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I canali di collegamento tra il lavoratore e l’utilizzatore della sua prestazione LAVORATORE (Offerta di lavoro) 1) Un soggetto pubblico CENTRI PER L’IMPIEGO 3) Un altro datore di lavoro 2) Un soggetto privato AGENZIE PER IL LAVORO UTILIZZATORE DELLA PRESTAZIONE (Domanda di lavoro)

I canali di collegamento tra il lavoratore e lutilizzatore della sua prestazione LAVORATORE (Offerta di lavoro) 1) Un soggetto pubblico CENTRI PER LIMPIEGO

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I canali di collegamento tra il lavoratore e l’utilizzatore della sua

prestazione

LAVORATORE(Offerta di lavoro)

1) Un soggetto pubblicoCENTRI PER L’IMPIEGO

3) Un altro datore di lavoro

2) Un soggetto privatoAGENZIE PER IL LAVORO

UTILIZZATOREDELLA PRESTAZIONE(Domanda di lavoro)

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UN SOGGETTO CHE INTENDA AVVALERSI UNA PRESTAZIONE DI

LAVORO PUÒ AFFIDARE AD UN TERZO:

• il compito di individuare, selezionare e avviare

lavoratori di cui ha bisogno?

• Il compito di assumere forza lavoro che intende poi

utilizzare ai propri fini?Con quali problemi giuridici?

Attraverso quali contratti?

L’inter-mediazione

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L’APPLICAZIONE DI UN

PRINCIPIO…

…E L’INCROCIO DI DIVERSE DISCIPLINE, TUTTE RIFORMATE DAL D.LGS. 276/03(Legge Biagi)

Principio di imputazione del rapporto di lavoro a

colui il quale effettivamente, e a prescindere da ogni apparenza giuridico-

formale, usufruisce della prestazione

Il contratto di somministrazione di lavoro Lo staff leasing Il contratto di appalto di servizi Il trasferimento di ramo d’azienda

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Cosa deriva dal principio di necessaria coincidenza tra titolarità formale e titolarità sostanziale del rapporto di lavoro?

L’INTERPOSIZIONEILLECITA

NEI RAPPORTIDI LAVORO

PER CHI UTILIZZA LA PRESTAZIONE

L’impossibilità di utilizzare lavoratori senza un

adeguato titolo giuridicoPER CHI ASSUME I

LAVORATORIL’impossibilità di

indirizzare stabilmente la prestazione di propri

dipendenti a favore di un terzo

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La disciplina normativa dell’interposizione nei rapporti di

lavoro

1960 1997 2003

L. 1369/1960 (Il divieto

di interposizione)

L. 196/1997 (Il lavoro interinale)

D. Lgs. 276/2003(La

somministrazionedi lavoro)

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l’art. 1 della l. 1369/1960:

“E’ vietato all’imprenditore affidare in appalto, subappalto o

qualsiasi altra forma, l’esecuzione di mere prestazioni di lavoro

mediante impiego di manodopera assunta e retribuita

dall’appaltatore o intermediario”

l’esecuzione di mere prestazi0ni dilavoro

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Soggettointerposto

Lavoratori

Datore di lavoro

che necessitadi prestazioni

Titolaritàformale

del rapportodi lavoro

Effettiva utilizzazionedella prestazione

RAPPORTO DI INTERPOSIZIONE

(ILLECITO)

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Perché illecito?

• Può essere uno strumento di “sostituzione” di lavoratori dipendenti con altri lavoratori

• Può essere uno strumento di ridimensionamento degli organici a fini di sottrarsi alle normative

• Può avere l’effetto di ridurre le garanzie dei dipendenti del terzo somministratore, normalmente meno solido dell’impresa che esternalizza

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Le conseguenze della violazione del divieto

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Lavoratori

Datore di lavoro

che necessitadi prestazioni

Effettiva utilizzazionedella prestazione

etitolarità formale

del rapporto di lavoro

La ricomposizione della scissione tra titolarità formale e titolarità sostanziale del rapporto di lavoro

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La “morte annunciata” della l. 1369/1960

Già nell’ottica della legge del 1960 c’erano casi in cui la somministrazione di manodopera svolgeva una funzione economicamente apprezzabile poteva non essere socialmente pericolosa.

Moltiplicandosi poi questi casi, è comprensibile che anche giudici e ispettori del lavoro si siano fatti carico dell’esigenza di temperare gli effetti del divieto.

