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ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI CAGLIARI 30 OTTOBRE 2018 Dott. Annalisa De Vivo Gli adempimenti antiriciclaggio dei professionisti alla luce del d.lgs. 90/2017 e delle regole tecniche del CNDCEC

Gli adempimenti antiriciclaggio dei professionisti alla ... De... · prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo üper l’attuazione

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ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI CAGLIARI30 OTTOBRE 2018

Dott. Annalisa De Vivo

Gliadempimentiantiriciclaggiodeiprofessionistiallalucedeld.lgs.90/2017edelleregoletecnichedelCNDCEC

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ASPETTI INTRODUTTIVI

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ASPETTI INTRODUTTIVI

La direttiva 2015/849/UE:üamplia il novero dei reati presupposto ai reati fiscaliüestende l’approccio basato sulla valutazione del rischioü ridetermina l’ambito applicativo della adeguata verifica della clientelaü fornisce maggiori indicazioni per l’identificazione delle persone

politicamente esposte e dei titolari effettivi ü richiede agli Stati membri l’istituzione di un registro centrale dei titolari

effettiviüaffida agli organi di autoregolamentazione l’emanazione delle

procedure operative ü rivede i presupposti del sistema sanzionatorio

LA QUARTA DIRETTIVA AML

3Cagliari, 30 o,obre 2018

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La legge n. 170/2016 (c.d. legge delega) contiene indicazioni:

üper il recepimento della Direttiva UE/849/2015 in materia di

prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di

riciclaggio o finanziamento del terrorismo

üper l’attuazione del Regolamento UE/2015/847 riguardante i

dati informativi che accompagnano i c.d. trasferimenti di

fondi

LA LEGGE DELEGAASPETTI INTRODUTTIVI

4Cagliari, 30 o-obre 2018

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Il decreto attuativo della legge n. 170/2016:

ü interviene sul d.lgs. 231/07, modificandolo

üè in vigore dal 4 luglio 2017

üprevede una disciplina transitoria esclusivamente per le banche e

gli intermediari finanziari (art. 9, co. 2)

üè immediatamente in vigore per i professionisti, ferma restando

l’emanazione di regole attuative da parte degli Ordini professionali

IL D.LGS. 25 MAGGIO 2017, N. 90ASPETTI INTRODUTTIVI

5Cagliari, 30 o-obre 2018

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Con riferimento ai professionisti il d.lgs. 90/2017:

ü modifica presupposti e ambito applicativo dell’adeguata verifica della

clientela

ü elimina le ipotesi predeterminate di esonero e di semplificazione

dell’adeguata verifica della clientela

ü amplia le definizioni di “titolare effettivo” e “persona politicamente esposta”

ü istituisce il registro centrale dei titolari effettivi presso il registro delle

imprese

ü sopprime l’obbligo di istituzione del registro cartaceo/AUI (e quindi l’obbligo di registrazione)

ü potenzia gli obblighi di conservazione dei dati e delle informazioni

LE NOVITÀ PER I PROFESSIONISTI/1ASPETTI INTRODUTTIVI

6Cagliari, 30 o-obre 2018

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Con riferimento ai professionisti il d.lgs. 90/2017:

ümodifica i riferimenti temporali per la segnalazione di operazioni

sospette

ü ridefinisce il sistema sanzionatorio, individuando sanzioni

amministrative pecuniarie fisse per violazioni “semplici” e variabili

per violazioni “qualificate”

ünon conferma l’esonero dagli adempimenti antiriciclaggio per i

componenti di collegi sindacali senza revisione legale in società

non destinatarie della normativa antiriciclaggio

LE NOVITÀ PER I PROFESSIONISTI/2ASPETTI INTRODUTTIVI

7Cagliari, 30 ottobre 2018

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Sono “organismi di autoregolamentazione”:ügli ordini professionali e le loro articolazioni territorialiü i consigli di disciplinaIl d.lgs. 90/2017 amplia le funzioni degli organismi di autoregolamentazione, prevedendo a loro carico:ü funzioni di vigilanza e controllo, nonché sanzionatorieüobblighi di comunicazione verso MEF e UIFü compiti inerenti la redazione delle “regole tecniche” attuative degli

obblighi antiriciclaggio (vagliate dal CSF) gravanti sui soggetti iscritti nei loro albi

LE NOVITÀ PER GLI ORDINI PROFESSIONALI

ASPETTI INTRODUTTIVI

8Cagliari, 30 o-obre 2018

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Fon$ norma$ve:D.Lgs. 25.05.2017 n. 90in G.U. n. 140 del 19.06.2017Art. 3 e ar:. 46 e 59nuovo testo d.lgs. 231/2007

OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIOPER SINDACI E REVISORI

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OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO PER SINDACI E REVISORI

I membri degli organi di controllo sono tenuti a vigilare sul rispetto da partedella società delle norme a cui la stessa è tenuta ai fini dell’osservanza delledisposizioni antiriciclaggio (adeguata verifica, analisi dei rischi clienti,comunicazioni oggettive, SOS, segnalazioni in tema di contanti e titoli alportatore)

ORGANI DI CONTROLLO DEI SOGGETTI OBBLIGATI(art. 46 d.lgs. 231/2007)(Intermediari bancari e finanziari, altri operatori finanziari, prestatori di servizi di gioco, ecc.)

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Devono comunicare senza ritardo, al legale rappresentante o ad un suo delegato, le operazioni potenzialmente sospette di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle proprie funzioni

Devono comunicare senza ritardo alle autorità di vigilanza di settore e alle amministrazioni ed organismi interessati i fatti che possono integrare violazioni gravi o ripetute o sistematiche o plurime degli obblighi di adeguata verifica, conservazione, comunicazioni oggettive e SOS

Cagliari, 30 ottobre 2018

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Sono esonerati dall’assolvere in proprio gli obblighi di adeguata verifica , dagli obblighi di conservazione, di comunicazioni oggettive e segnalazioni di operazioni sospette (art. 46, co. 2, d.lgs. 231/2007)

I componenti degli organi di controllo nei confronti delle società obbligate

Sono tenuti (si ritiene individualmente) agli obblighi di comunicazione al MEF delle infrazioni in merito ai contanti e titoli al portatore (art. 51, co. 1, d.lgs. 231/2007)

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OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO PER SINDACI E REVISORI

Cagliari, 30 o,obre 2018

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Ciascun componente degli organi di controllo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro

I soggetti titolari di funzioni di controllo dell’intermediario bancario e finanziario che hanno agevolato, facilitato o reso possibili violazioni, gravi, ripetute o sistematiche o plurime, o hanno inciso in modo rilevante sull’esposizione dell’intermediario al rischio di riciclaggio/fdt sono puniti con sanzione da 10.000 a 5.000.000 euro

Sanzioni per inosservanza di obblighi sui componenti degli organi di controllo dei soggetti obbligati

Sanzioni specifiche per soggetti obbligati vigilati

ARTT. 59 E 62 D.LGS. 231/2007

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OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO PER SINDACI E REVISORI

Cagliari, 30 o,obre 2018

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Gli obblighi antiriciclaggio si applicano a:

Revisore unico iscritto nel registro dei revisori contabili

Società di revisione

SISI

Organi di controllo endosocietario

SI

CON CONTROLLO LEGALE DEI CONTI

SENZA CONTROLLO LEGALE DEI

CONTI ?

FONTE NORMATIVA: ART. 3 D.LGS. 231/2007

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OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO PER SINDACI E REVISORI

Cagliari, 30 ottobre 2018

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OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO PER SINDACI E REVISORI

Obbligo di ADEGUATA VERIFICA

Obbligo diCONSERVAZIONE DEI DATI

Obbligo di SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE

VerificheSUI REGOLARI TRASFERIMENTI DEI CONTANTI E DEI TITOLI AL PORTATORE

GLI OBBLIGHI DEI SINDACI REVISORI

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OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO PER SINDACI E REVISORI

Nel caso in cui il soggetto incaricato dei controlli sia un organo collegiale (ad esempio il collegio sindacale):

l’obbligo di adeguata verifica graverà su ciascun sindaco-revisore

e non già sull’organo «collegio sindacale»

SINDACI/REVISORI SOCIETÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI

Cagliari, 30 o,obre 2018

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Adeguata verifica (artt. 17-30)

Identificazione del cliente, individuazione del titolare effettivo, acquisizione e valutazione delle informazioni sullo scopo e natura del rapporto continuativo, analisi del rischio cliente, controllo costante

Conservazione (artt. 31-32-34)

Conservazione dei documenti dei dati e delle informazioni utili a prevenire, individuare o accertare eventuali attività di riciclaggio o finanziamento al terrorismo

Segnalazione operazioni sospette (artt. 35-42)

Invio alla UIF di segnalazioni di operazioni sospette quando sa, sospetta o ha motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio/fdt

ADEMPIMENTI INDIVIDUALI DEL SINDACO

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OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO PER SINDACI E REVISORI

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In generale, è fatto divieto ai soggetti tenuti alla SOS (quindi anche ai sindaci) di dare comunicazione al cliente interessato o a terzi (altri sindaci) dell’avvenuta segnalazione (art. 39, co.1)

Nei casi relativi allo stesso cliente o alla stessa operazione, che coinvolgano due o più professionisti, è consentita la comunicazione

tra i professionisti in questione (art. 39, co. 5)

ECCEZIONI AL DIVIETO DICOMUNICAZIONE (ART. 39)

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OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO PER SINDACI E REVISORI

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Art. 12, co. 3-bis d.lgs. 231/2007 (versione precedente)

“I componenti degli organi di controllo, comunque denominati, per quanto disciplinato dal presente decreto e fermo restando il rispetto del disposto di cui all’articolo 52, sono esonerati dagli obblighi di cui al Titolo II, Capi I, II e III.”

Relazione illustrativa al d.lgs. 90/2017 (commento all’art. 46)

“Le esigenze di razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti non sussistono, di contro, per i professionisti componenti di organi di controllo di soggetti non obbligati.”

