40
FORNITURA DI CAPACITÀ TRASMISSIVA SU BLOCCO DI DIFFUSIONE DIGITALE TERRESTRE DI RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. La Rai Radiotelevisione Italiana s.p.a., concessionaria del Servizio Pubblico Radiotelevisivo ai sensi dell’art. 20, comma 1, della legge 3 maggio 2004, n. 112, invita gli operatori indipendenti abilitati alla sperimentazione di trasmissioni televisive e servizi della società dell’informazione in tecnica digitale, ovvero titolari di autorizzazione in ambito nazionale per la fornitura dei programmi televisivi e dati destinati alla diffusione in tecnica digitale su frequenze terrestri, a formulare offerte per l’utilizzazione di una quota di capacità trasmissiva, pari a 4,75 Mbit/s (la “Capacità Disponibile”), che la Rai –ai sensi dell’articolo 2bis, comma 1, del Decreto Legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito nella Legge 20 marzo 2001, n. 66– mette a disposizione sul proprio blocco di diffusione in tecnica digitale non destinato alla diffusione del Servizio Pubblico.

Document

Embed Size (px)

DESCRIPTION

http://www.monitor-radiotv.com/ft/digitalerai.doc

Citation preview

Page 1: Document

FORNITURA DI CAPACITÀ TRASMISSIVA SU BLOCCO DI DIFFUSIONE DIGITALE TERRESTRE DI RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.

La Rai Radiotelevisione Italiana s.p.a., concessionaria del Servizio Pubblico Radiotelevisivo ai sensi dell’art. 20, comma 1, della legge 3 maggio 2004, n. 112, invita gli operatori indipendenti abilitati alla sperimentazione di trasmissioni televisive e servizi della società dell’informazione in tecnica digitale, ovvero titolari di autorizzazione in ambito nazionale per la fornitura dei programmi televisivi e dati destinati alla diffusione in tecnica digitale su frequenze terrestri, a formulare offerte per l’utilizzazione di una quota di capacità trasmissiva, pari a 4,75 Mbit/s (la “Capacità Disponibile”), che la Rai –ai sensi dell’articolo 2bis, comma 1, del Decreto Legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito nella Legge 20 marzo 2001, n. 66– mette a disposizione sul proprio blocco di diffusione in tecnica digitale non destinato alla diffusione del Servizio Pubblico.

Page 2: Document

DISCIPLINARE DI GARA

1. INFORMAZIONI PRELIMINARI

A pena di esclusione dal procedimento, i soggetti interessati (gli “Offerenti”) dovranno presentare un’offerta vincolante -e irrevocabile per un periodo di tre mesi- (l’“Offerta”), comprensiva di tutta la documentazione indicata nel seguito del presente Disciplinare e conformemente ai termini di seguito illustrati e a quanto previsto nel contratto annesso sub Allegato A al presente Disciplinare (il “Contratto”), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare. Si precisa che le Offerte potranno essere presentate anche attraverso raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi, associazioni in partecipazione, gruppi europei di interesse economico.

Il segnale trasmesso dal MUX B sarà il medesimo sull’intero territorio coperto da detto blocco e non sarà possibile procedere ad una differenziazione delle emissioni su base locale (regionale, provinciale o per bacino di utenza). In particolare e ove tecnicamente possibile mantenendo una buona qualità dell’emissione (SDTV - Standard Definition Television), i soggetti aggiudicatari (gli “Aggiudicatari”) potranno allocare non più del venticinque per cento della capacità trasmissiva loro assegnata per la fornitura di dati e/o informazioni, fermo restando che in ogni caso questi dovranno essere necessariamente accessori alla fruizione di contenuti televisivi trasmessi dall’Aggiudicatario.

Si precisa inoltre, a fini di valutazione dell’opportunità di presentare un’Offerta, che

(i) il Corrispettivo sarà in ogni caso suscettibile di incremento per il secondo anno, come previsto all’articolo 5.2 del Contratto.

(ii) l’utilizzo della capacità trasmissiva avrà una durata di due anni a decorrere dalla sottoscrizione del Contratto, fermo restando che dovrà in ogni caso cessare al momento della attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale;

(iii) l’utilizzo della capacità trasmissiva dovrà essere destinato alla diffusione di programmi televisivi in ambito nazionale;

(iv) resta in ogni caso ferma la facoltà di Rai di non procedere ulteriormente nella Selezione.

2. COMPONENTI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

Rai procederà alla selezione (la “Selezione”) delle Offerte sulla base di criteri di pari opportunità ispirati, conformemente alle prescrizioni di legge e dell’autorità di regolamentazione, a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie.

In particolare, si precisa che la Selezione si baserà

Page 3: Document

(i) sulla verifica preliminare da parte di una commissione giudicatrice all’uopo nominata dal Direttore Generale di Rai del possesso da parte degli Offerenti di taluni requisiti (i “Requisiti Essenziali”), cosicché gli Offerenti che ne risulteranno privi verranno esclusi dalla Selezione, e

(ii) sulla valutazione, da parte della medesima Commissione di talune componenti (il profilo editoriale e il corrispettivo offerto dall’Offerente), come meglio descritte nel seguito del presente disciplinare.

a) Requisiti Essenziali

Le Offerte dovranno contenere, a pena di immediata esclusione dalla Selezione:

(i) la sottoscrizione del legale rappresentante dell’Offerente;

(ii) evidenza dell’abilitazione alla sperimentazione ai sensi dell’articolo 33 dell’allegato A alla delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 435/01/CONS; ovvero, copia del provvedimento di autorizzazione alla fornitura di contenuti televisivi rilasciato dal Ministero delle Comunicazioni ai sensi dell’art. 2, comma 9, dell’allegato A alla delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 435/01/CONS; ovvero, dichiarazione debitamente sottoscritta dal legale rappresentante dell’Offerente circa il possesso dei requisiti per la fornitura di contenuti televisivi ai sensi della normativa vigente;

(iii) certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, comprensivo del nullaosta antimafia, ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252; ovvero certificato equipollente per soggetti con sede in un altro Stato dello Spazio Economico Europeo o in uno Stato che pratichi un trattamento di effettiva reciprocità nei confronti dei soggetti italiani;

(iv) dichiarazioni debitamente sottoscritte da parte di ciascuno degli amministratori e dei legali rappresentanti dell’Offerente di non aver riportato alcuna condanna irrevocabile a pena detentiva per delitto non colposo superiore a sei mesi e di non essere sottoposti a misure di sicurezza o di prevenzione;

(v) dichiarazione debitamente sottoscritta dal legale rappresentante circa il fatto che l’Offerente è un fornitore di contenuti indipendente, cioè editore di palinsesti destinati alla televisione digitale terrestre non riconducibile direttamente o indirettamente agli operatori di rete (indipendentemente dal fatto che questi ultimi siano qualificabili come tali in ragione

Page 4: Document

della abilitazione all’installazione/esercizio/fornitura di una rete di comunicazione elettronica su frequenze terrestri nell’ambito della sperimentazione) ovvero non in rapporto di controllo o di collegamento con i suddetti operatori di rete ai sensi dell’art. 2, commi 16, 17 e 18, della legge n. 249/97 e dell’art. 2359, comma 3, codice civile;

