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Glossario
A.
Accertamento dell’età
Per “accertamento dell’età” si intende la procedura utilizzata per determinare l’età
approssimativa di un individuo. Pur non riscontrandosi né nel contesto nazionale né in ambito
comunitario un approccio uniforme nelle modalità operative, il termine “accertamento
dell’età” tende ad essere più comunemente utilizzato per indicare l’uso di esami di tipo
medico, volti a stimare l’età cronologica di un individuo attraverso una valutazione della sua
età biologica.
Accoglienza
Per “accoglienza” si intende l’insieme delle attività che uno Stato realizza al fine di ricevere
ed ospitare i richiedenti protezione internazionale e i rifugiati. L’Italia, come tutti gli Stati
Membri dell’Unione Europea, ha un obbligo giuridico di accoglienza di tutti i richiedenti privi
di mezzi di sussistenza dal momento in cui manifestano la volontà di presentare una domanda
di protezione e deve garantire loro un livello di vita dignitoso. L’accoglienza deve essere
garantita fino all’esito definitivo dell’esame della richiesta, inclusi gli eventuali ricorsi, qualora
il richiedente sia autorizzato a rimanere in Italia.
Apolide
Un individuo che nessuno Stato, sulla base delle proprie leggi, considera un suo cittadino. Si
può essere apolidi dalla nascita oppure nel caso in cui si venga privati della cittadinanza (ad
esempio in seguito ad eventi politici o bellici).
2
Apolidia
Dal greco ἀ- privativo e polis (città, Stato), letteralmente “senza Stato”, è la condizione di chi
è privo di cittadinanza. L’Organizzazione delle Nazioni Unite ha adottato i due principali
strumenti normativi internazionali in materia di apolidia.
La prima Convenzione è sullo status degli apolidi, adottata il 28 settembre 1954, è entrata in
vigore il 6 giugno 1960. Il documento prevede un Preambolo e 42 articoli: all’art. 1, che
fornisce la definizione di apolide, seguono articoli circa la previsione degli standard minimi di
trattamento da garantire ad un apolide, obblighi generali (art. 2) e diritti riconosciuti allo
stesso, come la libertà di culto (art. 4), il diritto di associazione (art. 15) e il diritto di adire
tribunali (art. 16).
La seconda Convenzione è sulla riduzione dell’apolidia, ed è stata adottata il 30 agosto 1961
ed entrata in vigore il 13 dicembre 1975. Il testo, composto da 21 articoli, si pone l’obiettivo
di ridurre sostanzialmente il fenomeno dell’apolidia.
Asilo
Il diritto “di cercare e di godere in altri Paesi asilo dalle persecuzioni” è sancito dall’art.14 della
Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo. Il concetto di asilo, benché non definito
nell’ambito del diritto internazionale, viene normalmente utilizzato per identificare tutte le
forme di protezione messe a disposizione da un Paese a beneficio dei rifugiati presenti sul
proprio territorio, a partire dal divieto di refoulement. Il comma 3 dell’art. 10 della
Costituzione italiana afferma che “lo straniero, al quale sia impedito nel suo Paese l'effettivo
esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel
territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge”.
3
C.
Carta di Roma
La Carta di Roma è un insieme di regole e indicazioni che devono essere rispettate da quei
professionisti che trattano informazioni concernenti richiedenti asilo, rifugiati, vittime di
tratta e migranti in generale. Essa è stata redatta dall’Ordine dei Giornalisti (ODG) e dalla
Federazione Nazionale della Stampa (FNSI) con lo scopo di garantire un trattamento corretto
delle informazioni nel rispetto dei diritti fondamentali della persona e della sua dignità
evitando ogni forma di discriminazione.
CEAS (Common European Asylum System)
Con Sistema Europeo Comune di Asilo si intende l’insieme delle misure e degli atti adottati
dall’Unione Europea con lo scopo di armonizzare le regole che negli Stati membri dell'Unione
disciplinano la materia dell'asilo.