Situazione attuale

In attesa dell’emanazione delle regole tecniche da parte del CNDCEC e del loro vaglio da parte del CSF, anche i sindaci non revisori sembrerebbero assoggettati agli obblighi antiriciclaggio con decorrenza 4 luglio 2017.

IL SINDACO NON REVISORE

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OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO PER SINDACI E REVISORI

Cagliari, 30 ottobre 2018

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IL SINDACO NON REVISORE

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OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO PER SINDACI E REVISORI

1. non svolge una funzione professionale, ma diviene organo endosocietario (non vi è “prestazione professionale intellettuale o commerciale” esterna, rilevante ai fini antiriciclaggio);

2. le funzioni di controllo antiriciclaggio vengono svolte per espressa previsione normativa dalla società di revisione, dal revisore esterno o dai sindaci revisori quando ad essi venga delegata detta specifica funzione (duplicazione di funzioni);

3. non avendo accesso né alla documentazione contabile, né alla gestione di cassa della società sarebbe impossibilitato a svolgere i controlli sulle irregolarità di cui all’art. 49 e le comunicazioni al MEF di cui all’art. 51;

4. nei collegi sindacali non è richiesto che tutti i componenti siano iscritti negli albi dei dottori commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro o nel registro dei revisori legali (art. 2397 c.c.). Ne deriva che gli adempimenti antiriciclaggio potrebbero dover essere espletati o meno a seconda della posizione soggettiva del singolo membro dell’organo di controllo.

DOVREBBE ESSERE ESCLUSO PERCHÉ:

Cagliari, 30 o,obre 2018

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AUTOVALUTAZIONE E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

L’utilizzo del c.d. risk based approach è ritenuto indispensabile dal legislatore europeo.Alla Commissione europea viene attribuito il compito di effettuare una valutazione dei rischi di riciclaggio e del finanziamento del terrorismo a livello dell’Unione (Dir. 2015/849/UE). Gli esiti sono riportati in una relazione, redatta entro il 26 giugno 2017, il cui contenuto minimo riguarda:ü i settori del mercato maggiormente esposti al rischio;ü i rischi associati a ciascun settore interessato; ü i mezzi più diffusi cui ricorrono i criminali per riciclare proventi

illeciti.

I PRINCIPI DELLA IV DIRETTIVA AML

21Cagliari, 30 ottobre 2018

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LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Ogni Stato membro, avvalendosi dei risultati della relazione della Commissione:ü individua, valuta, comprende ed assume le misure per mitigare i

rischi che lo riguardano

ünel condurre la valutazione individua le aree di maggiore o minore rischio;

ümette tale valutazione a disposizione dei soggetti obbligati.

IL RUOLO DEGLI STATI MEMBRI

22Cagliari, 30 o-obre 2018

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LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

I soggetti obbligati (tra cui i professionisti):üadottano misure di individuazione/valutazione del rischio

proporzionate alla loro natura e alle loro dimensioni, tenendo conto dei fattori relativi ai clienti, ai Paesi, ai prodotti, alle operazioni, ecc.

üdocumentano e aggiornano tali valutazioni per metterle a disposizione delle autorità competenti e degli organismi di autoregolamentazione*

üadottano politiche, controlli e procedure di gestione e mitigazione del rischio, commisurati alla loro natura e alle loro dimensioni

*Sono tali gli ordini professionali e le loro articolazioni territoriali, compresi i consigli di disciplina

IL RUOLO DEI SOGGETTI OBBLIGATI

23Cagliari, 30 ottobre 2018

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LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Il Comitato di Sicurezza Finanziaria, con cadenza triennale, effettua una analisi del rischio nazionale di riciclaggio/fdt nella quale, partendo dalla relazione della Commissione europea:ü identifica, analizza e valuta le minacce di riciclaggio;

ü individua quelle più rilevanti, le vulnerabilità del sistema di prevenzione, di investigazione e di repressione di tali fenomeni e i settori maggiormente esposti;

ü fornisce metodi, strategie e strumenti, affidati alle scelte responsabili dei destinatari degli adempimenti.

COMPITI DEL CSF

24Cagliari, 30 o.obre 2018

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LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Le Autorità di vigilanza di settore e gli Organismi di autoregolamentazione, utilizzando l’analisi del CSF:üdettano criteri e metodologie per l’analisi e la valutazione del

rischio, commisurate alle dimensioni e alla natura dell’attività esercitata;

ü individuano i requisiti dimensionali e organizzativi in base ai quali i soggetti obbligati adottano specifici presidi, controlli e procedure per:

- la valutazione e gestione del rischio di riciclaggio/fdt- l’introduzione di una funzione antiriciclaggio, comprese, se

adeguate rispetto alle dimensioni e alla natura dell’attività, la nomina di un responsabile della funzione antiriciclaggio e una funzione di revisione.

COMPITI DELLE AUTORITÀ DI VIGILANZA

25Cagliari, 30 o.obre 2018

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LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

üAdottano regole tecniche, previo parere del CSF, in materia di procedure e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio/fdt cui i professionisti sono esposti nell’esercizio della propria attività;

üAnche attraverso le proprie articolazioni territoriali, garantiscono l’adozione di misure idonee a sanzionare l’inosservanza di dette regole tecniche;

üSono altresì responsabili della formazione e dell’aggiornamento dei propri iscritti in materia di politiche e strumenti di prevenzione del riciclaggio/fdt.

COMPITI DEGLI ORGANISMI DI AUTOREGOLAMENTAZIONE

26Cagliari, 30 o.obre 2018

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LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

I soggetti obbligati (tra cui i professionisti) adottano procedure oggettive e coerenti (rispetto ai criteri indicati) per l’analisi e la valutazione dei rischi di riciclaggio/fdt.A tal fine, i soggetti obbligati tengono conto di fattori di rischio associati:üalla tipologia di clientela

üall’area geografica di operatività

ü (ai canali distributivi e) ai prodotti e ai servizi offerti

COMPITI DEI SOGGETTI OBBLIGATI

27

Le regole tecniche emanate dal CNDCEC ai sensi dell’art. 11, co. 2, del D.Lgs. 231/2007, attualmente al vaglio del CSF, individuano una procedura per la valutazione e la mitigazione del rischio di riciclaggio/fdt ispirata ai criteri indicati dal GAFI

Cagliari, 30 o.obre 2018

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LE PROCEDURE

I - IDENTIFICAZIONE RISCHIO INERENTE

II - ANALISI DELLA VULNERABILITÀ

III - DETERMINAZIONE RISCHIO RESIDUO

IV - AZIONI PER GESTIRE E MITIGARE IL RISCHIO

AUTOVALUTAZIONE DEL RISCHIO NEGLI STUDI (ARTT. 15 E 16)

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I - ANALISI DEL RISCHIO INERENTE

ATTRAVERSO I SEGUENTI FATTORI DI RISCHIO

• TIPOLOGIA DELLA CLIENTELA DELLO STUDIO

• AREA GEOGRAFICA DI OPERATIVITA�

• CANALI DISTRIBUTIVI

• PRODOTTI E SERVIZI OFFERTI

AUTOVALUTAZIONE DEL RISCHIO NEGLI STUDI (ARTT. 15 E 16)

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II - ANALISI DELLA VULNERABILITÀ

ATTRAVERSO I SEGUENTI FATTORI DI RISCHIO

• FORMAZIONE

• ORGANIZZAZIONE ADEGUATA VERIFICA

• ORGANIZZAZIONE CONSERVAZIONE DOCUMENTALE

• ORGANIZZAZIONE SOS e COM. VIOLAZ. CONTANTE

AUTOVALUTAZIONE DEL RISCHIO NEGLI STUDI (ARTT. 15 E 16)

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III – DETERMINAZIONE RISCHIO RESIDUO

OTTENUTO ATTRAVERSO LA COMBINAZIONE IN UNA

MATRICE TRA

• LA MINACCIA (RISCHIO RESIDUO)

• LA VULNERABILITÀ

(con differenti incidenze %)

Il livello di rischio residuo è, in ultima analisi, determinato dalla combinazione tra la MINACCIA e VULNERABILITÀ

AUTOVALUTAZIONE DEL RISCHIO NEGLI STUDI (ARTT. 15 E 16)

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I PARAMETRI DIMENSIONALIUna volta determinato il livello di rischio residuo, l’art. 16 richiede al professionista di attivare azioni per la gestione e mitigazione del rischio. Si tratta evidentemente di condotte che vanno adeguate al livello del rischio residuo.I settori nei quali il professionista deve intervenire per gestire/mitigare il rischio sono i seguenti:

q FORMAZIONE (Piano di formazione del CNDCEC)q ORGANIZZAZIONE - adeguata verificaq ORGANIZZAZIONE - conservazione q ORGANIZZAZIONE - SOS e violazione del contante

AUTOVALUTAZIONE DEL RISCHIO NEGLI STUDI (ARTT. 15 E 16)

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LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Art. 17, co. 3, D.Lgs. 90/2017 I soggetti obbligati devono adottare presidi di adeguata verifica proporzionali all’entità dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e sono tenuti a dimostrare alle autorità di cui all’articolo 21 co. 2 lett. a)* e agli organismi di autoregolamentazione che le misure adottate sono adeguate al rischio rilevato.*Ministero dell’economia e delle finanze, Autorità di vigilanza di settore, Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia, Direzione Investigativa Antimafia e Guardia di Finanza attraverso il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria

OBBLIGO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

33Cagliari, 30 ottobre 2018

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LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Nel graduare l’entità delle misure antiriciclaggio da adottare i soggetti obbligati devono tenere conto dei seguenti criteri generali riferiti al cliente:ünatura giuridica;

üprevalente attività svolta;

ücomportamento tenuto al momento del compimento dell’operazione o dell'instaurazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale;

üarea geografica di residenza o sede del cliente o della controparte.

