incidenza 2017.indbIncIdenza dell’antIco dialoghi di storia greca
anno 15, 2017
Pubblicazione annuale Registrazione del Tribunale di Napoli n. 5337
del 14.10.2002 ISSN: 1971-2995 Abbreviazione assegnata da l’Année
Philologique: IncidAntico www.incidenzadellantico.it
Direzione Alfonso Mele (direttore responsabile), Maurizio
Giangiulio
Comitato scientifico Corinne Bonnet, Luisa Breglia, Riccardo Di
Donato, Mario Lombardo, Mauro Moggi, Nicola F. Parise, Pascal
Payen, Domingo Plácido, Angela Pontrandolfo, Paolo Scarpi
Comitato editoriale e di redazione Maurizio Bugno, Eduardo
Federico, Marcello Lupi, Gabriella Pironti, Vittorio Saldutti,
Amedeo Visconti
Impaginazione Serena Cuoppolo
Tutti i saggi e le note proposti per la pubblicazione su Incidenza
dell’Antico sono soggetti a peer review obbligatoria. Per ogni
contributo, almeno uno dei referees è esterno al comitato
scientifico della rivista. Il referaggio è a doppio anonimato e i
referees sono individuati, in stretta relazione agli specifici
àmbiti di studio, fra studiosi e cultori di riconosciuta
competenza. Incidenza dell’Antico pubblicherà ogni due anni, anche
sul proprio sito internet, una lista dei referees intervenuti,
senza che sia esplicitato l’abbinamento con i contributi
esaminati.
Per ogni informazione e comunicazione, nonché per l’invio di
dattiloscritti e libri, si prega di far riferimento al seguente
indirizzo: Incidenza dell’Antico, via Carlo Poerio 110, 80121
Napoli; email:
[email protected].
Abbonamento 2017:
€ 50,00 € 50,00 € 55,00
Abstracts
Saggi Egidia Occhipinti, Xenophon’s reading of Herodotus. Mythical
patterns and ‘national’ stereotypes Eleonora Pischedda, Senofonte
ed Eubulo. Lettera aperta a un maggio- rente Daniela Motta, Il
demos in Erodiano Wanda Nobile, Il mito di Minosse e Dedalo in
Sicilia e la fondazione di Gela Miriam Valdés Guía, Atenea Nike,
Panateneas y victoria sobre los gigantes. Conflicto interno y paz
en el Ática del siglo VI a.C. Carmine Pisano, Sulle «tracce» di
Strabone: la grecità di Neapolis in età imperiale
Note Silvana Cagnazzi, Le leggi di Solone Stefania Tuccinardi,
Architetture funerarie e reimpiego dell’antico a Teggiano
Rassegne Alessandro Arienzo, Thucydides Anglicus. Gli Eight Bookes
di Thomas Hobbes tra politica, filologia ed erudizione Massimiliano
Lanzillo, Uno, nessuno, centomila. A proposito di due recenti
volumi su Pericle
5
9
31
4 SOMMARIO
Recensioni Barthold Georg Niebuhr, Storie di eroi greci raccontate
a mio figlio, a cura di C. Montepaone, traduzione e note di M.
Catarzi (Eduardo Federico) Gli oggetti sulla scena teatrale
ateniese. Funzione rappresentazione comunica- zione, a cura di A.
Coppola, C. Barone, M. Salvadori (Valentina Caruso) Richard Evans,
Ancient Syracuse. From Foundation to Fourth Century Collapse
(Riccardo Sciacchitano)
231
236
241
Egidia Occhipinti, Xenophon’s reading of Herodotus. Mythical
patterns and ‘national’ stereotypes [9-30]
This study offers a discussion on the debt to Herodotus of
Xenophon’s Hellenica with reference to the characterisation of
Athenians and Spartans. It shows that some mythical accounts, such
as the stories of the Amazons, Adrastus, the Heraclides, which
developed after the Persian wars, were well-known from Herodotus
onwards, both to historians and orators, and influenced the shaping
of a crystallised image of the two cities: Athens appears as a
magnanimous city, which helps all victims of injustice, Sparta is
instead a selfish city. There is a good deal of common places about
these two cities in Xenophon’s time, and some topoi were probably
also shared by others.
Herodotus – Xenophon – Isocrates – mythical and historical
paradigms – cultural stereotypes
Eleonora Pischedda, Senofonte ed Eubulo. Lettera aperta a un
maggiorente [31-48]
This work intends to focus on the nature of the relationship
between Eubulus, Xenophon and his Poroi. At the present we do not
know if Xenophon’s Poroi was an open letter to the polis’ officers
or an attempt to offer a new economic and political programme,
maybe both of them. By comparing the available evidence (literary
sources, epigraphic data and archaeological evidence) with all the
proposals and claims made by Xenophon in his last work, I have
tried to answer this question and to discover how many of
Xenophon’s proposals were carried out, by who and in which cases
Xenophon’s advice preceded some Athenian reforms.
Xenophon’s Poroi – Athenian imperialism – ancient greek economic
thought – Eubulus – democracy and public economy
Abstracts
Daniela Motta, Il demos in Erodiano [49-81]
In Herodian’s historical view the demos appears to play an
important political role in critical stages of the Roman empire.
The political success of an emperor depends on the popular approval
in Rome or in the provincial cities, besides the support of the
soldiers. The analysis of the words demos and ochlos, used by
Herodian with different values, reveals that the historian cannot
be defined filopopular, but shows throughout interest in the
popular partecipation in civil struggles.
Herodian – Emperor – demos – ochlos – civil wars
Wanda Nobile, Il mito di Minosse e Dedalo in Sicilia e la
fondazione di Gela [83-103]
This article starts from the exegesis of the mythical tradition
about Daedalus and Minos in Sicily, considered as a product of a
historic reality, that is the foundation of Gela by the
rhodium-cretan apoikoi. In particular, the work intends to survey
the connection between the above-mentioned tradition and the one
concerning the foundation of the apoikia, as well as to reconstruct
the evolution of the mythical tradition, basing on literary sources
and archaeological evidence. Lastly, by comparing the versions of
Herodotus and Diodorus of Sicily, this article aims to demonstrate
the congruence of the choices made by these authors and also to
provide useful elements for the exegesis of some unclear sources
(Antioch., FGrHist 555 F 13 = Strab. VI 3, 2).
Daedalus – Minos – Sicily – foundation – Gela
Miriam Valdés Guía, Atenea Nike, Panateneas y victoria sobre los
gigantes. Conflicto interno y paz en el Ática del s. VI a.C. [105-
131]
The inauguration of the Athena Nike cult in archaic Athens during
the second quarter of the sixth century is undoubtedly associated
with the reorganization of the Panathenaea in 566 BC and with the
victory of the goddess against the giants, a topic closely linked
to the penteteric festival. Through the examination of the Athenian
versions of this Panhellenic myth, which involve characters like
Erichthonius or the Pallantids, it is argued that the cult of Nike
and its mythical elaborations could be associated to the claim of
victory by one or another faction in the context of the stasis that
marked the Athenian history of the sixth century.
Athena Nike – Erichthonius – archaic stasis – Gigantomachy –
Panathenaia
7abstracts
Carmine Pisano, Sulle «tracce» di Strabone: la grecità di Neapolis
in età imperiale [133-153]
In the fifth book of his Geography, Strabo describes the ancient
colony of Neapolis in imperial age, noting that «very many traces
of Greek culture are preserved there – gymnasia, ephebeia,
phratriae, and Greek names of things, although the people are
Romans». This passage poses two important issues concerning
respectively: the Strabo’s position towards Rome; the status of
Neapolis’ Greek identity in Augustan age and his relationship with
the imperial power.
Strabo – Neapolis – traces – Greek identity – imperial power
Silvana Cagnazzi, Le leggi di Solone [155-170]
Solon, named archon, was also entrusted with the task of giving
laws to Athens. Thanks to Plutarch we know some of these new laws
and the difficulties encountered by Solon in making them accepted.
