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A cura del
Punto Assistenza Risparmio Energetico
Guida
Autorizzazioni per impianti
alimentati da
fonti rinnovabili
Pisa Ambiente Innovazione Azienda Speciale della Camera di Commercio di Pisa
Via Benedetto Croce,62 – 56125 Pisa Tel. 050 503926 Fax 050 2207745
Pisa Ambiente Innovazione Azienda Speciale della Camera di Commercio di Pisa
Pisa Ambiente Innovazione – Azienda Speciale della Camera di Commercio di Pisa Via Benedetto Croce,62 – 56125 Pisa Tel. 050 503926 Fax 050 2207745
1
Indice
Guida alle autorizzazioni per impianti alimentati da fonte rinnovabile e documentazione per
l’ottenimento degli incentivi
Pg.
Introduzione
La Qualifica IAFR 2
Impianto in progetto al momento della richiesta di qualifica 3
Eolico 3
Fotovoltaico 4
Biomasse 5
Impianti a cogenerazione 6
Impianti idroelettrici 6
Solare termico (solo produzione di calore) 7
Biomassa termica 7
Pompe di calore 8
Pagamento Agenzia delle Dogane 8
Adempimenti in caso di rilascio delle autorizzazione della licenza di esercizio 9
Sezione documentazione per incentivi
Serramenti ed infissi 10
Caldaie a condensazione 10
Caldaie a biomassa 10
Pannelli solari 11
Pompe di calore 11
Coibentazione pareti e coperture 12
Riqualificazione globale 12
Fonti 12
La presente guida fa riferimento agli adempimenti normativi vigenti a livello nazionale e per quanto riguarda gli adempimenti
regionali segue il Piano Indirizzo Energetico Regionale (PIER) approvato dal Consiglio della Regione Toscana in data 08/07/2008.
Tale documento ha validità formale fino al 2010 e si propone con l’intento di creare le condizioni affinché l’energia rinnovabile
diventi motore dello sviluppo economico nel rispetto dei caratteri tipici della realtà territoriale toscana.
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LE AUTORIZZAZIONI PER GLI IMPIANTI
Le procedure autorizzative da seguire per richiedere l’installazione di un impianto variano in base alla tipologia, alla
sua grandezza e alla sua potenza.
Nello schema seguente, l’elenco dei tipi di autorizzazioni previsto in Regione Toscana e a livello nazionale per ogni
tipologia di impianto. Tra questi la DIA, dichiarazione di inizio attività ai sensi della LR 1/2005 e LR 39/2005, e la
semplice comunicazione preventiva, chiamata “attività libera”, che tengono conto delle autorizzazioni energetiche ed
edilizie oltre che i vincoli a cui è sottoposta la zona (paesaggistico o idrogeologico o altro).
LA QUALIFICA IAFR
La qualifica IAFR “Impianto Alimentato da Fonti rinnovabili” è un prerequisito per l'ottenimento di alcuni incentivi
previsti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili quali i Certificati Verdi e la Tariffa onnicomprensiva.
La qualifica IAFR deriva dalla riforma del sistema elettrico con la quale è stata assegnata al Gestore dei Servizi
Energetici (GSE) il compito di qualificare gli impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili, una volta accertato il
possesso dei requisiti previsti dalle diverse normative.
Tale qualifica attesta quindi il possesso di determinati requisiti per il riconoscimento degli incentivi.
Il DM 18/12/2008 ha aggiornato queste procedure. È possibile ritrovare sul sito del GSE i moduli per la domanda di
qualifica, con le dichiarazioni da allegare e le schede tecniche degli impianti. La qualifica può essere fatta sia per
impianti ancora in progetto, purché già autorizzati, sia per impianti in esercizio, anche se in quest’ultimo caso la
domanda IAFR deve essere fatta entro 3 anni l’entrata in esercizio dell’impianto, pena l’inammissibilità degli incentivi.
