproducono effetti restrittivi sulla concorrenza (impugnazione incidentale della RBS e primomotivo di quella della LBG);

    che le CMI non possono essere considerate oggettivamente necessarie per ilfunzionamento del sistema MasterCard (primo motivo dellimpugnazione principale), e

    che la Commissione non ha commesso un errore considerando che le ricorrenti nonavevano dimostrato che le CMI adempissero i requisiti sanciti dallarticolo 81, paragrafo 3,CE (secondo motivo dellimpugnazione incidentale della LBG).

    28 Il primo motivo dellimpugnazione principale e limpugnazione incidentale della RBS, nonch ilprimo motivo dellimpugnazione incidentale della LBG, sono finalizzati ad appurare se il Tribunaleabbia commesso un errore di diritto avallando la conclusione tratta nella decisione controversasecondo cui la fissazione delle CMI ricade nel principio di divieto sancito dallarticolo 81,paragrafo 1, CE. Per trattare questi motivi occorrerebbe affrontare in primo luogo il terzo motivo

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    dellimpugnazione principale. Posto che lesame del primo motivo dellimpugnazione principale edellimpugnazione incidentale della RBS e del primo motivo dellimpugnazione incidentale dellaLBG si rivelerebbe superfluo se il secondo motivo dellimpugnazione principale fosse fondato, opportuno esaminare per secondo tale secondo motivo.

    Sul terzo motivo dellimpugnazione principale, vertente su un errore di diritto relativo allaricevibilit di taluni allegati allatto introduttivo del ricorso di primo grado

    La sentenza impugnata

    29 Per quanto riguarda la censura dinanzi ad esso sollevata tratta dallesame, ad opera dellaCommissione, degli elementi di prova economici prodotti dalle ricorrenti nel corso delprocedimento sfociato nellemanazione della decisione controversa, al punto 183 della sentenzaimpugnata il Tribunale ha rilevato che le ricorrenti addebitavano alla Commissione di averomesso di esaminarli e di non avervi risposto. Al punto 185 della sentenza impugnata, ilTribunale ha dichiarato che detta censura si presenta in forma particolarmente succinta nelricorso e che largomento su cui essa si fonda viene in realt sviluppato negli allegati [da] A.13[a] A.15, redatti dai diversi periti da cui promanano prove economiche presentate nel corso delprocedimento amministrativo e cui le ricorrenti operano un rinvio globale.

    30 Ai sensi dei punti da 186 a 188 della sentenza impugnata:

    186 Le ricorrenti si limitano (...), ai punti 52-54 del ricorso, a spiegare di aver fornitoargomenti economici sostanziali nel corso del procedimento amministrativo, che laCommissione non ha seguito o ha travisato, e che le conclusioni dei [loro] economistisuffragano la loro valutazione giuridica secondo cui la Commissione, in particolare, haerrato concludendo che la commissione interbancaria [costituisse] una limitazione dellaconcorrenza, concentrandosi sullimpatto della commissione interbancaria (o delledifferenze nel livello della stessa) sulle MSC, senza esaminare leffetto sui costi in capo aidetentori di carte, contestando il fatto che il meccanismo dovesse fissare un livello dicommissione interbancaria che massimizza il volume delle transazioni e ignorando che ciera diretto a migliorare la situazione del consumatore.

    187 Pertanto, occorre dichiarare che, sebbene il ricorso presenti lenunciazione della censuradelle ricorrenti, esso non include argomenti idonei ad avvalorarla.

    188 Di conseguenza, la Commissione afferma correttamente che dal testo del ricorso non sievincono elementi sufficientemente precisi da consentire al Tribunale di esercitare il suosindacato, n alla Commissione di preparare la sua difesa.

    31 Nel contesto della prima parte del quarto motivo del ricorso in primo grado, figurante ai punti da111 a 130 di questultimo e vertente su una violazione dei diritti della difesa delle ricorrenti,queste ultime hanno addebitato alla Commissione, in particolare, una mancanza di chiarezzadella lettera in cui sono stati esposti i fatti, lettera che la Commissione gli aveva inviato il 23marzo 2007, successivamente allaudizione del 14 e 15 novembre 2006. A questo proposito, ilTribunale al punto 278 della sentenza impugnata ha dichiarato che largomento delle ricorrenti contenuto nel loro ricorso solo in forma particolarmente succinta. Al punto 280 di tale sentenza,il Tribunale ha considerato che, posto che le ricorrenti si sono limitate ad effettuare un rinvioglobale allallegato A.20 del ricorso in primo grado, non si pu tener conto di tale allegato.

    32 Ai punti 189 e 282 della sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto in quanto irricevibili lecensure vertenti, rispettivamente, sullesame da parte della Commissione degli elementiprobatori economici prodotti dalle ricorrenti e sulla mancanza di chiarezza della lettera in cuisono stati esposti i fatti.

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    Argomenti delle parti

    33 Le ricorrenti lamentano che il Tribunale incorso in errori di diritto per quanto attiene allaricevibilit di svariati allegati al ricorso in primo grado. Contrariamente a quanto richiede larticolo52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dellUnione europea, ad avviso delle ricorrentinon esiste alcun fondamento normativo che consenta al Tribunale di limitare in tale maniera ildiritto di accedere ad un giudice.

    34 In subordine, anche se il Tribunale avesse disposto di questi poteri, esso avrebbe commesso unerrore di diritto quando ha considerato che tale limitazione andasse applicata nel caso di specie.Ai punti da 188 a 189 e 278 della sentenza impugnata, il Tribunale sarebbe inoltre incorso in unerrore di valutazione laddove ha ritenuto che dalla formulazione di talune censure delle ricorrentinon emergessero elementi sufficientemente precisi da considerare ricevibili i relativi allegati. IlTribunale avrebbe infatti dovuto decidere che i punti da 52 a 54 e 122 del ricorso in primo gradoerano adeguatamente precisi per quanto concerne le censure e gli argomenti dedotti in giudizio eche, di riflesso, gli allegati da A.13 a A.15 e A.20 di detto ricorso erano ricevibili. Inoltre, al punto219 della sentenza impugnata, il Tribunale non avrebbe statuito per chiarire se gli allegati A.13 eA.14 di detto ricorso dovessero essere respinti sebbene esso abbia rigettato largomento chefaceva riferimento ai medesimi allegati ai punti da 185 a 189 di tale sentenza. In proposito, lericorrenti ritengono, in particolare, che la circostanza che esse abbiano individuato, da un lato, ipunti specifici del menzionato ricorso che intendevano completare con gli allegati e, dallaltro, icorrispondenti allegati, sarebbe dovuta bastare.

    35 In questo ambito, le ricorrenti contestano altres laffermazione, figurante al punto 190 dellasentenza impugnata, secondo cui, in sostanza, laddove la loro censura potrebbe essere intesanel senso di addebitare alla Commissione di aver tralasciato gli argomenti economici chedimostrerebbero i vantaggi che le CMI comportano per il sistema [di pagamento] MasterCard, idetentori di carte o i consumatori in generale, [tale censura] non pertinente nellambito di unmotivo che lamenta la violazione dellarticolo 81, paragrafo 1, CE.

    36 Secondo la Commissione, largomentazione delle ricorrenti nel contesto del terzo motivodellimpugnazione principale non chiara. Da una parte, esse affermerebbero che non sussisteuna base normativa che giustifichi la restrizione imposta dal Tribunale e che il loro diritto diaccesso al giudice ne risulterebbe pregiudicato. Dallaltra, sosterrebbero che gli argomentiesposti negli allegati del ricorso in primo grado erano riassunti in maniera adeguata in talericorso, circostanza che costituirebbe una questione di fatto irricevibile. Peraltro, le ricorrenti nonspiegherebbero in che termini lesito della sentenza impugnata sarebbe stato diverso se gliallegati in questione fossero stati presi in considerazione dal Tribunale.

    37 La RBS e lHSBC non prendono posizione in merito al terzo motivo dellimpugnazioneprincipale. La LBG e lMBNA sostengono tale motivo senza dedicarvici uno specifico argomento.La BRC e lEuroCommerce contestano brevemente detto motivo. Il Regno Unito, senza produrreargomenti particolari, ne chiede il rigetto.