CRITERI GENERALI RIFERITI AL CLIENTE

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LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

ü tipologia dell’operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale posti in essere;

ümodalità di svolgimento;

üammontare dell’operazione;

ü frequenza e volume delle operazioni e durata del rapporto continuativo o della prestazione professionale;

ü ragionevolezza dell’operazione/rapporto continuativo/prestazione professionale rispetto all’attività del cliente e alle risorse disponibili;

üarea geografica di destinazione dell’oggetto dell’operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

CRITERI GENERALI RIFERITI ALLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE

Cagliari, 30 o,obre 2018

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LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Al fine di consentire al professionista di giustificare in ogni momento il livello di rischio attribuito al cliente e alla prestazione professionale richiesta, è necessario che la valutazione sia obiettiva, motivata e tracciabile:

ü l’obiettività e la motivazione impongono al professionista di definire a priori i criteri di valutazione che egli applicherà in ciascun caso concreto;

ü la tracciabilità richiede che egli conservi nel fascicolo della clientela il percorso e l’esito di ogni singola valutazione e nella documentazione delle procedure di studio, il modello astratto prescelto.

ATTIVITÀ DEL PROFESSIONISTA

Cagliari, 30 o,obre 2018

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L’ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

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AMBITO APPLICATIVO(ART. 17 D.LGS. 231/07)

ANTIRICICLAGGIO: GLI ADEMPIMENTI PER I PROFESSIONISTI

I professionisti effettuano l’adeguata verifica della clientela in occasione:

ü dell’instaurazione di un rapporto continuativo o del conferimento dell’incarico per l’esecuzione di una prestazione professionale

üdell’esecuzione di un’operazione occasionale, disposta dal cliente, che comporti la movimentazione o la trasmissione di mezzi di pagamento di importi pario o superiori a € 15.000, ovvero che consista in un “trasferimento di fondi” (regolamento UE n. 2015/847) superiore a 1.000 euro

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L’ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

üsospetto di riciclaggio/fdt, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile

üdubbi sulla veridicità o sull’adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell’identificazione

L’adeguata verifica deve essere assolta nei confronti sia dei nuovi clienti sia dei clienti già acquisiti, rispetto ai quali una variazione del livello stimato di rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo la renda nuovamente opportuna.

AMBITO APPLICATIVO(ART. 17 D.LGS. 231/07)

39Cagliari, 30 o-obre 2018

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Il trasferimento di fondi è definito come “un’operazione effettuata

almeno parzialmente per via elettronica per conto di un ordinante da

un prestatore di servizi di pagamento, allo scopo di mettere i fondi a

disposizione del beneficiario mediante un prestatore di servizi di

pagamento, indipendentemente dal fatto che l'ordinante e il

beneficiario siano il medesimo soggetto e che il prestatore di servizi

di pagamento dell'ordinante e quello del beneficiario coincidano” (es.

bonifico, addebito diretto, rimessa di denaro, carte di pagamento,

moneta elettronica, ecc.)

IL TRASFERIMENTO FONDI L’ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

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L’ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

L’identificazione e la verifica dell’identità del cliente, dell’esecutore e del titolare effettivo è svolta prima:

üdell’instaurazione del rapporto continuativo;

üdel conferimento dell’incarico di svolgere una prestazione professionale;

üdell’esecuzione dell’operazione occasionale.

QUANDO DEVE ESSERE EFFETTUATA (ART. 18, CO. 2, D.LGS. 231/07)

41Cagliari, 30 ottobre 2018

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L’ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

Gli obblighi di adeguata verifica della clientela non si osservano in relazione allo svolgimento:

üdell’attività di mera redazione e trasmissione ovvero di sola trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali;

üdegli adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui all’art. 2 co. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12.

CASI DI ESONERO(ART. 17 D.LGS. 231/07)

42Cagliari, 30 ottobre 2018

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L’ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

Fermi gli obblighi di identificazione e solo fino al momento del conferimento dell’incarico, il professionista è esonerato dall’obbligo di verifica dell’identità del cliente e del titolare effettivo limitatamente:

üai casi di esame della posizione giuridica del cliente

üall’espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario

üalla consulenza resa in relazione a tale procedimento, compresa l’eventualità di intentarlo o evitarlo

ESAME DELLA POSIZIONE GIURIDICA DEL CLIENTE

43Cagliari, 30 o-obre 2018

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L’ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

ü Identificazione del clienteüVerifica della sua identità attraverso un documento d’identità o altro documento di riconoscimento equipollente, nonché sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente. Analoghe misure devono adottarsi nei confronti dell’esecutore

Esecutore: è il soggetto delegato ad operare in nome e per conto del cliente o a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del cliente (art. 1 co. 2 lett. p) d.lgs. 231/2007)

IN COSA CONSISTE (ART. 18 D.LGS. 231/07)

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L’ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

üidentificazione del titolare effettivo e verifica della sua identità attraverso l’adozione di misure proporzionate al rischio ivi comprese, con specifico riferimento a trust e altri istituti e soggetti giuridici affini, quelle che consentano di ricostruire ragionevolmente l’assetto proprietario e di controllo del cliente

IN COSA CONSISTE (ART. 18 D.LGS. 231/07)

45Cagliari, 30 o.obre 2018

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FOCUS:Il titolare effettivo

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IL TITOLARE EFFETTIVO

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üIdentificazione del titolare effettivo e verifica della sua identità da parte del cliente (non è richiesto il documento del TE)

Chi è il titolare effettivo?La persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell’interesse del quale o delle quali, in ultima istanza:ü il rapporto continuativo è instauratoü la prestazione professionale è resa ü l’operazione è eseguita

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Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente ovvero il relativo controllo.Se il cliente è una società di capitali si fa riferimento: q alla titolarità di una partecipazione superiore al 25 % del

capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;q alla titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al

25 % del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

ART. 20 D.LGS. 231/2007

IL TITOLARE EFFETTIVO

COSA SI INTENDE PER “TITOLARE EFFETTIVO”

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qdel controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;

qdel controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;

qdell’esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un’influenza dominante.

Se l’esame dell’assetto proprietario non consente di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:

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COSA SI INTENDE PER “TITOLARE EFFETTIVO”

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Qualora l’applicazione dei criteri precedenti non consenta diindividuare univocamente uno o più titolari effettivi

il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della

società.

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COSA SI INTENDE PER “TITOLARE EFFETTIVO”

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Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al D.P.R 10/2/2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:

ü i fondatori, ove in vita; ü i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili; ü i titolari di funzioni di direzione e amministrazione.

I soggetti obbligati conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini dell’individuazione del titolare effettivo

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COSA SI INTENDE PER “TITOLARE EFFETTIVO”

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Le imprese dotate di personalità giuridica, tenute all’iscrizione al registro delleimprese ex art. 2188 c.c. (cioè le s.r.l., le s.p.a., le s.a.p.a. e le cooperative),nonché le persone giuridiche private diverse dalle imprese (tipicamentefondazioni, associazioni e comitati), hanno l’obbligo di comunicare, per viaesclusivamente telematica (e in esenzione dell’imposta di bollo) leinformazioni attinenti alla propria titolarità effettiva.Solo gli enti dotati di personalità giuridica e quindi autonomia patrimonialeperfetta sono tenuti a comunicare i dati del/dei titolare/i effettivo/i all’appositasezione del registro delle imprese, mentre l’adempimento non è richiesto aglienti non riconosciuti (comitati e associazioni non riconosciute).

Art. 21 d.lgs. 231/2007

ISCRIZIONE DEL “TITOLARE EFFETTIVO” AL REGISTRO IMPRESE

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Ai sensi dell’art. 5 della legge 689/1981:q la sanzione per la mancata comunicazione sarà applicata a ciascun membro

del CdA se la società o l’ente è dotato di organo amministrativo pluripersonale e, se la società è dotata di collegio sindacale, anche in capo a ciascun sindaco che non abbia provveduto alla comunicazione del titolare effettivo in via sostitutiva.

q nelle società di capitali dotate di organo di controllo endosocietario (Collegio sindacale o Sindaco unico, Consiglio di sorveglianza, Comitato per il controllo sulla gestione), anche quest’ultimo deve verificare gli adempimenti in commento da parte degli amministratori.

L’omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo è punita con la sanzione di cui all’articolo 2630 c.c.

(sanzione amministrativa da un minimo di 103 ad un massimo di 1.032 euro. La sanzione sarà ridotta ad un terzo se la comunicazione avviene con un ritardo non

superiore a 30 giorni)

OMESSA ISCRIZIONE DEL “TITOLARE EFFETTIVO” AL REGISTRO IMPRESE

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I soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi diffusi, titolari di uninteresse giuridico rilevante e differenziato, nei casi in cui la conoscenzadella titolarità effettiva sia necessaria per curare o difendere, nel corso diun procedimento giurisdizionale, un interesse corrispondente ad unasituazione giuridicamente tutelata, quando abbiano ragioni, concrete edocumentate, per dubitare che la titolarità effettiva sia diversa daquella legale

Possono avere accesso alle informazioni sul titolare effettivo iscritte presso il registro delle imprese

I soggetti obbligati, a supporto degli adempimenti di adeguata verifica

e anche

LA CONSULTAZIONE DELLE INFORMAZIONI SUL “TITOLARE EFFETTIVO” AL REGISTRO IMPRESE

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q previo accreditamento q dietro pagamento dei diritti di segreteria di cui all’art.18 della

l.29/12/1993, n.580

L’accesso alle informazioni contenute nel registro imprese può avvenire:

La consultazione dei registri non esonera i soggetti obbligati dalvalutare il rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui sonoesposti nell’esercizio della loro attività e dall’adottare misure adeguate alrischio medesimo.

LA CONSULTAZIONE DELLE INFORMAZIONI SUL “TITOLARE EFFETTIVO” AL REGISTRO IMPRESE

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Con apposito decreto del MEF, di concerto col MISE, saranno:ü individuati dati e informazioni oggetto di comunicazione al Registro delle

impreseü disciplinati i termini e le modalità di accesso alle informazioni da parte dei

soggetti autorizzatiü stabilite le modalità di consultazione e di accreditamento da parte dei

soggetti obbligatiü indicati i termini, la competenza e le modalità di svolgimento del processo

diretto a valutare la sussistenza di un interesse rilevante ai fini dell'autorizzazione o del diniego all’accesso

Art. 21, co. 5, d.lgs. 231/2007

Decreto da emanare entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore(03/07/2018)

PROCEDURE ISCRIZIONE E CONSULTAZIONE DEI TITOLARI EFFETTIVI AL REGISTRO DELLE IMPRESE

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ü I clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica.