Centri di Prima Accoglienza
I Centri governativi di Prima Accoglienza sono strutture destinate ad una prima e temporanea
accoglienza dei richiedenti asilo per il tempo necessario alla loro identificazione e
all’eventuale verbalizzazione della domanda di asilo, all'accertamento delle condizioni di
salute e della sussistenza di situazioni di vulnerabilità che comportino speciali misure di
assistenza.
Centri di Primo Soccorso e Assistenza (CPSA)
I CPSA sono stati istituiti al fine di garantire immediato soccorso e assistenza agli stranieri
appena giunti in Italia e prima di un loro trasferimento presso altre strutture d’accoglienza. I
centri sono infatti collocati nelle zone ove avvengono in prevalenza gli sbarchi dei migranti e
richiedenti asilo.
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Centri di Identificazione ed Espulsione (CIE)
I CIE sono centri di detenzione amministrativa in cui è previsto il trattenimento per gli stranieri
colpiti da un provvedimento di allontanamento. Il trattenimento presso un CIE dev’essere
convalidato da un giudice.
Centri di Accoglienza Straordinaria (CAS)
I Centri di Accoglienza Straordinaria sono stati istituiti per far fronte agli afflussi massicci e
ravvicinati di richiedenti asilo ed al conseguente esaurimento di posti negli altri centri di
accoglienza. Nel caso non vi sia disponibilità di posti nei centri di prima accoglienza,
l’accoglienza può essere disposta in queste strutture per un periodo limitato di tempo,
strettamente necessario al trasferimento del richiedente in altre strutture.
Cittadinanza
La cittadinanza è il vincolo giuridico tra un individuo e il suo Stato di appartenenza. Essa può
essere acquisita per nascita o naturalizzazione, ossia tramite dichiarazione, scelta,
matrimonio o altre modalità stabilite dalla legislazione dello Stato.
Cittadino dell’Unione Europea
Ogni persona che possiede la cittadinanza di uno Stato Membro dell'Unione Europea.
Cittadino di uno Stato terzo
Persona che non è cittadino di uno degli Stati Membri dell'Unione Europea.
Commissione nazionale per il diritto d’asilo
La commissione nazionale per il diritto d’asilo ha compiti di indirizzo e coordinamento delle
commissioni territoriali, di formazione e aggiornamento dei componenti delle commissioni
territoriali, e di raccolta di dati statistici. Inoltre, ha poteri decisionali in tema di revoca e
cessazione degli status riconosciuti.
Commissioni Territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale
Le Commissioni Territoriali sono l’autorità competente alla decisione in merito alla domanda
di protezione internazionale. Le Commissioni sono composte da quattro membri: un
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rappresentante dell’UNHCR, uno della Questura, un rappresentante degli Enti locali e un
funzionario della Prefettura con funzione di Presidente della Commissione. Le Commissioni
sono venti e la legge prevede la possibilità che, a seconda delle necessità, possano essere
aperte 30 sezioni aggiuntive. Le Commissioni, e le relative sezioni, sono dislocate in tutto il
territorio nazionale.
Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali del 1950
Conosciuta semplicemente come la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU), è
stata firmata a Roma il 4 novembre 1950 sotto l'egida del Consiglio d'Europa. Entrata in vigore
il 3 settembre 1953, tale Convenzione consta di 59 articoli ed è stata successivamente
integrata e modificata da 14 Protocolli aggiuntivi. I diritti e le libertà in essa sanciti, come il
divieto di schiavitù e di lavoro forzato (art. 4) e il diritto ad un equo processo (art. 6),
appartengono ad ogni persona sottoposta alla giurisdizione degli Stati Membri (art. 1); all’art.
3 si dichiara che “nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o
degradanti”.
Considerata uno dei testi più importanti nel campo della protezione dei diritti umani, la CEDU
prevede un meccanismo giurisprudenziale di controllo - la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo
con sede a Strasburgo - che vige sul rispetto dei diritti e delle libertà garantiti dalla
Convenzione, offrendo al singolo individuo la facoltà di invocare il controllo giudiziario sul
rispetto dei propri diritti.
Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati del 1951
La Convenzione di Ginevra è stata adottata dalla Conferenza dei Plenipotenziari delle Nazioni
Unite sullo status dei Rifugiati e degli Apolidi il 28 luglio 1951 ed è entrata in vigore il 22 aprile
1954. Spesso definita la Magna Charta dei rifugiati, la Convenzione del 1951, che consta di
un Preambolo e di 46 articoli suddivisi in 7 capitoli, prevede all’art. 1 la definizione di rifugiato,
per la prima volta contenuta in un accordo internazionale, e all’art. 33 il principio
fondamentale di non-refoulement. Essa rappresenta l’importante impegno di stabilire un
codice dei diritti che copra tutti gli aspetti fondamentali della vita del rifugiato e garantisca
allo stesso – come minimo – un trattamento simile a quello di stranieri che non godono di
particolari privilegi. La Convenzione, all'art.1, contiene anche due limitazioni: una di carattere
temporale, che limita la definizione di rifugiato solo a coloro che abbiano subito una
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persecuzione “per causa di avvenimenti anteriori al 1° gennaio 1951”, e una di natura
geografica, che prevede che "possano essere considerati avvenimenti anteriori al 1° gennaio
1951 solo gli avvenimenti accaduti anteriormente al 1° gennaio 1951 in Europa”. Negli anni
successivi all'adozione della Convenzione, con l'emergere di nuove situazioni che
riproponevano alla comunità internazionale il problema della gestione del fenomeno dei
rifugiati, gli Stati Contraenti si resero conto della necessità di estendere la protezione
garantita dalla Convenzione di Ginevra. Il 31 gennaio 1967, nella città di New York, fu così
adottato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il Protocollo relativo allo status dei
Rifugiati, entrato in vigore il 4 ottobre dello stesso anno. Tale Protocollo, che si configura
come uno strumento indipendente a cui gli Stati possono aderire senza aver adottato la
Convenzione, prevede l'eliminazione sia della limitazione temporale che di quella geografica.
Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del
1984
La Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti,
adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1984, è entrata in vigore
il 26 giugno 1987.
La Convenzione consta di un Preambolo e di 33 articoli, e all’art. 1 fornisce la definizione di
tortura; prevede, inoltre, all’art. 17 l’istituzione di un Comitato composto da 10 esperti
indipendenti che monitorano l’implementazione della Convenzione da parte degli Stati
contraenti e, in casi particolari, può accogliere comunicazioni da parte di singoli individui circa
violazioni dei diritti sanciti dalla Convenzione.
Il 18 dicembre 2002, l’ONU ha adottato un nuovo trattato internazionale contro la tortura, il
Protocollo opzionale alla Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli,
inumani o degradanti (OPCAT), riaffermando che il diritto a non subire tortura e altre pene
crudeli, inumane o degradanti deve essere rispettato e protetto in ogni circostanza.
Tale Protocollo è entrato in vigore il 22 giugno 2006 e ha dato vita per la prima volta ad un
doppio meccanismo di prevenzione della tortura: a livello internazionale, esso istituisce un
nuovo organismo, il Sottocomitato delle Nazioni Unite sulla prevenzione della tortura; a livello
nazionale, gli Stati contraenti hanno l’obbligo di creare o designare appositi organismi
indipendenti, i Meccanismi nazionali di prevenzione. Sia il Sottocomitato che i Meccanismi
nazionali di prevenzione hanno il mandato di condurre visite regolari nei luoghi di detenzione
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e di formulare raccomandazioni e osservazioni ai Governi e alle autorità competenti per
migliorare la condizione delle persone private della loro libertà.