(vi) l’impegno dell’Offerente a conformarsi, per l’intera durata del contratto di affitto di capacità trasmissiva, alle prescrizioni e requisiti per i fornitori di contenuti televisivi previsti nella regolamentazione vigente;

L’Offerente dovrà altresì costituire a garanzia della Offerta, e a pena di esclusione della medesima, un deposito cauzionale mediante versamento presso il c/c 000006008151, ABI 03002, CAB, 01015, CIN H, intrattenuto presso la Banca di Roma, sede di Torino, ovvero per mezzo di fideiussione bancaria (la “Garanzia”) a prima richiesta e senza facoltà di opporre eccezioni relative al rapporto garantito, nel testo predisposto da Rai (Allegato B), rilasciata da un primario istituto di credito scelto da -o di gradimento di- Rai, pari al dieci per cento del Corrispettivo offerto per il primo anno di durata del Contratto. Agli Offerenti che non risulteranno aggiudicatari della capacità trasmissiva, la Garanzia sarà restituita entro 30 giorni dalla data di trasmissione della comunicazione di Rai di cui al punto 8 della presente richiesta di Offerta, mentre la Garanzia prestata dagli Aggiudicatari sarà trattenuta da Rai in attesa di costituzione della garanzia prevista all’articolo 7 del Contratto.

In caso di partecipazione alla Selezione attraverso raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi, associazioni in partecipazione, gruppi europei di interesse economico, le sopraindicate dichiarazioni, documentazione e garanzie dovranno essere prodotte da ciascuno dei soggetti partecipanti a tali raggruppamenti.

b) Valutazione delle Offerte

Una volta appurato il possesso da parte degli Offerenti dei Requisiti Essenziali, la Selezione si baserà sulla valutazione congiunta di due elementi:

(i) il profilo editoriale ed industriale di riferimento degli Offerenti, e

(ii) l’entità del corrispettivo totale offerto per ciascun anno di durata del Contratto dal singolo Offerente (il “Corrispettivo”) per la capacità trasmissiva richiesta (la “Capacità Richiesta”), da calcolarsi moltiplicando il canone offerto per Mbit/s per la Capacità Richiesta.

Con riferimento alla prima componente di valutazione, la Commissione effettuerà un esame approfondito ed analitico ai fini

Page 5: Document

dell’attribuzione del punteggio, in cui assumeranno rilievo –inter alia- la quantità e la varietà di tipologie dei contenuti di particolare valore (come definiti nella delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 253/04/CONS), e quindi l’eventuale impegno degli Offerenti ad utilizzare, in caso di aggiudicazione all’esito della Selezione, la capacità trasmissiva per la trasmissione di un programma che risponda ai criteri di cui all’articolo 3 (Contenuti di particolare valore nell’ambito del sistema televisivo nazionale) della suddetta delibera n. 253/04/CONS.

Si precisa pertanto che ciascun Offerente dovrà allegare alla propria Offerta un progetto debitamente sottoscritto dal legale rappresentante (il “Progetto Editoriale ed Industriale”) che indichi in modo dettagliato i seguenti elementi (fermo restando che in ogni caso, la Commissione potrà chiedere chiarimenti o correzione di errori formali attinenti a quanto richiesto per la valutazione del Progetto Editoriale ed Industriale):

(i) tipologia e durata giornaliera di programmazione e composizione del palinsesto nei vari tipi di programmazione con riferimento, in particolare, ai seguenti profili:

- quota di contenuti di particolare valore;

- quota di programmi di informazione;

- quota di programmi autoprodotti;

- quota di programmi a carattere informativo; numero di edizioni quotidiane di telegiornali in relazione alla loro durata complessiva;

- quota di programmi culturali, formativi e dedicati ai minori;

- quota di programmazione fruibile da persone portatrici di handicap sensoriale;

- quota di programmi di prima trasmissione;

- numero di ore di trasmissione media non destinate alla pubblicità;

(ii) progetto, ove del caso, di condivisione statica e/o dinamica della capacità trasmissiva con altri fornitori indipendenti di contenuti televisivi;

(iii) indicazione delle modalità di consegna del segnale a Rai, consegna che dovrà avvenire a cura e spese dell’Aggiudicatario in via Teulada, 66, Roma, secondo i criteri di cui all’Allegato 3 dello schema contrattuale unito alla presente lettera e quindi all’Offerta;

Page 6: Document

(iv) descrizione delle esperienze maturate nel settore radiotelevisivo da parte dell’Offerente e dei relativi amministratori, legali rappresentanti, direttori dei programmi e testate giornalistiche.

Con riferimento alla seconda componente di valutazione, ed anche al fine di consentire il rispetto dei criteri per l’assegnazione della capacità trasmissiva riservata a terzi ai sensi della normativa vigente, ciascun Offerente dovrà indicare

(i) la complessiva capacità trasmissiva richiesta in Mbit/s, fermo restando che:

- la capacità trasmissiva massima che verrà assegnata da Rai, e quindi richiedibile da parte degli Offerenti è pari a 4,75 Mbit/s; e

- Rai potrà assegnare l’intera capacità trasmissiva pari a 4,75 Mbit/s ad un unico soggetto Offerente.

(ii) il Corrispettivo offerto, indicato in Euro per Mbit/s;

(iii) la propria eventuale disponibilità alla condivisione statica e/o dinamica della capacità trasmissiva con altri fornitori di contenuti televisivi.

Peraltro, nell’ottica di una completa ed efficiente allocazione della Capacità Disponibile, qualora all’esito della selezione finale degli Aggiudicatari non risultasse comunque allocata l’intera Capacità Disponibile, l’eventuale capacità residua verrà offerta agli Aggiudicatari medesimi in proporzione alla quantità loro assegnata ovvero in secondo luogo sulla base delle ulteriori richieste da questi formulate.

Si precisa che la base annua minima di offerta ai fini dell’aggiudicazione da parte di Rai è pari a Euro 850.000,00 per Mbit/s, suscettibile di incremento per il secondo anno, con conseguente revisione automatica del predetto corrispettivo, sulla base di parametri oggettivi in conseguenza dello sviluppo della rete e dell’aumento di copertura di territorio e di popolazione.

Ai fini della quantificazione del corrispettivo, ciascun Offerente dovrà inoltre considerare che:

(i) la capacità trasmissiva sarà concessa nell’ambito di un blocco di diffusione con copertura del territorio nazionale che raggiunga almeno il 70% della popolazione;

(ii) la consegna del segnale in formato PAL e/o SDI dovrà essere effettuata a cura e spese del fornitore di contenuti aggiudicatario presso Rai, Roma, Via Teulada, 66;

Page 7: Document

(iii) il cosiddetto multiplexaggio del segnale ed il trasporto del medesimo ai singoli impianti di diffusione dislocati sul territorio sarà effettuato dalla Rai;

(iv) il segnale diffuso si conformerà a quanto previsto per il DVB-T (Terrestrial Digital Video Broadcasting, come specificato nello standard ETS 300-744 dell’European Telecommunication Standards Institute (ETSI) Standard “Digital broadcasting systems for television sound and data services; framing structure, channel coding and modulation”) ed alla regolamentazione e raccomandazioni tecniche applicabili.

