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Giulio SPINA
La nuova esecuzione. II edizione. Le procedure esecutive nelle riforme 2015-2016
(aggiornato al d.l. 59/2016 conv. in l. 119/2016)
La Nuova Procedura Civile Libri
© Copyright 2016 Giulio Spina
Milano, luglio 2016
ISBN 9788822827937
Pagine 140
LA NUOVA PROCEDURA CIVILE
Rivista on-line e cartacea
Direttore Scientifico: Luigi VIOLA ([email protected])
Sede di Milano: Tel. 02.94754080
Sede di Roma: Tel. 06.94800339
www.lanuovaproceduracivile.com
3
Giulio SPINA
Coordinatore unico di redazione della Rivista La Nuova Procedura Civile (già Cultore di Diritto
processuale civile). Dottore di ricerca IAPR e direttore dell’Osservatorio Nazionale sulla
Mediazione Civile. Autore di numerose pubblicazioni (oltre duecento tra monografie, curatele,
manuali, codici, collaborazioni in volumi e codici commentati, articoli su rivista, note a sentenza,
commenti schematici e rassegne giurisprudenziali) in diritto civile e diritto processuale civile,
nonché in ADR e mediazione civile e commerciale. Docente in corsi universitari e post-laurea e
relatore in convegni presso Università ed Enti pubblici (anche accreditati presso il Consiglio
Nazionale Forense).
4
INDICE
Premessa ........................................................................................................................................................... 7
1. Introduzione ............................................................................................................................................. 8
1.1. Le riforme 2015-2016 ........................................................................................................................ 8
1.2. Tabella riassuntiva delle nuove norme ............................................................................................ 11
2. L’espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito ..... 18
2.1. La nuova norma ............................................................................................................................... 18
2.2. Il funzionamento del nuovo strumento ............................................................................................ 19
2.3. Schema dell’iter procedimentale ..................................................................................................... 22
2.4. Approfondimento ............................................................................................................................ 24
2.4.1. Le criticità del procedimento ....................................................................................................... 24
2.4.2. La perimetrazione applicativa del nuovo strumento .................................................................... 27
2.4.3. Brevi note conclusive .................................................................................................................. 30
2.5. Formula dell’atto di pignoramento immobiliare contro il terzo proprietario ex art. 2929-bis. c.c. . 31
3. Il nuovo precetto .................................................................................................................................... 36
3.1. La nuova norma ............................................................................................................................... 36
3.2. Approfondimento: il nuovo contenuto dell’atto .............................................................................. 37
3.3. Approfondimento: la violazione della nuova prescrizione .............................................................. 39
3.4. Formula del nuovo precetto ............................................................................................................. 40
4. Nuove norme in materia di vendite giudiziarie: il portale delle vendite pubbliche ......................... 42
4.1. Le nuove norme ............................................................................................................................... 42
4.2. Approfondimento ............................................................................................................................ 45
5. Il nuovo atto di pignoramento .............................................................................................................. 48
5.1. La nuova norma ............................................................................................................................... 48
5.2. Formula del nuovo pignoramento .................................................................................................... 49
6. Le modifiche alla disciplina della ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare ........... 51
6.1. Le nuove norme ............................................................................................................................... 52
6.2. Schema dell’iter procedimentale ..................................................................................................... 55
6.3. Approfondimento ............................................................................................................................ 58
7. Le altre modifiche alla disciplina dell’esecuzione forzata in generale .............................................. 63
7.1. Premessa .......................................................................................................................................... 63
7.2. La conversione rateale del pignoramento ........................................................................................ 63
7.2.1. Formula dell’istanza di conversione rateale del pignoramento ................................................... 65
5
7.3. Cessazione dell'efficacia del pignoramento ..................................................................................... 66
7.4. Modi della vendita forzata in generale ............................................................................................ 67
7.5. Le modifiche apportate alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile (con schema
della nuova procedura dell’iscrizione a ruolo a cura di soggetto diverso dal creditore) ............................. 68
8. Le modifiche alla disciplina dell’espropriazione mobiliare presso il debitore ................................. 71
8.1. Schema: quadro di sintesi sull’espropriazione mobiliare (pignoramento e vendita) ....................... 71
8.2. Pignoramento e custodia di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi .................................................... 75
8.3. Formula dell’atto di pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi (ex art. 521 bis c.p.c.,
introdotto dal d.l. 132/2014 convertito con L. 162/2014)............................................................................ 78
8.4. L’assegnazione e la vendita ............................................................................................................. 81
8.5. La disciplina del ricorso al giudice dell'esecuzione (con schema dell’iter procedurale) ................. 86
8.6. Elenco dei soggetti specializzati per la custodia e la vendita dei mobili pignorati......................... 87
9. Le modifiche alla disciplina dell’espropriazione presso terzi ............................................................ 89
9.1. Crediti impignorabili ....................................................................................................................... 89
9.2. Obblighi e dichiarazione del terzo ................................................................................................... 91
10. Le modifiche alla disciplina dell’espropriazione immobiliare ........................................................... 95
10.1. Schema: quadro di sintesi sull’espropriazione immobiliare (pignoramento e vendita) ............... 96
10.2. Custodia ..................................................................................................................................... 106
10.3. Assegnazione e vendita in generale (con schema della nuova procedura) ................................ 109
10.4. Vendita senza incanto ................................................................................................................ 116
10.5. Vendita con incanto ................................................................................................................... 118
10.5.1. Inadempienza dell’aggiudicatario (con schema della nuova procedura) ................................... 118
10.5.2. L’assegnazione (istanza e provvedimento del giudice) ............................................................. 119
10.5.3. Delega per le operazioni di vendita ........................................................................................... 124
10.5.4. Formazione del progetto di distribuzione .................................................................................. 127
La riforma del 2016 ha poi novellato la disciplina della formazione del progetto di distribuzione dettata
dall’art. 596 c.p.c., di cui si riporta il nuovo testo, già in vigore, con le modifiche apportate nel 2016 scritte
in grassetto rosso. ...................................................................................................................................... 127
10.6. Le misure di coercizione indiretta ............................................................................................. 129
10.7. Le modifiche alla disciplina delle opposizioni (con schema dell’iter processuale) .................. 130
11. Le modifiche alla disciplina dell’estinzione del processo ................................................................. 133
12. Le modifiche in tema di procedimento d’ingiunzione ...................................................................... 135
13. Ulteriori modifiche in tema di esecuzioni .......................................................................................... 136
13.1. Disciplina dell'albo dei consulenti tecnici, dell'albo dei periti presso il tribunale, dell'elenco dei
soggetti specializzati per la custodia e la vendita dei beni pignorati e dell'elenco dei professionisti
disponibili a provvedere alle operazioni di vendita ................................................................................... 136
13.2. Retribuzione degli ufficiali giudiziari ........................................................................................ 137
6
13.3. Processo civile telematico ......................................................................................................... 138
13.4. Disciplina dei contratti di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili .... 139
7
Premessa
La disciplina delle procedure esecutive è tra quelle che ha subito maggiori interventi legislativi
negli ultimi anni.
Il testo affronta l’analisi analitica di tutte le novità normative succedutesi al riguardo nell’ultimo
biennio; in particolare:
decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2015, n. 132;
decreto-legge 3 maggio 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016,
n. 119.
La seconda edizione del volume La nuova esecuzione (prima opera del ventaglio di proposte
editoriali de La Nuova Procedura Civile - Libri a raggiungere tale traguardo), del fortunato testo del
2015 (con oltre 14.000 download nel formato online) mantiene fedelmente impostazione e spirito
di fondo: tutte le novelle normative sono illustrate inquadrandole nel contesto normativo nel quale
si inseriscono, evidenziandone i profili di concreta applicazione e affrontando i primi dubbi
operativi.
I contenuti sono invece, rispetto alla prima edizione, arricchiti ed aggiornati alla luce:
del primo anno di vita della riforma del 2015 (prime pronunce giurisprudenziali, oltre che
nuovi riferimenti alle recenti analisi della dottrina);
delle nuove normative introdotte nel 2016 (tentando così di offrire una lettura integrata delle
nuove procedure così come risultanti dal combinato disposto delle due riforme in discorso).
All’intento della tempestività nella realizzazione del testo, si è tentato di accostare un primo
livello di analisi – sebbene per così dire a caldo, seguendo lo spirito della prima edizione – delle
nuove norme, nell’intento di:
fornire un quadro esaustivo nelle novità normative in materia;
evidenziare le prime criticità pratiche connesse all’applicazione delle medesime;
proporre ipotesi risolutive;
stimolare il dibattito sulle più rilevanti novità appena introdotte.
La trattazione è corredata – come nella prima edizione – da schemi operativi, tabelle e formule.
8
1. Introduzione
1.1. Le riforme 2015-2016
Con decretazione d’urgenza, nel giugno 2015 sono state apportate, tra l’altro, rilevanti modifiche
alla disciplina delle procedure esecutive.
Le nuove norme sono state introdotte ad opera del d.l. n. 83 del 20151, convertito, con
modificazioni, dalla l. n. 132 del 20152.
A tale intervento normativo ha poi fatto seguito, a meno di un anno di distanza, il d.l. n. 59 del
20163, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 119 del 2016
4.
Quanto all’entrata in vigore delle norme si segnala quanto segue.
Il decreto legge 83/2015 è entrato in vigore in data 27 giugno 2015, mentre le modifiche apportate
in sede di conversione in legge in data 21 agosto 20155.
Ad oggi, quindi, in via generale, le nuove norme così introdotte risultano in vigore; devono però
considerarsi, riguardo all’indagine circa l’operatività in concreto di ogni singola novella, sia le
specifiche disposizioni normative dettate dalle norme in questione in merito alla loro entrata in
vigore, sia lo stato di ogni singolo procedimento d’esecuzione considerato.
Tali aspetti verranno tra breve diffusamente analizzati.
Si osservi ad ogni modo che a norma dell’art. 23, comma 9, del decreto legge in parola, le
disposizioni recanti modifiche al codice di procedura civile (ovvero quelle di cui all’art. 13 del
medesimo decreto legge), salvo se diversamente specificato nello stesso art. 23, si applicano anche
ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Quando però è già
stata disposta la vendita, la stessa ha comunque luogo con l'osservanza delle norme
precedentemente in vigore e le nuove disposizioni si applicano quando il giudice o il
professionista delegato dispone una nuova vendita.
Quanto alle novelle del 2016, si segnala che il decreto legge 59/2016 è entrato in vigore, in linea
generale, il 4 maggio 2016 (ovvero il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale), mentre la legge di conversione in data 3 luglio 2016 (giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale). Tuttavia, per le modifiche apportate dalla nuova riforma in
tema di espropriazione forzata, contenute negli artt. 4 e 5 d.l. 59/2016, sono ivi previste, in alcuni
casi, diversi momenti di entrata in vigore6: aspetti che verranno tra breve diffusamente analizzati.
1 Decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante “Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di
organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.147 del 27 giugno
2015). 2 Legge 6 agosto 2015, n. 132, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 2015, n.
83, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento
dell'amministrazione giudiziaria”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20 agosto 2015 - Suppl. Ordinario n. 50). 3 Decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante “Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali,
nonche' a favore degli investitori in banche in liquidazione”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 59 del 3 maggio 2016). 4 Legge 30 giugno 2016, n. 119, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 2016, n.
59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonche’ a favore degli investitori in
banche in liquidazione”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio2016). 5 Si veda al riguardo SPINA, Fallimento, esecuzioni e processo civile dopo il D.L. 83/2015, in La Nuova Procedura
Civile 28.6.2015 e SPINA, Riforma di cui al D.L. 83/2015: entrata in vigore delle nuove norme, in La Nuova Procedura
Civile 30.6.2015. 6 Si veda al riguardo SPINA, Modifiche normative e date di entrata in vigore della nuova espropriazione forzata ex d.l.
59/2016, in La Nuova Procedura Civile, 3, 2016 (28.6.2015) e SPINA, indicazione dell’entrata in vigore delle novità del
c.d. decreto banche (d.l. 59/2016 convertito con L. 119/2016), in La Nuova Procedura civile, 4, 2016 (4.7.2015).
9
In via preliminare appare ancora utile ricordare come sia nel 2015 che nel 2016 le riforme in tema
di procedure esecutive siano state attuate tramite la forma della decretazione d’urgenza (forma
invero sempre più utilizzata per introdurre modifiche, spesso rilevanti, in varie materie tra cui,
appunto, anche quella della procedura civile; modus di legiferare che però non sempre garantisce
l’organicità di cui si necessiterebbe).
Con riferimento alla novella del 2015 si osservi al riguardo come l’utilizzo dello strumento del
decreto legge sia legittimato, come esposto nel preambolo del d.l. 83/2015 in studio, dalla
straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni per “migliorare l'efficienza delle
procedure di esecuzione forzata, attraverso un ammodernamento delle forme di pubblicità,
l'istituzione di un portale delle vendite pubbliche, la modifica dei criteri di aggiudicazione dei beni,
una significativa riduzione dei termini stabiliti per il compimento di adempimenti procedurali”,
nonché “di intervenire sulle procedure esecutive introducendo misure a sostegno del debitore, in
particolare con riferimento al pignoramento delle pensioni e delle somme depositate in conto
corrente”.
Nello stesso senso, nel preambolo del d.l. 59/2016, si legge che l’uso della decretazione d’urgenza
deriva dalla “necessità e urgenza di prevedere misure a sostegno delle imprese e di accelerazione
dei tempi di recupero dei crediti nelle procedure esecutive e concorsuali”;
Il Consiglio Superiore della Magistratura ha in argomento precisato come le importanti novità
introdotte in materia di esecuzione civile dal legislatore d’urgenza del 2015 risultino ispirate, nel
loro complesso, “all’obiettivo di rafforzare i meccanismi di soddisfacimento della pretesa
creditoria, cui fanno da contraltare, quali misure volte a contenere gli effetti della crisi economica
nei confronti dei debitori, l’introduzione di limiti alla possibilità di pignoramento di pensioni e
stipendi e la possibilità, per il debitore, di accedere a meccanismi di composizione della crisi da
sovraindebitamento o a più favorevoli modalità di rateizzazione delle debenze in sede di
conversione del pignoramento”7.
Le riforme in studio, quindi, agiscono – per quanto qui rileva – sul processo esecutivo; su quelle
procedure volte, in pratica, a dare esecuzione al titolo esecutivo, a “rendere effettivo ciò che è stato
solo formalmente disposto”8.
In particolare, come si esporrà, le modifiche introdotte nel 2015 intervengono principalmente sulla
disciplina dei pignoramenti, mentre quelle del 2016 sull’espropriazione immobiliare.
Salvo quanto diversamente indicato, nella trattazione che segue si farà riferimento alle norme
contenute nelle leggi di conversione dei due decreti legge in studio.
Per una maggiore utilità pratica di quanto tra breve si esporrà, si propone lo schema seguente volto
a ripercorre, in via generale, le fasi del processo esecutivo9.
7 Consiglio Superiore della Magistratura, Delibera consiliare del 16 luglio 2015, Parere e proposta al Ministro della
Giustizia, ai sensi dell’art. 10, secondo comma, L. 195/1958, sulle “disposizioni in materia di organizzazione degli
uffici giudiziari e di Giustizia” oggetto del procedimento di conversione in legge del decreto 27 giugno 2015, n. 83,
all’esame della Camera dei Deputati. 8 VIOLA, Diritto processuale civile, Manuale con Schemi, Modelli, Sintesi, Padova, 2013, p. 593, il quale richiama al
riguardo anche la nota autorevole dottrina (LUISO, Diritto processuale civile. Il processo esecutivo, Milano, 2009, p. 21)
secondo cui dal titolo esecutivo (fattispecie da cui sorge l'effetto giuridico che è la tutelabilità esecutiva del diritto
sostanziale) nasce il diritto processuale alla tutela esecutiva del diritto sostanziale di credito, in termini di pretesa nei
confronti dell'ufficio esecutivo che è obbligato a fornire la sua opera per realizzare coattivamente il diritto di credito. Al
riguardo si evidenzia anche come, in effetti, il processo di esecuzione rappresenti la fase in cui ciò che è venuto ad
esistere nel mondo del diritto (ad esempio il credito riconosciuto da una sentenza), viene ad esistere nel mondo reale.
Così, TOMMASI, sub artt. 474-482 c.p.c., in VIOLA (a cura di), Codice di procedura civile, Padova, 2013, p. 889. 9 Sulla “rigida procedimentalizzazione del processo esecutivo, che da un lato prevede un apparato di norme che
disciplinano e prevedono quanto più precisamente possibile i diversi momenti e casi dell’espropriazione e dall’altro
affida la gestione e il controllo della applicazione delle stesse ad un Giudice, conferendogli poteri d’ufficio, e
incardinandone la presenza sin dal primo momento dell’esecuzione, non relegandone quindi l’intervento nel solo, ed
10
FASE PREPARATORIA
Notificazione del titolo esecutivo
Consegna della copia autentica del titolo spedito in forma esecutiva da parte dell’ufficiale
giudiziario, nei confronti della parte, personalmente.
Notificazione del precetto
Intimazione fatta al debitore ad adempiere l’obbligo risultante dal titolo, in un periodo non inferiore
a dieci giorni, con l’avvertimento che, in difetto, si procederà ad esecuzione forzata.
La sua efficacia è limitata ai novanta giorni successivi alla notifica stessa.
FASE DELL’ESECUZIONE – ESPROPRIAZIONE FORZATA
Pignoramento
Individua il bene da aggredire, imponendogli un vincolo di destinazione al soddisfacimento del
creditore: è un’ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto
diretto a sottrarre alla garanzia del credito il bene o i beni in esso indicati.
Esso può essere:
mobiliare;
immobiliare;
presso terzi.
Vendita (con o senza incanto, ovvero con o senza asta pubblica) o assegnazione
Disposta con ordinanza a seguito di apposita istanza.
OPPOSIZIONI
Opposizione all’esecuzione (artt. 615-616 c.p.c.)
Proposta per contestare il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata.
Opposizione agli atti esecutivi
(artt. 617-618 c.p.c.)
eventuale, caso di controversia” si veda, ancora, TOMMASI, sub artt. 474-482 c.p.c., in VIOLA (a cura di), Codice di
procedura civile, Padova, 2013, p. 890.
11
Proposta per contestare la regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto, della notificazione
dei medesimi e dei singoli atti esecutivi.
Opposizioni di terzi
(artt. 619 e ssgg. c.p.c.)
Proposte da chi pretende di avere la proprietà o altro diritto reale sui beni pignorati.
1.2. Tabella riassuntiva delle nuove norme
In merito alla nuova disciplina delle procedure esecutive assumono, in particolare, rilevanza:
gli artt. artt. 12, 13 14 e 15, contenuti nel titolo II del d.l. 83/201510
;
gli artt. 4 e 5, d.l. 59/2016.
Nelle tabelle che seguono si riporta l’elenco di tutte le novelle apportate alla disciplina delle
esecuzioni nell’ultimo biennio, con indicazione dell’ambito tematico della modifica (in base alla
collocazione sistematica della norma) e della norma che ha introdotto detta modifica (in rosso
sono indicati i riferimenti al d.l. 59/2016).
MODIFICHE AL CODICE CIVILE
Articoli modificati o aggiunti
Norma che ha introdotto la modifica
Espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità
o di alienazioni a titolo gratuito
Art. 2929-bis c.c.
Articolo inserito dall’art. 12, d.l.
83/2015 e modificato dall’art. 4, d.l.
59/2016
MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA CIVILE
Articoli modificati o aggiunti
Norma che ha introdotto la modifica
Il nuovo precetto
10
Titolo, recante, appunto, “interventi in materia di procedure esecutive”. suddiviso in due capi e contenente i
richiamati quattro articoli.
12
Art. 480 c.p.c.
Art. 13, d.l. 83/2015
Portale delle vendite pubbliche
Art. 490 c.p.c.
Art. 13, d.l. 83/2015
Forma del pignoramento
Art. 492 c.p.c.
Art. 4, d.l. 59/2016
Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare
492-bis c.p.c.
Art. 13, d.l. 83/2015
Espropriazione forzata in generale
Art. 495 c.p.c.
Conversione del pignoramento “a
rate”
Art. 13, d.l. 83/2015
Art. 497 c.p.c.
Riduzione dei termini per la
Cessazione dell'efficacia del
pignoramento
Art. 13, d.l. 83/2015
Art. 503 c.p.c.
Modi della vendita forzata
Art. 4, d.l. 59/2016
Espropriazione mobiliare presso il debitore
Art. 521-bis c.p.c.
Pignoramento e custodia di
autoveicoli, motoveicoli e rimorchi
Art. 13, d.l. 83/2015
Art. 4, d.l. 59/2016
Art. 530 c.p.c.
Provvedimento per l'assegnazione o
per l'autorizzazione della vendita
Art. 13, d.l. 83/2015
13
Art. 532 c.p.c.
Vendita a mezzo di commissionario
Art. 13, d.l. 83/2015
Art. 4, d.l. 59/2016
Art. 533 c.p.c.
Obblighi del commissionario
Art. 13, d.l. 83/2015
Art. 534-bis c.p.c.
Delega delle operazioni di vendita
Art. 13, d.l. 83/2015
534-ter
Ricorso al giudice dell'esecuzione
Art. 13, d.l. 83/2015
Espropriazione presso terzi
Art. 545 c.p.c.
Crediti impignorabili
Art. 13, d.l. 83/2015
Art. 546 c.p.c.
Obblighi del terzo
Art. 13, d.l. 83/2015
Art. 548 c.p.c.
Mancata dichiarazione del terzo
Art. 13, d.l. 83/2015
Art. 549 c.p.c.
Contestata dichiarazione del terzo
Art. 13, d.l. 83/2015
Espropriazione immobiliare
Disposizioni generali
Art. 560 c.p.c. Modo della custodia
Art. 4, d.l. 59/2016
Art. 567 c.p.c.
Istanza di vendita
Art. 13, d.l. 83/2015
14
Art. 568 c.p.c.
Determinazione del valore
dell'immobile
Art. 13, d.l. 83/2015
Art. 569 c.p.c.
Provvedimento per l'autorizzazione
della vendita
Art. 13, d.l. 83/2015
Art. 4, d.l. 59/2016
Espropriazione immobiliare
Vendita senza incanto
Art. 571 c.p.c.
Offerte d'acquisto
Art. 13, d.l. 83/2015
Art. 572 c.p.c.
Deliberazione sull'offerta
Art. 13, d.l. 83/2015
Art. 573 c.p.c.
Gara tra gli offerenti
Art. 13, d.l. 83/2015
Art. 574 c.p.c.
Provvedimenti relativi alla vendita
Art. 13, d.l. 83/2015
Espropriazione immobiliare
Vendita con incanto
Art. 587 c.p.c.
Inadempienza dell'aggiudicatario
Art. 13, d.l. 83/2015
Art. 4, d.l. 59/2016
Art. 588 c.p.c.
Termine per l'istanza di
assegnazione
Art. 13, d.l. 83/2015
Art. 4, d.l. 59/2016
Art. 589 c.p.c.
Istanza di assegnazione
Art. 13, d.l. 83/2015
Art. 590 c.p.c.
Provvedimento di assegnazione
Art. 13, d.l. 83/2015
15
Art. 590-bis c.p.c.
Assegnazione a favore di un terzo
Articolo inserito dall’art. 4, d.l. 59/2016
Art. 591 c.p.c.
Provvedimento di amministrazione
giudiziaria o di nuovo incanto
Art. 13, d.l. 83/2015
Art. 4, d.l. 59/2016
Art. 591-bis c.p.c.
Delega delle operazioni di vendita
Art. 13, d.l. 83/2015
Art. 591-ter c.p.c.
Ricorso al giudice dell'esecuzione
Art. 13, d.l. 83/2015
Art. 596 c.p.c.
Formazione del progetto di
distribuzione
Art. 4, d.l. 59/2016
Espropriazione contro il terzo proprietario
Art. 614-bis c.p.c.
Misure di coercizione indiretta
Art. 13, d.l. 83/2015
Opposizioni
Art. 615 c.p.c.
Forma dell'opposizione
Art. 13, d.l. 83/2015
Art. 4, d.l. 59/2016
Estinzione del processo
Art. 631-bis c.p.c.
Omessa pubblicità sul portale
delle vendite pubbliche
Art. 13, d.l. 83/2015
Procedimento d’ingiunzione
16
Art. 648 c.p.c.
Esecuzione provvisoria in pendenza
di opposizione
Art. 4, d.l. 59/2016
MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE
DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE
Articoli modificati o aggiunti
Norma che ha introdotto la modifica
Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare
Art. 155-quater disp. att. c.p.c.
Art. 14, d.l. 83/2015
Art. 155-quinquies disp. att. c.p.c.
Art. 14, d.l. 83/2015
Art. 155-sexies disp. att. c.p.c.
Art. 5, d.l. 59/2016
Esecuzione forzata in generale
Art. 159-ter disp. att. c.p.c.
Art. 161 disp. att. c.p.c.
Art. 161-ter disp. att. c.p.c.
Art. 161-quater disp. att. c.p.c.
Art. 14, d.l. 83/2015
Espropriazione mobiliare
Art. 169-sexies dis. att. c.p.c.
Art. 14, d.l. 83/2015
Espropriazione immobiliare
Art. 173 bis disp. att. c.p.c.
Art. 173-quinquies disp. att. c.p.c.
Art. 14, d.l. 83/2015
17
MODIFICHE AD ALTRE NORME
Articoli modificati o aggiunti
Norma che ha introdotto la modifica
Pubblicità sul portale delle vendite pubbliche
Art. 18-bis d.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115
Art. 15, d.l. 83/2015
Albo dei consulenti tecnici, dell'albo dei periti presso il tribunale, dell'elenco
dei soggetti specializzati per la custodia e la vendita dei beni pignorati e
dell'elenco dei professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita
Art. 16-nonies, d.l. 18 ottobre 2012,
n. 179
Art. 14, comma 2, d.l. 83/2015
Retribuzione degli ufficiali giudiziari
Art. 122, d.P.R. 1219 del 1959
Art. 14, comma 2, d.l. 83/2015
Processo civile telematico
Art. 16-bis d.l. 179/2012, conv., con
mod., dalla l. 221/2012 Deposito telematico degli atti
processuali
Art. 4, d.l. 59/2016
Edilizia
Art. 23, d.l. 12 settembre 2014, n.
133, conv., con mod., dalla l. 11
novembre 2014, n. 164
Contratti di godimento in funzione
della successiva alienazione di
immobili
Art. 4, d.l. 59/2016
18
2. L’espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo
gratuito
2.1. La nuova norma
L’art. 12 d.l. 83/2015 ha aggiunto al codice civile un nuovo articolo.
Si tratta dell’art. 2929-bis dedicato all’“Espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità
o di alienazioni a titolo gratuito”.
Dal punto di vista sistematico, la nuova norma è collocata all’interno del Capo II (Dell'esecuzione
forzata) del Titolo IV (Della tutela giurisdizionale dei diritti) del Libro Sesto (Della tutela dei
diritti) del codice civile; in particolare, dopo la Sezione I (Dell'espropriazione) e prima della
Sezione II (“Dell'esecuzione forzata in forma specifica”) del Capo II in questione, la novella del
2015 ha inserito una nuova Sezione, la Sezione I-bis costituita dal solo art. 2929-bis in parola e
rubricata, appunto, “Dell’espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni
a titolo gratuito”.
Il nuovo art. 2929-bis c.c. è stato poi novellato nel 2016 ad opera dell’art. 4, d.l. 59/2016, così come
convertito, con modificazioni, in l. 119/2016.
Di seguito si riporta il nuovo testo del nuovo art. 2929-bis c.c.: in grassetto è indicato il testo del
2015, in grassetto rosso quello del 2016; le parti sostituite nel 2016 sono barrate.
Il nuovo art. 2929-bis c.c.
[ad opera dell’art. 12, d.l. 83/2015, conv., con mod., in l. 132/2015 e dell’art. 4, d.l. 59/2016, conv.,
con mod., in l. 119/2016]
1. Il creditore che sia pregiudicato da un atto del debitore, di costituzione di vincolo di
indisponibilità o di alienazione, che ha per oggetto beni immobili o mobili iscritti in pubblici
registri, compiuto a titolo gratuito successivamente al sorgere del credito, può procedere, munito
di titolo esecutivo, a esecuzione forzata, ancorché non abbia preventivamente ottenuto sentenza
dichiarativa di inefficacia, se trascrive il pignoramento nel termine di un anno dalla data in cui
l'atto è stato trascritto. La disposizione di cui al presente comma si applica anche al creditore
anteriore che, entro un anno dalla trascrizione dell'atto pregiudizievole, interviene
nell'esecuzione da altri promossa.
2. Quando il pregiudizio deriva da un atto di alienazione, il creditore promuove l'azione
esecutiva nelle forme dell'espropriazione contro il terzo proprietario.
3. Il debitore, il terzo assoggettato a espropriazione e ogni altro interessato alla conservazione
del vincolo possono proporre le opposizioni all'esecuzione di cui al titolo V del libro III del
codice di procedura civile quando contestano la sussistenza dei presupposti di cui al primo
comma, nonché la conoscenza da parte del debitore del pregiudizio che l'atto arrecava alle
ragioni del creditore.
2. Quando il bene, per effetto o in conseguenza dell'atto, e' stato trasferito a un terzo, il creditore
promuove l'azione esecutiva nelle forme dell'espropriazione contro il terzo proprietario ed e'
preferito ai creditori personali di costui nella distribuzione del ricavato. Se con l'atto e' stato
19
riservato o costituito alcuno dei diritti di cui al primo comma dell'art. 2812, il creditore pignora
la cosa come libera nei confronti del proprietario. Tali diritti si estinguono con la vendita del
bene e i terzi titolari sono ammessi a far valere le loro ragioni sul ricavato, con preferenza
rispetto ai creditori cui i diritti sono opponibili.
3. Il debitore, il terzo assoggettato a espropriazione e ogni altro interessato alla conservazione
del vincolo possono proporre le opposizioni all'esecuzione di cui al titolo V del libro terzo del
codice di procedura civile quando contestano la sussistenza dei presupposti di cui al primo
comma o che l'atto abbia arrecato pregiudizio alle ragioni del creditore o che il debitore abbia
avuto conoscenza del pregiudizio arrecato.
4. L'azione esecutiva di cui al presente articolo non puo' esercitarsi in pregiudizio dei diritti
acquistati a titolo oneroso dall'avente causa del contraente immediato, salvi gli effetti della
trascrizione del pignoramento.
Il nuovo articolo è oggi pienamente in vigore e, mentre la riforma del 2015 aveva previsto la sua
applicazione per le procedure esecutive iniziate successivamente alla data di entrata in vigore del
d.l. 83 (27 giugno 2015)11
, la versione vigente dell’articolo in questione è in vigore dal 3 luglio
2016
(giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione 119/2016
del d.l. 59/2016).
2.2. Il funzionamento del nuovo strumento
Il nuovo art. 2929-bis c.c. detta una disciplina specifica a vantaggio del creditore pregiudicato da
una particolare tipologia di atti posti in essere dal debitore: atti, come si legge nel testo della
nuova norma, di costituzione di vincolo di indisponibilità o di alienazione compiuti a titolo
gratuito.
Atti che, a norma del comma 1 dell’articolo in questione, devono avere ad oggetto beni immobili o
mobili iscritti in pubblici registri.
Atti, ancora, che siano stati posti in essere dal debitore successivamente al sorgere del credito.
La nuova norma, quindi, in estrema sintesi, prende in esame l’ipotesi in cui il debitore ponga in
essere, una volta sorto il credito, atti, a titolo gratuito, pregiudizievoli per il creditore, i quali,
quindi, diminuiscano il patrimonio del debitore rendendolo insufficiente a garantire il
soddisfacimento dei diritti del creditore, ovvero diminuiscano, ad ogni modo, la garanzia del
creditore.
In presenza di un atto del genere posto in essere dal debitore successivamente al sorgere del credito
il creditore può, giusto il disposto della nuova norma in commento, procedere all’esecuzione
forzata.
Il creditore, in tali casi, può quindi procedere al pignoramento del bene in questione ancorché non
abbia preventivamente ottenuto sentenza dichiarativa di inefficacia. Effetto tipico, questo,
11
Sul punto recente giurisprudenza di merito ha osservato che “D.L. n. 83 del 2015 conv. in L. n. 132 del 2015
stabilisce espressamente che l'art. 2929 bis c.c. "si applica esclusivamente alle procedure esecutive iniziate
successivamente alla data di entrata in vigore del decreto", confermando il principio tempus regit actum”. Tribunale di
Ferrara, ordinanza del 18.11.2015, in La Nuova Procedura Civile, 2, 2016.
20
dell’azione revocatoria che il creditore sarebbe infatti stato tenuto ad esperire al fine di poter
procedere all’esecuzione forzata12
.
Ciò, specifica la norma in studio, alle seguenti ulteriori condizioni:
che il creditore sia munito di titolo esecutivo;
che il creditore trascriva il pignoramento nel termine di un anno dalla data in cui l'atto è
stato trascritto13
.
Detta disciplina, conclude il primo comma del nuovo art. 2929-bis c.c., “si applica anche al
creditore anteriore che, entro un anno dalla trascrizione dell'atto pregiudizievole, interviene
nell'esecuzione da altri promossa”.
La disciplina così introdotta, ispirata ad un evidente favor creditoris, in caso di atti di costituzione
di vincolo di indisponibilità o di alienazione compiuti a titolo gratuito, pare potersi intendere quale
forma semplificata di azione esecutiva (qualificata come espropriazione)14
, o come procedimento
di espropriazione anticipato15
. Infatti, lo strumento di tutela a disposizione del creditore prima
della novella in questione era l’azione revocatoria ex art. 2901 c.c., finalizzata, appunto ad ottenere
la declaratoria di inefficacia dell’atto pregiudizievole, con relative incombenze a carico del
creditore in termini di oneri probatori, spese processuali e tempistiche16
; il procedimento di cui
all’art. 2929-bis c.c., invece, non presuppone, appunto, il preventivo esperimento dell'azione
revocatoria di cui all'art. 2901 c.c.
Il creditore, quindi, come visto, può procedere ad esecuzione forzata senza aver
preventivamente esperito l’azione revocatoria ed aver ottenuto la sentenza dichiarativa di
inefficacia dell’atto pregiudizievole posto in essere dal debitore17
. Ciò, ovviamente, ricorrendo le
condizioni (appena ricordate) richieste dal nuovo art. 2929-bis c.c.
Quanto allo svolgimento dell’azione esecutiva è, in seguito alla riforma del 2016, disposto, al
comma secondo dell’articolo in studio, che per effetto o in conseguenza dell'atto gratuito di
costituzione di vincolo di indisponibilità o di alienazione:
se il bene è stato trasferito a un terzo:
o il creditore promuove l'azione esecutiva nelle forme dell'espropriazione contro il
terzo proprietario (sul punto si tornerà tra breve);
o il creditore è preferito ai creditori personali del terzo nella distribuzione del ricavato;
se è stato riservato o costituito alcuno dei diritti di cui al primo comma dell'art. 2812 c.c.
(relativo ai diritti costituiti sulla cosa ipotecata18
):
12
L’art. 2902 c.c. precisa infatti, in merito agli effetti dell’azione revocatoria che “il creditore, ottenuta la dichiarazione
di inefficacia, può promuovere nei confronti dei terzi acquirenti le azioni esecutive o conservative sui beni che formano
oggetto dell'atto impugnato”. 13
Con l’unico inconveniente pratico, però, di dover superare il problema, in sede di notifica, dell’eventuale irreperibilità
del destinatario dell’esecuzione. 14
Consiglio Superiore della Magistratura, Delibera consiliare del 16 luglio 2015, Parere e proposta al Ministro della
Giustizia, ai sensi dell’art. 10, secondo comma, L. 195/1958, sulle “disposizioni in materia di organizzazione degli
uffici giudiziari e di Giustizia” oggetto del procedimento di conversione in legge del decreto 27 giugno 2015, n. 83,
all’esame della Camera dei Deputati. 15
Si veda, ad esempio, CONCETTI – SARTORI, Il nuovo articolo 2929-bis c.c. tra tutela del ceto creditorio e certezza del
diritto, in Riv. Notariato, 1, 2016, pp. 145 e ss. 16
In particolare, esperita l’azione revocatoria, il relativo procedimento dura, in media otto anni. Consiglio Superiore
della Magistratura, Delibera .. cit. 17
Si è al riguardo parlato di “azione revocatoria semplificata”: “azione che può essere esperita dal creditore
direttamente con il pignoramento e, quindi, contestualmente all’esercizio dell’azione esecutiva”. Consiglio Superiore
della Magistratura, Delibera .. cit. 18
Art. 2812. Diritti costituiti sulla cosa ipotecata.
21
o il creditore pignora la cosa come libera nei confronti del proprietario;
o tali diritti si estinguono con la vendita del bene e i terzi titolari sono ammessi a
far valere le loro ragioni sul ricavato, con preferenza rispetto ai creditori cui i
diritti sono opponibili.
Lo strumento di tutela avverso l’azione esecutiva promossa dal creditore è costituito, a norma
del terzo comma dell’art. 2929-bis c.c. in studio, dalle ordinarie opposizioni all'esecuzione di cui al
titolo V del libro III del codice di procedura civile (artt. 615 e ss. c.p.c.).
Tali azioni possono essere esperite:
dal debitore;
dal terzo assoggettato all’espropriazione;
da ogni altro interessato alla conservazione del vincolo19
.
Il medesimo terzo comma, così come novellato nel 2016, precisa oggi che detti soggetti possono, in
particolare:
contestare la sussistenza dei presupposti richiesti dal primo comma dell’art. 2929-bis
c.c. per poter procedere all’espropriazione;
contestare che l'atto abbia arrecato pregiudizio alle ragioni del creditore (precisazione
inserita ad opera del d.l. 59/2016, in sede di conversione in l. 119/2016);
contestare che il debitore abbia avuto conoscenza del pregiudizio arrecato.
Così, solo in sede di eventuale opposizione il debitore, o gli altri soggetti sopra richiamati,
potranno contestare al creditore la sussistenza dei presupposti richiesti dal primo comma dell’art.
2929-bis c.c. per poter procedere all’espropriazione. In questi termini, quindi, l’art. 2929-bis c.c. ha,
da un lato, previsto un accesso immediato all'esecuzione forzata e, dall’altro, si è detto, ha
trasformato il giudizio revocatorio in successivo e meramente eventuale, rimanendo assorbito
nell'opposizione all'esecuzione20
.
In particolare, l’opposizione all’esecuzione ex artt. 615 e ss. andrà utilizzata, giusto il combinato
disposto di cui ai commi 1 e 3 dell’art. 2929-bis c.c. in commento per contestare che:
il creditore è munito di titolo esecutivo;
il creditore è stato pregiudicato da un atto del debitore;
trattasi di atto di costituzione di vincolo di indisponibilità o di alienazione che ha per oggetto
beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri;
che è atto compiuto a titolo gratuito successivamente al sorgere del credito;
che il creditore che ha proceduta all’esecuzione forzata non ha trascritto il pignoramento nel
termine di un anno dalla data in cui l'atto è stato trascritto o che il creditore anteriore è
“Le servitù di cui sia stata iscritta la costituzione dopo la iscrizione dell'ipoteca non sono opponibili al creditore
ipotecario, il quale può far subastare la cosa come libera. La stessa disposizione si applica per i diritti di usufrutto, di
uso e di abitazione.
Tali diritti si estinguono con l'espropriazione del fondo e i titolari sono ammessi a far valere le loro ragioni sul
ricavato, con preferenza rispetto alle ipoteche iscritte posteriormente alla trascrizione dei diritti medesimi.
Per coloro che hanno acquistato il diritto di superficie o il diritto d'enfiteusi sui beni soggetti all'ipoteca e hanno
trascritto l'acquisto posteriormente all'iscrizione dell'ipoteca, si osservano le disposizioni relative ai terzi acquirenti.
Le cessioni e le liberazioni di pigioni e di fitti non scaduti, che non siano trascritte o siano inferiori al triennio, sono
opponibili ai creditori ipotecari solo se hanno data certa anteriore al pignoramento e per un termine non superiore a
un anno dal giorno del pignoramento.
Le cessioni e le liberazioni trascritte non sono opponibili ai creditori ipotecari anteriori alla trascrizione, se non per il
termine stabilito dal comma precedente”. 19
Quanto all’esplicita precisazione secondo cui può proporre opposizione all'esecuzione anche “ogni altro interessato
alla conservazione del vincolo” è stato osservato che, in ambito trust, detta norma sembrerebbe lasciare aperti degli
spiragli alla proposizione dell’opposizione non solo da parte del disponente (nella sua qualità di debitore), e del trustee
(in quella di “proprietario”), ma anche da parte dei beneficiari del trust (soggetti anch’essi interessati alla conservazione
del vincolo). PANTALEO, Il nuovo articolo 2929-bis c.c.: prime riflessioni, in Rivista di diritto bancario, 2015. 20
CONCETTI – SARTORI, Il nuovo articolo 2929-bis c.c….cit.
22
intervenuto nell’esecuzione da altri promossa oltre un anno dalla trascrizione dell'atto
pregiudizievole;
che l'atto abbia arrecato pregiudizio alle ragioni del creditore;
che il debitore abbia avuto conoscenza del pregiudizio arrecato.
Quanto alla sussistenza del pregiudizio alle ragioni del creditore, precisazione inserita nel 2016,
pare possa confermarsi che si tratti – come già osservato (richiamando l’art. 2901 c.c.) nella prima
edizione del testo in sede di commento alla versione 2015 dell’art. 2929-bis c.c. – del c.d. eventus
damni, ovvero del fatto che, come conseguenza dell’atto di disposizione, il patrimonio del debitore
divenga insufficiente a soddisfare il credito, ovvero venga ad essere composto in modo tale da
rendere più difficile l’eventuale soddisfacimento coattivo del credito21
.
Con riferimento poi alla contestazione relativa alla conoscenza del pregiudizio arrecato si segnala
che, mentre (ricalcando il testo dell’art. 2901 c.c.), la versione del 2015 dell’art. 2929-bis c.c.
parlava esplicitamente della possibilità di proporre l’opposizione all'esecuzione quando si contesti
“la conoscenza da parte del debitore del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore”,
l’art. 2929-bis c.c., così come novellato nel 2016, utilizza la più scarna terminologia della
contestazione del fatto “che il debitore abbia avuto conoscenza del pregiudizio arrecato”. Pare ad
ogni modo debba continuare a farsi riferimento – come già osservato (richiamando l’art. 2901 c.c.)
nella prima edizione del testo in sede di commento alla versione 2015 dell’art. 2929-bis c.c. – al c.d.
consilium fraudis, per la sussistenza della quale non è necessario l’animus nocendi del debitore,
essendo sufficiente solo che egli abbia la consapevolezza, con il compimento dell’atto in questione,
di divenire insolvente o di rendere più difficile l’esecuzione22
. La nuova formulazione del terzo
comma dell’art. 2929-bis c.c., secondo l’interpretazione letterale, andrebbe quindi intesa solo come
volta a rafforzare che è necessaria la conoscenza che l’atto in questione ha recato un effettivo
pregiudizio concreto, come difatti già esplicitato dallo stesso comma 3 (“…quando contestano …
che l'atto abbia arrecato pregiudizio alle ragioni del creditore o che il debitore abbia avuto
conoscenza del pregiudizio arrecato”). Si osservi ancora che, in linea con la disciplina dell’azione
revocatoria, il nuovo art. 2929-bis c.c. richiede ancora che la conoscenza del pregiudizio che l'atto
gratuito arreca alle ragioni del creditore debba sussistere solo in capo al debitore.
Il nuovo comma 4 dell’articolo in commento, aggiunto con la riforma del 2016, affronta poi il
problema dell’acquisto a titolo oneroso del bene oggetto dell’atto in questione, disponendo che
l'azione esecutiva prevista dall’art. 2929-bis c.c. non può esercitarsi in pregiudizio dei diritti
acquistati a titolo oneroso dall'avente causa del contraente immediato; ciò, tuttavia, facendo salvi
gli effetti della trascrizione del pignoramento.
2.3. Schema dell’iter procedimentale
Si propone, di seguito, l’esposizione schematica della nuova procedura espropriativa di cui all’art.
2929-bis c.c., così come novellata nel 2016.
ATTO DEL DEBITORE
Ex art. 2929-bis c.c., comma 1:
pregiudizievole per il creditore;
21
Si rimanda al riguardo, tra gli altri, a TORRENTE, SCHLESINGER, Manuale di diritto privato, Giuffrè, Milano, 1999, p.
463. 22
Ibidem.
23
di costituzione di vincolo di indisponibilità o di alienazione;
che ha per oggetto beni immobili o mobili registrati;
compiuto a titolo gratuito;
successivo al sorgere del credito23
.
CREDITORE
munito di titolo esecutivo;
se trascrive il pignoramento entro un anno dalla data di trascrizione dell’atto.
PUÒ PROCEDERE A ESECUZIONE FORZATA (anche senza previa sentenza dichiarativa di inefficacia dell’atto)
24
EVENTUALI OPPOSIZIONI ALL’ESECUZIONE
(ex artt. artt. 615 e ss. c.p.c.)25
Da parte del:
debitore;
terzo assoggettato a espropriazione;
ogni altro interessato alla conservazione del vincolo.
Per contestare:
la sussistenza dei presupposti richiesti dall’art. 2929-bis c.c., comma 1;
che l'atto abbia arrecato pregiudizio alle ragioni del creditore;
che il debitore abbia avuto conoscenza del pregiudizio arrecato.
23
Ovvero, anche, il creditore anteriore che, entro un anno dalla trascrizione dell'atto pregiudizievole, interviene
nell'esecuzione da altri promossa. 24
Quando il bene, per effetto o in conseguenza dell'atto, e' stato trasferito a un terzo, il creditore promuove l'azione
esecutiva nelle forme dell'espropriazione contro il terzo proprietario ed e' preferito ai creditori personali di costui nella
distribuzione del ricavato. Se con l'atto e' stato riservato o costituito alcuno dei diritti di cui al primo comma dell'art.
2812, il creditore pignora la cosa come libera nei confronti del proprietario. Tali diritti si estinguono con la vendita del
bene e i terzi titolari sono ammessi a far valere le loro ragioni sul ricavato, con preferenza rispetto ai creditori cui i
diritti sono opponibili (comma 2). 25
L'azione esecutiva di cui al presente articolo non puo' esercitarsi in pregiudizio dei diritti acquistati a titolo oneroso
dall'avente causa del contraente immediato, salvi gli effetti della trascrizione del pignoramento (comma 4).
24
2.4. Approfondimento
2.4.1. Le criticità del procedimento
Come visto, sussistendo i presupposti richiesti dall’art. 2929-bis. c.c., il creditore può procedere
all’espropriazione.
Ciò posto può innanzitutto osservarsi che i presupposti generali (pregiudizio per le ragioni del
creditore e conoscenza di tale pregiudizio in capo al debitore) perché si possa procedere
all’espropriazione ex art. 2929-bis c.c. sono gli stessi richiesti per l’accoglimento della domanda
revocatoria ex art. 2901 c.c. I presupposti richiesti dalle due norme (art. 2901 c.c. e art. 2929-bis
c.c.) con riferimento agli atti a titolo gratuito pregiudizievoli per il creditore posti in essere dal
debitore devono quindi in entrambi i casi esistere (rispettivamente, sia in caso di revocatoria, sia
con la nuova procedura espropriativa semplificata).
Il creditore, però, scegliendo la via del nuovo art. 2929-bis c.c., non è tenuto a dimostrare la
sussistenza dei presupposti in questione, potendo procedere all’esecuzione; solo con l’eventuale
opposizione (del debitore, del terzo assoggettato a espropriazione o di ogni altro interessato alla
conservazione del vincolo) potrà dedursi – davanti al giudice – la mancanza dei requisiti in
discorso.
