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8 I.S.I.S. “BOCCIONI PALIZZI” NAPOLI LICEO ARTISTICO – COREUTICO - MUSICALE MANUALE D’INCLUSIONE ALLIEVI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI A.S. 2017/18 Premessa. I principi che sono alla base del modello nazionale di integrazione scolastica - assunto a punto di riferimento per le politiche di inclusione in Europa e non solo - hanno contribuito a fare del sistema di istruzione italiano un luogo di conoscenza, sviluppo e socializzazione per tutti, sottolineandone gli aspetti inclusivi piuttosto che quelli selettivi. 1 L’Italia è membro dell’Agenzia Europea per i bisogni educativi speciali e l’educazione inclusiva (European Agency for Special Need and Inclusive Education) dal 1996 ed è riconosciuta presso l’Agenzia, e presso gli organismi internazionali di riferimento, come il Paese leader al mondo nell’inclusione scolastica, sia per aver abolito – primo fra tutti, sin dal 1971 – le classi speciali, sia per essere tuttora lo Stato che investe di più in assoluto nella scuola inclusiva. 2 La Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 segna un importante punto di svolta verso una scuola dell'inclusione infatti ridefinisce l'area del disagio scolastico e, richiamandosi ai principi della legge 53/2003, estende il diritto alla programmazione personalizzata non solo agli studenti in condizione di disabilità o di disturbi specifici dell'apprendimento, ma ad “ogni alunno, che con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta”. 3 Il Liceo “Boccioni – Palizzi” attua una didattica dell'inclusione che individua e valorizza le potenzialità di ogni allievo, indipendentemente dalla sua condizione e nel rispetto dei suoi limiti, per il successo formativo; utilizza tutte le strategie educative necessarie a costituire e consolidare un gruppo classe solidale e affiatato che possa accogliere e sostenere situazioni di disagio trasformando la risposta specialistica in risposta ordinaria. Il plesso “Palizzi” ha sede in un edificio storico per tanto non è stato possibile eliminare tutte le barriere architettoniche, tuttavia l'accesso alle persone con disabilità sensoriale agli uffici e alla maggior parte delle aule e ai laboratori è garantito sia dall'ascensore che dalla rampa d'ingresso. La scuola è dotata di un'aula riservata alle riunioni operative e agli incontri con le famiglie, o per 1 Direttiva MIUR 27/12/2012 pag. 1 c. 1 2 http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dettaglio-news/-/dettaglioNews/viewDettaglio/37199/11210 3 Direttiva MIUR 27/12/2012 pag. 1 c. 3

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I.S.I.S. “BOCCIONI PALIZZI” NAPOLILICEO ARTISTICO – COREUTICO - MUSICALE

MANUALE D’INCLUSIONE ALLIEVI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

A.S. 2017/18

Premessa.

I principi che sono alla base del modello nazionale di integrazione scolastica - assunto a punto di

riferimento per le politiche di inclusione in Europa e non solo - hanno contribuito a fare del sistema

di istruzione italiano un luogo di conoscenza, sviluppo e socializzazione per tutti, sottolineandone

gli aspetti inclusivi piuttosto che quelli selettivi.1

L’Italia è membro dell’Agenzia Europea per i bisogni educativi speciali e l’educazione inclusiva

(European Agency for Special Need and Inclusive Education) dal 1996 ed è riconosciuta presso

l’Agenzia, e presso gli organismi internazionali di riferimento, come il Paese leader al mondo

nell’inclusione scolastica, sia per aver abolito – primo fra tutti, sin dal 1971 – le classi speciali, sia

per essere tuttora lo Stato che investe di più in assoluto nella scuola inclusiva.2

La Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 segna un importante punto di svolta verso una

scuola dell'inclusione infatti ridefinisce l'area del disagio scolastico e, richiamandosi ai principi

della legge 53/2003, estende il diritto alla programmazione personalizzata non solo agli studenti in

condizione di disabilità o di disturbi specifici dell'apprendimento, ma ad “ogni alunno, che con

continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali o per motivi fisici,

biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le

scuole offrano adeguata e personalizzata risposta”.3

Il Liceo “Boccioni – Palizzi” attua una didattica dell'inclusione che individua e valorizza le

potenzialità di ogni allievo, indipendentemente dalla sua condizione e nel rispetto dei suoi limiti,

per il successo formativo; utilizza tutte le strategie educative necessarie a costituire e consolidare un

gruppo classe solidale e affiatato che possa accogliere e sostenere situazioni di disagio trasformando

la risposta specialistica in risposta ordinaria.

Il plesso “Palizzi” ha sede in un edificio storico per tanto non è stato possibile eliminare tutte le

barriere architettoniche, tuttavia l'accesso alle persone con disabilità sensoriale agli uffici e alla

maggior parte delle aule e ai laboratori è garantito sia dall'ascensore che dalla rampa d'ingresso.

La scuola è dotata di un'aula riservata alle riunioni operative e agli incontri con le famiglie, o per

1 Direttiva MIUR 27/12/2012 pag. 1 c. 12 http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dettaglio-news/-/dettaglioNews/viewDettaglio/37199/112103 Direttiva MIUR 27/12/2012 pag. 1 c. 3

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gruppi di studio della stessa classe.

1. ALLIEVI CON DISABILITA' 4

L'obiettivo fondamentale per gli allievi con certificazione dell'handicap resa ai sensi dell'art. 4 L.

104/92 dai Collegi Medici delle ASL di riferimento e con Diagnosi Funzionale ovvero Profilo di

Funzionamento cosi come definito dall’art. 5 Dlgs n. 66 del 13 aprile 2017 art. 5, è lo sviluppo

degli apprendimenti mediante la comunicazione, la socializzazione e la relazione interpersonale, per

tanto conformemente a quanto prescritto dall'art. 13 L.104/92, la didattica avviene nelle sezioni e

nelle classi comuni.

Programmazione.

Per ciascun allievo con disabilità, e' redatto un profilo di funzionamento secondo i criteri del

modello bio-psico-sociale della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilita'

e della Salute (ICF) adottata dall'Organizzazione Mondiale della Sanita' (OMS), ai fini della

formulazione del progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328,

nonché per la predisposizione del Piano Educativo Individualizzato (PEI).» 5; Per ciascun allievo

con disabilità, alla Diagnosi Funzionale fa seguito la redazione del Profilo Dinamico Funzionale6 ad

opera del consiglio di classe, degli operatori dell'Asl di riferimento che hanno in carico l'allievo, dai

terapisti e dagli operatori dei servizi sociali in collaborazione con la famiglia. Il PDF integra la

Diagnosi Funzionale con gli elementi desunti dall'osservazione in classe e ipotizza un possibile

livello di sviluppo a breve termine (sei mesi) a medio termine (due anni).

Il Profilo di Funzionamento.

Il Profilo di funzionamento di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che

ricomprende la diagnosi funzionale e il profilo dinamico-funzionale, come modificato dal Decreto

legislativo, 13/04/2017 n° 66, e' redatto dall'unita' di valutazione multidisciplinare di cui al decreto del

4 ICF 2001. Il 22 maggio 2001 la 54° Assemblea Mondiale della Sanità ha approvato la nuova Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) che tiene conto della compromissione della persona e del suo funzionamento in qualsiasi condizione di salute considerando per la prima volta fattori contestuali e ambientali. Tale classificazione sostituisce il modello medico della persona con handicap con quello sociale della persona con disabilità.

5 Decreto legislativo, 13/04/2017 n° 66 capo III art. 5 comma 2 lettera b.6 Come definito dall'art. 12 della L. 104/92 dal DPR 24 febbraio 1994

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Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994, composta da:

a) un medico specialista o un esperto della condizione di salute della persona;

b) uno specialista in neuropsichiatria infantile;

c) un terapista della riabilitazione;

d) un assistente sociale o un rappresentante dell'Ente locale di competenza che ha in carico il soggetto.