3. Procedimento di Selezione

Prima di procedere all’apertura dei plichi contenenti le Offerte, la Commissione determinerà i punteggi attribuibili ai partecipanti in relazione alle sopra indicate componenti di valutazione. Peraltro, con riferimento alla suddivisione del punteggio fra i sopra indicati elementi di valutazione, si rende sin d’ora noto che:

(i) il Progetto Editoriale ed Industriale avrà un’incidenza pari al settanta per cento; e

(ii) il Corrispettivo avrà un’incidenza pari al trenta per cento (all’uopo, si precisa che a parità di corrispettivo Offerto, verranno favorite le Offerte in cui venga richiesta la maggiore capacità trasmissiva in termini di Mbit/s, ferma restando la soglia di capacità massima richiedibile di 4,75 Mbit/s).

Rai invierà a ciascun Offerente una comunicazione relativa all’esito della propria Offerta (che costituirà per gli eventuali Aggiudicatari la “Comunicazione di Aggiudicazione”). Gli Aggiudicatari saranno tenuti a sottoscrivere il Contratto entro 30 giorni dal ricevimento di tale comunicazione.

Al riguardo, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a), n. 2 e art. 2, comma 2, della delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 136/05/CONS, dell’art. 28, comma 1, della delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 435/01/CONS e dell’art. 7, comma 2, della delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (l’“Autorità”) n. 253/04/CONS, Rai procederà alla comunicazione preventiva della presente procedura e del Contratto.

Qualora l’Autorità, con provvedimento esecutivo o altra forma di intervento, disponesse modifiche o integrazioni di talune disposizioni del Contratto, in ordine alle quali non si raggiungesse accordo tra le parti circa la prosecuzione del rapporto negoziale, è riconosciuta a Rai la facoltà di recedere dal Contratto stesso mediante avviso per raccomandata A.R.

Si precisa, peraltro, che la conclusione del Contratto non costituirà in alcun modo un valido motivo di affidamento dell’Aggiudicatario in ordine alla rinnovazione del rapporto, ovvero alla fruizione di condizioni particolari previste nel Contratto medesimo, successivamente alla sua scadenza.

Page 8: Document

***

Tanto premesso, e restando in ogni caso ferma la facoltà della Rai di non procedere ulteriormente nella presente selezione, gli Offerenti sono invitati a trasmettere la propria Offerta a Rai in un plico chiuso e sigillato che contenga tutta la documentazione ed i dati sopra indicati (tutti previsti a pena di esclusione, anche ove ciò non sia espressamente previsto), oltre a:

(i) l’impegno dell’Offerente a conformarsi, per l’intera durata del contratto di affitto di capacità trasmissiva, alle prescrizioni e requisiti per i fornitori di contenuti televisivi previsti nella regolamentazione vigente;

(ii) l’indicazione che l’Offerta deve intendersi vincolante per l’Offerente e l’impegno da parte del medesimo Offerente a tenerla ferma per un periodo di tre mesi dalla sua presentazione a Rai e per l’effetto l’impegno, in caso di aggiudicazione, a:

- costituire la garanzia prevista all’articolo 7 del Contratto (garanzia bancaria autonoma irrevocabile, a prima richiesta e senza facoltà di opporre eccezioni relative al rapporto garantito, rilasciata da un primario istituto di credito scelto da -o di gradimento di- Rai, nel testo predisposto da Rai, per un importo pari al Corrispettivo dovuto per il primo anno) entro quindici giorni dalla Comunicazione di Aggiudicazione;

- sottoscrivere il Contratto inderogabilmente entro 30 giorni dalla data di ricezione della Comunicazione di Aggiudicazione da parte di Rai, senza alcuna modifica che non sia l’inserzione degli elementi identificativi dell’Offerta e dell’Offerente;

- corrispondere il Corrispettivo (come eventualmente maggiorato a partire dal secondo anno in base a quanto previsto nel Contratto) nei modi e tempi previsti dal Contratto;

- dare evidenza a Rai del possesso dei titoli abilitativi richiesti per la fornitura di contenuti televisivi attraverso la capacità trasmissiva aggiudicata;

- consegnare il segnale a Rai, od a sua controllata previa indicazione di Rai, inderogabilmente venti (20) giorni prima della sottoscrizione del Contratto, secondo le modalità che verranno indicate nella Comunicazione di Aggiudicazione.

Il suddetto plico dovrà essere presentato –a pena di esclusione– entro le ore 13:30 del 13 giugno 2005, a RAI – Radiotelevisione Italiana S.p.A., viale Mazzini 14 – 00195 Roma, Direzione Affari Legali e Societari, che ne rilascerà attestazione di ricezione. Sul plico dovranno essere apposte la denominazione dell’Offerente e la dicitura “Selezione di uno o più soggetti cui concedere l’utilizzo di una quota di capacità trasmissiva su blocco di diffusione in tecnica digitale su frequenze terrestri predisposto dalla Rai – Offerta”.

Page 9: Document

ALLEGATO A

MODELLO DI CONTRATTO

*** *** ***

ACCORDO

TRA

RAI – RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A., con sede legale in Viale Mazzini 14 – 00195 Roma, numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma e codice fiscale n. 06382641006, capitale sociale interamente versato di Euro 242.518.100,00, in persona di [] (di seguito “RAI”)

E

[XYZ], sede legale ……….. e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di …. n. ……….., capitale sociale di Euro ………., in persona del legale rappresentante ……. (di seguito “XYZ”),

(di seguito anche le “Parti”)

PREMESSO CHE

a) RAI è concessionaria in esclusiva del servizio pubblico di diffusione circolare di programmi radiofonici e televisivi sull’intero territorio nazionale in forza della legge 3 maggio 2004, n. 112, art. 20, comma 1, e della vigente Concessione ed accessiva Convenzione, stipulata con il Ministero delle Comunicazioni, già Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni in data 15 marzo 1994, approvate con D.P.R. del 28 marzo 2004;

b) RAI dispone di due blocchi di diffusione radiotelevisiva in tecnica digitale terrestre, l’uno riservato alla diffusione di trasmissioni di pubblico servizio (“Multiplex A”), e l’altro non riservato (“Multiplex B”);

c) l’art. 2bis, comma 1, del decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5, recante disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi, convertito con modificazioni con legge 20 marzo 2001, n. 66, prevede che “ciascun soggetto che sia titolare di più di una concessione televisiva deve riservare, in ciascun blocco di programmi e servizi diffusi in tecnica digitale, pari opportunità e comunque almeno il quaranta per cento della capacità trasmissiva del medesimo blocco di programmi e servizi a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie, per la sperimentazione da parte di altri soggetti che non siano società controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 2, commi 17 e 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249, compresi quelli già operanti da satellite ovvero via cavo e le emittenti concessionarie che non abbiano ancora raggiunto la copertura minima ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della medesima legge 31 luglio 1997, n. 249”;

