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LE NUOVE FRONTIERE DEL CAPITALE INTANGIBILE avv. Alberto Cozzo STARTUP WEEKEND CATANIA

Il capitale intangibile

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Page 1: Il capitale intangibile

LE NUOVE FRONTIERE DEL

CAPITALE INTANGIBILE

avv. Alberto Cozzo

STARTUP WEEKEND CATANIA

Page 2: Il capitale intangibile

Proprietà industriale ed intellettuale

Brevetti

Marchi

Designs

Copyrights

Know-How

Segreti industriali/commerciali

Page 3: Il capitale intangibile

Il Brevetto

“Il brevetto è lo strumento giuridico che consente a chi ha

realizzato un’invenzione di ottenere il diritto di produrre e

commercializzare in esclusiva il trovato che ne forma oggetto

nello Stato nel quale il brevetto è stato richiesto”

Il brevetto, quindi, è un titolo giuridico che conferisce al titolare “la

facoltà esclusiva di attuare l’invenzione e di trarne profitto nel

territorio” cioè nello Stato specifico in cui viene ottenuto.

In particolare il brevetto conferisce al titolare il diritto esclusivo “di

vietare a terzi, salvo il consenso del titolare, di produrre, usare,

mettere in commercio, vendere o importare” quanto protetto dal

titolo di brevetto

Page 4: Il capitale intangibile

Il Brevetto

1. novità: l’invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato

della tecnica, l’invenzione cioè deve essere tale da apportare un progresso

rispetto alla tecnica industriale ed alle cognizioni preesistenti (art. 14 R.D.

1127/39)

2. originalità: per essere originale un’invenzione deve essere tale da non

risultare in modo evidente dallo stato della tecnica per una persona

esperta del ramo, cioè tale da esprimere un’attività creativa dell’inventore,

che non sia cioè semplice esecuzione di idee già note e rientranti nella

normale applicazione di principi conosciuti (art. 16 R.D. 1127/39)

3. applicazione industriale: un’invenzione è considerata idonea ad avere

una applicazione industriale se il suo oggetto può essere fabbricato o

utilizzato in qualsiasi genere di industria (art. 17 R.D. 1127/39)

4. liceità: è illecita unicamente l’invenzione che non possa avere altra

attuazione se non quella diretta ad un uso illecito

Page 5: Il capitale intangibile

Il know-how

Il know-how è quel complesso di

informazioni e conoscenze tecniche,

organizzative e procedurali, non protette

da brevetto, che l’imprenditore elabora ed

utilizza, con carattere di esclusività e di

segretezza, nella propria attività di

produzione o di scambio

Page 6: Il capitale intangibile

Il know-how

informazioni su tecniche e processi produttivi

composizione di prodotti

informazioni relative ai sistemi interni di organizzazione

del personale

banche dati di clienti e fornitori

strategie di fissazione dei prezzi,

particolari tecniche di marketing

Page 7: Il capitale intangibile

Tutela civile del know-how

Condizione per la tutela legale del know-how è che le

informazioni siano segrete e che si pongano delle

risorse per farle rimanere tali.

Quando, per qualsiasi motivo, le informazioni diventino

di dominio pubblico, il titolare non ne potrà più evitare

l’utilizzazione.

Se la divulgazione sia attribuibile all’abuso di qualcuno

[un dipendente infedele o un concorrente], il titolare

delle informazioni divulgate potrà chiedere il

risarcimento del danno subito.

Page 8: Il capitale intangibile

Tutela penale del know-how

rivelazione di segreto professionale ex art. 622 c.p.:

pena della reclusione fino ad un anno o della multa da

30 a 516 € per chiunque, conoscendo un segreto a

causa del proprio lavoro, lo rivela senza giusta causa, o

lo impiega a proprio o altrui profitto, se da tale fatto può

derivare un danno.

rivelazione di segreti scientifici o industriali ex art. 623

c.p.: pena della reclusione fino a due anni per chiunque,

conoscendo notizie destinate a rimanere segrete relative

a scoperte o invenzioni scientifiche o ad applicazioni

industriali, le rivela o le impiega a proprio o altrui profitto

Page 9: Il capitale intangibile

Diritto d’autore

letteratura, musica, arti figurative, architettura, teatro e cinematografia,

design industriale, banche dati

Il diritto d’autore sorge nel momento stesso della creazione

dell’opera. Eventuali registrazioni serviranno semplicemente a

provarne la paternità e la data di creazione.

Il diritto morale riconosce all’autore il diritto di essere sempre

riconosciuto come tale e di opporsi a qualsiasi modifica a danno

dell’opera che possa essere di pregiudizio al proprioonore o alla

propria reputazione.