4. Il Profilo di funzionamento di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come

modificato dal presente decreto:

a) e' il documento propedeutico e necessario alla predisposizione del Progetto Individuale e del PEI;

b) definisce anche le competenze professionali e la tipologia delle misure di sostegno e delle risorse

strutturali necessarie per l'inclusione scolastica;

c) e' redatto con la collaborazione dei genitori della bambina o del bambino, dell'alunna o dell'alunno, della

studentessa o dello studente con disabilita', nonche' con la partecipazione di un rappresentante

dell'amministrazione scolastica, individuato preferibilmente tra i docenti della scuola frequentata;

d) e' aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione, a partire dalla scuola dell'infanzia, nonche' in

presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona 7.

Entro il mese di novembre per ogni allievo sono convocati i gruppi di lavoro operativi (GLH.O)

costituiti dagli operatori Asl, operatori sociali, famiglia, e consiglio di classe al completo per

redigere il Piano Educativo Individualizzato (PEI)8 che conterrà chiare indicazioni in merito alla

programmazione personalizzata che caratterizza il percorso dell’alunno con disabilità ovvero se si

tratterà di una programmazione semplificata per obiettivi minimi disciplinari finalizzata al

conseguimento del diploma o sarà una programmazione differenziata che potrà condurre l’alunno al

conseguimento dell’attestato di frequenza. Nel PEI sarà definito il progetto di vita che garantisca

all'allievo un possibile futuro di inclusione sociale.

7 Decreto legislativo, 13/04/2017 n° 66 capo III art. 5 commi 3 e 4.8 Così come definito all'art. 5 del DPR 24 febbraio 1994 e art. 12 L. 104/92 modificato dal Dlgs 66/17 capo IV art. 7

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Piano educativo individualizzato

1. All'articolo 14, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, dopo le parole «valutazione

diagnostico-funzionale» sono aggiunte le seguenti: «o al Profilo di funzionamento» e dopo le parole

«Servizio sanitario nazionale» sono aggiunte le seguenti: «, il Piano educativo individualizzato a

cura delle istituzioni scolastiche».

2. Il PEI di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal

presente decreto:

a) è elaborato e approvato dai docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei

genitori o dei soggetti che ne esercitano la responsabilità, delle figure professionali specifiche

interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con la bambina o il

bambino, l'alunna o l'alunno, la studentessa o lo studente con disabilità nonché' con il supporto

dell’unità di valutazione multidisciplinare;

b) tiene conto della certificazione di disabilità e della Diagnosi Funzionale e del PDF ovvero del

Profilo di funzionamento;

c) individua strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento nelle

dimensioni della relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell'interazione,

dell'orientamento e delle autonomie;

d) esplicita le modalità didattiche e di valutazione in relazione alla programmazione

individualizzata;

e) definisce gli strumenti per l'effettivo svolgimento dell'alternanza scuola-lavoro, assicurando la

partecipazione dei soggetti coinvolti nel progetto di inclusione;

f) indica le modalità di coordinamento degli interventi ivi previsti e la loro interazione con il

Progetto individuale;

g) è redatto all'inizio di ogni anno scolastico di riferimento, a partire dalla scuola dell'infanzia, ed e'

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aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona. Nel

passaggio tra i gradi di istruzione, compresi i casi di trasferimento fra scuole, e' assicurata

l'interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione;

h) è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico al fine di accertare il

raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni.

“Qualora, per specifiche condizioni di salute dell’alunno o per particolari situazioni di contesto, non

fosse realmente possibile la frequenza scolastica per tutto l’orario, sarà programmato un intervento

educativo e didattico rispettoso delle peculiari esigenze dell’alunno e, contemporaneamente,

finalizzato al miglioramento delle abilità sociali, al loro potenziamento e allo sviluppo degli

apprendimenti anche nei periodi in cui non è prevista la presenza in classe”9.

Conformemente a quanto prescritto nella Nota M.I.U.R. Prot. 4274 del 4 agosto 2009 “Linee guida

per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità”, la scuola non prevede laboratori e attività

che accolgano più allievi con disabilità o solo allievi con disabilità.

La progettazione educativa individualizzata mette in atto, nel rispetto delle esigenze del singolo

allievo, interventi equilibrati fra apprendimento e socializzazione, preferendo in linea di principio

che l'apprendimento avvenga nell'ambito della classe e nel contesto del programma in essa

attuato.

Per non disattendere mai gli obiettivi dell’apprendimento e della condivisione, è indispensabile che

la programmazione delle attività sia realizzata da tutti i docenti curricolari, i quali, insieme

all’insegnante per le attività di sostegno definiscono gli obiettivi di apprendimento per gli

alunni con disabilità in correlazione con quelli previsti per l’intera classe.10

Flessibilità

“La flessibilità organizzativa e didattica prevista dall'autonomia funzionale delle istituzioni

scolastiche consente di articolare l'attività di insegnamento secondo le più idonee modalità per il

raggiungimento del successo formativo di tutti gli alunni, finalità ultima dell'intero servizio

nazionale di istruzione, fermo restando il rispetto dei principi inerenti la normativa di legge.

L'insegnante per le attività di sostegno non può essere utilizzato per svolgere altro tipo di funzioni

9 Nota M.I.U.R. Prot. 4274 del 4 agosto 2009 “Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità” pag. 14 par. 1.2

10 Nota M.I.U.R. Prot. 4274 del 4 agosto 2009 “Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità” par. 1.2 , pag. 15, c. 2

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se non quelle strettamente connesse al progetto d'integrazione, qualora tale diverso utilizzo riduca

anche in minima parte l’efficacia di detto progetto”.11

Per facilitare il passaggio dal primo al secondo ciclo d'istruzione ovvero il passaggio da altre scuole

degli allievi con disabilità, durante l'anno precedente a quello d'iscrizione saranno organizzati,

presso la sede del Liceo “Boccioni - Palizzi”, uno o più incontri con la famiglia dell'allievo e con i

docenti della scuola secondaria di primo grado finalizzati all’accoglienza del minore nel nuovo

contesto scolastico privilegiando le visite ai laboratori.

Per gli allievi frequentanti con particolari velleità artistiche e attitudine verso le discipline di

indirizzo, in sede di GLH.O è possibile definire un progetto “per classi aperte” che potenzi le ore di

laboratorio e di materie artistiche.

Il diritto allo studio sancito e tutelato dalla costituzione è stato interpretato dalla Legge 59/97 come

diritto al successo formativo, in tale ottica il successo formativo per gli allievi con disabilità

potrebbe richiedere rallentamenti eccessivi ma necessari nel percorso scolastico soprattutto se

finalizzati all'inserimento lavorativo.

Il progetto di vita

“Il progetto di vita, parte integrante del P.E.I., riguarda la crescita personale e sociale dell'alunno

con disabilità ed ha quale fine principale la realizzazione in prospettiva dell'innalzamento della

qualità della vita dell'alunno con disabilità, anche attraverso la predisposizione di percorsi volti sia a

sviluppare il senso di autoefficacia e sentimenti di autostima, sia a predisporre il conseguimento

delle competenze necessarie a vivere in contesti di esperienza comuni”.12

Il PEI di ogni allievo definisce il suo progetto di vita, l'individuazione dei soggetti coinvolti

(associazioni, aziende, enti pubblici) attivando un lavoro in rete per il conseguimento degli obiettivi

previsti, le modalità di attuazione, l'integrazione tra i soggetti coinvolti e le modalità di

accompagnamento in uscita dalla scuola e il passaggio della presa in carico ad altri soggetti pubblici

individuati. A partire dal terzo anno per ogni allievo con disabilità, analogamente ai suoi compagni

di classe, sarà definito anche il progetto di alternanza scuola – lavoro, saranno definiti obiettivi,

strategie e competenze da conseguire, il progetto sarà supportato dai docenti di sostegno della classe

e, laddove richiesto, dagli assistenti di base e specialistico.

11 Nota M.I.U.R. Prot. 4274 del 4 agosto 2009 “Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità” par. 1.3 , pag. 15, c. 1.