Di assoluto rilievo sono gli elementi di novità, e gli aspetti di criticità, connessi al nuovo strumento,
emersi dalla prima lettura della norma in questione, che si sottopongono all’attenzione del lettore
come ulteriori spunti di riflessione.
Il creditore, come visto, può, col titolo esecutivo, procedere all’espropriazione, e quindi al
pignoramento, proponendo l’apposita istanza all’ufficiale giudiziario il quale, dunque, procede
all’ingiunzione.
L’ufficiale giudiziario si troverà, però, nel caso di cui all’art. 2929-bis. c.c. in commento, a dare
seguito all’esecuzione su un bene oggetto di costituzione di vincolo di indisponibilità o oggetto di
alienazione.
Ciò posto, dal punto di vista del creditore, può osservarsi quanto segue.
1. Si ritiene che il creditore debba chiedere all’ufficiale giudiziario esplicitamente di
procedere all’espropriazione a norma dell’art. 2929-bis. c.c.
In tal caso, stante il tenore letterale della norma in questione, l’ufficiale giudiziario è tenuto ad
eseguire l’espropriazione in questi termini.
2. In mancanza di apposita richiesta di procedere ex art. 2929-bis c.c. del creditore, l’ufficiale
giudiziario non può agire ai sensi di tale norma, pur sussistendone i presupposti.
3. Il creditore non è, come detto, tenuto a dimostrare la sussistenza dei presupposti richiesti
dall’art. 2929-bis c.c. nell’atto di pignoramento. Difatti:
nulla dice al riguardo la norma in questione;
l’istanza per ottenere il pignoramento è destinata all’ufficiale giudiziario, non al giudice
(il pignoramento è infatti eseguito dall’ufficiale giudiziario e, in tale fase, non c’è nessun
giudice chiamato a pronunciarsi sulla sussistenza dei presupposto richiesti dalla nuova
norma perché il creditore possa giovarsene);
sarà solo nell’eventuale opposizione, come detto, che, a norma del terzo comma
dell’articolo in parola, potrà essere contestata la non presenza dei requisiti di cui all’art.
2929-bis c.c., con onere posto a carico del debitore, del terzo assoggettato a
espropriazione o di ogni altro interessato alla conservazione del vincolo.
Tuttavia, oltre ad apparire necessaria un’apposita dichiarazione in tal senso da parte del
creditore (come detto al primo punto), potrebbe apparire opportuno che il creditore alleghi la
documentazione di cui è in possesso in base alla quale ritiene che l’atto pregiudizievole sia a
25
titolo gratuito; ciò al fine di evitare eventuali conseguenze a suo carico (condanna per lite
temeraria) in esito all’eventuale giudizio di opposizione.
4. Da quanto detto al primo punto discende che, a tal fine, risulta necessaria (quantomeno) una
nuova formulazione dell’atto di pignoramento (se non, in alcuni casi, del precetto). Sarà
pertanto necessario redigere un apposito atto di pignoramento ex art. 2929-bis. c.c. per
procedere all’esecuzione forzata in caso di atto del debitore di costituzione di vincolo di
indisponibilità, così come di un apposito atto di pignoramento nel caso di atto di alienazione.
Si segnala inoltre che rileva al riguardo il nuovo secondo comma dell’art. 2929-bis c.c., così
come novellato nel 2016, il quale dispone che quando il bene, per effetto o in conseguenza
dell'atto, è stato trasferito a un terzo, il creditore promuove l'azione esecutiva nelle forme
dell'espropriazione contro il terzo proprietario.
Il legislatore si è qui preoccupato di identificare con precisione l’atto che il creditore è tenuto a
compiere, richiamando esplicitamente la disciplina di cui al capo VI del titolo II del libro terzo
del codice civile dedicato, appunto, alla particolare ipotesi dell’espropriazione contro il terzo
proprietario, relativa, infatti, al caso in cui il bene oggetto del pignoramento sia un bene di
proprietà di un terzo estraneo al rapporto debitorio.
Il legislatore, quindi, ha voluto esplicitamente indicare la procedura da seguire, al fine, anche, di
escludere dubbi interpretativi che potessero far erroneamente ritenere che lo strumento a
disposizione del creditore fosse l’espropriazione presso terzi.
Pertanto, in caso di alienazione pregiudizievole per il creditore compiuta a titolo gratuito dal
debitore, il creditore è tenuto all'azione esecutiva nelle forme dell'espropriazione contro il terzo
proprietario di cui agli artt. 602-604 c.p.c.
D’altra parte, in effetti, l’esecuzione ha ad oggetto un bene del terzo (non è vi infatti stata alcuna
dichiarazione di inefficacia dell’alienazione come avviene nell’ipotesi della revocatoria),
sebbene il titolo esecutivo sia stato ottenuto nei confronti del debitore diretto: fattispecie proprio
corrispondente all’ipotesi normata dagli art. 602 e ss. c.p.c., dove il terzo, pur non essendo
obbligato direttamente e personalmente nei confronti del creditore procedente diviene
destinatario dell’azione esecutiva, nonché (unico) legittimato passivo all’espropriazione:
pertanto il pignoramento e gli altri atti esecutivi devono essere compiuti nei suoi soli confronti.
L’espropriazione si svolge poi secondo le regole ordinarie dell’espropriazione immobiliare,
salvo quanto esplicitamente disposto dagli artt. 603 e 604 c.p.c. e, in particolare26
:
sia il titolo esecutivo che il precetto devono essere notificati al debitore ed al terzo
proprietario;
nel precetto vi deve essere l’espressa menzione del bene del terzo che si intende
espropriare;
in seguito a tali notifiche il pignoramento e gli atti dell’esecuzione si compiono nei
confronti del terzo al quale si applicano tutte le disposizioni che devono applicarsi al
debitore in caso di procedura esecutiva ordinaria, con l’eccezione del divieto di
partecipare all’incanto ed in genere di compiere offerte di acquisto.
Ancora in merito all’utilizzo dello strumento dell’espropriazione contro il terzo proprietario, la
nuova formulazione del comma 2 in commento dispone oggi che il creditore va preferito ai
creditori personali del terzo proprietario nella distribuzione del ricavato.
Inoltre, viene dettata un’apposita disciplina nel caso in cui con l'atto contro cui si agisce ex art.
2929-bis c.c. è stato riservato o costituito alcuno dei diritti di cui al primo comma dell'art. 2812 c.c.;
26
Si veda al riguardo VASAPOLLO, sub artt. 602-604, in VIOLA (a cura di), Codice di procedura civile , Padova, 2013,
p. 1070 e ss.
26
si tratta dei diritti costituiti sulla cosa ipotecata integranti servitù, diritti di usufrutto, uso e
abitazione27
.
In tali casi:
il creditore pignora la cosa come libera nei confronti del proprietario;
tali diritti si estinguono con la vendita del bene e i terzi titolari sono ammessi a far valere le
loro ragioni sul ricavato, con preferenza rispetto ai creditori cui i diritti sono opponibili.
Pertanto, giusto il disposto di cui al comma 2 della norma in questione28
, dovrà redigersi il
nuovo atto di pignoramento immobiliare contro il terzo proprietario ex art. 2929-bis c.c.,
atto che, giusto il combinato disposto di cui agli artt. 2929-bis. c.c. e 602 e ss. c.p.c., dovrà
contenere i seguenti elementi ulteriori rispetto ad un normale atto di pignoramento contro il
terzo proprietario:
l’indicazione che l’immobile da pignorare è stato oggetto di atto a titolo gratuito (a
favore del terzo presso cui si esegue il pignoramento), con indicazione della data di
trascrizione dell’atto stesso; si osservi, al riguardo, che a norma del primo comma
dell’art. 2929-bis. c.p.c., il pignoramento va trascritto nel termine di un anno dalla data
in cui l'atto è stato trascritto;
l’indicazione della sussistenza dei presupposti richiesti dall’art. 2929-bis, comma 1, c.c.,
affinché il creditore possa procedere a esecuzione forzata, ancorché non abbia
preventivamente ottenuto sentenza dichiarativa di inefficacia dell’atto di alienazione in
questione e, in particolare, la sussistenza del requisito dell’alienazione a titolo gratuito:
sul punto si segnala che il nuovo art. 2929-bis. c.c. non pare chiedere esplicitamente al
creditore di allegare documentazione volta a dimostrare che l’alienazione del bene sia
avvenuta a titolo gratuito. Tuttavia, appare (quantomeno) opportuno, procedere in tal
senso, anche al fine di evitare condanne per lite temeraria in esito all’eventuale giudizio
di opposizione, giusto il disposto di cui al terzo comma dell’art. 2929-bis. c.c.;
la dichiarazione di aver provveduto a notificare il titolo esecutivo ed il precetto (nel
quale deve essere fatta espressa menzione dell’immobile ai fini dell’espropriazione)
anche al terzo29
.
Dal punto di vista del debitore e del terzo, poi, si osservi come dalla considerazione per cui non
pare che il creditore debba anche fornire la prova della gratuità dell’atto di alienazione discenda la
possibilità di eventuali abusi del nuovo strumento di cui all’art. 2929-bis c.c.: in pratica, il
creditore potrebbe iniziare ad agire ex art. 2929-bis c.c., giovandosi, peraltro, dell’onere probatorio
posto a carico del debitore (o del terzo) in opposizione in merito alla non sussistenza dei requisiti
richiesti dalla norma in questione.
Come visto, infatti, nel caso della nuova procedura di cui all’art. 2929-bis c.c., il debitore (o gli altri
soggetti indicati dal terzo comma della nuova norma in commento) potranno contestarne la
sussistenza dei presupposti di cui all’art. 2929-bis c.c. solo in sede di opposizione all’esecuzione.
La verifica, quindi, dei presupposti per l’applicazione della nuova norma sono quindi rimandati in
tale eventuale fase nella quale, sul piano del riparto degli oneri probatori, sarà chi propone
opposizione (che, infatti, riveste la veste di attore nel relativo giudizio) a dover dimostrare
l’insussistenza del presupposti in questione, con relative difficoltà probatorie a suo carico30
.
27
Il primo comma dell’art. 2812 c.c. dispone quanto segue: “Le servitù di cui sia stata iscritta la costituzione dopo la
iscrizione dell'ipoteca non sono opponibili al creditore ipotecario, il quale può far subastare la cosa come libera. La
stessa disposizione si applica per i diritti di usufrutto, di uso e di abitazione”. 28
Come detto, infatti, l’art. 2929-bis c.c. dispone che “quando il pregiudizio deriva da un atto di alienazione, il
creditore promuove l'azione esecutiva nelle forme dell'espropriazione contro il terzo proprietario”. 29
Si veda al riguardo l’art. 603 c.p.c., in tema di espropriazione contro il terzo proprietario. 30
Tra le varie criticità concrete cui si è accennato è stato, ad esempio, osservato che se la disposizione subordina
l'azione esecutiva all'assunto danno patito dal creditore, sembrerebbe che basti una semplice dichiarazione del creditore
27
In opposizione potrà eventualmente domandarsi anche il risarcimento del danno subito.
Gli effetti distorsivi della nuova procedura potrebbero anche derivare dall’incertezza che tale
meccanismo procedurale comporta in merito alla sussistenza o meno, nel caso concreto, dei
presupposti richiesti dalla norma in questione31
. Si pesi a tutti i c.d. casi limite (di cui tra breve si
dirà), nei quali non è così pacifica l’applicazione dello strumento in questione. La circostanza che il
creditore aveva o meno diritto a giovarsi del disposto di cui art. 2929-bis c.c., come visto, potrà
essere verificata solo nell’eventuale giudizio di opposizione.
Ulteriore aspetto rilevante della nuova disciplina, dal punto di vista del terzo (terzo assoggettato
all’espropriazione e ogni altro interessato alla conservazione del vincolo di indisponibilità posto in
essere dal debitore), consiste nella possibilità, per questi, di proporre autonomamente opposizione
all’esecuzione.
In merito ancora al disposto di cui al secondo comma dell’articolo in questione ci si domanda se il
secondo comma dell’art. 2929-bis c.c. possa essere interpretato nel senso che, in ipotesi di
ulteriore trasferimento del bene (dal terzo verso un ulteriore nuovo soggetto), il creditore possa
agire ex art. 2929-bis. c.c. utilizzando lo strumento dell’espropriazione contro il terzo proprietario.
Il comma quarto dell’articolo in questione, inserito con la riforma del 2016, dispone che l’azione
esecutiva di cui all’art. 2929-bis. c.c. non può esercitarsi in pregiudizio dei diritti acquistati a titolo
oneroso dall'avente causa del contraente immediato, salvi gli effetti della trascrizione del
pignoramento. Pare quindi, in tali ipotesi, che lo strumento in questione possa essere usato solo in
caso di trasferimenti a titolo gratuito32
.
2.4.2. La perimetrazione applicativa del nuovo strumento
Profili di criticità nascono in ordine all’ambito applicativo del nuovo strumento.
Considerato che la nuova norma concerne gli atti a titolo gratuito, posti in essere dal debitore,
pregiudizievoli per il creditore, riguardanti beni immobili o mobili registrati e successivi al sorgere
del credito, può innanzitutto osservarsi come il legislatore d’urgenza abbia utilizzato una
terminologia dalla portata assolutamente ampia, con l’intenzione evidente di non circoscrivere
l’alveo applicativo della nuova norma ai soli atti di liberalità.
Ciò posto, i primi commenti alla nuova norma hanno identificato, innanzitutto, come atti rientranti
nell’alveo applicativo del nuovo art. 2929-bis c.c., gli atti di donazione, oltre a quelli di costituzione
di un trust, di un fondo patrimoniale, o, in genere, di un patrimonio separato33
.
in tal senso (“senza necessità di provare o dimostrare il danno subito e la correlazione di questo con l'atto donativo
posto in essere”), con la conseguenza che il debitore in opposizione si troverà a dover dimostrare “che l'atto dispositivo
posto in essere non abbia determinato alcun nocumento alla garanzia generica offerta, dal proprio patrimonio, al
creditore, sulla scorta del principio generale di cui all'articolo 2740 c.c.”. TESTA, Atti di donazione: gli effetti del
nuovo articolo 2929-bis del Codice Civile, Il Quotidiano Giuridico Wolters Kluwer, 2015. 31
Si è inoltre osservato come il meccanismo descritto abbia introdotto una sorta di giudizio revocatorio invertito
rispetto a quello ordinario, spettando al debitore contestare, dopo l'inizio dell'esecuzione, la sussistenza dei presupposti
per la revocatoria. CONCETTI - SARTORI, Il nuovo articolo 2929-bis c.c…. cit.. 32
Si osservi come lo stesso art. 2901 c.c. precisi, all’ultimo comma, che l’inefficacia dell'atto a seguito dell’esperita
azione revocatoria non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della
trascrizione della domanda di revocazione. 33
Come ad esempio quello previsto in materia societaria dall'art. 2447 bis c.c. Si veda al riguardo VALERINI, Non più
necessaria la revocatoria contro gli atti del debitore che creano vincoli di indisponibilità o di alienazione a titolo
gratuito, in Diritto e Giustizia 9.7.2015. Quanto al fondo patrimoniale, si è ritenuto rientrante nell’ambito applicativo
del nuovo strumento anche il caso in cui il soggetto costituente il fondo patrimoniale si riservi la proprietà dei beni
destinati (c.d. fondo patrimoniale con riserva della proprietà), in quanti pur sempre atto che incide sulla garanzia
generica del debitore. CONCETTI - SARTORI, Il nuovo articolo 2929-bis c.c. …cit. In questi termini, nel senso della
ritenuta applicabilità dello strumento di tutela in questione, anche in caso di vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c.
28
Va tuttavia anche osservato che gli atti cui fa riferimento la norma in questione possono essere solo
i seguenti: atti di costituzione di vincolo di indisponibilità o atti di alienazione, aventi per
oggetto beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri34
.
Ciò considerato, notevoli sono i dubbi interpretativi relativi alla concreta applicazione del nuovo
strumento nei c.d. casi limite: quelli in cui si richiede un’approfondita indagine in ordine alla
sussistenza dei presupposti richiamati dall’art. 2929-bis c.c.
La complessità della questione, però, non sta solo nella consueta indagine – propria dell’attività
d’interpretazione giuridica – in ordine alla sussunzione delle singole ipotesi concrete nella
fattispecie astratta descritta dalla norma (che solo apparentemente appare di cristallina
formulazione: nella pratica, ad esempio, non sempre è agevole identificare la presenza di un atto a
titolo gratuito), ma, nell’ipotesi in studio, anche nel fatto che solo nell’eventuale sede di
opposizione di cui al terzo comma della norma in questione verrà accertato se il creditore poteva, o
meno, agire, ex art. 2929-bis. c.c., con le relative possibili conseguenze connesse alle eventuali
richieste risarcitorie nei suoi confronti richiedibili del debitore o dal terzo (si pensi all’ipotesi della
condanna per lite temeraria), nonché alle ulteriori azioni che lo stesso dovrà esperire per ottenere
soddisfazione del proprio credito.
Quel che è certo, è che la nuova norma amplia lo strumentario a disposizione del creditore, il
quale può scegliere se giovarsi del nuovo istituto, ovvero utilizzare l’ordinario strumento di tutela
della revocatoria ex art. 2901 c.c.
Il creditore, in particolare, può scegliere se sfruttare (ma al contempo sopportare le eventuali
conseguenze nel caso l’art. 2929-bis c.c. non poteva essere utilizzato) la possibilità datagli dall’art.
2929-bis. c.c. (ritenendone sussistenti i presupposti) di procedere a esecuzione forzata, ancorché
non abbia preventivamente ottenuto sentenza dichiarativa di inefficacia, nonché giovarsi del
meccanismo di cui al terzo comma dell’articolo in questione, secondo cui solo in sede di
opposizione all'esecuzione il debitore (il terzo assoggettato a espropriazione e ogni altro interessato
alla conservazione del vincolo) possono contestare la sussistenza dei presupposti di cui al primo
comma della norma in questione, con – come visto – onere probatorio a loro carico; ovvero se
utilizzare l’ordinario strumento di tutela della revocatoria ex art. 2901 c.c. in quanto, in effetti, la
nuova norma non elimina la disciplina del rimedio della revocatoria, di cui il creditore può sempre
giovarsi. Va infatti sottolineato come, da un lato, la revocatoria resti l’unico strumento di tutela in
tutte le ipotesi non ricomprese nell’art. 2929-bis c.c. e, dall’altro, come il creditore ben possa
scegliere di agire in revocatoria, invece che utilizzare il rimedio di cui all’art. 2929-bis c.c., anche
qualora questo possa essere usato; ciò, in particolare, quando ci si trovi di fronte ai c.d. casi limite di
applicazione della nuova norma e si ritenga strategicamente preferibile agire in revocatoria,
piuttosto che ex art. 2929-bis c.c. In altri termini, l’utilizzo del nuovo strumento (in presenza,
ovviamente, dei presupposti richiesti dalla norma) è una facoltà, non un obbligo. D’altronde, basti
al riguardo osservare come sia proprio l’art. 2929-bis c.c. ad utilizzare l’espressione “può
proporre”. Si consideri, poi, che la riforma del 2015 non ha agito in alcun modo sull’art. 2901 c.c. il
quale, come noto, prevede che il creditore possa domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi
confronti gli atti di disposizione del patrimonio coi quali il debitore rechi pregiudizio alle sue
ragioni alla condizione, in caso di atti non a titolo oneroso, che il debitore conoscesse il pregiudizio
che l'atto arrecava alle ragioni del creditore (o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito,
l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento).
34
Sarebbero ricomprese in tale categoria di beni, tra l’altro, anche le quote di società a responsabilità limitata, i diritti
edificatori (c.d. cubatura, “stante la natura immobiliare della medesima, nonché l'espressa regolamentazione del
regime pubblicitario attraverso la trascrizione”), nonché l’ipotesi in cui un bene futuro si trovi a formare oggetto di un
vincolo di un vincolo di indisponibilità (“quantomeno nei casi in cui la destinazione non sia accompagnata dal
trasferimento della proprietà ovvero non sia accompagnata da un trasferimento a titolo liberale”); non sarebbe
utilizzabile lo strumento di cui all’art. 2929-bis c.c. per i titoli azionari. CONCETTI - SARTORI, Il nuovo articolo 2929-bis
c.c. …cit.
29
Ciò detto, l’ampia formulazione utilizzata dal legislatore del 2015, con particolare riferimento al
presupposto della gratuità dell’atto, può suscitare dubbi in merito alla possibilità o meno di
applicare il nuovo strumento. In tali casi, l’opportunità di rischiare di utilizzare uno strumento che
non poteva essere utilizzato va valutata dal creditore caso per caso.
Tutto ciò premesso, alla luce di una prima lettura della nuova norma, possono sollevarsi i seguenti
dubbi interpretativi.
Si ponga, ad esempio, il caso del c.d. negozio mixtum cum donatione in caso di alienazione di un
immobile.
Se da un lato può osservarsi come una cosa sia una compravendita caratterizzata da una notevole
sproporzione fra le prestazioni, ed altra sia – a rigore – un atto a titolo gratuito, come richiesto dal
nuovo art. 2929-bis c.c., nonché che l’art. 2929-bis c.c., prevedendo una procedura derogativa di
quella generale, richiede una certa cautela in merito all’estensione analogica della sua portata
applicativa, va anche detto che, specie in presenza di una davvero elevata sproporzione tra prezzo e
valore dell’immobile (che quindi dimostra, tra l’altro, la prevalenza di una causa concreta di
donazione), ben si potrebbe ritenere applicabile il nuovo strumento. Dato quindi che tale
valutazione potrà essere compiuta solo dal giudice in sede di eventuale opposizione, sarà il creditore
a dover valutare conveniente o meno agire ex art. 2929-bis c.c., specie, in questa prima fase di
applicazione del nuovo istituto, nell’attesa del consolidarsi dell’uno o dell’altro orientamento nella
giurisprudenza che verrà a pronunciarsi al riguardo35
.
Anche in tema di donazioni indirette, la questione non è di agevole soluzione36
. Al riguardo, se da
un lato va considerato che in tal caso, in effetti, si tratta di un atto a titolo gratuito, va anche
osservato che il nuovo art. 2929-bis c.c. fa riferimento ai soli atti di costituzione di vincolo di
indisponibilità o atti di alienazione aventi ad oggetto immobili o beni mobili registrati.
Potrebbe allora rilevare, al riguardo, la distinzione tra donazione indiretta di immobili e donazione
diretta di danaro, potendo – a vantaggio del creditore che scelga di giovarsi del nuovo strumento –
provare ad affermarsi l’applicazione dell’art. 2929-bis c.c. nel primo caso, escludendola invece nel
secondo. Può al riguardo ricordarsi quell’affermazione della giurisprudenza di legittimità secondo
cui l'accertamento della donazione indiretta di immobile, anziché diretta di danaro, presuppone una
indagine sulla volontà del donante dalla quale emerga la finalizzazione della dazione di danaro
all'acquisto37
; e ciò a prescindere dalla sussistenza o non di attività tipiche da parte del donante,
quali i pagamenti diretti, la presenza al momento della stipula, la sottoscrizione di preliminare a
nome proprio38
. Tuttavia, una cosa è l’alienazione di un immobile a titolo gratuito, altra una
donazione di denaro finalizzate all'acquisto di un bene39
.
35
Difatti, “se il venditore abbia realmente inteso donare al compratore il denaro da questo risparmiato, oggetto della
donazione indiretta sarà la somma di denaro e pertanto non troverà applicazione l'art. 2929-bis c.c.; se, viceversa, il
venditore abbia inteso vendere, ad esempio, due terzi di un bene a titolo oneroso e cederne il restante terzo a titolo
gratuito, sarà quest'ultima porzione a ricadere nell'ambito applicativo dell'art. 2929-bis c.c.”. CONCETTI - SARTORI, Il
nuovo articolo 2929-bis c.c. …cit. Tra i sostenitori dell’applicabilità del nuovo strumento al caso del negozio mixtum
cum donatione si veda TESTA, Atti di donazione: gli effetti del nuovo articolo 2929-bis del Codice Civile, Il Quotidiano
Giuridico Wolters Kluwer, 2015, laddove si osserva come in tale fattispecie “la rilevanza del negozio donativo, sia pure
a causa mista, non possa non comportare le medesime conseguenze di quelle prospettate dalla norma in esame”. 36
Si pensi, a titolo di esempio, all’acquisto di un immobile con denaro di un genitore, all’acquisto da parte dei genitori,
con denaro proprio, di un immobile con devoluzione della nuda proprietà al figlio e riserva di usufrutto a favore degli
stessi genitori, all’accollo delle rate di mutuo del figlio da parte del genitore, o, ancora, al caso in cui un coniuge intesti
all’altro un immobile, acquistato con denaro proprio. 37
Si veda al riguardo Cass. Sez. Un. n. 9282 del 1992 e, da ultimo, Cass. n. 56 del 2014. 38
Si veda al riguardo Cass., n. 3642 del 2004. 39
Sulla scorta di tale considerazione i primi commenti alla nuova norma (si veda, in particolare, TESTA, Atti di
donazione: gli effetti del nuovo articolo 2929-bis del Codice Civile, Il Quotidiano Giuridico Wolters Kluwer, 2015)
hanno escluso dal suo alveo applicativo le c.d. donazioni indirette le quali, utilizzate “essenzialmente per finalità di
30
Si pensi, ancora, al caso della simulazione. Anche in tal caso, non può aprioristicamente escludersi
l’indagine in ordine ad eventuali margini di applicazione del nuovo strumento; specie se si pensa al
particolare meccanismo procedurale disegnato dal legislatore del 2015.
In caso di simulazione assoluta (le patri documentano la stipulazione di un contratto al fine di
poterlo invocare di fronte a terzi, ma sono tra l’oro d’accordo che gli effetti previsti dall’atto non si
devono verificare), qualora il debitore ed il terzo simulino una donazione di un immobile dal
debitore al terzo, invero, il creditore ben pare potrebbe scegliere di giovarsi del nuovo art. 2929-bis
c.c., procedendo all’espropriazione contro il terzo, non curandosi della questione circa
l’accertamento della simulazione; trovandosi in fase esecutiva, il creditore ben potrebbe non aver
infatti interesse alcuno ad affrontare detta questione, ma solo ad aggredire il bene immobile e,
notificato precetto e pignoramento (opportunamente redatti) ad entrambi i soggetti, tale risultato
sembra poter essere raggiunto40
.
Potrebbe anche verificarsi un’ipotesi di simulazione c.d. relativa (le parti si accordano affinché
assuma tra loro rilevanza il negozio dissimulato41
). Si penso al caso in cui una vendita apparente
celi una donazione: si è, in questo caso, in presenza di un atto formalmente a titolo oneroso, ma
sostanzialmente gratuito, con la conseguenza che, non potendo – come detto – l’ufficiale giudiziario
indagare in ordine alla sussistenza/efficacia del contratto simulato, il creditore non potrebbe agire ex
art. 2929-bis c.c. Diverso è l’ipotesi in cui il creditore veda accertata giudizialmente l'esistenza di
una valida donazione dissimulata42
. Nel caso, poi, in cui una donazione celi, come contratto
realmente voluto dalle parti, una compravendita, se sussistono i requisiti di forma e sostanza
dell’atto dissimulato, e quindi ex art. 1414, comma 2, c.c., questo ha effetto tra le parti, il creditore –
essendo ormai in fase di esecuzione – ben potrebbe valutare conveniente provare direttamente ad
agire ex art. 2929-bis. del codice civile.
2.4.3. Brevi note conclusive
Completata tale breve disamina, che non ha ovviamente alcuna pretesa di completezza, si vuole solo
evidenziare come notevoli siano i problemi applicativi della nuova norma, connessi essenzialmente
alla circostanza che ogni accertamento sulla sussistenza, in concreto, dei presupposti per poter agire
ex art. 2929bis c.c. sono rimandati alla fase (eventuale) dell’opposizione all’esecuzione.
Dal punto di vista del creditore, quindi, si tratterà di valutare caso per caso, nelle ipotesi in cui si è
in dubbio se la nuova norma possa o meno essere applicata, se appare o meno conveniente dal
natura fiscale, al fine soprattutto di giustificare la capacità contributiva di chi acquista, sembra modificare la
fattispecie che, invece, devesi riconnettere comunque ad un normale atto di donazione”.
Così, se si ritiene che oggetto di donazione sia l'immobile, il creditore potrà giovarsi del nuovo procedimento esecutivo;
viceversa, se si ritiene che l'oggetto sia il denaro, il creditore, prima di agire in via esecutiva, dovrà necessariamente
esperire la preventiva azione revocatoria ordinaria. Dunque, “si ritiene che la nuova previsione dell'art. 2929-bis c.c.
non colpisca le donazioni indirette (…) dovendosi concludere che – ai fini della tutela del creditore del “donante” –
oggetto delle stesse non sia il bene immobile o mobile registrato bensì il denaro”. CONCETTI - SARTORI, Il nuovo
articolo 2929-bis c.c. …cit. 40
Per l’esclusione dall’ambito applicativo della nuova norma dei casi di simulazione sia assoluta, sia relativa,
apparendo ai fini dell’esecuzione diretta prevista dall’art. 2929-bis c.c. necessario che l’alienazione pregiudizievole
consista in un atto formalmente e sostanzialmente gratuito, si veda PANTALEO, Il nuovo articolo 2929-bis c.c.: prime
riflessioni, in Rivista di diritto bancario, 2015. Così, una volta fatta accertare la simulazione, il creditore potrà
procedere direttamente con i normali mezzi di esecuzione nei confronti del debitore, mancando nel caso della
simulazione assoluta un valido atto pregiudizievole da revocare. CONCETTI - SARTORI, Il nuovo articolo 2929-bis c.c.
…cit. 41
GALGANO, Della simulazione, in SCAJOLA-BRANCA (a cura di), Comment. al cod. civ., Bologna-Roma, 1998. 42
Accertata giudizialmente l'esistenza di una valida donazione dissimulata, in particolare, è stata affermata la possibilità
di ricorrere alla procedura di cui all'art. 2929-bis c.c., con la precisazione che “presupposto essenziale per l'applicabilità
della norma è il preventivo accertamento della simulazione”. CONCETTI - SARTORI, Il nuovo articolo 2929-bis c.c.
…cit.
31
punto di vista strategico sfruttare il nuovo strumento, valutando, in particolare, il rischio di dover
poi agire, con aggravio di costi, con gli strumenti ordinari, oltre a dover rispondere di eventuali
richieste risarcitorie domandate in suo danno in sede di opposizione.
Ovviamente, all’illustrata ampia facoltà che pare concessa al creditore dalla nuova norma, si
accompagna la considerazione per cui la disciplina in questione si apre a possibili abusi. Essa,
infatti, ben potrebbe essere usata anche quando, in effetti, non si sarebbe potuto farlo; verifica che
avviene, come detto, solo nell’eventuale fase di opposizione, e con relativi oneri a carico del
debitore o del terzo. Infatti, non si passa previamente innanzi ad un giudice al fine di accertare se
l’esecuzione può avvenire ex art. 2929-bis c.c. o meno, ma si procede direttamente all’esecuzione
tramite l’ufficiale giudiziario.
Con questo meccanismo, poi, pare inevitabilmente generarsi un elevato grado di incertezza quanto
alla circolazione dei beni e, in particolare, alla titolarità del bene immobile eventualmente
sottoposto all’esecuzione ex art. 2929-bis c.c. (si pensi, in particolare, alla precaria situazione), con
ricadute sul piano sociale, e giuridico, di non poco conto, anche in termini di probabile minor
utilizzo dei negozi a spirito di liberalità, quali la donazione.
Quanto esposto evidenzia ad ogni modo ancora una volta la forte connessione tra profili
sostanziali e processuali: si pensi alle conseguenze processuali (l’opposizione all’esecuzione)
connesse all’utilizzo dello strumento di cui all’art. 2929-bis c.c. nei c.d. casi limite di cui si è detto.
La lettura della norma, e della realtà, secondo il prisma delle norme sostanziali va quindi
inevitabilmente completata con l’ottica processuale, e viceversa. L’una e l’altra da sole, poco
possono aiutare l’interprete alla risoluzione dei problemi pratici che si presentano.
2.5. Formula dell’atto di pignoramento immobiliare contro il terzo proprietario ex art.
2929-bis. c.c.
Si propone di seguito la possibile formula dell’atto di pignoramento immobiliare contro il terzo
proprietario alla luce del nuovo art. 2929-bis c.c. (formula aggiornata alla luce delle novelle di cui
al d.l. 59/2016)43
.
TRIBUNALE DI ..........
ATTO DI PIGNORAMENTO IMMOBILIARE CONTRO IL TERZO PROPRETARIO
ex art. 2929-bis c.c.
Sig. .......... (Società .........., in persona del legale rappresentante pro tempore), nato il .......... a ..........
e residente in .........., Via .......... C.F. .......... (con sede in, P. IVA ..........), rappresentato, difeso ed
assistito dall’Avv. .......... ed elettivamente domiciliato presso e nel suo studio sito in .........., via
.........., giusta procura a margine dell’atto di precetto datato..........
PREMESSO CHE
con sentenza n. .......... emessa in data …/…/… e depositata il …/…./…, il Tribunale di ..........,
nella causa di promossa da .......... nei confronti di .........., veniva così deciso: [dispositivo della
sentenza];
43
Formula si G. SPINA, pubblicata in La nuova Procedura Civile 25.9.2015, aggiornata per il presente testo.
32
detta sentenza, munita della formula esecutiva in data …/…/…, veniva notificata al debitore
Sig. .......... in data …/…/…;
con precetto notificato il …/…/…, il creditore Sig… ha intimato al debitore Sig. … di pagare
entro il termine di dieci giorni dalla notificazione la somma indicata (Euro……….), oltre a
Euro………. per interessi maturati, a Euro………. per spese liquidate in sentenza, a
Euro………. per imposta di registrazione, a Euro………. per spese di sentenza e della sua
notificazione e così complessivamente Euro………. oltre alle spese del precetto e della sua
notificazione, con l'avvertimento che, in difetto, si sarebbe proceduto a esecuzione forzata;
infruttuosamente trascorso il termine di dieci giorni dalla notifica del precetto, ad oggi nessun
pagamento è stato effettuato dal debitore in favore del creditore Sig. ….......
PREMESSO ALTRESÌ CHE
l’immobile sito nel Comune di .........., alla via .......... n. .........., composto da .......... confinante
con .........., contraddistinto al NCEU/NET del Comune di .......... alla p. n. .........., f. .........., part.
.........., sub. .........., era di proprietà del debitore Sig. ......... sino al …/…/…
detto immobile è stato oggetto di alienazione a titolo gratuito in favore del terzo Sig. ..........,
come da documentazione allegata, datata …/…/… e recante … [ad esempio: “atto di
donazione”], laddove, in particolare, si specifica che nessun compenso è pattuito a favore
dell’alienante Sig. …44
;
tale atto è stato trascritto in data …/…/…45
;
il creditore Sig. .......... è pregiudicato da tale atto di alienazione;
quindi sussistono tutti i requisiti richiesti dall’art. 2929-bis, comma 1, c.c., affinché il creditore
Sig. ………. possa procedere a esecuzione forzata, ancorché non abbia preventivamente
ottenuto sentenza dichiarativa di inefficacia dell’atto di alienazione in questione46
;
in particolare, derivando il pregiudizio da un atto di alienazione, va proposta l'azione esecutiva
nelle forme dell'espropriazione contro il terzo proprietario47
;
il creditore Sig. .......... ha notificato il titolo esecutivo (la sentenza del Tribunale di ………. n.
.......... emessa in data …/…/…, depositata il …/…./…, munita della formula esecutiva in data
…/…/… e notificata al debitore Sig. .......... in data …/…/…), ed il precetto (notificato il
44
Il nuovo art. 2929-bis. c.c. non pare chiedere esplicitamente al creditore di allegare documentazione volta a
dimostrare che l’alienazione del bene sia avvenuta a titolo gratuito. Tuttavia, appare (quantomeno) opportuno,
procedere in tal senso, anche al fine di evitare condanne per lite temeraria in esito all’eventuale giudizio di opposizione,
giusto il disposto di cui al terzo comma dell’art. 2929-bis. c.c., a norma del quale “Il debitore, il terzo assoggettato a
espropriazione e ogni altro interessato alla conservazione del vincolo possono proporre le opposizioni all'esecuzione di
cui al titolo V del libro III del codice di procedura civile quando contestano la sussistenza dei presupposti di cui al
primo comma, nonché la conoscenza da parte del debitore del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del
creditore”. 45
A norma del primo comma dell’art. 2929-bis. c.p.c., pignoramento va trascritto nel termine di un anno dalla data in
cui l'atto è stato trascritto.. 46
Il primo comma dell’art. 2929-bis. c.c. dispone quanto segue: “Il creditore che sia pregiudicato da un atto del
debitore, di costituzione di vincolo di indisponibilità o di alienazione, che ha per oggetto beni immobili o mobili iscritti
in pubblici registri, compiuto a titolo gratuito successivamente al sorgere del credito, può procedere, munito di titolo
esecutivo, a esecuzione forzata, ancorché non abbia preventivamente ottenuto sentenza dichiarativa di inefficacia, se
trascrive il pignoramento nel termine di un anno dalla data in cui l'atto è stato trascritto. La disposizione di cui al
presente comma si applica anche al creditore anteriore che, entro un anno dalla trascrizione dell'atto pregiudizievole,
interviene nell'esecuzione da altri promossa”. 47
Ciò a norma del secondo comma dell’art. 2929-bis. c.c.
33
…/…/… al debitore Sig. ………. e nel quale si è fatta espressa menzione dell’immobile in
questione ai fini dell’espropriazione48) anche al terzo Sig. ………., oggi proprietario
dell’immobile in questione49
.
Tutto ciò premesso, il creditore Sig. . ........., ut supra assistito, rappresentato e difeso
DICHIARA
di voler sottoporre ad esecuzione forzata per espropriazione l’immobile in questione come sopra
identificato (sito nel Comune di .........., alla via .......... n. .........., composto da .......... confinante con
.........., contraddistinto al NCEU/NET del Comune di .......... alla p. n. .........., f. .........., part. ..........,
sub. ..........), con tutti i relativi diritti, pertinenze ed accessori;
INVITA
il terzo Sig. ………. ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell’esecuzione la dichiarazione
di residenza o l’elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il Tribunale
di .........., con l’avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza
dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno
effettuate presso la cancelleria del medesimo Tribunale
AVVISA
il terzo, che, ai sensi dell’articolo 495 del codice di procedura civile, può chiedere di sostituire
all’immobile pignorato una somma di denaro pari all’importo dovuto al creditore pignorante e ai
creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, oltre che delle spese di
esecuzione, sempre che , a pena di inammissibilità, la relativa istanza unitamente ad una somma non
inferiore ad un quinto dell’importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti
dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui
deve essere data prova documentale, sia depositata in cancelleria, prima che sia disposta la vendita
o l’assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569.
Inoltre, si avverte che, a norma dell'articolo 615, secondo comma, terzo periodo, l'opposizione e'
inammissibile se e' proposta dopo che e' stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli
articoli 530, 552 e 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l'opponente dimostri
di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile50
.
Luogo e data
Avv. ..........
48
Si veda al riguardo l’art. 603, comma 2, c.p.c., in tema di espropriazione contro il terzo proprietario. 49
Come richiesto dall’art. 603 c.p.c. in tema di espropriazione contro il terzo proprietario. 50
Tale avvertimento è imposto dal decreto legge n. 59 del 3.5.2016 recante Disposizioni urgenti in materia di procedure
esecutive e concorsuali, nonche’ a favore degli investitori in banche in liquidazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 102 del 3.5.2016. In particolare, l’art. 4 comma 1 lett.a) del citato decreto, recita così: all'articolo 492, terzo comma,
e' aggiunto in fine il seguente periodo:<>. Tuttavia, l’art. 4 comma 3 del citato decreto, relativamente all’entrata in
vigore di detta novella, recita che “Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e l), si applicano ai procedimenti di
esecuzione forzata per espropriazione iniziati successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto”; pertanto, l'avvertimento dovrà essere inserito solo per le procedure successive all'entrata in vigore
della legge di conversione (entrata in vigore il 3.6.2016, con pubblicazione in Gazzetta ufficiale il 2.6.2016).
34
Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto all’Ufficio ………. presso il Tribunale di .........., ad
istanza dell’Avv. .......... procuratore del Sig. .........., vista la sentenza ………., del Tribunale di
………., e l’atto di precetto notificato in data …/…/… ai sensi degli artt. 555 e 492 c.p.c.
HO INGIUNTO
sotto le comminatorie di legge, al Sig. ………. di astenersi da qualsiasi atto che possa sottrarre alla
garanzia del credito per il quale si procede, i beni e i diritti immobiliari pignorati sopra indicati e i
relativi frutti,
HO INVITATO
il Sig. .......... ai sensi dell’art. 492 c.p.c., ad effettuare presso la cancelleria del giudice
dell’esecuzione la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio in uno dei comuni del
circondario in cui ha sede il giudice competente per l’esecuzione, con l’avvertimento che, in
mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le
successive notifiche o comunicazioni a loro dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello
stesso giudice,
HO AVVERTITO
il Sig. ………. che ai sensi dell’art. 495 c.p.c., può chiedere di sostituire ai beni e ai diritti
immobiliari pignorati una somma di denaro pari all’importo dovuto al creditore pignorante e ai
creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, oltre che delle spese di
esecuzione, sempre che, a pena di inammissibilità, sia dallo stesso debitore depositata in cancelleria,
prima che sia disposta l’assegnazione o la vendita a norma degli articoli 530 e 569 c.p.c., la relativa
istanza unitamente ad una somma non inferiore ad un quinto dell’importo del credito per cui è stato
eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di
intervento, dedotti i versamenti eventualmente effettuati, di cui il predetto debitore esecutato deve
dare prova documentale.
Inoltre, si è avvertito che, a norma dell'articolo 615, secondo comma, terzo periodo, l'opposizione e'
inammissibile se e' proposta dopo che e' stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli
articoli 530, 552 e 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l'opponente dimostri
di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile51
.
HO NOTIFICATO
51
Tale avvertimento è imposto dal decreto legge n. 59 del 3.5.2016 recante Disposizioni urgenti in materia di procedure
esecutive e concorsuali, nonche’ a favore degli investitori in banche in liquidazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 102 del 3.5.2016. In particolare, l’art. 4 comma 1 lett.a) del citato decreto, recita così: all'articolo 492, terzo comma,
e' aggiunto in fine il seguente periodo:<>. Tuttavia, l’art. 4 comma 3 del citato decreto, relativamente all’entrata in
vigore di detta novella, recita che “Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e l), si applicano ai procedimenti di
esecuzione forzata per espropriazione iniziati successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto”; pertanto, l'avvertimento dovrà essere inserito solo per le procedure successive all'entrata in vigore
della legge di conversione (entrata in vigore il 3.6.2016, con pubblicazione in Gazzetta ufficiale il 2.6.2016).
35
A richiesta dell'Avv. ………., quale procuratore di ………., ho notificato il presente atto al Sig
………., residente in …………, via ……….,n …, ivi recandomi e consegnandone copia conforme
all'originale a mani di ……….
Luogo e data
L’Ufficiale Giudiziario ……….
36
3. Il nuovo precetto
3.1. La nuova norma
L’art. 13, comma 1, lett. a) d.l. n. 83/2015, convertito in l. n. 132, ha modificato l’art. 480 c.p.c.,
aggiungendo un’ulteriore requisito formale all’atto di precetto.
Il creditore è infatti oggi chiamato, giusto il nuovo disposto normativo, ad inserire nel precetto
l’avvertimento al debitore sulla possibilità, con l’ausilio di un organismo di composizione della crisi
o di un professionista nominato dal giudice, di concludere col creditore un accordo di composizione
della crisi o di proporre un piano del consumatore, ponendo così rimedio alla situazione di
sovraindebitamento.
Nella tabella che segue si riporta la nuova formulazione del secondo comma dell’art. 480 c.p.c.
con, in neretto, quanto aggiunto dalla riforma del 2015.
Il nuovo art. 480 c.p.c.
[ad opera dell’art. 13, comma 1, lett. a), d.l. 83/2015, conv., con mod., in l. n. 132/2015]
…omissis…
2. Il precetto deve contenere a pena di nullità l'indicazione delle parti, della data di notificazione
del titolo esecutivo, se questa è fatta separatamente, o la trascrizione integrale del titolo stesso,
quando è richiesta dalla legge. In quest'ultimo caso l'ufficiale giudiziario, prima della relazione di
notificazione, deve certificare di avere riscontrato che la trascrizione corrisponde esattamente al
titolo originale. Il precetto deve altresì contenere l'avvertimento che il debitore può, con l'ausilio
di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre
rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di
composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore.
…omissis…
Come noto, il precetto consiste, a norma del primo comma del medesimo art. 480 c.p.c.,
nell'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine (non minore
di dieci giorni), con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà a esecuzione forzata.
Con la novella normativa in commento, che si inserisce tra quelle misure previste dalla riforma del
2015 volte a contenere gli effetti della crisi economica nei confronti dei debitori, il legislatore
d’urgenza ha dunque inteso agire già sulle primissime fasi dell’esecuzione, anzi, più precisamente,
sulla fase precedente consistente nell’invio al debitore del precetto, atto prodromico
all’espropriazione52
e introduttivo del c.d. processo di esecuzione53
.
La norma, ora richiamata, recante la modifica in discorso all’art. 480 c.p.c., è operativa dall’entrata
in vigore della legge di conversione del decreto legge in studio. Ad oggi, quindi, le nuove norme
sono già pienamente in vigore.
52
ARIETA, DE SANTIS, MONTESANO, Corso base di diritto processuale civile, Padova, 2010, p. 778. 53
VIOLA, Diritto processuale civile, Manuale con Schemi, Modelli, Sintesi, Cedam, Padova, 2013, p. 600.
37
Pertanto, alla luce dell’art. 13, comma 1, lett. a), d.l. 83/2015, conv., con mod., in l. n. 132/2015,
l’atto di precetto dovrà oggi contenere l’avvertimento oggi inserito nel nuovo art. 480 c.p.c.
3.2. Approfondimento: il nuovo contenuto dell’atto
Ciò premesso, la novella normativa è dunque volta a fornire al debitore la possibilità (e ad avvisarlo
di ciò) di porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento (e quindi, per certi versi, di evitare
l’espropriazione) tramite due procedure:
accordo di composizione della crisi: concludere con i creditori un accordo di composizione
della crisi;
piano del consumatore: proporre ai creditori un piano per risolvere la situazione di
sovraindebitamento (del consumatore).
Ciò con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal
giudice.
Il nuovo art. 480 c.p.c., dunque, apre (situazione sempre più frequente nel nostro sistema
processuale) a procedure di risoluzione dei conflitti alternative ai rimedi ordinari previsti dal codice
di rito.
Le procedure scelte dal legislatore paiono quelle disegnate dalla l. 27 gennaio 2012, n. 3,
recante “Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da
sovraindebitamento”54
. Si noti al riguardo, se non altro, la medesima terminologia utilizzata dal
legislatore del 2015 e da quello del 2012 (“organismo di composizione della crisi”; “professionista
nominato dal giudice”, “sovraindebitamento”; “accordo di composizione della crisi”; “piano del
consumatore”)55
.
Il debitore quindi ha, formalmente, a disposizione solo tali due strumenti su cui, in questo caso, il
legislatore d’urgenza ha scelto di puntare, creandone nuovi potenziali spazi applicativi56
.
