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PR\1108813IT.docx PE592.334v03-00 IT Unita nella diversità IT Parlamento europeo 2014-2019 Commissione per i problemi economici e monetari 2015/0270(COD) 4.11.2016 ***I PROGETTO DI RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 806/2014 al fine di istituire un sistema europeo di assicurazione dei depositi (COM(2015)0586 C8-0371/2015 2015/0270(COD)) Commissione per i problemi economici e monetari Relatore: Esther de Lange

***I PROGETTO DI RELAZIONE · (17) L'EDIS dovrebbe trasformarsi progressivamente, nell'arco di un certo numero di anni, da un sistema di riassicurazione a un sistema di coassicurazione

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PR\1108813IT.docx PE592.334v03-00

IT Unita nella diversità IT

Parlamento europeo 2014-2019

Commissione per i problemi economici e monetari

2015/0270(COD)

4.11.2016

***I PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che

modifica il regolamento (UE) n. 806/2014 al fine di istituire un sistema

europeo di assicurazione dei depositi

(COM(2015)0586 – C8-0371/2015 – 2015/0270(COD))

Commissione per i problemi economici e monetari

Relatore: Esther de Lange

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PE592.334v03-00 2/61 PR\1108813IT.docx

IT

PR_COD_1amCom

Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione

*** Procedura di approvazione

***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)

***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)

***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di

atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in corsivo grassetto nella colonna di

sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in corsivo grassetto nelle due

colonne. Il testo nuovo è evidenziato in corsivo grassetto nella colonna di

destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento

identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un

emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende

modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta

riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione

interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in corsivo grassetto. Le parti di testo

soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono

segnalate evidenziando in corsivo grassetto il testo nuovo ed eliminando o

barrando il testo sostituito.

A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate

dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

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PR\1108813IT.docx 3/61 PE592.334v03-00

IT

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO ........... 5

MOTIVAZIONE ...................................................................................................................... 59

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IT

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IT

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il

regolamento (UE) n. 806/2014 al fine di istituire un sistema europeo di assicurazione dei

depositi

(COM(2015)0586 – C8-0371/2015 – 2015/0270(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio

(COM(2015)0586),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento

dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla

Commissione (C8-0371/2015),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 17 marzo 20161,

– vista la sua decisione del … sull'avvio di negoziati interistituzionali riguardanti la

proposta e sul relativo mandato2,

– visto l'articolo 59 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A8-

0000/2016),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda

modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla

Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

1 GU C 177 del 18.5.2016, pag. 21. 2 GU C ...

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IT

Emendamento 1

Proposta di regolamento

Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Nel giugno 2015 la relazione dei

cinque presidenti sul tema "Completare

l'Unione economica e monetaria

dell'Europa" ha rilevato che il sistema

bancario unico può essere realmente tale

solo se la fiducia nella sicurezza dei

depositi bancari è la stessa

indipendentemente dallo Stato membro in

cui la banca opera. Ciò richiede sistemi

unici per la vigilanza bancaria, la

risoluzione delle banche e l'assicurazione

dei depositi. La relazione dei cinque

presidenti ha pertanto proposto di

completare l'unione bancaria attraverso

l'istituzione di un sistema europeo di

assicurazione dei depositi (EDIS) come

terzo pilastro di un'unione bancaria

completa assieme alla vigilanza e alla

risoluzione delle banche. Dovrebbero già

essere prese in via prioritaria iniziative

concrete in questa direzione, istituendo un

sistema di riassicurazione a livello europeo

per i sistemi nazionali di garanzia dei

depositi ("SGD") come primo passo verso

un approccio che prevede la completa

messa in comune. L'ambito di

applicazione di tale sistema di

riassicurazione dovrebbe coincidere con

quello dell'SSM.

(5) Nel giugno 2015 la relazione dei

cinque presidenti sul tema "Completare

l'Unione economica e monetaria

dell'Europa" ha rilevato che il sistema

bancario unico può essere realmente tale

solo se la fiducia nella sicurezza dei

depositi bancari è la stessa

indipendentemente dallo Stato membro in

cui la banca opera. Ciò richiede sistemi

unici per la vigilanza bancaria, la

risoluzione delle banche e l'assicurazione

dei depositi. La relazione dei cinque

presidenti ha pertanto proposto di

completare l'unione bancaria attraverso

l'istituzione di un sistema europeo di

assicurazione dei depositi (EDIS) come

terzo pilastro di un'unione bancaria

completa assieme alla vigilanza e alla

risoluzione delle banche. Dovrebbero

essere prese in via prioritaria iniziative

concrete in questa direzione, istituendo un

sistema di riassicurazione a livello europeo

per i sistemi nazionali di garanzia dei

depositi ("SGD") come primo passo.

L'ambito di applicazione di tale sistema di

riassicurazione dovrebbe coincidere con

quello dell'SSM.

Or. en

Emendamento 2

Proposta di regolamento

Considerando 8

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PR\1108813IT.docx 7/61 PE592.334v03-00

IT

Testo della Commissione Emendamento

(8) Benché la direttiva 2014/49/UE

migliori notevolmente la capacità dei

sistemi nazionali di risarcire i depositanti,

sono necessarie a livello dell'unione

bancaria disposizioni più efficienti di

garanzia dei depositi per garantire

sufficienti mezzi finanziari a sostegno della

fiducia di tutti i depositanti e quindi a

salvaguardia della stabilità finanziaria.

L'EDIS rafforzerebbe la resilienza

dell'unione bancaria nei confronti di crisi

future mediante una più ampia

condivisione del rischio e offrirebbe pari

protezione per i depositanti assicurati,

sostenendo così il corretto funzionamento

del mercato interno.

(8) Benché la direttiva 2014/49/UE

migliori notevolmente la capacità dei

sistemi nazionali di risarcire i depositanti,

sono necessarie a livello dell'unione

bancaria disposizioni più efficienti di

garanzia dei depositi per garantire

sufficienti mezzi finanziari a sostegno della

fiducia di tutti i depositanti e quindi a

salvaguardia della stabilità finanziaria.

L'EDIS rafforzerebbe la resilienza

dell'unione bancaria nei confronti di crisi

future e offrirebbe pari protezione per i

depositanti assicurati, sostenendo così il

corretto funzionamento del mercato

interno.

Or. en

Emendamento 3

Proposta di regolamento

Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) L'EDIS dovrebbe trasformarsi

progressivamente, nell'arco di un certo

numero di anni, da un sistema di

riassicurazione a un sistema di

coassicurazione totalmente in comune.

Nel quadro dell'azione di approfondimento

dell'UEM, insieme ai lavori per la

definizione di meccanismi di

finanziamento-ponte per il Fondo di

risoluzione unico (SRF) e per lo sviluppo

di un sostegno comune di bilancio

("backstop"), questa fase è necessaria per

ridurre i legami banche/emittenti sovrani

nei singoli Stati membri mediante

l'adozione di misure per la condivisione

dei rischi tra tutti gli Stati membri

dell'Unione bancaria, e rafforzare in tal

modo l'Unione bancaria nel conseguimento

(17) L'EDIS potrebbe trasformarsi,

nell'arco di un certo numero di anni, da un

sistema di riassicurazione a un sistema di

assicurazione se e quando le condizioni di

cui al presente regolamento saranno

soddisfatte. Nel quadro dell'azione di

approfondimento dell'UEM e di sviluppo

di un sostegno comune di bilancio

("backstop") per il Fondo di risoluzione

unico (SRF), tale fase potrebbe contribuire

a ridurre il legame tra banche ed emittenti

sovrani nei singoli Stati membri mediante

l'adozione di una misura per la

condivisione dei rischi tra tutti gli Stati

membri dell'Unione bancaria, e rafforzare

in tal modo l'Unione bancaria nel

conseguimento del suo obiettivo principale.

Tuttavia, tale condivisione dei rischi insita

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PE592.334v03-00 8/61 PR\1108813IT.docx

IT

del suo obiettivo principale. Tuttavia, tale

condivisione dei rischi insita nelle misure

volte a rafforzare l'Unione bancaria deve

procedere in parallelo con misure di

riduzione del rischio volte a spezzare in

maniera più diretta il legame tra banche ed

emittenti sovrani.

nelle misure volte a rafforzare l'Unione

bancaria deve procedere in parallelo con

misure di riduzione del rischio volte a

spezzare in maniera più diretta il legame

tra banche ed emittenti sovrani.

Or. en

Emendamento 4

Proposta di regolamento

Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) L'EDIS dovrebbe essere istituito in

tre fasi sequenziali, che prevedono

innanzitutto un sistema di riassicurazione a

copertura di una quota dell'ammanco di

liquidità e dell'eccesso di perdite degli

SGD partecipanti, seguito da un sistema di

coassicurazione a copertura di una quota

progressivamente crescente dell'ammanco

di liquidità e delle perdite degli SGD

partecipanti per giungere infine a un

sistema di assicurazione completa a

copertura di tutto il fabbisogno di

liquidità e di tutte le perdite dei sistemi di

garanzia dei depositi partecipanti.

(18) L'EDIS dovrebbe essere istituito in

due fasi, che prevedono innanzitutto un

sistema di riassicurazione a copertura di

una quota progressivamente crescente

dell'ammanco di liquidità degli SGD

partecipanti e un sistema di assicurazione

a copertura di una quota progressivamente

crescente dell'eccesso di perdite degli SGD

partecipanti.

Or. en

Emendamento 5

Proposta di regolamento

Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) Poiché il Fondo di assicurazione

dei depositi, nella fase di riassicurazione,

fornirebbe soltanto una fonte aggiuntiva

di finanziamento e indebolirebbe soltanto

soppresso

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IT

il legame tra le banche e i rispettivi

emittenti sovrani nazionali, senza tuttavia

garantire pari livello di protezione per

tutti i depositanti nell'Unione bancaria, la

fase di riassicurazione dovrebbe, dopo tre

anni, trasformarsi progressivamente in un

sistema di coassicurazione e infine in un

sistema di assicurazione dei depositi

completamente in comune.

Or. en

Emendamento 6

Proposta di regolamento

Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) Mentre le fasi di riassicurazione e

coassicurazione avrebbero molte

caratteristiche in comune, a garanzia

della regolare evoluzione graduale, i

pagamenti nella fase di coassicurazione

sarebbero condivisi tra l'SGD nazionale e

il Fondo di assicurazione dei depositi fin

dal primo euro di perdita. Il contributo del

Fondo di assicurazione dei depositi

passerebbe progressivamente al 100%,

realizzando dopo quattro anni la completa

messa in comune del rischio dei

depositanti in tutta l'Unione bancaria.

soppresso

Or. en

Emendamento 7

Proposta di regolamento

Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) L'EDIS dovrebbe essere dotato di

meccanismi di salvaguardia che limitino il

rischio di azzardo morale e assicurino che

(22) L'EDIS dovrebbe essere dotato di

meccanismi di salvaguardia che limitino il

rischio di azzardo morale e assicurino che

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IT

la copertura dell'EDIS intervenga solo

quando gli SGD nazionali agiscono con

prudenza. Innanzitutto, gli SGD nazionali

dovrebbero rispettare gli obblighi loro

imposti dal presente regolamento, dalla

direttiva 2014/49/UE e dagli altri atti

pertinenti del diritto dell'UE, in particolare

l'obbligo di costituire i loro fondi

conformemente all'articolo 10 della

direttiva 2014/49/UE, come ulteriormente

specificato nel presente regolamento. Per

beneficiare della copertura dell'EDIS, è

necessario che gli SGD partecipanti

raccolgano i contributi ex ante secondo un

preciso iter di finanziamento. Ciò implica

anche che, se l'SGD intende beneficiare

dell'EDIS, è esclusa la possibilità di

riduzione del livello-obiettivo a norma

dell'articolo 10, paragrafo 6, della direttiva

2014/49/UE. In secondo luogo, in caso di

evento di pagamento o se i suoi fondi sono

utilizzati nella risoluzione, l'SGD nazionale

dovrebbe sostenere una congrua quota

delle perdite stesse. Dovrebbe pertanto

essere tenuto a raccogliere contributi ex

post dai suoi membri per ricostituire le

sue risorse e a rimborsare l'EDIS nella

misura in cui il finanziamento ricevuto

inizialmente supera la quota di perdita a

carico dell'EDIS. In terzo luogo, dopo un

evento di pagamento, l'SGD nazionale

dovrebbe massimizzare i proventi della

massa fallimentare e rimborsare il

Comitato, il quale dovrebbe disporre di

poteri sufficienti per salvaguardare i suoi

diritti. In quarto luogo, il Comitato

dovrebbe avere il potere di recuperare

integralmente o parzialmente il

finanziamento qualora un SGD

partecipante non rispetti gli obblighi

essenziali.