ü Le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private ottengono e conservano, per un periodo non inferiore a cinque anni, informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva e le forniscono ai soggetti obbligati, in occasione degli adempimenti strumentali all’adeguata verifica della clientela.

Art. 22 d.lgs. 231/07

Le informazioni inerenti le imprese dotate di personalità giuridica tenuteall’iscrizione nel Rl. di cui all’art. 2188 c.c. sono acquisite, a cura degliamministratori, sulla base di quanto risultante dalle scritture contabilie dai bilanci, dal libro dei soci, dalle comunicazioni relative all’assettoproprietario o al controllo dell’ente, nonché dalle comunicazioni ricevutedai soci e da ogni altro dato a loro disposizione.

GLI OBBLIGHI DEL CLIENTE PER LA COMUNICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

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Qualora permangano dubbi in ordine alla titolarità effettiva, le informazioni sono acquisite, a cura degli amministratori, a seguito di espressa richiesta rivolta ai soci rispetto a cui si renda necessario approfondire l’entità dell’interesse nell’ente.

Art. 22 d.lgs. 231/07

L’inerzia o il rifiuto ingiustificati del socio nel fornire agli amministratori leinformazioni da questi ritenute necessarie per l’individuazione del titolareeffettivo ovvero l’indicazione di informazioni palesemente fraudolenterendono inesercitabile il relativo diritto di voto e comportanol’impugnabilità, a norma dell’articolo 2377 del codice civile, delledeliberazioni eventualmente assunte con il suo voto determinante.

I RISVOLTI SOCIETARI DELLA MANCATA IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

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Qualora il cliente non consenta al destinatario degli obblighi diindividuare le generalità del titolare effettivo, l’art. 42, co. 1, stabilisce chei destinatari della normativa antiriciclaggio dovranno astenersi dal compierel’operazione, proseguire il rapporto o eseguire la prestazioneprofessionale e le operazioni.

Art. 22 d.lgs. 231/07

In tal senso:üComando generale della GdF, Circ. 7/7/2017, prot. 0210557/2017, all. 1.üRelazione di accompagnamento ove si chiarisce che <<In caso di astensione nonsussiste l’obbligo automatico di effettuare una segnalazione di operazione sospetta,essendo comunque rimessa all'apprezzamento del soggetto obbligato la valutazionein ordine alla ricorrenza, in concreto, di elementi di sospetto di riciclaggio o difinanziamento del terrorismo>>.

All’astensione deve seguire la valutazione in tema di eventuale necessità di segnalare l’operazione sospetta all’UIF ai sensi dell’art. 35, benché non sussista alcun obbligo automatico di effettuare la SOS.

LE CONSEGUENZE DELLA RETICENZA DEL CLIENTE

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L’ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

üacquisizione e valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo/prestazione professionale (sull’instaurazione del rapporto, sulle relazioni tra cliente ed esecutore e tra cliente e titolare effettivo, sull’attività lavorativa);

ücontrollo costante del rapporto con il cliente, attraverso l’esame della complessiva operatività del medesimo, la verifica e l’aggiornamento dei dati e delle informazioni.

IN COSA CONSISTE (ART. 18 D.LGS. 231/07)

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L’ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

Possono essere identificati pur non essendo fisicamente presenti i clienti: 1) i cui dati identificativi risultino da atti pubblici, da scritture private

autenticate o da certificati qualificati utilizzati per la generazione di una firma digitale associata a documenti informatici

2) in possesso di un’identità digitale3) i cui dati identificativi risultino da dichiarazione della rappresentanza

e dell’autorità consolare italiana4) che siano già stati identificati dal soggetto obbligato in relazione ad

un altro rapporto o prestazione professionale in essere, purché le informazioni esistenti siano aggiornate e adeguate rispetto allo specifico profilo di rischio del cliente;

5) i cui dati identificativi siano acquisiti attraverso idonee forme e modalità, individuate dalle Autorità di vigilanza di settore

IDENTIFICAZIONE IN ASSENZA DEL CLIENTE

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L’ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

In caso di dubbi o incongruenze sui dati identificativi, il professionista deve riscontrare la veridicità dei dati e delle informazioni attraverso:ü la consultazione del sistema pubblico per la prevenzione del furto

di identità (d.lgs. 64/2011) N.B. attualmente non possibile per i professionisti

ü il ricorso ad altre fonti attendibili e indipendenti come:- basi di dati riferibili ad una P.A. - soggetti privati autorizzati al rilascio di identità digitali (art. 64 d.lgs. 82/2005)

- regime di identificazione elettronica compreso nell’elenco pubblicato dalla Commissione europea (art. 9 reg. EU 910/2014)

RISCONTRO DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI

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L’ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE/ESECUTORE/TITOLARE EFFETTIVO È svolta in presenza del cliente/esecutore, anche attraverso dipendenti o collaboratori, e consiste nell’acquisizione dei dati identificativi forniti dal cliente, previa esibizione di un documento d’identità valido o altro documento di riconoscimento equipollente.

ATTENZIONE: il professionista ha l’obbligo di acquisire copia del documento in formato cartaceo o elettronico.

MODALITÀ DI ADEMPIMENTO(ART. 19 D.LGS. 231/07)

63Cagliari, 30 o-obre 2018

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L’ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

ACQUISIZIONE E VALUTAZIONE DI INFORMAZIONI Viene verificata la compatibilità delle informazioni fornite dal cliente (in relazione a scopo e natura della prestazione) con le informazioni acquisite autonomamente dal professionista, comprese - se necessario in funzione del rischio - quelle relative alla situazione economico-patrimoniale del cliente, acquisite o possedute in ragione dell’esercizio dell’attività.

Obblighi del clienteIl cliente ha l’obbligo di fornire di fornire per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica (art. 22 DLgs. 231/07).

MODALITÀ DI ADEMPIMENTO(ART. 19 D.LGS. 231/07)

64Cagliari, 30 ottobre 2018

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L’ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

CONTROLLO COSTANTETale controllo, avente ad oggetto l’operatività complessiva del cliente, consiste:ünella verifica e aggiornamento dei dati e delle informazioni

acquisite nello svolgimento delle attività di adeguata verifica,üse necessario in funzione del rischio, nella verifica della

provenienza dei fondi e delle risorse nella disponibilità del cliente

sempre però in base alle informazioni acquisite o possedute in ragione dell’esercizio dell’attività professionale.

MODALITÀ DI ADEMPIMENTO(ART. 19 D.LGS. 231/07)

65Cagliari, 30 o.obre 2018

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FOCUS:Adeguata verifica semplificata

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In presenza di un basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, i professionisti possono applicare misure di adeguata verifica della clientela semplificate sotto il profilo della “estensione” e della “frequenza” degli adempimenti prescritti. Ciò significa che, verosimilmente, anche in caso di adeguata verifica semplificata il professionista sarà comunque tenuto a porre in essere tutti gli adempimenti prescritti dall’art. 18.

Le condizioni di applicabilità dell’adeguata verifica semplificata

Il presupposto del “basso rischio”

Norma di riferimento:

art. 23 D.Lgs. 231/07

SEMPLIFICAZIONE NON SIGNIFICA IN ALCUN CASO ESENZIONE

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Le condizioni di applicabilità dell’adeguata verifica semplificata

Gli indicatori di “basso rischio” relativi alla clientela

Fermo l’obbligo di commisurare l’estensione dell’adeguata verifica al rischio in concreto rilevato, i soggetti obbligati tengono conto dei seguenti indici di basso rischio:indici di rischio relativi a tipologie di clientiq società quotateq pubbliche amministrazioniq clienti residenti in aree geografiche a basso rischio (Stati membri, Paesi terzi dotati di efficaci sistemi di prevenzione del riciclaggio/FdT, Paesi terzi che fonti autorevoli e indipendenti valutano essere caratterizzati da un basso livello di corruzione o di permeabilità ad altre attività criminose, o che prevedano e applichino presidi di prevenzione del riciclaggio/fdt coerenti con le raccomandazioni del GAFI)

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Le condizioni di applicabilita dell’adeguata verifica semplificata

Gli indicatori di “basso rischio” rela1vi ad aree geografiche

Indici di rischio relativi alle seguenti aree geografiche:

q Stati membri q Paesi terzi dotati di efficaci sistemi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismoq Paesi terzi che fonti autorevoli e indipendenti valutano essere caratterizzati da un basso livello di corruzione o di permeabilità ad altre attività criminoseq Paesi terzi che, sulla base di fonti attendibili e indipendenti, quali valutazioni reciproche ovvero rapporti di valutazione dettagliata pubblicati, prevedano e diano effettiva applicazione a presidi di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, coerenti con le raccomandazioni del GAFI

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Le condizioni di applicabilita dell’adeguata verifica semplificata

Gli altri indicatori di “basso rischio”

Il rischio basso è individuato anche in relazione a talune tipologie di prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione di natura per lo più assicurativa e previdenziale (di scarso interesse per i professionisti destinatari della normativa)

Gli organismi di autoregolamentazione, in conformità delle regole tecniche di cui all’ar=colo 11, comma 2:q possono individuare ulteriori faAori di rischio da prendere in considerazione al fine di integrare o modificare l’elencoq stabiliscono misure semplificate di adeguata verifica della clientela da adoAare in situazioni di basso rischio

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TITOLARE EFFETTIVO

Il professionista deve:• effettuare l’analisi del

rischio• individuare il titolare

effettivo• acquisire i dati e valutare

lo scopo e la natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale

• svolgere il controllo costante

Le modalità di svolgimento dell’adeguata verifica semplificata

Obblighi del professionista

In generale la semplificazione riguarda esclusivamente il profilo dell’estensione e della

frequenza degli adempimen< previs< per le

verifiche ordinarie

Salvo quanto previsto dalle regoletecniche – e fermo restando il vaglioposi<vo del CFS – il <tolare effeBvodeve essere individuato anche in casodi adeguata verifica semplificata