In sintesi, a norma dell’art. 7, comma 1, l. n. 3/2012, il debitore può proporre ai creditori un
accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano che,
assicurato il regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili ai sensi dell'art. 545 c.p.c. e
delle altre disposizioni contenute in leggi speciali:
preveda scadenze e modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi;
indichi le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti e le modalità per
l’eventuale liquidazione dei beni.
Quanto poi al caso in cui il debitore sia un consumatore, può richiamarsi il seguente art. 8 della
medesima l. n. 3 del 2012, laddove dispone, tra l’altro, che la proposta di accordo o di piano del
consumatore può prevedere la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso
qualsiasi forma, anche mediante cessione dei crediti futuri, precisando altresì che nei casi in cui i
beni e i redditi del debitore non siano sufficienti a garantire la fattibilità dell'accordo o del piano del
piano, la proposta deve essere sottoscritta da uno o più terzi che consentono il conferimento, anche
in garanzia, di redditi o beni sufficienti per assicurarne l'attuabilità.
Al riguardo si ricorda, richiamando le definizioni fornite dall’art. 6, l. n. 3 del 2012, che per
“consumatore”, ai fini della norma in questione deve intendersi “il debitore persona fisica che ha
assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale
eventualmente svolta”.
54
In Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2012. 55
In generale, si rimanda sui nuovi strumenti introdotti nel 2012, tra gli altri, a LO CASCIO, La composizione della crisi
da sovraindebitamento, in Fall., 2012, pp. 1021 e ss. 56
Sul punto è stato osservato come l’avvertimento di cui al nuovo art. 480 c.p.c. si ponga come una sorta di pubblicità
occulta a strumenti legislativi che dalla loro entrata in vigore non hanno riscosso il successo auspicato. Così TOMMASI,
Il nuovo atto di precetto ex d.l. 83/2015: tutto cambia per restare uguale, in La Nuova Procedura Civile, 1.7.2015.
38
Come accennato, le procedure elencate dal nuovo art. 480 c.p.c. appaiono proprio quelle di cui alla
richiamata l. n. 3 del 2012.
Tuttavia, sarebbe stato forse maggiormente opportuno, al fine di sciogliere alcuni dubbi applicativi,
che il nuovo art. 480 c.p.c. richiamasse espressamente la l. n. 3 del 2012, sì da poterne in toto
applicare l’intera disciplina.
Se difatti il legislatore del 2015 fa esplicitamente riferimento all'elemento dell’ausilio di un
organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice al fine di
permettere al debitore di giovarsi delle procedure in questione, non si parla, in modo altrettanto
chiaro, di “debitore in stato di sovraindebitamento”, come fa l’art. 7, l. n. 3 del 2012 in merito ai
presupposti di ammissibilità delle procedure in questione, ma solo di “sovraindebitamento”.
Il richiamato art. 7, l. n. 3 del 2012, infatti, circoscrive l’applicabilità delle procedure in questione,
tra l’altro, a vantaggio del debitore che si trova in una situazione di “perdurante squilibrio tra le
obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la
rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di
adempierle regolarmente”57
; se dunque l’utilizzo del termine “sovraindebitamento” da parte del
legislatore del 2015 va inteso come richiamo tecnico alla nozione che lo stesso ha fornito con la l. n.
3 del 2012, allora non tutti i debitori possono giovarsi delle procedure in questione, ma solo quelli
che si trovano in una situazione di “sovraindebitamento”, così come descritta dalla l. n. 3/2012.
Tuttavia, giusto il disposto del nuovo art. 489 c.p.c., in ogni caso il creditore dovrà provvedere a
redigere l’atto di precetto con il nuovo avvertimento, anche se il suo debitore non possiede il
requisito in questione. Ciononostante, tale lettura appare preferibile, anche al fine di rispettare i
presupposti ammissibilità delle procedure in questione dettati dalla l. n. 3 del 2012.
Si ricorda, poi, che la proposta del debitore per porre rimedio a detta situazione di
sovraindebitamento non è ammissibile, giusto il disposto di cui all’art. 7, comma 2, l. n. 3 del
2012, quando il debitore (anche consumatore):
a) è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla stessa l. n. 3/2012;
b) ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui regolate dalla legge
medesima;
c) ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14-bis l.
n. 3/2012;
d) ha fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la sua
situazione economica e patrimoniale.
Si tratta, si ritiene, di requisiti di ammissibilità operativi anche per quanto concerne l’applicabilità
delle procedure in questione così come disciplinata dal nuovo art. 480 c.p.c. in seguito alla riforma
del 2015. Anche in tal caso, però, la nuova norma non prevede che l’avvertimento sia inserito solo
quando il debitore racchiuda le caratteristiche per l’operatività degli strumenti della L. 27 gennaio
2012 n. 3, ma sempre58
.
Il legislatore del 2015 precisa poi che il debitore può ricorrere alle suddette procedura giovandosi
dell’ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal
giudice. Occorre, anche in questo caso, richiamare la l. n. 3 del 2012, laddove, in particolare,
fornisce le norme generali relative alla costituzione di detti organismi ed alla loro iscrizione in un
apposito registro ministeriale.
Pertanto, si ritiene che le procedure richiamate dal nuovo art. 480 c.p.c., siano le stesse di cui alla
richiamata l. n. 3/2012, con la conseguenza, in via generale, che le norme ivi dettate trovano
57
Definizione di “sovraindebitamento” fornita dall’art. 6, l. n. 3 del 2012. 58
Al riguardo, si è difatti criticamente osservato che anche nel caso in cui il precetto si rivolga ad un soggetto fallibile,
l’ avvertimento in questione deve essere contenuto, “determinando cosi non solo un’informazione inutile ma addirittura
errata, in quanto si suggerisce al debitore una risoluzione che di fatto non può essere validamente coltivata”. Così
TOMMASI, Il nuovo atto di precetto ex d.l. 83/2015: tutto cambia per restare uguale, in La Nuova Procedura Civile,
1.7.2015.
39
applicazione anche nel caso di utilizzo delle procedure in questione in seguito alla notificazione del
precetto.
Così, il debitore, se vuole giovarsi delle procedure in questione, è tra l’altro tenuto, ex art. 9, l. n. 3
del 2012, a depositare in tribunale la proposta di accordo, senza che ciò – però – possa impedire
o sospendere l’esecuzione)59
. A questo punto, a norma del seguente art. 10, il giudice, in estrema
sintesi, se la proposta soddisfa i requisiti stabiliti dalla l. n. 3/2012, fissa con decreto l'udienza,
stabilendo, tra l’altro, idonea forma di pubblicità della proposta e del decreto, ordinando, ove il
piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, la
trascrizione del decreto, a cura dell'organismo di composizione della crisi, presso gli uffici
competenti e disponendo che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa
definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive
individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del
debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa
anteriore. A norma del seguente art. 11, in seguito alla dichiarazione dei creditori circa il
consenso alla proposta, questa può essere omologata dal giudice ex art. 12 , secondo cui, tra
l’altro, l'accordo omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata
eseguita la pubblicità della proposta e i creditori con causa o titolo posteriore non possono
procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano.
Sebbene in seguito alla riforma del 2015 il creditore sia obbligato (il nuovo testo dell’art. 480 c.p.c.
utilizza il verbo “deve”) ad inserire nel precetto l’avvertimento al debitore circa la possibilità di
avvalersi delle procedure di risoluzione della situazione di sovraindebitamento, non sono previste
sanzioni in caso di omissione o non corretta redazione dell’avvertimento (nonostante la
congiunzione “altresì” che collega la prima parte del comma 2 dell’art. 480 – laddove sono previsti,
esplicitamente “a pena di nullità” gli elementi che deve contenere il precetto – alla seconda parte,
relativa all’avvertimento in questione). L’omissione (o la non corretta redazione) dell’avvertimento
in questione, quindi, non comporta la nullità del precetto e, in particolare, qualsiasi atto compiuto
dal debitore che attesti la sua conoscenza circa la possibilità di giovarsi delle procedure di
risoluzione della situazione di sovraindebitamento sana automaticamente il vizio, potendo peraltro
contestare l’eventuale irregolarità del precetto per violazione del nuovo disposto di cui al comma 2
dell’art. 480 c.p.c. solo qualora dichiari al giudice, contestualmente all’opposizione, di volersi
avvalere del ricorso alle procedure in questione60
.
3.3. Approfondimento: la violazione della nuova prescrizione
Ci si domanda quale sia la conseguenza connessa al mancato inserimento nel precetto del nuovo
avvertimento.
In effetti, la legge non richiama espressamente la sanzione della nullità, né pare che il nuovo
avvertimento sia indispensabile per il raggiungimento dello scopo dell’atto di precetto61
. Tuttavia, è
pur prescritto dalla legge tale nuovo requisito e, d’altronde, occorrerebbe interrogarsi circa lo scopo
perseguito/perseguibile dall’atto nel caso concreto.
59
L’art. 9, comma 3-quater, l. n. 3 del 2012 dispone invece che il deposito della proposta di accordo o di piano del
consumatore sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali, a meno che i crediti
non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi
secondo e terzo, del codice civile. 60
Così TOMMASI, Il nuovo atto di precetto ex d.l. 83/2015: tutto cambia per restare uguale, in La Nuova Procedura
Civile, 1.7.2015. 61
Si è al riguardo osservato come, quantomeno, nella carenza di esso si dovrà ravvisare un’irregolarità dell’atto, che
certo può essere fatta valere in sede di opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.). BOVE, Riforme sparse in materia
di esecuzione forzata tra il d.l. n. 83/2015 e la legge di conversione n. 132/2015, in La Nuova Procedura Civile, 3,
2015.
40
Si registra ad ogni modo al riguardo un contrasto in seno alla primissima giurisprudenza di
merito pronunciatasi in materia.
Parte della giurisprudenza ha infatti al riguardo affermato che la mancanza dell'avvertimento della
possibilità di avvalersi delle procedure di sovraindebitamento di cui alla l. n. 3/2012 (art. 480,
comma 2, c.p.c., come modificato dall'art. 13 d.l. n. 83/2015) non comporta la nullità del
precetto: “l’omesso avvertimento nel precetto della possibilità di porre rimedio, con l'ausilio di un
organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, alla situazione
di sovraindebitamento, concludendo con i creditori un accordo, come previsto dall’attuale 2°co
dell’art 480 cpc, non comporta nullità in difetto di espressa previsione normativa”62
.
Nello stesso senso, ovvero per la tesi secondo cui il mancato avvertimento in parola non è
sanzionato a pena della nullità, è stato poi affermato che tale mancanza, però, ma consente al
debitore soggetto a procedura di esecuzione forzata l'impugnazione del primo atto esecutivo
del quale ha avuto conoscenza; impugnazione con la quale, in particolare, va dedotto che la
mancanza dell'avvertimento in parola gli ha impedito di ricorrere alla procedura di
sovraindebitamento e di evitare l'inizio o la prosecuzione del processo esecutivo, allegando le
conseguenze pregiudizievoli subite63
.
Altra giurisprudenza, però, ha sostento la tesi secondo cui il mancato avvertimento circa la
possibilità di accordarsi comporta nullità: “Il d.l. 83/15 ha disposto che l’atto di precetto deve
contenere l'avvertimento che il debitore può, con l'ausilio di un organismo di composizione della
crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di
sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o
proponendo agli stessi un piano del consumatore; la mancanza del suddetto avvertimento comporta
nullità del precetto stesso”64
.
3.4. Formula del nuovo precetto
Si propone di seguito la formula del nuovo atto di precetto su sentenza, con in neretto la novità
introdotta dalla riforma del 201565
.
ATTO DI PRECETTO SU SENTENZA
L'istante ....., nato a ..... il .....,C.F.: ....., p.iva…….. res.te in ....., elett.nte dom.to ai fini del
procedimento di cui al presente atto in ..... presso lo studio dell'Avv……..del foro di………sito
in……alla via………….C.F.: ...., p.iva……… pec: ....., fax: ....., il quale lo rappresenta, assiste e
difende, in virtù di procura speciale apposta in calce a questo atto;
- visto il titolo esecutivo costituito dalla sentenza n. ..... del Tribunale Ordinario di ....., emessa in
data ....., depositata in Cancelleria in data………., spedita in forma esecutiva il ....., che si notifica
unitamente al presente atto di precetto;
62
Tribunale di Frosinone, 28.1.2016. 63
Tribunale di Milano, sezione terza, 18.2.2016. 64
Tribunale di Milano, sezione esecuzioni mobiliari, 23.12.2015. 65
Formula aggiornata all’art. 13, comma 1, lett. a), d.l. 83/2015, conv. con l. 132/2015 (in vigore dal 21.8.2015),
pubblicata in La nuova Procedura Civile, 28.6.2015.
41
- considerato che con il titolo esecutivo, costituito dalla sentenza sopra citata, il debitore .....
….c.f…………p.iva………..residente in via………….. è stato condannato al pagamento in favore
dell'istante della somma di € ..... a titolo di .........., oltre alle spese liquidate in giudizio nella misura
di € .....;
INTIMA E FA PRECETTO
al debitore come sopra generalizzato, di pagare entro 10 gg. dalla notifica del presente atto le
seguenti somme:
- Capitale € .....
- Interessi legali dal ..... al ..... € .....
- Compensi liquidati in sentenza € .....
CAP € .....
IVA € .....
Totale € .....
e quindi complessivamente la somma di € ....., oltre agli interessi maturati e maturandi e le spese
legali del presente precetto e del successivo procedimento esecutivo, da calcolarsi in base ai
parametri allegati al D.M. del 10.3.2014, n. 55, con avvertimento che, in difetto di pagamento nel
termine di gg. 10 dalla notifica del presente atto, si procederà ad esecuzione forzata; altresì si
avverte, ex art. 13 del d.l. 83/2015, che il debitore può, con l'ausilio di un organismo di
composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla
situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione
della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore.
Data e luogo
Firma .....
Relazione di notificazione
42
4. Nuove norme in materia di vendite giudiziarie: il portale delle vendite pubbliche
4.1. Le nuove norme
Tra le principali novità introdotte dalla riforma del 2015 vi sono quelle in materia di vendite
giudiziarie con, in particolare, la modifica della disciplina di cui all’art. 490 c.p.c. in ordine alla
pubblicità degli avvisi delle vendite giudiziarie e la previsione relativa alla creazione di un portale
delle vendite pubbliche.
Il d.lg. 83/2015 ha al riguardo innanzitutto sostituito il primo comma dell’art. 490 c.p.c., rubricato
“Pubblicità degli avvisi”.
Come noto, l’articolo in questione prevedeva, prima della riforma 2015, che “quando la legge
dispone che di un atto esecutivo sia data pubblica notizia, un avviso contenente tutti i dati, che
possono interessare il pubblico, deve essere affisso per tre giorni continui nell'albo dell'ufficio
giudiziario davanti al quale si svolge il procedimento esecutivo”.
Al fine di superare le notevoli criticità pratiche di tale modalità (minima) di pubblicità66
, alla quale
quindi il giudice ben poteva accostare ulteriori modalità, anch’esse da rispettarsi rigorosamente67
, il
legislatore d’urgenza del 2015 ha, appunto, novellato la citata disposizione normativa, disponendo
che l’avviso in questione “deve essere inserito sul portale del Ministero della giustizia in un'area
pubblica denominata "portale delle vendite pubbliche"” (di cui tra breve si dirà).
Quanto al portale delle vendite pubbliche, si tratta, in sostanza, di un’area web pubblica del
portale unificato gestito dal Ministero della giustizia, la cui istituzione è volta a consentire agli
interessati di accedere alle informazioni relative alle procedure esecutive, nell’ottica di garantire
una maggiore trasparenza agli utenti.
La riforma del 2015 ha novellato anche il terzo comma dell’art. 490 c.p.c., prevedendo
l’eventuale pubblicazione dell’avviso di vendita sui quotidiani (inserito almeno quarantacinque
giorni prima del termine per la presentazione delle offerte una o più volte su quotidiani di
informazione locali aventi maggiore diffusione nella zona interessata o, quando opportuno, sui
quotidiani di informazione nazionali) o divulgazione con le forme della pubblicità commerciale.
Ciò, o su iniziativa del giudice o qualora questi accolga apposita istanza del creditore procedente o
dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo68
.
Le norme relative al portale delle vendite sono le seguenti:
art. 490 c.p.c. (rubricato “Pubblicità degli avvisi” e di cui già si è detto);
art. 161-ter disp. att. c.p.c. (rubricato “Vendite con modalità telematiche” e che dispone
unicamente che le regole tecnico-operative per lo svolgimento della vendita di beni mobili e
66
La disposizione in parola è stata da ultimo definita “anacronistica” quanto all’onere di pubblicità dell’avviso di
vendita nell’albo del tribunale, evidenziandosi, tra l’altro, la “frammentazione del quadro informativo, conseguente alla
autonoma pubblicazione delle procedure avviate presso il singolo ufficio giudiziario”. Consiglio Superiore della
Magistratura, Delibera consiliare del 16 luglio 2015, Parere e proposta al Ministro della Giustizia, ai sensi dell’art. 10,
secondo comma, L. 195/1958, sulle “disposizioni in materia di organizzazione degli uffici giudiziari e di Giustizia”
oggetto del procedimento di conversione in legge del decreto 27 giugno 2015, n. 83, all’esame della Camera dei
Deputati. 67
Cassazione civile, sezione sesta, del 7.5.2015, n. 9255, in Giustizia Civile Massimario 2015. 68
Come previsto dalla versione previgente del comma 3 in parola si ricorda che:
sono equiparati ai quotidiani, i giornali di informazione locale, multisettimanali o settimanali editi da soggetti
iscritti al Registro operatori della comunicazione (ROC) e aventi caratteristiche editoriali analoghe a quelle dei
quotidiani che garantiscono la maggior diffusione nella zona interessata;
nell'avviso va omessa l'indicazione del debitore.
43
immobili mediante gara telematica da stabilirsi con decreto ministeriale vanno, se occorre,
integrate al fine di assicurare un agevole collegamento tra il portale delle vendite pubbliche
e i portali dei gestori delle vendite telematiche);
art. 161-quater disp. att. c.p.c. (rubricato “Modalità di pubblicazione sul portale delle
vendite pubbliche” di cui tra breve si dirà);
art. 18-bis d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (articolo rubricato “Pubblicità sul portale delle
vendite pubbliche” di cui tra breve si dirà);
art. 631-bis c.p.c. (rubricato “Omessa pubblicità sul portale delle vendite pubbliche” di cui
tra breve si dirà).
Si riporta di seguito il testo dell’art. 490 c.p.c., degli artt. 161-ter e 161-quater disp. att. c.p.c. e
dell’art. 18-bis d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con in neretto quanto aggiunto dalla riforma del
2015. Il testo del nuovo 631-bis c.p.c. cui si è accennato è invece riportato più avanti nella sezione
relativa all’estinzione del processo esecutivo.
Tali norme non sono state oggetto di modifiche con la riforma del 2016.
Il nuovo art. 490 c.p.c.
[ad opera dell’art. 13, comma 1, lett. b), d.l. 83/2015, conv., con mod., in l. n. 132/2015]
Quando la legge dispone che di un atto esecutivo sia data pubblica notizia, un avviso contenente
tutti i dati, che possono interessare il pubblico, deve essere inserito sul portale del Ministero
della giustizia in un'area pubblica denominata "portale delle vendite pubbliche”.
In caso di espropriazione di beni mobili registrati, per un valore superiore a 25.000 euro, e di beni
immobili, lo stesso avviso, unitamente a copia dell'ordinanza del giudice e della relazione di stima
redatta ai sensi dell'articolo 173-bis delle disposizioni di attuazione del presente codice, e' altresi'
inserito in appositi siti internet almeno quarantacinque giorni prima del termine per la
presentazione delle offerte o della data dell'incanto.
Anche su istanza del creditore procedente o dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo il
giudice puo' disporre inoltre che l'avviso sia inserito almeno quarantacinque giorni prima del
termine per la presentazione delle offerte una o piu' volte sui quotidiani di informazione locali
aventi maggiore diffusione nella zona interessata o, quando opportuno, sui quotidiani di
informazione nazionali o che sia divulgato con le forme della pubblicita' commerciale. Sono
equiparati ai quotidiani, i giornali di informazione locale, multisettimanali o settimanali editi da
soggetti iscritti al Registro operatori della comunicazione (ROC) e aventi caratteristiche
editoriali analoghe a quelle dei quotidiani che garantiscono la maggior diffusione nella zona
interessata. Nell'avviso e' omessa l'indicazione del debitore.
Il nuovo art. 161-ter disp. att. c.p.c.
[ad opera dell’art. 14, comma 1, lett. b), d.l. 83/2015, conv., con mod., in l. n. 132/2015]
1. Il Ministro della giustizia stabilisce con proprio decreto le regole tecnico-operative per lo
svolgimento della vendita di beni mobili e immobili mediante gara telematica nei casi previsti dal
codice, nel rispetto dei principi di competitività, trasparenza, semplificazione, efficacia, sicurezza,
44
esattezza e regolarità delle procedure telematiche.
2. Con successivi decreti le regole tecnico-operative di cui al primo comma sono adeguate
all'evoluzione scientifica e tecnologica. Se occorre, le medesime regole tecnico-operative sono
integrate al fine di assicurare un agevole collegamento tra il portale delle vendite pubbliche e i
portali dei gestori delle vendite telematiche.
Il nuovo art. 161-quater disp. att. c.p.c.
[ad opera dell’art. 14, comma 1, lett. c), d.l. 83/2015, conv., con mod., in l. n. 132/2015]
1. La pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche è effettuata a cura del professionista
delegato per le operazioni di vendita o del commissionario o, in mancanza, del creditore
pignorante o del creditore intervenuto munito di titolo esecutivo ed in conformità alle specifiche
tecniche, che possono determinare anche i dati e i documenti da inserire. Le specifiche tecniche
sono stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e sono rese disponibili
mediante pubblicazione nel portale delle vendite pubbliche. Quando la pubblicità riguarda beni
immobili o beni mobili registrati, la pubblicazione non può essere effettuata in mancanza della
prova dell'avvenuto pagamento del contributo per la pubblicazione, previsto dall'articolo 18-bis
del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
2. Il portale delle vendite pubbliche deve inviare all'indirizzo di posta elettronica ordinaria o
certificata, ad ogni interessato che ne ha fatto richiesta e si è registrato mediante un'apposita
procedura disciplinata dalle specifiche tecniche di cui al primo comma, un avviso contenente le
informazioni relative alle vendite di cui è stata effettuata la pubblicità.
3. Il portale delle vendite pubbliche provvede all'archiviazione e alla gestione dei dati relativi
alle vendite in esso pubblicate.
4. Il mancato funzionamento dei sistemi informatici è attestato dal responsabile dei sistemi
informativi automatizzati del Ministero della giustizia.
Il nuovo art. 18-bis d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
[ad opera dell’art. 15, d.l. 83/2015, conv., con mod., in l. n. 132/2015]
1. Per la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche di ciascun atto esecutivo per il quale
la legge dispone che sia data pubblica notizia e che riguarda beni immobili o mobili registrati, è
dovuto un contributo per la pubblicazione dell'importo di euro 100 a carico del creditore
procedente. Quando la vendita è disposta in più lotti, il contributo per la pubblicazione è dovuto
per ciascuno di essi. Il pagamento deve essere effettuato con le modalità previste dall' articolo 4,
comma 9, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge
22 febbraio 2010, n. 24, con imputazione ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello
Stato. Quando la parte è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il contributo per la
45
pubblicazione è prenotato a debito, a norma e per gli effetti delle disposizioni del presente
decreto. Per la pubblicazione relativa beni diversi da quelli di cui al primo periodo del presente
comma, il contributo per la pubblicazione non è dovuto.
2. Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, l'importo del contributo per la pubblicazione è adeguato ogni tre
anni in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai ed impiegati.
3. Le entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, affluite all'apposito
capitolo di cui al medesimo comma, sono riassegnate allo stato di previsione della spesa del
Ministero della giustizia, per il funzionamento degli uffici giudiziari nonché per
l'implementazione e lo sviluppo dei sistemi informatizzati.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
4.2. Approfondimento
Come visto, la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche sostituisce, secondo la disposizione
di cui al nuovo primo comma dell’art. 490 c.p.c. di cui si è detto, la vecchia modalità dell’avviso di
vendita da affiggersi in tribunale.
Quanto alle modalità della pubblicazione è previsto, dall’art. 161-quater disp. att. c.p.c., inserito
con la riforma del 2015, quanto segue:
la pubblicazione sul portale è effettuata a cura del professionista delegato per le operazioni
di vendita (o del commissionario o, in mancanza, del creditore pignorante o del creditore
intervenuto munito di titolo esecutivo);
detta pubblicazione va eseguita in conformità alle specifiche tecniche (che possono
determinare anche i dati e i documenti da inserire), stabilite dal responsabile per i sistemi
informativi automatizzati del Ministero della giustizia (e rese disponibili mediante
pubblicazione nel portale delle vendite pubbliche);
previa apposita richiesta e registrazione sul portale delle vendite pubbliche da parte
dell’interessato (mediante un’apposita procedura anch’essa disciplinata dalle specifiche
tecniche di cui sopra) il portale invia all'indirizzo di posta elettronica (ordinaria o
certificata), ad ogni interessato che ne ha fatto richiesta, un avviso contenente le
informazioni relative alle vendite di cui è stata effettuata la pubblicità;
il portale delle vendite pubbliche provvede all'archiviazione e gestione dei dati relativi alle
vendite in esso pubblicate.
Le modifiche all’art. 490 c.p.c. sono già in vigore in quanto, alla luce del disposto di cui all’art. 23,
comma 9, d.l. 83/2015, così come novellato e convertito in l. n. 132/2015, si applicano anche ai
procedimenti già pendenti (alla data di entrata in vigore del d.l. n. 83/2015, ovvero il 27 giugno
2015). Tuttavia, alla luce del comma 9 in parola, quando è già stata disposta la vendita, la stessa ha
comunque luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore e le nuove disposizioni si
applicano quando il giudice o il professionista delegato dispone una nuova vendita.
Inoltre, tali previsioni vanno coordinate con quelle di cui al richiamato art. 161-quater disp. att.
c.p.c., inserito con la riforma del 2015 che, in merito alle modalità della pubblicazione sul portale in
questione dispone che va fatto riferimento alle specifiche tecniche stabilite dal responsabile per i
sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia entro sei mesi (dall’entrata in vigore
46
dell’art. 161-quater disp. att. c.p.c.). Tale termine è stato prorogato fino al 31 dicembre 2016
dall'art. 2-bis, l.l. 30.12.2015, n. 210, conv. con mod. dalla l. 25.02.2016, n. 21.
Appare poi d’interesse segnalare le seguenti normative riportate sul sito web del Ministero della
giustizia (all’indirizzo https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_18.wp):
legge 14 maggio 2005, n. 80: norma che in caso di espropriazione di beni immobili, prevede
la pubblicazione in siti internet dedicati alle aste giudiziarie di quanto segue:
o avviso di cui al primo comma dell’art. 490 c.p.c.;
o copia dell’ordinanza del giudice;
o relazione di stima redatta ai sensi dell’art. 173 bis disp. att. c.p.c.
decreto ministeriale 31 ottobre 2006: norma che ha stabilito i criteri e le modalità con cui
individuare i siti internet, i requisiti tecnici, i requisiti professionali e di onorabilità dei
soggetti che li gestiscono;
provvedimento 2 aprile 2009, recante "Istituzione dell'elenco dei siti internet gestiti da
soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui agli articoli 3 e 4 del decreto 31 ottobre
2006 e del registro nel quale dovranno essere conservati i decreti di ammissione delle
società e degli istituti autorizzati", con cui sono stati creati:
o l’elenco dei siti internet gestiti dai soggetti in possesso dei requisiti professionali e
tecnici previsti dagli articoli 3 e 4 del decreto 31 ottobre 2006;
o l'elenco dei siti internet gestiti dagli istituti abilitati alla pubblicità dei beni mobili di
cui al comma 5 dell'art. 2 del decreto ministeriale 31 ottobre 2006;
o il registro nel quale dovranno essere conservati i decreti di ammissione delle società
che hanno presentato domanda ai fini dell’inserimento nelle sezioni A e B
dell’elenco e i decreti di diniego e cancellazione.
Nella stessa pagine web è riportato l’elenco dei siti internet autorizzati alle aste immobiliari.
Nella sezione documenti dello stesso portale, è poi consultabile (al seguente indirizzo:
(http://pst.giustizia.it/PST/it/pst_26_1.wp?previousPage=search_results&contentId=DOC411) il
Decreto SIA sulle modalità operative per la pubblicazione e il monitoraggio degli avvisi di vendita
(Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi
Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati, Sistemi informativi automatizzati per la
giustizia civile e processo telematico, Portale delle vendite – Modalità operative per la trasmissione
dei dati e informazioni minime pubblicate dai siti.
In merito ai costi della pubblicazione, lo stesso art. 161-quater disp. att. c.p.c. dispone che
quando la pubblicità riguarda beni immobili o beni mobili registrati, la pubblicazione non può
essere effettuata in mancanza della prova dell'avvenuto pagamento del contributo per la
pubblicazione, previsto dall'art. 18-bis d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, articolo inserito al
richiamato testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia
dall’art. 15 dello stesso d.l. 83/2015, conv. con mod. in l. 132/2015.
Il richiamato art. 18-bis, comma 1, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dispone che per la
pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche (di ciascun atto esecutivo per il quale la legge
dispone che sia data pubblica notizia) che riguarda beni immobili o mobili registrati69
:
è dovuto un contributo per la pubblicazione dell'importo di euro 10070
;
69
Importo che verrà adeguato ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Si segnala al riguardo che il comma 3 dell’art. 18-bis in parola ha
inoltre disposto che le entrate così derivanti vanno riassegnate allo stato di previsione della spesa del Ministero della
giustizia, per il funzionamento degli uffici giudiziari nonché per l'implementazione e lo sviluppo dei sistemi
informatizzati. 70
Per la pubblicazione relativa a beni diversi da detti beni, quindi, come esplicita anche l’art. 18-bis in parola, il
contributo per la pubblicazione non è dovuto.
Circa il contributo di 100 € cui si è accennato, varie voci critiche si sono levate all’indomani della conversione in legge
della riforma del 2015, evidenziando, tra l’altro, quanto segue: “considerato, a causa della terribile crisi economica, il
47
detto contributo è a carico del creditore procedente;
se la vendita è disposta in più lotti, il contributo è dovuto per ciascuno di essi;
il pagamento deve essere effettuato con le modalità previste dall'art. 4, comma 9, d.l. 29
dicembre 2009, n. 193, conv. con mod., in l. 22 febbraio 2010, n. 24, relativo alla
procedura tramite intermediari per consentire il pagamento, da parte dei privati, con sistemi
telematici di pagamento (ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi
di pagamento con moneta elettronica disponibili nei circuiti bancario e postale)71
;
quando la parte è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il contributo per la
pubblicazione è prenotato a debito.
Come si esporrà in seguito in tema di estinzione del processo esecutivo, a norma del nuovo art.
631-bis c.p.c., introdotto con la riforma del 2015, l’estinzione consegue anche a seguito
dell’omessa pubblicità sul portale delle vendite pubbliche: a norma infatti della nuova
disposizione di recente introdotta, il giudice dichiara l'estinzione del processo esecutivo se la
pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche di cui al nuovo art. 490 c.p.c. non è effettuata
nel termine stabilito dal giudice.
Ciò, però, se detta inadempienza dipende da causa imputabile al creditore pignorante (o al creditore
intervenuto munito di titolo esecutivo).
Rimandando, in merito ai connessi aspetti procedimentali, all’analisi che verrà svolta più avanti in
tema di estinzione del processo esecutivo in commento all’art. 631-bis c.p.c., occorre ricordare in
questa sede esclusivamente che quanto disposto da detta ultima norma non si applica nel caso in cui
la pubblicità sul portale delle vendite non sia stata effettuata perché i sistemi informatici del
dominio giustizia non sono funzionanti72
.
trend in forte crescita dei numeri delle esecuzioni immobiliari (nel 2012 – ultimo dato disponibile sul sito del Ministero
della Giustizia - i fascicoli sopravvenuti sono stati oltre ottantamila contro i sessantatremila del 2009), considerato il
numero dei procedimenti pendenti (che al 31 dicembre 2012 erano 255.567) e considerato, infine, che in ogni processo
esecutivo deve espletarsi almeno una vendita prima di giungere a conclusione (ma l'esperienza insegna che un tentativo
non è mai sufficiente) … millantando l'urgenza di tutta una serie di priorità compendiate nell'epigrafe del testo
normativo, il Governo, con la spregiudicatezza che oramai lo caratterizza e con la complice indifferenza dell'opinione
pubblica ed il colpevole silenzio dell'avvocatura, ha introdotto un nuovo balzello a spese dei creditori (ma, in
definitiva, di tutta la collettività) stabilendo il versamento di un contributo per la pubblicazione di ciascun avviso di
vendita nel portale delle vendite pubbliche che oggi è di “appena” 100 euro ma che sarà adeguato ogni tre anni con un
semplice decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia”. SILECI, Dl giustizia: dal Portale delle vendite spunta una
nuova “tassa”, in Guida al Diritto, 7.11.2015. 71
Art. 4, comma 9, d.l. 29 dicembre 2009, n. 193, conv. con mod., in l. 22 febbraio 2010, n. 24: “Per consentire il
pagamento, da parte dei privati, con sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate
o con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nei circuiti bancario e postale, del contributo
unificato, del diritto di copia, del diritto di certificato, delle spettanze degli ufficiali giudiziari relative ad attività di
notificazione ed esecuzione, delle somme per il recupero del patrocinio a spese dello Stato, delle spese processuali,
delle spese di mantenimento, delle pene pecuniarie, delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni
pecuniarie il Ministero della giustizia si avvale, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, di
intermediari abilitati che, ricevuto il versamento delle somme, ne effettuano il riversamento alla Tesoreria dello Stato,
registrando in apposito sistema informatico a disposizione dell'amministrazione i pagamenti eseguiti e la relativa
causale, la corrispondenza di ciascun pagamento, i capitoli e gli articoli d'entrata. Entro 60 giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, determina con proprio decreto, sentito il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, le
modalità tecniche per il riversamento, la rendicontazione e l'interconnessione dei sistemi di pagamento, nonché il
modello di convenzione che l'intermediario abilitato deve sottoscrivere per effettuare servizio. Il Ministero della
giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, stipula apposite convenzioni a seguito di procedura
di gara ad evidenza pubblica per la fornitura dei servizi e delle infrastrutture senza nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato. Le convenzioni di cui al presente articolo prevedono che gli oneri derivanti dall'allestimento e dal
funzionamento del sistema informatico sono a carico degli intermediari abilitati”. 72
Ciò a condizione che tale circostanza sia attestata a norma dell'art. 161-quater disp. att. c.p.c. il quale prevede,
appunto, che “il mancato funzionamento dei sistemi informatici è attestato dal responsabile dei sistemi informativi
automatizzati del Ministero della giustizia”.
48
5. Il nuovo atto di pignoramento
5.1. La nuova norma
Con la riforma del 2016 è stato, tra l’altro, novellato l’art. 492 c.p.c. in tema di forma del
pignoramento: nulla è stato cancellato rispetto al passato, ma solo aggiunto un ulteriore avviso che
dovrà aversi cura di inserire nel pignoramento.
La novella va applicata ai procedimenti di esecuzione forzata per espropriazione iniziati
successivamente all'entrata in vigore (3 luglio 2016) della legge di conversione del d.l. 59/2016.
Si riporta di seguito il nuovo testo dell’art. 492 c.p.c., con in neretto, in colore rosso, le modifiche
inserite nel 2015.
Il nuovo art. 492 c.p.c.
[ad opera dell’art. 4, d.l. 59/2016, conv., con mod., in l. n. 119/2016]
1. Salve le forme particolari previste nei capi seguenti, il pignoramento consiste in un'ingiunzione
che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla
garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano all'espropriazione e i frutti di
essi.
2. Il pignoramento deve altresì contenere l'invito rivolto al debitore ad effettuare presso la
cancelleria del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in
uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione con
l'avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il
domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la
cancelleria dello stesso giudice.
3. Il pignoramento deve anche contenere l'avvertimento che il debitore, ai sensi dell'articolo 495,
può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all'importo
dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e
delle spese, oltre che delle spese di esecuzione, sempre che, a pena di inammissibilità, sia da lui
depositata in cancelleria, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli
530, 552 e 569, la relativa istanza unitamente ad una somma non inferiore ad un quinto
dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori
intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere
data prova documentale. Il pignoramento deve contenere l'avvertimento che, a norma
dell'articolo 615, secondo comma, terzo periodo, l'opposizione e' inammissibile se e' proposta
dopo che e' stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, salvo
che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l'opponente dimostri di non aver potuto
proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile.
4. Quando per la soddisfazione del creditore procedente i beni assoggettati a pignoramento
appaiono insufficienti ovvero per essi appare manifesta la lunga durata della liquidazione
l'ufficiale giudiziario invita il debitore ad indicare ulteriori beni utilmente pignorabili, i luoghi in
cui si trovano ovvero le generalità dei terzi debitori, avvertendolo della sanzione prevista per
l'omessa o falsa dichiarazione.
49
Il nuovo avvertimento, che richiama il contenuto del nuovo art. 615, secondo comma, c.p.c., così
come novellato con la riforma del 2016 (cui si farà riferimento nel paragrafo dedicato), è imposto
dall’art. 4 comma 1 lett. a), d.l. 59/2016. Tuttavia, lo stesso art. 4, al comma 3, relativamente
all’entrata in vigore di detta novella, recita che “Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e l), si
applicano ai procedimenti di esecuzione forzata per espropriazione iniziati successivamente
all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”; pertanto, l'avvertimento
dovrà essere inserito solo per le procedure successive all'entrata in vigore della legge di
conversione (entrata in vigore il 3.7.2016, con pubblicazione in Gazzetta ufficiale il 2.7.2016).
5.2. Formula del nuovo pignoramento
Si propone di seguito la formula dell’atto di pignoramento immobiliare aggiornato al d.l. 59/2016
come convertito con la legge 119/201673
.
TRIBUNALE DI…………
ATTO PER PIGNORAMENTO IMMOBILIARE
………. , cod. fiscale ……………. , elettivamente domiciliato in ………. , alla via …………..ed
al n. ……………. e presso l'avv. …………….. che lo rappresenta e difende per procura in calce
all'atto di precetto (o a margine dello stesso)
PREMESSO
- di avere notificato in data …… atto di precetto con il quale ha intimato ……, residente in .. , alla
via .. ed al n. ….., di pagare la somma di € ………, oltre le spese successive e di cui è creditore in
forza di ……. ;
- che è inutilmente trascorso il termine di dieci giorni dalla notifica del suddetto precetto;
DICHIARA
di voler sottoporre a pignoramento l'immobile di proprietà di ….., sito in Comune di ……. , avente
rendita catastale di €….. e distinto presso l'Agenzia del Territorio di ….. , così come segue …… e
confinante con …….., unitamente a frutti, accessori e pertinenze dello stesso, nessuna esclusa
città e data
Avv……………………………….
VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILIARE
Ritenuto quanto sopra, io sottoscritto, dr. ……….. , Ufficiale giudiziario addetto al tribunale di
…………………..
INGIUNGO
73
Fonte: La Nuova Procedura Civile, 4, 2016.
50
a …., residente in … , alla via … ed al n. …. , c.f………..di astenersi da qualunque atto diretto a
sottrarre alla garanzia del credito, per cui si procede, l'immobile sopra descritto ed i frutti, accessori
e pertinenze di esso, come sopra indicate.
Si rivolge al debitore …. espresso
INVITO
ad effettuare presso la Cancelleria del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o
l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per
l'esecuzione e con avvertimento che, in mancanza o in caso di irreperibilità presso la residenza
dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno
effettuate presso la Cancelleria del medesimo giudice.
Si rivolge, altresì, espresso
AVVERTIMENTO
che ai sensi dell'articolo 495, puo' chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di
denaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del
capitale, degli interessi e delle spese, oltre che delle spese di esecuzione, sempre che, a pena di
inammissibilità, sia da lui depositata in cancelleria, prima che sia disposta la vendita o
l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, la relativa istanza unitamente ad una somma
non inferiore ad un quinto dell'importo del credito per cui e' stato eseguito il pignoramento e dei
crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati
di cui deve essere data prova documentale.
Inoltre, si avverte che, a norma dell'articolo 615, secondo comma, terzo periodo, l'opposizione
e' inammissibile se e' proposta dopo che e' stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma
degli articoli 530, 552 e 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che
l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non
imputabile.
A richiesta dell'avv…. , nella sua qualità di difensore di ……. , ho…..
NOTIFICATO
il presente atto a ….. , residente in …. alla via …ed al n. …..c.f…..come anche sopra generalizzato ,
lì recandomi e consegnando dello stesso copia conforme all'originale a mani di
…………………………….. .
Città e data
l'Ufficiale giudiziario
51
6. Le modifiche alla disciplina della ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare
A norma dell’art. 492-bis c.p.c., inserito dalla legge la L n. 162 del 2014 (d.l. 12 settembre 2014, n.
132, conv. con mod. in L. 10 novembre 2014, n. 162, c.d. legge di degiurisdizionalizzazione), il
creditore può proporre istanza al fine di essere autorizzato alla ricerca, con modalità
telematiche, dei beni da pignorare74
.
Il giudice può autorizzare detta ricerca75
, disponendo che l'ufficiale giudiziario acceda, mediante
collegamento telematico diretto, ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche
amministrazioni, per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose
e crediti da sottoporre ad esecuzione.
Terminate le operazioni, l'ufficiale giudiziario redige unico processo verbale (nel quale indica tutte
le banche dati interrogate e le relative risultanze) e procede poi a pignoramento munito del titolo
esecutivo e del precetto.
L’istanza in questione non può essere proposta prima che sia decorso il termine indicato nel
precetto e, in ogni caso, non prima che siano decorsi dieci giorni dalla notificazione di esso;
detta regola è stata inserita, al primo comma dell’art. 492-bis c.p.c., ad opera del d.l. n. 83 del 2015,
conv., con mod., in l. n. 132 del 2015, tramite l’esplicito richiamo all’art. 482 c.p.c.
Tuttavia, il legislatore del 2015 ha anche disposto, nell’ultima parte del comma primo in questione,
che, in caso di pericolo nel ritardo, la ricerca telematica può essere autorizzata prima della
notificazione del precetto. In tal caso, è fatto obbligo, a norma del secondo comma dell’art. 492-
bis c.p.c., così come novellato nel 2015, di consegnare o trasmettere il precetto all'ufficiale
giudiziario prima che si proceda al pignoramento.
La disciplina della ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare è completata da alcune
norme, anch’esse inserite nel 2014 (d.l. 12 settembre 2014, n. 132, conv. con mod. in L. 10
novembre 2014, n. 162, c.d. legge di degiurisdizionalizzazione), delle disposizioni per l’attuazione
del codice di rito. Si tratta, in particolare delle seguenti norme:
art. 155-ter, relativo alla partecipazione del creditore alla ricerca dei beni da pignorare con
modalità telematiche76
;
art. 155-quater, relativo alle modalità di accesso alle banche dati;
art. 155-quinquies, relativo all’accesso alle banche dati tramite i gestori: secondo la
disposizione normativa in parola, se le strutture tecnologiche necessarie a consentire
l'accesso diretto ex art. 492-bis c.p.c. non sono funzionanti, il creditore può ottenere
l’autorizzazione ad ottenere dai gestori delle banche dati le informazioni nelle stesse
contenute;
74
L’istanza va proposta al presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o
la sede. L'istanza deve contenere l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria ed il numero di fax del
difensore nonché dell'indirizzo di posta elettronica certificata (ciò ai fini dell'art. 547 c.p.c. il quale, rubricato
“dichiarazione del terzo” dispone quanto segue: “1. Con dichiarazione a mezzo raccomandata inviata al creditore
procedente o trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata, il terzo, personalmente o a mezzo di procuratore
speciale o del difensore munito di procura speciale, deve specificare di quali cose o di quali somme è debitore o si
trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna. 2. Deve altresì specificare i sequestri
precedentemente eseguiti presso di lui e le cessioni che gli sono state notificate o che ha accettato. 3. Il creditore
pignorante deve chiamare nel processo il sequestrante nel termine perentorio fissato dal giudice”). 75
Previa verifica del diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata. 76
A norma dell’art. 155 ter disp. att. c.p.c., per la partecipazione del creditore alla ricerca dei beni da pignorare si segue
il disposto di cui all’art. 165 disp. att. c.p.c., secondo cui, all'atto della richiesta del pignoramento, il creditore può
dichiarare che intende partecipare personalmente alle operazioni. In tal caso, l'ufficiale giudiziario deve comunicare la
data e l'ora dell'accesso, da effettuare entro quindici giorni, con un preavviso di tre giorni, riducibile nei casi di urgenza;
il creditore, a sue spese, può partecipare alle operazioni di pignoramento (eseguite a norma degli artt. 513 e 518 c.p.c.),
con l'assistenza o a mezzo di difensore e di esperto o di uno di essi).
52
art. 155-quinquies, concernente ulteriori casi di applicazione delle disposizioni per la
ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare.
6.1. Le nuove norme
Si riporta di seguito il nuovo testo dell’art. 492-bis. c.p.c. e degli artt. 155-quater e 155-quinquies
disp. att. c.p.c., con in neretto le modifiche inserite nel 2015 e in rosso le modifiche inserire all’art.
155-sexies disp. att. c.p.c. con la riforma del 2016.
Il nuovo art. 492-bis c.p.c.
[ad opera dell’art. 13, comma 1, lett. ff), d.l. 83/2015, conv., con mod., in l. n. 132/2015]
1. Su istanza del creditore procedente, il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la
residenza, il domicilio, la dimora o la sede, verificato il diritto della parte istante a procedere ad
esecuzione forzata, autorizza la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare. L'istanza
deve contenere l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria ed il numero di fax del
difensore nonché, ai fini dell'articolo 547, dell'indirizzo di posta elettronica certificata. L'istanza
non può essere proposta prima che sia decorso il termine di cui all'articolo 482. Se vi è pericolo
nel ritardo, il presidente del tribunale autorizza la ricerca telematica dei beni da pignorare prima
della notificazione del precetto.
2. Fermo quanto previsto dalle disposizioni in materia di accesso ai dati e alle informazioni degli
archivi automatizzati del Centro elaborazione dati istituito presso il Ministero dell'interno ai sensi
dell'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, con l'autorizzazione di cui al primo comma il
presidente del tribunale o un giudice da lui delegato dispone che l'ufficiale giudiziario acceda
mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche
amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere e, in particolare, nell'anagrafe tributaria,
compreso l'archivio dei rapporti finanziari, nel pubblico registro automobilistico e in quelle degli
enti previdenziali, per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e
crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore
con istituti di credito e datori di lavoro o committenti. Terminate le operazioni l'ufficiale
giudiziario redige un unico processo verbale nel quale indica tutte le banche dati interrogate e le
relative risultanze. L'ufficiale giudiziario procede a pignoramento munito del titolo esecutivo e
del precetto, anche acquisendone copia dal fascicolo informatico. Nel caso di cui al primo
comma, quarto periodo, il precetto è consegnato o trasmesso all'ufficiale giudiziario prima che
si proceda al pignoramento.
3. Se l'accesso ha consentito di individuare cose che si trovano in luoghi appartenenti al debitore
compresi nel territorio di competenza dell'ufficiale giudiziario, quest'ultimo accede agli stessi per
provvedere d'ufficio agli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520. Se i luoghi non sono
compresi nel territorio di competenza di cui al periodo precedente, copia autentica del verbale è
rilasciata al creditore che, entro quindici giorni dal rilascio a pena d'inefficacia della richiesta, la
presenta, unitamente all'istanza per gli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520, all'ufficiale
giudiziario territorialmente competente.