12 Nota M.I.U.R. Prot. 4274 del 4 agosto 2009 “Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità” par. 1.4 , pag. 16, c. 1.

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Strategie didattiche e strumenti

La progettualità didattica orientata all’inclusione comporta la creazione in classe di un clima sereno

e cooperativo dove ogni alunno sente di rivestire un ruolo di responsabilità e di solidarietà con il

resto del gruppo e l’adozione di strategie e metodologie favorenti, quali

l’apprendimento cooperativo,

il lavoro di gruppo e/o a coppie,

i gruppi di lavoro;

il tutoring, l’apprendimento per scoperta,

la suddivisione del tempo in tempi,

l’utilizzo di mediatori didattici,

di attrezzature e ausili informatici, di software e sussidi specifici.

Le prove di verifica possono contemplare tempi di risposta più lunghi, prove equipollenti

strutturate, interrogazioni programmate, utilizzo di mediatori didattici e software specifici, supporto

dell’assistente alla comunicazione.

I docenti predispongono i documenti per lo studio o per i compiti a casa in formato elettronico,

affinché essi possano risultare facilmente accessibili agli alunni che utilizzano ausili e computer per

svolgere le proprie attività di apprendimento, i materiali didattici sono resi disponibili grazie al sito

internet della scuola.

I docenti curricolari supportano le attività dell'alunno con disabilità anche in assenza dell'insegnante

di sostegno.

Strumenti disponibili a scuola sono aula multimediale, video, LIM, computer.

La valutazione

La valutazione in decimi va rapportata al P.E.I., che costituisce il punto di riferimento per le attività

educative a favore dell’alunno con disabilità. Si rammenta inoltre che la valutazione in questione

dovrà essere sempre considerata come valutazione dei processi e non solo come valutazione della

performance. Gli insegnanti assegnati alle attività per il sostegno, assumendo la contitolarità

delle sezioni e delle classi in cui operano e partecipando a pieno titolo alle operazioni di valutazione

periodiche e finali degli alunni della classe con diritto di voto, disporranno di registri recanti i nomi

di tutti gli alunni della classe di cui sono contitolari.13

Al termine del ciclo di studi l'allievo con disabilità che ha seguito un piano educativo

13 Nota M.I.U.R. Prot. 4274 del 4 agosto 2009 “Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità” par. 2.4 , pag. 18, c. 1.

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individualizzato semplificato per obiettivi disciplinari minimi e sostiene tutte le prove d'esame

scritte e orali ovvero prove equipollenti conseguirà il titolo di studi; l'allievo con disabilità che a

causa della gravità del suo handicap ha seguito un piano educativo individualizzato con

programmazione differenziata e ridotta non conseguirà il titolo di studi ma un attestato delle

competenze acquisite.14

Secondo le finalità dell’integrazione (art. 12 comma 3, L. 104/92), oltre al raggiungimento degli

obiettivi previsti dal PEI, l’oggetto della valutazione deve essere altresì la:

- Crescita negli apprendimenti;

- Crescita nella comunicazione;

- Crescita nella socializzazione;

- Crescita negli scambi relazionali.

Assistenza di base e assistenza specialistica.

Come prescritto dagli artt 39 e 40 della Legge 104/92 gli Enti locali provvedono all'assistenza

scolastica di base e all'assistenza specialistica oltre all'acquisto di ausili riabilitativi secondo le

modalità definite nel PEI15. In ogni caso la scuola assicura il diritto all'assistenza tenendo conto del

genere di ciascuno studente per l’attribuzione del personale ATA16. di base ovvero presta ausilio

materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche,

all'interno e nell'uscita da esse, nonché nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale,

mediante ogni possibile forma di organizzazione del lavoro (nel rispetto delle relazioni sindacali

14 D.P.R. 122/09 art. 915 Decreto legislativo, 13/04/2017 n° 66 capo II art. 3 comma 5. Gli Enti locali, nel rispetto del riparto delle

competenze previsto dall'articolo 1, comma 85 e seguenti, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e dall'articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, provvedono ad assicurare, nei limiti delle risorse disponibili: a) gli interventi necessari per garantire l'assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale, inclusa l'assegnazione del personale, come previsto dall'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in coerenza con le mansioni dei collaboratori scolastici di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), del presente decreto; b) i servizi per il trasporto per l'inclusione scolastica, come garantiti dall'articolo 8, comma 1, lettera g), della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ed esercitati secondo il riparto delle competenze stabilito dall'articolo 26 della medesima legge, nonche' dall'articolo 139, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; c) l'accessibilita' e la fruibilita' degli spazi fisici delle istituzioni scolastiche statali di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 gennaio 1996, n. 23. 6. Ai sensi dell'articolo 315, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e dell'articolo 13, comma 1, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 104, lo Stato, le Regioni e gli Enti locali garantiscono l'accessibilita' e la fruibilita' dei sussidi didattici e degli strumenti tecnologici e digitali necessari per l'inclusione scolastica.

16 Cfr. Decreto legislativo, 13/04/2017 n° 66, G.U. 16/05/2017- Inclusione scolastica degli studenti con disabilità Articolo 1, commi 180 e 181, lettera c) artt. 3-7 http://www.istruzione.it/allegati/2017/La_Buona_Scuola_Approfondimenti.pdf.

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stabilite dalla contrattazione), utilizzando a tal fine tutti gli strumenti di gestione delle risorse umane

previsti dall'ordinamento.17

Gruppo di lavoro per l'integrazione scolastica d'Istituto (GL.I - GLH.I)

Entro il 30 settembre si costituisce il Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI). Il GLI è composto da

docenti curricolari, docenti di sostegno e, eventualmente da personale ATA, nonché' da specialisti

della Azienda sanitaria locale del territorio di riferimento dell'istituzione scolastica. Il gruppo è

nominato e presieduto dal dirigente scolastico ed ha il compito di supportare il collegio dei docenti

nella definizione e realizzazione del Piano per l'inclusione nonché' i docenti contitolari e i consigli

di classe nell'attuazione dei PEI.

In sede di definizione e attuazione del Piano di inclusione, il GLI si avvale della consulenza e del

supporto degli studenti, dei genitori e delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente

rappresentative del territorio nel campo dell'inclusione scolastica. 18

Istruzione domiciliare19

Al fine di garantire il diritto all'istruzione alle studentesse e agli studenti per i quali sia accertata

l’impossibilità della frequenza scolastica per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione,

anche non continuativi, a causa di gravi patologie certificate, la scuola attraverso i docenti di

sostegno ovvero attraverso i docenti di potenziamento, metterà in atto progetti di istruzione

domiciliare che prevedano la trasmissione di file audio, video, materiali didattici, mappe concettuali

ecc attraverso l’utilizzo di cartelle condivise in cloud, oltre alla trasmissione di materiale cartaceo.

2. ALLIEVI CON DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI.

2.1 ALLIEVI CON DISTURBI SPECIFICI DELL'APPRENDIMENTO.

“I Disturbi Specifici di Apprendimento interessano alcune specifiche abilità dell’apprendimento

scolastico, in un contesto di funzionamento intellettivo adeguato all’età anagrafica. Sono coinvolte

in tali disturbi: l’abilità di lettura, di scrittura, di fare calcoli. Sulla base dell’abilità interessata dal

disturbo, i DSA assumono una denominazione specifica: dislessia (lettura), disgrafia e disortografia

17 Cfr l’art. 47 del CCNL relativo al comporto Scuola per il quadriennio normativo 2006-2009.18 Decreto legislativo, 13/04/2017 n° 66 capo IV art. 9 commi 8 e 9.19 Decreto legislativo, 13/04/2017 n° 66 capo VI art. 16.

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(scrittura), discalculia (calcolo). Secondo le ricerche attualmente più accreditate, i DSA sono di

origine neurobiologica; allo stesso tempo hanno matrice evolutiva e si mostrano come un’atipia

dello sviluppo, modificabili attraverso interventi mirati. Posto nelle condizioni di attenuare e/o

compensare il disturbo, infatti, il discente può raggiungere gli obiettivi di apprendimento previsti.