Convenzione di New York sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza del 1989
La Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (Convention on the Rights of
the Child - CRC) è stata approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre
1989 a New York ed è entrata in vigore il 2 settembre 1990. Costruita armonizzando differenti
esperienze culturali e giuridiche, la Convenzione enuncia per la prima volta, in forma
coerente, i diritti fondamentali che devono essere riconosciuti e garantiti a tutti i bambini e a
tutte le bambine del mondo, quali ad esempio il diritto alla vita e allo sviluppo (art. 6), il diritto
all’ascolto (art. 12), il diritto a non subire alcuna forma di discriminazione (art. 2). La
Convenzione è composta da 54 articoli e da tre Protocolli opzionali (sui bambini in guerra,
sullo sfruttamento sessuale, sulla procedura per i reclami). Essa prevede anche un
meccanismo di controllo sull’operato degli Stati che devono presentare a un Comitato
indipendente un rapporto periodico sull’attuazione dei diritti dei bambini sul proprio
territorio.
D.
Danno grave
Per “danno grave” si intende: la condanna a morte o all’esecuzione della pena di morte; la
tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente
nel suo Paese di origine; la minaccia grave alla vita o alla persona di un civile derivante dalla
violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.
Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo
La Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo venne approvata dall’Assemblea Generale
delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948 a Parigi. La Dichiarazione è composta da un Preambolo
e da 30 articoli, e proclama solennemente che i diritti contenuti in essa sono per ogni essere
umano libertà e diritti innati, uguali e inalienabili, a cui ogni donna o uomo ha diritto in
qualsiasi parte del mondo: “Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti”
(art. 1) e “ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciati nella presente
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Dichiarazione, senza distinzione alcuna” (art. 2). La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani
rappresenta il modello a cui ci si è ispirati per la stesura e composizione di successivi
documenti per la protezione dei diritti umani, sia a livello internazionale che a livello
nazionale.
Diritti umani
Standard internazionalmente accettati che riconoscono e proteggono la dignità, l’integrità e
la libertà di ogni individuo, senza distinzione alcuna. I diritti umani sono parte del diritto
internazionale consuetudinario e sono formulati in una varietà di documenti giuridici
nazionali, regionali e internazionali, ai quali si fa generalmente riferimento come strumenti di
tutela dei diritti umani. Tra gli strumenti più importanti: la Carta delle Nazioni Unite, e la Carta
delle Nazioni Unite dei Diritti dell’Uomo (quest’ultima costituita dalla Dichiarazione
Universale dei Diritti dell’Uomo, dal Patto internazionale sui diritti civili politici e dal Patto
internazionale sui diritti economici e sociali).
Discriminazione
La discriminazione è un trattamento diverso, meno favorevole, praticato nei confronti di
taluni individui a causa di caratteristiche soggettive quali, ad esempio, il sesso, la nazionalità,
la religione, l’appartenenza politica, l’età, l’orientamento sessuale, l’identità di genere, la
condizione economica, sociale o culturale. Le discriminazioni possono essere dirette o
indirette. La discriminazione è diretta quando una persona riceve un trattamento sfavorevole,
rispetto a quello che hanno ricevuto o che riceverebbero altre persone in una situazione
analoga, e la ragione di questo trattamento è determinato da una particolare caratteristica
della persona, rientrante tra quelle che formano oggetto di protezione. La discriminazione è,
invece, indiretta quando una disposizione, un criterio o una prassi neutra colpisce in modo
significativamente più sfavorevole un individuo o un gruppo, definiti da uno dei motivi
oggetto del divieto di discriminazione, rispetto ad altre persone in una situazione analoga.
9
E.
EASO (European Asylum Support Office)
L’Ufficio Europeo di Sostegno per l’Asilo (EASO) è un’agenzia dell’Unione europea istituita allo
scopo di favorire l'attuazione del Sistema europeo comune di asilo (CEAS), rafforzare la
cooperazione pratica tra gli Stati membri in materia di asilo, facilitare lo scambio di
informazioni e buone prassi fra gli stessi e sostenere e/o coordinare il sostegno operativo agli
Stati membri i cui sistemi d’asilo e accoglienza sono sottoposti a forte pressione.
Espulsione
Atto compiuto da un'autorità statale con l'intenzione ed il fine di garantire l’allontanamento
di una persona contro la sua volontà dal territorio dello Stato. In particolare, l’espulsione di
un cittadino di un paese terzo può avvenire in presenza di una grave e attuale minaccia per
l'ordine pubblico o per la sicurezza nazionale; oppure a causa dal mancato rispetto delle
normative nazionali relative all'ingresso o al soggiorno degli stranieri da parte di coloro che
non manifestano l’intenzione di chiedere alcuna protezione internazionale.
