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• Corso per Praticanti Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pescara
• Anno 2015/2016
IRAPIMPOSTAREGIONALESULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
16 dicembre 2015
Giuseppina Suffoletta - Dottore Commercialista e Revisore Legale in Pescara
Introdotta con D. Lgs. 446/1997
In vigore dal 1° gennaio 1998
Con la Legge Delega n.80 del 2003 sulla riforma fiscale si definisce la graduale eliminazione
La Corte di Giustizia Europea con la sentenza del 3 ottobre 2006 stabilisce, invece, la legittimità dell'IRAP, in quanto non è ritenuta una “duplicazione dell'IVA”
Giuseppina Suffoletta - Dottore Commercialista e Revisore Legale in Pescara
Corso Praticanti Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili anno 2015/2016
IRAP
Che cosa è l'IRAP
Si applica sul “valore della produzione netta“ determinata come differenza tra i
componenti positivi e negativi analiticamente indicati dal legislatore.
L’imposta colpisce la ricchezza allo stadio della sua produzione e non a quello della
sua percezione (come le imposte sui redditi) nè a quello del suo consumo ( come
l’IVA)
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Tributi abrogati dall'IRAP
A) Contributo per il servizio sanitario nazionale (tassa salute);
B) Imposta locale sui redditi (ILOR);C) Imposta comunale per l'esercizio d'impresa arti e
professioni (ICIAP);D) Tassa di concessione governativa sulla partita
Iva;E) Imposta sul patrimonio netto delle imprese;F) Tassa sulle concessioni comunali;G) Contributo dello 0,2% per l'assistenza di malattia
ai pensionati;H) Contributo per l'assicurazione contro la
tubercolosi.
Presupposto dell' IRAP
L'esercizio abituale, nel territorio delle regioni, di un'attività autonomamente
organizzata diretta alla produzione o lo scambio di beni, ovvero per le prestazioni
di servizi.L'attività esercitata dalle società e dagli enti,
compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto
dell'imposta.
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Corso Praticanti Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili anno 2015/2016
Caratteristiche
L'IRAP è un'imposta:reale: in quanto colpisce la ricchezza nel momento
della sua produzione. Inoltre, è espressione di una capacità contributiva impersonale ed autonoma derivante dalla combinazione di uomini, macchine e materiali;proporzionale: in quanto è calcolata sulla base di un'
aliquota fissa, ossia non cambia al variare del valore della produzione;locale: perché il suo gettito spetta alla Regione nella
quale è esercitata l'attività produttiva (federalismo fiscale);
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Corso Praticanti Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili anno 2015/2016
Caratteristichesegue….
parzialmente deducibile: perché può essere dedotta dalle imposte sui redditi per un importo pari al 10% dell'imposta versata (Finanziaria 2009);
1) Modifica apportate art. 1, comma 20-25, l. 23.12.2014 n. 190 2)Deduzione integrale dei costi per personale dipendente
assunto a tempo indeterminato per esercenti arti e professione 3)La modifica è applicabile a decorrere dal periodo di imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014: per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare la disposizione decorrerà dall’anno 2015;classificazione: è un’imposta indiretta, in quanto non colpisce né
un reddito, né un patrimonio, né un consumo.
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SOGGETTI PASSIVI
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S.p.a., S.r.l. e S.a.p.a.;
enti che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;
enti non commerciali residenti;
società ed enti di ogni tipo non residenti;
Amministrazioni Pubbliche
S.n.c., S.a.s. ed equiparate;produttori agricoli, ad eccezione dei soggetti in regime Iva di esonero;imprese individuali;esercenti arti e professioni
Soggetti IRES Soggetti IRPEF
L'Imprenditore
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Requisiti fondamentali
Professionalità
Art. 2082 c.c.“E' imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della
produzione o dello scambio di beni o di servizi”
Organizzazione
Finalità produzione e scambio di beni e servizi
Attività svolta in modo stabile e non occasionaleA scopo di lucro (concetto dibattuto, vedi le cooperative per le quali vige il concetto di mutualità prevalente) e per il mercatoNon è necessaria la continuità
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Professionalità
Organizzazionesegue …
Impostazione tradizionale:Organizzazione vuol dire
presenza di personale, cioè lavoratori dipendenti;
Se il lavoro del personale è sostituito dai macchinari non c'è organizzazione e, quindi, non vi è la qualifica di imprenditore.
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Impostazione recente:
Se c'è attività, c'è organizzazione. (Valutare la situazione caso per caso);
Non è necessario che ci sia organizzazione affinché ci sia impresa.
Organizzazionesegue…..
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La Corte Costituzionale con Sentenza 156/2001:
Ha decretato costituzionalità Irap nei confronti esercenti arti e professioni
Con la medesima sentenza ha precisato, che presupposto imposta non si verifica nei confronti professionisti che svolgono l’attività in assenza di un autonoma organizzazione
La Corte ha cioè affermato che un’attività di lavoro autonomo svolta con carattere di abitualità non realizza presupposto d’imposta se non svolta con autonoma organizzazione
Finalità
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Un'attività per essere considerata economica deve:
1.essere dedita alla produzione o allo scambio di beni e servizi e
2.produrre nuova ricchezza; Il tutto deve essere fatto con un'organizzazione d'impresa.
L'Imprenditore Commerciale
Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano:
Un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;
Un'attività intermediaria nella circolazione dei beni;
Un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;
Un'attività bancaria o assicurativa;
Altre attività ausiliarie delle precedenti.