Al momento della richiesta della qualifica si deve provvedere al pagamento delle spese di istruttoria ed inviare la
distinta di pagamento, possibile solo tramite bonifico bancario, compilando il modello denominato “Contributo per le
spese di istruttoria”. La pratica non viene ritenuta valida se mancante della ricevuta di pagamento. Tale contributo è
composto da una parte fissa dal valore di 150€ e da una parte variabile in funzione della potenza nominale media
annua dell’impianto.
La parte variabile è fissata in:
Zero per impianti di potenza nominale media annua inferiore a 20 kW;
50 € per impianti di potenza nominale media annua da 20 kW a 200 kW;
300 € per impianti di potenza nominale media annua da 200 kW a 1 MW
800 € per impianti di potenza nominale media annua da 1 MW a 10 MW;
1200 € per impianti di potenza nominale media annua superiore a 10 MW;
La documentazione necessaria per la richiesta di qualifica IAFR:
1. domanda di qualifica;
2. documentazione attestante il contributo delle spese di istruttoria;
3. scheda tecnica di intervento sull’impianto;
4. scheda tecnica di caratterizzazione delle biomasse, se applicabile all’impianto;
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5. relazione tecnica di riconoscimento (RTR) corredata dei relativi elaborati tecnici e documentali;
6. copia del progetto definitivo dell’impianto presentato alle pubbliche autorità per l’ottenimento delle
autorizzazioni;
7. copia delle autorizzazioni necessarie per la costruzione e l’esercizio dell’impianto;
8. denuncia di apertura di officina elettrica e relativo verbale di verifica;
9. regolamento di esercizio con il gestore della rete locale, comprensivo della dichiarazione di messa in tensione
dell’impianto di connessione.
IMPIANTO IN PROGETTO AL MOMENTO DELLA RICHIESTA DI QUALIFICA
Il produttore deve inviare al GSE i documenti dall’1 al 7 del paragrafo precedente.
Nel caso di impianti qualificati a progetto, i lavori per la realizzazione degli interventi devono iniziare entro 18 mesi
dall’ottenimento della qualifica che, in caso contrario, cessa di validità. Il produttore è tenuto dunque a darne
comunicazione formale al GSE allegando idonea documentazione che attesti l’effettiva data di inizio lavori.
La qualifica cessa anche nel caso in cui il soggetto non comunichi al GSE l’entrata in esercizio entro 3 anni dall’inizio dei
lavori, con le seguenti eccezioni:
per i potenziamenti idroelettrici: 1 anno dall’inizio dei lavori;
per i rifacimenti totali di impianti eolici e biomasse: 6 anni;
per i rifacimenti parziali idroelettrici con Potenza Nominale > 10 MW: 6 anni dall’inizio dei lavori;
per i rifacimenti parziali idroelettrici con Potenza Nominale > 50 MW: 6 anni dalla data di entrata in esercizio
del primo gruppo;
per i rifacimenti parziali geotermici con realizzazione di nuovi pozzi: 5 anni dall’inizio dei lavori.
Al momento della messa in esercizio dell’impianto il produttore deve darne tempestiva comunicazione formale al GSE
allegando la documentazione di cui ai punti 8 e 9 del paragrafo precedente, con le fotografie di post-intervento nei
casi di potenziamento, rifacimento, riattivazione, co-combustione e nuova costruzione.
EOLICO
Esistono vari tipi di impianti che cambiano in base alla potenza e all’altezza del mozzo (a cui vengono fissati i rotori).
Per il cosiddetto microeolico il legislatore ha cercato di snellire al massimo le procedure burocratiche. Infatti per
impianti con altezza fino a 1,5 metri e diametro fino a 1 metro (impianti “domestici”, da installare sui tetti delle case o
nei giardini), si parla di attività libera ed è necessaria solo una comunicazione scritta al Comune.
La stessa procedura vale anche (art.17 L.R.39/2005) per impianti di potenza fino a 5 kW se realizzati con le modalità
indicate dal Piano di Indirizzo Energetico Regionale (Pier – Deliberazione di Consiglio regionale n. 47/2008).
