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ISTITUTO COMPRENSIVO “NORI DE’ NOBILI” di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado Viale Umberto I, 18 60012 TRECASTELLI Tel. e Fax: 071/7957170 IPOTESI DI CONTRATTO INTEGRATIVO D’ISTITUTO a.s. 2015-2016 Prot. n. 480 del 16/02/2016

IPOTESI DI CONTRATTO INTEGRATIVO - scuola-ripe.gov.it · l’avvio del progetto di cui alla piattaforma dei Giochi Sportivi Studenteschi per l’anno scolastico in corso; VISTO il

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ISTITUTO COMPRENSIVO “NORI DE’ NOBILI” di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado

Viale Umberto I, 18 – 60012 TRECASTELLI

Tel. e Fax: 071/7957170

IPOTESI

DI

CONTRATTO

INTEGRATIVO

D’ISTITUTO

a.s. 2015-2016 Prot. n. 480 del 16/02/2016

VISTO il CCNL sottoscritto il 29 novembre 2007;

VISTA la sequenza contrattuale sottoscritta l’8 aprile 2008;

VISTA la sequenza contrattuale sottoscritta il 25 luglio 2008;

VISTO il CCNL (biennio economico 2008/2009) sottoscritto il 23 gennaio 2009;

VISTI gli accordi nazionali sottoscritti. il 18.11.2009, il 18.05.2010 e il 31.05.2011;

VISTO il D. Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009;

VISTO l’art. 5 del D.Lgs n. 141 del 01.agosto 2011 – Interpretazione autentica dell’art. 65 del

decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

VISTA la nota MIUR n. 13439 del 11 settembre 2015 così come modificati con nota n. 730 del

21/01/2016 con le quali sono state comunicati gli importi degli istituti contrattuali del CCNL 2007 e

precisamente: FIS (art. 88), funzioni strumentali (art. 33), incarichi specifici per il personale ATA

(art. 62), ore eccedenti sostituzione colleghi assenti (art. 30) al lordo dipendente e lordo istituto, per

un importo complessivamente pari ad € 51.752,54 per l’anno scolastico 2015/16;

VISTO che ad oggi il MIUR non ha pubblicato la nota relativa alle attività complementari di

educazione fisica dell’istituzione scolastica per l’a.s. 2015/2016 ma la stessa è rilevabile dall’intesa

del 07/08/15 nella quale è stato quantificato un importo lordo Istituto di € 74,91 per ogni classe

terminale;

VISTA la comunicazione MIUR n. 17012 del 10/11/2015 relativa agli importi assegnati a questa

Istituzione Scolastica tramite il c.d. cedolino unico per un importo lordo dipendente di € 910,31;

CONSIDERATO che questo istituto sta provvedendo ad espletare la procedura di registrazione per

l’avvio del progetto di cui alla piattaforma dei Giochi Sportivi Studenteschi per l’anno scolastico in

corso;

VISTO il decreto 1° febbraio 2001, n. 44 relativo al Regolamento concernente le “Istruzioni

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;

RITENUTO che nell' istituto possano e debbano essere conseguiti risultati di qualità, efficacia ed

efficienza nell'erogazione del servizio attraverso un'organizzazione del lavoro del personale docente

e del personale amministrativo ed ausiliario, in seguito denominato ATA, fondata sulla

partecipazione e valorizzazione delle competenze professionali, definite nei piani delle attività

predisposti dal dirigente scolastico e dal direttore dei servizi generali ed amministrativi in coerenza

con quanto stabilito nel piano dell' offerta formativa;

Preso atto che, in occasione delle convocazioni per la contrattazione integrativa, sono stati invitati

sempre tutti i rappresentanti provinciali delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto di

lavoro di comparto;

l’anno duemilasedici il giorno sedici del mese di febbraio, presso i locali dell’Istituto Comprensivo

di Ripe, in sede di negoziazione integrativa a livello di istituzione scolastica di cui all’art. 6 del

C.C.N.L. del Comparto Scuola del 26 Maggio 1999 tra:

la delegazione di parte pubblica nella persona del Dirigente Scolastico,

Prof.ssa Adriana Alejandra SIENA

e

i Rappresentanti Sindacali Unitari della delegazione sindacale prevista dall’art. 9, comma 1, punto

III del citato C.C.N.L. del Comparto Scuola, nelle persone di:

Ins. Paola COSTANTINI

Prof. Daniele MORELLI

Ins. Antonella STARNA

per la regolamentazione delle relazioni sindacali, ai sensi dell’art. 6, comma del C.C.N.L. del

Comparto Scuola del 26 Maggio 1999.

SI STIPULA LA SEGUENTE IPOTESI DI CONTRATTO INTEGRATIVO D’ISTITUTO

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – CAMPO DI APPLICAZIONE DECORRENZA E DURATA

Le norme contenute nel presente contratto si applicano a tutto il personale docente e ATA

in servizio nell’istituto, sia con contratto di lavoro a tempo indeterminato che determinato.

Sono oggetto di contrattazione integrativa d’istituto le materie previste dall’art. 6, comma 2 lettere j,

k, l; dall’art. 9, comma 4; dall’art. 33, comma 2; dall’art. 34, comma 1; dall’art. 51, comma 4;

dall’art. 88 commi 1 e 2 del CCNL 2006/2009. Il presente contratto definisce inoltre le modalità di

esercizio dei diritti individuali direttamente pertinenti con il rapporto di lavoro e la determinazione

dei contingenti del personale ATA da esonerare dallo sciopero per assicurare i servizi essenziali.

Le clausole eventualmente in contrasto con norme imperative sono nulle, non applicabili e sono

sostituite di diritto ai sensi degli articoli 1339 e l4l9 ,secondo comma, Codice Civile.

La contrattazione integrativa d'istituto si basa su quanto stabilito dalle norme contrattuali di livello

Superiore in quanto compatibili con le disposizioni di legge; non può in ogni caso prevedere

impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione della scuola.

Le previsioni contrattuali discordanti non sono valide-e danno luogo all’applicazione della clausola

di salvaguardia di cui all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/200l.

Il presente contratto ha validità fino alla sottoscrizione di un successivo accordo e può essere

modificato e/o integrato a seguito di innovazioni legislative

Art. 2 – FINALITA’

Il presente contratto è finalizzato al conseguimento dei risultati di qualità, efficacia ed efficienza

nell’erogazione del servizio attraverso una organizzazione del lavoro del personale Docente ed

ATA fondata sulla partecipazione e valorizzazione delle competenze professionali di ciascuno.