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Art. 2195 c.c.
IL PROFESSIONISTA INTELLETTUALEAi professionisti intellettuali si applicano
le norme relative all'imprenditore solo “se l'esercizio della professione costituisce elemento di un'attività organizzata in forma di impresa” (art. 2238). Ciò significa che l'esercizio di una libera professione non attribuisce a priori la qualità di imprenditore e, dunque, neppure quella di imprenditore commerciale.
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PROFESSIONISTI SENZA ORGANIZZAZIONE
La Corte Costituzionale ( Sentenza n.156 del 10 Maggio 2001) ha
ribadito che l'Irap non si applica ai lavoratori autonomi che esercitano
la loro attività senza capitali e lavoro altrui.
Si definisce organizzata l'attività che sia in grado di svilupparsi e funzionare anche in assenza del
professionista. Essa sarà perciò assoggettata
all'Irap.
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Tra IVA e IRAP nessun contrasto
Con sentenza del
3 ottobre 2006
La Corte di Giustizia Europea ha stabilito che non esiste nessun contrasto tra IVA e IRAP in quanto, quest'ultima non può essere considerata, al pari dell'IVA, un'imposta sul volume d'affari.
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Tra IVA e IRAP
IVA
Grava esclusivamente sul
consumatore
IRAP
Grava sul produttore
Non costituisce imposta sulla cifra
d’affari
Non contrasta con art. 33 , direttiva 77/388
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Tra IVA e IRAP Differenze:
• ORIGINI
IVA
Imposta europea
IRAP
Riordino sistema fiscale, ssn, autonomia regioni
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Tra IVA e IRAP Differenze:
• CAPACITA’
CONTRIBUTIVA
IVA
CONSUMATORE
IRAP
AUTONOMA ORGANIZZAZIONE
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Tra IVA e IRAP Differenze:
• BASI IMPONIBILI
IVA
CORRISPETTIVO CESSIONI BENI E PRESTAZIONI
SERVIZI
AMMONTARE COMPLESSIVO CIO’ CHE E’ DOVUTO AL
CEDENTE O PRESTATORE E NON QUINDI UNA
DIFFERENZA
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Tra IVA e IRAP Differenze:
• BASI IMPONIBILI
IRAP
VALORE AGGIUNTO DELLA PRODUZIONE
DIFFERENZA COMPONENTI POSITIVI E NEGATIVI
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SOGGETTI ESCLUSIFondi comuni di investimentoFondi pensioneGeie – Gruppi europei di interesse economicoVenditori a domicilio soggetti a ritenuta definitiva alla fonteSoggetti in regime sostitutivo ex L.489/94 (Legge Tremonti)Agricoltori in regime di esonero da IvaCollaboratori coordinati e continuativi e collaboratori a progettoPercettori di redditi da attività occasionali di lavoro autonomo o impresa
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PERIODO D'IMPOSTA
- PERSONE FISICHE,- SOCIETA' DI PERSONEE - SOGGETTI EQUIPARATI
- STATO, - ALTRE AMMINISTRAZIONIED- ENTI PUBBLICI
SOCIETA' ED ENTI SOGGETTI AD IRES
ANNOSOLARE
ESERCIZIO OPERIODO DI GESTIONEDETERMINATO DALLALEGGE O DALL'ATTOCOSTITUTIVO
ANNOSOLARE
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Destinazione del prelievo: ipotesi 1
Se il valore della produzione netta e' realizzato nella sola regione in cui si ha il domicilio
fiscale
L'IMPOSTA DEVE ESSERE VERSATA A FAVORE DELLA STESSA REGIONE
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IPOTESI 2 Se invece il Valore della Produzione Netta è realizzato nella Regione in cui si ha il domicilio fiscale (A) e in altra Regione in cui è dislocata una sede secondaria (B) (con impiego continuativo di personale in stabilimenti operanti per un periodo inferiore a tre mesi)
Il Valore della Produzionerealizzato nellasede secondaria(B) si consideraprodotto nellaRegione (A)
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IPOTESI 3Se il Valore della Produzione Netta è realizzato nella Regione in
cui si ha il domicilio fiscale (A) e in altra Regione in cui è dislocata una sede secondaria (B) (con impiego continuativo di
personale in stabilimenti operanti per un periodo superiore ai tre mesi)
Ammontare delle retribuzionidella sede secondaria (B)divisoAmmontare complessivo delle retribuzioni erogate (A+B)perValore della Produzione Netta complessivaugualeValore della Produzione Nettariferibile all'attività esercitata nellaRegione della sede secondaria (B)
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La Legge n. 244 del 24/12/2007 (FINANZIARIA 2008) ha modificato la disciplina dell'IRAP.
Le principali novità riguardano: Differenti criteri di determinazione del valore della produzione netta in base alla differente categoria di appartenenza del soggetto passivo per ottenere basi imponibili omogenee.
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Continua…..
In particolare tassa i seguenti fattori della produzione:
Lavoro ( Costo del lavoro ad eccezione a tempo indeterminato)
Capitale ( interessi attivi e passivi)Remunerazione Produttore (utile);
Le aliquote;
La modalità di presentazione della dichiarazione
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Continua…..
Le deduzioni previste dalla normativa riguardo la base imponibile e i lavoratori dipendenti;
NB:Legge di stabilità 2015 (l. 23 dicembre 2014, n. 190): ha previsto (art. 1, commi da 20 a 25) l’integrale deducibilità delle spese di lavoro dipendente assunto a tempo indeterminato .
Per le società di persone
La base imponibile delle società di persone ed imprese individuali, a differenza dei
soggetti IRES, è determinata in riferimento alle norme tributarie, senza alcuna
derivazione diretta da criteri civilistici di quantificazione e qualificazione
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Con la Finanziaria 2008 la disciplina dell'Irap viene modificata sostanzialmente.
Ai fini dell'Irap bisogna far riferimento ai principi contabili (corretta qualificazione, imputazione temporale e classificazione).
Quindi sarà necessario controllare scrupolosamente la classificazione del nostro piano dei conti, come le voci del bilancio
CE, in quanto l'amministrazione finanziaria potrà, ai soli fini di accertamento del tributo IRAP, sindacare le classificazioni del
bilancio adottate.Giuseppina Suffoletta - Dottore Commercialista e Revisore Legale in Pescara
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Legge n. 244 del 24/12/2007
“L’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) assume la natura di tributo proprio della regione e, a decorrere dal 1º gennaio 2009, e` istituita con legge regionale”
ART. 43
Le società di capitaliCon Finanziaria 2008 per le società di capitali sono state eliminate le interferenze fiscali. Ai fini del calcolo della base imponibile assumono importanza soli i valori contabili presenti in bilancio rilevati e accertati secondo i principi contabili nazionali ed internazionali.Il “valore della produzione netta” si determina come differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alla lettera A) e B) dell'art.2425 del C.C.
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Le società di capitalisegue…Differenza tra i proventi ed i costi
della gestione “ordinaria” o caratteristica (classi A e B del conto
economico ex art. 2425 c.c.) con esclusione delle spese del
personale (dipendente, a progetto, occasionale ecc.) e perdite su crediti (art. 5) ad esclusione di
banche, soc. finanziarie e assicurazioni
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Le società di capitalisegue…
In generale: b)Attività professionali: differenza fra i compensi percepiti ed i costi inerenti esclusi interessi passivi e spese per il personale dipendente (art. 8) c)Attività non commerciali: totale retribuzioni corrisposte, salvo metodo ordinario per attività commerciali (art. 10) d)Amministrazioni pubbliche: totale delle retribuzioni corrisposte. Opzione metodo ordinario per attività commerciali (art. 10-bis)
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PLUSVALENZE E MINUSVALENZE
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Le plusvalenze e le minusvalenze generate nel periodo d'imposta successivo al 31/12/2007 determinano anch'esse la base imponibile.Le plusvalenze e minusvalenze devono essere relative a beni strumentali, indipendentemente dalla loro classificazione nel Conto Economico (A5 ordinari o E20 straordinari)
a condizione che:Siano relative a beni strumentali ammortizzabili;Non derivino da trasferimenti di azienda (cessioni,
conferimenti, fusioni e scissioni).
RATEIZZAZIONE DELLE PLUSVALENZE
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Cosa accade alle plusvalenze, conseguite entro il 31/12/2007, e rateizzate in applicazione della disciplina tributaria, e alle minusvalenze, la cui deduzione è stata rinviata agli esercizi successivi?Nonostante l'abrogazione dell'art. 11 bis D.Lgs. N,446/1997, permangono alcune interferenze fiscali; l'articolo 1, comma 51 Legge Finanziaria 2008, prevede, infatti, che“resta fermo il concorso alla formazione della base imponibile delle quote residue delle plusvalenze o delle altre componenti positive conseguite fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007 e la cui tassazione sia stata rateizzata in applicazione della precedente disciplina “
Per Il calcolo della base imponibile IRAP assumono rilevanza i dati contabili presenti nel Conto Economico come previsto dall'art. 2425 C.C.
01 ricavi delle vendite e delle prestazioni;02 variazioni delle rimanenze, di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;
03 variazioni dei lavori in corso su ordinazione;04 incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;
05 altri ricavi e proventi
06 per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;07 per servizi;
08 per godimento beni di terzi;09 per il personale (indeducibili);10 ammortamenti e svalutazioni
lett c – altre svalutazioni immobilizzazioni(indeducibili)lett.d - svalutazioni di crediti dell’ attivo circolante e delle disponibilità liquide (indeducibili);
11 variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;12 accantonamenti per rischi (indeducibili);
13 altri accantonamenti (indeducibili);14 oneri diversi di gestione
A-B =VALORE DELLA PRODUZIONE
A) VALORE DELLA PRODUZIONE
B) COSTI DELLA PRODUZIONE
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• NOVITA' :
• AI FINI IRAP SONO TOTALMENTE DEDUCIBILI:
Spese di rappresentanza Costi per autovetture e telefoni Ammortamenti civilistici Liberalità classificate in B14 (sempre deducibili) Canoni di leasing deducibili indipendentemente
dalla durata del contratto Spese di manutenzione sui beni strumentali
Tutte queste voci ai fini fiscali sono, invece, parzialmente deducibili Giuseppina Suffoletta - Dottore Commercialista e Revisore Legale in Pescara
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A1) COSTI DELLA PRODUZIONE DEDUCIBILI RELATIVI AL PERSONALE
Contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);
Spese relative agli apprendisti e ai disabili;
Spese per il personale assunto con contratti di formazione
Costi sostenuti per il personale addetto alla Ricerca e Sviluppo.
