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Applicativo GISPAGHE Versione 17.00.0c00 Tipo Versione Completa Data Rilascio 19.01.2017 Gentile cliente, La informiamo che è disponibile un aggiornamento GIS PAGHE. Accedere all’area riservata del sito http://www.ranocchi.it ed effettuare il download del file di Aggiornamento 17.00.0c00 (aggiornamenti software Gis Lab 2017 GIS PAGHE - Gis Paghe 17.00.0.00 Aggiornamento 17.00.0.00) COMPATIBILITÀ E INSTALLAZIONE PROCEDURA VERSIONE MINIMA COMPATIBILE GIS PAGHE 16.06.00c00 GIS PARCELLAZIONE GIS ANTIRICICLAGGIO GIS CONTABILITÀ GIS 770 GIS BASE APPLICATIVI 17.00.0 L’installazione dell’applicativo è identica per tutti i tipi di server (LINUX o WINDOWS) e può essere eseguita da un qualsiasi client in cui è presente l’applicativo GISPAGHE. Per effettuare l’installazione dell’aggiornamento eseguire le seguenti operazioni 1 Effettuare il download del file GISPAGHE_Agg_1700c0_downpack0 dall’area riservata del sito ranocchi.it 2 Salvare il file in una qualsiasi cartella di un client in cui è presente la procedura GISPAGHE 3 Eseguire il file con un doppio click del mouse 4 Selezionare il nome del server o locale 5 Selezionare la sigla da aggiornare (es.: LSPAGHE) 6 Selezionare il tasto installa per procedere con l’aggiornamento PROGRAMMI Novità Legge n. 232 del 11/12/2016 (Legge di bilancio 2017) Autoliquidazione Inail 2016/2017 Nuovo flusso telematico UniEmens Versione 3.6.0 Correzioni Anomalie Vedi note sotto riportate AVVERTENZE Dopo avere installato la presente versione, viene visualizzata la release 16.06.01c00 e per effettuare le operazioni di apertura nuovo anno (2017) dalla procedura 2017, vedere il manuale allegato. Il manuale è anche presente in “Schede operative” della procedura Gis Paghe, tasto funzione “shift” + “F1”, “Operazioni di cambio anno 2016-2017”.

GIS PAGHE€¦ · 5 Selezionare la sigla da aggiornare (es.: LSPAGHE) 6 Selezionare il tasto installa per procedere con l’aggiornamento PROGRAMMI Novità Legge n. 232 del 11/12/2016

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Applicativo GISPAGHE

Versione 17.00.0c00

Tipo Versione Completa

Data Rilascio 19.01.2017

Gentile cliente,

La informiamo che è disponibile un aggiornamento GIS PAGHE. Accedere all’area riservata del sito http://www.ranocchi.it ed effettuare il download del file di Aggiornamento 17.00.0c00 (aggiornamenti software – Gis Lab – 2017 – GIS PAGHE - Gis Paghe 17.00.0.00 – Aggiornamento 17.00.0.00)

COMPATIBILITÀ E INSTALLAZIONE

PROCEDURA VERSIONE MINIMA COMPATIBILE

GIS PAGHE 16.06.00c00 GIS PARCELLAZIONE GIS ANTIRICICLAGGIO GIS CONTABILITÀ GIS 770 GIS BASE APPLICATIVI 17.00.0

L’installazione dell’applicativo è identica per tutti i tipi di server (LINUX o WINDOWS) e può essere

eseguita da un qualsiasi client in cui è presente l’applicativo GISPAGHE. Per effettuare l’installazione dell’aggiornamento eseguire le seguenti operazioni

1 Effettuare il download del file GISPAGHE_Agg_1700c0_downpack0 dall’area riservata del sito ranocchi.it

2 Salvare il file in una qualsiasi cartella di un client in cui è presente la procedura GISPAGHE

3 Eseguire il file con un doppio click del mouse 4 Selezionare il nome del server o locale 5 Selezionare la sigla da aggiornare (es.: LSPAGHE) 6 Selezionare il tasto installa per procedere con l’aggiornamento

PROGRAMMI

Novità Legge n. 232 del 11/12/2016 (Legge di bilancio 2017)

Autoliquidazione Inail 2016/2017 Nuovo flusso telematico UniEmens Versione 3.6.0

Correzioni Anomalie Vedi note sotto riportate

AVVERTENZE

Dopo avere installato la presente versione, viene visualizzata la release 16.06.01c00 e per effettuare le

operazioni di apertura nuovo anno (2017) dalla procedura 2017, vedere il manuale allegato. Il manuale è anche presente in “Schede operative” della procedura Gis Paghe, tasto funzione “shift” + “F1”, “Operazioni di cambio anno 2016-2017”.

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Versione 17.00.0 c00 Data 19/01/2017

Con l’installazione della versione 17.00.0c00 viene aggiornata la parte tabellare e contrattuale di seguito indicata. Le operazioni di aggiornamento vengono eseguite in modo automatico. Nella fase di aggiornamento è presente un apposito bottone “legenda” che fornisce le specifiche per la

lettura delle varianti apportate alle tabelle e voci di cedolino. Per inserire i nuovi contratti è necessario utilizzare l’apposito comando <importazione tabelle e voci paghe> disponibile nel menu <aggiornamento tabelle e voci> dell’utente amministratore.

TABELLE

CONTRIBUTIVE

Inps Settori contributivi vari Inserita data scadenza 12/2016

nella voce contributiva Mobilità pari a 0,30% in tutti i settori contributivi in cui era prevista Sett.contr. Edilizia 10400 – 40300 Inserita data scadenza 12/2016

40350 - 40400 nella voce contributiva Add. DS (disoccupazione speciale edilizia)

pari a 0,80% Settori contributivi vari – tabelle Eliminata voce contributiva IVS DL. 56/87 900070 pari a 0,60% e modificata voce IVS inserendo l’aliquota

totale 15,84% Casse Edile Cassa edile di Perugia Da 6850 a 6855 Aggiornati contributi da 01/2017* Cassa edile di Grosseto Da 7470 a 7475 Aggiornati contributi da 01/2017

Cassa edile di Asti Da 6090 a 6095 Aggiornata % magg. imp. Irpef

Cassa edile di Bolzano 6270 – 6271 – 6272 Inserita % magg. imp. Irpef C.M.E. Bologna 7630 Aggiornata % magg. imp. Irpef Cassa edile di Verona 7300 – 7301 – 7302 Aggiornata % magg. imp. Irpef Cassa edile di Macerata 6700 – 6701 – 6702

Aggiornata % magg. imp. Irpef Cassa edile di Bergamo 6140 – 6141 – 6142 Aggiornata % magg. imp. Irpef Cassa edile CEDAIIER Da 6220 a 6224 Aggiornata % magg. imp. Irpef Cassa edile Forlì Cesena 7700 – 7701 – 7702

Aggiornata % magg. imp. Irpef Cassa edile Cuneo Da 6340 a 6345 Aggiornata % magg. imp. Irpef Enti Fontur 8641 Aggiornati contributi da 01/2017 Metasalute 9740 Aggiornato periodo di versamento

Metasalute 9780 - 9781 Aggiornati contributi da 10/2017 Fondo Altea - Lapidei 9960 Inserita voce 1418 (9418) per esposizione contributo c/azienda nel cedolino come previsto dal Ccnl Lapidei industria

