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Incontro di formazione per Dirigenti provinciali e regionali Acli Colf - 22 marzo 2014 a cura di Avv. Federica Suardi
IL NUOVO CONTRATTO COLLETTIVO
NAZIONALE DI LAVORO DEGLI ADDETTI
AI SERVIZI DOMESTICI
Incontro di formazione per Dirigenti provinciali e regionali Acli Colf - 22 marzo 2014 a cura di Avv. Federica Suardi
Perché un CCNL?
�Definisce le mansioni oggetto delrapporto di lavoro;
�Indica il livello minimo della retribuzione da assegnare al lavoratore;
�Ad esso sono riconducibili i reciprocidiritti e doveri da rispettare nellosvolgimento del rapporto di lavoro;
�Ha una funzione culturale di richiamodi specifici obblighi previsti dalla legge
L’importanza del CCNL degli addetti ai servizi domestici
�Il lavoro domestico e familiare è considerato:
� un lavoro “subalterno” e transitorio;� non professionalizzante;� svolto per lo più da chi è in attesa dimigliore occupazione, chi si è trovatoimprovvisamente al di fuori delle cateneproduttive, o da lavoratori stranieri incerca di integrazione.
Incontro di formazione per Dirigenti provinciali e regionali Acli Colf - 22 marzo 2014 a cura di Avv. Federica Suardi
L’importanza del CCNL degli addetti ai servizi domestici
Secondo stime recenti, le famiglie italiane sostengono una spesa pari a 9 miliardi 352 milioni di euro per retribuire il lavoro delle assistenti familiari, che corrisponde al 10% della spesa sanitaria corrente sostenuta dalle Regioni , e che si avvicina a quanto spende lo Stato per l’indennità di accompagnamento (quasi dieci miliardi di euro).
Incontro di formazione per Dirigenti provinciali e regionali Acli Colf - 22 marzo 2014 a cura di Avv. Federica Suardi
L’importanza del CCNL degli addetti ai servizi domestici
Il sistema deve poter tenere conto delle esigenze, aspirazioni, in una parola del benessere degli operatori della cura, perché solo in questo modo sarà possibile
assicurare una prestazione di cura sufficientemente idonea a sostenere
quelle fragilità che si chiede di ristorare.
Incontro di formazione per Dirigenti provinciali e regionali Acli Colf - 22 marzo 2014 a cura di Avv. Federica Suardi
Incontro di formazione per Dirigenti provinciali e regionali Acli Colf - 22 marzo 2014 a cura di Avv. Federica Suardi
Dare dignità al lavoro di cura significa dare dignità alle persone fragili cui tale
lavoro è dedicato.
La funzione del CCNL:
�Ha una funzione “sociale”: quale strumento privilegiato di riequilibrio negoziale di rapporti di forza tra lavoratore e datore di lavoro;
�Funzione regolativa: quale strumento per definire le condizioni di trattamento economico e normativo dei rapporti di lavoro subordinato
Incontro di formazione per Dirigenti provinciali e regionali Acli Colf - 22 marzo 2014 a cura di Avv. Federica Suardi
E’ importante sapere che …
�Per potersi dire “instaurato” un rapporto di lavoro, non è necessario che vi sia un contratto scritto;
�Per il semplice fatto che una persona presta attività lavorativa, nei rapporti con il proprio datore di lavoro, si applicheranno le regole previste dal CCNL per quel tipo di lavoro
Incontro di formazione per Dirigenti provinciali e regionali Acli Colf - 22 marzo 2014 a cura di Avv. Federica Suardi
La funzione del CCNL
�Il rapporto di lavoro domestico nasconde forti punti di debolezza:
� la prossimità domestica delle parti che vi si trovano coinvolte �L’informalità che ne caratterizza:• la domanda (esigenza di cura parafamiliare)• l’offerta (mancanza di un profilo professionale)• l’incontro tra domanda e offerta di lavoro (affidamento a vie informali di incontro)
Incontro di formazione per Dirigenti provinciali e regionali Acli Colf - 22 marzo 2014 a cura di Avv. Federica Suardi
In tale contesto il CCNL…• assicura l’esigibilità di diritti e doveri reciproci a prescindere da una precisa e individuale contrattazione;• riduce la sensazione di “alterità” del lavoro domestico;
Incontro di formazione per Dirigenti provinciali e regionali Acli Colf - 22 marzo 2014 a cura di Avv. Federica Suardi
La funzione del CCNL:
L’ART. 6 CCNL DOMESTICO
� Tra le parti dovrà essere stipulato un
contratto di lavoro (lettera di
assunzione), nel quale andranno
indicati gli elementi utili ed eventuali
clausole specifiche, che individuano
meglio i reciproci obblighi;
� La lettera di assunzione, firmata dal
lavoratore e dal datore di lavoro, dovrà
essere scambiata tra le parti.