la copertura dell'EDIS intervenga solo

quando gli SGD nazionali agiscono con

prudenza. Innanzitutto, gli SGD nazionali

dovrebbero rispettare gli obblighi loro

imposti dal presente regolamento, dalla

direttiva 2014/49/UE e dagli altri atti

pertinenti del diritto dell'UE, in particolare

l'obbligo di costituire i loro fondi

conformemente all'articolo 10 della

direttiva 2014/49/UE, come ulteriormente

specificato nel presente regolamento. Per

beneficiare della copertura dell'EDIS, è

necessario che gli SGD partecipanti

raccolgano i contributi ex ante secondo un

preciso iter di finanziamento. Ciò implica

anche che, se l'SGD intende beneficiare

dell'EDIS, è esclusa la possibilità di

riduzione del livello-obiettivo a norma

dell'articolo 10, paragrafo 6, della direttiva

2014/49/UE. In secondo luogo, in caso di

evento di pagamento o se i suoi fondi sono

utilizzati nella risoluzione, l'SGD nazionale

dovrebbe sostenere una congrua quota

delle perdite stesse. Dovrebbe pertanto

essere tenuto a rimborsare l'EDIS nella

misura in cui il finanziamento ricevuto

inizialmente supera la quota di perdita a

carico dell'EDIS. In terzo luogo, dopo un

evento di pagamento, l'SGD nazionale

dovrebbe massimizzare i proventi della

massa fallimentare e rimborsare il

Comitato, il quale dovrebbe disporre di

poteri sufficienti per salvaguardare i suoi

diritti. In quarto luogo, il Comitato

dovrebbe avere il potere di recuperare

integralmente o parzialmente il

finanziamento qualora un SGD

partecipante non rispetti gli obblighi

essenziali.

Or. en

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IT

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) Il Fondo di assicurazione dei

depositi è un elemento fondamentale senza

il quale non potrebbe realizzarsi la

graduale costituzione dell'EDIS. Sistemi

nazionali diversi di finanziamento non

garantirebbero l'assicurazione omogenea

dei depositi in tutta l'Unione bancaria. Nel

corso delle tre fasi, il Fondo di

assicurazione dei depositi dovrebbe

contribuire a garantire il ruolo

stabilizzatore degli SGD, un livello elevato

e uniforme di protezione per tutti i

depositanti in un quadro armonizzato per

tutta l'Unione e ad evitare la creazione di

ostacoli all'esercizio delle libertà

fondamentali o distorsioni della

concorrenza nel mercato interno a causa di

livelli di protezione diversi a livello

nazionale.

(23) Il Fondo di assicurazione dei

depositi è un elemento fondamentale senza

il quale non potrebbe realizzarsi la

costituzione dell'EDIS. Sistemi nazionali

diversi di finanziamento non

garantirebbero da soli l'assicurazione

omogenea dei depositi in tutta l'Unione

bancaria. Nel corso delle due fasi, il Fondo

di assicurazione dei depositi dovrebbe

contribuire a garantire il ruolo

stabilizzatore degli SGD partecipanti, un

livello elevato e uniforme di protezione per

tutti i depositanti in un quadro armonizzato

per tutta l'Unione e ad evitare la creazione

di ostacoli all'esercizio delle libertà

fondamentali o distorsioni della

concorrenza nel mercato interno a causa di

livelli di protezione diversi a livello

nazionale.

Or. en

Emendamento 9

Proposta di regolamento

Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) Il Fondo di assicurazione dei

depositi dovrebbe essere finanziato da

contributi diretti delle banche. Le decisioni

adottate nell'ambito dell'EDIS che

prevedono il ricorso al Fondo di

assicurazione dei depositi o a un sistema

nazionale di garanzia dei depositi non

dovrebbero interferire con le competenze

degli Stati membri in materia di bilancio.

In tale ambito, dovrebbero essere

considerati interferenze con la sovranità e

(24) Il Fondo di assicurazione dei

depositi dovrebbe essere finanziato da

contributi degli SGD partecipanti. Le

decisioni adottate nell'ambito dell'EDIS

che prevedono il ricorso al Fondo di

assicurazione dei depositi o a un sistema

nazionale di garanzia dei depositi non

dovrebbero interferire con le competenze

degli Stati membri in materia di bilancio.

In tale ambito, dovrebbero essere

considerati interferenze con la sovranità e

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PE592.334v03-00 12/61 PR\1108813IT.docx

IT

le competenze di bilancio degli Stati

membri solo gli aiuti finanziari pubblici a

carattere eccezionale.

le competenze di bilancio degli Stati

membri solo gli aiuti finanziari pubblici a

carattere eccezionale.

Or. en

Emendamento 10

Proposta di regolamento

Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento

(25) Il presente regolamento stabilisce le

modalità di ricorso al Fondo di

assicurazione dei depositi e i criteri

generali per determinare la fissazione e il

calcolo dei contributi ex ante ed ex post;

definisce inoltre i poteri del Comitato

relativi all'utilizzo e alla gestione del

Fondo di assicurazione dei depositi.

(25) Il presente regolamento stabilisce le

modalità di ricorso al Fondo di

assicurazione dei depositi e i criteri

generali per determinare la fissazione e il

calcolo dei contributi ex ante; definisce

inoltre i poteri del Comitato relativi

all'utilizzo e alla gestione del Fondo di

assicurazione dei depositi.

Or. en

Emendamento 11

Proposta di regolamento

Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) I contributi per finanziare il Fondo

di assicurazione dei depositi sarebbero

applicati direttamente alle banche. Il

Comitato raccoglierebbe i contributi e

amministrerebbe il Fondo di assicurazione

dei depositi, mentre gli SGD nazionali

continuerebbero a raccogliere i contributi

nazionali e amministrerebbero i fondi

nazionali. Al fine di garantire contributi

equi e armonizzati per le banche

partecipanti e incentivare a operare in base

a un modello che presenta meno rischi, è

opportuno che sia i contributi all'EDIS sia

quelli agli SGD nazionali vengano calcolati

(26) I contributi per finanziare il Fondo

di assicurazione dei depositi sarebbero

applicati agli SGD partecipanti. Il

Comitato raccoglierebbe i contributi e

amministrerebbe il Fondo di assicurazione

dei depositi, mentre gli SGD nazionali

continuerebbero a raccogliere i contributi

nazionali e amministrerebbero i fondi

nazionali utilizzando la propria

metodologia. Al fine di garantire contributi

equi e armonizzati per gli SGD partecipanti

e incentivare a operare in base a un

modello che presenta meno rischi, è

opportuno che sia i contributi all'EDIS sia

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IT

in base ai depositi coperti e a un fattore di

adeguamento al rischio per banca. Durante

il periodo di riassicurazione il fattore di

adeguamento al rischio dovrebbe

considerare il grado di rischio sostenuto da

una banca rispetto a tutte le altre banche

affiliate allo stesso SGD partecipante. Una

volta raggiunta la fase di coassicurazione

il fattore di adeguamento al rischio

dovrebbe considerare il grado di rischio

sostenuto da una banca rispetto a tutte le

altre banche stabilite negli Stati membri

partecipanti. Ciò garantirebbe che,

complessivamente, l'EDIS sia neutro sotto

il profilo dei costi per le banche e gli SGD

nazionali ed eviterebbe la ridistribuzione

dei contributi durante la fase di

costituzione del Fondo di assicurazione dei

depositi.

quelli agli SGD nazionali vengano calcolati

in base ai depositi coperti e a un fattore di

adeguamento al rischio per SGD

partecipante. Durante entrambe le fasi il

fattore di adeguamento al rischio dovrebbe

considerare il grado di rischio sostenuto da

un SGD partecipante e dal suo ente

creditizio affiliato rispetto a tutti gli altri

SGD partecipanti e ai relativi enti creditizi

affiliati stabiliti negli Stati membri

partecipanti. Ciò garantirebbe che,

complessivamente, l'EDIS sia neutro sotto

il profilo dei costi per le banche e gli SGD

nazionali ed eviterebbe la ridistribuzione

dei contributi durante la fase di

costituzione del Fondo di assicurazione dei

depositi.

Or. en

Emendamento 12

Proposta di regolamento

Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

(27) In linea di principio, i contributi

dovrebbero essere raccolti dal settore prima

di qualsiasi azione di assicurazione dei

depositi e indipendentemente da essa.

Quando i finanziamenti preventivi non

sono sufficienti a coprire le perdite o i costi

sostenuti per l'attivazione del Fondo di

assicurazione dei depositi, è opportuno

raccogliere contributi aggiuntivi per

sostenere gli ulteriori costi o perdite. È

inoltre opportuno che il Fondo di

assicurazione dei depositi abbia la

possibilità di contrarre prestiti o di ottenere

altre forme di sostegno dagli enti creditizi,

dagli enti finanziari o da altri terzi qualora i

contributi ex ante ed ex post non siano

immediatamente accessibili o non coprano

le spese sostenute mediante il ricorso al

(27) In linea di principio, i contributi

dovrebbero essere raccolti dal settore prima

di qualsiasi azione di assicurazione dei

depositi e indipendentemente da essa.

Quando i finanziamenti preventivi non

sono sufficienti a coprire le perdite o i costi

sostenuti per l'attivazione del Fondo di

assicurazione dei depositi, è opportuno che

il Comitato abbia la possibilità di contrarre

prestiti o di ottenere altre forme di sostegno

dagli enti creditizi, dagli enti finanziari o

da altri terzi qualora i contributi ex ante ed

ex post non siano immediatamente

accessibili o non coprano le spese

sostenute mediante il ricorso al Fondo di

assicurazione dei depositi in relazione alle

azioni di assicurazione dei depositi.

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IT

Fondo di assicurazione dei depositi in

relazione alle azioni di assicurazione dei

depositi.

Or. en

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) Al fine di costituire una massa

critica ed evitare gli effetti prociclici che si

verificherebbero se, in una crisi sistemica,

il Fondo di assicurazione dei depositi

dovesse basarsi solo sui contributi ex post,

è indispensabile che le risorse finanziarie

messe ex ante a disposizione del Fondo di

assicurazione dei depositi siano di importo

almeno pari a un determinato livello-

obiettivo.

(28) Al fine di costituire una massa

critica ed evitare gli effetti prociclici che si

verificherebbero se, in una crisi sistemica,

il Fondo di assicurazione dei depositi

dovesse basarsi sui contributi ex post, è

indispensabile che le risorse finanziarie

messe ex ante a disposizione del Fondo di

assicurazione dei depositi siano di importo

almeno pari a un determinato livello-

obiettivo.

Or. en

Emendamento 14

Proposta di regolamento

Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) Il livello-obiettivo iniziale e finale

del Fondo di assicurazione dei depositi

dovrebbe essere stabilito come percentuale

del totale dei livelli-obiettivo minimi degli

SGD partecipanti. Progressivamente

dovrebbe raggiungere il 20% di quattro

noni del totale dei livelli-obiettivo minimi

entro la fine del periodo di riassicurazione

e un livello pari alla somma di tutti i

livelli-obiettivo minimi entro la fine del

periodo di coassicurazione. All'atto di

fissare i livelli-obiettivo iniziali o finali del

(29) Il livello-obiettivo del Fondo di

assicurazione dei depositi dovrebbe essere

stabilito come percentuale del totale dei

livelli-obiettivo minimi degli SGD

partecipanti. Il livello-obiettivo del Fondo

di assicurazione dei depositi dovrebbe

raggiungere il 50% del totale dei livelli-

obiettivo minimi che gli SGD partecipanti

sono tenuti a raggiungere in conformità

dell'articolo 10, paragrafo 2, primo

comma, della direttiva 2014/49/UE.