Great was the discontent of the wealthier for the laws on
heiresses, protected as women in marriage, and on wills, with which
even a person who was not part of the family could be named an
heir. On the other hand, the poor were dissatisfied with the laws
that prohibited the sale of girls, daughters and sisters, and with
some of those that regulated life in the countryside. In
formulating some laws to protect women, sons and daughters, Solon
could draw inspiration from the Code of Hammurabi.
Solon – laws – marriage – heirs – Hammurabi
Stefania Tuccinardi, Architetture funerarie e reimpiego dell’antico
a Teggiano [171-206]
This paper focuses on funerary architectures of ancient Tegianum, a
municipium of Roman Lucania. The current city of Teggiano has very
few ancient monuments still visible but there is an extraordinary
amount of spolia, reused in churches and city buildings. The
analysis of these materials (i. e.: steles with Oscan and Latin
inscriptions, doric friezes and coffered ceilings), although
decontextualized, allows us to reconstruct the development of
funerary use and architectures between the end of the 2nd Century
BC and the early Imperial Age. In this perspective we discuss the
cultural and artistic relationships between the lucanian
municipium, the Greek cities of Southern Italy and Eastern
Mediterranean, and the new cultural models dictated from
Rome.
Tegianum – funerary architectures – stele – spolia –
Romanisation
Agli inizi del VI secolo, Atene era dilaniata dalla situazione di
povertà e addirittura di schiavitù in cui erano venuti a trovarsi i
piccoli contadini, una situazione così grave che cominciava ad
impensierire, per i suoi temi- bili risvolti, persino i ricchi 1,
che ne erano i responsabili. Essi, considerati dalla tradizione gli
Ateniesi più saggi (ο φρονιμτατοι), avevano perciò eletto arconte
Solone 2, affidandogli il compito di porre fine ai contrasti; la
scelta era piaciuta comunque anche ai poveri che intravedevano in
lui la persona fidata e brava (πιστν; χρηστν) che poteva migliorare
la loro condizione 3. L’arconte era entrato in carica avendo in più
i due importanti ruoli di pacificatore e di legislatore 4; la
delega ad operare era senza vincoli (ο τ μν, τ δοχ, πντα δμαλς
πιτρψαντες) e Solone poteva fare ciò che gli sembrava più opportuno
( τι δοκοη) 5. Investito di così ampi poteri 6, aveva intrapreso
anche l’arduo lavoro di
1 Penso alla notizia di Aristotele (Pol. V 6, 1305a), peraltro
isolata nella tradizione, secondo la quale pochi decenni prima a
Megara erano state sgozzate le greggi dei ricchi mentre pascolavano
lungo il fiume.
2 Nel 594 secondo Diogene Laerzio, I 62, che dipende da Sosicrate
di Rodi. La data alta è difesa da Giannattasio Andria 1989, 85-88.
Una datazione più bassa, 592, si ricava da Aristotele (Ath. Resp.
14,1). Secondo Rhodes 1981, 120-121, più che di una diversa
cronologia si tratterebbe di un banale errore di calcolo di
Aristotele o della sua fonte.
3 Plut. Sol. 13-14,1-3. 4 διαλλακτς e νομοθτης (Plut. Sol. 14,3). 5
Plut. Sol. 16,5. 6 Aristotele sottolinea l’eccezionalità della sua
magistratura (Ath. Resp. 5,2) e non
esita a definirlo κριος τν πραγμτων (6,1). Plutarco riferisce anche
che fu offerta a Solone la possibilità di instaurare la tirannide,
ma che egli rifiutò (Sol. 14,4-5). Sui poteri
Le leggi di Solone
Silvana Cagnazzi Università degli Studi di Bari ‘Aldo Moro’
[email protected]
silvana cagnazzi156
legislatore, e, con l’abituale orgoglio 7, ne aveva sintetizzato la
felice riu- scita, affermando nei suoi versi: θεσμος θ’ μοως τ κακ
τε κγαθ [...] γραψα, «leggi ho scritto ugualmente per il cattivo e
per il buono», ad indicare aristocratici e non 8.
Di queste buone leggi rimangono solo frammenti, tràditi sul finire
del IV secolo da Aristotele e soprattutto nel I secolo d.C. da
Plutarco 9, mentre in Erodoto, pur cronologicamente più vicino,
compare appena un accenno alla codificazione nel lungo racconto
della storia di Creso 10. Le tre fonti concordano sulle inaspettate
difficoltà incontrate da Solone nel fare accettare e rispettare le
sue leggi. Erodoto ricorda che in Egitto, alla corte di Amasi, e
nella ricca e potente Sardi, meta obbligata per tutti i sapienti
della Grecia, alla corte di Creso, arrivò anche Solone, allonta-
natosi dalla sua città con la scusa di fare nuove esperienze, ma in
realtà per non vedersi costretto ad abrogare le leggi che aveva
dato, sicuro, oltre tutto, che da soli i suoi concittadini non
avrebbero potuto agire,
eccezionali di Solone vd. Levi 1968, 90-91; Rodrigues 2013. Sul
rifiuto di Solone alla tirannide vd. Cagnazzi 2005, 14-16.
Eccessivo mi pare lo scetticismo di Raaflaub 1996, 1035 ss., (che
si muove sulla scia di Lefkowitz 2012) circa la possibilità di
ricostruire la figura storica di Solone dal momento che la si
ricava – come d’altra parte accadeva già in antico – dai suoi
stessi versi. La difficoltà espressa da Raaflaub è condivisa da
Pezzoli, Curnis 2012, 386.
7 Soddisfazione per la sua attività di pacificatore Solone
manifesta in Arist. Ath. Resp. 12,1 e 3 (= frr. 7 e 30, vv. 1-17;
20-27 Gentili-Prato).
8 Arist. Ath. Resp. 12,4 (= fr. 30, vv. 18-20 Gentili-Prato); vd.
Vox 1984, 109 ss. Per l’impiego del verbo γρφειν vd. Loraux 1988.
Da Plutarco (Sol. 3,5) sappiamo che secondo alcuni (νιοι δ φασιν)
le leggi furono scritte in esametri: Solone non si sarebbe
discostato così dalla tradizione della legislazione orale secondo
la quale le leggi erano cantate con accompagnamento musicale e il
verso e il ritmo garantivano la loro esatta riproposizione; vd.
Camassa 1996, 561-563; Id. 2014, 81-82. Sullo scarso livello di
alfabetizzazione delle popolazioni che hanno conosciuto un codice,
vd. ancora Camassa 1988. A riguardo si può sempre ricordare
l’episodio della vita di Aristide risalente agli inizi del V secolo
(Plut. Arist. 7,7): uno sprovveduto uomo di campagna, che neanche
lo conosceva e non sapeva scrivere, nell’assemblea che doveva
decidere l’ostracismo di alcuni uomini politici, chiese proprio ad
Aristide di scrivere sul coccio il suo nome. Secondo Missiou 2011,
l’alfabetizzazione di massa ad Atene è connessa alla presenza di un
governo democratico.
9 Arist. Ath. Resp. 8,5; 35,2; Plut. Sol. 20-24. Per l’uso fattone
dagli oratori, vd. ad esempio Dem. XXIII passim; Lys. X passim;
And. I 95; 111. Tutti i frammenti sono raccolti da Ruschenbusch
1966 (con l’edizione postuma curata da Klaus Bringmann); vd. ora
anche Leão, Rhodes 2015, che contiene frammenti non presenti nella
edizione di Ruschenbusch.
10 Hdt. I 29,1. Da notare che il grande legislatore entra nel
racconto erodoteo, sia qui che in II 177,2 (vd. infra, 164 e n.
45), con il suo etnico (Σλων νρ θηναος), come se fosse uno
straniero, un segno della lenta stratificazione dell’opera e forse
un indizio degli orizzonti più persiani che greci di Erodoto; vd.
