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GUIDA ALL'IMU COMUNE DI CASALZUIGNO 2012
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Comune di Casalzuigno Provincia di Varese
C.A.P. 21030 – Via Libertà n. 44 – Tel. 0332/624.122 – Fax 0332/624.203
Pec: [email protected] Email: [email protected]
GUIDA I.M.U.
L’IMU è l’imposta Municipale propria ed è stata istituita con il Decreto Legislativo n. 23 del 14 marzo
2011, il cosiddetto Decreto sul Federalismo Fiscale, che ne prevedeva l’introduzione a decorrere dal
2014.
Il Decreto Legge n. 201 del 06 dicembre 2011 ne ha invece anticipato l’introduzione al 2012 in via
sperimentale ed entrerà in regime dal 01 gennaio 2015.
L’IMU sostituisce, oltre all’ICI, la quota IRPEF ovvero le addizionali dovute in relazione ai redditi
fondiari relativi ai beni non locati.
OGGETTO DELL’IMPOSTA
L'IMU ha come presupposto il possesso di un bene immobile, situato nel territorio dello Stato, a
qualsiasi uso destinato.
Costituiscono pertanto oggetto di imposta:
fabbricati: si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio
urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e
quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta
a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla
data in cui è comunque utilizzato;
area fabbricabile: si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti
urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione
determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica
utilità. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti
indicati nel comma 1 dell'articolo 9 del D.Lgs. 504/1992, sui quali persiste l'utilizzazione
agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla
silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.
terreno agricolo: si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo
2135 del codice civile.
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L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è
protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno
quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma
obbligazione tributaria.
ABITAZIONE PRINCIPALE
Fra le unità immobiliari soggette all'imposta è compresa anche la abitazione principale, cioè
l'immobile definito nell'accezione comune "prima casa", in precedenza esente dall'ICI.
Non dobbiamo confondere l’abitazione principale con la “prima casa”. Infatti si può acquistare un
immobile come “prima casa”, usufruendo di alcune agevolazioni fiscali (sull’importo dell’imposta di
registro o sull’IVA), senza che questa sia destinata ad abitazione propria, ad esempio destinandola
all’affitto.
Per quanto riguarda l’IMU, si deve intendere per “abitazione principale”:
“Per abitazione principale, si intende l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio
urbano…”. Significa che l’IMU è dovuta a prescindere dall’accatastamento. Ciò che rileva è
che l’unità immobiliare sia accatastabile, quindi ultimata ed abitabile.
“…iscritto o iscrivibile come unica unità immobiliare…” Significa che qualora vi siano più
immobili accatastati o accatastabili separatamente, soltanto uno potrà essere considerato
abitazione principale. Ad esempio, se l’appartamento in cui abitiamo è formato da due
unità immobiliari (contigue oppure su due piani comunicanti con una scala), registrate al
catasto separatamente, soltanto una di queste unità immobiliari potrà essere considerata
abitazione principale ai fini dell’IMU.
“…nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimora abitualmente e risiedono
anagraficamente.” Per usufruire delle agevolazioni previste per l’abitazione principale è
necessario quindi che il possessore e il nucleo familiare vi abbia preso la residenza
anagrafica e vi dimori effettivamente.
Se il soggetto possiede una casa a Casalzuigno dove ha la residenza ma, ad esempio, per
motivi di lavoro, ha il suo domicilio in una casa di proprietà a Milano, nessuna delle due
unità immobiliari potrà essere considerata abitazione principale.
Per l’abitazione principale l’imposta viene calcolata utilizzando l’ALIQUOTA RIDOTTA .
Il Comune di Casalzuigno con l’approvazione del Regolamento Comunale IMU considera
direttamente adibita ad abitazione principale, con con seguente applicazione dell’aliquota
ridotta e della relativa detrazione, l’unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di
usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a
seguito di ricovero permanente, a condizione che l’abitazioni non risulti locata. Allo stesso
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regime dell’abitazione soggiace l’eventuale pertinenza, nella misura massima di un’unità
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7.
In base alla normativa vigente dal 2012 NON SI CONSIDERANO PIÙ “abitazioni principali” :
LE UNITÀ IMMOBILIARI CONCESSE IN USO GRATUITO A PARENTI DI
QUALSIASI GRADO LE QUALI NON AVRANNO PIÙ ALCUNA AGEVOLAZIONE.