4. L'ufficiale giudiziario, quando non rinviene una cosa individuata mediante l'accesso nelle
banche dati di cui al secondo comma, intima al debitore di indicare entro quindici giorni il luogo
in cui si trova, avvertendolo che l'omessa o la falsa comunicazione è punita a norma dell'articolo
53
388, sesto comma, del codice penale.
5. Se l'accesso ha consentito di individuare crediti del debitore o cose di quest'ultimo che sono
nella disponibilità di terzi, l'ufficiale giudiziario notifica d'ufficio, ove possibile a norma
dell'articolo 149-bis o a mezzo telefax, al debitore e al terzo il verbale, che dovrà anche contenere
l'indicazione del credito per cui si procede, del titolo esecutivo e del precetto, dell'indirizzo di
posta elettronica certificata di cui al primo comma, del luogo in cui il creditore ha eletto domicilio
o ha dichiarato di essere residente, dell'ingiunzione, dell'invito e dell'avvertimento al debitore di
cui all'articolo 492, primo, secondo e terzo comma, nonché l'intimazione al terzo di non disporre
delle cose o delle somme dovute, nei limiti di cui all'articolo 546. Il verbale di cui al presente
comma è notificato al terzo per estratto, contenente esclusivamente i dati a quest'ultimo riferibili.
6. Quando l'accesso ha consentito di individuare più crediti del debitore o più cose di quest'ultimo
che sono nella disponibilità di terzi l'ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal
creditore.
7. Quando l'accesso ha consentito di individuare sia cose di cui al terzo comma che crediti o cose
di cui al quinto comma, l'ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore.
Il nuovo art. 155-quater disp. att. c.p.c.
[ad opera dell’art. 14, comma 1, lett. 0a), d.l. 83/2015, conv., con mod., in l. n. 132/2015]
1. Le pubbliche amministrazioni che gestiscono banche dati contenenti informazioni utili ai fini
della ricerca di cui all'articolo 492-bis del codice mettono a disposizione degli ufficiali giudiziari
gli accessi, con le modalità di cui all'articolo 58 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, e successive modificazioni, su richiesta del Ministero della giustizia. Sino a quando
non sono definiti dall'Agenzia per l'Italia digitale gli standard di comunicazione e le regole
tecniche di cui al comma 2 del predetto articolo 58 e, in ogni caso, quando l'amministrazione
che gestisce la banca dati o il Ministero della giustizia non dispongono dei sistemi informatici
per la cooperazione applicativa di cui all'articolo 72, comma 1, lettera e), del medesimo codice di
cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, l'accesso è consentito previa stipulazione, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, di una convenzione finalizzata alla fruibilità informatica
dei dati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Il Ministero della giustizia
pubblica sul portale dei servizi telematici l'elenco delle banche dati per le quali è operativo
l'accesso da parte dell'ufficiale giudiziario per le finalità di cui all'articolo 492-bis del codice.
2. Il Ministro della giustizia può procedere al trattamento dei dati acquisiti senza provvedere
all'informativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3. È istituito, presso ogni ufficio notifiche, esecuzioni e protesti, il registro cronologico denominato
"Modello ricerca beni", conforme al modello adottato con il decreto del Ministro della giustizia di
cui al primo comma.
4. L'accesso da parte dell'ufficiale giudiziario alle banche dati di cui all'articolo 492-bis del codice
e a quelle individuate con il decreto di cui al primo comma è gratuito. La disposizione di cui al
periodo precedente si applica anche all'accesso effettuato a norma dell'articolo155-quinquies di
queste disposizioni.
54
Il nuovo art. 155-quinquies disp. att. c.p.c.
[ad opera dell’art. 14, comma 1, lett. a), d.l. 83/2015, conv., con mod., in l. n. 132/2015]
1. Quando le strutture tecnologiche, necessarie a consentire l'accesso diretto da parte dell'ufficiale
giudiziario alle banche dati di cui all'articolo 492-bis del codice e a quelle individuate con il
decreto di cui all'articolo 155-quater, primo comma, non sono funzionanti, il creditore procedente,
previa autorizzazione a norma dell'articolo 492-bis, primo comma, del codice, può ottenere dai
gestori delle banche dati previste dal predetto articolo e dall'articolo 155-quater di queste
disposizioni le informazioni nelle stesse contenute.
2. La disposizione di cui al primo comma si applica, limitatamente a ciascuna delle banche dati
comprese nell'anagrafe tributaria, ivi incluso l'archivio dei rapporti finanziari, nonche' a quelle
degli enti previdenziali, sino all'inserimento di ognuna di esse nell'elenco di cui all'articolo 155-
quater, primo comma.
Il nuovo art. 155-sexies disp. att. c.p.c.
[ad opera dell’art. 5, d.l. 59/2016, conv., con mod., in l. n. 119/2016]
Le disposizioni in materia di ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare si applicano
anche per l'esecuzione del sequestro conservativo e per la ricostruzione dell'attivo e del passivo
nell'ambito di procedure concorsuali di procedimenti in materia di famiglia e di quelli relativi alla
gestione di patrimoni altrui. Ai fini del recupero o della cessione dei crediti, il curatore, il
commissario e il liquidatore giudiziale possono avvalersi delle medesime disposizioni anche per
accedere ai dati relativi ai soggetti nei cui confronti la procedura ha ragioni di credito, anche in
mancanza di titolo esecutivo nei loro confronti. Quando di tali disposizioni ci si avvale
nell'ambito di procedure concorsuali e di procedimenti in materia di famiglia, l'autorizzazione
spetta al giudice del procedimento.
55
6.2. Schema dell’iter procedimentale
Due quindi sono le vie per poter accedere alla ricerca con modalità telematiche dei beni da
pignorare:
ACCESSO DIRETTO DELL’UFFICIALE GIUDIZIARIO
l’art. 492-bis c.p.c. disciplina l’autorizzazione per l’accesso dell'ufficiale giudiziario mediante
collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pp.aa.
ACCESSO TRAMITE I GESTORI
secondo l’art. 155-quinques disp. att. c.p.c., se le strutture tecnologiche necessarie a consentire
l'accesso diretto ex art. 492-bis c.p.c. non sono funzionanti, il creditore può ottenere
l’autorizzazione ad ottenere dai gestori delle banche dati le informazioni nelle stesse contenute
Si propone di seguito l’iter processuale concernente la ricerca con modalità telematiche dei beni da
pignorare.
56
ITER PROCEDURALE
creditore
ISTANZA PER LA RICERCA
TELEMATICA DEI BENI DA PIGNORARE
COMPETENZA:
presidente del tribunale del luogo in
cui il debitore ha la residenza, il
domicilio, la dimora o la sede
CONTENUTO DELL’ISTANZA:
indicazione dell'indirizzo di posta
elettronica ordinaria del difensore;
il numero di fax del difensore;
indirizzo PEC del difensore ai fini
dell'art. 547 c.p.c..
TERMINI:
L'istanza non può essere proposta
prima che sia decorso il termine
indicato nel precetto e, in ogni caso,
non prima che siano decorsi 10 gg.
dalla sua notificazione (art. 482
c.p.c.).
In caso di pericolo nel ritardo, la
ricerca telematica può essere
autorizzata prima della notificazione
del precetto (occorre consegnare o
trasmettere il precetto all'ufficiale
giudiziario prima che si proceda al
pignoramento).
57
AUTORIZZAZIONE
Del presidente del tribunale o di un giudice da lui delegato
c.d. autorizzazione all’accesso
mediante collegamento diretto
CONTENUTO
DELL’AUTORIZZAZIONE
Dispone che l'ufficiale giudiziario acceda
mediante collegamento telematico diretto ai
dati contenuti nelle banche dati delle pp.aa.
UFFICIALE GIUDIZIARIO:
acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di
cose e crediti da sottoporre ad esecuzione;
redige il processo verbale;
procede al pignoramento munito del titolo esecutivo e del precetto.
Per la partecipazione del creditore alla ricerca dei
beni da pignorare si veda l’art. 165 disp. att. c.p.c.
58
6.3. Approfondimento
La riforma del 2015 ha innanzitutto novellato l’art. 492-bis c.p.c., aggiungendo la precisazione per
cui l'istanza per ottenere l’autorizzazione alla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare
non può essere proposta prima che sia decorso il termine di cui all'art. 482 c.p.c., il quale,
come noti, dispone che non si può iniziare l'esecuzione forzata prima che sia decorso il termine
indicato nel precetto e in ogni caso non prima che siano decorsi dieci giorni dalla notificazione di
Se ha individuato cose in luoghi appartenenti al debitore compresi nel territorio di sua
competenza:
si applicano gli art. 517, 518 e 520 c.p.c., altrimenti rilascia al creditore copia autentica del verbale che,
entro 15 gg. (a pena d'inefficacia della richiesta), la presenta, unitamente all'istanza per gli adempimenti
di cui agli art. 517, 518 e 520 c.p.c., all'ufficiale giudiziario territorialmente competente.
Se non rinviene una cosa individuata mediante l'accesso nelle banche dati:
intima al debitore di indicare entro 15 gg. il luogo in cui si trova (cfr. art. 388, comma 6, c.p.).
Se ha individuato crediti o cose nella disponibilità di terzi:
esegue la notifica ex art. 492-bis, comma 5, c.p.c.
Se ha individuato più crediti del debitore o più cose di quest'ultimo che sono nella disponibilità di
terzi, o se ha individuato sia cose che si trovano in luoghi appartenenti al debitore compresi nel
territorio di sua competenza, che crediti o cose nella disponibilità di terzi:
comunica al creditore le banche dati interrogate e le informazioni dalle stesse risultanti a mezzo telefax
o posta elettronica anche non certificata: il creditore entro 10 gg. gli indica i beni da sottoporre ad
esecuzione (in mancanza la richiesta di pignoramento perde efficacia);
La disciplina della ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare si applic anche per
l'esecuzione del sequestro conservativo e per la ricostruzione dell'attivo e del passivo
nell'ambito di procedure concorsuali di procedimenti in materia di famiglia e di quelli relativi
alla gestione di patrimoni altrui; in tal caso (art. 155-sexies disp. att. c.p.c.):
ai fini del recupero o della cessione dei crediti, il curatore, il commissario e il liquidatore giudiziale
possono avvalersi delle medesime disposizioni anche per accedere ai dati relativi ai soggetti nei cui
confronti la procedura ha ragioni di credito, anche in mancanza di titolo esecutivo nei loro confronti
(quando di tali disposizioni ci si avvale nell'ambito di procedure concorsuali e di procedimenti in
materia di famiglia, l'autorizzazione spetta al giudice del procedimento).
59
esso (la norma da ultimo citata prosegue tuttavia precisando che il presidente del tribunale
competente per l'esecuzione o un giudice da lui delegato, se vi è pericolo nel ritardo, può
autorizzare l'esecuzione immediata, con cauzione o senza. L'autorizzazione è data con decreto
scritto in calce al precetto e trascritto a cura dell'ufficiale giudiziario nella copia da notificarsi). Alla
luce del richiamo all’art. 482 c.p.c., pertanto, va confermato che la notifica del precetto è
condizione per poter precedere alla ricerca77
. L'ufficiale giudiziario procede poi al pignoramento
munito del titolo esecutivo e del precetto, anche acquisendone copia dal fascicolo informatico.
Con la riforma del 2015 è stata però prevista la possibilità, se vi è pericolo nel ritardo, che il
presidente del tribunale autorizzi la ricerca telematica dei beni da pignorare prima della
notificazione del precetto. In tal caso il precetto è consegnato o trasmesso all'ufficiale giudiziario
prima che si proceda al pignoramento.
Con la riforma del 2015 è stato, poi, novellato il primo comma dell’art. 155-quater disp. att.
c.p.c., il quale, come accennato, relativo alle modalità di accesso alle banche dati, disponeva, tra
l’altro, che con decreto ministeriale (decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentito il Garante per la protezione dei
dati personali), dovevano individuarsi:
i casi, i limiti e le modalità di esercizio della facoltà di accesso alle banche dati in
questione;
le modalità di trattamento e conservazione dei dati e le cautele a tutela della riservatezza
dei debitori;
le ulteriori banche dati delle pubbliche amministrazioni (o alle quali le stesse potevano
accedere), che l'ufficiale giudiziario può interrogare tramite collegamento telematico diretto
o mediante richiesta al titolare dei dati.
Il ministero non ha provveduto in tal senso.
Così, in mancanza dei decreti attuativi, si era posta in giurisprudenza la questione se
l’autorizzazione all’accesso alle banche dati tramite i gestori (ex art. 155-quinquies disp. att.
c.p.c.) poteva essere concessa o meno.
Si segnalano al riguardo due contrapposti orientamenti.
Secondo l’orientamento negativo, in assenza decreti attuativi, non sarebbe possibile procedere alla
ricerca telematica dei beni del debitore per l’ipotesi (di cui all’art. 155-quinquies) in cui sia il
creditore autorizzato a rivolgersi ai gestori delle banche dati. In senso contrario, non si
comprenderebbe a che fine siano stati previsti i decreti attuativi, se non – appunto – per modulare la
concreta operatività della richiesta di informative telematiche78
.
Secondo, invece, l’orientamento positivo, di poco successivo, nessun decreto attuativo deve essere
emanato per l’ipotesi in cui sia il creditore autorizzato a rivolgersi ai gestori delle banche dati. In tal
caso, infatti, l’autorizzazione non prevede un accesso diretto alle banche dati da parte del creditore,
ma unicamente consente di richiedere ai gestori delle banche dati stesse le informazioni relative al
debitore, così che le relative interrogazioni sono effettuate dai gestori medesimi79
.
Tale orientamento, quindi, solleva sostanzialmente l’ulteriore questione relativa al fatto se, in
mancanza dei decreti attuativi, l’autorizzazione all’accesso diretto alle banche dati (ex art.
492-bis c.p.c.) poteva essere concessa o meno.
Secondo l’orientamento da ultimo citato, per quanto visto, i decreti ministeriali sono necessari a
regolamentare proprio le modalità d’accesso alle banche dati da parte degli Ufficiali Giudiziari e
77
Sul punto è stato peraltro osservato che dovrebbe ritenersi che l’istanza di autorizzazione valga a sospendere il
termine di efficacia del precetto di cui all’art. 481 c.p.c. MICALI, La ricerca con modalità telematiche dei beni da
pignorare, in Giurisprudenza italiana, luglio, 2015, 1768. Si osserva altresì che non andrebbe escluso che la ricerca
telematica possa essere richiesta dal creditore che abbia ‘‘già proceduto’’ a un primo pignoramento, risultato
insufficiente. 78
Tribunale di Novara, ordinanza del 29.1.2015, in La Nuova Procedura Civile, 2015. 79
Tribunale di Mantova, ordinanza del 17.3.2015., in La Nuova Procedura Civile, 2015.
60
non, invece, il caso in cui il creditore venga autorizzato a rivolgersi direttamente ai gestori delle
banche dati stesse80
. Così si è affermato che la regolazione delle modalità d’accesso alle banche dati
a cui si riferisce l’art. 155 quater disp. att. c.p.c. da attuarsi con decreto del Ministro della giustizia,
di concerto con il Ministro dell’interno e con il Ministro dell’economia e delle finanze e sentito il
Garante per la protezione dei dati personali, non può che riferirsi all’accesso degli Ufficiali
Giudiziari, che necessariamente sarà da regolamentare nelle modalità per contemperare il diritto dei
creditori a conoscere i beni aggredibili dei debitori e il diritto di tutti alla riservatezza dei dati e al
rispetto di precise regole per la loro conservazione; viceversa, nessun decreto attuativo deve essere
emanato per l’ipotesi in cui sia il creditore autorizzato a rivolgersi ai gestori delle banche dati
indicate dall’art. 492 bis c.p.c., atteso che in tal caso l’autorizzazione non prevede un accesso diretto
alle banche dati da parte del creditore, ma unicamente consente di richiedere ed ottenere dai gestori
delle stesse le informazioni relative al debitore ivi conservate, così che le relative interrogazioni
sono effettuate dai gestori medesimi81
. È stato altresì precisato che non risultando ancora pubblicato
nel portale dei servizi telematici del ministero della giustizia alcun elenco di banche date ai sensi
dell'art. 155 quater comma 1 disp. att. c.p.c. per le quali sia operativo l'accesso da parte dell'ufficiale
giudiziario, il creditore può chiedere al presidente del tribunale l'autorizzazione ad ottenere
direttamente dai gestori delle banche dati le informazioni nelle stesse contenute82
: in base al
combinato disposto degli art. 492 bis c.p.c., 155 quater e 155 quinquies comma 1 disp. att. c.p.c.,
infatti, chiosa un’altra pronuncia83
, risulta che - fino all'entrata in vigore del decreto del ministro
della giustizia - gli ufficiali giudiziari non sono tenuti e non sono in grado di accedere alle banche
dati indicate nel comma 2 del citato art. 492 bis c.p.c. Difatti, l'espressione “quando le strutture
tecnologiche (…) non sono funzionanti” di cui all'art. 155 quinquies disp. att. c.p.c. attesa la sua
generica formulazione, deve essere interpretata estensivamente in modo da ricomprendervi tutti i
casi di non funzionamento delle strutture tecnologiche derivante non solo da motivi tecnici ma
anche da motivi giuridici, ivi compresa l'omessa emanazione dei decreti di attuazione84
. Nello
stesso senso, in un caso in cui il creditore è stato autorizzato dal Giudice ad ottenere dai gestori
delle banche dati di cui all’art. 492 bis c.p.c. le informazioni rilevanti per l’individuazione di cose e
crediti del debitore da sottoporre ad esecuzione forzata, si è detto che il tenore della disposizione in
questione “evoca tutti i casi di non funzionamento delle strutture, derivante non solo da motivi
tecnici, ma anche dalla mancanza dell’accesso diretto o della convenzione di cui all’art. 155 quater
c.p.c.”85
.
Ciò posto, il nuovo primo comma dell’art. 155-quater disp. att. c.p.c., dispone oggi, così come
novellato in seguito alla riforma del 2015, che:
le pubbliche amministrazioni che gestiscono banche dati contenenti informazioni utili ai
fini della ricerca di cui all'art. 492-bis c.p.c. mettono a disposizione degli ufficiali
giudiziari gli accessi, su richiesta del Ministero della giustizia (sul punto la norma in
questione fa esplicito riferimento alle modalità di cui all'art. 58 del codice
dell’amministrazione digitale di cui al d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, relativo alle modalità di
trasferimento di un dato da un sistema informativo ad un altro, alla modalità della fruibilità
del dato ed alla cooperazione applicativa tra pp.aa.);
80
Ancora, Tribunale di Mantova, ordinanza del 17.3.2015, in La Nuova Procedura Civile, 2015. Tuttavia, altra
giurisprudenza, di poco successiva, ha affermato che su istanza di parte ex art. 492 bis c.p.c., è possibile disporre che
l'ufficiale giudiziario acceda mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle
pubbliche amministrazioni, per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da
sottoporre ad esecuzione. Tribunale di Napoli, ordinanza del 2.4.2015, in La Nuova Procedura Civile, 2015. 81
Tribunale di Mantova, sentenza del 3.2.2015, in La Nuova Procedura Civile, 2015. 82
Tribunale di Padova, 23.1.2015, in Dejure 2015. 83
Tribunale di Alessandria, 30.6.2015, in Dejure 2015. Nello stesso senso Tribunale di Firenze, 3.6. 2015. 84
Tribunale di Avellino, 6.06.2015, in Dejure 2015. 85
Tribunale di Palermo, 1.11.2015.
61
sino a quando non sono definiti dall'Agenzia per l'Italia digitale gli standard di
comunicazione e le regole tecniche di cui al comma 2 del predetto art. 5886
(e, in ogni caso,
quando l'amministrazione che gestisce la banca dati o il Ministero della giustizia non
dispongono dei sistemi informatici per la cooperazione applicativa di cui all'art. 72, comma
1, lett. e), del medesimo codice dell’amministrazione digitale), l'accesso è consentito
previa stipulazione di una convenzione finalizzata alla fruibilità informatica dei dati (sentito il Garante per la protezione dei dati personali); il Ministero della giustizia pubblica
sul portale dei servizi telematici l'elenco delle banche dati per le quali è operativo
l'accesso da parte dell'ufficiale giudiziario per le finalità di cui all'art. 492-bis c.p.c.
Alla luce di quanto sin qui osservato, appare quindi preferibile oggi ritenere che, quanto
all’accesso tramite i gestori di cui all’art. 155-quinquies disp. att. c.p.c., il creditore (nel caso,
come viso, in cui le strutture tecnologiche necessarie a consentire l'accesso diretto ex art. 492-bis
c.p.c. non siano funzionanti) può ottenere l’autorizzazione ad ottenere dai gestori delle banche dati
le informazioni nelle stesse contenute, a tal fine non rilevando la norma di cui al nuovo art. 155-
quater disp. att. c.p.c.; quanto, invece, alla modalità ordinaria di ricerca con modalità telematiche
dei beni da pignorare, ovvero l’accesso diretto dell’ufficiale giudiziario di cui all’art. 492-bis
c.p.c. (mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pp.aa.),
occorre fare riferimento, in attesa che siano definiti dall'Agenzia per l'Italia digitale gli standard di
comunicazione e le regole tecniche necessarie, alla convenzione da stipularsi a norma dell’art. 155-
quater, comma 2, disp. att. c.p.c. ed all'elenco delle banche dati per le quali è operativo l'accesso da
parte dell'ufficiale giudiziario da pubblicarsi sul portale dei servizi telematici del Ministero della
giustizia.
A ciò, va però ancora aggiunto quanto disposto dal comma secondo dell’art. 155-quinques c.p.c.,
inserito con la riforma del 2015, a norma del quale la possibilità di cui al primo comma del
medesimo art. 155-quinques disp. att. c.p.c. relativo alla possibilità per il creditore di chiedere
l’autorizzazione al giudice ad ottenere dai gestori delle banche dati le informazioni nelle stesse
contenute si applica, limitatamente a ciascuna delle banche dati comprese nell'anagrafe tributaria,
ivi incluso l'archivio dei rapporti finanziari, nonché a quelle degli enti previdenziali, sino
all'inserimento di ognuna di esse nell'elenco di cui all'articolo 155-quater, primo comma.
Si segnala che giurisprudenza di merito successiva alla conversione in legge della riforma del 2015
(d.l. 83/2015, conv., con mod., in l. 135/2015) ha affermato che l’istanza volta ad ottenere
l’autorizzazione all’accesso alle banche dati indicate nell’articolo 492-bis può essere ora accolta
anche in caso di non funzionamento delle strutture tecnologiche necessarie a consentire l’accesso
diretto da parte dell’ufficiale giudiziario alle banche dati contemplate in tale norma e a quelle
individuate con il decreto di cui all’articolo 155-quater, primo comma, delle disposizioni
d’attuazione87
.
Quanto all’entrata in vigore della disciplina in questione si osservi, in via generale che l’istanza
volta ad ottenere l’autorizzazione all’accesso diretto da parte degli ufficiali giudiziari alle banche
dati indicate nel secondo comma dell'articolo 492-bis può essere svolta solo in procedimenti
esecutivi iniziati dopo l’11 dicembre 2014. Si ritiene vada a tal fine fatto riferimento alla notifica
del pignoramento, che ex art. 491 c.p.c. segna l’inizio della procedura esecutiva88
.
86
Il quale dispone quanto segue: “Le pubbliche amministrazioni comunicano tra loro attraverso la messa a
disposizione a titolo gratuito degli accessi alle proprie basi di dati alle altre amministrazioni mediante la cooperazione
applicativa di cui all'articolo 72, comma 1, lettera e). L'Agenzia per l'Italia digitale, sentiti il Garante per la protezione
dei dati personali e le amministrazioni interessate alla comunicazione telematica, ivi incluso il Ministero della
giustizia, definisce entro novanta giorni gli standard di comunicazione e le regole tecniche a cui le pubbliche
amministrazioni devono conformarsi”. 87
Tribunale di Milano, sentenza del 28.9.2015, in La Nuova Procedura Civile, 2015. 88
Tribunale di Novara, ordinanza del 29.1.2015, in La Nuova Procedura Civile, 2015.
62
Quanto poi all’ammissibilità dei poteri esplorativi nell’ambito della ricerca temelatica dei beni
del debitore si ricorda che, secondo costante giurisprudenza, è elemento essenziale per la stessa
funzionalità del processo esecutivo che il bene sia compiutamente e con certezza identificato fin dal
pignoramento, al fine di garantirne la successiva circolazione - che si fonda sulla sua descrizione
come operata appunto con l'atto iniziale della procedura espropriativa - come connaturata alle
finalità del processo esecutivo. Ciò posto, vanno ritenuti ammessi, secondo la giurisprudenza di
legittimità, poteri esplorativi solamente nella fase di individuazione dell'oggetto delle future
espropriazioni, ai sensi dei commi quarto e seguenti dell'art. 492 c.p.c. , e, ora dell'art. 492 bis c.p.c.
(e dell'art. 155 bis disp. att. c.p.c. e ss., tutti come introdotti dal D.L. 12 settembre 2014, n. 132 ,
conv. con modif. in L. 10 novembre 2014, n. 162 ) - nel processo esecutivo già iniziato89
.
La riforma del 2016 ha aggiunto a quanto previsto nel 2015 esclusivamente la previsione, contenuta
nella seconda parte dell’art. 155-sexies disp. att. c.p.c. (dedicato agli ulteriori casi di applicazione
delle disposizioni per la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare) e che non pare
destare seri dubbi interpretativi, secondo cui lo strumento della ricerca con modalità telematiche
dei beni (così come disciplinato nel 2015) può essere applicata ai fini del recupero o della
cessione dei crediti, dal curatore, dal commissario e dal liquidatore giudiziale: lo strumento di
cui agli artt. 492-bis c.p.c. e 1555-bis e ss. disp. att. c.p.c. puù quindi da tali soggetti essere usata per
accedere ai dati relativi ai soggetti nei cui confronti la procedura ha ragioni di credito; ciò, precisa
l’art. 155-sexies disp. att. c.p.c., così come novellato nel 2016, anche in mancanza di titolo
esecutivo nei loro confronti. La competenza alla relativa autorizzazione, precisa ancora il legislatore
del 2016, quando ci si trova nell'ambito di procedure concorsuali e di procedimenti in materia di
famiglia, spetta al giudice del procedimento.
89
Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 3.04.2015, n. 6833, in La Nuova Procedura Civile, 2015.
63
7. Le altre modifiche alla disciplina dell’esecuzione forzata in generale
7.1. Premessa
Il pignoramento, come noto, è l’inizio del procedimento avente per oggetto l’espropriazione
forzata e consiste, a norma dell’art. 491 c.p.c., in un’ingiunzione che l’ufficiale giudiziario fa al
debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito, esattamente
indicando i beni che si assoggettano all’espropriazione. È l’atto con quale si assoggetta il bene
all’azione esecutiva. La sua funzione, infatti, è quella di concretizzare la responsabilità
patrimoniale generica del debitore prevista dall'art. 2740 c.c., individuando il bene da aggredire e
imponendogli un vincolo di destinazione al soddisfacimento del creditore90
.
La riforma del 2015 ha novellato, quanto alla disciplina dell’esecuzione forzata in generale, in
particolare le seguenti tematiche:
conversione del pignoramento;
termini per la cessazione dell'efficacia del pignoramento.
La riforma del 2016 ha invece agito sulla disciplina dei modi della vendita forzata.
Si riportano di seguito le nuove discipline, unitamente alle modifiche apportate alle disposizioni
per l'attuazione del codice di procedura civile relativamente alla disciplina dell’esecuzione
forzata in generale.
7.2. La conversione rateale del pignoramento
La conversione del pignoramento consiste nella possibilità per il debitore, prima che sia disposta
la vendita o l'assegnazione, di chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma
di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all'importo dovuto al creditore pignorante e ai
creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese. La conversione del
pignoramento, quindi, opera una modificazione dell'oggetto dello stesso91
.
La disciplina dell’istituto in questione è fornita dall’art. 495 c.p.c., sul quale ha inciso la riforma
del 2015, modificandone il comma quarto e il comma sesto.
Il nuovo art. 495 c.p.c.
[ad opera dell’art. 13, comma 1, lett. c), d.l. 83/2015, conv., con mod., in l. n. 132/2015]
1. Prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, il
debitore puo' chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari, oltre
alle spese di esecuzione, all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti,
comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese.
2. Unitamente all'istanza deve essere depositata in cancelleria, a pena di inammissibilita', una
somma non inferiore ad un quinto dell'importo del credito per cui e' stato eseguito il pignoramento
e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti
effettuati di cui deve essere data prova documentale. La somma e' depositata dal cancelliere
90
VIOLA, Diritto processuale civile, Manuale con Schemi, Modelli, Sintesi, Cedam, Padova, 2013, p. 610. 91
VIOLA, Diritto processuale civile, cit., p. 617.
64
presso un istituto di credito indicato dal giudice.
3. La somma da sostituire al bene pignorato e' determinata con ordinanza dal giudice
dell'esecuzione, sentite le parti in udienza non oltre trenta giorni dal deposito dell'istanza di
conversione.
4. Quando le cose pignorate siano costituite da beni immobili o cose mobili, il giudice con la
stessa ordinanza può disporre, se ricorrono giustificati motivi, che il debitore versi con
rateizzazioni mensili entro il termine massimo di trentasei mesi la somma determinata a norma
del terzo comma, maggiorata degli interessi scalari al tasso convenzionale pattuito ovvero, in
difetto, al tasso legale. Ogni sei mesi il giudice provvede, a norma dell'articolo 510, al
pagamento al creditore pignorante o alla distribuzione tra i creditori delle somme versate dal
debitore.
5. Qualora il debitore ometta il versamento dell'importo determinato dal giudice ai sensi del terzo
comma, ovvero ometta o ritardi di oltre 15 giorni il versamento anche di una sola delle rate
previste nel quarto comma, le somme versate formano parte dei beni pignorati. Il giudice
dell'esecuzione, su richiesta del creditore procedente o creditore intervenuto munito di titolo
esecutivo, dispone senza indugio la vendita di questi ultimi.
6. Con l'ordinanza che ammette la sostituzione, il giudice, quando le cose pignorate siano
costituite da beni immobili o cose mobili, dispone che le cose pignorate siano liberate da
pignoramento con il versamento dell'intera somma.
7. L'istanza puo' essere avanzata una sola volta a pena di inammissibilita'.
La novità introdotta dal d.l. 83/2015 alla disciplina della conversione del pignoramento incide,
innanzitutto, sulla possibilità per il giudice di disporre che il debitore versi la somma per la
conversione del pignoramento, invece che in un’unica soluzione, a rate.
In particolare:
le rateizzazione mensili devono essere ricomprese nel termine massimo di trentasei mesi,
e non più di diciotto;
la rateizzazione è possibile non solo qualora le cose pignorate siano costituite da beni
immobili, ma anche se di tratta di cose mobili.
Come noto, i beni si distinguono in mobili ed immobili, con la conseguenza che quanto disposto dal
legislatore del 2015 con riferimento alla perimetrazione applicativa della possibilità di rateizzare la
liquidazione della somma necessaria alla conversione del pignoramento di cui al nuovo terzo
comma dell’art. 495 c.p.c. (“Quando le cose pignorate siano costituite da beni immobili o cose
mobili …”) sembrerebbe voler dire che detta possibilità è sempre ammessa.
Tuttavia, tale interpretazione non appare condivisibile, apparendo preferibile ricercare il motivo per
cui il legislatore ha esplicitamente circoscritto l’alveo applicativo dell’istituto ai “beni immobili” ed
alle “cose mobili”. Cosa, dunque, resta fuori?
Non pare possa farsi riferimento, al riguardo, ai c.d. beni mobili registrati, categoria per così dire
intermedia tra i beni immobili e quelli mobili: non avrebbe senso, infatti, escluderli dalla
rateizzazione se, invece, questa risulta esplicitamente ammessa sia per i beni immobili, sia per
quelli mobili.
In realtà, il nuovo testo dell’art. 495 c.p.c. mentre parla di “beni immobili”, non parla di beni
mobili, ma di “cose mobili”: si ritiene allora che la rateizzazione sia sempre ammessa, salvo in
quelle particolare ipotesi in cui il pignoramento ha ad oggetto somme di denaro o simili. La
rateizzazione in discorso, infatti, è un possibile modo di procedere alla sostituire di quanto
65
pignorato con una somma di denaro e non avrebbe senso applicare detto istituto quando ad essere
pignorata è proprio un credito o una somma di denaro.
Quanto alla somma complessiva da rateizzare, va ricordato che essa viene dal giudice calcolata
aggiungendo alla cifra stabilita da sostituire al bene pignorato gli interessi scalari al tasso
convenzionale pattuito ovvero, in difetto, al tasso legale.
Ogni sei mesi, inoltre, il giudice è tenuto a provvedere, a norma dell'art. 510 c.p.c., al pagamento al
creditore pignorante o alla distribuzione tra i creditori delle somme versate dal debitore.
Al fine di giovarsi della conversione del pignoramento è necessaria un’apposita istanza da parte
del debitore, cui il giudice dell’esecuzione risponde con ordinanza, sentite le parti in udienza, non
oltre trenta giorni dal deposito dell’istanza stessa92
.
Così, si ritiene che anche per potersi giovare della rateizzazione sia necessaria apposita richiesta da
parte del debitore; richiesta, in particolare, da inserire nell’istanza di conversione del
pignoramento, allegando i “giustificati motivi” sulla cui sussistenza, ex art. 495 c.p.c., il giudice
dell’esecuzione è tenuto a decidere se concedere o meno la rateizzazione.
Sul punto, giù risalente giurisprudenza aveva osservato che a norma dell'art. 495, comma 4, c.p.c.
(così come integrato e modificato dalla legge n. 358 del 1976), la mancata concessione della
conversione rateale del pignoramento per ritenuta insussistenza di giustificati motivi è espressione
del potere discrezionale attribuito al giudice dell’esecuzione (nella specie, osserva la pronuncia in
commento confermando l’insindacabilità in cassazione della decisione del giudice, “le difficoltà
materiali lamentate dalla debitrice si ricollegano alla scelta fatta dalla stessa circa il momento di
presentazione dell'istanza di conversione; non senza dire che la precedente stima dei beni
pignorati, trasfusa nell'ordinanza che disponeva la vendita all'asta di detti beni, consentiva alla
debitrice di conoscere anticipatamente il notevole importo richiesto per la conversione e di
predisporre i mezzi necessari al fine di realizzare l'effettiva sostituzione dei beni pignorati”)93
.
Da ultimo, si ricorda, quanto agli effetti della conversione del pignoramento, che il nuovo comma
sesto dell’art. 495 c.p.c. prevede oggi che il giudice è chiamato a disporre, con la stessa ordinanza
che ammette la sostituzione, che, in caso di pignoramento di beni immobili o cose mobili, le cose
pignorate siano liberate dal pignoramento con il versamento dell'intera somma.
7.2.1. Formula dell’istanza di conversione rateale del pignoramento
ISTANZA DI CONVERSIONE RATEALE DEL PIGNORAMENTO
TRIBUNALE DI ..........
SEZ. Esecuzione – G.E. DOTT. ..........
ISTANZA DI CONVERSIONE DEL PIGNORAMENTO
EX ART. 495 C.P.C.
Ill.mo Sig. Giudice dell’Esecuzione,
92
Unitamente all'istanza, deve essere depositata in cancelleria, a pena di inammissibilità, una somma non inferiore ad
un quinto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati
nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale. 93
Cassazione civile, sez. III, 29.3.1989, n. 1490, in Giust. civ. Mass. 1989, fasc. 3.
66
Il Sig. .........., nato a .......... il .......... residente in .......... alla via .......... ed elettivamente domiciliato
nello studio dell’avv. .......... in .........., che per mandato a margine del presente atto lo rappresenta e
difende
PREMESSO CHE
- presso il Tribunale di .......... pende a carico dell’istante procedura esecutiva
immobiliare/mobiliare/presso terzi RG .......... che sarà chiamato all’udienza del .......... per ..........
- il totale pignorato all’istante è pari ad € ...;
- il bene pignorato è…;
- l’istante intende seriamente estinguere la propria debitoria;
- l’istante non ha mai presentato istanza di conversione;
tanto premesso l’istante come innanzi rappresentato e difeso;
- sussistono giustificati motivi per concedere la rateizzazione della conversione in quanto …;
CHIEDE
alla S.V. Ill.ma
di poter sostituire il bene pignorato con una somma di denaro equivalente all’importo dei crediti e
delle spese del creditore pignorante concedendo al debitore di poter pagare il restante
usufruendo di una rateizzazione mensile in trentasei rate.
Si deposita unitamente alla presente istanza, copia della distinta numerica con indicazione degli
estremi del libretto di risparmio nominativo n. ... intestato ... e vincolato all’ordine del Giudice
dell’Esecuzione n. ... e dell’importo versato per € ... pari ad un quinto dell’importo del residuo
debito detratto quanto già versato.
Luogo e data
Avv. ..........
7.3. Cessazione dell'efficacia del pignoramento
Come noto, l’efficacia del pignoramento ha un termine; la durata di efficacia del pignoramento è
stata ridotta ad opera del d.l. 83/2015 da novanta a quarantacinque giorni.
Il nuovo art. 497 c.p.c.
[ad opera dell’art. 13, comma 1, lett. d), d.l. 83/2015, conv., con mod., in l. n. 132/2015]
Il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento sono trascorsi quarantacinque giorni
senza che sia stata richiesta l'assegnazione o la vendita.
67
A norma dell’art. 23, comma 6, d.l. 83/2015, tale novella si applicano esclusivamente alle
procedure esecutive iniziate successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso decreto
legge: 27 giugno 2015.
7.4. Modi della vendita forzata in generale
La riforma del 2016 ha lievemente novellato l’art. 503 c.p.c. relativo ai modi della vendita forzata.
Si riporta di seguito il nuovo testo dell’articolo, con in grassetto rosso le modifiche inserite nel
2016.
Il nuovo art. 503 c.p.c.
[ad opera dell’art. 4, d.l. 59/2016, conv., con mod., in l. 199/2016]
1. La vendita forzata può farsi con incanto o senza, secondo le forme previste nei capi seguenti.
2. L'incanto può essere disposto solo quando il giudice ritiene probabile che la vendita con tale
modalità abbia luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene, determinato a
norma dell'articolo 568 nonché, nel caso di beni mobili, degli articoli 518 e 540-bis.
La novella riguarda la vendita all’incanto (quindi con asta pubblica) dei beni mobili e richiama,
al fine della determinazione del valore di tali beni da parte del giudice necessaria per poter disporre
l’incanto, gli artt. 518 e 540-bis c.p.c., rispettivamente dedicati alla forma del pignoramento ed
all’integrazione del pignoramento, di cui si riporta il testo integrale in nota94
.
94
Art. 518. Forma del pignoramento.
L'ufficiale giudiziario redige delle sue operazioni processo verbale nel quale da' atto dell'ingiunzione di cui all'articolo
492 e descrive le cose pignorate, nonche' il loro stato, mediante rappresentazione fotografica ovvero altro mezzo di
ripresa audiovisiva, determinandone approssimativamente il presumibile valore di realizzo con l'assistenza, se ritenuta
utile o richiesta dal creditore, di un esperto stimatore da lui scelto. Se il pignoramento cade su frutti non ancora raccolti
o separati dal suolo, l'ufficiale giudiziario ne descrive la natura, la qualità e l'ubicazione.
Quando ritiene opportuno differire le operazioni di stima l'ufficiale giudiziario redige un primo verbale di
pignoramento, procedendo senza indugio e comunque entro il termine perentorio di trenta giorni alla definitiva
individuazione dei beni da assoggettare al pignoramento sulla base dei valori indicati dall'esperto, al quale e' consentito
in ogni caso accedere al luogo in cui i beni si trovano.
Il giudice dell'esecuzione liquida le spese ed il compenso spettanti all'esperto, tenuto conto dei valori di effettiva vendita
o assegnazione dei beni o, in qualunque altro caso, sulla base dei valori stimati.
Nel processo verbale l'ufficiale giudiziario fa relazione delle disposizioni date per conservare le cose pignorate.
Se il debitore non é presente, l'ufficiale giudiziario rivolge l'ingiunzione alle persone indicate nell'articolo 139, secondo
comma, e consegna loro un avviso dell'ingiunzione stessa per il debitore. In mancanza di dette persone affigge l'avviso
alla porta dell'immobile in cui ha eseguito il pignoramento.
Compiute le operazioni, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore il processo verbale, il titolo esecutivo
e il precetto. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione
a ruolo, con copie conformi degli atti di cui al periodo precedente, entro quindici giorni dalla consegna. La conformità
di tali copie è attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. Il cancelliere al momento del
deposito forma il fascicolo dell'esecuzione. Sino alla scadenza del termine di cui all'articolo 497 copia del processo
verbale è conservata dall'ufficiale giudiziario a disposizione del debitore. Il pignoramento perde efficacia quando la nota
di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al primo periodo del presente comma sono depositate oltre il termine di
quindici giorni dalla consegna al creditore.
Su istanza del creditore, da depositare non oltre il termine per il deposito dell'istanza di vendita, il giudice, nominato
uno stimatore quando appare opportuno, ordina l'integrazione del pignoramento se ritiene che il presumibile valore di
68
7.5. Le modifiche apportate alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile
(con schema della nuova procedura dell’iscrizione a ruolo a cura di soggetto diverso
dal creditore)
Relativamente alla disciplina dell’esecuzione forzata in generale, la riforma del 2015 ha anche
inserito le seguenti modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile:
nuovo art. 159 ter, relativo alla l’iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione
a cura di soggetto diverso dal creditore;
art. 161, relativamente al compenso dell'esperto o dello stimatore.
Si riporta, di seguito, il testo delle nuove norme.
Il nuovo art. 159-ter disp. att. c.p.c.
[ad opera dell’art. 14, comma 1, lett. a-bis), d.l. 83/2015, conv., con mod., in l. n. 132/2015]
Colui che, prima che il creditore abbia depositato la nota di iscrizione a ruolo prevista dagli
articoli 518, 521-bis, 543 e 557 del codice, deposita per primo un atto o un'istanza deve
depositare la nota di iscrizione a ruolo e una copia dell'atto di pignoramento. Quando al
deposito della nota di iscrizione a ruolo procede uno dei soggetti di cui all'articolo 16-bis,
comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, diverso dal creditore, il deposito può aver
luogo con modalità non telematiche e la copia dell'atto di pignoramento può essere priva
dell'attestazione di conformità. Quando l'istanza proviene dall'ufficiale giudiziario, anche nel
caso di cui all'articolo 520, primo comma, del codice, all'iscrizione a ruolo provvede d'ufficio il
cancelliere. Quando l'iscrizione a ruolo ha luogo a norma del presente articolo, il creditore, nei
termini di cui agli articoli 518, 521-bis, 543 e 557 del codice, provvede, a pena di inefficacia del
pignoramento, al deposito delle copie conformi degli atti previsti dalle predette disposizioni e si
applica l'articolo 164-ter delle presenti disposizioni.
Il nuovo art. 161 disp. att. c.p.c.
[ad opera dell’art. 14, comma 1, lett. a-ter), d.l. 83/2015, conv., con mod., in l. n. 132/2015]
L'esperto nominato dal giudice a norma dell'articolo 568 ultimo comma del codice presta
realizzo dei beni pignorati sia inferiore a quello indicato nel primo comma. In tale caso l'ufficiale giudiziario riprende
senza indugio le operazioni di ricerca dei beni.
Art. 540-bis. Integrazione del pignoramento.
Quando le cose pignorate risultano invendute a seguito del secondo o successivo esperimento ovvero quando la somma
assegnata, ai sensi degli articoli 510, 541 e 542, non e' sufficiente a soddisfare le ragioni dei creditori, il giudice, ad
istanza di uno di questi, provvede a norma dell'ultimo comma dell'articolo 518. Se sono pignorate nuove cose, il giudice
ne dispone la vendita senza che vi sia necessita' di nuova istanza. In caso contrario, dichiara l'estinzione del
procedimento, salvo che non siano da completare le operazioni di vendita.
69
giuramento di bene e fedelmente procedere alle operazioni affidategli.
L'ufficiale giudiziario che per la stima delle cose da pignorare si avvale dell'opera di uno
stimatore, prima che questi incominci le sue operazioni, deve raccoglierne il giuramento di bene e
fedelmente procedere alla stima.
Il compenso dell'esperto o dello stimatore nominato dal giudice o dall'ufficiale giudiziario e'
calcolato sulla base del prezzo ricavato dalla vendita. Prima della vendita non possono essere
liquidati acconti in misura superiore al cinquanta per cento del compenso calcolato sulla base
del valore di stima.
Si riporta di seguito lo schema della procedura disposta dal nuovo art. 159-ter disp. att. c.p.c.
relativo all’iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione a cura di soggetto
diverso dal creditore.
Prima che il creditore abbia depositato la nota di iscrizione a ruolo95
SOGGETTO DIVERSO DAL CREDITORE
SE DEPOSITA UN ATTO O UN'ISTANZA
DEVE DEPOSITARE:
la nota di iscrizione a ruolo;
una copia dell'atto di pignoramento.
95
Nell’espropriazione mobiliare, dei mobili registrati, presso terzi o immobiliare: si vedano gli artt. 518, 521-bis, 543 e
557 c.p.c.
70
se si tratta di uno dei soggetti di cui all'art. 16-bis, comma 1, d.l. n.
179/2012: il deposito può aver luogo con modalità non telematiche (e la
copia dell'atto di pignoramento può essere priva dell'attestazione di
conformità)96
.
quando l'istanza proviene dall'ufficiale giudiziario all'iscrizione a
ruolo provvede d'ufficio il cancelliere97
.
IL CREDITORE : deve depositare le copie conformi secondo quanto disposto dagli artt.
518, 521-bis, 543 e 557 c.p.c.
Ciò a pena di inefficacia del pignoramento98
.
96
L’art. 16-bis, comma 1, d.l. n. 179/2012 dispone quanto segue: “1. Salvo quanto previsto dal comma 5, a decorrere
dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito
degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo
esclusivamente con modalita' telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la
sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per il deposito
degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall'autorita' giudiziaria. Le parti provvedono, con
le modalita' di cui al presente comma. a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. Per
difensori non si intendono i dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio
personalmente. In ogni caso, i medesimi dipendenti possono depositare, con le modalita' previste dal presente comma,
gli atti e i documenti di cui al medesimo comma”. 97
Anche nel caso di cui all'art. 520, primo comma, c.p.c. secondo cui “L'ufficiale giudiziario consegna al cancelliere
del tribunale il danaro, i titoli di credito e gli oggetti preziosi colpiti dal pignoramento. Il danaro deve essere
depositato dal cancelliere nelle forme dei depositi giudiziari, mentre i titoli di credito e gli oggetti preziosi sono
custoditi nei modi che il giudice dell'esecuzione determina”. 98
Si applica l’art. 164-ter disp. att c.p.c., il quale prevede quanto segue:
“1. Quando il pignoramento è divenuto inefficace per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo nel termine
stabilito, il creditore entro cinque giorni dalla scadenza del termine ne fa dichiarazione al debitore e all'eventuale
terzo, mediante atto notificato. In ogni caso ogni obbligo del debitore e del terzo cessa quando la nota di iscrizione a
ruolo non è stata depositata nei termini di legge.
2. La cancellazione della trascrizione del pignoramento si esegue quando è ordinata giudizialmente ovvero quando il
creditore pignorante dichiara, nelle forme richieste dalla legge, che il pignoramento è divenuto inefficace per mancato
deposito della nota di iscrizione a ruolo nel termine stabilito”.