Per quanto riguarda gli impianti eolici di potenza compresa fra 5 e 100 kW è sufficiente presentare al comune la DIA,
mentre per impianti industriali di potenza superiore è necessario fare istanza specifica per ottenere l’autorizzazione
unica: per impianti fino a 1MW alla Provincia; per impianti oltre 1 MW alla Regione, in questo ultimo caso accludendo
il parere positivo di Via (Valutazione di impatto ambientale).
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Tipo di impianto Tipologia di autorizzazione Procedura da seguire
Singoli generatori eolici con altezza
complessiva non superiore a 1,5 metri e
diametro non superiore a 1 metro
Attività libera (art.17 L.R.39/2005 e
Dlgs 115/2008)
Comunicazione scritta al Comune,
almeno venti giorni prima
dell’inizio dei lavori
Potenza fino a 5 kW se realizzati secondo le
condizioni fissate dal Pier (1) Attività libera (Art.17 L.R.39/2005)
Comunicazione scritta al Comune,
almeno venti giorni prima
dell’inizio dei lavori
Potenza fino a 1 MW se di proprietà di
Regione ed Enti Locali, realizzati tenuto conto
delle condizioni fissate dal Pier (1)
Attività libera (art.17 L.R.39/2005)
Comunicazione scritta al Comune
almeno venti giorni prima
dell’inizio dei lavori
Potenza fino a 1 MW se di proprietà di
Aziende Sanitarie, realizzati con l’assenso del
Comune (1)
Attività libera (art.17 L.R.39/2005) Richiesta preventiva assenso al
Comune
Potenza fino a 100 kW Denuncia di Inizio Attività - DIA (Art.
16 L.R. 39/2005)
Presentazione della DIA, ai sensi
della LR 39/2005 e della LR
1/2005, al Comune
Presentazione della DIA, ai sensi della LR
39/2005 e della LR
Autorizzazione unica (art. 11
L.R.39/2005) della Provincia, senza
VIA (art. 27 L. 99/2009)
Istanza alla Provincia
Potenza superiore a 1 MW
Autorizzazione unica (art. 11
L.R.39/2005) della Regione, con
verifica positiva di Via
Istanza alla Regione Toscana
(1) per questi casi il PIER richiede che non sia obbligatoria l’acquisizione di altre autorizzazioni, di carattere ambientale,
paesaggistico, di tutela del patrimonio storico-artistico, della salute e della pubblica incolumità. Altrimenti si procede
con la presentazione di una DIA al Comune.
FOTOVOLTAICO
La realizzazione di impianti fotovoltaici è semplificata al massimo dalla legislazione vigente: è infatti sufficiente una
comunicazione scritta al Comune per installare determinati impianti di potenza nominale fino a 5 kW (cosiddetta
“attività libera” ai sensi dell’art. 17 LR 39/2005), e per realizzare impianti “integrati” o “aderenti” per tutto lo sviluppo
del tetto, indipendentemente dalla potenza (“attività libera” ai sensi dell’art. 17 LR 39/2005 e del Dlgs 115/2008).
Per impianti fotovoltaici di potenza nominale da 5 a 200 kW è necessario presentare la DIA al Comune, mentre per
impianti fotovoltaici di potenza nominale superiore a 200 kW bisogna fare istanza alla Provincia ed attendere la
relativa autorizzazione unica provinciale.
