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Il rischio biologico negli ambienti di vita e di lavoro Laura Zaratin

Il rischio biologico negli ambienti di vita e di lavoro · Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro Cosa è stato fatto fino ad ora? evoluzione normativa

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Il rischio biologico negli

ambienti di vita e di lavoro

Laura Zaratin

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Tutela della salute

e della sicurezza

nei luoghi di lavoro

� Di cosa stiamo parlando?

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Infortuni sul lavoro

� Indicativamente si è passati da un valore medio di quasi 2000 morti all'anno (anni cinquanta) ad un valore di circa 1500 morti all'anno (anni sessanta e settanta) e negli ultimi decenni si sono registrati indicativamente circa 1000 decessi sul lavoro all'anno in tutto il territorio nazionale.

� Questa riduzione o dimezzamento degli infortuni è dovuta alla continua e progressiva applicazione delle norme tecniche degli anni '50.

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Tutela della salute

e della sicurezza

nei luoghi di lavoro

� Cosa è stato fatto fino ad ora?

evoluzione normativa

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La sicurezza dei lavoratori:

l’evoluzione normativa

Evoluzione storica della legislazione di

riferimento

sviluppo della normativa con i mutamenti del

mondo sociale e lavorativo avvenuti nel nostro

paese nell’ultimo secolo

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La sicurezza dei lavoratori:

l’evoluzione normativa

Alla fine del XIX

secolo, in piena

Rivoluzione Industriale

italiana, la concezione

del lavoro era

profondamente

differente da quella

attuale.

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Le risorse ambientali e la forza-lavoro umana:

risorse illimitate, beni inesauribili

a disposizione del capitano di industria che poteva sfruttarli a proprio piacere, senza alcun interesse ad una loro salvaguardia.

La sicurezza dei lavoratori:

l’evoluzione normativa

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� Artigiano

� Operaio

Il lavoratore, perciò, era considerato intercambiabile e il proprio stato di salute non era motivo di preoccupazione per il datore di lavoro, che poteva facilmente sostituirlo.

La sicurezza dei lavoratori:

l’evoluzione normativa

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� nascita e organizzazione dei primi sindacati

� specifiche normative a tutela dei lavoratori

Alla fine del XIX secolo vennero emanate le prime leggi

il lavoro nelle miniere e nelle cave.

La sicurezza dei lavoratori:

l’evoluzione normativa

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Il sistema mutualistico si estese progressivamente a nuove categorie di lavoratori.

In epoca fascista la mutualità di malattia passò dal regime volontario a quello obbligatorio

� prima per singole categorie (gente di mare e dell'aria, 1929) o per singole malattie (tubercolosi, 1924; malattie professionali, 1935),

� più tardi in forma generalizzata con la creazione dell'Istituto per l'assistenza di malattia ai lavoratori (1943), che diventerà INAM nel 1947 assimilando al suo interno differenti enti assicurativi.

La sicurezza dei lavoratori:

l’evoluzione normativa

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Sempre nel medesimo periodo, con l’emanazione del Codice Civile (1942) e del Codice Penale (1930), cominciò ad

affermarsi il concetto di

“responsabilità d’impresa”

sul piano civile e penale, riconoscendo che “l’imprenditore è tenuto ad adottare le misure necessarie a tutelare la salute fisica e morale dei prestatori di lavoro” (C.C: art. 2087).

L’evoluzione normativa: anni 40

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Nel pieno sviluppo industriale della Ricostruzione post-bellica vengono emanati provvedimenti tesi a :

� identificare le gerarchie responsabili della sicurezza

� a prevedere specifiche sanzioni

� a garantire la vigilanza sulla loro applicazione.

