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Il consenso informato
in odontoiatria
Avv. Antonio Serpetti
Convegno 19 novembre 2010
LA RESPONSABILITA’ DELL’ODONTOIATRA
profili giuridici medico-legali ed assicurativi
Aula Magna - Dipartimento di Medicina Legale e delle Assicurazioni
Università degli Studi di Milano
L’espressione “consenso informato” deriva
dall’espressione, di origine anglosassone,
“informed consent”, adoperata per la prima
volta in sede civile nello stato della California
nel 1957 relativamente al caso di un soggetto
(caso Salgo) rimasto paralizzato a seguito di
aortografia translombare, la cui sentenza
affermava “il medico ha il dovere di
comunicare al paziente ogni fatto che sia
necessario a formulare la base di un consenso
intelligente al trattamento proposto”.
L’art. 5 della Convenzione suidiritti dell’uomo e sullabiomedicina (Carta di Oviedo, 4aprile 1997), prevede che “untrattamento sanitario può esserepraticato solo se la personainteressata abbia prestato ilproprio consenso libero edinformato”.
L’art. 3 della Carta dei dirittifondamentali dell’Unione europea(Carta di Nizza, 7 dicembre 2000),sancisce che “ogni individuo ha dirittoalla propria integrità fisica e psichica”e che nell’ambito della medicina edella biologia deve essere inparticolare rispettato, tra gli altri, “ilconsenso libero e informato dellapersona interessata, secondo lemodalità definite della legge”.
La disciplina del consenso informato, comeespressione della consapevole adesione altrattamento sanitario proposto dal medico,trova fondamento negli articoli dellaCostituzione:
art. 2 che tutela e promuove i dirittifondamentali della persona;
art. 13 che stabilisce l’inviolabilità dellapersona;
art. 32 che stabilisce che nessuno puòessere obbligato ad un determinatotrattamento sanitario se non perdisposizione di legge.
Il fondamento costituzionale del consensoinformato pone in risalto la sua funzione di sintesidi due diritti fondamentali: quellodell’autodeterminazione e quello della salute, inquanto, se è vero che ogni individuo ha il dirittodi essere curato, egli ha, altresì, il diritto diricevere le opportune informazioni in ordine allanatura e ai possibili sviluppi del percorsoterapeutico cui può essere sottoposto, nonché delleeventuali terapie alternative; informazioni chedevono essere le più esaurienti possibili, proprioal fine di garantire la libera e consapevole sceltada parte del paziente e, quindi, la sua stessa libertàpersonale.
(C.Cost. 22.12.2008, n. 438)
art. 3 della legge n. 219/2005 – Nuovadisciplina delle attività trasfusionali e dellaproduzione nazionale degli emoderivati;
art. 6 della legge n. 40/2004 – Norme inmateria di procreazione medicalmenteassistita;
art. 33 della legge n. 833/1978 – Istituzione delservizio sanitario nazionale. Prevede che lecure sono volontarie e che nessuno può essereobbligato ad un trattamento sanitario se ciònon è previsto da una legge.
Grava sul medico il dovere di fornireal paziente un’informativacompleta ed esaustiva che lo rendapartecipe, perché edotto, non solodel tipo di trattamento sanitariocui andrà a sottoporsi, ma anche diquali siano gli effettivi rischi(nonché gli effetti collaterali anchein rapporto ai successivi benefici)ad esso sottesi.
(Cfr. C.Cost. 2.12.2008, n.438)
Quando il trattamento sirivela indispensabile, perlegge o per la cura di uninteresse pubblico, deveessere riconosciuto al malatoil diritto di scegliere itempi, i modi o i luoghidell’intervento, in ogni casoin cui ciò sia possibile.
(Cass.civ., Sez. III, 8.10.2008, n. 24791)
Nessuno può essere obbligato ad un
determinato trattamento sanitario, salvo
espressa disposizione di legge (art. 32
Cost), né vi sono ragioni per negare al
malato il diritto ad essere preventivamente
e tempestivamente informato delle indagini
cliniche e delle cure alle quali lo si vuole
sottoporre, in tutti i casi in cui possa
esprimere liberamente e consapevolmente
la sua volontà.
