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Parlamento europeo Pubblicazione n. 4 Elezione del Parlamento europeo Istruzioni per le operazioni dei seggi Le pagine che seguono sono una proposta di riformulazione delle Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione, pubblicate dal Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale dei Servizi Elettorali (Roma, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 2009). La riformulazione rispecchia pienamente i contenuti essenziali del testo originale, ma non ha alcun valore ufficiale. ATTENZIONE Le operazioni di voto si svolgono: – il sabato, dalle 15 alle 22 – la domenica, dalle 7 alle 22 [Art. 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 2009, n. 26]

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Parlamento europeo Pubblicazione n. 4

Elezione del Parlamento europeo

Istruzioni

per le operazioni dei seggi

Le pagine che seguono sono una proposta di riformulazione delle Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione, pubblicate dal Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale dei Servizi Elettorali (Roma, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 2009). La riformulazione rispecchia pienamente i contenuti essenziali del testo originale, ma non ha alcun valore ufficiale.

ATTENZIONE

Le operazioni di voto si svolgono: – il sabato, dalle 15 alle 22 – la domenica, dalle 7 alle 22

[Art. 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 2009, n. 26]

PRIMA SEZIONE: IL SEGGIO I. LA COMPOSIZIONE DEL SEGGIO

1. Composizione del seggio 2. Obblighi e sanzioni 3. Qualifica di pubblico ufficiale dei componenti del seggio

II. IL PRESIDENTE DEL SEGGIO 4. Nomina e sostituzione del presidente 5. Poteri decisionali del presidente 6. Poteri di polizia del presidente

III. IL VICEPRESIDENTE DEL SEGGIO 7. Funzioni del vicepresidente

IV. GLI SCRUTATORI 8. Nomina degli scrutatori 9. Compiti degli scrutatori 10. Potere consultivo degli scrutatori 11. Potere decisionale degli scrutatori

V. IL SEGRETARIO DEL SEGGIO 12. Nomina del segretario del seggio 13. Compiti del segretario di seggio 14. Verbali delle operazioni elettorali

VI. IL SEGGIO SPECIALE 15. Il seggio speciale 16. Composizione del seggio speciale 17. Il segretario del seggio speciale 18. I compiti del seggio speciale

VII. I RAPPRESENTANTI DELLE LISTE DEI CANDIDATI 19. I rappresentanti di lista 20. Diritti dei rappresentanti di lista 21. Qualifica di pubblico ufficiale dei rappresentanti di lista 22. Sanzioni per i rappresentanti di lista

VIII. OPERAZIONI PRELIMINARI ALL’INSEDIAMENTO DEL SEGGIO 23. Consegna al presidente del materiale necessario per le operazioni di voto e di scrutinio 24. Consegna al presidente del materiale necessario per le operazioni di voto nel seggio speciale o nell'ufficio distaccato di sezione 25. Controllo dell’arredamento 26. Arredamento della sala della votazione per facilitare l’accesso ai disabili 27. Custodia della sala di votazione

SECONDA SEZIONE: OPERAZIONI PRELIMINARI IX. COSTITUZIONE DEL SEGGIO

28. Insediamento del seggio

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29. Eventuale sostituzione dei componenti del seggio 30. Ammissione dei rappresentanti di lista presso la sezione 31. Persone che possono entrare nella sala della votazione 32. Accesso nella sala della votazione

X. OPERAZIONI PRELIMINARI ALL’AUTENTICAZIONE DELLE SCHEDE 33. Accertamento dell’arredamento della sala della votazione da parte del presidente 34. Determinazione dell'ora di raccolta del voto nei luoghi di cura con meno di 100 posti letto 35. Determinazione dell'ora di raccolta del voto a domicilio 36. Annotazioni da riportare nelle liste degli elettori della sezione

XI. AUTENTICAZIONE DELLE SCHEDE 37. Autenticazione delle schede: firma e timbratura 38. Determinazione del numero delle schede da autenticare 39. Ripartizione delle schede da autenticare 40. Apertura del plico sigillato che contiene il timbro della sezione 41. Timbratura delle schede 42. Conservazione delle schede 43. Rinvio delle operazioni del seggio alle 15 del sabato e custodia della sala

XII. INSEDIAMENTO DEL SEGGIO SPECIALE 44. Insediamento del seggio speciale 45. Raccolta del voto nei luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto, nei luoghi di detenzione e nelle sezioni ospedaliere con elettori ricoverati impossibilitati a raggiungere la cabina

TERZA SEZIONE: LE OPERAZIONI DI VOTO XIII. OPERAZIONI PRELIMINARI ALL’APERTURA DELLA VOTAZIONE

46. Ricostituzione del seggio 47. Verifica dell’integrità dei sigilli e del materiale di voto 48. Consegna al presidente del seggio speciale del materiale per il voto

XIV. OPERAZIONI DI VOTO 49. Apertura della votazione 50. Ammissione al voto degli elettori 51. Identificazione degli elettori 52. Verifica della tessera elettorale 53. Divieto di portare nelle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini 54. Consegna delle schede e della matita all’elettore 55. Votazione dell’elettore e riconsegna delle schede al presidente 56. Rilevazione e comunicazione dell’affluenza alle urne.

XV. CASI PARTICOLARI CHE SI POSSONO VERIFICARE DURANTE LA VOTAZIONE

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57. Voto di un elettore portatore di un handicap fisico 58. Operazioni da svolgere per il voto assistito degli elettori con handicap fisico 59. Voto di un elettore che ha diritto a votare in base a una sentenza o a una attestazione del sindaco 60. Voto del presidente, degli scrutatori, del segretario, dei rappresentanti di lista, dei candidati alle elezioni, degli agenti della forza pubblica in servizio 61. Voto dei militari delle forze armate, dei componenti di corpi militarmente organizzati per il servizio dello stato, dei componenti delle forze di polizia, del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Croce Rossa italiana 62. Voto di marittimi e aviatori fuori residenza per motivi di imbarco 63. Voto di elettori non deambulanti 64. Elettore che verifica che la sua scheda è deteriorata 65. Elettore che non vota nella cabina 66. Elettore che indugia nel voto 67. Riconsegna da parte dell’elettore di una scheda senza il timbro della sezione o senza la firma dello scrutatore 68. Elettore che non restituisce la scheda 69. Elettore che non riconsegna la matita

XVI. VOTO PER I RICOVERATI NEI LUOGHI DI CURA 70. Operazioni di voto nei luoghi di cura con 200 o più posti letto 71. Operazioni di voto nei luoghi di cura da 100 a 199 posti letto 72. Operazioni di voto nei luoghi di cura con meno di 100 posti letto

XVII. VOTO DEI DETENUTI CHE HANNO DIRITTO AL VOTO 73. Voto dei detenuti 74. Operazioni di voto nei luoghi di detenzione

XVIII. VOTO AL DOMICILIO DEGLI ELETTORI CHE DIPENDONO IN MODO VITALE DA APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI

75. Voto degli elettori che dipendono in modo vitale da apparecchiature elettromedicali 76. Raccolta del voto a domicilio

XIX. SOSPENSIONE DELLA VOTAZIONE TRA SABATO E DOMENICA. RIAPERTURA DELLA VOTAZIONE. CHIUSURA DELLA VOTAZIONE

77. Sospensione della votazione alle 22 del sabato 78. Riapertura della votazione alle 7 della domenica 79. Chiusura della votazione alle 22 della domenica

XX. LE OPERAZIONI DI RISCONTRO DA COMPIERE SUBITO DOPO LA VOTAZIONE

80. Sgombero del tavolo delle carte e degli oggetti non più necessari 81. Operazioni preliminari di accertamento del numero dei votanti 82. Accertamento del numero dei votanti 83. Formazione e spedizione del plico contenente le liste della votazione 84. Controllo delle schede residue. Formazione e spedizione del relativo plico

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QUARTA SEZIONE: LO SCRUTINIO

XXI. LE OPERAZIONI PRELIMINARI ALLO SCRUTINIO

85. Ripartizione dei compiti tra gli scrutatori per le operazioni di scrutinio XXII. TERMINI PER LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI SCRUTINIO

86. Termini di inizio e di conclusione delle operazioni di scrutinio 87. Sospensione delle operazioni di scrutinio non completate entro 12 ore dal loro inizio

XXIII. LE OPERAZIONI DI SCRUTINIO 88. Inizio dello scrutinio 89. Spoglio e registrazione dei voti 90. Promemoria sui modi di espressione del voto nelle schede 91. Schede nulle o con voti di preferenza nulli 92. Schede bianche 93. Voti contestati relativi all’elezione 94. Controllo dello spoglio 95. Corrispondenza tra il numero delle schede spogliate , il numero dei votanti e il numero degli elettori iscritti 96. Risultato dello scrutinio 97. Invio dell’estratto del verbale con i risultati della votazione e dello scrutinio 98. Chiusura del verbale delle operazioni della sezione e formazione dei plichi con i verbali e gli atti dello scrutinio 99. Rinvio delle operazioni di scrutinio nel caso di svolgimento di altre elezioni

XXV. RICONSEGNA DEL MATERIALE ELETTORALE 100. Restituzione del materiale elettorale 101. Ritiro del materiale elettorale

QUINTA SEZIONE: DISPOSIZIONI PENALI XXVI. SANZIONI PENALI

102. Sanzioni penali per i componenti del seggio 103. Sanzioni penali per chi disturba le operazioni di voto e di scrutinio 104. Obbligo di denuncia delle irregolarità e delle infrazioni alle norme penali

PRIMA SEZIONE IL SEGGIO

Capitolo I LA COMPOSIZIONE DEL SEGGIO

1. Composizione del seggio

In ogni sezione elettorale è costituito un seggio. Il seggio è composto da un presidente, un segretario e quattro

scrutatori e deve restare invariato per tutta la durata delle operazioni, salvo quanto illustrato al paragrafo 29.

Il presidente sceglie fra i quattro scrutatori un vicepresidente che lo assiste in tutte le sue funzioni.

Per la validità delle operazioni elettorali devono essere presenti almeno tre componenti del seggio, fra i quali il presidente o il vicepresidente.

Sulla composizione del seggio: art. 34 del T.U. 30 marzo 1957, n. 361 e art. 51 della legge 24 gennaio 1979, n. 18. Sulla scelta del vicepresidente: art. 40, secondo comma, del T.U. 30 marzo 1957, n. 361. Sulla validità delle operazioni elettorali: art. 66, secondo comma, del T.U. 30 marzo 1957, n. 361 e art. 51 della legge 24 gennaio 1979, n. 18.

2. Obblighi e sanzioni

Il presidente, il segretario e gli scrutatori sono tenuti ad assumere l’incarico assegnato e a presentarsi al momento dell’insediamento del seggio.

È punito con una multa da 309 a 516 euro chi, senza giustificato motivo:

� rifiuta l’incarico; � non si presenta al momento dell’insediamento; � si allontana prima del termine delle operazioni. Sugli obblighi: art. 40, primo comma, del T.U. 30 marzo 1957, n. 361. Sulle sanzioni: art. 108 del T.U. 30 marzo 1957, n. 361.

3. Qualifica di pubblico ufficiale dei componenti del seggio

I componenti del seggio durante l’esercizio delle loro funzioni sono pubblici ufficiali.

Sulla qualifica di pubblico ufficiale: art. 40, ultimo comma, del T.U. 30 marzo 1957, n. 361.

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Capitolo II IL PRESIDENTE DEL SEGGIO

4. Nomina e sostituzione del presidente

Il presidente del seggio è nominato dal presidente della Corte d’appello. Se per giustificati motivi il presidente del seggio non è in grado di

assumere la carica, deve avvertire immediatamente il presidente della Corte d’appello e il sindaco del comune dove ha sede la sezione elettorale alla quale è stato destinato.

In caso di improvviso impedimento del presidente di seggio che non consenta la sua normale sostituzione da parte del presidente della Corte d’appello, assume la presidenza del seggio il sindaco o un suo delegato.

Se l'assenza o l’improvviso impedimento si verifica nel corso delle operazioni elettorali, il presidente viene sostituito dal vicepresidente.

Sulla nomina del presidente da parte della Corte d’appello: art. 35, primo comma, del T.U. 30 marzo 1957, n. 361. Sulla sostituzione del presidente: art. 35, quinto comma, del T.U. 30 marzo 1957, n. 361. Sull’assenza o l’impedimento del presidente durante le operazioni elettorali: art. 40 del T.U. 30 marzo 1957, n. 361.

5. Poteri decisionali del presidente

Spettano al presidente le decisioni su: � difficoltà e incidenti nello svolgimento delle operazioni; � reclami; � proposte; � contestazioni; � nullità dei voti. Gli scrutatori possono dare pareri al presidente su tali questioni. La decisione del presidente è provvisoria. Il giudizio definitivo spetta al

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. Per quanto riguarda i voti contestati e provvisoriamente non assegnati,

le decisioni del presidente vengono riesaminate dall'Ufficio elettorale provinciale costituito presso il Tribunale.

Sulle decisioni su difficoltà e incidenti nello svolgimento delle operazioni, reclami, proteste, contestazioni e nullità dei voti: art. 66, primo comma, e art. 71, primo comma, del T.U. 30 marzo 1957, n. 361. Sulle decisioni relative ai voti contestati e provvisoriamente non assegnati: art. 18 della legge 24 gennaio 1979, n. 18.

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Sul giudizio definitivo, che spetta Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio: art. 42 della legge 24 gennaio 1979, n. 18.

6. Poteri di polizia del presidente

Il presidente può disporre della forza pubblica in servizio nella sezione per allontanare o arrestare coloro che disturbano lo svolgimento regolare delle operazioni elettorali o che commettono reati.

La forza pubblica può entrare nella sala delle votazioni solo se lo richiede il presidente. Il presidente è obbligato a richiedere l’intervento della forza pubblica quando lo chiedono tre scrutatori.

In caso di disordini, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono entrare nel seggio e farsi assistere dagli agenti della forza pubblica, anche se il presidente non ha richiesto il loro intervento. Non possono però entrare se il presidente si oppone.

Gli ufficiali giudiziari possono entrare nel seggio per presentare al presidente proteste o reclami sulle operazioni elettorali.

In casi eccezionali, il presidente può chiedere l’intervento degli agenti anche prima dell’inizio delle operazioni elettorali. Inoltre, se il presidente teme che il regolare svolgimento delle operazioni di voto possa essere disturbato, può decidere con un’ordinanza motivata, dopo aver sentito gli scrutatori, di allontanare fino alla fine della votazione chi ha già votato.

Il presidente può ordinare che coloro che si fermano troppo tempo nella cabina o che si rifiutano di restituire la scheda vengano allontanati dalla cabina dopo aver restituito la scheda. Chi è stato allontanato può votare solo dopo gli altri elettori presenti (paragrafi 66 e 68).

Il presidente può chiedere alle autorità civili o a quelle militari quanto è necessario per assicurare il libero accesso degli elettori al seggio e per impedire la formazione di assembramenti nelle vicinanze. Le autorità civili e militari hanno l'obbligo di dar seguito alle richieste del presidente.

Sui poteri di polizia del presidente: art. 44, del T.U. 30 marzo 1957, n. 361. Sull’entrata autonoma degli agenti nel seggio: art. 44, primo e terzo comma, del T.U. 30 marzo 1957, n. 361. Sulle figure cui sono attribuiti i ruoli di ufficiali e di agenti di polizia giudiziaria: art. 57 del Codice di procedura penale, approvato con D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447.

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Capitolo III IL VICEPRESIDENTE DEL SEGGIO

7. Funzioni del vicepresidente

Il vicepresidente assiste il presidente nello svolgimento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza.

Il presidente o il vicepresidente devono essere sempre presenti a tutte le operazioni elettorali del seggio.

Sulle funzioni del vicepresidente: art. 40, secondo comma, del T.U. 30 marzo 1957, n. 361. Sulla validità delle operazioni elettorali: art. 66, secondo comma, del T.U. 30 marzo 1957, n. 361.

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Capitolo IV GLI SCRUTATORI

8. Nomina degli scrutatori

Gli scrutatori sono nominati tra il 25° e il 20° giorno che precede la votazione dalla commissione elettorale comunale o, eventualmente, dalla commissione straordinaria o dal commissario per l’amministrazione provvisoria del comune.

Sulla nomina degli scrutatori: art. 4-bis del T.U. 20 marzo 1967, n. 223 e successive modifiche; art. 6 della legge 8 marzo 1989 n. 95 e successive modifiche.

9. Compiti degli scrutatori

Gli scrutatori hanno il compito di: � autenticare le schede (paragrafo 37); � identificare gli elettori (paragrafo 51); � svolgere le operazioni di scrutinio (paragrafi 90 e 101); � recapitare le buste che contengono i documenti della votazione e

dello scrutinio (paragrafi 82, 83, 84, 99, 110).

10. Potere consultivo degli scrutatori

Gli scrutatori possono esprimere il loro parere se il presidente lo richiede. Il presidente è obbligato a sentire il loro parere in caso di:

� reclami, anche orali; � situazioni di difficoltà o incidenti durante le operazioni elettorali; � voti nulli o contestati; � intenzione del presidente di far allontanare dalla sala, con

ordinanza motivata, gli elettori che hanno già votato. Sui voti nulli o contestati: art. 66, primo comma e art. 71, primo comma del T.U. 30 marzo 1957, n. 361. Sull'allontanamento degli elettori dalla sala: art. 44, settimo comma, del T.U. 30 marzo 1957, n. 361.

11. Potere decisionale degli scrutatori

Gli scrutatori non hanno potere decisionale nelle operazioni elettorali.

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Se però almeno tre scrutatori richiedono la presenza della forza pubblica all’interno della sala della votazione, il presidente è obbligato ad accogliere la loro richiesta.

Gli scrutatori possono richiedere la presenza della forza pubblica anche prima dell’inizio delle operazioni elettorali.

Sulla richiesta da parte degli scrutatori di far entrare la forza pubblica nella sala della votazione: art. 44, quinto comma, del T.U. 30 marzo 1957, n. 361.

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Capitolo V IL SEGRETARIO DEL SEGGIO

12. Nomina del segretario del seggio

Il segretario del seggio è scelto dal presidente fra gli elettori che sono iscritti nelle liste elettorali del comune dove ha sede la sezione, sono in possesso almeno del diploma di scuola media superiore e non ricadano in altre cause di esclusione previste dall’art. 38 del testo unico 30 marzo 1957.

La nomina del segretario avviene prima dell’insediamento del seggio; tuttavia il presidente, se non l'ha fatto prima, può nominare il segretario al momento dell’insediamento.