Art. 3 - INTERPRETAZIONE AUTENTICA

1. Qualora insorgano controversie sull’interpretazione del presente contratto, le parti si incontrano

entro dieci giorni dalla richiesta di cui al comma seguente, per definire consensualmente il

significato della clausola controversa.

2. Al fine di iniziare la procedura di interpretazione autentica, la parte interessata inoltra richiesta

scritta all’altra parte, con l’indicazione della materia e degli elementi che rendono necessaria

l’interpretazione; la procedura si deve concludere entro trenta giorni.

3. Nel caso si raggiunga un accordo, questo sostituisce la clausola controversa sin dall’inizio della

vigenza contrattuale.

TITOLO II

RELAZIONI SINDACALI

PREMESSO

che le relazioni sindacali devono essere improntate al rispetto delle competenze del Dirigente

Scolastico e degli Organi Collegiali della Scuola e perseguono l’obiettivo di incrementare la qualità

del servizio scolastico, sostenendo i processi innovatori in atto anche mediante la valorizzazione

delle professionalità coinvolte, contemperando l’interesse dei dipendenti al miglioramento delle

condizioni di lavoro e alla crescita professionale con l’esigenza di incrementare l’efficacia e

l’efficienza dei servizi prestati alla collettività, e che la correttezza e la trasparenza dei

comportamenti sono condizione essenziale per il buon esito delle relazioni sindacali, costituendo

quindi impegno reciproco delle Parti contraenti,

SI CONCORDANO

le seguenti norme per lo svolgimento delle relazioni sindacali nella Istituzione Scolastica in

epigrafe.

Capo I

Art. 4 – DIRITTO DI ASSEMBLEA

(art. 20 L. 300/1970, artt. 2 e 10 CCNQ 7/8/98, artt. 13 e 14 CCNL Scuola 1995; artt. 22,23,24

CCDP Roma 14/7/97 sui Diritti e le Relazioni Sindacali)

1. I componenti della R.S.U. possono indire per la propria istituzione scolastica assemblee

durante l’orario di lavoro e fuori orario di lavoro di durata massima di due ore, che riguardino

tutti o parte dei dipendenti, secondo le modalità previste dall’art. 13 del CCNL Scuola 1995.

2. Le assemblee possono essere richieste:

dalla R.S.U. ( in questo caso è necessaria la richiesta della maggioranza dei componenti);

da ciascuno dei componenti la R.S.U.;

dalle strutture provinciali delle OO.SS. di categoria;

da almeno 1/3 dei dipendenti dell’Istituto.

3. La convocazione, la durata, la sede (concordata con il Dirigente scolastico o esterna) , l’ordine

del giorno (che deve riguardare materie d’interesse sindacale o del lavoro) e l’eventuale

partecipazione di responsabili sindacali esterni devono essere comunicati per iscritto o con

fonogramma o fax, almeno 5 giorni prima al Dirigente scolastico. Per le assemblee fuori

dall’orario di lezione, il preavviso è ridotto a 3 giorni.

4. In casi di urgenza, previo accordo con il Dirigente Scolastico, la convocazione può essere fatta

in tempi più ristretti.

5. La comunicazione relativa all’indizione dell’assemblea deve essere pubblicata all’albo

dell’istituzione scolastica e resa nota, nei vari plessi, a tutto il personale interessato nella stessa

giornata in cui perviene e, comunque, in tempo utile per consentire al personale di esprimere la

propria adesione.

6. Alla pubblicazione all’albo segue la comunicazione dell’assemblea. Il Dirigente scolastico

provvederà ad avvisare tutto il personale interessato, mediante circolare interna (che deve essere

firmata per presa visione), al fine di raccogliere in forma scritta la dichiarazione individuale di

partecipazione del personale in servizio nell’orario dell’assemblea e, conseguentemente,

predisporre gli opportuni adempimenti per consentire la partecipazione. La mancata firma per

adesione entro il termine fissato dalla comunicazione comporta la rinuncia a partecipare

all’assemblea e l’obbligo di prestare il normale orario di lavoro

7. La dichiarazione individuale preventiva di partecipazione da parte del personale in servizio

nell’orario dell’assemblea sindacale fa fede ai fini del computo del monte ore individuale

annuale. I partecipanti all’assemblea stessa non sono tenuti ad assolvere ad ulteriori

adempimenti, né ad apporre firme di presenza.

8. Il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato e indeterminato ha diritto a partecipare,

durante l’orario di lavoro, ad assemblee sindacali senza decurtazione della retribuzione, per 10

ore pro-capite per anno scolastico. Le assemblee sindacali, anche indette dalle RSU di Istituto,

si svolgeranno di preferenza durante l’orario di lavoro, nelle prime due ore o nelle ultime due

ore dell’orario antimeridiano, oppure nelle ultime due ore dell’orario pomeridiano, a seconda

dell’orario delle scuole, al fine di permettere la partecipazione a tutto il personale, in particolare

a quello della scuola dell’infanzia. Le assemblee sindacali possono essere svolte anche al di

fuori dell’ orario di servizio. In tal caso, le ore di partecipazione all’assemblea non incidono,

ovviamente, sul monte delle 10 ore annue disponibili. Nel caso di assemblea che si svolga in

una sede diversa da quella di servizio, il D.S. conteggerà, per ogni dipendente che partecipa

all’assemblea, in relazione all’orario di servizio del singolo dipendente ed ai tempi di

percorrenza concordati per raggiungere la sede dell’assemblea, il tempo necessario per la

partecipazione all’assemblea stessa.

9. Il D.S. sospende le attività didattiche delle sole classi o sezioni di scuola dell’Infanzia i cui

docenti hanno dichiarato di partecipare all’assemblea, avvertendo le famiglie e disponendo gli

eventuali adattamenti di orario.

10. Le assemblee che coinvolgono solo il personale A.T.A. ed educativo possono svolgersi anche in

orario intermedio.

11. Non possono essere convocate assemblee in ore coincidenti con lo svolgimento degli scrutini

finali e degli esami.

12. Quando siano convocate assemblee che prevedono la partecipazione del personale A.T.A., il

Dirigente Scolastico e le R.S.U. e gli eventuali terminali associativi delle Organizzazioni

sindacali rappresentative e/o firmatarie del CCNL del Comparto Scuola del 26 Maggio 1999

stabiliscono preventivamente il numero minimo di lavoratori necessario per assicurare i servizi

essenziali alle attività indifferibili, coincidenti con l’assemblea. L’individuazione del personale

obbligato al servizio tiene conto dell’eventuale disponibilità: in caso contrario, si procede al

sorteggio, attuando comunque una rotazione.

