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646 IV TESI IL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE RIFERIMENTI NORMATIVI A.D.R. (Accordo Europeo) ratificato Italia Legge 12 agosto 1962 n. I 839. D.Lgs. 30 aprile 1992 n.285, nuovo codice della strada D.M. 4 settembre 1996 D.Lgs. 5 febbraio 1997 n.22 (decreto Ronchi) Testo Unico delle Leggi di P.S. Legge 6 giugno 1974 n.298 (autotrasporto di cose). D.Lgs. 30 dicembre 1999 n.507 1. GENERALITA’ La prima normativa Internazionale che ha regolamentato il trasporto di merci pericolose è stato l'A.D.R. (Accordo europeo del 30/09/1957), ratificato in Italia con la legge 12/08/1962 nr.1839. Tutte le merci indicate negli allegati A.D.R. dovrebbero essere ammesse al trasporto su strada alle condizioni previste e con l'osservanza delle prescrizioni imposte; le sostanze non elencate sono considerate non pericolose e possono essere trasportate liberamente (o, comunque, secondo quanto prescritto in materia dalla normativa nazionale). In Italia la citata evoluzione normativa non ha avuto il necessario seguito regolamentare. Pertanto le vistose lacune ci pongono in una situazione di disagio per l'applicabilità dell'intera normativa A.D.R. prevista a partire dal 1° Gennaio 1997 con decreto Ministeriale 03/03/1997. Si consideri che per alcuni materiali, come le sostanze radioattive e gli esplosivi, continuano ad applicarsi normative speciali, mancando del tutto il necessario coordinamento tra l'A.D.R. e le stesse. Le prescrizioni legislative in materia di esplosivi e sostanze radioattive non possono considerarsi abrogate data la loro specificità e le problematiche di ordine e sicurezza pubblica connesse a tali materiali. 2. FUNZIONI DELL’A.D.R. a. Riconoscibilità delle merci pericolose; b. Classificazione delle merci pericolose per indici di pericolosità. Al fini del trasporto su strada debbono considerarsi pericolosi i seguenti materiali: CLASSE 1 : Materie e oggetti esplosivi (classe limitativa); CLASSE 2 : Gas compressi, liquefatti o disciolti sotto pressione (classe non limitativa); CLASSE 3 : Materie liquide infiammabili (classe non limitativa); CLASSE 4.1 : Materie solide infiammabili (classe non limitativa); CLASSE 4.2 : Materie soggette ad accensione spontanea (classe non limitativa); CLASSE 4.3 : Materie che. a contatto con acqua, sviluppano gas infiammabili (classe non limitativa); CLASSE 5.1 : Materie comburenti (classe non limitativa); CLASSE 5.2 : Perossidi organici (classe non limitativa); CLASSE 6.1 : Materie tossiche (classe non limitativa);

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IV TESI IL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE

RIFERIMENTI NORMATIVI A.D.R. (Accordo Europeo) ratificato Italia Legge 12 agosto 1962 n. I 839. D.Lgs. 30 aprile 1992 n.285, nuovo codice della strada D.M. 4 settembre 1996 D.Lgs. 5 febbraio 1997 n.22 (decreto Ronchi) Testo Unico delle Leggi di P.S. Legge 6 giugno 1974 n.298 (autotrasporto di cose). D.Lgs. 30 dicembre 1999 n.507

1. GENERALITA’

La prima normativa Internazionale che ha regolamentato il trasporto di merci pericolose è stato l'A.D.R. (Accordo europeo del 30/09/1957), ratificato in Italia con la legge 12/08/1962 nr.1839. Tutte le merci indicate negli allegati A.D.R. dovrebbero essere ammesse al trasporto su strada alle condizioni previste e con l'osservanza delle prescrizioni imposte; le sostanze non elencate sono considerate non pericolose e possono essere trasportate liberamente (o, comunque, secondo quanto prescritto in materia dalla normativa nazionale). In Italia la citata evoluzione normativa non ha avuto il necessario seguito regolamentare. Pertanto le vistose lacune ci pongono in una situazione di disagio per l'applicabilità dell'intera normativa A.D.R. prevista a partire dal 1° Gennaio 1997 con decreto Ministeriale 03/03/1997. Si consideri che per alcuni materiali, come le sostanze radioattive e gli esplosivi, continuano ad applicarsi normative speciali, mancando del tutto il necessario coordinamento tra l'A.D.R. e le stesse. Le prescrizioni legislative in materia di esplosivi e sostanze radioattive non possono considerarsi abrogate data la loro specificità e le problematiche di ordine e sicurezza pubblica connesse a tali materiali.