(Cass.civ., Sez. III, 8.10.2008, n. 24791)
Il consenso alle cureda parte del pazientedeve essere reale,libero, spontaneo,informato e sempreattuale.
(Cass.pen.sez.VI, 14.2.2010, n. 11640)
Il medico viene meno all’obbligo di fornire
un valido ed esaustivo consenso
informato al paziente, quando ometta
del tutto di riferirgli della natura della
cura cui dovrà sottoporsi, dei relativi
rischi e della possibilità di successo, ma
anche quando sottoponga al paziente,
affinché lo sottoscriva, un modulo del
tutto generico, dal quale non sia
possibile desumere con certezza che il
paziente abbia ottenuto in modo
esaustivo le suddette valutazioni (Cass.
civ., sez. III, 8 ottobre 2008, n. 24791).
La responsabilità del medico perviolazione dell’obbligo contrattuale diporre il paziente nella condizione diesprimere un valido ed effettivo consensoinformato è ravvisabile sia quando leinformazioni siano assenti oinsufficienti sia quando venganofornite assicurazioni errate in ordineall’assenza di rischi, o complicazioniderivanti da un intervento chirurgiconecessariamente da eseguire,estendendosi l’inadempimentocontrattuale anche alle informazioninon veritiere (Cass. civ., sez. III,28.11.2007, n. 24742).
Il consenso informato non può esaurirsinella comunicazione del nome del prodottoche verrà somministrato o di genericheinformazioni ma deve investire glieventuali effetti negativi dellasomministrazione in modo che siaconsentito al paziente di valutarecongruamente il rapporto costi-benefici deltrattamento e di mettere comunque in contol’esistenza e la gravità delle conseguenzenegative ipotizzabili (Cass. pen.,sez. IV, 1agosto 2008, n.32423).
La legittimità dell’attività medica
richiede, per la sua validità e
concreta liceità, in principio, la
manifestazione del consenso del
paziente, il quale costituisce un
presupposto di liceità del
trattamento medico-chirurgico.
(Cass.Pen. SSUU.2437/09)
Non è attribuibile al medico ungenerale diritto di curare, afronte del quale non avrebbe alcunrilievo la volontà dell’ammalato,che si troverebbe in una posizionedi soggezione su cui il medicopotrebbe ad libitum intervenire,con il solo limite della propriacoscienza.
(Cass.pen.sez.VI, 14.2.2010, n. 11640)
L’attualità del consenso si traduce
nella possibilità di revocare il
consenso in qualsiasi momento
del trattamento e in qualsiasi
fase della vita, anche in quella
terminale.
(Cass. Pen. 11335/2008)
Il consenso informato ha, come
contenuto concreto, la facoltà non solo
di scegliere tra le diverse possibilità di
trattamento medico, ma anche di
eventualmente rifiutare la terapia e di
decidere consapevolmente di
interromperla, in tutte le fasi della
vita, anche in quella terminale (Cass.
civ., sez. III, 4.10.2007, n. 21748).
In caso di consenso
viziato da errore,
violenza, dolo, incapacità,
il consenso è inefficace
ab origine.
Ai fini del risarcimento del danno damancato consenso informato, èindispensabile il riscontro di dannieziologicamente ricollegabiliall’intervento cui il consenso sarebbedovuto essere rivolto, dal momentoche “non è l’inadempimento che è diper sé oggetto di risarcimento, ma ildanno consequenziale, secondo iprincipi di cui all’art. 1223 c.c.”
(C.Cost. 372/94)
Sul piano del danno – conseguenza,venendo in considerazione ilpeggioramento della salute edell’integrità fisica del paziente,rimane del tutto indifferente che laverificazione di tale peggioramento siadovuta ad un’esecuzione corretta oscorretta.
(Cass.civ., sez.III, 14 marzo 2006, n. 5444)
In presenza di un trattamento medico
necessario e correttamente eseguito, la
mancanza di una preventiva
informazione del paziente circa i possibili
effetti pregiudizievoli dell’intervento
implica – qualora questi ultimi vengano a
verificarsi – la risarcibilità da parte del
medico, del correlato danno alla salute
esclusivamente qualora il paziente provi
che, se adeguatamente informato,
avrebbe rifiutato il trattamento stesso.
(Cass. civ., sez.III, 9.2.2010, n. 2847)