F.
FRONTEX
Agenzia dell’Unione Europea per il pattugliamento delle frontiere esterne. È incaricata di
coordinare la cooperazione operativa tra gli Stati membri in materia di sicurezza delle
frontiere esterne tramite l’analisi dei rischi; il coordinamento della cooperazione sul campo
fra Stati membri in materia di gestione delle frontiere esterne; l’assistenza agli Stati membri
nella formazione delle guardie di frontiera nazionali, anche elaborando norme comuni in
materia di formazione; l’assistenza agli Stati membri che devono affrontare circostanze tali
da richiedere un’assistenza tecnica e operativa rafforzata alle frontiere esterne, e la fornitura
agli Stati membri del sostegno necessario per organizzare operazioni di rimpatrio congiunte.
10
G.
Genere
Il genere si riferisce alla relazione tra uomo e donna basata su identità, status, ruoli e
responsabilità, costruite e definite socialmente o culturalmente, che vengono assegnate alle
persone appartenenti a un sesso o a un altro, si distingue dal sesso che rimanda ad una
determinazione biologica.
I.
Integrazione
Quello d’integrazione è stato negli ultimi decenni un concetto molto controverso. Nell’ambito
dell’Unione Europea e in molte legislazioni nazionali per integrazione si intende un processo
a doppio senso, che richiede un impegno di tutte le parti interessate, tra cui una
predisposizione da parte dei rifugiati ad adattarsi alla società ospite, senza dover rinunciare
alla propria identità culturale, e una corrispondente disponibilità da parte della comunità
ospitante e delle istituzioni pubbliche ad accogliere gli stranieri ed a soddisfare le esigenze di
una popolazione eterogenea.
Per l’UNHCR l’integrazione, assieme al reinsediamento e il ritorno in sicurezza, rappresentano
le tre soluzioni durevoli per i rifugiati.
M.
Migrante
Tale termine indica chi sceglie di lasciare il proprio Paese per stabilirsi, temporaneamente o
permanentemente, in un altro Stato.
Migrante irregolare
L’aggettivo “irregolare” è associato al termine “migrante” per descrivere colui che non
possiede i documenti e le autorizzazioni amministrative necessari ad entrare in un Paese o a
stabilirvisi, ad esempio entrando in un Paese senza un passaporto o un documento di viaggio
validi o permanendovi senza permesso di soggiorno.
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Minore
Ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione di New York sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza
del 1989, si intende per “minore” ogni essere umano avente un’età inferiore ai 18 anni, salvo
che sulla base della legislazione allo stesso applicabile, la maggiore età non sia stata raggiunta
prima. Secondo il principio del “superiore interesse del minore” sancito nell’articolo 3 della
stessa Convenzione del 1989, gli Stati, le Istituzioni pubbliche e private, i genitori o le persone
che ne hanno la responsabilità, in tutte le decisioni che riguardano i bambini devono sempre
scegliere quello che è meglio per tutelare il loro benessere.
Minore non accompagnato
Per “minori non accompagnati” si intendono quei minori, separati da entrambi i genitori e da
altri parenti, e privi delle cure di un adulto che – per legge o per consuetudine – abbia tale
responsabilità. I diritti dei minori non accompagnati, come quelli di tutti i minori, sono protetti
dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti del Fanciullo del 1989. I minori non
accompagnati, per la loro particolare vulnerabilità dovuta alla minore età, rischiano di essere
vittime di tratta e sfruttamento.
Mutilazioni genitali femminili
Con l’espressione mutilazione genitale femminile (MGF) si fa riferimento a tutte le forme di
rimozione o modificazione, parziale o totale, dei genitali femminili esterni o altre lesioni
inflitte agli organi genitali femminili per ragioni non terapeutiche.
N.
