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AGGIORNAMENTI GENNAIO 2014 PARTE II FISCO In evidenza L’IMU è legge pag. 2 “Voluntary disclosure” pag. 2 Contratti di locazione: i codici “ELIDE” pag. 2 LAVORO In evidenza Contribuzione 2014: cosa cambia pag. 5 Gestione separata: Emens fino al 31 marzo 2014 pag. 5 Premi INAIL: rinvio al 16 maggio 2014 pag. 5 IMPRESA In evidenza Agevolazioni ZFU Calabria, Campania pag. 6 “Sabatini-bis”: finanziamenti alle PMI pag. 6 Bonus fiscale investimenti R&S pag. 7 ADEMPIMENTI Cosa cambia per CUD e 730 pag. 8 GUIDE OPERATIVE Voluntary disclosure in vigore: pro e contro dell’adesione pag. 10 Licenziamenti: dal 1° gennaio 2014 aumenta il contributo INPS pag. 12 In chiaro le nuove norme sui rimborsi IRPEF superiori a 4.000 euro pag. 16 La sanatoria sui ruoli pag. 18 STUDIO BAFUNNO 1

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AGGIORNAMENTI GENNAIO 2014 PARTE II

FISCO

In evidenza

L’IMU è legge pag. 2“Voluntary disclosure” pag. 2Contratti di locazione: i codici “ELIDE” pag. 2

LAVORO

In evidenza

Contribuzione 2014: cosa cambia pag. 5Gestione separata: Emens fino al 31 marzo 2014 pag. 5Premi INAIL: rinvio al 16 maggio 2014 pag. 5

IMPRESA

In evidenza

Agevolazioni ZFU Calabria, Campania pag. 6“Sabatini-bis”: finanziamenti alle PMI pag. 6Bonus fiscale investimenti R&S pag. 7

ADEMPIMENTI Cosa cambia per CUD e 730 pag. 8

GUIDE OPERATIVE Voluntary disclosure in vigore: pro e contro dell’adesione pag. 10Licenziamenti: dal 1° gennaio 2014 aumenta il contributo INPS pag. 12In chiaro le nuove norme sui rimborsi IRPEF superiori a 4.000 euro pag. 16La sanatoria sui ruoli pag. 18

FOCUSLeasing: dal 2014 deducibilità più veloce pag. 20

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FISCO

L’IMU è leggePubblicata in G.U. la legge di conversione del “decreto IMU” (D.L. n. 133/2013), che dispone:- l’abolizione della seconda rata IMU 2013,- l’aumento degli acconti IRES ed IRAP 2013 per gli enti creditizi, finanziari, assicurativi;- l’aumento di capitale di Bankitalia.Fatto salvo l’obbligo di versamento della c.d. mini-IMULegge 29 gennaio 2014, n. 5 (G.U. 29 gennaio 2014, n. 23, S.O. n. 9)

“Voluntary disclosure”Nelle prossime settimane i soggetti che non abbiano ottemperato agli obblighi regolati dalle disposizioni sul monitoraggio fiscale, previsti entro il 31 dicembre 2013, dovranno valutare circa l’adesione alla procedura di “collaborazione volontaria”, varata dal Governo con decorrenza 29 gennaio 2014.Si tratta di una sorta di ravvedimento da parte del contribuente - persone fisiche e soci di società di persone - che detiene capitali all’estero non dichiarati (in pratica, non indicati nel quadro RW). Come per il ravvedimento, la disclosure non è possibile se il contribuente è già stato interessato da una verifica o una ispezione fiscale. Il contribuente deve “autodenunciarsi” all’Agenzia delle Entrate: la richiesta di ammissione al beneficio va fatta entro il 30 settembre 2015. Oltre alla richiesta, il contribuente è tenuto ad esibire la documentazione completa su investimenti e attività finanziarie costituiti o detenuti all’estero, anche indirettamente o per interposta persona, su come si sono costituiti e sui guadagni realizzati negli ultimi 10 anni in termini di interessi, dividendi, plusvalenze.D.L. 28 gennaio 2014, n. 4 (G.U. 29 gennaio 2014, n. 4)

Modelli IVA, pronte le specifiche tecnicheL’Agenzia delle Entrate ha approvato le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione annuale IVA 2014 relativa all’anno 2013.Agenzia delle Entrate, provvedimento 29 gennaio 2014, n. 12612

Contributo unificato: conto corrente “ad hoc”E’ attivo dal 24 gennaio 2014 il seguente nuovo conto corrente postale specifico per il pagamento del contributo unificato nel processo tributario:- c/c postale n. 1010376927, recante la seguente intestazione: “TES.VITERBO-CONTRIB.PROC.TRIB.ART.37 D.L. 98/2011”.Ministero Finanze, avviso 27 gennaio 2014

Contratti di locazione: i codici “ELIDE”A partire dal 1° febbraio 2014 le imposte di registro, i tributi speciali, l’imposta di bollo e le relative sanzioni ed interessi, dovute in relazione alla registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili sono da versare tramite il mod. “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE).L’Agenzia delle Entrate ha istituito, in proposito, i seguenti codici tributo:- 1500 - Imposta di registro per prima registrazione;- 1501 - Imposta di registro per annualità successive;- 1502 - Imposta di registro per cessioni del contratto;- 1503 - Imposta di registro per risoluzioni del contratto;- 1504 - Imposta di registro per proroghe del contratto;- 1505 - Imposta di bollo;- 1506 - Tributi speciali e compensi;- 1507 - Sanzioni da ravvedimento per tardiva prima registrazione;- 1508 - Interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione;- 1509 - Sanzioni da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi;- 1510 - Interessi da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi.Inoltre, per consentire la corretta identificazione del soggetto quale “controparte” del contratto, viene istituito il nuovo codice identificativo 63 denominato “Controparte”.Per consentire il versamento delle somme dovute a seguito degli avvisi di liquidazione dell’imposta e irrogazione delle sanzioni, emessi dagli Uffici l’Agenzia istituisce i seguenti codici tributo:- A135 - Imposta di registro;

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- A136 - imposta di bollo- A137 - sanzioni;- A138 - interessi.Agenzia delle Entrate, ris. 24 gennaio 2014, n. 14/E

“Rottamazione” dei ruoli entro febbraioEntro il 28 febbraio 2014 si possono pagare cartelle e avvisi esecutivi senza interessi di mora e interessi per ritardata iscrizione a ruolo, per le somme affidate in riscossione entro il 31 ottobre 2013 (Legge di Stabilità 2014, art. 1, commi 618-624).Rientrano nell’agevolazione IRPEF, IVA e, limitatamente agli interessi di mora, anche le entrate non erariali come il bollo dell’auto e le multe per violazione al Codice della strada elevate da Comuni e Prefetture. La definizione agevolata è applicabile anche in presenza di rateizzazioni, sospensioni giudiziali o altre situazioni particolari.Equitalia, comunicato stampa 24 gennaio 2014Equitalia, direttiva 20 gennaio 2014

Obbligo POS per i professionistiÈ stato pubblicato in G.U. il decreto attuativo del MiSE che introduce l’obbligo di dotazione del POS per professionisti e imprese per i pagamenti superiori a 30 euro. Fino al 30 giugno 2014 l’obbligo di accettazione di pagamenti elettronici varrà solo per i soggetti con un fatturato superiore a 200.000 euro.Ministero Sviluppo economico, decreto 24 gennaio 2014 (G.U. 27 gennaio 2014, n. 21)

Comunicazione polivalente ENCGli enti associativi sono obbligati a comunicare nel modello polivalente (Legge n. 398/1991), oltre ai dati relativi alle fatture attive, anche quelli riferibili alle fatture passive relative all’attività commerciale eventualmente svolta.Agenzia delle Entrate, sito internet