Art. 5 – DIRITTO AI LOCALI

(art. 27 L. 300/1970, artt. 5 CCNQ per la Costituzione delle R.S.U. del 07.08.98)

1. L’amministrazione, ove la R.S.U. ne faccia richiesta, pone a disposizione, nell’ambito della

struttura, un locale idoneo per le riunioni da tenersi in orario di servizio e/o al di fuori da questo.

2. Nelle scuole con almeno 200 dipendenti, l’amministrazione pone permanentemente a

disposizione della R.S.U. l’uso continuativo di idoneo locale attrezzato per consentire

l’esercizio della sua attività (archivio, armadietto, computer, ecc.). Nelle scuole con meno di

200 dipendenti, tale diritto è vincolato all’esistenza di spazi utilizzabili

3. In Istituti comprendenti più plessi/sezioni staccate, si predisporrà un locale in ognuno di questi,

ove possibile.

Art. 6 – DIRITTO AI PERMESSI RETRIBUITI

(art. 9, 10 e 16 CCNQ 07.08.98 sulle Libertà e prerogative sindacali)

1. Il contingente dei permessi di spettanza delle R.S.U. (almeno 25 minuti da moltiplicare per il

numero dei dipendenti) è da queste gestito autonomamente, nel rispetto del tetto massimo

attribuito.

2. I componenti delle R.S.U. hanno titolo ad usufruire nei luoghi di lavoro dei permessi sindacali

retribuiti, giornalieri od orari, per l’espletamento del loro mandato, o anche per presenziare a

convegni o congressi di natura sindacale.

3. I permessi sindacali retribuiti, giornalieri ed orari, sono equiparati a tutti gli effetti al servizio

prestato, e possono essere cumulati per periodi anche frazionati.

4. I permessi sindacali non possono superare bimestralmente cinque giorni lavorativi e, in ogni

caso, dodici giorni nel corso dell’anno scolastico.

5. Della fruizione del permesso sindacale va dato congruo preavviso al D.S.

a) dalle segreterie territoriali delle OO.SS., se si tratta della quota di permessi di propria

competenza;

b) direttamente dalle R.S.U., per la quota di loro spettanza.

La comunicazione va resa almeno 48 ore prima dell’utilizzo del permesso. Il Dirigente

Scolastico, entro e non oltre il mese di Novembre di ciascun anno scolastico, comunica alla

R.S.U. il monte ore dei permessi spettanti globalmente nell’anno scolastico ai rappresentanti

eletti nella R.S.U.

6. La verifica dell’effettiva utilizzazione del permesso sindacale da parte del delegato R.S.U.

spetta all’O.S. di appartenenza.

Art. 7 - DIRITTO AI PERMESSI NON RETRIBUITI

(art. 24 L. 300/1970, art. 12 CCNQ 07.08.98 sulle Libertà e prerogative sindacali)

1. I componenti delle R.S.U. hanno diritto a permessi sindacali non retribuiti, per la partecipazione

a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore ad otto

giorni l’anno, cumulabili anche trimestralmente.

2. Per garantire la funzionalità dell’attività lavorativa, il componente R.S.U. ne darà

comunicazione scritta al Dirigente Scolastico di regola tre giorni prima.

3. La verifica dell’effettiva utilizzazione del permesso sindacale da parte del delegato R.S.U.

spetta all’O.S. di appartenenza.

Art. 8 – BACHECA SINDACALE

1. Il Dirigente Scolastico assicura la predisposizione di una bacheca riservata alla esposizione di

materiale sindacale, in collocazione idonea e concordata con le R.S.U. e gli eventuali terminali

associativi delle Organizzazioni sindacali rappresentative e/o firmatarie del CCNL del

Comparto Scuola del 26 Maggio 1999 e precisamente una in ogni plesso.

2. Le R.S.U. hanno il diritto di affiggere nella suddetta bacheca materiale d’interesse sindacale e

del lavoro, in conformità alla legge sulla stampa e senza la preventiva autorizzazione del

Dirigente Scolastico.

3. Stampati e documenti da esporre nella bacheca possono essere inviati anche direttamente

dalle Organizzazioni Sindacali di livello provinciale e/o nazionale.

4. Il Dirigente Scolastico assicura la tempestiva trasmissione alle R.S.U. del materiale a loro

indirizzato ed inviato per posta o per fax.

Art. 9 – RELAZIONI SINDACALI

1. Alle R.S.U. è consentito l’uso gratuito del telefono, del fax, del ciclostile e della fotocopiatrice,

nonché l’uso del personal computer con eventuale accesso a posta elettronica e reti telematiche,

limitatamente alla effettiva necessità.

2. Alle R.S.U. e agli eventuali terminali associativi delle Organizzazioni Sindacali rappresentative

e/o firmatarie del CCNL del Comparto Scuola del 26 Maggio 1999 è consentito l’uso di un

locale idoneo per riunioni ed incontri da concordare di volta in volta, nonché l’utilizzo di un

mobile per la raccolta del materiale sindacale. Gli incontri avranno una cadenza quindicinale,

nel rispetto del tetto massimo dei permessi orari disponibili per ogni R.S.U. Si rimanda alla

organizzazione delle attività didattiche la possibilità di riunirsi in orario scolastico.

Capo II

RELAZIONI SINDACALI A LIVELLO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA

Art. 10 – PROGRAMMAZIONE DEGLI INCONTRI

Tra Dirigente Scolastico e la R.S.U. viene concordato che:

gli incontri per la contrattazione, avverranno nei mesi di settembre/ottobre/novembre salvo

necessità di prorogare il periodo per eventi non dipendenti dall’Istituzione scolastica;

il Dirigente scolastico convocherà le RSU per l’Informazione preventiva: nel mese di

settembre; entro il mese di febbraio/marzo e prima di trasmettere i dati relativi all’organico

di diritto all’USP; nei mesi di maggio/giugno contestualmente alla trasmissione dei dati

relativi all’organico di fatto all’USP; non oltre il mese di luglio per l’ Informazione

successiva relativamente alle lettere o ed n del citato art. 6 CCNL.