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Tipo di impianto Tipologia di autorizzazione Procedure da seguire
Integrati o aderenti per tutto lo sviluppo del
tetto, indipendentemente dalla potenza
Attività libera (art. 17 LR 39/2005
e Dlgs 115/2008)
Comunicazione scritta al Comune
almeno venti giorni prima
dell’inizio dei lavori
Potenza nominale fino a 5 kW se realizzati
secondo le condizioni fissate dal Pier (2) Attività libera (art. 17 LR 39/2005)
Comunicazione scritta al Comune
almeno venti giorni prima
dell’inizio dei lavori
Potenza fino a 1 MW se di proprietà di Regione
ed Enti locali, realizzati tenuto conto delle
condizioni fissate dal Pier (2)
Attività libera (Art.17 L.R.39/2005)
Comunicazione scritta al Comune
almeno venti giorni prima
dell’inizio dei lavori
Potenza fino a 1 MW se di proprietà di Aziende
Sanitarie, realizzati con l’assenso del Comune (2) Attività libera (Art.17 L.R.39/2005)
Richiesta preventiva assenso al
Comune
Potenza nominale fino a 200 kW DIA (art. 16 LR 39/2005)
Presentazione della DIA, ai sensi
della LR 39/2005 e della LR
1/2005, al Comune
Potenza nominale superiore a 200 kW fino a 1
MW
Autorizzazione unica provinciale
(art. 11 L.R.39/2005) senza VIA
(art. 27 L. 99/2009)
Istanza alla Provincia
Potenza superiore a 1 MW
Autorizzazione unica provinciale
(art. 11 L.R.39/05) con verifica di
Via
Per l’autorizzazione istanza alla
Provincia
(2) Per questi casi il Pier richiede due condizioni, entrambe necessarie:
- che i moduli siano integrati o parzialmente integrati sul tetto o ubicati al suolo; esclude quindi i moduli su tetto senza
alcuna integrazione;
- che non sia obbligatoria l’acquisizione di altre autorizzazioni, di carattere ambientale, paesaggistico, di tutela del
patrimonio storico-artistico, della salute e della pubblica incolumità.
In assenza di tali condizioni si applicano le altre casistiche indicate dalla tabella.
BIOMASSE
Le biomasse sono una fonte rinnovabile che si può presentare sotto forma solida, liquida o gassosa. Anche in questo
caso in base alla potenza, alle caratteristiche del combustibile e dell’impianto, variano le procedure amministrative
che sono riassunte nello schema qui sotto.
Tipo di impianto Tipologia di autorizzazione Procedura da seguire
Fino a 0,5 MW termici laddove realizzati
secondo le condizioni fissate dal Pier (3)
Attività libera (art.17
L.R.39/2005)
Comunicazione scritta al Comune almeno
venti giorni prima dell’inizio dei lavori
Fino a 200 kW elettrici (250 kW elettrici
se si tratta di biomassa gassosa) DIA (art.17 L.R.39/2005)
Presentazione della DIA, ai sensi della LR
39/2005 e della LR 1/2005, al Comune
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Altri
Autorizzazione unica
provinciale (art. 11
L.R.39/2005)
Istanza alla Provincia
(3) Per questi casi il PIER richiede due condizioni, entrambe necessarie: che non ci sia attività edilizia soggetta a
permesso di costruzione e contemporaneamente non sia obbligatoria l’acquisizione di altre autorizzazioni, di carattere
ambientale, paesaggistico, di tutela del patrimonio storico-artistico, della salute e della pubblica incolumità. Altrimenti
si applicano le altre casistiche indicate dalla tabella.
IMPIANTI A COGENERAZIONE
Per cogenerazione si intende la produzione combinata di energia elettrica e calore.
La cogenerazione offre la possibilità di produrre energia elettrica ad alta efficienza (oltre 80%) riducendo in modo
sensibile le emissioni di CO2. Permette la produzione di calore ed elettricità a livello di condominio o di appartamento.
Anche in questo caso in base alla potenza e alle caratteristiche dell’impianto variano le procedure amministrative.
Tipo di impianto Tipologia di autorizzazione Procedura da seguire
Fino a 50 kW elettrici alimentati con qualsiasi
combustibile
Attività libera (art.17
L.R.39/2005 e art. 27 L
99/2009)
Comunicazione scritta al Comune
almeno venti giorni prima dell’inizio dei
lavori
Fino a 3 MW termici se alimentati a gas
naturale e realizzati secondo le condizioni
fissate dal Pier (4)
Attività libera (art.17
L.R.39/2005)
Comunicazione scritta al Comune
almeno venti giorni prima dell’inizio dei
lavori
Fino a 1 megawatt elettrico DIA (art.16 L.R.39/2005 e art.