71
8. Le modifiche alla disciplina dell’espropriazione mobiliare presso il debitore
Le riforme 2015-2016 hanno, tra l’altro, inciso anche sulla disciplina di cui al capo II del titolo II
del libro III del codice di procedura civile; capo dedicato all’espropriazione mobiliare presso il
debitore (artt. 513 e ss.).
Le modifiche riguardano i seguenti ambiti:
disciplina del pignoramento e della custodia di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi;
disciplina dell’assegnazione e della vendita.
Il d.l. n. 83/2015 poi, sempre in tema di espropriazione mobiliare, ha anche aggiunto una nuova
norma alle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile: si tratta del nuovo art. 169-
sexies dis. att. c.p.c., relativo all’elenco dei soggetti specializzati per la custodia e la vendita dei
mobili pignorati.
8.1. Schema: quadro di sintesi sull’espropriazione mobiliare (pignoramento e vendita)
Si propone di seguito lo schema riassuntivo dell’iter procedimentale (in generale)
dell’espropriazione mobiliare (pignoramento e vendita), con evidenziate le novità normative inserite
al riguardo nell’ultimo biennio (in rosso sono scritte quelle inserite ad opera della riforma del 2016),
che saranno trattate analiticamente nei paragrafi precedenti.
Pignoramento (espropriazione mobiliare
presso il debitore)
NOTE Con riferimento all'espropriazione forzata in generale si segnalano le seguenti recenti modifiche:
art. 490 c.p.c. (Pubblicità degli avvisi) ad opera del d.l. 83/2015 conv. in l. n. 132/2015;
art. 492 c.p.c. (Forma del pignoramento) novellato dal d.l. 59/2016 (con riferimento ai procedimenti di esecuzione forzata per espropriazione iniziati successivamente all'entrata in vigore dell’attesa legge di conversione l’atto dovrà contenere altresì l'avvertimento che, a norma dell'art. 615, comma 2, terzo periodo, l'opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli artt. 530, 552 e 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non
imputabile).
art. 492-bis. (Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare) novellato dal del d.l. 83/2015 conv. in l. n. 132/2015 da integrarsi, tra l’altro, con il nuovo art. 155-sexies disp. att. c.p.c. novellato dal d.l. 59/2016;
altre modifiche ad opera del d.l. 83/2015 conv. in l. n. 132/2015 (tra cui la conversione rateale del pignoramento di cui all’art. 495 c.p.c. e la cessazione dell'efficacia del pignoramento di cui all’art. 495 c.p.c.);
modifica dell’art. 503 c.p.c. ad opera del d.l. 59/2016 in tema di modi della vendita forzata, con inserimento del riferimento, in tema di valutazione del giudice sul prezzo dei beni mobili ai fini di disporre l’incanto, agli artt. 518 e 540-bis c.p.c.
72
NOTE
Riferimento normativo: artt. 513-521-bis c.p.c. (capo II - Dell'espropriazione mobiliare presso il debitore - Sezione I; Del pignoramento).
Tra le altre recenti modifiche alla disciplina del pignoramento si ricorda: o il nuovo art. 514 c.p.c.: impignorabili gli animali da compagnia; o il nuovo art. 521-bis c.p.c., in tema di pignoramento e custodia di autoveicoli,
motoveicoli e rimorchi.
L'ufficiale giudiziario consegna al creditore:
il processo verbale;
il titolo esecutivo;
il precetto. entro 15 gg. (pena la perdita di efficacia del pignoramento) Il creditore deve depositare in cancelleria:
nota di iscrizione a ruolo;
copie conformi degli atti di cui sopra.
NOTE Il d.l. n. 132/2014, conv. con mod. dalla l. n. 162/2014 ha disposto (con l'art. 18, comma 3) che tale nuova disposizione (art. 518 c.p.c.) si applica ai procedimenti esecutivi iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione.
Custodia del mobili pignorati (artt. 520 e ss. c.p.c.) Intervento dei creditori (artt. 595 e ss. c.p.c.)
73
ù
decorso il termine dilatorio ex art. 501; in linea generale 10 gg. dal pignoramento
Istanza di assegnazione o di vendita
(art. 529 c.p.c.)
Udienza per l’audizione delle parti
Il giudice fissa con decreto l’udienza alla quale il creditore pignorante, i creditori intervenuti, il debitore ed eventualmente gli altri interessati debbono comparire davanti a lui (art. 485 c.p.c.).
Le parti: - possono fare osservazioni circa l’assegnazione e circa il
tempo e le modalità della vendita; - devono proporre, a pena di decadenza, le opposizioni
agli atti esecutivi (se non sono già decadute dal diritto di proporle)
Ordinanza per l’assegnazione o la vendita
Non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge l’accordo delle parti
comparse
Opposizioni
Il giudice decide su di esse con sentenza
Inoltre (art. 530 c.p.c.): - in caso di intervento dei creditori a norma dell’art. 525,
c. 2 c.p.c., e se non sono intervenuti creditori fino alla presentazione del ricorso: decreto per l’assegnazione o la vendita;
- altrimenti: si segue la procedura sopra descritta ex art. 530 commi 1-4 c.p.c., ma saranno sentiti soltanto i creditori intervenuti non oltre la prima udienza ex art. 530 c.p.c. fissata per l’assegnazione o l’autorizzazione della vendita.
- Il giudice stabilisce che siano effettuati con modalità telematiche, salvo che le stesse siano pregiudizievoli per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura:
o il versamento della cauzione; o la presentazione delle offerte; o lo svolgimento della gara tra gli offerenti; o il pagamento del prezzo.
- ultimo comma inserito all’art. 530 c.p.c. inserito dalla riforma del 2015 secondo cui è previsto che il giudice dell’esecuzione possa disporre che il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente.
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Vendita Assegnazione
Vendita senza incanto
Vendita a mezzo di commissario
Vendita all’incanto
NOTA: Si vedano gli artt. 534 e ss. c.p.c. (non modificati dal d.l. 59/2016, ma novellati ad opera del d.l. 83/2015 conv. in l. n. 132/2015, con riferimento agli artt. 534-bis (Delega delle operazioni di vendita) e 534-ter (Ricorso al giudice dell'esecuzione).
Disciplina della vendita a mezzo commissario ex artt. 532 (novellato dal d.l. 59/2016) e 533 c.p.c. - le cose pignorate devono essere affidate (disposizione che si applica dall’entrata in vigore
della L. 6 agosto 2015, n. 132): o all'istituto vendite giudiziarie; o con provvedimento motivato, ad altro soggetto specializzato nel settore di
competenza iscritto nell'elenco dei soggetti specializzati per la custodia e la vendita dei mobili pignorati istituito presso ogni tribunale a norma dell'art. 169-sexies disp. att. c.p.c.);
- nello stesso provvedimento il giudice (disposizione che, come novellata nel 2016, si applica dal 4.5.2016, giorno successivo alla pubblicazione in GU del d.l. 59/2009):
o fissa il prezzo minimo della vendita; o fissa l'importo globale fino al raggiungimento del quale la vendita deve essere
eseguita; o può imporre al commissionario una cauzione; o fissa altresì:
il numero complessivo, non superiore a tre, degli esperimenti di vendita; i criteri per determinare i relativi ribassi; le modalità di deposito della somma ricavata dalla vendita; il termine finale non superiore a sei mesi (in precedenza tale termine era
non inferiore a sei mesi e non superiore a un anno), alla cui scadenza il soggetto incaricato della vendita deve restituire gli atti in cancelleria (se non vi sono istanze a norma dell'articolo 540-bis, il giudice dispone la chiusura anticipata del processo esecutivo, anche quando non sussistono i presupposti di cui all'art. 164-bis disp. att. c.p.c.);
- se il valore delle cose risulta da listino di borsa o di mercato, la vendita non può essere fatta a prezzo inferiore al minimo ivi segnato;
- deve essere assicurata agli interessati la possibilità di esaminare, anche con modalità telematiche, le cose poste in vendita almeno 3 gg. prima dell'esperimento di vendita;
- il commissario non può consegnare la cosa all'acquirente prima del pagamento integrale del prezzo;
- ex art. 533 c.p.c., qualora la vendita non avvenga nel termine fissato (ex art. 532 c.p.c.), il commissionario restituisce gli atti in cancelleria.
75
8.2. Pignoramento e custodia di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi
In sede di conversione in legge n. 132/2015 del d.l. 83/2015 il legislatore ha scelto di novellare
anche la giovane disciplina relativa al pignoramento ed alla custodia di autoveicoli, motoveicoli e
rimorchi di cui all’art. 521-bis c.p.c.
Si propone di seguito il testo dell’art. 521-bis c.p.c., con in neretto le modifiche inserite nel 2015.
Il nuovo art. 521-bis c.p.c.
[ad opera dell’art. 13, comma 1, lett. d-bis), d.l. 83/2015, conv., con mod., in l. n. 132/2015]
1. Oltre che con le forme previste dall'articolo 518, il pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e
rimorchi può essere eseguito anche mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione di
un atto nel quale si indicano esattamente, con gli estremi richiesti dalla legge speciale per la loro
iscrizione nei pubblici registri, i beni e i diritti che si intendono sottoporre ad esecuzione, e gli si fa
l'ingiunzione prevista nell'articolo 492. Il pignoramento contiene altresì l'intimazione a
consegnare entro dieci giorni i beni pignorati, nonché i titoli e i documenti relativi alla proprietà e
all'uso dei medesimi, all'istituto vendite giudiziarie autorizzato ad operare nel territorio del
circondario nel quale è compreso il luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora
o la sede o, in mancanza, a quello più vicino.
2. Col pignoramento il debitore è costituito custode dei beni pignorati e di tutti gli accessori
comprese le pertinenze e i frutti, senza diritto a compenso.
3. Al momento della consegna l'istituto vendite giudiziarie assume la custodia del bene pignorato e
ne dà immediata comunicazione al creditore pignorante, a mezzo posta elettronica certificata ove
possibile.
4. Decorso il termine di cui al primo comma, gli organi di polizia che accertano la circolazione
dei beni pignorati o comunque li rinvengono procedono al ritiro della carta di circolazione
nonché, ove possibile, dei titoli e dei documenti relativi alla proprietà e all'uso dei beni pignorati e
consegnano il bene pignorato all'istituto vendite giudiziarie più vicino al luogo in cui il bene
pignorato è stato rinvenuto. Si applica il terzo comma.
5. Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'atto
di pignoramento perché proceda alla trascrizione nei pubblici registri. Entro trenta giorni dalla
comunicazione di cui al terzo comma, il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale
competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo,
del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione. La conformità di tali copie è
attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo.
6. Il cancelliere forma il fascicolo dell'esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota
di iscrizione a ruolo e le copie dell'atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono
depositate oltre il termine di cui al quinto comma.
6-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 497, l'istanza di assegnazione o l'istanza di
vendita deve essere depositata entro quarantacinque giorni dal deposito da parte del creditore
della nota di iscrizione a norma del presente articolo ovvero dal deposito da parte di quest'ultimo
delle copie conformi degli atti, a norma dell'articolo 159-ter delle disposizioni per l'attuazione
del presente codice.
76
7. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni del presente capo.
Il richiamato art. 521-bis c.p.c. era stato inserito con la riforma di cui alla l. 162/2014 (c.d. legge di
degiurisdizionalizzazione) e, in particolare, in sede di conversione in l. 10 novembre 2014, n. 162,
dall'art. 19 d.l. 12 settembre 2014 n. 132 (recante “Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed
altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile”), da applicarsi ai
procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno dall'entrata in vigore della legge di
conversione (pubblicata in Suppl. ordinario n. 84 alla Gazz. Uff., 10 novembre 2014, n. 261).
Si tratta, in sintesi, di un’espropriazione ad hoc per gli autoveicoli, i motoveicoli ed i rimorchi,
nuova modalità di pignoramento dei veicoli pensata per ridurre le notevoli difficoltà pratiche che
spesso incontrano i creditori.
Mentre secondo l’originaria formulazione dell’art. 521-bis c.p.c. l’espropriazione poteva eseguirsi
esclusivamente secondo le forme del pignoramento immobiliare99
(“mediante notificazione al
debitore e successiva trascrizione di un atto nel quale si indicano esattamente, con gli estremi
richiesti dalla legge speciale per la loro iscrizione nei pubblici registri, i beni e i diritti che si
intendono sottoporre ad esecuzione, e gli si fa l'ingiunzione prevista nell'articolo 492”), in seguito
alla riforma del 2015 detti beni, a norma del nuovo comma 1, art. 521-bis c.p.c., possono essere
pignorati anche con le forme previste dall'art. 518 c.p.c., quindi secondo le forme del
pignoramento mobiliare (così come si faceva prima dell’inserimento, nel 2014, dell’art. 521-bis
c.p.c.) 100
. Sostanzialmente, quindi, è data facoltà di scelta al creditore circa le forme secondo le
quali procedere al pignoramento.
La seconda parte del medesimo comma 1 dispone poi che il pignoramento deve altresì contenere
l'intimazione a consegnare entro dieci giorni i beni pignorati (nonché i titoli e i documenti relativi
alla proprietà e all'uso dei medesimi), all'istituto vendite giudiziarie autorizzato ad operare nel
territorio del circondario nel quale è compreso il luogo in cui il debitore ha la residenza, il
domicilio, la dimora o la sede101
. Qualora in tali luoghi non vi sia l’istituto vendite giudiziarie, va
fatto riferimento, unica precisazione inserita nel 2015, all’ufficio più vicino a detti luoghi
(precisazione che il legislatore del 2015 inserisce anche al comma 4).
Parte del procedimento di tale particolare tipologia di pignoramento resta così come disegnata
dalla versione originaria dell’art. 521-bis c.p.c.
99
Così, Consiglio Nazionale Forense, Ufficio Studi (a cura di), Dossier n. 13/2014 - Legge 10 novembre 2014, n. 162 di
conversione, con modificazioni, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132 recante «Misure urgenti di
degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile» (pubblicata
in G.U. 10 novembre 2014, n. 261). Analisi a prima lettura con quadro sinottico delle modifiche apportate al codice
civile, al codice di procedura civile e alle disposizioni attuative del medesimo, Roma, 13 Novembre 2014. È stato al
riguardo osservato come, in sostanza, detta modalità di pignoramento venga opportunamente equiparata a quella
prevista per l’espropriazione immobiliare, che, non richiedendo alcuna forma di apprensione materiale del bene, risolve
la criticità cui il creditore andava incontro, prima della riforma del 2014, relativa alla materiale individuazione del bene
necessaria nell’espropriazione mobiliare. CASALI, Prime Osservazioni sul nuovo pignormaento di autoveicoli,
motoveicoli e rimorchi ex art. 521 bis c.p.c., in Il Caso.it, 6.1.2015. 100
Sul punto, CARPI - TARUFFO, Commentario breve al codice di procedura civile, Padova, 2006, art. 513. 101
Sul punto è stato posto in luce che il termine di consegna in questione è sanzionato dal comma 4 del medesimo art.
521-bis c.p.c. (“gli organi di polizia che accertano la circolazione dei beni pignorati procedono al ritiro della carta di
circolazione nonché, ove possibile, dei titoli e dei documenti relativi alla proprietà e all'uso dei beni pignorati e
consegnano il bene pignorato all'istituto vendite giudiziarie autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel
quale è compreso il luogo in cui il bene pignorato è stato rinvenuto”). Consiglio Nazionale Forense, Ufficio Studi (a
cura di), Dossier n. 13/2014 …cit. Tuttavia, anche tale meccanismo pare non aver superato il problema della mancata
consegna del veicolo da parte del debitore. Si veda al riguardo, criticamente, CASALI, Prime Osservazioni sul nuovo
pignormaento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi ex art. 521 bis c.p.c., in Il Caso.it, 6.1.2015.
77
Così, col pignoramento il debitore è costituito custode dei beni pignorati (e di tutti gli accessori
comprese le pertinenze e i frutti, senza diritto a compenso), mentre, al momento della consegna,
l'istituto vendite giudiziarie assume la custodia del bene pignorato e ne dà immediata
comunicazione al creditore pignorante (a mezzo posta elettronica certificata ove possibile).
Entro trenta giorni (a pena della perdita di efficacia del pignoramento)102
, il creditore deve poi
depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo,
con copie conformi (la cui conformità è attestata dall'avvocato del creditore, ai soli fini dell’art.
521-bis in parola) del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di
trascrizione (eseguita infatti l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al
creditore l'atto di pignoramento perché proceda alla trascrizione nei pubblici registri: il
pignoramento va quindi trascritto al PRA)103
. Il cancelliere forma poi il fascicolo dell'esecuzione.
La novità introdotta al riguardo dalla riforma del 2015 riguarda quanto disposto dal nuovo
comma 6-bis dell’art. 521-bis c.p.c., secondo cui entro quarantacinque giorni dal deposito da
parte del creditore della nota di iscrizione (ovvero dal deposito da parte di quest'ultimo delle
copie conformi degli atti, a norma dell'articolo 159-ter disp. att. c.p.c.), deve essere depositata
l’istanza di assegnazione o l’istanza di vendita104
.
Per il resto, a norma del comma 7, l’espropriazione forzata di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi è
disciplinata dalle norme sulla espropriazione mobiliare presso il debitore.
102
Sul punto è stato rilevato che rispetto agli analoghi obblighi di deposito previsti per le altre forme di espropriazione
quello in esame è più lungo (trenta anziché quindici giorni) e corrisponde alle proposte emendative avanzate dalle
diverse anime dell’Avvocatura. Consiglio Nazionale Forense, Ufficio Studi (a cura di), Dossier n. 13/2014 …cit. 103
L’art. 164-ter disp. att. c.p.c. dispone quanto segue.
“1. Quando il pignoramento è divenuto inefficace per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo nel termine
stabilito, il creditore entro cinque giorni dalla scadenza del termine ne fa dichiarazione al debitore e all'eventuale
terzo, mediante atto notificato. In ogni caso ogni obbligo del debitore e del terzo cessa quando la nota di iscrizione a
ruolo non è stata depositata nei termini di legge.
2. La cancellazione della trascrizione del pignoramento si esegue quando è ordinata giudizialmente ovvero quando il
creditore pignorante dichiara, nelle forme richieste dalla legge, che il pignoramento è divenuto inefficace per mancato
deposito della nota di iscrizione a ruolo nel termine stabilito”. 104
Ciò in deroga a quanto previsto dall'art. 497 c.p.c.
Al riguardo è stato osservato che la disposizione in esame è la modifica più importante introdotta alla disciplina
dell’articolo in commento e risolve il problema del rapporto tra la necessaria apprensione materiale del bene e il termine
per l’istanza di vendita, dovendosi specificare che i 45 giorni di efficacia del pignoramento, ai fini dell’istanza di
vendita, “decorrono da quando c’è l’iscrizione a ruolo ovvero il deposito dei documenti di rito da parte del creditore
pignorante ove questa iscrizione sia effettuata da altri (attuale art. 159-ter disp. Att. c.p.c.)”; ciò non toglie, si precisa,
che “il pignoramento si perfezioni con la notifica dell’atto iniziale rispetto al debitore e con la sua trascrizione al
P.R.A. rispetto ai terzi (effetti sostanziali)”: senza l’indicato atto d’impulso successivo al pignoramento non decorre il
termine per l’istanza di vendita e così “s’impedisce che il pignoramento perda la sua efficacia. A questo punto si
devono fare due ipotesi. La prima si ha quando l’iscrizione a ruolo avviene ad opera del creditore pignorante: ciò deve
avvenire entro 30 gg. dal momento in cui egli viene a sapere dall’IVG che ha “in mano” il bene. Il creditore può
iscrivere a ruolo anche prima. Ma non lo deve fare. Così egli può non attivarsi fino a quando non si trova
materialmente l’autoveicolo. La seconda ipotesi si ha quando l’iscrizione a ruolo viene fatta da soggetto diverso:
questo non impone al creditore di attivarsi subito per depositare i documenti di rito, cosa che porrebbe nel nulla il
vantaggio che la legge gli ha voluto dare consentendogli di aspettare che la res sia rinvenuta, perché l’art. 159-ter
disp. Att. c.p.c. prevede che il creditore pignorante debba depositare i documenti di rito entro i termini indicati dalle
norme specifiche sui diversi tipi di pignoramento. Ed, allora, resta il fatto che il creditore pignorante deve depositare
quei documenti sempre entro i 30 gg. da quando gli comunicano che l’IVG ha “in mano” il bene. E ora l’art. 521-bis
c.p.c. dispone che il termine di cui all’art. 497 c.p.c., quando l’iscrizione a ruolo è fatta da soggetto diverso dal
creditore pignorante, decorre, non dall’iscrizione a ruolo, ma del successivo deposito dei documenti di rito, da farsi
appunto nei 30 gg. suddetti. Insomma, il creditore pignorante, ancorché magari il debitore abbia iscritto a ruolo il
pignoramento, può aspettare a depositare i documenti di rito fino a quando sa che l’auto è presso l’IVG. E fino a
quando quei documenti non siano depositati il termine per l’istanza di vendita non corre!”. BOVE, Riforme sparse in
materia di esecuzione forzata tra il d.l. n. 83/2015 e la legge di conversione n. 132/2015, in La Nuova Procedura
Civile, 3, 2015.
78
8.3. Formula dell’atto di pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi (ex art. 521
bis c.p.c., introdotto dal d.l. 132/2014 convertito con L. 162/2014)
Si propone di seguito la formula dell’atto dell’atto di pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e
rimorchi ex art. 521 bis c.p.c., introdotto dal d.l. 132/2014 convertito con L. 162/2014105
, aggiornata
alla luce delle novelle di cui al d.l. 59/2016.
ATTO DI PIGNORAMENTO DI
AUTOVEICOLI, MOTOVEICOLI E RIMORCHI
EX ART. 521-BIS C.P.C.
(articolo introdotto dal d.l. 132/2014 e convertito con la Legge 162/2014)
TRIBUNALE CIVILE DI ……….
-Sez. Esecuzioni-
ATTO DI PIGNORAMENTO DI AUTOVEICOLI, MOTOVEICOLI E RIMORCHI
Sig…….., nato a ………il ……… e residente in ………………….., c.f ………….assistito,
rappresentato e difeso, in virtù di procura stesa a margine del ricorso per decreto ingiuntivo del
……… dall’avv. …………… del Foro di ………….., C.F. …………. ed elettivamente domiciliato,
ai fini del presente procedimento, presso e nel suo studio sito in ……………………
Si indica il numero di fax ……… e l’indirizzo di posta elettronica certificata ………………………
presso cui ricevere gli avvisi e le comunicazioni o gli atti previsti dalla legge
PREMESSO
- che con decreto ingiuntivo n……….. emesso in data ……….., il Tribunale di …………-
ingiungeva alla “……………. SRL , in persona del l.r.p.t. di pagare al ricorrente
……………………, immediatamente e senza dilazione, la somma di € ………………, oltre
interessi legali e ri-valutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, nonché le spese,
liquidate – ai sensi degli artt. 1, 4 e 5 del D.M. n. 140 del 20.7.2012 e dell’allegata
Tabella A – in € ………… per compensi, oltre accessori di legge. ”;
- che il decreto ingiuntivo, munito della formula esecutiva in data ………………..
veniva notificato unitamente ma precedentemente all’atto di precetto in data
…………….. per l’importo complessivo di € ………;
- che il menzionato precetto è rimasto infruttuoso e, a tutt’oggi, nessun
pagamento è stato effettuato dalla…… SRL , in persona del l.r.p.t.. Partita Iva ……… al
Sig. …..
- risulta dal Pubblico Registro Automobilistico, che la società debitrice è
proprietaria ed intestataria esclusiva dei veicoli ………., targa ……(CLASSE –
USO……………..) e ………., targa ……(CLASSE – USO……………..)
Tutto ciò premesso l’istante, come in epigrafe rappresentato e difeso ed elettivamente
domiciliato
CHIEDE
105
Formula di V. VASAPOLLO, pubblicata in La nuova Procedura Civile, 22.2.2015.
79
di sottoporre ad esecuzione forzata per espropriazione ex art 521-bis cpc i veicoli di
proprietà di ………SRL (debitore), in persona del l.r.p.t.. Partita Iva ………, con sede in
………così di seguito individuati:
- veicolo ………., targa ……(CLASSE – USO……………..)
- veicolo ………., targa ……(CLASSE – USO……………..);
-
ED INVITA
altresì il debitore ad effettuare presso la cancelleria del Giudice dell’esecuzione la
dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in
cui ha sede il Tribunale di Vibo Valentia, con l’avvertimento che, in mancanza ovvero
in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive
notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria del
medesimo Tribunale
AVVISA
Il debitore, che, ai sensi dell’articolo 495 del codice di procedura civile, può chiedere di
sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all’importo dovuto
al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli
interessi e delle spese, oltre che delle spese di esecuzione, sempre che la relativa
istanza unitamente ad una somma non inferiore ad un quinto dell’importo del credito
per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati
nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data
prova documentale, sia depositata in cancelleria, prima che sia disposta la vendita o
l’assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, a pena di inammissibilità.
Inoltre, si avverte che, a norma dell'articolo 615, secondo comma, terzo periodo, l'opposizione e'
inammissibile se e' proposta dopo che e' stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli
articoli 530, 552 e 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l'opponente dimostri
di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile106
.
Luogo, lì ………
Avv. ………
* * * * * *
Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto all’Ufficio Unico Notifiche presso il Tribunale
di ………, ad istanza dell’Avv. ………, nella qualità di procuratore dell’istante, visto il
decreto ingiuntivo n. ………emesso in data ………dal il Tribunale di ………-e l’atto di
precetto notificato in data ………
106
Tale avvertimento è imposto dal decreto legge n. 59 del 3.5.2016 recante Disposizioni urgenti in materia di
procedure esecutive e concorsuali, nonche’ a favore degli investitori in banche in liquidazione, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3.5.2016. In particolare, l’art. 4 comma 1 lett.a) del citato decreto, recita così: all'articolo
492, terzo comma, e' aggiunto in fine il seguente periodo:<>. Tuttavia, l’art. 4 comma 3 del citato decreto, relativamente
all’entrata in vigore di detta novella, recita che “Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e l), si applicano ai
procedimenti di esecuzione forzata per espropriazione iniziati successivamente all'entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto”; pertanto, l'avvertimento dovrà essere inserito solo per le procedure successive
all'entrata in vigore della legge di conversione (entrata in vigore il 3.6.2016, con pubblicazione in Gazzetta ufficiale il
2.6.2016).
80
HO PIGNORATO
A …… SRL , in persona del l.r.p.t.. Partita Iva ………, con sede in ………in forza dei titoli
anzidetti, i beni ed i diritti di cui mi è stata fornita la descrizione,
HO COMUNICATO
CHE con il pignoramento il debitore è costituito custode dei beni pignorati e di tutti gli
accessori comprese le pertinenze e i frutti, senza diritto a compenso
HO INTIMATO
…… SRL , in persona del l.r.p.t.. Partita Iva ………, con sede in ………a consegnare entro
dieci giorni i beni pignorati, nonché i titoli e i documenti relativi alla proprietà e all'uso
dei medesimi, all'istituto vendite giudiziarie autorizzato ad operare nel territorio del
circondario nel quale è compreso il luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio,
la dimora o la sede.
HO ALTRESI’ COMUNICATO
A …… SRL , in persona del l.r.p.t.. Partita Iva ………, con sede in ………Che Decorso il
termine di dieci giorni dalla notifica del presente atto, gli organi di polizia che
accertano la circolazione dei beni pignorati procedono al ritiro della carta di
circolazione nonché, ove possibile, dei titoli e dei documenti relativi alla proprietà e
all'uso dei beni pignorati e consegnano il bene pignorato all'istituto vendite giudiziarie
autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel quale è compreso il luogo in
cui il bene pignorato è stato rinvenuto.
HO INGIUNTO
sotto le comminatorie di legge, …… SRL , in persona del l.r.p.t.. Partita Iva ………, con
sede in ………, di astenersi da qualsiasi atto che possa sottrarre alla garanzia del
credito per il quale si procede, i beni e i diritti mobiliari pignorati sopra indicati e i
relativi frutti,
HO INVITATO
…… SRL , in persona del l.r.p.t.. Partita Iva ………, con sede in ………,, ai sensi dell’art.
492 c.p.c., ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell’esecuzione la
dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in
cui ha sede il giudice competente per l’esecuzione, con l’avvertimento che, in
mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio
eletto, le successive notifiche o comunicazioni a loro dirette saranno effettuate presso
la cancelleria dello stesso giudice,
HO AVVERTITO
…… SRL , in persona del l.r.p.t.. Partita Iva ………, con sede in ………,, che ai sensi
dell’art. 495 c.p.c., può chiedere di sostituire ai beni e ai diritti mobiliari pignorati una
somma di denaro pari all’importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori
intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, oltre che delle
81
spese di esecuzione, sempre che, a pena di inammissibilità, sia dallo stesso debitrice
depositata in cancelleria, prima che sia disposta l’assegnazione o la vendita a norma
degli articoli 530 e 569 c.p.c., la relativa istanza unitamente ad una somma non
inferiore ad un quinto dell’importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento
e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i
versamenti eventualmente effettuati, di cui il predetto debitrice esecutato deve dare
prova documentale.
Inoltre, si è avvertito che, a norma dell'articolo 615, secondo comma, terzo periodo, l'opposizione e'
inammissibile se e' proposta dopo che e' stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli
articoli 530, 552 e 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l'opponente dimostri
di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile107
.
HO NOTIFICATO
ad istanza come sopra, copia del presente atto a:
…… SRL , in persona del l.r.p.t.. Partita Iva ………, con sede in ………,ed ivi a mani di
……….
Luogo e data
L’Ufficiale Giudiziario
8.4. L’assegnazione e la vendita
Con le riforme del 2015-2016 sono state inserite anche svariate modifiche alla disciplina
dell’assegnazione e della vendita in tema di pignoramento mobiliare presso il debitore (artt. 529 e
ss. c.p.c.).
Si riportano, di seguito, tutte le modifiche al riguardo di recente inserite, con in grassetto nero
quelle introdotte nel 2015 e in grassetto rosso quelle inserite nel 2016 (le disposizioni inserite nel
2015 ma eliminate nel 2016, sono barrate).
Il nuovo art. 530 c.p.c.
[ad opera dell’art. 13, comma 1, lett. e), d.l. 83/2015, conv., con mod., in l. n. 132/2015]
…omissis…
107
Tale avvertimento è imposto dal decreto legge n. 59 del 3.5.2016 recante Disposizioni urgenti in materia di
procedure esecutive e concorsuali, nonche’ a favore degli investitori in banche in liquidazione, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3.5.2016. In particolare, l’art. 4 comma 1 lett.a) del citato decreto, recita così: all'articolo
492, terzo comma, e' aggiunto in fine il seguente periodo:<>. Tuttavia, l’art. 4 comma 3 del citato decreto, relativamente
all’entrata in vigore di detta novella, recita che “Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e l), si applicano ai
procedimenti di esecuzione forzata per espropriazione iniziati successivamente all'entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto”; pertanto, l'avvertimento dovrà essere inserito solo per le procedure successive
all'entrata in vigore della legge di conversione (entrata in vigore il 3.6.2016, con pubblicazione in Gazzetta ufficiale il
2.6.2016).
82
7. In ogni caso il giudice dell'esecuzione può disporre che sia effettuata la pubblicità prevista
dall'articolo 490, secondo comma, almeno dieci giorni prima della scadenza del termine per la
presentazione delle offerte o della data dell'incanto. Il giudice dispone che sia sempre effettuata
la pubblicità prevista dall'articolo 490, primo comma, nel rispetto del termine di cui al periodo
precedente.
8. Fuori dell'ipotesi prevista dal secondo comma dell'articolo 525, il giudice dell'esecuzione può
disporre che il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente ed entro un termine non superiore
a dodici mesi; si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 569, terzo
comma, terzo periodo, 574, primo comma, secondo periodo, e 587, primo comma, secondo
periodo.
Il nuovo art. 532 c.p.c.
[ad opera dell’art. 13, comma 1, lett. f), d.l. 83/2015, conv., con mod., in l. n. 132/2015 e dell’art.
4, d.l. 59/2016, conv., con mod., in l. n. 119/2016]
1. Il giudice dell'esecuzione dispone la vendita senza incanto o tramite commissionario dei beni
pignorati. Le cose pignorate devono essere affidate all'istituto vendite giudiziarie, ovvero, con
provvedimento motivato, ad altro soggetto specializzato nel settore di competenza iscritto
nell'elenco di cui all'articolo 169-sexies delle disposizioni per l'attuazione del presente codice,
affinché proceda alla vendita in qualità di commissionario.
2. Nello stesso provvedimento di cui al primo comma il giudice, dopo avere sentito, se necessario,
uno stimatore dotato di specifica preparazione tecnica e commerciale in relazione alla peculiarità
del bene stesso, fissa il prezzo minimo della vendita e l'importo globale fino al raggiungimento del
quale la vendita deve essere eseguita, e può imporre al commissionario una cauzione. Il giudice
fissa altresì il numero complessivo, non inferiore a tre, degli esperimenti di vendita, i criteri per
determinare i relativi ribassi, le modalità di deposito della somma ricavata dalla vendita e il
termine finale non inferiore a sei mesi e non superiore a un anno alla cui scadenza il soggetto
incaricato della vendita deve restituire gli atti in cancelleria. Quando gli atti sono restituiti a
norma del periodo precedente, il giudice, se non vi sono istanze a norma dell'articolo 540-bis,
dispone la chiusura anticipata del processo esecutivo, anche quando non sussistono i
presupposti di cui all'articolo 164-bis delle disposizioni di attuazione del presente codice. Il
giudice fissa altresi’ il numero complessivo, non superiore a tre, degli esperimenti di vendita, i
criteri per determinare i relativi ribassi, le modalita’ di deposito della somma ricavata dalla
vendita e il termine finale non superiore a sei mesi, alla cui scadenza il soggetto incaricato della
vendita deve restituire gli atti in cancelleria. Quando gli atti sono restituiti a norma del periodo
precedente, il giudice, se non vi sono istanze a norma dell’articolo 540-bis, dispone la chiusura
anticipata del processo esecutivo, anche quando non sussistono i presupposti di cui all’articolo
164-bis delle disposizioni di attuazione del presente codice.
3. Se il valore delle cose risulta da listino di borsa o di mercato, la vendita non può essere fatta a
prezzo inferiore al minimo ivi segnato.
83
Il nuovo art. 533 c.p.c.
[ad opera dell’art. 13, comma 1, lett. g), d.l. 83/2015, conv., con mod., in l. n. 132/2015]
…omissis…
2. Qualora la vendita non avvenga nel termine fissato a norma dell'articolo 532, secondo
comma, il commissionario restituisce gli atti in cancelleria e fornisce prova dell'attività
specificamente svolta in relazione alla tipologia del bene per reperire potenziali acquirenti. In
ogni caso fornisce prova di avere effettuato la pubblicità disposta dal giudice.
…omissis…
Il nuovo art. 534-bis c.p.c.
[ad opera dell’art. 13, comma 1, lett. h), d.l. 83/2015, conv., con mod., in l. n. 132/2015]
Il giudice, con il provvedimento di cui all'articolo 530, delega all'istituto di cui al primo comma
dell'articolo 534, ovvero in mancanza a un notaio avente sede preferibilmente nel circondario o a
un avvocato o a un commercialista, iscritti nei relativi elenchi di cui all'articolo 179-ter delle
disposizioni di attuazione del presente codice, il compimento delle operazioni di vendita con
incanto ovvero senza incanto di beni mobili iscritti nei pubblici registri. La delega e gli atti
conseguenti sono regolati dalle disposizioni di cui all'articolo 591-bis, in quanto compatibili con le
previsioni della presente sezione.
Tra le principali novità apportate dalla riforma del 2015 alla disciplina dell’assegnazione e della
vendita in tema di pignoramento mobiliare presso il debitore si ricorda, innanzitutto, l’ultimo
comma inserito all’art. 530 c.p.c. con riferimento al provvedimento del giudice per l'assegnazione
o per l'autorizzazione della vendita, relativo alla rateizzazione del prezzo della vendita. In
particolare, è ora previsto che il giudice dell’esecuzione possa disporre che il versamento del
prezzo abbia luogo ratealmente. Ciò con le seguenti precisazioni:
quanto alla rateizzazione, deve essere previsto un termine non superiore a dodici mesi;
quanto alla disciplina da applicare al riguardo, va fatto riferimento, in quanto compatibili,
alle disposizioni di cui ai seguenti articoli del codice di rito:
a) art. 569, terzo comma, terzo periodo, secondo cui il giudice provvede ai sensi
dell'art. 576 c.p.c., (relativo alla vendita con incanto)108
solo quando ritiene probabile
108
Art. 576 c.p.c. - Contenuto del provvedimento che dispone la vendita.
Il giudice dell'esecuzione, quando ordina l'incanto, stabilisce, sentito quando occorre un esperto:
1) se la vendita si deve fare in uno o più lotti;
2) il prezzo base dell'incanto determinato a norma dell'articolo 568;
3) il giorno e l'ora dell'incanto;
4) il termine che deve decorrere tra il compimento delle forme di pubblicità e l'incanto, nonché le eventuali forme di
pubblicità straordinaria a norma dell'articolo 490 ultimo comma;
5) l'ammontare della cauzione in misura non superiore al decimo del prezzo base d'asta e il termine entro il quale tale
ammontare deve essere prestato dagli offerenti;
6) la misura minima dell'aumento da apportarsi alle offerte;
84
che la vendita con tale modalità (e dunque la vendita all’asta) possa aver luogo ad un
prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene, determinato a norma
dell'articolo 568109
;
b) art. 574, primo comma, secondo periodo, il quale dispone che “quando l'ordinanza
che ha disposto la vendita ha previsto che il versamento del prezzo abbia luogo
ratealmente, col decreto di cui al primo periodo il giudice dell'esecuzione può
autorizzare l'aggiudicatario, che ne faccia richiesta, ad immettersi nel possesso
dell'immobile venduto, a condizione che sia prestata una fideiussione, autonoma,
irrevocabile e a prima richiesta, rilasciata da banche, società assicuratrici o
intermediari finanziari che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio
di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di
revisione per un importo pari ad almeno il trenta per cento del prezzo di vendita. Il
giudice dell'esecuzione individua la categoria professionale alla quale deve
appartenere il soggetto che può rilasciare la fideiussione a norma del periodo
precedente”.
c) art. 587, primo comma, secondo periodo; articolo che, circa l’inadempienza
dell’aggiudicatario, dispone, al primo comma, primo periodo, che “se il prezzo non è
depositato nel termine stabilito, il giudice dell'esecuzione con decreto dichiara la
decadenza dell'aggiudicatario, pronuncia la perdita della cauzione a titolo di multa
e quindi dispone un nuovo incanto” e, al secondo periodo richiamato dall’ultimo
comma inserito all’art. 530 c.p.c. dalla riforma del 2015, che “la disposizione di cui
al periodo precedente si applica altresì nei confronti dell'aggiudicatario che non ha
versato anche una sola rata entro dieci giorni dalla scadenza del termine; il giudice
dell'esecuzione dispone la perdita a titolo di multa anche delle rate già versate”;
quanto all’ambito applicativo dell’ultimo comma dell’art. 530 c.p.c. in parola, occorre essere
fuori dell'ipotesi prevista dal secondo comma dell'art. 525 che, circa l’istituto dell’intervento
dispone che qualora il valore dei beni pignorati non supera 20.000 euro, l'intervento
disciplinato dal primo comma del medesimo art. 525 c.p.c. deve aver luogo non oltre la data
di presentazione del ricorso, prevista dall'art. 529 c.p.c. (relativo all’istanza di assegnazione
o di vendita).
Il d.l. n. 83/2015, conv., con mod., in l. 132/2015 ha poi novellato, in più punti, anche la disciplina
della vendita a mezzo di commissario, inserendo norme volte a migliorare l’efficacia concreta di
tale sistema speciale di vendita (che si contrappone a quello ordinario in forza del quale la vendita è
compiuta da un istituto vendite giudiziarie)110
., la cui disciplina è contenuta nel novellato art. 532
c.p.c., norma poi nuovamente novellata nel 2016.
All’esito della riforma del 2015, la relativa disciplina poteva essere, a grandi linee, così
schematizzata:
7) il termine, non superiore a sessanta giorni dall'aggiudicazione, entro il quale il prezzo deve essere depositato e le
modalità del deposito.
2. L'ordinanza è pubblicata a cura del cancelliere. 109
Art. 568- Determinazione del valore dell'immobile.
1. Agli effetti dell'espropriazione il valore dell'immobile è determinato dal giudice avuto riguardo al valore di mercato
sulla base degli elementi forniti dalle parti e dall'esperto nominato ai sensi dell'articolo 569, primo comma.
2. Nella determinazione del valore di mercato l'esperto procede al calcolo della superficie dell'immobile, specificando
quella commerciale, del valore per metro quadro e del valore complessivo, esponendo analiticamente gli adeguamenti
e le correzioni della stima, ivi compresa la riduzione del valore di mercato praticata per l'assenza della garanzia per
vizi del bene venduto, e precisando tali adeguamenti in maniera distinta per gli oneri di regolarizzazione urbanistica, lo
stato d'uso e di manutenzione, lo stato di possesso, i vincoli e gli oneri giuridici non eliminabili nel corso del
procedimento esecutivo, nonché per le eventuali spese condominiali insolute. 110
VIOLA, Diritto processuale civile, Manuale con Schemi, Modelli, Sintesi, Padova, 2013, p. 638.
85
il giudice dell'esecuzione dispone la vendita senza incanto o tramite commissionario dei
beni pignorati;
le cose pignorate devono, a tal fine, essere affidate all'istituto vendite giudiziarie (ovvero,
con provvedimento motivato, ad altro soggetto specializzato nel settore di competenza
iscritto nell'elenco di cui all'art. 169-sexies disp. att. c.p.c.)111
;
nello stesso provvedimento il giudice (che può sentire uno stimatore dotato di specifica
preparazione tecnica e commerciale in relazione alla peculiarità del bene):
a) fissa il prezzo minimo della vendita;
b) fissa l'importo globale fino al raggiungimento del quale la vendita deve essere
eseguita;
c) può imporre al commissionario una cauzione;
inoltre, ed è questa una delle novità inserite dalla riforma del 2015, poi novellata, come si
dirà subito, nel 2016):
d) fissa il numero complessivo, non inferiore a tre, degli esperimenti di vendita;
e) fissa i criteri per determinare i relativi ribassi,
f) fissa le modalità di deposito della somma ricavata dalla vendita;
g) fissa il termine finale non inferiore a sei mesi e non superiore a un anno alla cui
scadenza il soggetto incaricato della vendita deve restituire gli atti in cancelleria (in
tal caso, se non vi sono istanze a norma dell'articolo 540-bis, dispone la chiusura
anticipata del processo esecutivo).
A norma dell’art. 23, comma 7, del decreto legislativo in analisi quanto disposto dal nuovo art. 532
c.p.c. si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione n. 132/2015
(21 agosto 2015).
Con disposizione entrata in vigore giorno il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del d.l. 59/2016, l’art. 532 c.p.c. è stato, con riferimento a quanto ora riportato sub lett. d),
e), f) e g), ulteriormente, anche se in modo lieve, novellato nei termini che seguono (disciplina
confermata in sede di conversione in legge n. 199/2016):
Col provvedimento in questione il giudice fissa altresì:
il numero complessivo, non superiore a tre, degli esperimenti di vendita;
i criteri per determinare i relativi ribassi;
le modalità di deposito della somma ricavata dalla vendita;
il termine finale non superiore a sei mesi, alla cui scadenza il soggetto incaricato della
vendita deve restituire gli atti in cancelleria. Resta al riguardo ferma la previsione
secondo cui quando gli atti sono restituiti il giudice, se non vi sono istanze a norma dell’art.
540-bis112
, dispone la chiusura anticipata del processo esecutivo; e ciò anche quando non
sussistono i presupposti di cui all’articolo 164-bis disp. att. c.p.c., il quale, in tema di
nfruttuosità dell'espropriazione forzata, dispone che quando risulta che non è più possibile
conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto
111
L’art. 169-sexies disp. att. c.p.c., in tema di elenco dei soggetti specializzati per la custodia e la vendita dei mobili
pignorati, dispone oggi, così come novellato 2015, quanto segue. “Presso ogni tribunale e' istituito un elenco dei
soggetti specializzati di cui all'articolo 532 del codice per la custodia e la vendita dei beni mobili pignorati. Alle
domande di iscrizione all'elenco e' allegata la documentazione comprovante le competenze maturate, anche
relativamente a specifiche categorie di beni. L'elenco e' formato dal presidente del tribunale, che provvede sentito il
procuratore della Repubblica. Si applicano gli articoli 13 e seguenti in quanto compatibili”. 112
L’art. 540-bis c.p.c., relative all’integrazione del pignoramento, dispone quanto segue.
“Quando le cose pignorate risultano invendute a seguito del secondo o successivo esperimento ovvero quando la
somma assegnata, ai sensi degli articoli 510, 541 e 542, non e' sufficiente a soddisfare le ragioni dei creditori, il
giudice, ad istanza di uno di questi, provvede a norma dell'ultimo comma dell'articolo 518. Se sono pignorate nuove
cose, il giudice ne dispone la vendita senza che vi sia necessita' di nuova istanza. In caso contrario, dichiara
l'estinzione del procedimento, salvo che non siano da completare le operazioni di vendita”.
86
dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilità di liquidazione del
bene e del presumibile valore di realizzo, è disposta la chiusura anticipata del processo
esecutivo.
Resta ferma, inoltre, la previsione, circa il prezzo della vendita, secondo cui se valore delle cose
risulta da listino di borsa o di mercato, la vendita non può essere fatta a prezzo inferiore al minimo
ivi segnato.
8.5. La disciplina del ricorso al giudice dell'esecuzione (con schema dell’iter procedurale)
Oltre ai nuovi obblighi del commissario di cui all’art. 533 c.p.c., si ricorda, tra l’altro, la nuova
disciplina, introdotta nel 2015, del ricorso al giudice dell’esecuzione di cui al novellato art. 534-ter
c.p.c., con l’esplicito richiamo alla disciplina del reclamo di cui all’art. 669-terdecies c.p.c.
(reclamo contro i provvedimenti cautelari).
Si riporta di seguito il testo della nuova norma.
Il nuovo art. 534-ter c.p.c.
[ad opera dell’art. 13, comma 1, lett. i), d.l. 83/2015, conv., con mod., in l. n. 132/2015]
1. Quando, nel corso delle operazioni di vendita, insorgono difficoltà il professionista delegato o il
commissionario possono rivolgersi al giudice dell'esecuzione, il quale provvede con decreto. Le
parti e gli interessati possono proporre reclamo avverso il predetto decreto ed avverso gli atti del
professionista o del commissionario con ricorso allo stesso giudice, il quale provvede con
ordinanza; il ricorso non sospende le operazioni di vendita salvo che il giudice, concorrendo gravi
motivi, disponga la sospensione.
2. Contro il provvedimento del giudice è ammesso il reclamo ai sensi dell'articolo 669-terdecies.
Di seguito si schematizza la nuova disciplina del ricorso al giudice dell'esecuzione.
87
SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI VENDITA
RECLAMO
legittimazione attiva: parti e
interessati
il ricorso non sospende le
operazioni di vendita (salvo che
il giudice, concorrendo gravi
motivi, disponga la sospensione)
ORDINANZA
RECLAMO (ex art. 669-terdecies c.p.c.):
8.6. Elenco dei soggetti specializzati per la custodia e la vendita dei mobili pignorati
Come accennato, la riforma del 2015 ha anche inserito il nuovo art. 169-sexies disp. att. c.p.c.,
relativo all’elenco dei soggetti specializzati per la custodia e la vendita dei mobili pignorati.