Sui requisiti per svolgere la funzione di segretario: art. 2 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Sui motivi di esclusione dalla funzione di segretario: art. 38 del T.U. 30 marzo 1957, n. 361.

13. Compiti del segretario di seggio

Il segretario assiste il presidente in tutte le operazioni elettorali e si occupa di:

� compilare il verbale delle operazioni di seggio e il relativo estratto (paragrafo 14);

� raccogliere gli atti da allegare al verbale; � registrare i voti, in collaborazione con gli scrutatori (paragrafi 90 e

101); � inserire il verbale e le liste della votazione nelle buste e chiuderle

(paragrafi 82, 83, 84, 99, 110).

14. Verbale delle operazioni elettorali

Il verbale (modello 15 Parl. Eur.) è predisposto per documentare lo svolgimento regolare delle operazioni elettorali dall’insediamento allo scioglimento del seggio. Prevede, inoltre, alcuni casi speciali che si possono verificare durante la votazione e lo scrutinio e lo spazio per annotare eventuali proteste e reclami.

Il segretario compila due copie del verbale. Per autenticare il verbale, è necessario che ogni pagina venga firmata dai componenti del seggio e dai rappresentanti di lista e venga timbrata con il timbro della sezione.

Il presidente e il segretario del seggio hanno la responsabilità della corretta compilazione del verbale e della raccolta degli atti e dei documenti da allegare e in caso di inadempienza possono incorrere in sanzioni. Devono

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compilare il verbale con la massima precisione, perché sulla base di essi gli Uffici che hanno il compito di assegnare i seggi compiono i calcoli necessari. Particolare attenzione devono porre alla registrazione dei risultati dello scrutinio; soprattutto devono verificare la coincidenza dei dati all’interno di una stessa copia del verbale, tra le due copie, tra verbale e relativo estratto (modello 16 Parl. Eur.).

Sulle sanzioni penali previste per inadempienze nella compilazione del verbale: art. 104 del T.U. 30 marzo 1957, n. 361.

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Capitolo VI IL SEGGIO SPECIALE

15. Il seggio speciale

Un seggio speciale viene istituito nelle sezioni nella cui circoscrizione esistono luoghi di detenzione, luoghi di cura da 100 a 199 posti letto o nelle sezioni ospedaliere (istituite nei luoghi di cura con 200 o più posti letto) nelle quali si trovano elettori che non possono muoversi per andare a votare nelle cabine.

Sul seggio speciale: art. 9 della legge 23 aprile 1976, n.136

16. Composizione del seggio speciale

Il seggio speciale è composto da un presidente e da due scrutatori. Il presidente è nominato dalla Corte d’appello. Gli scrutatori sono nominati tra il 25° e il 20° giorno che precede la

votazione dalla commissione elettorale comunale o, eventualmente, dalla commissione straordinaria o dal commissario per l’amministrazione provvisoria del comune.

Se nel corso delle operazioni elettorali si verifica un’assenza o un improvviso impedimento del presidente o degli scrutatori del seggio speciale, questi vengono sostituiti come avviene per ogni altro seggio (paragrafi 4 e 29).

17. Il segretario del seggio speciale

Il presidente del seggio speciale attribuisce a uno dei due scrutatori le funzioni di segretario.

Sulle funzioni di segretario del seggio speciale: art. 9, terzo comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136.

18. I compiti del seggio speciale

Il seggio speciale ha il solo compito di raccogliere il voto: � dei ricoverati in luoghi di cura da 100 a 199 posti letto; � dei detenuti, che hanno il diritto al voto, nei luoghi di detenzione; � dei ricoverati in luoghi di cura con 200 o più posti letto che non

possono muoversi per andare a votare nelle cabine. I componenti del seggio speciale raccolgono le schede votate in buste

separate e le portano nella sede del seggio a cui fanno riferimento, dove vengono inserite nell'urna.

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Con questo, si esauriscono i compiti del seggio speciale. I componenti del seggio speciale non prendono parte né alle operazioni di autenticazione delle schede né allo scrutinio.

Sui compiti del seggio speciale: art. 9, settimo comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136.

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Capitolo VII I RAPPRESENTANTI DELLE LISTE DEI CANDIDATI

19. I rappresentanti di lista

I delegati delle liste possono nominare un rappresentante di lista effettivo e uno supplente per ogni seggio.

Le designazioni dei rappresentanti di lista possono essere presentate al segretario comunale entro il giovedì che precede le elezioni oppure direttamente ai presidenti di seggio il sabato prima che inizino le operazioni di voto (cioè prima delle 15).

Nei materiali consegnati al presidente sono incluse le designazioni dei rappresentanti di lista e l’elenco dei delegati delle liste dei candidati che ancora non hanno nominato i propri rappresentanti.

I presidenti verificano che la nomina dei rappresentanti di lista sia regolare. In particolare tengono presente che:

� solo i delegati delle liste dei candidati, o le persone da loro autorizzate con firma autenticata, possono designare i rappresentanti di lista;

� il rappresentante designato deve essere elettore della circoscrizione elettorale per il Parlamento Europeo (questo requisito può essere accertato dalla sua tessera elettorale);

� la designazione deve essere in forma scritta e la firma dei delegati deve essere autenticata.

Possono autenticare le firme notai, giudici di pace, cancellieri e collaboratori delle cancellerie delle corti d’appello, dei tribunali e delle sezioni distaccate di tribunale, segretari delle procure della Repubblica, presidenti della provincia, sindaci, assessori delegati in via generale a sostituire il sindaco o il presidente della provincia in caso di assenza o impedimento, assessori delegati per questo compito specifico, presidenti dei consigli circoscrizionali, segretari comunali, funzionari incaricati dal sindaco o dal presidente della provincia di questo compito specifico, consiglieri provinciali e comunali che si rendano disponibili rispettivamente al presidente della provincia e al sindaco. Tutti i pubblici ufficiali elencati possono autenticare le firme solo nel proprio territorio di competenza.

L’autenticazione consiste nell’attestazione che il delegato ha firmato in presenza di un pubblico ufficiale. Dopo che il delegato ha firmato la designazione, il pubblico ufficiale deve:

� indicare il modo in cui ha identificato il delegato; � indicare la data e il luogo dell’autenticazione; � indicare il proprio nome, cognome e qualifica;

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� firmare e timbrare. Se le modalità di autenticazione non sono rispettate, il presidente non

può permettere ai rappresentati di assistere alle operazioni elettorali. I nomi dei rappresentanti per le sezioni dello stesso comune possono

essere contenuti in un unico documento. A ogni presidente viene presentato l’estratto autenticato relativo al proprio seggio.

Sui delegati delle liste: art. 12, penultimo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18. Sull’autenticazione della firma dei delegati: art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53; art. 21, comma 2, seconda parte, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (che ha abrogato la legge 4 gennaio 1968, n. 15). Sulla nomina dei rappresentanti di lista: art. 20, ultimo comma e art. 25 del T.U. 30 marzo 1957, n. 361; art. 12 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533. Sulla consegna al presidente di seggio dell’elenco dei delegati delle liste: art. 1, comma 1, lettera h, del decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 2009, n. 26.

20. Diritti dei rappresentanti di lista

I rappresentanti di lista hanno il diritto di assistere a tutte le operazioni elettorali nel seggio. Possono:

� sedere al tavolo del seggio o in prossimità, in modo da poter seguire le operazioni elettorali;

� far inserire nel verbale brevi dichiarazioni; � firmare o sigillare le strisce che chiudono l'urna; � firmare il verbale e le buste che contengono gli atti della votazione

e dello scrutinio; � firmare le strisce attaccate alle finestre o all’entrata del seggio. I rappresentanti possono portare un bracciale o un distintivo con il

simbolo della lista che rappresentano. I rappresentanti devono osservare le norme sul trattamento dei dati

personali e quindi rispettare il diritto di riservatezza, di libertà e di segretezza del voto. In particolare, non possono fare una lista di persone che hanno o non hanno votato.

I presidenti devono permettere ai rappresentati di svolgere il loro incarico nel modo migliore e in totale libertà, assicurando allo stesso tempo il regolare svolgimento delle operazioni elettorali.

Se lo chiedono, i rappresentanti possono assistere alla raccolta dei voti del seggio speciale o dell’ufficio distaccato di sezione, anche nella raccolta del voto a domicilio.

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Ai rappresentanti è consentito trattenersi all’esterno del seggio anche quando è chiuso.

Sui diritti dei rappresentanti delle liste dei candidati: art. 26, primo comma, del T.U. 30 marzo 1957, n. 361. Sulla firma del verbale, delle buste e delle strisce: art. 67, art. 72, secondo comma, art. 73, terzo comma, art. 74, primo comma, ed art. 75 del 30 marzo 1957, n. 361. Sulla protezione dei dati personali: decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Sulle operazioni di voto nel seggio speciale: art. 9, quarto comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136 Sulla raccolta di voto nell’ufficio distaccato di sezione: l’art. 53 primo comma del T.U. 30 marzo 1957, n. 361. Sulla raccolta del voto a domicilio: art. 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22. Sulla illegittimità della raccolta di liste delle persone che hanno o non hanno votato: provvedimenti del 12 febbraio 2004 (“Disposizioni in materia di comunicazione e di propaganda politica”) e del 7 settembre 2005 (“Misure in materia di propaganda elettorale”) del Garante per la protezione dei dati personali.

21. Qualifica di pubblico ufficiale dei rappresentanti di lista

I rappresentanti di lista durante l’esercizio delle loro funzioni sono pubblici ufficiali.

Sulla qualifica di pubblico ufficiale: art. 40, ultimo comma, del T.U. 30 marzo 1957, n. 361.

22. Sanzioni per i rappresentanti di lista

Il presidente, dopo aver consultato gli scrutatori, può far allontanare dall’aula i rappresentanti di lista che esercitano violenza o che continuano a disturbare in modo grave il regolare procedimento delle operazioni elettorali, anche se richiamati due volte.

I rappresentanti che impediscono lo svolgimento delle operazioni sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con una multa da 1.032 a 2.065 euro.

Sui motivi di allontanamento dal seggio dei rappresentanti di lista di candidati: art. 26, secondo comma, del T.U. 30 marzo 1957, n. 361. Sulle sanzioni previste per coloro che impediscono lo svolgimento delle operazioni: art. 104, sesto comma, del T.U. del 30 marzo 1957, n. 361 aggiornato in base all’art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603; art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

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Capitolo VIII OPERAZIONI PRELIMINARI

ALL’INSEDIAMENTO DEL SEGGIO

23. Consegna al presidente del materiale necessario per le operazioni di voto e di scrutinio

Il giorno prima dell'insediamento del seggio, il presidente si presenta al sindaco nel comune in cui si trova la sezione. Il presidente, entro le 7.30 del sabato, riceve dal sindaco o da un suo delegato il materiale necessario per le operazioni di voto e di scrutinio.

Il materiale comprende: 1. le schede di votazione in un pacco sigillato; 2. il timbro della sezione in un plico sigillato; 3. la lista degli elettori della sezione, autenticata dalla commissione

elettorale circondariale; 4. la lista elettorale aggiunta dei cittadini degli altri Stati membri

dell’Unione europea che hanno chiesto di votare in Italia per i candidati italiani all’elezione del Parlamento europeo, autenticata dalla Commissione elettorale circondariale;

5. una copia della lista degli elettori autenticata dal sindaco o dal segretario comunale, da esporre nella sala della votazione;

6. tre copie del manifesto con le liste dei candidati della circoscrizione elettorale (due copie devono essere esposte nella sala della votazione e una resta a disposizione del seggio);

7. il manifesto con le sanzioni principali, da esporre nella sala della votazione;

8. l’estratto del verbale di nomina degli scrutatori ed eventualmente anche quello di nomina degli scrutatori del seggio speciale;

9. i registri nei quali annotare il numero della tessera elettorale degli elettori che hanno votato;

10. i registri nei quali annotare il numero della tessera elettorale degli elettori che hanno consegnato il telefono cellulare prima di entrare in cabina;

11. le designazioni dei rappresentanti di lista presentate al segretario comunale, oppure l’elenco dei delegati delle liste autorizzati a presentare le designazioni direttamente al presidente del seggio;

12. l'urna per la votazione; 13. le matite copiative; 14. gli stampati necessari per le operazioni di voto e di scrutinio; 15. gli oggetti di cancelleria necessari nella sezione.

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Per attestare la consegna del materiale, viene compilato un verbale, in due copie (modello 13 Parl. Eur.). Una copia rimane al presidente e l’altra viene consegnata al sindaco o a un suo delegato.

Il pacco delle schede di votazione e il plico con il timbro della sezione devono essere aperti il sabato mattina, dopo la costituzione del seggio.

Al presidente vengono consegnati inoltre gli elenchi con i nomi degli: 1. elettori morti dopo la revisione straordinaria delle liste (15 giorni

prima della votazione) o morti prima della revisione, ma non cancellati dalle liste;

2. elettori che non possono votare perché già iscritti nelle liste di un'altra sezione o di un altro comune;

3. elettori residenti all’estero nel territorio dell'Unione europea, iscritti nelle liste elettorali del comune, che votano nella sezione perché hanno comunicato al sindaco l'intenzione di tornare in Italia per votare, anche se erano già stati ammessi a votare in una sezione istituita in uno degli altri Stati membri dell'Unione europea;

4. elettori temporaneamente all'estero per motivi di servizio o missioni internazionali che votano nella sezione perché hanno presentato al comune l'attestazione del comandante del reparto di appartenenza o di impiego dalla quale risulta che, per cause di forza maggiore, non hanno potuto votare per corrispondenza all'estero;

5. elettori irreperibili nelle precedenti votazioni e nel corso della distribuzione delle tessere elettorali;

6. elettori ricoverati in luoghi di cura che hanno chiesto di votare nel luogo in cui sono ricoverati;

7. detenuti con diritto di voto che hanno chiesto di votare nel luogo di detenzione;

8. elettori ammessi a votare in base ad attestazione del sindaco; 9. elettori che hanno ottenuto il duplicato della tessera elettorale; 10. elettori che hanno perso il diritto di voto dopo la pubblicazione del

manifesto di convocazione dei comizi elettorali; 11. elettori della sezione che possono votare a domicilio e vivono

nell’ambito territoriale della sezione (paragrafo 75); 12. elettori, iscritti ad altre sezioni (anche di altri comuni), che possono

votare a domicilio e vivono nell'ambito territoriale della sezione (paragrafo 75);

13. elettori della sezione che possono votare a domicilio e non vivono nell'ambito territoriale della sezione (paragrafo 75);

14. marittimi e aviatori che hanno chiesto di votare nel comune in cui si trovano per motivi di imbarco (paragrafo 62).

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Sulla consegna ai presidenti degli oggetti e dei documenti necessari per le votazioni: art. 1, comma 1, lettera i, del decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 2009, n. 26. Sulle norme per l’esercizio del voto dei cittadini italiani residenti all’estero: art. 4 comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459 e art. 4 del D.P.R 2 aprile 2003, n. 104. Sul voto di cittadini residenti all'estero nel territorio dell'Unione europea che tornano in Italia a votare: art. 38 della legge 24 gennaio 1979, n. 18. Sul diritto di voto degli elettori ricoverati in luoghi di cura in genere: art. 51 del T.U. 30 marzo 1957, n. 361. Sul diritto di voto dei detenuti che chiedono di votare nel luogo di detenzione: art. 8 della legge 23 aprile 1976, n. 136. Sugli elettori ammessi a votare in base ad attestazione del sindaco: art. 32-bis del T.U. delle norme sull’elettorato attivo approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, come introdotto dall’art. 3 della legge 7 febbraio 1979, n. 40. Sugli elettori che hanno perso il diritto elettorale dopo la pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali: primo comma dell’art. 32 del T.U. 20 marzo 1967, n. 223. Sull’elenco degli elettori che voteranno nel luogo di cura o detenzione: art. 52 del T.U. 30 marzo 1957, n. 361 e art. 8 e 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136. Sul voto di marittimi e aviatori che richiedono di votare nel comune in cui si trovano per motivi di imbarco: art. 50 del T.U. 30 marzo 1957, n. 361, come modificato dalla legge 25 maggio 1993, n. 160.

24. Consegna al presidente del materiale necessario per le operazioni di voto nel seggio speciale o nell'ufficio distaccato di sezione

Nelle sezioni ospedaliere e nelle sezioni elettorali nella cui circoscrizione esistono luoghi di cura con meno di 100 posti letto o con almeno 100 e fino a 199 posti letto, oppure luoghi di detenzione, il presidente riceve anche:

1. le buste, le liste elettorali aggiunte, il verbale necessario per le operazioni del seggio speciale o dell'ufficio distaccato di sezione;

2. un secondo timbro della sezione, da usare solo per timbrare la tessera elettorale degli elettori il cui voto viene raccolto nei luoghi di cura o di detenzione o a domicilio;

3. l’elenco degli elettori che votano nei luoghi di cura o nei luoghi di detenzione.

Sul voto degli elettori ricoverati in luoghi di cura: art. 51, 52, 53 del T.U. 30 marzo 1957, n. 361. Sul voto dei detenuti che hanno diritto al voto: art. 8 della legge 23 aprile 1976, n. 136.

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Sulle sezioni ospedaliere: art. 52 del T.U. 30 marzo 1957, n. 361. Sul seggio speciale: art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136. Sull’ufficio distaccato di sezione: art. 53 del T.U. 30 marzo 1957, n. 361; per la raccolta del voto a domicilio: art. 1 decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22.

25. Controllo dell’arredamento

Il presidente controlla l’arredamento del seggio per rimediare ad eventuali mancanze.

In particolare, il presidente verifica che: � il seggio abbia una sola porta d’ingresso (a meno che non vi siano

ingressi separati per uomini e donne); � un tramezzo divida la sala della votazione in due parti; � il tavolo dell'urna sia collocato in modo che i rappresentanti di lista

possano girarvi attorno dopo la chiusura della votazione; � l'urna sia fissata sopra al tavolo per essere sempre visibile a tutti; � sui quattro lati verticali dell’urna sia applicato un'etichetta

autoadesiva, con cornice colorata, nella quale sia riportata la scritta “Elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia”;

� l'urna funzioni e vi sia il rotolo di carta adesiva crespata per chiuderla e sigillarla;

� siano presenti quattro cabine (tranne nei casi in cui ciò risulti materialmente impossibile); una di queste deve essere destinata ai portatori di handicap fisico;

� le cabine siano isolate e provviste di un riparo per assicurare la segretezza del voto; se si trovano a una distanza inferiore ai due metri da porte e finestre, queste devono essere chiuse in modo da impedire la vista e ogni comunicazione;

� le cabine garantiscano la segretezza del voto e che il tavolo al loro interno sia adeguatamente sistemato e completamente sgombro;

� non ci siano fori nelle pareti che dividono cabine abbinate, tali da permettere di vedere o comunicare; il presidente deve ripetere questo controllo più volte anche durante la votazione e se verifica l'esistenza di fori, deve ripararli immediatamente con il materiale che ha a disposizione oppure chiudere una delle cabine;

� sia ben visibile nella sala della votazione un avviso che ricorda agli elettori il divieto di portare all’interno delle cabine telefoni cellulari in grado di fare fotografie o altri apparecchi in grado di registrare immagini;

� la sala della votazione e le cabine siano sufficientemente illuminate;

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� sia stata predisposta una cabina mobile o un altro mezzo idoneo ad assicurare la libertà e la segretezza del voto degli elettori che non possono accedere alle cabine, nelle sezioni nella cui circoscrizione ci sono luoghi di cura con meno di 100 posti letto e per i seggi speciali.