Decreti del Presidente della Repubblica:

� 547/55: Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro

� 303/56: Norme generali per l'igiene del lavoro

L’evoluzione normativa: anni 50

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La legislazione degli anni Cinquanta presentava ancora numerosi limiti al suo interno:

� Non era infatti prevista alcuna attività di informazione/formazione dei lavoratori, come intervento qualificante in termini preventivi;

� mancava l’identificazione di specifici valori-limite di esposizione;

� gli interventi di bonifica individuati erano troppo generici

� i lavoratori e i loro rappresentanti erano ancora scarsamente coinvolti nella prevenzione.

L’evoluzione normativa: anni 50

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Necessità della partecipazione diretta dei lavoratori nel processo di tutela della propria salute

solo l’esperienza diretta di chi lavorava quotidianamente in ambienti nocivi poteva essere efficace per valutare le condizioni di lavoro e le ripercussioni sullo stato di salute del lavoratore stesso.

L’evoluzione normativa: anni 60

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Lo “Statuto dei Lavoratori” (legge 300/70) introdusse, perciò, il diritto dei lavoratori di controllare, tramite i propri rappresentanti sindacali, l’applicazione delle norme di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (art. 9).

A partire dallo stesso anno nacquero spontaneamente, in varie regioni, alcuni servizi di medicina del lavoro sul territoriali, legati alle fabbriche.

L’evoluzione normativa: anni 70

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� Con la creazione del Sistema Sanitario Nazionale (833/78), vennero istituiti specifici “servizi di igiene ambientale e medicina del lavoro” organizzati all’interno delle singole Unità Socio-Sanitarie Locali alle quali vennero progressivamente trasferite le competenze dell’Ispettorato del lavoro in tema di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro (art. 21).

L’evoluzione normativa: anni 70

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Legge 23 dicembre 1978, n. 833

Istituzione del servizio sanitario nazionale"

� (Gli obiettivi). - Il conseguimento delle finalità di cui al precedente articolo è assicurato mediante:

� 1) la formazione di una moderna coscienza sanitaria sulla base di un'adeguata educazione sanitaria del cittadino e delle comunità;

� 2) la prevenzione delle malattie e degli infortuni in ogni ambito di vita e di lavoro;

� 3) la diagnosi e la cura degli eventi morbosi quali che ne siano le cause, la fenomenologia e la durata;

� 4) la riabilitazione degli stati di invalidità e di inabilità somatica e psichica;

� 5) la promozione e la salvaguardia della salubrità e dell'igiene dell'ambiente naturale di vita e di lavoro;

� 6) l'igiene degli alimenti, delle bevande, dei prodotti e avanzi di origine animale per le implicazioni che attengono alla salute dell'uomo, nonché la prevenzione e la difesa sanitaria degli allevamenti animali ed il controllo della loro alimentazione integrata e medicata;

� 7) una disciplina della sperimentazione, produzione, immissione in commercio e distribuzione dei farmaci e dell'informazione scientifica sugli stessi diretta ad assicurare l'efficacia terapeutica, la non nocività e la economicità del prodotto;

� 8) la formazione professionale e permanente nonché l'aggiornamento scientifico culturale del personale del servizio sanitario nazionale

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art. 24 della 833

entro il 31.12.1979, di un Testo Unico in materia di sicurezza e igiene del lavoro

si è dovuto però attendere l’aprile del 2008.

L’evoluzione normativa: anni 70

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D.lgs. 277/91 sulla protezione dai rischi di esposizione

ad agenti chimici, fisici e biologici

nello specifico piombo, amianto e rumore

L’evoluzione normativa: anni 90

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Nascita dell’Unione Europea

(Trattato di Maastricht, 1992)

l’Italia incominciò a recepire e le direttive CEE

in tema di salvaguardia della salute sul luogo

di lavoro

L’evoluzione normativa: anni 90

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Il D.lgs 626/94, nell’applicarsi “a tutti i settori di

attività pubblici o privati” (art. 1), recepì sette

direttive CEE (luoghi di lavoro, uso di attrezzature di

lavoro, uso DPI, movimentazione dei carichi, uso dei

videoterminali, protezione da agenti cancerogeni e da

agenti biologici).

L’evoluzione normativa: anni 90

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D.Lgs 626/94

� Questa normativa introdusse

nuove disposizioni in materia di

valutazione del rischio,

informazione/formazione

completa e periodica dei

lavoratori e loro controllo

sanitario.

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D.Lgs 626/94

� Vennero istituiti i “Servizi di

Prevenzione e Protezione” e

definiti ruolo e funzioni della

figura del Medico Competente.

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� Ulteriori integrazioni al D.Lgs. 626/94 (come sui

videoterminali, su rischio chimico, vibrazioni, ecc.)

� In modo particolare i clamori seguiti agli incidenti

mortali degli ultimi mesi del 2007 (tra cui l’incidente

alla Thyssen-Krupp di Torino) hanno determinato

l’accelerazione del governo nelle fasi di stesura e

approvazione di un nuovo Testo Unico in materia di

salute e sicurezza dei lavoratori (D.Lgs. 81/08)

Dal 2000 …..

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Testo unico in materia di sicurezza del lavoro

Anzi

“Unico testo normativo” come recita l’articolo 1

del d.lgs. n. 81/2008, poiché per motivi formali

e procedurali si è dovuti addivenire alla rinuncia

al titolo di testo unico.

Decreto Legislativo 81/2008

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� A tale Decreto sono state apportate

disposizioni integrative e correttive …

Tra le quali il

Decreto Legislativo 19 febbraio 2014 n. 19

Decreto Legislativo 81/2008

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Decreto Legislativo 19 febbraio 2014 n. 19

“Attuazione della direttiva 2010/32/UE che attua

l’accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP,

in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da

punta nel settore ospedaliero e sanitario”

Che va ad integrare il D.Lgs 81/08 inserendosi come

Titolo X-bis

� “Protezione dalle ferite da taglio e da punta nel

settore ospedaliero e sanitario”

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Il nuovo decreto legislativo era in origine composto da:

� Oltre 300 articoli

� Oltre 50 allegati tecnici.

Entrata in vigore:

� 15 maggio 2008

Decreto Legislativo 81/08

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NORME ABROGATE

� Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;

� Decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956 n. 164;

� Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, fatta eccezione per l’articolo 64;

� Decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;

� Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;

� Decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493;

� Decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;

� Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 187;

� Articolo 36 bis, commi 1 e 2 del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 5 agosto 2006 n. 248;

� Articoli: 2, 3, 5, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 123.

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�Individuazione dei soggetti responsabili

�descrizione delle misure gestionali

�descrizione degli adeguamenti tecnici per

ridurre i rischi dei lavoratori

Decreto Legislativo 81/08

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Una parte consistente del testo del decreto

(dall’articolo 74 all’articolo 79) è dedicato all’ ”uso

dei dispositivi di protezione individuale”. Si intende

per dispositivo di protezione individuale (DPI)

“qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata

e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo

contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la

sicurezza o la salute durante il lavoro, nonchè ogni

complemento o accessorio destinato a tale scopo”

Decreto Legislativo 81/08

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Dispositivi di Protezione Individuale

� GUANTI IN LATTICE

� OCCHIALI PROTETTIVI

� MASCHERINA MONOUSO

� SCARPE ANTINFORTUNISTICHE

� CONTENITORE PER TRASPORTO CAMPIONI

BIOLOGICI

� GUANTONI PROTEZIONE TERMICA

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Figure di riferimento

� Datore di Lavoro - Dirigenti e Preposti

� Responsabile Servizio Prevenzione e

Protezione (RSPP)

� Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

(RLS)

� Medico Competente

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Ma prima di tutto . . .

Lavoratore

Persona che svolge un’attività lavorativa nell’ambito

dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o

privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di

apprendere un mestiere, un’arte o una professione …

35

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Datore di lavoro

Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il

lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo

e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il

lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità

dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in

quanto esercita i poteri decisionali e di spesa …

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- Nominare il medico competente per l’effettuazione della

sorveglianza sanitaria ove previsto;

- designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione

delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di

evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e

immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di

gestione dell’emergenza;

- adempiere agli obblighi di informazione, formazione e

addestramento;

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Obblighi del datore di lavoro (I)

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- fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di

protezione individuale, sentito il responsabile del

servizio di prevenzione e protezione e il medico

competente, ove presente;

- richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori

delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali

in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei

mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di

protezione individuali messi a loro disposizione.38

Obblighi del datore di lavoro (II)

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Vengono dettagliati gli obblighi del datore di lavoro non

delegabili quali perni di responsabilità diretta del datore di lavoro:

a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione

del documento previsto …;

b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e

protezione dai rischi;

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Obblighi del datore di lavoro

(non delegabili)

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Delega di funzioni

La delega è ammessa con i seguenti limiti e condizioni

a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;

b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed

esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni

delegate;

c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di

organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica

natura delle funzioni delegate;

d) che essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa

necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;

e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto…

40

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Servizio di prevenzione e protezione

Il datore di lavoro ha l’obbligo di organizzare il servizio di

prevenzione e protezione, incaricando persone interne o esterne

all’azienda, tranne in alcuni casi ben definiti di cui si sancisce

l’obbligo della presenza all’interno dell’azienda medesima.

Ruolo importante del datore di lavoro che, per aziende piccole e a

basso rischio, può assolvere i compiti di valutazione dei rischi,

dell’elaborazione delle procedure di sicurezza e dei programmi di

formazione dei lavoratori.

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Responsabile del servizio di prevenzione e protezione

(RSPP)

Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione è una

figura strategica nel sistema della gestione della sicurezza

nell’ambito dello stesso servizio.

La designazione del RSPP, per lo stretto rapporto di fiducia che

deve intercorrere con il datore di lavoro, è uno dei compiti non

delegabili cui è soggetto il datore di lavoro.

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Capacità e requisiti professionali del RSPP

La persona da designare quale RSPP deve possedere i titoli

culturali, professionali e formativi richiesti dalle norme

specifiche.

Per ricoprire tali ruoli è necessario il possesso di un “titolo di

studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore

e di un attestato di frequenza, con verifica di apprendimento, a

specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi

presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative”

43

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Corso per RSPP

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Modulo A circa 25h inquadramento

generale

Modulo B circa 70h specialistico

aggiornamento

ogni 5 anni!

Modulo C circa 25h qualifica di

Responsabile

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Il rappresentante dei lavoratori

per la sicurezza

� Svolge il ruolo di tramite tra il datore di lavoro e i lavoratoriper quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza in azienda

� Avverte il responsabile dell’azienda degli eventuali rischi per la salute e la sicurezza individuati nei luoghi di lavoro

� Promuove, elabora ed attua le misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori

� Può fare ricorso alle autorità competenti quando le misure adottate non siano idonee a garantire idonei livelli di sicurezza e salute durante il lavoro

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Il medico

competente

� Effettua le visite mediche preventive e periodiche, gli esami clinici biologici, le indagini diagnostiche e tutti gli altri esami ritenuti necessari e ne informa dei risultati i lavoratori

� Collabora all’attuazione delle misure a tutela della salute

� Partecipa alla stesura del documento di valutazione dei rischi

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Obblighi dei lavoratori

� Al lavoratore sono imposti obblighi specifici, il cui mancato rispetto comporta l’applicazione di sanzioni, tutti quanti finalizzati al miglioramento del livello di sicurezza in azienda e della sua salute sui luoghi di lavoro

� Obblighi:� Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai preposti

� Utilizzare correttamente apparecchiature, sostanze e preparati pericolosi, nonché dispositivi di sicurezza

� Utilizzare i Dispositivi di Protezione Individuale assegnati

� Segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto, eventuali anomalie nel funzionamento di apparecchiature, dispositivi di sicurezza e di protezione