    Giudizio della Corte

    38 Ai sensi dellarticolo 21, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, applicabile alTribunale in forza dellarticolo 53, primo comma, dello Statuto medesimo, nonch dellarticolo 44,paragrafo 1, lettera c), del regolamento di procedura del Tribunale, il ricorso deve indicareloggetto della controversia e lesposizione sommaria dei motivi dedotti.

    39 Dalla giurisprudenza della Corte emerge che lesposizione sommaria dei motivi dedotti, chedeve essere indicata in tutti i ricorsi, a norma di tali articoli, significa che il ricorso deve renderemanifesto in cosa consiste il motivo sul quale il ricorso si fonda (v. sentenze Fives Lille Cail

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    e a./Haute Autorit, 19/60, 21/60, 2/61 e 3/61, EU:C:1961:30, 588, nonch Grifoni/CEEA,C-330/88, EU:C:1991:95, punto 18).

    40 Affinch un ricorso dinanzi al Tribunale sia ricevibile occorre quindi, in particolare, che glielementi essenziali di fatto e di diritto sui quali esso si fonda emergano, per lo menosommariamente, ma in modo coerente e comprensibile, dal testo dellatto di ricorso stesso.Sebbene tale testo possa essere suffragato e completato in punti specifici con rinvii a determinatipassi di atti che vi sono allegati, un rinvio globale ad altri scritti, anche allegati al ricorso, non pusupplire alla mancanza degli elementi essenziali dellargomentazione in diritto che, ai sensi dellenorme supra ricordate, devono figurare nel ricorso (v., in questo senso, sentenze DanskRrindustri e a./Commissione, C-189/02 P, C-202/02 P, C-205/02 P a C-208/02 P eC-213/02 P, EU:C:2005:408, punti da 94 a 100, nonch Versalis/Commissione, C-511/11 P,EU:C:2013:386, punto 115).

    41 Infatti, onde garantire la certezza del diritto ad una buona amministrazione della giustizia,lesposizione sommaria dei motivi dedotti deve essere sufficientemente chiara e precisa daconsentire al convenuto di preparare la propria difesa e al giudice competente di pronunciarsi sulricorso (v., in questo senso, sentenza Grifoni/CEEA, EU:C:1991:95, punto 18). Pertanto, nonspetta al Tribunale ricercare ed individuare, negli allegati, i motivi sui quali, a suo parere, il ricorsodovrebbe essere fondato (v. sentenza Dansk Rrindustri e a./Commissione, EU:C:2005:408,punti 97 e 100). Requisiti analoghi vanno rispettati quando viene formulato un argomento asostegno di un motivo sollevato dinanzi al Tribunale (v. sentenza Versalis/Commissione,EU:C:2013:386, punto 115).

    42 Pertanto, le ricorrenti sono in errore quando sostengono che non esiste un fondamentonormativo alla base dellapproccio seguito dal Tribunale per quanto attiene alla considerazionedel contenuto degli allegati dinanzi ad esso prodotti.

    43 Quanto allargomento proposto in subordine ed esposto al punto 34 della presente sentenza,occorre innanzitutto rilevare che, come risulta dai punti 189 e 282 della sentenza impugnata, ilTribunale ha dichiarato irricevibili non gi gli allegati in questione, come sostengono le ricorrenti,bens due censure che, pur essendo contenute nel ricorso in primo grado, secondo lavalutazione del Tribunale non erano corredate di elementi sufficientemente precisi da consentirglidi esercitare il suo sindacato e da permettere alla parte avversa di provvedere alla propria difesa.In proposito, le ricorrenti interpretano quindi la sentenza in modo errato.

    44 Peraltro, proprio sulla base di tale erronea lettura che queste ultime invocano il fatto che, alpunto 219 della sentenza impugnata, il Tribunale, nel contesto del secondo motivo del ricorso inprimo grado, non ha statuito sulla questione se gli allegati A.13 e A.14 di tale ricorso dovesseroessere scartati, pur respingendo i medesimi allegati ai punti da 185 a 189 della stessa sentenza.

    45 Inoltre, nel contesto dellimpugnazione in esame, le ricorrenti non hanno dedotto in giudizio, n,tanto meno, dimostrato, che il Tribunale, ai punti 186 e 278 della sentenza impugnata, hasnaturato il contenuto o la portata delle parti rilevanti del ricorso in primo grado al fine di trarre laconclusione che queste non fossero sufficientemente articolate da poter soddisfare i requisitisanciti dallarticolo 44, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di procedura del Tribunale e chenon si dovesse tener conto dei relativi allegati.

    46 Nei limiti in cui, come emerge dal punto 35 della presente sentenza, le ricorrenti censurano ilpunto 190 della sentenza impugnata, il loro argomento deve essere respinto in quantoinconferente, dato che il citato punto riguarda un motivo della sentenza impugnata addotto adabundantiam, come si evince, in particolare, dallutilizzo dellespressione introduttiva [i]naggiunta.

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    47 Alla luce di quanto precede, il terzo motivo dellimpugnazione incidentale deve essere respintoin toto.

    Sul secondo motivo dellimpugnazione principale, vertente su un errore di diritto e/o su unacarenza di motivazione quando si proceduto a valutare se la MasterCard fosse unassociazionedi imprese

    48 In via preliminare, va ricordato che, al punto 259 della sentenza impugnata, il Tribunale hadichiarato quanto segue:

    Si deve pertanto dichiarare che, considerati gli elementi sopra menzionati, ossia ilmantenimento del potere decisionale delle banche successivamente allIPO nellambito [di]MasterCard nonch lesistenza di una comunione di interessi tra questultima e le bancherelativamente alle CMI, la Commissione ha correttamente considerato, in sostanza, che,nonostante i cambiamenti apportati dallIPO[,] MasterCard aveva continuato a costituire unaforma istituzionalizzata di coordinamento del comportamento delle banche [partecipanti].Pertanto, essa ha giustamente mantenuto la qualifica di decisioni di unassociazione di impreselimitatamente alle decisioni adottate [da] MasterCard per determinare le CMI.

    Argomenti delle parti

    49 Secondo le ricorrenti, il Tribunale, laddove ha statuito che la MasterCard, nonostante icambiamenti apportati dallIPO alla sua struttura e alle sue modalit direttive, unassociazionedi imprese quando emana decisioni relative alle CMI, ha commesso un errore di diritto e/o viziatola sentenza impugnata per carenza di motivazione.

    50 Innanzitutto, la presunta comunione dinteressi tra MasterCard e le banche partecipanti nonchil potere decisionale di tali banche successivamente allIPO su questioni diverse dalle CMI,secondo le ricorrenti, non sono sufficienti per corroborare lasserzione per cui MasterCardcostituisce unassociazione di imprese quando emana decisioni relative alle CMI. Le ricorrenti,infatti, sottolineano che dalla giurisprudenza della Corte emerge che un ente non pu esserequalificato come associazione di imprese ai sensi dellarticolo 81, paragrafo 1, CE quando, da unlato, non composto da una maggioranza di rappresentanti di dette imprese e, dallaltro, lalegislazione nazionale richiede che esso agisca in nome di interessi diversi da quelli delle citateimprese quando prende le sue decisioni. Orbene, successivamente allIPO, da un lato, ilconsiglio di amministrazione di MasterCard sarebbe stato composto da una maggioranzasignificativa di persone che non avevano alcun nesso con una qualsivoglia istituzione finanziaria.Dallaltro, MasterCard sarebbe un ente commerciale distinto dalla sua clientela bancaria, chepersegue il suo proprio interesse commerciale ed diretto dal suo comitato di direzione, il qualesarebbe tenuto, per legge, ad agire conformemente ai suoi doveri fiduciari nei confronti degliazionisti di MasterCard.

    51 Per di pi, successivamente allIPO, il potere decisionale residuale delle banche partecipanti suquestioni diverse dalla fissazione delle CMI sarebbe manifestamente irrilevante per qualificareMasterCard alla stregua di associazione di imprese quando essa adotta decisioni vertenti sulleCMI. Cos, pur ammettendo che, anche successivamente allIPO, MasterCard possa ancoraessere qualificata alla stregua di associazione di imprese quando prende decisioni su materiediverse dalle CMI, tale qualifica sarebbe irrilevante ai fini di determinare se lo stesso vale quandoessa prende decisioni relative alla CMI. Le ricorrenti aggiungono che linsufficienza del poteredecisionale residuale delle banche partecipanti su questioni diverse dalle CMI confermatadallimpiego del termine sembrava al punto 249 della sentenza impugnata, che indicachiaramente che gli elementi di fatto non erano sufficienti neppure a suffragare la tesi cheMasterCard unassociazione di imprese quando prende decisioni su materie diverse dalle CMI.