Bonus IRPEF ricostruzione di edificioPuò rientrate nel regime delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia anche la ricostruzione di un edificio, con la stessa volumetria di quello precedente, a condizione che vi sia uno spostamento di lieve entità dell’immobile rispetto al sedime originario.Camera dei Deputati, Commissione Finanze, interrogazione 22 gennaio 2014, n. 5-01866

Bonus IRPEF ricostruzione di edificioPuò rientrate nel regime delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia anche la ricostruzione di un edificio, con la stessa volumetria di quello precedente, a condizione che vi sia uno spostamento di lieve entità dell’immobile rispetto al sedime originario.Camera dei Deputati, Commissione Finanze, interrogazione 22 gennaio 2014, n. 5-01866

Riforma tassazione dei trasferimenti immobiliariAssonime illustra le ultime novità intervenute in materia di tassazione dei trasferimenti a titolo oneroso di beni immobili. La circolare n. 1/2014 si focalizza sulle modifiche introdotte nell’applicazione dell’imposta di registro e delle altre imposte d’atto, in vigore dal 1° gennaio 2014.Assonime, circ. 20 gennaio 2014, n. 1

Agevolazioni IMU coltivatori diretti e IAPAi fini del riconoscimento delle agevolazioni IMU previste per i coltivatori diretti e gli imprenditori professionali agricoli (IAP) non deve essere presentata alcuna dichiarazione IMU, laddove tale condizione fosse già stata dichiarata ai fini della previgente ICI. Resta salvo l’obbligo di procedere a compilare la dichiarazione in caso di intervenute variazioni.Ministero Finanze, ris. 18 gennaio 2014, n. 2/DF

Causale contributo Ente Lavoro e Impresa

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L’Agenzia delle Entrate, al fine di consentire il versamento dei contributi a favore dell’Ente Nazionale Bilaterale Lavoro e Impresa “E.N.B.L.I.” mediante mod. F24, ha istituito la seguente causale contributo: ENBL - Ente Nazionale Bilaterale Lavoro e Impresa in breve E.N.B.L.I.Agenzia delle Entrate, ris. 17 gennaio 2014, n. 13/E

Causale contributi Confimprese Italia-CSEL’Agenzia delle Entrate ha istituito la seguente causale contributo per la riscossione, tramite mod. F24, dei contributi da destinare al finanziamento dell’Ente Bilaterale Confimprese Italia - CSE “EBICC TRASPORTI”: EBTR - Ente Bilaterale Confimprese Italia – CSE EBICC TRASPORTI.Agenzia delle Entrate, ris. 17 gennaio 2014, n. 12/E

IVA al 22% sulla vendita di acqua in bottigliaL’aliquota IVA agevolata del 10% è applicabile ai soli corrispettivi dovuti in relazione ai servizi generali di erogazione idrica e non anche alle cessioni di acqua di sorgente o “da tavola”, che scontano pertanto l’aliquota ordinaria del 22%.Agenzia delle Entrate, ris. 17 gennaio 2014, n. 11/E

Compensazione istituti deflativi del contenziosoIl MEF ha definito le modalità di compensazione dei crediti con le somme dovute in base ai seguenti istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario:- accertamento con adesione, compresa la definizione degli inviti e dei processi verbali di constatazione;- acquiescenza; - definizione agevolata delle sanzioni; - conciliazione giudiziale;- reclamo e mediazione,maturati al 31 dicembre 2012 nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle Regioni, degli enti locali e degli enti del SSN per somministrazione, forniture e appalti, nonché prestazioni professionali.Min. Finanze, decreto 14 gennaio 2014 (G.U. 23 gennaio 2014, n. 18)

8 per mille: parametri di valutazione 2014Il Governo ha stabilito i nuovi parametri di valutazione relativi alle istanze per l’ammissione alla ripartizione della quota dell’8 per mille a diretta gestione statale per l’anno 2014. Le modifiche si sono rese necessarie in relazione all’introduzione della categoria “edilizia scolastica” avvenuta con la legge di Stabilità 2014. Confermati i parametri di valutazione in relazione alle istanze per gli interventi straordinari di contrasto alla “fame nel Mondo”; sostegno per calamità naturali; assistenza ai rifugiati; e per la conservazione dei beni culturali.Presidenza del Consiglio dei Ministri, decreto 14 gennaio 2014

Frodi IVA, il modulo per la notifica “MRR”La Commissione europea ha istituito il modulo standard nell’ambito del Meccanismo di Reazione Rapida (MRR) contro le frodi IVA, il quale consente agli Stati membri di notificare l’adozione di una misura speciale di deroga alla norma generale prevista dalla direttiva n. 2006/112/CE, relativa al soggetto debitore dell’IVA, consistente nell’introduzione per un periodo limitato del meccanismo del reverse charge.Commissione europea, regolamento 10 gennaio 2014, n. 17/UE/2014 (G.U.U.E. 11 gennaio 2014, L8)

Trattamento fiscale rimborsi e spese anticipateL’Istituto di ricerca dei dottori commercialisti esamina i tratti essenziali della disciplina fiscale di rimborsi spese e anticipazioni nella determinazione del reddito di lavoro autonomo, tracciando il quadro delle modifiche normative che si prospettano a breve.IRDCEC, circ. 9 gennaio 2014, n. 37/IR

Nuovo ISEE: importanti novitàE’ stato pubblicato in G.U. il regolamento per la revisione del campo di applicazione e delle modalità di

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determinazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Le nuove regole sono in vigore con decorrenza 8 febbraio 2014.Tra le principali novità si segnala:- una significativa rimodulazione delle voci di cui esso si compone, con l’attribuzione di un maggior peso alla componente patrimoniale, e la previsione di un rafforzamento del sistema dei controlli (con una sensibile riduzione delle informazioni acquisibili con autocertificazione)- l’estensione delle tipologie di reddito prese in considerazione, con l’inclusione anche dei redditi fiscalmente esenti,- un maggior peso ai rendimenti derivanti dai patrimoni mobiliari, con una sostanziale riduzione della franchigia di esclusione, fissata a 6 mila euro.- il debutto del nuovo ISEE “corrente” che, in presenza di scostamenti reddituali significativi (superiori al 25%), potrà essere riferito ad un periodo più ravvicinato rispetto alla data di richiesta, rispondendo così in modo più puntuale alla realtà economica del contribuente.D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 (G.U. 24 gennaio 2014, n. 19)

LAVORO

Sicurezza lavoro: maggiorazioni multe con GAETLa metà dell’ammontare delle maggiorazioni che derivano dalla rivalutazione delle ammende e delle sanzioni amministrative pecuniarie, è destinato al finanziamento di iniziative di vigilanza nonché di prevenzione e promozione in materia di salute e sicurezza del lavoro effettuate dalle Direzioni territoriali del lavoro. Per consentire il versamento, tramite mod. F23, di queste somme, è stato istituito il seguente nuovo codice tributo:- GAET - Maggiorazioni delle ammende previste per contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro disposte dall’art. 9, comma 2, del D.L. 28 giugno 2013, n. 76.Agenzia delle Entrate, ris. 27 gennaio 2014, n. 15/E Contribuzione 2014: cosa cambiaL’INPS riepiloga ad inizio anno tutte le disposizioni aventi riflesso sulla contribuzione dovuta dai datori di lavoro nel corso del 2014, affontando in particolare i seguenti ambiti:- ASpI;Contributi aziende agricole;Contributi equipaggi delle navi da pesca;- Misure per l’occupazione (trasformazioni di contratti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato; misure in favore di disoccupati; incentivo in favore dei servizi di "call center);- Ammortizzatori sociali- Sgravi contributivi: contrattazioni di secondo livello e imprese che esercitano la pesca costiera e nelle acque interne e lagunari.INPS, circ. 29 gennaio 2014, n. 15

Massimali 2014 trattamenti integrazione salarialeL’INPS ha fissato la misura, in vigore dal 1° gennaio 2014, degli importi massimi dei seguenti trattamenti:- indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI: euro 1.165,58;- indennità di disoccupazione ordinaria agricola con requisiti normali, da liquidare con riferimento ai periodi di attività svolti nel corso dell’anno 2013: importi compresi fra euro 959,22 ed euro 1.152,90);- assegno spettante ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili: euro 578,98.INPS, circ. 29 gennaio 2014, n. 12

Gestione separata: Emens fino al 31 marzo 2014L’INPS comunica che, in merito alla Gestione separata, fino al 31 marzo 2014 continuerà ad accettare i flussi Emens anche da parte degli intermediari operanti con le “vecchie modalità”. La scadenza del periodo transitorio era stata inizialmente fissata al 31 dicembre 2013.