Dirigenti Alberghi 6078 – 6088 – 6098

Mario Negri e Fasdac (Besusso) Aggiornati contributi da 01/2015 (Mario Negri) e 01/2016 (Fasdac)

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Versione 17.00.0 c00 Data 19/01/2017

CONTRIBUTIVE Enti Dirigenti Magazzini generali 6077 – 6087 - 6097 Mario Negri e Fasdac (Besusso) Aggiornati contributi da 01/2015 (Mario Negri) e 01/2016 (Fasdac)

Fondi Previdenza Previambiente 6181 Cat. da 1 a 13 Aggiornati contributi da 01/2018 Cometa 6141 Cat. da 1 a 21 Aggiornati contributi da 06/2017

ASSICURATIVE Inail Parametri autoliquidazione Autoliquidazione Inail

FISCALI Addizionali Regionali Prov.Autonoma Trento Legge provinciale n.20-29/12/2016

Addizionali Comunali Variazioni aliquote al 17/01/2016 Aliquote comunali 2016/2017

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Versione 17.00.0 c00 Data 19/01/2017

CONTRATTI

Rinnovo Parte Economica

Rinnovo Contrattuale Servizi assistenziali Agidae Ipotesi di accordo 21/12/2016

Scuole private materne Fism Accordo 12/12/2016

Metalmeccanica industria Ipotesi di accordo 26/11/2016 Gomma plastica industria Ipotesi di accordo 10/12/2015

Alberghi dirigenti Accordo 21/12/2016 Autoscuole Accordo 13/12/2016 Igiene ambientale aziende Accordo 06/12/2016 private

Nuovi Contratti

VOCI E CAUSALI

VOCI CEDOLINO

Nuove Voci

Modifica Voci Fondo Altea Lapidei C/Azienda 1418 (9418)

CAUSALI Nuove Causali

Modifica Causali

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Versione 17.00.0 c00 Data 19/01/2017

ADEGUAMENTO DATI

TABELLE

CONTRATTUALI

TABELLE CONTRIBUTIVE

900021 Gomma plastica industria Ipotesi di accordo 10/12/2015. Rinnovo contrattuale.

900031 Metalmeccanica industria Ipotesi di accordo 26/11/2016. Rinnovo contrattuale.

900067 Sott. 2

Edilizia piccola e media industria - Confimi

Inserita decorrenza retributiva 01/01/2017 con gli importi relativi agli anticipi su futuri aumenti contrattuali. (1)

900097 Alberghi dirigenti Accordo 21/12/2016. Rinnovo contrattuale. (2)

900106 Igiene ambientale aziende private

Accordo 06/12/2016. Rinnovo contrattuale. Oltre alla decorrenza 06/12/2016 è stata creata la decorrenza 01/02/2017 in cui sono riportate le novità previste dall’accordo da tale data.(3)

900129 Autoscuole Accordo 13/12/2016. Rinnovo contrattuale. (4)

900141 Scuole materne private Fism Accordo 12/12/2016. Rinnovo contrattuale. N.B. Gli aumenti retributivi decorrono da aprile 2016. Per effettuare il recupero degli arretrati è necessario richiamare nel cedolino la voce 881 (8881) DIFF. RETRIBUTIVE MESI nella quale dovranno essere indicati con la X i mesi da recuperare (campo MESI in basso a dx della voce). (5)

900143 Servizi assistenziali Agidae Ipotesi di accordo 21/12/2016. Rinnovo contrattuale.

CORREZIONI

900153 Metalmeccanica cooperative Inserito importo scatti nel livello 3S.

900061 Sott. 2

Alberghi confcommercio Nell’Istituto del periodo di prova è stata inserita la scelta “Giorni di effettivo lavoro” in luogo di “Lavorativi”.

900161 Sott. 2

Alberghi minori confcommercio

Nell’Istituto del periodo di prova è stata inserita la scelta “Giorni di effettivo lavoro” in luogo di “Lavorativi”.

Tabelle contributive INPS Aggiornati i nuovi valori per l’anno 2017 relativi a: - Limiti IVS (annuale e mensile) - Massimale IVS - Minimali INPS - Parametri CIG

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Versione 17.00.0 c00 Data 19/01/2017

Tabelle contributive ENPALS - Fasce di contribuzione giornaliere Tabelle contributive Inail - Parametri autoliquidazione Le tabelle Inps ed Ex-Enpals, in attesa della circolare da parte dell’istituto, sono state aggiornate con gli stessi importi dell’anno precedente in quanto la percentuale di perequazione automatica delle pensioni è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23/11/2016 ed è pari a “zero”. La tabella dei parametri autoliquidazione è stata rilevata dal manuale Inail dell’autoliquidazione. In particolare la misura della riduzione di cui alla legge 147/2013 art. 1, comma 128, da applicare al premio di rata 2017 è pari al 16,48%, mentre la misura della riduzione per le imprese artigiane di cui alla legge 296/2006 da applicare alla regolazione 2016 è pari al 7,61%.

Il tasso relativo alla rateizzazione, pari al 0,55%, è stato rilevato dal Ministero del Tesoro come “tasso medio dei titoli di stato 2016”. Mobilità 900239 Con la presente release non è stato inserito l’aggiornamento del contratto in oggetto poiché l’ipotesi di accordo 13/12/2016 è in attesa di scioglimento della riserva da parte delle OO.SS. Pelli e cuoio industria 900040 – Ombrelli industria 900110 Con l’ipotesi di accordo 23/12/2016 sono stati rinnovati i contratti Pelli e cuoio industria 900040 e Ombrelli industria 900110. Dal momento che nel testo dell’accordo viene specificato che gli aumenti retributivi previsti per gennaio e febbraio 2017 dovranno essere erogati con la busta paga di marzo 2017 con la presente release non è stato inserito il rinnovo contrattuale. Si procederà all’aggiornamento dei contratti suddetti prima dell’elaborazione dei cedolini di marzo, specificando nelle note operative la modalità di recupero dei mesi arretrati. (1)Edilizia piccola e media industria Confimi 900067 Con accordo 25/11/2016 Edilizia pmi Aniem Confimi e successiva comunicazione CNCE n. 612 del 5/12/2016 è stato definito il versamento del contributo contrattuale Prevedi a partire dal 01/01/2017. E’ stato altresì specificato che per i dipendenti in forza a tale data l’importo del contributo pari a 8 euro mensili da riparametrare varrà decurtato dagli anticipi su futuri aumenti contrattuali stabiliti dall’intesa 10/12/2014. Dal momento che (come riportato nell’accordo) la riduzione risulta valida solo per i dipendenti in forza al 01/01/2017, e non per gli assunti successivamente, l’importo dei futuri aumenti è stato caricato per intero. Si è comunque provveduto a chiedere chiarimenti ai nostri referenti e alla CNCE. In attesa di maggiori informazioni, per fare in modo che ai soli dipendenti in forza alla sopracitata data venga ridotto l’importo dell’anticipazione sarà necessario inserire nel folder 5 Contratto1 dei dipendenti interessati il check “manuale” in corrispondenza della riga 9 “Anticipazione” e modificare l’importo.

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Versione 17.00.0 c00 Data 19/01/2017

(2)Alberghi dirigenti 900097 Con la presente release nel folder 3 - Dati retributivi del contratto 900097 sono stati eliminati gli importi dei superminimi presenti nelle righe 2/3/4/5/6 poiché non presenti nelle banche dati. Per gli utenti che hanno la necessità di applicarli sarà sufficiente inserire il check di “manuale” nel folder 5 - Contratto1 del dipendente nelle righe corrispondenti. (3)Igiene ambientale aziende private 900106 L’accordo di rinnovo 06/12/2016 prevede dal 01/01/2017 l’introduzione di nuove posizioni parametrali B e A per il livello 1 e specifica che ai dipendenti inquadrati al 31/12/2016 nel livello 1 verrà attribuito dal 01/01/2017 il nuovo livello 1A. Il programma di conversione della presente release sostituirà in automatico nell’anagrafica dei dipendenti il codice livello 1 con 1A. (4)Autoscuole 900129 L’accordo di rinnovo 13/12/2016 prevede che dal 01/01/2017 le imprese che omettano il versamento del contributo all’ente bilaterale, dovuto per ogni dipendente a tempo indeterminato, dovranno erogare un EDR pari a 3 euro mensili per 12 mensilità. Per escludere l’elemento nelle voci di 13ma e 14ma sarà necessario duplicare tutte le voci di tredicesima e quattordicesima nel raggruppamento contrattuale ed escludere l’elemento nella lentina “Elementi”, come nell’esempio sottostante:

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Versione 17.00.0 c00 Data 19/01/2017

(5)Scuole private materne Fism 900141 L’accordo di rinnovo 12/12/2016 prevede l’erogazione di una tranche di una tantum con la retribuzione di settembre 2016. Non essendo possibile gestire tale situazione dal momento che alla data dell’accordo i cedolini di settembre erano già stati elaborati si è ritenuto di inserire come mese di erogazione dicembre 2016. Per gli utenti che, invece, vogliono corrispondere l’una tantum nella mensilità di gennaio 2017 dovranno sostituire nel folder 7 Una tantum del contratto, per ogni livello, al campo “Periodo” l’indicazione 12/2016 con 01/2017. *Cassa edile di Perugia 6850 – 6851 – 6852 – 6853 – 6854 - 6855

Con la presente release per la cassa edile di Perugia nelle tabelle 6850 – 6851 – 6852 – 6853 – 6854 – 6855 è stato inserito il contributo RLST dovuto solo ed esclusivamente dalle aziende nel cui ambito non sia stato eletto o designato l’ RLS. Nella voce contributiva al campo validità è stata inserita la scelta “Validità RLS”. Tale contributo verrà calcolato solo se in azienda nel folder “Attività “– bottone “Referenti” non è presente il Responsabile per la sicurezza RLS, per il quale nel campo “Carica” dovrà essere inserita l’apposita scelta. Nelle tabelle 6853 – 6854 – 6855, create precedentemente per avere la distinzione tra tabelle contenenti la voce contributiva e tabelle prive del suddetto contributo si distinguono ora dalle tabelle 6850 – 6851 – 6852 poiché non contengono il contributo vestiario. Per tale ragione gli utenti che versano la contribuzione piena (comprensiva quindi anche dl contributo vestiario) indipendentemente dalla presenza del RLS, dovranno sostituire i codici 6853 – 6854 – 6855 con i rispettivi 6850 – 6851 - 6852.

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Versione 17.00.0 c00 Data 19/01/2017

REVISIONI PROGRAMMI

LEGGE DI BILANCIO

Articolo 1, Commi 150 - 151

Novità Legge di bilancio 2017 (Legge n. 232 dell’11 dicembre 2016). La legge di bilancio per il 2017 contiene alcune novità in tema di lavoro che riguardano altrettanti argomenti legati all’amministrazione del personale e alle tematiche del lavoro. Di seguito vengono elencati gli argomenti che maggiormente incidono a livello operativo nella procedura Gis Paghe.

Argomento Riferimento

Incentivo per lavoratori rimpatriati Art.1 commi 150-151

Detassazione 2017 e Welfare aziendale Art.1 commi da 160 a 162

Contributo di licenziamento Art.1 comma 164

Incentivo assunzione apprendisti per qualif.e diploma prof. Art.1 comma 240

Fondo di solidarietà settore della pesca Art.1 commi da 244 a 248

Sostegno al reddito lavoratori della pesca marittima Art.1 commi 346-347

Premio nascita e congedo obbligatorio padre lavoratore Art.1 commi 353-354

L’articolo 1 commi 150-151 stabiliscono che: “150. All'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea: 1) le parole: «Il reddito di lavoro dipendente prodotto» sono sostituite dalle

seguenti: «I redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti»;

2) le parole: «settanta per cento» sono sostituite dalle seguenti: «cinquanta per cento»;

b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Le condizioni di cui al comma 1, lettere b) e d), non si applicano ai lavoratori autonomi»;

c) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il criterio di determinazione del reddito di cui al comma 1 si applica anche ai cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti all'Unione europea, con i quali sia in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito ovvero un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale, in possesso di un diploma di laurea, che hanno svolto continuativamente un'attivita' di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall'Italia negli ultimi ventiquattro mesi ovvero che hanno svolto continuativamente un'attivita' di studio fuori dall'Italia negli ultimi ventiquattro mesi o piu', conseguendo un diploma di laurea o una specializzazione post lauream».

151. Le disposizioni di cui al comma 150, lettera a), numero 2), e lettera c), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1º gennaio 2017. Le medesime disposizioni di cui al comma 150, lettera a), numero 2), si applicano, per i periodi d'imposta dal 2017 al 2020, anche ai lavoratori dipendenti che nell'anno 2016 hanno trasferito la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e ai soggetti che nel medesimo anno 2016 hanno esercitato l'opzione ai sensi del comma 4 dell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.”.

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Versione 17.00.0 c00 Data 19/01/2017

Articolo 1, Commi da 160 a

162

In Gis Paghe, implementato nuovo campo, nella sezione “Altre percentuali” della tabella “Parametri di calcolo”, presente nelle Tabelle Fiscali-comando PARINF.

Nel dipendente, per effettuare l’abbattimento della base imponibile, prevista dalla percentuale accolta nel nuovo campo, è necessario impostare l’anagrafica, folder 4-Irpef, come da videata successiva:

L’articolo 1 commi da 160 a 162 stabiliscono che : “160. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 182, le parole: «2.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «3.000 euro»;

b) al comma 184 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le somme e i valori di cui al comma 4 del medesimo articolo 51 concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente secondo le regole ivi previste e non sono soggetti all'imposta sostitutiva disciplinata dai commi da 182 a 191 del presente articolo, anche nell'eventualita' in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182»;

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11

Versione 17.00.0 c00 Data 19/01/2017

c) dopo il comma 184 e' inserito il seguente:

«184-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 184, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, ne' sono soggetti all'imposta sostitutiva disciplinata dai commi da 182 a 191: a) i contributi alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto

legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, versati, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182 del presente articolo, anche se eccedenti i limiti indicati all'articolo 8, commi 4 e 6, del medesimo decreto legislativo n. 252 del 2005. Tali contributi non concorrono a formare la parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari ai fini dell'applicazione delle previsioni di cui all'articolo 11, comma 6, del medesimo decreto legislativo n. 252 del 2005;

b) i contributi di assistenza sanitaria di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, versati per scelta del lavoratore in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182 del presente articolo, anche se eccedenti i limiti indicati nel medesimo articolo 51, comma 2, lettera a);

c) il valore delle azioni di cui all'articolo 51, comma 2, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ricevute, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182 del presente articolo, anche se eccedente il limite indicato nel medesimo articolo 51, comma 2, lettera g), e indipendentemente dalle condizioni dallo stesso stabilite»;

d) al comma 186, le parole: «euro 50.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 80.000»;

e) al comma 189, le parole: «2.500 euro» sono sostituite dalle seguenti: «4.000 euro».

161. All'articolo 51, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera f-ter) e' inserita la seguente: «f-quater) i contributi e i premi versati dal datore di lavoro a favore della generalita' dei dipendenti o di categorie di dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, le cui caratteristiche sono definite dall'articolo 2, comma 2, lettera d), numeri 1) e 2), del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 27 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2010, o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie». 162. Le disposizioni di cui all'articolo 51, comma 2, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come da ultimo modificate dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, si interpretano nel senso che le stesse si applicano anche alle opere e servizi riconosciuti dal datore di lavoro, del settore privato o pubblico, in conformita' a disposizioni di contratto collettivo nazionale di lavoro, di accordo interconfederale o di contratto collettivo territoriale.”. In Gis Paghe aggiornata la tabella dei parametri Irpef (PARIRF), folder 6 – Straordinari e Premi:

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Versione 17.00.0 c00 Data 19/01/2017

Articolo 1, Comma 164

Articolo 1, Comma 240

L’articolo 1 comma 164 stabilisce che : “164. All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole: «Per il periodo 2013-2016» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1º gennaio 2013».”.

In sostanza tale comma conferma, in via definitiva, a decorrere da Gennaio 2013, l’esonero dal versamento del contributo di licenziamento i seguenti casi :

Licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in applicazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai CCNL;

Interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.

In Gis Paghe vedere note applicativo release 16.04.03c00 del 03/11/2016. L’articolo 1 comma 240 stabilisce che : “240. A valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si provvede, nei limiti degli importi rispettivamente indicati:

a) alla restituzione dell'anticipazione effettuata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri per interventi di pubblica utilita' e socialmente utili nei territori di Genova Cornigliano, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2017;

b) all'estensione degli incentivi di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, alle assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2017; a tal fine e' autorizzata la spesa di 2,6 milioni di euro per l'anno 2017, di 5,6 milioni di euro per l'anno 2018 e di 3 milioni di euro per l'anno 2019; conseguentemente, all'articolo 32, comma 3, primo periodo, dello stesso decreto legislativo n. 150 del 2015, le parole: «2015 e 2016» sono sostituite dalle seguenti: «2015, 2016 e 2017» e le parole: «sono incrementate di 27 milioni di euro per l'anno 2015 e di 27 milioni di euro per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «sono incrementate

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Versione 17.00.0 c00 Data 19/01/2017

Articolo 1, Commi da 244 a

248

di 27 milioni di euro per l'anno 2015, di 27 milioni di euro per l'anno 2016 e di 27 milioni di euro per l'anno 2017»;

c) all'incremento di 15 milioni di euro annui del finanziamento della misura di cui all'articolo 6, comma 4-bis, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, introdotto dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78; conseguentemente, al comma 4-bis dell'articolo 6 del citato decreto-legge n. 510 del 1996, le parole: «euro 15 milioni annui» sono sostituite dalle seguenti: «euro 30 milioni annui»;

d) al finanziamento delle misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore del call-center, previste dall'articolo 44, comma 7, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, nella misura di 30 milioni di euro per l'anno 2017.”.

L’incentivo, di cui sopra, anche se già previsto dal D.Lgs. 150/2015, relativamente all’anno 2016, non è mai stato attivato da parte dell’Inps ed enti preposti e per il quale, ovviamente, si attendono istruzioni applicative anche per il 2017. “244. Al fine di garantire la continuita' del reddito degli operatori del settore della pesca, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di sottoscrizione di accordi e contratti collettivi da parte delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali del settore comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale, ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e comunque entro il 31 marzo 2017, presso l'INPS e' istituito il Fondo di solidarieta' per il settore della pesca (FOSPE). 245. Il FOSPE e' costituito da una dotazione iniziale pari a 1 milione di euro a carico del bilancio dello Stato per l'anno 2017 e da contribuzione ordinaria, ripartita tra datori di lavoro e lavoratori nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo, in misura tale da garantire un flusso costante di risorse sufficiente all'avvio dell'attivita' e alla gestione del Fondo a regime, da individuare anche in relazione all'importo stimato delle prestazioni da erogare, alle compatibilita' finanziarie e agli obblighi di equilibrio di bilancio di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, nonche' ai livelli retributivi stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente piu' rappresentative, nel limite massimo pari a due terzi dell'aliquota prevista dall'articolo 20 della legge 8 agosto 1972, n. 457. 246. Il FOSPE eroga prestazioni e relative coperture figurative ai dipendenti e comunque a tutti gli imbarcati delle imprese di pesca nonche' a quelli delle cooperative di pesca, compresi i soci lavoratori e i soci delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nel caso di arresto temporaneo obbligatorio deciso dalle autorita' pubbliche competenti e nel caso di sospensioni temporanee dell'attivita' di pesca per condizioni meteorologiche avverse o per ogni altra causa, organizzativa o ambientale, non imputabile al datore di lavoro, prevista dagli accordi e contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e imprenditoriali del settore comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale. 247. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali effettua un monitoraggio sul tasso di adesione al FOSPE da parte dei soggetti di cui al comma 246 e presenta alle Camere, entro il 31 ottobre 2017, una relazione sullo stato di attuazione del Fondo, sul suo funzionamento e sul tasso di adesione rilevato. 248. Per quanto non espressamente previsto dai commi da 244 a 247 del presente articolo si applicano al FOSPE le disposizioni del titolo II del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

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Versione 17.00.0 c00 Data 19/01/2017

Articolo 1, Commi 346 - 347

Articolo 1, Commi 353 - 354

NUOVO FLUSSO

TELEMATICO UNIEMENS

VERSIONE 3.6.0

In Gis Paghe si attende l’apposita Circolare Inps relativamente alle regole di calcolo ed esposizione Uniemens del nuovo fondo FOSPE. L’articolo 1 commi 346 - 347 stabiliscono che : “346. Al fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nel periodo di sospensione dell'attivita' lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e' riconosciuta per ciascun lavoratore, per l'anno 2017 e nel limite di spesa di 11 milioni di euro per il medesimo anno, un'indennita' giornaliera onnicomprensiva pari a 30 euro. 347. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalita' relative al pagamento dell'indennita' di cui al comma 346.”. In Gis Paghe si attendono apposite istruzioni relative all’applicazione del sostegno al reddito per i lavoratori della pesca marittima. L’articolo 1 commi 353 - 354 stabiliscono che : “353. A decorrere dal 1º gennaio 2017 e' riconosciuto un premio alla nascita o all'adozione di minore dell'importo di 800 euro. Il premio, che non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' corrisposto dall'INPS in unica soluzione, su domanda della futura madre, al compimento del settimo mese di gravidanza o all'atto dell'adozione. 354. L'applicazione delle disposizioni concernenti il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da fruire entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, introdotte in via sperimentale per gli anni 2013, 2014 e 2015 dall'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92, nonche', per l'anno 2016, dall'articolo 1, comma 205, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' prorogata anche per gli anni 2017 e 2018. La durata del congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente e' aumentata a due giorni per l'anno 2017 e a quattro giorni per l'anno 2018, che possono essere goduti anche in via non continuativa; al medesimo congedo si applica la disciplina di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2013. Per l'anno 2018 il padre lavoratore dipendente puo' astenersi per un periodo ulteriore di un giorno previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima. Alla copertura degli oneri derivanti dai primi tre periodi del presente comma, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2017 e alla parziale copertura degli oneri derivanti dai primi tre periodi del presente comma, valutati in 41,2 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede, quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2017 e a 31,2 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.”. In data 23/12/2016 l’Inps ha pubblicato il nuovo flusso telematico per l’Uniemens versione 3.6.0 del 23/12/2016 con decorrenza immediata, salvo diverse indicazioni specifiche, e contenente le seguenti principali implementazioni:

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Versione 17.00.0 c00 Data 19/01/2017

Lavoratori dipendenti <DenunciaIndividuale>: - Inserito elemento <MonteOreGiornEquivalente> in <DenunciaIndividuale> ed in

<MesePrecedente> . In Gis Paghe calcolata in automatico la nuova informazione che deve contenere il numero di ore che compongono l’intera giornata di congedo parentale come contrattualmente stabilite. Il valore deve essere commisurato all’intera giornata se il lavoratore presta l’attività in regime di full time, commisurato al diverso valore giornaliero in caso di part time.

Lavoratori dipendenti <DenunciaAziendale>: - Inserita causale L120 in <CausaleRecPrest> di <RecuperoPrestFondiSol> .

In GisPaghe aggiornata gestione Uniemens e tabella dei codici Ex-DM10. - Inserito elemento <InfoAggEvento> in <EventoGiorn> di <Giorno> di

<DatiRetributivi> e di di <DatiRetributiviMesePrecedente> di <MesePrecedente>.

InfoAggEvento Utilizzabile a partire dalle denunce inviate successivamente al 01/01/2017, a decorrere dalle denunce di competenza agosto 2015. L’Informazione aggiuntiva, per i soli eventi MA0-Parentale ad ore ed MB0-Parentale ad ore (6mesi-6/12anni) è relativa al codice fiscale del figlio per il quale si sta usufruendo dei congedi predetti.

In Gispaghe, dalla presente release e dal mese di gennaio 2017 è possibile implementare il codice fiscale del figlio, in fase di creazione evento:

Digitando il tasto funzione F2, sul campo “Codice fiscale figlio”, la procedura permette di visualizzare una “grid” con l’elenco dei figli e relativo CF, utile a permettere un inserimento più immediato. In una delle prossime release, il programma implementerà in automatico, in gestione UniEmens-GUEMENS le rettifiche da agosto 2015 a dicembre 2016, utili ad accogliere il codice fiscale del figlio. Nelle note di release sarà opportunamente

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Versione 17.00.0 c00 Data 19/01/2017

MESSAGGIO N. 4539 DEL

14 NOVEMBRE

AUTOLIQUIDAZIONE INAIL

2016/2017

illustrato l’automatismo di creazione della predetta rettifica. L’INPS, con il Messaggio n. 4539 del 14 novembre 2016, comunica che, per ragioni tecniche, gli aggiornamenti utili a gestire nel DMAG alcuni incentivi per i datori di lavoro, previsti per quest’anno, saranno rilasciati con un ritardo da tre a sei mesi. In particolare, l’INPS rende noto che è rinviato al IV trimestre 2016 (denuncia da inviare entro il 31 gennaio 2017) il rilascio degli aggiornamenti per gestire nel DMAG: • l’incentivo all’assunzione dei giovani nell’ambito del “Programma Garanzia Giovani” • il nuovo incentivo per l’assunzione di lavoratori disabili. Il godimento dei suddetti incentivi, da parte dei datori di lavoro interessati, era previsto, originariamente, a decorrere dalla denuncia DMAG di competenza II trimestre 2016. In GisPaghe, qualora l’utente abbia correttamente gestito nei cedolini del IV trimestre le informazioni relativi alle due tipologie di dipendenti sopra descritte, la generazione del file DMAG includerà in automatico i dati per il godimento dei suddetti incentivi. Per quanto riguardava la gestione dei lavoratori disabili, fare riferimento alle note di release della 16.03.2 del 19/07/2016- pagina 8, mentre per la corretta gestione del lavoratori del programma garanzia giovani, l’automatismo avviene con l’utilizzo di apposite voci di calcolo, il cui codice al campo “Tipo voce ente” è compreso fra 301 e 314. L’Autoliquidazione Inail 2016-2017 prevede alcune conferme / novità : Invio telematico dell’autoliquidazione :

l’invio telematico deve essere effettuato entro il 28 febbraio ed il datore di lavoro deve: - Presentare la dichiarazione delle retribuzioni telematica, comprensiva

dell’eventuale comunicazione del pagamento in quattro rate (ai sensi delle leggi n. 449/97 e n. 144/99), nonché della domanda di riduzione del premio artigiani (ai sensi della legge n. 296/2006) in presenza dei requisiti previsti, utilizzando i servizi telematici “Invio dichiarazione salari” o “AL.P.I. online”.

Opzione per la rateizzazione:

- Il datore di lavoro che intenda avvalersi per la prima volta o continuare ad avvalersi della rateazione, deve barrare l’apposita casella SI (campo 91 del modello della dichiarazione delle retribuzioni come da istruzioni Autoliquidazione Inail, pagina 4).

- Il datore di lavoro che intenda modificare la modalità di pagamento rateale, versando il premio in unica soluzione, deve esprimere tale volontà barrando la apposita casella NO (campo 91 del modello della dichiarazione delle retribuzioni come da istruzioni Autoliquidazione Inail, pagina 4).

In GIS Paghe, come già avvenuto per l’anno precedente, il flag “Rateazione” deve essere sempre attivato qualora si voglia usufruire della rateazione.

N.B.: Qualora si voglia modificare la scelta di rateazione effettuata nell’anno precedente è necessario attivare il check “Richiesta no rate” presente in gestione autoliquidazione.

Le aziende non artigiane che hanno in forza solo apprendisti sono obbligate alla

presentazione dell’autoliquidazione 2016/2017 indicando la retribuzione a “zero”.

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Versione 17.00.0 c00 Data 19/01/2017

La riduzione della regolazione 2016 del premio per le imprese artigiane (L.296/2006) è pari al 7,61%; inoltre, come per l’anno precedente, le aziende artigiane per ottenere la riduzione relativa al 2016 devono certificare, barrando l’apposita casella 92 del modello 1031 (come da istruzioni Autoliquidazione Inail, pagina 14), di avere presentato l’apposita richiesta di ammissione al beneficio. In Gis Paghe sono presenti i campi “Requisiti ex L.296/2006” sia per l’anno 2017 e sia per l’anno 2016, quest’ultimo evidenziato in gestione con “A.P.”. N.B.: in fase di creazione di una nuova autoliquidazione il campo relativo alla L.296/2006 dell’anno precedente viene automaticamente letto e proposto a video dall’autoliquidazione dell’anno precedente e nel caso sia presente una scelta, la stessa, viene di default proposta anche per il campo relativo all’anno attuale. In presenza del campo “A.P.” la riduzione sulla regolazione per le imprese artigiane viene applicato in automatico. I due campi, sono inoltre presenti anche a livello di singola Pat oltre che nella videata principale dell’autoliquidazione:

In presenza di una scelta presente nella videata principale, questa avrà priorità rispetto a quelle eventualmente indicate in ogni singola Pat e verranno applicate per tutte le Pat che saranno, quindi, soggette alla riduzione del premio. Qualora nella videata principale i campi siano selezionati con “Nessuno sconto” può essere applicata la riduzione del premio per singola Pat con i campi sopra evidenziati.

Lo sconto per le ditte edili è stato rinnovato per il solo anno 2016 (a saldo), quindi è necessario verificare che : In anagrafica azienda nella voce Inail presente nella Pat azienda, folder 4–Inail, sia presente “Sconto edilizia” nel relativo campo. In anagrafica dipendente folder 2 – Contributi, sia presente “Edilizia” al campo “Altre agevolazioni. Per inserire “Edilizia” in tutti i dipendenti è possibile utilizzare il comando UTINA –

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Versione 17.00.0 c00 Data 19/01/2017

Utility dati Inail, scelta 1.

A seguito dell’art. 1, comma 128 della legge 147/2013 è stata introdotto lo sconto sia ai premi ordinari delle polizze dipendenti, sia ai premi speciali unitari delle polizze artigiani. La misura della riduzione da applicare al premio di regolazione 2016 è pari al 16,61% e la misura della riduzione da applicare al premio di rata 2017 è pari al 16,48%. In Gis Paghe il diritto allo sconto L.147/2013 viene comunicato dall’inail tramite le basi di calcolo (per il dettaglio di calcolo vedere le istruzioni autoliquidazione Inail.pagina 9/10) e viene aggiornato tramite l’apposito comando BACALC direttamente in autoliquidazione ed in anagrafica azienda tramite la chiusura dell’autoliquidazione stessa; in alternativa, per aggiornare l’anagrafica azienda, è possibile eseguire il comando AGGINAIL. Diversamente, in fase di calcolo dell’autoliquidazione, verrà applicato lo sconto L.147/2013 in presenza del check “L.147” all’interno della gestione delle voci di tariffa inail , folder 4 – Inail dell’anagrafica azienda :

Tali informazioni sono variabili di anno in anno, a causa delle possibili varianti infortunistiche (per il dettaglio di calcolo vedere le istruzioni autoliquidazione Inail pagina 9/10), quindi, per ottenere l’informazione corretta sull’applicazione dello sconto è necessario effettuare l’importazione delle basi di calcolo o in alternativa controllare e sistemare manualmente i check in azienda prima del calcolo.

A seguito dell’art. 1, commi da 241 a 246 della legge 244/2007, D.M. 30/2011 è stata disciplinata l’organizzazione e il finanziamento, nonché le modalità di erogazione del beneficio e sono state individuate le voci di tariffa per ciascuna delle quattro gestioni tariffarie al cui premio deve essere applicata l’addizionale Inail (vedi circolare n. 32 del 5/5/2011) relativa al “Fondo per le vittime dell’amianto”.

Per l’autoliquidazione 2016/2017 l’addizionale deve essere calcolata nella misura dell’1,33 % sia in regolazione, sia in rata.

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Versione 17.00.0 c00 Data 19/01/2017

IMPLEMENTAZIONI

In Gis Paghe è presente il check “Amianto” all’interno della gestione delle voci di tariffa inail , folder 4 – Inail dell’anagrafica azienda.

Attivando tale check in fase di autoliquidazione verrà calcolata l’addizionale Inail amianto pari al 1,33% :

L’imponibile Inail da prendere a base per i dipendenti Part-Time non è la retribuzione effettivamente percepita dal dipendente, bensì la retribuzione convenzionale oraria (minimale o tabellare) determinata moltiplicando la retribuzione convenzionale oraria per le ore complessivamente retribuite.

In GIS Paghe è presente il comando UTINA – Utility dati Inail che permette tramite la scelta 2 – Ricalcola imponibile Inail part-time di rieseguire il calcolo dell’imponibile in base alla scelta presente in anagrafica studio, folder 8 – Opzioni, bottone “Inail”, campo “CEDOLINO: Part-time imponibile Inail = Inps. Per non effettuare il controllo sull’imponibile Inps (retribuzione effettiva), ma solo sul minimale Inps è necessario inserire “N” in tale campo. Per non effettuare neanche il controllo del minimale Inps inserire “I”.

Tabella studio (TABSTU – TK 8230)

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Versione 17.00.0 c00 Data 19/01/2017

Nella Tabella studio, Folder Opzioni, “bottone”-CEDOLINO, implementata al campo B 57, la lettera E. Tale nuova opzione permette, per le aziende che versano l’Irpef in modalità differita, di anticipare nel mese, anche il 1655 a debito

Gestione Autoliquidazione (GESM10 – TK 8092, 6994,7003)

- Dalla presente release, l’importo anticipato inserito manualmente, non verrà cancellato a seguito di eventuale ricalcolo dell’autoliquidazione. Qualora il ricalcolo fosse necessario e si fosse inserito manualmente il predetto importo anticipato, il programma ricalcolerà l’intera autoliquidazione, mantenendo tale campo manuale, inalterato, segnalandolo con il seguente messaggio:

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Versione 17.00.0 c00 Data 19/01/2017

CORREZIONI ANOMALIE

- Dalla presente release è possibile gestire lo sconto L.147/2013 per periodo e non solo per il totale delle retribuzioni della voce di tariffa. Qualora il requisito per il godimento dello sconto maturi durante l’anno, in Gestione Autoliquidazione è necessario entrare nella voce di tariffa, suddividere il periodo (se non già effettuato in anagrafica azienda-folder INAIL) e qui implementare il check di sconto L.147/2013 nel periodo desiderato. Si veda ad esempio la seconda videata della pagina precedente, dove è evidenziato, oltre all’importo anticipato anche il doppio periodo.

- In caso di voce di tariffa, “spaccata” su più periodi, mostravamo l’importo della

rata in entrambi. Per una più corretta visualizzazione, dalla presente release, la rata verrà visualizzata solo nell’ultimo periodo.

Calcolo Netto/Lordo (NETCOS – TK 8222) Implementata nella gestione del netto/lordo la data di inizio rapporto e la possibilità di modificare l’importo degli scatti nella “lente” elementi retributivi, del Folder3-Dati retributivi. Anagrafica dipendente (DIPEN – TK 8257) Il codice inquadramento IRPEF- Autonomo coop.artigiane non calcolava giorni detrazione e quindi le detrazioni da lavoro dipendente. Ora le detrazioni vengono calcolate, ma il reddito nei progressivi fiscali e quindi nella CU verrà implementato (come da normativa) come “Reddito No detrazioni”. Gestione cedolino (GESCED- TK 8224, 8227)

- Nel cedolino di dicembre con data cessazione uguale a 31/12/2016 e Tipo cessazione uguale a “Variazione societaria altro/stesso soggetto”, non veniva effettuato il conguaglio.

- Nel caso di eventi (malattia, maternità, etc…etc..) che abbattono le ore INPS in

testata cedolino, per i dipendenti part time il valore FZ00 non risultava corretto. Dalla presente release per i dipendenti part time orizzontali, il valore FZ00 è calcolato in base alle seguente formula: Ore settimanali PT*100/ore settimanali contrattuali. Es: 28*100/40, dove 28 sono le ore PT indicate nel folder Contratto 1 del dipendente e 40 è l’orario settimanale contrattualmente previsto. Nel dato FZ00 verrà implementato 0.70. In presenza di eventi tale dato, così calcolato, non subirà variazioni.

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Versione 17.00.0 c00 Data 19/01/2017

PGM OPERATIVI MESE

RICALCOLO TFR

Per i Part time verticali il programma legge e implementa nel dato FZ00 la percentuale presente nel folder 3-Contributi dell’anagrafica dipendente, denominata “% Part time verticale”. In mancanza di tale dato, il programma calcola il valore FZ00, in base alla seguente formula:

Ore INPS della testata cedolino * 100/ Ore contrattuali FT

Situazione elaborazioni (SITELAB – TK 8084) Sia per lo STASCHE che per il GEMAIL, non veniva acceso il check "elaborata" per la stampa riepilogativo laser (codice elaborazione MCR01). Gestione cassa edile MUT (GESMUT – TK 8251) Le ore di permesso retribuite anno corrente (AC) e quelle retribuite anno precedente (AP) che nella gestione in oggetto vengono correttamente implementate nei relativi campi, non venivano poi scritte nel campo “Totale ore assenza giustificate”, presente nel “Bottone”-Ore, della gestione dati lavoratore.

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SALDO IMPOSTA

SOSTITUTIVA SULLA

RIVALUTAZIONE TFR

Ricalcolo tfr Il programma RICRIVT – Ricalcolo rivalutazione tfr presente nel menù “amministratore”, “utility” va utilizzato solo nelle situazioni in cui eventuali modifiche apportate all’anno 2016 sul trattamento di fine rapporto, incidono nella determinazione del fondo tfr (Es: variazione indice istat). RICRIVT va eseguito nell’ambiente 2016 “2016 GISPAGHE (Ap)”. RICRIVT consente di ricalcolare gli importi contenuti nel folder “tfr” dei progressivi del dipendente dopo l’inserimento dell’indice istat definitivo di dicembre 2016. Il folder “tfr” viene aggiornato con il programma di chiusura della mensilità applicando l’indice presente in tabella al momento dell’esecuzione del programma o dalle operazioni di Passaggio dati nuovo anno. RICRIVT effettua le seguenti operazioni:

ricalcola e aggiorna i dati tfr negli archivi 2016 “2016 GisPaghe (Ap)

aggiorna gli archivi dell’anno 2017 (2017 GisPaghe)

ricalcola l’imposta sulla rivalutazione effettiva del tfr per la determinazione del saldo nell’anno 2016 (folder tfr progressivi dipendente ed azienda)

Saldo imposta sostitutiva sulla rivalutazione del tfr Con l’elaborazione della mensilità di gennaio, GisPaghe effettua la preparazione dei dati relativi al saldo imposta sostitutiva sulla rivalutazione tfr da versare entro il 16 febbraio 2017. Versamento saldo imposta sostitutiva L’imposta sostitutiva viene riportata in delega F24 prelevando i dati dall’apposita sezione del folder tfr dei progressivi dipendente / azienda. Questa operazione viene effettuata con l’aggiornamento azienda che trasferisce i dati dai progressivi azienda in delega F24. Il saldo dell’imposta sostitutiva va versato entro il 16 febbraio utilizzando in delega il codice tributo 1713. L’importo del saldo può essere compensato in F24 con il credito d’imposta sul tfr (codice tributo 1250) come previsto dalla circolare 29/E del 20/3/2001. Il credito d’imposta sul tfr è contenuto nella sezione “acconto tfr” del folder “tfr” nei progressivi azienda. L’importo, compensabile con i codici tributo 1712 e 1713, viene riportato in delega con il codice 1250. All’interno della scelta “calcolo acconto tassazione rivalutazione tfr” ( ACCTSR ) presente nel menù “Elaborazioni annuali”, “Tassazione rivalutazione TFR”, da eseguire nell’ambiente 2016 “2016 GISPAGHE”, è presente la stampa “Prospetto saldo imposta sostitutiva” per la rilevazione degli importi di rivalutazione con la relativa imposta e il calcolo del saldo La scelta effettua la stampa del prospetto dei saldi dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione tfr. Viene richiesto a video se stampare solo i totali azienda oppure anche il dettaglio dei dipendenti; in quest’ultimo caso verrà eseguita la rottura di pagina per azienda. Il prospetto riporta per ogni azienda gli importi relativi alla rivalutazione a consuntivo. La stampa riporta le seguenti informazioni : - rivalutazione effettiva - totale tassazione - acconto - saldo

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CONGUAGLIO TARDIVO

Situazione tassazione rivalutazione tfr saldo La “situazione tassazione rivalutazione tfr saldo” (SITTASS), da eseguire nell’ambiente 2017 “2017 GISPAGHE”, elenca le aziende presenti in archivio e visualizza le informazioni utili alla situazione sull’imposta sostitutiva della rivalutazione tfr. La vista è organizzata in più colonne contenenti i seguenti dati:

Azienda Codice azienda

Ragione sociale Ragione sociale azienda

Rivalutazione tfr Importo della rivalutazione effettiva

Totale imposta Importo imposta complessiva

Acconto versato Importo dell’acconto versato

Saldo imposta Importo del saldo

Tipo acconto Metodo di calcolo applicato sulla determinazione dell’acconto

Imponibile acconto Importo sul quale è stato applicato l’acconto

Acconto in F24 Importo versato in delega F24

Estremi delega Estremi della delega con riferimento al numero e tipo invio

La griglia mostra gli importi della situazione presente in azienda nell’apposito folder dei progressivi. Selezionando la singola riga è possibile ottenere il dettaglio dei dati presenti nella sezione progressivi della singola azienda, con la possibilità di modificare i valori. Riepilogo delle operazioni da effettuare Di seguito si riepilogano le operazioni da effettuare utilizzando i diversi programmi disponibili: 1. Controllare i dati dipendente / azienda nell’anno 2016 (progressivi tfr). 2. Verificare la situazione generale nell’anno 2017 tramite la scelta “situazione

tassazione rivalutazione tfr saldo” (SITTASS). 3. Apportare le eventuali modifiche sugli importi. 4. Stampare il prospetto saldo imposta sostituiva. 5. Stampare modello F24. Conguaglio tardivo

Il conguaglio tardivo consente l’effettuazione del conguaglio fiscale entro il 28 febbraio dell’anno d’imposta successivo (termini di legge previsto) permettendo così di operare possibili rettifiche sui dati già considerati nelle operazioni di conguaglio ovvero di aggiungere altri importi non conosciuti in quella sede. Il programma può risolvere alcune casistiche: conguagliare importi dichiarati tardivamente dal lavoratore relativi a rapporti di

lavoro precedenti. assoggettare ad Irpef importi precedentemente dedotti in maniera errata (es:

contributi cassa edile). considerare eventuali somme deducibili e/o detraibili non considerate in fase di

conguaglio. rettificare un’errata impostazione di dati anagrafici dei familiari e quindi sanare

eventuali detrazioni per familiari a carico non corrette. ricalcolare il conguaglio per una errata applicazione delle addizionali regionali e

comunali rettificare eventuali importi o dati relativi a rapporti di lavoro precedenti a seguito

di un’errata comunicazione.