Page 10: Document

d) il Consiglio di Amministrazione di RAI, nella seduta del 3 maggio 2005, ha deliberato di dare mandato al Direttore Generale di RAI “di procedere agli adempimenti necessari per formulare una nuova procedura di gara per bandi pubblici con riguardo alla residua capacità trasmissiva in digitale terrestre”;

e) RAI, in conformità alla normativa vigente, ha messo a disposizione una quota di riserva di capacità trasmissiva del proprio Multiplex B, non destinato alla programmazione di pubblico servizio, pari a 4,75 Mbit/s, nei confronti dei soggetti in possesso dei requisiti necessari per la sperimentazione del servizio di diffusione televisiva in tecnica digitale terrestre;

f) con bando pubblicato sul sito web www.rai.it in data 12 maggio 2005, RAI ha attivato un procedimento diretto all’assegnazione di tale riserva di capacità trasmissiva a soggetti in possesso dei requisiti di legge;

g) XYZ ha formulato la propria Offerta irrevocabile e vincolante (Allegato 1), nei termini e alle condizioni previsti nella Documentazione di Gara;

h) in data … … 2005 RAI ha comunicato in via preventiva all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (l’“Autorità”) gli atti e le attività relativi all’espletamento della selezione per l’assegnazione di una quota di capacità trasmissiva digitale terrestre del MUX B, ai sensi degli articoli 28, delibera AGCOM n. 435/01/CONS, 7, delibera AGCOM n. 253/04/CONS, 1 e 2, delibera AGCOM n. 136/05/CONS;

i) RAI, esaminate le caratteristiche editoriali, economiche ed industriali previa elaborazione dei criteri di selezione, ha deliberato l’aggiudicazione ad XYZ della capacità trasmissiva pari a … Mbit/s;

j) XYZ in data [], e quindi 20 giorni prima della sottoscrizione del presente Contratto, così come richiesto dalla Comunicazione di Aggiudicazione, ha consegnato, a propria cura e spese, a RAI il segnale idoneo ad avviare le trasmissioni digitali terrestri;

k) RAI e XYZ intendono, pertanto, stipulare un contratto per la fornitura di capacità trasmissiva e prestazione di servizi accessori ai fini della diffusione dei programmi televisivi di XYZ sul Multiplex B;

tanto premesso, le Parti convengono quanto segue:

ART. 1 – PREMESSE E ALLEGATI

1.1 Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente accordo (l’“Accordo”) e si intendono integralmente richiamate.

ART. 2 – OGGETTO

2.1 Il presente Accordo ha ad oggetto la fornitura da RAI a XYZ, ai termini e condizioni di seguito previsti, del seguente servizio (il “Servizio”):

Page 11: Document

(a) messa a disposizione di una capacità trasmissiva pari a [] Mbit/s sul Multiplex B (la “Capacità”);

(b) prestazione, anche mediante l’ausilio di soggetti terzi, dei servizi tecnici necessari per consentire la presa in carico del segnale di XYZ, la relativa multiplazione e contribuzione agli impianti trasmissivi del Multiplex B e la successiva diffusione in tempo reale mediante gli stessi.

XYZ si impegna ad utilizzare effettivamente il Servizio, ad alimentare il segnale da diffondere in conformità alle prescrizioni tecniche di cui al successivo articolo 3.5 e a diffondere mediante il Servizio contenuti televisivi e connessi dati e informazioni all’utenza.

2.2 RAI dichiara e XYZ prende atto del fatto che il blocco di diffusione del Multiplex B, sul quale verrà fornita la Capacità a XYZ, ospiterà programmi di RAI e/o – a totale discrezione di RAI– di altri fornitori di contenuti in concomitanza con XYZ.

ART. 3 – CARATTERISTICHE TECNICHE E COPERTURA DEL MULTIPLEX B, MODALITÀ DI CONSEGNA DEL SEGNALE A RAI

3.1 Il Servizio sarà fornito in linea con le modalità tecniche indicate nell’Allegato 2 al presente Accordo, fermo restando che RAI potrà adottare modifiche per procedere ad ottimizzazioni tecniche del blocco o allinearsi a standard o prescrizioni tecniche nazionali o internazionali e che ciò potrà comportare la risintonizzazione degli apparati degli utenti che, mediante la Capacità, accedano ai contenuti di XYZ.

3.2 RAI garantisce che il segnale diffuso dal Multiplex B (e, quindi, il Servizio) raggiunge almeno il 70% della popolazione italiana (la “Copertura Minima Popolazione”) quantificata sulla base delle rilevazioni ufficiali dell’Istituto Nazionale di Statistica A fini di chiarezza, XYZ dichiara di essere edotta del fatto che il segnale del Multiplex B e la percentuale di popolazione raggiunta non sono distribuiti omogeneamente sul territorio nazionale; a tal fine, l’Allegato 3 contiene una illustrazione di massima della copertura territoriale attuale del Multiplex B.

3.3 XYZ dà atto di essere consapevole che, in ragione dell’attuale fase di avvio dell’esercizio del Multiplex B:

(a) RAI potrebbe dover effettuare modifiche, anche rilevanti, degli impianti e dei siti di trasmissione che, ferma restando la garanzia di copertura di cui all’articolo 3.2 che precede, potrebbero comportare significative alterazioni rispetto alle aree attualmente coperte dal Multiplex B, con conseguente impatto sulla dislocazione della popolazione effettivamente raggiunta;

(b) la circostanza che il Multiplex B ospiti e ospiterà anche canali e servizi RAI, costituisce garanzia adeguata per XYZ anche in rapporto al Corrispettivo contrattualmente previsto;

(c) in nessun caso il Servizio sarà né potrà essere prestato utilizzando, in tutto o in parte, il Multiplex A e i relativi apparati.

Page 12: Document

3.4 XYZ, a propria cura e spese, sarà tenuta ad alimentare a RAI il segnale (il “Segnale”) da diffondere mediante il Servizio, e per tutto il corso di esso senza interruzioni o sospensioni, nel pieno rispetto delle prescrizioni e modalità tecniche di cui all’Allegato 2.

ART. 4 - DURATA

4.1 Il presente Accordo sarà efficace tra le Parti per un periodo di due (2) anni dalla sottoscrizione. E’ esclusa qualsivoglia forma di recesso unilaterale anticipato di XYZ.

4.2 In deroga a quanto previsto al primo periodo dell’articolo 4.1, il presente Accordo sarà automaticamente e anticipatamente risolto qualora, prima del suddetto termine di due anni, venisse data effettiva attuazione al piano nazionale delle frequenze televisive in tecnica digitale, a partire dalla data di ricezione della comunicazione formale dalla parte interessata, comunicazione da effettuarsi mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

ART. 5 - CORRISPETTIVO

5.1 A fronte del Servizio, XYZ pagherà a RAI un corrispettivo annuale (il “Corrispettivo”) pari ad Euro [], da pagarsi in quattro rate trimestrali anticipate per ciascuno dei due anni di durata del presente Accordo.

5.2 In relazione al secondo anno di durata, RAI avrà diritto ad una maggiorazione del Corrispettivo per tener conto della maggiore copertura della popolazione del Multiplex B rispetto alla Copertura Minima Popolazione. Al fine di determinare l’incremento del Corrispettivo, sarà onere di RAI fornire a XYZ una attestazione circa la eventuale ulteriore copertura raggiunta entro il [] (la “Attestazione Copertura”), sulla base della documentazione trasmessa all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni [e al Ministero delle comunicazioni], e il Corrispettivo verrà rideterminato in base alla formula:

C1 = C0 / P0 * P1

per la quale

C0 = Corrispettivo;

C1 = Corrispettivo all’esito della maggiorazione;

P0 = Copertura Minima Popolazione;

P1 = percentuale di copertura della popolazione comunicata da RAI mediante la Attestazione Copertura.

