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INVESTIGAZIONI DIFENSIVE Tecnica e deontologia

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INVESTIGAZIONI DIFENSIVE

Tecnica e deontologia

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UN’OCCASIONE FORMIDABILE PER LA DIFESA

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UN’OCCASIONE PERSA (PER ORA)

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Cass. Pen. Sez. II 4.7.2012 n. 32880

• In un processo di parti l'imputatonon può limitarsi ad una difesameramente passiva (consistente cioènella semplice confutazione deglielementi di accusa, specie quandoquesti si basano su rilievi edaccertamenti tecnici) ma deve e puòsvolgere anche un ruolo attivo e cioèfinalizzato ad acquisire prove oindizi a favore dell'imputato come èconsentito dalle investigazionidifensive (art. 391 bis ss c.p.p.).

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Le cause

• Mancanza di formazione adeguata• Permanere di mancanza diadeguata mentalità (abitudineal gioco di rimessa)

• Costi• Soprattutto: mancanza di rigorenello svolgimento della attivi-tà di investigazione difensiva

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Fonti normative

• Codice di procedura penale• Codice deontologico• Codice Garante Privacy• --------------------------------• Regole di comportamento del penalista nelle investigazioni difensive (testo approvato il 14 luglio 2001 dal Consiglio delle Camere penali con le modifiche approvate il 19 gennaio 2007)

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Codice di procedura penale

• Art. 233• Art. 327 bis• Art. 334 bis• Art. 362• Artt. 391 bis – 391 decies• Art. 430, 430, 431 e 433 bis

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c.p.p. art. 327-bis. Attività investigativa del difensore.

• 1. Fin dal momento dell'incarico professionale,risultante da atto scritto, il difensore hafacoltà di svolgere investigazioni per ricercareed individuare elementi di prova a favore delproprio assistito, nelle forme e per le finalitàstabilite nel titolo VI-bis del presente libro.

• 2. La facoltà indicata al comma 1 può essereattribuita per l'esercizio del diritto di difesa,in ogni stato e grado del procedimento,nell'esecuzione penale e per promuovere ilgiudizio di revisione.

• 3. Le attività previste dal comma 1 possono esseresvolte, su incarico del difensore, dal sostituto,da investigatori privati autorizzati e, quandosono necessarie specifiche competenze, daconsulenti tecnici.

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Qualifica del difensore

• Il difensore è PubblicoUfficiale?

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c.p.p. art. 334-bis. Esclusionedell'obbligo di denuncianell'ambito dell'attività diinvestigazioni difensiva

• 1. Il difensore e gli altrisoggetti di cui all'articolo 391-bis non hanno obbligo di denuncianeppure relativamente ai reatidei quali abbiano avuto notizianel corso delle attivitàinvestigative da essi svolte

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Cass. Sez. Unite 32009/2006

• Rileva, al riguardo, questo Collegio che illegislatore, all'art. 359 del codice penale ,qualifica il difensore come soggetto privatoesercente un servizio di pubblica necessità.

• Deve ritenersi, tuttavia, che esso redigesicuramente un atto pubblico allorquandoprocede alla formazione del verbale nel qualetrasfonde le informazioni ricevute ai sensidegli artt. 391 bis e ter c.p.p..

• Il falso ideologico eventualmente commessodal difensore in tale occasione divieneperciò sanzionabile ai sensi dell'art. 479cod. pen. (e non dell'art. 481 c.p.).

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Cass. Sez. Unite 32009/2006

• Quanto alla documentazione diretta, da parte deldifensore, di dichiarazioni acquisite nel corso diinvestigazioni difensive, va premesso anzituttoche non può sussistere alcun dubbio circa lasussistenza dell'obbligo di fedeltà del difensorenella verbalizzazione e dell'obbligo didocumentare le dichiarazioni in forma integrale(principi affermati anche nelle Regole dicomportamento del penalista nelle investigazionidifensive, approvate il 14 luglio 2001 dall'Unionedelle Camere penali e nel Codice deontologico, conle modifiche apportate dal Consiglio nazionaleforense il 26 ottobre 2002), che costituiscono adevidenza una garanzia pure per il soggettochiamato dal legale a rendere le informazioni.

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Cass. Sez. Unite 32009/2006

E' vero che il difensore non ha il dovere di cooperarealla ricerca della verità e che al professionista èriconosciuto il diritto di ricercare soltanto gli elementiutili alla tutela del proprio assistito, però sicuramentenon gli è riconosciuto il diritto di manipolare leinformazioni ricevute avvero di selezionarle verbalizzandosolo quelle favorevoli. L'interesse dell'Avvocatura, delresto, non può che essere quello di rendere la provadichiarativa assunta dal difensore affidabile al pari diquella raccolta dall'accusa, mentre la tutela difensivaresta assolutamente integra e non riceve compromissionealcuna attraverso il riconoscimento legislativo dellapossibilità di non fare seguire al colloquio preventivo lasua verbalizzazione, nonchè di omettere di utilizzareprocessualmente il verbale di dichiarazioni che contengaelementi sfavorevoli (art. 391 octies c.p.p.).

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c.p.p. art. 362.Assunzione di informazioni• 1. Il pubblico ministero assumeinformazioni dalle persone chepossono riferire circostanzeutili ai fini delle indagini.Alle persone già sentite daldifensore o dal suo sostitutonon possono essere chiesteinformazioni sulle domandeformulate e sulle risposte date

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c.p.p. art. 391-bis.Colloquio, ricezione di dichiarazioni e assunzione

di informazioni da parte del difensore.

• 1. Salve le incompatibilità previste dall'articolo 197, comma 1, lettere c) e d), per acquisire notizie il difensore, il sostituto, gli investigatori privati autorizzati o i consulenti tecnici possono conferire con le persone in grado di riferire circostanze utili ai fini dell'attività investigativa. In questo caso, l'acquisizione delle notizie avviene attraverso un colloquio non documentato.

• 2. Il difensore o il sostituto possono inoltre chiedere alle persone di cui al comma 1 una dichiarazione scritta ovvero di rendere informazioni da documentare secondo le modalità previste dall'articolo 391-ter.

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c.p.p. art. 391-bis.Colloquio, ricezione di dichiarazioni e assunzione

di informazioni da parte del difensore.

• 3. In ogni caso, il difensore, il sostituto, gli investigatoriprivati autorizzati o i consulenti tecnici avvertono le personeindicate nel comma 1:

• a) della propria qualità e dello scopo del colloquio;• b) se intendono semplicemente conferire ovvero ricevere

dichiarazioni o assumere informazioni indicando, in tal caso, lemodalità e la forma di documentazione;

• c) dell'obbligo di dichiarare se sono sottoposte ad indagini oimputate nello stesso procedimento, in un procedimento connesso oper un reato collegato;

• d) della facoltà di non rispondere o di non rendere ladichiarazione;

• e) del divieto di rivelare le domande eventualmente formulate dallapolizia giudiziaria o dal pubblico ministero e le risposte date;

• f) delle responsabilità penali conseguenti alla falsadichiarazione.

• 4. Alle persone già sentite dalla polizia giudiziaria o dalpubblico ministero non possono essere richieste notizie sulledomande formulate o sulle risposte date.

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c.p.p. art. 391-bis.Colloquio, ricezione di dichiarazioni e assunzione

di informazioni da parte del difensore.

• 5. Per conferire, ricevere dichiarazioni oassumere informazioni da una persona sottoposta adindagini o imputata nello stesso procedimento, inun procedimento connesso o per un reato collegato,è dato avviso, almeno ventiquattro ore prima, alsuo difensore la cui presenza è necessaria. Se lapersona è priva di difensore, il giudice, surichiesta del difensore che procede alleinvestigazioni, dispone la nomina di un difensoredi ufficio ai sensi dell'articolo 97.