All'atto di fissare i livelli-obiettivo iniziali

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IT

Fondo di assicurazione dei depositi non

dovrebbe essere presa in considerazione la

possibilità di chiedere l'approvazione per

autorizzare un livello-obiettivo inferiore a

norma dell'articolo 10, paragrafo 6, della

direttiva 2014/49/UE. È opportuno stabilire

una tempistica adeguata per il

raggiungimento del livello-obiettivo del

Fondo di assicurazione dei depositi.

o finali del Fondo di assicurazione dei

depositi non dovrebbe essere presa in

considerazione la possibilità di chiedere

l'approvazione per autorizzare un livello-

obiettivo inferiore a norma dell'articolo 10,

paragrafo 6, della direttiva 2014/49/UE. È

opportuno stabilire una tempistica adeguata

per il raggiungimento del livello-obiettivo

del Fondo di assicurazione dei depositi.

Or. en

Emendamento 15

Proposta di regolamento

Considerando 46

Testo della Commissione Emendamento

(46) Affinché l'EDIS operi in modo

efficace a decorrere dal […], le

disposizioni riguardanti il versamento dei

contributi al Fondo di assicurazione dei

depositi, l'istituzione di tutte le pertinenti

procedure e tutte le altre modalità operative

e istituzionali dovrebbero applicarsi a

decorrere dal XX.

(46) Affinché l'EDIS operi in modo

efficace a decorrere dal 1° gennaio 2019,

le disposizioni riguardanti il versamento

dei contributi al Fondo di assicurazione dei

depositi, l'istituzione di tutte le pertinenti

procedure e tutte le altre modalità operative

e istituzionali dovrebbero applicarsi a

decorrere dal 3 luglio 2017.

Or. en

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2

Regolamento (UE) n. 806/2014

Articolo 1 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

2. Inoltre, il presente regolamento

istituisce il sistema europeo di

assicurazione dei depositi ("EDIS") in tre

fasi successive:

2. Inoltre, il presente regolamento

istituisce il sistema europeo di

assicurazione dei depositi ("EDIS") in due

fasi:

Or. en

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PE592.334v03-00 16/61 PR\1108813IT.docx

IT

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2

Regolamento (UE) n. 806/2014

Articolo 1 – paragrafo 2 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

- un sistema di riassicurazione che,

in una certa misura, eroga finanziamenti

e copre una quota delle perdite dei sistemi

di garanzia dei depositi ("SGD")

partecipanti, conformemente all'articolo 41

bis;

- un sistema di riassicurazione che

fornisce un livello progressivamente

crescente di sostegno alla liquidità per i sistemi di garanzia dei depositi ("SGD")

partecipanti, conformemente all'articolo 41

bis;

Or. en

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2

Regolamento (UE) n. 806/2014

Articolo 1 – paragrafo 2 – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

- un sistema di coassicurazione che,

in misura gradualmente crescente, eroga

finanziamenti e copre le perdite dei

sistemi di garanzia dei depositi

partecipanti, conformemente all'articolo

41 quater;

soppresso

Or. en

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2

Regolamento (UE) n. 806/2014

Articolo 1 – paragrafo 2 – trattino 3

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IT

Testo della Commissione Emendamento

- un sistema di assicurazione

completa che eroga finanziamenti e copre

le perdite dei sistemi di garanzia dei

depositi partecipanti, conformemente

all'articolo 41 sexies.

- un sistema di assicurazione che

copre l'ammanco di liquidità e copre un

livello progressivamente crescente

dell'eccesso di perdite dei sistemi di

garanzia dei depositi partecipanti,

conformemente agli articoli 41 nonies e 41

nonies bis.

Or. en

Emendamento 20

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4 – lettera a

Regolamento (UE) n. 806/2014

Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 57

Testo della Commissione Emendamento

(57) «mezzi finanziari disponibili del

DIF»: contante, depositi e attività a basso

rischio, liquidabili entro un periodo non

superiore a quello di cui all'articolo 8,

paragrafo 1, della direttiva 2014/49/UE.";

(57) «mezzi finanziari disponibili del

DIF»: contante, depositi, impegni di

pagamento irrevocabili degli SGD

partecipanti e attività a basso rischio,

liquidabili entro un periodo non superiore a

quello di cui all'articolo 8, paragrafo 1,

della direttiva 2014/49/UE.";

Or. en

Emendamento 21

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 10

Regolamento (UE) n. 806/2014

Articolo 41 bis – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Parziale finanziamento e copertura

dell'eccesso di perdita

Sostegno alla liquidità

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IT

Or. en

Emendamento 22

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 10

Regolamento (UE) n. 806/2014

Articolo 41 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. A decorrere dalla data di

applicazione di cui all'articolo 99,

paragrafo 5 bis, gli SGD partecipanti sono

riassicurati dall'EDIS a norma del presente

capo per un periodo di tre anni («periodo

di riassicurazione»).

1. Gli SGD partecipanti sono

riassicurati dall'EDIS a norma del presente

capo per un periodo di almeno cinque anni

(«periodo di riassicurazione»), a partire

dal 1° gennaio 2019 fino all'inizio del

periodo di assicurazione di cui al capo 3.

Or. en

Emendamento 23

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 10

Regolamento (UE) n. 806/2014

Articolo 41 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Qualora un SGD partecipante si

trovi confrontato a un evento di pagamento

o venga utilizzato nell'ambito della

risoluzione a norma dell'articolo 79 del

presente regolamento, può chiedere un

finanziamento a carico del DIF fino al 20%

del suo ammanco di liquidità calcolato a

norma dell'articolo 41 ter.

2. Qualora un SGD partecipante si

trovi confrontato a un evento di pagamento

o venga utilizzato nell'ambito della

risoluzione a norma dell'articolo 79 del

presente regolamento, può chiedere un

finanziamento a carico del DIF per il suo

ammanco di liquidità calcolato a norma

dell'articolo 41 ter. La quota della

copertura dell'ammanco di liquidità che

un SGD partecipante può chiedere al DIF

è stabilita al paragrafo 2 bis.

Or. en

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IT

Emendamento 24

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 10

Regolamento (UE) n. 806/2014

Articolo 41 bis – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. La quota della copertura ai sensi

del secondo paragrafo aumenta durante il

periodo di riassicurazione secondo le

modalità seguenti:

- nel primo anno del periodo di

riassicurazione è pari al 20 %;

- nel secondo anno del periodo di

riassicurazione è pari al 40 %;

- nel terzo anno del periodo di

riassicurazione è pari al 60 %;

- nel quarto anno del periodo di

riassicurazione è pari all'80 %;

- nel quinto anno e in quelli

successivi del periodo di riassicurazione è

pari al 100 %.

Or. en

Emendamento 25

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 10

Regolamento (UE) n. 806/2014

Articolo 41 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il DIF copre inoltre il 20%

dell'eccesso di perdita dell'SGD

partecipante calcolato a norma

dell'articolo 41 quater. L'SGD

partecipante rimborsa l'importo del

finanziamento ottenuto ai sensi del

paragrafo 2 del presente articolo,

diminuito dell'importo dell'eccesso di

perdita coperto, conformemente alla

soppresso

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IT

procedura di cui all'articolo 41 sexdecies.

Or. en

Emendamento 26

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 10

Regolamento (UE) n. 806/2014

Articolo 41 bis – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Né il finanziamento né l'eccesso di

perdita coperto superano un importo

corrispondente al 20% del livello-obiettivo

iniziale del DIF calcolato a norma

dell'articolo 74 ter, paragrafo 1, del

presente regolamento oppure, se inferiore,

a 10 volte il livello-obiettivo dell'SGD

partecipante, come definito all'articolo 10,

paragrafo 2, primo comma, della direttiva

2014/49/UE.

soppresso

Or. en

Emendamento 27

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 10

Regolamento (UE) n. 806/2014

Articolo 74 ter – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) l'importo dei contributi

straordinari, quali definiti all'articolo 10,

paragrafo 8, della direttiva 2014/49/UE,

che l'SGD partecipante può raccogliere

entro tre giorni dall'evento di pagamento.

soppresso

Or. en

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IT

Emendamento 28

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 10

Regolamento (UE) n. 806/2014

Articolo 41 quater

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 41 quater soppresso

Eccesso di perdita

1. Qualora l'SGD partecipante si

trovi confrontato a un evento di

pagamento, il suo eccesso di perdita è

calcolato sottraendo dall'importo totale

che ha rimborsato ai depositanti a norma

dell'articolo 8 della direttiva 2014/49/UE:

a) l'importo che l'SGD partecipante

ha recuperato subentrando nei diritti ai

depositanti nell'ambito dei procedimenti

di liquidazione o riorganizzazione ai sensi

dell'articolo 9, paragrafo 2, prima frase,

della direttiva 2014/49/UE;

b) l'importo dei mezzi finanziari

disponibili che l'SGD partecipante

dovrebbe detenere al momento dell'evento

di pagamento se avesse raccolto i

contributi ex ante conformemente

all'articolo 41 undecies;

c) l'importo dei contributi ex post che

l'SGD partecipante può raccogliere

conformemente all'articolo 10, paragrafo

8, primo comma, prima frase, della

direttiva 2014/49/UE entro un anno di

calendario, comprendente l'importo

raccolto a norma dell'articolo 41 ter,

paragrafo 1, lettera b), del presente

regolamento.

2. Qualora i fondi dell'SGD

partecipante vengano utilizzati nelle

procedure di risoluzione, il suo eccesso di

perdita è pari all'importo determinato

dall'autorità di risoluzione

conformemente all'articolo 79 diminuito:

a) dell'importo dell'eventuale

differenza versata all'SGD partecipante a

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IT

norma dell'articolo 75 della direttiva

2014/59/UE;

b) dell'importo dei mezzi finanziari

disponibili che l'SGD partecipante

dovrebbe detenere al momento della

determinazione se avesse raccolto i

contributi ex ante conformemente

all'articolo 41 undecies.

Or. en

Emendamento 29

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 10

Regolamento (UE) n. 806/2014

Capo 2

Testo della Commissione Emendamento

Capo 2 soppresso

Coassicurazione

[...]

Or. en

Emendamento 30

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 10

Regolamento (UE) n. 806/2014

Capo 3 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Assicurazione completa Assicurazione

Or. en

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IT

Emendamento 31

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 10

Regolamento (UE) n. 806/2014

Articolo 41 octies bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 41 octies bis

Entrata in vigore del presente capo

1. Il presente capo si applica non

prima della data più lontana tra le

seguenti:

a) la data di applicazione o, se del

caso, di scadenza del periodo di

recepimento della norma internazionale

in materia di capacità di assorbire

completamente le perdite (TLAC), per le

banche di rilevanza sistemica globale (G-

SIB), e delle norme riviste concernenti un

requisito minimo di fondi propri e

passività ammissibili (MREL), per tutti gli

enti creditizi affiliati agli SGD

partecipanti;

b) la data di applicazione o, se del

caso, di scadenza del periodo di

recepimento di una classifica di

insolvenza degli enti creditizi, armonizzata

a livello di Unione, in relazione al debito

subordinato;

c) la data di applicazione o, se del

caso, di scadenza del periodo di

recepimento di un quadro in materia di

insolvenza delle imprese, armonizzato a

livello di Unione, in relazione alla

ristrutturazione precoce delle società per

prevenire o gestire in maniera migliore la

questione urgente dei prestiti in

sofferenza;

d) la data di applicazione o, se del

caso, di scadenza del periodo di

recepimento di un atto che modifica il

regolamento (UE) n. 575/2013 e la

direttiva 2013/36/UE e che comporta un

obbligo di coefficiente di leva finanziaria

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PE592.334v03-00 24/61 PR\1108813IT.docx

IT

con requisiti supplementari per le G-SIB.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, alla

Commissione è conferito il potere di

adottare un atto delegato conformemente

all'articolo 93 al fine di integrare il

presente regolamento stabilendo la data di

applicazione esatta del presente capo.