L’IMU VERRÀ CALCOLATA AD ALIQUOTA ORDINARIA E SENZA POSSIBILITÀ DI
DETRAZIONI.
In base al Regolamento Comunale IMU approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 3 del
12/04/2012 NON SI CONSIDERANO PIÙ “abitazioni principali” :
LE ABITAZIONI PRINCIPALI RELATIVI ALLOGGI POSSEDUTI DAI CITTADINI
ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO (AIRE).
CONIUGI SEPARATI
Con le modifiche introdotte dal decreto legge n. 16/2012, ai fini IMU, l’assegnazione della casa
coniugale al coniuge in sede di separazione o divorzio, si intende effettuato a titolo di diritto di
abitazione e pertanto costituisce presupposto per il pagamento dell’IMU.
Il coniuge assegnatario dell’abitazione è quindi obbligato dalla legge al pagamento dell’IMU, a
prescindere dall’effettivo possesso dell’immobile, per tutta la durata dell’assegnazione.
Nel caso dell’ICI invece, da circa dieci anni a questa parte e sulla base di pronunciamenti della Corte
di Cassazione, il soggetto passivo restava individuato nel coniuge proprietario.
PERTINENZE
Le agevolazioni previste per l’abitazione principale si estendono anche alle pertinenze.
Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle
categorie catastali :
C/2 (magazzini, locali di deposito, cantine, soffitte)
C/6 (garage, rimesse)
C/7 (tettoie, chiuse o aperte)
nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate.
Si precisa che qualora l’immobile sia iscritto in catasto insieme all’abitazione principale, cioè
risulti sulla medesima planimetria e la rendita sia ricompresa in quella totale dell’abitazione, è da
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considerarsi già pertinenza e pertanto, in presenza di altro immobile di medesima categoria non
verrà riconosciuta l’aliquota dell’abitazione principale.
E’ FONDAMENTALE RIBADIRE AI CONTRIBUENTI CHE SONO TENUTI A DICHIARARE ATTRAVERSO IL
MODULO DI “DICHIARAZIONE IMU ex Ici ” QUALI SONO LE PERTINENZE DELL’ABITAZIONE
PRINCIPALE QUALORA CI FOSSERO PIU’ UNITA’ PERTINENZIALI PER CIASCUNA DELLE CATEGORIE
INDICATE SOPRA.
DETRAZIONI
Detrazione base sull’abitazione principale:
Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e
per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare 200,00 euro con le
seguenti caratteristiche:
La detrazione spetta fino alla concorrenza dell’ammontare dell’imposta. Significa che se un
soggetto possiede solo l’abitazione principale (con le sue pertinenze), e dal calcolo
dell’imposta risulta che dovrebbe versare 150 euro, il soggetto non verserà niente. Ma
nemmeno potrà chiedere il rimborso dei 50 euro di detrazione non utilizzati.
La detrazione è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione.
Significa che la detrazione è rapportata al numero dei mesi effettivi per i quali l’abitazione è
stata destinata effettivamente all’utilizzo quale abitazione principale.
In presenza di più soggetti passivi, la detrazione fissa di € 200,00 si suddivide in parti uguali
fra i comproprietari residenti e dimoranti dell’immobile.
Detrazione aggiuntiva per i figli inferiori ai 26 anni:
Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non
superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità
immobiliare adibita ad abitazione principale.
Si tratta di un’ulteriore detrazione da aggiungere alla detrazione base e vale solo per gli anni
2012 e 2013;
non può superare l’importo complessivo di € 400,00 per nucleo famigliare;
i figli devono avere un’età inferiore ai 26 anni (a prescindere dal fatto che siano o meno a
carico) e devono contestualmente risiedere ed avere dimora abituale nell’unità immobiliare
adibita ad abitazione principale;
nel caso in cui il figlio nasce o compie il 26° anno di età oppure trasferisce la residenza, la
maggiorazione dei 50 Euro spetta in misura proporzionale al periodo, tenendo conto che il
mese si computa per intero dopo il 15° giorno del mese stesso;
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se il figlio minore di 26 anni, che vi risiede e dimora abitualmente nell’immobile di residenza,
è figlio di uno solo dei comproprietari la detrazione spetta per intero al solo genitore
comproprietario;
se il figlio minore di 26 anni, che vi risiede e dimora abitualmente nell’immobile di residenza,
è anche comproprietario dell’immobile con il genitore/i la maggiorazione della detrazione
spetta solamente al genitore/i comproprietari dell’immobile;
FABBRICATI RURALI
I fabbricati rurali ad uso strumentale all’attività agricola (di cui all’art. 9, comma 3bis, del
decreto legge 30 dicembre 1993 , n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26
febbraio 1994, n. 133) situati NEL COMUNE DI CASALZUIGNO SONO ESENTI IMU (con il d.l.
n. 16 del 2012, sono stati esclusi dall’IMU i fabbricati rurali situati nei comuni che risultano
“montani” o “ parzialmente montani” secondo l’elenco dei comuni italiani pubblicato
dall’Istat).