Sui requisiti del tramezzo: art. 42, primo, secondo e terzo comma, del T.U. 30 marzo 1957, n. 361. Sulla collocazione dell'urna: art. 42, quarto comma, del T.U. n. 361. Sulla sistemazione delle cabine per la votazione: art. 42, quinto e sesto comma, del T.U. n. 361. Sulle pene per chi cerca di condizionare il voto: art. 96, 97, 98 e 100 del T.U. 30 marzo 1957, n. 361. Sulle caratteristiche dell'urna e la modalità di chiusura e fissaggio al tavolo: decreto emanato il 16 maggio 1980 dal Ministro dell’Interno, in attuazione dell’art. 8 della legge 13 maggio 1980, n. 70.

26. Arredamento della sala della votazione per facilitare l’accesso ai disabili

La sala della votazione deve essere organizzata in modo da permettere agli elettori disabili di esercitare il loro diritto al voto.

Il presidente di un seggio che si trova in una sede priva di barriere architettoniche deve accertarsi che l’arredamento della sala della votazione permetta all’elettore disabile di:

� leggere il manifesto con i simboli delle liste e i nomi dei candidati; � votare in assoluta segretezza; � svolgere le funzioni di componente del seggio o di rappresentante

di lista; � assistere alle operazioni del seggio. Inoltre, il presidente deve assicurarsi che ci sia almeno una cabina con

caratteristiche tali che l’elettore disabile possa accedervi agevolmente. Questa cabina deve avere un secondo piano di scrittura, eventualmente ribaltabile, alto 80 cm da terra.

In alternativa, può essere predisposto un tavolo con opportuni ripari, addossato alla parete a una distanza dal tavolo del seggio e dal tramezzo tale che assicuri la segretezza del voto.

Il presidente deve infine accertarsi che l'accessibilità ai disabili sia segnalata dall'apposito simbolo.

Sulle facilitazioni dell'esercizio del diritto di voto da parte di elettori non deambulanti: legge 15 gennaio 1991, n. 15.

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Sull’accesso alla cabina dell’elettore disabile: art. 2, comma 3, legge 15 gennaio 1991, n. 15. Sul simbolo che segnala l'accessibilità del seggio ai disabili: l’allegato A al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, riportato, in appendice, alla legge 15 gennaio 1991, n. 15.

27. Custodia della sala di votazione

Il presidente è responsabile degli oggetti e dei documenti necessari per la votazione e per lo scrutinio.

Il presidente dà disposizioni alla forza pubblica per la vigilanza della sala della votazione.

Se all’interno di uno stesso edificio ci sono più seggi, i vari presidenti possono accordarsi per organizzare un servizio di sorveglianza collettivo.

SECONDA SEZIONE OPERAZIONI PRELIMINARI

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CAPITOLO IX COSTITUZIONE DEL SEGGIO

28. Insediamento del seggio

Il giorno delle votazioni, il sabato, alle 9, il presidente costituisce il seggio: chiama a farne parte il segretario da lui scelto (paragrafo 12) e, dopo averne accertata l’identità, gli scrutatori indicati nei verbali di nomina che gli sono stati consegnati (paragrafo 14).

In seguito il presidente sceglie tra gli scrutatori il vicepresidente (paragrafo 7).

Sul calendario delle votazioni nel caso di svolgimento contemporaneo delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia con le elezioni amministrative: art. 1, comma 1, lettera a e lettera i, del decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 2009, n. 26. Sulla scelta del segretario: art. 2 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Sulla scelta del vicepresidente: art. 34 del T.U. 30 marzo 1957, n. 361.

29. Eventuale sostituzione dei componenti del seggio

Se, al momento della costituzione del seggio, uno o più scrutatori sono assenti o non sono stati nominati, il presidente li sostituisce: chiama, alternativamente, il più anziano e il più giovane tra gli elettori presenti con i requisiti necessari (saper leggere e scrivere, non essere rappresentanti di lista, non aver compiuto settant’anni e non ricadere in altre cause di esclusione previste dall’art. 38 del testo unico 30 marzo 1957).

Se non sono presenti nella sala della votazione elettori con i requisiti necessari, il presidente deve costituire ugualmente il seggio e iniziare le operazioni non appena siano presenti due componenti del seggio, oltre al presidente stesso.

Il presidente deve completare la composizione del seggio appena possibile, cioè quando si presentano gli scrutatori designati e non ancora sostituiti o elettori con i requisiti necessari.

La composizione del seggio nelle giornate di domenica (e lunedì, se contemporaneamente si svolgono altre elezioni) deve restare invariata così com’era all’inizio delle operazioni del sabato, anche se si presentano gli scrutatori che erano stati sostituiti perché assenti.

Se però domenica (o lunedì) sono assenti alcuni di coloro che avevano assunto la funzione di presidente o scrutatore per l’assenza dei designati, possono essere sostituiti dai designati iniziali, se questi sono presenti.

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Altrimenti, il presidente, o in sua assenza il vicepresidente, sostituisce gli scrutatori secondo la procedura già illustrata.

Sulla sostituzione degli scrutatori: art. 41 del T.U. 30 marzo 1957, n. 361. Sui motivi di esclusione dalla funzione di scrutatore: art. 38 del T.U. 30 marzo 1957, n. 361.

30. Ammissione dei rappresentanti di lista presso la sezione

Dopo aver costituito il seggio, il presidente chiama ad assistere alle operazioni elettorali anche i rappresentanti di lista. Il presidente li ammette sulla base delle designazioni che il comune gli ha consegnato oppure delle designazioni che i rappresentanti gli presentano direttamente, dopo essersi accertato della loro identità e della regolarità della designazione (paragrafi 20, 21 e 22).

I rappresentanti presso la sezione possono presentarsi anche durante le operazioni elettorali, purché le designazioni siano già state effettuate nei modi ed entro le scadenze indicati nei paragrafi 20, 21 e 22. In tal caso il presidente ne fa prendere nota nel verbale.

Sui rappresentanti di lista: art. 20, ultimo comma, e art. 25 del T.U. 30 marzo 1957, n. 361.

31. Persone che possono entrare nella sala della votazione

Nella sala della votazione possono entrare gli elettori che presentano la tessera elettorale che attesta l’iscrizione al seggio. In alternativa, gli elettori possono presentare un attestato del sindaco che sostituisce la tessera elettorale per quella singola votazione oppure un altro documento che dà diritto al voto in quel seggio (paragrafi 59, 61 e 62).

Inoltre, durante le operazioni elettorali sono ammessi anche: 1. gli ufficiali di polizia giudiziaria e gli agenti della forza pubblica, in

caso di tumulti e disordini (paragrafo 6); 2. gli ufficiali giudiziari, quando devono notificare al presidente

proteste o reclami relativi alle operazioni della sezione (paragrafo 6);

3. tutti coloro che svolgono incarichi previsti dalla legge e dalle istruzioni ministeriali;

4. i candidati presentati nella circoscrizione. Sulla tessera elettorale: art. 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299.

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Sull’attestato del sindaco che sostituisce la tessera elettorale: art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299. Sull’ammissione al voto in base a sentenza: art. 41 del T.U. 30 marzo 1957, n. 361. Sull’ammissione al voto in base ad attestazione del sindaco: art. 32-bis del T.U. sull’elettorato attivo approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, introdotto dall’art. 3 della legge 7 febbraio 1979, n. 40 Sull’accesso della forza pubblica nella sala della votazioni: art. 44, terzo comma, del T.U. 30 marzo 1957, n. 361. Sull’accesso degli ufficiali giudiziari nella sala della votazioni: art. 44, terzo comma, del T.U. 30 marzo 1957, n. 361.

32. Accesso nella sala della votazione

Gli elettori non possono entrare nella sala della votazione armati o con altri oggetti che possono causare ferite o lesioni.

Gli elettori possono entrare nella parte della sala destinata all’ufficio elettorale solo per votare, identificare un altro elettore o assistere un altro elettore fisicamente impedito e possono restarci solo per il tempo necessario per completare tali operazioni.

Per far rispettare quanto appena detto, il presidente può far sorvegliare dagli agenti della forza pubblica l’apertura che mette in comunicazione la parte della sala destinata agli elettori con quella destinata all’ufficio elettorale.

Il presidente può adottare i provvedimenti necessari ad assicurare il libero accesso agli elettori alla sezione elettorale, a impedire gli affollamenti nelle strade adiacenti, a disciplinare il regolare svolgimento delle operazioni (paragrafo 6).

Il presidente fa prendere nota nel verbale delle disposizioni prese. Sul divieto di entrare armati nella sala della votazione: art. 43, secondo comma, del T.U. 30 marzo 1957, n. 361. Sulle condizioni per l’entrata degli elettori nella parte della sala destinata all’ufficio elettorale: art. 42, terzo comma, del T.U. 30 marzo 1957, n. 361. Sui provvedimenti del presidente per il corretto svolgimento delle operazioni elettorali: art. 44, commi quinto, sesto, settimo e ottavo, del T.U. 30 marzo 1957, n. 361. Sulla verbalizzazione delle disposizioni prese: art. 44, ultimo comma, del T.U. 30 marzo 1957, n. 361.

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Capitolo X OPERAZIONI PRELIMINARI

ALL’AUTENTICAZIONE DELLE SCHEDE

33. Accertamento dell’arredamento della sala della votazione da parte del presidente

Subito dopo la costituzione del seggio, il presidente fa verificare agli scrutatori e al segretario che l’arredamento della sala della votazione sia conforme a quanto previsto dalla legge (paragrafo 25)

Di tale accertamento e dei provvedimenti presi per rimediare a eventuali irregolarità il presidente fa prendere nota nel verbale.

34. Determinazione dell'ora di raccolta del voto nei luoghi di cura con meno di 100 posti letto

Il presidente del seggio al quale sono assegnati luoghi di cura con meno di 100 posti letto, prima di autenticare le schede, concorda con la direzione sanitaria del luogo di cura l'ora in cui raccoglierà il voto dei ricoverati e lo comunica agli altri componenti del seggio.

È opportuno che il voto dei ricoverati venga raccolto nelle ore di minore affluenza al seggio, compatibilmente con le esigenze del luogo di cura.

Nello stabilire l'orario per la raccolta del voto, il presidente deve fare in modo di essere presente nel seggio alla chiusura delle votazioni, per dare inizio alla verifica del numero dei votanti e allo scrutinio.

35. Determinazione dell'ora di raccolta del voto a domicilio

Il presidente concorda con gli interessati l'ora in cui raccoglierà a domicilio il voto degli elettori che non possono allontanarsi dall’abitazione perché si trovano in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchi elettromedicali (paragrafo 75). L'orario dovrà essere comunicato con sufficiente preavviso agli elettori interessati.

È opportuno che i voti vengano raccolti nelle ore di minore affluenza al seggio, compatibilmente con le esigenze degli elettori.

Se nella stessa sezione l’ufficio distaccato deve raccogliere sia il voto a domicilio sia il voto nei luoghi di cura, è opportuno che l'ufficio vada l’orario d’uscita dell’ufficio per le due operazioni coincida.

36. Annotazioni da riportare nelle liste degli elettori della sezione

Il presidente, in base agli elenchi che gli sono stati consegnati dal sindaco (paragrafo 23), prima dell'inizio delle votazioni (cioè prima delle 15):

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� annota nelle liste della sezione, accanto ai nomi degli elettori ammessi al voto a domicilio, tale circostanza;

� cancella dalle liste della sezione i nomi degli elettori il cui voto a domicilio verrà raccolto da un altro seggio;

� aggiunge al termine delle liste della sezione i nomi degli elettori di altre sezioni dei quali raccoglierà il voto a domicilio;

� annota nelle liste della sezione i nomi dei marittimi e aviatori che hanno chiesto di votare in un altro comune in cui si trovano per motivi di imbarco.

Sulla necessità che le operazioni di annotazione vengano compiute con speditezza prima dell’inizio delle votazioni: art. 1, comma 1, lettera a, del decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 2009, n. 26.

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Capitolo XI AUTENTICAZIONE DELLE SCHEDE

37. Autenticazione delle schede: firma e timbratura

Dopo l’insediamento del seggio, il presidente avvia le operazioni di autenticazione delle schede.

Ogni scheda viene autenticata con due operazioni: � la firma dello scrutatore (paragrafo 39); � la timbratura con il timbro della sezione (paragrafo 41). Entrambe le operazioni devono essere compiute nella mattina di

sabato. Se, contemporaneamente all’elezione del Parlamento europeo, si

svolgono anche altre elezioni, il seggio dovrà autenticare anche le schede relative a tali altre elezioni.

In ogni caso le operazioni di firma e timbratura devono essere completate in tempo utile per poter iniziare la votazione alle 15 del sabato.

Durante le operazioni di firma e di timbratura delle schede, nessuno dei componenti del seggio può allontanarsi dalla sala.

Il presidente informa i componenti del seggio del divieto di uscire dalla sala della votazione durante le due operazioni.

Sulle operazioni di firma e timbratura: art. 45 del T.U. 30 marzo 1957, n. 361. Sulla necessità che le operazioni di autenticazione vengano compiute con speditezza prima dell’inizio delle votazioni: art. 1, comma 1, lettere a ed i, del decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 2009, n. 26.

38. Determinazione del numero delle schede da autenticare

Il presidente determina il numero delle schede che occorre autenticare, sulla base del numero degli elettori iscritti nelle liste della sezione.

Nelle sezioni ospedaliere e in quelle nella cui circoscrizione esistono luoghi di cura e detenzione il presidente tiene conto anche degli elettori compresi negli appositi elenchi che gli sono stati consegnati dal sindaco (paragrafo 23).

Il presidente tiene conto anche degli elettori ammessi al voto domiciliare:

� sottrae dal numero di schede da autenticare il numero degli elettori iscritti nelle liste della sezione che votano a domicilio in un altro seggio;

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� aggiunge il numero degli elettori non iscritti nelle liste, ma che abitano nella circoscrizione della sezione, dei quali il seggio raccoglierà il voto a domicilio (paragrafo 36).

Sui ricoverati in ospedali e case di cura ammessi a votare nel luogo di ricovero: art. 51 del T.U. 30 marzo 1957, n. 361. Sui detenuti ammessi a votare nel luogo di detenzione: art. 8 della legge 23 aprile 1976, n. 136.

39. Ripartizione delle schede da autenticare

Dopo aver determinato il numero delle schede da autenticare, il presidente le ripartisce fra gli scrutatori del seggio. Gli scrutatori del seggio speciale non possono firmare le schede (paragrafo 18).

Gli scrutatori firmano le schede nell’apposito spazio sulla faccia esterna della scheda e contemporaneamente controllano che in ogni scheda siano riportate con esattezza la circoscrizione elettorale per il Parlamento europeo e le regioni che la compongono.

Il presidente vigila che le operazioni di firma si svolgano con la massima regolarità e speditezza.

Una volta completata la firma delle schede, gli scrutatori passano le schede firmate al presidente. Il presidente le conta per verificare che corrispondano al numero di quelle consegnate a ciascuno scrutatore.

Il segretario annota nel verbale il numero di schede firmate da ciascuno scrutatore.

Il presidente fa constatare ai presenti che la scatola nella quale devono essere conservate le schede è completamente vuota e vi ripone tutte le schede firmate.

40. Apertura del plico sigillato che contiene il timbro della sezione

Quando gli scrutatori hanno terminato di firmare le schede, il presidente fa constatare agli scrutatori e al segretario che il sigillo del plico con il timbro della sezione è integro. Apre il plico e fa annotare nel verbale il numero impresso nel timbro.

Se è stato consegnato un secondo timbro, questo dovrà essere utilizzato esclusivamente per le operazioni dell’ufficio distaccato del seggio o del seggio speciale: servirà per attestare nell’apposito spazio della tessera elettorale l’avvenuta votazione da parte di chi si trova in luoghi di cura o di detenzione o di chi è ammesso al voto a domicilio (capitoli XVI, XVII e XVIII).

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Sulle operazioni relative al timbro della sezione: art. 45 del T.U. 30 marzo 1957, n. 361. Fac-simile del timbro della sezione: tabella D allegata al T.U. 30 marzo 1957, n. 361.

41. Timbratura delle schede

Il presidente estrae dall’apposita scatola le schede già firmate dagli scrutatori.

Il presidente timbra con il timbro della sezione ciascuna scheda nello spazio apposito sulla parte esterna e verifica che il loro numero corrisponda a quello dello schede riposte nella stessa scatola in precedenza.

Il presidente fa poi constatare ai presenti che la scatola è completamente vuota e vi ripone tutte le schede timbrate, pronte per la votazione.

42. Conservazione delle schede

Le schede autenticate vengono conservate nella scatola in cui si trovavano prima di essere autenticate.

Le schede non autenticate vengono conservate nella busta 5-A Parl.Eur.

Queste schede servono se nel corso della votazione è necessario sostituire eventuali schede autenticate ma deteriorate o quelle consegnate agli elettori che hanno diritto di votare nella sezione ma non sono iscritti nelle relative liste o non sono stati conteggiati al momento dell’autenticazione delle schede.

43. Rinvio delle operazioni del seggio alle 15 del sabato e custodia della sala

Dopo l’autenticazione delle schede il presidente chiude la scatola che contiene le schede autenticate. In mancanza di altri sigilli, incolla sulle scatole due strisce di carta che vengono firmate dal presidente, dai componenti del seggio e, se lo chiedono, dai rappresentanti di lista.

Il presidente ripone nella busta 2 Parl.Eur. tutto il materiale rimanente (le liste degli elettori di sezione, il plico con il timbro della sezione, gli stampati che servono per la votazione e lo scrutinio, le matite copiative, le buste che contengono le schede avanzate dopo la firma, ecc). Chiude la busta, che viene firmata sulla chiusura dai componenti del seggio e, se lo richiedono, dai rappresentanti di lista.