C’è un regime di divieto formalmente assoluto, ma temperato da una «chiusura d’occhio selettiva» da parte di giudici e ispettori del lavoro

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Le prime aperture normative dopo l’“ammorbidimento” della

giurisprudenza

1997: Il primo (parziale)

superamento in via legislativa del divieto di interposizione

La legge sul lavoro interinale

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Soggettointerposto

Lavoratori

Datore di lavoro

che necessitadi prestazioni

Titolaritàformale

del rapportodi lavoro

Effettiva utilizzazionedella prestazione

RAPPORTO DI INTERPOSIZIONE

(ILLECITO)

Agenzia di lavoro

interinale

Contratto di fornitura di manodopera

Impresa utilizzatric

e

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1960Necessaria coincidenza tra

titolarità formale e titolarità sostanziale del rapporto di lavoro

1 2

Divieto di “prestare”dipendenti propriad altri soggetti

utilizzatori

1 2

Divieto di “prestare”dipendenti propriad altri soggetti

utilizzatori

E’ lecito

E’ lecito

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Interposizioni lecite e illecite nei rapporti di lavoro dopo la l. 196/97

Area del divieto di interposizione nei rapporti di lavoro

Area della legittimitàdell’interposizione nel

rapporto di lavoro:Il lavoro interinale

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Agenzia di lavoro

temporaneo

Contratto di fornitura

(necessariamente temporaneo)

Impresa utilizzatrice

Contrattodi lavoro

Lavoratore… Missione

Lo schema del lavoro interinale nel 1997

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Il programma del Libro Bianco

Le rigidità nell’utilizzo della forza-lavoro

introdotte dalla legge n. 1369/1960, non trovano pari nella legislazione

degli altri Paesi. Pratiche di outsourcing, ampiamente diffuse in

altri contesti (ad esempio negli Stati Uniti

e in Gran Bretagna), sono in Italia tuttora

vietate

L’analisi

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Il riferimento è, in particolare, all’istituto del c.d.

leasing di manodopera: una tecnica innovativa di

gestione del personale imperniata su rapporti con agenzie specializzate nella

fornitura a carattere continuativo e a tempo indeterminato (e non a

termine, come nel lavoro interinale) di parte della

forza-lavoro di cui l’azienda ha bisogno

La proposta

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Agenzia di lavoro

temporaneo

Contratto di fornitura

(anche a tempo Indeterminato)

Impresa utilizzatrice

Contrattodi lavoro

Lavoratore… Missione

Le innovazioni della Riforma “Biagi” (2003)

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Lo staff leasing (o somministrazione a tempo indeterminato) risponde nel nostro

ordinamento ad una duplice funzione economica:

1) Da una parte, il ricorso alla somministrazione di lavoro a tempo indeterminato può ricondursi alle prassi di c.d. “esternalizzazione” delle attività non rientranti in quello che le imprese considerano il core business.

2) Dall’altra, lo stesso istituto può risultare funzionale, sia pure in ipotesi estreme, alla realizzazione dell’idea, sino ad oggi relegabile nella sfera del sogno, della “fabbrica senza dipendenti” M. Roccella

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Le vicende dello staff leasing:– Introdotto nel 2003– Abrogato nel 2007 (l. 247/2007)– Ripristinato nel 2009 (art.2, c. 143

legge finanziaria per il 2010)

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• PUÒ ESSERE A TERMINE– “per ragioni di carattere tecnico, produttivo,

organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attività dell'utilizzatore”

• PUÒ ESSERE A TEMPO INDETERMINATOa) per servizi di consulenza e assistenza nel settore

informaticob) per servizi di pulizia, custodia, portineria; c) per servizi di trasporto di persone e di trasporto e

movimentazione di macchinari e merci; e) per attività di consulenza, programmazione, sviluppo

organizzativo, gestione, ricerca e selezione del personale;

f) per attività di marketing, analisi di mercato, g) per la gestione di call-center, nonché per l'avvio di

nuove imprese nelle aree Obiettivo 1 di cui al RegCE n. 1260/1999

i) in tutti gli altri casi previsti dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati da associazioni comparativamente più rappresentative.

(1) Il contratto di somministrazione

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Somministrazione a termineSomministrazione a tempo

indeterminato

La possibile equivalenza

funzionale delle due modalità di

somministrazione per ricoprire posti di

lavoro “stabili”?