I fabbricati rurali (strumentali e non) non ancora iscritti al catasto edilizio urbano devono
essere accatastati entro il 30 novembre 2012 (commi 14-ter e 14-quater del medesimo
articolo 13), sulla base del modello DOCFA. Non devono essere accatastati i fabbricati rurali
che “ non costituiscono oggetto di inventariazione ai sensi dell’art. 3,comma 3, del Decreto
del Ministro delle Finanze 2 gennaio 1998, n. 28”. IL pagamento IMU deve essere versato a
saldo in un’unica soluzione, entro il 17 dicembre 2012.
Le ABITAZIONI RURALI di proprietà dei COLTIVATORI DIRETTI o degli IMPRENDITORI
AGRICOLI, che possiedono i requisiti previsti dall’art. 3 del Decreto Legge n. 557 del 30
dicembre 1993, DEVONO PAGARE L’IMU. Se l’agricoltore proprietario dell’immobile è
residente e dimora si applicano le stesse regole che valgono per l’abitazione principale.
CALCOLO IMU - BASE IMPONIBILE - IMMOBILI
Spetta al contribuente calcolare l’Imu per determinare le quote di competenza per Stato e Comune
ed effettuare il versamento tramite modello F24.
Per calcolare la base imponibile occorre recuperare la rendita catastale degli immobili di proprietà
aumentandola del 5 per cento e successivamente moltiplicarla per i coefficienti sotto elencati
(adeguati con la manovra Monti):
Tipo immobile Categoria Catastale Calcolo BASE IMPONIBILE
Abitazioni A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9 Rend. Catastale x 1,05 x 160
pertinenze
C2, C6, C7 Rend. Catastale x 1,05 x 160
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Uffici e studi privati, istituti di credito e assicurazioni
A10, D5 Rend. Catastale x 1,05 x 80
Collegi, ricoveri, conventi, caserme, ospedali,
uffici pubblici, scuole musei ecc.. B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8 Rend. Catastale x 1,05 x 140
Negozi e botteghe C1 Rend. Catastale x 1,05 x 55
Laboratori, locali per esercizi sportivi,
stabilimenti balneari C3, C4, C5 Rend. Catastale x 1,05 x 140
Opifici, alberghi, immobili per attività
industriali e commerciali, immobili
strumentali per attività agricole
D1, D2, D3, D4, D6, D7, D8, D9,
D10 Rend. Catastale x 1,05 x 60
Esempio calcolo di abitazione principale:
1) Rendita catastale x 1,05 x moltiplicatore di rivalutazione = base imponibile
2) base imponibile x aliquota ridotta Ab. Principale = Totale IMU
3) Totale IMU - Euro 200,00 (più eventuali detrazioni per figli minori di anni 26) = IMU annua
da versare
LA RENDITA CATASTALE UTILE AL CALCOLO IMU NON E’ VARIATA.
LA RENDITA CATASTALE PUO’ ESSERE RICHIESTA PRESSO L’UFFICIO TRIBUTI NEGLI
ORARI DI SPORTELLO RIPORTATI NELL’ULTIMA PAGINA.
CALCOLO IMU - BASE IMPONIBILE - AREE EDIFICABILI
A norma dell’art. 36, comma 2, del Decreto Legge 223/2006, sono considerate fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato, indipendentemente dall’approvazione della Regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo. Allo scopo di ridurre l’insorgenza di contenzioso, il Comune di Casalzuigno determina periodicamente e per zone omogenee i suddetti valori venali di riferimento delle aree fabbricabili come di seguito specificati.