E’ da notare, inoltre (e ciò non è affatto irrilevante per la didattica), che gli alunni con DSA

sviluppano stili di apprendimento specifici, volti a compensare le difficoltà incontrate a seguito del

disturbo”.20

La scuola recependo le finalità della legge 170/2010 persegue analoghi obiettivi in presenza di

allievi con DSA:

a) garantire il diritto all'istruzione;

b) favorire il successo scolastico, anche attraverso misure didattiche di supporto, garantire una

formazione adeguata e promuovere lo sviluppo delle potenzialità;

c) ridurre i disagi relazionali ed emozionali;

d) adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità formative degli studenti;

e) preparare gli insegnanti e sensibilizzare i genitori nei confronti delle problematiche legate ai

DSA;

f) favorire percorsi didattici riabilitativi;

g) incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante

il percorso di istruzione e di formazione;

h) assicurare eguali opportunità di sviluppo delle capacità in ambito sociale e professionale. 21

Osservazione

L'osservazione nell'individuazione dei DSA riveste un ruolo fondamentale sia nella diagnosi che

nella didattica: quando un docente osserva caratteristiche atipiche nelle prestazioni scolastiche di un

alunno e nonostante predisponga specifiche attività di recupero e potenziamento, l'atipia permane,

allora comunica alla famiglia quanto riscontrato, consigliandola di ricorrere ad uno specialista per

accertare la presenza o meno di un disturbo specifico di apprendimento.

Mentre l'osservazione dello stile di apprendimento e le strategie con cui si elaborano le

informazioni è fondamentale per calibrare gli interventi didattici e mirarli a tutti gli allievi e in

particolare a quelli con DSA, per i quali diventa indispensabile un intervento didattico calibrato. 22

20 D.M. 12 luglio 2011 “Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA21 L.170/2010 art. 222 D.M. 12 luglio 2011 “Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA pp. 5,6 par. 2.1, 2.2

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Misure educative e didattica di supporto.

In linea con quanto prescritto dalla Legge 170/2010 la scuola per il raggiungimento del successo

formativo da importanza rilevante alle metodologie didattiche quanto agli strumenti compensativi e

alle misure dispensative.

“- La didattica individualizzata consiste nelle attività di recupero individuale che può svolgere

l’alunno per potenziare determinate abilità o per acquisire specifiche competenze, anche nell’ambito

delle strategie compensative e del metodo di studio; tali attività individualizzate possono essere

realizzate nelle fasi di lavoro individuale in classe o in momenti ad esse dedicati, secondo tutte le

forme di flessibilità del lavoro scolastico consentite dalla normativa vigente.

- La didattica personalizzata, invece, anche sulla base di quanto indicato nella Legge 53/2003 e

nel Decreto legislativo 59/2004, calibra l’offerta didattica, e le modalità relazionali, sulla specificità

ed unicità a livello personale dei bisogni educativi che caratterizzano gli alunni della classe,

considerando le differenze individuali soprattutto sotto il profilo qualitativo; si può favorire, così,

l’accrescimento dei punti di forza di ciascun alunno, lo sviluppo consapevole delle sue ‘preferenze’

e del suo talento. Nel rispetto degli obiettivi generali e specifici di apprendimento, la didattica

personalizzata si sostanzia attraverso l’impiego di una varietà di metodologie e strategie didattiche,

tali da promuovere le potenzialità e il successo formativo in ogni alunno: l’uso dei mediatori

didattici (schemi, mappe concettuali, etc.), l’attenzione agli stili di apprendimento, la calibrazione

degli interventi sulla base dei livelli raggiunti, nell’ottica di promuovere un apprendimento

significativo.

La sinergia fra didattica individualizzata e personalizzata determina dunque, per lo

studente con DSA, le condizioni più favorevoli per il raggiungimento degli obiettivi di

apprendimento.

- Gli strumenti compensativi sono strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o facilitano

la prestazione richiesta nell’abilità deficitaria.

Fra i più noti indichiamo:

· la sintesi vocale, che trasforma un compito di lettura in un compito di ascolto;

· il registratore, che consente all’alunno o allo studente di non scrivere gli appunti della

lezione;

· i programmi di video scrittura con correttore ortografico, che permettono la produzione di

testi sufficientemente corretti senza l’affaticamento della rilettura e della contestuale

correzione degli errori;

· la calcolatrice, che facilita le operazioni di calcolo;

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· altri strumenti tecnologicamente meno evoluti quali tabelle, formulari, mappe concettuali,

etc.

- Le misure dispensative sono invece interventi che consentono all’alunno o allo studente di non

svolgere alcune prestazioni che, a causa del disturbo, risultano particolarmente difficoltose e che

non migliorano l’apprendimento”.23

La scuola secondaria richiede agli studenti la piena padronanza delle competenze strumentali

(lettura, scrittura e calcolo), l’adozione di un efficace metodo di studio e prerequisiti adeguati

all’apprendimento di saperi disciplinari sempre più complessi; elementi, questi, che possono

mettere in seria difficoltà l’alunno con DSA, inducendolo ad atteggiamenti demotivati e

rinunciatari. Tali difficoltà possono essere notevolmente contenute e superate individuando

opportunamente le strategie e gli strumenti compensativi nonché le misure dispensative. 24

Programmazione

Le attività di recupero individualizzato, le modalità didattiche personalizzate, nonché gli

strumenti compensativi e le misure dispensative sono esplicitate e formalizzate nel piano didattico

personalizzato (PDP) al fine di assicurare uno strumento utile alla continuità didattica e alla

condivisione con la famiglia delle iniziative intraprese.

Entro novembre il consiglio di classe supportato degli specialisti ASL, che hanno diagnosticato il

disturbo, e da tutti gli operatori scolastici ed extrascolastici che concorrono al percorso educativo

dell'allievo e della famiglia redige il PDP articolato per le discipline coinvolte dal disturbo,

indicando

- dati anagrafici dell’alunno;

- tipologia di disturbo;

- attività didattiche individualizzate;

- attività didattiche personalizzate;

- strumenti compensativi utilizzati;

- misure dispensative adottate;

- forme di verifica e valutazione personalizzate;

- modalità delle prove e delle verifiche in corso d’anno o a fine Ciclo.25

Il Piano Didattico Personalizzato non si limita alla mera esplicitazione di strumenti compensativi e

dispensativi per gli alunni con DSA; esso è bensì lo strumento in cui si potranno, ad esempio,

23 D.M. 12 luglio 2011 “Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA pp. 6,7 par. 324 D.M. 12 luglio 2011 “Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA pp. 17 par. 4.325 D.M. 12 luglio 2011 “Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA p. 8 par. 3.1

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includere progettazioni didattico-educative calibrate sui livelli minimi attesi per le competenze in

uscita (di cui moltissimi alunni con BES, privi di qualsivoglia certificazione diagnostica,

abbisognano), strumenti programmatici utili in maggior misura rispetto a compensazioni o dispense,

a carattere squisitamente didattico-strumentale.26

Nei casi in cui l'allievo manifesta un DSA la cui certificazione richiede tempi lunghi tali da

compromettere il successo formativo, il Consiglio di Classe d'accordo con la famiglia adotta

comunque un piano didattico individualizzato e personalizzato nonché tutte le misure che le

esigenze educative riscontrate richiedono. Per le classi quinte in ragione degli adempimenti

connessi agli esami di Stato, le certificazioni dovranno essere presentate entro il termine del 31

marzo, come previsto all’art.1 dell’Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni sulle certificazioni

per i DSA.27

Disturbo della lettura.

Obiettivo: capacità di comprensione del testo

Strategie didattiche:

- insistere sul passaggio alla lettura silente piuttosto che a voce alta, in quanto la prima

risulta generalmente più veloce e più efficiente;

- insegnare allo studente modalità di lettura che, anche sulla base delle caratteristiche

tipografiche e dell’evidenziazione di parole chiave, consenta di cogliere il significato

generale del testo, all’interno del quale poi eventualmente avviare una lettura più analitica.