2. FUNZIONI DELL’A.D.R.

a. Riconoscibilità delle merci pericolose; b. Classificazione delle merci pericolose per indici di pericolosità. Al fini del trasporto su strada debbono considerarsi pericolosi i seguenti materiali: CLASSE 1: Materie e oggetti esplosivi (classe limitativa); CLASSE 2: Gas compressi, liquefatti o disciolti sotto pressione (classe non limitativa); CLASSE 3: Materie liquide infiammabili (classe non limitativa); CLASSE 4.1: Materie solide infiammabili (classe non limitativa); CLASSE 4.2: Materie soggette ad accensione spontanea (classe non limitativa); CLASSE 4.3: Materie che. a contatto con acqua, sviluppano gas infiammabili (classe non

limitativa); CLASSE 5.1: Materie comburenti (classe non limitativa); CLASSE 5.2: Perossidi organici (classe non limitativa); CLASSE 6.1: Materie tossiche (classe non limitativa);

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CLASSE 6.2: Materie infettanti e ripugnanti (classe non limitativa); CLASSE 7: Materie radioattive (classe limitativa); CLASSE 8: Materie corrosive (classe non limitativa); CLASSE 9: Materie ed oggetti pericolosi (classe non limitativa). Le classi limitative comprendono tutte le materie il cui trasporto su strada è generalmente vietato, ad eccezione di quelle esplicitamente indicate nell'allegato “A” all'A.D.R. che possono essere trasportate soltanto a determinate condizioni. Le classi non limitative riguardano materie il cui trasporto è generalmente ammesso, escluse quelle indicate nell'allegato “A”, che non possono essere trasportate su strada se non a determinate condizioni. Le materie di ogni classe sono identificate per gruppi denominati ordinali. Ogni gruppo è identificato da un numero di una o due cifre e con lettere dell'alfabeto. Le lettere degli ordinali sono a, b, c ed hanno il seguente significato: a = molto pericolo b = medio pericolo c = basso pericolo Es. anidride solforica: − Classe 8 (materie corrosive); − Ordinale 1° a (molto pericolo). Per la classe 2 è stato assegnato un sottogruppo in funzione delle varie caratteristiche dei vari gas: A = asfissianti; O = comburenti; F = infiammabili; T = tossici; TF = tossici, infiammabili; TC = tossici, corrosivi; TO = tossici comburenti; TFC = tossici, infiammabili, corrosivi; TOC = tossici comburenti corrosivi.

3. TIPOLOGIA DI TRASPORTI STRADALI

a. In cisterna Per cisterna si intende un contenitore fisso o mobile di capacità superiore a lt. 1.000.

b. In contenitori Per contenitore si intende un recipiente (containers, casse mobili) con un volume interno fino a 3.000 lt.

c. In colli

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Per collo si intende una confezione contenente merce pericolosa (imballaggio + contenuto). Trasporto di merci pericolose in cisterna: non esistono limiti concernenti il quantitativo trasportato (si tenga presente che anche una cisterna vuota non bonificata è soggetta alle prescrizioni previste dall'A.D.R.) Trasporto di merce pericolosa in colli e contenitori: si configura allorquando viene superato il limite di Kg 1.000 come da marginale 10011. (vds tabella paragrafo successivo)

4. MODALITA’ DI LETTURA DEL MARGINALE 10011

a. La massa totale della materia trasportata deve essere moltiplicata per il coefficiente riportato in testa alla colonna;

b. Se i prodotti ottenuti superano 1000, la merce trasportata viene considerata pericolosa. Esempio di calcolo: Liquido corrosivo infiammabile Classe 8 Ordinale 68 b Coefficiente 10 Massa Trasportata 101 Kg 100 X 10 = 1.010 = Merce Pericolosa

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5. RICONOSCIMENTO DELLE MERCI PERICOLOSE

a. Colli e contenitori I veicoli trasportanti materie pericolose in colli hanno l'obbligo di apporre anteriormente e posteriormente pannelli rettangolari di colore arancione, retroriflettenti con bordo di colore nero (vds. fig. succ.). I colli devono essere dotati di etichette di pericolo, a forma di rombo, poste con un vertice quale base (vds. allegati A). Inoltre gli imballaggi, che devono essere idonei a contenere la materia pericolosa, sono così etichettati: Es: un X (*)13 (**) Nr. OMOLOGAZIONE (*) Idoneità dell’imballaggio a trasportare una merce pericolosa. - X = Grande pericolosità - Y = Media pericolosità - Z = Piccola pericolosità (**) Nr. Fisso

b. Cisterne

I veicoli cisterna devono essere dotati di pannelli di colore arancione riportanti i numeri di identificazione del pericolo (Kemler) e della materia trasportata (ONU), posti anteriormente e posteriormente.