• 5-bis. Nei procedimenti per i delitti di cuiall'articolo 351, comma 1-ter, il difensore,quando assume informazioni da persone minori, siavvale dell'ausilio di un esperto in psicologia oin psichiatria infantile (2).

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c.p.p. art. 391-bis.Colloquio, ricezione di dichiarazioni e assunzione

di informazioni da parte del difensore.

• 6. Le dichiarazioni ricevute e leinformazioni assunte inviolazione di una delledisposizioni di cui ai commiprecedenti non possono essereutilizzate. La violazione di talidisposizioni costituisce illecitodisciplinare ed è comunicata dalgiudice che procede all'organotitolare del potere disciplinare.

Page 19: INVESTIGAZIONI DIFENSIVE Tecnica e deontologia

c.p.p. art. 391-bis.Colloquio, ricezione di dichiarazioni e assunzione

di informazioni da parte del difensore.

• 7. Per conferire, ricevere dichiarazioni o assumereinformazioni da persona detenuta, il difensore devemunirsi di specifica autorizzazione del giudice cheprocede nei confronti della stessa, sentiti il suodifensore ed il pubblico ministero. Prima dell'eserciziodell'azione penale l'autorizzazione è data dal giudiceper le indagini preliminari. Durante l'esecuzione dellapena provvede il magistrato di sorveglianza.

• 8. All'assunzione di informazioni non possono assisterela persona sottoposta alle indagini, la persona offesa ele altre parti private.

• 9. Il difensore o il sostituto interrompono l'assunzionedi informazioni da parte della persona non imputataovvero della persona non sottoposta ad indagini, qualoraessa renda dichiarazioni dalle quali emergano indizi direità a suo carico. Le precedenti dichiarazioni nonpossono essere utilizzate contro la persona che le harese.

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c.p.p. art. 391-bis.Colloquio, ricezione di dichiarazioni e assunzione

di informazioni da parte del difensore.

• 10. Quando la persona in grado di riferire circostanze utili aifini dell'attività investigativa abbia esercitato la facoltà di cuialla lettera d) del comma 3, il pubblico ministero, su richiestadel difensore, ne dispone l'audizione che fissa entro sette giornidalla richiesta medesima. Tale disposizione non si applica neiconfronti delle persone sottoposte ad indagini o imputate nellostesso procedimento e nei confronti delle persone sottoposte adindagini o imputate in un diverso procedimento nelle ipotesipreviste dall'articolo 210. L'audizione si svolge alla presenza deldifensore che per primo formula le domande. Anche con riferimentoalle informazioni richieste dal difensore si applicano ledisposizioni dell'articolo 362.

• 11. Il difensore, in alternativa all'audizione di cui al comma 10,può chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzionedella testimonianza o all'esame della persona che abbia esercitatola facoltà di cui alla lettera d) del comma 3, anche al di fuoridelle ipotesi previste dall'articolo 392, comma 1.

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c.p.p. art. 391-bis.Colloquio, ricezione di dichiarazioni e assunzione

di informazioni da parte del difensore.

• 10. Quando la persona in grado di riferire circostanze utili aifini dell'attività investigativa abbia esercitato la facoltà di cuialla lettera d) del comma 3, il pubblico ministero, su richiestadel difensore, ne dispone l'audizione che fissa entro sette giornidalla richiesta medesima. Tale disposizione non si applica neiconfronti delle persone sottoposte ad indagini o imputate nellostesso procedimento e nei confronti delle persone sottoposte adindagini o imputate in un diverso procedimento nelle ipotesipreviste dall'articolo 210. L'audizione si svolge alla presenza deldifensore che per primo formula le domande. Anche con riferimentoalle informazioni richieste dal difensore si applicano ledisposizioni dell'articolo 362.

• 11. Il difensore, in alternativa all'audizione di cui al comma 10,può chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzionedella testimonianza o all'esame della persona che abbia esercitatola facoltà di cui alla lettera d) del comma 3, anche al di fuoridelle ipotesi previste dall'articolo 392, comma 1.

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c.p.p. art. 391-ter.Documentazione delle dichiarazioni e

delle informazioni.• 1. La dichiarazione di cui al comma 2 dell'articolo 391-

bis, sottoscritta dal dichiarante, è autenticata daldifensore o da un suo sostituto, che redige unarelazione nella quale sono riportati:

• a) la data in cui ha ricevuto la dichiarazione;• b) le proprie generalità e quelle della persona che ha

rilasciato la dichiarazione;• c) l'attestazione di avere rivolto gli avvertimenti

previsti dal comma 3 dell'articolo 391-bis;• d) i fatti sui quali verte la dichiarazione.• 2. La dichiarazione è allegata alla relazione.• 3. Le informazioni di cui al comma 2 dell'articolo 391-

bis sono documentate dal difensore o da un suo sostitutoche possono avvalersi per la materiale redazione delverbale di persone di loro fiducia. Si osservano ledisposizioni contenute nel titolo III del libro secondo,in quanto applicabili.

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c.p.p. art. 391-quater.Richiesta di documentazione alla

pubblica amministrazione.

• 1. Ai fini delle indagini difensive,il difensore può chiedere i documentiin possesso della pubblicaamministrazione e di estrarne copia asue spese.

• 2. L'istanza deve essere rivoltaall'amministrazione che ha formato ildocumento o lo detiene stabilmente.

• 3. In caso di rifiuto da parte dellapubblica amministrazione si applicanole disposizioni degli articoli 367 e368

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c.p.p. art. 391-quinquies.Potere di segretazione del pubblico

ministero• 1. Se sussistono specifiche esigenzeattinenti all'attività di indagine, ilpubblico ministero può, con decretomotivato, vietare alle persone sentitedi comunicare i fatti e le circostanzeoggetto dell'indagine di cui hannoconoscenza. Il divieto non può avere unadurata superiore a due mesi.

• 2. Il pubblico ministero, nel comunicareil divieto di cui al comma 1 allepersone che hanno rilasciato ledichiarazioni, le avverte delleresponsabilità penali conseguentiall'indebita rivelazione delle notizie.

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c.p.p. art. 391-sexies.Accesso ai luoghi e documentazione

• 1. Quando effettuano un accesso per prendere visione dello stato dei luoghi e delle cose ovvero per procedere alla loro descrizione o per eseguire rilievi tecnici, grafici, planimetrici, fotografici o audiovisivi, il difensore, il sostituto e gli ausiliari indicati nell'articolo 391-bis possono redigere un verbale nel quale sono riportati:

• a) la data ed il luogo dell'accesso;• b) le proprie generalità e quelle delle persone

intervenute;• c) la descrizione dello stato dei luoghi e delle cose;• d) l'indicazione degli eventuali rilievi tecnici,

grafici, planimetrici, fotografici o audiovisivi eseguiti, che fanno parte integrante dell'atto e sono allegati al medesimo. Il verbale è sottoscritto dalle persone intervenute (1)

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c.p.p. art. 391-septies.Accesso ai luoghi privati o non

aperti al pubblico.• 1. Se è necessario accedere a luoghi privati

o non aperti al pubblico e non vi è ilconsenso di chi ne ha la disponibilità,l'accesso, su richiesta del difensore, èautorizzato dal giudice, con decreto motivatoche ne specifica le concrete modalità.

• 2. Nel caso di cui al comma 1, la personapresente è avvertita della facoltà di farsiassistere da persona di fiducia, purchéquesta sia prontamente reperibile e idonea anorma dell'articolo 120.

• 3. Non è consentito l'accesso ai luoghi diabitazione e loro pertinenze, salvo che sianecessario accertare le tracce e gli altrieffetti materiali del reato.

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c.p.p. art. 391-nonies.Attività investigativa preventiva.

• 1. L'attività investigativa previstadall'articolo 327-bis, con esclusionedegli atti che richiedonol'autorizzazione o l'interventodell'autorità giudiziaria, può esseresvolta anche dal difensore che haricevuto apposito mandato perl'eventualità che si instauri unprocedimento penale.

• 2. Il mandato è rilasciato consottoscrizione autenticata e contiene lanomina del difensore e l'indicazione deifatti ai quali si riferisce.

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c.p.p. art. 233. Consulenza tecnica fuori dei casi di perizia

• 1. Quando non è stata disposta perizia [c.p.p. 359] , ciascuna parte può nominare, in numero non superiore a due, propri consulenti tecnici. Questi possono esporre al giudice il proprio parere, anche presentando memorie a norma dell'articolo 121.

• 1-bis. Il giudice, a richiesta del difensore, può autorizzare il consulente tecnico di una parte privata ad esaminare le cose sequestrate nel luogo in cui esse si trovano, ad intervenire alle ispezioni, ovvero ad esaminare l'oggetto delle ispezioni alle quali il consulente non è intervenuto. Prima dell'esercizio dell'azione penale l'autorizzazione è disposta dal pubblico ministero a richiesta del difensore. Contro il decreto che respinge la richiesta il difensore può proporre opposizione al giudice, che provvede nelle forme di cui all'articolo 127 (1).

• 1-ter. L'autorità giudiziaria impartisce le prescrizioni necessarie per la conservazione dello stato originario delle cose e dei luoghi e per il rispetto delle persone (2).

• 2. Qualora, successivamente alla nomina del consulente tecnico, sia disposta perizia, ai consulenti tecnici già nominati sono riconosciuti i diritti e le facoltà previsti dall'articolo 230, salvo il limite previsto dall'articolo 225 comma 1.

• 3. Si applica la disposizione dell'articolo 225 comma 3.• -----------------------• (1) Comma aggiunto dall'art. 5, L. 7 dicembre 2000, n. 397 (Gazz. Uff. 3 gennaio 2001, n. 2).

• (2) Comma aggiunto dall'art. 5, L. 7 dicembre 2000, n. 397 (Gazz. Uff. 3 gennaio 2001, n. 2).

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Utilizzo delle risultanze delle investigazioni

• Nel corso delle indagini• Nell’udienza preliminare• Nel dibattimento• Nel giudizio di appello• Nel giudizio di Cassazione• Nel giudizio di revisione

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Preliminarmente…

• ……il difensore ha l’obbligodi depositare le risultanzedelle investigazioni?

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Utilizzo nel corso delle indagini preliminari

Page 32: INVESTIGAZIONI DIFENSIVE Tecnica e deontologia

c.p.p. art. 391-octies.

Fascicolo del difensore.• 1. Nel corso delle indagini preliminari e nell'udienza preliminare,

quando il giudice deve adottare una decisione con l'interventodella parte privata, il difensore può presentargli direttamente glielementi di prova a favore del proprio assistito.

• 2. Nel corso delle indagini preliminari il difensore che abbiaconoscenza di un procedimento penale può presentare gli elementidifensivi di cui al comma 1 direttamente al giudice, perché netenga conto anche nel caso in cui debba adottare una decisione perla quale non è previsto l'intervento della parte assistita.

• 3. La documentazione di cui ai commi 1 e 2, in originale o, se ildifensore ne richiede la restituzione, in copia, è inserita nelfascicolo del difensore, che è formato e conservato pressol'ufficio del giudice per le indagini preliminari. Delladocumentazione il pubblico ministero può prendere visione edestrarre copia prima che venga adottata una decisione su richiestadelle altre parti o con il loro intervento. Dopo la chiusura delleindagini preliminari il fascicolo del difensore è inserito nelfascicolo di cui all'articolo 433.

• 4. Il difensore può, in ogni caso, presentare al pubblico ministerogli elementi di prova a favore del proprio assistito

Page 33: INVESTIGAZIONI DIFENSIVE Tecnica e deontologia

c.p.p. art. 391-decies.Utilizzazione della documentazione delle investigazioni difensive.

• 1. Delle dichiarazioni inserite nel fascicolo del difensore leparti possono servirsi a norma degli articoli 500, 512 e 513.

• 2. Fuori del caso in cui è applicabile l'articolo 234, ladocumentazione di atti non ripetibili compiuti in occasionedell'accesso ai luoghi, presentata nel corso delle indaginipreliminari o nell'udienza preliminare, è inserita nel fascicoloprevisto dall'articolo 431.

• 3. Quando si tratta di accertamenti tecnici non ripetibili, ildifensore deve darne avviso, senza ritardo, al pubblico ministeroper l'esercizio delle facoltà previste, in quanto compatibili,dall'articolo 360. Negli altri casi di atti non ripetibili di cuial comma 2, il pubblico ministero, personalmente o mediante delegaalla polizia giudiziaria, ha facoltà di assistervi.

• 4. Il verbale degli accertamenti compiuti ai sensi del comma 3 e,quando il pubblico ministero ha esercitato la facoltà diassistervi, la documentazione degli atti compiuti ai sensi delcomma 2 sono inseriti nel fascicolo del difensore e nel fascicolodel pubblico ministero. Si applica la disposizione di cuiall'articolo 431, comma 1, lettera c).

Page 34: INVESTIGAZIONI DIFENSIVE Tecnica e deontologia

Utilizzo all’udienza preliminare

Page 35: INVESTIGAZIONI DIFENSIVE Tecnica e deontologia

Cass. Pen. Sez. V 26797/2008

• Gli atti oggetto di indagini suppletivesuccessivi alla richiesta di rinvio agiudizio possono essere prodotteaddirittura in limine o nel corsodell'udienza preliminare, senza chesussista alcun obbligo di un preventivoavviso alla controparte o di deposito:salvo il diritto per le controparti diesercitare il contraddittorio sulleprove non oggetto di preventivadiscovery, anche attraverso differimentidelle udienze congrui rispetto "allesingole, concrete fattispecie.

Page 36: INVESTIGAZIONI DIFENSIVE Tecnica e deontologia

Nell’abbreviato “secco”

Page 37: INVESTIGAZIONI DIFENSIVE Tecnica e deontologia

Assise Appello Roma 10.3.2014

• La concessione di un termine alPM per integrazione probatoriasuccessiva all'adozione delgiudizio abbreviato "secco"appare incompatibile con lanatura di giudizio allo statodegli atti.

Page 38: INVESTIGAZIONI DIFENSIVE Tecnica e deontologia

Nell’abbreviato condizionato

Page 39: INVESTIGAZIONI DIFENSIVE Tecnica e deontologia

Cass. Pen. Sez. III 28708/2010

• In tema di rito abbreviato, èutilizzabile l'attività diindagine, espletata dal P.M.dopo l'instaurazione del rito,diretta a contrastare lerisultanze delle investigazionidifensive alla cui ammissionesia stata subordinata larichiesta del giudiziospeciale.

Page 40: INVESTIGAZIONI DIFENSIVE Tecnica e deontologia

Nel dibattimento

Page 41: INVESTIGAZIONI DIFENSIVE Tecnica e deontologia

c.p.p. art. 430.Attività integrativa di indagine del pubblico ministero e del difensore.

• 1. Successivamente all'emissione del decretoche dispone il giudizio, il pubblicoministero e il difensore possono, ai finidelle proprie richieste al giudice deldibattimento, compiere attività integrativadi indagine, fatta eccezione degli atti per iquali è prevista la partecipazionedell'imputato o del difensore di questo.

• 2. La documentazione relativa all'attivitàindicata nel comma 1 è immediatamentedepositata nella segreteria del pubblicoministero con facoltà delle parti diprenderne visione e di estrarne copia.

Page 42: INVESTIGAZIONI DIFENSIVE Tecnica e deontologia

c.p.p. art. 430-bis.Divieto di assumere informazioni.

• 1. E' vietato al pubblico ministero, allapolizia giudiziaria e al difensore assumereinformazioni dalla persona ammessa ai sensidell'articolo 507 o indicata nella richiestadi incidente probatorio o ai sensidell'articolo 422, comma 2, ovvero nellalista prevista dall'articolo 468 e presentatadalle altre parti processuali. Leinformazioni assunte in violazione deldivieto sono inutilizzabili.

• 2. Il divieto di cui al comma 1 cessa dopol'assunzione della testimonianza e nei casiin cui questa non sia ammessa o non abbialuogo.

Page 43: INVESTIGAZIONI DIFENSIVE Tecnica e deontologia

Trib. Trapani 20.1.2014

Page 44: INVESTIGAZIONI DIFENSIVE Tecnica e deontologia

Trib. Trapani 20.1.2014

Page 45: INVESTIGAZIONI DIFENSIVE Tecnica e deontologia

c.p.p. art. 431.Fascicolo per il dibattimento

• 1. Immediatamente dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio, il giudice provvede nel contraddittorio delle parti alla formazione del fascicolo per il dibattimento. Se una delle parti ne fa richiesta il giudice fissa una nuova udienza, non oltre il termine di quindici giorni, per la formazione del fascicolo. Nel fascicolo per il dibattimento sono raccolti:

• a) gli atti relativi alla procedibilità dell'azione penale e all'esercizio dell'azione civile [c.p.p. 76, 336];

• b) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria;• c) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dal pubblico ministero [c.p.p.

349, 352, 353, 354] e dal difensore (1);

• d) i documenti acquisiti all'estero mediante rogatoria internazionale e i verbali degli atti non ripetibili assunti con le stesse modalità;

• e) i verbali degli atti assunti nell'incidente probatorio;• f) i verbali degli atti, diversi da quelli previsti dalla lettera d), assunti

all'estero a seguito di rogatoria internazionale ai quali i difensori sono stati posti in grado di assistere e di esercitare le facoltà loro consentite dalla legge italiana;

• g) il certificato generale del casellario giudiziario e gli altri documenti indicati nell'articolo 236;

• h) il corpo del reato e le cose pertinenti al reato [c.p.p. 253], qualora non debbano essere custoditi altrove [c.p.p. 259].

• 2. Le parti possono concordare l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonché della documentazione relativa all'attività di investigazione difensiva

Page 46: INVESTIGAZIONI DIFENSIVE Tecnica e deontologia

c.p.p. art. 433.Fascicolo del pubblico ministero

• 1. Gli atti diversi da quelli previstidall'articolo 431 sono trasmessi al pubblicoministero con gli atti acquisiti all'udienzapreliminare [c.p.p. 420, 421, 422] unitamenteal verbale dell'udienza.

• 2. I difensori hanno facoltà di prenderevisione ed estrarre copia, nella segreteriadel pubblico ministero, degli atti raccoltinel fascicolo formato a norma del comma 1.

• 3. Nel fascicolo del pubblico ministero ed inquello del difensore è altresì inserita ladocumentazione dell'attività previstadall'articolo 430 quando di essa le parti sisono servite per la formulazione di richiesteal giudice del dibattimento e quest'ultimo leha accolte

Page 47: INVESTIGAZIONI DIFENSIVE Tecnica e deontologia

Nel giudizio di appello

Page 48: INVESTIGAZIONI DIFENSIVE Tecnica e deontologia

Cass. Pen. Sez. III 36826/2009

• Il divieto per le parti diassumere informazioni da personegià chiamate a testimoniare,secondo quanto previsto dall'art.430 bis cod. proc. pen., non èapplicabile al giudizio d'appellonell'ipotesi di rinnovazioneistruttoria per l'assunzione dinuove prove sopravvenute oscoperte dopo il giudizio diprimo grado. (Annulla con rinvio,App. Roma, 27/01/2009)

Page 49: INVESTIGAZIONI DIFENSIVE Tecnica e deontologia

Nel giudizio di Cassazione

Page 50: INVESTIGAZIONI DIFENSIVE Tecnica e deontologia

Cass. Pen. Sez. III 43307/2001

• Non è ammissibile nel giudizio dilegittimità, anche dopo l'entrata in vigoredella l. 7 dicembre 2000, n. 397 , laproduzione di nuovi documenti attinenti almerito della contestazione e all'applicazionedegli istituti sostanziali, non potendosiinterpretare come una deroga ai principigenerali del procedimento e del giudizioavanti la Corte di cassazione la letteradell'art. 327 bis comma 2 c.p.p., nella partein cui attribuisce al difensore la facoltà disvolgere "in ogni stato e grado del processo"investigazioni in favore del proprioassistito "nelle forme e per le finalitàstabilite nel titolo VI del presente libro".

Page 51: INVESTIGAZIONI DIFENSIVE Tecnica e deontologia

Nel giudizio di revisione

Page 52: INVESTIGAZIONI DIFENSIVE Tecnica e deontologia

Cass. Pen. Sez. III 13037/2013

• Nel giudizio di revisione, larichiesta è ammissibile anche sefondata su prove preesistenti oaddirittura colpevolmente nonindicate nel giudizio dicognizione di cui si invoca larilettura, purchè le stesse nonsiano state oggetto, nemmenoimplicitamente, di pregressavalutazione. (Annulla con rinvio,App. Reggio Calabria, 04/12/2012)

Page 53: INVESTIGAZIONI DIFENSIVE Tecnica e deontologia

Codice deontologico

• Art. 55 – Rapporti con i testimoni e persone informate

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Codice deontologico – art. 55

• Investigazioni difensive • 2. Il difensore, nell’ambito delprocedimento penale, ha facolta di procedere ad investigazionidifensive nei modi e terminiprevisti dalla legge e nelrispetto delle disposizioni cheseguono e di quelle emanatedall’Autorita Garante per laprotezione dei dati personali.

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Codice deontologico art. 55

• Obbligo di segreto e riservatezza• 3. Il difensore deve mantenere il segreto sugli atti

delle investigazioni difensive e sul loro contenuto, finché non ne faccia uso nel procedimento, salva la rivelazione per giusta causa nell’interesse della parte assistita.4. Nel caso in cui il difensore si avvalga di sostituti, collaboratori, investigatori privati autorizzati e consulenti tecnici, puo fornire agli stessi tutte le informazioni e i documenti necessari per l’espletamento dell’incarico, anche nella ipotesi di segretazione degli atti, imponendo il vincolo del segreto e l’obbligo di comunicare esclusivamente a lui i risultati dell’attivita .

• 5. Il difensore deve conservare scrupolosamente e riservatamente la documentazione delle investigazioni difensive per tutto il tempo necessario o utile all’esercizio della difesa.

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Codice deontologico art. 55

• Rapporti con i testimoni e persone informate • 1. L’avvocato non deve intrattenersi con

testimoni o persone informate sui fatti oggetto della causa o del procedimento con forzature o suggestioni dirette a conseguire deposizioni compiacenti.

• 7. Il difensore e gli altri soggetti da lui eventualmente delegati non devono corrispondere alle persone, interpellate ai fini delle investigazioni, compensi o indennita sotto qualsiasi forma, salva la facolta di provvedere al rimborso delle sole spese documentate.

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Codice deontologico art. 55

• Avvisi6. Gli avvisi, che il difensore e gli altri soggetti eventualmente da lui delegati sono tenuti a dare per legge alle persone interpellate ai fini delle investigazioni, devono essere documentati per iscritto.

• 8. Per conferire con la persona offesa dal reato, assumere informazioni dalla stessa o richiedere dichiarazioni scritte, il difensore deve procedere con invito scritto, previo avviso all’eventuale difensore della stessa persona offesa, se conosciuto; in ogni caso nell’invito è indicata l’opportunita che la persona provveda a consultare un difensore perche intervenga all’atto.

• 9. Il difensore deve informare i prossimi congiunti della persona imputata o sottoposta ad indagini della facolta di astenersi dal rispondere, specificando che, qualora non intendano avvalersene, sono obbligati a riferire la verita .

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Codice deontologico art. 55

• Documentzione degli atti

• 10. Il difensore deve documentare in forma integrale le informazioni assunte; quando è disposta la riproduzione, anche fonografica, le informazioni possono essere documentate in forma riassuntiva.

• 11. Il difensore non deve consegnare copia o estratto del verbale alla persona che ha reso informazioni, né al suo difensore.

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Codice deontologico art. 55

• Sanzioni

• 12. La violazione del divieto di cui al comma 1 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attivita professionale da due a sei mesi. La violazione dei doveri, dei divieti, degli obblighi di legge e delle prescrizioni di cui ai commi 3, 4 e 7 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attivita professionale da sei mesi a un anno. La violazione dei doveri, dei divieti, degli obblighi di legge e delle prescrizioni di cui ai commi 5, 6, 8, 9, 10 e 11 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.

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Garante dati personali

• Codice in materia di protezione dei dati personali A.6. Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive(Provvedimento del Garante n. 60 del 6 novembre 2008, Gazzetta Ufficiale 24 novembre 2008, n. 275)

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Codice privacy nelle investigazioni

• Capo I - Principi generali

• Art. 1. Ambito di applicazione • 1. Le disposizioni del presente codice devono essere rispettate nel

trattamento di dati personali per svolgere investigazioni difensive o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sia nel corso di un procedimento, anche in sede amministrativa, di arbitrato o di conciliazione, sia nella fase propedeutica all'instaurazione di un eventuale giudizio, sia nella fase successiva alla sua definizione, da parte di:

• a) avvocati o praticanti avvocati iscritti ad albi territoriali o ai relativi registri, sezioni ed elenchi, i quali esercitino l'attivita in forma individuale, associata o societaria svolgendo, anche su mandato, un'attivita in sede giurisdizionale o di consulenza o di assistenza stragiudiziale, anche avvalendosi di collaboratori, dipendenti o ausiliari, nonche da avvocati stranieri esercenti legalmente la professione sul territorio dello Stato;b) soggetti che, sulla base di uno specifico incarico anche da parte di un difensore (aut. gen. n. 6/2007, punto n. 2), svolgano in conformita alla legge attivita di investigazione privata (art. 134 r.d. 18 giugno 1931, n. 773; art. 222 norme di coordinamento del c.p.p.).

• 2. Le disposizioni del presente codice si applicano, altresi , a chiunque tratti dati personali per le finalita di cui al comma 1, in particolare a altri liberi professionisti o soggetti che in conformita alla legge prestino, su mandato, attivita di assistenza o consulenza per le medesime finalita .

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Codice privacy nelle investigazioni

• Capo II - Trattamenti da parte di avvocati

• Art. 2. Modalita di trattamento • 1. L'avvocato organizza il trattamento anche non automatizzato dei

dati personali secondo le modalita che risultino piu adeguate, caso per caso, a favorire in concreto l'effettivo rispetto dei diritti, delle libertà e della dignita degli interessati, applicando i princìpi di finalita, necessità, proporzionalita e non eccedenza sulla base di un'attenta valutazione sostanziale e non formalistica delle garanzie previste, nonche di un'analisi della quantita e qualita delle informazioni che utilizza e dei possibili rischi.

• 2. Le decisioni relativamente a quanto previsto dal comma 1 sono adottate dal titolare del trattamento il quale resta individuato, a seconda dei casi, in:

• a) un singolo professionista;b) una pluralita di professionisti, codifensori della medesima parte assistita o che, anche al di fuori del mandato di difesa, siano stati comunque interessati a concorrere all'opera professionale quali consulenti o domiciliatari;c) un'associazione tra professionisti o una societa di professionisti.

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Codice privacy nelle investigazioni

• Capo II - Trattamenti da parte di avvocati

• Art. 2. Modalita di trattamento • 3. Nel quadro delle adeguate istruzioni da impartire per iscritto agli incaricati del trattamento da

designare e ai responsabili del trattamento prescelti facoltativamente (artt. 29 e 30 del Codice), sono formulate concrete indicazioni in ordine alle modalita che tali soggetti devono osservare, a seconda del loro ruolo di sostituto processuale, di praticante avvocato con o senza abilitazione al patrocinio, di consulente tecnico di parte, perito, investigatore privato o altro ausiliario che non rivesta la qualita di autonomo titolare del trattamento, nonche di tirocinante, stagista o di persona addetta a compiti di collaborazione amministrativa.

• 4. Specifica attenzione è prestata all'adozione di idonee cautele per prevenire l'ingiustificata raccolta, utilizzazione o conoscenza di dati in caso di:

• a) acquisizione anche informale di notizie, dati e documenti connotati da un alto grado di confidenzialita o che possono comportare, comunque, rischi specifici per gli interessati;b) scambio di corrispondenza, specie per via telematica;c) esercizio contiguo di attivita autonome all'interno di uno studio;

• d) utilizzo di dati di cui è dubbio l'impiego lecito, anche per effetto del ricorso a tecniche invasive;e) utilizzo e distruzione di dati riportati su particolari dispositivi o supporti, specie elettronici (ivi comprese registrazioni audio/video), o documenti

• (tabulati di flussi telefonici e informatici, consulenze tecniche e perizie, relazioni redatte da investigatori privati);f) custodia di materiale documentato, ma non utilizzato in un procedimento e ricerche su banche dati a uso interno, specie se consultabili anche telematicamente da uffici dello stesso titolare del trattamento situati altrove;g) acquisizione di dati e documenti da terzi, verificando che si abbia titolo per ottenerli;h) conservazione di atti relativi ad affari definiti.

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Codice privacy nelle investigazioni

• Art. 2. Modalita di trattamento • 5. Se i dati sono trattati per esercitare il diritto di difesa in sede

giurisdizionale, cio puo avvenire anche prima della pendenza di un procedimento, sempreche i dati medesimi risultino strettamente funzionali all'esercizio del diritto di difesa, in conformita ai princìpi di proporzionalita, di pertinenza, di completezza e di non eccedenza rispetto alle finalita difensive (art. 11 del Codice).6. Sono utilizzati lecitamente e secondo correttezza:

• a) i dati personali contenuti in pubblici registri, elenchi, albi, atti o documenti conoscibili da chiunque, nonche in banche di dati, archivi ed elenchi, ivi compresi gli atti dello stato civile, dai quali possono essere estratte lecitamente informazioni personali riportate in certificazioni e attestazioni utilizzabili a fini difensivi;b) atti, annotazioni, dichiarazioni e informazioni acquisite nell'ambito di indagini difensive, in particolare ai sensi degli articoli 391-bis, 391-ter e 391- quater del codice di procedura penale, evitando l'ingiustificato rilascio di copie eventualmente richieste. Se per effetto di un conferimento accidentale, anche in sede di acquisizione di dichiarazioni e informazioni ai sensi dei medesimi articoli 391-bis, 391-ter e 391-quater, sono raccolti dati eccedenti e non pertinenti rispetto alle finalita difensive, tali dati, qualora non possano essere estrapolati o distrutti, formano un unico contesto, unitariamente agli altri dati raccolti.

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Codice privacy nelle investigazioni

• Art. 3. Informativa unica • 1. L'avvocato puo fornire in un unico contesto, anche mediante affissione nei locali dello Studio e, se ne dispone, pubblicazione sul proprio sito Internet, anche utilizzando formule sintetiche e colloquiali, l'informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 del Codice) e le notizie che deve indicare ai sensi della disciplina sulle indagini difensive.

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Codice privacy nelle investigazioni

• Art. 4. Conservazione e cancellazione dei dati • 1. La definizione di un grado di giudizio o la cessazione dello svolgimento di un incarico non

comportano un'automatica dismissione dei dati. Una volta estinto il procedimento o il relativo rapporto di mandato, atti e documenti attinenti all'oggetto della difesa o delle investigazioni difensive possono essere conservati, in originale o in copia e anche in formato elettronico, qualora risulti necessario in relazione a ipotizzabili altre esigenze difensive della parte assistita o del titolare del trattamento, ferma restando la loro utilizzazione in forma anonima per finalita scientifiche. La valutazione è effettuata tenendo conto della tipologia dei dati. Se è prevista una conservazione per adempiere a un obbligo normativo, anche in materia fiscale e di contrasto della criminalita, sono custoditi i soli dati personali effettivamente necessari per adempiere al medesimo obbligo.

• 2. Fermo restando quanto previsto dal codice deontologico forense in ordine alla restituzione al cliente dell'originale degli atti da questi ricevuti, e salvo quanto diversamente stabilito dalla legge, è consentito, previa comunicazione alla parte assistita, distruggere, cancellare o consegnare all'avente diritto o ai suoi eredi o aventi causa la documentazione integrale dei fascicoli degli affari trattati e le relative copie.3. In caso di revoca o di rinuncia al mandato fiduciario o del patrocinio, la documentazione acquisita è rimessa, in originale ove detenuta in tale forma, al difensore che subentra formalmente nella difesa.

• 4. La titolarita del trattamento non cessa per il solo fatto della sospensione o cessazione dell'esercizio della professione. In caso di cessazione anche per sopravvenuta incapacita e qualora manchi un altro difensore anche succeduto nella difesa o nella cura dell'affare, la documentazione dei fascicoli degli affari trattati, decorso un congruo termine dalla comunicazione all'assistito, è consegnata al Consiglio dell'ordine di appartenenza ai fini della conservazione per finalita difensive.

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Codice privacy nelle investigazioni

• Art. 5. Comunicazione e diffusione di dati • 1. Nei rapporti con i terzi e con la stampa

possono essere rilasciate informazioni non coperte da segreto qualora sia necessario per finalita di tutela dell'assistito, ancorche non concordato con l'assistito medesimo, nel rispetto dei princìpi di finalita, liceita, correttezza, indispensabilita, pertinenza e non eccedenza di cui al Codice (art. 11), nonche dei diritti e della dignita dell'interessato e di terzi, di eventuali divieti di legge e del codice deontologico forense.

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Codice privacy nelle investigazioni

• Art. 6. Accertamenti riguardanti documentazione detenuta dal difensore

• 1. In occasione di accertamenti ispettivi che lo riguardano l'avvocato ha diritto ai sensi dell'articolo 159, comma 3, del Codice che vi assista il presidente del competente Consiglio dell'ordine forense o un consigliere da questo delegato. Allo stesso, se interviene e ne fa richiesta, è consegnata copia del provvedimento.2. In sede di istanza di accesso o richiesta di comunicazione dei dati di traffico relativi a comunicazioni telefoniche in entrata ai sensi degli artt. 8, comma 2, lett. f) e 24, comma 1, lett. f) del Codice, l'avvocato attesta al fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico la sussistenza del pregiudizio effettivo e concreto che deriverebbe per lo svolgimento delle investigazioni difensive dalla mancata disponibilita dei dati, senza menzionare necessariamente il numero di repertorio di un procedimento penale.

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Codice privacy nelle investigazioni

• Art. 7. Applicazione di disposizioni riguardanti gli avvocati

• 1. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 5 si applicano, salvo quanto applicabile per legge unicamente all'avvocato:

• a) a liberi professionisti che prestino o su mandato dell'avvocato o unitamente a esso o, comunque, nei casi e nella misura consentita dalla legge, attivita di consulenza e assistenza per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria o per lo svolgimento delle investigazioni difensive;b) agli altri soggetti, di cui all'art. 1, comma 2, salvo quanto risulti obiettivamente incompatibile in relazione alla figura soggettiva o alla funzione svolta.

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REGOLE UNIONE CAMERE PENALI

• REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL PENALISTANELLE INVESTIGAZIONI DIFENSIVE

• TESTO APPROVATO IL 14 LUGLIO 2001 DAL CONSIGLIO DELLE CAMERE PENALI CON LE MODIFICHE APPROVATE IL 19 GENNAIO 2007

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Regola UCPI• Articolo 1 • (Norme deontologiche applicabili) • 1. Nello svolgimento delle investigazioni

difensive il difensore osserva le norme delCodice deontologico forense, con particolareriferimento ai doveri di probita , fedelta ,competenza e verita , nonche le ulteriorinorme degli articoli che seguono, nelrispetto del principio di lealta processualee a garanzia della reale dialettica nelprocedimento.

• 2. Nessuna distinzione circa i doveriprofessionali in materia di investigazionidifensive è consentita tra difensore difiducia e difensore d'ufficio.

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Regole UCPI• Articolo 2 • (Legittimazione alle investigazioni difensive) • 1. Il difensore è legittimato a svolgere investigazioni difensive sin dal

momento della nomina senza necessità di specifico mandato ed indipendentemente dal deposito dell'atto di nomina presso l'autorita giudiziaria.

• 2. Il mandato con sottoscrizione autenticata, necessario per svolgere l'attivita investigativa preventiva prevista dall'articolo 391-nonies del codice di procedura penale, indica i fatti ai quali si riferisce in modo sintetico al solo fine della individuazione dell'oggetto di tale attivita , con esclusione di ogni riferimento ad ipotesi di reato.

• 3. La previsione del comma 2 non si applica al mandato rilasciato dalla persona offesa dal reato.

• 4. Le disposizioni sull'attivita investigativa preventiva si intendono applicabili, oltre che per l'eventualita che si instauri un procedimento penale, anche per le ipotesi:

• a) che possa essere richiesta la riapertura delle indagini preliminari dopo il decreto di archiviazione;

• b) che possa essere richiesta la revoca della sentenza di non luogo a procedere;

• c) che possa essere richiesta la revisione; • d) che possano essere instaurati procedimenti davanti al giudice

dell'esecuzione o alla magistratura di sorveglianza.

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Regole UCPI

• Articolo 3 • (Dovere di valutazione) • 1. Il difensore, fin dal momentodell'incarico e successivamente finoalla sua conclusione, ha il dovere divalutare, in relazione alle esigenze eagli obbiettivi della difesa, la necessità o l'opportunita di svolgereinvestigazioni, sia ai fini delledeterminazioni inerenti alla difesastessa, sia per l'ipotesi di un impiegodei risultati nel procedimento, secondole forme, i tempi e i modi previstidalla legge.

Page 74: INVESTIGAZIONI DIFENSIVE Tecnica e deontologia

Regole UCPI• Articolo 4 • (Direzione delle investigazioni) • 1. La decisione di iniziare e terminare le investigazioni, le scelte sull'oggetto, sui modi e sulle

forme di esse competono al difensore [, in accordo con l'eventuale condifensore]. • 2. Quando non svolge di persona le investigazioni e, secondo la previsione del comma 3 dell'articolo

327-bis del codice di procedura penale, si avvale di sostituti, investigatori privati autorizzati e consulenti tecnici, il difensore dà, anche oralmente, le direttive necessarie, cui i sostituti e tali ausiliari hanno il dovere di attenersi, fermi tutti i loro obblighi previsti dalla legge.

• 3. Nel dare le direttive il difensore rammenta gli obblighi indicati al comma 2, con particolare riguardo a quelli relativi agli avvertimenti alle persone con le quali occorre conferire, agli accessi ai luoghi e alla ispezione delle cose, alla eventuale redazione di verbali, al segreto sugli atti e sul loro contenuto, nonche a quello di riferirgli tempestivamente i risultati dell'attivita svolta.

• 4. Ai fini dell'esercizio dell'incarico il difensore dà ai sostituti e agli ausiliari le informazioni necessarie e puo fornire a essi, anche nell'ipotesi di segretazione dell'atto, copie di atti e documenti, in ogni caso con vincolo di segreto.

• 5. L'incarico agli investigatori privati e ai consulenti tecnici è conferito con atto scritto, nel quale, fermo quanto previsto al comma 3, il difensore indica

• i loro doveri di: a) osservare le disposizioni di legge, in particolare quelle sulle investigazioni difensive e sulla tutela dei dati personali;

• b) comunicare le notizie e i risultati delle investigazioni e rimetterne l'eventuale documentazione soltanto al difensore che ha conferito l'incarico o al suo sostituto;

• 2 • 3 • c) salva specifica autorizzazione scritta del difensore, rifiutare ogni altro incarico relativo o

connesso alla vicenda alla quale attiene quello conferito.

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Regole UCPI• Articolo 5 • (Informazioni preventive tra difensore e

persona assistita) • 1. Nell'ambito dei rapporti informativi con

la persona assistita al fine di coordinare ladifesa tecnica e l'autodifesa, il difensore,oltre ad attingere eventuali notizie utiliper apprezzare la necessità o l'opportunita di svolgere investigazioni difensive, valutala esigenza di comunicare tempestivamentealla persona medesima tale apprezzamento,anche con riguardo alle spese prevedibili perle relative attivita.

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Regole UCPI• Articolo 6 • (Dovere di segretezza, limiti di utilizzazione,

conservazione della documentazione) • 1. Il difensore ha il dovere di mantenere il segreto

professionale sugli atti delle investigazioni difensivee sul loro contenuto, finché non ne faccia uso nelprocedimento, salva la rivelazione per giusta causanell'interesse del proprio assistito.

• 2. In ogni caso, il difensore utilizza la documentazionedegli atti delle investigazioni difensive e i relativicontenuti nei soli limiti e nei tempi in cui sianonecessari all'esercizio della difesa.

• 3. Il difensore cura di conservare scrupolosamente eriservatamente la documentazione, anche informale, delleinvestigazioni difensive per tutto il tempo in cui egliritiene che possa essere necessaria o utile perl'esercizio della difesa.

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Regole UCPI

• Articolo 7 • (Rimborso delle spese documentate) • 1. E' fatto divieto al difensore, al suosostituto, agli ausiliari e ai lorocollaboratori di corrispondere compensio indennita, sotto qualsiasi forma,salvo il rimborso delle spesedocumentate, alle persone che ai finidelle investigazioni difensive dannoinformazioni o si prestano al compimentodi accessi ai luoghi, ispezione di cose,rilievi, consegna o esame di documenti ein genere alla esecuzione di atti .

Page 78: INVESTIGAZIONI DIFENSIVE Tecnica e deontologia

Regole UCPI• Articolo 8 • (Ricerca e individuazione di fonti) • 1. Il difensore, il sostituto e gli ausiliari

incaricati procedono senza formalita allaindividuazione delle persone che possonoriferire circostanze utili alleinvestigazioni difensive. In ogni caso, nellosvolgimento dell'attivita di individuazionedi tali persone, informano sempre le personeinterpellate della propria qualita , senza necessità di rivelare il nome dell'assistito.

• 2. Nello stesso modo si procede allaindividuazione delle altre fonti di prova e,in genere, delle altre fonti di notizie utilialle indagini.

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Regole UCPI• Articolo 9 • (Avvertimenti) • 1. I soggetti della difesa, nell'informare le persone interpellate della loro qualita , indicano la

vicenda in ordine alla quale svolgono investigazioni, senza necessariamente rivelare il nomedell'assistito.

• 2. Oltre quanto è previsto dal comma 3 dell'articolo 391-bis del codice di procedura penale, invitanole persone interpellate a dichiarare se si trovano in una delle situazioni di incompatibilitapreviste dall'articolo 197 comma 1, lettere c) e d) del codice di procedura penale.

• 3. Inoltre, informano le persone interpellate che, se si avvarranno della facolta di non rispondere,potranno essere chiamate ad una audizione davanti al pubblico ministero ovvero a rendere un esametestimoniale davanti al giudice, ove saranno tenute a rispondere anche alle domande del difensore.

• 4. Se si tratta di persone sottoposte a indagine o imputate nello stesso procedimento o in altroprocedimento connesso o collegato ai sensi dell'articolo 210 del codice di procedura penale, leinformano che, se si avvarranno della facolta di non rispondere, potranno essere chiamate a rendereesame davanti al giudice in incidente probatorio.

• 5. Se si tratta di prossimi congiunti di un imputato o di una persona sottoposta alle indagini, liavvertono che, anche in ragione di tale rapporto, hanno facolta di astenersi dal rispondere o dalrendere la dichiarazione nei casi previsti dalla legge.

• 6. I soggetti della difesa possono altresi ricordare che ogni persona puo utilmente concorrere allaricostruzione dei fatti e all'accertamento della verita in un procedimento penale anche rendendodichiarazioni al difensore.

• 7. Quando i soggetti della difesa procedono con invito scritto, gli avvertimenti previsti dalla leggee dalle norme deontologiche, se non sono contenuti nell'invito stesso, possono essere dati oralmente,ma devono comunque precedere l'atto.

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Regole UCPI• Articolo 10 • (Inviti e avvisi: casi particolari) • 1. Per conferire, chiedere e ricevere dichiarazioni scritte o

assumere informazioni da documentare dalla persona offesa dal reatoi soggetti della difesa procedono mediante un invito scritto.

• 2. Se la persona offesa è assistita da un difensore, a costui èdato avviso almeno ventiquattro ore prima. Se non risulta assistitada un difensore, nell'invito è indicata l'opportunita che comunqueun difensore sia consultato e intervenga all'atto.

• 3. La disposizione del comma 1 si applica anche quando si intendechiedere e ricevere una dichiarazione scritta o assumereinformazioni da documentare da una persona minore. L'invito ècomunicato anche a chi esercita la potesta dei genitori, conl'avviso della facolta di intervenire all'atto. In caso di

• persona minore infraquattordicenne, ferme restando le disposizioniprecedenti, per l’assunzione di informazioni o la richiesta direndere dichiarazioni, il difensore potra avvalersi della presenzadi un esperto all’uopo nominato quale consulente della difesa.

• 4. Ai fini dell'applicazione del comma 5 dell'articolo 391-bis delcodice di procedura penale, al difensore d'ufficio, nominato perl'atto, che ne faccia richiesta, è dato un termine non inferiore aquelli previsti dall'articolo 108 del codice di procedura penale.

Page 81: INVESTIGAZIONI DIFENSIVE Tecnica e deontologia

Regole UCPI• Articolo 11 • (Rapporti tra difensore e assistito nell'ambito delle

investigazioni difensive) • 1. E' fatto divieto ai soggetti della difesa di

applicare le disposizioni degli articoli 391-bis e 391-ter del codice di procedura penale nei confronti dellapersona assistita.