Cagnazzi 2012.
le leggi di solone 157
legati come erano da grandi giuramenti a rispettarle 11. Aristotele
insiste sulla formulazione per niente semplice e chiara (in
particolare delle leggi relative alle eredità e alle ereditiere)
che faceva sorgere inevitabilmente molte controversie che il
tribunale era poi chiamato a dirimere. Plutarco, che è l’unica
fonte in grado di riportare molte leggi, da quelle sulle ere-
ditiere e i testamenti a quelle sulla campagna, fornisce la
testimonianza più interessante segnalando un viavai di persone in
casa di Solone pronte sia a suggerire emendamenti che a porre
quesiti 12.
È strano che le leggi, per la cui formulazione Solone aveva avuto
pie- na libertà di azione, avessero suscitato tanto malcontento.
D’altra parte esse erano improntate ad uno straordinario senso
della giustizia, tanto che Plutarco può riferire che quando
chiesero a Solone, forse proprio per metterlo in difficoltà, se
avesse scritto le leggi migliori per gli Ate- niesi (τος ρστους
θηναοις νμους γραψεν), il legislatore rispose pacato che aveva dato
le migliori che essi avrebbero accettato (ν ν προσεδξαντο τος
ρστους) 13. Sembra quindi opportuno esaminare il contenuto delle
leggi e la loro portata da molti Ateniesi considerata dannosa,
certamente perché troppo innovativa. A stare alla tradizione
confluita in Plutarco, infatti, le leggi non avrebbero soltanto
scardinato una situazione politica, sociale ed economica, ma
avrebbero trasformato la mentalità degli Ateniesi.
Sino ad allora ad Atene molte situazioni erano regolamentate dalle
leggi da poco date da Dracone 14, che Solone si affrettò ad
abrogare la- sciando in vigore soltanto quelle sull’omicidio 15.
Inoltre, mentre prima
11 Secondo Erodoto (I 29,2), Solone avrebbe imposto l’obbligo di
mantenere in vita le leggi per dieci anni; secondo Aristotele (Ath.
Resp. 7,2) e Plutarco (Sol. 25,1), sarebbe stato impossibile
modificarle prima che fossero passati cento anni. Plutarco (Lyc.
29,1-4) riferisce che anche Licurgo, soddisfatto della legislazione
data e desiderando che fosse «immortale e immutabile», θνατον […]
κα κνητον, si allontanò da Sparta dopo aver fatto giurare ai re,
agli Anziani e agli altri cittadini che non avrebbero apportato
alcun cambiamento sino al suo ritorno. Delle leggi del legislatore
spartano destinate a «restare immutabili», κνητοι διαμνειν, discute
Senofonte (Lac. Resp. 14,1; cfr. 1,2). Sulla inalterabilità delle
leggi vd. Camassa 2011, 117 ss.
12 Arist. Ath. Resp. 9,2; 11,1; Plut. Sol. 25,6. 13 Plut. Sol.
15,2. 14 Nel 621, sotto l’arcontato di Aristecmo: Arist. Ath. Resp.
4,1; Eus. Chron., II, p.
90 Schöne. Vd. De Sanctis 1975, 205 ss. (= pp. 159 ss. della
seconda edizione, Torino 1912); Id. 1939, 469 ss.; Develin 1989,
31-32.
15 Secondo la testimonianza di Arist. Ath. Resp. 7,1: νμους θηκεν
λλους, τος δ Δρκοντος θεσμος πασαντο χρμενοι πλν τν φονικν; cfr.
Plut. Sol. 17,1, il quale spiega che le leggi precedenti furono
abolite perché erano troppo severe e aggiunge che l’oratore Demade
poté dire che erano scritte col sangue e non con l’inchiostro (17,3
= Demad. fr. 23 De Falco).
silvana cagnazzi158
l’accesso alla vita politica era reso possibile sulla base di due
requisiti, la nascita e la ricchezza - naturalmente da essa
derivata - (ριστνδην κα πλουτνδην), stabilì l’allargamento del
corpo civico che ora poteva ricoprire cariche pubbliche purché in
possesso di un reddito adeguato all’importanza delle magistrature
16.
Sistemata così rapidamente la questione del codice penale e quella
di una costituzione più aperta, si poneva a Solone la difficoltà di
regolamentare per legge le questioni civili, probabilmente poco
affrontate nel loro insie- me, non ultimo per la loro notevole
varietà. Non mancavano comunque dei precedenti: da Aristotele
sappiamo che nel VII secolo a Tebe, Filolao di Corinto si era
occupato della famiglia, in particolare dell’adozione, e
soprattutto dell’eredità; che nel VI secolo a Catania, il bravo
Caronda, per primo, si era occupato del reato di falsa
testimonianza; che a Reggio, Androdamante si era occupato delle
ereditiere 17.
Ed ecco che anche il legislatore di Atene si occupava di unioni
matri- moniali e di eredità: a) affrontava il delicato problema di
una ereditiera e stabiliva che chi la sposava dovesse avere
rapporti con lei almeno tre volte al mese, e che, dopo un primo
fallito matrimonio con un uomo rivelatosi impotente, la donna
potesse risposarsi con un parente stretto del marito; b) vietava le
doti troppo ricche; c) rendeva possibili i testamenti 18.
Le tre leggi, il cui obiettivo era porre un freno all’accumulo
delle ricchezze, furono certamente suggerite a Solone dalle reali
condizioni della città, spaccata tra ricchi che diventavano sempre
più ricchi e poveri
16 Sui due requisiti vd. Arist. Ath. Resp. 3,1 e 6; sulla
costituzione ancora Ath. Resp. 7,1 e 3; 8; cfr. Plut. Sol.
18,1-2.
17 Pol. II 12, 1274a-b. Su queste figure di legislatori vd.
Pezzoli, Curnis 2012, 396 ss. 18 Il resoconto più compatto della
legislazione soloniana è in Plutarco, nella Vita di
Solone, ai capitoli 20-24. Nel lavoro le leggi verranno analizzate
secondo il medesimo ordine seguito dalla fonte. Poche e
incomprensibili sono, infatti, le tracce dell’originaria
successione delle leggi nelle tavole. L’elemento più interessante è
che nella prima tavola (quindi all’inizio del codice) compariva la
legge che stabiliva che l’arconte dovesse lan- ciare maledizioni
contro chi esportava illegalmente generi alimentari oppure che
pagasse una multa di cento dracme (Plut. Sol. 24,2). Da un passo
precedente si apprende che la tredicesima tavola recava l’ottava
legge, la quale stabiliva che riacquistavano il diritto di
cittadinanza coloro che ne erano stati privati prima dell’arcontato
di Solone, a meno che non fossero stati condannati per omicidio,
per strage oppure fossero in esilio per avere tentato di instaurare
la tirannide (19,4). L’ultima traccia poggia sulla testimonianza di
Demetrio del Falero, il quale era in grado di calcolare che il
premio di cinque dracme, dato a chi catturava un lupo, e di una
dracma, dato a chi catturava un cucciolo di lupo, corrispondevano
al valore di un bue e di una pecora fissato nella sedicesima tavola
(23,4). L’ammontare della multa e dei premi fissato in dracme è
proprio di un lessico moder- nizzante, se si condivide l’ipotesi
dell’assenza della circolazione della moneta al tempo di Solone;
vd. Rhodes 1981, 126; Crawford 1982, 14 ss. Ma sul problema vd.
anche le interessanti considerazioni di Harris 1997, spec. 110, e
di Faraguna 2012, 188.
le leggi di solone 159
che diventavano sempre più poveri. Plutarco sottolinea la
concretezza della legislazione quando riferisce che Solone adattò
le leggi alla situa- zione piuttosto che la situazione alle leggi
(τος πργμασι τος νμους μλλον τ πργματα τος νμοις προσαρμζων) 19. A
riprova si può ricordare che Solone, nell’Atene d’inizio secolo,
nella quale acceso era il contrasto tra i nobili e il popolo 20,
aveva voluto una legge che rendeva privo dei diritti politici
(τιμον) chi, in caso di discordia, non si schierava con una delle
due parti, una legge che gli procurò subito delle critiche e fu
giudicata singolare e strana (διος e παρδοξος) 21.
