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Dott. Paolo Picco ASL TO3 SPRESAL – Regione Piemonte
Il rischio nell’ambiente di lavoro piscina
La sicurezza nelle operazioni di manutenzione ordinaria, l’uso di dispositivi di protezione
individuale
L’ambiente di lavoro - Piscina
All’interno dell’ambiente di lavoro piscina, vengono identificate due aree operative, l’ambiente di lavoro vasca e l’ambiente di lavoro costituito dai servizi ed impianti necessari al trattamento delle acque.
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D. Lgs 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i. - Normativa
Costituito da XIII TITOLI
Suddivisi a loro volta per CAPI, a loro volta suddivisi
per SEZIONI composte da 306 ARTICOLI.
Fanno parte integrante e di approfondimento 51(LI)
allegati.
D. Lgs 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i. - Normativa
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L’ambiente piscina ed i suoi rischi
D. Lgs 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i. - Normativa
DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81 e s.m.i.Titolo I
PRINCIPI COMUNICapo I
Disposizioni generaliArt. 2. - Definizioni
1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:
a) «lavoratore»: …[…]d) «dirigente»: ….e) «preposto»: …..
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D. Lgs 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i. - Normativa
f) «responsabile del servizio di prevenzione e protezione»: …..g) «addetto al servizio di prevenzione e protezione»: …..[…]q) «valutazione dei rischi»: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;
Nella valutazione globale occorre pertanto prendere in considerazione il rischio chimico, l’uso di idonei DPI, l’idoneitàdei locali di lavoro, la formazione, l’informazione, l’addestramento dei lavoratori ecc.
D. Lgs 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i. - Normativa
Art. 17.Obblighi del datore di lavoro non delegabili
1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28;b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
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D. Lgs 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i. - Normativa
Art. 28. Oggetto della valutazione dei rischi
Che cosa deve contenere il DVR:
criteri di lettura;l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate
e dei DPI utilizzatiil programma delle misure ritenute opportune per garantire il
miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezzal'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da
realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poterisoggetti in possesso di adeguate competenze e poteri
D. Lgs 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i. - Normativa
Titolo IX SOSTANZE PERICOLOSEArt. 221. Campo di applicazione
1. Il presente capo determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza che derivano, o possono derivare, dagli effetti di agenti chimici presenti sul luogo di lavoro o come risultato di ogni attività lavorativa che comporti la presenza di agenti chimici.Esempi:
SODIO IPOCLORITO 14/15ACIDO CLORIDRICO- POLIMERI DI ALLUMINIO – FlocculanteALCHIL-DIMETIL-BENZIL-AMMONIO CLORURO – BattericidaACIDO TRICLORO ISOCIANURICO – Disinfettanteecc
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D. Lgs 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i. - Normativa
Art. 223. Valutazione dei rischi1. Nella valutazione di cui all'articolo 28, il datore di lavoro determina, preliminarmente l'eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valuta anche i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti, prendendo inconsiderazione in particolare:
a)le loro proprietà pericolose;c) il livello, il modo e la durata della esposizione;d) le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti tenuto conto della quantità delle sostanze e dei preparati che li contengono o li possono generare;
[…]
All’interno del DVR occorre pertanto valutare il rischio chimico
I prodotti chimici
Ogni prodotto chimico deve essere accompagnato dalla relativa scheda di sicurezza.
Analisi schedeDirettiva 67/548/CEE e Direttiva 1999/45/CEE
Regolamento REACH(Regolamento per la Registrazione, la Valutazione, l'Autorizzazione e la Restrizione delle Sostanze Chimiche, entrato in vigore il 1º giugno 2007)
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I prodotti chimici
Schede di dati di sicurezza
La scheda di sicurezza deve fornire a tutti gli utilizzatori professionali di prodotti chimici pericolosi, tutte le informazioni necessarie sulle proprietà fisico-chimiche, tossicità, e di pericolo per l'ambiente necessarie per una manipolazione sicura.
Sono elementi indispensabili per la valutazione dei rischi.