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    52 La presunta comunione di interessi tra MasterCard e le banche partecipanti quanto allafissazione o al mantenimento di CMI elevate sarebbe inoltre priva di pertinenza e, in ogni caso,insufficiente per qualificare MasterCard come unassociazione di imprese. La sentenza Verbandder Sachversicherer/Commissione (45/85, EU:C:1987:34), citata al punto 251 della sentenzaimpugnata, non corroborerebbe lorientamento secondo cui la comunione di interessi un fattorerilevante per valutare lesistenza dunassociazione di imprese. Anche ammettendo che lapresunta comunione di interessi tra tali banche e MasterCard costituisca un fattore rilevante perdecidere se MasterCard sia unassociazione di imprese quando prende decisioni relative alleCMI, tale fattore si rivelerebbe insufficiente per trarre tale conclusione. Infatti, da un lato,lesistenza di unassociazione di imprese nellaccezione dellarticolo 81, paragrafo 1, CE nonpotrebbe essere inferita dalla mera circostanza che una societ quotata pu anche prendere inconsiderazione linteresse dei suoi clienti quando adotta le proprie decisioni. Dallaltro, pi ingenerale, dedurre lesistenza di unassociazione di imprese per applicare il diritto dellaconcorrenza dal semplice fatto che due o pi imprese possono avere un interesse economicocomune comporterebbe conseguenze giuridiche assurde e indesiderabili, in particolare neimercati concentrati.

    53 Infine, le ricorrenti sostengono che, anche in forza del criterio di una comunione di interessi, latesi della Commissione non pu essere accolta. In questottica, esse accusano il Tribunale diessersi limitato ad affermare che le affilianti ripercuotono di norma le CMI sugli esercenti e diavere cos omesso di esaminare se laffermazione della Commissione secondo cui le banche diaffiliazione hanno interesse a CMI elevate fosse avvalorata da qualche prova.

    54 La Commissione asserisce, in sostanza, che largomentazione sintetizzata ai punti da 50 a 52della presente sentenza, eccezione fatta per la parte relativa allinterpretazione della sentenzaVerband der Sachversicherer/Commissione (EU:C:1987:34), tende a rimettere in discussioneuna valutazione dei fatti operata dal Tribunale e, pertanto, irricevibile. La Commissioneaggiunge, nel contesto della sua risposta nel merito, che, laddove il secondo motivodellimpugnazione principale denuncia una carenza di motivazione, tale motivo non suffragatoda unargomentazione.

    55 Il Regno Unito sostiene che largomento menzionato al punto 53 della presente sentenza irricevibile poich si limita a rimettere in discussione la valutazione dei fatti svolta in primo grado.

    56 Nel merito, la Commissione ritiene che, in applicazione della giurisprudenza, MasterCard possaessere qualificata alla stregua di associazione di imprese in seguito allIPO e le CMI alla streguadi decisione di una siffatta associazione. Su questo punto, essa deduce in giudizio,segnatamente, che, secondo le circostanze, il giudice dellUnione si avvalso di una pletora dicriteri non esaustivi per statuire in merito allesistenza di unassociazione di imprese. Nel caso dispecie, i membri di MasterCard sarebbero esclusivamente banche di emissione e di affiliazioneche avrebbero limitato la loro libert commerciale delegando talune decisioni al loro organocomune, ossia il consiglio di amministrazione mondiale di MasterCard o i suoi rappresentanti,che fisserebbero limporto delle CMI per loro conto. Secondo la Commissione, la distinzioneforzata operata da MasterCard in merito al ruolo della comunione di interessi non fondata.

    57 La RBS, lHSBC, la LBG e la MBNA condividono il secondo motivo dellimpugnazione principale.LHSBC ritiene in particolare che i criteri giuridici applicati costantemente dalla Corte peridentificare unassociazione di imprese, in particolare il fatto che lassociazione sia controllata darappresentanti dei suoi membri e agisca esclusivamente nel loro interesse, non si riscontrano nelcaso di specie. La LBG deduce in giudizio, in particolare, che il criterio della comunione diinteressi, erroneamente utilizzato dal Tribunale, assai pi esteso di quello della concordanzadi volont, applicato per determinare se esista un accordo riconducibile allarticolo 81 CE,poich soddisfatto anche in mancanza di qualsiasi forma di collusione.

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    58 La BRC, lEuroCommerce e il Regno Unito contestano largomento addotto a sostegno delsecondo motivo dellimpugnazione principale. A tale proposito, lEuroCommerce sostienesegnatamente che la decisione dellassociazione di imprese che MasterCard costituiva primadellIPO ancora in vigore, cosicch n la Commissione n il Tribunale dovrebbero esaminarese, successivamente allIPO, MasterCard rappresentasse ancora unassociazione di imprese. IlRegno Unito ritiene che tale motivo si basi su un approccio eccessivamente formale quanto allecategorie di atti che rientrano nellambito di applicazione dellarticolo 81 CE. A detta di tale Statomembro, il requisito essenziale di un comportamento coordinato chiaramente riscontrabile nelcaso di specie.

    Giudizio della Corte

    Sulla ricevibilit

    59 Laddove le ricorrenti denunciano, segnatamente, nel contesto del secondo motivodellimpugnazione principale, una carenza di motivazione della sentenza impugnata, esse silimitano, in realt, ad affermare che il Tribunale ha travisato la nozione di associazione diimprese, nellaccezione dellarticolo 81, paragrafo 1, CE. Pertanto, nella parte in cui tale motivoverte su una presunta carenza di motivazione della citata sentenza, esso deve essere respinto inquanto irricevibile.

    60 Inoltre, occorre accogliere leccezione di irricevibilit sollevata dal Regno Unito, esposta al punto55 della presente sentenza. A tal proposito, va ricordato che dagli articoli 256 TFUE e 58, primocomma, dello Statuto della Corte risulta che il Tribunale il solo competente, da un lato, adaccertare i fatti, salvo il caso in cui linesattezza materiale dei suoi accertamenti risulti daidocumenti del fascicolo ad esso sottoposti e, dallaltro, a valutare tali fatti. Tuttavia, una volta cheil Tribunale abbia accertato o valutato i fatti, la Corte competente, ai sensi dellarticolo 256 CE,ad effettuare un controllo sulla qualificazione giuridica di tali fatti e sulle conseguenze di dirittoche il Tribunale ne ha tratto (v., in particolare, sentenze General Motors/Commissione,C-551/229 P, EU:C:2006:229, punto 51, e Evonik Degussa/Commissione, C-266/06 P,EU:C:2008:295, punto 72). Ne discende che, nei limiti in cui, con largomento illustrato al punto53 della presente sentenza, le ricorrenti mirano ad ottenere dalla Corte una nuova valutazionedei fatti accertati dal Tribunale, il loro argomento deve essere respinto in quanto irricevibile.

    61 Ad abundantiam, laddove gli argomenti esposti ai punti da 50 a 52 della presente sentenzavertono su un errore di diritto nella valutazione della qualit di associazione di imprese diMasterCard, occorre rilevare che, contrariamente a quanto sostiene la Commissione, le ricorrentinon si limitano, in sostanza, a rimettere in discussione la valutazione dei fatti svolta in primogrado, bens, sostanzialmente, sollevano questioni giuridiche che sono ricevibili in fase diimpugnazione.

    Nel merito

    62 Fatto salvo il diritto degli operatori economici di reagire intelligentemente, ma in modoautonomo, al comportamento noto o presunto dei loro concorrenti (v. sentenze Suiker Uniee a./Commissione, da 40/73 a 48/73, 50/73, da 54/73 a 56/73, 111/73, 113/73 e 114/73,EU:C:1975:174, punto 174; Ahlstrm Osakeyhti e a./Commissione, C-89/85, C-104/85,C-114/85, C-116/85, C-117/85 e da C-125/85 a C-129/85, EU:C:1993:120, punto 71, nonchAsnef-Equifax e Administracin del Estado, C-238/05, EU:C:2006:734, punto 53 egiurisprudenza citata), larticolo 81 CE idoneo a ricomprendere qualsiasi forma di cooperazionee di collusione tra imprese, anche mediante una struttura collettiva o un organo comune, qualeunassociazione, diretta a produrre gli effetti che tale disposizione mira a reprimere (v., in questosenso, sentenze Nederlandse Vereniging voor de fruit en groentenimporthandel eFrubo/Commissione, 71/74, EU:C:1975:61, punto 30; van Landewyck e a./Commissione, da

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    209/78 a 215/78 e 218/78, EU:C:1980:248, punto 88, nonch Eurofer/Commissione, C-179/99 P,EU:C:2003:525, punto 23).

