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REPUBBLICA ITALIANA 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 1 UDIENZA DEL DI TRENTO ...... . . . -.-T----. SEZIONE 2 ore ,: .,<. 14:80 .*" ,.i+.. T-. -- -. - .= riunita con rlntenrenw del Slgnork n @ ~ ~ f l E D ~ ~ ~ -+ BIUSEJPE L,.,. .A Preu!dsnte e Relstom- UORI?XO RENZO Gludlw --- ...... - -- ... -.- II. = MOTiE8 ... .. - . MPP&EM. -- ..... ,, -- ~ 1 ~ ~ ' E l . , . -. . O .. -- - - - - . 5. :i- .--se, = - -- ," - .- ' ., . . -- - - n ha emesso la seguente SENTENZA - sul rlcorso n. 45911 1 depositato 11 221W2011 awerso AVVISO DI ACCERTAMENrO no 45798 I.C.I. 2005 contro: COMUNE DI ALA propoato dal rlcorrenbe: TRAINOTTI ANGELO VIA S MARTINO 32 38061 ALA TN - sul rlcorso n. 308/12 depoalato il 04/06/2012 - awerso AWISO DI ACCERTAMENTO n" 46618 I.C.1.2006 contro: COMUNE D1 ALA DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL proposto dal ricorrente: TRAINOITI ANGELO VlA S MARTINQ 32 989Y ;49..TM

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO - Il Sole 24 Ore: notizie di … · 2016-05-18 · 45911 1 depositato 11 221W2011 awerso AVVISO DI ACCERTAMENrO no 45798 I.C.I. 2005 contro: COMUNE DI

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REPUBBLICA ITALIANA

1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 1 UDIENZA DEL

DI TRENTO ...... ... -.-T----. SEZIONE 2 ore ,,: .,<. 14:80 .*" ,.i+.. T-. -- -. - .=

riunita con rlntenrenw del Slgnork

n @ ~ ~ f l E D ~ ~ ~ - + BIUSEJPE L,.,. .A Preu!dsnte e Relstom-

UORI?XO RENZO Gludlw - - - . . . . . . - -- ... -.- II.

= MOTiE8 . . . .. - . MPP&EM. - - . . . . . ,, -- ~ 1 ~ ~ ' E l . , . -. .

O .. -- - - - - . 5. :i- . - - s e , = - -- ," - .- '., . . - - - -

n

ha emesso la seguente SENTENZA

- sul rlcorso n. 45911 1 depositato 11 221W2011

awerso AVVISO DI ACCERTAMENrO no 45798 I.C.I. 2005 contro: COMUNE DI ALA

propoato dal rlcorrenbe: TRAINOTTI ANGELO VIA S MARTINO 32 38061 ALA TN

- sul rlcorso n. 308/12 depoalato il 04/06/2012

- awerso AWISO DI ACCERTAMENTO n" 46618 I.C.1.2006 contro: COMUNE D1 ALA

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL

proposto dal ricorrente: TRAINOITI ANGELO VlA S MARTINQ 32 989Y ;49..TM

Comtnissione Tributaria di primo grado - sezione 8econda -

Trento

R.G.R. n.4$9/11

In fqtto 4 in diritto

Con atto formulato personalmente h pmenza delle condizioni praviste dal rito, Trainot-

ti Angelo ricorreva awersa i'awiso di accertamento LC.1. notificatogli dal comune di Ala in

relazione d'anno di imposta 2005.

I1 ricorrente ecoejyiva la decadenza dalla patestà di accertamento per essergli stato noti-

ficato l'accertamento solo in data 13.1.201 1 e dunque oltce il temine di cwue anni scaduto il

3 1 dicembre precedente,

Nel merito raiummtava di aver eseguito, in data 23.6.2005, una variazione catastale del-

le pasticelle di sua proprietb procedendo allo swrpmo di patte della p.f. 1010l1 che prpwe-

deva ad acwrpare alla p.f, 1350 quale pertinenza dalla stessa. Null'altro argomentava nel me-

rito e conclitdeva chiedendo l'annullamento dell'atto per la richiamata decadenza e chiadeva il

ristoro dal18 spesa

Con ulteriore atto depositato il 4.6.2012 e registrato sub n. 308112 r.g.r. impugnava ave-

va errato nel determinare il valore catastale della nuova particella edificiale 1350 a di conse-

gue- di quello della p.T, 101 0/1 non ammettendo I'accorpamenta di una parte della seconda

alla prima. Chiedeva anche in questo ~aao l'mnullamento dell'atta in quanto la determinazio-

ne dell'lmpostq poggiava su errati pres'upposti e un %attamento" eguale a qvello dei "fondi"

confinanti (ai quali tutti era dconosciuta una p&enzialiti), can r i s t ~ r ~ di spese.

All'udianza pubblica di discussione i ricorsi venivano riuniti per identith di parti e di

materia in .trattazisne.

In entrambi i processi si era ritualmtnte costituito il Comune di Ala In persona del dale-

gato (dal sindaco previa delibera del wmiglio comunale) segretario comunale il quale, ri-

chiamati gli atti impositivi impugnati, argomentava in rito eccependo che la domanda (peti-

him) del ricorso 45911 1 m esclusivamente fotidata sulla ritenuta decadenza del Comune per

decorsa del termine massimo quinquennale, e nel merito che l'operazione di accatastamento

fosse una "operazione" esclusivamente fittizia essendo manchevoli segni materiali di delimi-

tazione dei confini che lasciassao comprendere in modo ~ i d e n t e che si era proceduto ad

tale operazione teonica. Contestava altresi che non VI fosve alcuna manifesWiotle esplicita di

volontà (definita elemento soggettivo della operazione, quasi si trattasse di un reato,, . .) che

Cor,qnissione Tributaria di primo grado - d o n e sewnda - Tmto

evidanziasse anche al Comune la volonth di variazione realizzatasi con gli atti che avevano

dato luogo al nuovo acuatastamento.

Concludeva chiedendo che venisse respinto ciascun ricorso mn vittoria anche di spese

di giudizio, che peraltro non quantlficava e che chiedeva che venissero determinate in via e-

quitativa proporiendo (!) l'importo forfettario - per nulla giu~tificato - di m 1.500,00.-

All'udienaa di discussione le parti ribadivano le prophie argomentazioni e chiedevano

l'acroglimento delle rispettive conclusioni.

Preliminarmente vanno @fintati i problemi di rito e tra questi primo tra tutti quella

dell'ammissibilit8 del ricorsq e quindi 1'ecc;ezione di decadenza dall'accertam~to per l'anno

2005 per tardiva notifica.

Quanto allyarnrnissibilità occorre osservare che correttamente il ricorrente ha allegato il

provwdimento impugnato ma @n altmttanto ha fato per dimostrare la tempestività del dmo-

sito dell'atto presi~o la Commissione Tributarja documentando la fase dell'accertamenta con

adesione. Se infatti occorre dimostrare la tempestività del ricorso, a pena di inammissibilith

dello stesso rilevabile d'ufficio, altrettanto deve essere afYernn~t0 anche per la fase

dell'etccertamento con adesione che sposta in avanti il tennine per l'impugnazione di uh pe-

riodo di novanta giorni. Anche in questo caso va accertata la Wpestivit8 del ticarso e dunque

va opportunamente e doverosamente provato che vi sia shta la fase "intemiedia e sospenaiva"

da considerare per il caIwlo del periodo trascorsa tra la notifica dell'atto e la sua Imprignwio-

ne. Il ricorrente ha dichiarato l'esistenza deiia fase di accertamento con adesione ma non la ha

in alcun modo dwmentata. Può ritenemi superata la carenza di documentazione perchd pro-

prio il Comune resistente ha dato atto che quella fase si sia realizzata storicamente, se pure ha avuto sito negativo. iì riconoscimento de1l"esistenza di una fase pre-pmoessuale proveniente

dalla parte che avrebbe interesse ad eccepirne la carenza porta a ritenere veritiera

l'affermazione del ricorrente. Ed allora sommando i termini di presentazione del ricorso e

quelii di sospensione per la fase di accertamenta cori adesione l'atto risulta tempestivamente

notificato a controparte e depositato presso questa Commissione.

Infondata b invece l'eccezione di decadenza del Comune che va quindi respinta.

Commissione Tributaria di primo grado - sezione seconda -

Tmto

Sesendo l'insegnamento costante della Suprema Corte si deve riconoscere che, wsen-

do la natificaziohe deli'awiso di a-amento tributario non un atto funzionala al processo

ma un atto amministrativo esplicativo della potesti impositiva dell'Amministrazione, l d o v e

siano rispettati i termini di cui d'art. I40 c+p.c., Patto si ha pw ben notifiwta, essendo irrile-

vante che sia mancata la consegna del'wviso di acwtamento. (cfr. Cass sez.5" n.23576106).

n ricorrente in verit8 ritiene Che l'atto sia stato notificato tardivamente per essere a lui perve-

nuta la raccomandata di notifica in data 13.1.201 1, ma il ragionamento è del tutto errato. Co-

me riwrda la sez.5" ella Suprema Corte nella sentenza n.7324 del 2012, proprio ed anche a

seguito della sentenza della Cbrte Costituzionale n.312010 richiamata dal ricorrente nella ms

moria integrativa, deve tenersi conto che il momento del perfezionamento della notlnca ai

sensi dell'art. 140 C.P.C. è diverso. Per il notificante la notifica si perfaiona con la spedizione

della raccomandata, mentre per il notificato gli effetti, e ci06 il temine di demrrenza gw

19mpugnmione. decorre dal momento in cui 81 malizza l'effetta della conoscibllith deii'atto e

ci08 decorsi dieci giorni ddl'invio della raccomandata che da awiso deli'hfhttuoso accesso

(salvo quanto detto innanzi) e degli eseguiti adempimenti o nel minor temine costituito

dall'effettivo ritiro del plico in giacenza. Orbene 8 proprio i1 ricorrente che deposita prova di

@netta o w m tempestiva notifica in data 30.12,2010 Con invio di raccomandata di avviso,

poi ritlrata i1 successivo 13.1.201 1, spedita il 30.12.2010.-

Nel merito occorre riconoscere che il ricorrente argo i1 ricorso avverso l'avviso di accer-

tamento relativo all'anna 2005 esclugivamaite sulla decadenza in cui sarebba incorso il Co-

mune, anche se nulla questi dice suI19wrote nel petiturn laddove l3ipotwi di decadenza a+-

be comportato la nullitk dell'atto e non solo la sua annullabilità.

L"imp&ezione nella richiesta non modifica peraltro l'esito ~ u i si deve pervenire perche

al di lh della correttezza o dei limiti del petiturn, non vi $ dcun argomento evidente di merito

che possa portare a ritenere contestata nel merito la fondatezp dell'accerlamenta. Il breve e

non particolarmente signlfiwtivo accenno aii'acc~tastamento eseguito non permette di com-

prendere in base a quali motivi l'atto impositiva sarebbe da annullare.

li ricorso va pertanto respinto,

A diversa soluzione deve p e r d i per il ricorso relativo all'ano di Impasta 2006.

Commissione Tributaria di primo grado - mione seconda -

Trento

11 ricorrente questa volta argomenta sulla Earrettaza del suo operato e sulla esecutività

riconosciuta dall'uHcio del catasta agli atti depositati in base ai quali una parte della superfi-

cie della p.f. 1010!1 6 stata accorpata alla p.f. 1350 quale sua pdnmza. Al riguardo si pub

anche rammentm che proprio con sentenza di questa Cmmiasione (depositata dai Comune)

sl era riconosciuto il diritto ad una superficie pertinenziala di almeno mq 300 a fini di deter-

minazione dell'imposta ICI gravante sulle de particelle in argomento.

11 Comune resistente non solo ha del tutto disatteso quella indicazione della Commis-

sione (che fa stato tra le parti in quanto la sentenza risulta definitiva) ma ha anche disatteso

quanto risulta negli atti pubblici di altri Uffici. Si fa riferimento in particolare alle rendite d e

finito dall'ufficio dei Catasto, secondo le sue ptoprie competenze. Non pare deducibile in

dubbio che non campeta al Comune sindmwe ai momento della determinazione ddl'imposta

ICI le valutazioni, pubbliche e non impugoate, operate da altri uffici con - quanto meno pari - competenza

il Comune si sarebbe dovuto limitare a calcolan l'imposta dovuta sulla base delle risul-

tanze del pubblico ufficio del catasto non potendo sindacare la "Vaith" delle annotazioni ap-

poste nei registri di guell'uficio derivanti da atti pubblici di assoluto e inwntestttto valore.

Non si comprende - n6 & in alcun modo indicato - in base a quale normativa primaria o se-

condaria possa competere al Comune di sindaorne la veridicità di arti pubblici regolarmente

annotati o sulla base di quali ''re@le" si possa affermare che debbano esistere dei confini

chiaramente segnati in ogni parte del fondo perché si possa a f f w u che gli atti posti in esse-

re siano "soggettivamente ed oggettivamente validi'' o w m anche solo che una parte del tw-

reno inizialfinisce in un luo@ ben deteminato. Covi ragionando non si vede pe~;h& dovreb-

bero esistere le azioni di regolamento di confini o di apposizione di tetrnini.. ..

A tutto concadere i1 Comune avrebbe dovuto impugnare l'atta di accatastamento e h di

classamento sulla base dei quali va poi quantiff cata dallo stesso ente l'imposta cui assoggetta-

re il bene immobile.

Errata 6 dunque la determinazione dell'imposta ichiesta da Comune per l'anno 2006 ed

il relativo avviso di accertamento va di conseguenza annu1lato.

La rkciproca soccombema dalle parti nei due ricorsi in trattazione parta aila compensa-

zione delle spese di lite (peraltro da alcuna parte affatto documentate e md nlchiarite).

Commiwione Tributaria di primo grado - sezione. seconda - Trento

R.G.R. n.4$9/11

p.q.m.

respinge il r i t m o relativmenfe all'armg di Imposta 2005 ed moglie il ricorso relativamente

all'mo di imposta 2006 e di consegrienza annuUa I"vviso di m m e n t o del Comune di

Ala n. 46616 del 7.12.201 1. Spese compensate.

Così deisa in Trento il 15.7.2013