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a cura di V. Benzo F. Impellizzeri A. Lavieri L. Trovato es L iaisons plurilingues Mercures studi mediterranei di francesistica Lingue, culture, professioni ebook Mucchi Editore a Estratto

Il Traduttore Interprete Di Tribunale

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Traduttore

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a cura di V. Benzo

F. ImpellizzeriA. LavieriL. Trovato

esLiaisons plurilingues

Mercuresstudi mediterranei di francesistica

Lingue, culture, professioni

ebook Mucchi Editore

aEstratto

Mercuresstudi mediterranei di francesistica

ISBN 978-88-7000-648-3

Produzione digitale dicembre 2014© STEM Mucchi Editore Srl

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Indice

Prefazione

Il percorso siciliano del Convegno itinerante “Plurilinguisme et monde du travail”

Enrica Galazzi

Prefazione

Il plurilinguismo nel mondo tra realtà e prospettive: spunti di riflessione

Danielle Londei

1.

Le comunità del tradurre: dalle pratiche teoriche al mondo editoriale

a cura di Antonio Lavieri

De la subjectivité du traducteur aux conceptualisations de la traductologie

Jean-René Ladmiral

Eventi traduttivi. Quando l’oralità reinventa il quotidiano

Sabina Fontana

Total Khéops di Jean-Claude Izzo e la sua versione italiana

Antonino Velez

«Il libraio» dans tous ses états. Lettura, traduzione, editing

Paola Cadeddu

Riassunti

2.

I mercati del tradurre: formazione linguistica e orientamenti professionali

a cura di Fabrizio Impellizzeri

Enjeux actuels des métiers de la traduction

Yves Gambier

La Mediazione Linguistica orale in un’ottica didattico-professionale: Interpretazione di Trattativa Vs. Interpretazione di Conferenza

Giuseppe Trovato

Il traduttore interprete di tribunale

Sara Bani

I mercati della lingua giapponese e l’Italia

Francesco Vitucci

Riassunti

3.

Politiche di integrazione linguistico-culturale nel Mediterraneo: francofonia, plurilingui-smo, gestione dei flussi migratori

a cura di Loredana Trovato

Anthropologie de la profession et langage : des relations complexes. Approche sociolo-gique de l’identité individuelle et collective

Ali Aït Abdelmalek

(Alcune) criticità e (correlati) disequilibri del sistema politico-giuridico europeo in rap-porto ai flussi umanitari e migratori provenienti da Stati terzi

Paolo Bargiacchi

CLA e mondo del lavoro. Quale modello di Centro linguistico per l’Università italiana di oggi? Non solo sopravvivenza, ma innovazione, ricerca e promozione del plurilingui-smo

Claudio Vinti

Il ruolo della lingua inglese nell’ambiente plurilingue del Mediterraneo: il «caso» Ma-Ma-ghreb

Annalisa Bonomo

Riassunti

Appendice

Il plurilinguismo nel mondo imprenditoriale della Sicilia orientale

a cura di Veronica Benzo

Il traduttore interprete di tribunale

Sara Bani

Università degli Studi di Catania

1. Introduzione

Per garantire un equo accesso alla giustizia ai cittadini di lingua straniera, la legislazio-ne internazionale, quella comunitaria e quella nazionale prevedono il ricorso alla traduzione e all’interpretazione in ambito giudiziario: ancora oggi, però, manca la certezza dell’applica-zione pratica di tale diritto in molte realtà nazionali. Nel tentativo di adattarsi alle nuove esi-genze nate in seguito ai cambiamenti dei flussi migratori, la situazione legislativa comunita-ria (e, di riflesso, anche quella italiana) è in continua evoluzione.

La presenza del traduttore interprete di tribunale è fondamentale per garantire pari diritti ai cittadini non italofoni: sebbene la sua importanza non sia ancora pienamente rico-nosciuta, per svolgere il suo ruolo è richiesta un’alta professionalità e una solida formazione.

L’interpretazione è soltanto una delle tante complesse attività che avvengono nell’am-bito di un processo giudiziario, ma è innegabile che esista un legame tra l’esito di tale pro-cedimento e l’operato dell’interprete. Diversi studi 1 dimostrano come le scelte traduttive di un interprete all’interno di un’aula di tribunale possano incidere sull’andamento di un pro-cesso, sull’idea che una giuria o un giudice si fanno di un imputato o di una situazione, e in alcuni casi perfino sulla decisione di arrestare o meno una persona.

In ambito italiano, agli onori della cronaca sono saliti episodi in cui errori o frainten-dimenti nel servizio di traduzione e interpretazione hanno indotto i giudici a prendere delle decisioni basate su presupposti sbagliati, come quello estremamente noto del caso Yara 2, in cui una persona è stata detenuta sulla base di un’erronea traduzione dall’arabo.

Più banalmente, la mancanza di interpreti capaci (o la mancanza di interpreti tout court) è una ragione sufficiente per far slittare un processo e inceppare la macchina della giustizia 3.