    63 Da una giurisprudenza ben consolidata risulta infatti che, se larticolo 81 CE distingue il concettodi pratica concordata da quello di accordi fra imprese o di decisioni di associazioni diimprese, ci dovuto allintenzione di comprendere fra i comportamenti vietati da questoarticolo forme diverse di coordinamento tra imprese del loro comportamento sul mercato (v., inparticolare, sentenze Imperial Chemical Industries/Commissione, 48/69, EU:C:1972:70, punto64; Commissione/Anic Partecipazioni, C-49/92 P, EU:C:1999:356, punto 112, nonch Asnef-Equifax e Administracin del Estado, EU:C:2006:734, punto 32) e di evitare cos che le impresepossano sfuggire alle regole di concorrenza in base alla sola forma con la quale coordinano illoro comportamento sul mercato.

    64 Nel caso di specie, come emerge, in particolare, dal punto 238 della sentenza impugnata, pacifico che, prima dellIPO, MasterCard poteva essere considerata unassociazione diimprese nellaccezione dellarticolo 81 CE. Da tal punto emerge altres che, nel contesto del loroterzo motivo in primo grado, le ricorrenti lamentavano, segnatamente, che la Commissione avevaomesso di prendere in considerazione i cambiamenti apportati dallIPO alla struttura e allamodalit di gestione di MasterCard. Ci premesso, come risulta dal punto 244 della sentenzaimpugnata, il terzo motivo dinanzi al Tribunale mirava a chiarire se, successivamente aicambiamenti apportati dallIPO, MasterCard potesse ancora essere considerata alla stregua diuna forma istituzionalizzata di coordinamento del comportamento delle banche.

    65 in questo contesto che devono essere esaminati gli argomenti sollevati nellambito delsecondo motivo dellimpugnazione principale.

    66 Dal punto 259 della sentenza impugnata risulta che, fondandosi, da una parte, sulmantenimento di un potere decisionale delle banche nellambito di MasterCard e, dallaltra,sullesistenza di una comunione di interessi tra questultima e le banche in merito alla questionedelle CMI, il Tribunale ha scartato gli argomenti delle ricorrenti, rammentati al punto 238 dellasentenza impugnata, secondo cui, sostanzialmente, le modifiche apportate alla struttura ed alfunzionamento di MasterCard nellambito dellIPO avevano prodotto la conseguenza che taleorganizzazione, al momento in cui era stata adottata la decisione controversa, non poteva piessere considerata unassociazione di imprese nellaccezione dellarticolo 81 CE.

    67 Pi precisamente, per quanto attiene, in primo luogo, agli argomenti sintetizzati ai punti 51 e 52della presente sentenza, occorre rilevare che i due elementi su cui il Tribunale ha concentrato lasua analisi nel terzo motivo del ricorso in primo grado devono essere letti congiuntamente. Infatti,come emerge dal punto 238 della sentenza impugnata, le ricorrenti avevano sostenuto, da unlato, che, dopo lIPO, le banche non controllavano pi MasterCard e questultima decidevaunilateralmente in merito alle CMI. Dallaltro, dal punto 239 della citata sentenza risulta che laCommissione era stata censurata per non aver dimostrato che MasterCard continuava ad agirenellinteresse di tali banche e a loro nome piuttosto che nellinteresse degli azionisti diMasterCard Inc.

    68 A questo proposito, ai punti da 245 a 249 della sentenza impugnata, il Tribunale, nella suavalutazione sovrana dei fatti, ha sostanzialmente dichiarato, in primo luogo, che alla data diadozione della decisione controversa, sebbene le banche membro di MasterCard nonpartecipassero al processo decisionale relativo alle CMI in seno agli organi di taleorganizzazione, sembrava piuttosto che lorganizzazione di pagamento MasterCardcontinuasse a funzionare in Europa come unassociazione di imprese, di cui le banche noncostituivano solamente clienti dei servizi erogati, ma partecipavano collettivamente e in mododecentralizzato ad aspetti essenziali del potere decisionale. In proposito, occorre sottolineareche, nonostante lutilizzo inappropriato da parte del Tribunale del termine sembrava in tale

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    contesto, da una lettura congiunta dei punti da 245 a 249 della sentenza impugnata risulta che ilTribunale ha effettivamente verificato che, alla data della decisione controversa, le banchecontinuavano ad esercitare congiuntamente un potere decisionale su aspetti fondamentali delfunzionamento dellorganizzazione di pagamento MasterCard, dopo lIPO, circostanza cheinduceva a relativizzare sensibilmente le conseguenze da trarsi dallIPO. In secondo luogo, aipunti da 250 a 258 della sentenza impugnata, il Tribunale ha anche dichiarato, in sostanza, chela Commissione aveva concluso correttamente che le CMI riflettevano gli interessi delle banche,poich sussisteva una comunione di interessi tra MasterCard, i suoi azionisti e le banche suquesto punto.

    69 Considerati in maniera congiunta, questi due elementi, riassunti al punto 259 della sentenzaimpugnata, riescono a spiegare la ragione per cui, per il Tribunale, la fissazione delle CMI adopera di MasterCard continuava a funzionare, nonostante le modifiche apportate dallIPO, comeuna forma istituzionalizzata di coordinamento del comportamento delle banche. Secondo lalogica seguita dal Tribunale nella sentenza impugnata, infatti, dato che gli interessi di MasterCarde quelli degli azionisti di MasterCard Inc. coincidevano, per quanto attiene alla fissazione delleCMI, le banche partecipanti erano in grado di delegare la fissazione di tali commissioni, purconservando, sotto svariati altri profili, poteri decisionali.

    70 Peraltro, da una lettura congiunta dei punti da 238 a 260 della sentenza impugnata e,segnatamente, dai punti da 243 a 245, 249 e 259 della stessa, risulta che, nellesaminare se laforma istituzionalizzata di cooperazione con cui operava MasterCard prima dellIPO avessecessato di funzionare dopo questultimo evento, il Tribunale ha sovranamente accolto i due criteriin questione considerandoli pertinenti sulla base degli elementi di fatto e di diritto esistenti alladata della decisione controversa, con una valutazione che rientrava nel contesto di fatto piampio sottoposto alla sua attenzione.

    71 Il Tribunale, in particolare, ha considerato pertinente lesistenza di una comunione di interessinel caso di specie non solo sulla base di una coincidenza teorica tra gli interessi delle banche equelli di MasterCard, bens anche dopo aver preso in considerazione, nella sua valutazionesovrana dei fatti, circostanze di fatto particolari nei cui confronti non stato fatto valere alcunsnaturamento, segnatamente, in primo luogo, come emerge dallargomento delle parti cos comeesposto ai punti 238 e 239 della sentenza impugnata, il fatto che era pacifico che MasterCardagisse nellinteresse delle banche prima dellIPO, in secondo luogo, come risulta dal punto 256della citata sentenza, levoluzione constatata dopo lIPO, che dimostra che tale organizzazionecontinua, di fatto, a tener conto degli interessi concreti delle banche quando fissa il livello delleCMI e, in terzo luogo, come si evince dal punto 258 della stessa sentenza, la circostanza che gliinteressi degli azionisti di MasterCard non siano in contrasto con gli interessi delle banche.

    72 Tutti questi elementi hanno permesso al Tribunale di ritenere, nelle circostanze specifiche nelcaso di specie e alla luce degli argomenti dinanzi ad esso sviluppati, che sia il potere decisionaleresiduale delle banche su questioni diverse dalle CMI successivamente allIPO, sia la comunionedi interessi tra MasterCard e le banche fossero al contempo rilevanti e pertinenti ai fini di chiarirese, dopo lIPO, MasterCard potesse ancora essere considerata unassociazione di imprese aisensi dellarticolo 81 CE.

