Upload
others
View
2
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
PR\1108813IT.docx PE592.334v03-00
IT Unita nella diversità IT
Parlamento europeo 2014-2019
Commissione per i problemi economici e monetari
2015/0270(COD)
4.11.2016
***I PROGETTO DI RELAZIONE
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica il regolamento (UE) n. 806/2014 al fine di istituire un sistema
europeo di assicurazione dei depositi
(COM(2015)0586 – C8-0371/2015 – 2015/0270(COD))
Commissione per i problemi economici e monetari
Relatore: Esther de Lange
PE592.334v03-00 2/61 PR\1108813IT.docx
IT
PR_COD_1amCom
Significato dei simboli utilizzati
* Procedura di consultazione
*** Procedura di approvazione
***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)
(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di
atto.)
Emendamenti a un progetto di atto
Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne
Le soppressioni sono evidenziate in corsivo grassetto nella colonna di
sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in corsivo grassetto nelle due
colonne. Il testo nuovo è evidenziato in corsivo grassetto nella colonna di
destra.
La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento
identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un
emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende
modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta
riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione
interessata di quest'ultimo.
Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato
Le parti di testo nuove sono evidenziate in corsivo grassetto. Le parti di testo
soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono
segnalate evidenziando in corsivo grassetto il testo nuovo ed eliminando o
barrando il testo sostituito.
A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate
dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.
PR\1108813IT.docx 3/61 PE592.334v03-00
IT
INDICE
Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO ........... 5
MOTIVAZIONE ...................................................................................................................... 59
PE592.334v03-00 4/61 PR\1108813IT.docx
IT
PR\1108813IT.docx 5/61 PE592.334v03-00
IT
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il
regolamento (UE) n. 806/2014 al fine di istituire un sistema europeo di assicurazione dei
depositi
(COM(2015)0586 – C8-0371/2015 – 2015/0270(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio
(COM(2015)0586),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla
Commissione (C8-0371/2015),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 17 marzo 20161,
– vista la sua decisione del … sull'avvio di negoziati interistituzionali riguardanti la
proposta e sul relativo mandato2,
– visto l'articolo 59 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A8-
0000/2016),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda
modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla
Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
1 GU C 177 del 18.5.2016, pag. 21. 2 GU C ...
PE592.334v03-00 6/61 PR\1108813IT.docx
IT
Emendamento 1
Proposta di regolamento
Considerando 5
Testo della Commissione Emendamento
(5) Nel giugno 2015 la relazione dei
cinque presidenti sul tema "Completare
l'Unione economica e monetaria
dell'Europa" ha rilevato che il sistema
bancario unico può essere realmente tale
solo se la fiducia nella sicurezza dei
depositi bancari è la stessa
indipendentemente dallo Stato membro in
cui la banca opera. Ciò richiede sistemi
unici per la vigilanza bancaria, la
risoluzione delle banche e l'assicurazione
dei depositi. La relazione dei cinque
presidenti ha pertanto proposto di
completare l'unione bancaria attraverso
l'istituzione di un sistema europeo di
assicurazione dei depositi (EDIS) come
terzo pilastro di un'unione bancaria
completa assieme alla vigilanza e alla
risoluzione delle banche. Dovrebbero già
essere prese in via prioritaria iniziative
concrete in questa direzione, istituendo un
sistema di riassicurazione a livello europeo
per i sistemi nazionali di garanzia dei
depositi ("SGD") come primo passo verso
un approccio che prevede la completa
messa in comune. L'ambito di
applicazione di tale sistema di
riassicurazione dovrebbe coincidere con
quello dell'SSM.
(5) Nel giugno 2015 la relazione dei
cinque presidenti sul tema "Completare
l'Unione economica e monetaria
dell'Europa" ha rilevato che il sistema
bancario unico può essere realmente tale
solo se la fiducia nella sicurezza dei
depositi bancari è la stessa
indipendentemente dallo Stato membro in
cui la banca opera. Ciò richiede sistemi
unici per la vigilanza bancaria, la
risoluzione delle banche e l'assicurazione
dei depositi. La relazione dei cinque
presidenti ha pertanto proposto di
completare l'unione bancaria attraverso
l'istituzione di un sistema europeo di
assicurazione dei depositi (EDIS) come
terzo pilastro di un'unione bancaria
completa assieme alla vigilanza e alla
risoluzione delle banche. Dovrebbero
essere prese in via prioritaria iniziative
concrete in questa direzione, istituendo un
sistema di riassicurazione a livello europeo
per i sistemi nazionali di garanzia dei
depositi ("SGD") come primo passo.
L'ambito di applicazione di tale sistema di
riassicurazione dovrebbe coincidere con
quello dell'SSM.
Or. en
Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 8
PR\1108813IT.docx 7/61 PE592.334v03-00
IT
Testo della Commissione Emendamento
(8) Benché la direttiva 2014/49/UE
migliori notevolmente la capacità dei
sistemi nazionali di risarcire i depositanti,
sono necessarie a livello dell'unione
bancaria disposizioni più efficienti di
garanzia dei depositi per garantire
sufficienti mezzi finanziari a sostegno della
fiducia di tutti i depositanti e quindi a
salvaguardia della stabilità finanziaria.
L'EDIS rafforzerebbe la resilienza
dell'unione bancaria nei confronti di crisi
future mediante una più ampia
condivisione del rischio e offrirebbe pari
protezione per i depositanti assicurati,
sostenendo così il corretto funzionamento
del mercato interno.
(8) Benché la direttiva 2014/49/UE
migliori notevolmente la capacità dei
sistemi nazionali di risarcire i depositanti,
sono necessarie a livello dell'unione
bancaria disposizioni più efficienti di
garanzia dei depositi per garantire
sufficienti mezzi finanziari a sostegno della
fiducia di tutti i depositanti e quindi a
salvaguardia della stabilità finanziaria.
L'EDIS rafforzerebbe la resilienza
dell'unione bancaria nei confronti di crisi
future e offrirebbe pari protezione per i
depositanti assicurati, sostenendo così il
corretto funzionamento del mercato
interno.
Or. en
Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 17
Testo della Commissione Emendamento
(17) L'EDIS dovrebbe trasformarsi
progressivamente, nell'arco di un certo
numero di anni, da un sistema di
riassicurazione a un sistema di
coassicurazione totalmente in comune.
Nel quadro dell'azione di approfondimento
dell'UEM, insieme ai lavori per la
definizione di meccanismi di
finanziamento-ponte per il Fondo di
risoluzione unico (SRF) e per lo sviluppo
di un sostegno comune di bilancio
("backstop"), questa fase è necessaria per
ridurre i legami banche/emittenti sovrani
nei singoli Stati membri mediante
l'adozione di misure per la condivisione
dei rischi tra tutti gli Stati membri
dell'Unione bancaria, e rafforzare in tal
modo l'Unione bancaria nel conseguimento
(17) L'EDIS potrebbe trasformarsi,
nell'arco di un certo numero di anni, da un
sistema di riassicurazione a un sistema di
assicurazione se e quando le condizioni di
cui al presente regolamento saranno
soddisfatte. Nel quadro dell'azione di
approfondimento dell'UEM e di sviluppo
di un sostegno comune di bilancio
("backstop") per il Fondo di risoluzione
unico (SRF), tale fase potrebbe contribuire
a ridurre il legame tra banche ed emittenti
sovrani nei singoli Stati membri mediante
l'adozione di una misura per la
condivisione dei rischi tra tutti gli Stati
membri dell'Unione bancaria, e rafforzare
in tal modo l'Unione bancaria nel
conseguimento del suo obiettivo principale.
Tuttavia, tale condivisione dei rischi insita
PE592.334v03-00 8/61 PR\1108813IT.docx
IT
del suo obiettivo principale. Tuttavia, tale
condivisione dei rischi insita nelle misure
volte a rafforzare l'Unione bancaria deve
procedere in parallelo con misure di
riduzione del rischio volte a spezzare in
maniera più diretta il legame tra banche ed
emittenti sovrani.
nelle misure volte a rafforzare l'Unione
bancaria deve procedere in parallelo con
misure di riduzione del rischio volte a
spezzare in maniera più diretta il legame
tra banche ed emittenti sovrani.
Or. en
Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 18
Testo della Commissione Emendamento
(18) L'EDIS dovrebbe essere istituito in
tre fasi sequenziali, che prevedono
innanzitutto un sistema di riassicurazione a
copertura di una quota dell'ammanco di
liquidità e dell'eccesso di perdite degli
SGD partecipanti, seguito da un sistema di
coassicurazione a copertura di una quota
progressivamente crescente dell'ammanco
di liquidità e delle perdite degli SGD
partecipanti per giungere infine a un
sistema di assicurazione completa a
copertura di tutto il fabbisogno di
liquidità e di tutte le perdite dei sistemi di
garanzia dei depositi partecipanti.
(18) L'EDIS dovrebbe essere istituito in
due fasi, che prevedono innanzitutto un
sistema di riassicurazione a copertura di
una quota progressivamente crescente
dell'ammanco di liquidità degli SGD
partecipanti e un sistema di assicurazione
a copertura di una quota progressivamente
crescente dell'eccesso di perdite degli SGD
partecipanti.
Or. en
Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 20
Testo della Commissione Emendamento
(20) Poiché il Fondo di assicurazione
dei depositi, nella fase di riassicurazione,
fornirebbe soltanto una fonte aggiuntiva
di finanziamento e indebolirebbe soltanto
soppresso
PR\1108813IT.docx 9/61 PE592.334v03-00
IT
il legame tra le banche e i rispettivi
emittenti sovrani nazionali, senza tuttavia
garantire pari livello di protezione per
tutti i depositanti nell'Unione bancaria, la
fase di riassicurazione dovrebbe, dopo tre
anni, trasformarsi progressivamente in un
sistema di coassicurazione e infine in un
sistema di assicurazione dei depositi
completamente in comune.
Or. en
Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 21
Testo della Commissione Emendamento
(21) Mentre le fasi di riassicurazione e
coassicurazione avrebbero molte
caratteristiche in comune, a garanzia
della regolare evoluzione graduale, i
pagamenti nella fase di coassicurazione
sarebbero condivisi tra l'SGD nazionale e
il Fondo di assicurazione dei depositi fin
dal primo euro di perdita. Il contributo del
Fondo di assicurazione dei depositi
passerebbe progressivamente al 100%,
realizzando dopo quattro anni la completa
messa in comune del rischio dei
depositanti in tutta l'Unione bancaria.
soppresso
Or. en
Emendamento 7
Proposta di regolamento
Considerando 22
Testo della Commissione Emendamento
(22) L'EDIS dovrebbe essere dotato di
meccanismi di salvaguardia che limitino il
rischio di azzardo morale e assicurino che
(22) L'EDIS dovrebbe essere dotato di
meccanismi di salvaguardia che limitino il
rischio di azzardo morale e assicurino che
PE592.334v03-00 10/61 PR\1108813IT.docx
IT
la copertura dell'EDIS intervenga solo
quando gli SGD nazionali agiscono con
prudenza. Innanzitutto, gli SGD nazionali
dovrebbero rispettare gli obblighi loro
imposti dal presente regolamento, dalla
direttiva 2014/49/UE e dagli altri atti
pertinenti del diritto dell'UE, in particolare
l'obbligo di costituire i loro fondi
conformemente all'articolo 10 della
direttiva 2014/49/UE, come ulteriormente
specificato nel presente regolamento. Per
beneficiare della copertura dell'EDIS, è
necessario che gli SGD partecipanti
raccolgano i contributi ex ante secondo un
preciso iter di finanziamento. Ciò implica
anche che, se l'SGD intende beneficiare
dell'EDIS, è esclusa la possibilità di
riduzione del livello-obiettivo a norma
dell'articolo 10, paragrafo 6, della direttiva
2014/49/UE. In secondo luogo, in caso di
evento di pagamento o se i suoi fondi sono
utilizzati nella risoluzione, l'SGD nazionale
dovrebbe sostenere una congrua quota
delle perdite stesse. Dovrebbe pertanto
essere tenuto a raccogliere contributi ex
post dai suoi membri per ricostituire le
sue risorse e a rimborsare l'EDIS nella
misura in cui il finanziamento ricevuto
inizialmente supera la quota di perdita a
carico dell'EDIS. In terzo luogo, dopo un
evento di pagamento, l'SGD nazionale
dovrebbe massimizzare i proventi della
massa fallimentare e rimborsare il
Comitato, il quale dovrebbe disporre di
poteri sufficienti per salvaguardare i suoi
diritti. In quarto luogo, il Comitato
dovrebbe avere il potere di recuperare
integralmente o parzialmente il
finanziamento qualora un SGD
partecipante non rispetti gli obblighi
essenziali.