Gli incontri sono convocati dal Dirigente Scolastico, anche su richiesta della R.S.U. o dei

rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL del Comparto Scuola del 26

Maggio 1999. Il Dirigente Scolastico dovrà fornire precedentemente all’incontro la documentazione

relativa.

Il Dirigente Scolastico può essere assistito durante la contrattazione e/o confronto sindacale da

personale al quale ha affidato compiti specifici di collaborazione, nell’ambito delle sue prerogative.

Analogamente, la R.S.U. potrà essere assistita, durante la contrattazione e/o confronto sindacale da

delegati sindacali accreditati dalle organizzazioni sindacali territoriali firmatarie del CCNL (CGIL –

CISL – UIL – SNALS) e, per la parte pubblica, il Direttore dei S.G.A.

E’ facoltà delle parti la redazione di verbali degli incontri.

Gli incontri per il confronto-esame possono concludersi con un accordo/intesa, oppure con un

disaccordo. In caso di disaccordo, nel relativo verbale devono essere riportate le diverse posizioni.

La parte pubblica, dopo la firma del contratto, ne cura la diffusione, portandolo a conoscenza di

tutti gli operatori scolastici.

I contratti sottoscritti saranno pubblicati all’albo d’Istituto ed affissi a quello sindacale.

Le piattaforme per la contrattazione integrativa sono presentate almeno 8 giorni prima della

scadenza del contratto che si intende rinnovare o della data fissata per l’avvio del confronto.

La richiesta di avvio della contrattazione deve essere presentata al Dirigente da almeno un soggetto

avente titolo a partecipare al tavolo negoziale, che si apre entro 10 giorni dalla richiesta formale e si

conclude, di norma, entro 15 giorni dalla prima convocazione.

Durante l’intera fase della contrattazione, le parti non assumono iniziative unilaterali, né azioni

dirette sui temi trattati, fatta salva la necessità per l’Amministrazione di procedere ad adempimenti

di particolare urgenza, previa informazione alla R.S.U. e ai rappresentanti delle OO.SS. ammessi al

tavolo negoziale. Sulle materie che incidono sull’ordinato e tempestivo avvio dell’anno scolastico,

tutte le procedure devono concludersi in tempi congrui, al fine di assicurare sia il regolare inizio

delle lezioni che la necessaria informazione alle famiglie degli alunni.

Art. 11 – TRASPARENZA

1. La finalità di trasparenza, al fine di dare evidenza dei livelli di selettività e premialità nella

distribuzione dei premi e degli incentivi al personale, trova effettività, per espressa scelta del

legislatore, attraverso la pubblicazione di valori in forma aggregata.

Restano salve le altre forme di conoscibilità degli atti amministrativi da esercitarsi ai sensi della

normativa vigente (L. 241 del 1990).

Capo III

DURATA DELL’INTESA

Art. 12 – DURATA E VALIDITÀ DELLE INTESE

1. Le intese raggiunte hanno validità con decorrenza dal giorno della sottoscrizione e fino ad

eventuale nuovo accordo, salvo nuove disposizioni di legge o contrattuali in contrasto con le

stesse.

2. Su richiesta motivata di una delle Parti, le intese possono essere sottoposte a integrazioni e/o

modifiche.

Art. 13 – CONCILIAZIONE

1. In caso di controversia su una delle materie oggetto di esame e possibile intesa, si farà ricorso

alla procedura per la conciliazione prevista dall’art. 16 del C.C.N.L. 95/98.

Capo IV

PATRONATO SINDACALE

Art.14 – PATROCINIO E DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI.

1. Le R.S.U. e gli eventuali terminali associativi delle organizzazioni sindacali rappresentative e/o

firmatarie del C.C.N.L. del Comparto Scuola del 26 Maggio 1999, su delega degli interessati, al

fine della tutela loro richiesta, hanno diritto di accesso agli atti in ogni fase di qualsiasi

procedimento. Il rilascio di copia degli atti avviene senza oneri e, di norma, entro due giorni

dalla richiesta.

2. Gli Istituti di Patronato Sindacale hanno diritto di svolgere la loro attività nei luoghi di lavoro su

tutte le materie previste dalla normativa vigente.

3. Le R.S.U. e gli eventuali terminali associativi delle Organizzazioni sindacali rappresentative

e/o firmatarie del C.C.N.L. del Comparto Scuola del 26 Maggio 1999 hanno diritto di accesso

agli atti della scuola su tutte le materie oggetto di informazione preventiva e successiva.

Capo V

DETERMINAZIONE DEI CONTINGENTI

DEL PERSONALE EDUCATIVO ED A.T.A. NECESSARI AD ASSICURARE

LE PRESTAZIONI INDISPENSABILI IN CASO DI SCIOPERO

Art. 15 – DETERMINAZIONE DEI CONTINGENTI

1. Il Capo d’Istituto, al fine di assicurare le prestazioni indispensabili in caso di sciopero, valutate

le necessità derivanti dalla collocazione del servizio e dalla organizzazione dello stesso,

individua i seguenti contingenti necessari ad assicurare le prestazioni indicate nell’art. 1

dell’Accordo Integrativo Nazionale:

Per garantire l’effettuazione degli scrutini e delle valutazioni finali: n. 1 Assistente

Amministrativo, n. 1 Collaboratore Scolastico per ogni plesso scolastico interessato;

Per garantire lo svolgimento degli esami finali, con particolare riferimento a quelli

conclusivi dei cicli d’istruzione: n. 1 Assistente Amministrativo, n. 1 Collaboratore

Scolastico per ogni plesso sede di esami;

Per garantire la vigilanza sui minori durante il servizio di refezione scolastica, ove tale

servizio sia eccezionalmente mantenuto: n. 1 Assistente Amministrativo, n. 1 Collaboratore

Scolastico per ogni plesso sede di servizio mensa;

Per garantire la vigilanza degli impianti e delle apparecchiature, laddove l’interruzione del

loro funzionamento comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse: n. 1

Collaboratore Scolastico per ogni plesso ove siano collocati gli impianti da vigilare;

Per il pagamento degli stipendi al personale con contratto di lavoro a tempo determinato nel

caso previsto dall’Accordo Integrativo: Direttore S.G.A., n. 1 Assistente Amministrativo, n.