Consideriamo ora nello specifico lo spirito delle tre leggi per
capire il loro impatto sugli Ateniesi. A proposito della prima
legge, che entrava con forza nell’intimità della coppia, si legge
in Plutarco che «sembra stra- vagante e ridicola», τοπος δ δοκε κα
γελοος. Parole molto forti nelle quali sembra di poter cogliere,
più che il punto di vista di Plutarco o delle sue fonti, l’eco di
una parte dell’opinione pubblica ateniese e la reazione sdegnata
dei mariti messi da parte. A conferma di tale interpretazione si
può sottolineare che – come si legge subito dopo – non mancavano
comunque coloro che, più saggiamente, consideravano la nuova legge
un bene, τοτο δ ρθς χειν τινς φασι, perché, nel ripristinare una
legge di natura, ricopriva di vergogna il marito che aveva
contratto matrimonio attratto dalla posizione patrimoniale della
moglie, ed approvavano che la legge stabilisse che l’ereditiera, a
quel punto, non potesse scegliere un uomo qualsiasi con il quale
risposarsi, ma un parente del marito, al fine di garantire al
medesimo casato la discendenza 22.
Molto interessante è, dal punto di vista formale, nell’espressione
τινς φασι l’uso del plurale e del presente con cui nel testo di
Plutarco è inserito il giudizio dei contemporanei di Solone. Il
presente φασι e il precedente δοκε si possono confrontare con altri
presenti analoghi che contengono giudizi sull’operato del
legislatore: ε δ’ χει (20,3), è bene che l’ereditiera sposi un
parente del marito; ες τοτο δ συντελε (20,4), è in linea con questa
disposizione che la sposa mangi una mela cotogna prima
19 Plut. Sol. 22,3. In 22,1 e in 22,3 è l’uso del verbo ρω (ρν […]
νμον γραψεν e ρν […] ταξεν) a sottolineare che la legge risponde a
una esigenza concreta. La stessa concretezza era alla base
dell’azione politica di Solone, il quale «vedendo» che il popolo
era tronfio e ardito per la cancellazione dei debiti, istituì un
secondo consiglio: ρν τν δμον οδοντα κα θρασυνμενον τ τν χρεν φσει
δευτραν προσκατνειμε βουλν (19,1).
20 Il grave problema sociale è descritto da Arist. Ath. Resp. 2
(μετ δ τατα συνβη στασισαι τος τε γνωρμους κα τ πλθος πολν χρνον
κτλ.) e da Plut. Sol. 13,3-4.
21 Plut. Sol. 20,1; cfr. Arist. Ath. Resp. 8,5. 22 Plut. Sol. 20,2.
Sul diritto di famiglia, vd. le osservazioni di Piccirilli 1990 ,
224-226.
silvana cagnazzi160
di chiudersi in camera con lo sposo 23; παινεται (21,1), è lodata
la legge di Solone che vieta di parlar male di un morto; δοκοσι
(23,1), sembrano molto strane le leggi sulle donne; παρχει δποραν
(24,4), presenta difficoltà la legge sulla concessione della
cittadinanza limitata agli esuli e a coloro che si trasferivano ad
Atene con la famiglia; τοτο δ ποισαι φασιν (24,4), dicono che
l’abbia fatto perché essi davano maggiori garanzie.
La seconda legge stabiliva l’ammontare della dote, ridotta a tre
abiti e ad un corredo di poco valore, con il lodevole obiettivo –
può riferire Plutarco grazie alle sue fonti – di riportare
l’istituzione del matrimonio ad un legame affettivo tra i coniugi e
di toglierle ogni patina di interesse 24.
La terza legge dava la innovativa possibilità ad una persona di
lasciare, in assenza di figli, liberamente i propri beni ad eredi
scelti al di fuori della famiglia. Solone riconosceva così più
valore ai legami di amicizia che a quelli familiari e, con questa
legge – riferisce Plutarco –, si procurò una buona fama (εδοκμησε)
25.
Nonostante Solone si vanti di avere scritto leggi avendo in mente,
di volta in volta, tutte le fasce economiche e sociali, è chiaro
che le tre appena ricordate non potevano che toccare e persino
danneggiare i più ricchi, vale a dire gli aristocratici, passati
rapidamente, dalla rassegnata scelta dell’arconte pacificatore e
dall’atteggiamento di piena fiducia nel legislatore, alla critica
26.
23 La notizia di una disposizione di Solone secondo la quale la
sposa doveva giacere con lo sposo dopo aver mangiato una mela
cotogna, perché, con la bocca profumata, l’incontro fosse più
piacevole, compare anche in Plut. Coniug. Praec. 138d e Aitia Rom.
et Gr. 279f. Sul legame del frutto con la dea dell’amore vd.
Pirenne-Delforge 1994, 410 ss.
24 Plut. Sol. 20,6: ο γρ βολετο μισθοφρον οδ’ νιον εναι τν γμον.
An- che in 20,1, l’interpretazione del provvedimento del
legislatore relativo all’obbligatorio coinvolgimento dei cittadini
nella lotta delle fazioni è introdotta con il verbo βολομαι:
βολεται δ’ ς οικε κτλ. Tali osservazioni potrebbero risalire a
Ermippo di Smirne, che nel III secolo in due sue opere (περ
νομοθετν e περ τν πτ σοφν) si era occupato dei legislatori e dei
sapienti. Le altre fonti citate da Plutarco per la legislazione
soloniana sono Eraclide Pontico, allievo di Speusippo (successo a
Platone alla guida dell’Accademia) e di Aristotele, citato in 22,4,
e Demetrio del Falero, bibliotecario ad Alessandria, citato in
23,3. Gli ultimi due commentatori potrebbero a loro volta avere
utilizzato l’opera, per noi perduta, περ τν Σλωνος ξνων, di
Aristotele, il primo a indagare sulle intenzioni del legislatore;
cfr. Ruschenbusch 1966, 40 ss. Non è chiaro se il fine della legge
fosse quello di contrastare l’ostentazione del lusso (cfr.
Piccirilli 1990, 230 che la definisce una legge suntuaria) oppure
la dispersione della ricchezza delle grandi famiglie.
25 Plut. Sol. 21,3. 26 È infatti impensabile che fosse stato «the
common people» a richiedere leggi scritte;
vd. le obiezioni di Camassa 1988, 131 a Bonner, Smith 1968, 67.
Sulla polarizzazione tra ricchi aristocratici e poveri
‘democratici’, vd. Arist. Ath. Resp. 2,1-2; 5,1; 6,2-3; cfr.
Cagnazzi 1980, 307; Ead. 1984, 11-12.
le leggi di solone 161
Ancora più innovative erano le leggi pensate a tutela di soggetti
deboli, i figli e, in particolare, le figlie.
Tra le preoccupazioni principali di Solone c’era la pace sociale e,
«vedendo» (ρν) che la città si riempiva di gente che si trasferiva
nella regione peraltro molto povera e improduttiva dell’Attica e
che, di conseguenza, dal mare non arrivavano beni perché non c’era
alcuna possibilità di scambio, spinse i cittadini ai lavori
manuali. Arrivò quindi a stabilire con una legge che un figlio non
era obbligato a mantenere il padre, se questi non gli aveva
insegnato un mestiere. Con un’altra legge, giudicata forse già dai
contemporanei un intervento particolarmente duro (κενο δδη
σφοδρτατον), stabilì che un figlio, nato dall’unione con un’etera,
non aveva l’obbligo di mantenere il padre 27. Le due leggi non
riguardavano i ricchi aristocratici, che verosimilmente non avevano
bisogno di essere mantenuti dai figli e i cui figli non avevano
bisogno di imparare un mestiere, mentre le fasce sociali
interessate alla nuova economia, non più soltanto agricola, erano
quelle più basse: gli zeugiti e soprattutto i teti 28.