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CONTROLLI

• Con riferimento all’estensione, la semplificazione potrebbe tradursi nella possibilità di raccogliere le informazioni esclusivamente a mezzo dichiarazione all’uopo rilasciata dal cliente

• Con riferimento alla frequenza la semplificazione potrebbe riguardare una riduzione dell’intervallo di tempo previsto per il controllo costante nelle ipotesi di basso rischio

Le modalità di svolgimento dell’adeguata verifica semplificata

Obblighi del professionista

Il professionista conserva nel fascicolo del cliente le informazioni raccolte e gli

esi> delle verifiche effe@uate per stabilire se un cliente rientri tra quelli

cui si applicano le procedure semplificate di adeguata verifica

CONSERVAZIONE

Il professionista verifica il permanere dei presuppos> per l’applicazione della procedura semplificata, con modalità e frequenza stabilite secondo l’approccio

basato sul rischio

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Le modalità di svolgimento dell’adeguata verifica semplificata

q Banche e Poste italiane S.p.A.q Istituti di moneta elettronica e Istituti di pagamentoq SIM, SGR, SICAV, imprese di assicurazione che operano in Italia nei rami di cui all’art. 2, co. 1, del CAPq Agenti di cambioq Società che svolgono il servizio di riscossione dei tributiq Intermediari finanziari ex art. 106 TUB e Società fiduciarie ex art. 199, co. 2, d.lgs. 58/1998q Succursali in Italia dei soggetti indicati alle lettere precedenti aventi sede legale in uno Stato estero;q Cassa depositi e prestiti S.p.A.q Soggetti disciplinati dagli artt. 111 e 112 del TUBq Enti creditizi o finanziari comunitari soggetti alla direttiva, ovvero situati in uno Stato extracomunitario, di cui all'art. 23, co. 2, lett. c), n. 2), 3) e 4)q Società ammesse alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposte ad obblighi di comunicazione che impongono l'obbligo di assicurare un'adeguata trasparenza della titolarità effettivaq Pubbliche amministrazioni ovvero istituzioni o organismi che svolgono funzioni pubbliche, conformemente al diritto dell’Unione europea

Nei confron7 di alcuni sogge, connota. da un basso rischio riciclaggio/fdt l’adeguata verifica potrebbe essere effe;uata esclusivamente a;raverso: • l’iden7ficazione del rappresentante del sogge;o• la verifica del potere di rappresentanza in forza del quale esso opera

Alcune ipotesi di possibile semplificazione

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FOCUS:Adeguata verifica rafforzata

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In presenza di un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo i professionisti applicano misure rafforzate di adeguata verifica della clientela. Anche in questo caso la norma individua una serie di fattori che possono delineare - anche se in modo non esaustivo - un rischio più elevato, con riferimento a determinate tipologie di clientela, di prodotti/servizi e di aree geografiche.

Le condizioni di applicabilità dell’adeguata verifica rafforzata

Il presupposto del “rischio alto”

Norme di riferimento: ar7. 24-25

D.Lgs. 231/07

LA VALUTAZIONE DEL “RISCHIO ALTO” È RIMESSA AL PROFESSIONISTA

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Le condizioni di applicabilità dell’adeguata verifica rafforzata

Gli indicatori di “alto rischio” relativi alla clientela

Con riferimento ai clien: sono individua: i seguen: fa<ori di rischio:

q rappor: con:nua:vi o prestazioni professionali instaura: ovvero esegui: in circostanze anomale

q clien: residen: o aven: sede in aree geografiche ad alto rischio

q stru<ure qualificabili come veicoli di interposizione patrimoniale

q società che hanno emesso azioni al portatore o siano partecipate da fiduciari

q :po di a@vità economiche cara<erizzate da elevato u:lizzo di contante

q asse<o proprietario della società cliente anomalo o eccessivamente complesso data la natura dell'a@vità svolta

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Le condizioni di applicabilità dell’adeguata verifica rafforzata

Gli indicatori di “alto rischio” rela0vi ad aree geografiche

Con riferimento alle aree geografiche sono individuati i seguenti fattori di rischio:

q Paesi terzi che, sulla base di fonti attendibili e indipendenti quali valutazioni reciproche ovvero rapporti pubblici di valutazione dettagliata, siano ritenuti carenti di efficaci presidi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo coerenti con le raccomandazioni del GAFI

q Paesi terzi che fonti autorevoli e indipendenti valutano essere caratterizzati da un elevato livello di corruzione o di permeabilità ad altre attività criminose

q Paesi soggetti a sanzioni, embargo o misure analoghe emanate dai competenti organismi nazionali e internazionali

q Paesi che finanziano o sostengono attività terroristiche o nei quali operano organizzazioni terroristiche

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Le condizioni di applicabilità dell’adeguata verifica rafforzata

Gli indicatori di “alto rischio” rela0vi a prodo3, servizi, ecc.

Con riferimento ai prodo:, servizi, operazioni o canali di distribuzione, sono individua= i seguen= fa>ori di rischio:

q servizi con un elevato grado di personalizzazione, offer= a una clientela dotata di un patrimonio di rilevante ammontare

q prodo: od operazioni che potrebbero favorire l’anonimato

q rappor= con=nua=vi, prestazioni professionali od operazioni occasionali a distanza non assis== da adegua= meccanismi e procedure di riconoscimento

q pagamen= ricevu= da terzi privi di un evidente collegamento con il cliente o con la sua a:vità

q prodo: e pra=che commerciali di nuova generazione, compresi i meccanismi innova=vi di distribuzione e l’uso di tecnologie innova=ve o in evoluzione per prodo: nuovi o preesisten=

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Le condizioni di applicabilità dell’adeguata verifica rafforzata

Gli altri indicatori di “alto rischio”

Gli organismi di autoregolamentazione, in conformità delle regole tecniche di cui all’articolo 11, comma 2, possono:q emanare regole tecniche per individuare ulteriori fattori di rischio da prendere in considerazioneq stabilire misure rafforzate di adeguata verifica della clientela ulteriori rispetto a quelle previste nell’art. 25

Casi in cui è obbligatoria l’adozione di misure di adeguata verifica rafforzata:a. clienC residenC in Paesi terzi ad alto rischio individuaC dalla Commissione europea b. rapporC di corrispondenza transfrontalieri con un ente crediCzio o isCtuto finanziario

corrispondente di un Paese terzo c. rapporC conCnuaCvi, prestazioni professionali o operazioni con clienC e relaCvi Ctolari

effeFvi che siano persone poliCcamente esposte

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PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE

Il professionista deve:• acquisire informazioni aggiun8ve sul cliente e sul 8tolare effe:vo, sugli elemen8 pos8 a fondamento delle valutazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto• intensificare la frequenza dell’applicazione delle procedure finalizzate a garan8re il controllo costante• definire adeguate procedure, basate sul rischio, per determinare se il cliente è persona poli8camente esposta e nel caso porre in essere procedure aggiun8ve

Le modalità di svolgimento dell’adeguata verifica rafforzata

Obblighi del professionista

La nuova definizione di PPE, (art. 1 co. 2 lett. ad) D.Lgs.231/07) ricomprende una platea di soggetti ben più

numerosa

Le persone fisiche - anche italiane - cheoccupano o hanno cessato di occupare dameno di un anno importan2 carichepubbliche, nonché i loro familiari e coloroche con i prede8 sogge8 intra:engononotoriamente stre8 legami

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Le modalità di svolgimento dell’adeguata verifica rafforzata

Le Persone Poli*camente Esposte - PPE

Le persone fisiche che occupano o hanno occupato le seguen9 cariche pubbliche:

q Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e SoDosegretario, Presidente di Regione, Sindaco di capoluogo di provincia nonché cariche analoghe in Sta9 esteri

q deputato, senatore, consigliere regionale ovvero cariche analoghe in Sta9 esteri

q membro degli organi direFvi di par99 poli9ci

q giudice della Corte Cos9tuzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte di Con9, consigliere di Stato ovvero cariche equivalen9 in Sta9 esteri

q membro degli organi direFvi delle banche centrali

q ambasciatore, incaricato di affari ovvero cariche equivalen9 in Sta9 esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche equivalen9 in Sta9 esteri

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Le modalità di svolgimento dell’adeguata verifica rafforzata

Le Persone Poli*camente Esposte - PPE

q componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indire:amente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e ci:à metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanC

q dire:ore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enC del servizio sanitario nazionale

q dire:ore, vicedire:ore e membro dell’organo di gesCone o sogge:o svolgenC funzioni equivalenC in organizzazioni internazionali

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Altri sogge* lega, alle PPE

Familiari di PPE:

I genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili

Sogge* con i quali le PPE

intra9engono notoriamente stre* legami:

• le persone fisiche legate alla persona poli:camente esposta per via della :tolarità effe=va congiunta di en: giuridici o di altro stre>o rapporto di affari

• le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un’en:tà notoriamente cos:tuita, di fa>o, nell’interesse e a beneficio di una persona poli:camente esposta

Le modalità di svolgimento dell’adeguata verifica rafforzata

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Professionista e PPE

In caso di elevato rischio

di riciclaggio/fdt:

• adotta misure di adeguata verifica rafforzata anche nei confronti di clienti che, originariamente individuati come PPE, abbiano cessato di rivestire cariche pubbliche da più di un anno

Ulteriori misure con clien9 PPE:

• o;ene l’autorizzazione dei sogge; =tolari di poteri di amministrazione o direzione ovvero di loro delega= o, comunque, di sogge; che svolgono una funzione equivalente, prima di avviare o proseguire la prestazione professionale

• applica misure adeguate per stabilire l’origine del patrimonio e dei fondi impiega= nel rapporto con=nua=vo o nell’operazione