27 L 99/2009)
Presentazione della DIA, ai sensi della LR
39/2005 e della LR 1/2005, al Comune
Altri
Autorizzazione unica
provinciale (art. 11
L.R.39/2005)
Istanza alla Provincia
(4) In questo caso il PIER richiede che l’intervento non comporti una trasformazione urbanistica o edilizia tale da essere
già soggetta, ai sensi dell’articolo 78 della LR 1/2005, a permesso di costruzione. In assenza di tale condizione si
applicano le altre casistiche indicate dalla tabella.
IMPIANTI IDROELETTRICI
Per realizzare impianti idroelettrici fino a 100 kW è obbligatoria la presentazione della Dia al Comune competente
secondo quanto disposto dalla finanziaria 2008 e dalla legge regionale 1/2005. Per impianti di taglia più grande,
ovvero superiori ai 100 kW, deve essere la Provincia – su apposita istanza del proponente - a rilasciare l’Autorizzazione
unica provinciale, eventualmente inserita all’interno dell’atto di concessione di derivazione, se anche questo deve
essere acquisito.
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Tipo di
impianto Tipologia di autorizzazione Procedura da seguire
Fino a 100 KW
elettrici DIA (Finanziaria 2008)
Presentazione DIA, ai sensi della LR
1/2005, alle Amministrazioni Comunali
Oltre i 100
KW
Autorizzazione unica provinciale, eventualmente data all’interno
dell’atto di concessione di derivazione, se anche questo deve
essere acquisito
Istanza alla Provincia
SOLARE TERMICO (solo produzione di calore)
E’ considerata attività libera per la quale è sufficiente solo una comunicazione scritta al Comune l’installazione di
pannelli solari termici fino a 20 metri quadrati; fino a 200 metri quadrato nel settore florovivaistico;
indipendentemente dalla potenza quando i pannelli sono integrati o aderenti per tutto lo sviluppo del tetto. Per
impianti solari termici da 20 a 100 metri quadrati è sufficiente presentare la denuncia di inizio attività (Dia) al comune.
Tipo di impianto Tipologia di autorizzazione Procedura da seguire
Integrati o aderenti per tutto lo sviluppo del
tetto, indipendentemente dalla potenza
Attività libera (art. 17 LR 39/2005 e
Dlgs 115/2008)
Comunicazione scritta al Comune
almeno venti giorni prima dell’inizio
dei lavori
Sviluppo fino a 20 metri quadrati nei casi
specificati dal PIER (6) Attività libera (art. 17 LR 39/2005)
Comunicazione scritta al Comune
almeno venti giorni prima dell’inizio
dei lavori
Nel settore florovivaistico sviluppo fino
200metri quadrati, nei casi specificati dal
Pier (5)
Attività libera (art. 17 LR 39/2005)
Comunicazione scritta al Comune
almeno venti giorni prima dell’inizio
dei lavori
Sviluppo da 20 a 100 metri quadrati nei casi
specificati dal Pier (5) DIA (art. 16 L.R. 39/2005)
Presentazione della DIA, ai sensi della
LR 39/2005 e della LR 1/2005, al
Comune
Altri
Permesso di costruzione, salvo
ulteriori semplificazioni decise dal
Comune
Richiesta del Permesso al Comune
(5) Per questi casi il Pier richiede che i moduli siano integrati o parzialmente integrati sul tetto o ubicati al suolo;
esclude quindi i moduli su tetto senza alcuna integrazione.
In assenza di tale condizione si applicano le altre casistiche indicate dalla tabella.
BIOMASSA TERMICA
La produzione di calore da biomassa fino a 0,5 MW termici è considerata attività libera ai sensi dell’art.17 L.R.39/2005;
negli altri casi invece è necessario, per l’aspetto edilizio, l’atto prescritto dalla normativa edilizia comunale.
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Per impianti di grossa taglia è necessario anche ottenere l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera, secondo quanto
previsto dal Dlgs 152/2006.