Il presidente fa poi constatare che l'urna per la votazione è vuota, la chiude e le sigilla.

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Infine, il presidente rinvia le operazioni alle 15 dello stesso giorno, sabato, e chiude la sala in modo che nessuno ci possa entrare.

Per questo chiude tutti gli accessi e le aperture della sala, tranne la porta di uscita, e con la collaborazione degli altri componenti del seggio, applica sugli infissi dei sigilli di carta disposti in modo che qualsiasi spostamento degli infissi ne determini la rottura. Il presidente e almeno due scrutatori firmano i sigilli.

Infine, il presidente fa uscire tutti dalla sala, chiude la porta dall’esterno e la sigilla. Il presidente e almeno due scrutatori firmano i sigilli. Per la vigilanza della sala, il presidente prende accordi con le forze dell’ordine.

Sulla chiusura della sala: art. 45, ultimo mcomma, del T.U. 30 marzo 1957, n. 361.

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CAPITOLO XII INSEDIAMENTO DEL SEGGIO SPECIALE

44. Insediamento del seggio speciale

Il seggio speciale si insedia alle 9 del sabato, contemporaneamente all’insediamento del seggio normale e nella sua stessa sede.

45. Raccolta del voto nei luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto, nei luoghi di detenzione e nelle sezioni ospedaliere con elettori ricoverati impossibilitati a raggiungere la cabina

Il presidente del seggio speciale concorda con la direzione sanitaria dei luoghi di cura o con la direzione dei luoghi di detenzione compresi nella circoscrizione della sezione l'ora in cui raccoglierà il voto dei ricoverati (paragrafo 71) o dei detenuti (paragrafi 73 e 74), oppure, nelle sezioni ospedaliere, quello dei ricoverati impossibilitati a raggiungere la cabina (paragrafo 70).

Il presidente comunica l'orario agli altri due componenti del seggio speciale.

Sul seggio speciale: art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136.

TERZA SEZIONE LE OPERAZIONE DI VOTO

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Capitolo XIII OPERAZIONI PRELIMINARI

ALL’APERTURA DELLA VOTAZIONE

46. Ricostituzione del seggio

Alle 15 del sabato il presidente ricostituisce il seggio con le stesse persone della mattina. Il presidente del seggio speciale fa lo stesso.

Eventuali assenti vengono sostituiti come previsto nei paragrafi 4 e 29. Il presidente chiama quindi ad assistere alle operazioni elettorali i

rappresentanti di lista presso la sezione. Sull’orario di inizio delle votazioni: art. 1, comma 1, lettera a, del decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 2009, n. 26. Sull’insediamento del seggio speciale: art. 9 della legge n. 136 del 23 aprile 1976

47. Verifica dell’integrità dei sigilli e del materiale di voto

Dopo la ricostituzione del seggio, il presidente: � fa verificare ai componenti del seggio che i sigilli di porte e finestre

della sala, dell'urna per la votazione, delle buste e delle scatole siano integri;

� apre le buste e la scatola; � controlla le schede e verifica che il loro numero sia lo stesso della

sera prima; � fa verificare ai componenti del seggio che l'urna sia vuota.

48. Consegna al presidente del seggio speciale del materiale per il voto

Il presidente consegna al presidente del seggio speciale: � le schede autenticate per il voto dei ricoverati e dei detenuti

(paragrafo 18); � i verbali del seggio speciale; � il secondo timbro della sezione (paragrafo 40); � le liste elettorali aggiunte; � il materiale per il voto. Il presidente annota nel verbale il numero di schede consegnate al

presidente del seggio speciale per ciascuna elezione.

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Capitolo XIV OPERAZIONI DI VOTO

49. Apertura della votazione

Completate le operazioni preliminari, il presidente illustra ad alta voce agli elettori presenti le modalità di voto. Nell'illustrazione, il presidente deve evitare qualsiasi riferimento a simboli politici, liste o candidati.

Il presidente precisa che: � l’elettore esprime il voto tracciando con la matita copiativa un

segno sul rettangolo che contiene il simbolo della lista prescelta; � l’elettore può esprimere anche delle preferenze per singoli

candidati compresi nella lista votata (fino a un massimo di tre; solo una per i candidati delle liste di minoranze linguistiche collegate ad altra lista);

� per esprimere il voto di preferenza l’elettore deve scrivere, nelle righe tracciate a fianco del simbolo della lista votata, il nome e cognome o solo il cognome dei candidati preferiti (se più candidati della stessa lista hanno lo stesso cognome, deve scrivere il nome e cognome e, se necessario, la data e il luogo di nascita; se il candidato ha due cognomi e non si può fare confusione con altri candidati, l’elettore può scriverne uno solo);

� se, contemporaneamente all’elezione del Parlamento europeo, si svolgono altre elezioni, l’elettore deve fare attenzione a non sovrapporre le schede in cabina quando traccia il voto per evitare che il segno fatto su una scheda sia visibile sulle altre;

� prima di uscire dalla cabina, l’elettore deve chiudere la scheda seguendo le pieghe;

� l’elettore deve restituire la matita assieme alla scheda; � è vietato usare all’interno delle cabine telefoni cellulari in grado di

fare fotografie o altri dispositivi in grado di registrare immagini; � eventuali fenomeni di condizionamento del voto potranno essere

perseguiti dall’autorità giudiziaria penale. Il presidente dichiara quindi aperta la votazione e fa riportare nel

verbale l’ora di inizio. Il presidente illustra le istruzioni per il voto più volte nel corso della

votazione, in modo che tutti gli elettori ne siano a conoscenza. Agli elettori ai quali è consentito di votare in una sezione elettorale

diversa da quella in cui sono iscritti, il presidente ricorda anche: � che i loro nomi sono annotati nella lista degli elettori della sezione

(o in liste aggiunte) e nel verbale delle operazioni del seggio;

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� che la legge prevede sanzioni per chi vota in più sezioni elettorali, come indicato nel manifesto affisso nel seggio.

Sull’espressione del voto dell’elettore: art. 4 del testo unico 30 marzo 1957, n 361. Sulla piegatura, da parte dell’elettore, della scheda votata: art. 58, secondo comma, del testo unico 30 marzo 1957, n 361. Sull’obbligo di restituzione della matita copiativa: art. 58, terzo comma, del testo unico 30 marzo 1957, n 361. Sulle preferenze nelle elezioni per i membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia: art. 14, primo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, come sostituito dall’art. 5, comma 1, della legge 8 aprile 2004, n. 90; Sulle preferenze nelle liste delle minoranze linguistiche collegate ad altra lista: art. 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18. Sulle sanzioni per chi vota in più sezioni elettorali: art. 103, terzo comma, del T.U. 30 marzo 1957, n. 361.

50. Ammissione al voto degli elettori

L’elettore esprime il voto presentandosi di persona al seggio in cui è iscritto, portando con sé la propria tessera elettorale.

Gli elettori sono ammessi a votare nell’ordine in cui si presentano, indipendentemente dall’ordine in cui sono iscritti nelle liste.

Il presidente può dare la precedenza al sindaco, agli addetti al servizio elettorale, agli agenti della forza pubblica e a tutti coloro che svolgono un compito istituzionale nel giorno delle elezioni.

Oltre agli elettori iscritti nelle liste della sezione è ammesso a votare nella sezione:

� chi si presenta con l’attestazione del sindaco che lo ammette a votare in quella sezione (paragrafo 57);

� chi si presenta con una sentenza che lo dichiara elettore della circoscrizione (paragrafo 57);

� i componenti del seggio (paragrafo 58); � i rappresentanti di lista (paragrafo 58); � i candidati della circoscrizione (paragrafo 58); � gli agenti della forza pubblica in servizio nella sezione (paragrafo

58); � i componenti delle Forze armate, dei Corpi organizzati

militarmente per il servizio dello Stato, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco in servizio nel comune (paragrafo 59);

� gli elettori non deambulanti (paragrafo 61);

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� i marittimi e gli aviatori fuori residenza per motivi di imbarco (paragrafo 60);

� gli ammessi al voto a domicilio (paragrafi 73 e 74); � gli ammalati che hanno chiesto di votare nel luogo di cura in cui

sono ricoverati (paragrafi 67-70); � i detenuti con diritto al voto (paragrafo 71 e 72). Sull’ordine di presentazione degli elettori al voto: art. 57, primo comma, del testo unico 30 marzo 1957, n. 36.

51. Identificazione degli elettori

Per poter votare l’elettore deve presentare un documento con foto che consenta l’identificazione. Sono validi:

� un documento di identità rilasciato dalla pubblica amministrazione, anche scaduto;

� una tessera di riconoscimento rilasciata dall’unione nazionale ufficiali in congedo d’Italia convalidata da un comando militare;

� una tessera di riconoscimento rilasciata da un ordine professionale. In questi casi, lo scrutatore indica gli estremi del documento

nell’apposita colonna della lista degli elettori della sezione. Se l’elettore non ha con sé uno di questi documenti, l’identificazione

può essere attestata da un componente del seggio che conosca personalmente l’elettore. In questo caso, il componente del seggio che identifica l’elettore firma nell'apposita colonna della lista degli elettori della sezione.

Se l'elettore privo di documento non è conosciuto da un componente del seggio, può essere identificato da un altro elettore del comune con un regolare documento di identità o che sia a sua volta conosciuto personalmente da un componente del seggio. Colui che attesta l'identità dell’elettore deve presentare un documento di identificazione e firmare nella colonna di identificazione della lista degli elettori del seggio. Il presidente lo avverte che, se afferma il falso, incorrerà nelle pene previste dalla legge.

Se c’è disaccordo sull’identità dell’elettore tra i componenti del seggio o tra i rappresentanti di lista, è il presidente che decide se ammettere l’elettore al voto.

Sull’identificazione dell’elettore: art. 57 del T.U. 30 marzo 1957, n. 361. Sul potere decisionale del presidente: art. 57, comma 6, e art. 66 del T.U. 30 marzo 1957, n. 361. Sulle pene previste per chi contribuisce all'ammissione al voto di chi non ne ha diritto: art. 104 del T.U. 30 marzo 1957, n. 361.

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52. Verifica della tessera elettorale

Per essere ammesso a votare, l’elettore deve presentare la tessera elettorale.

Il presidente controlla che sulla tessera elettorale non ci sia già il timbro del voto per la stessa elezione.

Uno scrutatore timbra e scrive la data negli spazi per la certificazione del voto che si trovano nella tessera elettorale; inoltre annota il numero della tessera e il numero di iscrizione nella lista elettorale di sezione sugli appositi registri dei votanti (uno maschile o uno femminile).

Per gli elettori senza tessera elettorale, lo scrutatore mette il timbro della sezione e la sua firma e scrive “ha votato” sulla sentenza o sull'attestazione del sindaco o sull'attestato sostitutivo della tessera elettorale rilasciato dal sindaco (paragrafo 56).

Sull’esibizione della tessera elettorale: art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299. Modello di tessera elettorale: tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299, modificata dal decreto del Ministro dell’Interno 16 novembre 2000. Modello di tessera elettorale delle regioni autonome del Trentino-Alto Adige e della Valle d’Aosta: tabelle B e C, allegate al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299, modificate dal decreto del Ministro dell’Interno 16 novembre 2000. Modello di tessera elettorale per i cittadini dell’Unione europea residenti in Italia: tabella D, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299, modificata dal decreto del Ministro dell’Interno 16 novembre 2000.

53. Divieto di portare nelle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini

Gli elettori non possono portare all’interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini. La legge prevede sanzioni per chi non rispetta questo divieto.

Il presidente affigge all’interno del seggio un avviso con il seguente testo:

“Non si possono introdurre all’interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini. Chiunque contravviene a questo divieto è punito con l’arresto da tre a sei mesi e con l’ammenda da 300 a 1.000 euro, ai sensi dell’articolo 1,

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comma 4, del decreto- legge 1° aprile 2008, n. 49, convertito dalla legge 30 maggio 2008, n. 96”. Quando l’elettore presenta al seggio il documento di identificazione e la

tessera elettorale, il presidente prende in consegna telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini.

Dopo il voto, il presidente restituisce all’elettore le apparecchiature prese in consegna insieme al documento di identificazione e alla tessera elettorale.

Il presidente fa prendere nota della presa in consegna e della restituzione di queste apparecchiature negli appositi registri, diversi per maschi e femmine.

Sul divieto di introdurre nella cabina elettorale telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini e sulle sanzioni previste per i trasgressori: art. 1, comma 1 del decreto-legge 1° aprile 2008, n. 49, “Misure urgenti volte ad assicurare la segretezza della espressione del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie”, convertito, senza modificazioni, dalla legge 30 maggio 2008, n. 96.

54. Consegna della scheda e della matita all’elettore

Dopo che l’elettore è stato identificato, il presidente: � legge ad alta voce il nome dell’elettore e il suo numero di iscrizione

nella lista di sezione; � consegna la matita per la votazione; � consegna la scheda per la votazione; è opportuno che il presidente

consegni la scheda aperta, in modo che l’elettore possa controllare che non vi sono segni che le invalidano;

� fa constatare all’elettore che la scheda è autenticata; � se, contemporaneamente all’elezione del Parlamento europeo, si

svolgono anche altre elezioni, raccomanda all’elettore di non sovrapporre le schede al momento del voto, per non trasferire segni da una scheda all’altra.

55. Votazione dell’elettore e riconsegna della scheda al presidente

L’elettore, ricevute la scheda e la matita, entra nella cabina elettorale per esprimere il voto.

Prima di uscire dalla cabina, l’elettore ripiega la scheda secondo le linee della piega precedente. Se un elettore non piega la scheda, il presidente lo invita a rientrare nella cabina per piegarla.

L’elettore consegna quindi la matita e la scheda al presidente, il quale:

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� verifica che la scheda sia la stessa che aveva consegnato all’elettore; � verifica che sulla parte esterna della scheda non ci siano segni o

scritture che possano portare al riconoscimento dell’elettore; � inserisce la scheda nell'urna. Uno scrutatore firma accanto al nome dell’elettore nella colonna

apposita della lista degli elettori di sezione per attestare che l’elettore ha riconsegnato la scheda.

Il presidente riconsegna all’elettore il documento di identità e la tessera elettorale.

56. Rilevazione e comunicazione dell’affluenza alle urne.

Il presidente rileva e comunica al Comune il numero di elettori che hanno votato fino a quel momento:

� sabato, alle 22.00, alla chiusura delle operazioni di voto del giorno; � domenica, alle 12.00; � domenica, alle 19.00; � domenica, alle 22.00, alla chiusura delle operazioni di voto (solo in

questo caso il numero di votanti deve essere anche distinto per sesso).

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Capitolo XV CASI PARTICOLARI CHE SI POSSONO

VERIFICARE DURANTE LA VOTAZIONE

57. Voto di un elettore portatore di un handicap fisico

Gli elettori ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento della stessa gravità possono esprimere il voto con l’assistenza di un familiare o di un elettore scelto liberamente. L’accompagnatore deve essere iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi comune italiano.

Sono ammessi al voto con l’assistenza di un accompagnatore: � gli elettori con handicap fisico sulla cui tessera il comune ha posto

il timbro AVD che indica il “diritto al voto assistito”; il timbro si trova nella parte interna della tessera e deve essere accompagnato dalla firma di un delegato del sindaco;

� gli elettori con handicap fisico che presentano un certificato di un medico designato dall'unità sanitaria locale che attesta la loro condizione, anche se sulla tessera elettorale non c’è il timbro AVD; il certificato, rilasciato gratuitamente, deve indicare che l’elettore non può votare senza l’assistenza di un accompagnatore;

� gli elettori “ciechi civili” che presentano il libretto attualmente rilasciato dall’INPS (in passato dal Ministero dell’interno o dalla Direzione generale dei servizi civili); all’interno del libretto è indicata la categoria “ciechi civili” ed è riportato uno dei codici (per esempio 10; 11; 15; 18; 19; 05; 06; 07): in questo caso il presidente fa annotare nel verbale gli estremi del libretto, la categoria e il numero di codice che attesta la cecità, senza doversi accertare che vi sia effettivamente un impedimento;

� gli elettori che presentano altri impedimenti anche se non hanno il timbro AVD sulla tessera elettorale o un certificato medico che attesta il loro stato; in questi casi spetta al presidente valutare che vi sia effettivamente un impedimento. L’ammissione al voto assistito è consentita solo se l’infermità riguarda la capacità visiva o il movimento degli arti superiori dell’elettore. Il presidente, per poter ammettere l’elettore al voto assistito, deve accertare che vi sia effettivamente l'impedimento, o perché evidente, o perché ne sia direttamente a conoscenza. Le infermità che riguardano la sfera psichica dell’elettore non consentono l’ammissione al voto assistito. Tuttavia, i portatori di handicap di natura psichica, che presentano una menomazione fisica che impedisce loro di

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esercitare materialmente il diritto di voto, possono essere ammessi al voto assistito.

Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido.

Sull’esercizio di voto da parte di affetti da infermità e sulla richiesta di voto assistito: art. 55, secondo comma, come modificato dall’art. 1, comma 1, della legge 5 febbraio 2003, n. 17. Sulle norme che agevolano il diritto di voto agli elettori portatori di handicap: art. 29, legge 5 febbraio 1992, n. 104 Sulla presentazione di un certificato medico per l’attestazione dell’infermità: art. 56, settimo comma del T.U. n. 361 e successive modificazioni. Sull’ammissione al voto assistito dei ciechi: art 3 della legge 18 dicembre 1973, n. 854. Sul potere del presidente di valutare la sussistenza dell’impedimento in mancanza di certificazione: decisione della quinta Sezione del Consiglio di Stato del 6 giugno 1990, n. 505

58. Operazioni da svolgere per il voto assistito degli elettori con handicap fisico

Il presidente, prima di consegnare la scheda elettorale all’elettore con handicap fisico:

� richiede la tessera elettorale anche all’accompagnatore; � si assicura che l’accompagnatore non abbia già accompagnato in

cabina altri elettori; � scrive sulla tessera elettorale dell’accompagnatore, all’interno di

uno degli spazi per la certificazione del voto, la dicitura “accompagnatore” seguita dalla data e dalla sigla del presidente, senza aggiungere il timbro della sezione;

� chiede all’elettore se ha scelto liberamente il proprio accompagnatore e se ne conosce il nome e il cognome.