Riferimenti normativi
D.Lgs n. 52 del 03 febbraio 1997 (per le sostanze) e dal D.Lgs. n. 65 del 14 marzo 2003 (per i preparati),
I prodotti chimici
Per quali prodotti chimici è necessaria una scheda di dati di sicurezza?Sono obbligatorie per:
TUTTE LE SOSTANZE(gli elementi chimici ed i loro composti, allo stato naturale o ottenuti mediante qualsiasi processo di produzione); D.Lgs n. 52 del 03 febbraio 1997
I PREPARATI PERICOLOSI(miscele o soluzioni costituiti da due o più sostanze) immessi sul mercato, ovvero le sostanze ed i preparati definiti come: esplosivi, comburenti, estremamente infiammabili, facilmente infiammabili, infiammabili, molto tossici, tossici, nocivi, corrosivi, irritanti, sensibilizzanti, cancerogeni, mutageni, tossici per il ciclo riproduttivo, pericolosi per l'ambiente. D.Lgs. n. 65 del 14 marzo 2003
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I prodotti chimici
Per quali prodotti chimici è necessaria una scheda di dati di sicurezza?
Dal 01/12/2010 nel caso in cui una sostanza venga identificata come:
PBT (persistente, bioaccumulabile e tossica)
vPvB (molto persistente e molto bioaccumulabile)
Secondo quanto previsto dai criteri riportati all’Allegato XIII del Regolamento REACH , deve essere redatta una nuova scheda di sicurezza che indichi chiaramente tali caratteristiche.
I prodotti chimici
Chi deve compilare le schede di dati di sicurezza?
Il produttore o nel caso di importazioni dall'estero, l'importatore. Chi consegna prodotti chimici sotto il proprio nome commerciale o per altri scopi d'utilizzo, conta come un produttore.
L’utilizzatore deve sempre averne copia
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La scheda di sicurezza
La scheda di sicurezza è costituita da più punti tra i quali troviamo:
Identificazione della sostanza o preparato Composizione
Identificazione dei pericoli Interventi di primo soccorso Misure antincendio Provvedimenti in caso di dispersione accidentale Manipolazione ed immagazzinamento Protezione personale / controllo dell’esposizione
Proprietà fisiche e chimicheStabilità e reattivitàInformazioni tossicologicheInformazioni ecologicheOsservazione sullo smaltimentoInformazioni sul trasportoInformazioni sulla normativaAltre informazioni
La scheda di sicurezza - sezioni
Forniscono informazioni precise e dettagliate
Es. la sezione 15 fornisce le informazioni di maggior utilità per le procedure di lavoro.
Contiene le frasi R (rischio) ed S (sicurezza – consigli di prudenza) per il corretto utilizzo delle sostanze
Sono presenti i simboli di pericolo. Contiene le informazioni in merito alla necessità delle visite mediche di legge. Nelle disposizioni speciali ci sono informazioni non presenti nelle altre voci, ad esempio prescrizioni sull’uso diverso da quello professionale
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La scheda di sicurezza
Scheda di sicurezza IPOCLORITO DI SODIO 12% - 13%Scheda di sicurezza del 24/3/2009, revisione 26 1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/PREPARATO E DELLA SOCIETA'/IMPRESA Nome commerciale: IPOCLORITO DI SODIO 12% -13% XXXXXXXTipo di prodotto ed impiego: Coadiuvanti del lavaggio Fornitore: ROSSI Mario, Via Verdi,00 10100 Torino (TO) Numero telefonico di chiamata urgente della società e/o di un organismo
ufficiale di consultazione: Centro Antiveleni - Ospedale di Niguarda - Milano - Tel. 02/66101029 ROSSI Mario srl - Tel. n. 0039 – 011.000000000 (attivo 24h su 24h) Persona competente responsabile della scheda di dati di sicurezza: Verdi [email protected]
[…]
I luoghi di lavoro - normativa
Titolo II - LUOGHI DI LAVORO
Capo IDisposizioni generali
Art. 62. – Definizioni
1. Ferme restando le disposizioni di cui al titolo I, si intendono per luoghi di lavoro, unicamente ai fini della applicazione del presente titolo, i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro; Modifica introdotta dal D.Lgs 106/09.
La piscina, i locali tecnici, gli spazi esterni ecc.
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Il luogo di lavoro
I luoghi di lavoro - normativa
Art. 63. Requisiti di salute e di sicurezza
1. I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell'allegato IV.
2. I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se del caso, dei lavoratori disabili.
3. L’obbligo di cui al comma 2 vige in particolare per le porte, le vie di circolazione, gli ascensori e le relative pulsantiere, le scale e gli accessi alle medesime, le docce, i gabinetti ed i posti di lavoro utilizzati da lavoratori disabili.
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Il luogo di lavoro
E’ accessibile la postazione di lavoro?