la copertura dell'EDIS intervenga solo
quando gli SGD nazionali agiscono con
prudenza. Innanzitutto, gli SGD nazionali
dovrebbero rispettare gli obblighi loro
imposti dal presente regolamento, dalla
direttiva 2014/49/UE e dagli altri atti
pertinenti del diritto dell'UE, in particolare
l'obbligo di costituire i loro fondi
conformemente all'articolo 10 della
direttiva 2014/49/UE, come ulteriormente
specificato nel presente regolamento. Per
beneficiare della copertura dell'EDIS, è
necessario che gli SGD partecipanti
raccolgano i contributi ex ante secondo un
preciso iter di finanziamento. Ciò implica
anche che, se l'SGD intende beneficiare
dell'EDIS, è esclusa la possibilità di
riduzione del livello-obiettivo a norma
dell'articolo 10, paragrafo 6, della direttiva
2014/49/UE. In secondo luogo, in caso di
evento di pagamento o se i suoi fondi sono
utilizzati nella risoluzione, l'SGD nazionale
dovrebbe sostenere una congrua quota
delle perdite stesse. Dovrebbe pertanto
essere tenuto a rimborsare l'EDIS nella
misura in cui il finanziamento ricevuto
inizialmente supera la quota di perdita a
carico dell'EDIS. In terzo luogo, dopo un
evento di pagamento, l'SGD nazionale
dovrebbe massimizzare i proventi della
massa fallimentare e rimborsare il
Comitato, il quale dovrebbe disporre di
poteri sufficienti per salvaguardare i suoi
diritti. In quarto luogo, il Comitato
dovrebbe avere il potere di recuperare
integralmente o parzialmente il
finanziamento qualora un SGD
partecipante non rispetti gli obblighi
essenziali.
Or. en
PR\1108813IT.docx 11/61 PE592.334v03-00
IT
Emendamento 8
Proposta di regolamento
Considerando 23
Testo della Commissione Emendamento
(23) Il Fondo di assicurazione dei
depositi è un elemento fondamentale senza
il quale non potrebbe realizzarsi la
graduale costituzione dell'EDIS. Sistemi
nazionali diversi di finanziamento non
garantirebbero l'assicurazione omogenea
dei depositi in tutta l'Unione bancaria. Nel
corso delle tre fasi, il Fondo di
assicurazione dei depositi dovrebbe
contribuire a garantire il ruolo
stabilizzatore degli SGD, un livello elevato
e uniforme di protezione per tutti i
depositanti in un quadro armonizzato per
tutta l'Unione e ad evitare la creazione di
ostacoli all'esercizio delle libertà
fondamentali o distorsioni della
concorrenza nel mercato interno a causa di
livelli di protezione diversi a livello
nazionale.
(23) Il Fondo di assicurazione dei
depositi è un elemento fondamentale senza
il quale non potrebbe realizzarsi la
costituzione dell'EDIS. Sistemi nazionali
diversi di finanziamento non
garantirebbero da soli l'assicurazione
omogenea dei depositi in tutta l'Unione
bancaria. Nel corso delle due fasi, il Fondo
di assicurazione dei depositi dovrebbe
contribuire a garantire il ruolo
stabilizzatore degli SGD partecipanti, un
livello elevato e uniforme di protezione per
tutti i depositanti in un quadro armonizzato
per tutta l'Unione e ad evitare la creazione
di ostacoli all'esercizio delle libertà
fondamentali o distorsioni della
concorrenza nel mercato interno a causa di
livelli di protezione diversi a livello
nazionale.
Or. en
Emendamento 9
Proposta di regolamento
Considerando 24
Testo della Commissione Emendamento
(24) Il Fondo di assicurazione dei
depositi dovrebbe essere finanziato da
contributi diretti delle banche. Le decisioni
adottate nell'ambito dell'EDIS che
prevedono il ricorso al Fondo di
assicurazione dei depositi o a un sistema
nazionale di garanzia dei depositi non
dovrebbero interferire con le competenze
degli Stati membri in materia di bilancio.
In tale ambito, dovrebbero essere
considerati interferenze con la sovranità e
(24) Il Fondo di assicurazione dei
depositi dovrebbe essere finanziato da
contributi degli SGD partecipanti. Le
decisioni adottate nell'ambito dell'EDIS
che prevedono il ricorso al Fondo di
assicurazione dei depositi o a un sistema
nazionale di garanzia dei depositi non
dovrebbero interferire con le competenze
degli Stati membri in materia di bilancio.
In tale ambito, dovrebbero essere
considerati interferenze con la sovranità e
PE592.334v03-00 12/61 PR\1108813IT.docx
IT
le competenze di bilancio degli Stati
membri solo gli aiuti finanziari pubblici a
carattere eccezionale.
le competenze di bilancio degli Stati
membri solo gli aiuti finanziari pubblici a
carattere eccezionale.
Or. en
Emendamento 10
Proposta di regolamento
Considerando 25
Testo della Commissione Emendamento
(25) Il presente regolamento stabilisce le
modalità di ricorso al Fondo di
assicurazione dei depositi e i criteri
generali per determinare la fissazione e il
calcolo dei contributi ex ante ed ex post;
definisce inoltre i poteri del Comitato
relativi all'utilizzo e alla gestione del
Fondo di assicurazione dei depositi.
(25) Il presente regolamento stabilisce le
modalità di ricorso al Fondo di
assicurazione dei depositi e i criteri
generali per determinare la fissazione e il
calcolo dei contributi ex ante; definisce
inoltre i poteri del Comitato relativi
all'utilizzo e alla gestione del Fondo di
assicurazione dei depositi.
Or. en
Emendamento 11
Proposta di regolamento
Considerando 26
Testo della Commissione Emendamento
(26) I contributi per finanziare il Fondo
di assicurazione dei depositi sarebbero
applicati direttamente alle banche. Il
Comitato raccoglierebbe i contributi e
amministrerebbe il Fondo di assicurazione
dei depositi, mentre gli SGD nazionali
continuerebbero a raccogliere i contributi
nazionali e amministrerebbero i fondi
nazionali. Al fine di garantire contributi
equi e armonizzati per le banche
partecipanti e incentivare a operare in base
a un modello che presenta meno rischi, è
opportuno che sia i contributi all'EDIS sia
quelli agli SGD nazionali vengano calcolati
(26) I contributi per finanziare il Fondo
di assicurazione dei depositi sarebbero
applicati agli SGD partecipanti. Il
Comitato raccoglierebbe i contributi e
amministrerebbe il Fondo di assicurazione
dei depositi, mentre gli SGD nazionali
continuerebbero a raccogliere i contributi
nazionali e amministrerebbero i fondi
nazionali utilizzando la propria
metodologia. Al fine di garantire contributi
equi e armonizzati per gli SGD partecipanti
e incentivare a operare in base a un
modello che presenta meno rischi, è
opportuno che sia i contributi all'EDIS sia
PR\1108813IT.docx 13/61 PE592.334v03-00
IT
in base ai depositi coperti e a un fattore di
adeguamento al rischio per banca. Durante
il periodo di riassicurazione il fattore di
adeguamento al rischio dovrebbe
considerare il grado di rischio sostenuto da
una banca rispetto a tutte le altre banche
affiliate allo stesso SGD partecipante. Una
volta raggiunta la fase di coassicurazione
il fattore di adeguamento al rischio
dovrebbe considerare il grado di rischio
sostenuto da una banca rispetto a tutte le
altre banche stabilite negli Stati membri
partecipanti. Ciò garantirebbe che,
complessivamente, l'EDIS sia neutro sotto
il profilo dei costi per le banche e gli SGD
nazionali ed eviterebbe la ridistribuzione
dei contributi durante la fase di
costituzione del Fondo di assicurazione dei
depositi.
quelli agli SGD nazionali vengano calcolati
in base ai depositi coperti e a un fattore di
adeguamento al rischio per SGD
partecipante. Durante entrambe le fasi il
fattore di adeguamento al rischio dovrebbe
considerare il grado di rischio sostenuto da
un SGD partecipante e dal suo ente
creditizio affiliato rispetto a tutti gli altri
SGD partecipanti e ai relativi enti creditizi
affiliati stabiliti negli Stati membri
partecipanti. Ciò garantirebbe che,
complessivamente, l'EDIS sia neutro sotto
il profilo dei costi per le banche e gli SGD
nazionali ed eviterebbe la ridistribuzione
dei contributi durante la fase di
costituzione del Fondo di assicurazione dei
depositi.
Or. en
Emendamento 12
Proposta di regolamento
Considerando 27
Testo della Commissione Emendamento
(27) In linea di principio, i contributi
dovrebbero essere raccolti dal settore prima
di qualsiasi azione di assicurazione dei
depositi e indipendentemente da essa.
Quando i finanziamenti preventivi non
sono sufficienti a coprire le perdite o i costi
sostenuti per l'attivazione del Fondo di
assicurazione dei depositi, è opportuno
raccogliere contributi aggiuntivi per
sostenere gli ulteriori costi o perdite. È
inoltre opportuno che il Fondo di
assicurazione dei depositi abbia la
possibilità di contrarre prestiti o di ottenere
altre forme di sostegno dagli enti creditizi,
dagli enti finanziari o da altri terzi qualora i
contributi ex ante ed ex post non siano
immediatamente accessibili o non coprano
le spese sostenute mediante il ricorso al
(27) In linea di principio, i contributi
dovrebbero essere raccolti dal settore prima
di qualsiasi azione di assicurazione dei
depositi e indipendentemente da essa.
Quando i finanziamenti preventivi non
sono sufficienti a coprire le perdite o i costi
sostenuti per l'attivazione del Fondo di
assicurazione dei depositi, è opportuno che
il Comitato abbia la possibilità di contrarre
prestiti o di ottenere altre forme di sostegno
dagli enti creditizi, dagli enti finanziari o
da altri terzi qualora i contributi ex ante ed
ex post non siano immediatamente
accessibili o non coprano le spese
sostenute mediante il ricorso al Fondo di
assicurazione dei depositi in relazione alle
azioni di assicurazione dei depositi.
PE592.334v03-00 14/61 PR\1108813IT.docx
IT
Fondo di assicurazione dei depositi in
relazione alle azioni di assicurazione dei
depositi.
Or. en
Emendamento 13
Proposta di regolamento
Considerando 28
Testo della Commissione Emendamento
(28) Al fine di costituire una massa
critica ed evitare gli effetti prociclici che si
verificherebbero se, in una crisi sistemica,
il Fondo di assicurazione dei depositi
dovesse basarsi solo sui contributi ex post,
è indispensabile che le risorse finanziarie
messe ex ante a disposizione del Fondo di
assicurazione dei depositi siano di importo
almeno pari a un determinato livello-
obiettivo.
(28) Al fine di costituire una massa
critica ed evitare gli effetti prociclici che si
verificherebbero se, in una crisi sistemica,
il Fondo di assicurazione dei depositi
dovesse basarsi sui contributi ex post, è
indispensabile che le risorse finanziarie
messe ex ante a disposizione del Fondo di
assicurazione dei depositi siano di importo
almeno pari a un determinato livello-
obiettivo.
Or. en
Emendamento 14
Proposta di regolamento
Considerando 29
Testo della Commissione Emendamento
(29) Il livello-obiettivo iniziale e finale
del Fondo di assicurazione dei depositi
dovrebbe essere stabilito come percentuale
del totale dei livelli-obiettivo minimi degli
SGD partecipanti. Progressivamente
dovrebbe raggiungere il 20% di quattro
noni del totale dei livelli-obiettivo minimi
entro la fine del periodo di riassicurazione
e un livello pari alla somma di tutti i
livelli-obiettivo minimi entro la fine del
periodo di coassicurazione. All'atto di
fissare i livelli-obiettivo iniziali o finali del
(29) Il livello-obiettivo del Fondo di
assicurazione dei depositi dovrebbe essere
stabilito come percentuale del totale dei
livelli-obiettivo minimi degli SGD
partecipanti. Il livello-obiettivo del Fondo
di assicurazione dei depositi dovrebbe
raggiungere il 50% del totale dei livelli-
obiettivo minimi che gli SGD partecipanti
sono tenuti a raggiungere in conformità
dell'articolo 10, paragrafo 2, primo
comma, della direttiva 2014/49/UE.