    73 Quanto al rinvio, al punto 251 della sentenza impugnata, alla sentenza Verband derSachversicherer/Commissione (EU:C:1987:34, punto 29), occorre rilevare che tale rinvio miraunicamente a replicare alla critica, ripresa al punto 239 della sentenza impugnata, secondo cui ilcriterio dellesistenza di una comunione di interessi tra MasterCard e le banche non sifonderebbe su alcun precedente giurisprudenziale. Contrariamente a quanto lasciano intenderele ricorrenti, ricordando, in questo contesto, che dalla giurisprudenza della Corte risulta chelesistenza di una comunione di interessi, o di un interesse comune, un elemento pertinente aifini di valutare lesistenza di una decisione di associazione tra imprese ai sensi dellarticolo 81,

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    paragrafo 1, CE, il Tribunale non ha inteso stabilire un criterio generale, n tanto meno uncriterio esclusivo.

    74 Per quanto attiene, in secondo luogo, allargomento sintetizzato al punto 50 della presentesentenza, vero che dalla giurisprudenza della Corte risulta che una decisione di un ente conpoteri regolamentari in un determinato settore pu non ricadere nellarticolo 81 CE allorch taleente composto in maggioranza da rappresentanti della pubblica autorit e assume dettadecisione nel rispetto di taluni criteri di interesse pubblico (v., in particolare, sentenza Pavlov e a.,da C-180/98 a C-184/98, EU:C:2000:428, punto 87 e giurisprudenza citata).

    75 Tuttavia, la giurisprudenza citata al punto precedente si occupava, in sostanza, di chiarire se,quando emanavano una determinata regolamentazione, gli organismi coinvolti, che eranocomposti, perlomeno parzialmente, da rappresentanti degli operatori economici di un determinatosettore, dovessero essere considerati alla stregua di associazioni di imprese o, al contrario,come organismi che esercitavano la pubblica autorit. Nel caso di specie, davanti al Tribunalenon si pone una questione del genere. Parimenti, le circostanze di fatto e le problematichegiuridiche sollevate dalla causa da cui sfociata la sentenza Wouters e a. (C-309/99,EU:C:2002:98) e le relative conclusioni (conclusioni dellavvocato generale Lger nella causaWouters e a., C-309/99, EU:C:2001:390) su cui le ricorrenti si fondano principalmente, non sonoparagonabili a quelle della causa in esame.

    76 Alla luce del complesso delle considerazioni che precedono occorre dichiarare che, cos come stato rilevato dallavvocato generale al paragrafo 45 delle conclusioni, le ricorrenti non possonosostenere che un organismo, come MasterCard, non pu essere qualificato comeunassociazione di imprese quando adotta decisioni relative alle CMI laddove, da quanto sopra,emerge che il Tribunale ha correttamente dichiarato che, allatto delladozione di tali decisioni, lesuddette imprese intendono o, quantomeno, accettano, di coordinare il loro comportamentomediante le suddette decisioni e che i loro interessi collettivi coincidono con quelli presi inconsiderazione al momento delladozione delle decisioni medesime, in particolare in un contestoin cui le imprese in questione hanno perseguito, per molti anni, lo stesso obiettivo di regolazionein comune del mercato nellambito della medesima organizzazione, bench in forme diverse.

    77 In considerazione di quanto sopra esposto, occorre respingere il secondo motivodellimpugnazione principale.

    Sul primo motivo dellimpugnazione principale, relativo ad un errore di diritto e/o ad una carenzadi motivazione quanto alla valutazione delloggettiva necessit dellasserita restrizione diconcorrenza

    78 Con la sentenza impugnata il Tribunale ha proceduto ad una valutazione della necessitobiettiva delle CMI, prima di affrontare la questione se tali commissioni comportino effettianticoncorrenziali. Ci premesso, opportuno, nel contesto della presente sentenza, esaminareil motivo relativo al carattere accessorio delle CMI rispetto al sistema di pagamento MasterCardprima di dedicarsi a quello vertente sugli effetti eventualmente restrittivi di tali commissioni.

    79 In sostanza, il primo motivo dellimpugnazione principale si articola in quattro parti. La secondae la quarta sono presentate in subordine rispetto alla prima.

    La sentenza impugnata

    80 Secondo il Tribunale il primo motivo del ricorso in primo grado si articolava, sostanzialmente, indue capi. Nel contesto del primo capo di tale motivo, le ricorrenti lamentavano che laCommissione ha ritenuto, erroneamente, che le CMI producessero effetti restrittivi sullaconcorrenza. Nellambito del secondo capo, esse sostenevano che la Commissione avrebbe

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    dovuto dichiarare che le CMI erano oggettivamente necessarie per il funzionamento del sistemaMasterCard.

    81 Esaminando, in primo luogo, questo secondo capo, il Tribunale, al punto 89 della sentenzaimpugnata, ha esposto quanto segue:

    (...) lesame del carattere obiettivamente necessario di una restrizione presenta un carattererelativamente astratto. Infatti, solo le restrizioni necessarie affinch loperazione principale possa,in ogni ipotesi, funzionare possono essere considerate rientranti nellambito di applicazione dellateoria delle restrizioni accessorie. Pertanto, le considerazioni che si riferiscono al caratterenecessario della restrizione tenuto conto della situazione concorrenziale sul mercato in esame,non rientrano nellambito dellanalisi del carattere accessorio della restrizione (...).

    82 Successivamente il Tribunale ha rilevato, al punto 90 della sentenza impugnata, che lacircostanza che lassenza delle CMI possa produrre conseguenze negative sul funzionamentodel sistema MasterCard non implica, di per s, che le CMI debbano essere considerateobiettivamente necessarie, qualora, dallesame del sistema MasterCard nel suo contestoeconomico e giuridico, risulti che esso rimane in condizione di funzionare in loro assenza. Alpunto 91 della citata sentenza, il Tribunale ha ritenuto che [i]l ragionamento della Commissioneche deduce il carattere non obiettivamente necessario delle CMI dalla circostanza che il sistemaMasterCard potrebbe funzionare in loro assenza, quindi, non viziato da alcun errore di diritto.

    83 Ai punti da 94 a 99 della sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto largomento dellericorrenti secondo cui, sostanzialmente, le CMI sono obiettivamente necessarie per il sistemaMasterCard in quanto costituiscono una modalit standard di pagamento delle transazioni, datoche, in assenza di CMI, la Honour All Cards Rule produrrebbe la conseguenza di mettere lebanche alla merc delle banche di emissione.

    84 In questo contesto, dopo aver dichiarato che lutilizzo da parte della Commissione del divietodella tariffazione ex post, di cui al punto 11, quarto trattino, della presente sentenza, nonimplica alcun errore manifesto di valutazione, il Tribunale ha considerato, al punto 96 dellasentenza impugnata, che lesistenza di modalit di pagamento standard delle transazioni menorestrittive della concorrenza rispetto alle CMI osta a che queste siano considerate obiettivamentenecessarie per il funzionamento del sistema MasterCard in base alla sola considerazione dellaloro qualit di modalit standard di pagamento delle transazioni. Al punto 99 della citatasentenza si dichiara, in particolare, che era compito della Commissione esaminare se lipotesi diun sistema MasterCard che funzionasse senza CMI fosse economicamente sostenibile epotesse pertanto essere pres[a] in considerazione nellambito del paragone. Secondo talemedesimo punto 99, invece, la Commissione non era tenuta a dimostrare che le dinamiche delmercato avrebbero indotto le banche di emissione e di affiliazione a decidere autonomamentesulladozione di una regola meno restrittiva della concorrenza rispetto alle CMI.

    85 Dopo aver considerato, al punto 120 della sentenza impugnata, che la Commissione avevalegittimamente dichiarato che le CMI non presentavano un carattere obiettivamente necessarioper il funzionamento del sistema MasterCard, il Tribunale ha respinto il secondo capo del primomotivo del ricorso in primo grado.

    Sulla prima parte del primo motivo dellimpugnazione principale

    Argomenti delle parti

    86 Le ricorrenti affermano che il Tribunale ha applicato in modo erroneo il criterio della necessitoggettiva di una restrizione. Invece di applicare il criterio secondo cui una determinatalimitazione dellautonomia commerciale obiettivamente necessaria se, in mancanza,

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    loperazione principale risulta irrealizzabile o difficilmente realizzabile, il Tribunale si sarebbeavvalso, in particolare ai punti 89 e 90 della sentenza impugnata, di un criterio incompleto, inapplicazione del quale una restrizione obiettivamente necessaria unicamente se, in suaassenza, loperazione principale non neppure in condizione di funzionare. A questo proposito,le ricorrenti fanno valere il punto 109 della sentenza del Tribunale M6 e a./Commissione(T-112/99, EU:T:2001:215), a tenore del quale [s]e, in mancanza della restrizione, loperazioneprincipale risulta difficilmente realizzabile o addirittura irrealizzabile, la restrizione pu essereconsiderata obiettivamente necessaria alla sua realizzazione. Secondo le ricorrenti, al punto 89della sentenza impugnata il Tribunale ha realizzato un amalgama tra il criterio della necessitoggettiva per determinare il carattere accessorio della restrizione e il criterio del carattereindispensabile sancito allarticolo 81, paragrafo 3, CE.

    87 La Commissione afferma che, salvo rendere inutile la distinzione tra le limitazioni accessoriee le restrizioni indispensabili di cui allarticolo 81, paragrafo 3, CE, solo il carattere necessariodi tali limitazioni consente di distinguere una restrizioni che pu essere giustificata a normadellarticolo 81, paragrafo 3, CE da una limitazione che possa, in quanto accessoria, esorbitaredallapplicazione dellarticolo 81, paragrafo 1, CE.

    88 La RBS, lHSBC, la LBG e la MBNA condividono la prima parte del primo motivodellimpugnazione principale. A sostegno della Commissione, la BRC, lEuroCommerce e ilRegno Unito asseriscono, sostanzialmente, che sono le ricorrenti che versano in errore in meritoal criterio in oggetto.

    Giudizio della Corte

    89 Dalla giurisprudenza della Corte emerge che se unoperazione o una determinata attivit nonrientra nellambito di applicazione del principio di divieto sancito dallarticolo 81, paragrafo 1, CE,neppure una restrizione dellautonomia commerciale di uno o pi partecipanti a tale operazione oa tale attivit rientra nel citato principio di divieto qualora detta restrizione sia obiettivamentenecessaria per lattuazione di tale operazione o attivit e proporzionata agli obiettivi delluna odellaltra (v., in questo senso in particolare, sentenze Remia e a./Commissione, 42/84,EU:C:1985:327, punti 19 e 20; Pronuptia de Paris, 161/84, EU:C:1986:41, punti 15 a 17; DLG,C-250/92, EU:C:1994:413, punto 35, nonch Oude Luttikhuis e a., C-399/93, EU:C:1995:434,punti da 12 a 15).

    90 Qualora non sia possibile dissociare una siffatta restrizione dalloperazione o dallattivitprincipale senza comprometterne lesistenza e gli obiettivi, occorre infatti esaminare lacompatibilit con larticolo 81 CE di tale restrizione congiuntamente con la compatibilitdelloperazione o dellattivit principale cui essa accessoria, e ci sebbene, considerataisolatamente, tale restrizione possa rientrare, a prima vista, nel principio di divieto ex articolo 81,paragrafo 1, CE.

    91 Quando si tratta di chiarire se una restrizione anticoncorrenziale possa esulare dal divietosancito dallarticolo 81, paragrafo 1, CE in quanto accessoria ad unoperazione principale privadi tale carattere anticoncorrenziale, occorre appurare se la realizzazione di tale operazionerisulterebbe impossibile in mancanza della restrizione in questione. Contrariamente a quantoaffermano le ricorrenti, la circostanza che la citata operazione sia semplicemente resa pidifficilmente realizzabile o meno redditizia in assenza della restrizione in oggetto non pu essereconsiderata tale da conferire a tale restrizione il carattere obiettivamente necessario richiestoper poter essere qualificata come accessoria. Uninterpretazione del genere, infatti, equivarrebbead estendere tale nozione a restrizioni che non sono strettamente indispensabili per larealizzazione delloperazione principale. Siffatto risultato pregiudicherebbe leffetto utile deldivieto sancito dallarticolo 81, paragrafo 1, CE.

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    92 Tuttavia, questa interpretazione non conduce a creare un amalgama tra, da un lato, lecondizioni stabilite dalla giurisprudenza per qualificare, ai fini dellapplicazione dellarticolo 81,paragrafo 1, CE, una restrizione come accessoria e, dallaltro, il criterio del carattereindispensabile richiesto a norma dellarticolo 81, paragrafo 3, CE, affinch una restrizione vietatapossa godere di unesenzione.

    93 A questo proposito, sufficiente ricordare che queste due disposizioni perseguono finalitdiverse e che tale ultimo criterio si riferisce alla questione di chiarire se un coordinamento traimprese idoneo a produrre un significativo impatto negativo sui parametri della concorrenza,quali, in particolare, il prezzo, la quantit e la qualit dei prodotti e dei servizi, che, diconseguenza, rientra nel principio di divieto sancito dallarticolo 81, paragrafo 1, CE, possatuttavia, nel contesto dellarticolo 81, paragrafo 3, CE, essere considerato indispensabile permigliorare la produzione o la distribuzione o per promuovere il progresso tecnico o economico,pur riservando ai consumatori una congrua parte dellutile che ne deriva. Invece, come emergedai punti 89 e 90 della presente sentenza, il criterio della necessit oggettiva, a tenore deimedesimi punti, mira a accertare se, in mancanza di una determinata restrizione dellautonomiacommerciale, unoperazione o unattivit principale non coperta dal divieto stabilito allarticolo 81,paragrafo 1, CE e rispetto alla quale detta restrizione secondaria, rischi di non realizzarsi o dinon continuare.

    94 Statuendo, al punto 89 della sentenza impugnata, che solo le restrizioni necessarie affinchloperazione principale possa, in ogni ipotesi, funzionare possono essere considerate rientrantinellambito di applicazione della teoria delle restrizioni accessorie e concludendo, al punto 90della sentenza impugnata, che la circostanza che lassenza delle CMI possa produrreconseguenze negative sul funzionamento del sistema MasterCard non implica, di per s, che leCMI debbano essere considerate obiettivamente necessarie, qualora, dallesame del sistemaMasterCard nel suo contesto economico e giuridico, risulti che esso rimane in condizione difunzionare in loro assenza il Tribunale non ha pertanto commesso un errore di diritto.

    95 Ci premesso, occorre respingere la prima parte del primo motivo dellimpugnazione principale.

    Sulla seconda e la terza parte del primo motivo dellimpugnazione principale

    Argomenti delle parti

    96 Con la seconda e la terza parte del primo motivo dellimpugnazione principale, che occorretrattare congiuntamente, le ricorrenti addebitano al Tribunale di aver omesso di esaminare larestrizione della concorrenza che le CMI costituirebbero, e quindi la questione della necessitoggettiva di tali commissioni, nel suo contesto reale, consentendo alla Commissione di sollevareunipotesi controfattuale, quella del divieto di tariffazione ex post, che, nei fatti, non siprodurrebbe mai. La tesi della Commissione, secondo cui taluni problemi generatidalleliminazione delle CMI potrebbero essere risolti con il divieto di tariffazione ex post,sarebbe molto diversa da una valutazione di cosa accadrebbe nella realt in caso di eliminazionedelle CMI. Le ricorrenti affermano che il Tribunale non ha risposto allargomento secondo cuisiffatto divieto semplicemente non esisterebbe senza un intervento regolamentare, ma si limitato ad affermare che lo scenario proposto non doveva essere il risultato delle forze delmercato. Orbene, la Commissione, introducendo nella sua analisi una condizione fittizia, ossia ildivieto delle tariffazioni ex post, non avrebbe rispettato il suo obbligo di valutare gli effetti delleCMI sulla concorrenza rispetto a quanto accadrebbe in realt in loro assenza. Le ricorrenticensurano altres il Tribunale per una carenza di motivazione in quanto esso non ha spiegatocome il divieto di tariffazioni ex post fosse significativamente diverso dalle CMI attualmenteapplicate da MasterCard.