In moltissimi altri casi, però, le differenze tra una prestazione di qualità e una scaden-te sono più sottili e difficilmente identificabili dagli altri attori presenti nel setting tribunale (come giudici e avvocati), che non necessariamente possiedono le conoscenze linguistiche o culturali per identificare il problema o che, pur intuendone l’esistenza, non riescono a gestir-

1 Sull’uso della cortesia da parte degli interpreti nelle aule di tribunale, vedi per esempio S. Berk-SeligSon, The bilingual courtroom: court interpreters in the judicial process, Chicago, University Press 1990, o S. Berk-SeligSon, “The impact of politeness on witness testimony: the influence of the court interpreter” in F. Pöch-hacker (ed), The Interpreting Studies Reader, Londra, Routledge 2002, pp. 278-291. Sull’effetto dei cambia-menti apportati dall’interprete sulla forza illocutoria del messaggio vedi S.B. Hale, The discourse of Court Interpreting, Amsterdam & Philadelphia, John Benjamin 2004.2 http://milano.repubblica.it/cronaca/2010/12/08/news/yara_l_immigrato_esce_e_chiede_i_danni_il_pm_era_innocente_non_dormivo_pi-9954235.3 http://www.blitzquotidiano.it/cronaca-italia/traduttore-manca-processo-stranieri-slitta-569493.

lo. Queste le parole del Pubblico Ministero Giorgio Orano, intervenuto al convegno su tra-duttori interpreti di tribunale organizzato dall’AITI nel 2000:

In molti casi il mal funzionamento del meccanismo sopra descritto si ritorce sul lavoro del magistrato che in molte, troppe occasioni, si ritrova a dover prendere decisioni molto deli-cate – già di per sé difficili, come tutte quelle che toccano la libertà delle persone – sulla base di elementi di cui sospetta una sia pure parziale inattendibilità proprio a causa della qualità approssimativa della traduzione. 4

Considerando che nel 2011 la percentuale della popolazione carceraria immigrata in Italia era del 36% 5 (una cifra che quindi non tiene neanche conto degli imputati non italofo-ni prosciolti in seguito a un processo e di tutte le persone straniere chiamate a testimoniare in un’aula di tribunale) è evidente la necessità di un servizio di interpretazione efficiente per garantire al cittadino immigrato un equo accesso alla giustizia.

2. Principali criticità

Tra le maggiori criticità del lavoro di interprete di tribunale, che rendono necessarie una solida formazione e una forte professionalità per gestire le difficoltà che si presentano in aula e lo stress che ne deriva, vi sono:

1) le varietà linguistiche usate, che spaziano dal linguaggio più tecnico al dialetto meno comprensibile 6;

2) il particolare tipo di setting, che prevede una rigida ripartizione dei ruoli e in alcuni casi una «non collaborazione» 7 tra le parti;

3) la costante tensione tra due diverse percezioni dell’interprete, da macchina che tra-duce a mediatore culturale schierato con una delle parti.

2.1 Varietà linguistiche

A rendere complesso il compito del traduttore interprete di tribunale è in primo luogo la lingua stessa. Termini e concetti relativi all’ambito giuridico o giudiziario non sono sem-pre direttamente traducibili da una lingua all’altra, o per meglio dire da una cultura all’altra, soprattutto nell’opposizione tra sistema accusatorio e inquisitorio. 8

La difficoltà terminologica non fa che aumentare nel caso di perizie, e il tempo riserva-to dal sistema giudiziario alla preparazione per l’interprete è nella maggior parte nullo, come spiega Alimenti:

4 F. CaCiagli (ed.), Traduttori/Interpreti di Tribunale. Atti del Primo Convegno, Siracusa, 14 ottobre 2000, 2004, p. 63.5 Fondazione iSMU, Rapporto sulle migrazioni 2011.6 “La formazione dell’interprete di trattativa in ambito giudiziario”, in M. rUSSo, g. MaCk (eds), Interpretazio-ne di trattativa. La mediazione linguistico-culturale nel contesto formativo e professionale, Milano, Hoepli 2005, pp. 145-159.7 Ibid.8 Per una concisa e altrettanto chiara spiegazione della differenza tra i due sistemi, vedi H. MikkelSon, Intro-duction to Court Interpreting, Manchester & Northampton, St. Jerome 2000.

Ai giovani colleghi che mi chiedono quanto tempo si ha per prepararsi rispondo che, a volte, il nostro “briefing day” lo possiamo ricavare dalla cronaca cittadina dei quotidiani, in quanto può capitare che la mattina si legga un articolo relativo alle persone che poi verranno interrogate […] 9.

Dal canto loro, imputati o testimoni utilizzano un linguaggio non necessariamente standard: in tutti i tribunali italiani le espressioni dialettali, le pronunce inintelligibili, le dif-ficoltà di espressione o comprensione dovute in molti casi a una bassa scolarizzazione sono all’ordine del giorno.

2.2. Setting

L’interpretazione in un’aula di tribunale presenta inoltre criticità legate al setting in cui si svolge l’evento comunicativo, uno spazio in cui la condotta dei diversi attori è for-temente regolamentata 10. Le regole riguardano il comportamento linguistico (chi può dire cosa, quando e come) e quello extra-linguistico. Il setting stesso (l’aula di tribunale intesa come luogo fisico) è altamente standardizzato, e prevede che i diversi attori occupino una posizione ben precisa nello spazio.

Anche l’interprete di tribunale è un attore del setting giudiziario: la sua posizione, il suo comportamento e il suo modo di tradurre sono (o quantomeno dovrebbero essere) alta-mente regolati, alla pari degli altri attori coinvolti, eppure non sempre ciò avviene, e in alcu-ni casi la prima difficoltà con cui i traduttori interpreti di tribunale si scontrano è proprio la loro collocazione spaziale all’interno dell’aula.

Inoltre, se in un setting di tipo commerciale o medico esiste la volontà di collaborare per raggiungere un obiettivo condiviso tra le parti (arrivare a un accordo o curare il paziente) in ambito giudiziario non necessariamente è così. La «non-collaborazione» è un problema che si registra con maggiore forza nei sistemi accusatori, in cui l’interprete deve affrontare difficoltà legate alle tecniche di interrogatorio utilizzate dalle parti e all’uso di un linguaggio spesso volutamente ambiguo e sofisticato.

2.3 Percezione del ruolo dell’interprete

Un’ulteriore criticità del lavoro di interprete di tribunale sta nella percezione e, di con-seguenza, nelle aspettative che gli altri attori del setting tribunale nutrono sul suo ruolo.

In alcuni casi l’interprete è considerato alla stregua di una macchina per tradurre o di un trasmettitore bilingue, come in una sentenza della corte suprema australiana, in cui i giu-dici hanno paragonato esplicitamente l’interprete a un apparecchio elettrico:

9 a.C. aliMenti, «In Italia» in F. CaCiagli (ed.), Traduttori/Interpreti di Tribunale. Atti del Primo Convegno, Siracusa, 14 ottobre 2000, 2004b, pp. 58-61.10 H. niSka, “Just Interpreting: Role Conflicts and Discourse Types in Court Interpreting” in M. MorriS (ed), Translation and the law, Amsterdam, Philadelphia, John Benjamins 1995, pp. 293-316.

The interpreter is essentially a ‘translating machine’, a bilingual trasmitter ‘not differ-ent in principle from that which in another case an electrical instrument might fulfil in over-coming the barrier of distance’ 11.

In ambito giudiziario, l’interpretazione letterale o verbatim è definita in opposizione al lavoro di altri attori: il compito di un avvocato è interpretare la legge, l’interprete inve-ce è chiamato (stando a questa versione) a tradurre letteralmente il messaggio. L’interprete dovrebbe mettere il parlante straniero nella stessa posizione di chi conosce e comprende la lingua utilizzata dall’autorità giudiziaria; la resa del testo dovrebbe produrre lo stesso effet-to e la stessa reazione nel destinatario di quelli che si sarebbero raggiunti se il non italofo-no avesse conosciuto la lingua di partenza. All’interprete di tribunale è chiesto di conserva-re non solo il significato preciso del testo di partenza, ma anche il registro, lo stile e il tono usati dal parlante: dovrà quindi decifrare messaggi deliberatamente oscuri, riuscendo poi a interpretare quegli stessi messaggi mantenendone per quanto possibile oscurità e vaghezza.

È però ingenuo pensare che la presenza di una «terza parte» (l’interprete) non con-dizioni di per sé lo scambio comunicativo: una considerazione quasi banale per chiunque abbia a che fare con questioni interlinguistiche, per cui l’idea di una traduzione o di un’in-terpretazione letterale è un vero e proprio ossimoro 12.

D’altro canto, è forte da parte dei diversi attori del setting giudiziario, e in particolare dai cittadini stranieri, la tendenza a credere che l’interprete sia schierato con loro, per la con-divisione in molti casi di una stessa lingua e di una stessa provenienza geografica e culturale. La scarsa formazione di alcuni interpreti traduttori di tribunale in Italia non fa che consoli-dare questa idea. Un interprete di tribunale poco formato corre infatti il rischio di interve-nire sulla resa con correzioni o semplificazioni; un atteggiamento spesso benintenzionato, che tuttavia distorce il processo giudiziario e ha effetti sul destino degli utenti stranieri che ricorrono all’assistenza di traduttori interpreti di tribunale. L’interprete può apportare con la migliore delle intenzioni delle modifiche al messaggio da tradurre, aggiungendo 13 o omet-tendo alcuni elementi, al fine di garantire che l’imputato o l’indagato straniero comprenda il significato di quanto detto. In questo caso l’interprete, in maniera più o meno cosciente, diventa un sostenitore di una delle parti 14, venendo meno all’imparzialità richiesta dalla leg-ge 15.

3. Riferimenti legislativi

Nonostante le tante criticità enumerate, il diritto a un interprete in tribunale è sancito, più o meno direttamente, da numerosi documenti a livello internazionale che trovano diver-se applicazioni nella legislazione internazionale, comunitaria e italiana.

11 Cit. in a. gentile et al., Liaison Interpreting. A Handbook, Melbourne, Melbourne University Press 1996, p. 103.12 H. MikkelSon, «Verbatim Interpretation: An Oxymoron», 1998.13 Per uno studio sulle aggiunte in interpretazione di tribunale si veda B. JaCoBSen, Additions in court interpre-ting, Bologna, CLUEB 2002.14 S.B. Hale, The discourse of Court Interpreting, Amsterdam & Philadelphia, John Benjamin 2004.15 In ogni caso, come osserva M. rUdvin, “How neutral is 'neutral'? Issues in Interaction and Participation in Community Interpreting” in g. garzone, P. Mead, M. viezzi (eds), Perspectives on interpreting, Bologna, CLUEB 2002, pp. 217-233, sono molti gli studi che indicano che l’idea di neutralità così cara alla tradizione del-le aule di tribunali occidentali non è poi così condivisa come potremmo credere.

3.1 Legislazione internazionale e comunitaria

La stessa Dichiarazione universale dei diritti umani, approvata dalle Nazioni Unite nel 1948, stabilisce all’articolo 2 che ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciati nella dichiarazione senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di ses-so, di lingua, mentre l’articolo 10 sancisce il diritto ad un’equa e pubblica udienza davanti ad un tribunale indipendente ed imparziale: dalla combinazione di questi due articoli si deduce il diritto di ogni individuo a ricorrere all’interpretazione in ambito giudiziario.

Pochi anni dopo, nel 1950, è firmata a Roma la Convenzione europea per la salva-guardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), sotto l’egida del Consi-glio d’Europa, che indica esplicitamente che ogni accusato ha il diritto di essere informato dei procedimenti a suo carico in una lingua a lui comprensibile e di farsi assistere gratuita-mente da un interprete.

A questi primi importanti documenti seguono poi la Convenzione europea di assisten-za giudiziaria in materia penale (nel 1959) e la Raccomandazione n. R(81)7 del Consiglio d’Europa (1981), che ancora una volta affrontano esplicitamente la questione dell’interpre-tazione di tribunale.

In ambito comunitario, un passo fondamentale nella strada verso un equo accesso alla giustizia è avvenuto quando il parlamento europeo e il consiglio europeo hanno approvato le direttive 2010/64/UE e 2012/13/UE che sanciscono i diritti di informazione, traduzione ed interpretariato nel processo penale, e che indicano la necessità di dotarsi di norme minime comuni relative all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali con l’obiettivo di rafforzare la fiducia reciproca tra i paesi dell’Unione europea (Ue) e di garantire il diritto ad un processo equo.

Il termine ultimo di trasposizione delle due direttive sono rispettivamente il 27 otto-bre del 2013 e il 2 giugno 2014: ciò significa che entro quella data teoricamente tutti i pae-si dell’Ue saranno obbligati ad adattare i loro sistemi di giustizia alle richieste comunitarie.

3.2 Legislazione nazionale

La stessa costituzione italiana, all’articolo 3, stabilisce l’uguaglianza di tutti i cittadi-ni di fronte alla legge, e all’articolo 24 sottolinea l’inviolabilità del diritto di difesa. L’art. 111 contempla specificamente il diritto all’assistenza linguistica in favore di imputati non italo-foni: «Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato [...] sia assi-stita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo».

È infatti l’ambito penale quello più delicato e in cui diventa più pressante la presenza di un traduttore interprete 16.

Il codice di procedura penale (articolo 109, comma 1) stabilisce che la lingua ufficiale dei procedimenti penali che si svolgono nel nostro paese è l’italiano. Se questa regola rispon-de ad ovvie esigenze di comprensibilità e funzionalità, oltre a testimoniare un patrimonio linguistico comune, la garanzia di un’assistenza linguistica e di misure di tutela adeguate nei confronti del cittadino straniero sono previste dagli articoli che vanno dal 143 al 147 e che riguardano specificamente i servizi di traduzione e di interpretazione.

16 Per quanto invece riguarda il codice di procedura civile, le disposizioni riguardanti il traduttore interpre-te di tribunale sono contenute negli articoli 122 e 123. Contrariamente a quanto accade nel codice di procedu-ra penale, qui si fa una netta distinzione tra la figura del traduttore (per la parte scritta) e quella dell’interpre-te (per la parte orale).