Naturalizzazione
Per naturalizzazione s’intende l’acquisizione della cittadinanza da parte di chi non la possiede
per nascita. In Italia la naturalizzazione si può ottenere dopo aver risieduto stabilmente nel
territorio nazionale per almeno 10 anni, ridotti a 5 anni per gli apolidi e per i rifugiati, e a 4
anni per i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea che risiedano legalmente nel
territorio della Repubblica. La cittadinanza si può acquisire anche per matrimonio con un
cittadino italiano, e su concessione del Presidente della Repubblica per meriti particolari.
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Non respingimento/non refoulement
Il principio di non respingimento è un principio basilare del diritto internazionale, di natura
consuetudinaria, che comporta il divieto di espellere, rinviare, deportare, estradare, o
respingere rifugiati e richiedenti asilo verso un paese dove essi rischierebbero di subire
tortura, pene o trattamenti inumani o degradanti. In nessun caso può disporsi il
respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per
motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di
condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel
quale non sia protetto dalla persecuzione.
P.
Paesi di transito
Vengono definiti Paesi di transito tutti quei Paesi in cui il migrante transita o soggiorna, per
periodi più o meno lunghi, durante il viaggio tra il suo Paese di origine, o di residenza abituale,
e il Paese di destinazione.
Paese terzo
Paese non appartenente all’Unione Europea.
Particolare gruppo sociale
Si definiscono membri di un particolare gruppo sociale quanti condividono una caratteristica
innata o una storia comune che non può essere mutata, oppure condividono una
caratteristica che è così fondamentale per l’identità o la coscienza che non dovrebbero essere
costretti a rinunciarvi. Un particolare gruppo sociale può essere individuato in base alla
caratteristica comune dell’orientamento sessuale, del genere, o del gruppo di appartenenza.
Persecuzione
Non esiste una definizione universalmente accettata del termine. Nella Convenzione di
Ginevra sullo status dei rifugiati è stato volontariamente scelto di non inserire una definizione
di “persecuzione” al fine di poter interpretare il termine in maniera estensiva, includendo in
tale fattispecie diverse forme considerate come persecutorie. Tuttavia, da un’analisi degli
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articoli 31 e 33 della suddetta Convenzione, qualsiasi minaccia alla vita o alla libertà di un
individuo deve essere considerata persecuzione.
Ai sensi della normativa europea, per “persecuzione” si intendono:
- gravi violazioni di altri diritti umani fondamentali (in particolare, tortura, altri atti o
trattamenti inumani e degradanti, riduzione in schiavitù o servitù, condanna penale per fatti
non previsti anticipatamente come reato, o con pene più gravi di quelle anticipatamente
stabilite dalla legge);
- la somma di diverse misure, incluse eventuali violazioni dei diritti umani, il cui impatto
complessivo sia sufficientemente grave da avere un effetto analogo ad una violazione grave
di diritti umani fondamentali.
Persecuzione di genere
“Persecuzione di genere” è un’espressione che non ha valenza giuridica di per sé. Essa
piuttosto comprende una serie di gravi violazioni dei diritti umani fondamentali diverse tra
loro nelle quali il genere assume un ruolo rilevante.
Le domande di protezione internazionale relative al genere possono basarsi su atti
persecutori quali: atti di violenza sessuale, violenza familiare/domestica, pianificazione
familiare coatta, mutilazione genitale femminile, punizioni per trasgressione di costumi sociali
o discriminazioni basate sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere.
Persona vulnerabile
Vengono definite persone vulnerabili quei richiedenti asilo o rifugiati che presentano
particolari fragilità e specifiche esigenze e, per questo, hanno bisogno di maggiore assistenza.
Appartengono a questa categoria: i minori, i minori non accompagnati o separati, i disabili, gli
anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le vittime della tratta
di esseri umani, le persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali, e le persone che
abbiano subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale,
quali le vittime di mutilazioni genitali femminili.
Procedure per la determinazione dello status di rifugiato
Procedure giuridiche e amministrative messe in atto dall’UNHCR e/o dagli Stati per
determinare se un individuo debba essere o meno riconosciuto come rifugiato, in base alla
legislazione nazionale e al diritto internazionale.