Il diritto economico riconosce all’autore il diritto esclusivo di

pubblicare l’opera e di utilizzarla economicamente in ogni forma e

modo

Page 10: Il capitale intangibile

La tutela del software

tra brevetto e diritto d’autore

Un programma per elaboratore è definito come una

sequenza d’istruzioni, scritte in un linguaggio di

programmazione, per ottenere un determinato risultato e

per compiere funzioni in un dispositivo elettronico

software di sistema

applicativo

di rete

Page 11: Il capitale intangibile

Tutela mediante diritto d’autore

I programmi per elaboratore sono tutelati dalla Legge 22 Aprile

1941 n. 633 [Protezione del diritto d’autore e di altri diritti

connessi al suo esercizio] come opere letterarie, “in qualsiasi

forma espressi, purché originali quale risultato della creazione

intellettuale dell’autore”.

L’oggetto della tutela è il programma sia in forma sorgente, sia in

forma oggetto, ma anche “il materiale preparatorio per la

progettazione del programma stesso”

“restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e

i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un

programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce”

Page 12: Il capitale intangibile

brevettabilità delle invenzioni

attuate per mezzo di elaboratori elettronici

L’art. 52 (2c) della Convenzione sulla concessione di brevetti europei

(CBE) annovera, tra ciò che non è considerato come invenzione, anche

i programmi per elaboratori “in quanto tali”

lo stesso concetto è riportato anche nella Legge Invenzioni (R. D. 29

giugno 1939, n. 1127) all’art 12 (b) e questo perché si ritiene che i

programmi non possano essere dotati in sé di un carattere tecnico.

A prescindere da questo divieto, sono stati tuttavia concessi dall’Ufficio

Europeo Brevetti (EPO) migliaia di brevetti per invenzioni attuate per

mezzo di programmi per elaboratore.

Questo si è verificato perché l’orientamento giuridico dell’EPO è

cambiato nel tempo: nella sentenza T1173/97, la commissione di

ricorso ha affermato che, se un software presenta “effetti tecnici ulteriori

o che vadano al di là della normale interazione software – hardware”,

tale programma rivendicato in quanto tale non deve essere escluso

dalla brevettabilità

Page 13: Il capitale intangibile

si

elaborazione di immagini

o audio

compressione di dati

codifica/decodifica

gestione delle memorie di

un computer

gestione di periferiche

gestione di processori

no

calcolo delle delle buste

paga

calcolo delle tasse

calcolo degli indici di

borsa e degli investimenti

gestione di archivi, di

magazzini

Page 14: Il capitale intangibile

USA

chiunque inventi o scopra un

processo, una macchina, un

manufatto o una loro

combinazione che risponda ai

requisiti di NOVITA’ e di

UTILITA’, oppure che inventi o

scopra un estensione di tale

processo, macchina,

manufatto o combinazione,

può ottenere un brevetto su

tale invenzione o scoperta

sono esclusi dalla

brevettabilità quei trovati che

consistono esclusivamente in:

idee astratte

leggi di natura

fenomeni naturali

sulla base della mancanza di

una loro “applicazione pratica”

ed in particolare di una loro

“utilità pratica”

Page 15: Il capitale intangibile

Tutela del domain name

i giudici italiani applicano, per i nomi a dominio, la normativa relativa ai

marchi e alla concorrenza sleale

la registrazione di un domain name corrispondente ad un marchio

appartenente a terzi configura contraffazione del medesimo, con

applicazione della legge sui marchi

l’uso di un marchio, che gode di particolare rinomanza, come domain

name, anche per prodotti o servizi non affini a quelli protetti dal marchio

medesimo, viola i diritti del titolare del marchio, in quanto comporta

l’immediato vantaggio di ricollegare la propria attività a quella del

titolare del marchio, sfruttando la notorietà del segno e traendone

indebito vantaggio

Page 16: Il capitale intangibile

IL PATRIMONIO TECNOLOGICO DELL’IMPRESA

I. realizzazione in proprio delle tecnologie all’interno dell’impresa

I. learning by doing

II. specifica attività di research & development

II. realizzazione su commissione della tecnologia da parte di terzi

I. contratti di progettazione e design

II. contratti di subfornitura

III. acquisizione di tecnologia da terzi

I. contratti di cessione e di licenza di brevetto e contratti di licenza e di know-how

II. trasferimento di tecnologia associato a contratti di vendita di impianti e

macchinari e alle joint ventures

IV. acquisizione reciproca di tecnologia [licenza incrociata; cross licencing]

Page 17: Il capitale intangibile

LE NUOVE FRONTIERE DEL

CAPITALE INTANGIBILE

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