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INPS, messaggio 24 gennaio 2014, n. 1403

Premi INAIL: rinvio al 16 maggio 2014Disposto, con decreto, il rinvio al 16 maggio dei termini per il pagamento di premi e contributi all’INAIL previsto al 16 febbraio 2014. Ciò al fine di consentire alle imprese che effettuano il pagamento di premi e contributi in un'unica soluzione alla prima scadenza annuale di beneficiare immediatamente di un risparmio sensibile. I soggetti interessati sono tutte le imprese e tutti i premi diversi dai premi speciali unitari artigiani che scadono prima di tale data. INAIL, nota 23 gennaio 2014Min. Lavoro – Min. Finanze, comunicato stampa 22 gennaio 2014, n. 20

Lavoratori all'estero: disciplina 2014Con il D.M. 23 dicembre 2013 il Ministero del lavoro, di concerto con il Ministero delle Finanze ha stabilito le retribuzioni convenzionali per i lavoratori operanti all’estero per il 2014. L’INPS riassume la disciplina analizzando anche i casi particolari di applicazione.INPS, circ. 22 gennaio 2014, n. 8

Pensioni: novità della legge di stabilità 2014Esodati, perequazione delle pensioni, contributo di solidarietà: questi alcuni dei temi affrontati dalla Fondazione studi dei Consulenti del lavoro nella sua circolare circa le novità previdenziali introdotte dalla Legge di stabilità 2014.Fondazione studi consulenti lavoro, circ. 22 gennaio 2014, n. 2

Licenziamento: conciliazione valida pur viziataLa conciliazione mantiene la sua validità anche in presenza di vizi procedurali. E' quanto ha chiarito il Ministero del lavoro in risposta ad un interpello avanzato da Confindustria.Min. Lavoro, interpello 22 gennaio 2014, n. 1

Nuovo Codice ad uso degli ispettori del lavoroIl Ministro del lavoro ha firmato il decreto di approvazione del nuovo Codice ad uso degli ispettori del lavoro, che definisce i principi guida per un corretto e uniforme comportamento del personale ispettivo.Min. Lavoro, decreto 15 gennaio 2014

Reddito equivalente stranieroE’ stato pubblicato nella G.U. il Decreto del Ministro del lavoro con cui si procede alla determinazione del livello di reddito equivalente, per ciascun Paese straniero per stabilire l’aumento della maggiorazione sociale.Min. Lavoro, decreto10 gennaio 2014, n. 4 (G.U. 29 gennaio 2014, n. 23)

IMPRESA

Bozza OIC 10 Rendiconto finanziarioL’Organismo Italiano di Contabilità ha reso noto l’avvio delle consultazioni sulla bozza del nuovo OIC 10, interamente dedicato alle modalità di redazione del rendiconto finanziario.Le consultazioni sul documento resteranno aperte fino al 28 febbraio 2014.Organismo Italiano di Contabilità

OIC 15: perdita su crediti da cessione prosolvendoLa cessione di crediti con clausola pro solvendo non consente la cancellazione degli stessi dal bilancio fintanto che non risultino trasferiti tutti i rischi connessi in capo al cessionario. E’ quanto chiarito dall’OIC attraverso uno specifico capitolo integrativo del nuovo OIC 15 sottoposto ieri a consultazione. La novità è destinata a impattare sulla disciplina fiscale delle perdite su crediti modificata dalla legge di stabilità

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OIC, Documento di consultazione 28 gennaio 2014

Agevolazioni ZFU Calabria, Campania È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2014 il Decreto 13 gennaio 2014 del Direttore generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali del Ministero dello Sviluppo economico, recante modalità e termini di presentazione delle istanze per l'accesso alle agevolazioni in favore delle micro e piccole imprese localizzate nelle Zone franche urbane della regione Calabria.Le agevolazioni, concesse a titolo di “de minimis”, consistono in esenzione dall’imposta sui redditi e dall’Irap, esenzione dall’Imu (per i soli immobili siti nella ZFU utilizzati per l’esercizio dell’attività economica) ed esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente.Le istanze, firmate digitalmente, devono essere presentate, complete di eventuali allegati, in via esclusivamente telematica tramite la procedura informatica accessibile dalla sezione “ZFU Convergenza e Carbonia Iglesias” del sito del Ministero dello Sviluppo Economico (www.mise.gov.it), a decorrere dalle ore 12 del 7 febbraio 2014 e fino alle ore 12 del 28 aprile 2014.Min, Sviluppo Economico, decreto 13 gennaio 2014 (G.U. 28 gennaio 2014, n. 22)Min. Sviluppo Economico, decreto 13 gennaio 2014 (G.U. 27 gennaio 2014, n. 21)

Agevolazioni ZFU SiciliaPubblicato dal Ministero dello Sviluppo economico il bando per le agevolazioni nelle Zone Franche Urbane della Sicilia. A disposizione circa 182 milioni di euro.Le domande di accesso alle agevolazioni potranno essere presentate dalle ore 12:00 del 5 marzo 2014 e fino alle ore 12:00 del 23 maggio 2014, tramite procedura telematica disponibile nella sezione ZFU Convergenza e Carbonia Iglesias del sito del Ministero (www.mise.gov.it).Min. Sviluppo Economico, decreto 23 gennaio 2014, prot. n. 124

“Sabatini-bis”: finanziamenti alle PMISono state pubblicate in Gazzetta le disposizioni attuative per l’accesso ai finanziamenti agevolati e ai contributi previsti per le PMI (art. 2, Decreto del fare).Per la prima volta i finanziamenti saranno accessibili anche per l’acquisto di macchine hardware e software. Sono ,invece, espressamente escluse dall’agevolazione le imprese operanti nei settori dell’industria carboniera, delle attività finanziarie e assicurative, della fabbricazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari.I finanziamenti saranno concessi entro il 31 dicembre 2016 da banche o intermediari finanziari convenzionati e potranno essere stanziati per un valore compreso tra 20 mila e 2 milioni di euro, eventualmente suddiviso in più iniziative di acquisto per ciascuna impresa beneficiaria.Ministero Sviluppo Economico, decreto 27 novembre 2013 (G.U. 24 gennaio 2014, n. 19)

Attività di internazionalizzazione: contributiE’ aperta la presentazione delle domande di contributo per progetti di internazionalizzazione delle piccole e medie imprese, realizzati da Associazioni, Enti, Istituti, Camere di Commercio italo-estere, da realizzare nel 2014. Le domande di contributo, complete della documentazione richiesta, devono essere presentate (mediante raccomandata A/R oppure tramite corriere/spedizioniere entro) entro e non oltre il 28 febbraio 2014. Aperti anche i termini di presentazione delle domande di finanziamento alle iniziative promozionali proposte dai Consorzi per l'internazionalizzazione costituiti da piccole e medie imprese industriali, artigianali, turistiche, dei servizi, agroalimentari ed agricole. Le domande di accesso ai contributi, complete della documentazione richiesta, devono essere presentate (mediante raccomandata A/R oppure tramite corriere/spedizioniere) entro e non oltre il 15 marzo 2014.Ministero Sviluppo Economico, Comunicato 25 gennaio 2014 (G.U. 25 gennaio 2014 n. 20)

Bonus fiscale investimenti R&SPubblicato in GU il decreto del MEF che detta le disposizioni applicative necessarie a dare attuazione al contributo - sotto forma di credito di imposta - alle imprese, per l'assunzione a tempo indeterminato di

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personale impiegato in attività di Ricerca e Sviluppo.Possono essere ammessi a fruire del bonus fiscale tutti i soggetti, sia persone fisiche sia persone giuridiche, titolari di reddito di impresa; i soggetti richiedenti possono fruire del contributo per un ammontare massimo, per ciascun anno, pari a 200.000 euro. Il contributo sotto forma di credito d'imposta è pari al 35% dei costi aziendali.Min. Sviluppo economico, decreto 23 ottobre 2013 (G.U. 21 gennaio 2014, n. 16

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ADEMPIMENTI

DichiarazioniCOSA CAMBIA PER CUD E 730Dovrà essere effettuato dall'Agenzia delle Entrate e non dal sostituto d’imposta il rimborso del modello 730 di importo superiore a 4 mila. Nessuna apertura in caso di omessa dichiarazione dei redditi per i contribuenti che hanno conseguito redditi certificati dal CUD.Giuseppe Buscema

A seguito delle osservazioni del garante della Privacy, le spese medie Istat ai fini del redditometro sono state eliminate. Lo ha detto ieri il Direttore dell'Agenzia delle Entrate Attilio Befera intervenendo ieri ad un incontro di approfondimento sulle novità fiscali organizzato dalla stampa specializzata in occasione del quale è stato chiesto lo stato dell'arte su tale tipologia di accertamento sintetico.

In tal modo si eviterà il contenzioso che sarebbe potuto generare e che peraltro già nella fase che aveva seguito l'approvazione del Dm attuativo del nuovo redditometro era già sorto.

Per il direttore, l'intervento del Garante della Privacy del 21 novembre scorso è stato utile per migliorare e perfezionare i dati e le procedure.

Ha anche anticipato l'arrivo di una nuova direttiva con le indicazioni per gli uffici periferici ed inoltre evidenziato che sono stati già tenuti incontri sul le procedure da tenere da parte dei funzionari dell'Agenzia nel procedimento di accertamento.

In ogni caso, verranno selezionate le posizioni dei contribuenti che presentano maggiori scostamenti tra reddito dichiarato e reddito presunto.

Durante l'incontro l'Agenzia delle Entrate ha risposto ad alcuni quesiti su diversi temi di attualità.

Sulle nuove limitazioni in materia di compensazioni dei crediti per imposte sui redditi è stato chiarito che potranno essere effettuati anche se ancora non è stato presentato il modello Unico.

Secondo il funzionario dell'Agenzia intervenuto, a differenza di quanto previsto ai fini IVA, secondo cui le compensazioni superiori a 5 mila sono possibili a decorrere dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione, la norma in esame non contiene un'analoga previsione, per cui è possibile compensare a condizione che alla dichiarazione in sede di presentazione sia apposto il visto di conformità.

Inoltre, è stato evidenziato che il credito 2012 residuo può essere utilizzato liberamente senza limitazione.

Ciò perché le nuove previsioni si applicano a decorrere dal periodo di imposta 2013, quindi con fa riferimento alle dichiarazioni da presentare il 30/9/2014. Quindi, cosi come indicato nella circolare 1/e 2010, l'utilizzo del credito 2012 sarà possibile senza limiti fino a quando non verrà rigenerato a seguito della presentazione con un nuovo modello unico. In buona sostanza, in tal modo un credito del 2012

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compensato nel 2013, potrà essere compensato senza limitazioni e non occorrerà che al modello unico presentato a settembre 2014 venga apposto il visto di conformità.

Più restrittiva invece l'interpretazione dell'Agenzia sulla deducibilità dell'IMU ai fini delle imposte sui redditi introdotta dall'articolo 1, commi 715 e 716 della legge di stabilità 2014 per gli immobili strumentali.

Secondo l'amministrazione, nel caso di immobili ad uso promiscuo non è possibile usufruire della deduzione perché la deducibilità è limitata agli immobili adibiti esclusivamente all'esercizio di imprese di arti e professioni.

Sono pertanto esclusi ad utilizzo promiscuo di arte e professione o impresa commerciale per espressa previsione normativa

Quanto al periodo di imposta in cui è possibile la deduzione, occorre fare riferimento alla data di pagamento, anche se non è possibile usufruirne nel caso di pagamento nel 2013 dell'imposta del 2012 eventualmente pagata tardivamente.

Sulle limitazioni in materia di rimborso del modello 730 di importo superiore a 4 mila euro che, per effetto delle disposizioni contenute ai commi da 586 a 589 dell'articolo 1 della legge di Stabilità 2014, secondo l'Agenzia operano in presenza di una delle seguenti ipotesi: detrazioni carichi di famiglia

e/o da precedenti di dichiarazioni. Dunque, crediti derivanti, anche parzialmente, da uno e/o l'altra causale.

In tal caso, il sostituto di imposta non effettua il rimborso che, invece, dovrà essere effettuato dall'Agenzia delle Entrate una volta effettuati i controlli e procederà rilevando i dati dal rigo 164 prospetto di liquidazione 730/3.

Sia per le società non operative che per quelle in perdita sistematica, è stato poi puntualizzato dall'Agenzia, opera il divieto di utilizzo credito anche in caso di adeguamento al ricavo minimo.

Nessuna apertura invece nel caso di omessa dichiarazione dei redditi nel caso di contribuenti che hanno conseguito redditi certificati dal CUD.

Nelle ipotesi di lavoro dipendente certificato da CUD la dichiarazione non può essere considerata secondo l'Agenzia validamente presentata perchè le precedenti istruzioni dell'Agenzia che avevano consentito tale possibilità anche se il contribuente possedeva altri redditi che l'avrebbero obbligato alla presentazione del modello Unico riguardavano l'accesso alla sanatoria ai sensi della legge 289/2002.

L'Agenzia ha aggiunto che in altre occasioni ha chiarito che in tali casi, la decadenza dei termini di accertamento è da considerarsi il quinto anno successivo a quello del termine di presentazione della dichiarazione, come previsto nei casi di dichiarazioni omesse.

In occasione dello stesso incontro con la stampa svoltosi ieri, Equitalia ha fornito alcuni chiarimenti sulla sanatoria dei ruoli che scade a fine febbraio prossimo, è stato chiarito che sono regolarizzabili anche le somme iscritte a ruolo in pendenza giudizio tributario primo e secondo grado e gli

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accertamenti esecutivi. Nel caso di giudizi pendenti e sulle relative conseguenze, è emerso che la sanatoria definisce la lite e le spese restano a carico della parte che le ha anticipate. Se riguarda solo una parte ed arriva una sentenza favorevole, non si da luogo a rimborso.

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GUIDE OPERATIVE

VOLUNTARY DISCLOSURE IN VIGORE: PRO E CONTRO DELL’ADESIONELa voluntary disclosure è in vigore dal 29 gennaio 2014: quanti non hanno ottemperato agli obblighi regolati dalle disposizioni sul monitoraggio fiscale, previsti entro il 31 dicembre 2013, dovranno valutare i pro e i contro derivanti dalla procedura di collaborazione volontaria, prima di decidere se aderirvi o meno.Giuseppe Molinaro

Nell’ambito delle misure urgenti di contrasto al traffico illecito di capitali, al riciclaggio e per il recupero della base imponibile, un ruolo rilevante dovrebbe essere assunto dalla nuova procedura di “collaborazione volontaria”, varata dal Governo che ha integrato il D.L. n. 167/1990, che contiene la disciplina del monitoraggio fiscale.

Da più parti è stato evidenziato che la disciplina in commento non costituisce né un condono né una nuova edizione dello scudo fiscale benché abbia delle similitudini con ciascuno dei due istituti.

Nelle prossime settimane i soggetti che non abbiano ottemperato agli obblighi regolati dalle disposizioni sul monitoraggio fiscale, previsti entro il 31 dicembre 2013, dovranno valutare i pro ed i contro derivanti dall’adesione alla procedura di “collaborazione volontaria”, prima di decidere in proposito.

I pro

Tra gli effetti positivi si ricorda, in primis, l’esclusione da punibilità per i delitti di dichiarazione omessa o infedele e la riduzione fino alla metà delle pene per i reati di dichiarazione fraudolenta mediante l’utilizzo di fatture false o mediante altri artifici.

Altro vantaggio di cui occorre tenere conto è la sensibile diminuzione delle sanzioni amministrative comminate per l’omessa dichiarazione nel modulo RW delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero.

Al riguardo si ricorda che tale violazione è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dal 3% al 15% dell’ammontare degli importi degli investimenti all’estero o delle attività all’estero non dichiarati. Se tali investimenti ed attività sono collocati in Paesi a fiscalità privilegiata la sanzione aumenta da un minimo del 6% ad un massimo del 30%. In caso di dichiarazione presentata entro 90 giorni dal termine di scadenza, la sanzione è fissa nella misura di euro 258.

Aderendo alla procedura in esame, tali sanzioni possono essere ridotte alla metà del minimo edittale:

- se le attività vengono trasferite in Italia o in un Paese che consenta l’effettivo scambio di informazioni con l’Italia (white list), ovvero

- se le attività trasferite in Italia erano o sono detenute in un Paese “white list”, ovvero

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- se l’autore della violazione rilascia all’intermediario finanziario, presso cui le attività finanziarie sono detenute, un’autorizzazione a trasmettere alle autorità finanziarie italiane tutti i dati riguardanti le attività oggetto di collaborazione volontaria ed allega copia di tale autorizzazione.

Pertanto, per coloro che scelgano la strada della collaborazione volontaria, le sanzioni sono pari all’1,5% (in caso di Paesi a fiscalità ordinaria) ovvero al 3% (in caso di Paesi a fiscalità privilegiata) degli investimenti e delle attività non dichiarate. Si dovrebbe altresì poter tenere conto della disposizione sulla definizione agevolata delle sanzioni nella misura di 1/3, ai sensi dell’art. 16, D.Lgs. n. 472/1997.

Se invece il contribuente dovesse scegliere altra via di regolarizzazione rispetto a quelle sopra indicate, le sanzioni da versare sarebbero pari a quelle minime ridotte di 1/4 (e quindi il 2,25% o il 4,5%).

I contro

È evidente che il rischio principale derivante dall’adesione alla peculiare disciplina in commento è costituito dagli esiti di un’eventuale azione accertatrice che l’Amministrazione finanziaria potrebbe avviare in merito a eventuali redditi conseguiti all’estero – da cui ha preso origine il patrimonio accumulato – e non dichiarati nel nostro Paese.

L’Amministrazione, infatti, potrebbe indagare circa l’origine degli investimenti e delle attività estere e rinvenire redditi sfuggiti a tassazione in Italia; in questo caso, al contribuente verrebbe richiesto il versamento delle maggiori imposte, dei relativi interessi e delle sanzioni che, tuttavia, non beneficiano di alcuna riduzione specifica, se non quella prevista per la definizione agevolata delle sanzioni e per l’acquiescenza oltre che per l’eventuale procedura di accertamento con adesione.

Pertanto, ad esempio, se le disponibilità estere non dichiarate nel modello RW derivassero da eredità, vincite, redditi dichiarati in Italia e successivamente trasferiti oltre frontiera, etc., gli unici oneri previsti in capo al contribuente sarebbero quelli descritti derivanti dall’adesione alla procedura della voluntary disclosure.

Se, invece, le stesse disponibilità derivassero da redditi mai dichiarati in Italia si deve tenere conto della possibilità che l’Agenzia delle Entrate proceda con l’accertamento con conseguente richiesta delle imposte, delle sanzioni e degli interessi.

Altro rischio riguarda la possibilità che il Fisco accerti eventuali redditi derivanti dagli investimenti e dalle attività estere che non siano stati dichiarati in Italia, così come potrebbe accertare l’IVIE non pagata.

Esempio

Un soggetto residente in Italia è proprietario di un immobile ad Andorra del valore di 2.000.000 euro che non ha mai dichiarato nel modulo RW. Tale immobile è concesso in locazione e consente al proprietario di percepire un reddito di 100.000 euro annui mai dichiarato nel quadro RL del modello UNICO; il soggetto non ha mai compilato il quadro RM per l’IVIE.

Se accertata, l’omessa dichiarazione dell’immobile nel modulo RW comporterebbe una sanzione di 120.000 euro (6% di 2.000.000 euro ); in caso di adesione alla procedura della collaborazione volontaria, la sanzione da pagare diminuirebbe a 60.000 euro (con riduzione a metà della misura minima edittale). Tale importo

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dovrebbe essere ulteriormente riducibile a 20.000 euro, attesa la richiamata disposizione sulla definizione agevolata delle sanzioni nella misura di 1/3.

Oltre alle sanzioni relative alla omessa compilazione del modulo RW, come detto, si deve tenere conto dell’eventuale richiesta delle imposte sui redditi e dell’IVIE non assolte, relative sanzioni ed interessi.

Imposte sui redditi delle persone fisiche pari a 43.860 euro, tenendo conto di una base imponibile pari a 102.000 euro (120.000 euro abbattuto all’85%) e di un’aliquota del 43%.

IVIE pari a 15.200 euro (base imponibile di 2.000.000 per aliquota dello 0,76%).

Sanzioni pari al 100% delle imposte evase, pari a 117.200, eventualmente riducibili per tenere conto delle disposizioni sulla definizione agevolata delle sanzioni (riduzione a 1/3 terzo) e sull’acquiescenza (riduzione a 1/6).

LICENZIAMENTI: DAL 1° GENNAIO 2014 AUMENTA IL CONTRIBUTO INPSDal 1 gennaio 2014 il contributo, mensile dovuto dal datore di lavoro nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato (cd ticket licenziamento) è pari ad euro 40,80, corrispondente a euro 489,61 con riferimento a 12 mesi di anzianità di servizio e fino ad un massimo di euro 1.468,83 per anzianità pari o superiori a 36 mesi.Elvira D’Alessandro

L’art. 2, comma 31 della L. 92/2012 (c.d. Legge Fornero ) così come modificato dall'articolo unico, comma 250, lettera f), della Legge 228/2012 (Legge di stabilità 2013 ) stabilisce che

«Nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all'ASpI, intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41 per cento del massimale mensile di ASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Nel computo dell'anzianità aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione di cui al comma 30».

Interruzione di rapporto che prevede il versamento dell’una - tantum

Le risoluzioni del rapporto a tempo indeterminato che danno diritto, qualora ricorrano i presupposti contributivi (requisiti soggettivi ), al riconoscimento dell’indennità ASPI sono:

· Licenziamento individuale;

· Dimissioni per giusta causa qualora motivate dal mancato pagamento della retribuzione, dall'aver subito molestie sessuali nei luoghi di lavoro, dalle modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative; dal c.d. mobbing; dalle notevoli variazioni delle condizioni di lavoro a seguito di cessione ad altre persone (fisiche o giuridiche) dell’azienda; dallo spostamento del lavoratore da una sede ad un’altra, senza che sussistano le

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“comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive” previste dall’art. 2103 codice civile; dal comportamento ingiurioso posto in essere dal superiore gerarchico nei confronti del dipendente.

· Licenziamento dell’apprendista al termine del periodo di formazione;

· Dimissioni della lavoratrice madre entro il periodo tutelato (da 300 giorni prima della data presunta del parto e fino al compimento del primo anno di vita del figlio);

· Risoluzione consensuale a seguito di procedura obbligatoria di conciliazione in sede di DTL secondo le modalità previste all’art. 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604 come sostituito dall’art. 1, comma 40, della legge di riforma;

· Risoluzione del rapporto di lavoro derivante da trasferimento del lavoratore oltre i 50 Km dalla residenza del lavoratore e\o mediamente raggiungibile in 80 minuti o più con i mezzi pubblici;

· A far tempo dal 1 gennaio 2017 , salvo ulteriori modifiche legislative, il contributo sarà dovuto anche nei casi di licenziamento collettivo ex L. 223/91 , qualora l’eccedenza di personale non abbia formato oggetto di accordo sindacale.. In tale ipotesi il contributo verrà moltiplicato per tre volte.

Tali cessazioni di rapporto, intervenute dopo il 1 gennaio 2013, implicano l’obbligo, a carico del datore di lavoro, di calcolare e versare il c.d. “ticket di licenziamento” con le modalità di seguito meglio specificate.

Il contributo una - tantum

Il versamento del contributo dovrà avvenire entro e non oltre il termine di versamento della denuncia successiva a quella del mese in cui si verifica la risoluzione del rapporto di lavoro (es. per un licenziamento avvenuto il 14 gennaio 2014, il contributo ex art. 2, comma 31 della legge 92/2012 deve essere pagato entro la denuncia riferita al mese di febbraio 2014, i cui termini di versamento e di trasmissione sono fissati, rispettivamente, al 16 e al 31 marzo 2014).

Il massimale mensile A.S.p.I. , sul quale calcolare l’una tantum per l’anno 2014 è pari ad euro 1.194,16. Tale importo deriva dalla rivalutazione ISTAT del 1,2% della somma limite prevista dalla L. 92/2012 presa a riferimento dall’INPS che era, per il 2013, pari ad euro 1,180,00 .

Il contributo dovuto, sarà quindi , per il 2014, pari ad euro 489,61 (1.194,16 x 41% ) con riferimento a 12 mesi di anzianità di servizio fino ad un massimo di euro 1.468,83 ( 489,61 x 3 ) per anzianità pari o superiori a 36 mesi.

Il contributo, mensile, quindi, dal 1 gennaio 2014 sarà pari ad euro 40,80.

L’INPS con circ. n. 44/2013 , ha attribuito alla locuzione “per ogni dodici mesi di anzianità” uno specifico significato prevedendo quanto di seguito:

· il contributo è scollegato all’importo della prestazione individuale; conseguentemente, lo stesso è dovuto nella misura indicata, a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro cessato (full time o part time);

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· per i rapporti di lavoro inferiori ai dodici mesi, il contributo va rideterminato in proporzione al numero dei mesi di durata del rapporto di lavoro; a tal fine, si considera mese intero quello in cui la prestazione lavorativa si sia protratta per almeno 15 giorni di calendario.

Per un rapporto di 10 mesi, ad esempio, l’importo da versare nel 2014 sarà pari a € 408,00 ( 489,61/12 x 10 mesi ); analogamente , ad esempio, per un rapporto di 30 mesi l’importo da versare sarà pari ad euro 1.224,00 (489,61 /12 x 30);

· nell’anzianità aziendale si devono includere tutti i periodi di lavoro a tempo indeterminato.

Quelli a tempo determinato si computano se il rapporto è stato trasformato senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione del contributo dell’1,40% ( contributo addizionale dovuto dal 1 gennaio 2013 per i contratti a T.D.).

· nel computo dell’anzianità aziendale non si tiene conto dei periodi di aspettativa non retribuita o di congedo straordinario di cui all’articolo 42, c. 5 del D.lgs, 151/2001 ( assistenza del coniuge convivente , o in mancanza genitori, figli, fratelli ; di soggetto con handicap grave.);

· nel caso di operazioni societarie straordinarie, con trasferimento dei lavoratori ex art. 2112 c.c , ai fini del calcolo dell’anzianità utile ai fini del calcolo del ticket , si dovrà considerare anche il periodo di lavoro svolto presso l’azienda cedente;

Si ricorda che la contribuzione va sempre assolta in unica soluzione, non essendo prevista una definizione rateizzata.

Interruzioni del rapporto escluse dall’una - tantum

Continuano a rimanere esclusi dalla predetta contribuzione le cessazioni di rapporto relative a:

· risoluzioni consensuali del rapporto diverse da quelle previste a seguito di conciliazione obbligatoria in DTL ;

· decesso del lavoratore;

· licenziamenti collettivi promossi dai datori di lavoro tenuti al versamento del contributo d’ingresso nelle procedure di mobilità (ex art. 5, co. 4, legge n. 223/91), fino al 31 dicembre 2016;

· licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro , in applicazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai CCNL per il periodo 2013/2015;

· interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato , nel settore delle costruzioni edili , per completamento delle attività e chiusura del cantiere per il periodo 2013/2015;

· processi di riduzione di personale dirigente conclusi con accordo firmato da associazione sindacale stipulante il contratto collettivo di lavoro della categoria. Tale esenzione opera con esclusivo riferimento a

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situazioni che rientrano nel quadro dei provvedimenti di “tutela dei lavoratori anziani” di cui all’articolo 4 della legge n. 92/2012.

· Licenziamento lavoratore domestico ( Circolare INPS 25/2013).

Modalità operative

La circolare n. 44/2013 ,ai fini dell’esposizione sul flusso UniEmens del contributo in parola, prevede che

nell’elemento <CausaleADebito>, di <AltreADebito>, di <DatiRetributivi>, il nuovo codice causale “M400” avente il significato di “Contributo dovuto nei casi di interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell’articolo 2 comma 31 della legge 92/2012” e, nell’elemento <ImportoADebito>, l’importo da pagare.

Vale la pena ricordare che stante la valenza “contributiva” assegnata alle somme dovute in relazione alle interruzioni dei rapporti di lavoro, il relativo versamento soggiace alle sanzioni previste in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria a carico del datore di lavoro.

Tabella riepilogativa

Tipologia di risoluzione rapporto Ticket dovuto

Risoluzione rapporto a tempo indeterminato per licenziamento SIDimissioni per giusta causa ( anche se riferita agli apprendisti ) SIDecesso del lavoratore NODimissioni in periodo tutelato per maternità ( anche riferito apprendisti) SIDimissioni NORisoluzione consensuale NORisoluzione consensuale a seguito di conciliazione obbligatoria in DTL SIRisoluzione in caso di trasferimento oltre 50 Km SILicenziamento apprendista in corso di rapporto SIRecesso del datore di lavoro al termine del periodo di formazione dell’apprendista SILicenziamento a seguito di licenziamento collettivo per datori di lavoro tenuti al contributo di mobilità fino al 31.12.2016 NO

Licenziamento collettivo senza accordo sindacale dal 1.1.201(importo moltiplicato per tre ) SI

Licenziamenti collettivi artt. 4 e 24 L.223/91 previo accordo sindacale NOLicenziamenti per cambi appalto con successive assunzioni presso altri datori (clausole sociali che garantiscano continuità occupazionale) fino al 31.12.2015 NO

Interruzioni rapporti a tempo indeterminato in settori costruzioni edili per completamento attività e chiusura cantiere . Fino al 31.12.2015 NO

Licenziamenti per processi di riduzione di dirigenti (con accordo firmato da ass. sindacale) .Solo relativamente ai provvedimenti di tutela dei lavoratori anziani NO

Licenziamento personale domestico NO

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IN CHIARO LE NUOVE NORME SUI RIMBORSI IRPEF SUPERIORI A 4.000 EUROIn caso di rimborso superiore a 4.000 euro derivante da detrazioni per carichi di famiglia e anche da eccedenze di imposta derivanti da precedenti dichiarazioni, l’erogazione non avverrà con le operazioni di conguaglio del sostituto d’imposta, ma sarà a carico dell’Agenzia delle Entrate dopo l’effettuazione di controlli preventivi.Saverio Cinieri

Tutto ciò è previsto, con effetto dalle dichiarazioni presentate nel 2014 (quindi, già con il modello 730/2014) dalla legge di Stabilità 2014.

Più in dettaglio, la norma, emanata con il chiaro intento di contrastare l'erogazione di indebiti rimborsi IRPEF da parte dei sostituti d'imposta nell'ambito dell'assistenza fiscale, nonché di quelli da parte dell’Agenzia delle Entrate in caso di presentazione di modello 730 senza sostituto, prevede che:

- l'Agenzia delle Entrate, entro sei mesi dalla scadenza dei termini previsti per la trasmissione del modello 730, ovvero dalla data della trasmissione, ove questa sia successiva alla scadenza di detti termini, effettua controlli preventivi, anche documentali, sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso complessivamente superiore a 4.000 euro, anche determinato da eccedenze d'imposta derivanti da precedenti dichiarazioni;

- il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo di cui sopra, viene erogato dall'Agenzia delle Entrate;

- il controllo sui rimborsi superiori a 4.000 euro non pregiudica la normale attività di controllo dell’Amministrazione finanziaria, per cui restano fermi tutti gli controlli previsti in materia di imposte sui redditi.

Il recepimento delle nuove disposizioni nel modello 730/2014

Per tener conto delle nuove disposizioni, è stato modificato il modello 730-3/2014.

In particolare, è stata inserita, nella sezione “Importi da trattenere o da rimborsare - modello 730 Ordinario”, al rigo 164 “Importo che sarà rimborsato dall’Agenzia delle entrate” una nuova casella da barrare in caso, appunto, di crediti superiori a 4.000.

I primi chiarimenti dell’Agenzia delle entrate

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La norma, per quanto molto semplice, si presta ad alcuni dubbi interpretativi, che, in questa prima fase, sono stati affrontati dall’Agenzia delle Entrate in risposta ad alcuni quesiti posti in occasione di un incontro con la stampa specializzata del 30 gennaio 2014.

Il controllo preventivo avviene in caso di rimborsi superiori a 4.000 euro in presenza di detrazioni per carichi di famiglia e/o di eccedenze di imposta derivanti da precedenti dichiarazioni.

Sul punto sorgono due dubbi che si traducono in due quesiti:

- cosa accade se il contribuente, pur chiudendo la dichiarazione con credito superiore a 4.000 euro, non ha carichi di famiglia (cioè non ha compilato la sezione “Familiari a carico” del Frontespizio)?

- le eccedenze di imposta derivanti da precedenti dichiarazioni possono riferirsi solo alle detrazioni d’imposta per carichi familiari?

Le risposte fornite dall’Agenzia delle Entrate sono le seguenti:

- pur in presenza di rimborsi di importo superiore a 4.000 euro derivanti dalla liquidazione di una dichiarazione modello 730/2014 dove non risulta compilato il quadro “Familiari a carico” e dalla quale non emergono richieste di riconoscimento di eccedenze di precedenti dichiarazioni, i rimborsi sono effettuati con le ordinarie regole e cioè dai sostituti d’imposta per mezzo dei conguagli sulle retribuzioni dei propri dipendenti, pensionati e titolari di taluni redditi assimilati a quello di lavoro dipendente (si applicano, quindi, le norme di cui all’art. 19, D.M. n. 167/1999);

- anche in assenza di detrazioni d’imposta per carichi di famiglia, qualora dalla dichiarazione emerga un’eccedenza d’imposta derivante da precedente dichiarazione, il rimborso superiore a 4.000 euro deve essere sottoposto a controllo preventivo da parte dell’Agenzia delle Entrate; pertanto, le due condizioni (detrazioni per carichi di famiglia e eccedenze d’imposta da precedenti dichiarazioni) sono alternative nel senso che ne basta una sola per far scattare il controllo dell’Agenzia.

Ma i dubbi non finiscono qui. Infatti, perplessità sono sorte in merito:

- al caso in cui le eccedenze di imposta siano utilizzate in compensazione per il pagamento di altre imposte;

- a cosa si intenda con la locuzione “rimborso”.

Per quanto riguarda il primo aspetto, va ricordato che, mediante l’utilizzo del quadro I del modello 730/2014, il contribuente può comunicare, al sostituto d’imposta/CAF, di voler utilizzare tutto o parte dell’eventuale credito per la compensazione con altre imposte non gestite nel 730 (ad esempio IMU o IUC).

In questi casi, non è chiaro se le eccedenze utilizzate per i versamenti di altri tributi debbano o meno essere conteggiate dal momento che non si traducono in una richiesta di rimborso tramite il sostituto d’imposta.

Secondo l’Agenzia, se l’imposta a credito è stata interamente utilizzata per versamenti con il modello F24, la stessa non risulterà come eccedenza nel quadro F del modello 730/2014.Ciò si traduce in una impossibilità di considerare l’importo utilizzato in compensazione per i versamenti di altri tributi ai fini della verifica del limite di 4.000 euro.

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Ad esempio, se il contribuente chiude la dichiarazione con un importo a credito di 4.500 euro, ma nel quadro I ha indicato di voler compensare imposte per 600 euro (importo indicato al Rigo I1, colonna 1), in base alla suddetta interpretazione, non scatterebbe l’applicazione della nuova disposizione.

Infine, un appunto va fatto all’esatto significato del termine “rimborso” utilizzato dalla norma.Leggendo la disposizione sorge il dubbio che per rimborso si potrebbe intendere solo l’ammontare delle detrazioni per i carichi familiari stessi e non l’importo complessivo.Ciò viene smentito dall’Agenzia la quale, con un interpretazione estensiva, afferma che ai fini della verifica del limite di 4.000 euro rileva l’importo complessivo del rimborso e non solo la parte che si riferisce alle detrazioni per carichi di famiglia.

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LA SANATORIA SUI RUOLIUna delle novità previste dalla legge di Stabilità per il 2014 prevede la possibilità di pagare senza interessi le cartelle esattoriali emesse da Equitalia fino al 31 ottobre 2013. Con l'obiettivo di alleggerire il contenzioso tributario attivo e di reperire risorse, il pagamento dell'intero importo potrà essere effettuato in soluzione unica entro il 28 febbraio 2014.Maurizio Villani e Francesca Giorgia Romana Sannicandro

L’art. 1 della legge legge di stabilità 2014 prevede (commi da 618 a 623) che:

“618. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni, affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013, i debitori possono estinguere il debito con il pagamento:

a) di una somma pari all'intero importo originariamente iscritto a ruolo, ovvero a quello residuo, con esclusione degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo previsti dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, nonché degli interessi di mora previsti dall'articolo 30 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, e successive modificazioni;

b) delle somme dovute a titolo di remunerazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni.

619. Restano comunque dovute per intero le somme da riscuotere per effetto di sentenze di condanna della Corte dei conti.

620. Entro il 28 febbraio 2014, i debitori che intendono aderire alla definizione prevista dal comma 618 versano, in un'unica soluzione, le somme dovute ai sensi dello stesso comma.

621. A seguito del pagamento di cui al comma 620, l'agente della riscossione è automaticamente discaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote discaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 30 giugno 2014, l'elenco dei debitori che hanno effettuato il versamento nel termine previsto e dei codici tributo per i quali è intervenuto il pagamento.

622. Entro il 30 giugno 2014, gli agenti della riscossione informano, mediante posta ordinaria, i debitori, che hanno effettuato il versamento nel termine previsto, dell'avvenuta estinzione del debito.

623. Per consentire il versamento delle somme dovute entro il 28 febbraio 2014 e la registrazione delle operazioni relative, la riscossione dei carichi di cui al comma 618 resta sospesa fino al 15 marzo 2014. Per il corrispondente periodo sono sospesi i termini di prescrizione.

624. Le disposizioni di cui ai commi da 618 a 623 si applicano anche agli avvisi esecutivi emessi dalle agenzie fiscali e affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013.”