A loro volta le leggi di Solone sulle donne punivano ora, con un
in- tervento moralizzatore, non solo la violenza carnale, ma anche
la vendita delle ragazze, figlie e sorelle. Queste leggi
suscitarono molto scalpore, come si può ricavare dalle parole λως δ
πλεστην χειν τοπαν ο περ τν γυναικν νμοι τ Σλωνι δοκοσι 29. È
possibile cogliere nell’espressione πλεστην τοπαν 30 l’eco dei
giudizi espressi, in parti- colare sulla seconda legge, dai
contemporanei del legislatore, scontenti di essere così privati del
guadagno proveniente dal turpe commercio. La prassi doveva essere
in vita soprattutto nei ceti più umili e bisognosi. Sappiamo
infatti che la povertà dei contadini privati della loro terra aveva
raggiunto livelli di guardia, al punto che molti (πολλο) erano
costretti a vendere i figli senza la paura di essere puniti, dal
momento che nessuna legge lo impediva 31.
Estremamente innovative dovevano apparire anche le leggi con le
quali Solone intendeva regolamentare la vita in campagna. Esse
fissavano una buona ricompensa per chi consegnava un lupo;
sancivano l’utilizza- zione dei pozzi pubblici, oppure del pozzo
del vicino, soltanto dopo che
27 Plut. Sol. 22,1; 4. 28 Cfr. Sciacchitano 2014, 128. 29 Plut.
Sol. 23,1. 30 Da notare che poco prima (a 20,2) è impiegato
l’aggettivo τοπος a proposito
della legge sulle ereditiere. 31 Plut. Sol. 13,5.
silvana cagnazzi162
il contadino avesse scavato abbastanza in profondità nel proprio
terreno e non avesse trovato acqua; stabilivano la distanza alla
quale dovevano essere piantati gli alberi, soprattutto il fico e
l’olivo, lungo il confine, perché non danneggiassero con le radici
il campo del vicino; la distanza alla quale dovevano essere
sistemati nuovi alveari rispetto a quelli già esistenti del vicino;
il divieto di esportazione dei prodotti della terra, tranne l’olio
32.
Solone si attribuisce il merito di non avere ceduto alla richiesta
di distribuzione della terra 33. Tuttavia, con la liberazione dalla
schiavitù 34, con la cancellazione dei debiti, la σεισχθεια 35, e
con la rimozione dei cippi di confine (ροι) 36 posti abusivamente
dagli aristocratici a contenere terre sacre e pubbliche delle quali
si erano impossessati 37, i piccoli con- tadini sfruttati avrebbero
potuto pian piano recuperare della terra 38. Le leggi agrarie
miravano, quindi, a tutelare, nella recente ripartizione della
popolazione, la fascia sociale più debole. Lo spirito che animava
Solone legislatore era però lo stesso che era alla base della sua
azione politica, a proposito della quale egli con orgoglio dichiara
di avere dato al popolo tanto privilegio quanto basta 39. Le leggi
intendevano, infatti, ripristinare, anche se con qualche garanzia
in più, le passate condizioni di vita dei meno abbienti e
sottrarli, grazie alla ritrovata possibilità di lavorare, alla
forzata dipendenza dai più ricchi. Nella visione lungimirante
dell’uomo politico, anche se lentamente, si sarebbe potuti arrivare
a garantire in città una sia pur limitata mobilità sociale. Così si
può spiegare la notizia di Aristotele relativa all’esistenza di
un’epigrafe, risalente comunque all’inizio del V secolo incisa
sulla statua di Antemione, un teta che, en- trato a far parte della
classe dei ricchi cavalieri, lasciava di tale fortunato
32 Plut. Sol. 23,3-24,1. 33 Arist. Ath. Resp. 12,3 (= fr. 29b, vv.
8-9 Gentili-Prato); cfr. Ath. Resp. 12,5 (= fr.
31 Gentili-Prato). Glielo impediva tra l’altro la sua carica di
arconte, se si può retrodatare la notizia di Aristotele secondo la
quale il magistrato doveva tutelare la proprietà per la durata
della sua carica (Ath. Resp. 56,2).
34 Arist. Ath. Resp. 12,4 (= fr. 30, vv. 8-15 Gentili-Prato). 35 Il
termine non figura nei frammenti di Solone, ma compare più tardi in
Arist.
Ath. Resp. 6,1-2; 12,4 e in Plut. Sol. 15-16. 36 Arist. Ath. Resp.
12,4 (= fr. 30, v. 6 Gentili-Prato). 37 Dem. XIX 254 (= fr. 3, vv.
12-14 Gentili-Prato). 38 Per questa proposta di ricostruzione e per
l’analisi delle fonti, sempre utile è Ma-
saracchia 1958, 137 ss.; cfr. Piccirilli 1990, 199 ss.; ma vd.
soprattutto i recenti contributi di van Wees 2006 e di Faraguna
2012. In tale quadro suonano comunque pesanti le parole di
Aristotele quando scrive che ai teti Solone diede «soltanto», μνον,
la possibilità di partecipare all’assemblea e ai tribunali (Ath.
Resp. 7,3). Sulla istituzione del tribunale popolare e sulla sua
importanza nella vita politica ateniese, vd. Bearzot, Loddo
2015.
39 Arist. Ath. Resp. 12,1 (= fr. 7, v. 1 Gentili-Prato): δμ μν γρ
δωκα τσον γρας σσον παρκε.
le leggi di solone 163
passaggio un ricordo imperituro, senza dimenticare di ringraziare
gli dèi: νκειται […] ν κροπλει εκν Διφλου, φ πιγγραπται τδε Διφλου
Ανθεμων τνδ νθηκε θεος, / θητικο ντ τλους ππδ μειψμενος 40.
Eppure, nonostante ancora una volta il legislatore intendesse
miglio- rare le condizioni di vita in città, i suoi provvedimenti
non furono esenti da critiche. Lo si può ricavare da Plutarco che,
grazie alle sue fonti, può aggiungere che Solone «pensava» che
bisognasse aiutare nel bisogno, non incoraggiare l’ozio 41, segno
che tra i più poveri c’era anche chi aveva ormai fatto della
propria condizione un ‘lavoro’. Insieme alla notizia della
determinazione, attraverso la legge, della distanza alla quale
andavano piantati gli alberi, Plutarco è anche in grado di
riportare il giudizio di co- loro che erano pronti a riconoscere al
legislatore, non ultimo, una grande esperienza delle colture: ρισε
δ κα φυτειν μτρα μλ μπερως. Il complimento induce a riflettere su
quali fossero le fasce sociali che potevano trarre vantaggio dalla
corretta e ordinata messa a dimora degli olivi e si può pensare che
ad essere soddisfatti fossero i ricchi, proprietari di estese aree
coltivabili.
Particolarmente interessante è un’altra legge riportata da
Plutarco. Sempre sollecito della realizzazione della pacifica
convivenza, Solone, che era stato eletto arconte in una città nella
quale con la violenza era stata tolta ai più poveri la possibilità
di sopravvivere, che scriveva a chia- re lettere di non volere
procurarsi ricchezze ingiustamente (δκως), e denunciava quanti si
erano arricchiti con azioni ingiuste (δκοις ργμασι) 42, legiferò
perché tutti vivessero onestamente. Dispose quindi che l’Areopago
controllasse da dove ciascuno traeva i mezzi per vivere e punisse
gli sfaccendati 43.
Il legislatore non aveva recepito la legge da altri legislatori
greci e magnogreci, ma dal re Amasi d’Egitto. Questi – si legge in
Erodoto – era un uomo di origini semplici (δημτης) e non di
famiglia illu- stre (οκης οκ πιφανος), che quando non aveva di che
vivere (τ πιτδεια), se ne andava in giro a rubare. La sua personale
esperienza
40 Arist. Ath. Resp. 7,4. Sui problemi testuali e storici del passo
e dell’iscrizione, vd. Rhodes 1981, 143-145.