In seguito, il presidente fa annotare nel verbale il nome e il cognome dell’elettore ammesso al voto assistito, il suo numero di iscrizione nella lista elettorale, il motivo che giustifica il voto assistito, il nome del medico o dell’istituzione che ha accertato l’impedimento dell’elettore, il nome e cognome dell’accompagnatore.

Se l’elettore è stato ammesso al voto assistito perché nella tessera elettorale è presente il timbro AVD, il presidente fa annotare nel verbale, nella colonna riservata al motivo, il numero della tessera elettorale dell’elettore senza indicare il nome del medico.

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Se l’elettore è stato ammesso al voto assistito per decisione del presidente, questi fa annotare nel verbale il motivo che giustifica il voto assistito. Non è invece necessario indicare il ragionamento che ha portato il presidente ad ammettere l’elettore al voto assistito.

L’eventuale certificato medico deve essere allegato al verbale. Sulle annotazioni da porre nella tessera elettorale dell’accompagnatore: art. 55, terzo comma, del T.U. . 361 e art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299. Sulle annotazioni da riportare nel verbale: art. 55, quinto comma del T.U. n. 361.

59. Voto di un elettore che ha diritto a votare in base a una sentenza o a una attestazione del sindaco

Prima di consegnare la scheda a un elettore che si presenta al seggio con una sentenza o con un’attestazione del sindaco che lo dichiara elettore della circoscrizione, il presidente:

� prende visione della sentenza o dell’attestazione del sindaco; � fa prender nota nel verbale delle generalità dell’elettore, del

numero del documento d’identità e dell’autorità che lo ha rilasciato e degli estremi della sentenza o dell’attestazione;

� scrive sulla sentenza o sull’attestazione la dicitura “ha votato” accompagnata dalla propria firma e dal timbro della sezione, in modo che l’elettore non possa votare anche in un’altra sezione dello stesso comune o di un altro comune della circoscrizione.

Se l’elettore viene ammesso a votare in base all’attestazione del sindaco, può votare solo nella sezione indicata nell’attestazione.

La scheda da consegnare all’elettore viene prelevata dalla busta che contiene quelle autenticate.

Il presidente sostituisce la scheda autenticata prelevata per ogni elettore non iscritto nelle liste con un'altra scheda prelevata dalla scatola delle schede non autenticate (busta 5-A Parl.Eur.). Queste vengono firmate da uno scrutatore, timbrate dal presidente e poi introdotte nelle scatole che contengono le schede autenticate.

Non bisogna confondere l’attestazione del sindaco con cui un elettore viene ammesso a votare con l’attestato sostitutivo della tessera elettorale rilasciato dal sindaco. Se si presenta a votare un elettore con questo attestato, non si deve autenticare nessuna scheda aggiuntiva. L’elettore, infatti, risulta già iscritto nella lista della sezione.

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Sul diritto di voto in base a una sentenza: art. 47, secondo comma, del T.U. 30 marzo 1957, n. 361. Sul diritto di voto in base all’attestazione del sindaco: art. 3, della legge 7 febbraio 1979, n. 40. Sul voto con attestato sostitutivo della scheda elettorale: art. 7 del D.P.R 8 settembre 2000, n. 299.

60. Voto del presidente, degli scrutatori, del segretario, dei rappresentanti di lista, dei candidati alle elezioni, degli agenti della forza pubblica in servizio

Il presidente può votare nella sezione nella quale esercita la sua funzione, anche se è iscritto in un'altra sezione del comune o di un altro comune della circoscrizione.

Il segretario e gli scrutatori possono votare nella sezione nella quale esercitano la loro funzione, anche se sono iscritti come elettori in un’altra sezione del comune.

I rappresentanti di lista possono votare nella sezione nella quale esercitano la loro funzione, se sono elettori della circoscrizione.

Gli agenti della forza pubblica in servizio possono votare nella sezione in cui esercitano la loro funzione anche se sono iscritti in un'altra sezione, di qualsiasi comune.

I candidati possono votare in una sezione qualsiasi della circoscrizione nella quale sono candidati.

Prima di consegnare le schede elettorali, il presidente verifica la tessera elettorale, fa annotare le generalità degli elettori nell’apposito paragrafo del verbale e il numero della tessera elettorale nell'apposito registro (paragrafo 52) e fa timbrare e scrivere la data negli spazi per la certificazione del voto che si trovano nella tessera elettorale.

Per i componenti del seggio e i rappresentanti di lista non è necessario annotare gli estremi del documento d'identità, dato che sono già stati identificati.

Le schede consegnate agli interessati vengono sostituite di volta in volta con il procedimento indicato nel paragrafo 57.

I nominativi di tali elettori devono essere aggiunti alla fine delle liste degli elettori della sezione.

Sul voto di presidente, segretario e scrutatori: art. 48, primo comma, del T.U. 30 marzo 1957, n. 361. Sulla normativa riguardo alla votazione dei rappresentanti di lista: l’art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533

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Sull’esibizione della tessera elettorale: art. 14 decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299. Sull’aggiunta in calce dei nominativi degli elettori: art. 48, secondo comma, del T.U. 30 marzo 1957, n. 361.

61. Voto dei militari delle forze armate, dei componenti di corpi militarmente organizzati per il servizio dello stato, dei componenti delle forze di polizia, del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Croce Rossa italiana

Possono votare in una qualsiasi sezione del comune nel quale prestano servizio, con precedenza rispetto agli elettori iscritti nelle liste:

� i militari delle forze armate; � i componenti di corpi militarmente organizzati per il servizio dello

stato; � i componenti delle forze di polizia; � i componenti del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco; � i componenti della Croce Rossa italiana. Nemmeno questi elettori possono entrare nel seggio armati (paragrafo

32). Non possono, inoltre, entrare nel seggio inquadrati. Il presidente iscrive questi elettori in una lista elettorale aggiunta

(modello 27/m Parl.Eur. e modello 27/f Parl.Eur.), a meno che non siano elettori di quel seggio.

Vengono ammessi a votare, dopo essere stati identificati e aver presentato la tessera elettorale.

Per evitare abusi e irregolarità da parte di estranei alle Forze armate, il presidente deve chiedere a questi elettori una dichiarazione, con la firma del comandante e il timbro del reparto, che attesti il reparto e il comune nel quale l’elettore presta servizio.

Per i militari distaccati in un'altra sede per esigenze di ordine pubblico, la dichiarazione deve riportare il nome del comune in cui sono stati inviati a prestare servizio.

I militari in licenza che si trovano in un comune diverso da quello in cui sono iscritti come elettori, possono votare nel comune in cui si trovano. In questo caso devono esibire il foglio di licenza o un documento analogo.

I militari sprovvisti di un documento d'identificazione e privi del tesserino senza fotografia rilasciato dal reparto, possono votare esibendo un certificato che indichi le loro generalità e sia firmato dal comandante che ha scritto l'annotazione sulla tessera elettorale.

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Le schede consegnate a questi elettori vengono sostituite di volta in volta con il procedimento indicato al paragrafo 57.

Sul voto delle Forze armate e delle Forze di Polizia: art. 49 del T.U. 30 marzo 1957, n. 361. Sul divieto di entrare armati in sezione: art. 49, terzo comma, del T.U. 30 marzo 1957, n. 361.

62. Voto di marittimi e aviatori fuori residenza per motivi di imbarco

I marittimi e gli aviatori possono votare in qualunque seggio del comune in cui si trovano per motivi d'imbarco, se sono in possesso della relativa autorizzazione.

Il presidente iscrive gli elettori nella stessa lista elettorale aggiunta in cui sono indicati i militari che votano nella sezione (modello 27/m Parl.Eur. e modello 27/f Parl.Eur.).

I marittimi e gli aviatori, per essere ammessi al voto, devono presentare: � la tessera elettorale; � il certificato del comandante del porto o del direttore

dell’aeroporto, che attesta che l'elettore si trova fuori sede per motivi di imbarco e non può votare nel comune di residenza;

� l’attestazione della notifica che il sindaco del comune in cui si trova ha inviato al sindaco del comune di residenza. La notifica deve indicare che il marittimo o l’aviatore ha scelto di votare nel comune dove si trova per motivi imbarco.

Le schede consegnate a questi elettori vengono sostituite di volta in volta con il procedimento indicato al paragrafo 57.

Sul voto di marittimi e aviatori: art. 50 del T.U. 30 marzo 1957, n. 361.

63. Voto di elettori non deambulanti

Gli elettori non deambulanti iscritti nelle liste elettorali di un seggio che non è accessibile con sedia a rotelle, possono votare in un qualsiasi seggio del comune privo di barriere architettoniche.

Per votare, gli elettori devono presentare la tessera elettorale e un certificato che attesta il proprio stato. Sono considerati validi i certificati medici rilasciati dall’unità sanitaria locale e la patente di guida speciale. È necessario in ogni caso che dai certificati emerga l'impossibilità o la capacità ridotta di deambulazione.

Il presidente, accertandosi che esistano le condizioni appena illustrate, annota nel verbale le generalità dell’elettore, il numero del suo documento di

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riconoscimento e l'autorità che lo ha rilasciato o del documento della persona che attesta la sua identità, l’autorità sanitaria che ha rilasciato la certificazione medica.

I nominativi di questi elettori devono essere aggiunti alla fine delle liste degli elettori del seggio e i certificati medici devono essere allegati al verbale.

Il voto è espresso dall'elettore in una cabina allestita secondo le indicazioni riportate al paragrafo 26.

Le schede consegnate agli elettori non deambulanti che non appartengono alle liste del seggio vengono sostituite di volta in volta con il procedimento indicato al paragrafo 57.

Sul voto degli elettori non deambulanti: art. 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 15. Sulle certificazioni mediche da allegare al verbale: art. 1, comma 5, della legge 15 gennaio 1991, n. 15. Sui nominativi degli elettori aggiunti in calce alle liste: art. 1, comma 4, della legge 15 gennaio 1991, n. 15.

64. Elettore che verifica che la sua scheda è deteriorata

Se l’elettore si accorge che la scheda che gli è stata consegnata dal presidente è deteriorata o se la deteriora lui stesso, può chiedere che venga sostituita, dopo aver restituito quella deteriorata.

L’elettore ha diritto che gli venga sostituita la scheda ogni volta che la trova deteriorata; se è lui stesso a deteriorarla gli può essere sostituita una sola volta.

Il presidente annota nella lista, accanto al nome dell’elettore, la consegna della nuova scheda.

Annota poi sulla scheda restituita l’indicazione “scheda deteriorata”, firma la scheda e la inserisce nella busta 8-E Parl.Eur.

La scheda deteriorata viene sostituita con il procedimento indicato nel paragrafo 57.

Sulla restituzione della scheda deteriorata: art. 63 del T.U. 30 marzo 1957, n. 361.

65. Elettore che non vota nella cabina

Se l’elettore non vota nella cabina, le schede vengono annullate. Le schede annullate vengono inserite nella busta 8-E Parl.Eur., e vengono allegate al verbale.

L’elettore che non ha votato nella cabina non viene più riammesso al voto.

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Il presidente o chiunque altro trascura o impedisce di far entrare nella cabina l’elettore, è punito con la reclusione da tre mesi a un anno.

Sul voto fuori dalla cabina: art. 62, T.U. 30 marzo 1957, n. 361. Sulle sanzioni per chi ostacola il voto nella cabina: art. 62 e 111 del T.U. 30 marzo 1957, n. 361.

66. Elettore che indugia nel voto

Se un elettore indugia nella cabina, spetta al presidente valutare se l’elettore impiega intenzionalmente più tempo del necessario per esprimere il suo voto.

Il presidente invita l’elettore a restituire la scheda; se l'elettore non risponde all'invito, la scheda viene annullata.

L’elettore che ha indugiato nel voto non verrà riammesso a votare se non dopo che hanno votato tutti gli elettori presenti.

Le schede annullate devono essere inserite nella busta 8-E Parl.Eur. La scheda annullata viene sostituita con il procedimento indicato nel

paragrafo 57. L’accaduto deve essere riportato nel verbale e deve essere annotato

accanto al nome dell’elettore nella lista della sezione. Sull’elettore che indugia nel voto: art. 44 del T.U. 30 marzo 1957, n. 361.

67. Riconsegna da parte dell’elettore di una scheda senza il timbro della sezione o senza la firma dello scrutatore

La scheda che viene restituita dall’elettore senza timbro della sezione o senza firma dello scrutatore, non deve essere inserita nell’urna.

La scheda deve essere, invece, siglata dal presidente e da almeno due scrutatori e allegata al verbale, indicando anche il nome dell’elettore.

La scheda consegnata dall’elettore viene inserita nella busta 8-E Parl.Eur.

Il fatto viene annotato anche nella lista della sezione, accanto al nome dell’elettore. L’elettore non può più votare.

Spetta al presidente valutare se ci sono gli estremi per considerare falsa la scheda e denunciare l’elettore.

Sull'elettore che consegna una scheda senza il timbro della sezione o senza la firma dello scrutatore: art. 58, quinto comma e art. 67, n. 3, del T.U. 30 marzo 1957, n. 361. Sulla denuncia dell’elettore: art. 100, secondo comma, T.U. 30 marzo 1957, n. 361.

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68. Elettore che non restituisce la scheda

Se l’elettore non riconsegna la scheda, il fatto viene riportato nel verbale, indicando anche il nome dell’elettore.

Il fatto viene annotato anche nella lista della sezione, accanto al nome dell’elettore.

Il presidente denuncia all’autorità giudiziaria gli elettori che non riconsegnano la scheda, perché vengano applicate le sanzioni amministrative.

Sulla segnalazione dell’elettore che non riconsegna la scheda: art. 58, quinto comma, T.U. 30 marzo 1957, n. 361. Sull’annotazione sul verbale e sulla lista elettorale: art. 67, n. 3 del T.U. 30 marzo 1957, n. 361.

69. Elettore che non riconsegna la matita

Se l’elettore non riconsegna la matita, il fatto viene riportato nel verbale, indicando anche il nome dell’elettore.

Il presidente denuncia all’autorità giudiziaria gli elettori che non riconsegnano la matita, perché vengano applicate le sanzioni amministrative.

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Capitolo XVI VOTO DEI RICOVERATI NEI LUOGHI DI CURA

70. Operazioni di voto nei luoghi di cura con 200 o più posti letto

Gli elettori ricoverati in luoghi di cura con 200 o più posti letto possono votare nella sezione ospedaliera costituita all’interno della struttura in cui si trovano.

Per votare, gli elettori ricoverati devono presentare la tessera elettorale e l’attestazione del sindaco che certifica l’inclusione nell’elenco degli elettori del seggio costituito nel luogo di cura.

Il presidente allega l’attestazione del sindaco al registro dei votanti (paragrafo 52).

Per facilitare le operazioni di voto, il sindaco fornisce l’elenco degli elettori ricoverati che hanno richiesto di votare nel seggio costituito nel luogo di cura con 200 o più posti letto (paragrafo 24).

Tuttavia, possono essere ammessi a votare anche elettori non compresi nell’elenco fornito dal sindaco. Se vi sono più seggi nello stesso luogo di cura, è opportuno controllare che l’elettore non sia stato assegnato a un altro seggio.

Se l'elettore non è incluso nell'elenco degli elettori ammessi a votare nella sezione ospedaliera, il presidente consegna all'elettore una scheda presa dalla busta delle schede già autenticate. La scheda viene sostituita con il procedimento indicato nel paragrafo 57.

Gli elettori vengono registrati nelle liste elettorali aggiunte per la votazione dei ricoverati nei luoghi di cura (modello 23/m Parl.Eur. e modello 23/f Parl.Eur.), precisando per quale elezione ciascun elettore ha votato.

Il numero delle tessere elettorali dei votanti viene annotato da uno scrutatore nel registro dei votanti (paragrafo 52).

Il voto degli elettori ricoverati in luoghi di cura con 200 o più posti letto che non si possono muovere dal letto viene raccolto al capezzale dal seggio speciale costituito all'interno della sezione ospedaliera. Le operazioni di voto si svolgono secondo le modalità proprie del seggio speciale (paragrafo 69). Il presidente adotta gli accorgimenti necessari per garantire la libertà e la segretezza del voto. Il segretario compila in duplice copia verbali distinti per ogni luogo di cura (modello 19 Parl.Eur.).

Per la costituzione delle sezioni ospedaliere nei luoghi di cura con 200 o più posti letto: art. 52 del T.U. 30 marzo 1957, n. 361 e art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299. Per il voto degli elettori ricoverati: art. 51 del T.U. 30 marzo 1957, n. 361.

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71. Operazioni di voto nei luoghi di cura da 100 a 199 posti letto

Gli elettori ricoverati in luoghi di cura da 100 a 199 posti letto votano all’interno della struttura in cui si trovano.

Il voto viene raccolto dal seggio speciale, composto da un presidente, uno scrutatore e un segretario. La raccolta del voto avviene nelle ore in cui è aperta la votazione, secondo l'orario concordato con la direzione del luogo di cura (paragrafo 44).

Alla raccolta del voto degli elettori ricoverati possono assistere i rappresentanti di lista (o dei candidati) che lo richiedono.

Per le operazioni di voto, il presidente porta con sé un numero di schede autenticate pari a quello degli elettori ricoverati aumentato del dieci per cento.

Le schede sono trasportate in una busta apposita (busta Os./1 Parl.Eur.).

Il presidente porta con sé, oltre alle schede, il materiale per la votazione (matite copiative, verbali, liste elettorali aggiunte, secondo timbro della sezione) e gli elenchi degli elettori ricoverati che hanno richiesto di votare nel luogo di cura (paragrafo 24). Tuttavia, possono essere ammessi a votare anche elettori non compresi nell’elenco fornito dal sindaco.

Per votare, gli elettori ricoverati devono presentare la tessera elettorale e l’attestazione del sindaco che certifica l’inclusione nell’elenco degli elettori del seggio costituito nel luogo di cura.

Il presidente registra il nome dell’elettore ricoverato che vota e delle elezioni per cui esprime il voto nella lista elettorale aggiunta (modello 23/m Parl.Eur. e modello 23/f Parl.Eur.). La lista elettorale aggiunta è unica, anche se al seggio speciale sono stati assegnati più luoghi di cura.

Lo scrutatore annota nel registro dei votanti (paragrafo 52) il numero delle tessere elettorali degli elettori che hanno votato.

Il presidente allega l’attestazione del sindaco al registro dei votanti. Dopo il voto, le schede vengono raccolte e portate al seggio in una

busta apposita (busta Os/2 Parl.Eur.). Le schede deteriorate e quelle eventualmente ritirate a elettori esclusi

dalla votazione vengono conservate in una busta presa tra quelle fornite con la cancelleria.