Strumenti compensativi:

- presenza di una persona che legga gli items dei test, le consegne dei compiti, le tracce

dei temi o i questionari con risposta a scelta multipla;

- sintesi vocale, con i relativi software, anche per la lettura di testi più ampi e per una

maggiore autonomia;

utilizzo di libri o vocabolari digitali;

utilizzo del registratore;

utilizzo di software di sintesi vocale scaricabili gratuitamente dal sito del MIUR realizzati

nell'ambito dell’Azione 6 del Progetto “Nuove Tecnologie e Disabilità”;

utilizzo di schemi e mediatori didattici.

Misure dispensative:

26 C.M. 8/2013 p. 227 C.M. 8/2013 p. 3

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- dispensa dalla lettura a voce alta in classe;

- dispensa dalla lettura autonoma di brani la cui lunghezza non sia compatibile con il suo livello di

abilità;

- dispensa da tutte quelle attività ove la lettura è la prestazione valutata.

Valutazione:

In fase di verifica e di valutazione, lo studente con dislessia può usufruire di tempi aggiuntivi

per l’espletamento delle prove o, in alternativa e comunque nell’ambito degli obiettivi disciplinari

previsti per la classe, di verifiche con minori richieste.

Nella valutazione delle prove orali e in ordine alle modalità di interrogazione si dovrà tenere

conto delle capacità lessicali ed espressive proprie dello studente.28

Disturbo della scrittura.

In merito agli strumenti compensativi, gli studenti con disortografia o disgrafia possono avere

necessità di compiere una doppia lettura del testo che hanno scritto: la prima per l’autocorrezione

degli errori ortografici, la seconda per la correzione degli aspetti sintattici e di organizzazione

complessiva del testo.29

Obiettivo: potenziare il controllo degli aspetti grafici e formali della scrittura manuale, potenziare

l’utilizzo, in fase di scrittura, del codice linguistico in quanto tale.

Strumenti compensativi:

mappe o schemi nell’attività di produzione per la costruzione del testo;

computer (con correttore ortografico e sintesi vocale per la rilettura) per velocizzare i

tempi di scrittura e ottenere testi più corretti;

registratore per prendere appunti.

Misure dispensative:

tempi più lunghi per le verifiche scritte;

una quantità minore di esercizi.

Valutazione:

la valutazione si soffermerà soprattutto sul contenuto disciplinare piuttosto che sulla forma

ortografica e sintattica, gli alunni con disgrafia e disortografia sono dispensati dalla valutazione

della correttezza della scrittura e, anche sulla base della gravità del disturbo, possono accompagnare

o integrare la prova scritta con una prova orale attinente ai medesimi contenuti.

28 Cfr D.M. 12 luglio 2011 “Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA pp. 17, 18 par. 4.3.1

29 D.M. 12 luglio 2011 “Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA p. 18 par. 4.3.2

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Area del calcolo.

Obiettivo: potenziamento delle abilità di calcolo

Sebbene la ricerca non abbia ancora raggiunto dei risultati consolidati sulle strategie di

potenziamento dell’abilità di calcolo, si ritengono utili i seguenti principi guida:

- gestire, anche in contesti collettivi, almeno parte degli interventi in modo individualizzato;

- aiutare, in fase preliminare, l’alunno a superare l’impotenza guidandolo verso l’esperienza

della propria competenza;

- analizzare gli errori del singolo alunno per comprendere i processi cognitivi che sottendono

all’errore stesso con intervista del soggetto;

pianificare in modo mirato il potenziamento dei processi cognitivi necessari.

Riguardo agli strumenti compensativi e alle misure dispensative, valgono i principi generali

secondo cui la calcolatrice, la tabella pitagorica, il formulario personalizzato, etc. sono di supporto

ma non di potenziamento, in quanto riducono il carico ma non aumentano le competenze. 30

Didattica per le lingue straniere.

Poiché la trasparenza linguistica, ossia la corrispondenza fra come una lingua si scrive e come

si legge, influisce sul livello di difficoltà di apprendimento della lingua da parte degli studenti con

DSA, i docenti di lingue straniere ne tengono conto sia nelle prestazioni attese che nelle modalità di

insegnamento. In sede di programmazione didattica si assegna maggiore importanza allo sviluppo

delle abilità orali rispetto a quelle scritte. Poiché i tempi di lettura dell’alunno con DSA sono più

lunghi, è altresì possibile consegnare il testo scritto qualche giorno prima della lezione, in modo che

l’allievo possa concentrarsi a casa sulla decodifica superficiale, lavorando invece in classe insieme

ai compagni sulla comprensione dei contenuti.

Strumenti compensativi.

utilizzo degli audio-libri;

utilizzo di sintesi vocale con i programmi associati sia in corso d’anno che in sede di esame

di Stato;

Utilizzo del computer con correttore automatico e con dizionario digitale sia in corso d’anno

che in sede di esame di Stato.

Misure dispensative.

30 Cfr. D.M. 12 luglio 2011 “Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA pp. 19 par. 4.3.3

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- tempi aggiuntivi;

- una adeguata riduzione del carico di lavoro;

- in caso di disturbo grave e previa verifica della presenza delle condizioni previste all’Art. 6,

comma 5 del D.M. 12 luglio 2011, è possibile in corso d’anno dispensare l’alunno dalla

valutazione nelle prove scritte e, in sede di esame di Stato, prevedere una prova orale

sostitutiva di quella scritta, i cui contenuti e le cui modalità sono stabiliti dalla

Commissione d’esame sulla base della documentazione fornita dai Consigli di Classe.

Resta fermo che in presenza della dispensa dalla valutazione delle prove scritte, gli studenti

con DSA utilizzano comunque il supporto scritto in quanto utile all’apprendimento anche orale

delle lingue straniere, soprattutto in età adolescenziale.

Valutazione.

In relazione alle forme di valutazione, per quanto riguarda la comprensione (orale o scritta),

si valorizza la capacità di cogliere il senso generale del messaggio; in fase di produzione è

dato più rilievo all’efficacia comunicativa, ossia alla capacità di farsi comprendere in modo chiaro,

anche se non del tutto corretto grammaticalmente.

Lo studio delle lingue straniere implica anche l’approfondimento dei caratteri culturali e

sociali del popolo che parla la lingua studiata e, con l’avanzare del percorso scolastico, anche degli

aspetti letterari. Poiché l’insegnamento di tali aspetti è condotto in lingua materna, saranno in questa

sede applicati gli strumenti compensativi e dispensativi impiegati per le altre materie.

Sulla base della gravità del disturbo, nella scuola secondaria i testi letterari in lingua straniera

assumono importanza minore per l’alunno con DSA: considerate le sue possibili difficoltà di

memorizzazione, risulta conveniente insistere sul potenziamento del lessico ad alta frequenza

piuttosto che focalizzarsi su parole più rare, o di registro colto, come quelle presenti nei testi

letterari.31

Strategie d'inclusione.

I DSA, soprattutto se non diagnosticati e/o non compensati, sono spesso causa di continui

insuccessi formativi che minano all'autostima dell'allievo per le continue frustrazioni e spesso lo

inducono all'abbandono scolastico, da ciò si deduce l'estrema importanza di una diagnosi precoce e

di una immediata programmazione didattica personalizzata che aiuti l'allievo a compensare, per

quanto possibile, il suo disturbo raggiungendo i suoi successi formativi. Tuttavia, in assenza di un

intervento sul gruppo classe e sull'allievo, l'utilizzo degli strumenti compensativi e dispensativi

31 D.M. 12 luglio 2011 “Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA pp. 19, 20 par. 4.4

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diventa causa di un malessere psicologico nell'allievo con DSA ritenendosi incomprensibilmente

facilitato. Per tanto il coordinatore di classe, d'accordo con la famiglia dell'allievo con DSA, attua

con il consiglio di classe interventi mirati all'inclusione dell'allievo nel gruppo classe, alla

sensibilizzazione del gruppo verso una solidarietà dell'accoglienza e della valorizzazione delle

differenze.32

Valutazione

Il consiglio di classe dell'allievo con DSA per la valutazione utilizza criteri e struttura prove che

rispettano modalità e tempi definiti nel PDP.