41 Plut. Sol. 23,6: πορ γρ ετο δεν βοηθεν, οκ ργαν φοδιζειν. 42 Vd.
Stob. (περ δικαιοσνης) III 9,23 (= fr. 1, vv. 7-8 Gentili-Prato
[cfr. Plut.
Sol. 2,4]); Dem. XIX 254 (= fr. 3, v. 11 Gentili-Prato). 43 Plut.
Sol. 22,3. La legge è comunemente assimilata al νμος ργας (vd. ad
esempio
Piccirilli 1990, 239), peraltro di difficile attribuzione: essa
potrebbe, infatti, risalire sia a Dracone (Plut. Sol. 17,2; cfr.
fr. XI Gernet-Bizos dell’orazione di Lisia Contro Aristone) sia al
tiranno Pisistrato, secondo la testimonianza di Teofrasto (Plut.
Sol. 31,5).
silvana cagnazzi164
gli aveva suggerito, una volta divenuto re, di stabilire con una
legge il controllo, fatto ogni anno dal governatore della
provincia, delle entrate di ciascuno. Probabilmente Solone conobbe
la legge in uno dei tanti viaggi fatti quando era ancora giovane
(νος ν) e per rimpinguare le finanze prosciugate dal padre si era
dato al commercio 44; in seguito, nel suo ruolo di legislatore, la
utilizzò e gli Ateniesi se ne servono sempre, perché è una legge
senza biasimo (τ κενοι ς αε χρωνται, ντι μμ νμ), in una parola
perfetta 45.
La notizia erodotea suggerisce di continuare a cercare a oriente
an- tichi codici ai quali Solone poté ispirarsi 46; e, in
particolare, penserei al codice del re babilonese Hammurabi 47.
Esso era noto già in antico: il cilindro di basalto nero, sul quale
le leggi erano state incise in accadico nella prima metà del XVIII
secolo, nella prima metà del XII secolo fu portato da Babilonia a
Susa come bottino di guerra dal sovrano elamita Shutruk-Nakhunte
(I); in seguito sopravvisse alla distruzione di Susa del 646 da
parte del colto re assiro Assurbanipal, che anzi provvide a
farne
44 Plut. Sol. 2,1 (= Hermipp., FGrHistCont 1026 F14a). La notizia è
in contrasto con quella erodotea (I 30,1) di un viaggio fatto da
Solone in Egitto soltanto dopo aver dato le leggi ad Atene e quindi
in età più matura, tradizione che sancisce la superiorità di Atene
e che non convince Bollansée 1999, 189-197; cfr. Gazzano 2011. Il
problema è spinoso tanto più che si può osservare che, se – come
suggerisce Erodoto – si colloca la partenza di Solone dopo il 594,
il soggiorno alla corte di Amasi e a quella di Creso non coincide
con la durata dei regni dei due sovrani, che vanno rispettivamente
dal 570 al 526 e dal 560 al 546; vd. How, Wells 1928, 66-67. Di
tale difficoltà cronologica non sembra essersi accorto lo storico
per il quale il soggiorno di Solone a Sardi sarebbe avvenuto nel
553; cfr. Asheri 1988, 282. Molto interessante per la storia della
tradizione il commento di Plutarco (Sol. 27,1), disposto a passar
sopra ad ogni difficoltà cronologica pur di salvare la notizia
dell’incontro con Creso che mette così bene in luce la grandezza
d’animo e la saggezza dell’eroe della Vita.
45 Hdt. II 177; 172,2; 174,1. La stessa collocazione cronologica
del viaggio in Egitto del giovane Solone compare in Diod. I 77,5;
cfr. 98,1. A proposito dell’origine straniera della legge si può
notare che l’aggettivo πιτδειος è un neologismo erodoteo e che
l’aggettivo μωμος è un hapax erodoteo (vd. Powell 1938, s.
vv.).
46 «Contribuì […] a indurre i Greci alla codificazione – osservava
De Sanctis 1975, 466 – l’esempio di quegli Orientali con cui si
trovavano più a contatto. Leggi scritte erano in uso fin da tempo
antichissimo nell’Asia Minore, e a noi stessi molto ne è trasmesso
da documenti assiri e hittiti». Il primo a dare un codice era stato
il re sumero Ur-Nammu, che regnò tra la fine del XXII e l’inizio
del XXI secolo; dopo di lui Lipit-Ishtar nella seconda metà del XX
secolo. Questi re legislatori vegliano sul loro popolo come pastori
ed è molto interessante che l’immagine compaia in seguito a
occidente a proposito del legislatore di Locri, Zaleuco. In un
frammento della Costituzione dei Locresi di Aristotele (548 Rose)
egli è un pastore (ποιμν) al quale Atena suggerisce le leggi da
dare alla città; vd. Camassa 1986, 141 ss.; Id. 1996, 567-568.
Sulla storia orientale, vd. la bella sintesi di Liverani 1988,
267-269; 325; 410-415.
47 Sulla diversa figura del legislatore in Grecia e nel Vicino
Oriente, vd. Harris 2006, 293 ss.
le leggi di solone 165
fare una copia per la biblioteca di Ninive, e a Susa, divenuta in
seguito la capitale dell’impero persiano, rimase e qui è stato
ritrovato 48.
All’inizio del prologo 49, Hammurabi dichiara di essere stato
chiamato dagli dèi Anu il Sublime, re degli Anunaki (un gruppo di
divinità sumere), e Bel, il signore di Cielo e Terra, tramite
Marduk, il pantocratore figlio di Ea (il Dio della giustizia), a
portare giustizia nel paese impedendo che il forte opprimesse il
debole e, dopo avere elencato le sue azioni e le sue doti,
soddisfatto, alla fine del prologo, afferma di avere assicurato il
benessere del popolo. Nell’epilogo il re invita ogni suo successore
a non cambiare le leggi, se non vuole essere maledetto da tutti gli
dèi, lui e la sua discendenza. Allo stesso modo Solone, fedele al
suo ruolo di pa- cificatore, è sicuro che la tormentata Atene non
andrà in rovina perché Zeus e Pallade Atena la proteggono e che la
giustizia tornerà a regolare i rapporti tra gli uomini; poi,
altrettanto sicuro della bontà delle sue leggi, si preoccupa di
assicurare ad esse «forza» (σχν) con un giuramento sacro che le
renda non abrogabili 50.
Ma non sono tanto questi generici richiami che colpiscono nel con-
fronto tra i due legislatori, il babilonese e l’ateniese, e nemmeno
il contesto nel quale si trovano ad operare, una critica situazione
sociale ed econo- mica determinata dall’indebitamento e dal
progressivo impoverimento dei piccoli contadini 51. A oriente tale
situazione ha già determinato la frequente pubblicazione di editti
regi che annullavano i debiti contratti in stato di necessità e la
schiavitù che ne conseguiva 52.
È invece molto interessante che nel codice di Hammurabi e, poi, tra
le leggi di Solone, compaiano leggi con disposizioni simili che, da
una parte, intendono tutelare soggetti deboli: le mogli, le figlie
e i figli; dall’altra, fissare l’asse ereditario con l’introduzione
della libera scelta dell’erede. Si può, infatti, ricordare che nel
codice babilonese si stabilisce che in un matrimonio nel quale
l’uomo non abbia rapporti con la donna, questa non possa essere
considerata sua moglie (articolo 128); che un uomo non
48 Portato alla luce tra il dicembre del 1901 e il gennaio del 1902
dall’archeologo francese Jacques de Morgan, il testo fu subito
tradotto dal padre domenicano Jean-Vincent Scheil (Code des lois de
Hammurabi [Droit Privé], roi de Babylone, vers l’an 2000 av. J.-C.,
in Mémoires de la Délegation en Perse, IV, 1902; La loi de
Hammurabi [vers 2000 av. J.C.], Paris 1904). Si trova al Museo del
Louvre a Parigi.
49 Ho presente la traduzione inglese di Robert F. Harper, Chicago
1904, che leggo sul sito
http://oll.libertyfund.org/titles/1276.
50 Dem. XIX 254 (= fr. 3, vv. 1-4; 30-39 Gentili-Prato); Arist.
Ath. Resp. 7,1. 51 Vd. Klengel 1993, 112-114. 52 Un’eco si può
riconoscere nel codice di Hammurabi, che assicura dopo tre
anni
la liberazione delle persone vendute (articolo 117).
silvana cagnazzi166
possa allontanare la moglie dalla propria casa senza provare la sua
colpa e che la donna, nel caso non abbia colpa, possa ritornare
alla casa paterna con la sua dote (articolo 142); che un uomo,
sposato con una donna ri- velatasi sterile, possa prendere una
concubina, ma che questa non possa essere considerata uguale alla
moglie (articolo 145); e analogamente che un uomo, sposato con una
donna che sia colpita da una malattia, non possa allontanarla dalla
sua casa e che debba avere cura di lei sino alla morte (articolo
148); nel caso però che la donna non voglia restare nella casa del
marito, si stabilisce che possa tornare nella casa paterna con la
sua dote (articolo 149). A tutela dei figli il codice babilonese
prevede che nel caso la moglie muoia, ma ci siano dei figli, la
dote vada ai figli e non possa tornare a suo padre (articolo 162);
che un padre possa dare in eredità, con testamento, terre o case al
figlio preferito e che alla sua morte quel lascito non rientri nel
patrimonio da dividersi tra i fratelli (articolo 165); che il padre
che voglia diseredare un figlio, nel caso questi non risulti
colpevole, non possa farlo (articolo 168); e ancora che una figlia,
che sia concubina, nel caso il padre muoia senza averle dato la
dote e un marito, debba ricevere una dote adeguata dai fratelli che
le assicureranno anche un marito (articolo 184).
Torniamo ora all’Atene degli inizi del VI secolo. Le leggi di
Solone, contro tutte le speranze degli scontenti, furiosi
detrattori, rimasero in vigore e nel 409, dopo la fine del governo
dei Quattrocento, si decise anzi di passare ad una loro revisione e
trascrizione. Tra gli incaricati della trascrizione figura il
corrotto Nicomaco, accusato da Lisia di avere conservato la sua
carica, anziché per quattro mesi, per sei lunghi anni aggiungendo e
cancellando leggi per denaro, e sbeffeggiato per essersi quasi
sostituito all’antico legislatore 53. In un decreto inciso su una
stele di marmo, le leggi da trascrivere sono fatte risalire a
Dracone, ma si legge anche che la prima tavola riportava la legge
sull’omicidio involontario, punito non con la solita pena di morte
54, ma con l’esilio: la disposizione potrebbe essere una traccia
dell’intervento di Solone che distingueva questo reato
dall’omicidio volontario 55. E quasi un secolo dopo Aristo-
53 Lys. XXX 2; Thuc. VIII 97,2. 54 Plut. Sol. 17,2. 55 Il decreto è
IG I3 1, 104; vd. in particolare le ll. 10-12 (= IG I2 115 = Tod,
87 =
Meiggs-Lewis2, 86). L’osservazione sui due tipi di omicidio
contemplati da Solone è in Tod 1946, 215-216. Al contrario, Gagarin
1981 pensa che sulla stele si legga l’inizio della legge originale
di Dracone. Per un’analisi dell’espressione κ προνοας, vd. Pepe
2009-2010. La testimonianza epigrafica fornisce un particolare in
più rispetto al testo di Aristotele (Ath. Resp. 7,1) e di Plutarco
(Sol. 17,1), i quali affermano semplicemente che Solone abrogò le
leggi del predecessore tranne quelle sull’omicidio (πλν τν
φονικν).
le leggi di solone 167
tele segnala che ai suoi tempi gli Ateniesi si servivano ancora (τι
κα νν) della legge di Solone relativa alla nomina, in seguito a
sorteggio, dei tesorieri, mentre non si servivano più (οκτι) della
legge di Solone relativa alla riscossione delle imposte e al
pagamento delle spese da parte dei naucrari 56.
Ma già prima della loro trascrizione ad Atene alla fine del V
secolo, le leggi di Solone avevano varcato i confini della città
per diventare un modello se, come riferisce Livio, nel 454 tre
patrizi, Spurio Postumio Albo, Aulo Manlio e Publio Sulpicio
Camerino, furono mandati ad Atene col compito di trascriverle:
missi legati Athenas [...] iussique inclitas leges Solonis
describere 57. D’altra parte già Cicerone riportava la
testimonianza di Demetrio del Falero secondo la quale era passata
nelle dodici tavole la legge di Solone che proibiva i funerali
sfarzosi e accompagnati da molte lamentazioni 58. E ancora nel II
secolo d.C. – come si legge nel Digesto – Gaio inserisce nella sua
opera la legge agraria di Solone che stabiliva la distanza dal
campo del vicino alla quale andavano piantati gli alberi del fico e
dell’olivo 59.
Abbreviazioni bibliografiche
Asheri 1988 = D. Asheri, Erodoto. Le Storie. Libro I. La Lidia e la
Persia, Milano 1988.
Bearzot, Loddo 2015 = C. Bearzot, L. Loddo, ‘Le rôle du tribunal
populaire dans l’utopie constitutionnelle oligarchique. De Solon
aux Trente Tyrans’, Politica antica 5, 2015, 99-139.
I due legislatori sono accomunati per il loro operato in Andocide
(I 81; 83-84), il quale riporta il decreto, proposto da Tisameno
nel 403 all’indomani del ristabilimento della democrazia ad Atene,
che stabiliva di avvalersi delle loro disposizioni; cfr. Xen. Hell.
II 4,42. Cercano di dimostrare che il decreto presente
nell’orazione non è autentico (come al contrario sostengono ad
esempio MacDowell 1962; Rhodes 1991) Canevaro, Harris 2012,
110-116; ai due autori risponde puntualmente, schierandosi per
l’autenticità del decreto, Hansen 2016. In linea con il recupero
delle leggi di Solone sembra comunque l’erezione nel IV secolo di
una sua statua in bronzo, posta davanti alla Stoà Pecile, che
Pausania (I 16,1) vedeva ancora ai suoi tempi; cfr. Beschi, Musti
1982, 317. Anche per Demostene (XXVI 2,23) e per Eliano (V. H. VIII
16) la statua si trovava nell’agora.
56 Arist. Ath. Resp. 8,1 e 3. Sui problemi storici dei due passi
rinvio a Rhodes 1981, 146 ss.; cfr. De Sanctis 1975, 307 ss.;
Hignett 1952, passim.
57 Liv. III 31,8; 10,5-6; cfr. Dion. Hal. AR X 51,5; 52,4. Iustin.
Dig. I 2,2 riporta la testimonianza di Pomponio che parla
dell’invio dei decemviri incaricati di cercare le leggi per Roma
più genericamente in città greche, per quos peterentur leges a
Graecis civitatibus. Sulla storicità della notizia di Livio vd.
Ogilvie 1965, 449-450.
58 Cic. de leg. II 23,59; 25,64; vd. Plut. Sol. 21,4 ss. 59 Iustin.
Dig. X 1,13.
silvana cagnazzi168
Beschi, Musti 1982 = L. Beschi, D. Musti, Pausania. Guida della
Grecia. Libro I. L’Attica, Milano 1982.
Bollansée 1999 = F. Jacoby, Die Fragmente der griechischen
Historiker Continued, IV. Biography and antiquarian literature, ed.
by G. Schepens, IVA. Biography, fasc. 3. Hermippos of Smyrna, by J.
Bollansée, Leiden - Boston - Köln 1999.
Bonner, Smith 1968 = R.J. Bonner, G. Smith, The administration of
justice from Homer to Aristotle, New York 1968.
