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INCA CGIL 1 INDENNITA’ ORDINARIA DI DISOCCUPAZIONE NON AGRICOLA CON REQUISITI NORMALI

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INCA CGIL 1

INDENNITA’ ORDINARIA DI

DISOCCUPAZIONE NON AGRICOLA

CON REQUISITI NORMALI

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Disoccupazione Ordinaria 2

Riforma del collocamento PubblicoDLsg 297 del 19/12/2002 pubblicato GU 15/01/2003

Modifica integrale delle procedure per individuare lo “Status di disoccupato”, definito dalla nuova normativa come la condizione del soggetto privo di lavoro e che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di un’attività lavorativa

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Disoccupazione Ordinaria 3

Riforma del collocamento PubblicoDLsg 297 del 19/12/2002 pubblicato GU 15/01/2003

I lavoratori, pertanto, alle domande di disoccupazione devono allegare una dichiarazione di responsabilità con la quale attestino di possedere lo stato di disoccupato e di aver adempiuto all'obbligo di presentarsi presso i Centri per l'impiego per l'immediata disponibilità

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Disoccupazione Ordinaria 4

SOGGETTI BENEFICIARI

Lavoratori subordinati senza garanzia di stabilità di impiego con qualifica di:

operaio non agricolo lavoratori extracomunitari con permesso non stagionale

impiegato quadro dirigente socio di cooperativa (esclusi DPR 602/70)

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Disoccupazione Ordinaria 5

SOGGETTI ESCLUSI

  lavoratori dipendenti subordinati che abbiano garanzia di stabilità di impiego, in particolare i dipendenti dello Stato e degli Enti Locali apprendisti lavoratori autonomi lavoratori parasubordinati iscritti alla gestione separata INPS soci di cooperative, di cui al DPR n. 602/70 soci di cooperative della piccola pesca di cui alla legge n.250/98 soci di cooperative teatrali e cinematografiche lavoratori dello spettacolo che esplichino la loro attività basandosi su caratteristiche artistico professionali lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno stagionale lavoratori titolari di pensione diretta caratisti , agli armatori e proprietari armatori imbarcati su navi da pesca da loro stessi armate

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Disoccupazione Ordinaria 6

CONDIZIONI PER IL DIRITTO

Licenziamento, anche per giusta causa,Sospensione temporanea dell’attività lavorativa (per cause esterne e non prevedibili),Dimissioni durante il periodo di gravidanza ( dalla data di gestazione - 300 giorni dalla data

presunta del parto) o nel primo anno di vita (o dall’entrata in famiglia in caso di adozione o affido) del figlio, il diritto può riguardare entrambi i genitori,

Dimissioni per giusta causa (circ.INPS

n.163/2003)

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Disoccupazione Ordinaria 7

In caso di SOSPENSIONE occorre

A) COMUNICAZIONE TEMPESTIVA DELL’AZIENDA ALLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO-SERVIZIO ISPETTIVO E ALL’INPS

B) PRESENTARE LA DOMANDA DI DS

C) RILASCIARE LA DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA DISPONIBILITA’ AL LAVORO PRESSO IL CENTRO PER L’IMPIEGO

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Disoccupazione Ordinaria 8

DS ORDINARIA - Requisiti soggettivi

• ESSERE DISOCCUPATI QUANDO SI INOLTRA LA DOMANDA

• AVER VERSATO UN CONTRIBUTO PER LA DS ALMENO 2 ANNI PRIMA

• AVERE 52 SETTIMANE DI CONTRIBUTI NELL’ULTIMO BIENNIO

• AVER PRESENTATO AL CENTRO PER L’IMPIEGO “LA DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA DISPONIBILITA’ AL LAVORO”

• CONSERVARE UNA RESIDUA CAPACITÁ LAVORATIVA

approfondiamo

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Disoccupazione Ordinaria 9

ANZIANITA’ di ASSICURAZIONE

Il lavoratore deve far valere almeno 2 anni di assicurazione contro la disoccupazione nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione.

Si prende a riferimento il primo giorno successivo alla data di licenziamento e il corrispondente giorno di due anni prima.

(esempio: nel caso di lavoro cessato il 13/11/2004, il biennio decorre dal 14/11/2002 )

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Disoccupazione Ordinaria 10

AVER VERSATO 1 CONTRIBUTO PER LA DSALMENO 2 ANNI PRIMA SIGNIFICA:

AVER LAVORATO ALLE DIPENDENZE CON QUALIFICA

DIVERSA DA APPRENDISTA PRESSO DITTE PRIVATE O ENTI

PUBBLICI ASSICURATI ALL’INPS PER LA DS (CROCE SULLA

CASELLA DS NEL MODULO CUD) ED AVER ALMENO 1

CONTRIBUTO SETTIMANALE

AVER LAVORATO ANCHE SOLO PER UN GIORNO NEL SETTORE AGRICOLO

Esempio: data di cessazione 30/11/2004 - biennio da ricercare fra il 30/11/2004 e il 1/12/2002 – una giornata con qualifica da OTD lavorata in qualsiasi mese nell’anno 2002 determina la maturazione del biennio.

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Disoccupazione Ordinaria 11

Le 52 sett. nel biennio devono essere

CON VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DI DS

Si deve procedere con l’operazione di verifica del minimale contributivo (dividendo la retribuzione imponibile annua, erogata o dovuta, per il minimale settimanale pari al 40% del TM –INPS).

art. 7, comma 1°, L.638/83: per l’anno 2004 il valore settimanale minimo è pari a € 164,87

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Disoccupazione Ordinaria 12

Le 52 sett. nel biennio devono essere

CON VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DI DS

NEL COMPUTO DELLE 52 SETTIMANE POSSONO RIENTRARE

ANCHE CONTRIBUTI FIGURATIVI QUALI:

MATERNITA’

LAVORO ALL’ESTERO IN PAESI CONVENZIONATI o UE

SERVIZIO MILITARE EFFETTIVO (solo se prima ha almeno 24 sett per la

DS)

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Disoccupazione Ordinaria 13

Periodi NEUTRI di prolungamento del biennio

MATERNITA’ NON COPERTA DA FIGURATIVI

(FACOLTATIVA FUORI DAL RAPPORTO DI

LAVORO NON RISCATTATA)

LAVORO ALL’ESTERO IN PAESI

NON CONVENZIONATI

MALATTIA o INFOTUNIO SUL

LAVORO

SERVIZIO MILITARE (SOLO SE ANTERIORMENTE NON CISONO 24 SETT. UTILI PER

LA DS)

SOSPENSIONE DAL LAVORO PER

CASSA INTEGRAZIONE

ARRESTO O DETENZIONE

Assenze per permessi e congedi per i figli portatori

di handicap

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Disoccupazione Ordinaria 14

“CONSERVARE UNA RESIDUA CAPACITA’ LAVORATIVA”SIGNIFICA ESSERE IN GRADO DI LAVORARE AL MOMENTO

DELLA DOMANDA DI DS

SE LA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO AVVIENEA SEGUITO DI UN LUNGO PERIODO DI MALATTIA O

INFORTUNIO, L’INPS DISPONE ACCERTAMENTISANITARI AL FINE DI DETERMINARE LA RESIDUA

CAPACITA’ DI LAVORO

SE SI E’ INABILI AL LAVORO NON C’E’ DIRITTO ALLA DS

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Disoccupazione Ordinaria 15

DS ORDINARIA - DURATA

DECORRE DALL’ 8° GIORNO SE PRESENTATA ENTRO 7 GIORNI DALLA CESSAZIONE DELLA ATTIVITÁ,

DAL 5° GIORNO SUCCESSIVO ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA, SE PRESENTATA ENTRO I 68 GIORNI, E PROSEGUE PER 180 GIORNI OPPURE DALLA DATA DI ISCRIZIONE NELLE LISTE SE SUCCESSIVA ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Per i lavoratori ultra 50enni la durata è

di 270 giorni (Legge 388/2000)

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Disoccupazione Ordinaria 16

DS ORDINARIA

IL LAVORATORE OCCUPATO CONTEMPORANEAMENTE PRESSO DUE DATORI DI LAVORO, SE RESTA DISOCCUPATO A SEGUITO DELLA CESSAZIONE DI UNA DELLE DUE OCCCUPAZIONI, PUO’ ESSERE AMMESSO ALL’INDENNITA’ ECONOMICA DI DISOCCUPAZIONE, SE QUESTA INTERVENGA NELL’ATTIVITA’ CHE COSTITUISCE LA SUA PRINCIPALE RISORSA ECONOMICA

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Disoccupazione Ordinaria 17

CESSAZIONE DELL’INDENNITA’

TRASCORSO IL PERIODO MASSIMO DI GODIMENTO (180 o 270 GG NEI 365 GIORNI DALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO)

A SEGUITO DI RIOCCUPAZIONE PER OLTRE 5 GG

RIFIUTO DI UN’OCCUPAZIONE ADEGUATA

PERDITA TOTALE DELLA CAPACITA’ DI LAVORO (possibilità di ripristino dopo la guarigione)

INIZIO DI UN’ATTIVITA’ AUTONOMA

IN CASO DI CHIAMATA A SERVIZIO MILITARE DI LEVA (possibilità di ripristino al rientro)

TITOLARITA’ DI UNA PENSIONE DIRETTA

ESPATRIO

DECESSO DEL DISOCCUPATO

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Disoccupazione Ordinaria 18

CESSAZIONE DELL’INDENNITA’

Il lavoratore che espatria per motivi di lavoro o per raggiungere la residenza di un familiare all'estero decade dal diritto alle prestazioni di disoccupazione nonché all'indennità di mobilità Nel caso in cui il lavoratore, titolare di una qualsiasi delle prestazioni di disoccupazione, espatri per "brevi periodi", motivati da gravi e comprovati motivi di salute, personale o di un familiare, o da altri motivi familiari (ad esempio, matrimonio, lutto), l’INPS nel messaggio n. 931 del 27/10/2003 precisa che lo stesso conserva il diritto alle prestazioni

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Disoccupazione Ordinaria 19

SOSPENSIONE DEL PAGAMENTOCON POSSIBILITA’ DI RIOTTENERLO UNA VOLTA CESSATA LA

CAUSA DI SOSPENSIONE

RIOCCUPAZIONE FINO A 5 GG (ESCLUSO I

FESTIVI)

RICHIAMO SERVIZIO MILITARE

MALATTIA

MATERNITA’

TBC

Attenzione: ripresentare sempre la domanda

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Disoccupazione Ordinaria 20

INCOMPATIBILITA’

• CON PENSIONI DIRETTE CON PENSIONI DIRETTE (SIA COME DIPENDENTI CHE AUTONOMI)(SIA COME DIPENDENTI CHE AUTONOMI)

• CON L’INDENNITA’ DI MATERNITA’ E PATERNITA’: IN TAL CON L’INDENNITA’ DI MATERNITA’ E PATERNITA’: IN TAL CASO VIENE EROGATA L’INDENNITA’ PARENTALE ED E‘ CASO VIENE EROGATA L’INDENNITA’ PARENTALE ED E‘ DIFFERITA LA DISOCCUPAZIONEDIFFERITA LA DISOCCUPAZIONE

• CON ATTIVITA’ DI LAVORO AUTONOMOCON ATTIVITA’ DI LAVORO AUTONOMO

• CON L’ INDENNITA’ GIORNALIERA TBC (LA POST-CON L’ INDENNITA’ GIORNALIERA TBC (LA POST-SANATORIALE è COMPATIBILE SE NON C’è UNO STATO SANATORIALE è COMPATIBILE SE NON C’è UNO STATO DI MALATTIA)DI MALATTIA)

• CON L’INDENNITA’ DI MALATTIACON L’INDENNITA’ DI MALATTIA

• CON ALTRE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI (ES: CIG, CON ALTRE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI (ES: CIG, MOBILITA’, ECC..)MOBILITA’, ECC..)