    97 Le ricorrenti asseriscono inoltre, in sostanza, che il Tribunale non avrebbe dovuto riconoscere

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    ci che esso descrive, al punto 96 della sentenza impugnata, come lesistenza di modalit dipagamento standard delle transazioni meno restrittive della concorrenza rispetto alle CMIladdove, nel contesto della decisione controversa, la Commissione non aveva cercato dicomprendere come lattivit in oggetto funzionerebbe in mancanza di una regola standard.Secondo le ricorrenti, nella decisione controversa la Commissione si limitata a sostituire unatariffazione standard con unaltra, per quanto pi ridotta dal punto di vista degli esercenti.

    98 Peraltro, le ricorrenti addebitano al Tribunale di avere interpretato in maniera erronea lipotesicontrofattuale su cui la Commissione si basata dinanzi ad esso, secondo cui sia le banche diemissione che le banche di affiliazione sopportano le proprie spese, senza che occorra unaregola standard consistente in un divieto delle tariffazioni ex post.

    99 Infine, le ricorrenti sostengono che il Tribunale ha indebitamente sostituito la propria valutazionea quella della Commissione in occasione dellesame della necessit oggettiva delle CMI. Lavalutazione svolta dalla Commissione si fonderebbe sulla combinazione di un certo numero diconclusioni esposte ai punti da 550 a 648 della decisione controversa. Tuttavia, il Tribunalesarebbe incorso in un errore di diritto fondandosi su un numero limitato di tali conclusioni chesvolgevano unicamente un ruolo secondario in detta decisione, senza prendere inconsiderazione il nucleo dellanalisi della Commissione e omettendo di riconoscere che taledecisione era costituita da un complesso di elementi probatori che solo se consideraticongiuntamente potevano suffragare le conclusioni della Commissione.

    100 La Commissione eccepisce lirricevibilit della seconda e terza parte del primo motivodellimpugnazione principale.

    101 Da un lato, con tali parti del motivo, le ricorrenti contesterebbero la valutazione dei fatti e deglielementi probatori operata dal Tribunale.

    102 Dallaltro, la Commissione lamenta che le ricorrenti non possono sollevare, a sostegno del loromotivo di impugnazione principale sul carattere oggettivamente necessario delle CMI, argomentiinizialmente formulati per avvalorare un altro motivo del ricorso in primo grado e che, diconseguenza, il Tribunale ha esaminato nel contesto di tale altro motivo. La Commissione, infatti,osserva che limpugnazione principale non contiene alcun motivo diretto a contestare, comeinvece nel primo capo del primo motivo del ricorso in primo grado, il fatto che le CMI producanoeffetti restrittivi della concorrenza. Ci premesso, la Commissione afferma in sostanza che sonoirricevibili gli argomenti prodotti per smentire il postulato, nellesame della necessit oggettivadelle CMI, che il divieto delle tariffazioni ex post costituisce unipotesi controfattuale realista.

    103 Nel merito, la Commissione sottolinea segnatamente che la giurisprudenza relativa a ci cheaccadrebbe in mancanza dellaccordo in esame verte su una questione preliminare, ossia se taleaccordo costituisca una restrizione della concorrenza. Orbene, nel contesto del primo motivodellimpugnazione principale si mirerebbe piuttosto a chiarire se un accordo che, in ogni caso,costituisce una siffatta restrizione sia comunque necessario, a titolo accessorio, per il buonfunzionamento di un accordo di pi vasta portata. A questo proposito la Commissione ricordache, con la loro impugnazione, le ricorrenti non contestano lapproccio secondo cui il criterio dellanecessit oggettiva delle CMI presuppone che si esamini se tali commissioni sonoproporzionate per il funzionamento del sistema MasterCard, il che indurrebbe a rifletteresullesistenza di altre soluzioni meno restrittive ed oggettivamente applicabili.

    104 La RBS, lHSBC, la LBG e la MBNA condividono la seconda e la terza parte del primo motivodellimpugnazione principale. La BRC, lEuroCommerce e il Regno Unito contestano largomentodedotto in giudizio dalle ricorrenti per sostenere tali parti del motivo.

    Giudizio della Corte

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    105 Contrariamente a quanto afferma la Commissione, le ricorrenti non contestano semplicemente,senza eccepire lo snaturamento degli elementi probatori, la valutazione dei fatti effettuata dalTribunale, ma sollevano questioni giuridiche che, di per s, possono essere dedotte nel contestodi un giudizio di impugnazione.

    106 Occorre poi rilevare che, nei limiti in cui, con le eccezioni di irricevibilit sintetizzate al punto 102della presente sentenza, la Commissione si limita a sostenere che taluni argomenti gi prodottidinanzi al Tribunale sono nuovamente sollevati nel contesto di un altro motivo, tali eccezioni nonpossono essere accolte. Nel merito, come si evince dai punti 96 e 97 della presente sentenza, lericorrenti censurano la circostanza che il Tribunale si sia basato sullipotesi del divieto delletariffazioni ex post, scenario che, a loro avviso, non si verificher mai, in mancanza delle CMI,salvo un intervento normativo, e che, in ogni caso, non sarebbe differente da quello risultantedallesistenza delle CMI, per trarre la conclusione, al punto 96 della sentenza impugnata, chelesistenza di modalit di pagamento standard delle transazioni meno restrittive dellaconcorrenza rispetto alle CMI osta a che queste siano considerate obiettivamente necessarie peril funzionamento del sistema MasterCard.

    107 In proposito occorre ricordare che, come emerge dai punti 89 e 90 della presente sentenza, nelcontesto della valutazione sul carattere accessorio di una determinata restrizione dellautonomiecommerciale, ai fini dellapplicazione dellarticolo 81, paragrafo 1, CE, occorre non soloesaminare la necessit di tale restrizione per la realizzazione delloperazione o dellattivitprincipale, bens anche la proporzionalit della citata restrizione rispetto agli obiettivi soggiacentia tale operazione o attivit.

    108 Occorre sottolineare che, a prescindere da quale sia il contesto e la finalit per cui ci si avvale diunipotesi controfattuale, necessario che tale ipotesi sia adeguata alla questione che essa chiamata a chiarire e che il postulato su cui si fonda non sia irrealistico.

    109 Cos, per smentire il carattere accessorio di una restrizione, ai sensi dei punti 89 e 90 dellapresente sentenza, la Commissione pu basarsi sullesistenza di alternative realistiche, menorestrittive della concorrenza rispetto alla restrizione in oggetto.

    110 A questo proposito, come risulta dal punto 97 della presente sentenza, le ricorrenti asseriscono,segnatamente, che il Tribunale ha sostanzialmente errato omettendo di sanzionare il fatto che,nella decisione controversa, la Commissione non abbia cercato di comprendere comefunzionerebbe la concorrenza in assenza tanto delle CMI che del divieto delle tariffazioni expost, divieto che le ricorrenti non avrebbero scelto di adottare in mancanza di un interventonormativo.

    111 Tuttavia, le alternative su cui si pu fondare la Commissione nel valutare lobiettiva necessit diuna restrizione non sono limitate alla situazione che si verificherebbe in assenza della restrizionein questione, ma possono anche estendersi ad altre ipotesi controfattuali basate, segnatamente,su situazioni realistiche che potrebbero verificarsi in assenza di tale restrizione. Il Tribunale hadunque correttamente tratto la conclusione, al punto 99 della sentenza impugnata, che lipotesicontrofattuale addotta dalla Commissione poteva essere presa in considerazione nel quadrodellesame del carattere obiettivamente necessario delle CMI nella misura in cui era realistica econsentiva al sistema MasterCard di essere economicamente sostenibile.

    112 Per quanto attiene allargomento delle ricorrenti, esposto al punto 96 della presente sentenza,relativo al difetto di motivazione, occorre constatare che un siffatto argomento risulta infondato.Come emerge dai punti 95 et 96 della sentenza impugnata, il Tribunale, nella sua valutazionesovrana dei fatti, ha dichiarato che la Commissione poteva legittimamente affermare che il divietodelle tariffazioni ex post era meno restrittivo per la concorrenza, poich esso non fissa unlivello di prezzo minimo per ciascun lato del sistema, motivando cos in modo giuridicamente

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    soddisfacente la conclusione tratta al punto 99 di tale sentenza. In proposito, occorre ricordareche lobbligo di motivazione che si applica al Tribunale non gli impone di fornire una spiegazioneche segua esaustivamente e uno per uno tutti i ragionamenti svolti dalle parti della controversia(sentenza Aalborg Portland e a./Commissione, C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P,C-213/00 P, C-217/00 P e C-219/00 P, EU:C:2004:6, punto 372).