14
Protezione internazionale
Nell’Unione Europea, il termine protezione internazionale significa il riconoscimento, da parte
di uno Stato membro, dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria, ad un cittadino
di uno Stato terzo o apolide. Nell’Unione Europea, la protezione internazionale include lo
status di rifugiato e lo status di protezione sussidiaria.
Protezione sussidiaria
La protezione sussidiaria è una forma specifica di protezione introdotta dall’Unione Europea.
Essa viene riconosciuta a quegli stranieri o apolidi che, pur non rientrando nella definizione di
‘rifugiato’ prevista dalla Convenzione di Ginevra del 1951, poiché non sussiste nei loro
confronti un rischio di persecuzione individuale, necessitano comunque di una forma di
protezione in quanto, in caso di rimpatrio nel paese di origine, subirebbero un ‘danno grave’
a causa di conflitti armati, violenze generalizzate e/o gravi violazioni dei diritti umani.
Protezione temporanea
La protezione temporanea è uno strumento straordinario al quale gli Stati dell’unione
Europea ricorrono per garantire una tutela immediata in caso di massicci afflussi di rifugiati
che rendono impraticabile l’esame individuale delle singole domande di protezione.
Protezione umanitaria
La protezione umanitaria può essere concessa a coloro che, pur non potendo ottenere lo
status di rifugiato o la protezione sussidiaria, presentano seri motivi, in particolare di carattere
umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano, tali da
non consentire un loro rientro nel paese di provenienza.
Reinsediamento
Con il termine “reinsediamento” si intendono il trasferimento e l’accoglienza di rifugiati dal
luogo in cui hanno ottenuto una prima forma di sicurezza e protezione al Paese in cui sarà
loro garantita definitivamente protezione internazionale. Il reinsediamento è un atto di
rilevante valore in quanto basato sul principio di solidarietà internazionale tra Stati e risulta
fondamentale per quei rifugiati che non godono di un adeguata protezione nel paese nel
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quale sono fuggiti e sono impossibilitati a tornare nel loro paese d’origine. Inoltre, con il
rimpatrio volontario e l'integrazione locale, esso rappresenta una delle tre soluzioni durevoli
per i rifugiati.
Regolamento Dublino
Regolamento UE che stabilisce i criteri e i meccanismi per determinare quale Stato Membro
dell’Unione sia competente ad esaminare una domanda d'asilo presentata da un cittadino di
un Paese terzo in uno degli Stati Membri dell’UE.
Regolarizzazione
Procedura mediante la quale si permette alle persone straniere che hanno una situazione
amministrativa irregolare di ottenere uno status giuridico nel Paese ospitante.
Richiedente asilo/richiedente protezione internazionale
Qualsiasi cittadino di Paese terzo o apolide che abbia presentato una domanda di protezione
internazionale in merito alla quale non sia ancora stata presa una decisione definitiva. Tale
richiesta potrà essere accolta o rigettata.
Ricollocazione (Relocation)
Per Ricollocazione si intende un meccanismo di redistribuzione temporanea ed eccezionale di
persone in evidente bisogno di protezione internazionale da uno Stato Membro dell’Unione
Europea ad altri Stati membri.
Ricongiungimento familiare
Il ricongiungimento familiare è la procedura attraverso cui viene garantita l’unità familiare.
Rifugiato
Il rifugiato è una persona che, “per fondato timore di persecuzione per motivi di razza,
religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale od opinione politica, si
trova fuori del Paese di cui ha la cittadinanza, e non può, oppure, a causa di tale timore, non
vuole avvalersi della protezione di tale Paese” (Convenzione di Ginevra del 1951 sullo status
dei rifugiati).
16
Rimpatrio volontario
Ritorno, in condizioni di sicurezza e dignità, di beneficiari di protezione internazionale e
richiedenti asilo nel Paese di origine sulla base di una volontà liberamente espressa.
S.