Tale delega di potere si basa su una

verifica, da effettuarsi nel 2023, del

rispetto delle condizioni seguenti:

a) il completamento da parte della

Commissione, entro il 31 dicembre 2021,

di un riesame dell'assetto della vigilanza

europea per gli enti creditizi, che comporti

l'applicazione di una normativa che

introduce poteri sospensivi per le autorità

di vigilanza e di risoluzione in relazione

agli enti creditizi affiliati agli SGD

partecipanti;

b) il rispetto da parte di tutti gli enti

creditizi dei requisiti patrimoniali minimi

nello scenario di base di una revisione

della qualità degli attivi di tutti gli enti

creditizi affiliati agli SGD partecipanti nel

2023;

c) la pubblicazione da parte della

Commissione, entro il 31 dicembre 2023,

di una relazione d'impatto concernente

l'entrata in vigore del presente capo;

d) l'esame adeguato, come minimo,

delle norme internazionali sul trattamento

prudenziale del debito sovrano detenuto

dagli enti creditizi entro il 31 dicembre

2023.

Tale atto delegato fissa una data di

applicazione per il presente capo che, in

ogni caso, non è anteriore al 1° gennaio

2024 e, se successiva a tale data, non

supera un anno dalla data in cui sono

soddisfatte tutte le condizioni di cui al

presente articolo.

Or. en

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IT

Motivazione

Da inserire all'inizio del capo 3.

Emendamento 32

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 10

Regolamento (UE) n. 806/2014

Articolo 41 nonies – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Finanziamento e copertura della perdita Sostegno alla liquidità e copertura

dell'eccesso di perdita

Or. en

Emendamento 33

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 10

Regolamento (UE) n. 806/2014

Articolo 41 nonies – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. A decorrere dalla fine del periodo

di coassicurazione, l'SGD partecipante è

pienamente assicurato dall'EDIS a norma

del presente capo.

1. A decorrere dall'inizio del periodo

di assicurazione, gli SGD partecipanti

sono assicurati dall'EDIS a norma del

presente capo.

Or. en

Emendamento 34

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 10

Regolamento (UE) n. 806/2014

Articolo 41 nonies – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Qualora un SGD partecipante si

trovi confrontato a un evento di pagamento

2. Qualora un SGD partecipante si

trovi confrontato a un evento di pagamento

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PE592.334v03-00 26/61 PR\1108813IT.docx

IT

o venga utilizzato nell'ambito della

risoluzione a norma dell'articolo 109 della

direttiva 2014/59/UE o dell'articolo 79 del

presente regolamento, può chiedere il

finanziamento a carico del DIF del suo

fabbisogno di liquidità quale definito

dall'articolo 41 septies del presente

regolamento.

o venga utilizzato nell'ambito della

risoluzione a norma dell'articolo 109 della

direttiva 2014/59/UE o dell'articolo 79 del

presente regolamento, può chiedere il

finanziamento a carico del DIF del suo

ammanco di liquidità quale definito

dall'articolo 41 ter del presente

regolamento. La quota della copertura

dell'ammanco di liquidità che un SGD

partecipante può chiedere al DIF è pari al

100 %.

Or. en

Emendamento 35

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 10

Regolamento (UE) n. 806/2014

Articolo 41 nonies – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il DIF copre inoltre la perdita

dell'SGD partecipante quale definita

dall'articolo 41 octies. L'SGD

partecipante rimborsa l'importo del

finanziamento ottenuto ai sensi del

paragrafo 2, diminuito dell'importo della

perdita coperta, conformemente alla

procedura di cui all'articolo 41 sexdecies.

3. Qualora un SGD partecipante si

trovi confrontato a un evento di

pagamento o venga utilizzato nell'ambito

della risoluzione a norma dell'articolo 109

della direttiva 2014/59/UE o dell'articolo

79 del presente regolamento, può chiedere

una quota di finanziamento dell'eccesso di

perdita a carico del DIF conformemente

all'articolo 41 nonies bis. La quota della copertura dell'eccesso di perdita che un

SGD partecipante può chiedere al DIF è

stabilita al paragrafo 3 bis del presente

articolo.

Or. en

Emendamento 36

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 10

Regolamento (UE) n. 806/2014

Articolo 41 nonies – paragrafo 3 bis (nuovo)

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IT

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. La quota della copertura ai sensi

del paragrafo 3 aumenta durante il

periodo di assicurazione secondo le

modalità seguenti:

- nel primo anno del periodo di

assicurazione è pari al 20 %;

- nel secondo anno del periodo di

assicurazione è pari al 40 %;

- nel terzo anno del periodo di

assicurazione è pari al 60 %;

- nel quarto anno del periodo di

assicurazione è pari all'80 %.

- nel quinto anno e in quelli

successivi del periodo di assicurazione è

pari al 100 %.

Or. en

Emendamento 37

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 10

Regolamento (UE) n. 806/2014

Articolo 41 nonies bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 41 nonies bis

Eccesso di perdita

Qualora l'SGD partecipante si trovi

confrontato a un evento di pagamento, il

suo eccesso di perdita è calcolato

sottraendo dall'importo totale che ha

rimborsato ai depositanti a norma

dell'articolo 8 della direttiva 2014/49/UE:

a) l'importo che l'SGD partecipante

ha recuperato subentrando nei diritti ai

depositanti nell'ambito dei procedimenti

di liquidazione o riorganizzazione ai sensi

dell'articolo 9, paragrafo 2, prima frase,

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IT

della direttiva 2014/49/UE; e

b) l'importo dei mezzi finanziari

disponibili che l'SGD partecipante

dovrebbe detenere al momento dell'evento

di pagamento se avesse raccolto i

contributi ex ante conformemente

all'articolo 41 undecies.

Or. en

Emendamento 38

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 10

Regolamento (UE) n. 806/2014

Articolo 41 undecies – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Un SGD partecipante è riassicurato,

coassicurato o integralmente assicurato

dall'EDIS nell'anno successivo a ognuna

delle date indicate di seguito solo se, entro

tale data, i suoi mezzi finanziari disponibili

raccolti mediante i contributi di cui

all'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva

2014/49/UE ammontano ad almeno le

seguenti percentuali dell'importo totale dei

depositi coperti di tutti gli enti creditizi

affiliati all'SGD partecipante:

1. Un SGD partecipante è riassicurato

o assicurato dall'EDIS nell'anno successivo

a ognuna delle date indicate di seguito solo

se, entro tale data, i suoi mezzi finanziari

disponibili raccolti mediante i contributi di

cui all'articolo 10, paragrafo 1, della

direttiva 2014/49/UE ammontano ad

almeno le seguenti percentuali dell'importo

totale dei depositi coperti di tutti gli enti

creditizi affiliati all'SGD partecipante:

- entro il 3 luglio 2017: 0,14%; - entro il 3 luglio 2017: 0,05 %;

- entro il 3 luglio 2018: 0,21%; - entro il 3 luglio 2018: 0,10 %;

- entro il 3 luglio 2019: 0,28%; - entro il 3 luglio 2019: 0,15 %;

- entro il 3 luglio 2020: 0,28%; - entro il 3 luglio 2020: 0,20 %;

- entro il 3 luglio 2021: 0,26%; - entro il 3 luglio 2021: 0,25 %;

- entro il 3 luglio 2022: 0,20%; - entro il 3 luglio 2022: 0,30 %;

- entro il 3 luglio 2023: 0,11%; - entro il 3 luglio 2023: 0,35 %;

- entro il 3 luglio 2024: 0%. - entro il 3 luglio 2024: 0,40 %.

Or. en

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IT

Emendamento 39

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 10

Regolamento (UE) n. 806/2014

Articolo 41 terdecies – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) in caso di evento di pagamento,

una stima dei contributi straordinari che

può raccogliere entro tre giorni dal

verificarsi di tale evento;

soppresso

Or. en

Emendamento 40

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 10

Regolamento (UE) n. 806/2014

Articolo 41 quaterdecies – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Qualora il Comitato sia stato

informato a norma dell'articolo 41

duodecies, prima o contemporaneamente

alla comunicazione di cui al paragrafo 1,

di uno o più altri probabili eventi di

pagamento o utilizzo nell'ambito della

risoluzione, può prorogare il periodo di

cui al paragrafo 1 fino a sette giorni. Se

nel corso di tale periodo prorogato

vengono comunicati a norma dell'articolo

41 duodecies ulteriori eventi di pagamenti

o utilizzi nell'ambito della risoluzione e il

finanziamento totale che potrebbe essere

chiesto al DIF rischia di superare i suoi

mezzi finanziari disponibili, il

finanziamento previsto per ciascun evento

di pagamento o utilizzo nell'ambito della

risoluzione comunicato è pari ai mezzi

finanziari disponibili del DIF moltiplicati

per il rapporto tra a) e b):

soppresso

a) l'importo del finanziamento che

l'SGD partecipante pertinente potrebbe

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PE592.334v03-00 30/61 PR\1108813IT.docx

IT

chiedere al DIF per l'evento di pagamento

o utilizzo nell'ambito della risoluzione se

non ci fosse nessun altro evento di

pagamento o utilizzo nell'ambito della

risoluzione comunicato;

b) la somma di tutti gli importi del

finanziamento che ciascun SGD

partecipante pertinente potrebbe chiedere

al DIF per ciascun evento di pagamento o

utilizzo nell'ambito della risoluzione se

non ci fosse nessun altro evento di

pagamento o utilizzo nell'ambito della

risoluzione comunicato.

Or. en

Motivazione

Poiché dopo ogni singola erogazione a carico del DIF il Comitato è tenuto a procurarsi

l'importo equivalente del finanziamento tramite mezzi alternativi (ad esempio, i mercati dei

capitali usando come garanzia la "super-preference" dei depositi), di cui l'SGD partecipante

dovrà sostenere i costi di finanziamento, ciascuna erogazione dovrebbe essere trattata allo

stesso modo e non vi è alcuna necessità di prorogare il periodo di cui al paragrafo 1.

Emendamento 41

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 10

Regolamento (UE) n. 806/2014

Articolo 41 quaterdecies – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il Comitato comunica

immediatamente all'SGD partecipante la

sua decisione ai sensi dei paragrafi 1 e 2.

L'SGD partecipante può chiedere il riesame

della decisione del Comitato entro 24 ore

dalla comunicazione. Esso illustra i motivi

per cui ritiene necessaria la modifica della

decisione della Comitato, in particolare per

quanto riguarda l'estensione della copertura

da parte dell'EDIS. Il Comitato decide in

merito alla richiesta entro ulteriori 24 ore.

3. Il Comitato comunica

immediatamente all'SGD partecipante la

sua decisione ai sensi del paragrafo 1.

L'SGD partecipante può chiedere il riesame

della decisione del Comitato entro 24 ore

dalla comunicazione. Esso illustra i motivi

per cui ritiene necessaria la modifica della

decisione della Comitato, in particolare per

quanto riguarda l'estensione della copertura

da parte dell'EDIS. Il Comitato decide in

merito alla richiesta entro ulteriori 24 ore.

Or. en

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PR\1108813IT.docx 31/61 PE592.334v03-00

IT

Emendamento 42

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 10

Regolamento (UE) n. 806/2014

Articolo 41 quindecies– paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) i fondi sono esigibili

immediatamente dopo la determinazione

del Comitato di cui all'articolo 41

quaterdecies.

(b) i fondi sono esigibili entro un

giorno lavorativo dalla determinazione del

Comitato di cui all'articolo 41 quaterdecies.

Or. en

Emendamento 43

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 10

Regolamento (UE) n. 806/2014

Articolo 41 quindecies – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) entro tre mesi dalla

determinazione di cui all'articolo 41

quaterdecies, il Comitato stabilisce un

piano di rimborso in grado di garantire

che l'SGD partecipante rimborsi

completamente entro sei anni il

finanziamento erogato dal Comitato a

norma dell'articolo 41 quindecies.