Il nuovo art. 169-sexies disp. att. c.p.c.
[ad opera dell’art. 14, comma 1, lett. d), d.l. 83/2015, conv., con mod., in l. n. 132/2015]
Presso ogni tribunale è istituito un elenco dei soggetti specializzati di cui all'articolo 532 del
codice per la custodia e la vendita dei beni mobili pignorati. Alle domande di iscrizione è
allegata la documentazione comprovante le competenze maturate, anche relativamente a
specifiche categorie di beni. L'elenco è formato dal presidente del tribunale, che provvede sentito
il procuratore della Repubblica. Si applicano gli articoli 13 e seguenti in quanto compatibili.
Decreto del giudice sulle richieste presentategli dal
professionista delegato o dal
commissionario (in caso di
difficoltà insorte nel corso delle
operazioni di vendita)
Atti relativi alle operazioni
di vendita del
professionista delegato o
dal commissionario
88
A norma dell’art. 23, comma 6, d.l. 83/2015, tale novella si applica esclusivamente alle procedure
esecutive iniziate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo medesimo
(27 giugno 2015).
89
9. Le modifiche alla disciplina dell’espropriazione presso terzi
L’espropriazione presso terzi113
ha ad oggetto crediti del debitore verso terzi ovvero cose del
debitore che sono in possesso di terzi; la particolarità di tale forma di espropriazione è data dal
coinvolgimento necessario di un soggetto terzo, estraneo al credito del creditore procedente, la
cui presenza nella procedura diventa elemento indefettibile e imprescindibile per il suo
perfezionamento114
.
Le modifiche apportate all’espropriazione presso terzi (capo II del titolo II del libro III del codice
di rito) dal d.l. 83 del 2015, conv. con mod. in l. 132 del 2015 riguardano i seguenti aspetti:
crediti impignorabili;
obblighi e dichiarazione del terzo.
9.1. Crediti impignorabili
Si riportano, di seguito, le modifiche di recente inserite, scritte in neretto, all’art. 545 c.p.c., relativo
ai crediti impignorabili.
Il nuovo art. 545 c.p.c.
[ad opera dell’art. 13, comma 1, lett. l), d.l. 83/2015, conv., con mod., in l. n. 132/2015]
…omissis…
7. Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di
pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare
corrispondente alla misura massima mensile dell'assegno sociale, aumentato della metà. La
parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma
nonché dalle speciali disposizioni di legge.
8. Le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o
di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di
indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su
conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l'importo eccedente
il triplo dell'assegno sociale, quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento;
quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme
possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché
dalle speciali disposizioni di legge.
9. Il pignoramento eseguito sulle somme di cui al presente articolo in violazione dei divieti e
113
Si ricorda come sotto la dicitura espropriazione presso terzi vadano compresi due distinti fenomeni: l’espropriazione
che inizia con il pignoramento di crediti del debitore verso terzi e l’espropriazione che inizia con il pignoramento di
cose del debitore che sono in possesso di terzi. Sul punto in dottrina è stato osservato che “la ragione per cui, con la
formula non troppo felice di espropriazione presso terzi, il legislatore ha voluto accomunare l'espropriazione dei
crediti e quella dei beni mobili del debitore che non si trovino nella sua diretta disponibilità, non è casuale ed
estrinseca, ma è in funzione di un rapporto che lega il debitore ed il terzo alla cosa, ed è proprio la previsione di tale
rapporto che accomuna i crediti alle cose: se, infatti, il terzo detenesse le cose senza alcun titolo, se cioè si trattasse di
una mera situazione spaziale, è indubbio che il pignoramento avrebbe luogo nella forma del pignoramento diretto”.
VIOLA, Diritto processuale civile, Manuale con Schemi, Modelli, Sintesi, Padova, 2013, p. 641, che richiama SATTA -
PUNZI, Diritto processuale civile, Padova, 1993, p. 714. 114
VASAPOLLO, sub artt. 543-554 c.p.c., in VIOLA (a cura di), Codice di procedura civile, Padova, 2013, p. 986.
90
oltre i limiti previsti dallo stesso e dalle speciali disposizioni di legge è parzialmente inefficace.
L'inefficacia è rilevata dal giudice anche d'ufficio.
Come noto l’art. 545 c.p.c., detta la disciplina dei crediti impignorabili e, in particolare, dei casi di
impignorabilità assoluta o relativa di taluni crediti. L’impignorabilità è, appunto, l’inidoneità a
formare oggetto di esecuzione forzata.
La riforma del 2015 ha aggiunto a quanto già disposto dall’art. 545 c.p.c. in parola115
quanto segue.
Somme dovute a titolo di pensione116
(ex art. 545, comma 7):
non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima
mensile dell'assegno sociale, aumentato della metà;
la parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei seguenti limiti:
possono essere pignorate per crediti alimentari nella misura autorizzata dal
presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato117
;
possono essere pignorate nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato,
alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito118
;
Il pignoramento per il simultaneo concorso delle cause indicate precedentemente
non può estendersi oltre la metà dell'ammontare delle somme predette119
;
a norma di speciali disposizioni di legge.
115
Si veda al riguardo VASAPOLLO, artt. 543-554 c.p.c. (Approfondimenti), in VIOLA (a cura di), Codice di procedura
civile, Cedam, Padova, 2013, p. 986, ove si illustra quanto segue.
Quanto all’impignorabilità assoluta, l’art. 545 c.p.c. contiene l’elencazione, che ha carattere tassativo, dei crediti
impignorabili, in considerazione dell’esigenza di tutelare bisogni primari del debitore. Tale elencazione non è esaustiva
in quanto va integrata, per espressa indicazione contenuta nell’ultimo comma, con le speciali disposizioni di legge che
prevedono ulteriori limitazioni in fatto di pignorabilità (es. artt. 1923 e 2117 c.c., art. 157 d.p.r 29-3-1973, n. 156).
Sono impignorabili in senso assoluto, ai sensi del c. 2 dell’art. 545, i crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di
sostentamento a persone comprese nell’elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per maternità malattie o funerali da
casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza. Trattasi infatti di crediti di natura vitale,
determinati da stati di bisogno notevoli ed intensi.
Sono crediti relativamente impignorabili quelli indicati nell’art. 545, c. 1, 3 e 4, c.p.c. e cioè:
i crediti alimentari, i quali possono essere pignorati esclusivamente per causa di alimenti e con autorizzazione
del Presidente del Tribunale o di un Giudice delegato, per la parte da lui determinata con decreto;
le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, salario, o altre indennità relative a rapporti di lavoro o di
impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate o per causa di alimenti,
previa autorizzazione e nella misura autorizzata dal Presidente del Tribunale, ovvero, in tutti gli altri casi, nella
misura di un quinto;
anche i trattamenti pensionistici possono essere pignorati, purché nella misura di un quinto e sulla misura
eccedente la parte dell’emolumento che assicuri al pensionato quei «mezzi adeguati alle esigenze di vita»
garantiti dalla Costituzione, con l’art. 38. 116
Ovvero somme dovute (da chiunque) a titolo di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di
quiescenza. 117
Art. 545, comma 3, richiamato dall’art. 545, comma 7. 118
Art. 545, comma 4, richiamato dall’art. 545, comma 7. 119
Art. 545, comma 5, richiamato dall’art. 545, comma 7.
91
Somme dovute a titolo di stipendio120
(ex art. 545, comma 7):
quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento: possono essere pignorate,
per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale;
quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente: possono
essere pignorate negli stessi limiti cui sopra si è fatto riferimento (terzo, quarto e quinto
comma dell’art. 545 c.p.c. in parola, oltre a quanto dettato da speciali disposizioni di
legge), nonché a norma del settimo comma del medesimo articolo, sopra richiamato.
In caso di violazione:
a norma del comma 9, inserito con la riforma del 2015, la violazione dei divieti sulla pignorabilità
dei crediti dettati dall’art. 545 c.p.c. è l’inefficacia parziale del pignoramento.
L'inefficacia è rilevata dal giudice, su eccezione di parte, o d'ufficio.
A norma dell’art. 23, comma 6, d.l. 83/2015, tale novella si applica esclusivamente alle procedure
esecutive iniziate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo medesimo
(27 giugno 2015).
9.2. Obblighi e dichiarazione del terzo
Si è accennato alla peculiarità dell’espropriazione presso terzi consistente nel coinvolgimento
necessario di un soggetto terzo, estraneo al credito del creditore procedente, al fine del
perfezionamento dell’espropriazione.
In particolare, dal giorno in cui riceve la notifica, il terzo è soggetto agli obblighi che la legge
impone al custode: il terzo è dunque tenuto ad astenersi da qualsiasi condotta idonea a
pregiudicare, o anche solo a diminuire, le ragioni del creditore pignorante121
.
Le nuove disposizioni introdotte dalla riforma del 2015 in tema di impignorabilità dei crediti appena
analizzate sono collegate anche alla modifica dell’art. 546 c.p.c. ad opera del d.l. 83/2015, in
tema di obblighi del terzo i quali, in estrema sintesi, oggi, nel caso di accredito su conto bancario o
postale intestato al debitore di somme a titolo di stipendio122
, gli obblighi del terzo pignorato:
non operano, quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento, per un importo
pari al triplo dell'assegno sociale;
operano nei limiti previsti dall'art. 545 c.p.c. ora richiamato (e dalle speciali disposizioni di
legge), quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente.
120
Ovvero salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di
licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel
caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore. 121
Così, VASAPOLLO, artt. 543-554 c.p.c. (Approfondimenti), in VIOLA (a cura di), Codice di procedura civile, Cedam,
Padova, 2013, p. 991. 122
O “salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di
licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza”.
92
Si riporta, di seguito, la modifica inserita con la riforma del 2015, scritta in neretto, all’art. 546
c.p.c. in tema di obblighi del terzo.
Il nuovo art. 546 c.p.c.
[ad opera dell’art. 13, comma 1, lett. m), d.l. 83/2015, conv., con mod., in l. n. 132/2015]
1. Dal giorno in cui gli è notificato l'atto previsto nell'articolo 543, il terzo è soggetto,
relativamente alle cose e alle somme da lui dovute e nei limiti dell'importo del credito precettato
aumentato della metà, agli obblighi che la legge impone al custode. Nel caso di accredito su conto
bancario o postale intestato al debitore di somme a titolo di stipendio, salario, altre indennità
relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento,
nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di
quiescenza, gli obblighi del terzo pignorato non operano, quando l'accredito ha luogo in data
anteriore al pignoramento, per un importo pari al triplo dell'assegno sociale; quando l'accredito
ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, gli obblighi del terzo pignorato operano
nei limiti previsti dall'articolo 545 e dalle speciali disposizioni di legge.
2. Nel caso di pignoramento eseguito presso più terzi, il debitore può chiedere la riduzione
proporzionale dei singoli pignoramenti a norma dell'articolo 496 ovvero la dichiarazione di
inefficacia di taluno di essi; il giudice dell'esecuzione, convocate le parti, provvede con ordinanza
non oltre venti giorni dall'istanza.
A norma dell’art. 23, comma 6, d.l. 83/2015, tale novella si applica esclusivamente alle procedure
esecutive iniziate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo medesimo
(27 giugno 2015).
Come visto, con la notifica dell'atto di pignoramento il terzo è costituito custode delle risorse del
debitore esistenti presso di lui.
Inoltre a norma del seguente art. 547 c.p.c., egli è tenuto a dichiarare:
quali cose o di quali somme è debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il
pagamento o la consegna;
i sequestri precedentemente eseguiti presso di lui e le cessioni che gli sono state notificate o
che ha accettato123
.
Ciò posto, la riforma del 2015, ha novellato la disciplina relativa alla mancanza o alla contestazione
della dichiarazione del terzo nei termini che segue:
se all’udienza fissata dal giudice in caso di mancata dichiarazione del terzo questi non
compare alla nuova udienza (o, comparendo, rifiuta di fare la dichiarazione):
a) il credito pignorato (o il possesso del bene di appartenenza del debitore), nei termini
indicati dal creditore, si considera non contestato nel caso in cui, ed è questa
l’aggiunta inserita nel 2015 all’art. 548, comma 1, c.p.c.), “l'allegazione del
creditore consente l'identificazione del credito o dei beni di appartenenza del
debitore in possesso del terzo”;
b) se non è possibile l'esatta identificazione del credito o dei beni del debitore in
possesso del terzo, il giudice dell'esecuzione, su istanza di parte, provvede con
123
Il terzo, in sostanza, ha una sorta di dovere di collaborazione, anche sul piano meramente informativo. Così, VIOLA,
Diritto processuale civile, … cit. p. 644.
93
ordinanza, compiuti i necessari accertamenti nel contraddittorio tra le parti e
con il terzo (così dispone il nuovo art. 549 c.p.c.)124
;
nel caso sub lett. a), qualora il terzo voglia impugnare l'ordinanza di assegnazione così
adottata, è tenuto a rispettare le forme ed i termini dell’art. 617 c.p.c.: il legislatore, in
particolare, rimanda non solo al primo (secondo cui l’opposizione si propone, prima che sia
iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'articolo 480 terzo comma, con atto di
citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo
esecutivo o del precetto), ma – in seguito alla riforma, ad opera del d.l. 83/2015, conv., con
mod. in l. 132/2015, dell’art. 548 c.p.c.) – anche al secondo comma di detta norma la quale
prevede che, in caso sia stato impossibile proporre l’opposizione prima dell'inizio
dell'esecuzione (nonché le opposizioni relative alla notificazione del titolo esecutivo e del
precetto e ai singoli atti di esecuzione), si propongono con ricorso al giudice dell'esecuzione
nel termine perentorio di venti giorni dal primo atto di esecuzione, se riguardano il titolo
esecutivo o il precetto, oppure dal giorno in cui i singoli atti furono compiuti (art. 548,
comma 2, c.p.c.);
in caso di contestazioni sulla dichiarazione resa dal terzo, il giudice dell'esecuzione, su
istanza di parte, provvede con ordinanza, compiuti i necessari accertamenti nel
contraddittorio tra le parti e con il terzo (nuovo art. 549 c.p.c.)125
.
Si riportano, di seguito, le modifiche inserite nel 2015, scritte in neretto, agli artt. 548 e 549 c.p.c.,
appena richiamati.
Il nuovo art. 548 c.p.c.
[ad opera dell’art. 13, comma 1, lett. m-bis), d.l. 83/2015, conv., con mod., in l. n. 132/2015]
1. Quando all'udienza il creditore dichiara di non aver ricevuto la dichiarazione, il giudice, con
ordinanza, fissa un'udienza successiva. L'ordinanza è notificata al terzo almeno dieci giorni prima
della nuova udienza. Se questi non compare alla nuova udienza o, comparendo, rifiuta di fare la
dichiarazione, il credito pignorato o il possesso del bene di appartenenza del debitore, nei termini
indicati dal creditore, si considera non contestato ai fini del procedimento in corso e
dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione se l'allegazione del creditore consente
l'identificazione del credito o dei beni di appartenenza del debitore in possesso del terzo e il
giudice provvede a norma degli articoli 552 o 553.
2. Il terzo può impugnare nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617 [primo comma]
l'ordinanza di assegnazione di crediti adottata a norma del presente articolo, se prova di non
averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza
maggiore.
Il nuovo art. 549 c.p.c.
[ad opera dell’art. 13, comma 1, lett. m-ter), d.l. 83/2015, conv., con mod., in l. n. 132/2015]
124
L'ordinanza produce effetti ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di
assegnazione ed è impugnabile nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617 (art. 549 c.p.c.). 125
Anche in tal caso, l'ordinanza produce effetti ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul
provvedimento di assegnazione ed è impugnabile nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617 (art. 549 c.p.c.).
94
1. Se sulla dichiarazione sorgono contestazioni o se a seguito della mancata dichiarazione del
terzo non è possibile l'esatta identificazione del credito o dei beni del debitore in possesso del
terzo, il giudice dell'esecuzione, su istanza di parte, provvede con ordinanza, compiuti i necessari
accertamenti nel contraddittorio tra le parti e con il terzo. L'ordinanza produce effetti ai fini del
procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione ed è
impugnabile nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617.
95
10. Le modifiche alla disciplina dell’espropriazione immobiliare
L’espropriazione immobiliare (art. 555 e ss. c.p.c.) ha ad oggetto il diritto che il debitore
esecutato ha sul bene immobile126
(per l’identificazione dei beni immobili si veda l’art. 812 c.c.):
il pignoramento, in particolare, investe la cosa non vista nella sua materialità, ma “il diritto reale
patrimoniale trasferibile che grava sulla cosa” e mira a “togliere” gli immobili dalla disponibilità
del debitore, “al fine di vendersi e distribuire il ricavato tra i creditori concorrenti che, in questo
modo, potranno avere soddisfazione”127
.
Diversamente poi da quanto accade nell'espropriazione mobiliare, la scelta dei beni da sottoporre a
pignoramento non è compiuta dall'ufficiale giudiziario al momento del pignoramento, ma in un
momento anteriore, dal creditore procedente128
. Il pignoramento, poi, una volta notificato, deve
essere trascritto.
In generale, può dirsi che le riforme 2015-2016 hanno novellato i seguenti aspetti della disciplina
dell’espropriazione immobiliare:
custodia;
assegnazione e vendita in generale;
vendita senza incanto;
vendita con incanto;
delega delle operazioni di vendita;
espropriazione contro il terzo proprietario;
forma dell’opposizione;
esecuzione provvisoria in pendenza di opposizione.
Salvo quanto tra breve si dirà, si ricorda che il d.l. 83/2015, conv., con mod., in l. n. 132/2015, ha
novellato anche alcune disposizioni delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura
civile, tra cui l’art. 173-bis rubricato “Contenuto della relazione di stima e compiti dell'esperto”.
Di seguito, quindi, si riporta subito il nuovo testo dell’art. 173-bis disp. att. c.p.c., con le
modifiche inserite nel 2015 scritte in neretto.
Il nuovo art. 173-bis disp. att. c.p.c.
[ad opera dell’art. 14, comma 1, lett. f), d.l. 83/2015, conv., con mod., in l. n. 132/2015]
1. L'esperto provvede alla redazione della relazione di stima dalla quale devono risultare:
1) l'identificazione del bene, comprensiva dei confini e dei dati catastali;
2) una sommaria descrizione del bene;
3) lo stato di possesso del bene, con l'indicazione, se occupato da terzi, del titolo in base al quale è
occupato, con particolare riferimento alla esistenza di contratti registrati in data antecedente al
pignoramento;
4) l'esistenza di formalità, vincoli o oneri, anche di natura condominiale, gravanti sul bene, che
126
LUISO, Diritto processuale civile, Vol. III, Milano, 2000, p. 64. 127
VIOLA, Diritto processuale civile, Manuale con Schemi, Modelli, Sintesi, Padova, 2013, p. 650. 128
Sul punto si veda ancora VIOLA, Diritto processuale civile, cit., il quale, rimandando anche a MANDRIOLI, Diritto
processuale civile, vol, Giappichelli, IV, Torino, 2009, p. 135 e ARIETA - MONTESANO, Diritto processuale civile, vol.
III, Giappichelli, Torino, 1999, p. 110, osserva come il creditore procedente, nell’individuazione dei beni da sottoporre
a pignoramento, si rifarà alle risultanze dei pubblici registri immobiliari, “sia per individuare i beni appartenenti al
debitore, sia per conoscere le eventuali ragioni di altrui prelazione che potrebbero vanificare la sua iniziativa, sia,
infine, per conoscere l'esistenza di altri precedenti pignoramenti che potrebbero indurlo a preferire un intervento nei
relativi processi”.
96
resteranno a carico dell'acquirente, ivi compresi i vincoli derivanti da contratti incidenti sulla
attitudine edificatoria dello stesso o i vincoli connessi con il suo carattere storico-artistico;
5) l'esistenza di formalità, vincoli e oneri, anche di natura condominiale, che saranno cancellati o
che comunque risulteranno non opponibili all'acquirente;
6) la verifica della regolarità edilizia e urbanistica del bene nonché l'esistenza della dichiarazione
di agibilità dello stesso previa acquisizione o aggiornamento del certificato di destinazione
urbanistica previsto dalla vigente normativa;
7) in caso di opere abusive, il controllo della possibilità di sanatoria ai sensi dell'articolo 36 del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e gli eventuali costi della stessa;
altrimenti, la verifica sull'eventuale presentazione di istanze di condono, indicando il soggetto
istante e la normativa in forza della quale l'istanza sia stata presentata, lo stato del
procedimento, i costi per il conseguimento del titolo in sanatoria e le eventuali oblazioni già
corrisposte o da corrispondere; in ogni altro caso, la verifica, ai fini della istanza di condono che
l'aggiudicatario possa eventualmente presentare, che gli immobili pignorati si trovino nelle
condizioni previste dall'articolo 40, sesto comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 ovvero
dall'articolo 46, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,
specificando il costo per il conseguimento del titolo in sanatoria;
8) la verifica che i beni pignorati siano gravati da censo, livello o uso civico e se vi sia stata
affrancazione da tali pesi, ovvero che il diritto sul bene del debitore pignorato sia di proprietà
ovvero derivante da alcuno dei suddetti titoli;
9) l'informazione sull'importo annuo delle spese fisse di gestione o di manutenzione, su
eventuali spese straordinarie già deliberate anche se il relativo debito non sia ancora scaduto, su
eventuali spese condominiali non pagate negli ultimi due anni anteriori alla data della perizia,
sul corso di eventuali procedimenti giudiziari relativi al bene pignorato.
2. L'esperto, prima di ogni attività, controlla la completezza dei documenti di cui all'articolo 567,
secondo comma, del codice, segnalando immediatamente al giudice quelli mancanti o inidonei.
3. L'esperto, terminata la relazione, ne invia copia ai creditori procedenti o intervenuti e al
debitore, anche se non costituito, almeno quarantacinque trenta giorni prima dell'udienza fissata
ai sensi dell'articolo 569 del codice, a mezzo posta elettronica certificata ovvero, quando ciò non è
possibile, a mezzo telefax o a mezzo posta ordinaria.
4. Le parti possono depositare all'udienza note alla relazione purché abbiano provveduto, almeno
quindici giorni prima, ad inviare le predette note al perito, secondo le modalità fissate al terzo
comma; in tale caso l'esperto interviene all'udienza per rendere i chiarimenti.
10.1. Schema: quadro di sintesi sull’espropriazione immobiliare (pignoramento e
vendita)
Si propone di seguito lo schema riassuntivo dell’iter procedimentale (in generale)
dell’espropriazione immobiliare (pignoramento e vendita), con evidenziate le novità normative
inserite al riguardo nell’ultimo biennio (in rosso sono scritte quelle inserite ad opera della riforma
del 2016), che saranno trattate analiticamente nei paragrafi precedenti.
97
Pignoramento
NOTE
Riferimento normativo: artt. 555-562 c.p.c. (capo IV - Dell'espropriazione immobiliare - Sezione I; Del pignoramento).
Tra le modifiche in tema di espropriazione immobiliare introdotte nel 2015-2016 si ricorda quanto segue: Disposizioni generali
o Art. 560 c.p.c. - Modo della custodia o Art. 567 c.p.c. - Istanza di vendita o Art. 568 c.p.c. - Determinazione del valore dell'immobile o Art. 569 c.p.c. - Provvedimento per l'autorizzazione della vendita
Vendita senza incanto o Art. 571 c.p.c. - Offerte d'acquisto o Art. 572 c.p.c. - Deliberazione sull'offerta o Art. 573 c.p.c. - Gara tra gli offerenti o Art. 574 c.p.c. - Provvedimenti relativi alla vendita
Vendita con incanto o Art. 587 c.p.c. - Inadempienza dell'aggiudicatario o Art. 588 c.p.c. - Termine per l'istanza di assegnazione o Art. 589 c.p.c. - Istanza di assegnazione o Art. 590 c.p.c. - Provvedimento di assegnazione o Art. 590-bis c.p.c.- Assegnazione a favore di un terzo o Art. 591 c.p.c. - Provvedimento di amministrazione giudiziaria o di nuovo incanto o Art. 591-bis c.p.c. - Delega delle operazioni di vendita o Art. 591-ter c.p.c. - Ricorso al giudice dell'esecuzione o Art. 596 c.p.c. - Formazione del progetto di distribuzione
Espropriazione contro il terzo proprietario o Art. 614-bis c.p.c. - Misure di coercizione indiretta
Opposizioni o Art. 615 c.p.c. - Forma dell'opposizione
Estinzione del processo o Art. 631-bis c.p.c. - Omessa pubblicità sul portale delle vendite pubbliche
Procedimento d’ingiunzione o Art. 648 c.p.c. - Esecuzione provvisoria in pendenza di opposizione
Disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile o Artt. 173-bis e 173-quinquies
NOTE Con riferimento all'espropriazione forzata in generale si segnalano le seguenti recenti modifiche:
art. 490 c.p.c. (Pubblicità degli avvisi) ad opera del d.l. 83/2015 conv. in l. n. 132/2015;
art. 492 c.p.c. (Forma del pignoramento) novellato dal d.l. 59/2016 (con riferimento ai procedimenti di esecuzione forzata per espropriazione iniziati successivamente all'entrata in vigore dell’attesa legge di conversione l’atto dovrà contenere altresì l'avvertimento che, a norma dell'art. 615, comma 2, terzo periodo, l'opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli artt. 530, 552 e 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non
imputabile).
art. 492-bis. (Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare) novellato dal del d.l. 83/2015 conv. in l. n. 132/2015 da integrarsi, tra l’altro, con il nuovo art. 155-sexies disp. att. c.p.c. novellato dal d.l. 59/2016;
altre modifiche ad opera del d.l. 83/2015 conv. in l. n. 132/2015 (tra cui la conversione rateale del pignoramento di cui all’art. 495 c.p.c. e la cessazione dell'efficacia del pignoramento di cui all’art. 495 c.p.c.);
modifica dell’art. 503 c.p.c. ad opera del d.l. 59/2016 in tema di modi della vendita forzata, con inserimento del riferimento, in tema di valutazione del giudice sul prezzo dei beni mobili ai fini di disporre l’incanto, agli artt. 518 e 540-bis c.p.c.
98
entro 15 gg. (pena la perdita di efficacia del pignoramento)
Custodia dei beni pignorati (artt. 559 e 560):
Art. 559
Ufficiale giudiziario (eseguita l’ultima notificazione)
consegna al creditore:
atto di pignoramento;
nota di trascrizione.
NOTA Il d.l. n. 132/2014, conv. con mod. dalla l. n. 162/2014 ha disposto (con l'art. 18, comma 3) che tale nuova disposizione (art. 557 c.p.c.) si applica ai procedimenti esecutivi iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione.
Notifica al debitore
Ufficiale giudiziario (o creditore procedente) (ex art. 555):
Consegna di copia autentica dell'atto con le note di trascrizione al conservatore dei registri immobiliari
(che trascrive l'atto e restituisce una delle note)
Creditore Deposita in cancelleria:
nota di iscrizione a ruolo;
copie conformi (attestata dall’avvocato) del: o titolo esecutivo; o precetto; o atto di pignoramento; o nota di trascrizione.
Cancelliere
forma il fascicolo dell'esecuzione
Il debitore è costituito custode
Su istanza del creditore pignorante (o di un creditore intervenuto) il giudice dell'esecuzione, sentito il debitore, può nominare custode una persona diversa;
Per il resto si rinvia all’art. cit.
99
Art. 560 (novellato dal d.l. 59/2016):
Il debitore e il terzo nominato custode debbono rendere il conto a norma dell'art. 593 c.p.c.
Ad essi è fatto divieto di dare in locazione l'immobile pignorato (se non autorizzati dal giudice)
Liberazione dell'immobile pignorato: DISCIPLINA PREVIGENTE: disposta dal giudice (con provvedimento non impugnabile) se si verificano i casi di
cui al comma 3);
o il provvedimento costituisce titolo esecutivo per il rilascio; o il provvedimento è eseguito dal custode (anche successivamente alla pronuncia del decreto di
trasferimento nell'interesse dell'aggiudicatario o dell'assegnatario se questi non lo esentano);
PER EFFETTO DELLA RIFORMA DEL 2016:
(per gli ordini di liberazione disposti successivamente al decorso del termine di 30 gg.
dalla data di entrata in vigore – e luglio 2016 – della legge di conversione 119/2016 del
d.l. n. 59)
o il giudice (con provvedimento impugnabile ex art. 617) dispone la liberazione dell'immobile pignorato (senza oneri per l'aggiudicatario o l'assegnatario o l'acquirente), quando:
non ritiene di autorizzare il debitore a continuare ad abitare lo stesso (o parte dello stesso);
quando revoca l'autorizzazione, se concessa in precedenza; quando provvede all'aggiudicazione o all'assegnazione dell'immobile. (N.B.: per il terzo che vanta la titolarità di un diritto di godimento del bene opponibile alla procedura, il termine per l'opposizione decorre dal giorno in cui si è perfezionata nei confronti del terzo la notificazione del provvedimento).
o il provvedimento è attuato dal custode: secondo le disposizioni del giudice; senza le formalità di cui agli artt. 605 e ss.; anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento
nell'interesse dell'aggiudicatario o dell'assegnatario (se questi non lo esentano);
con possibilità di avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell'art. 68;
disciplina particolare per il caso in cui nell'immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati ovvero documenti inerenti lo svolgimento di attività (nuovo art. 560, comma 4, c.p.c.).
Il custode: o segue le modalità stabilite dal giudice per adoperarsi affinché gli interessati a
presentare offerta di acquisto esaminino i beni in vendita; o provvede in ogni caso, previa autorizzazione del giudice, all'amministrazione e
gestione dell'immobile pignorato e esercita le azioni previste dalla legge e occorrenti per conseguirne la disponibilità.
Gli interessati a presentare l'offerta di acquisto: PER EFFETTO DELLA RIFORMA DEL 2016 (per gli ordini di liberazione disposti
successivamente al decorso del termine di 30 gg. dalla data di entrata in vigore – e luglio
2016 – della legge di conversione 119/2016 del d.l. n. 59)
hanno diritto di esaminare i beni in vendita entro 15 gg. dalla richiesta: formulata mediante il portale delle vendite pubbliche (a decorrere dal
novantesimo giorno successivo alla pubblicazione in GU del prescritto decreto ministeriale da adottarsi entro il 30.6.2017: si veda al riguardo l’art. 4, commi 3-bis e 4-bis, d.l. 59/2016, conv, con mod., in l. 119/2016)
che non può essere resa nota a persona diversa dal custode. (N.B.: la disamina dei beni si svolge con modalità idonee a garantire la riservatezza
dell’identità degli interessati e ad impedire che essi abbiano contatti tra loro).
100
Segue: vendita e assegnazione…
decorso il termine dilatorio di 10 gg. (ex art. 501) dalla notifica del pignoramento
entro 60 gg. dal deposito del ricorso (termine modificato dal d.l. 83/2015, conv., con mod., in l. n. 132/2015) PROROGA tale termine può essere prorogato una sola volta su istanza dei creditori o dell'esecutato, per giusti motivi e per una durata non superiore a 60 gg. Un termine di 60 gg. è inoltre assegnato al creditore dal giudice, quando lo stesso ritiene che la documentazione da questi depositata debba essere completata.
Per la disciplina del pignoramento successivo si veda l’art.
561 (non modificata di recente)
Ex art. 562 il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento sono trascorsi 45 gg. senza che sia stata richiesta l'assegnazione o la vendita (art. 497). In tal caso:
il giudice (con l’ordinanza di cui all'art. 630) dispone che sia cancellata la trascrizione;
il conservatore dei registri immobiliari provvede alla cancellazione su presentazione dell'ordinanza.
NOTA Il termine di cui all’art. 497 è stato introdotto dall’art. 13, comma 1, lett. d), d.l. 83/2015, conv., con mod., in l. n. 132/2015 e, a norma dell’art. 23, comma 6, si applica alle procedure esecutive iniziate successivamente alla data di entrata in vigore del d.l. medesimo.
Per la disciplina dell’intervento dei creditori si vedano gli
artt. 563-566 (non modificata di recente)
ISTANZA DI VENDITA (ricorso)
Il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere la vendita dell'immobile pignorato (art. 567)
101
INEFFICACIA/ESTINZIONE Se la proroga non ha luogo o la documentazione non è integrata nei termini: il giudice:
ordinanza, sentite le parti, di inefficacia del pignoramento (relativamente all'immobile in questione e per la cancellazione della trascrizione del pignoramento: cfr. art. 562, co. 2);
estinzione del processo esecutivo se non vi sono altri beni pignorati.
entro 15 gg. (termine ridotto da 30 a 15 giorni dalla riforma del 2015)
entro 90 gg. (termine ridotto da 120 a 90 giorni dalla riforma del 2015)
Giudice dell’esecuzione (ex art. 569):
nomina l'esperto (che presta giuramento in cancelleria mediante sottoscrizione del verbale
di accettazione)
fissa l'udienza (per la comparizione delle parti e dei creditori di cui all'articolo 498 che
non siano intervenuti)
Deposito della documentazione
Art. 567, c. 2, c.p.c.:
estratto del catasto;
certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato effettuate nei 20 anni anteriori alla trascrizione del pignoramento.
Tale documentazione può essere sostituita da un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari.
UDIENZA
102
le parti: possono fare osservazioni circa il tempo e le modalità della vendita; devono proporre, a pena di decadenza, le opposizioni agli atti esecutivi, se non sono già
decadute dal diritto di proporle;
il giudice: nel caso disponga con ordinanza la vendita forzata, fissa un termine tra 90 e 120 gg. entro il
quale possono essere proposte offerte d'acquisto (ex art. 571 c.p.c.); stabilisce (art. 569, come novellato nel 2015:
le modalità con cui deve essere prestata la cauzione; se la vendita è fatta in uno o più lotti; il prezzo base determinato a norma dell'art. 568 c.p.c. (novellato nel 2015 e che fa
riferimento al valore di mercato sulla base degli elementi forniti dalle parti e dall'esperto);
l'offerta minima; il termine, non superiore a 120 gg. dall'aggiudicazione, entro il quale il prezzo
dev'essere depositato, con le modalità del deposito; fissa, al giorno successivo alla scadenza del termine, l'udienza per la deliberazione
sull'offerta e per la gara tra gli offerenti di cui all'art. 573 c.p.c.; quando ricorrono giustificati motivi, può disporre che il versamento del prezzo abbia luogo
ratealmente ed entro un termine non superiore a 12 mesi; provvede ai sensi dell'art. 576 c.p.c. (provvedimento che dispone la vendita) solo quando ritiene
probabile che la vendita con tale modalità possa aver luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene;
se vi sono opposizioni il tribunale le decide con sentenza e quindi il giudice dell'esecuzione dispone la vendita con ordinanza;
con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale essa deve essere notificata, a cura del creditore che ha chiesto la vendita o di un altro autorizzato, ai creditori di cui all'art. 498 c.p.c. che non sono comparsi;
quanto allo svolgimento della procedura con modalità telematica: AD OGGI
può stabilire che con modalità telematiche siano effettuati:
il versamento della cauzione;
la presentazione delle offerte;
lo svolgimento della gara tra gli offerenti e, nei casi previsti, l'incanto, nonché il pagamento del prezzo;
PER EFFETTO DELLA RIFORMA DEL 2016: (per vendite forzate di beni immobili disposte dopo il novantesimo giorno
successivo alla pubblicazione in GU del decreto ministeriale da adottarsi, entro il
30.6.2017, di cui all’art. 4, c. 3-bis, d.l. 59/2016, conv, con mod., in l. 119/2016,
volto ad accertare la piena funzionalità del portale delle vendite pubbliche previsto
dall'art. 161-quater disp. att. c.p.c.)
stabilisce quanto i tre punti sopra richiamati, con le seguenti precisazioni:
salvo che: o sia pregiudizievole per gli interessi dei creditori; o sia pregiudizievole per il sollecito svolgimento della procedura; o nel rispetto della normativa regolamentare di cui all'art. 161-ter
disp. att. c.p.c. (novellato nel 2015 e relativo alla delega al Ministro della giustizia di dettare con decreto le regole tecniche per le vendite con modalità telematiche).
VENDITA
103
ORDINANZA DI VENDITA
il giudice (con ordinanza ex art. 576 c.p.c.) dispone la vendita: ordina l'incanto; stabilisce
se la vendita si deve fare in uno o più lotti; il prezzo base dell'incanto determinato a norma dell'art. 568; il giorno e l'ora dell'incanto; il termine che deve decorrere tra il compimento delle forme di pubblicità e l'incanto
(nonché le eventuali forme di pubblicità straordinaria ex art. 490 u.c.); l'ammontare della cauzione in misura non superiore al decimo del prezzo base d'asta
e il termine entro il quale tale ammontare deve essere prestato dagli offerenti; la misura minima dell'aumento da apportarsi alle offerte; il termine, non superiore a 60 gg. dall'aggiudicazione, entro il quale il prezzo deve
essere depositato e le modalità del deposito.
OFFERTE (artt. 579 -584 c.p.c.)
Ognuno, eccetto il debitore, è ammesso a fare offerte all'incanto Le offerte debbono essere fatte personalmente o a mezzo di mandatario (con procura speciale) I procuratori legali possono fare offerte per persone da nominare Per offrire all'incanto è necessario avere prestato la cauzione a norma dell'ordinanza ex art. 576
(per la relativa disciplina si veda l’art. 580) Le offerte non sono efficaci se non superano il prezzo base o l'offerta precedente nella misura
indicata nelle condizioni di vendita (per la relativa disciplina si vedano gli artt. 584)
A. AGGIUDICAZIONE
Versamento del prezzo (si veda l’art. 585)
Trasferimento del bene espropriato
con decreto ex art. 586, contenente l’ordine della cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie successive alla trascrizione del pignoramento, nonché l'ingiunzione al debitore o al custode di rilasciare l'immobile venduto;
per la disciplina dell’inadempienza dell’aggiudicatario si veda l’art. 587, come novellato nel 2015, con ulteriore modifica intervenuta nel 2016.
SENZA INCANTO
CON INCANTO
Il d.l. 83/2015, conv., con mod., in l. 132/2015 ha inserito modifiche relative ai valori delle offerte connesse all’efficacia delle stesse, al loro accoglimento, ai provvedimenti del giudice relativi all'individuazione della migliore offerta, all’assegnazione ed alla vendita, all’immissione nel possesso dell'immobile venduto in caso di versamento rateale del prezzo: artt. 571 574 c.p.c.
104
B. LA VENDITA NON HA LUOGO
ASSEGNAZIONE (artt. 589 – 590)
Istanza di assegnazione
da presentarsi nel termine di 10 gg. prima dell'udienza di vendita; può essere presentata da ogni creditore;
PER EFFETTO DELLA RIFORMA DEL 2016: (per le istanze di assegnazione presentate dopo 30 gg. dall’entrata in vigore – 3
luglio 2016 – della legge di conversione 119/2016 del d.l. n. 59)
l’istanza (nuovo art. 588) può essere presentata per sé o a favore di un terzo; in tal caso (ex art. 590-bis):
o gli obblighi derivanti dalla presentazione dell'istanza di assegnazione sono esclusivamente a carico del creditore;
o il creditore (rimasto assegnatario a favore di un terzo) deve (entro 5 gg. dalla pronuncia in udienza del provvedimento di assegnazione ovvero dalla comunicazione):
dichiarare in cancelleria il nome del terzo; depositare la dichiarazione del terzo di volerne profittare; in mancanza, il trasferimento è fatto a favore del creditore.
deve contenere l'offerta di pagamento di una somma non inferiore a quella prevista nell'art. 506 ed al prezzo base stabilito per l'esperimento di vendita.
Provvedimento di assegnazione il giudice provvede con il decreto a norma del richiamato art. 586
C. SE NON VI SONO DOMANDE DI ASSEGNAZIONE O SE NON SONO ACCOLTE
Il giudice dell’esecuzione dispone (art. 591):
1. DISPONE L’AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA
2. PRONUNCIA NUOVA ORDINANZA EX ART. 576 PERCHE' SI PROCEDA A INCANTO (se ritiene che la vendita con tale modalità possa aver luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene, determinato a norma dell'art. 568).
Il giudice può altresì stabilire diverse condizioni di vendita e diverse forme di pubblicità, fissando un nuovo prezzo base inferiore al precedente:
fino al limite di un quarto:
fino al limite della metà, dopo il quarto tentativo di vendita andato deserto (novella inserita con d.l. 59/2016, il quale dispone che i fini del computo del numero degli esperimenti di vendita, si tiene conto, anche di quelli svolti prima dell'entrata in vigore del d.l. cit.).
in tal caso Il giudice assegna un nuovo termine compreso tra 60 e 90 gg. entro il quale possono essere proposte offerte d'acquisto ex art. 571
Se al secondo tentativo la vendita non ha luogo per mancanza di offerte
105
se vi sono domande di assegnazione:
il giudice assegna il bene al creditore o ai creditori richiedenti (fissando il termine entro il quale l'assegnatario deve versare l'eventuale conguaglio);
avvenuto il versamento, il giudice pronuncia il decreto di trasferimento a norma dell'art. 586.
PER LA VENDITA CON INCANTO SI VEDA INOLTRE:
Disciplina della delega delle operazioni di vendita Si veda l’art. 591-bis, introdotto nel 2015
Disciplina del ricorso al giudice dell’esecuzione Si veda l’art. 591-ter, novellato nel 2015
Disciplina dell’amministrazione giudiziaria (la relativa disciplina è dettata dagli artt. 592-598) Si segnala al riguardo la nuova disciplina (in vigore del 4 maggio) della formazione del progetto di distribuzione di cui all’art. 596, così come novellato dal d.l. 59/2016:
Se non si può provvedere alla distribuzione della somma ricavata ex art. 510, comma 1, c.p.c. (secondo cui “se vi è un solo creditore pignorante senza intervento di altri creditori, il giudice dell'esecuzione, sentito il debitore, dispone a favore del creditore pignorante il pagamento di quanto gli spetta per capitale, interessi e spese”): il giudice dell'esecuzione (o il professionista delegato a norma dell'art. 591-bis) entro 30 gg. dal versamento del prezzo:
forma un progetto di distribuzione:
anche parziale (come previsto dalla riforma del 2016) che, però, non può superare il 90% delle somme da ripartire;
contenente la graduazione dei creditori che vi partecipano; lo deposita in cancelleria (affinché possa essere consultato dai creditori e dal debitore); fissa l'udienza per l’audizione creditori e dal debitore
Comunicazione dell’invito
almeno 10 gg.
Udienza per l’audizione creditori e dal debitore
Si segnala, inoltre, la particolare disciplina di cui al comma 3 dell’art. 596 c.p.c., introdotto in sede di conversione in legge 119/2016 del d.l. n. 59.
106
10.2. Custodia
La riforma del 2016 ha novellato l’art. 560 c.p.c., recante la disciplina del “modo della custodia”.
Si riporta di seguito il testo dell’art. 560 c.p.c., così come novellato dall’artt. 4, d.l. 59/2016, conv.,
con mod., in l. 199/2016 (le modifiche introdotte nel 2016 sono riportate in grassetto rosso).
Il nuovo art. 560 c.p.c.
[ad opera dell’art. 4, d.l. 59/2016, conv., con mod., in l. n. 199/2016]
1. Il debitore e il terzo nominato custode debbono rendere il conto a norma dell'articolo 593.
2. Ad essi è fatto divieto di dare in locazione l'immobile pignorato se non sono autorizzati dal
giudice dell'esecuzione.
3. Il giudice dell'esecuzione dispone, con provvedimento impugnabile per opposizione ai sensi
dell'art. 617, la liberazione dell'immobile pignorato senza oneri per l'aggiudicatario o
l'assegnatario o l'acquirente, quando non ritiene di autorizzare il debitore a continuare ad
abitare lo stesso, o parte dello stesso, ovvero quando revoca l'autorizzazione, se concessa in
precedenza, ovvero quando provvede all'aggiudicazione o all'assegnazione dell'immobile. Per il
terzo che vanta la titolarita' di un diritto di godimento del bene opponibile alla procedura, il
termine per l'opposizione decorre dal giorno in cui si e' perfezionata nei confronti del terzo la
notificazione del provvedimento.
4. Il provvedimento e' attuato dal custode secondo le disposizioni del giudice dell'esecuzione
immobiliare, senza l'osservanza delle formalita' di cui agli articoli 605 e seguenti, anche
successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell'interesse dell'aggiudicatario o
dell'assegnatario se questi non lo esentano. Per l'attuazione dell'ordine il giudice puo' avvalersi
della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell'articolo 68. Quando nell'immobile si
trovano beni mobili che non debbono essere consegnati ovvero documenti inerenti lo
svolgimento di attivita' imprenditoriale o professionale, il custode intima alla parte tenuta al
rilascio ovvero al soggetto al quale gli stessi risultano appartenere di asportarli, assegnandogli il
relativo termine, non inferiore a trenta giorni, salvi i casi di urgenza. Dell'intimazione si da' atto
a verbale ovvero, se il soggetto intimato non e' presente, mediante atto notificato dal custode.
Qualora l'asporto non sia eseguito entro il termine assegnato, i beni o i documenti sono
considerati abbandonati e il custode, salvo diversa disposizione del giudice dell'esecuzione, ne
dispone lo smaltimento o la distruzione.
5. Il giudice, con l'ordinanza di cui al terzo comma dell'articolo 569, stabilisce le modalità con cui
il custode deve adoperarsi affinché gli interessati a presentare offerta di acquisto esaminino i beni
in vendita. Il custode provvede in ogni caso, previa autorizzazione del giudice dell'esecuzione,
all'amministrazione e alla gestione dell'immobile pignorato ed esercita le azioni previste dalla
legge e occorrenti per conseguirne la disponibilità. Gli interessati a presentare l'offerta di
acquisto hanno diritto di esaminare i beni in vendita entro quindici giorni dalla richiesta. La
richiesta e' formulata mediante il portale delle vendite pubbliche e non puo' essere resa nota a
persona diversa dal custode. La disamina dei beni si svolge con modalita' idonee a garantire la
riservatezza dell'identita' degli interessati e ad impedire che essi abbiano contatti tra loro.
107
Come noto, a norma dell’art. 559 c.p.c., in tema di custodia dei beni pignorati può verificarsi una
delle seguenti opzioni:
a) col pignoramento il debitore è costituito custode dei beni pignorati (e di tutti gli
accessori, compresi le pertinenze e i frutti, senza diritto a compenso);
b) il giudice dell'esecuzione può nominare custode una persona diversa dal debitore (ciò su
istanza del creditore pignorante o di un creditore intervenuto e dopo aver sentito il debitore;
con la precisazione che il giudice provvede a nominare come custode una persona diversa
quando l'immobile non sia occupato dal debitore).
Quanto al modo della custodia, l’art. 560 c.p.c. prevede innanzitutto, con disposizioni rimaste
immutate in seguito alle riforme 2015-2016:
l’obbligo per il custode (sia esso il debitore e il terzo nominato dal giudice) di rendiconto129
(comma 1);
il divieto per il custode di dare in locazione l'immobile pignorato, se non sono autorizzato
dal giudice dell'esecuzione (comma 2).
La riforma del 2016 ha invece modificato la disciplina relativa all’ordine di liberazione
dell’immobile pignorato (commi 3, 4 e 5); disciplina che si applica agli ordini di liberazione
disposti, nei procedimenti di esecuzione forzata per espropriazione immobiliare, successivamente al
decorso del termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore (3 luglio 2016) della legge di
conversione del decreto legge.