«
»Incontro di formazione per Dirigenti provinciali e regionali Acli Colf - 22 marzo 2014 a cura di Avv. Federica Suardi
Ma allora a che serve la lettera di assunzione?
�E’ importante stipulare SEMPRE un accordo individuale di lavoro scritto perché:
� Ha una funzione integrativa specificandoelementi del singolo rapporto di lavoro;�Ha una funzione culturale di richiamo dispecifici obblighi o doveri;�Definisce quale CCNL si vuolapplicare rendendolo vincolante;
Incontro di formazione per Dirigenti provinciali e regionali Acli Colf - 22 marzo 2014 a cura di Avv. Federica Suardi
I problemi connessi all’efficacia soggettiva del CCNL
• L’efficacia del CCNL è legata alle normedi diritto privato, secondo cui, “uncontratto ha efficacia di legge tra leparti che lo stipulano”.
• In questo caso “parti” non possono cheessere le Associazioni datoriali, da unlato, e le Organizzazioni sindacali,dall’altro.
Incontro di formazione per Dirigenti provinciali e regionali Acli Colf - 22 marzo 2014 a cura di Avv. Federica Suardi
Sindacato
dei lavoratori
(rappresentante, in senso tecnico giuridico degli
iscritti)
Associazione
datoriale
(rappresentante, in senso tecnico giuridico delle
imprese aderenti)
Efficacia soggettiva limitata ai lavoratori iscritti ai sindacati stipulanti e occupati alle dipendenze di un impresa iscritta
all’associazione datorialestipulante
Contratto collettivo
I problemi connessi all’efficacia soggettiva del CCNL
Incontro di formazione per Dirigenti provinciali e regionali Acli Colf - 22 marzo 2014 a cura di Avv. Federica Suardi
PRINCIPIOCOSTITUZIONALE(art. 36, comma 1):La retribuzione deve essere proporzionatae sufficiente
Validità del CCNLper quanto attiene alla PARTE
RETRIBUTIVA
L’intervento del giudice ex art. 2099
c.c.consente di adeguareil contenuto del contratto ai
principi costituzionaliaffermando ildiritto ad una retribuzionesufficiente
“In mancanza di di accordo tra le parti, la retribuzione è determinata dal giudice (art.
2099, 2° comma)”
Incontro di formazione per Dirigenti provinciali e regionali Acli Colf - 22 marzo 2014 a cura di Avv. Federica Suardi
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I problemi connessi all’efficacia soggettiva del CCNL
PARTE RETRIBUTIVA
PARTE NORMATIVA
Tutto quanto attiene alla retribuzione:-Minimi retributivi-Ferie-Tredicesima -Ecc…
Tutto quanto attiene alla regolazione del rapporto di lavoro e che solo indirettamente si riflette sulla retribuzione:- permessi…
E’ importante sapere che …
�Nell’attuale sistema di CCNL di “diritto privato” quindi per la sua applicazione:� è necessaria una adesione delle partial CCNL di riferimento per l’applicazionedell’intera disciplina ivi contenuta;� Non è necessaria alcuna adesionedelle parti per l’applicazione della c.d.“parte economica” che attua ilrispetto dell’art. 36 cost.