• assicura un controllo costante e rafforzato della prestazione professionale

Le modalità di svolgimento dell’adeguata verifica rafforzata

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Obblighi del professionista

STRUMENTI

• riscontro da fonti aperte/social• esistenza di titolari effettivi, uso di identità false o di

società di comodo/fittizie, interposizione di soggetti terzi (anche se membri della famiglia), clienti occasionali

• verifica dei documenti forniti, richiesta di certificazioni di conferma da enti creditizi/finanziari

• presenza del cliente nelle liste delle persone e degli enti associati ad attività di fdt o destinatari di misure di congelamento

• sottoposizione del cliente ad indagini o processi penali per circostanze attinenti al riciclaggio e/o fdt

Le modalità di svolgimento dell’adeguata verifica rafforzata

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Cri$cità

Difficoltà nell’individuazione

delle PPE

Salvi pochi casi di chiara notorietà, non esistono elenchi pubblici da consultare al fine di classificare un cliente quale PPE, né appare par9colarmente agevole l’individuazione della PPE per relazione (familiare, convivente o sogge@o che intraAene rappor9 d’affari o altri legami con la PPE)

Le modalità di svolgimento dell’adeguata verifica rafforzata

Possibile soluzione:Ottenimento da parte del cliente della dichiarazione resa ai sensi dell’art. 22, che dispone: “I clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica”

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L’ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

In caso di impossibilità oggettiva di effettuare l’adeguata verifica della clientela secondo le modalità previste dalla legge, il professionista dovrà:üastenersi dall’instaurare, eseguire ovvero proseguire la

prestazione professionale;üvalutare se effettuare una segnalazione di operazione sospetta.DALL’ASTENSIONE NON DERIVA AUTOMATICAMENTE UN OBBLIGO DI SOSInfatti, è comunque rimessa all’apprezzamento del professionista la valutazione relativa alla sussistenza concreta di elementi di sospetto.

OBBLIGO DI ASTENSIONE(ART. 42 D.LGS. 231/07)

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L’ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

Il professionista si astiene dalla prestazione professionale: üse sono parte, direttamente o indirettamente, società fiduciarie,

trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore con sede in Paesi terzi ad alto rischio

ünei confronti di entità giuridiche diverse aventi sede in tali Paesi, ove non sia possibile identificarne il titolare effettivo.

L’obbligo di astensione non si applica per le attività aventi ad oggetto l’esame della posizione giuridica del cliente, ovvero l’espletamento dei compiti di difesa o rappresentanza del cliente in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull’eventualità di evitarlo/intentarlo.

OBBLIGO DI ASTENSIONE(ART. 42 D.LGS. 231/07)

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L’ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

Il professionista può avvalersi dell’adeguata verifica da parte di “terzi”, pur restando responsabile finale dell’assolvimento degli obblighi.Si intendono per “terzi”:a) alcune categorie di intermediari bancari e finanziari;b) gli agenti in attività finanziaria limitatamente ad alcune operazioni; e) i professionisti nei confronti di altri professionisti.L’ATTESTAZIONE:ü deve essere univocamente riconducibile al terzo e deve essere trasmessa

da quest’ultimo al soggetto che se ne avvale;ü deve contenere espressa conferma del corretto adempimento degli

obblighi (attività di verifica effettuate), nonché della coincidenza tra il cliente verificato dal terzo e il soggetto a cui l’attestazione si riferisce.

LA FORMA:Le Autorità di vigilanza di settore possono individuare idonee forme e modalità di attestazione

ESECUZIONE DA PARTE DI TERZI(ART. 26 D.LGS. 231/07)

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LA CONSERVAZIONE DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI

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LA CONSERVAZIONE DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI

L’obbligo di conservazione ha ad oggetto tutti i documenti, i dati e le informazioni “utili a prevenire, individuare o accertare eventuali attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e a consentire lo svolgimento delle analisi effettuate, nell’ambito delle rispettive attribuzioni, dalla UIF o da altra Autorità competente”. È una formulazione ampia e indeterminata (la norma previgente delimitava il perimetro applicativo dell’obbligo ai documenti riguardanti l’adeguata verifica e le operazioni compiute dai clienti).

CONTENUTO DELL’OBBLIGO(ART. 31 D.LGS. 231/07)

91Cagliari, 30 o.obre 2018

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LA CONSERVAZIONE DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI

Conservazione di copia dei documenti acquisiti in occasione dell’adeguata verifica della clientela e l’originale ovvero la copia avente efficacia probatoria delle scritture e registrazioni inerenti le operazioni, in modo da poter ricostruire: üdata instaurazione rapporto o conferimento incarico

professionaleüdati identificativi cliente, titolare effettivo, esecuzione,

informazioni relative a scopo e natura del rapporto o prestazione

üdata, importo e causale operazioneümezzi di pagamento utilizzati

CONTENUTO DELL’OBBLIGO(ART. 31 D.LGS. 231/07)

92Cagliari, 30 o.obre 2018

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LA CONSERVAZIONE DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI

Esternalizzazione - I soggetti obbligati possono avvalersi, per la conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni, di un autonomo centro di servizi, ferma restando la responsabilità del soggetto obbligato e purché sia assicurato a quest'ultimo l’accesso diretto e immediato al sistema di conservazione. Privacy - I soggetti obbligati adottano sistemi di conservazione idonei a garantire:ü il rispetto delle norme dettate dal codice privacyü il trattamento dei dati esclusivamente per le finalità di cui al d.lgs.

231/07

ESTERNALIZZAZIONE - PRIVACY(ART. 32 D.LGS. 231/07)

93Cagliari, 30 ottobre 2018

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LA CONSERVAZIONE DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI

Le modalità di conservazione adottate devono:

üprevenire qualsiasi perdita dei dati e delle informazioni

ügarantire la ricostruzione dell’operatività o attività del cliente

ücontenere l’indicazione esplicita dei soggetti legittimati ad alimentare il sistema di conservazione e accedere ai dati e alle informazioni ivi conservati

üassicurare l’accessibilità completa e tempestiva ai dati e alle informazioni da parte del MEF, delle Autorità di vigilanza di settore, dell’UIF, della DIA e della GdF attraverso il NSPV

FINALITÀ (ART. 32 D.LGS. 231/07)

94Cagliari, 30 o.obre 2018

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LA CONSERVAZIONE DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI

La conservazione dovrà avvenire con modalità idonee ad assicurare:ül’integrità dei dati e delle informazioniüla non alterabilità dei medesimi successivamente alla loro

acquisizioneüla trasparenza, la completezza e la chiarezzaüil mantenimento della storicità dei medesimiüla tempestiva acquisizione, da parte del soggetto obbligato,

dei documenti, dei dati e delle informazioni, con indicazione della relativa data

MODALITÀ (ART. 32 D.LGS. 231/07)

95Cagliari, 30 o.obre 2018

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LA CONSERVAZIONE DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI

È considerata tempestiva l’acquisizione delle informazioni e dei dati conclusa entro trenta giorni:üdall’instaurazione del rapporto continuativo o dal conferimento

dell’incarico per lo svolgimento della prestazione professionaleüdall’esecuzione dell’operazione o della prestazione professionaleüdalla variazione e dalla chiusura del rapporto continuativo o della

prestazione professionale

I documenti, i dati e le informazioni acquisiti sono conservati per un periodo di 10 anni dalla cessazione del rapporto continuativo, della prestazione professionale o dall’esecuzione dell’operazione occasionale

TEMPESTIVITÀ (ART. 32 D.LGS. 231/07)

96Cagliari, 30 o.obre 2018

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LA CONSERVAZIONE DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI

il fascicolo del cliente, conforme a quanto prescritto dagli artt. 31 e 32, e la custodia dei documenti, delle attestazioni e degli atti presso il notaio, nonché la tenuta dei repertori notarili secondo la normativa di settore costituiscono idonea modalità di conservazione dei dati e delle informazioni. La relazione illustrativa al d.lgs. 90/2017 precisa che sono stati eliminati dalla fonte di rango primario tutti i riferimenti agli obblighi di registrazione con specifiche modalità tecniche “a vantaggio di norme più snelle, quali quelle declinate nell’articolo 31”.

AMMISSIBILITÀ (ART. 34 D.LGS. 231/07)

97Cagliari, 30 o.obre 2018

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LA CONSERVAZIONE DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI

Il dettato della quarta direttiva e le indicazioni di semplificazione contenute nella relazione illustrativa al d.lgs. 90/2017 inducono a ritenere che la conservazione a mezzo fascicolo cartaceo sia pacificamente ammissibile, secondo modalità che dovranno essere individuate con particolare attenzione in sede di elaborazione delle apposite regole tecniche da parte degli organismi di autoregolamentazione ai sensi dell’art. 11, co. 2, del decreto.

AMMISSIBILITÀ (ART. 34 D.LGS. 231/07)

98Cagliari, 30 o.obre 2018

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LA SEGNALAZIONEDELLE OPERAZIONI SOSPETTE (CENNI)

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QUANDO IL PROFESSIONISTAüsa,üsospe6a,üha mo9vi ragionevoli per ritenere:

CHE üsono state compiute,üsono in corso, üsono tentate:

operazioni di riciclaggio o di finanziamento al

terrorismo

o che comunque i fondi, indipendentemente dalla

loro en9tà, provengano da aLvità criminosa

OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE

ART. 35 D.LGS. 231/2007

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Il sospetto è desunto:§ dalle caratteristiche, dall'entità, dalla natura delle operazioni,§ dal loro collegamento o frazionamento o da qualsivoglia

altra circostanza conosciuta, in ragione delle funzioniesercitate,

§ tenuto conto anche della capacità economica e dell�attivitàsvolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementiacquisiti ai sensi del decreto antiriciclaggio.

Il ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contante,anche se non eccedenti la soglia di cui all'articolo 49 e, inparticolare, il prelievo o il versamento in contante di importi noncoerenti con il profilo di rischio del cliente, costituisce elementodi sospetto.

Il sospe(o (art. 35)

OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE

ART. 35 D.LGS. 231/2007

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L’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette non si applica ai professionisti per le informazioni che essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso:

§ nel corso dell'esame della posizione giuridica

§ o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento innanzi a un'autorità giudiziaria o in relazione a tale procedimento, anche tramite una convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati ai sensi di legge,

compresa la consulenza sull'eventualità di intentarlo o evitarlo, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.

