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I CONTRATTI A CONTENUTO FORMATIVO L’ APPRENDISTATO Le slides tengono già conto delle modifiche introdotte dallo schema di decreto di riordino delle tipologie contrattuali, in attuazione del Jobs Act

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I CONTRATTI A CONTENUTO

FORMATIVO

L’ APPRENDISTATO Le slides tengono già conto delle modifiche

introdotte dallo schema di decreto di

riordino delle tipologie contrattuali, in

attuazione del Jobs Act

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DEFINIZIONE, FINALITÀ E TIPOLOGIE

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APPRENDISTATO: DEFINIZIONE

“L'apprendistato è un contratto di lavoro a

tempo indeterminato finalizzato alla formazione

e alla occupazione dei giovani. “

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APPRENDISTATO: ECCEZIONI

In realtà vi sono due eccezioni al principio

enunciato nella slide precedente:

1. È possibile stipulare contratti di apprendistato

a tempo determinato (nelle attività stagionali,

secondo indicazioni contenute nei CCNL)

2. È possibile assumere in apprendistato soggetti

non necessariamente giovani (apprendisti

percettori di indennità di mobilità o di

disoccupazione)

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APPRENDISTATO: TIPOLOGIE

Il contratto di apprendistato è definito secondo le

seguenti 3 tipologie:

a)apprendistato per la qualifica, il diploma e la

specializzazione professionale;

b) apprendistato professionalizzante;

c) apprendistato di alta formazione e ricerca.

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DIFFERENZE TRA LE VARIE TIPOLOGIE

I contratti di apprendistato di cui alle tipologie sub

a) e c) (vedi slide precedente) sono simili e

integrano organicamente, in un sistema duale,

formazione e lavoro per l’occupazione dei

giovani con riferimento ai titoli di istruzione e

formazione e alle qualificazioni professionali

contenuti nel Repertorio nazionale di cui all’art.

8 del D.Lgs 16.01.2013, n. 13, nell’ambito del

Quadro europeo delle qualificazioni.

************

L’apprendistato professionalizzante [sub b)]

mira invece a dare una qualificazione “on the job”

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§ II DISCIPLINA GENERALE

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DISCIPLINA GENERALE

La disciplina del contratto di apprendistato (salvo

alcune eccezioni riservate alla legge), è rimessa ad

appositi accordi interconfederali (*) ovvero ai contratti

collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale da

Associazioni dei datori e prestatori di lavoro

comparativamente più rappresentative sul piano

nazionale nel rispetto dei seguenti principi:

(*) Non si dice a che livello debbano essere sottoscritti gli

Accordi Interconfederali, per cui, secondo il Ministero del

lavoro (cfr. circ. 29/2011) anche a livello territoriale

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DISCIPLINA GENERALE: SINTESI

Forma scritta

(ai fini della prova) Divieto di

retribuzione a

cottimo

Presenza del

Tutor

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DISCIPLINA GENERALE: SINTESI

Formazione

finanziabile Durata: minima

6 mesi (salvo

apprendistato

stagionale)

Sottoinquadramento

fino a 2 livelli

Oppure:

Percentualizzazione

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DISCIPLINA GENERALE: SINTESI

Riconosciment

o formazione

acquisita (per

futuri percorsi)

Registrazione

della formazione

nel Libretto

formativo del

cittadino (o fac-

simile)

Possibili

vincoli alla

conferma in

sevizio

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FORMA SCRITTA

“Il contratto di apprendistato

è stipulato in forma scritta

ai fini della prova. Il

contratto di apprendistato

contiene, in forma sintetica, il

piano formativo individuale

definito anche sulla base di

moduli e formulari stabiliti

dalla contrattazione collettiva

o dagli enti bilaterali di cui

all'articolo 2, comma 1, lettera

h), del decreto legislativo n.

276 del 2003.”

L’assenza della forma

scritta non rende nullo

il contratto. Prevista

solo una sanzione

amministrativa

(diffidabile) da 100 a

500 euro. (300/1500

euro in caso di

recidiva).Il contratto

deve contenere anche il

PFI

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L’espressione “in

alternativa” pone fine al

principio della cumulabilità

dei due sistemi prevista nel

regime previgente.

Quindi: O uno o l’altro.

Vale anche per gli

apprendisti beneficiari di

indennità di mobilità o di

trattamento di

disoccupazione assumibili

senza limiti di età

TRATTAMENTO RETRIBUTIVO

“possibilità di

inquadrare il lavoratore

fino a due livelli

inferiori rispetto alla

categoria spettante

ovvero, in alternativa di

stabilire la retribuzione

dell'apprendista in

misura percentuale e

proporzionata

all’anzianità di servizio”

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TUTOR

La legge

richiede la:

“presenza di un

tutore o

referente

aziendale”

Figura fondamentale nella gestione

della formazione dell’apprendista.