Tipo di impianto Tipologia di autorizzazione Procedura da seguire
Da 0 fino a 0,5 MW termici
laddove realizzati secondo
le condizioni fissate dal
Pier (6)
Attività libera (art.17 L.R. 39/2005) Comunicazione scritta al Comune almeno
venti giorni prima dell’inizio dei lavori
Altri
Per l’aspetto edilizio l’atto prescritto dalla
normativa edilizia comunale. Per impianti più
grossi anche autorizzazione alle emissioni ai
sensi del Dlgs 152/2006
L’aspetto edilizio è di competenza del
Comune.L’eventuale autorizzazione alle
emissione è di competenza della Provincia
(6) Per questo caso il Pier richiede che l’intervento non comporti attività edilizia già soggetta a permesso di
costruzione. Altrimenti si applicano le altre casistiche indicate dalla tabella.
POMPE DI CALORE
L’installazione di impianti di produzione di calore da risorsa geotermica, senza prelievo di fluido geotermico, destinati
al riscaldamento e alla climatizzazione di edifici è soggetta a DIA comunale.
Quando invece si tratta di un piccolo impianto di produzione di calore geotermico con prelievo di fluido geotermico è
necessario presentare istanza di autorizzazione alla Provincia.
Tipo di impianto Tipologia di
autorizzazione Procedura da seguire
Impianti di produzione di calore da risorsa
geotermica, senza prelievo di fluido, per
climatizzazione edifici
DIA (art. 16
L.R.39/2005)
Presentazione della DIA, ai sensi della LR
39/2005 e della LR 1/2005, al Comune
Impianto geotermico con prelievo di fluido se la
profondità è inferiore ai 400 m e la potenza
termica è inferiore a 2 MW termici
Autorizzazione
provinciale (art. 15
L.R.39/2005)
Istanza alla Provincia che promuoverà una
procedura unica per tutti gli atti necessari
alla realizzazione dell’opera
Pagamento AGENZIA DELLE DOGANE per energia elettrica consumata
L’energia elettrica va sottoposta ad accisa da versare nei confronti dell’agenzia delle dogane al momento della
fornitura ai consumatori finali e in caso di autoconsumo sia esso totale o parziale. In ogni caso la tassazione è da
riferire all’energia consumata e non alla produzione.
I soggetti obbligati al pagamento dell’accisa sono coloro che tecnicamente immettono in consumo il prodotto energia.
Per fare ciò devono essere muniti della apposita licenza fiscale d’esercizio e talvolta della relativa autorizzazione.
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Soggetti OBBLIGATI
Soggetti con officina elettrica Soggetti senza officina elettrica
Centrali di produzione per uso proprio Soggetti che procedono alla fatturazione
Soggetti che procedono alla fatturazione di energia ceduta
attraverso la propria rete di produzione
Facoltativamente quelli che acquistano da più fornitori se
hanno consumi mensili superiori a 200.000 kWh
Acquisto per uso proprio promiscuo per potenza superiore
a 200 kw
Facoltativamente con impiego unico e previa
trasformazione per potenza superiore a 200 kW
LICENZA Con Pagamento diritto annuale Solo AUTORIZZAZIONE senza pagamento diritto annuale
Soggetti NON OBBLIGATI Art.53 bis testo unico sulle Accise
Obbligo di comunicazione inizio attività e dichiarazione annuale dei consumi
1° comma: produttori di energia diversi all’art.53 (centrali
di produzione che cedono in blocco l’energia)
2° comma: soggetti che effettuano solo l’attività di
vettoriamento di energia elettrica, cioè attività di
trasposto e distribuzione energia
Adempimenti in caso di rilascio dell’autorizzazione o della licenza di esercizio:
Dati identificativi aziendali;
Dati identificativi del titolare o del legale rappresentante;
Ubicazione dell’impianto;
Descrizione dati dell’impianto;
Descrizione degli apparati di misura, la loro inserzione e relativa certificazione di taratura in bollo rilasciata da
ente riconosciuto dall’Agenzia delle Dogane;
Schemi elettrici unifilari;
Dichiarazione della destinazione d’uso della energia elettrica prodotta ed auto consumata;
invio della richiesta in bollo per il rilascio della licenza di esercizio;
invio della ricevuta di versamento del diritto annuale ( 23,24 € per uso proprio, 77,74 in caso di uso
commerciale);
pagamento cauzione pari all’1/12 del valore dell’accisa dovuta sul presunto consumo annuo;
comunicazione di attivazione impianto al GSE.