Esenzione - legal privilege (art. 35)

OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE

ART. 35 - ESENZIONE ATTIVITÀ DIFENSIVA

Cagliari, 30 o9obre 2018

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§ prima di compiere l � operazione, la sos deve essereinviata senza ritardo alla UIF;

§ in presenza degli elementi di sospetto, i soggetti obbligatisi astengono dal compiere l�operazione finché non hannoprovveduto ad effettuare la segnalazione di operazionesospetta, fatti salvi i casi in cui l�operazione debba essereeseguita in quanto sussiste l�obbligo di legge di riceverel'atto ovvero nei casi in cui l�esecuzione dell'operazionenon possa essere rinviata tenuto conto della normaleoperatività ovvero nei casi in cui il differimentodell'operazione possa ostacolare le indagini. In detteipotesi, i soggetti obbligati, dopo aver ricevuto l�atto oeseguito l �operazione, ne informano tempestivamentel�UIF.

Timing della segnalazione (art. 35)

OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE

ART. 35 – QUANDO SEGNALARE

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È fatto divieto ai professionisti tenuti alla segnalazione diun�operazione sospetta e a chiunque ne sia comunque aconoscenza:

§ di dare comunicazione al cliente interessato

§ di dare comunicazione a terzi

dell�avvenuta segnalazione, dell�invio di ulteriori informazionirichieste dalla UIF o dell�esistenza ovvero della probabilità diindagini o approfondimenti in materia di riciclaggio o difinanziamento del terrorismo.

Il tentativo del professionista di dissuadere il cliente dal porrein atto un'attività illegale non costituisce violazione del divietodi comunicazione.

Divieto di comunicazione (art. 39)

OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE

ART. 37 – DIVIETO DI COMUNICAZIONE

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Il divieto non si estende alla comunicazioneeffettuata alle autorità di vigilanza di settore e allaGuardia di finanza in occasione dei controlli.

Il divieto di comunicazione non impedisce lacomunicazione tra professionisti che svolgono lapropria prestazione professionale in formaassociata, in qualità di dipendenti o collaboratori.

Nei casi relativi allo stesso cliente o alla stessaoperazione, che coinvolgano due o piùintermediari bancari e finanziari ovvero due o piùprofessionisti è consentita la comunicazione tragli intermediari o tra i professionisti in questione.

OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE

ART. 37 – DIVIETO DI COMUNICAZIONE

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ART. 37: MODALITÀ DI SEGNALAZIONE DA PARTE DEIPROFESSIONISTI

1. I professionisti trasmettono la segnalazione di operazione sospettadirettamente alla UIF ovvero, ai sensi dell’articolo 11, comma 4, agliorganismi di autoregolamentazione.

2. Gli organismi di autoregolamentazione, ricevuta la segnalazione dioperazione sospetta da parte dei propri iscritti, provvedono senza ritardo atrasmetterla integralmente alla UIF, priva del nominativo del segnalante.

3. […]

ART. 38: TUTELA DEL SEGNALANTE

1. I soggetti obbligati e gli organismi di autoregolamentazione adottano tuttele misure idonee ad assicurare la riservatezza dell’identità delle personeche effettuano la segnalazione.

2. […]3. In ogni fase del procedimento, l’autorità giudiziaria adotta le misurenecessarie ad assicurare che l’identità del segnalante sia mantenutariservata. […]

OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE

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Informativa CNDCEC 18 maggio 2017 n. 26È online il software AS-SOS messo a punto dal CNDCECper le segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio efinanziamento del terrorismo.Il software, in grado di assicurare la ricezione di segnalazioniin forma anonima, è frutto del protocollo d�intesa stipulatocon l�UIF (Unità di informazione finanziaria) nel dicembre2016 per consentire ai commercialisti e agli esperti contabilidi adempiere all’obbligo di segnalazione di operazionisospette, previsto dalla normativa antiriciclaggio, ancheattraverso il Consiglio Nazionale.

OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE

INVIO DELLE SOS TRAMITE CNDCEC

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ARTICOLO 47 DEL D. LGS. 231/2007 COME MODIFICATO DALDLGS. 90/2017

1. I soggetti obbligati trasmettono alla UIF, con cadenza periodica,dati e informazioni individuati in base a criteri oggettivi, concernentioperazioni a rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

2. I dati e le informazioni sono utilizzati per l’approfondimento dioperazioni sospette e per effettuare analisi di fenomeni o tipologiedi riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

3. Con istruzioni da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale dellaRepubblica italiana, la UIF, sentito il Comitato di sicurezzafinanziaria, individua le operazioni, i dati e le informazioni di cui alcomma 1, definisce le relative modalità di trasmissione e individuaespressamente le ipotesi in cui l’invio di una comunicazioneoggettiva esclude l’obbligo di segnalazione di operazione sospetta,ai sensi dell’articolo 35.

COMUNICAZIONI OGGETTIVE

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LE VIOLAZIONI ALL’USO DEL CONTANTE E DEI TITOLI AL PORTATORE

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LE VIOLAZIONI ALL’USO DEL CONTANTE E DEI TITOLI AL PORTATORE

LE NOVITÀ (ART. 49 D.LGS. 231/07)

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q È vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali o di titoli al portatore, indipendentemente dalla causa, quando l’importo del trasferimento è complessivamente pari o superiore a 3.000 euro

q Per il saldo dei libretti al portatore resta ancora il limite di 1.000 euro

q Il vecchio limite di 1.000 euro continua a rimanere in vigore anche per l’emissione di assegni bancari, circolari, postali e per i money transfer

q Resta la clausola di non trasferibilità per gli assegni sopra-soglia

Cagliari, 30 o-obre 2018

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GLI ASSEGNI (ART. 49 D.LGS. 231/07)

111

La modifica normativa non ha interessato il comma 5 dell’art. 49. Ancora oggi gli assegni emessi per importi pari o superiori a mille euro devono indicare:

q nome e cognome del beneficiario;

q clausola di non trasferibilità.È possibile chiedere alla banca il rilascio di un carnet di assegni “liberi” (senza clausola di non trasferibilità), che potranno circolare liberamente, mediante girata, solo se il loro importo non supera 999,99 euro.

LE VIOLAZIONI ALL’USO DEL CONTANTE E DEI TITOLI AL PORTATORE

Cagliari, 30 o-obre 2018

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TITOLI E LIBRETTI AL PORTATORE

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Il nuovo limite di 3.000 euro riguarda anche il trasferimento di titoli al portatore e i libretti di deposito (al portatore). Ad esempio, è possibile trasferire liberamente un certificato di deposito al portatore di 2.500 euro.

Per quanto riguarda i libretti, è rimasta invariata la disposizione secondo cui «il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a euro mille» (art. 49, comma 12).

Tuttavia il loro trasferimento può essere liberamente effettuato se l’importo complessivo non supera 2.999,99 euro.

LE VIOLAZIONI ALL’USO DEL CONTANTE E DEI TITOLI AL PORTATORE

Cagliari, 30 ottobre 2018

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TITOLI E LIBRETTI AL PORTATORE

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Le due disposizioni devono essere coordinate. Presumibilmente il legislatore ha voluto consentire il trasferimento di due o più libretti di deposito al portatore, a condizione che l’importo complessivo non superi il nuovo e più elevato limite. In ogni caso il saldo di ciascun libretto non deve comunque superare la soglia di 999,99 euro. Ad esempio dovrebbe essere possibile il trasferimento tra privati di tre libretti di deposito il cui saldo (per ciascun libretto) ammonta a 900 euro. In questo caso risulta osservato sia il limite complessivo dell’importo trasferibile, sia il limite del saldo di ciascun libretto.

LE VIOLAZIONI ALL’USO DEL CONTANTE E DEI TITOLI AL PORTATORE

Cagliari, 30 o-obre 2018

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Mittente: Dr. …………….Via …………….……., città ………….… Tel. …………..…

Spett. Ragioneria Territoriale dello StatoSede di …………………….

Oggetto: Comunicazioni di irregolaritàTransazioni in contantiex art. 49 DLgs. 231/2007

Spett. ente,Con la presente vi comunico che in relazione ai compiti di servizio, …. in data ……..…., hoavuto notizia dell’infrazione nell’utilizzo del denaro contante ai sensi dell’art. 49 del DLgs.231/2007 come di seguito indicato.In data ……….. il sig. …………….. (sede …….… partita iva n. …………….. Codice fiscale…………..) ha effettuato un pagamento per contanti di euro 6.000 al sig. ……………….….. (sede………. partita Iva n. ………….….. codice fiscale) come da documentazione che allego.La presente comunicazione viene trasmessa per quanto previsto dalla legge

Luogo …………… Data ………..…….Distinti salutiDottor …………………………………

LA COMUNICAZIONE (ART. 51 D.LGS. 231/2007)

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LE VIOLAZIONI ALL’USO DEL CONTANTE E DEI TITOLI AL PORTATORE

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Dal 21.06.2018 è disponibile una nuova versione del sistema SEGNALAZIONIINFRAZIONI ANTIRICICLAGGIO - SIAR.

È infatti on-line l’applicativo SIAR, accessibile dalle sezioni “RGS sul territorio”e “Vigilanza e Controllo di Finanza Pubblica”, introdotto con l’obiettivo dipermettere una più efficace gestione delle segnalazioni in tema di

antiriciclaggio tra le Ragionerie territoriali, gli istituti bancari e finanziari e isoggetti obbligati a tali comunicazioni, alla luce di quanto stabilito dall'art. 51,c. 1, D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231.

La procedura per l’utilizzo dell’applicativo SIAR, che permette la

trasmissione telematica delle segnalazioni di infrazione in materia di

antiriciclaggio, prevede l’accesso al servizio solo agli utenti accreditati.