5.3 Al Corrispettivo dovranno essere applicate le eventuali tasse e imposte dovute.

ART. 6 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Page 13: Document

6.1 RAI emetterà le fatture per i Servizi con cadenza trimestrale anticipata, non prima di trenta (30) giorni dall’inizio di ciascun trimestre di durata dell’Accordo. A tal fine, i dati di XYZ per la fatturazione sono i seguenti:

[]

[]

6.2 Il pagamento dei corrispettivi dovuti sarà effettuato entro trenta (30) giorni dalla data della relativa fattura emessa da Rai, sul conto corrente n. 000006008151 ABI 03002 CAB 01015 CIN H intrattenuto presso la Banca di Roma Sede di Torino, salvo il primo versamento che dovrà avvenire contestualmente alla sottoscrizione del contratto mediante presentazione di assegni circolari intestati a RAI Radiotelevisione italiana Spa.

6.3 In caso di ritardato pagamento, fermo restando quanto previsto al successivo art 14.1, XYZ è tenuta alla corresponsione di interessi calcolati applicando un tasso di mora pari al corrente saggio di interesse BCE - attualmente 2,09% - comunicato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze all'inizio di ogni semestre, maggiorato di 2 punti percentuali e previa emissione di regolare fattura concernente tali interessi.

ART. 7 - GARANZIA

7.1 XYZ si obbliga a mantenere in vigore in favore di RAI una garanzia (il “Performance Bond”) per la corretta esecuzione e totale adempimento del presente Accordo e del risarcimento di qualsivoglia danno derivante dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni ivi previste, anche per quanto attiene all’obbligo di consegna ed alimentazione del Segnale.

7.2 Il Performance Bond annesso sub Allegato 4 dovrà essere valido per un periodo pari all’intera durata dell’Accordo e per i successivi tre mesi. La somma garantita per il primo anno di durata del presente Accordo è pari al 100% del Corrispettivo dovuto (l’“Importo Garantito”).

Per il secondo anno, in caso di maggiorazione del Corrispettivo di cui all’art. 5.2, la Società XYZ dovrà entro i primi tre mesi del secondo anno di durata del citato Accordo adeguare l’Importo Garantito del Performance Bond al nuovo importo contrattuale, attraverso l’emissione di una nuova garanzia o dietro presentazione di specifica appendice della garanzia originale.

7.3 La prestazione del Performance Bond non limiterà in alcun modo l’obbligo di XYZ di provvedere al risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore all’Importo Garantito.

ART. 8 - LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ DI RAI

8.1 Salvo il caso di dolo o colpa grave e/o negli altri casi previsti dall’art. 1229 cod. civ., le Parti convengono che la responsabilità di RAI nei confronti di XYZ derivante a qualunque titolo dal presente Accordo sarà limitata nella misura massima

Page 14: Document

dell’ammontare versato da XYZ per i Servizi o, se inferiore, del 50 per cento del Corrispettivo.

ART. 9 - OBBLIGHI E GARANZIE DI XYZ

9.1 XYZ dichiara e garantisce di essere in possesso e che sarà in possesso per l’intera durata del presente Accordo dei titoli autorizzativi prescritti per lo svolgimento dell’attività di fornitore di contenuti televisivi in tecnica digitale terrestre in base alla normativa vigente. A tal fine, XYZ si impegna a rispettare tutte le disposizioni applicabili alla propria attività e ad effettuare tempestivamente tutte le iscrizioni, registrazioni, comunicazioni e i pagamenti previsti in base alla normativa vigente. XYZ si impegna, fra l’altro, al rispetto dei principi in materia di informazione e delle ulteriori prescrizioni vigenti nel settore radiotelevisivo, ad assicurare la tutela dei minori, della produzione audiovisiva europea e l’esercizio del diritto di rettifica in aderenza alla normativa vigente.

9.2 XYZ si obbliga ad utilizzare effettivamente la Capacità e a diffondere contenuti televisivi coerenti, per tipologia, varietà e ore di trasmissione con il progetto editoriale ed industriale annesso all’Offerta (il “Progetto Editoriale ed Industriale”). A tal fine XYZ si impegna a trasmettere a RAI, entro il giorno 10 del mese successivo alla conclusione di ciascun bimestre del periodo di durata del presente Accordo, copia del palinsesto dei programmi televisivi di detto bimestre, con evidenziazione degli elementi necessari a individuare il rispetto di tale obbligo.

ART. 10 - RESPONSABILITÀ RELATIVA AI PROGRAMMI DIFFUSI MEDIANTE IL SEGNALE

10.1 La responsabilità connessa, a qualunque titolo, alla natura e al contenuto dei programmi dati e informazioni diffusi mediante il Segnale è esclusivamente di XYZ.

10.2 In particolare, XYZ dà atto che le caratteristiche del Servizio fornito da RAI non prevedono né consentono a RAI alcuna forma di controllo previo, editoriale o di altro tipo, del Segnale, ma comportano il mero trattamento tecnico in tempo reale dello stesso teso alla multiplazione e diffusione del Segnale nell’ambito del Multiplex B, senza alcuna forma di registrazione.

ART. 11 - OBBLIGO GENERALE DI MANLEVA

11.1 XYZ si impegna a manlevare e tenere indenne RAI da ogni responsabilità, costo, onere e/o danno che sia derivato a RAI in conseguenza di eventuali azioni di terzi in ordine alla conclusione e/o esecuzione del presente Accordo e/o a qualsivoglia azione od omissione ascrivibile a dolo o colpa di XYZ o dei suoi dipendenti, ausiliari o consulenti.

ART. 12 – FRUIZIONE DEL SERVIZIO - DIVIETO DI CESSIONE

12.1 XYZ dovrà fruire del Servizio direttamente e non potrà cedere –in tutto o in parte– né il presente Accordo, né alcun diritto relativo alla fruizione della Capacità a nessun soggetto terzo senza il preventivo consenso scritto di RAI.

Page 15: Document

ART. 13 – SUBFORNITORI

13.1 XYZ riconosce ed accetta che per la fornitura del Servizio RAI possa avvalersi degli impianti trasmissivi terrestri o satellitari nonché dei servizi (tecnici, logistici, di manutenzione o di altro tipo) erogati dalla società RaiWay S.p.A. o da altri terzi. A tal fine, RAI non sarà tenuta a chiedere alcuna autorizzazione o effettuare alcuna comunicazione a XYZ.

13.2 RAI resterà in ogni caso responsabile principale per l’adempimento delle proprie obbligazioni derivanti dal presente Accordo e risponderà per le azioni od omissioni dei terzi dei quali si avvalga per e nella fornitura del Servizio a XYZ.

ART. 14 – RECESSO

Qualora l’Autorità disponga per provvedimento esecutivo o per altra forma di intervento modifiche o integrazione del presente Accordo, le Parti si incontreranno – su iniziativa della Parte più diligente – per concordare le modalità di prosecuzione del rapporto contrattuale. Qualora le Parti non raggiungano un accordo in tal senso entro trenta (30) giorni dal primo di tali incontri, RAI avrà facoltà di recedere dal presente Accordo con comunicazione per raccomandata A.R..