La versione previgente del comma 3 dell’articolo in commento disponeva quanto segue: “il giudice
dell'esecuzione dispone, con provvedimento non impugnabile, la liberazione dell'immobile
pignorato, quando non ritiene di autorizzare il debitore a continuare ad abitare lo stesso, o parte
dello stesso, ovvero quando revoca la detta autorizzazione, se concessa in precedenza, ovvero
quando provvede all'aggiudicazione o all'assegnazione dell'immobile”.
La riforma del 2016 ha lasciato immutato l’impianto complessivo della disposizione in
questione, inserendo però diverse precisazioni, alcune delle quali di impatto rilevante.
Il comma in questione, così come novellato nel 2016, prevede oggi, in seguito alla conversione in l.
n. 199 del d.l. 59/2016 che il giudice dell'esecuzione dispone la liberazione dell'immobile
pignorato senza oneri per l'aggiudicatario o l'assegnatario o l'acquirente, nelle seguenti ipotesi:
a) se non ritiene di autorizzare il debitore a continuare ad abitare lo stesso, o parte dello stesso;
b) se revoca l'autorizzazione, se concessa in precedenza;
c) se provvede all'aggiudicazione o all'assegnazione dell'immobile.
Tale provvedimento ha la forma dell’ordinanza.
La riforma del 2016 si occupa poi, in modo specifico, dello strumento di tutela avverso il
provvedimento di liberazione dell'immobile pignorato emesso dal giudice dell’esecuzione: tale
provvedimento è impugnabile, a norma del medesimo comma 3 in commento, con l’opposizione ai
sensi dell'art. 617 c.p.c.130
.
129
Si applica al riguardo l’art. 593 c.p.c., di cui si riporta il testo integrale.
1. L'amministratore, nel termine fissato dal giudice dell'esecuzione, e in ogni caso alla fine di ciascun trimestre, deve
presentare in cancelleria il conto della sua gestione e depositare le rendite disponibili nei modi stabiliti dal giudice.
2. Al termine della gestione l'amministratore deve presentare il rendiconto finale.
3. I conti parziali e quello finale debbono essere approvati dal giudice. Questi, con ordinanza non impugnabile, risolve
le contestazioni che sorgono in merito ad essi, applicando le disposizioni degli articoli 263 e seguenti. 130
Si riporta il testo integrale dell’art. 617 c.p.c., in tema di “forma dell'opposizione”.
“Le opposizioni relative alla regolarita' formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata
l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'articolo 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine
perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto.
108
Quanto, in particolare, alla posizione del terzo che vanta la titolarità di un diritto di godimento
del bene, il d.l. 59/2016, conv. con mod. in l. 119/2016, precisa che (trattandosi, ovviamente, di
diritto di godimento opponibile alla procedura esecutiva), il termine per l'opposizione decorre dal
giorno in cui si è perfezionata nei confronti del terzo la notificazione del provvedimento.
La snella disciplina del previgente comma 4 (“il provvedimento costituisce titolo esecutivo per il
rilascio ed è eseguito a cura del custode anche successivamente alla pronuncia del decreto di
trasferimento nell'interesse dell'aggiudicatario o dell'assegnatario se questi non lo esentano”) è
stata sostituita nel 2016 da una ben più articolata, secondo cui, oltre all’esplicita previsione secondo
cui il giudice può avvalersi della forza pubblica, nonché nominare ausiliari (ex art. 68 c.p.c.), è
stabilito che l’ordine del giudice è attuato dal custode (anche successivamente alla pronuncia del
decreto di trasferimento nell'interesse dell'aggiudicatario o dell'assegnatario se questi non lo
esentano), con le seguenti modalità:
secondo le disposizioni del giudice dell'esecuzione;
senza l'osservanza delle formalità di cui agli artt. 605 e ss. c.p.c. (non trova quindi
applicazione la disciplina dell’intero titolo III dedicato all’esecuzione per consegne o
rilascio);
se nell'immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati ovvero
documenti inerenti lo svolgimento di attività imprenditoriale o professionale, il custode,
secondo quanto la disciplina inserita in sede di conversione in l. 119/2006 del d.l n. 59:
o intima alla parte tenuta al rilascio (ovvero al soggetto al quale gli stessi risultano
appartenere) di asportarli;
o assegna al riguardo un termine non inferiore a trenta giorni (salvi i casi di urgenza);
o di tale intimazione si da' atto a verbale ovvero, se il soggetto intimato non è presente,
mediante atto notificato dal custode;
o salvo diversa disposizione del giudice, qualora l'asporto non sia eseguito entro il
termine, dispone lo smaltimento o la distruzione di tali beni e documenti (che vanno
considerati abbandonati).
Quanto all’esame dei beni in vendita da parte degli interessati a presentare offerta di acquisto,
resta fermo l’obbligo per il custode, a norma del comma 5 dell’articolo in questione, di seguire le
modalità disposte al riguardo dal giudice nel medesimo ordine di rilascio, con le seguenti
precisazioni inserite con la riforma del 2016131
:
detti interessati hanno diritto di esaminare i beni in vendita entro quindici giorni dalla
richiesta;
la relativa richiesta:
o va formulata mediante il portale delle vendite pubbliche;
o non può essere resa nota a persona diversa dal custode (in tema di riservatezza è
altresì previsto che la disamina dei beni si svolga con modalità idonee a garantire la
riservatezza dell'identità degli interessati e ad impedire che essi abbiano contatti tra
loro).
Quanto al riferimento al portale delle vendite pubbliche va però fatto riferimento alle norme che
seguono, alla cui luce ben si comprenda come per il momento la disposizione di cui al comma 5 in
questione non sia ancora operativa:
Le opposizioni di cui al comma precedente che sia stato impossibile proporre prima dell'inizio dell'esecuzione e quelle
relative alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto e ai singoli atti di esecuzione si propongono con ricorso al
giudice dell'esecuzione nel termine perentorio di venti giorni dal primo atto di esecuzione, se riguardano il titolo
esecutivo o il precetto, oppure dal giorno in cui i singoli atti furono compiuti”. 131
Il comma 5 precisa altresì che, in ogni caso, il custode provvedere, previa autorizzazione del giudice dell'esecuzione
all'amministrazione e alla gestione dell'immobile pignorato nonché ad esercitare le azioni previste dalla legge e
occorrenti per conseguirne la disponibilità.
109
l’art. 4, comma 3-bis, d.l. 59/2016, conv, con mod., in l. 119/2016 dispone quanto segue:
“Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro il 30 giugno 2017, e' accertata
la piena funzionalita' del portale delle vendite pubbliche previsto dall'art. 161-quater delle
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui
al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368. Il portale e' operativo a decorrere dalla
pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale”;
l’art. 4, comma 4-bis, d.l. 59/2016, conv, con mod., in l. 119/2016 dispone quanto segue:
“La richiesta di visita di cui all'art. 560, quinto comma, quarto periodo, del codice di
procedura civile, introdotto dal comma 1, lettera d), numero 2), del presente articolo, e'
formulata esclusivamente mediante il portale delle vendite pubbliche a decorrere dal
novantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui
al comma 3-bis”.
10.3. Assegnazione e vendita in generale (con schema della nuova procedura)
A norma dell’art. 567 c.p.c., decorso il termine dilatorio di dieci giorni dalla notifica dell’atto di
pignoramento, da parte del creditore pignorante (e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo
esecutivo), va depositata, sotto-forma di ricorso proposto al giudice dell’esecuzione, l’istanza di
vendita dell'immobile pignorato.
All’istanza vanno allegati l'estratto del catasto, nonché i certificati delle iscrizioni e trascrizioni
relative all'immobile pignorato effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione del
pignoramento132
. La riforma del 2015, novellando l’art. 567, comma 2, c.p.c., ha nuovamente
portato i termini per adempiere a tale prescrizione da centoventi a sessanta giorni, decorrenti dal
deposito del ricorso133
.
A norma poi del successivo comma 3, è concessa la possibilità, su istanza dei creditori o
dell'esecutato, di presentare istanza di proroga, per una sola volta, per giusti motivi. La durata della
proroga è stata ridotta ad opera del d.l. n. 83/2015, da centoventi a sessanta giorni134
. Passa da
centoventi a sessanta giorni anche il termine assegnato eventualmente al creditore dal giudice,
quando lo stesso ritiene che la documentazione da questi depositata debba essere completata.
Al mancato rispetto di tutti i detti termini (e quindi se la proroga non è richiesta o non è concessa,
oppure se la documentazione non è integrata nel termine assegnato dal giudice) consegue
l'inefficacia del pignoramento (relativamente all'immobile per il quale non è stata depositata la
prescritta documentazione); l’inefficacia del pignoramento è dichiarata con ordinanza dal giudice
(anche d'ufficio, sentite le parti). In tal caso:
il giudice dispone la cancellazione della trascrizione del pignoramento;
trova applicazione la disciplina relativa all’inefficacia del pignoramento ed alla cancellazione
della trascrizione di cui all’art. 562, secondo comma, c.p.c.135
;
il giudice dichiara l'estinzione del processo esecutivo se non vi sono altri beni pignorati.
132
Tale documentazione può essere sostituita, ex art. 567, comma 2, c.p.c., da un certificato notarile attestante le
risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari. 133
Si ricorda, infatti, che con la riforma dell’espropriazione immobiliare di cui alla l. n. 80 del 2005 si era proceduto a
raddoppiare il termine per il deposito della documentazione in parola da sessanta a centoventi giorni. 134
L. n. 80 del 2005 aveva previsto detta disciplina relativa alla proroga in quanto il termine di cui al comma 2 dell’art.
567 c.p.c. in parola spesso non veniva rispettato, non già per causa imputabile al creditore, ma per i ritardi ascrivibili
esclusivamente agli uffici che rilasciavano i documenti. Così, VASAPOLLO, sub artt. 555-598 c.p.c., in VIOLA (a cura
di), Codice di procedura civile, Padova, 2013, p. 1039. 135
L’art. 562 c.p.c. dispone quanto segue.
“1. Se il pignoramento diviene inefficace per il decorso del termine previsto nell'articolo 497, il giudice dell'esecuzione
con l'ordinanza di cui all'articolo 630 dispone che sia cancellata la trascrizione.
2. Il conservatore dei registri immobiliari provvede alla cancellazione su presentazione dell'ordinanza”.
110
Di seguito, le modifiche di recente inserite, scritte in neretto, all’art. 567 c.p.c. in analisi.
Il nuovo art. 567 c.p.c.
[ad opera dell’art. 13, comma 1, lett. n), d.l. 83/2015, conv., con mod., in l. n. 132/2015]
1. Decorso il termine di cui all'articolo 501, il creditore pignorante e ognuno dei creditori
intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere la vendita dell'immobile pignorato.
2. Il creditore che richiede la vendita deve provvedere, entro sessanta giorni dal deposito del
ricorso, ad allegare allo stesso l'estratto del catasto, nonché i certificati delle iscrizioni e
trascrizioni relative all'immobile pignorato effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione del
pignoramento; tale documentazione può essere sostituita da un certificato notarile attestante le
risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari.
3. Il termine di cui al secondo comma può essere prorogato una sola volta su istanza dei creditori
o dell'esecutato, per giusti motivi e per una durata non superiore ad ulteriori sessanta giorni. Un
termine di sessanta giorni è inoltre assegnato al creditore dal giudice, quando lo stesso ritiene che
la documentazione da questi depositata debba essere completata. Se la proroga non è richiesta o
non è concessa, oppure se la documentazione non è integrata nel termine assegnato ai sensi di
quanto previsto nel periodo precedente, il giudice dell'esecuzione, anche d'ufficio, dichiara
l'inefficacia del pignoramento relativamente all'immobile per il quale non è stata depositata la
prescritta documentazione. L'inefficacia è dichiarata con ordinanza, sentite le parti. Il giudice, con
l'ordinanza, dispone la cancellazione della trascrizione del pignoramento. Si applica l'articolo
562, secondo comma. Il giudice dichiara altresì l'estinzione del processo esecutivo se non vi sono
altri beni pignorati.
A norma dell’art. 23, comma 6, d.l. 83/2015, tale novella si applica esclusivamente alle procedure
esecutive iniziate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo medesimo
(27 giugno 2015).
La riforma del 2015 ha poi novellato la disciplina di cui all’art. 568 c.p.c. relativa alla
determinazione del valore dell’immobile da parte del giudice.
Si riporta di seguito il nuovo art. 568 c.p.c., così come sostituito con la riforma del 2015.
Il nuovo art. 568 c.p.c.
[ad opera dell’art. 13, comma 1, lett. o), d.l. 83/2015, conv., con mod., in l. n. 132/2015]
1. Agli effetti dell'espropriazione il valore dell'immobile è determinato dal giudice avuto
riguardo al valore di mercato sulla base degli elementi forniti dalle parti e dall'esperto nominato
ai sensi dell'articolo 569, primo comma.
2. Nella determinazione del valore di mercato l'esperto procede al calcolo della superficie
dell'immobile, specificando quella commerciale, del valore per metro quadro e del valore
complessivo, esponendo analiticamente gli adeguamenti e le correzioni della stima, ivi compresa
la riduzione del valore di mercato praticata per l'assenza della garanzia per vizi del bene
venduto, e precisando tali adeguamenti in maniera distinta per gli oneri di regolarizzazione
111
urbanistica, lo stato d'uso e di manutenzione, lo stato di possesso, i vincoli e gli oneri giuridici
non eliminabili nel corso del procedimento esecutivo, nonché per le eventuali spese
condominiali insolute.
La modifica non pare comportare dubbi interpretativi di rilievo.
Si segnala solo che con essa, avendo il legislatore stabilito che il valore dell'immobile è determinato
dal giudice avuto riguardo al valore di mercato sulla base degli elementi forniti dalle parti e
dall'esperto (i cui criteri di determinazione del valore dell’immobile sono esplicitati al comma 2
del medesimo art. 568 c.p.c.), appare importante, per le parti, fornire al riguardo nei propri scritti
tutte le informazioni ritenute utili, e nel modo più chiaro e persuasivo possibile.
La riforma del 2015 ha modificato anche l’art. 569 c.p.c., relativo al provvedimento per
l'autorizzazione della vendita. La norma è stata poi ulteriormente novellata nel 2016.
Si propone di seguito il nuovo testo dell’art. 569 c.p.c.,, con le modifiche apportate nel 2015 scritte
in neretto e quelle apportate nel 2016 in rosso.
Il nuovo art. 569 c.p.c.
[ad opera dell’art. 13, comma 1, lett. p), d.l. 83/2015, conv., con mod., in l. n. 132/2015 e dell’art.
4, d.l. 59/2016, conv., con mod., in l. n. 119/2016]
1. A seguito dell'istanza di cui all'articolo 567 il giudice dell'esecuzione, entro quindici giorni dal
deposito della documentazione di cui al secondo comma dell'articolo 567, nomina l'esperto che
presta giuramento in cancelleria mediante sottoscrizione del verbale di accettazione e fissa
l'udienza per la comparizione delle parti e dei creditori di cui all'articolo 498 che non siano
intervenuti. Tra la data del provvedimento e la data fissata per l'udienza non possono decorrere
più di novanta giorni.
2. All'udienza le parti possono fare osservazioni circa il tempo e le modalità della vendita, e
debbono proporre, a pena di decadenza, le opposizioni agli atti esecutivi, se non sono già decadute
dal diritto di proporle.
3. Nel caso in cui il giudice disponga con ordinanza la vendita forzata, fissa un termine non
inferiore a novanta giorni, e non superiore a centoventi, entro il quale possono essere proposte
offerte d'acquisto ai sensi dell'articolo 571. Il giudice con la medesima ordinanza stabilisce le
modalità con cui deve essere prestata la cauzione, se la vendita è fatta in uno o più lotti, il prezzo
base determinato a norma dell'articolo 568, l'offerta minima, il termine, non superiore a
centoventi giorni dall'aggiudicazione, entro il quale il prezzo dev'essere depositato, con le
modalità del deposito e fissa, al giorno successivo alla scadenza del termine, l'udienza per la
deliberazione sull'offerta e per la gara tra gli offerenti di cui all'articolo 573. Quando ricorrono
giustificati motivi, il giudice dell'esecuzione può disporre che il versamento del prezzo abbia
luogo ratealmente ed entro un termine non superiore a dodici mesi. Il giudice provvede ai sensi
dell'articolo 576 solo quando ritiene probabile che la vendita con tale modalità possa aver luogo
ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene, determinato a norma dell'articolo
568.
4. Con la stessa ordinanza, il giudice può stabilire stabilisce, salvo che sia pregiudizievole per gli
interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura, che il versamento della
cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti e, nei casi
112
previsti, l'incanto, nonché il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalità telematiche, nel
rispetto della normativa regolamentare di cui all'articolo 161-ter delle disposizioni per
l'attuazione del presente codice.
5. Se vi sono opposizioni il tribunale le decide con sentenza e quindi il giudice dell'esecuzione
dispone la vendita con ordinanza.
6. Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale essa deve essere notificata,
a cura del creditore che ha chiesto la vendita o di un altro autorizzato, ai creditori di cui
all'articolo 498 che non sono comparsi.
Quanto inserito nel 2016 si applica alle vendite forzate di beni immobili disposte dal giudice
dell'esecuzione o dal professionista delegato dopo il novantesimo giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di cui all’art. 4, comma 3-bis, del
presente d.l. 59/2016, conv, con mod., in l. 119/2016, secondo cui con decreto del Ministro della
giustizia, da adottare entro il 30 giugno 2017, e' accertata la piena funzionalita' del portale delle
vendite pubbliche previsto dall'art. 161-quater delle disposizioni per l'attuazione del codice di
procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368. Il
portale e' operativo a decorrere dalla pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale.
Nello schema seguente si propone la nuova procedura disegnata dal nuovo art. 569 c.p.c.
Istanza di cui all'art. 567 c.p.c.
Deposito della documentazione di cui al secondo comma dell'art. 567 c.p.c.136
Giudice dell'esecuzione
entro 15 giorni137
136
Art. 567, comma 2, c.p.c.: “Il creditore che richiede la vendita deve provvedere, entro sessanta giorni dal deposito
del ricorso, ad allegare allo stesso l'estratto del catasto, nonché i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative
all'immobile pignorato effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento; tale documentazione può
essere sostituita da un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari”. 137
Termine ridotto da 30 a 15 giorni dalla riforma del 2015.
113
nomina l'esperto
(che presta giuramento in cancelleria mediante sottoscrizione del verbale di accettazione)
fissa l'udienza
(per la comparizione delle parti e dei creditori di cui all'articolo 498 che non siano intervenuti)
non possono decorrere più di 90 giorni138
Tra la data del provvedimento e la data fissata per l'udienza
Udienza
le parti:
possono fare osservazioni circa il tempo e le modalità della vendita;
devono proporre, a pena di decadenza, le opposizioni agli atti esecutivi, se
non sono già decadute dal diritto di proporle;
il giudice:
nel caso disponga con ordinanza la vendita forzata, fissa un termine tra
90 e 120 gg. entro il quale possono essere proposte offerte d'acquisto (ex art. 571 c.p.c.
139);
stabilisce:
le modalità con cui deve essere prestata la cauzione;
se la vendita è fatta in uno o più lotti;
il prezzo base determinato a norma dell'art. 568 c.p.c.140
;
138
Termine ridotto da 120 a 90 giorni dalla riforma del 2015. 139
Art. 571, c.p.c. - Offerte d'acquisto.
“1. Ognuno, tranne il debitore, è ammesso a offrire per l'acquisto dell'immobile pignorato personalmente o a mezzo di
procuratore legale anche a norma dell'articolo 579, ultimo comma. L'offerente deve presentare nella cancelleria
dichiarazione contenente l'indicazione del prezzo, del tempo e modo del pagamento e ogni altro elemento utile alla
valutazione dell'offerta.
2. L'offerta non è efficace se perviene oltre il termine stabilito ai sensi dell'articolo 569, terzo comma, se è inferiore di
oltre un quarto al prezzo stabilito nell'ordinanza o se l'offerente non presta cauzione, con le modalità stabilite
nell'ordinanza di vendita, in misura non inferiore al decimo del prezzo da lui proposto.
3. L'offerta è irrevocabile, salvo che:
1) il giudice ordini l'incanto;
2) siano decorsi centoventi giorni dalla sua presentazione ed essa non sia stata accolta.
4. L'offerta deve essere depositata in busta chiusa all'esterno della quale sono annotati, a cura del cancelliere
ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell'esecuzione
o del professionista delegato ai sensi dell'articolo 591-bis e la data dell'udienza fissata per l'esame delle offerte. Se è
stabilito che la cauzione è da versare mediante assegno circolare, lo stesso deve essere inserito nella busta. Le buste
sono aperte all'udienza fissata per l'esame delle offerte alla presenza degli offerenti”. 140
Art. 568 c.p.c. - Determinazione del valore dell'immobile.
114
l'offerta minima;
il termine, non superiore a 120 dall'aggiudicazione, entro il quale
il prezzo dev'essere depositato, con le modalità del deposito;
fissa, al giorno successivo alla scadenza del termine, l'udienza per
la deliberazione sull'offerta e per la gara tra gli offerenti di cui
all'art. 573 c.p.c.141
;
quando ricorrono giustificati motivi, può disporre che il versamento del
prezzo abbia luogo ratealmente ed entro un termine non superiore a 12
mesi;
provvede ai sensi dell'art. 576 c.p.c.142
solo quando ritiene probabile che
la vendita con tale modalità possa aver luogo ad un prezzo superiore della
metà rispetto al valore del bene;
stabilisce che con modalità telematiche siano effettuati:
il versamento della cauzione;
la presentazione delle offerte;
lo svolgimento della gara tra gli offerenti e, nei casi previsti,
l'incanto, nonché il pagamento del prezzo;
ciò con le seguenti precisazioni:
salvo che sia pregiudizievole per gli interessi dei creditori
o per il sollecito svolgimento della procedura;
nel rispetto della normativa regolamentare di cui all'art.
161-ter disp. att. c.p.c.143
“1. Agli effetti dell'espropriazione il valore dell'immobile è determinato dal giudice avuto riguardo al valore di mercato
sulla base degli elementi forniti dalle parti e dall'esperto nominato ai sensi dell'articolo 569, primo comma.
2. Nella determinazione del valore di mercato l'esperto procede al calcolo della superficie dell'immobile, specificando
quella commerciale, del valore per metro quadro e del valore complessivo, esponendo analiticamente gli adeguamenti
e le correzioni della stima, ivi compresa la riduzione del valore di mercato praticata per l'assenza della garanzia per
vizi del bene venduto, e precisando tali adeguamenti in maniera distinta per gli oneri di regolarizzazione urbanistica, lo
stato d'uso e di manutenzione, lo stato di possesso, i vincoli e gli oneri giuridici non eliminabili nel corso del
procedimento esecutivo, nonché per le eventuali spese condominiali insolute”. 141
Art. 573 c.p.c. - Deliberazione sull'offerta.
“1. Sull'offerta il giudice dell'esecuzione sente le parti e i creditori iscritti non intervenuti.
2. Se l'offerta è pari o superiore al valore dell'immobile stabilito nell'ordinanza di vendita, la stessa è senz'altro
accolta.
3. Se il prezzo offerto è inferiore rispetto al prezzo stabilito nell'ordinanza di vendita in misura non superiore ad un
quarto, il giudice può far luogo alla vendita quando ritiene che non vi sia seria possibilità di conseguire un prezzo
superiore con una nuova vendita e non sono state presentate istanze di assegnazione ai sensi dell'articolo 588”.
4. Si applicano le disposizioni degli articoli 573, 574 e 577. 142
Art. 576 c.p.c. - Contenuto del provvedimento che dispone la vendita.
“1. Il giudice dell'esecuzione, quando ordina l'incanto, stabilisce, sentito quando occorre un esperto:
1) se la vendita si deve fare in uno o più lotti;
2) il prezzo base dell'incanto determinato a norma dell'articolo 568;
3) il giorno e l'ora dell'incanto;
4) il termine che deve decorrere tra il compimento delle forme di pubblicità e l'incanto, nonché le eventuali forme di
pubblicità straordinaria a norma dell'articolo 490 ultimo comma;
5) l'ammontare della cauzione in misura non superiore al decimo del prezzo base d'asta e il termine entro il quale tale
ammontare deve essere prestato dagli offerenti;
6) la misura minima dell'aumento da apportarsi alle offerte;
7) il termine, non superiore a sessanta giorni dall'aggiudicazione, entro il quale il prezzo deve essere depositato e le
modalità del deposito.
2. L'ordinanza è pubblicata a cura del cancelliere”. 143
Art. 161-ter. (Vendite con modalita' telematiche).
Il Ministro della giustizia stabilisce con proprio decreto le regole tecnico-operative per lo svolgimento della vendita di
beni mobili e immobili mediante gara telematica nei casi previsti dal codice, nel rispetto dei principi di competitivita',
trasparenza, semplificazione, efficacia, sicurezza, esattezza e regolarita' delle procedure telematiche.
115
se vi sono opposizioni il tribunale le decide con sentenza e quindi il
giudice dell'esecuzione dispone la vendita con ordinanza144
;
con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale essa
deve essere notificata, a cura del creditore che ha chiesto la vendita o di
un altro autorizzato, ai creditori di cui all'art. 498 c.p.c. che non sono
comparsi145
.
In merito al novellato art. 569 c.p.c., va altresì ricordato che il d.l. n. 83/2015, conv., con mod., in l.
n. 132/2015, ha modificato anche l’art. 173-quinquies disp. att. c.p.c. dedicato, oltre che alla
possibilità di giovarsi nella presentazione dell'offerta d'acquisto e della cauzione dei sistemi
telematici di pagamento, delle carte di debito, di credito o prepagate, nonché di altri mezzi di
pagamento disponibili nei circuiti bancario e postale alla prestazione della cauzione anche
mediante fideiussione146
.
Di seguito, la novella inserita nel 2015 relativamente all’art. 173-quinquies disp., att. c.p.c.
Il nuovo art. 173-quinquies disp., att. c.p.c.
[ad opera dell’art. 14, comma 1, lett. f), d.l. 83/2015, conv., con mod., in l. n. 132/2015]
1. Il giudice, con l'ordinanza di vendita di cui all'articolo 569, terzo comma, del codice, può
disporre che la presentazione dell'offerta d'acquisto e la prestazione della cauzione ai sensi degli
articoli 571, 579, 580 e 584 del medesimo codice possano avvenire con sistemi telematici di
pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento
disponibili nei circuiti bancario e postale. È consentita la prestazione della cauzione anche
mediante fideiussione autonoma, irrevocabile e a prima richiesta, rilasciata da banche, società
assicuratrici o intermediari finanziari che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di
rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di
revisione. Il giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza di vendita, individua la categoria
professionale alla quale deve appartenere il soggetto che può rilasciare la fideiussione a norma
del periodo precedente. La fideiussione è rilasciata in favore della procedura esecutiva ed è
escussa dal custode o dal professionista delegato su autorizzazione del giudice. In ogni caso, è
stabilito che l'offerente comunichi, a mezzo posta elettronica certificata, la dichiarazione
contenente le indicazioni prescritte dall'articolo 571.
2. Il versamento del prezzo può essere effettuato con le stesse modalità di cui al primo comma
Con successivi decreti le regole tecnico-operative di cui al primo comma sono adeguate all'evoluzione scientifica e
tecnologica. Se occorre, le medesime regole tecnico-operative sono integrate al fine di assicurare un agevole
collegamento tra il portale delle vendite pubbliche e i portali dei gestori delle vendite telematiche. 144
Così, il comma 5 dell’articolo in questione, non novellato dalla riforma del 2015. 145
Così, il comma 6 dell’articolo in questione, non novellato dalla riforma del 2015. 146
La versione previgente dell’articolo in discorso prevedeva, al comma 1, quanto segue: “Il giudice, con l'ordinanza di
vendita di cui all'articolo 569, terzo comma, del codice, può disporre che la presentazione dell'offerta d'acquisto e la
prestazione della cauzione ai sensi degli articoli 571, 579, 580 e 584 del medesimo codice possano avvenire con sistemi
telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento con moneta
elettronica disponibili nei circuiti bancario e postale e mediante la comunicazione, a mezzo posta elettronica certificata
ovvero, quando ciò non è possibile, a mezzo telefax, di una dichiarazione contenente le indicazioni prescritte dai
predetti articoli”.
116
10.4. Vendita senza incanto
La riforma del 2015 ha poi novellato anche la disciplina della vendita senza incanto; essa, come
noto, viene disposta con l’ordinanza di vendita del giudice ed è una fase preliminare al successivo
ed eventuale esperimento dell’incanto147
.
Il d.l. 83/2015, conv., con mod., in l. n. 132/2015, ha, in particolare, inserito modifiche relative ai
valori delle offerte connesse all’efficacia delle stesse, al loro accoglimento ed ai provvedimenti
del giudice relativi all'individuazione della migliore offerta, all’assegnazione ed alla vendita.
Si ricorda inoltre la nuova previsione di cui al primo comma dell’art. 574 c.p.c. secondo cui quando
l'ordinanza che ha disposto la vendita ha previsto che il versamento del prezzo abbia luogo
ratealmente, il giudice dell'esecuzione può autorizzare l'aggiudicatario, che ne faccia richiesta, ad
immettersi nel possesso dell'immobile venduto, a condizione che sia prestata un’apposita
fideiussione.
Si propone di seguito il nuovo testo degli articoli novellati nel 2015, con le modifiche scritte in
neretto.
Il nuovo art. 571 c.p.c.
[ad opera dell’art. 13, comma 1, lett. q), d.l. 83/2015, conv., con mod., in l. n. 132/2015]
…omissis…
2. L'offerta non è efficace se perviene oltre il termine stabilito ai sensi dell'articolo 569, terzo
comma, se è inferiore di oltre un quarto al prezzo stabilito nell'ordinanza o se l'offerente non
presta cauzione, con le modalità stabilite nell'ordinanza di vendita, in misura non inferiore al
decimo del prezzo da lui proposto.
…omissis…
Il nuovo art. 572 c.p.c.
[ad opera dell’art. 13, comma 1, lett. r), d.l. 83/2015, conv., con mod., in l. n. 132/2015]
1. Sull'offerta il giudice dell'esecuzione sente le parti e i creditori iscritti non intervenuti.
2. Se l'offerta è pari o superiore al valore dell'immobile stabilito nell'ordinanza di vendita, la
stessa è senz'altro accolta.
3. Se il prezzo offerto è inferiore rispetto al prezzo stabilito nell'ordinanza di vendita in misura
non superiore ad un quarto, il giudice può far luogo alla vendita quando ritiene che non vi sia
seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita e non sono state
presentate istanze di assegnazione ai sensi dell'articolo 588.
147
VASAPOLLO, sub artt. 555-598c.p.c. (Approfondimenti), in VIOLA (a cura di), Codice di procedura civile, Padova,
2013, p. 1041, laddove si ricorda altresì che il procedimento di vendita senza incanto è basato sulla presentazione di
offerte segrete da parte di chiunque abbia interesse all’acquisto del bene.
117
4. Si applicano le disposizioni degli articoli 573, 574 e 577.
Il nuovo art. 573 c.p.c.
[ad opera dell’art. 13, comma 1, lett. s), d.l. 83/2015, conv., con mod., in l. n. 132/2015]
1. Se vi sono più offerte, il giudice dell'esecuzione invita in ogni caso gli offerenti a una gara
sull'offerta più alta.
2. Se sono state presentate istanze di assegnazione a norma dell'articolo 588 e il prezzo indicato
nella migliore offerta o nell'offerta presentata per prima è inferiore al valore dell'immobile
stabilito nell'ordinanza di vendita, il giudice non fa luogo alla vendita e procede
all'assegnazione.
3. Ai fini dell'individuazione della migliore offerta, il giudice tiene conto dell'entità del prezzo,
delle cauzioni prestate, delle forme, dei modi e dei tempi del pagamento nonché di ogni altro
elemento utile indicato nell'offerta stessa.
4. Se il prezzo offerto all'esito della gara di cui al primo comma è inferiore al valore
dell'immobile stabilito nell'ordinanza di vendita, il giudice non fa luogo alla vendita quando
sono state presentate istanze di assegnazione ai sensi dell'articolo 588.
Il nuovo art. 574 c.p.c.
[ad opera dell’art. 13, comma 1, lett. t), d.l. 83/2015, conv., con mod., in l. n. 132/2015]
1. Il giudice dell'esecuzione, quando fa luogo alla vendita, dispone con decreto il modo del
versamento del prezzo e il termine, dalla comunicazione del decreto, entro il quale il versamento
deve farsi, e, quando questo è avvenuto, pronuncia il decreto previsto nell'articolo 586. Quando
l'ordinanza che ha disposto la vendita ha previsto che il versamento del prezzo abbia luogo
ratealmente, col decreto di cui al primo periodo il giudice dell'esecuzione può autorizzare
l'aggiudicatario, che ne faccia richiesta, ad immettersi nel possesso dell'immobile venduto, a
condizione che sia prestata una fideiussione, autonoma, irrevocabile e a prima richiesta,
rilasciata da banche, società assicuratrici o intermediari finanziari che svolgono in via esclusiva
o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di
una società di revisione per un importo pari ad almeno il trenta per cento del prezzo di vendita.
Il giudice dell'esecuzione individua la categoria professionale alla quale deve appartenere il
soggetto che può rilasciare la fideiussione a norma del periodo precedente. La fideiussione è
rilasciata a favore della procedura esecutiva a garanzia del rilascio dell'immobile entro trenta
giorni dall'adozione del provvedimento di cui all'articolo 587, primo comma, secondo periodo,
nonché del risarcimento dei danni eventualmente arrecati all'immobile; la fideiussione è
escussa dal custode o dal professionista delegato su autorizzazione del giudice.
2. Si applica anche a questa forma di vendita la disposizione dell'articolo 583.
118
3. Se il prezzo non è depositato a norma del decreto di cui al primo comma, il giudice provvede a
norma dell'articolo 587.
10.5. Vendita con incanto
Le riforme 2015-2016 hanno inserito alcune modifiche anche alla disciplina della vendita con
incanto la quale, come noto, si basa essenzialmente su una gara pubblica finalizzata ad aggiudicarsi
il bene.
Le modifiche riguardano, in estrema sintesi:
l’ipotesi di inadempienza dell’aggiudicatario del bene (disciplina novellata sia nel 2015, sia
nel 2016);
la disciplina dell’assegnazione: istanza e provvedimento del giudice (disciplina novellata sia
nel 2015, sia nel 2016);
la delega delle operazioni di vendita (disciplina novellata nel 2015);
formazione del progetto di distribuzione (disciplina novellata nel 2016).
10.5.1. Inadempienza dell’aggiudicatario (con schema della nuova procedura)
Quanto all’inadempienza dell’aggiudicatario, va fatto riferimento al nuovo art. 587 c.p.c., di cui
si riporta il testo, con in neretto le disposizioni aggiunte ad opera del d.l. 38/2015, conv., con mod.,
in l. 132/2015 e in rosso quelle ad opera del d.l. n. 59/2015, conv., con mod., in l. 119/2015.
Il nuovo art. 587 c.p.c.
[ad opera dell’art. 13, comma 1, lett. u), d.l. 83/2015, conv., con mod., in l. n. 132/2015 e dell’art.
4, d.l. 59/2016, conv., con mod., in l. n. 119/2016]
1. Se il prezzo non è depositato nel termine stabilito, il giudice dell'esecuzione con decreto
dichiara la decadenza dell'aggiudicatario, pronuncia la perdita della cauzione a titolo di multa e
quindi dispone un nuovo incanto. La disposizione di cui al periodo precedente si applica altresì
nei confronti dell'aggiudicatario che non ha versato anche una sola rata entro dieci giorni dalla
scadenza del termine; il giudice dell'esecuzione dispone la perdita a titolo di multa anche delle
rate già versate. Con il decreto adottato a norma del periodo precedente, il giudice ordina altresì
all'aggiudicatario che sia stato immesso nel possesso di rilasciare l'immobile al custode; il
decreto costituisce titolo esecutivo per il rilascio e' attuato dal custode a norma dell'art. 560,
quarto comma.
2. Per il nuovo incanto si procede a norma degli articoli 576 e seguenti. Se il prezzo che se ne
ricava, unito alla cauzione confiscata, risulta inferiore a quello dell'incanto precedente,
l'aggiudicatario inadempiente è tenuto al pagamento della differenza.
Come noto, con l’istanza di partecipazione alla gara pubblica, si è tenuti a versare una cauzione (che
vincola il partecipante solo al momento dell’aggiudicazione definitiva).
Conclusasi poi la vendita, l’aggiudicatario è tenuto a versare il prezzo nei termini e nei modi
previsti dall’ordinanza di vendita.
119
In caso di inadempienze (e quindi se il prezzo non è depositato nel termine stabilito), l’art. 587,
comma 1, c.p.c. stabilisce che il giudice dell'esecuzione (con decreto):
dichiari la decadenza dell'aggiudicatario;
pronunci la perdita della cauzione a titolo di multa;
disponga un nuovo incanto.
La riforma del 2015 ha esplicitamente esteso detta disciplina anche al caso in cui l'aggiudicatario
non abbia versato anche una sola rata entro dieci giorni dalla scadenza del termine; è inoltre
stabilito che, con il medesimo decreto, il giudice:
disponga la perdita a titolo di multa anche delle rate già versate;
ordini all'aggiudicatario che sia stato immesso nel possesso di rilasciare l'immobile al
custode.
La riforma del 2016 ha al riguardo eliminato la disposizione, inserita nel 2015, secondo cui il
decreto il questione costituiva titolo esecutivo per il rilascio, facendo invece riferimento, ai fini
dell’attuazione del decreto, alla disciplina di cui al nuovo quarto comma dell'art. 560 c.p.c. – di
cui già di è detto – dettato in tema di attuazione da parte del custode dell’ordine del giudice di
liberazione dell’immobile pignorato148
.
La disciplina introdotta nel 2016 si applica alle istanze di assegnazione presentate, nei procedimenti
di esecuzione forzata per espropriazione immobiliare, successivamente al decorso del termine di
trenta giorni dalla data di entrata in vigore (3 luglio 2016) della legge di conversione.
Il secondo comma dello stesso art. 587 c.p.c., norma non novellata nel 2016, dispone poiper quanto
rilevante ai nostri fini, che, se il prezzo ricavato all’esito del nuovo incanto disposto dal giudice col
decreto di cui si è detto, unito alla cauzione confiscata, risulta inferiore a quello dell'incanto
precedente, l'aggiudicatario inadempiente è tenuto al pagamento della differenza. Avendo il
legislatore del 2015 esplicitamente disposto l’applicabilità della disciplina del solo primo comma
dell’art. 587 c.p.c. nei confronti dell'aggiudicatario che non ha versato anche una sola rata entro
dieci giorni dalla scadenza del termine, pare – ad una prima lettura ella nuova norma – che il
disposto di cui al comma 2 (relativo all’obbligo, per l’aggiudicatario inadempiente, di pagare la
differenza tra il prezzo superiore dell’incanto in cui si è reso inadempiente e quello, eventualmente,
inferiore di quello successivo) non trovi applicazione per l'aggiudicatario che non ha versato la sola
rata nel termine di cui si è detto. D’altronde, a carico dello stesso già vi è l’ulteriore sanzione
relativa alla perdita delle rate già versate, a norma del nuovo art. 587, comma 1, c.p.c.
10.5.2. L’assegnazione (istanza e provvedimento del giudice)
Quanto alle modifiche inserite alla disciplina dell’assegnazione si riporta, innanzitutto, il testo
delle norme modificate con le riforme 2015-2016. Si tratta degli artt. 588, 589, 590 e 591 c.p.c.,
con in neretto le modifiche inserite nel 2015 e in rosso quelle inserite nel 2016.
148
L’art. 560, comma 4, dispone quanto segue: “Il provvedimento e' attuato dal custode secondo le disposizioni del
giudice dell'esecuzione immobiliare, senza l'osservanza delle formalita' di cui agli articoli 605 e seguenti, anche
successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell'interesse dell'aggiudicatario o dell'assegnatario se
questi non lo esentano. Per l'attuazione dell'ordine il giudice puo' avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai
sensi dell'articolo 68. Quando nell'immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati ovvero
documenti inerenti lo svolgimento di attivita' imprenditoriale o professionale, il custode intima alla parte tenuta al
rilascio ovvero al soggetto al quale gli stessi risultano appartenere di asportarli, assegnandogli il relativo termine, non
inferiore a trenta giorni, salvi i casi di urgenza. Dell'intimazione si da' atto a verbale ovvero, se il soggetto intimato
non e' presente, mediante atto notificato dal custode. Qualora l'asporto non sia eseguito entro il termine assegnato, i
beni o i documenti sono considerati abbandonati e il custode, salvo diversa disposizione del giudice dell'esecuzione, ne
dispone lo smaltimento o la distruzione”.
120
Il nuovo art. 588 c.p.c.
[ad opera dell’art. 13, comma 1, lett. v), d.l. 83/2015, conv., con mod., in l. n. 132/2015 e dell’art.
4, d.l. 59/2016, conv., con mod., in l. n. 119/2016]
Ogni creditore, nel termine di dieci giorni prima della data dell'udienza fissata per la vendita, può
presentare istanza di assegnazione, per sé o a favore di un terzo, a norma dell'articolo 589 per il
caso in cui la vendita non abbia luogo.
Il nuovo art. 589 c.p.c.
[ad opera dell’art. 13, comma 1, lett. z), d.l. 83/2015, conv., con mod., in l. n. 132/2015]
1. L'istanza di assegnazione deve contenere l'offerta di pagamento di una somma non inferiore a
quella prevista nell'articolo 506 ed al prezzo base stabilito per l'esperimento di vendita per cui è
presentata.
…omissis…
Il nuovo art. 590 c.p.c.
[ad opera dell’art. 13, comma 1, lett. aa), d.l. 83/2015, conv., con mod., in l. n. 132/2015]
Se la vendita all’incanto non ha luogo per mancanza di offerte e vi sono domande di assegnazione,
il giudice provvede su di esse fissando il termine entro il quale l'assegnatario deve versare
l'eventuale conguaglio.
…omissis…
Il nuovo art. 590-bis c.p.c.
[ad opera dell’art. 4, d.l. 59/2016, conv., con mod., in l. 119/2016]
Il creditore che è rimasto assegnatario a favore di un terzo deve dichiarare in cancelleria, nei
cinque giorni dalla pronuncia in udienza del provvedimento di assegnazione ovvero dalla
comunicazione, il nome del terzo a favore del quale deve essere trasferito l'immobile,
depositando la dichiarazione del terzo di volerne profittare. In mancanza, il trasferimento e'
fatto a favore del creditore. In ogni caso, gli obblighi derivanti dalla presentazione dell'istanza di
assegnazione a norma del presente articolo sono esclusivamente a carico del creditore.
121
Il nuovo art. 591 c.p.c.
[ad opera dell’art. 13, comma 1, lett. bb), d.l. 83/2015, conv., con mod., in l. 132/2015 e dell’art. 4,
d.l. 59/2016, conv., con mod., in l. 119/2016]
1. Se non vi sono domande di assegnazione o se decide di non accoglierle, il giudice
dell'esecuzione dispone l'amministrazione giudiziaria a norma degli articoli 592 e seguenti,
oppure pronuncia nuova ordinanza ai sensi dell'articolo 576 perché si proceda a nuovo incanto,
sempre che ritenga che la vendita con tale modalità possa aver luogo ad un prezzo superiore
della metà rispetto al valore del bene, determinato a norma dell'articolo 568.
2. Il giudice può altresì stabilire diverse condizioni di vendita e diverse forme di pubblicità,
fissando un prezzo base inferiore al precedente fino al limite di un quarto e, dopo il quarto
tentativo di vendita andato deserto, fino al limite della meta'. Il giudice, se stabilisce nuove
condizioni di vendita o fissa un nuovo prezzo, assegna altresì un nuovo termine non inferiore a
sessanta giorni, e non superiore a novanta, entro il quale possono essere proposte offerte
d'acquisto ai sensi dell'articolo 571.
3. Se al secondo tentativo la vendita non ha luogo per mancanza di offerte e vi sono domande di
assegnazione, il giudice assegna il bene al creditore o ai creditori richiedenti, fissando il termine
entro il quale l'assegnatario deve versare l'eventuale conguaglio. Si applica il secondo comma
dell'articolo 590.
Si propone di seguito uno un riassunto schematico della procedura in questione, con indicazione
delle nuove disposizioni di legge.
Se la vendita all'incanto non ha luogo
L’istanza di assegnazione per il caso in cui la vendita all'incanto non abbia luogo può essere
presentata, con la riforma del 2015, nel nuovo termine di dieci giorni prima dell'udienza fissata
per la vendita (e non più, come prevedeva la versione previgente dell’art. 588 c.p.c., nel termine di
dieci giorni prima della data dell'incanto149
).
Con la novella del 2016 è inoltre esplicitamente previsto (nuovo art. 588 c.p.c.) che l’istanza di
assegnazione possa essere presentata anche a favore di un terzo. Tale opportunità trova
applicazione per le istanze di assegnazione presentate, nei procedimenti di esecuzione forzata per
espropriazione immobiliare, successivamente al decorso del termine di trenta giorni dalla data di
entrata in vigore (3 luglio 2016) della legge di conversione del decreto legge.
149
Termine ritenuto dalla giurisprudenza di natura non perentoria, ma ordinatoria (Cassazione civile sez. III 18 aprile
2011 n. 8857).
122
Quanto alla forma dell’istanza, la medesima disposizione di legge prevede che essa debba essere
presentata “a norma dell'articolo 589 per il caso in cui la vendita non abbia luogo”: l’istanza dovrà
quindi rispondere ai requisiti di cui all’art. 589 c.p.c., dovendo, in particolare, contenere l'offerta di
pagamento di una somma non inferiore a quella prevista nell'art. 506 c.p.c. ed al prezzo base
stabilito per l'esperimento di vendita per cui è presentata150
.
La disciplina è completata col nuovo art. 590-bis c.p.c. che, in tema di assegnazione a favore di un
terzo, prevede gli obblighi in capo al creditore per il caso in cui questi sia rimasto assegnatario a
favore di un terzo:
Entro 5 gg.
(da pronuncia in udienza o dalla comunicazione)
Adempimenti eseguiti Adempimenti non eseguiti:
Il trasferimento è fatto a favore del terzo Il trasferimento è fatto a favore del creditore
Tale disciplina è completata dalla norma secondo cui tali obblighi sono esclusivamente a carico
del creditore.
Anche in questo caso, detta disciplina si applica alle istanze di assegnazione presentate, nei
procedimenti di esecuzione forzata per espropriazione immobiliare, successivamente al decorso del
150
Art. 506 (Valore minimo per l'assegnazione).
“L'assegnazione puo' essere fatta soltanto per un valore non inferiore alle spese di esecuzione e ai crediti aventi diritto
a prelazione anteriore a quello dell'offerente. Se il valore eccede quello indicato nel comma precedente, sull'eccedenza
concorrono l'offerente e gli altri creditori, osservate le cause di prelazione che li assistono”.
Creditore rimasto assegnatario a favore di un terzo
Adempimenti in cancelleria: dichiarare il nome del terzo a favore del quale deve essere trasferito
l'immobile
depositare la dichiarazione del terzo di volerne profittare.
Provvedimento di assegnazione a favore di un terzo (pronuncia in udienza / comunicazione al creditore)
123
termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore (3 luglio 2016) della legge di conversione del
decreto legge.
Se non vi sono domande di assegnazione, ovvero se decide di non accoglierle
Le riforme 2015-2016 hanno novellato anche la disciplina relativa al provvedimento di
amministrazione giudiziaria o di incanto di cui all’art. 591 c.p.c.151
: il giudice, nel caso non vi
siano domande di assegnazione, ovvero se decide di non accoglierle, può disporre:
a) l'amministrazione giudiziaria a norma degli artt. 592 e ss. c.p.c.;
b) che si proceda (tramite ordinanza ex art. 576 c.p.c.) all’incanto: ciò, ed è questa una delle
principali novelle inserite nel 2015 alla disciplina in parola, qualora ritenga che la
vendita con tale modalità possa aver luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al
valore del bene152
.