Or. en

Emendamento 44

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 10

Regolamento (UE) n. 806/2014

Articolo 41 sexdecies – titolo

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PE592.334v03-00 32/61 PR\1108813IT.docx

IT

Testo della Commissione Emendamento

Rimborso del finanziamento e

determinazione dell'eccesso di perdita e

della perdita

Rimborso del finanziamento e

determinazione dell'eccesso di perdita

Or. en

Emendamento 45

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 10

Regolamento (UE) n. 806/2014

Articolo 41 sexdecies – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'SGD partecipante rimborsa il

finanziamento erogato dal Comitato ai

sensi dell'articolo 41 quindecies, diminuito

dell'importo dell'eventuale eccesso di

perdita coperto in caso di copertura ai sensi

dell'articolo 41 bis o dell'eventuale perdita

coperta in caso di copertura ai sensi

dell'articolo 41 quinquies o dell'articolo

41 nonies.

1. L'SGD partecipante rimborsa il

finanziamento erogato dal Comitato ai

sensi dell'articolo 41 quindecies, diminuito

dell'importo dell'eventuale eccesso di

perdita coperto in caso di copertura ai sensi

dell'articolo 41 nonies e dell'articolo 41

nonies bis.

Or. en

Emendamento 46

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 10

Regolamento (UE) n. 806/2014

Articolo 41 sexdecies – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Il piano di rimborso

originariamente stabilito dal Comitato a

norma dell'articolo 41 quindecies si basa,

nella misura più ampia possibile, sui

recuperi attesi della procedura di

insolvenza o di risoluzione dell'ente

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PR\1108813IT.docx 33/61 PE592.334v03-00

IT

creditizio interessato.

Or. en

Emendamento 47

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 10

Regolamento (UE) n. 806/2014

Articolo 41 sexdecies – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. Ai fini del piano di rimborso si

applicano le seguenti condizioni:

(a) l'importo minimo annuo

rimborsato dall'SGD partecipante è pari

al 10 % del finanziamento erogato dal

Comitato ai sensi dell'articolo 41

quindecies; e

(b) ogni anno il Comitato riesamina il

livello di recuperi attesi e corregge il

piano di rimborso per gli anni rimanenti

sulla base di tale esame.

Or. en

Emendamento 48

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 10

Regolamento (UE) n. 806/2014

Articolo 41 sexdecies – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Fino alla conclusione della

procedura di insolvenza o di risoluzione, il

Comitato determina, su base annua,

l'importo che l'SGD partecipante ha già

recuperato dalla procedura di insolvenza o

che gli è già stato versato a norma

dell'articolo 75 della direttiva 2014/59/UE.

L'SGD partecipante comunica al Comitato

2. Fino alla conclusione della

procedura di insolvenza o di risoluzione, il

Comitato determina, su base annua,

l'importo che l'SGD partecipante ha già

recuperato dalla procedura di insolvenza o

che gli è già stato versato a norma

dell'articolo 75 della direttiva 2014/59/UE.

L'SGD partecipante comunica al Comitato

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PE592.334v03-00 34/61 PR\1108813IT.docx

IT

tutte le informazioni necessarie ai fini di

tale determinazione. L'SGD partecipante

versa al Comitato la quota di tale importo

corrispondente alla quota coperta

dall'EDIS a norma dell'articolo 41 bis,

dell'articolo 41 quinquies o dell'articolo

41 nonies.

tutte le informazioni necessarie ai fini di

tale determinazione.

Or. en

Emendamento 49

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 10

Regolamento (UE) n. 806/2014

Articolo 41 sexdecies – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. In caso di copertura ai sensi

dell'articolo 41 bis, l'SGD partecipante

versa inoltre al Comitato, entro la fine del

primo anno di calendario successivo a

quello in cui è stato erogato il

finanziamento, un importo pari ai

contributi ex post che l'SGD partecipante

può raccogliere entro un anno di

calendario conformemente all'articolo 10,

paragrafo 8, primo comma, prima frase,

della direttiva 2014/49/UE, diminuito

dell'importo dei contributi ex post che ha

raccolto conformemente all'articolo 41

ter, paragrafo 1, lettera b), del presente

regolamento.

soppresso

Or. en

Emendamento 50

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 10

Regolamento (UE) n. 806/2014

Articolo 41 sexdecies – paragrafo 3 bis (nuovo)

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PR\1108813IT.docx 35/61 PE592.334v03-00

IT

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. In caso di copertura a norma del

periodo di assicurazione, in occasione di

ogni esame annuale condotto dal

Comitato riguardo ai recuperi attesi

dall'ente creditizio interessato, è

determinato anche il livello di eccesso di

perdita atteso. Sulla base di tale esame il

piano di rimborso è corretto in modo da

consentire il rimborso totale di tutti i

sotto-fondi, come indicato all'articolo 74

bis, paragrafo 3 bis.

Ciò comprende tutti i rimborsi e i nuovi

contributi che saranno raccolti dagli SGD

partecipanti per i rispettivi sotto-fondi

onde garantire che, in caso di eccesso di

perdita, sia mantenuto il livello-obiettivo

dei finanziamenti del DIF nello stesso

intervallo di sei anni.

Or. en

Emendamento 51

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 10

Regolamento (UE) n. 806/2014

Articolo 41 sexdecies – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 ter. Il piano di rimborso stabilisce

altresì l'iter di rifinanziamento che l'SGD

partecipante deve seguire per tornare al

livello-obiettivo stabilito all'articolo 41

undecies.

Il rifinanziamento annuale minimo atto a

consentire all'SGD partecipante di

tornare al proprio livello-obiettivo è pari

allo 0,05 % dei depositi coperti o

all'importo rimanente necessario a

raggiungere il livello-obiettivo.

In caso di fondi insufficienti, il piano di

rimborso prevede che il rimborso dei

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PE592.334v03-00 36/61 PR\1108813IT.docx

IT

fondi erogati dal DIF all'SGD

partecipante abbia la priorità rispetto al

rifinanziamento dell'SGD partecipante.

Or. en

Emendamento 52

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 10

Regolamento (UE) n. 806/2014

Articolo 41 sexdecies – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Dopo la conclusione della

procedura di insolvenza o della procedura

di risoluzione dell'ente creditizio

interessato, il Comitato determina senza

indugio l'eccesso di perdita conformemente

all'articolo 41 quinquies o la perdita

conformemente all'articolo 41 nonies. Ove

da tale determinazione consegua un

obbligo di rimborso dell'SGD partecipante

che differisce dagli importi rimborsati

conformemente ai paragrafi 2 e 3, la

differenza è regolata senza indugio fra il

Comitato e l'SGD partecipante.

4. Dopo la conclusione della

procedura di insolvenza o della procedura

di risoluzione dell'ente creditizio

interessato, il Comitato determina senza

indugio l'eccesso di perdita conformemente

all'articolo 41 nonies e all'articolo 41

nonies bis. Ove da tale determinazione

consegua un obbligo dell'SGD partecipante

che differisce dagli importi rimborsati

conformemente al presente articolo, la

differenza è regolata senza indugio fra il

Comitato e l'SGD partecipante.

Or. en

Emendamento 53

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 19

Regolamento (UE) n. 806/2014

Articolo 50 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) decide in merito alla necessità di

raccogliere contributi straordinari ex post

a norma dell'articolo 71, ai prestiti

volontari fra meccanismi di finanziamento

a norma dell'articolo 72, ai mezzi di

(c) decide in merito ai prestiti volontari

fra meccanismi di finanziamento a norma

dell'articolo 72, ai mezzi di finanziamento

alternativi a norma degli articoli 73 e 74, e

alla messa in comune dei meccanismi di

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PR\1108813IT.docx 37/61 PE592.334v03-00

IT

finanziamento alternativi a norma degli

articoli 73 e 74, e alla messa in comune dei

meccanismi di finanziamento nazionali in

conformità dell'articolo 78, compreso il

sostegno del Fondo al di sopra della soglia

di cui alla lettera c) del presente paragrafo;

finanziamento nazionali in conformità

dell'articolo 78, compreso il sostegno del

Fondo al di sopra della soglia di cui alla

lettera c) del presente paragrafo;

Or. en

Emendamento 54

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 22

Regolamento (UE) n. 806/2014

Articolo 52 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. In deroga al paragrafo 1 del

presente articolo, le decisioni di cui

all'articolo 50, paragrafo 1, o all'articolo 50

bis, paragrafo 1, riguardanti la raccolta di

contributi ex post a norma dell'articolo 71

o dell'articolo 74 quinquies, i prestiti

volontari fra meccanismi di finanziamento

a norma dell'articolo 72 o dell'articolo 74

septies, i mezzi di finanziamento alternativi

a norma degli articoli 73, 74 o 74 octies,

nonché la messa in comune dei

meccanismi di finanziamento nazionali a

norma dell'articolo 78, eccedenti l'uso dei

mezzi finanziari disponibili nell'SRF o nel

DIF, sono prese a maggioranza dei due

terzi dei membri del Comitato che

rappresentino almeno il 50% dei contributi

durante il periodo transitorio fino alla

completa messa in comune dell'SRF e

rispettivamente finché il DIF ha raggiunto

il suo livello-obiettivo finale, e

successivamente a maggioranza dei due

terzi dei membri del Comitato che

rappresentino almeno il 30% dei contributi.

In caso di parità di voti, è decisivo il voto

del presidente.

3. In deroga al paragrafo 1 del

presente articolo, le decisioni di cui

all'articolo 50, paragrafo 1, o all'articolo 50

bis, paragrafo 1, riguardanti i prestiti

volontari fra meccanismi di finanziamento

a norma dell'articolo 72 o dell'articolo 74

septies, i mezzi di finanziamento alternativi

a norma degli articoli 73, 74 o 74 octies,

nonché la messa in comune dei

meccanismi di finanziamento nazionali a

norma dell'articolo 78, eccedenti l'uso dei

mezzi finanziari disponibili nell'SRF o nel

DIF, sono prese a maggioranza dei due

terzi dei membri del Comitato che

rappresentino almeno il 50% dei contributi

durante il periodo transitorio fino alla

completa messa in comune dell'SRF e

rispettivamente finché il DIF ha raggiunto

il suo livello-obiettivo finale, e

successivamente a maggioranza dei due

terzi dei membri del Comitato che

rappresentino almeno il 30% dei contributi.

Ciascun membro votante dispone di un

solo voto. In caso di parità di voti, è

decisivo il voto del presidente.

Or. en

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PE592.334v03-00 38/61 PR\1108813IT.docx

IT

Emendamento 55

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 34

Regolamento (UE) n. 806/2014

Articolo 74 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. È istituito il Fondo di assicurazione

dei depositi («DIF»). Esso è alimentato dai

contributi dovuti al Comitato dagli enti

creditizi affiliati agli SGD partecipanti. I

contributi sono calcolati e fatturati, a nome

del Comitato, dagli SGD partecipanti.

1. È istituito il Fondo di assicurazione

dei depositi («DIF»). Esso è alimentato dai

contributi basati sul rischio dovuti al

Comitato dagli SGD partecipanti. I

contributi basati sul rischio sono calcolati

e fatturati dal Comitato.

Or. en

Emendamento 56

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 34

Regolamento (UE) n. 806/2014

Articolo 74 bis – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. I contributi basati sul rischio che

gli enti creditizi devono versare agli SGD

partecipanti sono calcolati e fatturati

dagli SGD partecipanti.

Or. en

Emendamento 57

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 34

Regolamento (UE) n. 806/2014

Articolo 74 bis – paragrafo 3 bis (nuovo)

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PR\1108813IT.docx 39/61 PE592.334v03-00

IT

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Il DIF è costituito da:

(a) i sotto-fondi singoli basati sul

rischio che devono essere alimentati da

ciascun SGD partecipante;

(b) un sotto-fondo comune basato sul

rischio che deve essere alimentato da tutti

gli SGD partecipanti.