LA COMUNICAZIONE TELEMATICA

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LE VIOLAZIONI ALL’USO DEL CONTANTE

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Tutti i soggetti obbligati alla comunicazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’art. 51, co. 1 (e quindi anche i professionisti), che decidano di aderire al colloquio telematico devono presentare una formale richiesta di registrazione per l’accreditamento, compilando un modulo scaricabile dalla homepage del sito pubblico della Ragioneria Generale dello Stato scegliendo uno dei due percorsi:

Servizi Ragionerie Territoriali >RGS sul territorio >SIAR

Attività istituzionali >Vigilanza e Controllo di Finanza pubblica >SIAR

q il modulo dovrà indicare le generalità della persona fisica che si chiede diaccreditare, essere firmato digitalmente e inviato all’indirizzo PEC indicato sulmodulo stesso;

q la richiesta pervenuta dovrà essere validata dall’Amministrazione;q la persona fisica indicata dal soggetto segnalatore, in caso di esisto positivo,

riceverà le credenziali (ID e password) per accedere all’applicazione.

LE VIOLAZIONI ALL’USO DEL CONTANTE E DEI TITOLI AL PORTATORE

LA PROCEDURA SIAR

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IL SISTEMA SANZIONATORIO

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Fattispecie sanzionata Sanzioni fino al 6.2.2016 Sanzioni dal 6.2.2016 al

4.7.2017

Mancato rispetto degli Obblighi di identificazione ai fini dell’archivio e dell’adeguata verifica

Multa da 2.600 a 13.000 euro

Sanzioni amministrative da 5.000 a 30.000 euro

Tardiva omessa o incompleta registrazione in archivio unico (cartaceo o informatico)

Multa da 2.600 a 13.000 euro

Sanzioni amministrative da 5.000 a 30.000 euro

Identificazione e registrazione assolti avvalendosi di mezzi fraudolenti, idonei ad ostacolare l’individuazione del soggetto che ha effettuato l’operazione

Multa da 5.200 a 26.000 euroSanzioneamministrativa da10.000 a 50.000 euro

DECRETO LEGISLATIVO 15 gennaio 2016, n. 8Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67 (in vigore dal 6-2-2016)

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IMPIANTO SANZIONATORIO PREVIGENTE

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Fattispecie sanzionata Sanzioni D.Lgs. 231/2007Omessa istituzione del registro della clientela di cui all’art. 38 (art. 57 co.7)

Sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro

Mancata comunicazione di irregolarità in tema di contanti (art. 58 co.7)

Sanzione amministrativa pecuniaria dal3 al 30% dell’importo dell’operazione, con minimo di 3.000 euro.

Violazione dell’obbligo di segretezza in merito alla segnalazione di operazione sospetta di cui all’art. 46 co. 1 e 48 co. 4 (sanzione penale)

Arresto da sei mesi ad un anno o ammenda da 5.000 a 50.000 euro.

Oblazionabile con metà del massimo dell’ammenda (ex art. 162-bis cp)

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DECRETO LEGISLATIVO 21 novembre 2007, n. 231Disposizioni in in vigore fino al 4 luglio 2017

IMPIANTO SANZIONATORIO PREVIGENTE

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§ Obiettivo della IV Direttiva: fornire agli Stati Membri sanzioni emisure amministrative minime quantomeno per i casi in cui isoggetti obbligati commettono una violazione grave, reiteratao sistematica degli obblighi relativi alle misure di adeguataverifica della clientela, conservazione dei documenti,segnalazione delle operazioni sospette e controlli interni

§ La Direttiva richiede che le sanzioni siano: effettive,proporzionate e dissuasive

§ Rispetto del principio del ne bis in idem

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QUADRO SANZIONATORIO DEL D.LGS. 90/2017

Profilo penale:§ Articolo 55: fattispecie incriminatrici

Profilo amministrativo:

§ Articolo 56: inosservanza degli obblighi di adeguata verifica e dell’obbligodi astensione

§ Articolo 57: inosservanza degli obblighi di conservazione§ Articolo 58: inosservanza delle disposizioni relative all’obbligo disegnalazione delle operazioni sospette

§ Articolo 60: inosservanza degli obblighi informativi nei riguardi della UIF edegli ispettori del MEF

§ Articolo 67: criteri per l’applicazione delle sanzioni: a) gravità e duratadella violazione, b) grado di responsabilità, c) capacità finanziaria, d) entitàdel vantaggio ottenuto o delle perdite evitate, e) entità del pregiudiziocagionato a terzi, f) livello di cooperazione con le autorità, g) adozione diadeguate procedure, h) precedenti violazioni

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Profilo penale:

§ Articolo 55: fattispecie incriminatrici

1. Chiunque, essendo tenuto all’osservanza degli obblighi di adeguataverifica, falsifica/utilizza i dati e le informazioni relative al cliente, al titolareeffettivo, all’esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo odella prestazione professionale e all’operazione

2. Chiunque, essendo tenuto all’osservanza degli obblighi di conservazione,acquisisce o conserva dati falsi o informazioni non veritiere sul cliente, sultitolare effettivo, sull’esecutore, sullo scopo e sulla natura del rapportocontinuativo o della prestazione professionale e sull’operazione ovvero siavvale di mezzi fraudolenti al fine di pregiudicare la corretta conservazionedei predetti dati e informazioni

3. Chiunque, essendo obbligato a fornire i dati e le informazioni necessarie aifini dell’adeguata verifica della clientela, fornisce dati falsi o informazioninon veritiere

reclusione da sei mesi a tre anni multa da 10.000 euro a 30.000 euro

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Profilo amministrativo:

ART. 56(Inosservanza degli obblighi di adeguata verifica e dell’obbligo di astensione)

Omissione obblighi di acquisizione e verifica dei dati identificativi e delle informazioni sul cliente, sul titolare effettivo, sull’esecutore, sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale:

sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 2.000 euro

ART. 57(Inosservanza degli obblighi di conservazione)

Soggetti che non effettuano, in tutto o in parte, la conservazione dei dati, dei documenti e delle informazioni ivi previsti o la effettuano tardivamente

sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 2.000 euro.

In entrambi i casi, per le violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime:Sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 50.000 euro

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Profilo amministrativo:

ART. 58(Inosservanza delle disposizioni relative all’obbligo di segnalazione

delle operazioni sospette)Soggetti obbligati che omettono di effettuare la segnalazione di

operazioni sospette:sanzione amministrativa pecuniaria pari a 3.000 euro

Nelle ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime:sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a 300.000

ART. 60(Inosservanza degli obblighi informativi verso l’UIF)

Destinatari degli obblighi di trasmissione e informazione nei confronti dell’UIF che omettono di effettuare i relativi invii:

sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro124

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La gravità della violazione è determinata anche tenuto conto :

a) dell’intensità e del grado dell’elemento soggettivo, anche avutoriguardo all’ascrivibilità, in tutto o in parte, della violazione allacarenza, all’incompletezza o alla non adeguata diffusione di prassioperative e procedure di controllo interno;

b) del grado di collaborazione con le autorità di cui all’articolo 21,comma 2, lett. a);

c) della rilevanza ed evidenza dei motivi del sospetto, anche avutoriguardo al valore dell’ operazione e alla loro incoerenza rispettoalle caratteristiche del cliente e del relativo rapporto;

d) della reiterazione e diffusione dei comportamenti, anche inrelazione alle dimensioni, alla complessità organizzativa eall’operatività del soggetto obbligato.

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PRINCIPIO DEL FAVOR REIArticolo 69 comma 1 del d. lgs. 231/2007 come modificato: successionedi leggi nel tempo

Nessuno può essere sanzionato per un fatto che alla data di entrata invigore delle disposizioni di cui al presente Titolo non costituisce piùreato. Per le violazioni commesse anteriormente all’entrata in vigore delpresente decreto, sanzionate in via amministrativa, si applica la leggevigente all’epoca della commessa violazione, se più favorevole, ivicompresa l’applicabilità dell’istituto del pagamento in misura ridotta.

Ai sensi dell’articolo 68: riduzione fino ad un terzodell’entità della sanzione irrogata, è possibile richiedereal MEF di avvalersi di questo istituto prima dellascadenza del termine per l’impugnazione del decreto, acondizione di non essersi già avvalsi di questa facoltànei cinque anni precedenti

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PRINCIPIO DEL FAVOR REI E REGISTRO ANTIRICICLAGGIOEsempi di applicazione:

o illeciti per violazione degli artt. 37, 38 e 39 del previgente d.lgs. n.

231 del 2007 (omessa/irregolare istituzione/tenuta dell’Archivio

Unico Informatico e del Registro della clientela, sanzionati dagli

artt. 57, commi 2 e 3), non essendo più previsto l’obbligo di

istituzione dei suddetti registri;

o illeciti per violazione degli obblighi di registrazione di cui all’art.

36 del previgente d.lgs. n. 231 del 2007, non essendo più

previsto l’obbligo di istituzione dei suddetti registri

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CUMULO GIURIDICO E MATERIALEArticolo 8 legge 689/1981: cumulo materiale in tema di antiriciclaggio

1. Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi conun'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedonosanzioni amministrative o commette più violazioni della stessadisposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazionepiù grave, aumentata sino al triplo.2. Alla stessa sanzione prevista dal precedente comma soggiaceanche chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimodisegno posto in essere in violazione di norme che stabilisconosanzioni amministrative, commette, anche in tempi diversi, piùviolazioni della stessa o di diverse norme di legge in materia diprevidenza ed assistenza obbligatorie.

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Testo d. lgs. 90/2017In tema di sanzioni amministrative art. 67 comma 3 come modificato:

- Non è applicabile il cumulo giuridico alle sanzioni antiriciclaggionelle ipotesi di plurime violazioni amministrative commessemediante plurime azioni od omissioni

- Criticità: il nuovo decreto ha invece previsto l’applicabilità delcumulo giuridico nel nuovo articolo 13 ter comma 4 del d.lgs.190/2007 in tema di contrasto al finanziamento del terrorismo

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 8-bis della legge 21 novembre 1981, n. 689 in materia di concorso formale, di continuazione e di reiterazione delle violazioni.

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