Le Commissioni degli esami di Stato tengono in debita considerazione le specifiche situazioni

soggettive, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell’ambito dei percorsi

didattici individualizzati e personalizzati. Sulla base del disturbo specifico, anche in sede di esami

di Stato, possono riservare ai candidati tempi più lunghi di quelli ordinari. Le medesime

Commissioni assicurano, altresì, l’utilizzazione di idonei strumenti compensativi e adottano criteri

valutativi attenti soprattutto ai contenuti piuttosto che alla forma, sia nelle prove scritte, anche con

riferimento alle prove nazionali INVALSI.

Si possono dispensare gli studenti dalle prestazioni scritte in lingua straniera in corso d’anno

scolastico e in sede di esami di Stato, nel caso in cui ricorrano tutte le condizioni di seguito

elencate:

- certificazione di DSA attestante la gravità del disturbo e recante esplicita richiesta di

dispensa dalle prove scritte;

- richiesta di dispensa dalle prove scritte di lingua straniera presentata dalla famiglia o

dall’allievo se maggiorenne;

- approvazione da parte del consiglio di classe che confermi la dispensa in forma temporanea

o permanente, tenendo conto delle valutazioni diagnostiche e sulla base delle risultanze

degli interventi di natura pedagogico-didattica.

In sede di esami di Stato modalità e contenuti delle prove orali – sostitutive delle prove scritte –

sono stabiliti dalle Commissioni, sulla base della documentazione fornita dai consigli di classe.

I candidati con DSA che superano l’esame di Stato conseguono il titolo valido per l’iscrizione

all’università.

Solo in casi di particolari gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con

32 Cfr. D.M. 12 luglio 2011 “Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA pp. 20, 21 par. 5

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altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, lo studente può –

su richiesta delle famiglie e conseguente approvazione del consiglio di classe - essere esonerato

dall’insegnamento delle lingue straniere e seguire un percorso didattico differenziato.

In sede di esami di Stato, i candidati con DSA che hanno seguito un percorso didattico

differenziato e sono stati valutati dal consiglio di classe con l’attribuzione di voti e di un

credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano, possono sostenere prove

differenziate, coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui

all'art.13 del D.P.R. n.323/1998.33

2.2 ALLIEVI CON DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI DIVERSI DAI DSA

La Direttiva Ministeriale del 22 dicembre 2012 estende le stesse misure che la Legge 170/2010

prevede per i DSA anche ai disturbi con specifiche problematiche nell’area del linguaggio (disturbi

specifici del linguaggio o – più in generale- presenza di bassa intelligenza verbale associata ad alta

intelligenza non verbale) o, al contrario, nelle aree non verbali (come nel caso del disturbo della

coordinazione motoria, della disprassia, del disturbo non-verbale o – più in generale - di bassa

intelligenza non verbale associata ad alta intelligenza verbale, qualora però queste condizioni

compromettano sostanzialmente la realizzazione delle potenzialità dell’alunno) o di altre

problematiche severe che possono compromettere il percorso scolastico (come per es. un disturbo

dello spettro autistico lieve, qualora non rientri nelle casistiche previste dalla legge 104). 34

Stesse misure sono applicabili anche ad allievi con con problemi di controllo attentivo e/o

dell’attività, spesso definiti con l’acronimo A.D.H.D. (Attention Deficit Hyperactivity Disorder),

corrispondente all’acronimo che si usava per l’Italiano di D.D.A.I. – Deficit da disturbo

dell’attenzione e dell’iperattività,

e ad allievi con potenziali intellettivi non ottimali, descritti generalmente con le espressioni di

funzionamento cognitivo (intellettivo) limite (o borderline), ma anche con altre espressioni (per es.

disturbo

evolutivo specifico misto, codice F83) e specifiche differenziazioni.35

I Consigli di classe, esaminata la documentazione clinica presentata dalle famiglie e sulla base di

considerazioni di carattere psicopedagogico e didattico – possono avvalersi per tutti gli alunni con

33 Cfr. D.M. 12 luglio 2011 art. 634 Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 “Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e

organizzazione teritoriale per l'inclusione scolastica” p.2, par. 1.235 Cfr Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 “Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e

organizzazione teritoriale per l'inclusione scolastica” p.3, par. 1.3, 1.4

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bisogni educativi speciali degli strumenti compensativi e delle misure dispensative previste dalle

disposizioni attuative della Legge 170/2010 (DM 5669/2011), meglio descritte nelle allegate Linee

guida.36

3.1 ALLIEVI CON SVANTAGGIO SOCIO ECONOMICO E CULTURALE

Tali tipologie di BES dovranno essere individuate sulla base di elementi oggettivi (come ad es. una

segnalazione degli operatori dei servizi sociali), ovvero di ben fondate considerazioni

psicopedagogiche e didattiche.

Per questi alunni è possibile attivare percorsi individualizzati e personalizzati, i docenti lavoreranno

con il gruppo classe al fine di creare un clima solidale e accogliente, utilizzeranno strategie

didattiche mirate al lavoro di gruppo e cooperativo, oltre che adottare strumenti compensativi e

misure dispensative, utilizzando mediatori didattici, all'interno dell'istituto scolastico saranno

attivati progetti didattici per classi aperte potenziando la didattica laboratoriale artistica e

plastico/scultorea utilizzando il valore terapeutico e catartico del manufatto artistico per acquisire la

gestione delle emozioni e l'acquisizione di competenze trasversali, laddove necessario saranno

attivati progetti di rete coinvolgendo enti, associazioni e strutture presenti sul territorio per

l'inclusione sociale dell'allievo in condizione di svantaggio.

A differenza delle situazioni di disturbo documentate da diagnosi, le misure dispensative, nei casi

sopra richiamati, avranno carattere transitorio e strettamente necessario all'eventuale e possibile

superamento della condizione di disagio, privilegiando dunque le strategie educative e didattiche

attraverso percorsi personalizzati, più che strumenti compensativi e misure dispensative.37

3.2 ALLIEVI STRANIERI CON SVANTAGGIO LINGUISTICO

“I minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione indipendentemente

dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i

cittadini italiani. Essi sono soggetti all'obbligo scolastico secondo le disposizioni vigenti in materia.

L'iscrizione dei minori stranieri nelle scuole italiane di ogni ordine e grado avviene nei modi e alle

condizioni previsti per i minori italiani. Essa può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno

scolastico. I minori stranieri privi di documentazione anagrafica ovvero in possesso di

36 fr Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 “Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione teritoriale per l'inclusione scolastica” p.3, par. 1.5.