1 Collaboratore Scolastico.

Art. 16 – INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE OBBLIGATO

1. Il Dirigente scolastico comunica al personale interessato ed espone all’albo della scuola l’ordine

di servizio, con i nominativi del personale obbligato ad assicurare i servizi minimi di cui

all’art.1;

2. Nella individuazione del personale da obbligare, il Capo d’Istituto indicherà in primo luogo i

lavoratori che abbiano espresso il proprio consenso (da acquisire, comunque, in forma scritta),

successivamente effettuerà un sorteggio, escludendo dal medesimo coloro che fossero già stati

obbligati al servizio in occasioni precedenti.

TITOLO III – NORME SULLA SICUREZZA

Art. 17 – SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Premesso che gli aspetti della normativa antinfortunistica, oggetto di contrattazione,

attengono alle iniziative da attuare per la sensibilizzazione dei lavoratori alla prevenzione dei rischi

e alla collaborazione attiva e responsabile, saranno rivolte al personale e agli alunni opportune

iniziative di tipo informativo e formativo per la conoscenza dei rischi specifici e generici, anche

mediante riunioni con esperti e diffusione di materiale informativo.

Il personale addetto alla prevenzione incendi e al primo soccorso non ancora formato,

parteciperà ad appositi corsi di formazione a carico dell’Istituzione scolastica.

L’individuazione degli addetti alla prevenzione incendi e al primo soccorso viene effettuata

dal Dirigente scolastico, sentito il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nel numero

previsto dalla vigente normativa.

La riunione periodica viene convocata dal D.S. almeno una volta all’anno. Il RLS può

chiedere, in presenza di motivate situazioni di rischio o di variazione delle condizioni di sicurezza,

la convocazione della riunione.

Art. 18. – DIRITTI E DOVERI DEI LAVORATORI

I lavoratori e i soggetti equiparati devono:

a) Osservare le disposizioni e le istruzioni ricevute ai fini della protezione propria ed altrui,

utilizzando correttamente macchine, impianti, attrezzi dispositivi di sicurezza e mezzi di

protezione;

b) Segnalare immediatamente al D.S. le deficienze dei mezzi di protezione e le eventuali

condizioni di pericolo, dandone immediata comunicazione al RLS;

c) Non rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza o compiere azioni o manovre non di

loro competenza o che possano compromettere la sicurezza propria o altrui;

d) Collaborare all’adempimento degli obblighi e delle disposizioni necessarie alla tutela della

sicurezza;

e) Frequentare i corsi di formazione e di addestramento inerenti alla sicurezza,accettare la

nomina nella squadra antincendio, evacuazione, pronto soccorso ed emergenza.

Di contro essi hanno diritto a:

a) Essere informati in modo generale ed specifico;

b) Essere sottoposti a formazione;

c) Essere consultati e partecipare, attraverso il RLS, a tutti i momenti fondamentali di

elaborazione e messa a punto delle strategie prevenzionali.

Art. 19 – COMPENSI

Al RSPP e agli ASPP sarà attribuito uno specifico compenso definito in misura forfettaria .

TITOLO IV REGOLAMENTAZIONE DIRITTI E DOVERI INDIVIDUALI

Docenti

Art. 20 – PERMESSI

La richiesta di fruizione dei permessi per l’intera giornata o brevi deve essere presentata al

Dirigente scolastico almeno 3 giorni prima del giorno richiesto. Solo per eventi imprevedibili ed

urgenti il termine suddetto può essere minore.

Recupero dei permessi brevi in orario di lezione

Il recupero delle ore va concordato con il Responsabile di plesso delegato dal Dirigente scolastico.

Si fa presente che la concessione di tali permessi è subordinata alla possibilità di sostituzione con il

personale in servizio.

Recupero dei permessi brevi in concomitanza di impegni collegiali

Il Collegio dei Docenti approva prima dell’inizio delle lezione il PAA. I docenti avranno cura di

non prendere impegni nelle date ove sono previste riunioni; saranno concessi permessi orari per

assentarsi dalle riunioni collegiali solo per eventi imprevedibili, urgenti e comprovati.

Relativamente al recupero si specifica che:

I permessi concessi per ore non d’insegnamento devono essere compensate con ore non di

insegnamento, a meno che il docente non opti per un recupero a sostituzione dei colleghi

assenti o in compresenza;

in caso di mancata compensazione le ore di assenza verranno sottratte dalle attività per le

quali è previsto un compenso; tali somme andranno ad integrare il FIS.

Art. 21 – FERIE

Il docente che intende usufruire dei sei giorni di ferie secondo le modalità di cui all'art. 13, comma

9, del CCNL/ presenta la richiesta al Dirigente Scolastico almeno 5 giorni prima del periodo

chiesto. Il Dirigente Scolastico comunica entro 3 giorni se concede le ferie o i motivi del diniego.

Il Dirigente Scolastico, se non può accogliere richieste di più docenti per lo stesso periodo, dà

priorità a chi non ha usufruito di ferie nello stesso anno scolastico.

Il docente propone un piano di scambi con docenti disponibili.

Sono accolte in via prioritaria, salvo inderogabili esigenze di servizio, le ferie richieste nei giorni in

cui il docente è a disposizione per l'intero orario, ad esempio perché le proprie classi sono

impegnate in attività esterne.

Art. 22- ASSENZE PER MALATTIA

Salve le ipotesi di comprovato impedimento, le assenze per motivi di salute, dovranno essere

comunicate all’Istituto tempestivamente e, comunque, non oltre le ore 8.00, anche nel caso di

prosecuzione di tale assenza.

Qualora il docente durante l’assenza dimori in luogo diverso da quello di residenza o domicilio,

deve comunicare l’indirizzo dove può essere reperito.

Personale ATA

Art. 23- ASSENZE PER MALATTIA

Salve le ipotesi di comprovato impedimento, le assenze per motivi di salute, dovranno essere

comunicate all’Istituto tempestivamente e, comunque non oltre le ore 8.00, anche nel caso di

prosecuzione di tale assenza.

Qualora il lavoratore durante l’assenza dimori in luogo diverso da quello di residenza o domicilio,

deve comunicare l’indirizzo dove può essere reperito.

Art. 24 - ATTIVITA’ PRESTATE OLTRE L’ORARIO D’OBBLIGO – RECUPERI

COMPENSATIVI

Le ore eccedenti saranno prestate da tutto il personale in servizio con il criterio della

rotazione in ordine alfabetico, con eventuale esclusione di coloro che si trovino in particolari

situazioni previste dalle leggi 1204/71, 903/77 e 104/92.