Sfollato Interno (IDP)
Come i rifugiati, anche gli sfollati (in inglese, Internally Displaced Persons o IDPs) sono civili
costretti a fuggire da guerre o persecuzioni. Tuttavia, a differenza dei rifugiati, essi non hanno
attraversato il confine del proprio Paese.
SPRAR
Il Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) è un sistema che coinvolge gli
enti locali e le organizzazioni del terzo settore per favorire condizioni di accoglienza integrata
per richiedenti asilo e rifugiati. I progetti di accoglienza della rete SPRAR non si limitano a
fornire un’assistenza primaria, ma prevedono in modo complementare anche misure di
informazione, accompagnamento, assistenza e orientamento, attraverso la costruzione di
percorsi individuali di inserimento socio-economico.
T.
Tortura
Il termine "tortura" indica qualsiasi atto mediante il quale sono intenzionalmente inflitti ad
una persona dolore o sofferenze forti, fisiche o mentali, al fine segnatamente di ottenere da
essa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che essa o una
terza persona ha commesso o è sospettata aver commesso, di intimorirla o di far pressione
su di lei o di intimorire o di far pressione su una terza persona, o per qualsiasi altro motivo
fondato su qualsiasi forma di discriminazione, qualora tale dolore o sofferenze siano inflitte
da un agente della funzione pubblica o da ogni altra persona che agisca a titolo ufficiale, o su
sua istigazione, o con il suo consenso espresso o tacito. Tale termine non si estende al dolore
o alle sofferenze risultanti unicamente da sanzioni legittime, inerenti a tali sanzioni o da esse
cagionate. [Art. 1 della Convenzione ONU contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli,
inumani o degradanti].
17
Tratta di esseri umani/trafficking
Con l’espressione “tratta di esseri umani” (in inglese “trafficking”) si intende il reclutamento,
trasporto, trasferimento, l'ospitare o accogliere persone, tramite l'impiego o la minaccia di
impiego dell’uso della forza o di altre forme di coercizione, di rapimento, frode, inganno,
abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità. Tale trasferimento avviene dando o
ricevendo somme di denaro o vantaggi per ottenere lo sfruttamento di un’altra persona in
posizione di vulnerabilità sulla quale si esercita l’uso della forza. Lo sfruttamento comprende,
come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento
sessuale, il lavoro forzato o prestazioni forzate, schiavitù o pratiche analoghe, l'asservimento
o il prelievo di organi. Il consenso di una vittima della tratta di persone volta al loro
sfruttamento è irrilevante nei casi in cui qualsivoglia dei mezzi usati sovra menzionati è stato
utilizzato.
Tratta illecita di migranti/smuggling
Tale espressione (in inglese “smuggling”) indica il procurare, al fine di ricavare, direttamente
o indirettamente, un vantaggio finanziario o materiale, l’ingresso illegale di una persona in
uno Stato Parte di cui la persona non è cittadina o residente permanente. Per “ingresso
illegale” si intende il varcare i confini senza soddisfare i requisiti necessari per l’ingresso legale
nello Stato d’accoglienza.
U.
Unità familiare, diritto all’
Il principio dell’unità familiare realizza la protezione della famiglia in quanto unità
fondamentale e naturale della società. In virtù di questo principio, lo status di rifugiato può
essere concesso al coniuge e ai familiari a carico di una persona che risponde ai criteri per
l’ottenimento dello status di rifugiato. Esso è sancito nella Dichiarazione Universale Diritti
Umani del 1948 (art. 16 comma 3) e trova ulteriore solenne conferma nella maggior parte
degli strumenti internazionali sui diritti umani.
18
V.
Vulnerabilità
Con il termine “vulnerabilità” si intende la condizione che caratterizza quel soggetto che
presenta esigenze particolari, fragilità riconosciute e che, per questo, necessita di interventi
più specifici e mirati. Nell’ambito del fenomeno delle migrazioni si considerano soggetti
particolarmente vulnerabili i minori, i minori non accompagnati o separati, i disabili, gli
anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le vittime della tratta
degli esseri umani, le persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali e le persone che
hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, quali
le vittime di mutilazioni genitali femminili.