Se il voto viene raccolto in più luoghi di cura, le schede autenticate e le schede votate dagli elettori ricoverati devono essere poste in buste separate per ciascun luogo di cura.

Al ritorno nel seggio, le schede votate vengono inserite nell' urna, dopo aver verificato che il numero di schede votate coincida con il numero degli elettori ricoverati che hanno votato. Le schede deteriorate e quelle

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eventualmente ritirate a elettori esclusi dalla votazione vengono inserite nella busta 8-E Parl.Eur. (paragrafi 64, 65, 66, 67).

Il segretario compila in duplice copia verbali distinti per ogni luogo di cura (modello 18 Parl.Eur.).

I componenti del seggio speciale quando riportano le schede nel seggio cessano le loro funzioni. Nel verbale delle operazioni di seggio deve essere riportato che il seggio speciale ha svolto le funzioni previste.

Per i luoghi di cura da 100 e 199 posti: art. 9 della legge n. 136 del 23 aprile 1976.

72. Operazioni di voto nei luoghi di cura con meno di 100 posti letto

Gli elettori ricoverati in luoghi di cura con meno di 100 posti letto votano all’interno della struttura in cui si trovano.

Il voto viene raccolto dal presidente del seggio nella cui circoscrizione si trova il luogo di cura, nelle ore in cui è aperta la votazione, secondo l'orario concordato con la direzione del luogo di cura (paragrafo 34).

Per svolgere questa operazione, il presidente costituisce un ufficio distaccato di sezione, formato dal presidente, dal segretario e da uno scrutatore estratto a sorte.

Durante l'assenza dell'ufficio distaccato di sezione, nel seggio assume le funzioni di presidente il vicepresidente e le funzioni di segretario un altro scrutatore scelto dal presidente.

Alla raccolta del voto degli elettori ricoverati possono assistere i rappresentanti di lista (o dei candidati) che lo richiedono.

Per le operazioni di voto, il presidente porta con sé un numero di schede autenticate pari a quello degli elettori ricoverati aumentato del dieci per cento.

Le schede sono trasportate in una busta apposita (busta Os./1 Parl.Eur.).

Il presidente porta con sé, oltre alle schede, il materiale per la votazione (matite copiative, verbali, liste elettorali aggiunte, secondo timbro della sezione) e gli elenchi degli elettori ricoverati che hanno richiesto di votare nel luogo di cura (paragrafo 24). Tuttavia, possono essere ammessi a votare anche elettori non compresi nell’elenco fornito dal sindaco.

Per votare, gli elettori ricoverati devono presentare la tessera elettorale e l’attestazione del sindaco che certifica l’inclusione nell’elenco degli elettori del seggio costituito nel luogo di cura.

Il presidente registra il nome dell’elettore ricoverato che vota e delle elezioni per cui esprime il voto nella lista elettorale aggiunta (modello 23/m

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Parl.Eur. e modello 23/f Parl.Eur.). La lista elettorale aggiunta è unica, anche se alla sezione sono stati assegnati più luoghi di cura.

Lo scrutatore annota nel registro dei votanti (paragrafo 52) il numero delle tessere elettorali degli elettori che hanno votato.

Il presidente allega l’attestazione del sindaco al registro dei votanti. Dopo il voto, le schede vengono raccolte e portate al seggio in una

busta apposita (buste Os/2 Parl.Eur.). Le schede deteriorate e quelle eventualmente ritirate a elettori esclusi

dalla votazione vengono conservate in una busta presa tra quelle fornite con la cancelleria.

Se il voto viene raccolto in più luoghi di cura, le schede autenticate e le schede votate dagli elettori ricoverati devono essere poste in buste separate per ciascun luogo di cura.

Al ritorno nel seggio, le schede votate vengono inserite nelle rispettive urne, dopo aver verificato che il numero di schede votate coincida con il numero degli elettori ricoverati che hanno votato. Le schede deteriorate e quelle eventualmente ritirate a elettori esclusi dalla votazione vengono inserite nella busta 8-E Parl.Eur. (paragrafi 64, 65, 66, 67).

Il segretario compila in duplice copia verbali distinti per ogni luogo di cura (modello 17 Parl.Eur.).

Per i luoghi di cura con meno di 100 posti letto: art. 53 del testo unico n. 361 del 30 marzo 1957.

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Capitolo XVII VOTO DEI DETENUTI CHE HANNO DIRITTO AL VOTO

73. Voto dei detenuti

I detenuti che non hanno perso il diritto di voto per poter votare devono presentare la tessera elettorale e l’attestazione del sindaco che certifica l’inclusione nell’elenco degli elettori detenuti ammessi al voto nel luogo di detenzione.

Sulla votazione dei detenuti che hanno diritto al voto: art. 8 della legge 23 aprile 1976, n. 136. Sull’ammissione al voto dei detenuti: art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299.

74. Operazioni di voto nei luoghi di detenzione

Il voto dei detenuti viene raccolto, all'interno del luogo di detenzione, dal seggio speciale, composto da un presidente, uno scrutatore e un segretario. La raccolta del voto avviene nelle ore in cui è aperta la votazione, secondo l'orario concordato con la direzione del luogo di detenzione (paragrafo 34).

I rappresentanti di lista (o dei candidati) possono assistere alla raccolta del voto degli elettori detenuti, se lo chiedono.

Per le operazioni di voto, il presidente porta con sé un numero di schede autenticate pari a quello dei detenuti che hanno diritto al voto presenti nel luogo di detenzione, aumentato del dieci per cento.

Le schede sono trasportate in una busta apposita (D/1 Parl.Eur.). Il presidente porta con sé, oltre alle schede, il materiale per la votazione

(matite copiative, verbali, liste elettorali aggiunte, secondo timbro della sezione) e gli elenchi dei detenuti ammessi al voto (paragrafo 24).

Il presidente registra il nome dell’elettore detenuto che vota e delle elezioni per cui esprime il voto nella lista elettorale aggiunta (modello 24/m Parl.Eur. e modello 24/f Parl.Eur.). La lista elettorale aggiunta è unica, anche se al seggio speciale sono stati assegnati più luoghi di detenzione.

Lo scrutatore annota nel registro dei votanti (paragrafo 52) il numero delle tessere elettorali degli elettori che hanno votato.

Il presidente allega l’attestazione del sindaco al registro dei votanti. Dopo il voto, le schede vengono raccolte e portate al seggio in una

busta apposita (busta D/2 Parl.Eur.). Le schede deteriorate e quelle eventualmente ritirate a elettori esclusi

dalla votazione vengono conservate in una busta presa tra quelle fornite con la cancelleria.

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Se il voto viene raccolto in più luoghi di detenzione, le schede autenticate e le schede votate dagli elettori ricoverati devono essere poste in buste separate per ciascun luogo di detenzione.

Al ritorno nel seggio, le schede votate vengono inserite nelle rispettive urne, dopo aver verificato che il numero di schede votate coincida con il numero degli elettori detenuti che hanno votato. Le schede deteriorate e quelle eventualmente ritirate a elettori esclusi dalla votazione vengono inserite nella busta 8-E Parl.Eur. (paragrafi 64, 65, 66, 67).

Il segretario compila in duplice copia verbali distinti per ogni luogo di detenzione (modello 20 Parl.Eur.).

I componenti del seggio speciale quando riportano le schede nel seggio cessano le loro funzioni. Nel verbale delle operazioni di seggio deve essere riportato che il seggio speciale ha svolto le funzioni previste.

Sul seggio speciale: art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136.

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Capitolo XVIII VOTO AL DOMICILIO DEGLI ELETTORI CHE

DIPENDONO IN MODO VITALE DA APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI

75. Voto degli elettori che dipendono in modo vitale da apparecchiature elettromedicali

Possono votare nel loro domicilio gli elettori che dipendono in modo continuativo e vitale da apparecchiature elettromedicali che impediscono loro di allontanarsi dall'abitazione.

Il presidente trova, tra i materiali che gli vengono consegnati nel giorno di insediamento del seggio, gli elenchi degli ammessi al voto a domicilio, così suddivisi:

� elettori della sezione che possono votare a domicilio e vivono nell’ambito territoriale della sezione;

� elettori, iscritti ad altre sezioni (anche di altri comuni), che possono votare a domicilio e vivono nell'ambito territoriale della sezione;

� elettori della sezione che possono votare a domicilio e non vivono nell'ambito territoriale della sezione.

Il presidente, prima dell'inizio delle votazioni, prende nota nelle liste della sezione degli elettori della sezione che votano a domicilio nella sezione, cancella gli elettori della sezione che votano a domicilio in un'altra sezione e aggiunge gli elettori di altre sezioni che votano a domicilio nella sezione.

Sul voto a domicilio di elettori in dipendenza vitale da apparecchiature elettromedicali: art. 1, della legge 27 gennaio 2006, n. 22

76. Raccolta del voto a domicilio

Il voto a domicilio viene raccolto da un ufficio distaccato formato dal presidente con l’assistenza del segretario e di uno degli scrutatori estratto a sorte. Durante la loro assenza le normali operazioni di voto presso la sede del seggio continuano regolarmente. In questo periodo il vicepresidente assume le funzioni di presidente , e uno scrutatore quelle di segretario.

Alle operazioni di raccolta del voto a domicilio possono partecipare i rappresentanti di lista o i rappresentanti dei candidati che lo chiedono al presidente.

Il voto a domicilio viene raccolto durante le ore in cui è aperta la votazione.

È opportuno che il presidente decida in anticipo l’orario indicativo in cui raccoglierà il voto nel domicilio degli elettori interessati. Questo orario

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dovrebbe coincidere con il momento in cui l’affluenza degli elettori nella sede del seggio è minore.

Se nella stessa sezione l’ufficio distaccato deve raccogliere sia il voto a domicilio sia il voto nei luoghi di cura, è opportuno che l’orario d’uscita dell’ufficio per i due adempimenti coincida.

Per le operazioni di voto il presidente porta con sé le schede di votazione, gli elenchi degli elettori ammessi al voto a domicilio e tutto il materiale per la votazione (paragrafo 23).

Le schede autenticate per la votazione devono essere in numero adeguato a quello degli elettori dei quali si deve raccogliere il voto a domicilio aumentato di una scorta adeguata.

Le schede devono essere trasportate in una busta apposita (busta Voto domiciliare 1/Parl.Eur.).

Per poter votare, questi elettori devono presentare la tessera elettorale e l’attestazione del sindaco che certifica l’inclusione nell’elenco degli elettori ammessi al voto a domicilio.

Il presidente cura che negli appositi elenchi venga registrato il numero della tessera elettorale dell’elettore che ha votato e le elezioni per cui ha espresso il voto.

Il presidente allega l’attestazione del sindaco alle liste della sezione e agli altri atti (busta 4 Parl.Eur.).

Se il voto a domicilio è raccolto dalla sezione in cui è iscritto l'elettore, il segretario:

� annota a fianco del nome dell’elettore sulla lista della sezione che il voto è stato raccolto a domicilio;

� annota il nome dell’elettore nell’apposito verbale; � annota il numero di tessera elettorale dell’elettore che vota a

domicilio nel registro dei votanti (paragrafo 52). Se il voto a domicilio è raccolto da una sezione diversa da quella a cui è

iscritto l'elettore, il segretario: � aggiunge il nome dell’elettore alla fine della lista della sezione; � annota il nome dell’elettore nell’apposito verbale; � annota il numero di tessera elettorale dell’elettore che vota a

domicilio nel registro dei votanti (paragrafo 52). Se l'elettore ammesso al voto a domicilio si avvale dell'assistenza di un

altro elettore, si seguono le indicazioni date ai paragrafi 55 e 56. Dopo il voto, le schede vengono raccolte e portate al seggio in una

busta apposita (busta Voto domiciliare/2 Parl.Eur.).

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Le schede deteriorate e quelle eventualmente ritirate a elettori esclusi dalla votazione vengono conservate in una busta presa tra quelle fornite con la cancelleria.

Il presidente cura che siano assicurate piena libertà e segretezza del voto nel pieno rispetto delle condizioni di salute dell’elettore.

Tutti i componenti del seggio e i rappresentanti di lista (o dei candidati) che sono presenti durante la raccolta del voto a domicilio devono garantire il diritto alla riservatezza e la dignità dell’elettore, nell’assoluto rispetto delle sue particolari condizioni di salute.

Al ritorno nel seggio, le schede votate vengono inserite nelle rispettive urne, dopo aver verificato che il numero di schede votate coincida con il numero degli elettori ricoverati che hanno votato. Le schede deteriorate e quelle eventualmente ritirate a elettori esclusi dalla votazione vengono inserite nella busta 8-E Parl.Eur. (paragrafi 64, 65, 66, 67).

Il presidente allega gli elenchi degli ammessi al voto domiciliare, consegnati dal comune, alle liste della sezione e agli altri atti (busta 4 Parl.Eur.).

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Capitolo XIX SOSPENSIONE DELLA VOTAZIONE

TRA SABATO E DOMENICA RIAPERTURA DELLA VOTAZIONE CHIUSURA DELLA VOTAZIONE

77. Sospensione della votazione alle 22 del sabato

Le operazioni di voto proseguono fino alle 22 del sabato. Se a quell’ora sono presenti nella sala o nelle immediate vicinanze

elettori che non hanno ancora votato, il presidente fa prendere nota al segretario dei loro nomi e li ammette a votare nell’ordine in cui sono stati annotati.

Se si sono formate lunghe file di elettori in attesa di votare fuori della sala della votazione, il presidente può disporre, se necessario, che sia la forza pubblica a regolare l’afflusso nel seggio degli elettori, in modo da garantire a tutti la possibilità di votare.

Dopo che tutti gli elettori presenti hanno votato, il presidente: � sigilla l'urna che contiene le schede votate; � sigilla le scatole che contengono le schede autenticate; � chiude nella busta 3 Parl.Eur. le carte, gli atti e i documenti che

riguardano la votazione, il timbro della sezione e le matite copiative e sigilla la busta.

I sigilli vengono firmati dal presidente e da almeno due scrutatori e, se lo chiedono, dai rappresentanti di lista.

Infine, il presidente rinvia la votazione alle 7 della domenica. Dopo che i componenti del seggio hanno firmato il verbale, il presidente fa uscire tutti i presenti, chiude la sala della votazione, sigilla le aperture nei modi indicati al paragrafo 43 e dà disposizioni perché sia custodita in modo che nessuno possa entrare.

Sull’orario delle operazioni di voto: art. 1, comma 1, lettera a, del decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 2009, n. 26.

78. Riapertura della votazione alle 7 della domenica

Alle 7 della domenica il presidente ricostituisce il seggio. Il presidente constata l’integrità dei sigilli sulle aperture della sala,

sull'urna che contiene le schede votate, sulle scatole che contengono le schede autenticate e sulla busta che contiene gli atti del seggio (busta 3 Parl.Eur.).

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Il presidente apre poi la busta che contiene gli atti del seggio, la scatola con le schede e la fessura dell'urna e fa riprendere le operazioni di voto.

Sulla riapertura delle operazioni di voto la domenica: art. 1, comma 1, lettera a, del decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 2009, n. 26.

79. Chiusura della votazione alle 22 della domenica

Le operazioni elettorali proseguono fino alle 22 della domenica. Se a quell’ora sono presenti nella sala o nelle immediate vicinanze

elettori che non hanno ancora votato, il presidente fa prendere nota al segretario dei loro nomi e li ammette a votare nell’ordine in cui sono stati annotati.

Infine, il presidente dichiara chiusa la votazione.

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Capitolo XX LE OPERAZIONI DI RISCONTRO

DA COMPIERE SUBITO DOPO LA VOTAZIONE

80. Sgombero del tavolo delle carte e degli oggetti non più necessari

Dichiarata chiusa la votazione, il presidente sgombera il tavolo da tutte le carte e dagli oggetti non necessari per lo scrutinio.

In particolare, il presidente raccoglie tutte le matite copiative che sono servite per la votazione, ne controlla il numero e le custodisce personalmente.

Quindi, dà inizio alle operazioni di riscontro della votazione. Sullo sgombero del tavolo: art. 67, primo comma, del T.U. 30 marzo 1957, n. 361.

81. Operazioni preliminari all'accertamento del numero dei votanti

Il presidente determina il numero degli elettori che hanno votato . Pertanto accerta: 1. il numero degli elettori iscritti nella sezione che hanno votato; il

presidente pone attenzione al fatto che ogni volta che un elettore deposita la propria scheda nell’urna uno degli scrutatori appone la propria firma accanto al nome dell’elettore nella lista di sezione;

2. il numero degli elettori che hanno votato in base a sentenza, o in base ad attestazione rilasciata dal sindaco (in questo numero non sono compresi quanti hanno votato con l'attestato sostitutivo della tessera elettorale rilasciato dal sindaco, in quanto risultano già iscritti nelle liste elettorali della sezione);

3. il numero dei componenti del seggio e dei rappresentanti delle liste che hanno votato nella sezione; e inoltre il numero degli ufficiali e agenti della forza pubblica iscritti in altre sezioni, in servizio di ordine pubblico nella sezione, che hanno votato nella sezione (il loro nome è stato aggiunto dai componenti del seggio nella lista elettorale di sezione);

4. il numero degli elettori non deambulanti che hanno votato nella sezione (il loro nome è stato aggiunto dai componenti del seggio nella lista elettorale di sezione);

5. il numero dei candidati che hanno votato nella sezione pur essendo iscritti in altre sezioni (il loro nome è stato aggiunto dai componenti del seggio nella lista elettorale di sezione);

6. il numero degli elettori che fanno parte delle forze armate o di corpi militarmente organizzati per il servizio dello Stato, delle forze

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di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco che hanno votato nella sezione (il loro nome è stato inserito dai componenti del seggio nella lista elettorale aggiunta, modello 22/m Parl.Eur. e 22/f Parl.Eur.)

7. il numero di marittimi e di aviatori fuori residenza per motivi di imbarco che hanno votato nella sezione (il loro nome è stato inserito dai componenti del seggio nella lista elettorale aggiunta, 22/m Parl.Eur. e 22/f Parl.Eur.);

8. il numero degli elettori che hanno votato pur se non iscritti nelle liste della sezione ma ammessi al voto domiciliare in quanto hanno indicato come loro dimora un’abitazione compresa nell’ambito territoriale della sezione (il loro nome è stato aggiunto dai componenti del seggio nella lista elettorale di sezione).

