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Intermediari Intermediari assicurativi e regole di assicurativi e regole di comportamento comportamento Master in Regolazione dell’attività e dei mercati finanziari Roma, 17.06.2011 dott.ssa Illa Sabbatelli – [email protected] 338.3624307

Intermediari assicurativi e regole di comportamento Master in Regolazione dellattività e dei mercati finanziari Roma, 17.06.2011 dott.ssa Illa Sabbatelli

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Intermediari assicurativi e Intermediari assicurativi e regole di comportamento regole di comportamento

Master in Regolazione dell’attività e

dei mercati finanziari

Roma, 17.06.2011

dott.ssa Illa Sabbatelli – [email protected] 338.3624307

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Oggetto dell’analisi:Oggetto dell’analisi:

informazioni nel mercato dei servizi assicurativi

Tecnicalità dei settori finanziari Struttura dei prodotti Difficoltà di conoscibilità

Cambio di prospettiva rispetto al codice civile

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Superamento asimmetrie Superamento asimmetrie informative nel cod. ass.informative nel cod. ass.

* need of protection

* trasparenza

* principio del know your customer

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4

Obiettivo necessario del diritto dei Obiettivo necessario del diritto dei

contratticontratti (art. 1337 c.c.) (art. 1337 c.c.)

Agevole accesso alle informazioni

Effettiva conoscibilità delle informazioni

Facile comprensione delle informazioni

Al fine della costruzione di un Al fine della costruzione di un

consenso consapevoleconsenso consapevole

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5

Obiettivi a livello di sistema:Obiettivi a livello di sistema:

Conservare la fiducia degli utenti dei servizi finanziari

Evitare la fuga dalle operazioniEvitare la fuga dalle operazioni Assicurare il corretto funzionamento Assicurare il corretto funzionamento

e la e la stabilitàstabilità dei mercati finanziari dei mercati finanziari

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Strumento di risoluzione delle asimmetrie informative

Regole di comportamento e obblighi di informazione in capo

all’intermediario e all’impresa

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FONTIFONTI

Direttiva 2002/92/CE sull’intermediazione Direttiva 2002/92/CE sull’intermediazione assicurativa (capo III, artt.12 e 13)assicurativa (capo III, artt.12 e 13)

D.lgs 7 settembre 2005, n. 209, cod. ass. D.lgs 7 settembre 2005, n. 209, cod. ass. (art. 120, art. 183).(art. 120, art. 183).

Regolamento ISVAP del 16 ottobre 2006 n. 5 sull’attività assicurativa e riassicurativa (Regolamento intermediari)(artt. 46-57).

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Regole di comportamento

Art. 183 cod. ass.(trasparenza delle operazioni)

Regole per imprese ed intermediari nelle fasi dell’offerta e dell’esecuzione per contraenti ed assicurati:

1) Comportarsi con diligenza, correttezza, trasparenza

2) Assumere informazioni per valutare le esigenze assicurative del cliente

3) Evitare i conflitti di interesse

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Regole di comportamentoArt. 120 cod. ass:

Fase precontrattuale, modifiche o rinnovi contrattuali

Soggetto: contraente

Evitare conflitti di interesse Fornire una consulenza imparziale Assicurare l’adeguatezza del prodotto

alle esigenze assicurative9

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DESTINATARI degli obblighi DESTINATARI degli obblighi ex art. 120 cod assex art. 120 cod ass..

Intermediari assicurativi iscritti nei registri

ex artt. 109 e 116 cod. ass.

Categoria plurale

Unità: svolgimento dell’attività di

intermediazione assicurativa

Art. 2 dir. 2002/92/CE

Art.106 cod. ass.

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Intermediari assicurativi iscritti negli albi ex artt. 109 e 116 cod. ass.

1) Agenti /A

2) Broker /B

3) Produttori /C

4) Banche/D

5) Intermediari finanziari ex art. 107 TUB /D

6) SIM/D

7) Poste Italiane-Divisione Bancoposta /D

8) Dipendenti, collaboratori, produttori che svolgono l’attività fuori dai locali commerciali /E

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Destinatari degli obblighi ex art. 45 Reg. Intermediari ISVAP

Addetti all’attività di intermediazione

all’interno dei locali dell’intermediario per

il quale operano

ESCLUSIONI

ex art. 120 cod. ass.:

1) Intermediari dei grandi rischi

2) Intermediari riassicurativi

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Informazioni sui conflitti di interesseInformazioni sui conflitti di interesseFontiFonti

Art. 21, comma 1 bis TUF Art. 18 direttiva MIFID 2004/39/CE D.lgs. 17.9.2007 n. 164 Reg. Consob Intermediari 29.10.2007, n.