“La somministrazione di lavoro a tempo determinato è ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attività dell'utilizzatore”

anche seriferibili all'ordinaria

attività dell'utilizzatore”

Manca un esplicito divieto di reiterare

contratti temporanei di somministrazione

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Forma del contratto di somministrazione

• Forma scritta richiesta ad substantiam

• L'assenza di forma scritta determina la nullità del

contratto di somministrazione e l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato alle

dipendenze dell'utilizzatore

(art. 21, co. 4)

Difficoltà per il lavoratore di

venire a conoscenza della

mancata pattuizione in

forma scritta del contratto di

somministrazione, al quale lui è

estraneo

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L’inserimento dei lavoratori somministrati nell’impresa

(I)• NELLA SOMMINISTRAZIONE A

TEMPO DETERMINATO

La individuazione di limiti quantitativi di

utilizzazione della somministrazione a tempo determinato è affidata ai

contratti collettivi stipulati da sindacati

comparativamente più rappresentativi in

conformità alla disciplina di cui al decreto 368/2001

• NELLA SOMMINISTRAZIONE A

TEMPO INDETERMINATO

Nessun limite

QUANTI?

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L’inserimento dei lavoratori somministrati nell’impresa (II)“In caso di contratto di

somministrazione, il prestatore di lavoro non è computato nell'organico

dell'utilizzatore ai fini della applicazione di normative

di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione

per quelle relative alla materia dell'igiene e della

sicurezza sul lavoro” (Art. 22.5)

CON QUALI EFFETTI SULLA

DIMENSIONSIONE

GIURIDICA DELL’IMPRES

A?

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L’inserimento dei lavoratori somministrati nell’impresa (III)

Il contratto di somministrazione di lavoro è vietato:

• a) per la sostituzione di lavoratori in sciopero; • b) presso unità produttive nelle quali si sia

proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni, ovvero nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, che interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni

• c) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi del decreto 626/94

QUANDO NON SI PUO?

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• PUÒ ESSERE A TERMINEIn caso di somministrazione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra

somministratore e prestatore di lavoro è soggetto alla disciplina di cui al decreto

legislativo 368/2001, per quanto compatibile, e in ogni caso con esclusione delle

disposizioni di cui all'articolo 5, commi 3 e 4. Il termine inizialmente posto al contratto di lavoro può in ogni caso essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto

(2) IL CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO, CONCLUSO FRA L’AGENZIA

DI SOMMINISTRAZIONE E IL LAVORATORE

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• PUÒ ESSERE A TEMPO INDETERMINATO

In caso di somministrazione a tempo indeterminato i rapporti di lavoro tra somministratore e prestatori di lavoro

sono soggetti alla disciplina generale dei rapporti di lavoro di cui al codice civile e

alle leggi speciali. Anche part-time, inserimento, ripartito,

intermittente, etc…?

(2) IL CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO, CONCLUSO FRA L’AGENZIA

DI SOMMINISTRAZIONE E IL LAVORATORE

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1) con un contratto di somministrazione a

tempo indeterminato e un corrispondente contratto di lavoro a tempo indeterminato

2) ancora con un somministrazione a tempo indeterminato cui però l’agenzia faccia fronte con un lavoratore a termine “rinnovato” o prorogato

3) con una serie contratti di somministrazioni a tempo determinato cui l’agenzia faccia fronte con un unico contratto di lavoro a tempo indeterminato4) con una serie di contratti di somministrazioni a tempo determinato, cui l’agenzia faccia fronte con una serie di rapporti a termine con il medesimo lavoratore

Un utilizzo indiretto di lavoratori adibiti a postazioni “stabili” potrebbe essere realizzato

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Il consolidamento del rapporto di lavoro con l’utilizzatore

In caso di somministrazione di lavoro a tempo determinato è nulla ogni clausola diretta a limitare, la facoltà dell'utilizzatore di assumere il lavoratore

La disposizione non trova

applicazione nel caso in cui al lavoratore sia

corrisposta una adeguata indennità

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Il trattamento dei lavoratori somministrati

1. I lavoratori dipendenti dal somministratore hanno diritto a un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore, a parità di mansioni svolte.

2. La disposizione non trova applicazione con riferimento ai contratti di somministrazione conclusi da soggetti autorizzati nell'ambito di specifici programmi di formazione, inserimento e riqualificazione professionale erogati a favore dei lavoratori svantaggiati

L'utilizzatore è obbligato in solido con il somministratore

Il problema del lavoratore comparabile

Un’idea di fondo della riforma: accrescere l’occupabilità di categorie deboli attraverso una deviazione dal principio di uguaglianza

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Le sanzioniArt. 27. -

Somministrazione irregolare

Quando la somministrazione di lavoro avvenga al di fuori dei limiti…

il lavoratore può chiedere la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze dell’utilizzatore

• in mancanza delle causali di ammissibilità• in situazioni nelle quali essa era vietata• effettuata da impresa non autorizzata; • per un numero di lavoratori eccedenti quelli indicati nel contratto; • con violazione degli obblighi di valutazione dei rischi

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• Art. 28. - Somministrazione fraudolenta

Quando la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere

norme inderogabili, somministratore e

utilizzatore sono puniti con una ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto

e ciascun giorno di somministrazione.