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I suddetti valori venali sono stati stabiliti con delibera di Giunta Comunale n. 60 del 09/06/2010:
Valore Venale
Euro/mq ZONA P.G.T. (dal 20 maggio 2009)
€ 66,00 Ambiti residenziali di completamento (art.19.3 Piano delle regole)
€ 55,00 Ambiti attuativi a destinazione residenziale ( con piano attuativo - art. 19 Documento di piano)
€ 71,00 Ambiti attuativi a destinazione residenziale ( con piano in corso di attuazione - art. 19 Documento di piano)
€ 60,00 Ambiti produttivi esistenti e di completamento (Art. 20 Piano delle Regole)
€ 50,00 Ambiti di trasformazione produttivi e artigianale (Art. 19 Documento di Piano)
€ 71,00 Ambiti commerciali esistenti e completamento (art. 21 Piano delle Regole)
€ 45,00 Ambiti di trasformazione commerciale (Art. 19 Documento di Piano)
€ 8,00 Servizi esistenti e di progetto (Art. 17 Piano dei Servizi)
Per il calcolo della base imponibile delle aree edificabili occorre moltiplicare i mq dell’area per il
valore venale sopra riportato. Al risultato ottenuto và applicata l’aliquota base deliberata dal
Comune:
1) MQ dell’area edificabili x Valore Venale €/mq = base imponibile area dificabile
2) base imponibile area edificabile x aliquota base deliberata dal Comune = IMU annua da
versare
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ALIQUOTE IMU
Con Delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 12/04/2012 le aliquote stabilite dal Comune di Casalzuigno
sono le seguenti:
Tipologia ALIQUOTE
ABITAZIONE PRINCIPALE e PERTINENZE 0,5 %
ALIQUOTA ORDINARIA
0,86 %
ALIQUOTA FABBRICATI RURALI ad USO STRUMENTALE
0,1 %
LA QUOTA PER LO STATO
L’art. 13, comma 11 del D.L. n. 201/2011 prevede che metà dell’aliquota base (che è lo 0,76%) sia
versata allo Stato e cioè lo
0,38 %
relativa a tutti gli immobili ( fabbricati, aree fabbricabili ), escluso il gettito relativo all’abitazione
principale, le sue pertinenze e per i fabbricati rurali strumentali.
La quota per lo Stato và versata contestualmente alla quota riservata al Comune.
Con la Legge di conversione n. 44 del 26 aprile 2012, con modificazioni del Decreto Legge n. 16 02
marzo 2012, LO STATO SI E’ RISERVATO DI VARIARE L’ALIQUOTA IMU DI PROPRIA COMPETENZA
FINO AL 10 DICEMBRE 2012.
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TERMINI DI VERSAMENTO
Con la Legge di conversione n. 44 del 26 aprile 2012, con modificazioni del Decreto Legge n. 16 del
02 marzo 2012, i nuovi termini di versamento per l’IMU sono i seguenti:
PAGAMENTO IN DUE RATE
PAGAMENTO IN TRE RATE (facoltativo)
Solo per ABITAZIONE PRINCIPALE e
PERTINENZE
18 giugno - 50 % acconto
16 dicembre - 50 % saldo
18 giugno - pagam. di 1/3
17 settembre - pagam. di 1/3
16 dicembre - quota rimanente
MODALITA’ DI VERSAMENTO
Il pagamento dell’IMU sia per la quota destinata al COMUNE sia per la quota destinata allo
STATO và effettuato:
utilizzando il MODELLO F24 disponibile, in versione cartacea presso banche, Poste e agenti
della riscossione, mentre in formato elettronico è disponibile da subito sul sito dell'Agenzia
delle Entrate con il nuovo modello F24 Accise.
Il versamento và effettuato presso gli sportelli di BANCHE e POSTE e di altri istituti abilitati.
A partire dal 18 aprile saranno attivi i codici tributo da indicare per il pagamento dell’IMU,
riportati nella successiva tabella;
Il vecchio modello F24 potrà essere comunque usato fino al 31 maggio 2013. In questo
caso, l'indicazione per il pagamento dell'Imu troverà spazio nell'apposita sezione "Ici e altri
tributi locali".
Riguardo invece l'obbligo di utilizzo del modello cartaceo, approvato il 12 aprile 2012,
questo scatterà il 1° giugno 2013.
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I CODICI TRIBUTO da indicare nel MODELLO F24 per il versamento dell’IMU sono:
Codice Descrizione Quota
3912 IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - articolo 13, c. 7, d.l. 201/2011
COMUNE
3913 IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale
COMUNE
3914 IMU - imposta municipale propria per i terreni COMUNE
3915 IMU - imposta municipale propria per i terreni STATO
3916 IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili COMUNE
3917 IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili STATO
3918 IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati COMUNE
3919 IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati STATO
Inoltre sono stati istituiti anche i codici tributi relativi agli interessi e le sanzioni da accertamento.