16190

Art. 12 dir. 2002/92/CEE Art. 120 cod. ass., comma 2, lett. b) e c)

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Conflitti di interesse nell’art. 120 Conflitti di interesse nell’art. 120 cod. ass.cod. ass.Gli intermediari dichiarano al contraente

Comma 2. lett. b)

b) se propongono determinati prodotti in virtù di un

obbligo contrattuale con una o più imprese di

assicurazione, dovendo in tal caso comunicare la

denominazione di tali imprese;

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Conflitto di interessi nel Conflitto di interessi nel Reg.ISVAP intermediariReg.ISVAP intermediari Art. 48 (Conflitti di interesse)

Nell’offerta e nella gestione dei contratti di assicurazione gli intermediari evitano di effettuare operazioni in cui hanno direttamente o indirettamente un interesse in conflitto, anche derivante da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di società del gruppo. Qualora il conflitto non risulti evitabile, gli intermediari operano comunque in modo da non recare pregiudizio agli interessi dei contraenti.

Art. 50 (Informativa su potenziali situazioni di conflitto di interesse)

Nella dichiarazione di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a)(informativa precontrattuale), l’intermediario fornisce al contraente anche le seguenti informazioni:.........

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Assenza di conflitti

Art. 120,comma 2, lett c) Cod. ass.

Gli intermediari se propongono determinati prodotti in

assenza di obblighi contrattuali con imprese di

assicurazione, nel qual caso essi comunicano, la

denominazione delle imprese di assicurazione con le quali

hanno o potrebbero avere rapporti d’affarirapporti d’affari, fermo

restando l’obbligo di avvisare il contraente del diritto di

richiedere tali informazioni.

Art.12 direttiva: se manca un’analisi imparziale

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La consulenza imparziale nell’art. 120 cod. ass.

Comma 2, lett.a.

In relazione al contratto proposto, gli intermediari

assicurativi dichiarano al contraente se forniscono

consulenze fondate su una analisi imparziale,

dovendo in tal caso le proprie valutazioni fondarsi

su un numero sufficientemente ampio di contratti

disponibili sul mercato.

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Obiettivo della consulenza imparziale:

Art. 120 comma 2, lett. a) cod. ass.

“consigliare il prodotto idoneo a soddisfare le richieste del contraente”.

Art. 12, par. 2 direttiva 2002/92/CE

“Individuazione di un contratto assicurativo idoneo a soddisfare le esigenze del consumatore”.

Soluzione

art. 52, comma 5 Reg. intermediari IsvapGli intermediari che ricevono proposte assicurative e previdenziali non adeguate informano il contraente di tale circostanza, specificandone i motivi. Dell’informativa fornita, inclusi i motivi dell’inadeguatezza, è data evidenza in un’apposita dichiarazione, sottoscritta dal contraente e dall’intermediario.

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Adeguatezza del prodotto Adeguatezza del prodotto nell’art. 120 cod. ass.nell’art. 120 cod. ass. Comma 3

In ogni caso, prima della conclusione del contratto, l’intermediario assicurativo di cui al comma 1, anche in base alle informazioni fornite al

contraente, propone o consiglia un prodotto adeguato alle sue esigenze.

Punto di sintesi degli obblighi previsti dall’art. 120 cod. ass.

Clausola generale elastica

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Adeguatezza nel Reg. Isvap Adeguatezza nel Reg. Isvap Intermediari Intermediari

Art. 48, comma 4

Gli intermediari, prima della sottoscrizione di una

proposta o, qualora non prevista, di un contratto

di assicurazione, forniscono al contraente

informazioni tali da consentire a quest’ultimo di

effettuare scelte consapevoli e rispondenti scelte consapevoli e rispondenti

alle proprie esigenze.alle proprie esigenze.

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Contenuto degli obblighi informativi:Contenuto degli obblighi informativi:Obblighi informativi passivi Obblighi informativi passivi

Art. 52 reg. Isvap int. (Adeguatezza dei contratti offerti)

Le imprese impartiscono istruzioni agli intermediari di cui si

avvalgono affinché, in fase precontrattuale, acquisiscano

dal contraente

1) ogni informazione utile a valutare:

a) l’adeguatezza del contratto offerto in relazione alle

esigenze assicurative e previdenziali di quest’ultimo,

nonché,

b) la propensione al rischio del contraente medesimo.

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Obblighi informativi attivi Obblighi informativi attivi

Gli intermediari illustrano al contraente: Art. 120, comma 3, cod. ass.

1) caratteristiche contratto;

2) prestazioni dell’impresa.