• 2. Il difensore e il sostituto, anche, se del caso, con la presenza degli ausiliari, scambiano liberamente e riservatamente con il proprio assistito, nelle forme e nei tempi opportuni, le informazioni necessarie ad assicurare un coordinato esercizio della difesa tecnica e dell'autodifesa su tutti i temi ritenuti utili. Inoltre, lo consigliano e lo assistono in relazione agli atti, orali o scritti, nonche alle scelte che egli compie personalmente nel procedimento.

Page 82: INVESTIGAZIONI DIFENSIVE Tecnica e deontologia

Regole UCPI

• Articolo 12 • (Garanzie di genuinita delle dichiarazioni)

• 1. Il difensore o il suo sostituto danno tutte le disposizioni necessarie per realizzare condizioni idonee ad assicurare la genuinita delle dichiarazioni.

Page 83: INVESTIGAZIONI DIFENSIVE Tecnica e deontologia

Regole UCPI• Articolo 13 • (Documentazione) • 1. Le informazioni assunte dal difensore, secondo

le previsioni degli articoli 391-bis comma 2 e 391-ter comma 3 del codice di procedura penale, sono documentate in forma integrale. Quando è disposta la riproduzione almeno fonografica possono essere documentate in forma riassuntiva.

• 2. Nel verbale, redatto con le modalita previste al comma 1, sono specificamente indicati i mezzi impiegati. Esso è sottoscritto da tutte le persone presenti ed è conservato dal difensore ai sensi del comma 6 dell'articolo 3.

• 3. Il difensore non è tenuto a rilasciare copia del verbale alla persona che ha reso informazioni né al suo difensore.

Page 84: INVESTIGAZIONI DIFENSIVE Tecnica e deontologia

Regole UCPI• Articolo 14 • (Doveri negli accessi ai luoghi e nella ispezione di cose) • 1. Il difensore, il sostituto e gli ausiliari, che procedono agli

atti indicati nell'articolo 391-sexies del codice di procedurapenale, anche quando non redigono un verbale, documentano nelleforme piu opportune lo stato dei luoghi e delle cose, procurandoche nulla sia mutato, alterato o disperso.

• 2. Oltre a quanto è previsto dal comma 2 dell'articolo 391-septiesdel codice di procedura penale, quando intendono compiere unaccesso a luogo privato o non aperto al pubblico, i soggetti delladifesa, nel richiedere il consenso di chi ne ha la disponibilita ,lo avvertono della propria qualita , della natura dell'atto dacompiere e della possibilita che, ove non sia prestato il consenso,l'atto sia autorizzato dal giudice.

• 3. Gli avvertimenti indicati al comma 2 sono documentati almenomediante annotazione.

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Regole UCPI

• Articolo 15 • (Dovere di assicurare il contraddittorio negli accertamenti tecnici irripetibili)

• 1. Quando i soggetti della difesa intendono compiere accertamenti tecnici irripetibili, a cura del difensore o del sostituto è dato avviso senza ritardo a tutti coloro nei confronti dei quali l'atto puo avere effetto e dei quali si abbia conoscenza.

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Prassi distorte

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Giurisprudenza

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Autorità: Cassazione penale sez. V Data udienza: 05 febbraio 2010 Numero: n. 17698 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. COLONNESE Andrea - Presidente - Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - Dott. BRUNO Paolo Antoni - Consigliere - Dott. VESSICHELLI Maria - rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso proposto da: 1) M.C.M.A. N. IL (OMISSIS); avverso l'ordinanza n. 2515/2009 TRIB. LIBERTA' di ROMA, del 17/09/2009; sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VESSICHELLI Maria; sentite le conclusioni del PG Dott. DI POPOLO Angelo che ha chiesto il rigetto del ricorso; Udito il difensore Avv. M.G.

FATTO FATTO E DIRITTO Propone ricorso per cassazione il difensore (avv. M.) di M.C.M.A., avverso tre provvedimenti: - l'ordinanza in data 15 luglio 2009, emessa dal Gip di Roma, applicativa della misura coercitiva del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, in relazione alla contestazione provvisoria ex art. 612 bis c.p.; - la ordinanza del 17 settembre 2009, emessa dallo stesso Gip e confermativa di quella in atto; - l'ordinanza del Tribunale del riesame di Roma, emessa il 17 settembre 2009, di rigetto della istanza ex art. 309 c.p.p.. Secondo la ipotesi accusatoria accreditata anche dal Tribunale del riesame, il C. sarebbe gravato da seri indizi in ordine ad un comportamento minaccioso e vessatorio tenuto tra il dicembre 2008 e il giugno 2009, qualificato appunto ai sensi dell'art. 612 bis c.p., come atti persecutori, nei confronti di C.F., persona con la quale aveva intrattenuto in passato una lunga relazione sentimentale ed aveva avuto una figlia, separandosene poi per incompatibilità di carattere e per presunti tradimenti. Deduce: - quanto al primo provvedimento, la violazione degli adempimenti esecutivi ex art. 293 c.p.p., essendo stato il provvedimento cautelare, notificato al solo indagato e non anche al difensore di fiducia dell'epoca, nominato anche quale domiciliatario; - il vizio di motivazione. <<omissis>> Il secondo motivo, nella parte in cui evidenzia un vizio di motivazione ex art. 606 c.p.p., lett. e) della ordinanza del Tribunale del riesame, appare invece fondato. <<omissis>> Ciò posto deve rilevarsi che il ricorrente lamenta nell'atto di impugnazione la carenza di motivazione riguardo alle deposizioni assunte dalla difesa, rilevanti a suo dire in quanto lo scagionerebbero e sugli sms allegati alla querela presentata dal M. stesso: elementi tutti dettagliatamente descritti e quindi proposti in modo da soddisfare l'esigenza di specificità del motivo di ricorso oltre che la necessità di valutare la rilevanza del tema sollevato. Non sembra potersi dubitare che tale materiale, quantomeno in buona parte, sia stato portato alla cognizione del Tribunale del riesame il quale ne da atto nell'ultima parte della motivazione redatta. Non può nemmeno dubitarsi della sua rilevanza nell'ottica del particolare onere di motivazione che grava sul giudice in presenza di una conflittualità che si assume come speculare. Non può dunque condividersi la decisione dello stesso Tribunale di non effettuare la dovuta disamina di tali emergenze, limitandosi a dare atto della esistenza di un contrasto di risultanze indizianti e ad auspicare che la soluzione venga da un approfondimento delle verifiche istruttorie. La giurisprudenza di questa Corte ha più volte sostenuto che gli elementi di prova raccolti dal difensore ai sensi dell'art. 391 bis c.p.p. sono equiparabili, quanto ad utilizzabilità e forza probatoria, a quelli

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raccolti dal pubblico ministero e, pertanto, il giudice al quale essi siano stati direttamente presentati non può limitarsi ad acquisirli, ma deve valutarli unitamente a tutte le altre risultanze del procedimento, spiegando - ove ritenga di disattenderli - le relative ragioni con adeguato apparato argomentativo (Rv. 221550; conformi, Rv. 238806; Rv. 240654). Il giudizio dovrà dunque essere ripetuto, libero ovviamente quanto a conclusioni, ma sulla base anche di tutti gli elementi che risultino addotti legittimamente alla valutazione del giudice del riesame. In ragione della soluzione qui adottata resta priva di interesse la doglianza-comunque inammissibile nella forma del ricorso- riguardo al provvedimento di rigetto di istanza di revoca, adottato dal Gip.

P.Q.M. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Roma. Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2010. Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2010