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ISS BOSELLI ALBERTI
CORSO DI FORMAZIONE
GENERALE SULLA SICUREZZAA.S. 2014 - 2015
SALUTE E SICUREZZA NELLA
COSTITUZIONE
� La repubblica tutela la salute come fondamentale
diritto dell’individuo e della collettività
� La repubblica tutela il lavoro in tutte le sue
forme e applicazioni
EVOLUZIONE NORMATIVA
� Anni ‘50 - ’60 : interventi a posteriori , sul
funzionamento delle apparecchiature, sulle
procedure, sugli infortuni
� Anni ‘90 : dalle sollecitazioni dell’U.E. al D.Lgs
626/94
� Il D.L.gs 81/2008: la ridefinizione della
disciplina
� D.L.69/2013
LE AZIONI PER LA SICUREZZA
� Informazione: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro.
� Formazione: processo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e identificazione, riduzione e gestione dei rischi.
� Addestramento: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro.
LE FIGURE SENSIBILI
� IL DATORE DI LAVORO
� IL RSPP
� IL RLS
� IL MEDICO COMPETENTE
� I PREPOSTI
IL DATORE DI LAVORO: OBBLIGHI
� Organizza l’attività
� Definisce i criteri operativi per la sicurezza, la prevenzione
� Redige il DVR e il DUVRI se necessario
� Predispone il PIANO DI EMERGENZA
� NOMINA o RATIFICA LE ELEZIONI delle altre figure sensibili
� Presiede la riunione periodica
� CURA LA FORMAZIONE E L’AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE
� GARANTISCE IL RISPETTO DELL’OBBLIGO DI VIGILANZA SANITARIA
� RICHIEDE GLI INTERVENTI STRUTTURALI E MANUTENTIVI
LE AZIONI CHE IL DATORE DI
LAVORO COMPIE
� Propone programmi di informazione e formazione
� Partecipa con azione propositiva alla redazione
del DVR e del DUVRI
� Collabora alla individuazione dei fattori di rischio
� Partecipa alla redazione del piano di emergenza
� Partecipa alla riunione periodica con le altre
figure sensibili
LE AZIONI CHE IL DATORE DI
LAVORO COMPIE IN SPECIFICO
Si adopera perché ogni lavoratore abbia una
adeguata informazione e formazione:
� sui rischi per la salute e la sicurezza sul luogo di
lavoro facendo riferimento sia all’azienda nel suo
insieme sia all’ufficio/reparto nel quale presta la
sua opera
� sulle procedure che riguardano il primo soccorso,
la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di
lavoro
� sulla composizione delle squadre di primo
soccorso e antincendio
LE AZIONI CHE IL DATORE DI
LAVORO COMPIE IN SPECIFICO
Si adopera perché ogni lavoratore sia informato
� sui rischi specifici cui è esposto in relazione
all'attività svolta, alle normative di sicurezza e le
disposizioni aziendali in materia
� sui pericoli connessi con l’utilizzo di sostanze
pericolose riferendosi alle schede di sicurezza e
alle norme di buona tecnica
� sulle misure e le attività di protezione e
prevenzione adottate.
LE AZIONI CHE IL DATORE DI
LAVORO COMPIE IN SPECIFICO
Ai fini della politica di inclusione, il datore di
lavoro si adopera perchè, in rapporto alle
conoscenze linguistiche, il lavoratore sia
informato e formato su:
� concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione
nonché sulla normativa in tema di prevenzione,
protezione, vigilanza, controllo, assistenza;
� rischi riconducibile all’attività svolta rispetto allo
specifico mansionario
IL MOMENTO DELLA FORMAZIONE
� All’atto della costituzione del rapporto di lavoro
� Al momento del trasferimento o cambiamento di
mansioni
� All’atto dell' introduzione di nuove attrezzature
di lavoro, di nuove tecnologie, di nuove sostanze
e preparati pericolosi
LE FIGURE SENSIBILI: IL RSPP
� Propone programmi di informazione e formazione
� Partecipa con azione propositiva alla redazione
del DVR e del DUVRI
� Collabora alla individuazione dei fattori di rischio
� Partecipa alla redazione del piano di emergenza
� Partecipa alla riunione periodica con le altre
figure sensibili
OBBLIGHI DEL RSPP
� L’articolo 33 elenca gli obblighi dell’RSPP:
- individuazione dei fattori di rischio, valutazione
dei rischi, individuazione delle misure di
sicurezza e salubrità dell’ambiente di lavoro;
- elaborazione delle misure preventive e protettive
e dei sistemi di controllo delle misure adottate;
- elaborazione delle procedure di sicurezza per le
varie attività aziendali;
- proposta di programmi di formazione e
informazione per i lavoratori.