Questi ultimi potranno, comunque, comunicare, di volta in volta, la loro disponibilità alle

prestazioni di cui al comma precedente. Gli interessati segnaleranno la propria preferenza per la

retribuzione con compenso a carico del fondo di istituto compatibilmente con le disponibilità

finanziarie, o per il recupero con riposi compensativi.

Il recupero delle ore eccedenti con riposi compensativi, preventivamente concordato con il

DSGA, dovrà avvenire nei periodi di sospensione dell’attività didattica o in occasione delle

chiusura prefestive, in ogni caso entro il 31/12 dell’anno scolastico successivo. Alle attività

aggiuntive svolte dal personale oltre l’orario di lavoro si farà ricorso esclusivamente per esigenze

eccezionali, imprevedibili, non programmabili e comunque non indifferibili.

L’effettuazione di attività aggiuntive oltre l’orario d’obbligo deve essere disposta dal

DSGA.

Art. 25 - PERMESSI E RITARDI

I permessi possono essere concessi anche al personale con contratto a tempo determinato.

I permessi sono autorizzati dal DS dopo il parere del DSGA.

L’eventuale rifiuto o riduzione della concessione deve essere comunicato per iscritto,

specificando i motivi in modo preciso e può avvenire solo per gravi e non rinviabili esigenze di

servizio.

Eventuali imprevisti prolungamenti della durata del permesso concesso devono essere

calcolati nel monte ore complessivo. Il recupero con ore di lavoro, da effettuare entro l’ultimo

giorno del mese successivo, avverrà in giorni o periodi di maggiore necessità secondo modalità da

concordare con il DSGA.

Analogamente il ritardo sull’orario di ingresso comporta, oltre alla giustificazione, l’obbligo

del recupero con le stesse modalità. Il recupero deve avvenire comunque entro i due mesi lavorativi

successivi, in caso di mancato recupero, attribuibile ad inadempienze del dipendente, si opera la

proporzionale decurtazione della retribuzione.

Art. 26 - INFORMAZIONE AL DIPENDENTE

Mensilmente verrà fornito al dipendente ATA un riepilogo del proprio orario svolto nel

mese precedente con il saldo delle ferie e del minus/plus orario.

Tutte le altre comunicazioni di carattere generale verranno affisse all’albo della scuola.

TITOLO V

FONDO D’ISTITUTO

Art. 27 - CRITERI GENERALI PER LA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO

D’ISTITUTO

All’interno delle attività formative e dei progetti sono considerati gli apporti dei docenti e

del personale ATA per le loro specifiche competenze di docenza e di supporto all’attività

didattica;

Si privilegiano le attività didattiche che migliorano o ampliano l’offerta formativa

dell’Istituto rivolte al successo scolastico degli alunni e che valorizzano le risorse presenti

nel territorio

La strutturazione delle attività funzionali all'organizzazione didattica garantiscono il buon

funzionamento generale nell’ottica dell’efficacia, efficienza ed ottimizzazione dell’impiego

delle risorse.

Art. 28 - RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO DELL’ISTITUZIONE

Si concordano la seguente ripartizione del Fondo tra il personale Docente ed ATA:

Al personale docente è destinata una quota del fondo pari al 75%;

Al personale ATA è destinata una quota del fondo pari al 25%;

Art. 29 - CRITERI GENERALI PER L’ATTRIBUZIONE DEI COMPENSI ACCESSORI

AL PERSONALE DOCENTE (ai sensi dell’art. 45, c. 1 d. Lgs 165/2001)

Ribadito che:

• il personale docente può svolgere attività aggiuntive di insegnamento per non più di 6 ore

settimanali;

• sono esclusi dai compensi di cui si tratta coloro che non hanno un rapporto di lavoro dipendente

con l’Istituto,

si stabilisce che tutto il personale della scuola ha diritto di accedere al fondo di istituto.

A ciascun dipendente di questa scuola, previa conferma della disponibilità, può essere attribuito, a

carico del fondo di istituto, un compenso accessorio per attività deliberate dal collegio docenti e dal

Consiglio d’Istituto ed inserite nel piano delle attività e/o nel POF e assegnate dal Dirigente

scolastico con lettera di incarico.

Tali attività possono essere svolte oltre l’orario obbligatorio e possono consistere in: attività di

collaborazione con il dirigente scolastico inerente all’organizzazione, attività aggiuntive funzionali

all’insegnamento, attività aggiuntive all’insegnamento.

IMPEGNI INDIVIDUALI

L’ attività funzionale all’insegnamento obbligatoria è costituita da ogni impegno inerente alla

funzione docente; essa comprende tutte le attività di programmazione, progettazione, ricerca,

valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori

degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l’attuazione delle delibere adottate dai

predetti organi.

IMPEGNI COLLEGIALI

Utilizzo fino a 40 ore per riunioni di:

COLLEGI DOCENTI (E SUE ARTICOLAZIONI)

Utilizzo fino a 40 ore per riunioni di:

CONSIGLI DI CLASSE/INTERCLASSE/ SEZIONE/INTERSEZIONE.

Le ore utilizzate dai docenti per le riunioni dei PEI o GLH e per le riunioni inerenti le attività di

Continuità ed attuazione del Curricolo convocate dalle Funzioni Strumentali rientrano nel computo

delle ore funzionali all’insegnamento di cui sopra.

Dalle ore effettuate per attività aggiuntive saranno detratte le ore non prestate per assenze dovute a

permessi dalle riunioni degli organi collegiali e loro articolazioni e dalla programmazione

settimanale non recuperate. Il pagamento delle attività aggiuntive è previsto in caso di superamento

dei monti ore contrattuali

Le ore effettuate per attività non programmate o espressamente autorizzate non saranno retribuite.

Art. 30 - CRITERI GENERALI PER L’ATTRIBUZIONE DEI COMPENSI ACCESSORI

AL PERSONALE ATA (ai sensi dell’art. 45, c. 1 d. Lgs 165/2001)

INCARICHI SPECIFICI

Assistenti Amministrativi

Gli incarichi specifici sono assegnati dal Dirigente Scolastico, previa conferma della disponibilità

dell’Assistente Amministrativo, secondo i seguenti criteri:

a) priorità, di norma, al personale a tempo indeterminato;

b) rapporto fiduciario del Dirigente Scolastico;

c) esperienza e competenza specifica, documentate, nel settore di riferimento;

d) affidabilità, riservatezza, efficacia, efficienza emerse nella prestazione professionale pregressa;

e) capacità di studio, approfondimento ed interpretazione di riferimenti normativi;

f) a parità di condizioni, relativamente ai punti precedenti, rotazione nel tempo e redistribuzione

fra le diverse figure;

g) capacità di esecuzione delle procedure anche con l’ausilio di strumenti di tipo informatico;

h) titolo di studio;

i) titoli professionali.