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B1) costi della produzione “non deducibili”Le spese per il personale dipendente;Compensi per prestazioni di lavoro autonomo occasionale;Compensi per attività commerciali non esercitate abitualmente;Compensi per prestazioni di lavoro assimilato a quello dipendente;ICI (che è stata totalmente deducibile fino al 2007)Utili spettanti ad associati in partecipazione che apportano solo lavoro
(assumono la natura di reddito di lavoro autonomo);Quota di interessi passivi compresa nei canoni di locazione finanziaria,
determinata dal contratto;Perdite su crediti, svalutazioni degli stessi e accantonamenti per rischi su
crediti;Accantonamenti per indennità di fine rapporto di lavoro dipendente e
collaborazione coordinata e continuativa e/o a progetto e quelli per rischi su cambio, in quanto relativi a componenti negativi irrilevanti ai fini IRAP
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C) altri costi del personale “non deducibili“:
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Le somme erogate a terzi per acquisire beni e servizi destinati alla generalità dei dipendenti e dei
collaboratori (es.:acquisto tute da lavoro) deducibili fino al 2007
Le somme erogate a dipendenti e collaboratori a titolo di rimborsi analitici di spese sostenute nel compimento delle loro mansioni lavorative
D) oneri relativi al personale dipendente utilizzato da terzi
Gli oneri relativi al personale distaccato presso terzi, ai fini IRAP sono:
DEDUCIBILI se sostenuti dal soggetto distaccante;
INDEDUCIBILI se sostenuti dal soggetto che utilizza il personale distaccato.
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Il Cuneo FiscaleUlteriori deduzioni della base imponibile IRAP vengono
introdotte con la Finanziaria 2007 dopo quelle, già a regime, previste dall'art. 11 del D.Lgs. n. 446/1997. In particolare, i commi
dal 266 al 269 dell'articolo unico della citata legge contengono numerose disposizioni che incidono sulla base imponibile IRAP al
fine di ridurre il cosiddetto cuneo fiscale, ossia il divario esistente tra
costo complessivo sostenuto dall'impresa per i lavoratori dipendenti
e retribuzione netta percepita dai lavoratori stessi.
Il nuovo assetto normativo, in sostanza, consente alle imprese di dedurre nuovi oneri connessi al costo del lavoro perseguendo,
anche, ulteriori finalità tese ad incrementare la capacità competitiva delle aziende e a promuovere l'incremento
dell'occupazione stabile. Giuseppina Suffoletta - Dottore Commercialista e Revisore Legale in Pescara
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Il Cuneo Fiscalesegue…Art. 107 Trattato:
incompatibilità di pratiche idonee a pregiudicare la concorrenza
all’interno del mercato comune Art. 108 Trattato: esame permanente da parte
Commissione dei regimi di aiuti esistenti in Stati Unione europea
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Il Cuneo Fiscalesegue…
Sono compatibili con il mercato comune:
Aiuti di carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati
senza discriminazioni determinate dall’origine dei
prodotti Aiuti destinati ad ovviare ai danni arrecati dalle calamità
naturali oppure da altri eventi eccezionali Giuseppina Suffoletta - Dottore Commercialista e Revisore Legale in Pescara
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Il Cuneo Fiscalesegue…Regolamento CE 12 dicembre
2002, n. 2204/2002 Prevede “criteri generali di
compatibilità” nel rispetto dei quali alcune categorie di aiuti
sono compatibili con il mercato interno e sono dispensati dalle procedure di preventiva notifica
e autorizzazione (regola de minimis )
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Il Cuneo Fiscalesegue…
Provvedimento 7 dicembre 2005, n. 198/2005 La Commissione ha stabilito la deduzione generale (euro
20.000) per i seguenti motivi: non costituisce un aiuto di Stato per il quale è necessaria la
preventiva autorizzazione la misura è applicabile su tutto il territorio nazionale
è previsto un sistema di tassazione specifico per categorie di contribuenti (banche, assicurazioni, lavoratori autonomi, enti non commerciali) che non ne esclude l’applicazione in alcun
caso tutte le regioni hanno facoltà di aumentare l’aliquota base
con pari diritto
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Il Cuneo Fiscalesegue…
Soggetti ammessi all’agevolazione: - società di capitali - enti commerciali
- società in nome collettivo e in accomandita semplice - persone fisiche esercenti attività commerciali
- società semplici - produttori agricoli
- enti non commerciali - società ed enti non residenti
- banche, enti creditizi, imprese assicurazioni
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Il Cuneo Fiscalesegue…
Soggetti esclusi Imprese operanti in concessione e a tariffa:
settore energia, acqua e trasporti settore infrastrutture
settore poste e telecomunicazioni settore raccolta e depurazione acque settore raccolta e smaltimento rifiuti
Banche, enti fin. e imp. ass.ni (solo 9.200 su base terr.)