37 Cfr. C.M.8/2013 p. 3

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documentazione irregolare o incompleta sono iscritti con riserva. L’iscrizione con riserva non

pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio delle scuole di ogni ordine e

grado. In mancanza di accertamenti negativi sull'identità dichiarata dell'alunno, il titolo viene

rilasciato all'interessato con i dati identificativi acquisiti al momento dell'iscrizione. I minori

stranieri soggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica,

salvo che il collegio dei docenti deliberi l’iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto:

a) dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che può determinare

l'iscrizione ad una classe

immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica;

b) dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell’alunno;

c) del corso di studi eventualmente seguito dall’alunno nel Paese di provenienza;

d) del titolo di studio eventualmente posseduto dall’alunno”.38

“Per gli allievi non italofoni o con scarsa padronanza e conoscenza della lingua italiana ovvero

alunni con cittadinanza non italiana, alunni con ambiente familiare non italiofono, minori non

accompagnati, alunni figli di coppie miste, alunni arrivati per adozione internazionale, alunni

Rom, Sinti e caminanti e studenti con cittadinanza straniera alunni di origine straniera di recente

immigrazione e, in specie, coloro che sono entrati nel nostro sistema scolastico nell’ultimo anno - è

possibile attivare percorsi individualizzati e personalizzati, oltre che adottare strumenti compensati-

vi e misure dispensative (ad esempio la dispensa dalla lettura ad alta voce e le attività ove la lettura

è valutata, la scrittura veloce sotto dettatura, ecc.)”39 il PDP tiene conto delle disposizioni previste

dalle “Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli allievi stranieri” emanate nel febbraio

2014 al paragrafo 6.2 ovvero

la fase iniziale dell'apprendimento dell'italiano L2 per comunicare, ovvero corrispondente

all'apprendimento dell'italiano ai livelli A1 e A2 del Quadro Comune Europeo, ha una durata

superiore ai tre mesi;

la fase “ponte” di accesso all'italiano dello studio, è la fase più delicata e complessa, ha un

duplice obiettivo: rinforzare e sostenere l'apprendimento della L2 come lingua di contatto e

fornire all'allievo competenze efficaci per poter partecipare all'apprendimento comune;

la fase degli apprendimenti comuni, l'allievo è in grado di partecipare e seguire le lezioni

con il gruppo classe, interagire e partecipare attivamente al dialogo culturale e didattico. 40

38 Dpr 394/99 art. 45 c.139 C.M.8/2013 p. 340 “Linee guida sull'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri” Febbraio 2014 pp.17, 18 par. 6

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Inoltre il collegio dei docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni

stranieri, il necessario adattamento dei programmi di insegnamento; allo scopo possono essere

adottati specifici interventi individualizzati o per gruppi di alunni, per facilitare

l'apprendimento della lingua italiana, utilizzando, ove possibile, le risorse professionali della

scuola41

La valutazione

La valutazione degli allievi stranieri tiene conto dei criteri stabiliti nel PDP dando ampio peso al

percorso dell'alunno, ai passi realizzati, agli obiettivi possibili, la motivazione, l'impegno e le

potenzialità di apprendimento dimostrate.

4 GRUPPO DI LAVORO PER L'INCLUSIONE

Come prescritto dalla C.M. 8/2013

“Fermo restando quanto previsto dall’art. 15 comma 2 della L. 104/92, i compiti del Gruppo di

lavoro e di studio d’Istituto (GLHI) si estendono alle problematiche relative a tutti i BES. A

tale scopo i suoi componenti sono integrati da tutte le risorse specifiche e di coordinamento

presenti nella scuola (funzioni strumentali, insegnanti per il sostegno, AEC, assistenti alla

comunicazione, docenti “disciplinari” con esperienza e/o formazione specifica o con compiti di

coordinamento delle classi, genitori ed esperti istituzionali o esterni in regime di

convenzionamento con la scuola), in modo da assicurare all’interno del corpo docente il

trasferimento capillare delle azioni di miglioramento intraprese e un’efficace capacità di

rilevazione e intervento sulle criticità all’interno delle classi.

Tale Gruppo di lavoro assume la denominazione di Gruppo di lavoro per l’inclusione (in sigla

GLI) e svolge le seguenti funzioni:

rilevazione dei BES presenti nella scuola;

raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere anche in

funzione di azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto con

azioni strategiche dell’Amministrazione;

focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di

gestione delle classi;

rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola;

raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH Operativi sulla base

delle effettive esigenze, ai sensi dell’art. 1, c. 605, lettera b, della legge 296/2006, tradotte

41 Dpr 394/99 art. 45 c.4

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in sede di definizione del PEI come stabilito dall'art. 10 comma 5 della Legge 30 luglio

2010 n. 122 ;

elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività riferito a tutti gli

alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di Giugno).

A tale scopo, il Gruppo procederà ad un’analisi delle criticità e dei punti di forza degli

interventi di inclusione scolastica operati nell’anno appena trascorso e formulerà

un’ipotesi globale di utilizzo funzionale delle risorse specifiche, istituzionali e non, per

incrementare il livello di inclusività generale della scuola nell’anno successivo. Il Piano

sarà quindi discusso e deliberato in Collegio dei Docenti.

Nel mese di settembre, in relazione alle risorse effettivamente assegnate alla scuola –

ovvero, secondo la previsione dell’art. 50 della L.35/2012, alle reti di scuole -, il Gruppo

provvederà ad un adattamento del Piano, sulla base del quale il Dirigente scolastico

procederà all’assegnazione definitiva delle risorse, sempre in termini “funzionali”.

A tal punto i singoli GLH.O completeranno la redazione del PEI per gli alunni con

disabilità di ciascuna classe.

4. MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA

Il rapporto di autovalutazione della scuola pur sottolineando la didattica d'inclusione degli studenti

con disabilità42 rileva alcuni punti di debolezza nella partecipazione dei docenti ai progetti didattici

e educativi d'inclusione, alla verifica dei PEI e dei PDP, all'attuazione di corsi di italiano per

stranieri, assenza di monitoraggio e valutazione dei risultati raggiunti dagli studenti con maggiori

difficoltà. Tali punti di criticità probabilmente sono da attribuirsi ad un organico sottodimensionato

rispetto al reale fabbisogno della platea scolastica, per tanto con l'organico di potenziamento si

provvederà

al monitoraggio capillare e costante rispetto all'efficacia dei progetti didattici d'inclusione

attuati per gli allievi con maggiori difficoltà (Allievi con disabilità, allievi con DSA, allievi

stranieri, allievi con svantaggio socio economico) finalizzato alla potenziamento o alla

riprogettazione di tali attività e trimestralmente documentato con report idonei;

all'attuazione di percorsi di apprendimento e potenziamento della lingua italiana L2 per

42 http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/NAIS12400E/istsup-uboccionipalizzi/valutazione/sintesi a ”L'Istituto realizza attivita' per favorire l'inclusione degli studenti con disabilita' nel gruppo dei pari, anche con la partecipazione integrata a mostre, concorsi e performances artistiche di diversa natura. L'Istituto realizza attività su temi interculturali e sulla valorizzazione delle diversità, anche con una certa ricaduta sulla qualita' dei rapporti tra gli studenti. L'Istituto effettua attività di recupero e potenziamento in ore curricolari ed extracurricolari, in sessione invernale ed estiva.”.

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stranieri, che integrino le attività che si svolgono in aula;

al tutoraggio e all'affiancamento ad eventuali progetti d'inclusione (potenziamento delle

abilità di base, didattica “a classi aperte”, didattica laboratoriale, apprendimento

cooperativo, alternanza scuola-lavoro/apprendistato per il conseguimento dell'obbligo

scolastico) redatti dai consigli di classe che potenzino la didattica inclusiva per

l'acquisizione delle competenze trasversali dei ragazzi con BES.

Nell'ottica del miglioramento continuo dell'offerta formativa il Dirigente Scolastico, ovvero le F.S.

incaricate, informeranno costantemente il collegio docenti circa le azioni di formazione per la

prevenzione e la gestione del disagio scolastico.

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A TTIVITA’ E TEMPI

ALLIEVI CON DISABILITA’

ORIENTAMENTO

Tempi: Da Novembre a Febbraio la scuola accoglie le

famiglie e i minori che intendono iscriversi per

mostrare le attività, gli spazi, il piano di studi e

l’organizzazione didattica. Perfezionata

l’iscrizione si organizzeranno uno o più incontri

con la scuola al fine di progettare l’accoglienza.

Famiglia: Partecipa alle attività di accoglienza e

orientamento organizzate dalla scuola

Scuola: Organizza la visita dell’edificio scolastico nei

suoi spazi. Contatta la famiglia per le attività di

accoglienza.

Soggetti coinvolti: Referente BES, docenti di sostegno, docenti

curricolari.

ACCOGLIENZA

Tempi: Settembre

Attività: Convocazione dei Consigli di classe aperti ai

genitori, terapisti e figure coinvolte nel progetto

individuale dell’allievo per l’analisi della

documentazione, la progettazione delle attività

d’inclusione.