Collaboratori Scolastici

Gli incarichi specifici sono assegnati dal Dirigente Scolastico, previa verifica della disponibilità del

Collaboratore Scolastico, secondo i seguenti criteri in ordine di priorità:

1. affidabilità, riservatezza, efficacia, efficienza emerse nella prestazione professionale pregressa;

2. buone capacità relazionali e di mediazione;

3. disponibilità ed apertura verso l’utente trattato.

Art. 31 - DETERMINAZIONE E DESTINAZIONE RISORSE DISPONIBILI

Allegato

Art. 32 – ATTIVITA’ AGGIUNTIVE DA RETRIBUIRE CON IL FONDO - DOCENTI

Aree utilizzo delle risorse

ORGANIZZAZIONE

Collaboratori D.S.

1° Collaboratore: con orario d’insegnamento completo

2° Collaboratore: nel quantificare il compenso si tiene conto che la docente presta servizio nella

sede centrale.

Responsabili di Plesso

Il compenso viene diversificato in relazione alla complessità dei plessi (n. alunni e n. sezioni/classi,

personale docente e ATA).

Coordinatori e verbalizzanti

L’importo forfettario viene diversificato secondo l’ordine di scuola.

Docenti incaricati dell’elaborazione dell’orario

Comitato di valutazione docenti neo immessi in ruolo

Tutor docenti neo immessi in ruolo

Nucleo di Valutazione

Docenti delle classi impegnate nelle prove INVALSI

Orientamento classi 3°

SICUREZZA

RSPP e ASPP

ATTIVITÀ DI RECUPERO

E’ previsto per gli alunni che presentano valutazioni insufficienti con ritardo nei processi

d’apprendimento e per i quali non sia possibile recupero curricolare data la gravità delle carenze. Il

recupero viene effettuato prioritariamente in orario scolastico nella scuola secondaria e in orario

pomeridiano per la scuola primaria.

AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA

Progetti

PREMESSA - Poichè la progettualità è insita in ogni scelta educativa e formativa non si possono

chiamare progetti anche i “normali” interventi. Un progetto si deve caratterizzare per finalità

innovative e deve sperimentare modalità di lavoro e percorsi didattici aggiuntivi rispetto al curricolo

ordinamentale.

Le progettazioni che riguardano un plesso o che coinvolgono tutte le insegnanti di classe o di

sezione, di intersezione o dipartimento/gruppo di lavoro rientrano negli spazi di programmazione

ordinaria.

L’attribuzione dell’organico potenziato per il corrente anno scolastico è di 3 insegnanti nella scuola

Primaria e di 1 docente di Musica nella scuola Secondaria. Di tale risorsa si terrà conto

nell’organizzazione dei progetti e negli impegni dei docenti coinvolti che prevedono un compenso.

RETRIBUZIONE - Un compenso orario o forfettario è previsto per:

progetti di particolare complessità che coinvolgono più classi del plesso o di più plessi e

comportano un lavoro organizzativo articolato che prevede un percorso laboratoriale e la

produzione di materiali e documentazione;

progetti che comportano attività di ricerca-azione con produzione di materiali utili alla

didattica.

le attività di preparazione e allestimento di manifestazioni, presentazione di attività, eventi

le attività d’insegnamento svolte oltre l’orario obbligatorio per interventi didattici volti

all’arricchimento ed alla personalizzazione dell’offerta formativa qualora non sussistano,

nell’articolazione dell’orario di lavoro contemporaneità o compresenze.

Uscite didattiche di 1 giorno

Si quantifica un compenso forfettario distinguendo in relazione all’orario previsto di rientro

come segue:

Entro le ore 14:00 € 0,00

Dopo le ore 14:00 e prima delle ore 20:00 € 34,00

Dopo le ore 20:00 € 70,00

ORE ECCEDENTI- SOSTITUZIONE DEI DOCENTI ASSENTI

In luogo del pagamento è possibile, a richiesta, il relativo recupero delle ore prestate.

Il computo delle ore dovrà essere annotato a cura del responsabile di plesso in un apposito registro

all’uopo predisposto.

Il compenso orario per le ore di sostituzioni, è stabilito nelle misure fissate dal contratto

Il compenso orario per le ore di sostituzioni, è stabilito nelle misure fissate dal contratto;

nell’attribuzione si seguono i seguenti criteri qualora siano disponibili più docenti:

docente di classe

docente di materia

a rotazione

Il computo delle ore dovrà essere annotato a cura del responsabile di plesso in un apposito registro

all’uopo predisposto.

In luogo del pagamento è possibile, a richiesta, il relativo recupero delle ore prestate

AVVIAMENTO ALLA PRATICA SPORTIVA

Il docente incaricato per lo svolgimento delle attività complementari di educazione fisica percepirà,

per ogni ora eccedente l’orario d’obbligo, 1/78 dello stipendio tabellare in godimento, comprensivo

dell’indennità integrativa speciale. Le risorse destinate ammontano a € (dato non disponibile) L/dip.

FUNZIONI STRUMENTALI

Relativamente alle FF.SS, secondo quanto prevede il CCNL quadriennio 2002-2006 all’art.33 c.1, il

collegio docenti per il corrente a.s. 2015/16 ha individuato 5 aree affiancate da Docenti di supporto

come di seguito indicato:

AREA 1. Gestione POF: Elaborazione ( 1 Docente) - supporto di 1 Insegnante;

AREA 2. Sostegno al lavoro dei Docenti: Formazione e didattica (1 Docenti);

AREA 3. Interventi e servizi per gli studenti: Integrazione – Intercultura (1 Docenti) -

supporto di 2 insegnanti;

AREA 4. Nuove tecnologie (1 Docente);

AREA 5. Miglioramento e qualità (1 Docenti) - supporto di 2 insegnanti.