Art. 49, comma 4, Reg. Isvap

1) caratteristiche;

2) la durata;

3) i costi,

4)i limiti della copertura;

5) gli eventuali rischi finanziari;

6)ogni altro elemento utile per un’informazione completa e corretta

Obiettivo: scelta consapevole del contraente. 22

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Regole di presentazione delle Regole di presentazione delle informazioniinformazioni

Art.120 comma 4 cod. ass. (art. 13 dir.).

Delega l’Isvap alla regolamentazione

Fissa i principi della delega

1) Differenti esigenze dell’assicurato

2) Diversa tipologia di rischi

3) Capacità professionali degli intermediari

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Modalità di presentazione delle Modalità di presentazione delle informazioniinformazioni

art. 120, comma 4, cod. ass.

Uso della lingua italiana

Comunicazione su supporto accessibile e durevole subito

dopo la conclusione del contratto

Art. 51 Reg. Isvap Int.

Comunicazione

Corretta

Esauriente

Facilmente comprensibile

Anche verbalmente, se necessita la copertura immediata del

rischio o se richiesto dal cliente 24

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Conseguenze della violazione Conseguenze della violazione delle regole di comportamentodelle regole di comportamento

Quali rimedi?

Violazione norme imperative e nullità virtuale?

Inadempimento e risoluzione del contratto?

Violazione obblighi di condotta e risarcimento del danno?

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Prodotti finanziari assicurativi

Art. 1, lett. W bis TUF: Polizze e operazioni di cui ai rami III e V art. 2, comma 1,

cod. ass.:

a) Polizze unit linked e index linked

b) Contratti di capitalizzazione

Art. 25 bis TUF (art. 11 l.risparmio, 262/05)

Sottoposizione alla normativa di matrice finanziaria:

* art. 21 TUF

* art. 83 reg. Consob intermediari

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Coordinamento con la disciplina Coordinamento con la disciplina di matrice finanziariadi matrice finanziaria

Direttive 2004/39/CE e 2006/73/CEDirettive 2004/39/CE e 2006/73/CE

Adeguamento: d.lgs. 17 settembre Adeguamento: d.lgs. 17 settembre

2007, n. 1642007, n. 164

TUFTUF

Nuovo Regolamento Intermediari del Nuovo Regolamento Intermediari del

29 ottobre 2007, n. 1619029 ottobre 2007, n. 16190

27

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Profilatura del cliente:Adeguatezza e appropriatezzaAdeguatezza: Art. 21 TUF nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessori i soggetti abilitati devono: a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l’interesse dei clienti e per l’integrità dei mercati; b) acquisire, le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati;

Art. 39 Reg. Consob Intermediari Nello svolgimento di attività di consulenza in materia di investimento e gestione di portafogli l’intermediario

deve individuare strumenti e servizi adeguati al cliente

Appropriatezza: art. 41 Reg. Consob Intermediari

Nello svolgimento di attività diverse dalla consulenza l’intermediario deve verificare se l’investitore ha esperienza e conoscenza tali da comprendere il rischio del prodotto o del servizio

CONSULENZA Art. 1 TUF, comma 5 septies

Prestazioni di raccomandazioni personalizzate riguardo ad uno o più strumenti finanziari

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Giudizio di adeguatezzaGiudizio di adeguatezza Art. 39, comma Reg. Consob Intermediari

si richiedono informazioni relative a:

a) Conoscenza ed esperienza nel settore di investimento;

b) Situazione finanziaria;

c) Obiettivi di investimento.

Art. 52,comma 3, Reg. Isvap Intermediari

In riferimento ai contratti vita:

caratteristiche personali del contraente:

a) età;

b) attività lavorativa;

c) nucleo familiare;

d) situazione finanziaria ed assicurativa;

e) propensione al rischio;

f) aspettative in relazione al contratto.29

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Ambito di operativitàAmbito di operatività

Chiave interpretativa: Documenti CONSOB del 1 giugno 2007 e del 30 ottobre

2007.

La regolamentazione di cui all’art. 25 bis TUF non è sede idonea a ricondurre ad unità

un quadro di riferimento non coordinato.

Attività di agenti produttori e broker assicurativi è disciplinata dal cod. ass.

Conseguenze: doppio registro.

Applicazione delle norme a seconda della rete distributiva.

La normativa di matrice finanziaria si applica se i prodotti assicurativi a natura

finanziaria sono collocati da soggetti abilitati

1) SIM

2) imprese di investimento comunitarie

3) banche italiane e comunitarie

3) intermediari finanziari scritto nell’elenco dell’art. 107 TUB

4) Società poste italiane - divisione bancoposta