Si precisa che in caso di ravvedimento le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all’imposta
dovuta:
3923 IMU - imposta municipale propria – INTERESSI DA ACCERTAMENTO- COMUNE
3924 IMU - imposta municipale propria – SANZIONI DA ACCERTAMENTO - COMUNE
IL CODICE CATASTALE DEL COMUNE DI CASALZUIGNO E’ B921
Il versamento minimo dell’IMU è di Euro 2,00 (due). Tale importo si intende riferito all’imposta
complessivamente dovuta per l’anno e non alle singole rate di acconto e saldo.
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FABBRICATI INAGIBILI
Nel caso di fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo
dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni, la base imponibile è ridotta del 50 per cento.
Per poter accedere alla riduzione di base imponibile, l’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico
comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione.
In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28
dicembre 2000, n. 445. Agli effetti della riduzione alla metà della base imponibile, l’inagibilità o inabitabilità
dell’immobile deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto non superabile con interventi di
manutenzione ordinaria straordinaria.
DICHIARAZIONI AI FINI IMU
Obbligo di presentare la dichiarazione entro 90 giorni. L’articolo 13 comma 12-ter del d.l. n. 201 del
2011, modificato dal d.l. n. 16 del 2012, prevede l’obbligo di presentare la dichiarazione entro 90
giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni
rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni
successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati dai quali risulti
un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
La legge conferma la validità delle dichiarazioni già presentate ai fini dell’ICI. La legge sembra inoltre
confermare la validità del Modello unico informatico (MUI) inviato a cura del notaio incaricato
dell’atto di compravendita, in sostituzione della presentazione dichiarazione a cura del contribuente
(art.37, comma 53, del d.l. n. 223 del 2006).
Per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve
essere presentata entro il 30 settembre 2012. In questo insieme devono essere ricompresi, ad
esempio i casi di: acquisizione del possesso di un’abitazione principale non dichiarato ai fini dell’ICI in
quanto avvenuto nel periodo in cui l’abitazione principale era esente; il possesso di terreni non
coltivati e di fabbricati agricoli già esclusi dall’ICI e pertanto non dichiarati; il possesso, da parte di
ONLUS o enti religiosi, di immobili che non risultano più esenti dal tributo immobiliare secondo i
nuovi criteri di cui all’articolo 91-bis del d.l. n. 1 del 2012 (il cosiddetto “Decreto Liberalizzazioni“).
Istruzioni dettagliate sulle modalità e sugli obblighi di dichiarazione dell’IMU verranno indicati con
un apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.
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Informazioni utili ai fini IMU
Si precisa che sono ancora in corso emendamenti atti a modificare la normativa che regolamenta
l’ IMU pertanto alcune informazioni riportate nella presente guida potrebbero subire variazioni.
PER IL CONTEGGIO DI QUANTO DOVUTO E PER LA COMPILAZIONE DEI MODELLI F24 necessari al
versamento dell’IMU, i contribuenti possono rivolgersi ai CAAF, patronati Acli , commercialisti, ecc..
SUL SITO DEL COMUNE DI CASALZUIGNO
Si rammenta inoltre che sul SITO DEL COMUNE DI CASALZUIGNO www.comune.casalzuigno.va.it
verrà dedicata una sezione denominata “IMU” nella quale si potrà consultare :
- Regolamento IMU
- Guida IMU per il contribuente
- CALCOLO ON-LINE DELL’IMU E STAMPA MODELLO F24
- Eventuali aggiornamenti in merito alla normativa IMU
UFFICIO TRIBUTI
Per casiste particolari contattare L’UFFICIO TRIBUTI:
Telefono 0332/624122 int. 4
Fax 0332/624203
Email: [email protected]
Orari di apertura al pubblico per informazioni IMU :
LUNEDÌ dalle 11.00 alle 12.30 e dalle 17.00 alle 18.00
MARTEDÌ CHIUSO
MERCOLEDÌ dalle 11.00 alle 12.30 e dalle 17.00 alle 18.00
GIOVEDI dalle 11.00 alle 12.30
VENERDÌ CHIUSO
SABATO dalle 09.00 alle 12.00