Incontro di formazione per Dirigenti provinciali e regionali Acli Colf - 22 marzo 2014 a cura di Avv. Federica Suardi
E’ importante sapere che …
�Per l’efficacia del CCNL del rapporto di lavoro individuale non occorre esplicita adesione, essendo sufficiente un’adesione implicita o “per factaconcludentia” che si può evincere:� dal costante rispetto delle clausole ivicontenute;� dal rinvio a tale CCNL in dichiarazionirilasciate dal datore di lavoro;
Incontro di formazione per Dirigenti provinciali e regionali Acli Colf - 22 marzo 2014 a cura di Avv. Federica Suardi
Un’altra funzione della lettera di assunzione….
� La scelta del CCNL da applicare in presenza di diversi contratti applicabili in base:
•All’effettiva categoria economica del datore di lavoro;
•Alle effettive mansioni svolte da parte del lavoratore
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Un contratto “minore” per le colf
Incontro di formazione per Dirigenti provinciali e regionali Acli Colf - 22 marzo 2014 a cura di Avv. Federica Suardi
Firmato da:Arpe-federproprietàCofappiUppiFeder.casa ConfsalAniaUnaiConfsalFisals ConfsalFesica ConfsalFai - Filippino Alliance in ItalyU.i.i.r. - Unione Imprenditori Italiani Romani
Codice E1
CCNL Ebilcoba
Ente Bilaterale Colf BAdanti
E’ importante sapere che …
�Comunque se manca l’adesione delle parti si applica il CCNL stipulato dalle organizzazioni sindacali e associazioni datoriali comparativamente più rappresentative:� il CCNL degli addetti ai servizidomestici e familiari CHECONOSCIAMO
Incontro di formazione per Dirigenti provinciali e regionali Acli Colf - 22 marzo 2014 a cura di Avv. Federica Suardi
Incontro di formazione per Dirigenti provinciali e regionali Acli Colf - 22 marzo 2014 a cura di Avv. Federica Suardi
�Dopo più di un anno di trattativa le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, Federcolf, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs, lo scorso 9 aprile 2013 hanno finalmente siglato l'accordo per il rinnovo del CCNL con le associazioni datoriali Fidaldo e Domina.
Il nuovo CCNL
Alcune considerazioni di insieme:
� si tratta di un contratto all’insegnadella crisi: i riconoscimenti siconcentrano su aspetti che non hannoparticolari ricadute economiche;
�il nuovo CCNL precisa e specifica alcuniaspetti che evidentemente risultavanoancora molto controversinell’applicazione del CCNL, e peradeguare le sue previsioni alle novellelegislative degli ultimi anni;
Incontro di formazione per Dirigenti provinciali e regionali Acli Colf - 22 marzo 2014 a cura di Avv. Federica Suardi
Le principali novità: la MATERNITA’
�Ferma restando l'impossibilità di licenziamento per l'intero periodo di astensione obbligatoria dal lavoro durante il congedo di maternità, il preavviso di licenziamento che avvenga entro il 31° giorno dalla fine del periodo di congedo obbligatorio viene raddoppiato.
Incontro di formazione per Dirigenti provinciali e regionali Acli Colf - 22 marzo 2014 a cura di Avv. Federica Suardi
Roma, 14 giugno 2008 -
Federica Suardi
Anzianità Preavvisodel datore di lavoro
Preavviso del
lavoratore
Preavviso del datore in caso di maternità
Rapporto di lavoro non inferiore alle 25h sett.li
Fino a 5 anni
15 giorni 8 giorni 30 giorni
Oltre 5 anni
30giorni 15 giorni 60 giorni
Rapporto di lavoro fino a 24h sett.li
Fino a 2 anni
8 giorni 8 giorni 16 giorni
Oltre 2 anni
15 giorni 15 giorni 30 giorni
Come cambiano i termini di preavviso
PERMESSI E CONGEDI
� FORMAZIONEArt. 9 - Permessi per formazione professionale
1. I lavoratori a tempo pieno e indeterminato,con anzianità di servizio presso il datore dilavoro di almeno 12 mesi, possono usufruire diun monte-ore annuo di 40 ore di permessoretribuito per la frequenza di corsi diformazione professionale specifici percollaboratori o assistenti familiari.
