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IL DIRITTO ALL’IMMAGINEIL DIRITTO ALL’IMMAGINE
Tesi di laurea di:Daniela De Laurentiis
Relatrice:Chiar.ma Prof.ssa Maria Costanza
Anno Accademico: 2006/07
Università degli Studi di PaviaFacoltà di Giurisprudenza, Ingegneria, Lettere e Filosofia, Scienze politiche,
Economia
Corso di laurea interfacoltà inComunicazione Interculturale e
Multimediale
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I DIRITTI DELLA PERSONAI DIRITTI DELLA PERSONA
Detti anche diritti dell’uomo o diritti della personalità, sono riconosciuti dall’ordinamento all’individuo in quanto tale.
Si identificanoprincipalmente nei diritti: All’immagine Al nome Alla vita All’integrità fisica Alla salute All’onore Alla libertà di espressione
del pensiero Alla riservatezza All’identità personale
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I DIRITTI DELLA PERSONAI DIRITTI DELLA PERSONA
CARATTERISTICHE:
Sono diritti assoluti, pertanto opponibili erga omnes: non possono essere violati né dall’autorità pubblica, né da parte di altri uomini, come legittimato dall’art. 2 della Costituzione
Sono diritti indisponibili: il titolare non può né alienarli né rinunciarvi
Sono diritti imprescrittibili: non si estinguono nel tempo a prescindere dal loro utilizzo
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FONTI INTERNAZIONALI E FONTI INTERNAZIONALI E COMUNITARIECOMUNITARIE
I diritti degli individui sono inalienabili e inviolabili. Tutti gli Stati della comunità hanno l’obbligo di rispettarli e promuoverli. Bisogna valorizzare i diritti umani a livello universale: tutti devono avere la possibilità di goderli in modo equo.
Assemblea generale, 1948 Consiglio d’Europa, 1950
“Dichiarazione
universale dei diritti dell’uomo”
“Convenzione europea
per la salvaguardia
dei diritti dell’uomo e
delle libertà fondamentali”
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IL DIRITTO ALL’IMMAGINEIL DIRITTO ALL’IMMAGINE
DEFINIZIONE:“La rappresentazione visiva delle sembianze della
persona o la riproduzione grafica delle sue fattezze, qualunque sia il modo in cui sono rappresentate e purché sussista il carattere della riconoscibilità”
CARATTERISTICHE: Positiva: libertà della persona di autodeterminarsi
scegliendo se e quando mostrarsi agli altri Negativa: divieto posto in capo ai terzi di divulgare
l’immagine della persona al di fuori dei casi previsti dalla legge
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IL DIRITTO ALL’IMMAGINEIL DIRITTO ALL’IMMAGINE
TUTELA:
Art. 10 c.c.Artt. 96 e 97
Legge 22 Aprile 1941, n. 633
IMMAGINE RITRATTO
(Pacificamente intesi come sinonimi in dottrina)
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IL DIRITTO ALL’IMMAGINEIL DIRITTO ALL’IMMAGINE
Art. 10 c.c. Reputazione e decoro
Art. 96
l. 633/1941 Consenso
Art. 97
l. 633/1941 Esimenti del consenso
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IL DIRITTO ALL’IMMAGINEIL DIRITTO ALL’IMMAGINE
ESIMENTI:
Notorietà o ufficio pubblico coperto
Necessità di giustizia o polizia
Scopi scientifici, didattici o culturali
Riproduzione collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico
L’INTERESSE PUBBLICO PREVALE
SU QUELLO DEL SINGOLO
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IL RISARCIMENTO DEL DANNOIL RISARCIMENTO DEL DANNO
Garantito dall’art. 2043 c.c.
DANNO:
PATRIMONIALE NON PATRIMONIALE
Legato alla
sfera economicaLegato alla sfera psichica e morale
DANNO EMERGENTE LUCRO CESSANTE
LESIONE DELL’ONORE, DELDECORO O DELLA REPUTAZIONE
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IL RISARCIMENTO DEL DANNOIL RISARCIMENTO DEL DANNO
FORME DI TUTELA:
Azione inibitoriaRisarcimento del danno
Pubblicazione della sentenza
PREZZO DEL CONSENSO:Attiene ad un’attività in cui si cerca di commercializzare al meglio la propria immagine: è il prezzo ricavabile dall’offerta della propria immagine per pubblicizzare prodotti o servizi a fini commerciali, il quale può diminuire a causa di un utilizzo pubblicitario abusivo della stessa da parte di terzi.
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CASO DI STUDIOCASO DI STUDIOGruber c. Società Rizzoli
Tribunale di Milano, 17 novembre 1994
Viene riconosciuta la violazione dell’intimità della vita privata, del diritto alla riservatezza e all’immagine, con la conseguente determinazione di un danno morale, considerata la rilevanza penale dell’illecito, e la produzione di un danno patrimoniale, trattandosi di pubblicazione di immagini di persona nota a scopo di lucro.
Cinque fotografie venivano pubblicate sui settimanali «Novella 2000» e «Oggi», le quali raffiguravano la Gruber nuda sul bordo della piscina della casa di famiglia situata in provincia di Cagliari, senza autorizzazione alcuna, pertanto ritenendo che il fotografo avesse violato il diritto alla riservatezza e all’immagine, avendole carpite in luogo di privata dimora.
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CASO DI STUDIOCASO DI STUDIORoma, 2 luglio 1997
Invito a comparire dinanzi all’Autorità giudiziaria penale e diffusione a mezzo stampa
Diffusione attraverso i mezzi di informazione della notizia di un invito a comparire davanti all’Autorità giudiziaria penale nei confronti del Dott. Cesare Romiti e del Dott. Francesco Paolo Mattioli, prima che di tale invito avessero effettiva conoscenza gli interessati. Ciò costituisce violazione delle norme a tutela della riservatezza.
Non si rinvengono elementi giustificativi dell’esercizio del diritto di cronaca, che comunque sarebbe stato possibile esercitare in tempi brevissimi una volta che gli interessati avessero avuto effettiva conoscenza dell’invito a comparire.
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CONCLUSIONICONCLUSIONI
Col passare del tempo gli ordinamenti hanno dato sempre più importanza ai diritti della persona, tutelando così la sfera psichica e morale oltre a quella patrimoniale
Si presentano nuove insidie date dalla continua innovazione dei mass media, sempre più sofisticati e invasivi, che da un lato consentono di soddisfare il nostro desiderio di informazione, dall’altro minacciano l’intimità e il “right to be alone” con maggiore frequenza
Al giudice del caso concreto spetta l’attuazione di un contemperamento tra i diritti della persona e il diritto di cronaca, garantito dall’art. 21 Cost.
Grazie Grazie per la Vostra per la Vostra
attenzioneattenzione
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