Ai sensi del primo comma dell’articolo 143, nel caso in cui l’imputato non sia in grado di comprendere la lingua italiana, l’omissione della nomina dell’interprete e la conseguente violazione del diritto di difesa dell’imputato comporta la nullità del processo. Lo stesso arti-colo però non prevede l’obbligo dell’assistenza dell’interprete per ogni processo in cui l’im-putato sia straniero: quest’ultimo ha la libertà di poter richiedere o meno l’assistenza lingui-stica. Al comma 2 del medesimo articolo, il soggetto incaricato della nomina dell’interprete viene genericamente denominato «autorità procedente». L’articolo 144 prevede una serie di incompatibilità per l’interprete: oltre alle fattispecie più comuni (interdizione dai pubblici uffici o legami con l’imputato o la parte lesa), si possono verificare dei casi in cui l’interpre-te incorre in tale incompatibilità schierandosi suo malgrado con una delle parti. Per evitare di incorrere in atteggiamenti che potrebbero rivelarsi equivoci agli occhi degli altri attori del procedimento, l’interprete deve «limitarsi a tradurre solo per il giudice quando questi parle-rà con l’imputato o con l’avvocato e viceversa» 17, evitando dunque di «intervenire come vero e proprio mediatore fra questi ultimi […] salvo che di volta in volta l’interprete non chieda ed ottenga l’autorizzazione del giudice che sta effettuando l’interrogatorio» 18.

3.2.1 Lacune legislative

La normativa in vigore nasconde alcune lacune 19, in primis la mancata distinzione tra le competenze dell’interprete e del traduttore.

Inoltre, non vi è chiarezza circa la soglia oltre la quale si riveli necessaria un’assistenza linguistica a favore di un cittadino straniero. Tali indicazioni sarebbero particolarmente utili per la stessa autorità procedente, chiamata a valutare l’opportunità della nomina di un inter-prete. Va infatti precisato che, contrariamente a quanto avviene per i cittadini italiani appar-tenenti a minoranze linguistiche riconosciute (che usufruiscono sempre di una tutela lingui-stica, a prescindere dalla loro conoscenza della lingua italiana), il solo fatto che un imputato straniero non possegga la cittadinanza italiana non è di per sé un presupposto sufficiente per l’assegnazione di un interprete. Sul giudice non incombe l’obbligo di provvedere alla nomina di un interprete «qualora l’imputato straniero mostri, in qualsiasi maniera, di rendersi con-to del significato degli atti compiuti con il suo intervento o a lui indirizzati» 20 e assuma per-sonalmente «iniziative rivelatrici della sua capacità di difendersi adeguatamente» 21.

In terzo luogo, l’autorità procedente dispone di un ampio potere discrezionale per la selezione dell’interprete, dato che la legge si limita a definire le caratteristiche che rendo-

17 a.C. aliMenti, “Il traduttore in ambito privatistico ed extragiudiziale; il traduttore in ambito pubblicistico e processuale; l’interprete traduttore di parte” in F. CaCiagli (ed.), Traduttori/Interpreti di Tribunale. Atti del Primo Convegno, Siracusa, 14 ottobre 2000, 2004a, pp. 9-17.18 Ibid.19 Già segnalate in a.C. aliMenti, “Il traduttore di tribunale”, in a. Padellaro (ed.), La traduzione: saggi e documenti IV, Roma, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato 1999, pp. 1-19; e. Ballardini, “The interpreter /translator in Italian criminal proceedings: quality of linguistic assistance for non Italian speaking foreigners”, in g. garzone, P. Mead, M. viezzi (eds), Perspectives on interpreting, Bologna, CLUEB 2002, pp. 205-215. e. Ballardini, “L’interprete nel processo penale italiano: profilo professionale e ipotesi di formazione”, in M. rUSSo, g. MaCk (eds), Interpretazione di trattativa. La mediazione linguistico-culturale nel contesto forma-tivo e professionale, Milano, Hoepli 2005, pp. 167-179. Per un’analisi della figura dell’interprete di tribunale rispetto a quella del perito e del consulente tecnico, vedi a. longHi, “L’interprete nel processo penale italiano”, «Intralinea», 7, 2004-2005.20 Sentenza del Tribunale di Palermo, 24 settembre 2011.21 Ibid.

no un candidato interprete non idoneo e non indica esplicitamente i prerequisiti che questi dovrebbe possedere per fornire un servizio di qualità.

Le fondamentali questioni della competenza e della qualità del servizio di traduzione e interpretazione per i tribunali rimangono, inevitabilmente, aperte, così come rimane aperta la questione dell’assenza di un codice deontologico e di condotta specifico per questa profes-sione, nonché di un albo di riferimento.