Incontro di formazione per Dirigenti provinciali e regionali Acli Colf - 22 marzo 2014 a cura di Avv. Federica Suardi
PERMESSI E CONGEDI� FORMAZIONE
2. Il suddetto monte ore potrà essere utilizzatoanche per le eventuali attività formativepreviste dalla normativa e necessarie per ilrinnovo dei titoli di soggiorno.
L’utilizzo del monte ore per le finalità indicateal presente comma dovrà trovare riscontro inapposita documentazione, riportante anchegli orari delle attività formative esercitate.
3. È esclusa la possibilità di cumulo pluriennale
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PERMESSI E CONGEDI� GRAVI E DOCUMENTATI MOTIVI
Art. 19 - Sospensioni di lavoro extraferiali
2. Per gravi e documentati motivi il lavoratorepotrà richiedere un periodo di sospensioneextraferiale senza maturazione di alcunelemento retributivo per un massimo di 12mesi.
Il datore di lavoro potrà, o meno, convenire conla richiesta.
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PERMESSI E CONGEDI� MATRIMONIO
Art. 23 – Matrimonio
1. In caso di matrimonio spetta al lavoratore uncongedo retribuito di 15 giorni di calendario(comprensivo di vitto e alloggio se non neusufruisce in natura).
3. La retribuzione del congedo sarà corrispostaa presentazione della documentazionecomprovante l'avvenuto matrimonio.
Incontro di formazione per Dirigenti provinciali e regionali Acli Colf - 22 marzo 2014 a cura di Avv. Federica Suardi
PERMESSI E CONGEDI� MATRIMONIO
4. Il lavoratore potrà scegliere di fruire delcongedo matrimoniale entro il termine di unanno dalla data del matrimonio
e sempreché il matrimonio sia contratto incostanza dello stesso rapporto di lavoro.
La mancata fruizione del congedo a causa didimissioni del lavoratore non determineràalcun diritto alla relativa indennitàsostitutiva.
Incontro di formazione per Dirigenti provinciali e regionali Acli Colf - 22 marzo 2014 a cura di Avv. Federica Suardi
PERMESSI E CONGEDI� MALATTIA ONCOLOGICA
ART. 26 COMMA 6
I periodi di cui al comma 4 saranno aumentatidel 50% in caso di malattia oncologica,documentata dalla competente ASL.
***I periodi di cui al comma 4 sono quelli che si
riferiscono SOLO alla conservazione delposto
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Come cambia la malattia
Anzianità
N. gg di assenza nell’anno solare
Trattamento economico
Conservazione del posto
In caso di malattia oncologica
Fino a 6 mesi 8 giornidal 1°al 3° = 50% 10 giorni di
calendario20 giorni di calendario
dal 4°al 8° = 100%
Da 6 mesi a 2 anni
10 giorni
dal 1°al 3° = 50% 45 giorni di calendario
90 giorni di calendario
dal 4° al 10° = 100%
Oltre 2 anni 15 giorni
dal 1°al 3° = 50% 180 giorni di calendario
360 giorni di calendariodal 4° al 15° =
100%
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I LAVORATORI c.d. SUPPLENTI�Art. 15 - Orario di lavoro
9. Il datore di lavoro che abbia in servizio uno opiù lavoratori:
- a tempo pieno
- addetti all’assistenza di persone nonautosufficienti inquadrati nei livelli CS o DS;
potrà assumere in servizio uno o più lavoratori,conviventi o meno, con prestazioni limitate allacopertura dei giorni di riposo dei lavoratorititolari dell’assistenza.. da inquadrare neilivelli CS o DS,
Incontro di formazione per Dirigenti provinciali e regionali Acli Colf - 22 marzo 2014 a cura di Avv. Federica Suardi
I LAVORATORI c.d. SUPPLENTI�RETRIBUZIONE oraria 2014
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TABELLA G Lavoratori supplenti
TABELLA C “ordinaria”
TABELLA C “con
maggiorazione 60%”
Assistente a persona non autosufficiente -CS
7,14 6,58 10,53
Assistente a persona non autosufficiente DS FORMATO
8,61 7,93 12,69
SICUREZZA SUL LAVORO�Art. 27 – tutela delle condizioni di lavoro
Il datore di lavoro deve:
- garantire la presenza sull’impianto elettrico di unadeguato interruttore differenziale (il «salvavita»);
- informare la colf circa eventuali rischi esistentinell’ambiente di lavoro, relativi anche all’uso delleattrezzature ed all’esposizione a particolariagenti chimici, fisici e biologici.