Soggetti coinvolti: Insegnanti del consiglio di classe e di sostegno,

GLI, F.S. per il sostegno.

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INSERIMENTO

Tempi: Fino a metà ottobre

Attività: La famiglia si confronterà con la scuola per

analizzare le reazioni dell’alunno alle attività

proposte (osservazioni tramite colloquio.), al

nuovo contesto scolastico, al gruppo classe, alla

nuova didattica. Comunicherà alla scuola ed agli

specialisti delle ASL cambiamenti significativi,

eventuali difficoltà, problematiche, risorse.

Test di valutazione d’ingresso: i docenti avranno cura di somministrare test di

valutazione liberi, sistematici e guidati al fine di

acquisire le reali potenzialità dell’alunno sui

singoli assi di sviluppo.

PROGRAMMAZIONE

GLHO Gruppo di lavoro operativo sull’handicap

Tempi: Entro il 30 novembre

Famiglia: Proposte ai fini del progetto di vita dell’alunno

Nel caso di adozione della programmazione

differenziata i genitori si impegnano a

sottoscrivere l’adozione della suddetta

programmazione.

Scuola: Programmazione didattica. Il consiglio di classe

di concerto con gli specialisti della ASL, i

genitori e gli altri operatori del gruppo di lavoro,

redigono il PEI, strumento con il quale

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decidono la scelta del tipo di programmazione

da adottare tra:

Programmazione didattica curricolare con

obiettivi minimi

Programmazione differenziata non

riconducibile alla programmazione curricolare.

Attività di altri enti: Specialisti ASL, terapisti, educatori, psicologi

ecc, forniscono indicazioni di al fine di

individuare e scegliere al meglio la tipologia di

programmazione da adottare.

PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO (PEI)

Tempi: Contestualmente al GLHO

Famiglia: Se il piano adottato è di tipo differenziato, i

genitori danno assenso formale sottoscrivono lo

stesso entro un termine fissato.

Scuola: Redazione del piano educativo

Il docente di sostegno, responsabile della redazione del documento, di

concerto con i docenti del consiglio di classe e

del GLHO, redige il PEI.

SOGGETTI COINVOLTI

SOGGETTO ATTIVITA’

Dirigente scolastico -gestionali, organizzativi, consultivi

individuazione della risorse per rispondere

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alle esigenze di inclusione

-formazione delle classi

-assegnazione docenti di sostegno alle classi

e articolazione dell’orario dei docenti di

sostegno secondo le indicazioni dei GLH.O

-rapporti con gli enti coinvolti

-istituzione di un GLI

Collegio docenti: approvazione del PTOF e PAI Consiglio di classe: progetta e verifica il PEI. Prende visione,

affiancato e supportato dall’insegnante di

sostegno, del P.F.,

Funzione strumentale per il sostegno: collabora con il Dirigente Scolastico

raccorda le diverse realtà (Scuola, ASL,

famiglie, Enti territoriali )

attua il monitoraggio di progetti

rendiconta al Collegio docenti

controlla la documentazione in ingresso e

predispone quella in uscita

coordina le attività del GLIDocente di sostegno: partecipa alla programmazione educativa e

didattica e alla valutazione

cura gli aspetti metodologici e didattici

funzionali a tutto il gruppo classe

svolge il ruolo di mediatore dei contenuti

programmatici, relazionali e didattici

tiene rapporti con la famiglia, esperti ASL,

operatori comunali

coordina la stesura del PEI

contitolare e sostegno alla classe

accoglie l’alunno nel gruppo classe

favorendone l’integrazione

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Docente curricolare: accoglie l’alunno nel gruppo classe

favorendone l’integrazione

partecipa alla programmazione e alla

valutazione individualizzata

collabora alla formulazione del PEI e

successivamente predispone interventi

personalizzati e consegne calibrate per l’alunno

con disabilità soprattutto quando non è presente

il collega specializzato

Collaboratori scolastici: su richiesta, aiuta l’alunno negli spostamenti sia

all’interno che all’esterno dell’edificio

scolastico e lo assiste nell’utilizzo dei servizi

igienici e nell’assolvimento dei suoi bisogni

primari.

GLI si riunisce periodicamente per organizzare

attività di accoglienza e inclusione degli alunni

con disabilità

analizza e verifica il livello e la qualità

dell’inclusione della scuola

promuove il protocollo di accoglienza,

attività e progetti sull’inclusione

Famiglia: sottoscrive il PEI (solo se differenziato) e

collabora alla sua realizzazione

mantiene i contatti con gli specialisti che

seguono l’alunno

partecipa alla stesura del PF e lo sottoscrive

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ALLIEVI CON DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO

ORIENTAMENTO

Tempi: Da Novembre a Febbraio la scuola accoglie le

famiglie e i minori che intendono iscriversi per

mostrare le attività, gli spazi, il piano di studi e

l’organizzazione didattica. Perfezionata

l’iscrizione si organizzeranno uno o più incontri

con la scuola al fine di progettare l’accoglienza.

Famiglia: Partecipa alle attività di accoglienza e

orientamento organizzate dalla scuola; Scuola: Organizza la visita dell’edificio scolastico nei

suoi spazi. Contatta la famiglia per le attività di

accoglienza.

Soggetti coinvolti: Referente BES, docenti di sostegno, docenti

curricolari.

ACQUISIZIONE DELLA SEGNALAZIONE SPECIALISTICA

Tempi: Al momento dell’iscrizione ovvero prima

dell’inizio delle attività didattiche o comunque

entro il mese di novembre o al massimo

all’inizio del secondo quadrimestre

Famiglia: La famiglia presenta la certificazione

specialistica entro il mese di novembre. Presenta

il modulo per la richiesta del Piano Didattico

Personalizzato

Scuola: Convoca un primo consiglio di classe aperto ai

genitori e/o ad eventuali terapisti per l’analisi

della documentazione e della situazione di

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partenza dell’allievo, successivamente il

Consiglio di Classe prepara un Piano Didattico

Personalizzato

Soggetti coinvolti : Dirigente Scolastico

Coordinatore di classe

Referente BES

Famiglia

Segreteria didattica

STESURA E SOTTOSCRIZIONE DEL PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO

Tempi: NovembreIl consiglio di classe: raccoglie osservazioni di tutti i componenti al

fine di stilare il PIANO DIDATTICO

PERSONALIZZATO (P.D.P.) e approvarlo.Ogni singolo docente: . stilerà, il P.D.P. relativo alla propria disciplina,

nel quale avrà cura di specificare eventuali

approfondimenti e/o integrazioni in merito a

obiettivi, misure dispensative e strumenti

compensativi e lo allegherà al proprio piano di

lavoro presentato per l’intera classe.Famiglia, ovvero l’alunno, se maggiorenne Approva e integra il PDPNel caso di acquisizione della diagnosi ad anno scolastico avviato (entro novembre) il coordinatore

di classe convocherà un c.d.c. , e seguirà la procedura sopra illustrata.

ALUNNI CON SVANTAGGIO SOCIO–ECONOMICO, LINGUISTICO, CULTURALE

Tempi: in un qualunque momento dell’anno scolasticoIl Consiglio di Classe ha il compito della rilevazione dello svantaggio

sociale, culturale, linguistico. Lo stesso C.d.C.

individua i bisogni relativi all’apprendimento e

attiva progettualità personalizzate. Redige il

PDP su richiesta e indicazioni della famiglia

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Il coordinatore di classe All’inizio dell’anno scolastico o dello stesso, il

informa la famiglia dei bisogni rilevati dai

docenti e la guida a comprendere il suo ruolo di

corresponsabilità e a collaborare.La famiglia Se esprime parere favorevole alla redazione del

PDP, collaborerà alla stesura.Il P.D.P. ha una durata limitata nel tempo e va adottato solo per il periodo necessario a superare lo

svantaggio dell’alunno.