OBBLIGHI DEL RSPP
� Articolo 35 – Riunione periodica
� E’ obbligo dell’RSPP indire la riunione periodica almeno una volta l’anno, obbligatoria per tutte le aziende che hanno più di 15 dipendenti
� Gli argomenti che devono essere trattati sono:
- il Documento di Valutazione Rischi (DVR);
- l’andamento degli infortuni e delle malattie professionali;
- criteri di scelta e caratteristiche dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)
- i programmi di formazione e informazione sulla sicurezza sul lavoro per lavoratori, dirigenti e preposti.
- l’ individuazione dei codici di comportamento necessari per ridurre al minimo i rischi, gli obiettivi di miglioramento della sicurezza nell’ambiente di lavoro.
IL RLS: CHI E’ E CHE COMPETENZE
HA
� Di solito, o è un componente delle RSU o è un
lavoratore che per formazione e competenze tecniche
può validamente operare nell’interesse dei lavoratori
al fine della sicurezza
� Numero dei RLS: 1 per ogni unità produttiva sino a
200 lavoratori (nella scuola si escludono gli studenti)
� Competenze:
� Accede ai luoghi di lavoro
� Viene consultato per definire il piano di emergenza e
le procedure di sicurezza; partecipa alla riunione
periodica indetta dal Dirigente Scolastico
� Può accedere a tutte le documentazioni rilevanti in
tema di sicurezza
CHI PUO’ ESSERE MEDICO
COMPETENTE
E’ medico competente colui che ha
� specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica, o in tossicologia industriale, o in igiene industriale, o in fisiologia ed igiene del lavoro, o in clinica del lavoro ed altre specializzazioni individuate, ove necessario, con decreto del Ministro della Sanità di concerto con il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
� docenza o libera docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica, o in tossicologia industriale, o in igiene industriale, o in fisiologia ed igiene del lavoro;
� autorizzazione di cui all'articolo 55 del D.Lgs 277/91 che prevede una comprovata esperienza professionale di almeno 4 anni.
MEDICO COMPETENTE E
PREVENZIONE
� La prevenzione primaria:
attuata mediante approcci multidisciplinari con le
altre figure tecniche presenti in azienda per
- la valutazione del rischio (es. carichi pesanti, agenti
biologici),
- l'effettuazione di accertamenti sanitari periodici.
� La prevenzione secondaria:
deve prevedere un forte impegno nella tutela
psicofisica del lavoratore, tenendo conto del lavoro
e delle condizioni nelle quali esso si effettua e
dell’adattamento fisico e mentale dei lavoratori nello
svolgimento delle attività da svolgere
IL PREPOSTO
� ART.2/e del D.Lgs 81/2008
È persona che in ragione delle sue particolari competenze e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico
conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute,
controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di
iniziativa
COMPETENZE DEI PREPOSTI
LORO INDIVIDUAZIONE
� Sovrintendono alle attività lavorative di altre lavoratrici e lavoratori; garantendo l’attuazione delle direttive in materia di sicurezza sul lavoro ricevute dal Datore di lavoro;
� Controllano la corretta esecuzione delle direttive in materia di sicurezza sul lavoro da parte delle lavoratrici e dei lavoratori;
� Esercitano un potere di iniziativa nell’esercizio delle loro funzioni.
Altri preposti
� da individuare a cura dei Datori di lavoro sono dipendenti, che sovrintendono ad altro personale, anche per periodi limitati.
� dovranno essere indicati in un organigramma da riportare nel documento di valutazione dei rischi
IL PIANO DI EMERGENZA
E’ L’INSIEME DEI PROVVEDIMENTI TECNICI
E AMMINISTRATIVI VOLTI A GARANTIRE IL
REGOLARE SVOLGERSI DELLE PROCEDURE
EVITANDO IMPROVVISAZIONI E
POTENZIALI DANNI
� SCOPO:
Ridurre le conseguenze di un incidente mediante il razionale impiego di risorse umane materiali. Deve fornire chiare indicazioni sulle modalità
delle operazioni di evacuazione e pronto intervento in situazioni di pericolo
PIANO DI EMERGENZA
� OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO:
- Informare i lavoratori sui possibili pericoli- Programmare interventi di ordinaria e
straordinaria amministrazione
- Adottare i provvedimenti adeguati per la sicurezza dei singoli lavoratori o soggetti ad essi equiparati
PIANO DI EMERGENZA
� OBBLIGHI DEI LAVORATORI:
- Ogni lavoratore deve adempiere alle indicazioni
fornite dal datore di lavoro
- I lavoratori titolari di obblighi specifici devono
attendere alle loro mansioni onde limitare i rischi
- I lavoratori devono adottare condotte tese ad
evitare situazioni di pericolo o di danno qualora il
responsabile delle emergenze o il Datore di lavoro
non siano contattabili
CONTENUTI DEL PIANO DI
EMERGENZA
� Informazioni necessarie per gli adempimenti del
caso
� Individuazione delle possibili situazioni critiche
verificabili
� Individuazione dei potenziali soggetti coinvolti
� Individuazione delle procedure da seguire per
aiutare le persone coinvolte
� Individuazione dei soggetti terzi ai quali
rivolgersi per affrontare le situazioni di rischio e
pericolo
AZIONI PREVISTE DAL PIANO DI
EMERGENZA
PIANO OPERATIVO:
� Descrive condotte specifiche, soggetti coinvolti,
potenziali destinatari
� Individua le zone “calme” o ad esse
provvisoriamente parificate
� Individua il personale abilitato ad accompagnare
soggetti con difficoltà di varia tipologia fino alle
zone “calme”
� Definisce le procedure specifiche da adottare sia
all’interno che nelle comunicazioni con i soggetti
abilitati ad intervenire nelle emergenze (VVFF,
ASL, Forze dell’ordine)
EMERGENZE E PROCEDURE
� TIPOLOGIE DI EMERGENZE:
INCENDIO, TERREMOTO, ALLUVIONE,
SEGNALAZIONE DI ATTI VANDALICI O
TERRORISTICI,
� PROCEDURA:
- Informare il Datore di lavoro o il Responsabile
delle emergenze
- Telefonare agli organi preposti per l’intervento
- Fare sgomberare il sito, se necessario
- Tutelare i soggetti deboli
PRIMO SOCCORSO
� Per definizione è un qualsiasi iniziale aiuto
prestato ad un soggetto infortunato o malato in
attesa che intervenga il personale sanitario
abilitato che deve essere prontamente chiamato
� Gli interventi di primo soccorso escludono la
pratica di manovre specifiche, la
somministrazione di farmaci
� Il mancato intervento configura l’ipotesi di reato
dell’omissione di soccorso sanzionato dall’art. 593
del C.P.
+L’ INCENDIO
� TRIANGOLO DEL FUOCO: indica la presenza di
un combustibile, un comburente e il calore. La
presenza di questi 3 elementi può generare un
incendio
combustibile c
omburente
calore
+LA CARTELLONISTICA
+LA CARTELLONISTICA