NB: se si tratta di cisterne compartimentate i pannelli devono essere apposti sui lati del veicolo (fig.3).

PANNELLO DI SEGNALAZIONE PERICOLO

Fig.3

652

Il numero di Kemler indica il pericolo: in particolare, la prima cifra specifica il pericolo principale; la seconda indica il pericolo complementare. Nello specifico esempio: 3=liquido infiammabile NB: la ripetizione del nr. principale indica una accentuazione del pericolo. Nell'esempio sopra riportato si deve intendere «liquido altamente infiammabile» (vds. Figg.2 e 3). Quando il numero di identificazione della materia è preceduto dalla lettera «X» ciò sta a significare che la materia reagisce pericolosamente con l'acqua. Per cui per tali materie l'acqua non può essere mai utilizzata.

Fig.1

653

Fig. 2

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6. PRESCRIZIONI

a. Conducente:

Certificato di Formazione Professionale, rilasciato dalla M.C.T.C. NB: per il trasporto di Gas tossici è prevista una ulteriore patente per l'impiego dei gas

tossici, rilasciata dal Sindaco. b. Veicolo:

(1) IDONEITA':

- carta di circolazione con dichiarazione di «veicolo adibito al trasporto di merci

pericolose» + «tipologia e classe di merce pericolosa», es. benzina 33. (Il Ministero dei Trasporti ha precisato che non è più necessaria l’annotazione sulla carta di circolazione nel caso di merci pericolose delle classi 2,3,4.1,4.3,5.1,5.2,6.1,6.2,8 e 9 se trasportati in colli o alla rinfusa; delle classi 1 e 7 se trattasi di trattori stradali che trainano semirimorchi; eseguito con trattori trainanti semirimorchi cisterna o container-cisterna)

- se il trasporto avviene mediante cisterna, il conducente deve esibire il libretto di cisterna, con relativa annotazione della revisione triennale e sessennale (mod. M.C. 813 liquidi; mod. M.C. 452 gas)

(2) SEGNALAMENTO:

Vedasi quanto detto su pannellatura ed etichettatura.

(3) EQUIPAGGIAMENTO DI SICUREZZA

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- n. 1 ceppo bloccaruote; - n. 1 cassetta arnesi (secondo quanto previsto dall’A.D.R.) per riparazioni di emergenza; - dotazioni di sicurezza indicate nelle consegne scritte (possono essere diverse a seconda

delle materie trasportate).

c. Carico:

(1)DOCUMENTAZIONE (MARGINALE 2002): Designazione /Numero Enumerazione/Descrizione colli/ Quantità/Qualità / Mittente/ Destinatario. Se il materiale trasportato è costituito da prodotti petroliferi (comburenti CLASSE 2 e 3), il carico deve essere accompagnato da documento di accisa.

(2)CONSEGNA SCRITTA DI SICUREZZA (MARGINALE 10385): - nome sostanza (gas – petrolio liquefatto); - nr. Identificazione pericolo (2.3. gas infiammabile); - nr. Identificazione materia (1978 – class.ne ONU); - classe ed ordinale di appartenenza (classe 2 ord. 2° f).

7. ISTRUZIONI PER CONDUCENTI ABILITATI AL TRASPORTO DI G.P.L. - Esempio di istruzioni di sicurezza per i conducenti – (in conformità di quanto prescritto dal

marginale 10385).

PRODOTTO G.P.L., Gas di Petrolio Liquefatti (propano, butano e loro miscele) in recipienti sotto pressione, altamente infiammabili, allo stato gassoso sono più pesanti dell'aria e si propagano rasenti al suolo. Non tossici e non velenosi. Se inalati, possono provocare capogiri e senso di soffocamento. NATURA DEL PERICOLO - formazione di nubi di gas: originate da fuoriuscita di liquido e vapore; - incendio: provocato da scintille o fiamme; - esplosione: causata da gas miscelato con aria in luoghi chiusi (cunicoli, scarichi, fogne, etc.) e, ove

siano presenti grandi quantità di gas, anche in luoghi aperti; - scoppio: di serbatoi e recipienti per surriscaldamento; - getti di liquido: provocano lesioni anche gravi se vengono a contatto con pelle e con gli occhi.

INTERVENTI AL PRIMO SEGNALE DI PERICOLO - portare l'automezzo in zona isolata; - fermare il motore e scollegare i contatti elettrici (staccabatterie); - eliminare tutte le sorgenti di fiamme e scintille; - segnalare il pericolo; - fermare il traffico e allontanare tutte le persone estranee; - avvertire immediatamente la Polizia ed i Vigili del Fuoco, specificando: § luogo dell'incidente; § prodotto trasportato.