All’ente Bilaterale “Ebincolf” è demandato il compitodi elaborare un apposito documento da consegnareall’atto dell’individuazione delle mansioni dasvolgere, e quindi al momento dell’assunzione.
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STRUMENTI DI CONCILIAZIONE
�Art. 46 – Commissioni territoriali diconciliazione
1. Per tutte le vertenze individuali di lavoro le partiesperiranno, il tentativo di conciliazione, pressol’apposita Commissione territoriale di conciliazione,composta dal Rappresentante dell’Organizzazionesindacale e da quello della Associazione dei datori dilavoro, cui, rispettivamente, il lavoratore ed il datoredi lavoro siano iscritti o conferiscano mandato.
2. La conciliazione, che produce fra le parti gli effetti dicui all’art. 2113, comma 4, codice civile, dovràrisultare da apposito verbale.
Incontro di formazione per Dirigenti provinciali e regionali Acli Colf - 22 marzo 2014 a cura di Avv. Federica Suardi
STRUMENTI DI CONCILIAZIONE�Cosa prevede l’art. 2113 comma 4 c.c.
Prevede un generico diritto del lavoratore dichiedere l’annullamento di dichiarazioni dirinuncia o di transazione eventualmenteespresse a favore del datore di lavoro, entro6 mesi dalla cessazione del rapporto dilavoro o di sottoscrizione, se successiva.
Tale diritto viene meno se però tale accordo orinuncia viene maturato all’interno di unaspecifica procedura dotata di particolare“sostegno” al lavoratore.
Le Commissioni attuano questo principioIncontro di formazione per Dirigenti provinciali e regionali Acli Colf - 22 marzo 2014 a cura di Avv. Federica Suardi
CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO
� ART. 48 – contrattazione di secondolivello
Anche nel lavoro domestico fa ingresso lacontrattazione di secondo livello, daconcludere di norma nell'ambito regionale odelle città metropolitane;
Riguarderà:-la retribuzione in natura ovvero il vitto el’alloggio,- ore di permesso per studio o formazioneprofessionale
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ALCUNI CHIARIMENTI
� Nuovo comma 4 art. 15 - RIPOSOGIORNALIERO
Nei rapporti di lavoro in regime di convivenzadurante il riposo diurno, che va goduto peralmeno due ore giornaliere, è stata chiarita especificatamente prevista la possibilità per lelavoratrici di uscire liberamente di casa,salvo accordi specifici contrari e fatta salva inogni caso la destinazione di tale intervallo alrecupero psicofisico.
Incontro di formazione per Dirigenti provinciali e regionali Acli Colf - 22 marzo 2014 a cura di Avv. Federica Suardi
ALCUNI CHIARIMENTI
� RAPPORTI DI LAVORO AD ORE
- le festività: indipendentemente dal fatto chein esse fosse ordinariamente prevista o menola prestazione lavorativa, devono essereretribuite sulla base della normale paga orariaragguagliata ad un sesto dell’orariosettimanale (nuovo comma 2 art. 17);
Incontro di formazione per Dirigenti provinciali e regionali Acli Colf - 22 marzo 2014 a cura di Avv. Federica Suardi
ALCUNI CHIARIMENTI
� RAPPORTI DI LAVORO AD ORE
- le ferie: i lavoratori con retribuzionecomputata in base alle ore lavorate, devonopercepire una retribuzione ragguagliata ad unsesto dell’orario settimanale per ogni giornodi ferie godute.
- il periodo feriale di 26 giorni lavorativi, vainteso riferito ai giorni lavorativi secondo ilnormale calendario civile (nuovo comma 2 art.18);
Incontro di formazione per Dirigenti provinciali e regionali Acli Colf - 22 marzo 2014 a cura di Avv. Federica Suardi
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE….e spazio alle domande