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Il Cuneo Fiscalesegue…
Deducibilità integrale ai fini Irap dei: Contributi Inail
Contributi previdenziali
Il beneficio spetta solo in relazione ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato
Il beneficio è subordinato all’autorizzazione Ue (rispetto della regola de minimis)
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Deduzioni forfetarie Irap
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La Legge n. 244 del 24/12/2007 (Finanziaria 2008) ha ridotto alcune deduzioni forfetarie relative al cuneo fiscale previste per l'impiego di dipendenti a tempo indeterminato nel periodo d'imposta. Le nuove deduzioni a decorrere dal periodo d’imposta successivo al 31.12.2011 sono le seguenti:
Per ogni lavoratore dipendente al a tempo indeterminato di età di 35 anni impiegato nelle regioni del centro nord € 7.500
Per ogni lavoratore dipendente al a tempo indeterminato di età inferiore ai 35 anni impiegato nelle regioni del centro sud e ogni lavoratore di sesso femminile
€ 13.500
Per ogni lavoratore dipendente al a tempo indeterminato di età inferiore ai 35 anni impiegato nelle regioni del sud (Abruzzo, Basilicata,Campania, Calabria, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) € 15.000
Per ogni lavoratrice dipendente al a tempo indeterminato di età inferiore ai 35 anni impiegato nelle regioni del sud e ogni lavoratore di sesso femminile
€ 21.000
Non riguardano nuove assunzioni ma riguardano rapporti in essere nel periodo d’imposta che presentano i suddetti requisiti. Anche le nuove deduzioni devono essere riproporzionate al pari di quelle già esistenti, in ragione dell’eventuale orario ridotto di lavoro ovvero in caso di durata di rapporto di lavoro inferiore all’anno solare
Giuseppina Suffoletta - Dottore Commercialista e Revisore Legale in Pescara
Corso Praticanti Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili anno 2015/2016
ATTENZIONE !
Ogni categoria di contribuente ha la suaspecifica regola peril calcolo dell'IRAP.Le norme comuni vanno a completare queste regole.
DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE PER I SOGGETTI IRES
La base imponibile è ancora determinata come DIFFERENZA tra:
VALORE della PRODUZIONE (A)
meno
COSTI della PRODUZIONE (B)
sempre con esclusione delle voci:
• B9 (costi del personale dipendente)
• B.10.c (svalutazioni immobilizzazioni)
• B.10.d (svalutazione crediti)
• B.12 e B.13 (accantonamenti per rischi ed oneri)
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Corso Praticanti Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili anno 2015/2016
Base imponibile IRAP: SOCIETÀ di CAPITALI
La novità di maggiore impatto consiste nella nuova regola secondo cui i RICAVI (A) ed i COSTI (B) compresi nelle voci rilevanti ai fini IRAP vanno assunti ai fini della determinazione della base imponibile per l’importo risultante dal conto economico (valore contabile di bilancio) senza alcuna rilevanza delle variazioni fiscali in aumento o in diminuzione derivanti dal TUIR (es.: oneri a deducibilità limitata quali costi auto, spese telefoniche, ecc. concorrono per l’intero importo iscritto in bilancio)
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Base imponibile IRAP: SOCIETÀ di CAPITALIFATTISPECIE TRATTAMENTO IRAP
Costi soggetti a limiti di deducibilità ai fini IRES (spese telefonia, auto aziendali, ecc.)
Deducibili al 100% purché siano correttamente classificabili in voci bilancio CEE rilevanti ai fini IRAP
Plusvalenze e minusvalenze relative a beni strumentali
Rilevanti al 100% ma soltanto se correttamente classificabili nell’area ordinaria (voci A.5 e B.14) del conto economico CEE
Plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione immobili civili a patrimonio
RILEVANTI IN OGNI CASO
Plusvalenze derivanti da cessione di beni strumentali posseduti per almeno 3 anni
Imponibili al 100% nell’esercizio di competenza (no rateizzazione)
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Corso Praticanti Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili anno 2015/2016
La Finanziaria 2008, per le persone fisiche esercenti attività commerciali, per le SNC e SAS , ha stabilito uno nuovo sistema di determinazione della base imponibile: il valore della produzione netta si otterrà dalla differenza delle seguenti voci:
DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE SOCIETA' DI PERSONE E IMPRESE INDIVIDUALI
COMPONENTI POSITIVI COMPONENTI NEGATIVI
ricavi da cessioni di beni e prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa
ammontare di costi delle materie prime, sussidiarie e di consumo, delle merci e dei servizi
ricavi da cessioni di materie prime, sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione
ammortamento dei beni strumentali materiali e immateriali e svalutazioni
indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni
canoni di locazione anche finanziaria dei beni strumentali
contributi in denaro, o il valore normale di quelli, in natura, spettanti sotto qualsiasi denominazione in base a contratto
variazioni di rimanenze
la differenza tra le rimanenze finali e rimanenze iniziali dei beni e servizi oneri diversi gestione
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SOCIETA' DI PERSONE E IMPRESE INDIVIDUALI
Per imprenditori individuali e le società di persone, non sono deducibili:
prestazioni occasionalii costi sostenuti per collaborazioni coordinate e continuative i compensi per prestazioni di lavoro dipendente e assimilatogli utili spettanti agli associati in partecipazione la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria,
desunta dal contratto ICI (deducibile fino al 2007)le perdite e svalutazioni su creditiImu
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SOCIETA' DI PERSONE E IMPRESE INDIVIDUALI
Per imprenditori individuali e le società di persone, sono deducibili:
Minusvalenze derivanti cessioni immobili non strumentali né beni di consumo ( come evidenziato in precedenza )
Costo acquisizione marchi d’impresa e avviamento misura non superiore a 1/8 indipendentemente dall’imputazione di Conto Economico
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Determinazione della base imponibile
Imprese comm.li e ind.li: esempio determinazione imponibile
Dati conto economico: metodo della sottrazione Valore produzione (lett. a), art. 2425 c.c.):
• Ricavi 300.000 • Altri ricavi caratteristici 50.000
Totale valore produzione 350.000
Costi produzione (lett. b), art. 2425 c.c.): • Materie prime e spese consumo 140.000 • Spese locazione 10.000 • Ammortamento 12.000 • Spese lav. dip. tempo deter. e prog. 20.000 • Lav. dip. tempo ind. 30.000• Contrib. prev.li ass.li 18.000• TFR 8.000• Perdite e svalutazione crediti 10.000 • Interessi passivi 3.000
Totale costi 251.000 Diff. (remunerazione produttore) 99.000
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Determinazione della base imponibile
Imprese comm.li e ind.li: esempio determinazione imponibile
Valore produzione 350.000 Totale costi (251.000)
Differenza (remunerazione produttore) 99.000
Determinazione base imponibile: Differenza lorda 99.000
Variazioni in aumento −Spese lav. dip. tempo deter. e prog. 20.000 −Perdite e svalutazione crediti 10.000 −Interessi passivi 3.000
Base imponibile lorda 132.000 Deduzioni art. 11 co. 4-bis.1 (VP < 400.000): 1.850 x 5 dipendenti (9.250) Base imponibile netta 122.750
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Determinazione della base imponibile
Imprese comm.li e ind.li: esempio determinazione imponibile
Dati conto economico: metodo dell’addizione • La base imponibile irap corrisponde alla tassazione dei singoli fattori della produzione,
vale a dire: 1. Remunerazione del capitale 2. Costo del lavoro (ad esclusione lavoro tempo indeterminato) 3. Remunerazione produttore (utile) Dai riportati dati del conto economico i fattori della produzione sono i seguenti:
§ Costo del lavoro 20.000§ Remunerazione del capitale 3.000§ Remunerazione del produttore 99.000
Totale 122.000 § Perdite e svalutazione crediti non deducibili 10.000
Base imponibile irap netto deduzioni 132.000 Deduzioni art. 11 co. 4-bis.1 (VP < 400.000): 1.850 x 5 dipendenti (9.250)
Base imponibile netta 122.750
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SOCIETA' DI PERSONE E IMPRESE INDIVIDUALI
La Finanziaria 2008, comunque, dà la possibilità a questi soggetti di "svincolarsi" dalla normativa prevista. Infatti, le società di persone e le imprese individuali possono optare per la determinazione della base imponibile Irap con gli stessi criteri civilistici previsti per le società di capitali adottando il ”metodo analitico”, a condizione che siano in un regime di contabilità ordinaria. L’opzione :1. è irrevocabile per tre periodi d’imposta;
2. deve essere comunicata TELEMATICAMENTE all'Agenzia delle Entrate: entro: - 60 giorni dall'inizio del periodo d'imposta per il quale si esercita l'opzione; 3. si rinnova tacitamente alla fine del triennio.
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Base imponibile IRAP: IMPRESE IRPEFPer le società di persone commerciali e gli imprenditori individuali la base imponibile IRAP è data dalla DIFFERENZA tra i Proventi e gli Oneri rilevanti, che sono:Proventi:Ricavi delle vendite e delle prestazioniRimanenze finali
Oneri:Costi acquisto materie prime, sussidiarie, di consumo e di merciCosti per serviziAmmortamenti materiali ed immaterialiCanoni di locazione, leasing e noleggi
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Giuseppina Suffoletta - Dottore Commercialista e Revisore Legale in Pescara
• Compensi ricevuti
DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE: ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI
1) Costi di produzioneinerenti (diversi daquelli del personale edagli interessi passivi)
+2) Ammortamenti
+3) Compensi erogati aterzi
meno
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Corso Praticanti Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili anno 2015/2016
Deduzioni forfetarie Irap
Giuseppina Suffoletta - Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti in Pescara
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La Legge n. 244 del 24/12/2007 (Finanziaria 2008) ha ridotto le deduzioni forfetarie previste per la base imponibile
Scaglioni di base imponibile
Fino al 2007Tutti
Dal 2008 per i soggetti
IRES
Dal 2008 per i soggetti IRPEF
Fino a 180.759,91 € 8.000,00 € 7.350,00 € 9.500,00
Oltre 180.759, 91 e fino a 180.839,91 € 6.000,00 € 5.500,00 € 7.125,00
Oltre 180.839,91 e fino a 180.919,91 € 4.000,00 € 3.700,00 € 4.750,00
Oltre 180.919,91 e fino a 180.999,91 € 2.000,00 € 1.850,00 € 2.375,00
ALIQUOTE
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La Finanziaria 2008 prevede una riduzione dell'aliquota Irap ordinaria dal 4,25% al 3,9% ( aliquota base).
Restano inalterate le aliquote Irap previste per: Ø il settore agricolo (3,75% per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio
2008);Ø Per le imprese concessionarie diverse da costruzione e gestione autostrade
4,20%Ø Per banche e altri enti finanziari 4,65%Ø Per imprese assicurazioni 5.90%Ø le Pubbliche Amministrazioni che non svolgono attività commerciali ed
enti non commerciali 8,5%.
4,25% 3,9%
ALIQUOTE
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Inoltre, la Finanziaria 2008 ha stabilito che le Regioni possono deliberare un aumento massimo dell'aliquota dello 0,92% (nel 2007 era previsto un aumento massimo del 1%), quindi l'aliquota massima applicabile sarà pari al 4,82% (3,9%+0,92%).
Questa riduzione vale per tutte le Regioni, comprese quelle in deficit sanitario.
Dal 1 gennaio 2009 l'aliquota dovrà essere stabilita con Legge Regionale.