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Documentazione necessarie per usufruire delle agevolazioni fiscali per tipologia di intervento:
SERRAMENTI ED INFISSI
Documentazione necessaria
asseverazione redatta da tecnico abilitato indicato con i valori di trasmittanza dei nuovi infissi;
certificazione del produttore dell’infisso per il rispetto dei requisiti;
autocertificazione del produttore con valori di trasmittanza del vecchio infisso;
Conservazione dei seguenti documenti:
fatture relative alle spese sostenute con una separazione per la voce manodopera dalle opere;
ricevute dell’invio effettuato all’ENEA (codice CPID)
documentazione da inviare all’ENEA(esclusivamente attraverso il sito www.finanziaria2010.enea.it per i lavori
terminati nel 2010, entro i 90 gg. successivi alla fine dei lavori, compreso il collaudo delle opere:
nel caso di interventi in singole unità immobiliari: allegato F al decreto edifici;
in tutti i casi diversi dal punto precedente: attestato di qualificazione energetica, redatto da un tecnico
qualificato, con i dati dell’allegato A del decreto edifici;
scheda descrittiva dell’intervento: allegato E del decreto edifici.
Documentazione da trasmettere all’agenzia delle entrate:
comunicazione, per i soli lavori che proseguono oltre il periodo d’imposta.
CALDAIE A CONDENSAZIONE:
Documentazione necessaria nel caso di impianti a potenza nominale del focolare non superiore a 100 kW:
asseverazione redatta da tecnico abilitato;
certificazione del produttore della caldaia per il rispetto dei requisiti.
Conservazione dei seguenti documenti:
fatture relative alle spese sostenute con una separazione per la voce manodopera dalle opere;
ricevute dell’invio effettuato all’ENEA (codice CPID)
Documentazione da inviare all’ENEA(esclusivamente attraverso il sito www.finanziaria2010.enea.it per i lavori
terminati nel 2010, entro i 90 gg. successivi alla fine dei lavori, compreso il collaudo delle opere:
scheda descrittiva dell’intervento: allegato E.
Documentazione da trasmettere all’agenzia delle entrate:
comunicazione, per i soli lavori che proseguono oltre il periodo d’imposta.
CALDAIE A BIOMASSA:
Documentazione necessaria
asseverazione redatta da tecnico abilitato nella quale si assicura che l’intervento abbia un indice di
prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore ai valori indicati dalla tabella ALL.A DM
11 marzo 2008;
Conservazione dei seguenti documenti:
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fatture relative alle spese sostenute con una separazione per la voce manodopera dalle opere;
ricevute dell’invio effettuato all’ENEA (codice CPID)
Documentazione da inviare all’ENEA(esclusivamente attraverso il sito www.finanziaria2010.enea.it per i lavori
terminati nel 2010, entro i 90 gg. successivi alla fine dei lavori, compreso il collaudo delle opere:
attestato di qualificazione energetica, redatto da un tecnico qualificato, con i dati dell’allegato A del decreto
edifici;
scheda descrittiva dell’intervento: allegato E del decreto edifici.
Documentazione da trasmettere all’agenzia delle entrate:
comunicazione, per i soli lavori che proseguono oltre il periodo d’imposta.
PANNELLI SOLARI:
Documentazione necessaria
asseverazione redatta da tecnico abilitato con indicato il rispetto dei requisiti;
Conservazione dei seguenti documenti:
fatture relative alle spese sostenute con una separazione per la voce manodopera dalle opere;
ricevute dell’invio effettuato all’ENEA (codice CPID)
Documentazione da inviare all’ENEA(esclusivamente attraverso il sito www.finanziaria2010.enea.it per i lavori
terminati nel 2010, entro i 90 gg. successivi alla fine dei lavori, compreso il collaudo delle opere:
scheda descrittiva dell’intervento allegato F al decreto edifici;
in tutti i casi diversi dal punto precedente: attestato di qualificazione energetica, redatto da un tecnico
qualificato, con i dati dell’allegato A del decreto edifici;
Documentazione da trasmettere all’agenzia delle entrate:
comunicazione, per i soli lavori che proseguono oltre il periodo d’imposta.