All'atto di fissare i livelli-obiettivo iniziali
PR\1108813IT.docx 15/61 PE592.334v03-00
IT
Fondo di assicurazione dei depositi non
dovrebbe essere presa in considerazione la
possibilità di chiedere l'approvazione per
autorizzare un livello-obiettivo inferiore a
norma dell'articolo 10, paragrafo 6, della
direttiva 2014/49/UE. È opportuno stabilire
una tempistica adeguata per il
raggiungimento del livello-obiettivo del
Fondo di assicurazione dei depositi.
o finali del Fondo di assicurazione dei
depositi non dovrebbe essere presa in
considerazione la possibilità di chiedere
l'approvazione per autorizzare un livello-
obiettivo inferiore a norma dell'articolo 10,
paragrafo 6, della direttiva 2014/49/UE. È
opportuno stabilire una tempistica adeguata
per il raggiungimento del livello-obiettivo
del Fondo di assicurazione dei depositi.
Or. en
Emendamento 15
Proposta di regolamento
Considerando 46
Testo della Commissione Emendamento
(46) Affinché l'EDIS operi in modo
efficace a decorrere dal […], le
disposizioni riguardanti il versamento dei
contributi al Fondo di assicurazione dei
depositi, l'istituzione di tutte le pertinenti
procedure e tutte le altre modalità operative
e istituzionali dovrebbero applicarsi a
decorrere dal XX.
(46) Affinché l'EDIS operi in modo
efficace a decorrere dal 1° gennaio 2019,
le disposizioni riguardanti il versamento
dei contributi al Fondo di assicurazione dei
depositi, l'istituzione di tutte le pertinenti
procedure e tutte le altre modalità operative
e istituzionali dovrebbero applicarsi a
decorrere dal 3 luglio 2017.
Or. en
Emendamento 16
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 1 – paragrafo 2 – parte introduttiva
Testo della Commissione Emendamento
2. Inoltre, il presente regolamento
istituisce il sistema europeo di
assicurazione dei depositi ("EDIS") in tre
fasi successive:
2. Inoltre, il presente regolamento
istituisce il sistema europeo di
assicurazione dei depositi ("EDIS") in due
fasi:
Or. en
PE592.334v03-00 16/61 PR\1108813IT.docx
IT
Emendamento 17
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 1 – paragrafo 2 – trattino 1
Testo della Commissione Emendamento
- un sistema di riassicurazione che,
in una certa misura, eroga finanziamenti
e copre una quota delle perdite dei sistemi
di garanzia dei depositi ("SGD")
partecipanti, conformemente all'articolo 41
bis;
- un sistema di riassicurazione che
fornisce un livello progressivamente
crescente di sostegno alla liquidità per i sistemi di garanzia dei depositi ("SGD")
partecipanti, conformemente all'articolo 41
bis;
Or. en
Emendamento 18
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 1 – paragrafo 2 – trattino 2
Testo della Commissione Emendamento
- un sistema di coassicurazione che,
in misura gradualmente crescente, eroga
finanziamenti e copre le perdite dei
sistemi di garanzia dei depositi
partecipanti, conformemente all'articolo
41 quater;
soppresso
Or. en
Emendamento 19
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 1 – paragrafo 2 – trattino 3
PR\1108813IT.docx 17/61 PE592.334v03-00
IT
Testo della Commissione Emendamento
- un sistema di assicurazione
completa che eroga finanziamenti e copre
le perdite dei sistemi di garanzia dei
depositi partecipanti, conformemente
all'articolo 41 sexies.
- un sistema di assicurazione che
copre l'ammanco di liquidità e copre un
livello progressivamente crescente
dell'eccesso di perdite dei sistemi di
garanzia dei depositi partecipanti,
conformemente agli articoli 41 nonies e 41
nonies bis.
Or. en
Emendamento 20
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4 – lettera a
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 57
Testo della Commissione Emendamento
(57) «mezzi finanziari disponibili del
DIF»: contante, depositi e attività a basso
rischio, liquidabili entro un periodo non
superiore a quello di cui all'articolo 8,
paragrafo 1, della direttiva 2014/49/UE.";
(57) «mezzi finanziari disponibili del
DIF»: contante, depositi, impegni di
pagamento irrevocabili degli SGD
partecipanti e attività a basso rischio,
liquidabili entro un periodo non superiore a
quello di cui all'articolo 8, paragrafo 1,
della direttiva 2014/49/UE.";
Or. en
Emendamento 21
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 10
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 41 bis – titolo
Testo della Commissione Emendamento
Parziale finanziamento e copertura
dell'eccesso di perdita
Sostegno alla liquidità
PE592.334v03-00 18/61 PR\1108813IT.docx
IT
Or. en
Emendamento 22
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 10
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 41 bis – paragrafo 1
Testo della Commissione Emendamento
1. A decorrere dalla data di
applicazione di cui all'articolo 99,
paragrafo 5 bis, gli SGD partecipanti sono
riassicurati dall'EDIS a norma del presente
capo per un periodo di tre anni («periodo
di riassicurazione»).
1. Gli SGD partecipanti sono
riassicurati dall'EDIS a norma del presente
capo per un periodo di almeno cinque anni
(«periodo di riassicurazione»), a partire
dal 1° gennaio 2019 fino all'inizio del
periodo di assicurazione di cui al capo 3.
Or. en
Emendamento 23
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 10
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 41 bis – paragrafo 2
Testo della Commissione Emendamento
2. Qualora un SGD partecipante si
trovi confrontato a un evento di pagamento
o venga utilizzato nell'ambito della
risoluzione a norma dell'articolo 79 del
presente regolamento, può chiedere un
finanziamento a carico del DIF fino al 20%
del suo ammanco di liquidità calcolato a
norma dell'articolo 41 ter.
2. Qualora un SGD partecipante si
trovi confrontato a un evento di pagamento
o venga utilizzato nell'ambito della
risoluzione a norma dell'articolo 79 del
presente regolamento, può chiedere un
finanziamento a carico del DIF per il suo
ammanco di liquidità calcolato a norma
dell'articolo 41 ter. La quota della
copertura dell'ammanco di liquidità che
un SGD partecipante può chiedere al DIF
è stabilita al paragrafo 2 bis.
Or. en
PR\1108813IT.docx 19/61 PE592.334v03-00
IT
Emendamento 24
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 10
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 41 bis – paragrafo 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione Emendamento
2 bis. La quota della copertura ai sensi
del secondo paragrafo aumenta durante il
periodo di riassicurazione secondo le
modalità seguenti:
- nel primo anno del periodo di
riassicurazione è pari al 20 %;
- nel secondo anno del periodo di
riassicurazione è pari al 40 %;
- nel terzo anno del periodo di
riassicurazione è pari al 60 %;
- nel quarto anno del periodo di
riassicurazione è pari all'80 %;
- nel quinto anno e in quelli
successivi del periodo di riassicurazione è
pari al 100 %.
Or. en
Emendamento 25
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 10
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 41 bis – paragrafo 3
Testo della Commissione Emendamento
3. Il DIF copre inoltre il 20%
dell'eccesso di perdita dell'SGD
partecipante calcolato a norma
dell'articolo 41 quater. L'SGD
partecipante rimborsa l'importo del
finanziamento ottenuto ai sensi del
paragrafo 2 del presente articolo,
diminuito dell'importo dell'eccesso di
perdita coperto, conformemente alla
soppresso
PE592.334v03-00 20/61 PR\1108813IT.docx
IT
procedura di cui all'articolo 41 sexdecies.
Or. en
Emendamento 26
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 10
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 41 bis – paragrafo 4
Testo della Commissione Emendamento
4. Né il finanziamento né l'eccesso di
perdita coperto superano un importo
corrispondente al 20% del livello-obiettivo
iniziale del DIF calcolato a norma
dell'articolo 74 ter, paragrafo 1, del
presente regolamento oppure, se inferiore,
a 10 volte il livello-obiettivo dell'SGD
partecipante, come definito all'articolo 10,
paragrafo 2, primo comma, della direttiva
2014/49/UE.
soppresso
Or. en
Emendamento 27
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 10
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 74 ter – paragrafo 1 – lettera b
Testo della Commissione Emendamento
b) l'importo dei contributi
straordinari, quali definiti all'articolo 10,
paragrafo 8, della direttiva 2014/49/UE,
che l'SGD partecipante può raccogliere
entro tre giorni dall'evento di pagamento.
soppresso
Or. en
PR\1108813IT.docx 21/61 PE592.334v03-00
IT
Emendamento 28
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 10
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 41 quater
Testo della Commissione Emendamento
Articolo 41 quater soppresso
Eccesso di perdita
1. Qualora l'SGD partecipante si
trovi confrontato a un evento di
pagamento, il suo eccesso di perdita è
calcolato sottraendo dall'importo totale
che ha rimborsato ai depositanti a norma
dell'articolo 8 della direttiva 2014/49/UE:
a) l'importo che l'SGD partecipante
ha recuperato subentrando nei diritti ai
depositanti nell'ambito dei procedimenti
di liquidazione o riorganizzazione ai sensi
dell'articolo 9, paragrafo 2, prima frase,
della direttiva 2014/49/UE;
b) l'importo dei mezzi finanziari
disponibili che l'SGD partecipante
dovrebbe detenere al momento dell'evento
di pagamento se avesse raccolto i
contributi ex ante conformemente
all'articolo 41 undecies;
c) l'importo dei contributi ex post che
l'SGD partecipante può raccogliere
conformemente all'articolo 10, paragrafo
8, primo comma, prima frase, della
direttiva 2014/49/UE entro un anno di
calendario, comprendente l'importo
raccolto a norma dell'articolo 41 ter,
paragrafo 1, lettera b), del presente
regolamento.
2. Qualora i fondi dell'SGD
partecipante vengano utilizzati nelle
procedure di risoluzione, il suo eccesso di
perdita è pari all'importo determinato
dall'autorità di risoluzione
conformemente all'articolo 79 diminuito:
a) dell'importo dell'eventuale
differenza versata all'SGD partecipante a
PE592.334v03-00 22/61 PR\1108813IT.docx
IT
norma dell'articolo 75 della direttiva
2014/59/UE;
b) dell'importo dei mezzi finanziari
disponibili che l'SGD partecipante
dovrebbe detenere al momento della
determinazione se avesse raccolto i
contributi ex ante conformemente
all'articolo 41 undecies.
Or. en
Emendamento 29
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 10
Regolamento (UE) n. 806/2014
Capo 2
Testo della Commissione Emendamento
Capo 2 soppresso
Coassicurazione
[...]
Or. en
Emendamento 30
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 10
Regolamento (UE) n. 806/2014
Capo 3 – titolo
Testo della Commissione Emendamento
Assicurazione completa Assicurazione
Or. en
PR\1108813IT.docx 23/61 PE592.334v03-00
IT
Emendamento 31
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 10
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 41 octies bis (nuovo)
Testo della Commissione Emendamento
Articolo 41 octies bis
Entrata in vigore del presente capo
1. Il presente capo si applica non
prima della data più lontana tra le
seguenti:
a) la data di applicazione o, se del
caso, di scadenza del periodo di
recepimento della norma internazionale
in materia di capacità di assorbire
completamente le perdite (TLAC), per le
banche di rilevanza sistemica globale (G-
SIB), e delle norme riviste concernenti un
requisito minimo di fondi propri e
passività ammissibili (MREL), per tutti gli
enti creditizi affiliati agli SGD
partecipanti;
b) la data di applicazione o, se del
caso, di scadenza del periodo di
recepimento di una classifica di
insolvenza degli enti creditizi, armonizzata
a livello di Unione, in relazione al debito
subordinato;
c) la data di applicazione o, se del
caso, di scadenza del periodo di
recepimento di un quadro in materia di
insolvenza delle imprese, armonizzato a
livello di Unione, in relazione alla
ristrutturazione precoce delle società per
prevenire o gestire in maniera migliore la
questione urgente dei prestiti in
sofferenza;
d) la data di applicazione o, se del
caso, di scadenza del periodo di
recepimento di un atto che modifica il
regolamento (UE) n. 575/2013 e la
direttiva 2013/36/UE e che comporta un
obbligo di coefficiente di leva finanziaria
PE592.334v03-00 24/61 PR\1108813IT.docx
IT
con requisiti supplementari per le G-SIB.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, alla
Commissione è conferito il potere di
adottare un atto delegato conformemente
all'articolo 93 al fine di integrare il
presente regolamento stabilendo la data di
applicazione esatta del presente capo.