Nella ripartizione del compenso si terrà conto di:

Gestione gruppi di lavoro

Organizzazione di attività con le classi

Documentazione delle attività

Produzione documenti istituzionali

Elaborazione progetti

Collaborazione a progetti

Raccolta ed invio dati

Partecipazione a corsi aggiornamento/formazione

Formazione e consulenza dei colleghi

Protrarsi dell’impegno oltre la fine delle lezioni

Allegato: RIEPILOGO DOCENTI

Art. 33– ATTIVITA’ AGGIUNTIVE DA RETRIBUIRE CON IL FONDO – PERSONALE

ATA

Collaboratori Scolastici

Accoglienza – apertura scuola;

Flessibilità oraria ed organizzativa anche in caso di chiusura parziale dell’Istituto;

Sostituzione colleghi assenti nel plesso e in altri plessi;

Sicurezza relativa alle mansioni relative all’esecuzione dei piani di evacuazione, primo

soccorso, squadre antincendio e controllo cassette di pronto soccorso;

Collaborazione e supporto ai progetti;

Disponibilità per rientri nel plesso di assegnazione o in altri plessi per corsi recupero, gruppo

sportivo, consigli di classe, colloqui con genitori e per qualunque altra necessità di carattere

istituzionale, disponibilità per aiuti orari in altri plessi;

Prestazioni aggiuntive per esigenze straordinarie.

Art. 34 – RIPARTIZIONE INTERNA FONDO ISTITUTO

Il Fondo dell’Istituzione Scolastica è suddiviso tra Assistenti amministrativi (40%) e

Collaboratori scolastici (60%) nelle percentuali indicate. All’interno di ogni profilo professionale la

quota parte è suddivisa in parti uguali. A tutto il personale si riconosce, sia Assistenti

Amministrativi che Collaboratori Scolastici, piena competenza nelle materie loro affidate nel piano

delle attività, spiccato senso di responsabilità, spirito di collaborazione. L’incentivo di cui al comma

precedente è attribuito per lo svolgimento di lavori straordinari che esulano dalla periodicità,

seppure annuale, e per qualunque carico di lavoro, anche imprevisto, imposto dalla normativa; non

sono compresi i lavori derivanti dalla partecipazione a bandi di gara per progetti FSE, PON o simili,

e qualunque altro lavoro per lo svolgimento del quale è prevista un compenso per il personale ATA

dell’Istituzione.

Il compenso è corrisposto in ragione delle presenze sul lavoro ad eccezione dei soli recuperi. Per i

soli collaboratori scolastici la presenza nei giorni di attività didattica ha un peso triplo rispetto ai

giorni in cui tale attività non è prestata; il periodo che intercorre tra il termine delle attività

didattiche e l’ultima seduta plenaria degli esami di Stato è considerata attività didattica. Il fondo è

ripartito, nel rispetto di quanto su indicato, in modo da non lasciare economie per l’anno successivo.

Disponibilità ATA (l/dip): € 8.226,35

Ripartizione:

Assistenti Amministrativi 40% € 3.290,54

Economie anni precedenti € 0,00

Totale € 3.290,54

Collaboratori Scolastici 60% € 4.935,81

Economie anni precedenti € 0,00

Totale € 4.985,81

Totale complessivo € 8.226,35

Art. 35 - INCARICHI SPECIFICI

Oltre alle attività e alle mansioni espressamente previste dall’area di appartenenza, come

richiamato dall’art.47 del CCNL/2007, possono essere attribuiti al personale ATA incarichi

specifici che, nei limiti delle disponibilità e nell’ambito dei profili professionali, comportano

l’assunzione di ulteriori responsabilità, e sono coerenti e necessari per la realizzazione del POF.

Nel corrente anno scolastico, come già stabilito all’art.48, considerato che l’importo destinato

agli incarichi specifici al lordo dipendente è pari ad € 1.768,80 che viene suddiviso come segue:

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI – Tutto il personale in servizio è titolare dell’art. 7.

COLLABORATORI SCOLASTICI – I collaboratori non titolari della posizione ex art. 7,

beneficiano tutti del compenso derivante dall’incarico specifico in ragione dei mesi di lavoro

e le ore settimanali di cui al contratto di lavoro. Sono così individuati:

n. 5 nelle scuole dell’infanzia (di cui 1 infanzia Brugnetto, 2 infanzia Ponte Rio, 1 infanzia

Ripe, 1 infanzia Castel Colonna) per supporto intensificazione prestazioni lavorative per

pulizia refettorio; pronto soccorso;

n. 2 plesso Monterado – per servizio accoglienza disabili;

n. 1 plesso secondaria Ripe – per servizio accoglienza disabili

Qualora coloro per i quali è previsto il compenso relativo all’incarico specifico per il corrente a.s.

siano anche percettori del compenso ex art. 7 per il medesimo periodo, si procederà al recupero per

compensazione dall’eventuale compenso FIS della contrattazione successiva.

Gli incarichi specifici presuppongono una intensificazione delle prestazioni lavorative e il relativo

compenso viene commisurato all’effettivo svolgimento dello stesso.

Il compenso è corrisposto in ragione delle presenze sul lavoro ad eccezione dei soli recuperi. Per i

soli collaboratori scolastici la presenza nei giorni di attività didattica ha un peso triplo rispetto ai

giorni in cui tale attività non è prestata; il periodo che intercorre tra il termine delle attività

didattiche e l’ultima seduta plenaria degli esami di Stato è considerata attività didattica. Il fondo è

ripartito, nel rispetto di quanto su indicato, in modo da non lasciare economie per l’anno successivo.

L’espletamento degli incarichi specifici viene sottoposto a verifica in itinere e finale a cura del

D.S.G.A e del D.S.

Vedi allegato: Tabella riepilogativa ATA

Art. 36 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

I compensi sono stati calcolati in base alle spettanze contrattuali e saranno liquidati nei limiti

delle effettive erogazioni ministeriali. In sede di accertamento. qualora le risorse preventivate si

rivelassero di importo inferiore, si procederà ad una riduzione proporzionale dei compensi di tutto il

personale.

Art. 37 - CONTRATTO DEFINITIVO

La presente ipotesi di contratto, dopo il controllo sulla compatibilità dei costi e la relativa

certificazione degli oneri da parte dei revisori dei conti, assume automaticamente la veste di

contratto definitivo, come previsto dall’art. 6, c. 6 del CCNL sottoscritto il 29 novembre 2007,

senza un’ulteriore sottoscrizione.

Letto Approvato e Sottoscritto, Trecastelli 16/02/2016

La Delegazione di parte Pubblica: La Rappresentanza Sindacale d’Istituto:

Dirigente Scolastico

f.to Ins. Paola Costantini

f.to Prof.ssa Adriana Alejandra Siena f.to Prof. Daniele Morelli

f.to Ins. Antonella Starna