ART. 15 – RISOLUZIONE

15.1 Salvo quanto disposto al precedente articolo 4.2, ciascuna Parte sarà legittimata a risolvere il presente Accordo in caso di grave inadempimento dell’altra Parte non rimediato entro trenta (30) giorni dalla data di ricevimento di una diffida ad adempiere ai sensi dell’art. 1454 cod. civ., da inviarsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

15.2 RAI avrà altresì facoltà di risolvere il presente Accordo con effetto immediato ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod. civ.:

(a) qualora XYZ non sia più abilitata, ai sensi della normativa vigente, alla fornitura dei contenuti;

(b) in caso di accertato utilizzo del Servizio in contrasto con norme imperative, l’ordine pubblico o il buon costume;

(c) in caso di inadempimento colposo o doloso dell’obbligo di consegna e/o alimentazione del Segnale;

(d) in caso di ritardo nei pagamenti che si protragga per più di un trimestre;

(e) in caso di scostamento prolungato e rilevante dai parametri indicati nel Progetto Editoriale di XYZ.

ART. 16 - COMUNICAZIONE DELL’ACCORDO

16.1 Le Parti si danno atto che RAI ha provveduto alla comunicazione preventiva dell’Accordo all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi degli articoli

Page 16: Document

28, delibera AGCOM n. 435/01/CONS, 7, delibera AGCOM n. 253/04/CONS, 1 e 2, delibera AGCOM n. 136/05/CONS.

ART. 17 - FORZA MAGGIORE

17.1 Nessuna Parte sarà responsabile per qualsiasi perdita che potrà essere patita dall’altra Parte a causa di eventi di forza maggiore (che includono, a titolo esemplificativo, disastri naturali, terremoti, incendi, fulmini, guerre, sommosse, sabotaggi, atti del Governo, autorità giudiziarie, autorità amministrative e/o autorità di regolamentazione indipendenti).

ART. 18 - VARIE

18.1 Il presente Accordo contiene la manifestazione integrale degli accordi raggiunti fra le Parti e supera ed annulla qualsiasi precedente intesa fra le stesse relativa a quanto forma oggetto del presente Accordo. Esso potrà essere emendato, integrato o altrimenti modificato soltanto con il preventivo accordo scritto delle Parti.

18.2 Nell’adempiere alle proprie obbligazioni ai sensi del presente Accordo, RAI e XYZ saranno contraenti indipendenti e nessuna disposizione del presente Accordo comporterà, né sarà considerata tale da comportare, la costituzione di un rapporto associativo o di rappresentanza o altri rapporti di analoga natura.

18.3 Ogni ritardo e/o inerzia di una Parte nell’esercizio dei poteri e/o diritti previsti nell’Accordo, ovvero ogni atto di esercizio parziale di tali poteri e/o diritti non potrà in alcun modo intendersi come rinuncia totale o parziale agli stessi.

18.4 Nel caso in cui una o più disposizioni del presente Accordo, ovvero la relativa applicazione a determinate fattispecie, sia in qualsiasi misura invalida e/o inefficace, le disposizioni restanti e/o l’applicazione a fattispecie diverse non saranno colpite da tale invalidità e/o inefficacia, ed ogni diversa disposizione del presente Accordo rimarrà pertanto pienamente valida ed azionabile.

18.5 Ogni diritto di proprietà intellettuale reso disponibile da una Parte in base al presente Accordo apparterrà e resterà nella titolarità di tale Parte o dei suoi danti causa e potrà essere utilizzato dall’altra Parte esclusivamente per e nella esecuzione del e limitatamente al presente Accordo.

ART. 19 – COMUNICAZIONI FRA LE PARTI

19.1 Ove non altrimenti previsto, ogni comunicazione da effettuarsi in relazione al presente Accordo sarà eseguita per iscritto e consegnata a mano o tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, corriere, o trasmessa per facsimile o via e-mail, come segue:

- in caso di comunicazione a RAI:

Rai-Radiotelevisione italiana Spa

Viale Giuseppe Mazzini, 14

Page 17: Document

All’attenzione dell’ing. Luigi Rocchi

e-mail: [email protected]

tel. 06-36864365 fax 06-36226392

- in caso di comunicazione a XYZ:

[] [] []

ART. 20 - RISERVATEZZA

20.1 Ai fini del presente Accordo costituiscono “Informazioni Riservate” di una Parte quelle informazioni che la stessa abbia qualificato come tali, apponendovi –se comunicate per iscritto– la dicitura “riservato”, “confidenziale” o altra simile o –se comunicate oralmente– qualificate esplicitamente come riservate. In particolare, costituiscono Informazioni Riservate di RAI:

(a) il presente Accordo e i suoi allegati;

(b) le informazioni attinenti al Multiplex B, ivi incluse le relative caratteristiche tecniche, la localizzazione, le modalità di funzionamento e gli eventuali disservizi degli impianti, i tempi di manutenzione e ripristino riscontrati, la copertura effettiva del territorio e della popolazione.

Non costituiscono Informazioni Riservate quelle informazioni che: (i) siano o siano divenute di pubblico dominio; (ii) siano state comunicate da un soggetto terzo senza vincolo di riservatezza; (iii) fossero già in possesso della Parte ricevente precedentemente alla comunicazione; o (iv) siano state sviluppate indipendentemente da tale Parte ricevente.

20.2 Ciascuna Parte ricevente si impegna ad utilizzare le Informazioni Riservate esclusivamente allo scopo della esecuzione del presente Accordo e a non divulgarle senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte. Fatto salvo quanto sopra, la Parte ricevente potrà comunicare un’Informazione Riservata a soggetti appartenenti al proprio gruppo societario, ai propri amministratori, lavoratori subordinati, consulenti e agenti (i “Rappresentanti”) che debbano conoscerle ai fini di cui sopra, assicurando che gli stessi adempiano al predetto obbligo di riservatezza e limitazione all’uso. Ciascuna Parte ricevente dovrà, prontamente, previa richiesta dall’altra Parte, restituire o distruggere ogni Informazione Riservata detenuta su supporto cartaceo, magnetico ottico o di altro tipo.

20.3 Nel caso in cui una Parte o un suo Rappresentante riceva una richiesta di comunicare in tutto o in parte una Informazione Riservata in base ad un provvedimento cogente adottato da un’autorità giudiziaria o amministrativa, tale Parte ricevente si impegna a comunicare prontamente all’altra Parte l’esistenza, il contenuto e le circostanze di tale richiesta così da consentire alla Parte proprietaria dell’Informazione Riservata di opporsi a tale comunicazione.

Page 18: Document

ART. 21 - LEGGE APPLICABILE E RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

21.1 Il presente Accordo è retto dalla legge italiana.

21.2 Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti relativamente alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente Accordo troverà applicazione l'articolo 1, comma 11, della legge n. 249/97.

21.3 Qualora una controversia non venga risolta mediante il tentativo di conciliazione di cui all’art. 1, comma 11, della legge n. 249/97, la stessa sarà devoluta alla cognizione esclusiva del Tribunale di Roma.

Roma,

__________________________ __________________________

Rai –Radiotelevisione Italiana S.p.A. XYZ

Ai sensi degli art. 1341 e 1342 cod. civ., XYZ dichiara di approvare specificamente i seguenti articoli del presente Accordo:

Art. 3.1 (Modifiche tecniche al Servizio); Art. 3.3 (Caratteristiche del Multiplex B e del Servizio); Art. 6.1 (Pagamento anticipato); Art. 7. (Performance Bond); Art. 8 (Limitazione della responsabilità di RAI); Art. 10 (Responsabilità di XYZ); Art. 11 (Obbligo di manleva); Art. 12 (Fruizione del Servizio); Art. 21.3 (Foro competente).