� Sottoporsi ai controlli sanitari previsti

� Partecipare ai corsi di formazione organizzati dal datore di lavoro

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I rischi in azienda

� Rischio biologico

� Rischio chimico

� Rischio da movimentazione dei carichi

� Rischio da videoterminali

� Rischio da agenti fisici

� …

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Il rischio biologico

“La capacità di qualsiasi microrganismo anche geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano di poter provocare infezioni, allergie, intossicazioni”

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Il rischio biologico

R inf. = P x F x E

P = probabilità di contatto con fonte infetta

F = frequenza di esposizione

E = efficacia esposizione

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Prevalenza infezioni

da HBV, HCV e HIV in Italia

Infezione Popolazione

generale

Soggetti

ospedalizzati

HBV 1-2% 2%

HCV 3-16% 4%

HIV 0.1% 1%

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Frequenza dell’esposizione

� Numero attività sanitaria su paziente fonte

� Numero medio pazienti assistiti

� Numero delle ore in cui l’o.s. è attivamente a

contatto con il paziente

� Tipo specifico di attività sanitaria

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Efficacia della trasmissione

� Differenti modalità di trasmissione degli agenti

infettanti

� Tipo e dinamica dell’esposizione

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Frequenza di sieroconversione

Esposizione

percutanea

Esposizione

mucocutanea

Esposizione

cute intatta

HIV+ 0.31% 0.1% -

HCV+ 0.43% 0.36% -

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Relazione tra tipo di esposizione

e rischio di infezione

Tipo di esposizione Rischio

infezione

�Ferita profonda (sang. spont.) per puntura con ago cavo

�Contaminazione con virus concentrato (laboratorio)

alto

�Ferita (sang. spont.) con ago o altro tagliente

�Contaminazione ferita aperta / congiuntiva

medio

�Ferita superficiale ( no sang. spont.)

�Contaminazione ferita rimarginata/altre mucose

�Contaminaz. vasta area cutanea e/o contatto prolungatobasso

�Cute integra non

dimostrato

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Misure generali di prevenzione per il

rischio biologico

� Protezione del personale, applicazione di idonee

procedure, uso attrezzature appropriate

� Protezione dell’ambiente mediante idonee misure

costruttive e procedurali

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Le ferite accidentali da punta

o da ago

Rappresentano , con un’incidenza pari al 41%

l’infortunio occupazionale più frequentemente

segnalato tra gli operatori sanitari

� In Europa � 1 milione all’anno

� In Italia � circa 100.000 all’anno

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Integrazione al decreto

legislativo 9 aprile 2008 n. 81

Titolo X-bis

PROTEZIONE DALLE FERITE DA TAGLIO E DA PUNTA NEL SETTORE

OSPEDALIEROE SANITARIO

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Decreto Legislativo 19 febbraio 2014, n. 19

“Attuazione della direttiva 2010/32/UE che attua l’accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario.”

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MISURE DI COMPORTAMENTO ED INTERVENTO

IN CASO DI CONTAMINAZIONE CON SANGUE

O LIQUIDI BIOLOGICI

1. PROCEDURA IMMEDIATA DI PRIMO SOCCORSO

2. INFORMAZIONI DA RACCOGLIERE

3. DENUNCIA E DOCUMENTAZIONE

4. VALUTAZIONE ED INTERVENTO SANITARIO

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Statistiche interne

� Per valutare la dimensione e le caratteristiche

del problema abbiamo raccolto ed elaborato i

dati relativi agli infortuni da rischio biologico

avvenuti in struttura

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Rilevazione infortuni da rischio biologico

punture

tagli

schizzi

contatti

Elaborazione dati interni

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Considerazioni sui dati

Viene confermato che l’esposizione percutanea è quella predominante:

� Si verifica nel 75% circa dei casi

� Contro il 25% della moco-cutanea, che viene sensibilmente ridotta da un corretto utilizzo dei DPI

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Luoghi in cui si verificano gli infortuni

Blocco operatorio

Terapia intensiva

Reparto di degenza

Elaborazione dati interni

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� I tempi medi di permanenza in sala operatoia sono di 5 ore

� In terapia intensiva di circa 2-3 giorni

� In reparto di 7-8 giorni.