A tenore della norma, l’agevolazione prevede lo sconto degli interessi (di mora e da ritardata iscrizione a ruolo) per i contribuenti che - entro il 28 febbraio 2014 - verseranno in un’unica soluzione gli importi originariamente iscritti a ruolo, ovvero gli importi residui ancora dovuti (nei casi di pagamenti rateali già avviati (oltre all’aggio della riscossione ad oggi dovuto nella misura dell’8%).

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Per meglio comprendere la natura dell’agevolazione, è importante specificare la distinzione tra interessi di mora e interessi da ritardata iscrizione a ruolo:

- interessi di mora: sono gli interessi applicati dall’agente della riscossione quando il contribuente ritarda il pagamento di somme già iscritte a ruolo (ad esempio nel caso in cui il pagamento di quanto dovuto avvenga decorsi i 60 giorni dalla notifica della cartella, da quel momento fino alla data del pagamento decorrono gli interessi di mora - che ad oggi ammontano al 5,23% e vengono stabiliti annualmente dal Ministero delle Finanze sulla base della media dei tassi bancari attivi);

- interessi da ritardata iscrizione a ruolo: sono gli interessi che vengono calcolati direttamente dall’ufficio, secondo il tasso fissato per legge, e decorrono dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione fino alla data di consegna all’agente della riscossione dei ruoli in cui tali somme sono iscritte.

Inoltre, la norma chiarisce come tale sanatoria è applicabile a tutti i tipi di ruoli (accertamenti esecutivi, definizione dei carici IRPEF, IRES, IRAP, a decorrere dal periodo d’imposta 2007, tranne che per le debitorie delle somme da riscuotere per effetto di sentenze di condanna della Corte dei Conti).

L’attivazione di tale procedura agevolativa non prevede un innesco da parte degli agenti della riscossione, se non a pagamento eseguito; infatti coloro che pagheranno entro il 28 febbraio 2014, riceveranno a pagamento effettuato ed entro il 30 giugno 2014, una comunicazione dell’agente della riscossione di “avvenuta estinzione del debito”.

Al fine di agevolare tale procedura, la riscossione coattiva di tali somme e i relativi termini di prescrizione saranno sospesi fino al 15 marzo 2014.

FOCUS

LEASING: DAL 2014 DEDUCIBILITÀ PIÙ VELOCEPer i contratti di leasing immobiliare sottoscritti a partire dal 1° gennaio 2014, la deduzione avviene nel periodo minimo di 12 anni, e non più, come in passato, nel periodo di 18 anni.Sandro Cerato

A sancire l’accorciamento del periodo di deduzione fiscale è l’art. 1, commi 162 e 163, della legge di Stabilità 2014, che contiene importanti modifiche alla disciplina della deduzione dei canoni di leasing dal reddito d’impresa e di lavoro autonomo, con decorrenza dai contratti sottoscritti a partire dal 1° gennaio 2014. In particolare, per quanto riguarda il reddito d’impresa, viene ridotto il periodo minimo di deduzione dei canoni di leasing, che viene stabilito come segue:

- la metà del periodo di ammortamento per i beni mobili (rispetto ai 2/3 previsto fino al 31 dicembre 2013);

- 12 anni per i beni immobili (rispetto al periodo variabile da 11 a 18 anni in dipendenza dell’aliquota di ammortamento, previsto fino al 31 dicembre 2013).

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Rimane invece confermato il periodo di 4 anni per gli autoveicoli a deducibilità limitata, di cui all’art. 164 del D.P.R. n. 917/1986, mentre per quelli esclusivamente strumentali si rende applicabile la novità prevista in generale per i beni mobili.

Le novità in commento devono essere coordinate con le modifiche a suo tempo apportate dal D.L. n. 16/2012, che – in relazione ai contratti sottoscritti dal 29 aprile 2012 – ha previsto un “doppio binario” tra durata del contratto, non più vincolata al periodo di deduzione fiscale, e vincolo temporale per la deduzione dei canoni (tale “doppio binario” è stato oggetto di commento da parte dell’Agenzia con la circolare n. 17/E/2013), il cui periodo minimo è stato oggetto di modifiche ad opera della legge di Stabilità 2014.

Proprio le novità del D.L. n. 16/2012 hanno creato non poche difficoltà operative agli utilizzatori dei beni condotti in locazione finanziaria, che - soprattutto in relazione ai beni immobili - sono costretti a gestire un disallineamento tra periodo di imputazione contabile (legato alla durata del contratto) e deduzione fiscale (vincolata normalmente a 18 anni), laddove la durata del contratto sia inferiore al periodo di deduzione fiscale.

Le novità introdotte dalla legge di stabilità dovrebbero far venir meno, almeno in parte, tali difficoltà, poiché sarà più agevole far coincidere la durata del contratto con il periodo di deduzione fiscale.

Evidenziando che per i contratti sottoscritti dal 1° gennaio 2014, il periodo di deduzione minimo non è più variabile come in passato, ma è fissato in ogni caso in 12 anni, a prescindere quindi dall’aliquota di ammortamento applicata all’immobile, le fattispecie che possono presentarsi sono le seguenti:

- durata del contratto pari a 12 anni, e quindi coincidente con il periodo di deduzione fiscale: non si genera alcun disallineamento tra il comportamento contabile e la deduzione fiscale;

- durata del contratto superiore a 12 anni: nel qual caso stabilendo la norma fiscale un periodo di deduzione minimo, quest’ultimo si adegua alla maggior durata del contratto. Anche in questa seconda ipotesi, non si realizza alcun “doppio binario”, poiché il periodo di imputazione dei canoni coincide con quello di deduzione fiscale;

- durata del contratto inferiore a 12 anni, con conseguente disallineamento tra imputazione civilistica e deduzione fiscale. In tale ipotesi, tornano utili i chiarimenti contenuti nella circolare n. 17/E/2013, ferma restando la necessità (in presenza della ragionevole certezza di ottenere futuri imponibili fiscali) di contabilizzare un credito per imposte anticipate nel periodo di durata del contratto, e recupero dello stesso nei successivi residui periodi d’imposta di deduzione fiscale.

Interessanti novità sono previste anche per i lavoratori autonomi, per i quali oltre ad applicarsi le modifiche previste per le imprese in relazione ai beni mobili, è stata ripristinata la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria relativi ai beni immobili utilizzati per lo svolgimento dell’attività professionale, sia pure nel rispetto del predetto periodo minimo di 12 anni, anche in presenza di un’eventuale durata contrattuale inferiore.

Tale conclusione sembra avvalorata dal contenuto della relazione alla legge di Stabilità, anche se la modifica normativa non ha inciso sulla disposizione normativa, esterna al TUIR, di cui all’art. 1, comma 335, legge n. 296/2006, che aveva introdotto una finestra temporale, compresa tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre

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2009, all’interno della quale gli ammortamenti o i canoni di leasing degli immobili strumentali dei professionisti (rispettivamente per gli acquisti ed i contratti stipulati nel triennio) erano deducibili.

Al termine di tale periodo, la disposizione sanciva il ritorno alla disciplina “ordinaria” di cui all’art. 54 TUIR, ossia l’indeducibilità dal reddito di lavoro autonomo degli ammortamenti o dei canoni di leasing immobiliare.

Auspicando un pronto intervento dell’Agenzia per gli opportuni chiarimenti, è appena il caso di evidenziare che se dovesse essere confermato il ritorno alla deduzione dei canoni di leasing immobiliare per i professionisti, lo stesso dovrebbe vale per gli ammortamenti in caso di acquisto diretto, altrimenti si verrebbe a creare una discriminazione non giustificata.

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Lo Studio si riserva di fornire nuove indicazioni non appena saranno diffuse diverse e/o ulteriori interpretazioni, anche di prassi, riguardanti la disposizioni in questione.Ringraziando sin d’ora per la collaborazione che Vorrete prestarci, l’occasione è gradita per cordiali saluti.

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