Tale delega di potere si basa su una
verifica, da effettuarsi nel 2023, del
rispetto delle condizioni seguenti:
a) il completamento da parte della
Commissione, entro il 31 dicembre 2021,
di un riesame dell'assetto della vigilanza
europea per gli enti creditizi, che comporti
l'applicazione di una normativa che
introduce poteri sospensivi per le autorità
di vigilanza e di risoluzione in relazione
agli enti creditizi affiliati agli SGD
partecipanti;
b) il rispetto da parte di tutti gli enti
creditizi dei requisiti patrimoniali minimi
nello scenario di base di una revisione
della qualità degli attivi di tutti gli enti
creditizi affiliati agli SGD partecipanti nel
2023;
c) la pubblicazione da parte della
Commissione, entro il 31 dicembre 2023,
di una relazione d'impatto concernente
l'entrata in vigore del presente capo;
d) l'esame adeguato, come minimo,
delle norme internazionali sul trattamento
prudenziale del debito sovrano detenuto
dagli enti creditizi entro il 31 dicembre
2023.
Tale atto delegato fissa una data di
applicazione per il presente capo che, in
ogni caso, non è anteriore al 1° gennaio
2024 e, se successiva a tale data, non
supera un anno dalla data in cui sono
soddisfatte tutte le condizioni di cui al
presente articolo.
Or. en
PR\1108813IT.docx 25/61 PE592.334v03-00
IT
Motivazione
Da inserire all'inizio del capo 3.
Emendamento 32
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 10
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 41 nonies – titolo
Testo della Commissione Emendamento
Finanziamento e copertura della perdita Sostegno alla liquidità e copertura
dell'eccesso di perdita
Or. en
Emendamento 33
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 10
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 41 nonies – paragrafo 1
Testo della Commissione Emendamento
1. A decorrere dalla fine del periodo
di coassicurazione, l'SGD partecipante è
pienamente assicurato dall'EDIS a norma
del presente capo.
1. A decorrere dall'inizio del periodo
di assicurazione, gli SGD partecipanti
sono assicurati dall'EDIS a norma del
presente capo.
Or. en
Emendamento 34
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 10
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 41 nonies – paragrafo 2
Testo della Commissione Emendamento
2. Qualora un SGD partecipante si
trovi confrontato a un evento di pagamento
2. Qualora un SGD partecipante si
trovi confrontato a un evento di pagamento
PE592.334v03-00 26/61 PR\1108813IT.docx
IT
o venga utilizzato nell'ambito della
risoluzione a norma dell'articolo 109 della
direttiva 2014/59/UE o dell'articolo 79 del
presente regolamento, può chiedere il
finanziamento a carico del DIF del suo
fabbisogno di liquidità quale definito
dall'articolo 41 septies del presente
regolamento.
o venga utilizzato nell'ambito della
risoluzione a norma dell'articolo 109 della
direttiva 2014/59/UE o dell'articolo 79 del
presente regolamento, può chiedere il
finanziamento a carico del DIF del suo
ammanco di liquidità quale definito
dall'articolo 41 ter del presente
regolamento. La quota della copertura
dell'ammanco di liquidità che un SGD
partecipante può chiedere al DIF è pari al
100 %.
Or. en
Emendamento 35
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 10
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 41 nonies – paragrafo 3
Testo della Commissione Emendamento
3. Il DIF copre inoltre la perdita
dell'SGD partecipante quale definita
dall'articolo 41 octies. L'SGD
partecipante rimborsa l'importo del
finanziamento ottenuto ai sensi del
paragrafo 2, diminuito dell'importo della
perdita coperta, conformemente alla
procedura di cui all'articolo 41 sexdecies.
3. Qualora un SGD partecipante si
trovi confrontato a un evento di
pagamento o venga utilizzato nell'ambito
della risoluzione a norma dell'articolo 109
della direttiva 2014/59/UE o dell'articolo
79 del presente regolamento, può chiedere
una quota di finanziamento dell'eccesso di
perdita a carico del DIF conformemente
all'articolo 41 nonies bis. La quota della copertura dell'eccesso di perdita che un
SGD partecipante può chiedere al DIF è
stabilita al paragrafo 3 bis del presente
articolo.
Or. en
Emendamento 36
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 10
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 41 nonies – paragrafo 3 bis (nuovo)
PR\1108813IT.docx 27/61 PE592.334v03-00
IT
Testo della Commissione Emendamento
3 bis. La quota della copertura ai sensi
del paragrafo 3 aumenta durante il
periodo di assicurazione secondo le
modalità seguenti:
- nel primo anno del periodo di
assicurazione è pari al 20 %;
- nel secondo anno del periodo di
assicurazione è pari al 40 %;
- nel terzo anno del periodo di
assicurazione è pari al 60 %;
- nel quarto anno del periodo di
assicurazione è pari all'80 %.
- nel quinto anno e in quelli
successivi del periodo di assicurazione è
pari al 100 %.
Or. en
Emendamento 37
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 10
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 41 nonies bis (nuovo)
Testo della Commissione Emendamento
Articolo 41 nonies bis
Eccesso di perdita
Qualora l'SGD partecipante si trovi
confrontato a un evento di pagamento, il
suo eccesso di perdita è calcolato
sottraendo dall'importo totale che ha
rimborsato ai depositanti a norma
dell'articolo 8 della direttiva 2014/49/UE:
a) l'importo che l'SGD partecipante
ha recuperato subentrando nei diritti ai
depositanti nell'ambito dei procedimenti
di liquidazione o riorganizzazione ai sensi
dell'articolo 9, paragrafo 2, prima frase,
PE592.334v03-00 28/61 PR\1108813IT.docx
IT
della direttiva 2014/49/UE; e
b) l'importo dei mezzi finanziari
disponibili che l'SGD partecipante
dovrebbe detenere al momento dell'evento
di pagamento se avesse raccolto i
contributi ex ante conformemente
all'articolo 41 undecies.
Or. en
Emendamento 38
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 10
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 41 undecies – paragrafo 1
Testo della Commissione Emendamento
1. Un SGD partecipante è riassicurato,
coassicurato o integralmente assicurato
dall'EDIS nell'anno successivo a ognuna
delle date indicate di seguito solo se, entro
tale data, i suoi mezzi finanziari disponibili
raccolti mediante i contributi di cui
all'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva
2014/49/UE ammontano ad almeno le
seguenti percentuali dell'importo totale dei
depositi coperti di tutti gli enti creditizi
affiliati all'SGD partecipante:
1. Un SGD partecipante è riassicurato
o assicurato dall'EDIS nell'anno successivo
a ognuna delle date indicate di seguito solo
se, entro tale data, i suoi mezzi finanziari
disponibili raccolti mediante i contributi di
cui all'articolo 10, paragrafo 1, della
direttiva 2014/49/UE ammontano ad
almeno le seguenti percentuali dell'importo
totale dei depositi coperti di tutti gli enti
creditizi affiliati all'SGD partecipante:
- entro il 3 luglio 2017: 0,14%; - entro il 3 luglio 2017: 0,05 %;
- entro il 3 luglio 2018: 0,21%; - entro il 3 luglio 2018: 0,10 %;
- entro il 3 luglio 2019: 0,28%; - entro il 3 luglio 2019: 0,15 %;
- entro il 3 luglio 2020: 0,28%; - entro il 3 luglio 2020: 0,20 %;
- entro il 3 luglio 2021: 0,26%; - entro il 3 luglio 2021: 0,25 %;
- entro il 3 luglio 2022: 0,20%; - entro il 3 luglio 2022: 0,30 %;
- entro il 3 luglio 2023: 0,11%; - entro il 3 luglio 2023: 0,35 %;
- entro il 3 luglio 2024: 0%. - entro il 3 luglio 2024: 0,40 %.
Or. en
PR\1108813IT.docx 29/61 PE592.334v03-00
IT
Emendamento 39
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 10
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 41 terdecies – paragrafo 2 – lettera c
Testo della Commissione Emendamento
(c) in caso di evento di pagamento,
una stima dei contributi straordinari che
può raccogliere entro tre giorni dal
verificarsi di tale evento;
soppresso
Or. en
Emendamento 40
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 10
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 41 quaterdecies – paragrafo 2
Testo della Commissione Emendamento
2. Qualora il Comitato sia stato
informato a norma dell'articolo 41
duodecies, prima o contemporaneamente
alla comunicazione di cui al paragrafo 1,
di uno o più altri probabili eventi di
pagamento o utilizzo nell'ambito della
risoluzione, può prorogare il periodo di
cui al paragrafo 1 fino a sette giorni. Se
nel corso di tale periodo prorogato
vengono comunicati a norma dell'articolo
41 duodecies ulteriori eventi di pagamenti
o utilizzi nell'ambito della risoluzione e il
finanziamento totale che potrebbe essere
chiesto al DIF rischia di superare i suoi
mezzi finanziari disponibili, il
finanziamento previsto per ciascun evento
di pagamento o utilizzo nell'ambito della
risoluzione comunicato è pari ai mezzi
finanziari disponibili del DIF moltiplicati
per il rapporto tra a) e b):
soppresso
a) l'importo del finanziamento che
l'SGD partecipante pertinente potrebbe
PE592.334v03-00 30/61 PR\1108813IT.docx
IT
chiedere al DIF per l'evento di pagamento
o utilizzo nell'ambito della risoluzione se
non ci fosse nessun altro evento di
pagamento o utilizzo nell'ambito della
risoluzione comunicato;
b) la somma di tutti gli importi del
finanziamento che ciascun SGD
partecipante pertinente potrebbe chiedere
al DIF per ciascun evento di pagamento o
utilizzo nell'ambito della risoluzione se
non ci fosse nessun altro evento di
pagamento o utilizzo nell'ambito della
risoluzione comunicato.
Or. en
Motivazione
Poiché dopo ogni singola erogazione a carico del DIF il Comitato è tenuto a procurarsi
l'importo equivalente del finanziamento tramite mezzi alternativi (ad esempio, i mercati dei
capitali usando come garanzia la "super-preference" dei depositi), di cui l'SGD partecipante
dovrà sostenere i costi di finanziamento, ciascuna erogazione dovrebbe essere trattata allo
stesso modo e non vi è alcuna necessità di prorogare il periodo di cui al paragrafo 1.
Emendamento 41
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 10
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 41 quaterdecies – paragrafo 3
Testo della Commissione Emendamento
3. Il Comitato comunica
immediatamente all'SGD partecipante la
sua decisione ai sensi dei paragrafi 1 e 2.
L'SGD partecipante può chiedere il riesame
della decisione del Comitato entro 24 ore
dalla comunicazione. Esso illustra i motivi
per cui ritiene necessaria la modifica della
decisione della Comitato, in particolare per
quanto riguarda l'estensione della copertura
da parte dell'EDIS. Il Comitato decide in
merito alla richiesta entro ulteriori 24 ore.
3. Il Comitato comunica
immediatamente all'SGD partecipante la
sua decisione ai sensi del paragrafo 1.
L'SGD partecipante può chiedere il riesame
della decisione del Comitato entro 24 ore
dalla comunicazione. Esso illustra i motivi
per cui ritiene necessaria la modifica della
decisione della Comitato, in particolare per
quanto riguarda l'estensione della copertura
da parte dell'EDIS. Il Comitato decide in
merito alla richiesta entro ulteriori 24 ore.
Or. en
PR\1108813IT.docx 31/61 PE592.334v03-00
IT
Emendamento 42
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 10
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 41 quindecies– paragrafo 1 – lettera b
Testo della Commissione Emendamento
(b) i fondi sono esigibili
immediatamente dopo la determinazione
del Comitato di cui all'articolo 41
quaterdecies.
(b) i fondi sono esigibili entro un
giorno lavorativo dalla determinazione del
Comitato di cui all'articolo 41 quaterdecies.
Or. en
Emendamento 43
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 10
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 41 quindecies – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)
Testo della Commissione Emendamento
(b bis) entro tre mesi dalla
determinazione di cui all'articolo 41
quaterdecies, il Comitato stabilisce un
piano di rimborso in grado di garantire
che l'SGD partecipante rimborsi
completamente entro sei anni il
finanziamento erogato dal Comitato a
norma dell'articolo 41 quindecies.
Or. en
Emendamento 44
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 10
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 41 sexdecies – titolo
PE592.334v03-00 32/61 PR\1108813IT.docx
IT
Testo della Commissione Emendamento
Rimborso del finanziamento e
determinazione dell'eccesso di perdita e
della perdita
Rimborso del finanziamento e
determinazione dell'eccesso di perdita
Or. en
Emendamento 45
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 10
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 41 sexdecies – paragrafo 1
Testo della Commissione Emendamento
1. L'SGD partecipante rimborsa il
finanziamento erogato dal Comitato ai
sensi dell'articolo 41 quindecies, diminuito
dell'importo dell'eventuale eccesso di
perdita coperto in caso di copertura ai sensi
dell'articolo 41 bis o dell'eventuale perdita
coperta in caso di copertura ai sensi
dell'articolo 41 quinquies o dell'articolo
41 nonies.
1. L'SGD partecipante rimborsa il
finanziamento erogato dal Comitato ai
sensi dell'articolo 41 quindecies, diminuito
dell'importo dell'eventuale eccesso di
perdita coperto in caso di copertura ai sensi
dell'articolo 41 nonies e dell'articolo 41
nonies bis.
Or. en
Emendamento 46
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 10
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 41 sexdecies – paragrafo 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione Emendamento
1 bis. Il piano di rimborso
originariamente stabilito dal Comitato a
norma dell'articolo 41 quindecies si basa,
nella misura più ampia possibile, sui
recuperi attesi della procedura di
insolvenza o di risoluzione dell'ente
PR\1108813IT.docx 33/61 PE592.334v03-00
IT
creditizio interessato.
Or. en
Emendamento 47
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 10
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 41 sexdecies – paragrafo 1 ter (nuovo)
Testo della Commissione Emendamento
1 ter. Ai fini del piano di rimborso si
applicano le seguenti condizioni:
(a) l'importo minimo annuo
rimborsato dall'SGD partecipante è pari
al 10 % del finanziamento erogato dal
Comitato ai sensi dell'articolo 41
quindecies; e
(b) ogni anno il Comitato riesamina il
livello di recuperi attesi e corregge il
piano di rimborso per gli anni rimanenti
sulla base di tale esame.
Or. en
Emendamento 48
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 10
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 41 sexdecies – paragrafo 2
Testo della Commissione Emendamento
2. Fino alla conclusione della
procedura di insolvenza o di risoluzione, il
Comitato determina, su base annua,
l'importo che l'SGD partecipante ha già
recuperato dalla procedura di insolvenza o
che gli è già stato versato a norma
dell'articolo 75 della direttiva 2014/59/UE.
L'SGD partecipante comunica al Comitato
2. Fino alla conclusione della
procedura di insolvenza o di risoluzione, il
Comitato determina, su base annua,
l'importo che l'SGD partecipante ha già
recuperato dalla procedura di insolvenza o
che gli è già stato versato a norma
dell'articolo 75 della direttiva 2014/59/UE.
L'SGD partecipante comunica al Comitato
PE592.334v03-00 34/61 PR\1108813IT.docx
IT
tutte le informazioni necessarie ai fini di
tale determinazione. L'SGD partecipante
versa al Comitato la quota di tale importo
corrispondente alla quota coperta
dall'EDIS a norma dell'articolo 41 bis,
dell'articolo 41 quinquies o dell'articolo
41 nonies.
tutte le informazioni necessarie ai fini di
tale determinazione.
Or. en
Emendamento 49
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 10
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 41 sexdecies – paragrafo 3
Testo della Commissione Emendamento
3. In caso di copertura ai sensi
dell'articolo 41 bis, l'SGD partecipante
versa inoltre al Comitato, entro la fine del
primo anno di calendario successivo a
quello in cui è stato erogato il
finanziamento, un importo pari ai
contributi ex post che l'SGD partecipante
può raccogliere entro un anno di
calendario conformemente all'articolo 10,
paragrafo 8, primo comma, prima frase,
della direttiva 2014/49/UE, diminuito
dell'importo dei contributi ex post che ha
raccolto conformemente all'articolo 41
ter, paragrafo 1, lettera b), del presente
regolamento.
soppresso
Or. en
Emendamento 50
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 10
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 41 sexdecies – paragrafo 3 bis (nuovo)
PR\1108813IT.docx 35/61 PE592.334v03-00
IT
Testo della Commissione Emendamento
3 bis. In caso di copertura a norma del
periodo di assicurazione, in occasione di
ogni esame annuale condotto dal
Comitato riguardo ai recuperi attesi
dall'ente creditizio interessato, è
determinato anche il livello di eccesso di
perdita atteso. Sulla base di tale esame il
piano di rimborso è corretto in modo da
consentire il rimborso totale di tutti i
sotto-fondi, come indicato all'articolo 74
bis, paragrafo 3 bis.
Ciò comprende tutti i rimborsi e i nuovi
contributi che saranno raccolti dagli SGD
partecipanti per i rispettivi sotto-fondi
onde garantire che, in caso di eccesso di
perdita, sia mantenuto il livello-obiettivo
dei finanziamenti del DIF nello stesso
intervallo di sei anni.
Or. en
Emendamento 51
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 10
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 41 sexdecies – paragrafo 3 ter (nuovo)
Testo della Commissione Emendamento
3 ter. Il piano di rimborso stabilisce
altresì l'iter di rifinanziamento che l'SGD
partecipante deve seguire per tornare al
livello-obiettivo stabilito all'articolo 41
undecies.
Il rifinanziamento annuale minimo atto a
consentire all'SGD partecipante di
tornare al proprio livello-obiettivo è pari
allo 0,05 % dei depositi coperti o
all'importo rimanente necessario a
raggiungere il livello-obiettivo.
In caso di fondi insufficienti, il piano di
rimborso prevede che il rimborso dei
PE592.334v03-00 36/61 PR\1108813IT.docx
IT
fondi erogati dal DIF all'SGD
partecipante abbia la priorità rispetto al
rifinanziamento dell'SGD partecipante.
Or. en
Emendamento 52
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 10
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 41 sexdecies – paragrafo 4
Testo della Commissione Emendamento
4. Dopo la conclusione della
procedura di insolvenza o della procedura
di risoluzione dell'ente creditizio
interessato, il Comitato determina senza
indugio l'eccesso di perdita conformemente
all'articolo 41 quinquies o la perdita
conformemente all'articolo 41 nonies. Ove
da tale determinazione consegua un
obbligo di rimborso dell'SGD partecipante
che differisce dagli importi rimborsati
conformemente ai paragrafi 2 e 3, la
differenza è regolata senza indugio fra il
Comitato e l'SGD partecipante.
4. Dopo la conclusione della
procedura di insolvenza o della procedura
di risoluzione dell'ente creditizio
interessato, il Comitato determina senza
indugio l'eccesso di perdita conformemente
all'articolo 41 nonies e all'articolo 41
nonies bis. Ove da tale determinazione
consegua un obbligo dell'SGD partecipante
che differisce dagli importi rimborsati
conformemente al presente articolo, la
differenza è regolata senza indugio fra il
Comitato e l'SGD partecipante.
Or. en
Emendamento 53
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 19
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 50 – paragrafo 1 – lettera c
Testo della Commissione Emendamento
(c) decide in merito alla necessità di
raccogliere contributi straordinari ex post
a norma dell'articolo 71, ai prestiti
volontari fra meccanismi di finanziamento
a norma dell'articolo 72, ai mezzi di
(c) decide in merito ai prestiti volontari
fra meccanismi di finanziamento a norma
dell'articolo 72, ai mezzi di finanziamento
alternativi a norma degli articoli 73 e 74, e
alla messa in comune dei meccanismi di
PR\1108813IT.docx 37/61 PE592.334v03-00
IT
finanziamento alternativi a norma degli
articoli 73 e 74, e alla messa in comune dei
meccanismi di finanziamento nazionali in
conformità dell'articolo 78, compreso il
sostegno del Fondo al di sopra della soglia
di cui alla lettera c) del presente paragrafo;
finanziamento nazionali in conformità
dell'articolo 78, compreso il sostegno del
Fondo al di sopra della soglia di cui alla
lettera c) del presente paragrafo;
Or. en
Emendamento 54
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 22
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 52 – paragrafo 3
Testo della Commissione Emendamento
3. In deroga al paragrafo 1 del
presente articolo, le decisioni di cui
all'articolo 50, paragrafo 1, o all'articolo 50
bis, paragrafo 1, riguardanti la raccolta di
contributi ex post a norma dell'articolo 71
o dell'articolo 74 quinquies, i prestiti
volontari fra meccanismi di finanziamento
a norma dell'articolo 72 o dell'articolo 74
septies, i mezzi di finanziamento alternativi
a norma degli articoli 73, 74 o 74 octies,
nonché la messa in comune dei
meccanismi di finanziamento nazionali a
norma dell'articolo 78, eccedenti l'uso dei
mezzi finanziari disponibili nell'SRF o nel
DIF, sono prese a maggioranza dei due
terzi dei membri del Comitato che
rappresentino almeno il 50% dei contributi
durante il periodo transitorio fino alla
completa messa in comune dell'SRF e
rispettivamente finché il DIF ha raggiunto
il suo livello-obiettivo finale, e
successivamente a maggioranza dei due
terzi dei membri del Comitato che
rappresentino almeno il 30% dei contributi.
In caso di parità di voti, è decisivo il voto
del presidente.
3. In deroga al paragrafo 1 del
presente articolo, le decisioni di cui
all'articolo 50, paragrafo 1, o all'articolo 50
bis, paragrafo 1, riguardanti i prestiti
volontari fra meccanismi di finanziamento
a norma dell'articolo 72 o dell'articolo 74
septies, i mezzi di finanziamento alternativi
a norma degli articoli 73, 74 o 74 octies,
nonché la messa in comune dei
meccanismi di finanziamento nazionali a
norma dell'articolo 78, eccedenti l'uso dei
mezzi finanziari disponibili nell'SRF o nel
DIF, sono prese a maggioranza dei due
terzi dei membri del Comitato che
rappresentino almeno il 50% dei contributi
durante il periodo transitorio fino alla
completa messa in comune dell'SRF e
rispettivamente finché il DIF ha raggiunto
il suo livello-obiettivo finale, e
successivamente a maggioranza dei due
terzi dei membri del Comitato che
rappresentino almeno il 30% dei contributi.
Ciascun membro votante dispone di un
solo voto. In caso di parità di voti, è
decisivo il voto del presidente.
Or. en
PE592.334v03-00 38/61 PR\1108813IT.docx
IT
Emendamento 55
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 34
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 74 bis – paragrafo 1
Testo della Commissione Emendamento
1. È istituito il Fondo di assicurazione
dei depositi («DIF»). Esso è alimentato dai
contributi dovuti al Comitato dagli enti
creditizi affiliati agli SGD partecipanti. I
contributi sono calcolati e fatturati, a nome
del Comitato, dagli SGD partecipanti.
1. È istituito il Fondo di assicurazione
dei depositi («DIF»). Esso è alimentato dai
contributi basati sul rischio dovuti al
Comitato dagli SGD partecipanti. I
contributi basati sul rischio sono calcolati
e fatturati dal Comitato.
Or. en
Emendamento 56
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 34
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 74 bis – paragrafo 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione Emendamento
1 bis. I contributi basati sul rischio che
gli enti creditizi devono versare agli SGD
partecipanti sono calcolati e fatturati
dagli SGD partecipanti.
Or. en
Emendamento 57
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 34
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 74 bis – paragrafo 3 bis (nuovo)
PR\1108813IT.docx 39/61 PE592.334v03-00
IT
Testo della Commissione Emendamento
3 bis. Il DIF è costituito da:
(a) i sotto-fondi singoli basati sul
rischio che devono essere alimentati da
ciascun SGD partecipante;
(b) un sotto-fondo comune basato sul
rischio che deve essere alimentato da tutti
gli SGD partecipanti.