I luoghi di lavoro - normativa
Art. 64. Obblighi del datore di lavoro
1. Il datore di lavoro provvede affinché:
c) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto piùrapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;d) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare pulitura, onde assicurare condizioni igieniche adeguate;e) gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all'eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento.
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Il luogo di lavoro
ScaleParapettiPassaggiMezzi di estinzioneCartellonistica
Il luogo di lavoro
Allegato IV D.Lgs 81/081.4.8. Le zone di pericolo devono essere segnalate in modo chiaramente visibile.
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Il luogo di lavoro
Sezione VI - Gestione delle emergenze
Art. 43. - Disposizioni generali1. Ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 18, comma 1, lettera t), il
datore di lavoro:a) organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in
materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza;
b) designa preventivamente i lavoratori di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b);
(antincendio, emergenza, evacuazione, primo soccorso)
Mi chiamo …. Sono in Via….. E’ successo…..
D. Lgs 9 aprile 2008, n. 81
e-bis) garantisce la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati. L’obbligo si applica anche agli impianti di estinzione fissi, manuali o automatici, individuati in relazione alla valutazione dei rischi. (Modifica introdotta dal D.Lgs 106/09).
Riferimento classificazione degli incendi tipo A, B, C, D, F.
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D.Lgs 81/08 - Allegato IV
4.1.3. devono essere predisposti mezzi ed impianti di estinzione idoneiin rapporto alle particolari condizioni in cui possono essere usati, in essi compresi gli apparecchi estintori portatili o carrellati di primo intervento. Detti mezzi ed impianti devono essere mantenuti in efficienza e controllati almeno una volta ogni sei mesi da personale esperto;
D.M. 10 marzo 1998
5.4 - Ubicazione delle attrezzature di spegnimento Gli estintori portatili devono essere ubicati preferibilmente lungo le vie di uscita, in prossimità delle uscite e fissati a muro. Gli idranti ed i naspi antincendio devono essere ubicati in punti visibili ed accessibili lungo le vie di uscita, con esclusione delle scale. La loro distribuzione deve consentire di raggiungere ogni punto della superficie protetta almeno con il getto di una lancia.In ogni caso, l'installazione di mezzi di spegnimento di tipo manuale deve essere evidenziata con apposita segnaletica.
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D.Lgs 81/08 - Allegato IV
1.5.6. Qualora le uscite di emergenza siano dotate di porte, queste devono essere apribili nel verso dell'esodo e, qualora siano chiuse, devono poter essere aperte facilmente ed immediatamente da parte di qualsiasi persona che abbia bisogno di utilizzarle in caso di emergenza. […]
La porta è facilmente apribile?
Che sistema di apertura è stato applicato?
Apre nel verso dell’esodo?
D.Lgs 81/08 - Allegato IV
1.5.10. Le vie e le uscite di emergenza devono essere evidenziate da apposita segnaletica, conforme alle disposizioni vigenti, durevole e collocata in luoghi appropriati.
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Il luogo di lavoro
In questo ambiente di lavoro si possono sviluppare gas o vapori tossici?
D.Lgs 81/08 - Allegato IV
2.1.8.2. Nei locali o luoghi di lavoro o di passaggio, quando i vapori ed i gas che possono svilupparsi costituiscono pericolo, devono essere devono essere installati apparecchi indicatori e avvisatori automatici atti a installati apparecchi indicatori e avvisatori automatici atti a segnalare il raggiungimento delle concentrazioni o delle condizisegnalare il raggiungimento delle concentrazioni o delle condizioni oni pericolose.pericolose. Ove ciò non sia possibile, devono essere eseguiti frequenti controlli o misurazioni.
Rilevatori di gas, allarme acustico luminoso
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La cartellonistica di sicurezza
E’ chiara?
E’ ben collocata e visibile?
D.Lgs 81/08 - Segnaletica di sicurezza All. XXIV
3.1 Cartelli di divietoCaratteristiche intrinseche: - forma rotonda; - pittogramma nero su fondo bianco; bordo e banda (verso il basso da
sinistra a destra lungo il simbolo, con un inclinazione di 45) rossi (il rosso deve coprire almeno il 35% della superficie del cartello).
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D.Lgs 81/08 - Segnaletica di sicurezza All. XXIV
3.2. Cartelli di avvertimentoCaratteristiche intrinseche:- forma triangolare,- pittogramma nero su fondo giallo, bordo nero (il giallo deve coprire
almeno il 50% della superficie del cartello)
D.Lgs 81/08 - Segnaletica di sicurezza All. XXIV
3.3. Cartelli di prescrizioneCaratteristiche intrinseche:- forma rotonda,- pittogramma bianco su fondo azzurro (l'azzurro deve coprire almeno il
50% della superficie del cartello)
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I Dispositivi di Protezione Individuale
Titolo III - USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Capo II - Uso dei dispositivi di protezione individuale
Articolo 74 - Definizioni1. Si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato “DPI”, qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.
[…]
I Dispositivi di Protezione Individuale
Articolo 75 - Obbligo di uso
1. I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essereevitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.
MEZZO DI PROTEZIONE COLLETTIVA
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I Dispositivi di Protezione Individuale
Articolo 76 - Requisiti dei DPI
1. I DPI devono essere conformi alle norme di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992 n. 475, e sue successive modificazioni.[…]
I DPI sono marcati
Secondo quanto previsto dal D.Lgs 475/92 i DPI vengono suddivisi in 3 categorie e precisamente:
I categoriaII categoriaIII categoria
I Dispositivi di Protezione Individuale
D.Lgs 475/92 III categoriaSono tutti i DPI di progettazione complessa destinati a salvaguardare da rischi di morte o lesione gravi e di carattere permanente:[…]
apparecchi di protezione respiratoria filtranti contro gli aerodispersisolidi, liquidi o contro i gas pericolosi;
Per i DPI a protezione delle vie respiratorie l’addestramento è obbligatorio
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I Dispositivi di Protezione Individuale
D.Lgs 475/92 III categoriaDPI contro le aggressioni chimiche e le radiazioni ionizzanti;
[…]I GUANTI - NitrileCertificati CE come DPI di III Categoria.
Conformi alle norme EN 420, EN 388 e EN 374.
EN 420 - Requisiti generali EN 388 - Protezione meccanicaEN 374 - Protezione contro agenti chimici e/o microrganismi
I Dispositivi di Protezione Individuale
IDONEI
NON IDONEI
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I Dispositivi di Protezione Individuale
L’insieme DPIAl fine di svolgere in sicurezza il proprio lavoro, nel caso di travaso, manipolazione e/o contatto con prodotti chimici il lavoratore deve disporre di DPI quali:GuantiOcchiali o visieraGrembiule in materiale plasticoStivali antiacido con puntale di sicurezzaSe il caso, idonea maschera di protezioneecc
I Dispositivi di Protezione Individuale
Solo con la formazione, il lavoratore riuscirà a capire l’importanza del DPI e quindi la necessità dell’obbligo d’uso quando previsto.
PROTEZIONE DEL CAPO - DPI Conforme alla norma Uni-En 812
La norma EN812 riguarda i caschi anti urto usati nell’industria per proteggere la testa quando si urtano oggetti duri che possono provocare lacerazioni o altre ferite superficiali alla persona che lo indossa.
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I Dispositivi di Protezione Individuale
PROTEZIONE DEL CORPO Grembiule in Nitrile Conforme alla EN 340Indumenti da lavoroLa norma EN 340 si riferisce ai requisiti generali che devono avere gli indumenti da lavoro.Requisiti che riguardano l’ergonomia, l’invecchiamento, le taglie e la marcatura degli indumenti di protezione e le informazioni che deve fornire il fabbricante.
Le norme, elaborate e prodotte dal Comitato Europeo di Normalizzazione, C.E.N. che regolano i parametri ai quali le calzature debbono rispondere ed i metodi di prova per la loro determinazione, sono:
EN ISO 20344, esigenze e metodi di prova per le calzature da lavoro, protettive ed antinfortunistiche ad uso professionale.
EN ISO 20345, specifiche per le scarpe antinfortunistiche (200 J).
EN ISO 20346, specifiche per le scarpe di protezione (100 J).
EN ISO 20347, specifiche per le scarpe da lavoro.
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I Dispositivi di Protezione Individuale
PROTEZIONE DEGLI ARTI INFERIORI - DPI VARI
Scarpa conforme alla norma EN 20345 S2
Stivale conforme alla norma EN 20345 S4
NON SONO DPIZoccolo con chiusura al
tallone conforme alla norma EN 20347
D.Lgs 81/08 - e l’ambiente piscina
La sicurezza non deve essere un mero obbligo, “frase tipica - è passata l’ASL!!!!!!!” ma un nuovo modo di relazionarsi con l’ambiente di lavoro, tale da far crescere la “cultura della sicurezza”.
FINE