� La sala operatoria è l’ambiente maggiormente esposto agli infortuni relativi all’uso dei DM taglienti/pungenti e all’infezione con agenti patogeni trasmessi per via ematica.

Considerazioni sui dati

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Considerazioni finali

� In alcuni paesi sono stati condotti diversi

monitoraggi sull’impiego di dispositivi medici

pungenti/ taglienti dotati di meccanismi di

protezione al fine di valutare la riduzione del

rischio di incidenti�

� Il dato di sicurezza rilevato è a favore di una

loro introduzione nelle strutture sanitari

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� Applicare le precauzioni standard x rischio infettivo

� Sviluppare, validare ed introdurre pratiche operative

più sicure

� Valutare ed adottare DM dotati di meccanismi di

protezione

� Sensibilizzare, informare e formare gli operatori.

Solo la completa attuazione dei quattro punti è in grado

di assicurare una prevenzione efficace ed efficiente.

Per prevenire le punture accidentali

è quindi necessario:

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Rischio chimico

� Eventualità di subire un danno per l’utilizzo

e/o il contatto con sostanze chimiche e

preparati pericolosi

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Sostanze chimiche

e preparati pericolosi

� Detergenti

� Disinfettanti

� Reagenti di laboratorio

� Rifiuti chimici pericolosi

� Prodotti usati per attività di manutenzione

� …

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Indicazione dei pericoli:

� Esplosivo

� Comburente

� Estremamente infiammabile

� Facilmente infiammabile

� Tossico

� Nocivo

� Corrosivo

� Irritante

� Cancerogeno

� Mutageno

� Tossico per il ciclo riproduttivo

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Vie di penetrazione nell’organismo

dei prodotti chimici pericolosi

� Ingestione

� Inalazione

� Contatto

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Prima di manipolare qualsiasi

sostanza è necessario:� Conoscere la simbologia delle sostanze pericolose

� Leggere l’etichetta applicata sui contenitori

� Seguire le indicazioni riportate sulla scheda di sicurezza

� Identificare il prodotto

� Stabilire idonei criteri di trasporto, stoccaggio, manipolazione e conservazione

� Conoscere gli interventi di primo soccorso

� Scegliere i D.P.I. più idonei

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Scheda di sicurezza

1. Identificazione della sostanza/preparato e della società/impresa

2. Composizione/informazione dei componenti

3. Identificazione dei pericoli

4. Interventi di primo soccorso

5. Misure antincendio

6. Provvedimenti in caso di dispersione accidentale

7. Manipolazione ed immagazzinamento

8. Protezione personale/controllo dell’esposizione

9. Proprietà fisiche e chimiche

10. Stabilità e reattività

11. Informazioni tossicologiche

12. Informazioni ecologiche

13. Considerazioni sullo smaltimento

14. Informazioni sul trasporto

15. Informazioni sulla normativa

16. Altre informazioni

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Rischio da movimentazione

dei carichi

Operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad

opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del

sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare

un carico che, per le loro caratteristiche o in

conseguenza delle condizioni ergonomiche

sfavorevoli, comportano tra l’altro rischi di lesioni

dorso-lombari.

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Rischio da videoterminali

Vengono valutati:

� I rischi per la vista e gli occhi

� I problemi legati alla postura e

all’affaticamento fisico o mentale

� Le condizioni ergonomiche e di igiene

ambientale

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Rischio da agenti fisici

� Rumore: misurazione del livello di rumore per ridurre al minimo i danni (stress uditivo, ipoacusia) -> isolamento, diversa collocazione ed adozione di adeguati DPI

� Microclima: la temperatura dei locali di lavoro deve essere adeguata all’organismo umano durante il tempo di lavoro. Il benessere termico si calcola tenendo conto di temperatura, umidità e ventilazione.