Or. en

Emendamento 58

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 34

Regolamento (UE) n. 806/2014

Articolo 74 bis – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 ter. Qualora un SGD partecipante sia

confrontato a un ammanco di liquidità ai

sensi dell'articolo 41 ter o a un eccesso di

perdita ai sensi dell'articolo 41 nonies e

dell'articolo 41 nonies bis, il

finanziamento avviene a partire da:

(a) in primo grado, il sotto-fondo

singolo basato sul rischio dell'SGD

partecipante che riceve il sostegno;

(b) in secondo grado e dopo che il

sotto-fondo singolo basato sul rischio è

stato esaurito, il sotto-fondo comune

basato sul rischio;

(c) in terzo grado e dopo che il sotto-

fondo comune basato sul rischio è stato

esaurito, i sotto-fondi singoli basati sul

rischio di tutti gli altri SGD partecipanti,

in maniera proporzionale rispetto al

livello di depositi coperti degli SGD

partecipanti.

Or. en

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PE592.334v03-00 40/61 PR\1108813IT.docx

IT

Motivazione

È importante notare che l'uso di tali sotto-fondi non limita la capacità del DIF di fornire

finanziamenti in caso di indisponibilità dei depositi.

Emendamento 59

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 34

Regolamento (UE) n. 806/2014

Articolo 74 ter – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro la fine del periodo di

riassicurazione i mezzi finanziari

disponibili del DIF raggiungono un livello-

obiettivo iniziale pari al 20% di quattro

noni della somma dei livelli-obiettivo

minimi che gli SGD partecipanti

raggiungono in conformità dell'articolo 10,

paragrafo 2, primo comma, della direttiva

2014/49/UE.

1. Entro il 3 luglio 2024 i mezzi

finanziari disponibili del DIF raggiungono

un livello-obiettivo pari al 50 % del livello-

obiettivo minimo aggregato che gli SGD

partecipanti raggiungono in conformità

dell'articolo 10, paragrafo 2, primo comma,

della direttiva 2014/49/UE.

Or. en

Motivazione

Il livello-obiettivo del DIF è pari alla somma del livello-obiettivo delle due componenti di cui

all'articolo 74 bis, paragrafo 3 bis.

Emendamento 60

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 34

Regolamento (UE) n. 806/2014

Articolo 74 ter – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Il livello-obiettivo di ciascun sotto-

fondo singolo basato sul rischio è pari al

25 % del livello-obiettivo minimo che gli

SGD partecipanti raggiungono in

conformità dell'articolo 10, paragrafo 2,

primo comma, della direttiva 2014/49/UE.

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IT

Or. en

Motivazione

Il livello-obiettivo di ciascun sotto-fondo singolo basato sul rischio dipende dal livello di

depositi coperti per SGD partecipante. Se aggregati, tali livelli-obiettivo sono per definizione

pari allo stesso livello-obiettivo di quando si considerano i depositi coperti di tutti gli SGD

partecipanti.

Emendamento 61

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 34

Regolamento (UE) n. 806/2014

Articolo 74 ter – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. Il livello-obiettivo del sotto-fondo

comune basato sul rischio è pari al 25 %

del livello-obiettivo minimo aggregato che

gli SGD partecipanti raggiungono in

conformità dell'articolo 10, paragrafo 2,

primo comma, della direttiva 2014/49/UE.

Or. en

Emendamento 62

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 34

Regolamento (UE) n. 806/2014

Articolo 74 ter – paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 quater. I sotto-fondi singoli basati

sul rischio e il sotto-fondo comune basato

sul rischio rispettano ognuno il seguente

iter di finanziamento in percentuale dei

depositi coperti:

- entro il 3 luglio 2017: 0,025 %;

- entro il 3 luglio 2018: 0,05 %;

- entro il 3 luglio 2019: 0,075 %;

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PE592.334v03-00 42/61 PR\1108813IT.docx

IT

- entro il 3 luglio 2020: 0,10 %;

- entro il 3 luglio 2021: 0,125 %;

- entro il 3 luglio 2022: 0,150 %;

- entro il 3 luglio 2023: 0,175 %;

- entro il 3 luglio 2024: 0,20 %.

Or. en

Emendamento 63

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 34

Regolamento (UE) n. 806/2014

Articolo 74 ter – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Entro la fine del periodo di

coassicurazione i mezzi finanziari

disponibili del DIF raggiungono un

livello pari alla somma dei livelli-obiettivo

minimi che gli SGD partecipanti

raggiungono ai sensi dell'articolo 10,

paragrafo 2, primo comma, della direttiva

2014/49/UE.

soppresso

Or. en

Emendamento 64

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 34

Regolamento (UE) n. 806/2014

Articolo 74 ter – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Durante i periodi di

riassicurazione e di coassicurazione i

contributi al DIF calcolati

conformemente all'articolo 74 quater

sono scaglionati nel tempo nel modo più

uniforme possibile fino al raggiungimento

soppresso

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PR\1108813IT.docx 43/61 PE592.334v03-00

IT

del rispettivo livello-obiettivo.

Or. en

Emendamento 65

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 34

Regolamento (UE) n. 806/2014

Articolo 74 ter – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Dopo il primo raggiungimento del

livello-obiettivo specificato al paragrafo 2

e quando i mezzi finanziari disponibili

sono stati successivamente ridotti a meno

di due terzi del livello-obiettivo, i

contributi calcolati conformemente

all'articolo 74 quater sono fissati a un

livello che consenta di raggiungere il

livello-obiettivo entro sei anni.

soppresso

Or. en

Motivazione

La gestione delle situazioni caratterizzate da una riduzione dei mezzi finanziari disponibili è

esaminata in un'altra parte del testo.

Emendamento 66

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 34

Regolamento (UE) n. 806/2014

Articolo 74 ter – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Alla Commissione è conferito il

potere di adottare atti delegati

conformemente all'articolo 93 per

specificare quanto segue:

soppresso

a) i criteri in base ai quali

scaglionare nel tempo i contributi al DIF

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IT

calcolati conformemente al paragrafo 2;

b) i criteri per stabilire i contributi

annuali previsti al paragrafo 4.

Or. en

Emendamento 67

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 34

Regolamento (UE) n. 806/2014

Articolo 74 quater – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ogni anno durante il periodo di

riassicurazione e di coassicurazione, il

Comitato, previa consultazione della BCE

e dell'autorità nazionale competente e in

stretta cooperazione con gli SGD

partecipanti e le autorità designate,

determina per ciascun SGD partecipante

l'importo totale dei contributi ex ante che

può chiedere agli enti creditizi affiliati al

rispettivo SGD partecipante al fine di

raggiungere i livelli-obiettivo di cui

all'articolo 74 ter. L'importo totale dei

contributi non supera i livelli-obiettivo di

cui all'articolo 74 ter, paragrafi 1 e 2.

1. Ogni anno il Comitato, previa

consultazione della BCE e dell'autorità

nazionale competente e in stretta

cooperazione con gli SGD partecipanti e le

autorità designate, determina per ciascun

SGD partecipante l'importo totale dei

contributi ex ante che può chiedere al

rispettivo SGD partecipante al fine di

raggiungere o mantenere i livelli-obiettivo

di cui all'articolo 74 ter. L'importo totale

dei contributi non supera i livelli-obiettivo

di cui all'articolo 74 ter.

Or. en

Emendamento 68

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 34

Regolamento (UE) n. 806/2014

Articolo 74 quater – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Durante il periodo di

riassicurazione ciascun SGD partecipante

calcola, in base all'importo totale

determinato dal Comitato ai sensi del

2. In entrambe le fasi dell'EDIS il

Comitato fattura e riscuote i contributi

richiesti degli SGD partecipanti. A loro

volta, gli SGD partecipanti fatturano e

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IT

paragrafo 1, il contributo di ciascun ente

creditizio a esso affiliato. Esso applica il

metodo basato sul rischio stabilito

dall'atto delegato a norma del paragrafo

5, secondo comma.

riscuotono il contributo di ciascun ente

creditizio affiliato. Sia il Comitato che gli

SGD partecipanti provvedono a tale

operazione su base annua. Il termine di

pagamento dei contributi è il 31 maggio di

ogni anno.

Dopo il periodo di riassicurazione, lo

stesso Comitato calcola il contributo di

ciascun ente creditizio affiliato a un SGD

partecipante. Il Comitato applica il

metodo basato sul rischio stabilito

dall'atto delegato a norma del paragrafo

5, terzo comma.

Per quanto concerne il sotto-fondo

singolo basato sul rischio, gli SGD

partecipanti possono riscuotere l'importo

richiesto dei contributi basati sul rischio

dagli enti creditizi affiliati utilizzando la

propria metodologia.

In tutte le fasi dell'EDIS l'SGD

partecipante fattura, per conto del

Comitato, il contributo di ciascun ente

creditizio su base annuale. Gli enti

creditizi versano l'importo fatturato

direttamente al Comitato. Il termine di

pagamento dei contributi è il 31 maggio di

ogni anno.

Per quanto concerne il sotto-fondo

comune basato sul rischio, il Comitato

determina l'importo totale richiesto dei

contributi basati sul rischio che devono

essere raccolti dagli SGD partecipanti,

seguendo una metodologia aggiuntiva

basata sul rischio per stabilire la quota

che ogni SGD partecipante è tenuto a

versare a norma del paragrafo 5.

Fino al 30 % dei contributi che gli SGD

partecipanti versano al DIF può

consistere di impegni di pagamento

irrevocabili.

Or. en

Emendamento 69

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 34

Regolamento (UE) n. 806/2014

Articolo 74 quater – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. I contributi che gli enti creditizi

affiliati a un SGD partecipante versano al

DIF conformemente al presente articolo

sono computati ai fini del livello-obiettivo

minimo che l'SGD partecipante deve

raggiungere a norma dell'articolo 10,

paragrafo 2, primo comma, della direttiva

2014/49/UE. Se, entro il 3 luglio 2024, o

soppresso

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IT

una data successiva, l'SGD partecipante

ha seguito l'iter di finanziamento stabilito

all'articolo 41 undecies e gli enti creditizi

a esso affiliati hanno versato al DIF tutti i

contributi ex ante dovuti al DIF fino al 3

luglio 2024, tali contributi costituiscono il

contributo integrale dovuto ai fini del

raggiungimento del livello-obiettivo a

norma dell'articolo 10, paragrafo 2, primo

comma, della direttiva 2014/49/UE.

Gli Stati membri possono disporre che al

momento di fissare il livello dei contributi

ex ante un SGD partecipante può

prendere in considerazione i contributi

che gli enti creditizi a esso affiliati hanno

versato al DIF oppure può rimborsare tali

enti creditizi attingendo ai suoi mezzi

finanziari disponibili nella misura in cui

superano gli importi di cui all'articolo 41

undecies alla pertinente data.

Or. en

Emendamento 70

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 34

Regolamento (UE) n. 806/2014

Articolo 74 quater – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di

adottare atti delegati conformemente

all'articolo 93 al fine di specificare un

metodo basato sul rischio per il calcolo dei

contributi di cui al paragrafo 2 del presente

articolo.

Alla Commissione è conferito il potere di

adottare un atto delegato conformemente

all'articolo 93 al fine di integrare il

presente regolamento specificando, in

conformità del presente paragrafo, un

metodo basato sul rischio per il calcolo dei

contributi basati sul rischio degli SGD

partecipanti al sotto-fondo comune basato

sul rischio di cui al paragrafo 2 del

presente articolo.

Or. en

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Emendamento 71

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 34

Regolamento (UE) n. 806/2014

Articolo 74 quater – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Essa adotta un atto delegato che specifica

il metodo di calcolo dei contributi da

versare agli SGD partecipanti e, solo per il

periodo di riassicurazione, al DIF. Tale

atto delegato fonda il calcolo sull'importo

dei depositi coperti e sul grado di rischio

sostenuto da ciascun ente creditizio rispetto

a tutti gli altri enti creditizi affiliati allo

stesso SGD partecipante.