POMPE DI CALORE:
Documentazione necessaria
asseverazione redatta da tecnico abilitato con indicato i valori del COP, coefficiente di prestazione, e dell’EER,
indice di efficienza energetica, non inferiori ai valori minimi indicati all’allegato I;
Conservazione dei seguenti documenti:
fatture relative alle spese sostenute con una separazione per la voce manodopera dalle opere;
ricevute dell’invio effettuato all’ENEA (codice CPID)
documentazione da inviare all’ENEA(esclusivamente attraverso il sito www.finanziaria2010.enea.it per i lavori
terminati nel 2010, entro i 90 gg. successivi alla fine dei lavori, compreso il collaudo delle opere:
scheda descrittiva dell’intervento: allegato E D.M. 07/04/2008.
Documentazione da trasmettere all’agenzia delle entrate:
comunicazione, per i soli lavori che proseguono oltre il periodo d’imposta.
Pisa Ambiente Innovazione Azienda Speciale della Camera di Commercio di Pisa
Pisa Ambiente Innovazione – Azienda Speciale della Camera di Commercio di Pisa Via Benedetto Croce,62 – 56125 Pisa Tel. 050 503926 Fax 050 2207745
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COIBENTAZIONE PARETI E COPERTURE:
Documentazione necessaria
asseverazione redatta da tecnico abilitato con indicato i valori di trasmittanza dei nuovi e dei vecchi involucri,
secondo i nuovi valori di trasmittanza riportati nel D.M. 26 gennaio 2010 e pubblicato il 12 febbraio 2010;
Conservazione dei seguenti documenti:
fatture relative alle spese sostenute con una separazione per la voce manodopera dalle opere;
ricevute dell’invio effettuato all’ENEA (codice CPID)
Documentazione da inviare all’ENEA(esclusivamente attraverso il sito www.finanziaria2010.enea.it per i lavori
terminati nel 2010, entro i 90 gg. successivi alla fine dei lavori, compreso il collaudo delle opere:
attestato di qualificazione energetica, redatto da un tecnico qualificato, con i dati dell’allegato A del decreto
edifici;
scheda descrittiva dell’intervento: allegato E del decreto edifici.
Documentazione da trasmettere all’agenzia delle entrate:
comunicazione, per i soli lavori che proseguono oltre il periodo d’imposta.
RIQUALIFICAZIONE GLOBALE:
Documentazione necessaria:
asseverazione redatta da tecnico abilitato mella quale si dichiara che l’indice di prestazione energetica per la
climatizzazione invernale non siano supoeiroe ai valori nell’allegato A del D.M: 11/3/2008;
certificazione del produttore dell’infisso per il rispetto dei requisiti;
autocertificazione del produttore con valori di trasmittanza del vecchio infisso;
Conservazione dei seguenti documenti:
fatture relative alle spese sostenute con una separazione per la voce manodopera dalle opere;
ricevute dell’invio effettuato all’ENEA (codice CPID).
Documentazione da inviare all’ENEA(esclusivamente attraverso il sito www.finanziaria2010.enea.it per i lavori
terminati nel 2010, entro i 90 gg. successivi alla fine dei lavori, compreso il collaudo delle opere:
attestato di qualificazione energetica, redatto da un tecnico qualificato, con i dati dell’allegato A del decreto
edifici;
scheda descrittiva dell’intervento: allegato E del decreto edifici.
Documentazione da trasmettere all’agenzia delle entrate:
comunicazione, per i soli lavori che proseguono oltre il periodo d’imposta.
Fonti:
AGENZIA DELLE DOGANE http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/ed
ENEA http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/index.html
GSE http://www.gse.it/Pagine/default.aspx
REGIONE TOSCANA http://www.regione.toscana.it/