DICHIARAZIONE IRAPLa dichiarazione IRAP è obbligatoria per ogni periodo
d'imposta, da parte di tutti i soggetti passivi, anche se non è dovuta l'imposta e va redatta, a pena di nullità, su modelli conformi a quelli approvati
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La Legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008) ha stabilito che la dichiarazione Irap non deve essere più presentata in forma unificata, cioè all'interno di Unico, ma trasmessa, esclusivamente in via telematica, in forma autonoma. Sarà poi compito dell'Agenzia delle Entrate inviare la dichiarazione alle Regioni e alle Province autonome.
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Per le persone fisiche e le società di persone: il termine è fissato al 31 luglio dell'anno successivo a quello della chiusura del periodo d'imposta (2009) (già prorogato al 30 settembre)
Per le società di capitali e le Pubbliche Amministrazioni: il termine è fissato nell'ultimo giorno del settimo mese dell'anno successivo a quello della chiusura del periodo d'imposta
PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE IRAP
Esempio:una società con periodo d'imposta 01/7/2015-30/06/2016 dovrà presentare la dichiarazione IRAP 2015 entro il 31/01/2016;Una società con periodo d'imposta 01/01/2015-31/12/2015 dovrà presentare la dichiarazione IRAP 2015 entro il 30/09/2016
• SOGGETTI IRPEF Primo Acconto
Entro il 16.6 senza interessi (oppure 16.7 con gli interessi dello 0,4% per le persone fisiche, società di persone e soggetti equiparati e per società di capitali con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare)
Entro il 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura dell’esercizio o del periodo di gestione per le società di capitali con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare
Secondo Acconto
entro il 30.11 Saldo
entro il 16.6 dell'anno successivo (o entro il 16.7 con gli interessi dello 0,4%)
SOGGETTI IRESPrimo Acconto
entro il 16 del 6° mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta (o entro
30 gg. dal predetto termine con gli interessi dello 0,4%)
Secondo Accontoentro l'11° mese dell'esercizio (o entro i 30 gg. successivi con gli interessi dello 0,4%)
Saldoil giorno 16 del 6° mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta dell'anno successivo (o entro i 30 gg. successivi con
gli interessi dello 0,4%)
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VERSAMENTI Corso Praticanti Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili anno 2015/2016
SOGGETTI IRPEF
L’acconto è dovuto in misura pari al 99% della somma
versata l’anno precedente
SOGGETTI IRES
L’acconto è dovuto in misura pari al 100% della somma versata l’anno precedente
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VERSAMENTI Corso Praticanti Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili anno 2015/2016
• VIOLAZIONI E SANZIONI• Gli artt. 32, 33 e 34 del D.Lgs. 446/97 fissano le sanzioni
amministrative applicabili per le violazioni relative all'applicazione dell'IRAP. Sono tuttavia applicabili anche i principi fissati dal D.Lgs. 472/97 in materia di regime sanzionatorio tributario non penale.
• IRROGAZIONE DELLE SANZIONI• È attribuita alla commissione paritetica • regionale, costituita per permettere • a Regioni, Province e Comuni la• partecipazione alle attività di controllo • e rettifica • delle dichiarazioni, nonché di accertamento, • riscossione e relativo contenzioso.
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• SANZIONI• dal 120 al 240%
• dell'imposta dovuta con un minimo di € 258
• da € 258 a € 1.032
• Sanzione dal 100% al 200% della maggiore imposta dovuta
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VIOLAZIONIOmessa presentazione della dichiarazione annuale o presentazione con ritardo superiore a 90 giorni, in presenza di debito d'imposta
Omessa presentazione della dichiarazione annuale o presentazione con ritardo superiore a 90 giorni in assenza di debito d'imposta
Dichiarazione infedele(imponibile < a quello accertato; imposta < a quella dovuta)
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• SANZIONI
• da € 258 a € 2.065
• 30% dell'importo non versato + gli interessi
• Sanzione dal 100% al 200% della misura dei crediti stessi
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VIOLAZIONI
Dichiarazione irregolare(mancata conformità al modello approvato dal Ministero;omissione di dati necessari per l'individuazione del contribuente o per la determinazione del tributo;omissione di ogni altro elemento necessario per il controllo)
Omesso o ritardato versamento in acconto o saldo dell'imposta
Utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute
• RAVVEDIMENTO OPEROSO
• Fino al 2014
•
• La dichiarazione presentata entro 90 gg. (prima 30 gg.) dal termine ordinario rientra nella disciplina del Ravvedimento operoso. La dichiarazione sarà valida versando una sanzione del 3,00% :
• 1) Per l’omesso o insufficiente versamento si sana con l'applicazione
di 1/10 ovvero 3,00% dell’imposta entro 30 giorni dalla scadenza per il versamento dell’imposta;
di 1/8 ossia il 3,75% dell’imposta oltre i 30 giorni dalla scadenza per il versamento ma entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata inoltrata la dichiarazione tardiva;
b) pagando gli interessi moratori, calcolati giorno per giorno, al tasso legale dell’2,5% dall’01/01/2013
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RAVVEDIMENTO OPEROSOLegge di Stabilità 2015. art. 1 c. 637 del 23 dicembre 2014 n. 190
1) Per l’omesso o insufficiente versamento sono state introdotte sana con l'applicazione:
Ø) pagando gli interessi moratori, calcolati giorno per giorno, al tasso legale dell’0,5%;
Ø) La possibilità di potere rimediare all’omesso versamento o presentazione di una dichiarazione pagando una sanzione ridotta + tributo + interessi di mora, anche quando è iniziato l’accertamento della violazione o la sua constatazione da parte dell’Amministrazione finanziaria. Ad esclusione la violazione notificata tramite atto di liquidazione, accertamento o comunicazione di irregolarita’.