Roma,

__________________________

XYZ

ELENCO ALLEGATI :

Page 19: Document

1 – Offerta di XYZ

2 – Modalità tecniche di fornitura del Servizio e di consegna del Segnale

3 – Illustrazione di massima della copertura territoriale attuale del Multiplex B

4 – Performance Bond

Page 20: Document

Allegato n. 3

La sistemistica di diffusione prevede che i segnali generati dall’emittente xxx siano consegnati, a cura e spese di xxx, in via Teulada 66, punto di partenza del sistema di distribuzione. La consegna del segnale dovrà avvenire in formato SDI conforme alle norme ITU-R BT.601 e ITU-R BT.656 seriale.

Eventuali servizi di trasporto dal luogo di produzione fino al punto di consegna e l’eventuale ospitalità di apparati in via Teulada andranno regolamentati con contratti a parte tra l’emittente e RaiWay, società del gruppo RAI.

L’accordo prevede l’utilizzo da parte di xxx di nnn Mb/s complessivi del flusso DTT, dedicati a un segnale video con canali audio associati, oltre ad eventuali altri servizi (comprese le SI “Signalling Information”) sempre nell’ambito della medesima banda e previo accordo con RAI SpA per la definizione degli opportuni standard tecnici.

La RAI provvederà alla eventuale codifica MPEG2 dei segnali di xxx, alla loro multiplazione e modulazione, al trasporto presso i centri trasmittenti e alla loro diffusione. In figura 1 è riportato uno schema esemplificativo della rete attualmente in esercizio. La RAI si riserva di apportare eventuali modifiche alle modalità di trasporto e diffusione del segnale.

Page 21: Document

Per la diffusione la RAI impiega frequenze sia in banda UHF che VHF, con i seguenti parametri tecnici: Banda UHF: modulazione 64 QAM, FEC 2/3, bit rate utile 24,1 Mb/s Banda VHF: modulazione 64 QAM, FEC 3/4, bit rate utile 23,7 Mb/s

La RAI garantirà livelli di servizio pari agli standard assicurati ai propri programmi presenti sul multiplex.

Qualora si rendessero necessarie una diversa sistemistica e modalità di diffusione dei segnali di xxx rispetto a quelle attuali, le Parti esamineranno con spirito costruttivo le conseguenti implicazioni tecniche e negozieranno in buona fede le diverse condizioni economiche che si dovessero eventualmente rendere necessarie.

Page 22: Document

ALLEGATO n. 4COPERTURA GENERALE

MUX B

al 10 gennaio 2005

Page 23: Document

ALLEGATO B

TESTO DELLA GARANZIA DI CUI AL PUNTO 2 LETT. A) DEL DISCIPLINARE

SPETT.LERAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA VIALE MAZZINI 1400195 ROMA

PREMESSO CHE

- la Rai Radiotelevisione Italiana S.p.a., con sede legale in viale Mazzini 14, 00195 Roma, numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma e codice fiscale n. 06382641006, capitale sociale interamente versato di Euro 242.518.100,00 (di seguito “RAI”) nel quadro del procedimento di selezione per l’aggiudicazione dell’utilizzo della capacità trasmissiva sul blocco di diffusione digitale predisposto da RAI, ai sensi dell’art. 2-bis, comma 1, del decreto legge n. 5/01 (la “Selezione”), in data 12 maggio 2005 ha pubblicato un invito alla formulazione di offerte per l’aggiudicazione della suddetta capacità trasmissiva;

- come previsto nel Disciplinare di Gara pubblicato sul sito www.rai.it, la Società [•] (di seguito la “Società”) è obbligata a prestare, a garanzia della propria offerta vincolante ed irrevocabile l’“Offerta”), una cauzione di Euro [•, pari al dieci per cento del corrispettivo offerto per il primo anno di durata del contratto di fornitura di capacità trasmissiva] (la “Cauzione”);

- la Cauzione può essere costituita da fideiussione bancaria rilasciata da primario istituto di credito, a prima richiesta e senza facoltà di opporre eccezioni relative al rapporto garantito, nel testo predisposto da RAI;

TUTTO CIÒ PREMESSO

1. L'Istituto [•] con sede centrale in [•], e per esso la Sede [•] (di seguito l’“Istituto”) in persona dei suoi legali rappresentanti sigg. [•] si impegna a costituirsi fideiussore a prima domanda nell'interesse della Società ed a favore di RAI, fino alla concorrenza di Euro [10% del corrispettivo offerto per il primo anno di durata del contratto di fornitura di capacità trasmissiva] corrispondente all'ammontare della suddetta cauzione.

2. Di conseguenza, ove ricorra la circostanza di dover provvedere al totale o parziale incameramento della cauzione a favore della RAI, l'Istituto sarà tenuto, a semplice richiesta della RAI, senza necessità di alcuna prova da parte di questa e rimossa

Page 24: Document

qualsivoglia eccezione, a pagare l'importo che dalla RAI stessa verrà indicato, sino alla concorrenza dell’importo massimo onnicomprensivo sopraindicato.

3. L'Istituto sottoscritto, nei modi ed in rappresentanza come sopra, dichiara di voler prestare e costituire, come costituisce, la presente fideiussione con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c., volendo ed intendendo restare obbligato in solido con la Società fino alla data del [trenta giorni successivi alla Comunicazione di Aggiudicazione, ovvero, in caso di aggiudicazione, fino alla costituzione della garanzia di cui all’art. 7 del Contratto] e comunque fino a comunicazione di svincolo da parte della RAI, nonché con l'esplicita rinuncia del fideiussore ad avvalersi delle condizioni di cui all'art. 1957 c.c. In particolare, la fideiussione e' convenzionalmente sottratta al termine di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c., restando inteso che, in deroga a tale disposizione, l’Istituto rimane obbligato anche qualora RAI non abbia proposto alcuna istanza entro i predetti termini ovvero non l’abbia continuata.

4. La presente Garanzia è disciplinata dalla legge italiana, indipendentemente dai principi di diritto internazionale privato. Qualunque controversia derivante dall’interpretazione e dall’esecuzione della presente Garanzia sarà di competenza esclusiva del Foro di Roma.

Luogo e Data] L’Istituto

__________

L’Istituto [•] dichiara inoltre di approvare specificatamente a norma degli artt. 1341 e 1342 c.c., le seguenti disposizioni:

Art. 2 (Rinuncia alla facoltà di opporre eccezioni); Art. 3 (Rinuncia all’art. 1957 c.c.); Art. 4 (Foro competente).