In passato la materia era disciplinata

per decreto (DM 28.02.2000).

Oggi il DM è abrogato e la disciplina

è demandata ai contratti collettivi

che possono anche mutuare i principi

del DM. (Ad es. vedasi il CCNL

cooperative sociali che disciplina la

figura del tutor in modo simile al DM

del 28.02.2000)

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FINANZIAMENTO FORMAZIONE

e) possibilità di finanziare i percorsi formativi aziendali degli apprendisti per il tramite dei fondi paritetici interprofessionali di cui all'art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all'art. 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni anche attraverso accordi con le regioni;

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CREDITI FORMATIVI

“possibilità del

riconoscimento, sulla base

dei risultati conseguiti

all'interno del percorso di

formazione, esterna e

interna alla impresa, della

qualificazione

professionale ai fini

contrattuali e delle

competenze acquisite ai

fini del proseguimento

degli studi nonché nei

percorsi di istruzione degli

adulti;”

L’apprendistato è idoneo

a concedere crediti

formativi che possono

essere utilizzati ad

esempio in un piano di

studi finalizzato al

conseguimento di una

laurea.

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REGISTRAZIONE FORMAZIONE

“registrazione della

formazione effettuata e

della qualificazione

professionale a fini

contrattuali

eventualmente

acquisita nel libretto

formativo del cittadino

di cui all'art. 2,

comma 1, lett. i), del

decreto legislativo 10

settembre 2003, n.

276;”

Il libretto formativo del

cittadino (LFC) deve essere

rilasciato dalle regioni o

dalle province.

In mancanza del libretto

formativo del cittadino

(LFC) è consigliabile

annotare la formazione su

un registro (brogliaccio) per

poter provare che è stata

svolta.(a volte lo prevedono

gli stessi CCNL)

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APPRENDISTATO E SOSPENSIONE DEL

RAPPORTO (MALATTIA, INFORTUNIO, ECC.)

“possibilità di

prolungare il

periodo di

apprendistato in

caso di malattia,

infortunio o altra

causa di

sospensione

involontaria del

lavoro, superiore

a trenta giorni”

Dubbi e perplessità

Parlando di “possibilità di

prolungare” e non di

prolungamento automatico

si rimette alla scelta delle

parti. E’ consigliabile

pattuire in anticipo rispetto

alla scadenza come si

intende gestire la malattia,

sulla base dell’indicazione

della Cassazione (sentenza

20357/2010)

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APPRENDISTATO E SOSPENSIONE DEL

RAPPORTO (MALATTIA, INFORTUNIO, ECC.)

“possibilità di

prolungare il

periodo di

apprendistato in

caso di malattia,

infortunio o altra

causa di

sospensione

involontaria del

lavoro, superiore

a trenta giorni”

Dubbi e perplessità

La maternità o il servizio

civile sono cause di

sospensione involontaria ?

Per la maternità vedasi il Dpr

1026/1976 (non abrogato) che

dispone la non computabilità

dei periodi di astensione

obbligatoria e facoltativa (oggi

congedo di maternità e

parentale)

I 30 gg. Sono continuativi ?

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ACCERTAMENTI SANITARI

Non sono più previste visite sanitarie ad hoc per

gli apprendisti.

Quindi, la visita va effettuata solo se:

1. l’apprendista è minorenne (in quanto

ricadente nella normativa sui minori Legge

977/67)

2. se è prevista la sorveglianza sanitaria ex

D.Lgs 81/2008 (ma l’obbligo vale per tutti i

lavoratori, a prescindere)

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§ III

LA CONFERMA IN SERVIZIO O IL RECESSO

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CONFERMA IN SERVIZIO

Può essere prevista dai contratti collettivi

Per i datori di lavoro che occupano almeno 50

dipendenti la conferma deve essere pari al 20% degli

apprendisti occupati negli ultimi 36 mesi.

In ogni caso è consentita sempre l’assunzione di n.1

apprendista.

In ipotesi di superamento limiti = conversione in

ordinario rapporto di lavoro subordinato

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CONFERMA IN SERVIZIO

Ad esempio i contratti collettivi potrebbero prevedere

che è necessario aver confermato in servizio una %

degli apprendisti per poterne assumere di nuovi. (*)

Esempi:

1. Il CCNL cooperative sociali : 70% nei 24 mesi

precedenti

2. Il CCNL studi professionali: 50% negli ultimi 18

mesi

(*) Sulla falsariga di quanto avveniva in passato per i

CFL

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RECESSO ANTE TEMPUS

Vietato il recesso ante tempus, dal contratto di

apprendistato, se non c’è giusta causa o giustificato

motivo (*)

(*) Nel contratto di apprendistato per la qualifica, il

diploma e la specializzazione professionale costituisce

giustificato motivo di licenziamento anche il mancato

raggiungimento degli obiettivi formativi come attestato

dall’istituzione formativa di provenienza

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RECESSO ANTE TEMPUS

In caso di licenziamento si applica il regime

sanzionatorio previsto dalla legge sulla base della

tipologia e dimensione aziendale: art.18/300 o legge

604/1966, ovvero, si ritiene, per gli assunti dal

7.03.2015, il D.Lgs 23/2015 sul contratto a tutele

crescenti

Per gli apprendisti percettori di mobilità o

disoccupazione: in caso di recesso ante tempus si applica

il regime ex legge 604/66.