Cagnazzi 1980 = S. Cagnazzi, ‘Δμος’, QS 11, 1980, 297-314. Cagnazzi
1984 = S. Cagnazzi, ‘Decreti dell’assemblea popolare in Erodoto e
in
Tucidide’, in Nona Miscellanea Greca e Romana, Roma 1984, 7-37.
Cagnazzi 2005 = S. Cagnazzi, ‘Aspiranti tiranni e tiranni
rinunciatari di Atene’,
RSA 35, 2005, 7-21. Cagnazzi 2012 = S. Cagnazzi, ‘Erodoto. Manuale
di storia persiana’, Politica
antica 2, 2012, 7-21. Camassa 1986 = G. Camassa, ‘Il “pastorato” di
Zaleuco’, Athenaeum 64, 1986,
139-145. Camassa 1988 = G. Camassa, ‘Aux origines de la
codification écrite des lois en
Grèce’, in Savoirs de l’écriture, 130-155. Camassa 1996 = G.
Camassa, ‘Leggi orali e leggi scritte. I legislatori’, in I
Greci,
561-576. Camassa 2011 = G. Camassa, Scrittura e mutamento delle
leggi nel mondo antico.
Dal vicino oriente alla Grecia di età arcaica e classica, Roma
2011. Camassa 2014 = G. Camassa, ‘Eforo e l’invenzione della
legge’, QS 80, 2014,
71-93. Canevaro, Harris 2012 = M. Canevaro, E.M. Harris, ‘The
documents in Ando-
cides’ On the Mysteries’, CQ 62, 2012, 98-125. Crawford 1982 = M.H.
Crawford, La moneta in Grecia e a Roma, Roma - Bari
1982. De Sanctis 1939 = G. De Sanctis, Storia dei Greci dalle
origini alla fine del secolo
V, I, Firenze 1939. De Sanctis 1975 = G. De Sanctis, Atthís. Storia
della repubblica ateniese dalle origini
alla età di Pericle, a cura di S. Accame, Firenze 19753. Develin
1989 = R. Develin, Athenian officials 684-321 B.C., Cambridge 1989.
Faraguna 2012 = M. Faraguna, ‘Hectemoroi, isomoiria, seisachtheia:
ricerche recenti
sulle riforme economiche di Solone’, Dike 15, 2012, 171-193.
Gagarin 1981 = M. Gagarin, Drakon and early Athenian homicide law,
New
Haven - London 1981. Gazzano 2011 = F. Gazzano, ‘L’Egitto e le
leggi di Atene: a proposito del viag-
gio di Solone’, in Fides amicorum. Studi in onore di Carla Fayer, a
cura di G. Firpo, Pietranico (PE) 2011, 223-241.
Giannattasio Andria 1989 = R. Giannattasio Andria, I frammenti
delle «Successioni dei filosofi», Napoli 1989.
I Greci = I Greci. Storia Cultura Arte Società, 2. Una storia
greca. I. Formazione, a cura di S. Settis, Torino 1996.
Hansen 2016 = M.H. Hansen, ‘Is Teisamenos’ decree (Andoc. 1.83-84)
a genuine document?’, GRBS 56, 2016, 34-48.
le leggi di solone 169
Harris 1997 = E.M. Harris, ‘A new solution to the riddle of the
seisachtheia’, in The development of the Polis in archaic Greece,
ed. by L.G. Mitchell, P.J. Rhodes, London - New York 1997,
103-112.
Harris 2006 = E.M. Harris, ‘Solon and the spirit of the laws in
archaic and classical Greece’, in Solon of Athens, 290-318.
Hignett 1952 = C. Hignett, A history of the Athenian constitution
to the end of the fifth century B.C., Oxford 1952.
How, Wells 19282= W.W. How, J. Wells, A commentary on Herodotus, I,
Ox- ford 19282.
Klengel 1993 = H. Klengel, Il re perfetto. Hammurabi e Babilonia,
Roma - Bari 1993 [tr. it. di König Hammurapi und der Alltag
Babylons, Zürich 1991].
Leão, Rhodes 2015 = D.F. Leão, P.J. Rhodes, The laws of Solon. A
new edition with introduction, translation and commentary, London -
New York 2015.
Lefkowitz 2012 = M.R. Lefkowitz, The lives of the Greek poets,
Baltimore 20122. Levi 1968 = M.A. Levi, Commento storico alla
Respublica Atheniensium di Ari-
stotele, I, Milano 1968. Liverani 1988 = M. Liverani, Antico
Oriente, Roma - Bari 1988. Loraux 1988 = N. Loraux, ‘Solon et la
voix de l’écrit’, in Savoirs de l’écriture,
95-129. MacDowell 1962 = D.M. MacDowell, Andokides. On the
Mysteries, Oxford 1962. Masaracchia 1958 = A. Masaracchia, Solone,
Firenze 1958. Missiou 2011 = A. Missiou, Literacy and democracy in
fifth-century Athens, Cam-
bridge 2011. Ogilvie 1965 = R.M. Ogilvie, A commentary on Livy.
Books 1-5, Oxford 1965. Pepe 2009-2010 = L. Pepe, ‘Osservazioni
sulla pronoia in tema di omicidio’,
Dike 12-13, 2009-2010, 69-90. Pezzoli, Curnis 2012 = F. Pezzoli, M.
Curnis, Aristotele. La Politica. Libro II,
Roma 2012. Piccirilli 1990 = M. Manfredini, L. Piccirilli,
Plutarco. La Vita di Solone, Milano
19903. Pirenne-Delforge 1994 = V. Pirenne-Delforge, L’Aphrodite
grecque. Contribution
à l’étude de ses cultes et de sa personnalité dans le panthéon
archaïque et classique, Athènes - Liège 1994.
Powell 1938 = J.E. Powell, A lexicon to Herodotus, Cambridge 1938.
Raaflaub 1996 = K.A. Raaflaub, ‘Solone, la nuova Atene e l’emergere
della
politica’, in I Greci, 1035-1081. Rhodes 1981 = P.J. Rhodes, A
commentary on the Aristotelian Athenaion politeia,
Oxford 1981. Rhodes 1991 = P.J. Rhodes, ‘The Athenian code of laws,
410-399 B.C.’, JHS
111, 1991, 87-100. Rodrigues 2013 = A. Rodrigues, ‘«To be a
lawgiver, a more sublimated form of
tyranny»: Solon and Peisistratus’ expression of power’, in Figure
d’Atene nelle opere di Plutarco, a cura di A. Casanova, Firenze
2013, 263-280.
Ruschenbusch 1966 = E. Ruschenbusch, Σλωνος νμοι. Die Fragmente des
solonischen Gesetzeswerkes (Historia Einzelschriften, 9), Wiesbaden
1966.
silvana cagnazzi170
Ruschenbusch 2014 = E. Ruschenbusch †, K. Bringmann, Solon: Das Ge-
setzeswerk - Fragmente. Übersetzung und Kommentar (Historia
Einzelschriften, 215), Stuttgart 2014.
Savoirs de l’écriture = Les savoirs de l’écriture. En Grèce
ancienne, sous la dir. de M. Detienne, Lille 1988.
Sciacchitano 2014 = R. Sciacchitano, ‘Su alcune leggi di Solone per
la tutela dei ceti meno abbienti (F 23 D; 55-57; 60-64; 75; 78
Ruschenbusch)’, IncidAntico 12, 2014, 123-139.
Solon of Athens = Solon of Athens. New historical and philological
approaches, ed. by J.H. Blok, A.P.M.H. Lardinois, Leiden - Boston
2006.
Tod 1946 = M.N. Tod, A selection of Greek historical inscriptions,
Oxford 1946. Vox 1984 = O. Vox, Solone. Autoritratto, Padova 1984.
van Wees 2006 = H. van Wees, ‘Mass and elite in Solon’s Athens: the
property
classes revisited’, in Solon of Athens, 351-389.