Sulla firma da apporre accanto al nome del votante: art. 58, quarto comma, , del T.U. 30 marzo 1957, n. 361. Sul voto in base a sentenza: art. 47, secondo comma, del T.U. 30 marzo 1957, n. 361. Sul voto in base ad attestazione rilasciata dal sindaco: art. 3 della legge del 7 febbraio 1979, n. 40; art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299. Sugli ufficiali in servizio di ordine pubblico iscritti in altre sezioni del comune che votano nella sezione: art. 48, primo comma, del T.U. 30 marzo 1957, n. 361, come modificato dall’art. 7 della legge 11 agosto 1991, n. 271. Sugli elettori non deambulanti: art. 1, comma 4, della legge 15 gennaio 1991, n. 15. Sui candidati che votano nella sezione pur se iscritti in altre sezioni dello stesso comune: art. 48 del T.U. 30 marzo 1957, n. 361, come modificato dall’art. 7 della legge 11 agosto 1991, n. 271. Su elettori appartenenti a Forze armate, Corpi militarmente organizzati per il servizio dello Stato, Forze di polizia, Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, marittimi e aviatori fuori residenza per motivi di imbarco: art. 49 e 50 del T.U. 30 marzo 1957, n. 361, come modificato dall’articolo unico della legge 4 luglio 1981, n. 349, e dall’art. 8 della legge 11 agosto 1991, n. 271. Sugli elettori che, pur se non iscritti alle liste di sezione, sono stati ammessi al voto domiciliare poiché abitano nell’ambito territoriale della sezione stessa: art. 1 del D.L. 3 gennaio 2006, n. 1, convertito dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22. Su votanti appartenenti ai casi 3, 4, 5, 6 e 8 che risultano dalle annotazioni in calce alla lista degli elettori della sezione: art. 48, secondo comma, del T.U. 30 marzo 1957, n. 361; art. 1, quarto comma, della legge 15 gennaio 1991, n. 15; art. 1, comma nove, del D.L. 3 gennaio 2006, n. 1.

82. Accertamento del numero complessivo dei votanti della sezione

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Il numero complessivo dei votanti della sezione è dato dal totale dei gruppi indicati nel paragrafo precedente. Il numero complessivo viene distinto in maschi e femmine.

Nelle sezioni ospedaliere; nelle sezioni cui sono assegnati luoghi di cura con meno di 100 posti letto; nelle sezioni cui sono assegnati luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto; nelle sezioni cui sono assegnati luoghi di detenzione, devono essere tenuti in considerazione anche gli ricoverati nei luoghi di cura e i detenuti. Questi elettori risultano dalle liste elettorali aggiunte maschili e femminili (modelli 23/m Parl.Eur., 23/f Parl.Eur., 24/m Parl.Eur. e 24/f Parl.Eur.).

Dopo aver accertato e attestato nel verbale il numero complessivo dei votanti nella sezione, il seggio controlla il registro nel quale sono stati registrati i numeri delle tessere elettorali dei votanti.

Il numero complessivo delle tessere elettorali è dato dal numero di tessere elettorali registrate, aumentato del numero di elettori ammessi a votare in base a una sentenza o ad attestazione del sindaco (privi, quindi, di tessera elettorale) e diminuito del numero di elettori che non hanno votato, anche se era stato annotato il numero della loro tessera elettorale (oppure che hanno votato eventualmente per un'altra elezione che si è tenuta contemporaneamente).

Il numero complessivo di tessere elettorali, così calcolato, deve corrispondere al numero complessivo dei votanti.

Sull’ammissione al voto dei ricoverati e dei detenuti: art. 51, del T.U. 30 marzo 1957, n. 361 e dell’art. 8 della legge n. 136.

83. Formazione e spedizione del plico contenente le liste della votazione

Completati gli accertamenti del numero dei votanti, il seggio forma il plico con le liste per la votazione nella sezione (busta 4 Parl.Eur.).

Nella busta vanno inserite: a) le liste degli elettori della sezione e la lista aggiunta dei cittadini

degli altri Stati membri dell'Unione europea; b) le liste elettorali aggiunte modello 22/m Parl.Eur. e 22/f Parl.Eur.,

nelle quali sono stati annotati i militari, i marittimi e gli aviatori che hanno votato nella sezione;

c) le liste elettorali aggiunte modello 23/m Parl.Eur., 23/f Parl.Eur., 24/m Parl.Eur. e 24/f Parl.Eur., nelle quali sono stati annotati gli elettori che hanno votato nel luogo di cura (per le sezioni ospedaliere, per le sezioni cui sono assegnati luoghi di cura con

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meno di 100 posti letto e da 100 a 199 posti letto) o nel luogo di detenzione (per le sezioni cui sono assegnati luoghi di detenzione);

d) gli elenchi predisposti dai comuni con i nomi degli elettori ammessi al voto domiciliare.

Le liste elettorali comprese nei punti a), b) e c) devono essere state siglate in ciascun foglio dal presidente e da due scrutatori.

Il plico viene sigillato; sui sigilli mettono la loro firma il presidente e almeno due scrutatori e, se lo chiedono, i rappresentanti di lista.

Il plico viene recapitato al comune, assieme ai plichi che contengono le schede avanzate e i registri (busta 5 Parl.Eur.), prima dell'inizio delle operazioni di scrutinio.

Il comune rilascia una ricevuta e trasmette i plichi agli uffici competenti.

Sugli elettori che hanno votato nel luogo di cura: art. 51, del T.U. 30 marzo 1957, n. 361. Sugli elettori che hanno votato nel luogo di detenzione: art. 8 della legge 23 aprile 1976, n. 136. Sulla vidimazione delle liste elettorali: art. 67, primo comma, n. 2, del T.U. 30 marzo 1957, n. 361. Sull’apposizione delle firme sul plico contenente le liste della votazione: art. 67, primo comma, n. 2, del T.U. 30 marzo 1957, n. 361. Sull’invio del plico, attraverso il comune, agli uffici competenti: art. 7, primo comma, della legge n. 136.

84. Controllo delle schede residue. Formazione e spedizione del relativo plico

Il seggio controlla le schede autenticate rimaste nell'apposita scatola e non utilizzate per la votazione. Il numero di queste schede (aumentato del numero delle schede consegnate a elettori che, dopo averle ricevute, non hanno votato) deve corrispondere al numero degli elettori iscritti alla sezione o compresi negli elenchi consegnati dal sindaco che non hanno votato.

Quindi, confeziona, in due pacchetti distinti, le schede autenticate e rimaste inutilizzate e le schede non autenticate e chiude i due pacchetti nella busta 5-A Parl.Eur.; inserisce nella busta 5-B Parl.Eur. i registri (maschile e femminile) nei quali sono stati annotati i numeri delle tessere elettorali degli elettori che hanno votato, quelli nei quali sono stati annotati i numeri delle tessere elettorali degli elettori che hanno consegnato il telefono cellulare prima di entrare in cabina, ed eventualmente i registri usati nella raccolta dei voti degli elettori ricoverati in luoghi di cura o detenuti. Chiude, infine, le buste 5-A Parl.Eur. e 5-B Parl.Eur. nella busta 5 Parl.Eur.

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Le operazioni previste nei paragrafi 81, 82, 83 e in questo paragrafo devono essere eseguite nell’ordine indicato. Il segretario annota nel verbale il compimento di ognuna di esse.

Sul controllo delle schede non utilizzate per la votazione: art. 67, primo comma, n. 3, del T.U. 30 marzo 1957, n. 361. Sull’invio dei plichi al tribunale competente: art. 7, primo comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136, e art. 244 del D.L. n. 51/98. Sulla scrittura a verbale delle operazioni che si devono svolgere: art. 67, ultimo comma, del T.U. 30 marzo 1957, n. 361.

QUARTA SEZIONE LO SCRUTINIO

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Capitolo XXI LE OPERAZIONI PRELIMINARI ALLO SCRUTINIO

85. Ripartizione dei compiti tra gli scrutatori per le operazioni di scrutinio

Dopo aver effettuato i riscontri (capitolo XX) e aver inviato al comune i relativi plichi (paragrafi 83 e 84), il presidente avvia le operazioni preliminari allo scrutinio.

Prima di iniziare lo scrutinio , il presidente: � estrae a sorte tra gli scrutatori (escluso il vicepresidente) colui che

estrarrà le schede dall’urna; � assegna a un altro scrutatore il compito di registrare, assieme al

segretario, i voti che man mano saranno rilevati dalle schede; � assegna a un terzo scrutatore il compito di riporre le schede nella

relativa scatola, una volta spogliato il voto. Di conseguenza, per effettuare lo spoglio delle schede è necessaria la

presenza di almeno cinque componenti del seggio: � il presidente o il vicepresidente; � uno scrutatore che estrae le schede dall’urna; � un altro scrutatore e il segretario che prendono nota dei voti nei due

esemplari delle tabelle di scrutinio; � un terzo scrutatore che ripone le schede in un’apposita scatola. Possono assistere alle operazioni di scrutinio: � i rappresentanti di lista (o dei candidati) presso la sezione; � gli elettori della sezione; � le persone indicate nel paragrafo 31. Sulle operazioni da eseguire durante la fase di scrutinio: art. 66, secondo comma e art. 68 del T.U. 30 marzo 1957, n. 361.

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Capitolo XXII TERMINI PER LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI SCRUTINIO

86. Termini di inizio e di conclusione delle operazioni di scrutinio

Le operazioni di scrutinio devono iniziare appena viene completata la fase di riscontro (capitolo XX) e devono essere svolte senza interruzione, in modo da essere concluse entro 12 ore dal loro inizio.

Sulla scadenza entro cui deve essere terminato lo scrutinio: art. 16, terzo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18.

87. Sospensione delle operazioni di scrutinio non completate entro 12 ore dal loro inizio

Se le operazioni di scrutinio non vengono completate entro 12 ore dal loro inizio, il presidente deve sospenderle.

Lo scrutinio verrà completato dall'Ufficio elettorale provinciale, usando le stesse tabelle usate dai seggi. Per questo, l’ultimo voto spogliato deve essere registrato nelle tabelle di scrutinio con un segno più marcato o con una matita colorata.

Il presidente chiude l’urna che contiene le schede non spogliate e la scatola nella quale sono state riposte le schede spogliate.

Sull'urna e sulla scatola devono essere applicati dei cartelli con le seguenti indicazioni:

� comune; � sezione; � le scritte: «schede non spogliate» e «schede già spogliate». Il presidente raccoglie, poi, in un plico gli altri documenti relativi alle

operazioni elettorali sospese. Sul plico vengono applicate le stesse indicazioni già prescritte per l'urna e

per la scatola, e inoltre il timbro della sezione e le firme del presidente, di due scrutatori e dei rappresentanti di lista che lo chiedono.

Il presidente, prima di chiudere il verbale, vi attesta i risultati delle operazioni di scrutinio compiute.

Al termine delle operazioni del seggio, il presidente (o, su sua delega scritta, uno scrutatore) recapita una copia dei verbali, l'urna, la scatola, i plichi al sindaco del comune, che li invierà agli uffici competenti.

Sulle disposizioni da seguire in caso si mancata adempimento entro i termini delle operazioni di scrutinio: art. 73 del T.U. 30 marzo 1957, n. 361.

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Sul trasferimento dei verbali, dell'urna, delle scatole e dei plichi al sindaco del comune per il successivo inoltro agli uffici competenti: art. 73 del T.U. 30 marzo 1957, n. 361, e art. 7 della legge 23 aprile 1976, n. 136.

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CAPITOLO XXIV LE OPERAZIONI DI SCRUTINIO

88. Inizio dello scrutinio

Il presidente agita l’urna che contiene le schede votate, senza aprirla, in modo da mescolare le schede.

Quindi, il presidente la colloca nuovamente sul tavolo, la apre e avvia lo spoglio.

89. Spoglio e registrazione dei voti

Lo scrutatore designato a sorte (paragrafo 85) estrae dall’urna una scheda alla volta e la consegna al presidente.

Il presidente pronuncia ad alta voce il nome della lista votata e, se occorre, il numero d’ordine della lista. Precisa, inoltre, se la scheda contiene voti di preferenza.

Se la scheda non contiene voti di preferenza, il presidente (o uno scrutatore da lui designato) traccia un segno sul numero contenuto nel riquadro A della pagina della lista votata, nei Prospetti di riscontro (modello 30 Parl. Eur).

Se invece la scheda contiene voti di preferenza, il presidente (o uno scrutatore da lui designato) traccia un segno sul numero contenuto nel riquadro B della pagina della lista votata, nei Prospetti di riscontro (modello 30 Parl. Eur). Subito dopo il presidente legge ad alta voce il cognome o il nome e cognome dei candidati ai quali l’elettore ha attribuito la preferenza.

Quindi, sia che la scheda contenga preferenze sia che non le contenga, il presidente passa la scheda a un altro scrutatore: questo scrutatore e il segretario prendono nota nelle tabelle di scrutinio del numero dei voti raggiunto di volta in volta da ciascuna lista e, nel caso di voto con preferenze, da ciascun candidato (uno nella tabella modello 25 o 26 o 27 o 28 o 29 Parl.Eur. con frontespizio stampato in nero, l’altro nella tabella modello 25 o 26 o 27 o 28 o 29 Parl.Eur. con frontespizio stampato in rosso; il numero del modello dipende dalla circoscrizione elettorale).

Il segretario proclama ad alta voce i voti conseguiti da ciascuna lista e, nel caso di voto con preferenze, da ciascun candidato.

Un terzo scrutatore ripone la scheda, il cui voto è stato spogliato, nella scatola dalla quale erano state tolte le schede non usate.

Quando una scheda non contiene nessun voto, il presidente la timbra sul retro con il timbro della sezione.

Lo scrutatore designato può estrarre una nuova scheda dall’urna solo dopo che la precedente è stata posta nella scatola, una volta che sono state eseguite tutte le operazioni appena descritte.

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Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio. È compito del presidente curare la precisa, scrupolosa ed esatta

osservanza delle presenti istruzioni e, in particolar modo, l’ordine con il quale le operazioni di spoglio e di registrazione del voto contenuto in ciascuna scheda devono essere compiute.

Sullo spoglio: art. 68 del T.U. 30 marzo 1957, n. 361. Sulle pene (reclusione da 3 a 6 mesi) per chi non rispetta la procedura dello spoglio prescritta dalla legge: art. 104, terzo comma, del T.U. 30 marzo 1957, n. 361.

90. Promemoria sui modi di espressione del voto nelle schede

L’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia si effettua, nelle cinque circoscrizioni elettorali, a scrutinio di lista. Ciascun elettore ha diritto di manifestare il voto di lista tracciando con la matita copiativa un segno sul contrassegno corrispondente alla lista prescelta o nel rettangolo che lo contiene.

Principio fondamentale dei sistemi elettorali basati sullo scrutinio di lista è che una scheda valida rappresenta un voto di lista valido. Di conseguenza il numero totale dei voti di lista validi deve corrispondere al numero totale delle schede valide.

La legge vuole agevolare il più possibile l’espressione del voto e quindi non specifica quale segno deve essere tracciato. Il principio fondamentale è quello di salvaguardare al massimo grado la volontà dell’elettore, che si manifesta con il segno tracciato sulla scheda. In particolare, la legge stabilisce espressamente che, se un segno è tracciato su più rettangoli, il voto si intende riferito al contrassegno su cui insiste la parte prevalente del segno.

Tuttavia, se in una scheda sono presenti segni che risultano tracciati intenzionalmente dall’elettore per farsi riconoscere, tale scheda è nulla. I segni che possono invalidare il voto o la scheda sono soltanto quelli apposti dall’elettore e non segni di altro genere (per esempio segni tipografici).

Sui modi di espressione del voto: art. 58 del T.U. 30 marzo 1957, n. 361.

91. Schede nulle o con voti di preferenza nulli

Il voto deve essere considerato valido tutte le volte che sia possibile desumere dal segno tracciato nella scheda la volontà effettiva dell’elettore.

Possono però verificarsi due diverse specie di nullità: 1) nullità della scheda; 2) nullità dei voti di preferenza.

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1) schede nulle La scheda è nulla se: � la scheda ha segni o scritte tali da far ritenere, in modo

inoppugnabile, che l’elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;

� la scheda non è quella prevista dalla legge o non ha la firma di uno scrutatore e il timbro della sezione.

In questi casi, la scheda viene considerata nulla sia se contiene un voto che non lascia dubbi circa l’intenzione dell’elettore, sia se non contiene nessun voto.

Inoltre, la scheda è nulla quando non c’è la possibilità di identificare la lista prescelta, neppure attraverso il voto di preferenza.

Per esempio è nulla la scheda nella quale l’elettore ha tracciato un segno su due o più simboli oppure due o più segni su diversi simboli e ha indicato preferenze per candidati di ognuna delle liste votate o non ha espresso nessuna preferenza.

2) schede che contengono voti di preferenza nulli I motivi di nullità del voto di preferenza si possono ricavare dalle norme

un tempo in vigore per le preferenze nelle elezioni della Camera, anche se nel frattempo tali norme sono state abrogate.

Secondo tali norme vanno annullati i voti di preferenza dati a: � candidati compresi in altre circoscrizioni elettorali; � candidati compresi in liste diverse da quella votata. Sono inoltre nulle: � le preferenze date oltre il numero stabilito per la circoscrizione; � le preferenze date indicando non il cognome, o il nome e cognome

del candidato, ma il numero di lista. Sempre secondo le norme abrogate in riferimento alle elezioni per la Camera, non sono invece nulle: � le preferenze per candidati della lista votata, anche se scritte in spazi

diversi da quello della lista votata; � le preferenze attribuite a candidati di una sola lista, anche se questa

lista non è stata votata (il voto di lista va attribuito alla lista cui appartengono i candidati);

� le preferenze attribuite a candidati di una sola lista, anche se l’elettore ha segnato più di un simbolo di lista (il voto di lista va attribuito alla lista cui appartengono i candidati).

Se una scheda è nulla, per i motivi indicati al punto 1), sono comunque

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nulli anche i voti di preferenza eventualmente presenti nella scheda annullata. Al contrario, se un voto di preferenza è nullo o contestato, non è

necessariamente nulla la scheda. Se la scheda non è nulla per uno dei motivi indicati al punto 1), rimane valida per quel che riguarda il voto di lista.

Le schede nulle e i voti di preferenza nulli devono essere registrati sulle tabelle di scrutinio negli appositi prospetti. Il segretario, inoltre, annota il loro numero nel verbale.

Le schede nulle e le schede che contengono voti di preferenza nulli vengono di volta in volta siglate dal presidente e da almeno due scrutatori e inserite nella busta 8-D Parl.Eur., per essere allegate al verbale.