Essa adotta tale atto delegato che specifica

il metodo di calcolo dei contributi basati

sul rischio che devono essere versati dagli SGD partecipanti al sotto-fondo comune

basato sul rischio. In tale atto delegato il

calcolo dei suddetti contributi si fonda

sull'importo dei depositi coperti e sul grado

di rischio sostenuto da ciascun SGD

partecipante rispetto a tutti gli altri SGD

partecipanti.

Or. en

Emendamento 72

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 34

Regolamento (UE) n. 806/2014

Articolo 74 quater – paragrafo 5 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

I contributi basati sul rischio che devono

essere versati dagli SGD partecipanti al

sotto-fondo comune basato sul rischio

variano dal 50 % al 200 % della

ponderazione del rischio aggregato dei

depositi coperti.

Or. en

Motivazione

L'emendamento fa riferimento agli orientamenti dell'ABE in materia di metodi di calcolo dei

contributi ai sistemi di garanzia dei depositi (EBA/GL/2015/10).

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IT

Emendamento 73

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 34

Regolamento (UE) n. 806/2014

Articolo 74 quater – paragrafo 5 – comma 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Sulla base dell'atto delegato e in

conformità dei criteri stabiliti al comma 4,

il Comitato colloca gli SGD partecipanti

in una delle sette categorie seguenti

caratterizzate da una diversa

ponderazione del rischio aggregato:

(a) 50 % di ponderazione del rischio

aggregato dei contributi basati sul rischio

al sotto-fondo comune basato sul rischio;

(b) 75 % di ponderazione del rischio

aggregato dei contributi basati sul rischio

al sotto-fondo comune basato sul rischio;

(c) 100 % di ponderazione del rischio

aggregato dei contributi basati sul rischio

al sotto-fondo comune basato sul rischio;

(d) 125 % di ponderazione del rischio

aggregato dei contributi basati sul rischio

al sotto-fondo comune basato sul rischio;

(e) 150 % di ponderazione del rischio

aggregato dei contributi basati sul rischio

al sotto-fondo comune basato sul rischio;

(f) 175 % di ponderazione del rischio

aggregato dei contributi basati sul rischio

al sotto-fondo comune basato sul rischio;

(g) 200 % di ponderazione del rischio

aggregato dei contributi basati sul rischio

al sotto-fondo comune basato sul rischio.

Il Comitato colloca almeno un SGD

partecipante in ciascuna delle sette

categorie di ponderazione del rischio

aggregato.

Or. en

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IT

Emendamento 74

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 34

Regolamento (UE) n. 806/2014

Articolo 74 quater – paragrafo 5 – comma 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Il Comitato può stabilire un intervallo più

ampio giustificando debitamente tale

scelta con il fatto che limitare l'intervallo

al valore 50%-200% non riflette a

sufficienza le differenze nei modelli di

business e nei profili di rischio degli SGD

partecipanti e che si raggrupperebbero

artificialmente SGD partecipanti

caratterizzati da profili di rischio molto

diversi.

Or. en

Motivazione

L'emendamento fa riferimento agli orientamenti dell'ABE in materia di metodi di calcolo dei

contributi ai sistemi di garanzia dei depositi (EBA/GL/2015/10).

Emendamento 75

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 34

Regolamento (UE) n. 806/2014

Articolo 74 quater – paragrafo 5 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Essa adotta un secondo atto delegato che

specifica il metodo di calcolo dei

contributi da versare al DIF a decorrere

dal periodo di coassicurazione. Tale

secondo atto delegato fonda il calcolo

sull'importo dei depositi coperti e sul

grado di rischio sostenuto da ciascun ente

creditizio rispetto a tutti gli altri enti

creditizi di cui all'articolo 2, paragrafo 2,

lettera b).

soppresso

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IT

Or. en

Emendamento 76

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 34

Regolamento (UE) n. 806/2014

Articolo 74 quater – paragrafo 5 – comma 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Entrambi gli atti delegati includono una

formula di calcolo, indicatori specifici,

classi di rischio per i membri, soglie per i

coefficienti di ponderazione del rischio

assegnati alle specifiche classi di rischio e

altri elementi necessari. Il grado di rischio

è valutato in base ai seguenti criteri:

L'atto delegato di cui al primo comma

include una formula di calcolo, indicatori

specifici, classi di rischio per gli SGD

partecipanti, soglie per i coefficienti di

ponderazione del rischio assegnati alle

specifiche classi di rischio e altri elementi

necessari. Il grado di rischio è valutato,

come minimo, in base ai seguenti criteri:

Or. en

Emendamento 77

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 34

Regolamento (UE) n. 806/2014

Articolo 74 quater – paragrafo 5 – comma 4 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) il livello di capacità di

assorbimento delle perdite dell'ente;

a) il livello di capacità di

assorbimento delle perdite degli enti

creditizi affiliati a un SGD partecipante;

Or. en

Emendamento 78

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 34

Regolamento (UE) n. 806/2014

Articolo 74 quater – paragrafo 5 – comma 4 – lettera b

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Testo della Commissione Emendamento

b) la capacità dell'ente di onorare i

propri obblighi a breve e a lungo termine;

b) la capacità degli enti creditizi

affiliati a un SGD partecipante di onorare

i propri obblighi a breve e a lungo termine;

Or. en

Emendamento 79

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 34

Regolamento (UE) n. 806/2014

Articolo 74 quater – paragrafo 5 – comma 4 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) la stabilità e diversificazione delle

fonti di finanziamento dell'ente e le sue

attività altamente liquide non vincolate;

c) la stabilità e diversificazione delle

fonti di finanziamento degli enti creditizi

affiliati a un SGD partecipante e le loro

attività altamente liquide non vincolate;

Or. en

Emendamento 80

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 34

Regolamento (UE) n. 806/2014

Articolo 74 quater – paragrafo 5 – comma 4 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) la qualità delle attività dell'ente; d) la qualità delle attività degli enti

creditizi affiliati a un SGD partecipante;

Or. en

Emendamento 81

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 34

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IT

Regolamento (UE) n. 806/2014

Articolo 74 quater – paragrafo 5 – comma 4 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) il modello di business e il

management dell'ente;

e) il modello di business e il

management degli enti creditizi affiliati a

un SGD partecipante;

Or. en

Emendamento 82

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 34

Regolamento (UE) n. 806/2014

Articolo 74 quater – paragrafo 5 – comma 4 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) la misura in cui le attività dell'ente

sono vincolate.

f) la misura in cui le attività degli enti

creditizi affiliati a un SGD partecipante sono vincolate;

Or. en

Emendamento 83

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 34

Regolamento (UE) n. 806/2014

Articolo 74 quater – paragrafo 5 – comma 4 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

f bis) la capacità di un SGD partecipante

di riprendersi in modo pieno e tempestivo

dalle procedure di insolvenza;

Or. en

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Emendamento 84

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 34

Regolamento (UE) n. 806/2014

Articolo 74 quater – paragrafo 5 – comma 4 – lettera f ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

f ter) il livello e la diversificazione

dell'esposizione al debito sovrano degli

enti creditizi affiliati a un SGD

partecipante.

Or. en

Emendamento 85

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 34

Regolamento (UE) n. 806/2014

Articolo 74 quinquies

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 74 quinquies soppresso

Contributi straordinari ex post

1. Laddove, dopo il periodo di

riassicurazione, i mezzi finanziari

disponibili non siano sufficienti a coprire

le perdite, i costi o altre spese sostenuti dal

DIF a seguito di un evento di pagamento,

sono raccolti presso gli enti creditizi

affiliati agli SGD partecipanti contributi

straordinari ex post a copertura degli

importi aggiuntivi. Fatti salvi i paragrafi 2

e 3, l'importo dei contributi ex post da

raccogliere è pari all'ammanco dei mezzi

finanziari disponibili ma non supera la

quota massima del totale dei depositi

coperti di tutti gli enti creditizi nell'ambito

dell'EDIS stabilita con atto delegato della

Commissione a norma del paragrafo 5.

2. Lo stesso Comitato calcola il

contributo di ciascun ente creditizio

affiliato a ciascun SGD partecipante.

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IT

Esso applica il metodo basato sul rischio

specificato nell'atto delegato adottato

dalla Commissione a norma dell'articolo

74 quater, paragrafo 5, terzo comma.

Si applica per analogia l'articolo 74

quater, paragrafo 2, terzo comma.

3. Il Comitato, di propria iniziativa

dopo aver consultato la pertinente

autorità competente o su proposta della

pertinente autorità competente, differisce

integralmente o parzialmente, in

conformità degli atti delegati di cui al

paragrafo 4, il pagamento dei contributi

straordinari ex post di un ente se ciò è

necessario a proteggere la sua posizione

finanziaria. Tale differimento non può

essere concesso per un periodo superiore

a sei mesi, ma può essere rinnovato su

richiesta dell'ente. I contributi differiti ai

sensi del presente paragrafo sono versati

successivamente nel momento in cui il

pagamento degli stessi non mette più a

rischio la posizione finanziaria dell'ente.

4. Alla Commissione è conferito il

potere di adottare atti delegati

conformemente all'articolo 93 per

specificare i limiti annuali di cui al

paragrafo 1 nonché le circostanze e le

modalità secondo le quali il pagamento di

contributi ex post da parte di un'entità di

cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b),

può essere parzialmente o integralmente

differito ai sensi del paragrafo 3 del

presente articolo.

Or. en

Emendamento 86

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 34

Regolamento (UE) n. 806/2014

Articolo 74 quinquies bis (nuovo)

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IT

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 74 quinquies bis

Attribuzione ai sotto-fondi dei

finanziamenti rimborsati

1. Il Comitato attribuisce ai diversi

sotto-fondi del DIF l'importo dei rimborsi

ricevuti per il finanziamento erogato a un

SGD partecipante nell'ambito di un

particolare caso di insolvenza o

risoluzione.

2. Nella misura necessaria, i rimborsi

ricevuti saranno utilizzati in primo luogo

per rimborsare qualsiasi finanziamento

alternativo contratto dal Comitato al fine

di fornire un finanziamento all'SGD

partecipante nell'ambito di un particolare

caso di insolvenza o risoluzione.

3. Una volta rimborsato il

finanziamento alternativo, l'assegnazione

dei rimborsi ricevuti avviene in ordine

inverso rispetto alla gerarchia stabilita

all'articolo 74 bis, paragrafo 3 ter. Tale

assegnazione si basa sull'importo dei

finanziamenti erogati a partire da ciascun

sotto-fondo a un SGD partecipante

nell'ambito di un particolare caso di

insolvenza o risoluzione.

Or. en

Emendamento 87

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 34

Regolamento (UE) n. 806/2014

Articolo 74 septies – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) i contributi straordinari ex post

previsti dall'articolo 74 quinquies non

sono accessibili immediatamente;

soppresso

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Or. en

Emendamento 88

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 34

Regolamento (UE) n. 806/2014

Articolo 74 octies – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il Comitato può contrarre per il DIF

prestiti o altre forme di sostegno presso gli

enti, gli enti finanziari o altri terzi che

offrono condizioni finanziarie migliori, al

momento più opportuno in modo da

rendere ottimale il costo del finanziamento

e mantenere la sua reputazione. I proventi

di tali prestiti sono utilizzati

esclusivamente per onorare gli obblighi di

pagamento nei confronti degli SGD

partecipanti, nel caso in cui gli importi

raccolti a norma degli articoli 74 quater e

74 quinquies non siano immediatamente

accessibili o non coprano gli importi

chiesti al DIF in relazione agli eventi di

pagamento.

1. Il Comitato può contrarre per il DIF

prestiti o altre forme di sostegno presso gli

enti, gli enti finanziari o altri terzi che

offrono condizioni finanziarie migliori, al

momento più opportuno in modo da

rendere ottimale il costo del finanziamento

e mantenere la sua reputazione.

Or. en

Emendamento 89

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 34

Regolamento (UE) n. 806/2014

Articolo 74 octies – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Qualora stabilisca di effettuare un

pagamento a titolo del DIF a favore

dell'SGD partecipante, il Comitato

raccoglie finanziamenti temporanei

tramite mezzi alternativi, come ad esempio

dai mercati dei capitali, per l'ammontare

equivalente al pagamento stabilito onde

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IT

mantenere in ogni momento il livello-

obiettivo e la capacità di prestito del DIF.