Ø) Sanzione ridotta a 1/9 del minimo (3.33%), se la regolarizzazione avviene entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione o dall’emissione o dall’errore.
Ø) Sanzione ridotta a 1/7 con il pagamento entro 2 anni dal termine per la presentazione della dichiarazione in caso di errori o omissioni.
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RAVVEDIMENTO OPEROSOLegge di Stabilità 2015. art. 1 c. 637 del 23 dicembre 2014 n. 190
segue…..
Ø Possibilità di ravvedersi anche al termine di attività di accesso, ispezione e
verifica, quindi dopo aver ricevuto un processo verbale di constatazione con una sanzione ridotta a 1/5 del minimo.
Ø Sono stati inoltre aboliti dal 2016 alcuni istituti come l'adesione ai processi verbali di constatazione, quello degli inviti al contraddittorio e degli avviso di accertamento non preceduto da pvc o da invito al contraddittorio
Ø Rivisti anche i termini per la notifica delle cartelle di pagamento o l'inizio degli accertamenti nel caso in cui venga presentata una dichiarazione integrativa che sana la violazione o l'errore. Tali termini per l'accertamento partono ora dal momento in cui viene presentata la nuova dichiarazione integrativa, limitatamente agli elementi oggetto di integrazione.
Giuseppina Suffoletta - Dottore Commercialista e Revisore Legale in Pescara
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ASPETTI CONTABILI DELL'IRAPI pagamenti di acconto e saldo si effettuano con le stesse modalità previste per le imposte sui redditi.
La contabilizzazione avviene come segue:
1) Al pagamento dell'acconto (giugno e novembre dell'anno X) si registra in contabilità il costo per gli acconti versati, con contropartita l'uscita finanziaria cioè il pagamento:
IRAP a Cassa o Banca
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• 2) Alla data di chiusura del bilancio (dell'anno X) si determina il carico fiscale residuo (cioè il saldo per l'anno appena chiuso); contabilmente si rileva il costo e come contropartita il debito nei confronti dell'Erario (il debito deve essere indicato al netto degli acconti versati e dei crediti d'imposta):
• IRAP a Debiti tributari
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• 3) A giugno dell'anno successivo (X+1) si versa il Saldo per l'esercizio precedente (cioè dell'anno X); contabilmente si chiude il debito verso l'Erario e, in contropartita, si registra l'uscita finanziaria:
• Debiti tributari a Cassa
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Giuseppina Suffoletta – Dottore Commercialista e Revisore Legale in Pescara
Valore della produzionevProdotti c/venditevMerci c/venditevLavorazioni c/terzivRimborsi spese di venditavResi su venditevRibassi e abbuoni passivivPremi su venditevProdotti in lavorazione c/esistenze inizialivSemilavorati c/esistenze inizialivProdotti c/esistenze inizialivSemilavorati c/apportivProdotti in lavorazione c/rimanenze finalivSemilavorati c/rimanenze finalivProdotti c/rimanenze finalivLavori in corso c/esistenze inizialivLavori in corso c/rimanenze finalivCostruzioni internevCosti di ricerca e sviluppo rinviati
QUADRO DEI CONTI PER IL CALCOLO DELL’IRAP
Costi delle materie
vMaterie prime c/acquistivMaterie sussidiarie c/acquistivMaterie di consumo c/acquistivMaterie prime c/apportivMaterie sussidiarie c/apportivMaterie di consumo c/apportivResi su acquistivRibassi e abbuoni attivivPremi su acquisti
Ricavi e proventi diversi
Fitti attivivProventi varivArrotondamenti attivivPlusvalenze ordinarievSopravvenienze attive diversevContributi c/esercizio
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Costi per servizi vSpese di trasportovSpese per energiavPubblicitàvConsulenzevSpese postalivSpese telefonichevAssicurazionivSpese di vigilanzavSpese per localivSpese esercizio automezzivManutenzioni e riparazionivProvvigioni passivevSpese d’incassovLavorazioni presso terzivCompetenze amministratorivCompetenze sindacivCompetenze società di revisione
Costi per godimento di beni di terzi vFitti passivivCanoni di leasing
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Costi per il personale Salari e stipendivOneri socialivTrattamento di fine rapportovCosti diversi del personale
Ammortamento immobilizzazioni immateriali vAmmortamento costi d’impiantovAmmortamento costi di ampliamentovAmmortamento costi di ricerca e sviluppovAmmortamento costi di pubblicitàvAmmortamento brevettivAmmortamento softwarevAmmortamento concessioni e licenzevAmmortamento avviamento
Ammortamento immobilizzazioni materiali vAmmortamento fabbricativAmmortamento impianti e macchinarivAmmortamento attrezzature industrialivAmmortamento attrezzature commercialivAmmortamento macchine d’ufficiovAmmortamento arredamentovAmmortamento automezzivAmmortamento imballaggi durevoli
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Svalutazioni vSvalutazioni immobilizzazioni immaterialivSvalutazioni immobilizzazioni materiali
Variazioni rimanenze materie vMaterie prime c/esistenze inizialivMaterie sussidiarie c/esistenze inizialivMaterie di consumo c/esistenze inizialivMaterie prime c/rimanenze finalivMaterie sussidiarie c/rimanenze finalivMaterie di consumo c/rimanenze finali
Oneri diversi di gestione vImposte e tasse deducibilivOneri varivPerdite su creditivArrotondamenti passivivMinusvalenze ordinarievSopravvenienze passive diverse
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