Sulle condizioni di validità del voto: art. 69 del T.U. 30 marzo 1957, n. 361. Per i casi di nullità del voto: art. 70 del T.U. 30 marzo 1957, n. 361. Per i casi di nullità del voto di preferenza: art. 60 del T.U. 30 marzo 1957, n. 361, abrogato dall’art. 3, comma 1, lettera f, della legge 4 agosto 1993, n. 277. Benché abrogato, da tale articolo si possono ricavare principi tuttora applicabili. Per la validità del voto di lista, nel caso non sia stato votato alcun simbolo, ma siano state segnate preferenze a fianco di un simbolo: art. 60-bis del T.U. 30 marzo 1957, n. 361, abrogato dall’art. 3, comma 1, lettera f, della legge 4 agosto 1993, n. 277. Benché abrogato, da tale articolo si possono ricavare principi tuttora applicabili.

92. Schede bianche

Si considerano bianche le schede, regolarmente timbrate con il timbro della sezione e firmate da uno scrutatore, che non presentano nessun segno o scrittura.

Il presidente timbra tali schede sul retro con il timbro della sezione, già al momento dello scrutinio.

Le schede bianche devono essere registrate sulle tabelle di scrutinio negli appositi prospetti. Il segretario, inoltre, annota il loro numero nel verbale.

Le schede bianche vengono di volta in volta siglate dal presidente e da almeno due scrutatori e inserite nella busta 8-D Parl.Eur., per essere allegate al verbale.

93. Voti contestati

Durante lo scrutinio, possono nascere incidenti ed essere sollevate contestazioni sulla validità di qualche scheda o di qualche voto di lista o di preferenza. Sull’assegnazione o meno dei voti contestati, decide il presidente, sentiti gli scrutatori. Il presidente è obbligato a sentire il parere degli scrutatori, ma questo parere non lo vincola nella sua decisione.

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La decisione del presidente, peraltro, ha carattere provvisorio: i voti contestati e provvisoriamente non assegnati vengono ripresi in esame dall’ufficio elettorale provinciale, che decide sulla loro assegnazione.

Le contestazioni relative alla validità dei voti dovrebbero ridursi a pochissimi casi, dato che le legge prevede, come principio fondamentale, che il voto è valido tutte le volte che è possibile desumere l’effettiva volontà dell’elettore e delimita con precisione le cause di nullità. È quindi compito del presidente vanificare ogni eventuale tentativo di sollevare contestazioni, prive di fondato motivo, che hanno lo scopo di turbare l’andamento delle operazioni, o di rendere incerti i risultati dello scrutinio.

Il numero delle schede che contengono voti contestati e non assegnati alle liste deve essere indicato nel verbale.

Nel verbale deve essere indicata per ogni scheda contestata, assegnata o non assegnata, la lista il cui voto viene contestato, il motivo della contestazione e la decisione del presidente.

Se la contestazione riguarda i voti di preferenza, per ogni scheda contestata, assegnata o non assegnata, nel verbale deve essere ugualmente indicato il candidato il cui voto viene contestato, il motivo della contestazione e la decisione presa dal presidente.

Le schede che corrispondono a voti contestati devono essere immediatamente siglate dal presidente e da almeno due scrutatori, e raggruppate a seconda dei motivi di contestazione.

Le schede che contengono voti contestati e provvisoriamente assegnati, devono essere inserite nella busta 8/B Parl.Eur.; quelle che contengono voti contestati e provvisoriamente non assegnati devono essere inserite nella busta 8/C Parl.Eur.

Sulla validità dei voti ogniqualvolta possa desumersi l’effettiva volontà dell’elettore: art. 69 del T.U. 30 marzo 1957, n. 361. Sulle cause di nullità: art. 70 del T.U. 30 marzo 1957, n. 361.

94. Controllo dello spoglio

Terminato lo scrutinio, il presidente: � toglie dalla scatola tutte le schede spogliate e le conta, tenendo

distinte le schede che non contengono voti di preferenza da quelle che contengono voti di preferenza;

� conta le schede che contengono voti nulli, oppure voti contestati (provvisoriamente assegnati o provvisoriamente non assegnati);

� conta le schede nulle; � conta le schede bianche;

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� verifica se il totale di tutte queste schede corrisponde a quello risultante dalle tabelle di scrutinio (modello 31 Parl.Eur.);

� verifica, per ogni singola lista, se il totale delle schede che contengono voti di preferenza e di quelle che non contengono voti di preferenza, riportato nei Prospetti di riscontro (modello 30 Parl. Eur.), corrisponde a quello registrato nelle tabelle di scrutinio;

� verifica che il numero massimo dei voti di preferenza riportato, per ciascuna lista, dai singoli candidati non sia superiore al numero delle schede contenenti preferenze, registrato per la corrispondente lista nei Prospetti di riscontro (modello 30 Parl. Eur.);

� verifica che il totale complessivo dei voti di preferenza riportati da tutti i candidati di tutte le liste non sia superiore al totale complessivo dei voti di preferenza esprimibili nella sezione, che si ottiene moltiplicando il numero totale delle schede contenenti voti di preferenza per il numero massimo dei voti di preferenza che possono essere manifestati nella circoscrizione.

95. Corrispondenza tra il numero delle schede spogliate, il numero dei votanti e il numero degli elettori iscritti

Il presidente verifica personalmente che le cifre segnate nelle varie colonne del verbale corrispondano al numero degli iscritti, al numero dei votanti, al numero dei voti validi assegnati, al numero delle schede bianche, al numero delle schede nulle, al numero delle schede che contengono voti nulli e al numero delle schede che contengono voti contestati.

Inoltre: a) controlla che il numero delle schede spogliate sia uguale al numero

dei votanti già accertato (paragrafo 82) e, al tempo stesso, al totale delle schede valide (voti validi e voti contestati e provvisoriamente assegnati), più le schede nulle, le schede bianche, le schede che contengono voti nulli, più le schede che contengono voti contestati e provvisoriamente non assegnati.

b) determina la somma che risulta dal numero degli elettori, iscritti nelle liste della sezione, più il numero degli elettori non iscritti nella sezione e che sono stati ammessi a votare in base a una sentenza o a una attestazione del sindaco (paragrafo 59), o in quanto componenti del seggio, rappresentanti di lista, candidati alle elezioni, agenti della forza pubblica (paragrafo 60), militari delle forze armate, componenti di corpi militarmente organizzati, delle forze di polizia, del corpo nazionale dei vigili del fuoco e della croce rossa (paragrafo 61), marittimi e aviatori fuori residenza per motivi di imbarco

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(paragrafo 62), ricoverati nei luoghi di cura (capitolo XVI), detenuti (capitolo XVII), non deambulanti (paragrafo 63), elettori che dipendono ammessi al voto a domicilio (capitolo XVIII). Da questa somma, sottrae quella costituita dal numero degli elettori iscritti nelle liste che non si sono presentati a votare, più gli elettori allontanati dalla cabina che non si sono ripresentati a votare, più gli elettori che hanno restituito la scheda senza il timbro della sezione o senza la firma dello scrutatore o che non hanno restituito la scheda, più gli elettori esclusi dal voto perchè si sono rifiutati di entrare nella cabina. La differenza così ottenuta deve corrispondere al numero complessivo dei votanti ricavato dal conteggio illustrato alla lettera a.

c) determina quante schede sono state autenticate al principio delle operazioni e poste nella scatola; quante schede sono state riposte successivamente nella scatola in sostituzione di schede deteriorate, o ritirate a elettori allontanati dalla cabina e annullate, o consegnate agli elettori non iscritti nelle liste della sezione, non compresi nell’elenco consegnato dal sindaco al presidente: elettori che hanno votato in base a una sentenza o a una attestazione del sindaco (paragrafo 59), o in quanto componenti del seggio, rappresentanti di lista, candidati alle elezioni, agenti della forza pubblica (paragrafo 60), militari delle forze armate, componenti di corpi militarmente organizzati, delle forze di polizia, del corpo nazionale dei vigili del fuoco e della croce rossa (paragrafo 61), marittimi e aviatori fuori residenza per motivi di imbarco (paragrafo 62), ricoverati nei luoghi di cura (capitolo XVI), detenuti (capitolo XVII), non deambulanti (paragrafo 63), elettori che dipendono in modo vitale da apparecchiature elettromedicali (capitolo XVIII). Calcola il totale di tutte queste schede. Da questo totale, sottrae quello che risulta dalla somma delle schede rimaste nella scatola, delle schede restituite da elettori allontanati dalle cabine e annullate, delle schede ritirate agli elettori che si sono rifiutati di entrare nella cabina elettorale, delle schede non restituite, delle schede deteriorate e delle schede restituite senza il timbro della sezione o senza la firma dello scrutatore. La differenza deve corrispondere al numero complessivo delle schede spogliate, come indicato nella lettera a.

Le operazioni previste in questo paragrafo e nel precedente devono essere eseguite nell’ordine indicato.

Il compimento di queste operazioni e il loro risultato va dichiarato nel verbale.

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Sulla necessità che corrispondano il numero delle schede spogliate e il numero dei votanti: art. 68, comma 7, del T.U. 30 marzo 1957, n. 361. Sulla necessità che le operazioni si svolgano nell'ordine indicato e che se ne faccia menzione nel verbale: art. 68, ultimo comma, del T.U. 30 marzo 1957, n. 361.

96. Risultato dello scrutinio

Terminate le operazioni di controllo dello spoglio, il presidente: � verifica la congruità dei dati sopra indicati; � dichiara il risultato dello scrutinio, leggendolo pubblicamente; � attesta e certifica il risultato dello scrutinio nel verbale (modello 15

Parl.Eur.). Sull’obbligo per il presidente di verificare la congruità dei dati: art. 68, comma 7, del T.U. 30 marzo 1957, n. 361. Sull’obbligo per il presidente di dichiarare il risultato dello scrutino e darne pubblica lettura dei risultati e di attestare e certificare il risultato nel verbale: art. 68, comma 7 e art. 75, primo comma, del T.U. 30 marzo 1957, n. 361.

97. Invio dell’estratto del verbale con i risultati della votazione e dello scrutinio

Dopo aver certificato nel verbale il risultato dello scrutinio della sezione, il presidente compila un estratto del verbale della sezione per la parte che riguarda il risultato della votazione e dello scrutinio (modello 16 Parl.Eur.), lo chiude nella busta 6 Parl.Eur. e lo recapita al sindaco del comune, che lo invierà agli uffici competenti.

98. Chiusura del verbale delle operazioni della sezione e formazione dei plichi con i verbali e gli atti dello scrutinio

Terminate le operazioni descritte nei paragrafi precedenti, il presidente chiude il verbale.

Se non si è resa necessaria la verbalizzazione delle operazioni indicate negli allegati 1 e 2 del verbale (modello 15 Parl.Eur.) delle operazioni del seggio (cioè votazione degli elettori ricoverati in luoghi di cura o presenti nei luoghi di detenzione e voto domiciliare di elettori in dipendenza vitale da apparecchiature elettromedicali, oppure eventuale mancato completamento delle operazioni di scrutinio della sezione), il presidente strappa gli allegati lungo la linea tratteggiata, per renderli inutilizzabili, e li accantona.

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Il presidente forma quindi i plichi con gli atti e i documenti della votazione e dello scrutinio, da recapitare agli uffici competenti, attraverso il sindaco del comune. Pertanto, il presidente:

� raccoglie le schede valide e divide, con una fascetta, quelle che contengono preferenze da quelle chiude che non contengono preferenze. Quindi chiude tutte le schede valide e una copia delle tabelle di scrutinio (frontespizio stampato in nero) nella busta 7 Parl.Eur. Nella busta viene inserito anche un estratto del verbale relativo alla formazione del plico stesso. Sulla busta viene indicato il numero della sezione; la busta viene quindi timbrata con il timbro della sezione e firmata dal presidente, da almeno due scrutatori e dai rappresentanti di lista (o dei candidati) che lo chiedono.

� prepara la busta 8 Parl.Eur. in questo modo: ▫ raccoglie le schede che corrispondono a voti contestati e

provvisoriamente assegnati e le carte relative nella busta 8-B Parl.Eur.;

▫ raccoglie le schede che corrispondono a voti contestati e provvisoriamente non assegnati e le carte relative nella busta 8-C Parl.Eur.;

▫ riunisce le buste 8-B Parl.Eur., e 8-C Parl.Eur., nella busta 8-A Parl.Eur., nella quale inserisce anche una copia delle tabelle di scrutinio (frontespizio stampato in rosso) e le carte riguardanti le proteste e i reclami relative alle operazioni della sezione;

▫ raccoglie le schede bianche e le schede nulle nella busta 8-D Parl.Eur.;

▫ raccoglie le schede deteriorate, le schede consegnate senza timbro della sezione o senza firma dello scrutatore, oppure ritirate agli elettori che hanno indugiato nel voto o che non si sono recati nella cabina per votare, nella busta 8-E Parl.Eur.;

▫ inserisce la busta 8-A Parl.Eur., confezionata come descritto sopra, e le buste 8-D Parl.Eur. e 8-E Parl.Eur., assieme a una copia del verbale, agli atti ad esso allegati e a una copia dei Prospetti di riscontro (modello 30 Parl.Eur.), nella busta 8 Parl.Eur.

Sulla busta viene indicato il numero della sezione; la busta viene quindi timbrata con il timbro della sezione e firmata dal presidente, da almeno due scrutatori e dai rappresentanti di lista (o dei candidati) che lo chiedono.

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Il presidente o, su sua delega scritta, uno scrutatore recapiterà le buste 7 Parl.Eur. e 8 Parl.Eur. al sindaco del comune, che le inoltrerà agli uffici competenti.

� Chiude l'altra copia del verbale delle operazioni della sezione e la seconda copia dei Prospetti di riscontro (modello 30 Parl. Eur.) nella busta 9 Parl.Eur. La busta 9 Parl.Eur. va consegnata alla segreteria del comune.

Sull'invio dei plichi al sindaco del comune, per il successivo inoltro agli uffici competenti: art. 7, ultimo comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136, e art. 244 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51.

99. Rinvio delle operazioni di scrutinio nel caso di svolgimento di altre elezioni

Se nella sezione contemporaneamente alle elezioni per il Parlamento

Europeo si svolgono altre elezioni, il presidente rinvia le operazioni di scrutinio di quest'ultime alle 14 del giorno successivo, lunedì.

Sul contemporaneo svolgimento delle elezioni europee con le elezioni amministrative nel 2009: art. 1, comma 1, lettera m, del decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3, convertito dalla legge 25 marzo 2009, n. 26

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Capitolo XXV RICONSEGNA DEL MATERIALE ELETTORALE

100. Restituzione del materiale elettorale

Dopo aver concluso lo scrutinio, il presidente restituisce il materiale che è avanzato.

Il presidente e il segretario inseriscono nella busta 10 Parl.Eur.: � la cassettina con il timbro della sezione, togliendo la bottiglietta di

inchiostro nel caso sia stata aperta; � il secondo timbro consegnato alle sezioni nelle quali le operazioni

elettorali sono condotte anche da un seggio speciale o dall'ufficio distaccato di sezione;

� le matite copiative rimaste; � le pubblicazioni e gli stampati; � le liste degli elettori e ogni altro documento; � il materiale di cancelleria avanzato; � una copia del verbale che certifica che i materiali sono stati

riconsegnati al rappresentante del comune (modello 21/9 Parl.Eur.). La busta va firmata dal presidente e dal segretario e va chiusa in presenza

del rappresentante del comune che è incaricato di ritirarla o, se è assente, del rappresentante della forza pubblica di grado più elevato tra quelli presenti nel seggio.

101. Ritiro del materiale elettorale

La busta che contiene il materiale viene ritirata da un incaricato del comune direttamente nella sede del seggio. Il rappresentante firma il verbale che ne attesta il ritiro e consegna poi la busta alla segreteria del comune.

Se non è presente l’incaricato del comune, il presidente consegna la busta al rappresentante della forza pubblica di grado più elevato tra quelli presenti nel seggio.

QUINTA SEZIONE DISPOSIZIONI PENALI

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Capitolo XXVI SANZIONI PENALI

102. Sanzioni penali per i componenti del seggio

Al momento dell’insediamento, il presidente ricorda ai componenti del seggio di svolgere le loro funzioni con accuratezza e imparzialità. Ricorda inoltre le specifiche sanzioni penali alle quali possono andare incontro se infrangono le norme della legge elettorale.

In particolare, richiama l'attenzione dei componenti del seggio sugli art. 94, 100, 101, 102, 103, 104, 108, 111 del T.U. 30 marzo 1957, n. 361.

Sanzioni penali per i componenti del seggio: art. 94, art. 100, art. 101, art. 102, art. 103, art. 104, art. 108 e art. 111 del T.U. 30 marzo 1957, n. 361.

103. Sanzioni penali per chi disturba le operazioni di voto e di scrutinio

Chi disturba in qualsiasi modo le operazioni di voto e di scrutinio è punito in base agli art. 100, 101, 102, 103, 104 e 109 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361.

Sanzioni penali per chi disturba le operazioni di voto e di scrutinio: art. 100, art. 101, art. 102, art. 103, art. 104 e art. 109 del T.U. 30 marzo 1957, n. 361.

104. Obbligo di denuncia delle irregolarità e delle infrazioni alle norme penali

In quanto pubblico ufficiale, il presidente deve denunciare al pubblico ministero o alla forza pubblica tutte le infrazioni alle norme penali.

Il presidente può far allontanare o arrestare quanti disturbano le operazioni di voto e di scrutinio o commettono reati, compresi i componenti del seggio (paragrafo 6).

Il vicepresidente, quando sostituisce il presidente, ha gli stessi obblighi (paragrafi 7 e 8).

Anche gli scrutatori e il segretario devono denunciare le infrazioni alle norme commesse durante le operazioni di voto e di scrutinio. Se le infrazioni sono commesse dai rappresentanti di lista o di candidati o dagli elettori, sollecitano l’intervento del presidente o del vicepresidente. Se, invece, le infrazioni sono commesse dal presidente o dal vicepresidente, le segnalano direttamente all’autorità giudiziaria.

Anche gli agenti della forza pubblica in servizio nel seggio sono obbligati a denunciare irregolarità e infrazioni alle norme penali durante le operazioni di voto e di scrutinio.

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Infine, ogni elettore presente nel seggio può denunciare irregolarità e infrazioni alle norme penali durante le operazioni di voto e di scrutinio.

Poteri del presidente di far arrestare o allontanare chi commette infrazioni penali: art. 44 del T.U. 30 marzo 1957, n. 361. Sulla qualifica di pubblico ufficiale dei componenti del seggio: art. 40, ultimo comma, del T.U. 30 marzo 1957, n. 361. Sull’obbligo di segnalazione delle infrazioni da parte di un pubblico ufficiale: art. 331 del Codice di procedura penale.