Il giudice dell’esecuzione può inoltre stabilire diverse condizioni di vendita e diverse forme di
pubblicità: in tal caso fissare un prezzo base inferiore al precedente:
fino al limite di un quarto;
e, così come disposto con la riforma del 2016, dopo il quarto tentativo di vendita andato
deserto, fino al limite della metà153
; ai fini dell'applicazione di tale disposizione si tiene
conto, per il computo del numero degli esperimenti di vendita, anche di quelli svolti prima
dell'entrata in vigore del d.l. 59/2016 (4 maggio 2016).
Nel caso in cui il giudice proceda in tal senso (stabilendo quindi nuove condizioni di vendita o
fissando un nuovo prezzo), assegna altresì un nuovo termine non inferiore a sessanta giorni, e
non superiore a novanta, entro il quale possono essere proposte offerte d'acquisto. Al riguardo
torva applicazione la disciplina dell’offerta d’acquisto di cui all’art. 571 c.p.c. esplicitamente
richiamato dall’art. 591 in commento, secondo cui, premesso che ognuno, tranne il debitore, è
ammesso a offrire per l'acquisto dell'immobile pignorato personalmente o a mezzo di procuratore
legale (anche a norma dell'art. 579, ultimo comma, c.p.c.), l'offerente deve presentare in cancelleria
dichiarazione contenente l'indicazione del prezzo, del tempo e modo del pagamento e ogni altro
elemento utile alla valutazione dell'offerta.
Se al secondo tentativo la vendita non ha luogo per mancanza di offerte
e vi sono domande di assegnazione
151
Si segnala che la riforma del 2015 ha modificato la rubrica dell’art. 591 c.p.c. in questione da “Provvedimento di
amministrazione giudiziaria o di nuovo incanto” a “Provvedimento di amministrazione giudiziaria o di incanto”, in
armonia con la modifica di cui al comma primo dello stesso art. 591 c.p.c. 152
Da determinarsi a norma dell'art. 568 cui prima si è fatto riferimento. 153
Si tratta della novella inserita nel 2016 all’art. 591 c.p.c. in questione. Si segnala al riguardo che prima della
conversione in legge 119/2016, il d.l. 59/2016 aveva modificato il comma 2 in parola disponendo che il giudice poteva
un prezzo base inferiore al precedente fino al limite di un quarto e, dopo il terzo tentativo di vendita andato deserto, fino
al limite della metà.
124
Tuttavia, a norma del nuovo comma 3 dell’art. 591 c.p.c. in parola, se al secondo tentativo la
vendita non ha luogo per mancanza di offerte e vi sono domande di assegnazione, il giudice
assegna il bene al creditore o ai creditori richiedenti.
Al riguardo, il giudice:
fissa il termine entro il quale l'assegnatario deve versare l'eventuale conguaglio;
avvenuto il versamento, pronuncia, ex art. 590, comma 2, c.p.c., il decreto di trasferimento a
norma dell'art. 586 del codice di rito154
.
10.5.3. Delega per le operazioni di vendita
Come noto, con la riforma di cui alla l. 302 del 1998 è stata introdotto l’istituto della delega delle
operazioni di vendita di cui all’art. 591-bis c.p.c.: in sintesi, il giudice dell'esecuzione può
delegare ad un professionista (notaio avente preferibilmente sede nel circondario ovvero avvocato
o commercialista, iscritti nei relativi elenchi di cui all'art. 179-ter disp. att. c.p.c.), il compimento
delle operazioni di vendita.
La riforma del 2015 ha novellato l’art. 591-bis c.p.c. in parola, tra l’altro, oltre ad alcune modifiche
al comma 3, prevendendo quanto segue.
Esclusione
La delega non va disposta ove, sentiti i creditori, il giudice ravvisi l'esigenza di procedere
direttamente alle operazioni di vendita a tutela degli interessi delle parti (comma 2).
Revoca
La delega è revocata, sentito l'interessato, se non vengono rispettati i termini e le direttive
per lo svolgimento delle operazioni di vendita155
(comma 11).
Di seguito, il nuovo testo dell’art. 591-bis. c.p.c., con le modifiche inserite nel 2015 scritte in
neretto.
154
Art. 586 - Trasferimento del bene espropriato.
“1. Avvenuto il versamento del prezzo, il giudice dell'esecuzione può sospendere la vendita quando ritiene che il prezzo
offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto, ovvero pronunciare decreto col quale trasferisce all'aggiudicatario il
bene espropriato ripetendo la descrizione contenuta nell'ordinanza che dispone la vendita e ordinando che si
cancellino le trascrizioni dei pignoramenti e le iscrizioni ipotecarie, se queste ultime non si riferiscono a obbligazioni
assuntesi dall'aggiudicatario a norma dell'articolo 508. Il giudice con il decreto ordina anche la cancellazione delle
trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie successive alla trascrizione del pignoramento.
2. Il decreto contiene altresì l'ingiunzione al debitore o al custode di rilasciare l'immobile venduto.
3. Esso costituisce titolo per la trascrizione della vendita sui libri fondiari e titolo esecutivo per il rilascio”. 155
Salvo che il professionista delegato dimostri che il mancato rispetto dei termini o delle direttive sia dipeso da causa
a lui non imputabile.
125
Il nuovo art. 591-bis c.p.c.
[ad opera dell’art. 13, comma 1, lett. cc), d.l. 83/2015, conv., con mod., in l. n. 132/2015]
1. Il giudice dell'esecuzione, salvo quanto previsto al secondo comma, con l'ordinanza con la
quale provvede sull'istanza di vendita ai sensi dell'articolo 569, terzo comma, delega ad un notaio
avente preferibilmente sede nel circondario o a un avvocato ovvero a un commercialista, iscritti
nei relativi elenchi di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del presente codice, il
compimento delle operazioni di vendita secondo le modalità indicate al terzo comma del medesimo
articolo 569. Con la medesima ordinanza il giudice stabilisce il termine per lo svolgimento delle
operazioni delegate, le modalità della pubblicità, il luogo di presentazione delle offerte ai sensi
dell'articolo 571 e il luogo ove si procede all'esame delle offerte, alla gara tra gli offerenti e alle
operazioni dell'eventuale incanto. Si applica l'articolo 569, quarto comma.
2. Il giudice non dispone la delega ove, sentiti i creditori, ravvisi l'esigenza di procedere
direttamente alle operazioni di vendita a tutela degli interessi delle parti.
3. Il professionista delegato provvede:
1) alla determinazione del valore dell'immobile a norma dell'articolo 568, terzo primo comma,
tenendo anche conto della relazione redatta dall'esperto nominato dal giudice ai sensi dell'articolo
569, primo comma, e delle eventuali note depositate dalle parti ai sensi dell'articolo 173-bis,
quarto comma, delle disposizioni di attuazione del presente codice;
2) agli adempimenti previsti dall'articolo 570 e, ove occorrenti, dall'articolo 576, secondo comma;
3) alla deliberazione sull'offerta a norma dell'articolo 572 e agli ulteriori adempimenti di cui agli
articoli 573 e 574;
4) alle operazioni dell'incanto e all'aggiudicazione dell'immobile a norma dell'articolo 581;
5) a ricevere o autenticare la dichiarazione di nomina di cui all'articolo 583;
6) sulle offerte dopo l'incanto a norma dell'articolo 584 e sul versamento del prezzo nella ipotesi di
cui all'articolo 585, secondo comma;
7) sulla istanza di assegnazione di cui all'articolo 590 e 591, terzo comma;
8) alla fissazione del nuovo incanto e del termine per la presentazione di nuove offerte d'acquisto
ai sensi dell'articolo 591;
9) alla fissazione dell'ulteriore incanto nel caso previsto dall'articolo 587;
10) ad autorizzare l'assunzione dei debiti da parte dell'aggiudicatario o dell'assegnatario a norma
dell'articolo 508;
11) alla esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di
trasferimento, alla comunicazione dello stesso a pubbliche amministrazioni negli stessi casi
previsti per le comunicazioni di atti volontari di trasferimento nonché all'espletamento delle
formalità di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie
conseguenti al decreto di trasferimento pronunciato dal giudice dell'esecuzione ai sensi
dell'articolo 586;
12) alla formazione del progetto di distribuzione ed alla sua trasmissione al giudice
dell'esecuzione che, dopo avervi apportato le eventuali variazioni, provvede ai sensi dell'articolo
596;
13) ad ordinare alla banca o all'ufficio postale la restituzione delle cauzioni e di ogni altra somma
direttamente versata mediante bonifico o deposito intestato alla procedura dagli offerenti non
risultati aggiudicatari. La restituzione ha luogo nelle mani del depositante o mediante bonifico a
favore degli stessi conti da cui sono pervenute le somme accreditate.
…omissis…
126
11. Il giudice dell'esecuzione, sentito l'interessato, dispone la revoca della delega delle
operazioni di vendita se non vengono rispettati i termini e le direttive per lo svolgimento delle
operazioni, salvo che il professionista delegato dimostri che il mancato rispetto dei termini o
delle direttive sia dipeso da causa a lui non imputabile.
La riforma del 2015 ha poi novellato, con il periodo scritto in neretto nella tabella che segue, anche
l’art. 591-ter c.p.c., in tema di ricorso al giudice dell’esecuzione.
Il nuovo art. 591-ter c.p.c.
[ad opera dell’art. 13, comma 1, lett. cc-bis), d.l. 83/2015, conv., con mod., in l. n. 132/2015]
1. Quando, nel corso delle operazioni di vendita, insorgono difficoltà, il professionista delegato
può rivolgersi al giudice dell'esecuzione, il quale provvede con decreto. Le parti e gli interessati
possono proporre reclamo avverso il predetto decreto nonché avverso gli atti del professionista
delegato con ricorso allo stesso giudice, il quale provvede con ordinanza; il ricorso non sospende
le operazioni di vendita salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga la sospensione.
Contro il provvedimento del giudice è ammesso il reclamo ai sensi dell'articolo 669-terdecies.
Di seguito, il nuovo schema dell’iter procedimentale.
Delega delle operazioni di vendita ad un professionista
(art. 591-bis)
In caso di difficoltà nel corso delle operazioni di vendita
Il professionista delegato può rivolgersi al giudice dell'esecuzione
Il giudice provvede con decreto
Reclamo
127
Le parti e gli interessati possono proporre reclamo avverso:
il decreto del giudice;
gli atti del professionista delegato
Il ricorso non sospende le operazioni di vendita (salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi,
disponga la sospensione)
Ordinanza del giudice
Reclamo ai sensi dell'articolo 669-terdecies c.p.c.156
10.5.4. Formazione del progetto di distribuzione
La riforma del 2016 ha poi novellato la disciplina della formazione del progetto di distribuzione
dettata dall’art. 596 c.p.c., di cui si riporta il nuovo testo, già in vigore, con le modifiche apportate
nel 2016 scritte in grassetto rosso.
Il nuovo art. 596 c.p.c.
[ad opera dell’art. 4, d.l. 59/2016, conv., con mod., in l. 119/2016]
1. Se non si può provvedere a norma dell'articolo 510 primo comma, il giudice dell'esecuzione o il
professionista delegato a norma dell'articolo 591-bis, non più tardi di trenta giorni dal versamento
156
Art. 669-terdecies - Reclamo contro i provvedimenti cautelari.
“1. Contro l'ordinanza con la quale è stato concesso o negato il provvedimento cautelare è ammesso reclamo nel
termine perentorio di quindici giorni dalla pronuncia in udienza ovvero dalla comunicazione o dalla notificazione se
anteriore.
2. Il reclamo contro i provvedimenti del giudice singolo del tribunale si propone al collegio, del quale non può far
parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato. Quando il provvedimento cautelare è stato emesso dalla
corte d'appello, il reclamo si propone ad altra sezione della stessa corte o, in mancanza, alla corte d'appello più vicina.
3. Il procedimento è disciplinato dagli articoli 737 e 738.
4. Le circostanze e i motivi sopravvenuti al momento della proposizione del reclamo debbono essere proposti, nel
rispetto del principio del contraddittorio, nel relativo procedimento. Il tribunale può sempre assumere informazioni e
acquisire nuovi documenti. Non è consentita la rimessione al primo giudice.
5. Il collegio, convocate le parti, pronuncia, non oltre venti giorni dal deposito del ricorso, ordinanza non impugnabile
con la quale conferma, modifica o revoca il provvedimento cautelare.
6. Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento; tuttavia il presidente del tribunale o della corte investiti del
reclamo, quando per motivi sopravvenuti il provvedimento arrechi grave danno, può disporre con ordinanza non
impugnabile la sospensione dell'esecuzione o subordinarla alla prestazione di congrua cauzione”.
128
del prezzo, provvede a formare un progetto di distribuzione, anche parziale, contenente la
graduazione dei creditori che vi partecipano, e lo deposita in cancelleria affinché possa essere
consultato dai creditori e dal debitore, fissando l'udienza per la loro audizione. Il progetto di
distribuzione parziale non puo' superare il novanta per cento delle somme da ripartire.
2. Tra la comunicazione dell'invito e l'udienza debbono intercorrere almeno dieci giorni.
3. Il giudice dell'esecuzione puo' disporre la distribuzione, anche parziale, delle somme ricavate,
in favore di creditori aventi diritto all'accantonamento a norma dell'art. 510, terzo comma,
ovvero di creditori i cui crediti costituiscano oggetto di controversia a norma dell'art. 512,
qualora sia presentata una fideiussione autonoma, irrevocabile e a prima richiesta, rilasciata da
uno dei soggetti di cui all'art. 574, primo comma, secondo periodo, idonea a garantire la
restituzione alla procedura delle somme che risultino ripartite in eccesso, anche in forza di
provvedimenti provvisoriamente esecutivi sopravvenuti, oltre agli interessi, al tasso applicato
dalla Banca centrale europea alle sue piu' recenti operazioni di rifinanziamento principali, a
decorrere dal pagamento e sino all'effettiva restituzione. La fideiussione e' escussa dal custode o
dal professionista delegato su autorizzazione del giudice. Le disposizioni del presente comma si
applicano anche ai creditori che avrebbero diritto alla distribuzione delle somme ricavate nel
caso in cui risulti insussistente, in tutto o in parte, il credito del soggetto avente diritto
all'accantonamento ovvero oggetto di controversia a norma del primo periodo del presente
comma.
La norma prevede che se non si può procedere alla distribuzione della somma ricavata a norma
del primo comma dell’art. 510 c.p.c. (secondo cui se vi è un solo creditore pignorante senza
intervento di altri creditori, il giudice dell'esecuzione, sentito il debitore, dispone a favore del
creditore pignorante il pagamento di quanto gli spetta per capitale, interessi e spese), il giudice
dell'esecuzione (o il professionista delegato a norma del richiamato art. 591-bis c.p.c.) provvede a
formare un progetto di distribuzione, il quale:
deve contenere la graduazione dei creditori che vi partecipano;
può essere, così come previsto con la riforma del 2016, anche parziale (il quale, però, esso non può
superare il novanta per cento delle somme da ripartire).
Questo l’ter procedurale al riguardo previsto:
versamento del prezzo
entro 30 gg.(massimo)
formazione del progetto di distribuzione
(affinché possa essere consultato da creditori e debitore)
deposito in cancelleria del progetto
fissazione dell'udienza
(per l’audizione di creditori e debitore: tra la comunicazione
dell'invito e l'udienza debbono intercorrere almeno 10 gg.)
Si segnala, inoltre, che con la conversione in l. 119/2016 del d.l. n. 59 è stato precisato che il
giudice dell'esecuzione può disporre la distribuzione, anche parziale, delle somme ricavate, in
favore di creditori:
129
aventi diritto all'accantonamento a norma dell'art. 510, terzo comma157
;
i cui crediti costituiscano oggetto di controversia a norma dell'art. 512.
In tal caso, è necessario che sia presentata una fideiussione, secondo le disposizioni dell’art. 596,
comma 3, c.p.c. in questione.
10.6. Le misure di coercizione indiretta
Il d.l. 83/2010, conv. con mod. in l. n. 132/2015 ha agito sull’art. 614-bis c.p.c. rubricato
“Attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare” e compreso nel titolo IV del medesimo
libro III dedicato all’esecuzione forzata, di obblighi di fare e non fare.
In particolare, la riforma del 2015 ha agito in due sensi:
dal punto di vista del contenuto, ha novellato il disposto della norma in questione;
dal punto di vista sistematico, ha spostato il nuovo art. 614-bis c.p.c. in un nuovo titolo
creato ad hoc: il titolo IV-bis, “Delle misure di coercizione indiretta”.
La norma era ed è volta ad attribuire al giudice il potere, su istanza di parte, di fissare, con il
provvedimento di condanna, un somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o
inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento.
Il provvedimento in questione è attuato dal giudice di cognizione.
Ciò posto, non pare – ad una prima lettura – che le innovazioni apportate nel 2015 possano generare
notevoli dubbi interpretativi. Si sottolinea al riguardo esclusivamente che pare che l’intenzione del
legislatore del 2015 sia stata quella di ribadire l’ampia portata applicativa della norma in
questione, sostituendo, quanto alla perimetrazione operativa della misura coercitiva in questione,
l’ambito degli “obblighi di fare infungibile o di fare fungibile” (di cui alla previgente rubrica
dell’articolo in questione), con l’ambito degli “obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro”
(esplicitamente richiamato dal nuovo testo dell’art. 614-bis. c.p.c.), ricomprendendo quindi
esemplificativamente nell’alveo applicativo della norma in questione anche gli obblighi di dare o
consegnare158
.
Di seguito, il nuovo testo dell’art. 614-bis. c.p.c.
Il nuovo art. 614-bis c.p.c.
[ad opera dell’art. 13, comma 1, lett. cc-ter), d.l. 83/2015, conv., con mod., in l. n. 132/2015]
157
Il terzo comma in questione dispone quanto segue.
“L'accantonamento e' disposto dal giudice dell'esecuzione per il tempo ritenuto necessario affinche' i predetti creditori
possano munirsi di titolo esecutivo e, in ogni caso, per un periodo di tempo non superiore a tre anni. Decorso il termine
fissato, su istanza di una delle parti o anche d'ufficio, il giudice dispone la comparizione davanti a se' del debitore, del
creditore procedente e dei creditori intervenuti, con l'eccezione di coloro che siano gia' stati integralmente soddisfatti,
e da' luogo alla distribuzione della somma accantonata tenuto conto anche dei creditori intervenuti che si siano nel
frattempo muniti di titolo esecutivo. La comparizione delle parti per la distribuzione della somma accantonata e'
disposta anche prima che sia decorso il termine fissato se vi e' istanza di uno dei predetti creditori e non ve ne siano
altri che ancora debbano munirsi di titolo esecutivo”. 158
Sull’art. 614-bis c.p.c. in commento, testo previgente la riforma del 2015, si rimanda, in generale, tra gli altri, a
Luiso, Diritto processuale civile, III, Il processo esecutivo, Giuffrè, Milano, 2013, p. 237. In merito alla nuova
formulazione dell’articolo in commento è stato osservato come detto strumento si aggiunga all’esecuzione diretta: esso,
“in qualche misura esso è alternativo. Ma ciò non significa che non operi anche in aggiunta. Insomma, se il creditore
ha ottenuto la condanna dell’obbligato a pagare una somma di denaro per ogni ritardo nell’adempimento, egli potrà
maturare questo diritto pecuniario per il ritardo ed in più agire esecutivamente per ottenere il fare o il consegnare o il
rilasciare”. Pertanto, si osserva, “alla fine del gioco, il creditore può ottenere sia il bene della vita originariamente
dovuto sia, in più, una somma di denaro, che in pratica finisce per essere un ristoro per il ritardo, anche se la funzione
della misura sarebbe quella di coartare l’obbligato e non di apportare un risarcimento all’avente diritto”. BOVE,
Riforme sparse.. cit.
130
1. Con il provvedimento di condanna all'adempimento di obblighi diversi dal pagamento di
somme di denaro il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte,
la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero
per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento.
2. Il provvedimento di condanna costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute
per ogni violazione o inosservanza. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano
alle controversie di lavoro subordinato pubblico o privato e ai rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa di cui all'articolo 409.
3. Il giudice determina l'ammontare della somma di cui al primo comma tenuto conto del valore
della controversia, della natura della prestazione, del danno quantificato o prevedibile e di ogni
altra circostanza utile.
10.7. Le modifiche alla disciplina delle opposizioni (con schema dell’iter processuale)
Come noto, le opposizioni sono lo strumento che ha il debitore, o terzo colpito da esecuzione, per
criticare un provvedimento giurisdizionale emesso in fase esecutiva.
In particolare, oggetto dell'opposizione di cui all'art. 615 c.p.c. (unica disposizione in tema di
opposizioni novellata dalle riforme 2015-2016) è, alla stregua dell'ampia formulazione della
richiamata disposizione, la contestazione, in ogni suo momento ed aspetto, del diritto della parte
istante a procedere ad esecuzione forzata159
.
Si propone di seguito il testo dell’art. 615 c.p.c., come novellato nel 2015, con le modifiche
apportate nel 2015 scritte in neretto, e quelle nel 2016 in rosso.
Il nuovo art. 615-bis c.p.c.
[ad opera dell’art. 13, comma 1, lett. dd), d.l. 83/2015, conv., con mod., in l. n. 132/2015 e dell’art.
4, d.l. 59/2016, conv., con mod., in l. 119/2016]
1. Quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata e questa non è
ancora iniziata, si può proporre opposizione al precetto con citazione davanti al giudice
competente per materia o valore e per territorio a norma dell'articolo 27. Il giudice, concorrendo
gravi motivi, sospende su istanza di parte l'efficacia esecutiva del titolo. Se il diritto della parte
istante è contestato solo parzialmente, il giudice procede alla sospensione dell'efficacia esecutiva
del titolo esclusivamente in relazione alla parte contestata.
2. Quando è iniziata l'esecuzione, l'opposizione di cui al comma precedente e quella che riguarda
la pignorabilità dei beni si propongono con ricorso al giudice dell'esecuzione stessa. Questi fissa
159
Così VIOLA il quale precisa come proprio in ciò l’opposizione all’esecuzione si distingua dall’opposizione agli atti
esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c., che investe, invece, il "quomodo" (e non l’“an”) dell’esecuzione. VIOLA, Diritto
processuale civile, Manuale con Schemi, Modelli, Sintesi, Cedam, Padova, 2013, p. 678. In generale, sulla distinzione
delle opposizioni nel processo esecutivo in opposizioni all’esecuzione, opposizioni agli atti esecutivi e opposizioni di
terzi si veda MAGRI, sub art. 615 c.p.c., in CENDON (a cura di), Commentario al codice di procedura civile, Giuffrè,
Milano, 2012, ivi richiamato.
131
con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé e il termine perentorio per la
notificazione del ricorso e del decreto. Nell'esecuzione per espropriazione l'opposizione e'
inammissibile se e' proposta dopo che e' stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli
articoli 530, 552, 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l'opponente dimostri di
non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile.
In generale, con riferimento all’opposizione all’esecuzione, basti rilevare quanto segue.
Con essa si può rilevare il difetto originario di titolo esecutivo, rilevare il difetto sopravvenuto di
titolo esecutivo, contestare il credito consacrato nel titolo, rilevare l’impignorabilità dei beni160
.
L’articolo in questione è suddiviso in due commi: il primo detta la disciplina processale nel caso in
cui si contesti il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata e questa non è ancora
iniziata, il secondo, nel caso in cui l’esecuzione è iniziata.
Nel giudizio di opposizione all’esecuzione instaurato a norma dell’art. 615 c.p.c. in parola
l’opponente ha veste sostanziale e processuale di attore.
La riforma del 2015 novellato il comma 1 della norma in questione, la riforma del 2016 è invece
intervenuta sul secondo comma.
Nel 2015, è stato aggiunto l’ultimo periodo al primo comma dell’articolo in questione relativo,
come esposto nello schema a pagina seguente, alla sospensione parziale dell’efficacia esecutiva
del titolo; nel 2016 aggiunto l’ultimo periodo al comma dell’articolo in questione, con disposizione
che trova attuazione con riferimento a tutti i procedimenti di esecuzione forzata per espropriazione
iniziati successivamente all'entrata in vigore (3 luglio 2016) della legge di conversione 119/2016.
Si propone di seguito la schematizzazione dell’iter processuale disegnato dal nuovo art. 615 c.p.c.
Contestazione del diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata
160
VASAPOLLO, art. 615-622 c.p.c. (Approfondimenti), in VIOLA (a cura di), Codice di procedura civile, Cedam,
Padova, 2013, p. 1105.
Esecuzione non ancora iniziata Esecuzione già iniziata*
132
* Nell'esecuzione per espropriazione
l'opposizione è inammissibile se proposta
dopo che è stata disposta la vendita o
l'assegnazione a norma degli art. 530, 552,
569161
, salvo che:
sia fondata su fatti sopravvenuti;
l’opponente dimostri di non aver potuto
proporla tempestivamente per causa a lui
non imputabile.
161
Norme relative, rispettivamente, al provvedimento per l'assegnazione o per l'autorizzazione della vendita con
riferimento all’esecuzione mobiliare presso il debitore e presso terzi, e, con riferimento all’espropriazione immobiliare,
all’assegnazione e vendita di cose dovute dal terzo e al provvedimento per l'autorizzazione della vendita.
Citazione
(opposizione a precetto)
Giudice competente per materia o
valore e per territorio ex art. 27 c.p.c.
Sospensione dell’efficacia
esecutiva del titolo:
in caso di gravi motivi;
su istanza di parte;
sospensione parziale: se il diritto della parte
istante è contestato solo parzialmente, il
giudice procede alla sospensione dell'efficacia
esecutiva del titolo esclusivamente in
relazione alla parte contestata.
Ricorso
Giudice competente:
giudice dell’esecuzione
Il giudice fissa
(con decreto):
l'udienza di comparizione delle parti;
il termine perentorio per la notificazione del
ricorso e del decreto.
133
11. Le modifiche alla disciplina dell’estinzione del processo
Prima della riforma di cui al d.l. n. 83/2015, conv., con mod., in l. n. 132/2015, poteva affermarsi
che l’estinzione del processo esecutivo si concretizza in tre tipi162
:
rinuncia;
inattività delle parti;
mancata comparizione all’udienza.
A ciò va aggiunta l’ulteriore ipotesi di cui al nuovo art. 631-bis c.p.c., introdotto con la riforma del
2015, relativo all’omessa pubblicità sul portale delle vendite pubbliche.
A norma della nuova disposizione di recente introdotta, il giudice dichiara l'estinzione del processo
esecutivo se la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche di cui al nuovo art. 490 c.p.c.
(di cui si è detto) non è effettuata nel termine stabilito dal giudice.
Ciò, però, se detta inadempienza, precisazione aggiunta in sede di conversione in l. n. 132/2015 del
d.l. n. 83/2015, dipende da causa imputabile al creditore pignorante o al creditore intervenuto
munito di titolo esecutivo.
In tali casi il giudice dell’esecuzione dichiara l’estinzione del processo esecutivo con ordinanza
e, a norma dei commi 2 e 3 dell’art. 630 c.p.c. richiamati dal nuovo art. 631-bis c.p.c.:
l’estinzione opera di diritto;
l’estinzione può essere dichiarata anche d’ufficio, non oltre la prima udienza successiva al
verificarsi della stessa;
l’ordinanza è comunicata a cura del cancelliere, se è pronunciata fuori dall’udienza;
contro l'ordinanza che dichiara l'estinzione (ovvero rigetta l'eccezione relativa) è ammesso
reclamo da parte del debitore o del creditore pignorante (ovvero degli altri creditori
intervenuti) nel termine perentorio di 20 giorni dall'udienza o dalla comunicazione
dell'ordinanza e con l'osservanza delle forme di cui all'articolo 178 terzo, quarto e quinto
comma. il collegio provvede al riguardo in camera di consiglio con sentenza163
.
L’ultimo comma dell’art. 631-bis c.p.c. introdotto con la riforma del 2015 precisa poi –
disposizione sicuramente dall’evidente utilità pratica, ma che non lascia ben sperare quanto al buon
funzionamento dei nuovi strumenti informatici su cui si basa il nuovo processo civile telematico –
che la disciplina in parola non si applica nel caso in cui la pubblicità sul portale delle vendite non è
stata effettuata perché i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti164
.
Di seguito, il nuovo art. 631-bis c.p.c.
Il nuovo art. 631-bis c.p.c.
[ad opera dell’art. 13, comma 1, lett. ee), d.l. 83/2015, conv., con mod., in l. n. 132/2015]
162
VIOLA, Diritto processuale civile, Manuale con Schemi, Modelli, Sintesi, Cedam, Padova, 2013, p. 691. 163
In particolare, i commi 4 e 5 del richiamato art. 178 c.p.co. dispongono, rispettivamente, che “il reclamo è presentato
con semplice dichiarazione nel verbale d'udienza, o con ricorso al giudice istruttore” e che se è presentato in udienza,
“il giudice assegna nella stessa udienza, ove le parti lo richiedano, il termine per la comunicazione di una memoria, e
quello successivo per la comunicazione di una replica. Se il reclamo è proposto con ricorso, questo è comunicato a
mezzo della cancelleria alle altre parti, insieme con decreto, in calce, del giudice istruttore, che assegna un termine per
la comunicazione dell'eventuale memoria di risposta. Scaduti tali termini, il collegio provvede entro i quindici giorni
successivi”. 164
Ciò a condizione che tale circostanza sia attestata a norma dell'art. 161-quater disp. att. c.p.c. il quale prevede
appunto che “il mancato funzionamento dei sistemi informatici è attestato dal responsabile dei sistemi informativi
automatizzati del Ministero della giustizia”.
134
Se la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche non è effettuata nel termine stabilito dal
giudice per causa imputabile al creditore pignorante o al creditore intervenuto munito di titolo
esecutivo, il giudice dichiara con ordinanza l'estinzione del processo esecutivo e si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 630, secondo e terzo comma. La disposizione di cui al presente
articolo non si applica quando la pubblicità sul portale non è stata effettuata perché i sistemi
informatici del dominio giustizia non sono funzionanti, a condizione che tale circostanza sia
attestata a norma dell'articolo 161-quater delle disposizioni per l'attuazione del presente codice.
135
12. Le modifiche in tema di procedimento d’ingiunzione
La riforma del 2016 ha novellato anche l’art. 648 c.p.c. in tema di esecuzione provvisoria in
pendenza di opposizione a decreto ingiuntivo.
Come noto, a norma del primo comma dell’articolo in questione, il giudice dell’opposizione può
concedere l'esecuzione provvisoria del decreto se l'opposizione non è fondata su prova scritta o di
pronta soluzione.
La riforma del 2016 tocca il tema dell’esecuzione provvisoria parziale, confermando (sostituendo il
termine “concede” con l’inequivoca locuzione “deve concedere”) l’obbligo per il giudice di
concederla con riferimento alle somme non contestate (salvo che l'opposizione sia proposta per vizi
procedurali).
Si riporta di seguito il nuovo testo dell’art. 648 c.p.c., con in rosso quanto modificato nel 2016.
Il nuovo art. 648 c.p.c.
[ad opera dell’art. 4, d.l. 59/2016, conv., con mod., in l. 119/2016]
1. Il giudice istruttore, se l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, può
concedere, provvedendo in prima udienza, con ordinanza non impugnabile, l'esecuzione
provvisoria del decreto, qualora non sia già stata concessa a norma dell'articolo 642. Il giudice
concede deve concedere l'esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto
limitatamente alle somme non contestate, salvo che l'opposizione sia proposta per vizi procedurali.
2. Deve in ogni caso concederla, se la parte che l'ha chiesta offre cauzione per l'ammontare delle
eventuali restituzioni, spese e danni.
Ciò posto, sebbene si tratti di un obbligo del giudice, si ritiene preferibile proporre esplicitamente al
giudice dell’opposizione tale richiesta: e ciò, sia che l’opposto ritenga gli spetti l’esecuzione
provvisoria tutale, sia se ritenga gli spetti solo quella provvisoria a norma della nuova disposizione
in commento.
La nuova norma è in vigore sin dal 4 maggio 2016, giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del d.l. 59/2016.
136
13. Ulteriori modifiche in tema di esecuzioni
13.1. Disciplina dell'albo dei consulenti tecnici, dell'albo dei periti presso il tribunale,
dell'elenco dei soggetti specializzati per la custodia e la vendita dei beni pignorati e
dell'elenco dei professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita
La riforma del 2015 ha novellato anche il d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 (c.d. decreto sviluppo bis),
conv, con mod., in l. 17 dicembre 2012, n. 221, inserendo il nuovo art. 16-nonies recante “modalità
informatiche per le domande di iscrizione e per la tenuta dell'albo dei consulenti tecnici, dell'albo
dei periti presso il tribunale, dell'elenco dei soggetti specializzati per la custodia e la vendita dei
beni pignorati e dell'elenco dei professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita”.
Di seguito la nuova norma introdotta nel 2015.
Il nuovo art. 16-nonies, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179
[ad opera dell’art. 14, comma 2, d.l. 83/2015, conv., con mod., in l. n. 132/2015]
1. Le domande di iscrizione all'albo dei consulenti tecnici di cui agli articoli 13 e seguenti delle
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, all'elenco dei soggetti specializzati
previsto dall'articolo 169-sexies delle medesime disposizioni e all'albo dei periti presso il
tribunale, di cui agli articoli 67 e seguenti delle norme di attuazione del codice di procedura
penale, sono inserite, a cura di coloro che le propongono, con modalita' esclusivamente
telematiche in conformita' alle specifiche tecniche di cui al comma 5. Con le medesime modalita'
sono inseriti i documenti allegati alle domande.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle domande e ai relativi documenti per
l'iscrizione negli elenchi dei professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita di
cui all'articolo 169-ter e all'articolo 179-ter, secondo comma, delle disposizioni per l'attuazione
del codice di procedura civile.
3. Quando, per l'iscrizione negli albi e negli elenchi di cui al presente articolo, la legge prevede il
pagamento di bolli, diritti o altre somme a qualsiasi titolo, il versamento e' effettuato
esclusivamente con sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o
prepagate o con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nel circuito bancario
o postale, a norma dell' articolo 4, comma 9, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193 ,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24 . I versamenti di cui al presente
comma hanno luogo nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente i pagamenti
telematici nel processo civile.
4. Gli albi e gli elenchi di cui ai commi 1 e 2 sono formati a norma delle disposizioni legislative
che li regolano e tenuti, a cura del presidente del tribunale, con modalita' esclusivamente
informatiche in conformita' alle specifiche tecniche di cui al comma 5. L'accesso ai dati contenuti
negli albi e negli elenchi e' consentito ai magistrati e al personale delle cancellerie e delle
segreterie di tutti gli uffici giudiziari della giustizia ordinaria. Salvo quanto previsto dall'articolo
179-quater, terzo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, la
disposizione di cui al periodo precedente si applica anche agli elenchi previsti dagli articoli 169-
ter e 179-ter delle medesime disposizioni.
137
5. La presentazione delle domande e la tenuta degli albi ed elenchi di cui al presente articolo sono
effettuate in conformita' alle specifiche tecniche stabilite dal responsabile per i sistemi informativi
automatizzati del Ministero della giustizia, nel rispetto della disciplina prevista dal decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione. Le specifiche tecniche sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana e sul sito internet del Ministero della giustizia.
6. Le disposizioni del presente articolo acquistano efficacia decorsi trenta giorni dalla
pubblicazione sul sito internet del Ministero della giustizia delle specifiche tecniche previste dal
comma 5.
7. I soggetti di cui ai commi 1 e 2, che alla data di acquisto di efficacia delle disposizioni del
presente articolo sono gia' iscritti negli albi ed elenchi previsti dai medesimi commi, inseriscono i
propri dati, con modalita' telematiche e in conformita' alle specifiche tecniche di cui al comma 5,
entro il termine perentorio di novanta giorni dalla pubblicazione sul sito internet del Ministero
della giustizia delle medesime specifiche tecniche. A decorrere dalla data di scadenza del termine
di cui al periodo precedente, gli albi ed elenchi gia' formati sono sostituiti ad ogni effetto dagli
albi ed elenchi previsti dal presente articolo.
13.2. Retribuzione degli ufficiali giudiziari
La riforma del 2015 ha novellato anche il dpR n.1229 del 1959 recante “Ordinamento degli ufficiali
giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari”, novellando, quanto alla retribuzione degli ufficiali
giudiziari, l’art. 122, comma 4, nei termini che seguono (le modifiche apportate nel 2015 sono
riportate in neretto).
Il nuovo art. 122, dpR 1219 del 1959
[ad opera dell’art. 14, comma 2, d.l. 83/2015, conv., con mod., in l. n. 132/2015]
Gli ufficiali giudiziari sono retribuiti:
1) mediante proventi costituiti dai diritti che sono autorizzati ad esigere, secondo le disposizioni
del presente ordinamento o di altre leggi, sugli atti e commissioni inerenti al loro ufficio;
2) con una percentuale sui crediti recuperati dall'Erario, sui campioni civili, penali ed
amministrativi e sulle somme introitate dall'Erario per effetto della vendita dei corpi di reato, in
ragione del quindici per cento. Tale percentuale è comprensiva anche delle quote di spettanza
degli aiutanti ufficiali giudiziari.
Quando si procede alle operazioni di pignoramento presso terzi a norma dell'articolo 492-bis del
codice di procedura civile o di pignoramento mobiliare, gli ufficiali giudiziari sono retribuiti
mediante un ulteriore compenso, che rientra tra le spese di esecuzione ed e' dimezzato nel caso in
cui le operazioni non vengano effettuate entro quindici giorni dalla richiesta, stabilito dal giudice
dell'esecuzione:
a) in una percentuale del 5 per cento sul valore di assegnazione o sul ricavato della vendita dei
beni mobili pignorati fino ad euro 10.000,00, in una percentuale del 2 per cento sul ricavato della
vendita o sul valore di assegnazione dei beni mobili pignorati da euro 10.001,00 fino ad euro
25.000,00 e in una percentuale del 1 per cento sull'importo superiore;
b) in una percentuale del 6 per cento sul ricavato della vendita o sul valore di assegnazione dei
138
beni e dei crediti pignorati ai sensi degli articoli 492-bis del codice di procedura civile fino ad
euro 10.000,00, in una percentuale del 4 per cento sul ricavato della vendita o sul valore di
assegnazione dei beni e dei crediti pignorati da euro 10.001,00 fino ad euro 25.000,00 ed in una
percentuale del 3 per cento sull'importo superiore.
In caso di conversione del pignoramento ai sensi dell' articolo 495 del codice di procedura civile ,
il compenso e' determinato secondo le percentuali di cui alla lettera a) ridotte della meta', sul
valore dei beni o dei crediti pignorati o, se maggiore, sull'importo della somma versata.
In caso di estinzione del processo esecutivo il compenso e' posto a carico del creditore
procedente ed e' liquidato dal giudice dell'esecuzione nella medesima misura di cui al terzo
comma, calcolata sul valore dei beni o dei crediti pignorati o, se minore, sul valore del credito
per cui si procede. In caso di chiusura anticipata del processo a norma dell'articolo 164-bis delle
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile o a norma dell' articolo 532, secondo
comma, terzo periodo, del codice di procedura civile , il compenso previsto dal secondo comma
non e' dovuto. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche nel caso di
inefficacia del pignoramento a norma dell'articolo 164-ter o dell'articolo 159-ter delle
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile. Negli altri casi di chiusura anticipata
del processo esecutivo si applica la disposizione di cui al primo periodo. Il giudice provvede con
decreto che costituisce titolo esecutivo.
In ogni caso il compenso dell'ufficiale giudiziario calcolato ai sensi dei commi secondo, terzo e
quarto non puo' essere superiore ad un importo pari al 5 per cento del valore del credito per cui si
procede e comunque non puo' eccedere l'importo di euro 3.000,00.
Le somme complessivamente percepite a norma dei commi secondo, terzo, quarto e quinto sono
attribuite dall'ufficiale giudiziario dirigente l'ufficio nella misura del sessanta per cento
all'ufficiale o al funzionario che ha proceduto alle operazioni di pignoramento. La residua quota
del quaranta per cento e' distribuita dall'ufficiale giudiziario coordinatore dell'ufficio, in parti
uguali, tra tutti gli ufficiali giudiziari e funzionari appartenenti all'ufficio notificazioni,
esecuzioni e protesti. Quando l'ufficiale o il funzionario che ha eseguito il pignoramento e' diverso
da colui che ha interrogato le banche dati previste dall'articolo 492-bis del codice di procedura
civile e dal decreto di cui all'articolo 155-quater delle disposizioni per l'attuazione del codice di
procedura civile, il compenso di cui al primo periodo del presente comma e' attribuito nella
misura del cinquanta per cento ciascuno.
13.3. Processo civile telematico
La riforma del 2016 ha novellato l’art. 16-bis d.l. 179/2012, conv., con mod., dalla l. 221/2012, in
tema di obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali, con riferimento agli
adempimenti previsti a carico del professionista delegato ex art. 591-bis c.p.c.
Di seguito, il nuovo testo dell’articolo novellato, con in grassetto rosso quanto modificato nel 2016.
Il nuovo art. 16-bis d.l. 179/2012, conv., con mod., dalla l. 221/2012
[ad opera dell’art. 4, d.l. 59/2016, conv., con mod., in l. 119/2016]
…omissis…
139
9-sexies. Il professionista delegato a norma dell'art. 591-bis del codice di procedura civile, entro
trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza di vendita, deposita un rapporto riepilogativo iniziale
delle attivita' svolte. A decorrere dal deposito del rapporto riepilogativo iniziale, il professionista
deposita, con cadenza semestrale, un rapporto riepilogativo periodico delle attivita' svolte. Entro
dieci giorni dalla comunicazione dell'approvazione del progetto di distribuzione, il professionista
delegato deposita un rapporto riepilogativo finale delle attivita' svolte successivamente al
deposito del rapporto di cui al periodo precedente.
9-septies. I rapporti riepilogativi periodici e finali previsti per le procedure concorsuali e il
rapporto riepilogativo finale previsto per i procedimenti di esecuzione forzata i rapporti
riepilogativi previsti per i procedimenti di esecuzione forzata devono essere depositati con
modalita' telematiche nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la
sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, nonche' delle apposite
specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della
giustizia. I relativi dati sono estratti ed elaborati, a cura del Ministero della giustizia, anche
nell'ambito di rilevazioni statistiche nazionali. I rapporti riepilogativi di cui al presente comma
devono contenere i dati identificativi dell'esperto che ha effettuato la stima. Le disposizioni di cui
al presente comma si applicano anche ai prospetti riepilogativi delle stime e delle vendite di cui
all'articolo 169-quinquies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e
disposizioni transitorie. Il prospetto riepilogativo deve contenere anche i dati identificativi
dell'ufficiale giudiziario che ha attribuito il valore ai beni pignorati a norma dell'articolo 518 del
codice di procedura civile.
…omissis…
Si segnala al riguardo che la modifica è già in vigore (si applica infatti a decorrere dal 4 maggio
2016, giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto legge), anche se
prima della conversione in legge 119/2016, il d.l. 59/2016 aveva modificato il comma 9-sexies
come segue: “Il professionista delegato a norma dell'articolo 591-bis del codice di procedura
civile, entro dieci giorni dalla pronuncia dell'ordinanza di vendita, deposita un rapporto
riepilogativo iniziale delle attivita' svolte. A decorrere dal deposito del rapporto riepilogativo
iniziale, il professionista deposita, con cadenza semestrale, un rapporto riepilogativo periodico
delle attivita' svolte. Entro dieci giorni dall'approvazione del progetto di distribuzione, il
professionista delegato deposita un rapporto riepilogativo finale delle attivita' svolte
successivamente al deposito del rapporto di cui al periodo precedente”.
13.4. Disciplina dei contratti di godimento in funzione della successiva alienazione di
immobili
La riforma del 2016 ha poi novellato anche l’art. 23, d.l. 12 n. 133/2014, conv., con mod., l.
164/2014, di cui si riporta il nuovo testo, con in grassetto rosso quanto modificato nel 2016.
Il nuovo art. 23, d.l. 12 n. 133/2014, conv., con mod., l. 164/2014
[ad opera dell’art. 4, d.l. 59/2016, conv., con mod., in l. 119/2016]
1. I contratti, diversi dalla locazione finanziaria, che prevedono l'immediata concessione del
140
godimento di un immobile, con diritto per il conduttore di acquistarlo entro un termine
determinato imputando al corrispettivo del trasferimento la parte di canone indicata nel contratto,
sono trascritti ai sensi dell' articolo 2645-bis codice civile. La trascrizione produce anche i
medesimi effetti di quella di cui all' articolo 2643, comma primo, numero 8) del codice civile.
1-bis. Le parti definiscono in sede contrattuale la quota dei canoni imputata al corrispettivo che il
concedente deve restituire in caso di mancato esercizio del diritto di acquistare la proprieta'
dell'immobile entro il termine stabilito.
2. Il contratto si risolve in caso di mancato pagamento, anche non consecutivo, di un numero
minimo di canoni, determinato dalle parti, non inferiore ad un ventesimo del loro numero
complessivo. Per il rilascio dell'immobile il concedente puo' avvalersi del procedimento per
convalida di sfratto, di cui al libro quarto, titolo I, capo II, del codice di procedura civile.
3. Ai contratti di cui al comma 1 si applicano gli articoli 2668, quarto comma, 2775-bis e 2825-bis
del codice civile. Il termine triennale previsto dal comma terzo dell'articolo 2645-bis del codice
civile e' elevato a tutta la durata del contratto e comunque ad un periodo non superiore a dieci
anni. Si applicano altresi' le disposizioni degli articoli da 1002 a 1007 nonche' degli articoli 1012
e 1013 del codice civile, in quanto compatibili. In caso di inadempimento si applica l'articolo 2932
del codice civile.
4. Se il contratto di cui al comma 1 ha per oggetto un'abitazione, il divieto di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 20 giugno 2005, n.122, opera fin dalla concessione del godimento.
5. In caso di risoluzione per inadempimento del concedente, lo stesso deve restituire la parte dei
canoni imputata al corrispettivo, maggiorata degli interessi legali. In caso di risoluzione per
inadempimento del conduttore, il concedente ha diritto alla restituzione dell'immobile ed
acquisisce interamente i canoni a titolo di indennita', se non e' stato diversamente convenuto nel
contratto.
6. In caso di fallimento del concedente il contratto prosegue, fatta salva l'applicazione dell'articolo
67, ((terzo comma)), lettera c), del regio decreto 16 marzo 1942, n.267, e successive modificazioni.
In caso di fallimento del conduttore, si applica l'articolo 72 del regio decreto 16 marzo 1942,
n.267, e successive modificazioni; se il curatore si scioglie dal contratto, si applicano le
disposizioni di cui al comma 5.
7. Dopo l'articolo 8, comma 5, del decreto-legge 28 marzo 2014, n.47, convertito con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, e' aggiunto il seguente: "5-bis. Le disposizioni
del presente articolo si applicano anche ai contratti di locazione con clausola di trasferimento
della proprieta' vincolante per ambedue le parti e di vendita con riserva di proprieta', stipulati
successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.".
8. L'efficacia della disposizione di cui al comma 7 e' subordinata al positivo perfezionamento del
procedimento di autorizzazione della Commissione Europea di cui all'articolo 107 del Trattato sul
Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), di cui e' data comunicazione nella gazzetta ufficiale.
La disciplina novellata è in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della legge di conversione (3 luglio 2016).