Il divieto sembra estendersi anche all’apprendista se è

lui a recedere ante tempus senza giustificato motivo.

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RECESSO ALLA SCADENZA

Possibile recesso delle parti alla scadenza.

Trattasi di recesso “ad nutum” ex art.2118 c.c.

In caso di recesso, il preavviso decorre dalla data

finale del periodo formativo e non deve essere

(più) compreso in tale data, come avveniva in

passato (in vigenza dell’art.19 della legge 25/55).

Segue:

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RECESSO ALLA SCADENZA

Regime previgente

(ante TU 167/2011) Regime attuale

Scadenza

periodo

formativo

Scadenza

periodo

formativo

preavviso preavviso

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§ IV LIMITI ALL’ASSUNZIONE

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LIMITI ALL’ASSUNZIONE

Rapporto di 3 (apprendisti) a 2 lavoratori qualificati

o specializzati se il datore di lavoro ha un numero di

dipendenti pari o superiore a 10.

100% (1 : 1 ) per cento per i datori di lavoro che

occupano un numero di lavoratori inferiore a 10.

n.3 apprendisti per il datore di lavoro che non abbia

alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o

specializzati, o che comunque ne abbia in numero

inferiore a 3.

Disciplina speciale per le imprese artigiane

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LIMITI ALL’ASSUNZIONE

Peraltro, dovrebbero continuare a valere le

interpretazioni fornite in questi anni dal Ministero,

compatibili con il TU:

a) nel calcolo delle unità qualificate e specializzate si

può comprendere anche quelle di imprese facenti

parte dello stesso gruppo, purché ubicate nello

stesso comune

b) si possono sommare nell’organico da cui calcolare il

limite max di apprendisti che si possono assumere

anche i soci di una società se svolgono attività

lavorativa.

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LIMITI ALL’ASSUNZIONE

N.B. Il riferimento al concetto di “Datore di lavoro”

dovrebbe escludere la possibilità che il rapporto

possa essere valutato a livello di singola unità

produttiva. (in passato il Ministero si era orientato

invece in tal senso)

Per le imprese artigiane il numero max è così

distinto, in base al settore:

• 5 edilizia

• 8 trasporti

• 9 altre attività

• 16 lavorazioni artistiche

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§ V

APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA E PER

IL DIPLOMA PROFESSIONALE

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“L’apprendistato per la qualifica, il

diploma e la specializzazione

professionale è strutturato in

modo da coniugare la formazione

sul lavoro effettuata in azienda

con l’istruzione e formazione

professionale svolta dalle

istituzioni formative che operano

nell'ambito dei sistemi regionali

di istruzione e formazione sulla

base dei livelli essenziali delle

prestazioni di cui al decreto

legislativo 17 ottobre 2005, n. 226,

e di quelli di cui all’articolo 6.”

È l’erede del “vecchio

apprendistato per

l’espletamento del

diritto dovere di

istruzione e

formazione

È finalizzato a dare al

giovane un titolo di

studio mediante un

percorso di alternanza

scuola-lavoro

APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA

E PER IL DIPLOMA PROFESSIONALE

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“Possono essere assunti con

contratto…(di apprendistato per

la qualifica e per il diploma

professionale n.d.r.) , in tutti i

settori di attività, i giovani che

abbiano compiuto quindici anni e

fino al compimento dei 25. La

durata del contratto è

determinata in considerazione

della qualifica o del diploma da

conseguire e non può in ogni caso

essere superiore, per la sua

componente formativa, a tre anni

ovvero quattro nel caso di

diploma quadriennale regionale.”

E’ l’erede del “vecchio”

apprendistato per

l’espletamento del

diritto dovere di

istruzione e

formazione.

Rivolto ai giovani con

età compresa tra 15 e

25 anni

Durata: 3 anni (4

in caso di diploma

quadriennale)

APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA

E PER IL DIPLOMA PROFESSIONALE

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“La regolamentazione

dei profili formativi

dell'apprendistato per

la qualifica, il

diploma e la

specializzazione

professionale è

rimessa alle regioni e

alle province

autonome di Trento e

Bolzano.”

È l’unica forma di

apprendistato la cui

formazione è affidata

totalmente alle Regioni

APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA

E PER IL DIPLOMA PROFESSIONALE

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“In relazione alle qualificazioni contenute nel Repertorio

di cui all’articolo 1, comma 3, i datori di lavoro hanno la

facoltà di prorogare fino ad un anno il contratto di

apprendistato dei giovani qualificati e diplomati, che

hanno concluso positivamente i percorsi di cui al comma

1, per il consolidamento e l’acquisizione di ulteriori

competenze tecnico-professionali e specialistiche,

spendibili anche ai fini dell’acquisizione di certificati di

specializzazione tecnica superiore. atto di apprendistato

può essere prorogato di un anno anche nel caso in cui, al

termine del periodo di formazione, l’apprendista non

abbia conseguito il titolo di qualifica, diploma o

specializzazione professionale.

APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA

E PER IL DIPLOMA PROFESSIONALE

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“Possono essere, altresì, stipulati contratti di

apprendistato, di durata non superiore a tre anni, rivolti

ai giovani iscritti al quarto e quinto anno degli istituti

tecnici e professionali, per l’acquisizione di ulteriori

competenze tecnico professionali rispetto a quelle previste

dai vigenti regolamenti scolastici, utili anche ai fini del

conseguimento di un certificato di specializzazione

tecnica superiore.”

APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA

E PER IL DIPLOMA PROFESSIONALE

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“Il datore di lavoro che intende stipulare il contratto di

apprendistato sottoscrive un protocollo con l’istituzione

formativa a cui lo studente è iscritto, secondo uno

schema definito con decreto del Ministro del lavoro e

delle Politiche sociali di concerto con il Ministro

dell’istruzione dell’università e della ricerca, sentita la

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le

regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, che

stabilisce il contenuto e la durata degli obblighi formativi

del datore.

APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA

E PER IL DIPLOMA PROFESSIONALE

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“Con il medesimo decreto sono, altresì, definiti i criteri

generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato

negli istituti tecnici e professionali, e, in particolare, il

monte orario massimo del percorso scolastico che può essere

svolta in apprendistato ed i requisiti delle imprese nelle

quali si svolge, nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni

scolastiche e delle competenze delle regioni. La formazione

esterna all’azienda si svolge nell’istituzione formativa cui è

iscritto lo studente e non può essere superiore al 60 per cento

dell’orario ordinamentale per il secondo anno e del 50 per

cento per il terzo e quarto anno, nonché per l’anno successivo

finalizzato al conseguimento del certificato di

specializzazione tecnica.”

APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA

E PER IL DIPLOMA PROFESSIONALE

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“Salvo diversa previsione

dei contratti collettivi, per

le ore di formazione svolte

nella istituzione

formativa il datore di

lavoro è esonerato da ogni

obbligo retributivo. Per le

ore di formazione a carico

del datore di lavoro è

riconosciuta al lavoratore

una retribuzione pari al

10 per cento di quella che

gli sarebbe dovuta.”

Ore di formazione

svolte c/o Regioni ed

altre enti formativi =

NO oneri per DDL

Ore formazione c/o

azienda = 10% della

retribuzione

Stessa disciplina

per l’apprendistato

di alta formazione e

ricerca

APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA

E PER IL DIPLOMA PROFESSIONALE

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“Per le regioni e le province

autonome di Trento e di Bolzano

che abbiano definito un sistema di

alternanza scuola-lavoro, i

contratti collettivi stipulati da

associazioni sindacali

comparativamente più

rappresentative sul piano

nazionale possono prevedere

specifiche modalità di utilizzo del

contratto di apprendistato, anche

a tempo determinato, per lo

svolgimento di attività stagionali.”

Prevista la

possibilità di un

contratto a TD,

in deroga alla

disciplina

generale, per

attività

stagionali

APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA

E PER IL DIPLOMA PROFESSIONALE

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“In assenza di

regolamentazioni

regionali l’attivazione

dell’apprendistato per la

qualifica, il diploma e la

specializzazione

professionale è rimessa

al Ministero del Lavoro e

delle politiche sociali che

ne disciplina l’esercizio

con propri atti.”

Possibile intervento

sostitutivo del

Ministero del lavoro.

Novità contenuta nello

schema di decreto atta

a superare l’eventuale

inerzia delle Regioni

per favorire l’avvio di

questa tipologia di

apprendistato.

APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA

E PER IL DIPLOMA PROFESSIONALE

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§ VI

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

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APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

Possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici

o privati, con contratto di apprendistato

professionalizzante per il conseguimento di una

qualificazione professionale ai fini contrattuali i soggetti

di età compresa tra i 18 e i 29 anni. Per i soggetti in

possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi

del D.lgs n. 226 del 2005, il contratto di apprendistato

professionalizzante può essere stipulato a partire dal

diciassettesimo anno di età.

È la tipologia di

apprendistato più

praticata !

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È la tipologia di

apprendistato più

praticata !