3.3 Albo per riconoscimento

La creazione di un albo dei traduttori interpreti di tribunale, con un’iscrizione vinco-lata al possesso di requisiti ben determinati, quali percorsi formativi specifici o esperienza sul campo, potrebbe essere il primo passo verso un maggiore riconoscimento professiona-le. Questo servirebbe a garantire la qualità del servizio reso dagli iscritti e un equo tratta-mento economico per gli appartenenti. L’adesione all’albo implicherebbe inoltre il rispet-to di un preciso codice deontologico da parte di ogni iscritto, un elemento che costituirebbe una garanzia non solo per gli utenti del servizio, imputati e testimoni stranieri, ma anche per l’autorità che si serve degli interpreti.

Non esistendo a oggi un albo dei traduttori interpreti, in ambito giuridico, questi con-fluiscono per l’ambito civile nell’albo dei consulenti tecnici e per l’ambito penale in quello dei periti, insieme ad altre figure professionali appartenenti a categorie molto diverse.

Nei casi in cui sia difficile reperire un interprete per una combinazione linguistica poco diffusa, i tribunali si vedono costretti a nominare un professionista freelance in grado di lavorare con una lingua internazionale largamente diffusa che risulti sufficientemente nota allo straniero (lingua veicolare), o ad affidare l’incarico ad un parlante che abbia la stessa lingua madre dell’imputato.

Alcuni tribunali richiedono l’iscrizione preliminare al ruolo dei periti e degli esperti presso la Camera di Commercio. In linea teorica, tale iscrizione dovrebbe essere una sorta di garanzia di qualità per tutte quelle professioni per le quali non è previsto un albo profes-sionale, come nel caso di interpreti e traduttori. Si ritiene che detta iscrizione possa equiva-lere all’iscrizione negli albi professionali richiesta dalla legge per i professionisti organizzati in ordini o collegi, in quanto essa dovrebbe garantire le capacità professionali dell’esperto e l’osservanza di regole deontologiche.

In genere è richiesta la laurea, non necessariamente in traduzione, interpretazione o lingue; nel caso di lingue più rare è accettato anche il diploma di scuola superiore, soprattut-to da parte di cittadini stranieri. Le competenze linguistiche dei candidati in alcuni (per non dire molti) casi non vengono verificate, neanche per quanto riguarda la conoscenza dell’ita-liano da parte di aspiranti interpreti e traduttori. La revisione periodica dell’albo è effettuata per cancellare nominativi di iscritti per i quali sia sorto uno degli impedimenti previsti dalla legge per l’esercizio del ruolo, ma l’eventuale esclusione si basa più su considerazioni di tipo giuridico e amministrativo rispetto alla condotta dell’interprete (condanne, provvedimenti disciplinari) piuttosto che su una concreta verifica della qualità del servizio reso.

4. Alcuni casi siciliani

Considerando le enormi disparità di formazione, professionalità, combinazione lin-guistica presenti all’interno dei diversi tribunali su tutto il territorio italiano, sarebbe fon-damentale poter contare su informazioni specifiche sugli interpreti di tribunale: la loro età, la loro formazione, la frequenza con cui lavorano presso un tribunale, le altre attività lavo-rative svolte, le combinazioni linguistiche maggiormente richieste. Nonostante le difficoltà di reperimento delle informazioni, la comunità accademica (grazie anche al laborioso lavo-ro sul campo di molti studenti) sta faticosamente cercando di mappare la situazione dell’in-terpretazione nei tribunali italiani con interviste a operatori giudiziari (avvocati, magistra-ti, gip) e agli stessi interpreti.

Sono già stati pubblicati alcuni lavori di sintesi dei primi risultati 22, necessariamente parziali proprio per la scarsa regolamentazione della professione e la mancanza di un albo. Nell’ambito delle ricerche effettuate, la maggioranza degli interpreti intervistati ha dichiara-to di avere una formazione sostanzialmente autodidatta e di aver sviluppato autonomamen-te negli anni alcune convinzioni sul proprio ruolo e sulle competenze necessarie per operare con successo in aula. Nella maggior parte dei casi, però, gli intervistati hanno anche dichia-rato di svolgere questa professione solo saltuariamente, in combinazione con altre attività tra le più disparate (dall’insegnamento all’attività di massaggiatrice), e di non avere codici deontologici di riferimento.

Nell’ambito di questa mappatura, presentiamo di seguito le modalità di accesso alla professione in quattro realtà siciliane: Palermo, Ragusa, Modica e Caltagirone.

4.1 Palermo

Per iscriversi all’albo dei periti e consulenti tecnici del tribunale penale di Palermo è necessario presentare una dichiarazione attestante le proprie competenze linguistiche, eventuali esperienze professionali e titoli di studio. Ai fini di valutare la veridicità di quan-to attestato nella dichiarazione, quest’ultima è oggetto di verifica da parte di una specifica commissione.

Per ciò che concerne il tribunale civile, invece, requisito necessario per l’iscrizione all’al-bo è l’iscrizione al ruolo dei periti ed esperti, sezione lingue straniere - traduttori e/o inter-preti istituito presso la Camera di Commercio, o essere abilitati all’insegnamento. In man-canza di titoli di studio, i madrelingua stranieri o i bilingui possono presentare domanda di iscrizione purché diano prova, sempre attraverso una dichiarazione, delle proprie compe-tenze linguistiche. Una volta che la commissione ha verificato i dati contenuti nella dichiara-zione e una volta effettuati i dovuti controlli su eventuali precedenti dell’aspirante interpre-te, quest’ultimo viene iscritto all’albo.

22 a. Sandrelli, “Gli interpreti presso il tribunale penale di Roma. Un'indagine empirica”, «Intralinea», 13, 2011.

4.2 Caltagirone

Nel caso di Caltagirone, le modalità per l’iscrizione all’albo dei consulenti tecnici e dei periti esperti coincidono, e l’inserzione all’interno dei due albi avviene previa iscrizione alla Camera di Commercio. Nonostante sia prevista l’iscrizione distinta all’albo dei consulenti per il tribunale civile o dei periti per quello penale, fino ad ora è stato fatto indiscriminata-mente ricorso ai due elenchi.

4.3 Ragusa

Il tribunale di Ragusa inserisce gli interpreti in un unico albo, quelli dei Consulenti Tecnici di Ufficio, sia che essi debbano operare in ambito civile, sia in ambito penale.

Per entrare a far parte dell’albo è necessario presentare una domanda con l’indicazio-ne dei titoli in proprio possesso. Le domande sono valutate da un’apposita commissione che si riunisce una volta l’anno e che ha il compito di verificare altre informazioni di tipo legale (come eventuali precedenti).

La prassi (in questo tribunale come in molti altri sul territorio italiano) è tuttavia quella di ricorrere molto più spesso a interpreti non iscritti all’albo. Gli aspiranti interpreti «segna-lano» la loro disponibilità a collaborare con il tribunale, e in alcuni casi sarebbero gli stessi attori coinvolti a diverso titolo in un procedimento giudiziario a suggerire un loro conoscen-te in grado di fare da interprete.

4.4 Modica

Anche presso il tribunale di Modica l’iscrizione all’albo dei consulenti è subordinata all’iscrizione alla Camera di Commercio. In realtà il ricorso all’albo è molto limitato, come nel caso di Ragusa. Esiste invece una lista informale di interpreti composta dai nominati-vi di persone che si rivolgono al Presidente del Tribunale dichiarando la loro disponibilità a prestare servizi di interpretazione. La verifica delle qualifiche dei nuovi aspiranti è effet-tuata sulla base del curriculum e attraverso un controllo di eventuali precedenti penali del candidato o altre incompatibilità. Nel caso in cui sia richiesta una lingua non presente nella lista informale di cui si avvale il tribunale di Modica, questo contatta (sempre informalmen-te) quello di Ragusa.

5. Conclusioni

Appare evidente da questa breve presentazione che la situazione della Sicilia riflette quella del resto dell’Italia: gli interpreti di tribunale operano nelle quattro realtà descritte in condizioni di disagio, spesso disomogenee. L’iscrizione all’albo è subordinata alla sola veri-fica dei precedenti penali o di altre incompatibilità legali e non tiene conto della reale com-petenza linguistica dei soggetti, e l’iscrizione all’albo dei consulenti tecnici o dei periti non è considerato un requisito necessario per svolgere la professione.

I principali nodi da sciogliere relativi alla professione di interprete traduttore di tribu-nale, tutti chiaramente correlati tra loro, sono quindi la formazione, la selezione e il control-lo della qualità della prestazione professionale, tutti oggetto di diverse iniziative e program-mi quadro a livello europeo come Grotius I, Grotius II, Agis I, Agis II, EULITA, Building Mutual Trust.

In ambito europeo, a portare avanti rivendicazioni e sensibilizzazione sul servizio di traduzione e interpretazione giuridica è proprio l’EULITA 23 (Associazione europea di Tra-duttori e Interpreti Giuridici), tra i cui scopi rientra per l’appunto un’opera di sensibilizza-zione e la difesa degli interessi della professione del traduttore e interprete giuridico davan-ti alle organizzazioni europee nazionali e internazionali, nonché la promozione della qualità mediante il riconoscimento dello status professionale dei traduttori e degli interpreti giuri-dici, la cooperazione con le università, la costituzione di associazioni di traduttori e interpre-ti giuridici negli Stati membri che ne siano privi, la cooperazione con le autorità giudiziarie e le professioni forensi.

In ambito italiano, l’ASSITIG 24 (associazione italiana traduttori e interpreti giudiziari) si propone, tra le altre cose, di promuovere la professionalizzazione della figura del tradut-tore interprete di Tribunale e del traduttore interprete giuridico in tutti gli ambiti in cui sia richiesta la suddetta figura professionale, nonché di promuovere la formazione e l’aggiorna-mento professionale.

Nell’ottica del recepimento delle direttive comunitarie e per applicare il principio del reciproco riconoscimento delle decisioni in materia penale è necessario che gli Stati membri ripongano fiducia reciproca nei rispettivi sistemi di giustizia penale. Per garantire tale fidu-cia è necessario stabilire livelli di formazione omogenea per i traduttori interpreti. È questa la sfida da vincere per tutti i paesi membri, e quindi anche per l’Italia, in vista del recepimen-to delle direttive comunitarie.

Riassunto

Sara Bani, Il traduttore interprete di tribunali (Università di Catania)

Per garantire a tutti i cittadini un equo accesso alla giustizia, la legislazione internazionale, comu-nitaria e nazionale prevedono il ricorso alla traduzione e all’interpretazione in ambito giudizia-rio. Le varietà linguistiche usate nei procedimenti giudiziari, le specificità del setting tribunale e le diverse percezioni degli altri partecipanti rendono il compito del traduttore interprete partico-larmente delicato. In Italia, nonostante da un punto di vista legislativo non manchino i riferimen-ti all’importanza di garantire anche linguisticamente un equo accesso alla giustizia, le indagini sul campo e le esperienze dei professionisti del settore tracciano un panorama in lento miglioramento, ma ancora pieno di lacune e di contraddizioni.

Parole chiave: Interpretazione di tribunale, Interpreti, Tribunale

23 www.eulita.eu24 www.interpretigiudiziari.org

Bibliografia

aliMenti a.C., “Il traduttore di tribunale”, in a. Padellaro (ed.), La traduzione: saggi e documenti IV, Roma, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato 1999, pp. 1-19.

aliMenti a.C., “Il traduttore in ambito privatistico ed extragiudiziale; il traduttore in ambito pubbli-cistico e processuale; l’interprete traduttore di parte” in F. CaCiagli (ed.), Traduttori/Interpreti di Tribunale. Atti del Primo Convegno, Siracusa, 14 ottobre 2000, 2004a, pp. 9-17.

aliMenti a.C., “In Italia” in F. CaCiagli (ed.), Traduttori/Interpreti di Tribunale. Atti del Primo Con-vegno, Siracusa, 14 ottobre 2000, 2004b, pp. 58-61.

Ballardini e., “The interpreter /translator in Italian criminal proceedings: quality of linguistic assi-stance for non Italian speaking foreigners”, in g. garzone, P. Mead, M. viezzi (eds), Perspectives on interpreting, Bologna, CLUEB 2002, pp. 205-215.

Ballardini e., “L’interprete nel processo penale italiano: profilo professionale e ipotesi di formazio-ne”, in M. rUSSo, g. MaCk (eds), Interpretazione di trattativa. La mediazione linguistico-cultura-le nel contesto formativo e professionale, Milano, Hoepli 2005, pp. 167-179.

Berk-SeligSon S., The bilingual courtroom: court interpreters in the judicial process, Chicago, Uni-versity Press 1990.

Berk-SeligSon S., “The impact of politeness on witness testimony: the influence of the court inter-preter” in F. Pöchhacker (ed), The Interpreting Studies Reader, Londra, Routledge 2002, pp. 278-291.

CaCiagli F. (ed.), Traduttori/Interpreti di Tribunale. Atti del Primo Convegno, Siracusa, 14 ottobre 2000, 2004.

garwood C., “La formazione dell’interprete di trattativa in ambito giudiziario”, in M. rUSSo, g. MaCk (eds), Interpretazione di trattativa. La mediazione linguistico-culturale nel contesto formativo e professionale, Milano, Hoepli 2005, pp. 145-159.

gentile a. et al., Liaison Interpreting. A Handbook, Melbourne, Melbourne University Press 1996.Hale S.B., The discourse of Court Interpreting, Amsterdam & Philadelphia, John Benjamin 2004.JaCoBSen B., Additions in court interpreting, Bologna, CLUEB 2002.longHi a., “L’interprete nel processo penale italiano”, «Intralinea», 7, 2004-2005.MikkelSon H., «Verbatim Interpretation: An Oxymoron», 1998. MikkelSon H., Introduction to Court Interpreting, Manchester & Northampton, St. Jerome 2000. niSka H., “Just Interpreting: Role Conflicts and Discourse Types in Court Interpreting” in M. MorriS

(ed), Translation and the law, Amsterdam, Philadelphia, John Benjamins 1995, pp. 293-316.Fondazione iSMU, Rapporto sulle migrazioni 2011.rUdvin M., “How neutral is ‘neutral’? Issues in Interaction and Participation in Community Inter-

preting” in in g. garzone, P. Mead, M. viezzi (eds), Perspectives on interpreting, Bologna, CLUEB 2002, pp. 217-233.

Sandrelli a., “Gli interpreti presso il tribunale penale di Roma. Un’indagine empirica”, «Intralinea» 13, 2011.

valero garCéS C., Formas de mediación intercultural: traducción e interpretación en los servicios públicos. Conceptos, datos, situaciones y práctica, Granada, Editorial Comares 2008.