L’Istituto

_____________

Page 25: Document

SPETT.LERAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA VIALE MAZZINI 1400195 ROMA

premesso che

- la Società [•], con sede legale in (di seguito la “Società”) ha partecipato alla procedura di selezione indetta dalla società Rai Radiotelevisione Italiana S.p.a., con sede legale in Viale Mazzini 14 – 00195 Roma, numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma e codice fiscale n. 06382641006, capitale sociale interamente versato di Euro 242.518.100,00 (di seguito “RAI”) per l’aggiudicazione dell’utilizzo della capacità trasmissiva sul blocco di diffusione digitale terrestre predisposto da RAI, ai sensi dell’art. 2bis, comma 1, del decreto legge n. 5/01;

- esaminate le offerte (le “Offerte”) pervenute da parte dei soggetti offerenti, RAI ha deliberato di aggiudicare alla Società la fornitura per l’utilizzo di [•] Mbit/s della capacità trasmissiva sul blocco di diffusione RAI, ed in data [•] ha trasmesso alla Società la relativa comunicazione di aggiudicazione (la “Comunicazione di Aggiudicazione”), invitando la medesima Società a procedere alla sottoscrizione del contratto di fornitura di capacità trasmissiva (il “Contratto”);

- ai sensi dell’art. 7 del Contratto, la Società è tenuta a costituire in favore di RAI, entro quindici giorni dalla Comunicazione di Aggiudicazione, nel testo predisposto da RAI, una garanzia bancaria autonoma irrevocabile, a prima richiesta e senza facoltà di opporre eccezioni relative al rapporto garantito, rilasciata da un primario istituto di credito scelto da -o di gradimento di- RAI, per un importo pari al corrispettivo dovuto dalla Società per il primo anno di durata del Contratto, a garanzia della corretta esecuzione e del totale adempimento del Contratto, nonché del risarcimento di qualsivoglia danno derivante dall’inadempimento delle obbligazioni dedotte nel Contratto;

tutto ciò premesso

1. Alla luce delle suddette premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente garanzia (la “Garanzia”), la sottoscritta [•], con sede legale in [•], (di seguito il “Garante”) con la presente rilascia irrevocabilmente e incondizionatamente, in favore di RAI, la presente Garanzia, fino all’importo massimo di Euro [Corrispettivo dovuto per il primo anno di durata del Contratto] (di seguito l’“Importo Massimo Garantito”) a garanzia del puntuale pagamento a RAI di tutte le somme a qualsiasi titolo dovute a quest’ultima dalla Società per l’esecuzione di tutti gli obblighi assunti dalla Società nei confronti di RAI ai sensi del Contratto (di seguito, le “Obbligazioni”) e conseguentemente si impegna a pagare qualsiasi somma richiesta da RAI entro il termine stabilito al successivo paragrafo 4 della presente Garanzia.

Page 26: Document

2. La presente Garanzia ha natura atipica ed è autonoma ed escutibile a “prima richiesta”, ed è rilasciata ai termini ed alle condizioni qui di seguito indicati:

(i) affinché RAI ottenga il pagamento di quanto dovuto ai sensi del Contratto; e

(ii) al fine di manlevare RAI e tenere quest’ultima indenne da qualsiasi perdita subita da RAI a seguito dell’inadempimento da parte della Società [•] di qualunque Obbligazione, inclusi, fra gli altri, gli eventuali danni connessi.

3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2 di cui sopra, il Garante si impegna irrevocabilmente ed incondizionatamente a pagare qualsiasi somma, sino all’Importo Massimo Garantito, a semplice richiesta scritta da parte di RAI (la “Richiesta di Pagamento”) da inoltrare a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, che potrà essere anticipata via fax, senza necessità di alcuna prova da parte di questa e rimossa qualsivoglia eccezione.

4. Il Garante si impegna a pagare incondizionatamente a RAI, a prima richiesta, l’importo indicato in ciascuna Richiesta di Pagamento entro il termine di 20 (venti) giorni lavorativi dal ricevimento di ciascuna Richiesta di Pagamento:

(i) senza condurre alcun esame o valutazione delle argomentazioni alla base della Richiesta di Pagamento;

(ii) indipendentemente da qualunque contestazione e/o eccezione di qualunque tipo o natura sollevata dalla Società [•] e da terzi, e

(iii) con espressa rinuncia al diritto, di cui all’art. 1945 c.c., di opporre le eccezioni che spettano alla Società e/o ai terzi.

5. Il Garante prende atto e riconosce che, ai sensi della presente Garanzia, al Garante non è stato concesso il beneficio di cui all’art. 1944, comma 2, c.c. e che, conseguentemente, RAI avrà diritto di escutere la presente Garanzia a seguito di qualunque inadempimento delle Obbligazioni da parte della Società indipendentemente dal fatto che RAI abbia o meno prima escusso la Società o la abbia comunque messa in mora. Inoltre, il Garante si impegna a consentire che RAI possa rivolgersi al Garante per il pagamento di qualsiasi Obbligazione, a prescindere dal fatto che RAI abbia fatto ricorso ad altre garanzie accessorie, se previste.

6. Con la presente Garanzia, il Garante espressamente ed irrevocabilmente rinuncia all’esercizio dei propri diritti previsti dall’art. 1955 c.c., con riferimento alla liberazione del Garante per fatto imputabile a RAI, riconoscendone l’inapplicabilità.

7. Le obbligazioni del Garante saranno valide anche se l’adempimento da parte della Società diventi eccessivamente oneroso o venga differito, per qualsiasi ragione, anche se indipendentemente dalla volontà della Società.

Page 27: Document

8. La presente Garanzia rimarrà valida ed efficace fino al [tre mesi successivi alla scadenza del Contratto], a meno che entro tale temine RAI presenti una Richiesta di Pagamento o promuova un’azione ai sensi della presente Garanzia; in tali casi, la durata della Garanzia verrà estesa fino a che la richiesta o l’azione non sia stata risolta o comunque definita. In nessun caso l’efficacia della presente Garanzia nei confronti di RAI sarà subordinata all’effettivo pagamento da parte della Società di qualunque commissione che la Società sia tenuta o potrebbe essere tenuta a pagare al Garante.

9. RAI è espressamente esonerata dall’obbligo di agire entro i termini previsti dall’art. 1957 c.c., restando inteso che, in deroga a tale disposizione, il Garante rimane obbligato anche qualora RAI non abbia proposto alcuna istanza entro i predetti termini ovvero non l’abbia continuata.

10. La presente Garanzia si estende a qualunque somma a qualsiasi titolo dovuta dalla Società come, ad esempio, interessi (anche se di mora), commissioni, tasse, spese (anche giudiziali), indennizzi, oneri, penali e qualunque altro onere accessorio di qualunque natura dovuto in relazione alle Obbligazioni, comprese le estensioni previste dall’art. 1942 c.c.

11. I diritti e gli obblighi derivanti dalla presente Garanzia non potranno essere ceduti a terzi senza il previo consenso scritto di RAI.

12. La presente Garanzia è disciplinata dalla legge italiana, indipendentemente dai principi di diritto internazionale privato. Qualunque controversia derivante dall’interpretazione e dall’esecuzione della presente Garanzia sarà di competenza esclusiva del Foro di Roma.

[Luogo e Data] Il Garante

__________

Il Garante dichiara inoltre di approvare specificatamente a norma degli artt. 1341 e 1342 c.c., le seguenti disposizioni:

Art. 4 (Rinuncia al beneficio di cui all’art. 1945 c.c.); Art. 5. (Rinuncia al beneficio di cui all’art. 1944, comma 2, c.c.); Art. 6 (Rinuncia al beneficio di cui all’art. 1955 c.c.); Art. 8 (Estensione dell’efficacia della Garanzia; irrilevanza dei pagamenti fatti dalla Società [•] al Garante); Art. 9 (Rinuncia all’art. 1957 c.c.); Art. 11 (Divieto di cessione senza il consenso di RAI); Art. 12 (Diritto applicabile e Foro competente).

Il Garante

_____________

Page 28: Document