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IN CASO DI INCENDIO - Interrompere il flusso di gas, se possibile; - incendio di piccole proporzioni: usare gli estintori a polvere chimica secca; - incendio di vaste proporzioni: non intervenire, attendere l'arrivo dei Vigili del Fuoco, allontanarsi

dalla zona; - raffreddare i recipienti con irrorazioni di acqua a getto frazionato evitando di colpire con getto

diretto pieno le pareti metalliche surriscaldate. Continuare anche dopo lo spegnimento delle fiamme.

IN CASO DI PERDITE - Indossare gli indumenti protettivi per evitare caustificazioni; - interrompere il flusso di gas se possibile; - eliminare ogni sorgente di fiamma e scintille; - mettersi sopravento; - tenere pronti i mezzi antincendio; - allontanare tutte le persone fino a bonifica avvenuta. Attenzione: a pozzetti, cunicoli, scarichi, fogne dove può depositarsi del G.P.L.. In caso di grosse fughe di gas, dare l'allarme, allontanarsi e tenersi sopravento. Attendere l'arrivo dei Vigili del Fuoco. Attenzione: nubi di gas possono spostarsi, secondo la velocità e la direzione del vento, anche a grandi distanze.

Il presente foglio di istruzioni deve essere conservato nella cabina dell'automezzo a cura del conducente. Il trasportatore deve curare che il personale interessato prenda conoscenza delle istruzioni e che sia in grado di applicarle adeguatamente.

8. METODOLOGIA DEI CONTROLLI STRADALI

All'atto del controllo deve essere compilata la lista di controllo DM 3/3/97 fornita dalla M.C.T.C. in tre copie (vds. allegato B/1): - copia da rilasciare al conducente (certificato di regolarità); - copia da inserire agli atti; - copia da inviare alla direzione generale della M.C.T.C.. Qualora siano accertate violazioni, oltre alla compilazione della lista di controllo (in questo caso riportante le annotazioni di irregolarità), bisogna redigere il relativo verbale di contestazione (vds. capitolo «Prontuario per l'accertamento di infrazioni»). In ogni caso il verbale di contestazione deve necessariamente indicare: - Articolo e comma violato del D.M. 04/09/1996 o del C.d.S. - il marginale indicato dall'A.D.R. In assenza di tali indicazioni il verbale sarà reso nullo in seguito ad impugnazione.

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N.B.: i tenga presente che ogni qualvolta la sanzione accessoria prevede il fermo amm.vo del

veicolo, l'organo accertatore dovrà fare le seguenti valutazioni: a. Violazione di tipo sostanziale:

- Se sono previste, come sanzioni amministrative accessorie, la sospensione della patente di

guida e della carta di circolazione, tali documenti vengono immediatamente ritirati facendone menzione nel verbale di contestazione; il conducente potrà essere autorizzato a condurre il veicolo fino al luogo da egli indicato dove resterà sottoposto a fermo amministrativo per tutto il periodo di sospensione della carta di circolazione;

- se è prevista l’immobilizzazione del veicolo, sul verbale deve essere fatta specifica annotazione del luogo in cui il veicolo dovrà sostare fino all’avvenuta regolarizzazione, nonché che nell’attesa il mezzo verrà affidato, col relativo carico, alla responsabilità del conducente; il luogo di sosta dovrà, comunque, essere individuato dagli operatori di polizia senza mettere in pericolo la sicurezza delle persone e della circolazione;

- qualora sorgano difficoltà circa l’individuazione del luogo idoneo per la custodia del veicolo trasportante merci pericolose, gli operatori di polizia potranno utilizzare il numero verde riportato sulla “scheda di sicurezza” e che corrisponde ad una centrale operativa funzionante 24 ore su 24; la ditta che verrà interessata dovrà prestare il dovuto supporto agli operatori di polizia.

9. VIOLAZIONI E RELATIVE SANZIONI

In caso di violazione delle predette prescrizioni (imposte dall’A.D.R.), l’organo accertatore deve procedere con le seguenti modalità: a. Mancanza di certificato di formazione professionale (C.F.P.) NORMA VIOLATA Art. 116/15 C.d.S. NATURA DELLA SANZIONE Amministrativa SANZIONE ACCESSORIA Fermo amm.vo veicolo 60 gg. - al titolare del veicolo, se diverso dal conducente, si contesta l’art. 116/12 C.d.S; - i conducenti di veicoli che trasportano gas tossici devono essere titolare della relativa patente

per l’impiego; diversamente violano gli artt. 26 R.D. 147/1927 e 221 T.U.L.P.S. b. Mancanza della carta di circolazione

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NORMA VIOLATA Art. 93/7 C.d.S (mancato rilascio) Art. 180/7 C.d.S. (dimenticanza) NATURA DELLA SANZIONE Amministrativa c. Mancanza del libretto di cisterna NORMA VIOLATA Art. 168/9 C.d.S. NATURA DELLA SANZIONE Amministrativa SANZIONE ACCESSORIA Sospensione della patente di guida e della carta di

circolazione. Fermo amm.vo veicolo ai sensi dell’art. 214/7 C.d.S

d. Utilizzare veicoli inefficienti e tali da determinare perdite di carico, ovvero con cisterne

non revisionate. NORMA VIOLATA Art. 168/9 C.d.S. NATURA DELLA SANZIONE Amministrativa SANZIONE ACCESSORIA Sospensione della patente di guida e della carta di

circolazione. Fermo amm.vo veicolo ai sensi dell’art. 214/7 C.d.S

e. Trasportare merci con veicoli cisterna privi dei pannelli di pericolo, ovvero trasportare

merci pericolose in colli con veicolo privo dei prescritti pannelli arancione anteriore e posteriore

NORMA VIOLATA Art. 168/9 C.d.S. NATURA DELLA SANZIONE Amministrativa SANZIONE ACCESSORIA Sospensione della patente di guida e della carta di

circolazione. Fermo amm.vo veicolo ai sensi dell’art. 214/7 C.d.S

f. Veicoli o colli sprovvisti di etichette NORMA VIOLATA Art. 168/9 C.d.S. NATURA DELLA SANZIONE Amministrativa

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SANZIONE ACCESSORIA Sospensione della patente di guida e della carta di circolazione. Fermo amm.vo veicolo ai sensi dell’art. 214/7 C.d.S

g. Veicolo privo di estintori ovvero di luci gialle, ovvero di cuneo bloccaruote, ovvero di

cassetta A.D.R., ovvero di ulteriori dotazioni di sicurezza prescritte nelle consegne scritte.

NORMA VIOLATA Art. 168/9 C.d.S. NATURA DELLA SANZIONE Amministrativa SANZIONE ACCESSORIA Sospensione della patente di guida e della carta di

circolazione. Fermo amm.vo veicolo ai sensi dell’art. 214/7 C.d.S

h. documentazione di carico mancante o irregolare NORMA VIOLATA Art. 168/9 C.d.S. NATURA DELLA SANZIONE Amministrativa SANZIONE ACCESSORIA Sospensione della patente di guida e della carta di

circolazione. Fermo amm.vo veicolo ai sensi dell’art. 214/7 C.d.S

i. Trasportare merci diverse da quelle consentite NORMA VIOLATA Art. 168/9 C.d.S. NATURA DELLA SANZIONE Amministrativa SANZIONE ACCESSORIA Sospensione della patente di guida e della carta di

circolazione. Fermo amm.vo veicolo ai sensi dell’art. 214/7 C.d.S

l. Mancanza di consegne scritte per il conducente NORMA VIOLATA Art. 168/9 C.d.S. NATURA DELLA SANZIONE Amministrativa SANZIONE ACCESSORIA Sospensione della patente di guida e della carta di

circolazione. Fermo amm.vo veicolo ai sensi dell’art. 214/7 C.d.S

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m. Trasporti di passeggeri NORMA VIOLATA Art. 168/9 C.d.S. NATURA DELLA SANZIONE Amministrativa SANZIONE ACCESSORIA Sospensione della patente di guida e della carta di

circolazione. Fermo amm.vo veicolo ai sensi dell’art. 214/7 C.d.S

10. PRONTUARIO PER L’ACCERTAMENTO DI INFRAZIONI NEL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE Vds. allegato C

11. VIOLAZIONI NEL TRASPORTO DI ESPLOSIVI, GAS TOSSICI, MATERIALI

RADIOATTIVI, RIFIUTI PERICOLOSI

a. Trasporto di esplosivi senza autorizzazione o licenza

NORMA VIOLATA Art. 168/8 e 8 bis C.d.S. NATURA DELLA SANZIONE c. 8 Amministrativa pecuniaria (dlgs. 507/1999 art.

20) SANZIONE ACCESSORIA c. 8 bis - Sospensione de lla carta di circolazione e della patente di guida per un periodo da 2 a 6 mesi. Si applica il fermo amm.vo del veicolo ai sensi dell’art. 214/comma 7 c.d.s. In caso di reiterazione consegue anche la sanzione accessoria della confisca del veicolo (dlgs. 507/1999 art. 20) UTLTERIORE CONTESTAZIONE Artt. 46 T.U.L.P.S. e 678 C.P. in concorso. b. Trasportare rifiuti pericolosi senza autorizzazione regionale

NORMA VIOLATA Art. 168/8 e 8 bis C.d.S.

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NATURA DELLA SANZIONE c. 8 Amministrativa pecuniaria (dlgs. 507/1999 art. 20)

SANZIONE ACCESSORIA c. 8 bis - Sospensione della carta di circolazione e della patente di guida per un periodo da 2 a 6 mesi. Si applica il fermo amm.vo del veicolo ai sensi dell’art. 214/comma 7 c.d.s. In caso di reiterazione consegue anche la sanzione accessoria della confisca del veicolo (dlgs. 507/1999 art. 20) ULTERIORE CONTESTAZIONE Artt. 51/1 dlgs. 5/2 1997 nr. 22. c. Trasportare materiali radioattivi o rifiuti radioattivi senza autorizzazione del

Ministero dell’Industria

NORMA VIOLATA Art. 168/8 e 8 bis C.d.S. NATURA DELLA SANZIONE c. 8 Amministrativa pecuniaria (dlgs. 507/1999 art.

20) SANZIONE ACCESSORIA c. 8 bis - Sospensione della carta di circolazione e della patente di guida per un periodo da 2 a 6 mesi. Si applica il fermo amm.vo del veicolo ai sensi dell’art. 214/comma 7 c.d.s. In caso di reiterazione consegue anche la sanzione accessoria della confisca del veicolo (dlgs. 507/1999 art. 20) ULTERIORE CONTESTAZIONE Artt. 58 T.U.L.P.S. . d. Trasportare rifiuti ospedalieri infettanti senza autorizzazione della Regione

NORMA VIOLATA Art. 168/8 e 8 bis C.d.S. NATURA DELLA SANZIONE c. 8 Amministrativa pecuniaria (dlgs. 507/1999 art.

20) SANZIONE ACCESSORIA c. 8 bis - Sospensione della carta di circolazione e della patente di guida per un periodo da 2 a 6 mesi. Si applica il fermo amm.vo del veicolo ai sensi dell’art. 214/comma 7 c.d.s. In caso di reiterazione consegue anche la sanzione accessoria della confisca del veicolo (dlgs. 507/1999 art. 20) ULTERIORE CONTESTAZIONE Artt. 51/1 dlgs. 5/2 1997 nr. 22. e. Trasportare gas tossici senza autorizzazione della Questura

NORMA VIOLATA Art. 168/8 e 8 bis C.d.S.

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NATURA DELLA SANZIONE c. 8 Amministrativa pecuniaria (dlgs. 507/1999 art.

20) SANZIONE ACCESSORIA c. 8 bis - Sospensione della carta di circolazione e della patente di guida per un periodo da 2 a 6 mesi. Si applica il fermo amm.vo del veicolo ai sensi dell’art. 214/comma 7 c.d.s. In caso di reiterazione consegue anche la sanzione accessoria della confisca del veicolo (dlgs. 507/1999 art. 20) ULTERIORE CONTESTAZIONE Artt. 58 T.U.L.P.S. .

12. PRONTUARIO PER L’ACCERTAMENTO DI INFRAZIONI NEL TRASPORTO DI ESPLOSIVI , GAS TOSSICI, MATERIALI RADIOATTIVI, RIFIUTI PERICOLOSI vds. allegato D.

13. SITUAZIONE DI PERICOLO

La circolazione di veicoli trasportanti materie pericolose può dar luogo in caso di incidente a situazioni di emergenza per la incolumità pubblica e per la tutela ambientale. A seconda della gravità della situazione, si dovrà attuare una delle seguenti procedure: a. Incidente o avaria del veicolo senza perdita della materia trasportata

L'organo accertatore, intervenuto sul posto, verifica la perfetta tenuta della cisterna, del contenitore o dei colli. Se non sussistono pericoli di perdite di carico o di stabilità dello stesso, il veicolo potrà riprendere il viaggio.

b. incidente stradale o avaria del veicolo con perdita del carico trasportato

(1) Si prende la scheda di sicurezza del carico. (2) Si chiama immediatamente il numero verde riportato nella scheda, corrispondente ad

una centrale operativa funzionante 24 ore su 24. (3) L'operatore indicherà la ditta qualificata professionalmente per un pronto intervento

nell'area in considerazione, nonché l'ubicazione della ditta in questione ove il carico dovrà essere immediatamente dirottato.

(4) La ditta in oggetto è obbligata a prestare il dovuto supporto per motivi di ordine e

sicurezza pubblica; il veicolo verrà affidato in custodia alla ditta stessa.

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14. AUTODEMOLITORI

L'attività di autodemolizione è interessata da una serie di normative mirate a tutelare singoli aspetti ad essa riconducibili per ragioni diverse. Così, accanto alla disciplina del D. Lgs. 5/2/1997, n.22, dedicato ai rifiuti, che si occupa delle procedure e delle prescrizioni destinate alla salvaguardia ambientale, troviamo norme come la legge 426/1971 che è richiamata in quanto si realizzi una attività commerciale. Sono, inoltre, interessate le norme del T.U.L.P.S. in quanto l'attività di autodemolizione, ordinariamente, si caratterizza nell'acquisto e vendita di cose usate (art. 126 T.U.L.P.S.) ed il Codice della Strada (art. 103) che disciplina la procedura di cancellazione del veicoli a motore immatricolati. Questa procedura, che si concretizza con la richiesta di cancellazione al PRA del veicolo a motore o del rimorchio, è una delle condizioni essenziali perché il veicolo diventi rifiuto speciale, come tale, soggetto a tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 22/1997. La nuova disciplina dell'autodemolizione, così come delineata dall'art.46 della norma anzidetta, può essere così riassunta:

- obbligo di preventiva autorizzazione da conseguirsi mediante iscrizione all'Albo Regionale (artt. 27 e 28);

- obbligo di registrazione dei rifiuti speciali non pericolosi (veicoli a motore e rimorchi) e di eventuali parti di rifiuti pericolosi (oli esausti, batterie, ecc.) art. 12;

- obbligo del registro con annotazione degli estremi della radiazione del veicolo (art. 103 del Codice della Strada), prima che lo stesso sia avviato alla distruzione o allo smontaggio (art.46).

a. Procedure di cancellazione dei veicoli a motore

A partire dal 30/6/1998 la cancellazione dai registri del PRA dei veicoli a motore e dei rimorchi da avviare a demolizione può avvenire solo a richiesta del titolare del centro di autodemolizione ovvero dal titolare della rivendita quando il veicolo è stato consegnato per acquistarne un altro. L'art. 46 del D. Lgs. 22/1997, prevede anche una procedura alternativa che si realizza con la consegna del veicolo stesso alla rete di distribuzione commerciale dei veicoli nuovi che, una volta ritirato in permuta, consegni poi il veicolo da demolire ai centri autorizzati. E' prevista, poi, la possibilità che gli organi di Polizia Stradale che rinvengano veicoli a motore non reclamati dal proprietari (vedasi anche l'art. 103 del Codice della Strada sui termini e procedure) e quelli acquisiti per occupazione ai sensi degli artt. 923, 927 e 929 del Codice Civile, siano conferiti ai centri di raccolta previa cancellazione d'ufficio dai registri di immatricolazione.

b. Procedure sanzionatorie

Per tutte le ipotesi di violazioni sanzionate dal D. Lgs. 22/1997 (vedasi Allegato E) va inviata segnalazione al Sindaco perché attui la procedura della bonifica dei siti inquinati (art. 17) se sono superati certi limiti e, comunque, sia garantito il ripristino dello stato dei luoghi mediante rimozione dei rifiuti stoccati abusivamente, ed avvio degli stessi al recupero o allo smaltimento (art. 14).

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ALLEGATO A

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SIGNIFICATO DELLE ETICHETTE

N.1 – materiale esplosivo divisioni 1.1, 1.2 e 1.3

N.1 Serigrafia nera su sfondo arancio

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SEGUE ALLEGATO A

N.1.4 – materiale esplosivo divisione 1.4

N.1.4 Serigrafia nera su sfondo arancio

N.1.5 – materiale esplosivo divisione 1.5

N.1.5 Serigrafia nera su sfondo arancio

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SEGUE ALLEGATO A

N. 1.6 – materiale soggetto ad esplosione

N. 1.6 Serigrafia nera su sfondo rosso

N.1.6 (nero su fondo rosso: numero della divisione “1.6” che occupa la maggior parte della metà superiore: lettera del gruppo di compatibilità “N” nella metà inferiore; piccola cifra “1” nell’angolo inferiore): soggetto all’esplosione, divisione 1.6

N. 3 – liquido infiammabile (pericolo d’incendio)

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N. 3 Serigrafia nera su sfondo rosso

SEGUE ALLEGATO A

N.4.1 – solido infiammabile (pericolo d’incendio)

N.4.1 Serigrafia nera su sfondo a strisce verticali rosse e bianche

N.4.2 – materia soggetta a combustione spontanea (pericolo di autocombustione)

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N.4.2 Serigrafia nera su sfondo suddiviso in due settori triangolari simmetrici: bianco nella parte superiore e rosso nella parte inferiore

SEGUE ALLEGATO A N.4.3 – pericolo di formazione di gas infiammabile se la materia entra in contatto con l’acqua

N.4.3 Serigrafia nera su sfondo blu

N.5 – materia comburente o perossido organico (pericolo d’incendio)

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N.5 Serigrafia nera su sfondo giallo

SEGUE ALLEGATO A

N.6.1 – materia tossica (tenere isolata dalle derrate alimentari)

N.6.1 Serigrafia nera su sfondo bianco

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N.6.2 – materie infettanti: da tenere isolate dalle derrate alimentari, da altri oggetti di consumo ed alimenti per animali, nei veicoli e nei luoghi di scarico e di trasporto

N.6.2 Serigrafia nera su sfondo bianco

SEGUE ALLEGATO A

N.7A – materia radioattiva in colli della categoria I – Bianca

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N.7A Serigrafia nera su sfondo bianco suddiviso in due settori triangolari simmetrici di colore bianco. Nel settore triangolare inferiore, dopo la scritta “RADIOATTIVA”, il rettangolo indicante la categoria è di colore rosso.

N.7B – materia radioattiva in colli della categoria II – Gialla

N.7B Serigrafia nera su sfondo suddiviso in due settori triangolari simmetrici: il superiore di colore giallo, l’inferiore di colore bianco: Nel settore triangolare inferiore bianco, dopo la scritta “RADIOATTIVA”, i due rettangoli indicanti la categoria sono di colore rosso.

SEGUE ALLEGATO A

N.7C – materia radioattiva in colli della categoria III – Gialla

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N.7C Serigrafia nera su sfondo suddiviso in due settori triangolari simmetrici: il superiore di colore giallo, l’inferiore di colore bianco: Nel settore triangolare inferiore bianco, dopo la scritta “RADIOATTIVA”, i tre rettangoli indicanti la categoria sono di colore rosso. N.7D – materia radioattiva su veicoli trasportanti colli aventi una delle etichette 7A, 7B e 7C

N.7D Serigrafia nera su sfondo suddiviso in due settori triangolari simmetrici: il superiore di colore giallo, l’inferiore di colore bianco.

SEGUE ALLEGATO A

N.8 – materia corrosiva

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N.8 Serigrafia nera su sfondo bianco

N.9 – materia pericolosa diversa dalle altre (pericolo per l’ambiente)

N.9 Serigrafia nera su sfondo suddiviso in due settori triangolari simmetrici: il superiore a strisce verticali bianche e nere e l’inferiore di colore bianco

SEGUE ALLEGATO A

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N.10 – imballaggio che teme l’umidità

N.10 Serigrafia nera su sfondo bianco

N.11 – imballaggio avente indicata la parte superiore

N.11 Serigrafia nera su sfondo bianco

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SEGUE ALLEGATO A

N.12 – imballaggio contenente recipienti fragili

N.12 Serigrafia rossa su sfondo bianco

N.B. L’edizione 1997 dell’A.D.R. ha escluso l’obbligo dell’apposizione delle etichette n. 10 e 12. Ciò però non esclude che queste possano essere ugualmente apposte sui colli, sui veicoli o imballaggi.

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N.B. La modalità di estinzione, pagamento in misura ridotta, è ai sensi dell’art. 202 C.d.S. e non dell’art. 16 della legge 689. In entrambe le ipotesi si applica il fermo amm.vo del veicolo ai sensi dell’art. 214 comma 7 del C.d.S.

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N.B. La modalità di estinzione, pagamento in misura ridotta, è ai sensi dell’art. 202 C.d.S. e non

dell’art. 16 della legge 689. Nella prima ipotesi si applica il fermo amm.vo del veicolo ai sensi dell’art. 214 comma 7 del C.d.S.

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N.B. La modalità di estinzione, pagamento in misura ridotta, è ai sensi dell’art. 202 C.d.S. e non

dell’art. 16 della legge 689.

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N.B. In entrambe le ipotesi non è consentito il pagamento in misura ridotta (art. 202 C.d.S.).

Autorità competente è il Prefetto, a cui va trasmesso il verbale entro 10 giorni. In ogni caso si applica il fermo amm.vo del veicolo ai sensi dell’art. 214 comma 7 del C.d.S.

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N.B. In entrambe le ipotesi non è consentito il pagamento in misura ridotta (art. 202 C.d.S.).

Autorità competente è il Prefetto, a cui va trasmesso il verbale entro 10 giorni. In ogni caso si applica il fermo amm.vo del veicolo ai sensi dell’art. 214 comma 7 del C.d.S.

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N.B. In entrambe le ipotesi non è consentito il pagamento in misura ridotta (art. 202 C.d.S.). Autorità competente è il Prefetto, a cui va trasmesso il verbale entro 10 giorni. In ogni caso si applica il fermo amm.vo del veicolo ai sensi dell’art. 214 comma 7 del C.d.S.

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N.B. Nelle prime tre ipotesi l’Autorità competente è il Presidente della Provincia

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