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

La qualificazione professionale al cui conseguimento è

finalizzato il contratto è determinata dalle parti del

contratto sulla base dei profili o qualificazioni

professionali previsti per il settore di riferimento dai

sistemi di classificazione e inquadramento del

personale di cui ai contratti collettivi stipulati dalle

associazioni sindacali comparativamente più

rappresentative sul piano nazionale.

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APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

È finalizzato all’ottenimento di una di una

“qualificazione” (da non confondere con

“qualifica”), professionale a fini contrattuali

Età = 18 (*) / 29 (**) anni

(*) 17 anni in possesso di una qualifica

professionale, conseguita ai sensi del decreto

legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.

(**) 29 anni e 364 giorni

È la tipologia di

apprendistato più

praticata !

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“Gli accordi interconfederali e i contratti collettivi

stabiliscono, in ragione del tipo di qualificazione

professionale ai fini contrattuali da conseguire, la

durata e le modalità di erogazione della formazione per

l'acquisizione delle relative competenze tecnico-

professionali e specialistiche, nonché la durata anche

minima del periodo di apprendistato, che non può

comunque essere superiore a tre anni, ovvero cinque

per i profili professionali caratterizzanti la figura

dell’artigiano individuati dalla contrattazione collettiva

di riferimento”.

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

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Durata e modalità di erogazione della formazione

= rimessa agli Accordi Interconfederali e ai contratti

collettivi (non solo nazionali)

Durata max apprendistato:

- 3 anni

- 5 anni per le figure professionali caratterizzanti

la figura dell’artigiano individuate dalla contrattazione

collettiva di riferimento (vedasi interpretazione

“estensiva” fornita da interpello Min.Lav. n.40/2011)

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

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“La formazione di tipo

professionalizzante, svolta sotto la

responsabilità del datore di lavoro, è

integrata, nei limiti delle risorse

annualmente disponibili, dalla

offerta formativa pubblica, interna o

esterna alla azienda, finalizzata alla

acquisizione di competenze di base e

trasversali per un monte complessivo

non superiore a centoventi ore per la

durata del triennio e disciplinata

dalle regioni sentite le parti sociali e

tenuto conto del titolo di studio e

delle competenze dell'apprendista.”

La formazione

“professionalizzante”

viene svolta sotto la

responsabilità

dell’azienda.

Alla formazione

aziendale

”professionalizzante” si

deve aggiungere anche

l’offerta pubblica da

parte delle regioni per

quanto attiene la

formazione di base e

trasversale.

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

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“La regione comunica al datore di lavoro, entro

quarantacinque giorni dalla comunicazione

dell'instaurazione del rapporto, effettuata ai sensi

dell'articolo 9-bis del decreto-legge 1 ottobre 1996, n.

510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28

novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, le

modalità di svolgimento dell’offerta formativa

pubblica, anche con riferimento alle sedi e al

calendario delle attività previste, avvalendosi anche

dei datori di lavoro e delle loro associazioni che si

siano dichiarate disponibili, ai sensi delle linee guida

adottate dalla Conferenza permanente per i rapporti

tra lo Stato, le regioni e le province autonome di

Trento e di Bolzano in data 20 febbraio 2014.”

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

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Vincolo temporale a carico della regione per

offrire la formazione di base/trasversale

Se la Regione non provvede nei termini (45 gg.)

il DDL non è sanzionabile.

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

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APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

STAGIONALE

“Per i datori di lavoro che svolgono la propria

attività in cicli stagionali i contratti collettivi di lavoro

stipulati a livello nazionale da associazioni dei datori e

prestatori di lavoro comparativamente più

rappresentative sul piano nazionale possono prevedere

specifiche modalità di svolgimento del contratto di

apprendistato, anche a tempo determinato.”

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Disposizione ad hoc per le attività staagionali, la

cui disciplina è rimessa ai CCNL che ad esempio

possono derogare anche in merito alla durata

minima di 6 mesi

Anche in questo caso (vedi apprendistato per la

qualifica, il diploma e la spec. professionale)

trattasi di una fattispecie di apprendistato anche a

tempo determinato, in deroga alla disposizione

generale che inquadra il contratto di apprendistato

come contratto a tempo indeterminato.

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

STAGIONALE

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APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

In caso di CCNL che:

- Non disciplinano

l’apprendistato

- Lo disciplinano ma in

modo carente

Si può prendere a

prestito altro CCNL

analogo

Interpello n.4/2013

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APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

PER PERCETTORI DI SOSTEGNO AL REDDITO

“Ai fini della loro qualificazione o riqualificazione

professionale è possibile assumere in apprendistato

professionalizzante, senza limiti di età, i lavoratori

beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento

di disoccupazione. Per essi trovano applicazione, in

deroga alle previsioni di cui all'articolo 40, comma 4, le

disposizioni in materia di licenziamenti individuali di

cui alla legge n. 604 del 1966, nonché il regime

contributivo agevolato di cui all'articolo 25, comma 9,

della legge n. 223 del 1991 e l'incentivo di cui

all'articolo 8, comma 4, della medesima legge.

Scarso

successo

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o Seguono il percorso di formazione dei “normali”

apprendisti

o Si applica il sottoinquadramento

o Non si computano nei limiti numerici

o Le agevolazioni contributive sono però solo quelle

dell’art.25, comma 9 della legge 223/91 (18 mesi) + 50

indennità percepita

o Recesso disciplinato dalla l.egge604/66

Scarso successo

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

PER PERCETTORI DI SOSTEGNO AL REDDITO

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§ VII

APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E

RICERCA

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APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE

E DI RICERCA

“Possono essere assunti in tutti i settori di attività,

pubblici o privati, con contratto di apprendistato per

attività di ricerca, per il conseguimento di titoli di

studio universitari e della alta formazione, compresi i

dottorati di ricerca, i diplomi relativi ai percorsi degli

istituti tecnici superiori di cui all'articolo 7 del decreto

del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio

2008, nonché per il praticantato per l'accesso alle

professioni ordinistiche i soggetti di età compresa tra i

18 e i 29 anni in possesso di diploma di istruzione

secondaria superiore o di un diploma professionale

conseguito nei percorsi di istruzione e formazione

professionale integrato da un certificato di istruzione e

formazione Tecnica Superiore.”

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Mira a riconoscere all’apprendista un titolo di studio

di livello superiore attraverso un percorso di

alternanza scuola-lavoro

Età: 18 / 29 anni

Si estende anche al:

• dottorato di ricerca,

• praticantato per accedere alle professioni

ordinistiche

APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE

E DI RICERCA

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“La regolamentazione e la durata del periodo di

apprendistato per attività di ricerca, per l'acquisizione

di un diploma o per percorsi di alta formazione è

rimessa alle regioni, per i soli profili che attengono alla

formazione, in accordo con le Associazioni territoriali

dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro

comparativamente più rappresentative sul piano

nazionale, le università, gli istituti tecnici e

professionali e altre istituzioni formative o di ricerca

comprese quelle in possesso di riconoscimento

istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e aventi

come oggetto la promozione delle attività

imprenditoriali, del lavoro, della formazione, della

innovazione e del trasferimento tecnologico. “

APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE

E DI RICERCA

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La regolamentazione e la durata del periodo di

questa tipologia di apprendistato è rimessa alle

regioni, per i soli profili che attengono alla

formazione, in accordo con le parti sociali, in

accordo con istituzioni formative

APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE

E DI RICERCA

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“Il datore di lavoro che intende stipulare

un contratto di cui al comma 1 sottoscrive

un protocollo con l’istituzione formativa a

cui lo studente è iscritto, o con l’ente di

ricerca di cui al comma 4, secondo uno

schema definito con decreto del Ministro

del lavoro e delle politiche sociali di

concerto con il Ministro dell’istruzione

dell’Università e della ricerca, sentita la

Conferenza permanente per i rapporti tra

lo Stato, le regioni e le province

autonome, che stabilisce l’entità e le

modalità, anche temporali, della

formazione a carico del datore di lavoro.”

Il datore di

lavoro deve

sottoscrivere

apposito

protocollo

APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE

E DI RICERCA

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“Il suddetto protocollo stabilisce altresì il

numero dei crediti formativi riconoscibili a

ciascuno studente per la formazione a carico

del datore di lavoro entro il massimo di

sessanta, anche in deroga al limite di cui

all'articolo 2, comma 147, del decreto-legge 3

ottobre 2006, n. 262, convertito, con

modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006,

n. 286, e successive modificazioni.

La formazione esterna all’azienda è svolta

nell’istituzione formativa cui è iscritto lo

studente e, di norma, nei percorsi di

Istruzione Tecnica Superiore non può essere

superiore al 60% dell’orario ordinamentale.”

Numero max

crediti

formativi = 60

Formazione

esterna

all’azienda non

superiore al

60% dell’orario

ordinamentale

APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE

E DI RICERCA

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“Salvo diversa previsione

dei contratti collettivi, per le

ore di formazione svolte

nella istituzione formativa

il datore di lavoro è

esonerato da ogni obbligo

retributivo. Per le ore di

formazione a carico del

datore di lavoro è

riconosciuta al lavoratore

una retribuzione pari al 10

per cento di quella che gli

sarebbe dovuta.”

Ore di formazione svolte c/o

Regioni ed altre enti

formativi = NO oneri per

DDL

Ore formazione c/o azienda

= 10% della retribuzione

Come per

l’apprendistato per

la qualifica e per il

diploma

professionale

APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE

E DI RICERCA

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“La regolamentazione e la durata del periodo di

apprendistato per attività di ricerca o per percorsi di

alta formazione è rimessa alle regioni, per i soli profili

che attengono alla formazione, in accordo con le

associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei

prestatori di lavoro comparativamente più

rappresentative sul piano nazionale, le università, gli

istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o

di ricerca comprese quelle in possesso di riconoscimento

istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e aventi

come oggetto la promozione delle attività

imprenditoriali, del lavoro, della formazione, della

innovazione e del trasferimento tecnologico.”

APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE

E DI RICERCA

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“In assenza delle

regolamentazioni regionali di

cui al comma 4, l'attivazione

dell'apprendistato di alta

formazione o ricerca è rimessa

ad apposite convenzioni

stipulate dai singoli datori di

lavoro o dalle loro associazioni

con le università, gli istituti

tecnici superiori e le altre

istituzioni formative o di ricerca

di cui al comma 4, senza nuovi o

maggiori oneri a carico della

finanza pubblica.”

In mancanza delle

regolamentazioni

regionali al DDL è

permesso il:

“fai da te”

sottoscrivendo

convenzioni con le

istituzioni formative

APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE

E DI RICERCA

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§ VIII

DISPOSIZIONI FINALI

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DISPOSIZIONI FINALI

“Standard professionali e formativi e certificazione

delle competenze”

Si attende DM

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“In caso di inadempimento nella

erogazione della formazione a carico

del DDL, di cui egli sia

esclusivamente responsabile, e che sia

tale da impedire la realizzazione delle

finalità ……[formative n.d.r.] , il DDL

è tenuto a versare la differenza tra la

contribuzione versata e quella dovuta

con riferimento al livello di

inquadramento contrattuale superiore

che sarebbe stato raggiunto dal

lavoratore al termine del periodo di

apprendistato, maggiorata del 100%,

con esclusione di qualsiasi sanzione

per omessa contribuzione. “

In caso di inadempimento

nella erogazione della

formazione

• se il DDL è unico

responsabile

• non è recuperabile

Il DDL deve versare:

1. Differenza

contributiva

2. Sanzione

“contributiva” pari al

100% della

contribuzione

DISPOSIZIONI FINALI

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DISPOSIZIONE (Art. 14 D.Lgs

124/2004)

“Nel caso in cui rilevi un

inadempimento nella erogazione

della formazione prevista nel piano

formativo individuale, il personale

ispettivo del Ministero del lavoro e

delle politiche sociali adotta un

provvedimento di disposizione, ai

sensi dell'articolo 14 del decreto

legislativo n. 124 del 2004,

assegnando un congruo termine al

datore di lavoro per adempiere.

Può essere impartita

dall’ispettore del lavoro

una Disposizione ex

art.14/124

Carenza formativa

accertata in fase

ispettiva

La carenza formativa

deve essere

recuperabile.

NO sanzioni se si

ottempera

DISPOSIZIONI FINALI

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DISPOSIZIONE EX ART.14 D.LGS 124/2004

Durata del piano formativo: 3 ANNI

1° anno 2° anno 3° anno

recuperabile

sempre

recuperabile se

svolta almeno il

40%

recuperabile se

svolta almeno il

60%

Durata del piano formativo: 5 ANNI

3° anno 4° anno 5° anno

recuperabile se

svolta almeno il

50%

recuperabile se

svolta almeno il

60%

recuperabile se

svolta almeno il

70%

APPLICABILITA IN FUNZIONE DELLA

RECUPERABILITA’ DELLA CARENZA FORMATIVA

(Circ. ML n.5/2013)

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“Per la violazione della disposizione di cui all’articolo 40,

comma 1, nonché per la violazione delle previsioni

contrattuali collettive attuative dei principi di cui

all’articolo 40, comma 5, lettere a), b) e c), il datore di

lavoro è punito con la sanzione amministrativa

pecuniaria da 100 a 600 euro. In caso di recidiva la

sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata da 300 a

1500 euro. Alla contestazione delle sanzioni

amministrative di cui al presente comma provvedono gli

organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia

di lavoro e previdenza nei modi e nelle forme di cui

all'articolo 13 del decreto legislativo n. 124 del 2004.

L’autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi

dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 è la

Direzione territoriale del lavoro competente.”

DISPOSIZIONI FINALI

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Previste sanzioni amministrative per le violazioni dei

principi:

a) forma scritta

b) divieto di cottimo

c) sottoinquadramento o percentualizzazione

d) mancanza del tutor

DISPOSIZIONI FINALI

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Importo sanzioni

100 / 600 euro (diffidabile € 100)

300 / 1500 euro in caso di recidiva (diffidabile € 300)

Contestazione delle sanzioni = tutti gli ODV che

effettuano accertamenti in materia di lavoro e

previdenza

Autorità deputata a ricevere il rapporto ex art.17/689

= solo la D.t.l.