I finanziamenti temporanei coprono il

periodo tra la presenza di ammanco di

liquidità di un SGD partecipante e il

rimborso a norma degli articoli 41

quindecies, 41 sexdecies e 74 quinquies

bis. Gli oneri finanziari del suddetto

prestito sono a carico dell'SGD

partecipante affiliato.

Il DIF subentra nei crediti che l'SGD

partecipante vanta nei confronti dell'ente

creditizio in questione, a norma

dell'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva

2014/49/UE. Esso può utilizzare tali

crediti come garanzia per la raccolta dei

mezzi di finanziamento alternativi. Ciò

non pregiudica il ruolo dell'SGD

partecipante di recuperare i crediti relativi

ai depositi cui è subentrato a norma

dell'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva

2014/49/UE.

Il rimborso dei finanziamenti di cui

all'articolo 41 sexdecies è utilizzato per

rimborsare i fondi raccolti grazie a mezzi

alternativi, compreso il pagamento degli

interessi.

Or. en

Motivazione

Per quanto riguarda l'accesso ai mercati dei capitali, i depositi degli enti creditizi interessati

sono "super preferred" e l'SGD partecipante subentra nei crediti degli enti creditizi, per cui i

crediti dovrebbero essere disponibili quale garanzia affinché il Comitato possa raccogliere

finanziamenti grazie a mezzi alternativi.

Emendamento 90

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 34

Regolamento (UE) n. 806/2014

Articolo 74 octies – paragrafo 2

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IT

Testo della Commissione Emendamento

2. I prestiti o le altre forme di

sostegno di cui al paragrafo 1 sono

pienamente rimborsati a norma degli

articoli 74 quater e 74 quinquies.

2. I prestiti o le altre forme di

sostegno di cui al paragrafo 1 sono

pienamente rimborsati a norma del

paragrafo 1 bis e degli articoli 74 quater e

74 quinquies bis.

Or. en

Emendamento 91

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 34

Regolamento (UE) n. 806/2014

Articolo 74 octies – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Le spese sostenute mediante il

ricorso ai prestiti di cui al paragrafo 1 sono

a carico della parte III del bilancio del

Comitato e non del bilancio dell'Unione o

degli Stati membri partecipanti.

3. Le spese sostenute mediante il

ricorso ai prestiti di cui al paragrafo 1 sono

a carico dell'SGD partecipante interessato.

Or. en

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MOTIVAZIONE

Introduzione

Il 24 novembre 2015 la Commissione ha proposto un sistema europeo di assicurazione dei

depositi (EDIS) quale terzo e ultimo pilastro dell'Unione bancaria. La proposta della

Commissione prevede tre fasi successive: un sistema di riassicurazione per un primo periodo

di tre anni, un sistema di coassicurazione per un secondo periodo di quattro anni e infine, a

regime, un sistema di assicurazione completa per gli enti creditizi.

Su richiesta del Parlamento e del Consiglio, il 10 ottobre 2016 la Commissione ha pubblicato

un'analisi supplementare delle ripercussioni dell'EDIS (Effects Analysis on EDIS).

Esaminando gli scenari (di stress) per il 99,86% delle attività totali delle banche dell'UE-28,

l'analisi della Commissione dimostra che tutte e tre le opzioni valutate – ossia la

riassicurazione obbligatoria, il prestito obbligatorio e un fondo in comune – permetterebbero

di realizzare un sistema di assicurazione dei depositi notevolmente più forte rispetto a un

regime costituito da sistemi puramente nazionali con prestiti volontari.

Di conseguenza, sono ipotizzabili diverse opzioni per completare l'Unione bancaria e

migliorare il funzionamento del mercato unico, il che è importante perché offre molteplici

possibilità di negoziazione. Non si tratta di essere favorevoli o contrari all'EDIS; si tratta

piuttosto di capire quale tipo di EDIS potrebbe diventare una realtà e quali sono le

caratteristiche essenziali che l'EDIS deve avere per poter essere adottato. Il primo passo più

importante consiste nell'ottenere un'ampia maggioranza in seno al Parlamento europeo.

Condivisione e riduzione dei rischi

La Commissione europea ritiene che la riduzione dei rischi dovrebbe andare di pari passo con

l'introduzione dell'EDIS; la proposta è accompagnata da una comunicazione che definisce

ulteriori misure volte a ridurre i rischi nel settore bancario. Il Parlamento europeo è andato

oltre a ciò. Nella sua risoluzione del 10 marzo 2016 sull'Unione bancaria – Relazione annuale

2015, il Parlamento osserva che "... la creazione di un sistema europeo di assicurazione dei

depositi (EDIS) presuppone l'attuazione del codice unico e del primo e del secondo pilastro

dell'Unione bancaria, così come il recepimento della direttiva BRRD e della direttiva SGD da

parte di tutti gli Stati partecipanti, unitamente a ulteriori misure volte a una sostanziale

riduzione dei rischi nel sistema bancario europeo".

Pertanto, la presente relazione combina gli approcci della Commissione e del Parlamento per

proporre un processo parallelo con condizioni chiare. Il periodo di riassicurazione – che

prevede anche una copertura completa dell'"ammanco di liquidità" – avrebbe inizio nel 2019,

mentre la seconda e ultima fase prenderebbe avvio soltanto previo soddisfacimento di talune

condizioni chiaramente specificate nel progetto di relazione. Tali condizioni non vengono

proposte per evitare di giungere alla fase finale dell'EDIS. Al contrario, esse sono proposte

con la sincera convinzione che rafforzeranno la solidità del nostro settore bancario e

contribuiranno a garantire la stabilità finanziaria.

Modifica della proposta della Commissione al fine di realizzare l'EDIS

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Un accordo sull'EDIS presuppone il raggiungimento di un equilibrio in tre ambiti chiave:

contenuto, tempi e condizionalità – opinioni nettamente divergenti su tali questioni

richiederanno importanti sforzi di negoziato ad opera di tutte le parti. A tale proposito è

importante ribadire i risultati dell'analisi delle ripercussioni svolta dalla Commissione nel

mese di ottobre: tutte le opzioni strategiche analizzate rappresentano un netto miglioramento

rispetto alla situazione attuale. Questo è un aspetto importante di cui occorre rendersi conto se

si vogliono abbandonare posizioni massimaliste.

Contenuto, tempi e condizionalità sono aspetti legati tra loro: sono "vasi comunicanti". Più

ambizioso è il contenuto, maggiore sarà la condizionalità necessaria. Più condizionalità verrà

introdotta, maggiore sarà il tempo necessario per far funzionare l'EDIS a pieno regime e in

maniera credibile. Nel frattempo, vi è un problema di liquidità che va affrontato con urgenza.

In entrambe le fasi, l'EDIS assicurerebbe gli SGD partecipanti invece dei singoli enti creditizi.

La prima fase proposta nella relazione – il periodo di riassicurazione – ha pertanto una durata

più lunga ma, a differenza della proposta della Commissione, fornisce agli SGD partecipanti

fino al 100% dell'ammanco di liquidità. Mentre gli SGD partecipanti continueranno ad

aumentare la loro capacità di finanziamento seguendo un iter concreto di finanziamento, i

problemi di liquidità verrebbero affrontati in maniera credibile. Modificando la prima fase

avremo l'opportunità di compiere progressi nell'ambito della riduzione dei rischi, con un

sistema credibile di riassicurazione/sostegno alla liquidità già in essere. Se dovessimo già

subordinare l'avvio dell'EDIS all'introduzione di tutte le misure di riduzione del rischio, il

ritardo sarebbe lungo e il problema della liquidità non verrebbe affrontato.

La seconda e ultima fase – il periodo di assicurazione – avrebbe inizio una volta che saranno

soddisfatte le condizioni indicate nella relazione ai fini della riduzione dei rischi nel settore

bancario. Alla Commissione europea verrebbe conferito il potere di adottare un atto delegato

per stabilire la data di applicazione esatta del periodo di assicurazione. In questa fase finale,

sarà prevista la copertura di un livello crescente di eccesso di perdita degli SGD partecipanti,

che arriverà al 100% dopo cinque anni. Il finanziamento che non potrà essere rimborsato con i

proventi derivanti dalle procedure di insolvenza non dovrà essere rimborsato.

Fondo di assicurazione dei depositi (DIF)

Al fine di evidenziare che la presente proposta rappresenta una responsabilità condivisa, il

relatore propone un approccio binario, con finanziamenti a livello sia nazionale che europeo.

La capacità di finanziamento complessiva resta tuttavia la stessa: 0,8% dei depositi coperti.

Tale percentuale sarà ripartita in parti uguali tra il DIF e i rispettivi fondi (nazionali) degli

SGD partecipanti. Tale sistema non compromette l'efficacia della proposta della

Commissione, come dimostrato molto chiaramente da quest'ultima nella sua analisi delle

ripercussioni. Inoltre, cosa altrettanto importante, ciò consente ai sistemi efficienti di

continuare a operare utilizzando la propria metodologia relativamente a contributi e

pagamenti, compreso l'uso di misure alternative.

Lo 0,4% dei depositi coperti che compongono il DIF consiste in sotto-fondi singoli e in un

sotto-fondo comune basato sul rischio. Ciascun SGD partecipante alimenta il proprio sotto-

fondo singolo nell'ambito del DIF (n volte lo 0,2 % dei depositi coperti) e contribuisce ad

alimentare il sotto-fondo comune basato sul rischio del DIF (0,2% dei depositi coperti

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aggregati). Applicando gli orientamenti dell'ABE, i contributi al sotto-fondo comune basato

sul rischio variano tra il 50% e il 200% della media dei contributi (su base aggregata). La

Commissione collocherà ciascuno degli SGD partecipanti in una delle sette categorie previste,

sulla base di un elenco di criteri definiti nel progetto di relazione.

Qualora un SGD partecipante si trovi confrontato a un evento di pagamento, quest'ultimo sarà

finanziato in un dato ordine. In primo grado, si ricorrerà al fondo (nazionale) dell'SGD.

Successivamente, il finanziamento sarà fornito dal DIF (europeo). In primo luogo verrà

utilizzato il singolo sotto-fondo dell'SGD partecipante che riceve il sostegno; in secondo

luogo, si ricorrerà al sotto-fondo comune basato sul rischio; infine, si ricorrerà a tutti gli altri

sotto-fondi singoli, nell'ambito del DIF, di tutti gli altri SGD partecipanti, in maniera

proporzionale rispetto al livello di depositi coperti dei rispettivi SGD partecipanti. Per il

rimborso dei fondi il predetto ordine viene invertito.

È estremamente importante osservare che l'uso di tali sotto-fondi non limita la capacità del

DIF di fornire finanziamenti in caso di evento di pagamento. I sotto-fondi non sono

paragonabili ai comparti del Fondo di risoluzione unico (SRF). La struttura creerà i necessari

incentivi stabilendo un determinato ordine – sia per l'accesso al fondo sia in caso di

rendimenti della massa fallimentare in questione – e costituisce pertanto uno strumento

importante per limitare l'azzardo morale.

Per quanto concerne i contributi occorre altresì osservare che i prelievi di emergenza ex-post a

carico del settore bancario rischiano di essere estremamente prociclici e andrebbero evitati. È

più saggio offrire al Comitato (SRB) maggiori possibilità per trovare mezzi alternativi di

finanziamento qualora il DIF non disponga di fondi sufficienti.

Per garantire la neutralità di bilancio, viene introdotta la possibilità di ricorrere agli impegni

di pagamento.

Conclusione

Occorre completare l'Unione bancaria in maniera graduale. Siamo tutti consapevoli delle

difficoltà politiche nel concludere un accordo in questo settore. L'iter proposto è realistico ed

efficace e dovrebbe offrire la possibilità di proseguire i negoziati nell'interesse dei cittadini

europei e di un settore bancario stabile.