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Versione 17.00.0 c00 Data 19/01/2017

rettificare eventuali importi o dati dell’attuale rapporto di lavoro per un’errata gestione o impostazione.

La gestione delle rettifiche e delle varianti da apportare al conguaglio fiscale già effettuato in dicembre 2016, va fatta direttamente nel cedolino del mese di gennaio e/o febbraio nell’apposita sezione accessibile tramite l’apposito bottone “Cong. Tardivo” presente nel folder “scadenze”.

La gestione è organizzata in quattro sezioni per la visualizzazione dei dati fiscali relativi a: - datore di lavoro precedente - datore di lavoro attuale - conguaglio effettuato in dicembre La quarta sezione denominata “nuovi valori” richiede le variazioni da considerare nel conguaglio. Sono disponibili i seguenti dati:

Reddito si detrazioni Viene proposto il reddito sul quale è stato effettuato il conguaglio fiscale; la rettifica di questo importo consente di effettuare il conguaglio sul nuovo reddito.

Reddito no detrazioni Viene proposto il reddito sul quale è stato effettuato il conguaglio fiscale; la rettifica di questo importo consente di effettuare il conguaglio sul nuovo reddito.

Giorni detrazione lavoro dipendente

Viene proposto il dato sul quale è stato effettuato il conguaglio fiscale; la rettifica di questo dato consente il ricalcolo delle detrazioni di lavoro dipendente

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Versione 17.00.0 c00 Data 19/01/2017

CALCOLO ACCONTO

ADDIZIONALE COMUNALE

Anagrafica familiari Permette di accedere alla sezione dei familiari a carico per apportare eventuali variazioni. I nuovi parametri consentono di ricalcolare le detrazioni per familiari a carico.

Oneri deducibili Permette di accedere alla sezione degli oneri deducibili per apportare eventuali variazioni o aggiunte. I nuovi importi consentono di ricalcolare il reddito imponibile.

Oneri detraibili Permette di accedere alla sezione degli oneri detraibili per apportare eventuali variazioni o aggiunte. I nuovi importi consentono di ricalcolare le detrazioni per oneri e quindi l’irpef netta.

Datore precedente Permette di accedere alla sezione del datore di lavoro precedente per poter modifiche o aggiungere nuovi importi o rapporti non comunicati in precedenza dal dipendente

Tassazione ordinaria Se attivato permette di effettuare la tassazione ordinaria di tutto l’imponibile detassato presente nei progressivi dipendente.

Imponibile detassato Visualizza l’imponibile detassato relativo alla detassazione memorizzato nei progressivi del dipendente. Qualora il detassato sia diverso dal “Detassabile teorico” viene inserito l’importo del teorico e viene eseguito il conguaglio automatico. N.B.: qualora sia necessario riconguagliare la detassazione teorica con la necessità di modificare tale importo è necessario effettuare la variazione nei dati progressivi del dipendente dell’anno precedente; l’importo inserito manualmente nel campo in oggetto “Imponibile detassato” non modifica il teorico.

Forza conguaglio Consente di ripetere il conguaglio fiscale senza aver indicato varianti rispetto ai dati già disponibili; questa possibilità viene utilizzata qualora siano emersi problemi nei dati già archiviati e quindi per una qualsiasi modifica apportata si rende necessario ripetere il conguaglio fiscale ovvero ricalcolare le addizionali regionali o comunali se l’aliquota o i parametri applicati non erano corretti

Il programma effettua nuovamente il conguaglio basandosi sulle tabelle fiscali dell'anno precedente (Irpef e detrazioni), calcola le differenze, e genera nel cedolino gli importi. - Le situazioni a debito Irpef vanno versate in delega F24 nel mese di febbraio o

marzo con il codice tributo 1001. - Le differenze che scaturiscono dal conguaglio relative alle addizionali Irpef

regionale e comunale vengono evidenziate nel cedolino e considerate nel calcolo della rateizzazione sommando le risultanze agli importi già dovuti con il conguaglio di fine anno.

- Le situazioni a debito di imposta sostitutiva sulla detassazione vanno versate in delega F24 nel mese di febbraio o marzo con il codice tributo 1053.

- Le situazioni a debito di solidarietà 3% sui redditi maggiori di 300.000 euro vanno versate in delega F24 nel mese di febbraio o marzo con il codice tributo 1618.

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Acconto addizionale comunale Il programma di calcolo CALACCO determina l’importo dell’acconto da trattenere in forma rateizzata a partire da marzo 2017. L’importo dell’acconto verrà adeguato in funzione delle varianti sul reddito complessivo (a seguito di conguaglio tardivo) e sull’aliquota la cui pubblicazione può avvenire entro il 31/12/2016. Infatti, il Collegato alla Finanziaria 2007, in sostituzione di quanto disposto dall'ultimo periodo, comma 4, articolo 1 del D.Lgs n. 360/98, dispone che, ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota e l'eventuale soglia di esenzione da applicare, sono quelle vigenti nell'anno precedente, salvo il caso in cui la pubblicazione della relativa delibera comunale di variazione sia effettuata entro il 31 dicembre precedente l'anno di riferimento. Ciò comporta che i sostituti d'imposta dovranno quantificare l'acconto dell'addizionale comunale all'IRPEF 2017 utilizzando l'aliquota e l'eventuale soglia di esenzione in vigore per l'anno 2016, fatta eccezione per l'ipotesi in cui la delibera comunale di variazione, per il periodo d'imposta 2017, sia pubblicata sul sito del Ministero delle Finanze entro il 31 dicembre 2016. N.B.: con la presente release il calcolo dell’acconto dell’addizionale comunale viene eseguito in automatico per i mesi di Gennaio e Febbraio, quindi il comando CALACCO è da utilizzare solo in casi particolari per i quali si rende necessario ricalcolare gli acconti. Nella cartella “gestione acconto addizionale comunale” sono presenti le seguenti scelte:

CALACCO – calcolo acconto addizionale comunale

GEACCO – gestione acconto addizionale comunale La prima scelta richiede le aziende su cui effettuare il ricalcolo dell’importo dell’acconto rileggendo le informazioni dei dipendenti e applicando le aliquote in funzione della data di pubblicazione della delibera. Il programma non ricalcola i dipendenti che hanno il calcolo dell’addizionale bloccato. Il blocco viene operato dal programma in presenza di variazioni apportate direttamente nel dipendente nell’apposita gestione nei progressivi fiscali :

o imponibile o importo acconto o comune

La seconda scelta visualizza per azienda l’elenco dei dipendenti con gli elementi utilizzati per il calcolo dell’addizionale. Vengono riportati i seguenti dati:

o matricola o cognome e nome o domicilio al 1/1 o aliquota o anno o imponibile o acconto o differenza