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Disoccupazione Ordinaria 21

IMPORTO

DAL 01/12/200040% DELLA RETRIBUZIONE MEDIA GIORNALIERA

DEGLI ULTIMI 90 GIORNI PRECEDENTILA CESSAZIONE DELL’ATTIVITA’(COMPRENSIVA

DEI RATEI DI 13° E 14°) purché inferiore al massimale previsto per la CIGS

DAL 01/10/98 IL PAGAMENTO E’ EFFETTUATO TRAMITE ASSEGNO INVIATO A DOMICILIO O CON ACCREDITO

SU C/C BANCARIO O POSTALE

Per il 2004 l’importo massimo giornaliero dell’indennità è pari ad euro 32,33

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Disoccupazione Ordinaria 22

IMPORTO

Gratifica natalizia:a favore degli assicurati che usufruiscono dell’indennità di disoccupazione, anche per una sola giornata, nel periodo compreso tra il 18 ed il 24 dicembre è corrisposto, oltre all’indennità normalmente spettante, uno speciale assegno di ammontare pari a sei giorni di indennità comprese le quote giornaliere di assegno al nucleo familiare (circ. n. 53081 obg 1949/591; obg 1950/372 e 3-278 PRS 1957/1042).

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SCADENZA

LA DOMANDA VA INOLTRATA ALL’INPS ENTRO

68 GIORNISE LICENZIATI

(PIU’ L’EVENTUALEPERIODO DI PREAVVISOSE DOVUTO)

98 GIORNISE

LICENZIAMENTO IN TRONCO (PIU’

L’EVENTUALEPERIODO DI PREAVVISOSE DOVUTO)

Il termine sopra riportato può subire slittamenti in caso di: vertenza sindacale o giudiziaria, per malattia del lavoratore

iniziata entro gli 8 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro

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VALE PER:

• DIRITTO E MISURA PENSIONE DI VECCHIAIA, INVALIDITA’ E SUPERSTITI

• SOLO MISURA ( o maggiore anzianità contributiva, senza vicolo di età: 38/39/40) PENSIONE DI ANZIANITA’

DS ORDINARIAVALIDITA’ DELL’ACCREDITO FIGURATIVO

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Disoccupazione Ordinaria 25

ESPORTABILITA’ DELLA DS

Il lavoratore disoccupato in uno degli Stati membri dell’Unione Europea e, dal 1/6/2002 anche nella Svizzera, e che matura il diritto alla prestazione di DS in base alla legislazione dello Stato dove ha prestato il lavoro,può recarsi presso un altro Stato membro UE conservando il diritto alla DS.

La DS viene erogata dallo Stato presso cui il lavoratore si reca, per conto dello

Stato in cui ha maturato il diritto alla DS per un max. di 3 mesi

ART.69 Reg. CEE 1408/71

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Disoccupazione Ordinaria 26

ATTENZIONE

PER CHI E’ IN PROSSIMITA’ DEL DIRITTO A PENSIONE DI

ANZIANITA’ (in particolare per raggiungere le 1820 settimane) POTREBBE AVERE INTERESSE A

RINUNCIARE ALLA DS PER PAGARE LA CONTRIBUZIONE

VOLONTARIACHI PERCEPISCE L’ASSEGNO AL NUCLEO

FAMILIARE DURANTE L’ATTIVITA’ LAVORATIVA

NE HA DIRITTO ANCHE SULL’INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE

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Disoccupazione Ordinaria 27

ATTENZIONE

Rinuncia alla indennità

L'indennità di disoccupazione non può essere rinunciata

quando il lavoratore ha regolarmente percepito l'importo dell'indennizzo