    113 Infine, si constata che, come rileva la Commissione, largomento delle ricorrenti secondo cui ilTribunale avrebbe indebitamente sostituito la sua valutazione a quella della Commissionequando esaminava loggettiva necessit delle CMI conduce, in realt, a rimettere in discussionela valutazione degli elementi probatori svolta dal Tribunale. Orbene, con i motivi esposti ai puntida 94 a 120 della sentenza impugnata, il Tribunale, in esito ad una valutazione sovrana dei datidi fatto della causa che non rientra nella competenza della Corte in sede di impugnazione, hadichiarato che la Commissione ha legittimamente dichiarato che le CMI non presentavano uncarattere obiettivamente necessario per il funzionamento del sistema MasterCard. Dettoargomento deve essere quindi respinto in quanto irricevibile.

    114 Alla luce di quanto precede, occorre respingere la seconda e la terza parte del primo motivodellimpugnazione principale, nei limiti in cui esse mirano a mettere in discussione lipotesicontrofattuale di cui si avvalso il Tribunale nellanalisi del carattere obiettivamente necessariodelle CMI e nella valutazione degli elementi probatori in tale analisi.

    Sulla quarta parte del primo motivo dellimpugnazione principale

    Argomenti delle parti

    115 Le ricorrenti affermano che il Tribunale non ha rispettato il grado di sindacato giurisdizionalerichiesto. A questo proposito, secondo le ricorrenti, anche in presenza di valutazioni economichecomplesse, nozione che andrebbe interpretata restrittivamente, il Tribunale, tenuto conto,segnatamente, degli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dellUnione europea, nonpotrebbe rinunciare ad esercitare un sindacato giurisdizionale completo e approfondito sulledecisioni della Commissione. Orbene, nel caso di specie il Tribunale avrebbe effettuato unesame alquanto limitato nel contesto della sua analisi relativa al carattere obiettivamentenecessario delle CMI. Il Tribunale avrebbe circoscritto il controllo sulle conclusioni dellaCommissione allerrore manifesto di valutazione, mentre tali conclusioni non comportavano veree proprie valutazioni economiche complesse. Anche ritenendo applicabile il criterio dellerroremanifesto, il Tribunale si sarebbe avvalso di un nuovo criterio, in forza del quale ha verificato laragionevolezza della conclusione della Commissione. Le ricorrenti asseriscono che tale criteriodi controllo carente ha condotto il Tribunale, in particolare, a prendere in considerazione solo unnumero limitato di motivi esposti nella decisione controversa e a conferire loro radicalmente pipeso rispetto a quello attribuito dalla Commissione stessa.

    116 La Commissione fa valere che la quarta parte del primo motivo dellimpugnazione incidentale inconferente, in quanto largomento sviluppato per corroborarla consiste in una reiterazionedellargomento sollevato in primo grado relativo allassenza di restrizione della concorrenza, cheesula dai motivi dellimpugnazione principale.

    117 Nel merito, la Commissione sostiene che lutilizzo dellespressione errore manifesto nellasentenza impugnata non pu dar adito ad alcuna censura. La sentenza impugnata dedicherebbeuna lunga sezione, ai punti da 77 a 122, alla valutazione del carattere obiettivamente necessariodelle CMI e respingerebbe i principali argomenti di MasterCard.

    118 La RBS, lHSBC, la LBG e la MBNA condividono la quarta parte del primo motivodellimpugnazione principale. La BRC, lEuroCommerce e il Regno Unito ne chiedono il rigetto.

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    Giudizio della Corte

    119 Laddove, da un lato, le ricorrenti, con i loro argomenti della quarta parte del primo motivodellimpugnazione principale, censurano il Tribunale per non aver osservato il livello di sindacatogiurisdizionale che avrebbe dovuto esercitare nellanalisi dei criteri giuridici applicati dallaCommissione quando valutava il carattere obiettivamente necessario delle CMI, occorre rilevareche il Tribunale ha legittimamente confermato, come emerge dai punti da 89 a 95 della presentesentenza, il ragionamento della Commissione secondo cui il carattere non obiettivamentenecessario delle CMI poteva essere inferito dalla circostanza che il sistema MasterCard potrebbefunzionare in loro assenza. Pertanto, gli argomenti delle ricorrenti, dove sono diretti adaddebitare al Tribunale di aver esercitato un livello di controllo troppo ristretto confermando talecriterio giuridico, sono inconferenti e devono essere respinti.

    120 Dallaltro lato, quando mediante questa quarta parte del motivo le ricorrenti mirano a criticare illivello di controllo svolto dal Tribunale allorch ha applicato il citato criterio ai fatti di causa, duopo dichiarare che gli argomenti addotti a questo proposito sono in sostanza identici a quellisollevati nel contesto della terza parte del primo motivo dellimpugnazione principale, esposti alpunto 99 della presente sentenza. Quindi questi argomenti devono essere respinti in quantoirricevibili per i motivi esposti al punto 113 della presente sentenza.

    121 Posto che la quarta parte del primo motivo dellimpugnazione principale parzialmenteinconferente e parzialmente irricevibile, occorre respingerla. Ne risulta che il primo motivodellimpugnazione principale deve essere interamente respinto.

    Sul motivo unico dellimpugnazione incidentale della RBS e sul primo motivo dellimpugnazioneincidentale della LBG

    La sentenza impugnata

    122 Il Tribunale ha respinto, ai punti da 123 a 193 della sentenza impugnata, il primo capo del primomotivo del ricorso in primo grado, relativo ad errori di valutazione nellanalisi degli effetti delleCMI sulla concorrenza.

    123 Al punto 132 della sentenza impugnata, il Tribunale ha statuito che per i motivi esposti ai punti94-120 [di tale sentenza] la circostanza che lipotesi di un sistema MasterCard che funzionisenza CMI unicamente sulla base della regola che vieta le tariffazioni ex post , risulti avereun carattere economicamente praticabile sufficiente per giustificare la sua presa inconsiderazione nel contesto della sua analisi degli effetti delle CMI sulla concorrenza.

    124 I punti 142 e 143 della sentenza impugnata sono cos formulati:

    142 (...) le ricorrenti asseriscono, in sostanza, che la circostanza che le CMI influiscanosullimporto delle [MSC] non incide tuttavia sulla concorrenza tra [banche affilianti], inquanto esse si applicano allo stesso modo a [a tutte queste banche] e rappresentano uncosto dentrata comune. Pertanto, il divieto della tariffazione ex post equivarrebbe adimporre una CMI a tasso zero, il che, dal punto di vista della concorrenza, sarebbeequivalente alla CMI attuale ed altrettanto trasparente, con lunica differenza del suo livello.

    143 Tale argomento non pu essere accolto. Se si riconosce che le CMI fissano una sogliaminima per le CSE e che la Commissione ha correttamente dichiarato che un sistemaMasterCard che funzionasse senza CMI rimarrebbe economicamente praticabile, risultanecessariamente che esse producono effetti restrittivi della concorrenza. Rispetto ad unmercato dellaffiliazione che funzioni in loro assenza, le CMI limitano la pressione che gliesercenti possono esercitare sulle banche di affiliazione in occasione della negoziazione

  • 12/09/14 12:32

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    delle CSE, riducendo le possibilit che i prezzi scendano sotto una certa soglia.

    125 Ai punti 150, 157 e 158 della sentenza impugnata, il Tribunale ha considerato che laCommissione aveva correttamente dichiarato che la pressione che gli esercenti possono faresugli importi delle CMI insufficiente, in quanto tale pressione pu essere praticataeffettivamente solo oltre una soglia massima di tolleranza da parte degli esercenti, allorch ilcosto della transazione diviene pi ingente degli effetti negativi sulla loro clientela di un rifiuto diaccettare tale mezzo di pagamento o di una discriminazione in proposito.

    126 A norma dei punti 181 e 182 della sentenza impugnata:

    181 In secondo luogo, per quanto concerne le critiche relative allassenza di considerazionedella natura dualistica del mercato, va evidenziato che, in questo contesto, le ricorrentisottolineano i vantaggi economici che deriverebbero dalle CMI. In sostanza, le ricorrentiinsistono sul fa