DISPOSIZIONI FINALI

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“I datori di lavoro che hanno

sedi in più regioni possono

fare riferimento al percorso

formativo della regione dove

è ubicata la sede legale e

possono altresì accentrare le

comunicazioni di cui

all'articolo 1, commi 1180 e

seguenti, della legge 27

dicembre 2006, n. 296, nel

servizio informatico dove è

ubicata la sede legale.”

1) Percorso formativo della

regione ove c’è la sede

legale

2) Comunicazioni

UNI/LAV accentrabili

sempre sulla sede legale

SEMPLIFICAZIONE

DISPOSIZIONI FINALI

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“Con successivo decreto, ai

sensi dell’art. 1, comma 4,

lettera a), della legge 10

dicembre 2014, n. 183, sono

definiti gli incentivi per i

datori di lavoro che

assumono con

l’apprendistato per la

qualifica, il diploma e la

specializzazione

professionale e con

l’apprendistato di alta

formazione e ricerca.”

Un decreto stabilirà gli

incentivi per le due tipologie

di apprendistato finalizzate

all’acquisizione di un titolo

di studio, cioè:

1.l’apprendistato per la

qualifica, il diploma e la

specializzazione

professionale

2.l’apprendistato di alta

formazione e ricerca.

DISPOSIZIONI FINALI

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“La disciplina del reclutamento e

dell'accesso, nonché l'applicazione del

contratto di apprendistato per i settori

di attività pubblici, di cui agli articoli

42 e 43, è definita con decreto del

Presidente del Consiglio dei Ministri,

su proposta del Ministro per la

semplificazione e la pubblica

amministrazione e del Ministro del

lavoro e delle politiche sociali, di

concerto con il Ministro dell'economia e

delle finanze, sentite le parti sociali e

la Conferenza unificata di cui

all'articolo 8 del D.Lgs n.281/97. “

Un DPCM stabilirà

invece la possibilità

di estendere agli EE.

PP.:

1) l’apprendistato

professionalizzant

e;

2) quello di alta

formazione e

ricerca

DISPOSIZIONI FINALI

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“Fatte salve diverse

previsioni di legge o di

contratto collettivo, i

lavoratori assunti con

contratto di

apprendistato sono

esclusi dal computo dei

limiti numerici previsti

da leggi e contratti

collettivi per

l'applicazione di

particolari normative e

istituti.”

Confermata la

disposizione che esclude

gli apprendisti dai limiti

numerici.

Es. 15 dipendenti per

applicazione tutela reale

ex art.18 legge 300/70

DISPOSIZIONI FINALI

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ETÀ E DURATA

Tipologia

apprendistato

Età minima e

massima

dell’apprendista

Durata minima

e massima

Apprendistato

per la qualifica

il diploma e la

specializzazione

professionale

15 – 25 3 anni

4 anni in caso di

diploma

professionale

quadriennale.

Prorogabile di 1

anno

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Eta’ e Durata

Tipologia

apprendistato

Età minima e

massima

dell’apprendista

Durata minima

e massima

Apprendistato

professionalizza

nte

18 – 29

17 – 29 se in

possesso di

qualifica

professionale

6 mesi – 3 anni

No limite

minimo per

apprendistato

stagionale

Limite massimo

5 anni per la

figura

dell’artigiano

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ETÀ E DURATA

Tipologia

apprendistato

Età minima e

massima

dell’apprendista

Durata minima

e massima

Apprendistato

di alta

formazione e

ricerca

18 – 29 Legata al

percorso di

studio

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§ IX

Disciplina contributiva ed agevolazioni

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AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE E

BENEFICI VARI

Agevolazioni contributive

Apprendistato professionalizzante

Datori di lavoro fino a 9 dipendenti: Decontribuzione

totale per i primi 3 anni. Si versa solo l’1,31% pro ASPI

(oggi NASPI)

Datori di lavoro con 9 o più dipendenti: 10% + 1.31% (per

NASPI)

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AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE E

BENEFICI VARI

Agevolazioni contributive

Le agevolazioni vengono mantenute per un ulteriore anno

in caso di conferma in servizio

Per apprendisti percettori di mobilità disoccupazione si

applica l’agevolazione ex art.25, co.9, L.223/91: 10%

(senza contributo NASPI) per 18 mesi + art.8, co.4

L.223/91 (50% indennità residua)

Altre tipologie di apprendistato: incentivi definiti con

decreto

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Altri benefici:

Deduzione totale del costo del lavoro ai fini Irap

Non computabilità dell’apprendista nei limiti numerici

(es. per calcolo dell’organico ex art.18 Legge 300/70) (vedi

slide precedente)

AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE E

BENEFICI VARI

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ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE

Agli apprendisti sono estese le seguenti

assicurazioni sociali obbligatorie:

• assicurazione gli infortuni sul lavoro e mm.pp.

• invalidità e vecchiaia;

• malattia e maternità;

• assegni familiari;

• NASPI