Or. en
Emendamento 58
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 34
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 74 bis – paragrafo 3 ter (nuovo)
Testo della Commissione Emendamento
3 ter. Qualora un SGD partecipante sia
confrontato a un ammanco di liquidità ai
sensi dell'articolo 41 ter o a un eccesso di
perdita ai sensi dell'articolo 41 nonies e
dell'articolo 41 nonies bis, il
finanziamento avviene a partire da:
(a) in primo grado, il sotto-fondo
singolo basato sul rischio dell'SGD
partecipante che riceve il sostegno;
(b) in secondo grado e dopo che il
sotto-fondo singolo basato sul rischio è
stato esaurito, il sotto-fondo comune
basato sul rischio;
(c) in terzo grado e dopo che il sotto-
fondo comune basato sul rischio è stato
esaurito, i sotto-fondi singoli basati sul
rischio di tutti gli altri SGD partecipanti,
in maniera proporzionale rispetto al
livello di depositi coperti degli SGD
partecipanti.
Or. en
PE592.334v03-00 40/61 PR\1108813IT.docx
IT
Motivazione
È importante notare che l'uso di tali sotto-fondi non limita la capacità del DIF di fornire
finanziamenti in caso di indisponibilità dei depositi.
Emendamento 59
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 34
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 74 ter – paragrafo 1
Testo della Commissione Emendamento
1. Entro la fine del periodo di
riassicurazione i mezzi finanziari
disponibili del DIF raggiungono un livello-
obiettivo iniziale pari al 20% di quattro
noni della somma dei livelli-obiettivo
minimi che gli SGD partecipanti
raggiungono in conformità dell'articolo 10,
paragrafo 2, primo comma, della direttiva
2014/49/UE.
1. Entro il 3 luglio 2024 i mezzi
finanziari disponibili del DIF raggiungono
un livello-obiettivo pari al 50 % del livello-
obiettivo minimo aggregato che gli SGD
partecipanti raggiungono in conformità
dell'articolo 10, paragrafo 2, primo comma,
della direttiva 2014/49/UE.
Or. en
Motivazione
Il livello-obiettivo del DIF è pari alla somma del livello-obiettivo delle due componenti di cui
all'articolo 74 bis, paragrafo 3 bis.
Emendamento 60
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 34
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 74 ter – paragrafo 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione Emendamento
1 bis. Il livello-obiettivo di ciascun sotto-
fondo singolo basato sul rischio è pari al
25 % del livello-obiettivo minimo che gli
SGD partecipanti raggiungono in
conformità dell'articolo 10, paragrafo 2,
primo comma, della direttiva 2014/49/UE.
PR\1108813IT.docx 41/61 PE592.334v03-00
IT
Or. en
Motivazione
Il livello-obiettivo di ciascun sotto-fondo singolo basato sul rischio dipende dal livello di
depositi coperti per SGD partecipante. Se aggregati, tali livelli-obiettivo sono per definizione
pari allo stesso livello-obiettivo di quando si considerano i depositi coperti di tutti gli SGD
partecipanti.
Emendamento 61
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 34
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 74 ter – paragrafo 1 ter (nuovo)
Testo della Commissione Emendamento
1 ter. Il livello-obiettivo del sotto-fondo
comune basato sul rischio è pari al 25 %
del livello-obiettivo minimo aggregato che
gli SGD partecipanti raggiungono in
conformità dell'articolo 10, paragrafo 2,
primo comma, della direttiva 2014/49/UE.
Or. en
Emendamento 62
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 34
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 74 ter – paragrafo 1 quater (nuovo)
Testo della Commissione Emendamento
1 quater. I sotto-fondi singoli basati
sul rischio e il sotto-fondo comune basato
sul rischio rispettano ognuno il seguente
iter di finanziamento in percentuale dei
depositi coperti:
- entro il 3 luglio 2017: 0,025 %;
- entro il 3 luglio 2018: 0,05 %;
- entro il 3 luglio 2019: 0,075 %;
PE592.334v03-00 42/61 PR\1108813IT.docx
IT
- entro il 3 luglio 2020: 0,10 %;
- entro il 3 luglio 2021: 0,125 %;
- entro il 3 luglio 2022: 0,150 %;
- entro il 3 luglio 2023: 0,175 %;
- entro il 3 luglio 2024: 0,20 %.
Or. en
Emendamento 63
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 34
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 74 ter – paragrafo 2
Testo della Commissione Emendamento
2. Entro la fine del periodo di
coassicurazione i mezzi finanziari
disponibili del DIF raggiungono un
livello pari alla somma dei livelli-obiettivo
minimi che gli SGD partecipanti
raggiungono ai sensi dell'articolo 10,
paragrafo 2, primo comma, della direttiva
2014/49/UE.
soppresso
Or. en
Emendamento 64
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 34
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 74 ter – paragrafo 3
Testo della Commissione Emendamento
3. Durante i periodi di
riassicurazione e di coassicurazione i
contributi al DIF calcolati
conformemente all'articolo 74 quater
sono scaglionati nel tempo nel modo più
uniforme possibile fino al raggiungimento
soppresso
PR\1108813IT.docx 43/61 PE592.334v03-00
IT
del rispettivo livello-obiettivo.
Or. en
Emendamento 65
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 34
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 74 ter – paragrafo 4
Testo della Commissione Emendamento
4. Dopo il primo raggiungimento del
livello-obiettivo specificato al paragrafo 2
e quando i mezzi finanziari disponibili
sono stati successivamente ridotti a meno
di due terzi del livello-obiettivo, i
contributi calcolati conformemente
all'articolo 74 quater sono fissati a un
livello che consenta di raggiungere il
livello-obiettivo entro sei anni.
soppresso
Or. en
Motivazione
La gestione delle situazioni caratterizzate da una riduzione dei mezzi finanziari disponibili è
esaminata in un'altra parte del testo.
Emendamento 66
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 34
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 74 ter – paragrafo 5
Testo della Commissione Emendamento
5. Alla Commissione è conferito il
potere di adottare atti delegati
conformemente all'articolo 93 per
specificare quanto segue:
soppresso
a) i criteri in base ai quali
scaglionare nel tempo i contributi al DIF
PE592.334v03-00 44/61 PR\1108813IT.docx
IT
calcolati conformemente al paragrafo 2;
b) i criteri per stabilire i contributi
annuali previsti al paragrafo 4.
Or. en
Emendamento 67
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 34
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 74 quater – paragrafo 1
Testo della Commissione Emendamento
1. Ogni anno durante il periodo di
riassicurazione e di coassicurazione, il
Comitato, previa consultazione della BCE
e dell'autorità nazionale competente e in
stretta cooperazione con gli SGD
partecipanti e le autorità designate,
determina per ciascun SGD partecipante
l'importo totale dei contributi ex ante che
può chiedere agli enti creditizi affiliati al
rispettivo SGD partecipante al fine di
raggiungere i livelli-obiettivo di cui
all'articolo 74 ter. L'importo totale dei
contributi non supera i livelli-obiettivo di
cui all'articolo 74 ter, paragrafi 1 e 2.
1. Ogni anno il Comitato, previa
consultazione della BCE e dell'autorità
nazionale competente e in stretta
cooperazione con gli SGD partecipanti e le
autorità designate, determina per ciascun
SGD partecipante l'importo totale dei
contributi ex ante che può chiedere al
rispettivo SGD partecipante al fine di
raggiungere o mantenere i livelli-obiettivo
di cui all'articolo 74 ter. L'importo totale
dei contributi non supera i livelli-obiettivo
di cui all'articolo 74 ter.
Or. en
Emendamento 68
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 34
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 74 quater – paragrafo 2
Testo della Commissione Emendamento
2. Durante il periodo di
riassicurazione ciascun SGD partecipante
calcola, in base all'importo totale
determinato dal Comitato ai sensi del
2. In entrambe le fasi dell'EDIS il
Comitato fattura e riscuote i contributi
richiesti degli SGD partecipanti. A loro
volta, gli SGD partecipanti fatturano e
PR\1108813IT.docx 45/61 PE592.334v03-00
IT
paragrafo 1, il contributo di ciascun ente
creditizio a esso affiliato. Esso applica il
metodo basato sul rischio stabilito
dall'atto delegato a norma del paragrafo
5, secondo comma.
riscuotono il contributo di ciascun ente
creditizio affiliato. Sia il Comitato che gli
SGD partecipanti provvedono a tale
operazione su base annua. Il termine di
pagamento dei contributi è il 31 maggio di
ogni anno.
Dopo il periodo di riassicurazione, lo
stesso Comitato calcola il contributo di
ciascun ente creditizio affiliato a un SGD
partecipante. Il Comitato applica il
metodo basato sul rischio stabilito
dall'atto delegato a norma del paragrafo
5, terzo comma.
Per quanto concerne il sotto-fondo
singolo basato sul rischio, gli SGD
partecipanti possono riscuotere l'importo
richiesto dei contributi basati sul rischio
dagli enti creditizi affiliati utilizzando la
propria metodologia.
In tutte le fasi dell'EDIS l'SGD
partecipante fattura, per conto del
Comitato, il contributo di ciascun ente
creditizio su base annuale. Gli enti
creditizi versano l'importo fatturato
direttamente al Comitato. Il termine di
pagamento dei contributi è il 31 maggio di
ogni anno.
Per quanto concerne il sotto-fondo
comune basato sul rischio, il Comitato
determina l'importo totale richiesto dei
contributi basati sul rischio che devono
essere raccolti dagli SGD partecipanti,
seguendo una metodologia aggiuntiva
basata sul rischio per stabilire la quota
che ogni SGD partecipante è tenuto a
versare a norma del paragrafo 5.
Fino al 30 % dei contributi che gli SGD
partecipanti versano al DIF può
consistere di impegni di pagamento
irrevocabili.
Or. en
Emendamento 69
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 34
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 74 quater – paragrafo 4
Testo della Commissione Emendamento
4. I contributi che gli enti creditizi
affiliati a un SGD partecipante versano al
DIF conformemente al presente articolo
sono computati ai fini del livello-obiettivo
minimo che l'SGD partecipante deve
raggiungere a norma dell'articolo 10,
paragrafo 2, primo comma, della direttiva
2014/49/UE. Se, entro il 3 luglio 2024, o
soppresso
PE592.334v03-00 46/61 PR\1108813IT.docx
IT
una data successiva, l'SGD partecipante
ha seguito l'iter di finanziamento stabilito
all'articolo 41 undecies e gli enti creditizi
a esso affiliati hanno versato al DIF tutti i
contributi ex ante dovuti al DIF fino al 3
luglio 2024, tali contributi costituiscono il
contributo integrale dovuto ai fini del
raggiungimento del livello-obiettivo a
norma dell'articolo 10, paragrafo 2, primo
comma, della direttiva 2014/49/UE.
Gli Stati membri possono disporre che al
momento di fissare il livello dei contributi
ex ante un SGD partecipante può
prendere in considerazione i contributi
che gli enti creditizi a esso affiliati hanno
versato al DIF oppure può rimborsare tali
enti creditizi attingendo ai suoi mezzi
finanziari disponibili nella misura in cui
superano gli importi di cui all'articolo 41
undecies alla pertinente data.
Or. en
Emendamento 70
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 34
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 74 quater – paragrafo 5 – comma 1
Testo della Commissione Emendamento
Alla Commissione è conferito il potere di
adottare atti delegati conformemente
all'articolo 93 al fine di specificare un
metodo basato sul rischio per il calcolo dei
contributi di cui al paragrafo 2 del presente
articolo.
Alla Commissione è conferito il potere di
adottare un atto delegato conformemente
all'articolo 93 al fine di integrare il
presente regolamento specificando, in
conformità del presente paragrafo, un
metodo basato sul rischio per il calcolo dei
contributi basati sul rischio degli SGD
partecipanti al sotto-fondo comune basato
sul rischio di cui al paragrafo 2 del
presente articolo.
Or. en
PR\1108813IT.docx 47/61 PE592.334v03-00
IT
Emendamento 71
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 34
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 74 quater – paragrafo 5 – comma 2
Testo della Commissione Emendamento
Essa adotta un atto delegato che specifica
il metodo di calcolo dei contributi da
versare agli SGD partecipanti e, solo per il
periodo di riassicurazione, al DIF. Tale
atto delegato fonda il calcolo sull'importo
dei depositi coperti e sul grado di rischio
sostenuto da ciascun ente creditizio rispetto
a tutti gli altri enti creditizi affiliati allo
stesso SGD partecipante.
Essa adotta tale atto delegato che specifica
il metodo di calcolo dei contributi basati
sul rischio che devono essere versati dagli SGD partecipanti al sotto-fondo comune
basato sul rischio. In tale atto delegato il
calcolo dei suddetti contributi si fonda
sull'importo dei depositi coperti e sul grado
di rischio sostenuto da ciascun SGD
partecipante rispetto a tutti gli altri SGD
partecipanti.
Or. en
Emendamento 72
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 34
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 74 quater – paragrafo 5 – comma 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione Emendamento
I contributi basati sul rischio che devono
essere versati dagli SGD partecipanti al
sotto-fondo comune basato sul rischio
variano dal 50 % al 200 % della
ponderazione del rischio aggregato dei
depositi coperti.
Or. en
Motivazione
L'emendamento fa riferimento agli orientamenti dell'ABE in materia di metodi di calcolo dei
contributi ai sistemi di garanzia dei depositi (EBA/GL/2015/10).
PE592.334v03-00 48/61 PR\1108813IT.docx
IT
Emendamento 73
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 34
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 74 quater – paragrafo 5 – comma 2 ter (nuovo)
Testo della Commissione Emendamento
Sulla base dell'atto delegato e in
conformità dei criteri stabiliti al comma 4,
il Comitato colloca gli SGD partecipanti
in una delle sette categorie seguenti
caratterizzate da una diversa
ponderazione del rischio aggregato:
(a) 50 % di ponderazione del rischio
aggregato dei contributi basati sul rischio
al sotto-fondo comune basato sul rischio;
(b) 75 % di ponderazione del rischio
aggregato dei contributi basati sul rischio
al sotto-fondo comune basato sul rischio;
(c) 100 % di ponderazione del rischio
aggregato dei contributi basati sul rischio
al sotto-fondo comune basato sul rischio;
(d) 125 % di ponderazione del rischio
aggregato dei contributi basati sul rischio
al sotto-fondo comune basato sul rischio;
(e) 150 % di ponderazione del rischio
aggregato dei contributi basati sul rischio
al sotto-fondo comune basato sul rischio;
(f) 175 % di ponderazione del rischio
aggregato dei contributi basati sul rischio
al sotto-fondo comune basato sul rischio;
(g) 200 % di ponderazione del rischio
aggregato dei contributi basati sul rischio
al sotto-fondo comune basato sul rischio.
Il Comitato colloca almeno un SGD
partecipante in ciascuna delle sette
categorie di ponderazione del rischio
aggregato.
Or. en
PR\1108813IT.docx 49/61 PE592.334v03-00
IT
Emendamento 74
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 34
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 74 quater – paragrafo 5 – comma 2 quater (nuovo)
Testo della Commissione Emendamento
Il Comitato può stabilire un intervallo più
ampio giustificando debitamente tale
scelta con il fatto che limitare l'intervallo
al valore 50%-200% non riflette a
sufficienza le differenze nei modelli di
business e nei profili di rischio degli SGD
partecipanti e che si raggrupperebbero
artificialmente SGD partecipanti
caratterizzati da profili di rischio molto
diversi.
Or. en
Motivazione
L'emendamento fa riferimento agli orientamenti dell'ABE in materia di metodi di calcolo dei
contributi ai sistemi di garanzia dei depositi (EBA/GL/2015/10).
Emendamento 75
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 34
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 74 quater – paragrafo 5 – comma 3
Testo della Commissione Emendamento
Essa adotta un secondo atto delegato che
specifica il metodo di calcolo dei
contributi da versare al DIF a decorrere
dal periodo di coassicurazione. Tale
secondo atto delegato fonda il calcolo
sull'importo dei depositi coperti e sul
grado di rischio sostenuto da ciascun ente
creditizio rispetto a tutti gli altri enti
creditizi di cui all'articolo 2, paragrafo 2,
lettera b).
soppresso
PE592.334v03-00 50/61 PR\1108813IT.docx
IT
Or. en
Emendamento 76
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 34
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 74 quater – paragrafo 5 – comma 4 – parte introduttiva
Testo della Commissione Emendamento
Entrambi gli atti delegati includono una
formula di calcolo, indicatori specifici,
classi di rischio per i membri, soglie per i
coefficienti di ponderazione del rischio
assegnati alle specifiche classi di rischio e
altri elementi necessari. Il grado di rischio
è valutato in base ai seguenti criteri:
L'atto delegato di cui al primo comma
include una formula di calcolo, indicatori
specifici, classi di rischio per gli SGD
partecipanti, soglie per i coefficienti di
ponderazione del rischio assegnati alle
specifiche classi di rischio e altri elementi
necessari. Il grado di rischio è valutato,
come minimo, in base ai seguenti criteri:
Or. en
Emendamento 77
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 34
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 74 quater – paragrafo 5 – comma 4 – lettera a
Testo della Commissione Emendamento
a) il livello di capacità di
assorbimento delle perdite dell'ente;
a) il livello di capacità di
assorbimento delle perdite degli enti
creditizi affiliati a un SGD partecipante;
Or. en
Emendamento 78
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 34
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 74 quater – paragrafo 5 – comma 4 – lettera b
PR\1108813IT.docx 51/61 PE592.334v03-00
IT
Testo della Commissione Emendamento
b) la capacità dell'ente di onorare i
propri obblighi a breve e a lungo termine;
b) la capacità degli enti creditizi
affiliati a un SGD partecipante di onorare
i propri obblighi a breve e a lungo termine;
Or. en
Emendamento 79
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 34
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 74 quater – paragrafo 5 – comma 4 – lettera c
Testo della Commissione Emendamento
c) la stabilità e diversificazione delle
fonti di finanziamento dell'ente e le sue
attività altamente liquide non vincolate;
c) la stabilità e diversificazione delle
fonti di finanziamento degli enti creditizi
affiliati a un SGD partecipante e le loro
attività altamente liquide non vincolate;
Or. en
Emendamento 80
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 34
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 74 quater – paragrafo 5 – comma 4 – lettera d
Testo della Commissione Emendamento
d) la qualità delle attività dell'ente; d) la qualità delle attività degli enti
creditizi affiliati a un SGD partecipante;
Or. en
Emendamento 81
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 34
PE592.334v03-00 52/61 PR\1108813IT.docx
IT
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 74 quater – paragrafo 5 – comma 4 – lettera e
Testo della Commissione Emendamento
e) il modello di business e il
management dell'ente;
e) il modello di business e il
management degli enti creditizi affiliati a
un SGD partecipante;
Or. en
Emendamento 82
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 34
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 74 quater – paragrafo 5 – comma 4 – lettera f
Testo della Commissione Emendamento
f) la misura in cui le attività dell'ente
sono vincolate.
f) la misura in cui le attività degli enti
creditizi affiliati a un SGD partecipante sono vincolate;
Or. en
Emendamento 83
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 34
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 74 quater – paragrafo 5 – comma 4 – lettera f bis (nuova)
Testo della Commissione Emendamento
f bis) la capacità di un SGD partecipante
di riprendersi in modo pieno e tempestivo
dalle procedure di insolvenza;
Or. en
PR\1108813IT.docx 53/61 PE592.334v03-00
IT
Emendamento 84
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 34
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 74 quater – paragrafo 5 – comma 4 – lettera f ter (nuova)
Testo della Commissione Emendamento
f ter) il livello e la diversificazione
dell'esposizione al debito sovrano degli
enti creditizi affiliati a un SGD
partecipante.
Or. en
Emendamento 85
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 34
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 74 quinquies
Testo della Commissione Emendamento
Articolo 74 quinquies soppresso
Contributi straordinari ex post
1. Laddove, dopo il periodo di
riassicurazione, i mezzi finanziari
disponibili non siano sufficienti a coprire
le perdite, i costi o altre spese sostenuti dal
DIF a seguito di un evento di pagamento,
sono raccolti presso gli enti creditizi
affiliati agli SGD partecipanti contributi
straordinari ex post a copertura degli
importi aggiuntivi. Fatti salvi i paragrafi 2
e 3, l'importo dei contributi ex post da
raccogliere è pari all'ammanco dei mezzi
finanziari disponibili ma non supera la
quota massima del totale dei depositi
coperti di tutti gli enti creditizi nell'ambito
dell'EDIS stabilita con atto delegato della
Commissione a norma del paragrafo 5.
2. Lo stesso Comitato calcola il
contributo di ciascun ente creditizio
affiliato a ciascun SGD partecipante.
PE592.334v03-00 54/61 PR\1108813IT.docx
IT
Esso applica il metodo basato sul rischio
specificato nell'atto delegato adottato
dalla Commissione a norma dell'articolo
74 quater, paragrafo 5, terzo comma.
Si applica per analogia l'articolo 74
quater, paragrafo 2, terzo comma.
3. Il Comitato, di propria iniziativa
dopo aver consultato la pertinente
autorità competente o su proposta della
pertinente autorità competente, differisce
integralmente o parzialmente, in
conformità degli atti delegati di cui al
paragrafo 4, il pagamento dei contributi
straordinari ex post di un ente se ciò è
necessario a proteggere la sua posizione
finanziaria. Tale differimento non può
essere concesso per un periodo superiore
a sei mesi, ma può essere rinnovato su
richiesta dell'ente. I contributi differiti ai
sensi del presente paragrafo sono versati
successivamente nel momento in cui il
pagamento degli stessi non mette più a
rischio la posizione finanziaria dell'ente.
4. Alla Commissione è conferito il
potere di adottare atti delegati
conformemente all'articolo 93 per
specificare i limiti annuali di cui al
paragrafo 1 nonché le circostanze e le
modalità secondo le quali il pagamento di
contributi ex post da parte di un'entità di
cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b),
può essere parzialmente o integralmente
differito ai sensi del paragrafo 3 del
presente articolo.
Or. en
Emendamento 86
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 34
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 74 quinquies bis (nuovo)
PR\1108813IT.docx 55/61 PE592.334v03-00
IT
Testo della Commissione Emendamento
Articolo 74 quinquies bis
Attribuzione ai sotto-fondi dei
finanziamenti rimborsati
1. Il Comitato attribuisce ai diversi
sotto-fondi del DIF l'importo dei rimborsi
ricevuti per il finanziamento erogato a un
SGD partecipante nell'ambito di un
particolare caso di insolvenza o
risoluzione.
2. Nella misura necessaria, i rimborsi
ricevuti saranno utilizzati in primo luogo
per rimborsare qualsiasi finanziamento
alternativo contratto dal Comitato al fine
di fornire un finanziamento all'SGD
partecipante nell'ambito di un particolare
caso di insolvenza o risoluzione.
3. Una volta rimborsato il
finanziamento alternativo, l'assegnazione
dei rimborsi ricevuti avviene in ordine
inverso rispetto alla gerarchia stabilita
all'articolo 74 bis, paragrafo 3 ter. Tale
assegnazione si basa sull'importo dei
finanziamenti erogati a partire da ciascun
sotto-fondo a un SGD partecipante
nell'ambito di un particolare caso di
insolvenza o risoluzione.
Or. en
Emendamento 87
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 34
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 74 septies – paragrafo 1 – lettera b
Testo della Commissione Emendamento
b) i contributi straordinari ex post
previsti dall'articolo 74 quinquies non
sono accessibili immediatamente;
soppresso
PE592.334v03-00 56/61 PR\1108813IT.docx
IT
Or. en
Emendamento 88
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 34
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 74 octies – paragrafo 1
Testo della Commissione Emendamento
1. Il Comitato può contrarre per il DIF
prestiti o altre forme di sostegno presso gli
enti, gli enti finanziari o altri terzi che
offrono condizioni finanziarie migliori, al
momento più opportuno in modo da
rendere ottimale il costo del finanziamento
e mantenere la sua reputazione. I proventi
di tali prestiti sono utilizzati
esclusivamente per onorare gli obblighi di
pagamento nei confronti degli SGD
partecipanti, nel caso in cui gli importi
raccolti a norma degli articoli 74 quater e
74 quinquies non siano immediatamente
accessibili o non coprano gli importi
chiesti al DIF in relazione agli eventi di
pagamento.
1. Il Comitato può contrarre per il DIF
prestiti o altre forme di sostegno presso gli
enti, gli enti finanziari o altri terzi che
offrono condizioni finanziarie migliori, al
momento più opportuno in modo da
rendere ottimale il costo del finanziamento
e mantenere la sua reputazione.
Or. en
Emendamento 89
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 34
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 74 octies – paragrafo 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione Emendamento
1 bis. Qualora stabilisca di effettuare un
pagamento a titolo del DIF a favore
dell'SGD partecipante, il Comitato
raccoglie finanziamenti temporanei
tramite mezzi alternativi, come ad esempio
dai mercati dei capitali, per l'ammontare
equivalente al pagamento stabilito onde
PR\1108813IT.docx 57/61 PE592.334v03-00
IT
mantenere in ogni momento il livello-
obiettivo e la capacità di prestito del DIF.
I finanziamenti temporanei coprono il
periodo tra la presenza di ammanco di
liquidità di un SGD partecipante e il
rimborso a norma degli articoli 41
quindecies, 41 sexdecies e 74 quinquies
bis. Gli oneri finanziari del suddetto
prestito sono a carico dell'SGD
partecipante affiliato.
Il DIF subentra nei crediti che l'SGD
partecipante vanta nei confronti dell'ente
creditizio in questione, a norma
dell'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva
2014/49/UE. Esso può utilizzare tali
crediti come garanzia per la raccolta dei
mezzi di finanziamento alternativi. Ciò
non pregiudica il ruolo dell'SGD
partecipante di recuperare i crediti relativi
ai depositi cui è subentrato a norma
dell'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva
2014/49/UE.
Il rimborso dei finanziamenti di cui
all'articolo 41 sexdecies è utilizzato per
rimborsare i fondi raccolti grazie a mezzi
alternativi, compreso il pagamento degli
interessi.
Or. en
Motivazione
Per quanto riguarda l'accesso ai mercati dei capitali, i depositi degli enti creditizi interessati
sono "super preferred" e l'SGD partecipante subentra nei crediti degli enti creditizi, per cui i
crediti dovrebbero essere disponibili quale garanzia affinché il Comitato possa raccogliere
finanziamenti grazie a mezzi alternativi.
Emendamento 90
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 34
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 74 octies – paragrafo 2
PE592.334v03-00 58/61 PR\1108813IT.docx
IT
Testo della Commissione Emendamento
2. I prestiti o le altre forme di
sostegno di cui al paragrafo 1 sono
pienamente rimborsati a norma degli
articoli 74 quater e 74 quinquies.
2. I prestiti o le altre forme di
sostegno di cui al paragrafo 1 sono
pienamente rimborsati a norma del
paragrafo 1 bis e degli articoli 74 quater e
74 quinquies bis.
Or. en
Emendamento 91
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 34
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 74 octies – paragrafo 3
Testo della Commissione Emendamento
3. Le spese sostenute mediante il
ricorso ai prestiti di cui al paragrafo 1 sono
a carico della parte III del bilancio del
Comitato e non del bilancio dell'Unione o
degli Stati membri partecipanti.
3. Le spese sostenute mediante il
ricorso ai prestiti di cui al paragrafo 1 sono
a carico dell'SGD partecipante interessato.
Or. en
PR\1108813IT.docx 59/61 PE592.334v03-00
IT
MOTIVAZIONE
Introduzione
Il 24 novembre 2015 la Commissione ha proposto un sistema europeo di assicurazione dei
depositi (EDIS) quale terzo e ultimo pilastro dell'Unione bancaria. La proposta della
Commissione prevede tre fasi successive: un sistema di riassicurazione per un primo periodo
di tre anni, un sistema di coassicurazione per un secondo periodo di quattro anni e infine, a
regime, un sistema di assicurazione completa per gli enti creditizi.
Su richiesta del Parlamento e del Consiglio, il 10 ottobre 2016 la Commissione ha pubblicato
un'analisi supplementare delle ripercussioni dell'EDIS (Effects Analysis on EDIS).
Esaminando gli scenari (di stress) per il 99,86% delle attività totali delle banche dell'UE-28,
l'analisi della Commissione dimostra che tutte e tre le opzioni valutate – ossia la
riassicurazione obbligatoria, il prestito obbligatorio e un fondo in comune – permetterebbero
di realizzare un sistema di assicurazione dei depositi notevolmente più forte rispetto a un
regime costituito da sistemi puramente nazionali con prestiti volontari.
Di conseguenza, sono ipotizzabili diverse opzioni per completare l'Unione bancaria e
migliorare il funzionamento del mercato unico, il che è importante perché offre molteplici
possibilità di negoziazione. Non si tratta di essere favorevoli o contrari all'EDIS; si tratta
piuttosto di capire quale tipo di EDIS potrebbe diventare una realtà e quali sono le
caratteristiche essenziali che l'EDIS deve avere per poter essere adottato. Il primo passo più
importante consiste nell'ottenere un'ampia maggioranza in seno al Parlamento europeo.
Condivisione e riduzione dei rischi
La Commissione europea ritiene che la riduzione dei rischi dovrebbe andare di pari passo con
l'introduzione dell'EDIS; la proposta è accompagnata da una comunicazione che definisce
ulteriori misure volte a ridurre i rischi nel settore bancario. Il Parlamento europeo è andato
oltre a ciò. Nella sua risoluzione del 10 marzo 2016 sull'Unione bancaria – Relazione annuale
2015, il Parlamento osserva che "... la creazione di un sistema europeo di assicurazione dei
depositi (EDIS) presuppone l'attuazione del codice unico e del primo e del secondo pilastro
dell'Unione bancaria, così come il recepimento della direttiva BRRD e della direttiva SGD da
parte di tutti gli Stati partecipanti, unitamente a ulteriori misure volte a una sostanziale
riduzione dei rischi nel sistema bancario europeo".
Pertanto, la presente relazione combina gli approcci della Commissione e del Parlamento per
proporre un processo parallelo con condizioni chiare. Il periodo di riassicurazione – che
prevede anche una copertura completa dell'"ammanco di liquidità" – avrebbe inizio nel 2019,
mentre la seconda e ultima fase prenderebbe avvio soltanto previo soddisfacimento di talune
condizioni chiaramente specificate nel progetto di relazione. Tali condizioni non vengono
proposte per evitare di giungere alla fase finale dell'EDIS. Al contrario, esse sono proposte
con la sincera convinzione che rafforzeranno la solidità del nostro settore bancario e
contribuiranno a garantire la stabilità finanziaria.
Modifica della proposta della Commissione al fine di realizzare l'EDIS
PE592.334v03-00 60/61 PR\1108813IT.docx
IT
Un accordo sull'EDIS presuppone il raggiungimento di un equilibrio in tre ambiti chiave:
contenuto, tempi e condizionalità – opinioni nettamente divergenti su tali questioni
richiederanno importanti sforzi di negoziato ad opera di tutte le parti. A tale proposito è
importante ribadire i risultati dell'analisi delle ripercussioni svolta dalla Commissione nel
mese di ottobre: tutte le opzioni strategiche analizzate rappresentano un netto miglioramento
rispetto alla situazione attuale. Questo è un aspetto importante di cui occorre rendersi conto se
si vogliono abbandonare posizioni massimaliste.
Contenuto, tempi e condizionalità sono aspetti legati tra loro: sono "vasi comunicanti". Più
ambizioso è il contenuto, maggiore sarà la condizionalità necessaria. Più condizionalità verrà
introdotta, maggiore sarà il tempo necessario per far funzionare l'EDIS a pieno regime e in
maniera credibile. Nel frattempo, vi è un problema di liquidità che va affrontato con urgenza.
In entrambe le fasi, l'EDIS assicurerebbe gli SGD partecipanti invece dei singoli enti creditizi.
La prima fase proposta nella relazione – il periodo di riassicurazione – ha pertanto una durata
più lunga ma, a differenza della proposta della Commissione, fornisce agli SGD partecipanti
fino al 100% dell'ammanco di liquidità. Mentre gli SGD partecipanti continueranno ad
aumentare la loro capacità di finanziamento seguendo un iter concreto di finanziamento, i
problemi di liquidità verrebbero affrontati in maniera credibile. Modificando la prima fase
avremo l'opportunità di compiere progressi nell'ambito della riduzione dei rischi, con un
sistema credibile di riassicurazione/sostegno alla liquidità già in essere. Se dovessimo già
subordinare l'avvio dell'EDIS all'introduzione di tutte le misure di riduzione del rischio, il
ritardo sarebbe lungo e il problema della liquidità non verrebbe affrontato.
La seconda e ultima fase – il periodo di assicurazione – avrebbe inizio una volta che saranno
soddisfatte le condizioni indicate nella relazione ai fini della riduzione dei rischi nel settore
bancario. Alla Commissione europea verrebbe conferito il potere di adottare un atto delegato
per stabilire la data di applicazione esatta del periodo di assicurazione. In questa fase finale,
sarà prevista la copertura di un livello crescente di eccesso di perdita degli SGD partecipanti,
che arriverà al 100% dopo cinque anni. Il finanziamento che non potrà essere rimborsato con i
proventi derivanti dalle procedure di insolvenza non dovrà essere rimborsato.
Fondo di assicurazione dei depositi (DIF)
Al fine di evidenziare che la presente proposta rappresenta una responsabilità condivisa, il
relatore propone un approccio binario, con finanziamenti a livello sia nazionale che europeo.
La capacità di finanziamento complessiva resta tuttavia la stessa: 0,8% dei depositi coperti.
Tale percentuale sarà ripartita in parti uguali tra il DIF e i rispettivi fondi (nazionali) degli
SGD partecipanti. Tale sistema non compromette l'efficacia della proposta della
Commissione, come dimostrato molto chiaramente da quest'ultima nella sua analisi delle
ripercussioni. Inoltre, cosa altrettanto importante, ciò consente ai sistemi efficienti di
continuare a operare utilizzando la propria metodologia relativamente a contributi e
pagamenti, compreso l'uso di misure alternative.
Lo 0,4% dei depositi coperti che compongono il DIF consiste in sotto-fondi singoli e in un
sotto-fondo comune basato sul rischio. Ciascun SGD partecipante alimenta il proprio sotto-
fondo singolo nell'ambito del DIF (n volte lo 0,2 % dei depositi coperti) e contribuisce ad
alimentare il sotto-fondo comune basato sul rischio del DIF (0,2% dei depositi coperti
PR\1108813IT.docx 61/61 PE592.334v03-00
IT
aggregati). Applicando gli orientamenti dell'ABE, i contributi al sotto-fondo comune basato
sul rischio variano tra il 50% e il 200% della media dei contributi (su base aggregata). La
Commissione collocherà ciascuno degli SGD partecipanti in una delle sette categorie previste,
sulla base di un elenco di criteri definiti nel progetto di relazione.
Qualora un SGD partecipante si trovi confrontato a un evento di pagamento, quest'ultimo sarà
finanziato in un dato ordine. In primo grado, si ricorrerà al fondo (nazionale) dell'SGD.
Successivamente, il finanziamento sarà fornito dal DIF (europeo). In primo luogo verrà
utilizzato il singolo sotto-fondo dell'SGD partecipante che riceve il sostegno; in secondo
luogo, si ricorrerà al sotto-fondo comune basato sul rischio; infine, si ricorrerà a tutti gli altri
sotto-fondi singoli, nell'ambito del DIF, di tutti gli altri SGD partecipanti, in maniera
proporzionale rispetto al livello di depositi coperti dei rispettivi SGD partecipanti. Per il
rimborso dei fondi il predetto ordine viene invertito.
È estremamente importante osservare che l'uso di tali sotto-fondi non limita la capacità del
DIF di fornire finanziamenti in caso di evento di pagamento. I sotto-fondi non sono
paragonabili ai comparti del Fondo di risoluzione unico (SRF). La struttura creerà i necessari
incentivi stabilendo un determinato ordine – sia per l'accesso al fondo sia in caso di
rendimenti della massa fallimentare in questione – e costituisce pertanto uno strumento
importante per limitare l'azzardo morale.
Per quanto concerne i contributi occorre altresì osservare che i prelievi di emergenza ex-post a
carico del settore bancario rischiano di essere estremamente prociclici e andrebbero evitati. È
più saggio offrire al Comitato (SRB) maggiori possibilità per trovare mezzi alternativi di
finanziamento qualora il DIF non disponga di fondi sufficienti.
Per garantire la neutralità di bilancio, viene introdotta la possibilità di ricorrere agli impegni
di pagamento.
Conclusione
Occorre completare l'Unione bancaria in maniera graduale. Siamo tutti consapevoli delle
difficoltà politiche nel concludere un accordo in questo settore. L'iter proposto è realistico ed
efficace e dovrebbe offrire la possibilità di proseguire i negoziati nell'interesse dei cittadini
europei e di un settore bancario stabile.