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Interposizioni lecite e illecite nei rapporti di lavoro dopo la l. 196/97…

Area del divieto di interposizione nei rapporti di lavoro Area della legittimità

dell’interposizione nelrapporto di lavoro:Il lavoro interinale

…dopo il d.lg. 276/03

Area della legittimitàdell’interposizione nel

rapporto di lavoro:il lavoro somministrato,

a termine e a tempo

indeterminato

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?Esiste ancora un’area

di interposizione illecita nei rapporti

di lavoro?

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Video tratto da un servizio trasmesso dall’emittente LA7 nel corso della trasmissione

Exit dell’8 ottobre 2008http://www.la7.it/approfondimento/dettaglio.asp?prop=repliche&video=17596(dal minuto 3.25 al minuto 16.30 del video)

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L’utilizzo di prestazioni di lavoro rese da

dipendenti altrui quando il fornitore NON è un’agenzia di lavoro interinale

(oggi di somministrazione)

InterposizioneIllecita, appalti,

esternalizzazioni, nell’epoca della “disintegrazione

verticale”dell’impresa

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Il contesto organizzativo

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L’impresa tradizionale

Promozione vendite(contratti di agenzia)

Pulizia emanutenzione(contratti di appalto)

Produzione (rapportidi lavorosubordinato)

Approvvigionamentodi materiali (contrattidi fornitura)

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Gestione magazzino

Gestioneamministrativa e

contabile delpersonale

Pubblicità

Ricerche di mercato

Progettazione

Recupero crediti

Distribuzione

Revisionebilanci

VigilanzaReti informatiche

Puliziaetc…

PRODUZIONE

L’impresa “segmentata”

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La fisiologia dell’esternalizzazione: l’appalto di servizi

L’esternalizzazione non si traduce in una mera fornitura di manodopera (che sarebbe illecita) quando l’appaltatore:•è un vero imprenditore•che si obbliga a realizzare un servizio

Art. 1655 c.c.

L’appalto è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio”

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Il problema principale, oggi

Gli appalti di servizi

continuativi a bassa

intensità organizzativa

(o servizi “personali”)

Attività il cui svolgimento non presuppone alcun sostrato materiale

e che possono dunque svolgersi

anche senza un’aziendaintesa come

insieme di beni idonei all’esercizio di un’impresa (art.

2555)

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Nel caso dei servizi a bassa intensità

organizzativa,l’attività si identifica

essenzialmente con la manodopera

utilizzata per svolgerla

In questi casi, come si fa a

distinguere la fornitura del

servizio (lecito) dalla mera fornitura di personale (illecito)?

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Im presa esternalizzante

Addetti a lla produzione Addetti a lla vendita Addetti a lla am m inistrazione

D irezione

Trasferimentodi ramo d’azienda(art. 2112 c.c.)

Società di “service” fornitrice di servizi di amministrazione aziendale

Im presa esterna lizzante

Addetti a lla produzione Addetti a lla vendita

D irezione

Società di “service” fornitrice di

servizi di amministrazione

aziendale

Appalto diservizi di

amministrazioneaziendale(art. 1655)

Im presa esternalizzante

Addetti a lla produzione Addetti a lla vendita Addetti a lla am m inistrazione

D irezione

Non più dipendenti dall’impresa

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Nuovo appalto di servizi e staff leasing: due

fattispecie “in concorrenza”?

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Un possibile criterio indicato in giurisprudenza

“Gli appalti leciti di servizi sono quelli che

pur espletabili con mere prestazioni di mano d’opera,

costituiscano un servizio in sé, svolto con gestione autonoma dell’appaltatore e purché l’intervento di controllo dell’appaltante si esplichi

sull’attività dell’appaltatore e non sulle persone da questo dipendenti”

L’elemento distintivo tra

appalto di servizi e

fornitura di manodopera è l’esercizio del potere direttivo

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La riforma

(art. 29)Il contratto di appalto si distingue dalla

somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da

parte dell'appaltatore

L’elemento distintivo è l’esercizio del potere direttivo

che può anche risultare - in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto - dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori