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DELIBERAZIONE N. 820 DEL 18/10/2018
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE PER LO SVOLGIMENTO PRESSO LA UOC DI ONCOLO-GIA MEDICA 1 DELL ISTITUTO REGINA ELENA DELLO STUDIO "COMBI-APLUS: �OPEN-LABEL, PHASE IIIB STUDY OF DABRAFENIB IN COMBINATION WITH TRAME-TINIB IN THE ADJUVANT TREATMENT OF STAGE III BRAF V600 MUTATION-POSITIVE MELANOMA AFTER COMPLETE RESECTION TO EVALUATE THE IMPACT ON PYREXIA RELATED OUTCOMES OF AN ADAPTED PYREXIA AE-MANAGEMENT ALGORITHM (PLUS)" E STIPULA DEL RELATIVO ACCORDO CON NOVARTIS FARMA SPA - PROTO-COLLO CDRB436F2410 EudraCT 2018-00168-27RESPONSABILE: Dr.ssa VIRGINIA FERRARESI R.S. 1095/18
Esercizi/o .
Centri/o di costo .
- Importo presente Atto: € .
- Importo esercizio corrente: € .
Budget
- Assegnato: € .
- Utilizzato: € .
- Residuo: € .
Autorizzazione n°: .
Servizio Risorse Economiche: Antonella Francella
STRUTTURA PROPONENTE
Servizio Amministrativo della Ricerca
Il Dirigente Responsabile
Cinzia Bomboni
Responsabile del Procedimento
Anna D'Ambrosio
L’Estensore
Anna D'Ambrosio
Proposta n° DL-496-2018
PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO
Positivo
Data 16/10/2018
IL DIRETTORE SANITARIOBranka Vujovic
PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Positivo
Data 16/10/2018
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVOLaura Figorilli
Parere del Direttore Scientifico IRE Gennaro Ciliberto data 12/10/2018 Positivo
Parere del Direttore Scientifico ISG Aldo Morrone data 12/10/2018 Non necessario
La presente deliberazione si compone di n° 12 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integran-te e sostanziale:- Allegato 1
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Il Dirigente della Servizio Amministrativo della Ricerca
Visto Il Decreto Legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazio-ni e integrazioni;
- Il Decreto Legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 recante norme sul riordino il decreto del Ministero Sanità del 15 luglio1997 di recepimento delle linee guida dell’Unione Europea di buona Pratica Clinica per la esecuzione delle sperimen-tazioni cliniche dei medicinali;
- il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211 “Attuazione della direttiva 2001/20/CE relativa all’applicazione della buona pratica clinica nell’esecu-zione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali per uso clinico”;
- la Legge Regionale del 23 gennaio 2006, n. 2 recante norme sulla discipli-na transitoria degli IRCCS di diritto pubblico non trasformati in fondazioni, ai sensi del Decreto Legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;;
- il Decreto del Ministero della Salute del 12 maggio 2006 recante “Requisi-ti minimi per l’istituzione, l’organizzazione e il funzionamento dei Comitati Etici per le sperimentazioni cliniche dei medicinali;
- il Decreto Legislativo 13.09.2012, n. 158 “Disposizioni urgenti per pro-muovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salu-te” (G.U. n. 241 del 13.09.2012) convertito, con modificazioni dalla L. 08 no-vembre 2012, n. 189 (in S.O. n.201, relativo alla G.U. n. 263 del 10.11.2012);
- il Decreto del Ministero della Salute 8 febbraio 2013 “Criteri per la composi-zione e il funzionamento dei Comitati Etici”
- La Delibera della Regione Lazio n. 146 del 12.06.2013 ad oggetto: “Riorga-nizzazione dei Comitati Etici della Regione Lazio” e succ. mod.
- La Deliberazione del Direttore Generale degli IFO n. 591 del 15 luglio 2013 che, in esecuzione alla Delibera della Regione Lazio, nomina il nuovo Comitato Etico Centrale IRCCS Lazio Sezione IFO - Fondazione Bietti;
- La deliberazione n. 291 del 23 aprile 2018 avente ad oggetto: “Approvazione ed adozione del nuovo Regolamento delle Sperimentazioni Cliniche di fase 2, 3 e 4, e degli studi osservazionali degli I.F.O.”
Premesso che in data 06 luglio 2018 è pervenuta al Comitato Etico Centrale degli IRCCS Lazio - Sezione IFO-Fondazione Bietti la domanda di parere dalla Soc. OPIS Srl, in nome e per conto di Novartis Farma SpA, per lo svolgimento dello stu-dio “COMBI-APlus: Open-label, Phase IIIb study of Dabrafenib in COMBIna-
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tion with Trametinib in the adjuvant treatment of stage III BRAF V600 muta-tion-positive melanoma after complete resection to evaluate the impact on py-rexia related outcomes of an adapted pyrexia AE-management algorithm (Plus)” – (Studio in aperto, di fase IIIb con Dabrafenib in COMBInazione con Trametinib nel trattamento adiuvante del melanoma in stadio III positivo per la mutazione BRAF V600 dopo resezione completa, per valutare l’impatto su-gli esiti correlati alla piressia di un algoritmo per la gestione degli eventi av-versi adattato alla piressia (Plus). Protocollo CDRB436F2410,”
che lo studio PROT. CDRB436F2410 è stato annotato sul Registro delle Speri-mentazioni degli IFO con il n. 1095/18, si svolgerà presso la UOC di Oncolo-gia Medica 1 dell’Istituto Regina Elena, sotto la responsabilità della Dr.ssa Vir-ginia Ferraresi;
che lo studio è stato registrato nell’Osservatorio della Sperimentazione Clinica dell’AIFA con il numero EudraCT 2018-00168-27;
Preso atto che si tratta di uno studio di fase III, che ha l’obiettivo di ridurre l’incidenza di piressia di grado 3/4, di ricovero in ospedale dovuto a piressia o di sospen-sione del trattamento definitiva a causa della piressia, in confronto al controllo storico dello studio;
che Novartis Farma S.p.A. ha versato agli IFO la quota di € 2.000,00 (duemi-la/00) IVA esente, al fine di ottenere la valutazione dello studio da parte del Co-mitato Etico, come da reversale n.3801 del 07.06.18, in relazione alla quale la Società Novartis ha comunicato che l'importo oggetto del versamento, essendo riferito ad una tariffa corrisposta da soggetti "promotori" di sperimentazioni ri-sulta esclusa dal campo di applicazione dell'IVA, non necessita di essere forma-lizzato con fattura;
Considerato che lo studio rientra tra i fini istituzionali di ricerca dell’Istituto, sulla base del-la documentazione prevista dalle norme vigenti e agli atti presso la Segreteria del Comitato Etico Centrale IRCCS Lazio con sede presso gli I.F.O.;
che il Comitato Etico Centrale degli IRCCS Lazio- Sezione IFO-Fondazione Bietti nella seduta del 24 luglio 2018 ha espresso parere favorevole alla speri-mentazione;
Tenuto conto che la Dr.ssa Virginia Ferraresi, Dirigente medico della UOC di Oncologia Me-dia 1 dell’IRE, in qualità di Principal Investigator dello studio, ha comunicato, ai sensi del vigente Regolamento delle Sperimentazioni Cliniche, l’unità ope-rativa di seguito indicata che parteciperà allo studio, comprensiva di contratti-sti e frequentatori nell’ambito delle attività loro assegnate, fermo restando che eventuali richieste di integrazioni o modifiche dell’equipe saranno acquisite da-gli uffici preposti, previo parere favorevole del Direttore Scientifico IRE:
Sperimentatore Principale: Dott.ssa Virginia Ferraresi
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Medici partecipanti: Michelangelo Russillo (OM1)Sabrina Vari (OM1)Domenicangela Pellegrini (OM1)Mauro Caterino (Radiologia)Laura Eibenschutzt (Dermatologia ISG)Francesco Rulli (Cardiologia)Laura Conti (Patologia Clinica)Edoardo Pescarmona (Anatomia Patologica)
Personale Infermieristico: Emanuela Taraborelli
Farmacisti: Matilde PasquantonioMassimo Sansone
Study Coordinator Silvia Bastucci
Vista la proposta di accordo negoziata tra gli IFO e Novartis Farma SpA, contrattata secondo lo schema approvato dalla Regione Lazio con Determina 7 luglio 2014, n. G09771;
Tenuto presente che, secondo quanto previsto dalla art. 4 del contratto, lo sponsor si impegna a fornire gratuitamente all’Ente, per tutta la durata della Sperimentazione e nelle quantità necessarie e sufficienti all’esecuzione della Sperimentazione, i prodot-ti farmaceutici oggetto della Sperimentazione (Dabrafenib 50 mg, 75 mg, Trametinib 0,5 mg, Mekinist 2 mg e 0,5 mg, Tafinlar 75 mg e 50 mg) e ogni altro prodotto richiesto per la conduzione della Sperimentazio-ne, nonché a fornire ogni altro materiale necessario all'esecuzione della stes-sa;
che è previsto l’arruolamento di circa di n. 7 pazienti randomizzati e poiché la Sperimentazione è di tipo competitivo, il numero dei soggetti potrà variare in ragione della capacità di arruolamento a livello globale;
Considerato che il compenso previsto per lo svolgimento della Sperimentazione su n. 7 (set-te) pazienti è pari a € 98.350,00 (euro novantottomilatrecentocinquanta/00) + I.V.A. corrispondenti ad € 14.050,00 (euro quattordicimilacinquanta/00) + I.V.A. a paziente;
che per i pazienti che termineranno il trattamento prima di quanto previsto dal Protocollo, la Società riconoscerà agli IFO una quota proporzionalmente calcolata sulla base dei trattamenti effettivamente eseguiti da ciascun pa-ziente, secondo lo schema sotto riportato;
che in relazione alle specifiche attivitàrelative alla Sperimentazione, lo Sponsor si impegna a riconoscere agli IFO i seguenti importi determinati in base al nu-mero di visite effettuate, ovvero:
- Visita di Prescreening.: € 650,00 + I.V.A.
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- Visita di Screening: € 2.750,00 + I.V.A. - Visita Giorno 1: € 450,00 + I.V.A. - Visita Mese 1: € 450,00 + I.V.A. - Visita Mese 2: € 450,00 + I.V.A. - Visita Mese 3: € 1.300,00 + I.V.A. - Visita Mese 4: € 450,00 + I.V.A. - Visita Mese 5: € 450,00 + I.V.A. - Visita Mese 6: € 1.650,00 + I.V.A. - Visita Mese 7: € 450,00 + I.V.A. - Visita Mese 8: € 450,00 + I.V.A. - Visita Mese 9: € 450,00 + I.V.A. - Visita Mese 10: € 450,00 + I.V.A. - Visita Mese 11: € 450,00 + I.V.A. - Visita Mese 12: € 1.650,00 + I.V.A. - Visita EoT: € 1.500,00 + I.V.A. - Visita di Safety: € 50,00 + I.V.A.
Che nel caso di follow up pre-ricaduta Novartis Farma S.p.A. si impegna a riconoscere agli I.F.O. i seguenti importi in base al numero di visite effet-tuate per ogni paziente secondo lo schema di seguito riportato:
- Visita Mese 3: € 1.000,00 + I.V.A. - Visita Mese 6: € 1.000,00 + I.V.A. - Visita Mese 12: € 1.000,00 + I.V.A. - Visita Mese 15: € 1.000,00 + I.V.A. - Visita Mese 18: € 1.000,00 + I.V.A. - Visita Mese 24: € 1.000,00 + I.V.A. - Visita di Survival 1: € 35,00 + I.V.A. - Visita di Survival 2: € 35,00 + I.V.A. - Visita EoS: € 35,00 + I.V.A.
Che nel caso di follow up post-ricaduta Novartis Farma S.p.A. si impegna a riconoscere agli I.F.O. i seguenti importi in base al numero di visite effet-tuate per ogni paziente secondo lo schema di seguito riportato:
- Visita Mese 3: € 120,00 + I.V.A. - Visita Mese 6: € 120,00 + I.V.A. - Visita Mese 12: € 120,00 + I.V.A. - Visita Mese 15: € 120,00 + I.V.A. - Visita Mese 18: € 120,00 + I.V.A. - Visita Mese 24: € 120,00 + I.V.A. - Visita di Survival 1: € 35,00 + I.V.A. - Visita di Survival 2: € 35,00 + I.V.A. - Visita EoS: € 120,00 + I.V.A.
Tenuto conto che gli importi di cui sopra devono ritenersi comprensivi di tutte le attività ne-cessarie alla conduzione della sperimentazione, compresa l’attività della Far-
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macia, l’attività degli Sperimentatori per il suo svolgimento, degli esami stru-mentali e di laboratorio previsti dal Protocollo ed effettuati presso le strutture dell’Ente;
che qualora durante l’esecuzione della Sperimentazione, a seguito della som-ministrazione dei Farmaci in studio, si rendesse necessaria, a giudizio del Re-sponsabile della Sperimentazione e a garanzia del paziente, l’esecuzione di in-dagini e/o procedure non previste dal Protocollo e regolarmente documentate, il Promotore, previo proprio consenso scritto, si impegna a rimborsare all’Ente i relativi costi;
che gli IFO, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, deve conservare la documentazione inerente la Sperimentazione per un periodo di 7 (sette) anni dalla data di conclusione della Sperimentazione.
Che la Novartis Farma SpA ha chiesto agli IFO di conservare la documentazio-ne inerente la Sperimentazione per un periodo ulteriore di otto anni dalla data di conclusione della Sperimentazione, a fronte dei quali la Società verserà agli IFO un importo pari ad Euro 400,00 (quattrocento/00);
Tenuto presente che il valore complessivo che lo Sponsor corrisponderà agli I.F.O. al termine dello studio, verrà ripartito in coerenza con quanto disposto dall’art. 9 del nuovo Regolamento per le Sperimentazioni Cliniche, adottato con deliberazio -ne n. 291 del 23 aprile 2018;
Considerato che lo sponsor concederà agli I.F.O., in comodato d'uso gratuito, N. 1 Tablet per la compilazione elettronica dei questionari, messo a disposizione da Novartis Phar-ma AG, di cui di seguito la descrizione: Costruttore: SamsungModello SM-T561 Fornitore Kayentis Valore commerciale: € 315,00 Euro (euro trecentoquindici)
Preso atto che la scheda tecnica del materiale sopracitato, completa di certificato di confor-mità e marchio CE, conservata agli atti presso la Segreteria del Comitato Etico Centrale IRCCS Lazio, sono state verificate dal Servizio di Ingegneria Clinica che ha espresso parere favorevole;
che le spese di manutenzione straordinaria del Tablet concesso in comodato d’uso gratuito saranno a carico della Società Novartis Farma SpA
che in fase di consegna verranno effettuati i collaudi delle apparecchiature in con-tenzioso con la Ditta fornitrice per valutarne la corretta funzionalità;
Tenuto conto che qualora il Protocollo di studio preveda attività da completare attraverso una li-nea telefonica, ed il centro non disponga di una linea telefonica adeguata, la So-cietà provvederà all’installazione di una linea telefonica analogica. Tale linea do-vrà essere utilizzata solo ed esclusivamente per adempiere alle attività Protocollo
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specifiche (es. trasmissione records elettronici, trasmissione/ricevimento fax) e verrà chiusa al termine dello studio. Tutti i costi relativi alla linea telefonica saran-no a carico della Società.
Ritenuto di accogliere il parere favorevole espresso dal Comitato Etico Centrale degli IRCCS Lazio- Sezione IFO-Fondazione Bietti e per l’effetto di autorizzare lo svolgimento del Protocollo sperimentale multicentrico profit denominato “COMBI-APlus: Open-label, Phase IIIb study of Dabrafenib in COMBInation with Trametinib in the adjuvant treatment of stage III BRAF V600 mutation-posi-tive melanoma after complete resection to evaluate the impact on pyrexia related outcomes of an adapted pyrexia AE-management algorithm (Plus)” – (Studio in aperto, di fase IIIb con Dabrafenib in COMBInazione con Trametinib nel tratta-mento adiuvante del melanoma in stadio III positivo per la mutazione BRAF V600 dopo resezione completa, per valutare l’impatto sugli esiti correlati alla piressia di un algoritmo per la gestione degli eventi avversi adattato alla piressia (Plus).Protocollo CDRB436F2410,”
di approvare e sottoscrivere il relativo accordo con Novartis Farma SpA per lo svolgimento, presso la UOC di Oncologia Medica 1 dell’Istituto Nazionale dei Tumori Regina Elena, dello studio denominato Protocollo CDRB436F2410 nel te-sto che, allegato al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostan-ziale
Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell’art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1, primo comma, della legge 241/90, come modificata dalla legge 15/2005;
Attestato in particolare, che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno rispetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regio-ne Lazio;
Propone
per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati:
di autorizzare lo svolgimento della Sperimentazione multicentrica profit dal titolo: “COMBI-APlus: Open-label, Phase IIIb study of Dabrafenib in COMBInation with Trametinib in the adjuvant treatment of stage III BRAF V600 mutation-posi-tive melanoma after complete resection to evaluate the impact on pyrexia related outcomes of an adapted pyrexia AE-management algorithm (Plus)” – (Studio in aperto, di fase IIIb con Dabrafenib in COMBInazione con Trametinib nel tratta-mento adiuvante del melanoma in stadio III positivo per la mutazione BRAF V600 dopo resezione completa, per valutare l’impatto sugli esiti correlati alla piressia di un algoritmo per la gestione degli eventi avversi adattato alla piressia (Plus).Protocollo CDRB436F2410,”
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di approvare e sottoscrivere il relativo accordo con Novartis Farma SpA che, alle-gato al presente provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale;
di accettare dallo Sponsor, secondo quanto previsto dal contratto, la fornitura gra-tuita all’Ente, per tutta la durata della Sperimentazione e nelle quantità necessarie e sufficienti all’esecuzione della Sperimentazione, i prodotti farmaceutici ogget-to della Sperimentazione (Dabrafenib 50 mg, 75 mg, Trametinib 0,5 mg, Me-kinist 2 mg e 0,5 mg, Tafinlar 75 mg e 50 mg) e ogni altro prodotto ri -chiesto per la conduzione della Sperimentazione, nonché la fornitura di ogni altro materiale necessario all'esecuzione della Sperimentazione;
di prendere atto che è previsto l’arruolamento di n. 7 (sette) pazienti randomizzati e poiché la Sperimentazione prevede un arruolamento competitivo dei pazienti, il numero dei soggetti potrà variare in ragione della capacità di arruolamento a livello globale;
di accettare dal Promotore l’importo forfettario di € 400,00 (quattrocento) per la conservazione della documentazione inerente la Sperimentazione per un pe-riodo ulteriore di otto anni dalla data di conclusione della stessa;
di accettare, i pagamenti che verranno corrisposti dallo Sponsor secondo le at-tività corrispondenti ai seguenti schemi di pagamento:- Visita di Prescreening.: € 650,00 + I.V.A. - Visita di Screening: € 2.750,00 + I.V.A. - Visita Giorno 1: € 450,00 + I.V.A. - Visita Mese 1: € 450,00 + I.V.A. - Visita Mese 2: € 450,00 + I.V.A. - Visita Mese 3: € 1.300,00 + I.V.A. - Visita Mese 4: € 450,00 + I.V.A. - Visita Mese 5: € 450,00 + I.V.A. - Visita Mese 6: € 1.650,00 + I.V.A. - Visita Mese 7: € 450,00 + I.V.A. - Visita Mese 8: € 450,00 + I.V.A. - Visita Mese 9: € 450,00 + I.V.A. - Visita Mese 10: € 450,00 + I.V.A. - Visita Mese 11: € 450,00 + I.V.A. - Visita Mese 12: € 1.650,00 + I.V.A. - Visita EoT: € 1.500,00 + I.V.A. - Visita di Safety: € 50,00 + I.V.A.
Che nel caso di follow up pre-ricaduta Novartis Farma S.p.A. si impegna a riconoscere agli I.F.O. i seguenti importi in base al numero di visite effet-tuate per ogni paziente secondo lo schema di seguito riportato:
- Visita Mese 3: € 1.000,00 + I.V.A. - Visita Mese 6: € 1.000,00 + I.V.A. - Visita Mese 12: € 1.000,00 + I.V.A. - Visita Mese 15: € 1.000,00 + I.V.A. - Visita Mese 18: € 1.000,00 + I.V.A.
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- Visita Mese 24: € 1.000,00 + I.V.A. - Visita di Survival 1: € 35,00 + I.V.A. - Visita di Survival 2: € 35,00 + I.V.A. - Visita EoS: € 35,00 + I.V.A.
Che nel caso di follow up post-ricaduta Novartis Farma S.p.A. si impegna a riconoscere agli I.F.O. i seguenti importi in base al numero di visite effet-tuate per ogni paziente secondo lo schema di seguito riportato:
- Visita Mese 3: € 120,00 + I.V.A. - Visita Mese 6: € 120,00 + I.V.A. - Visita Mese 12: € 120,00 + I.V.A. - Visita Mese 15: € 120,00 + I.V.A. - Visita Mese 18: € 120,00 + I.V.A. - Visita Mese 24: € 120,00 + I.V.A. - Visita di Survival 1: € 35,00 + I.V.A. - Visita di Survival 2: € 35,00 + I.V.A. - Visita EoS: € 120,00 + I.V.A.
di prendere atto che qualora la Sperimentazione preveda l'esecuzione di indagini e/o procedure non routinarie o comunque ulteriori rispetto a quelle indicate nel Protocollo, i relativi costi dovranno essere rimborsati dal Promotore/CRO in aggiunta al compenso di cui sopra. L'importo di tale rimborso deve essere calcolato sulla base delle corrispondenti tariffe applicate a livello regionale;
di prendere atto che il valore complessivo che lo Sponsor corrisponderà agli I.F.O. al termine dello studio, verrà ripartito in coerenza con quanto disposto dall’art. 9 del nuovo Regolamento per le Sperimentazioni Cliniche, adottato con deliberazione n. 291 del 23 aprile 2018;
di accettare in comodato d'uso gratuito, N. 1 Tablet per la compilazione elet -tronica dei questionari, messo a disposizione da Novartis Pharma AG, Co-struttore: Samsung - Modello SM-T561 - Fornitore Kayentis - Valore commerciale: € 315,00 Euro (euro trecentoquindici/00);
di prendere atto che qualora il Protocollo di studio preveda attività da completare attraverso una linea telefonica, ed il centro non disponga di una linea telefonica adeguata, la Società provvederà a proprie spese all’installazione di una linea tele-fonica analogica;
di prendere atto che l’equipe partecipante allo studio, comprensiva di contrattisti e frequentatori, nell’ambito delle attività loro assegnate, è così costituita:
Sperimentatore Principale: Dott.ssa Virginia Ferraresi
Medici partecipanti: Michelangelo Russillo (OM1)Sabrina Vari (OM1)Domenicangela Pellegrini (OM1)Mauro Caterino (Radiologia)
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Laura Eibenschutzt (Dermatologia ISG)Francesco Rulli (Cardiologia)Laura Conti (Patologia Clinica)Edoardo Pescarmona (Anatomia Patologica)Vito Fenicia (Consulente Oculista)
Personale Infermieristico: Emanuela Taraborelli
Farmacisti: Matilde PasquantonioMassimo Sansone
Study Coordinator Silvia Bastucci
di demandare allo sperimentatore principale la responsabilità di far pervenire alla Direzione Scientifica e alla Segreteria del Comitato Etico, lo stato d’avanzamento della sperimentazione con l’indicazione dell’inizio e della conclusione della stessa e il numero dei pazienti arruolati, stesura dei Report periodici e pubblicazione fi-nale;
La Struttura proponente curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzione della pre-sente deliberazione.
Il Dirigente della Servizio Amministrativo della Ricerca
Cinzia Bomboni
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Il Direttore Generale
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;
Vista la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2;
In Virtù dei poteri conferitigli dal Presidente della Regione Lazio con Decreto del 23 novembre
2016, n. T00248;
Preso atto che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo
stesso a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legitti-
mo e utile per il servizio pubblico, ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20 art. 1 e suc-
cessive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui alla
legge 7 agosto 1990, n. 241 art. 1, primo comma come modificata dalla legge 11 febbraio
2005, n. 15;
Preso atto altresì che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo attesta, in
particolare, che lo stesso è stato predisposto nel pieno rispetto delle indicazioni e dei vinco-
li stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal
disavanzo del settore sanitario della Regione Lazio;
Visto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario Aziendale;
ritenuto di dover procedere;
Delibera
di approvare la proposta così formulata concernente “AUTORIZZAZIONE PER LO SVOLGIMENTO PRES-
SO LA UOC DI ONCOLOGIA MEDICA 1 DELL ISTITUTO REGINA ELENA DELLO STUDIO "COMBI-APLUS:� OPEN-LABEL, PHASE IIIB STUDY OF DABRAFENIB IN COMBINATION WITH TRAMETINIB IN THE ADJUVANT TREATMENT OF STAGE III BRAF V600 MUTATION-POSITIVE MELANOMA AFTER COMPLETE RESECTION TO EVALUATE THE IMPACT ON PYREXIA RELATED OUTCOMES OF AN ADAPTED PYREXIA AE-MANAGEMENT ALGORITHM (PLUS)" E STIPULA DEL RELATIVO ACCORDO CON NOVARTIS FARMA SPA - PROTOCOLLO CDRB436F2410 EudraCT 2018-00168-27RESPONSABILE: Dr.ssa VIRGINIA FERRARESI R.S. 1095/18
” e di renderla disposta.
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Il Direttore Generale
Dott. Francesco Ripa di MeanaDocumento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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Versione 2 del 19/09/2018
CONTRATTO PER LA CONDUZIONE DELLA SPERIMENTAZIONE C LINICA “COMBI-
APlus: Open-label, phase IIIb study of dabrafenib i n COMBInation with trametinib in the
Adjuvant treatment of stage III BRAF V600 mutation- positive melanoma after complete
resection to evaluate the impact on pyrexia related outcomes of an adapted pyrexia AE-
management algorithm (Plus)” - Protocollo CDRB436F2 410, Codice Identificativo EudraCT
2018-00168-27
TRA
Gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri (Codice Fiscale 02153140583 e Partita I.V.A.
01033011006, con sede in Roma, Via Elio Chianesi, 53, nella persona del Direttore
Generale Dott. Francesco Ripa di Meana, come tale munito di idonei poteri (d’ora
innanzi denominato “Ente ”)
E
la Società NOVARTIS FARMA S.p.A. Codice Fiscale N. 07195130153, Partita I.V.A. e
Reg. Imprese Va N. 02385200122, REA 252021, con sede in Origgio (VA), Largo
Umberto Boccioni n. 1, nelle persone dei suoi procuratori Dott. Virginio Oldani e Dott.ssa
Donatella Albanesi, come tali muniti di idonei poteri (qui di seguito per brevità indicata
come “Società ”),
di seguito per brevità denominati/e singolarmente/collettivamente "la Parte/le Parti"
Premesso che:
- la Società, affiliata di Novartis Pharma AG, in qualità di promotrice e finanziatrice
degli studi clinici a livello internazionale nel gruppo Novartis (in seguito
“Promotore ”), è stata delegata dal Promotore e ha ricevuto l’incarico di svolgere,
anche in qualità di “applicant”, le attività e i servizi finalizzati alla realizzazione degli
studi clinici internazionali nel territorio italiano (di seguito “le attività”),
conformemente alla regolamentazione applicabile; tali attività vengono svolte a
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livello locale, anche in nome e per conto del Promotore, ove previsto dallo studio
specifico;
- in virtù di quanto precede, la Società è stata incaricata di eseguire le attività volte
alla realizzazione nel territorio italiano dello studio clinico internazionale denominato
“COMBI-APlus: Open-label, phase IIIb study of dabrafenib in COMBInation with
trametinib in the Adjuvant treatment of stage III BRAF V600 mutation-positive
melanoma after complete resection to evaluate the impact on pyrexia related
outcomes of an adapted pyrexia AE-management algorithm (Plus)” (di seguito per
brevità “Sperimentazione”) avente ad oggetto il Protocollo CDRB436F2410, Codice
Identificativo EudraCT 2018-000168-27 (di seguito “Protocollo”), presso la U.O.C. di
Oncologia Medica 1 dell’Ente; dette attività sono tutte quelle funzionali alla
realizzazione della Sperimentazione, parte delle quali vengono sub-affidate alla
CRO come specificato al paragrafo successivo;
- la Società ha autonomamente disciplinato con la Contract Research Organization
OPIS s.r.l., (di seguito “CRO”) l’affidamento delle attività connesse alla conduzione
della Sperimentazione. Dette attività, ivi inclusa l’eventuale attività quale “applicant”,
sono dettagliate nel CTA Form (Clinical Trial Application Form) sottomesso
all’Autorità Competente e al Comitato Etico di riferimento per l’Azienda da parte
della Società, che ha parimenti provveduto a nominare la CRO quale responsabile
del trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa comunitaria e
nazionale in materia (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Reg. UE
679/2016 e Codice in materia di Protezione dei Dati Personali Decreto Legislativo
196/2003, di seguito anche solo “Normativa sulla Protezione dei Dati;
- l'Ente ha conferito alla Dr.ssa Virginia Ferraresi l'incarico di Responsabile tecnico
scientifico della Sperimentazione oggetto della presente convenzione (di seguito
denominato "Responsabile della Sperimentazione");
- la Divisione di Oncologia Medica 1 dell'(Ente), pur essendo dotata di strutture,
competenze e apparecchiature idonee all’esecuzione della Sperimentazione, non
dispone tuttavia della necessaria apparecchiatura di cui al successivo art. 5;
- ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n. 211 del 24 Giugno 2003, in data 19.07.2018 la
Società ha ottenuto il Parere Unico favorevole all'effettuazione della
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Sperimentazione da parte del Comitato Etico della Fondazione IRCCS Istituto
Nazionale dei Tumori di Milano, Centro Coordinatore della Sperimentazione per
l'Italia;
- in data 24.07.2018 il Comitato Etico Centrale IRCCS Lazio–Sezione IFO-BIETTI
competente per gli studi clinici dell'(Ente), ha espresso parere favorevole alla
conduzione della Sperimentazione, accettando il Parere Unico favorevole di cui al
punto precedente;
- ai sensi del D.M. 14/07/2009, la Società ha stipulato idonea polizza assicurativa
(polizza n. 390-01579150-14037 con la Compagnia HDI Global SE) a copertura
delle responsabilità civili gravanti sul Promotore della Sperimentazione, sull’Ente,
sul Responsabile della Sperimentazione e sugli altri Sperimentatori coinvolti;
Tutto ciò premesso, tra le Parti si conviene e si stipula quanto segue
Art. 1 - Premesse
Le premesse, il Protocollo e gli allegati fanno parte integrante e sostanziale del
presente contratto (in seguito "Contratto").
Art. 2 - Oggetto
La Società affida all'(Ente) l'esecuzione della Sperimentazione alle condizioni di
seguito indicate, in accordo al Protocollo e agli eventuali successivi emendamenti
approvati dal Comitato Etico Centrale IRCCS Lazio–Sezione IFO-BIETTI.
La Sperimentazione avrà inizio solo dopo il rilascio dell’autorizzazione da parte
dell’Autorità Competente (AIFA).
La Sperimentazione deve essere condotta nel più scrupoloso rispetto del Protocollo,
nella versione accettata dallo Sperimentatore e approvata dal Comitato Etico, in
conformità alla vigente normativa in materia di sperimentazioni cliniche di medicinali di
cui al D. Lgs. n. 200 del 6 Novembre 2007 e al D. Lgs. n. 211 del 24 Giugno 2003 e
ai principi etici e deontologici che ispirano l'attività medica.
La Sperimentazione deve essere altresì condotta in conformità ai principi contenuti
nella Dichiarazione di Helsinki (versione aggiornata), alle regole della Buona
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Pratica Clinica (D.M. 15/07/1997 e s.m.i.), alla Convenzione di Oviedo e alle leggi in
tema di prevenzione della corruzione.
Con la sottoscrizione del presente contratto, le Parti dichiarano di conoscere e
accettare il contenuto di quanto sopra richiamato.
L'(Ente) assicura di possedere la preparazione, gli strumenti, le attrezzature e il
personale necessari per l'esecuzione della Sperimentazione, ad eccezione
delle seguenti apparecchiature oggetto di comodato d'uso tra le parti secondo
quanto disciplinato dall'art. 5 del presente Contratto.
L'(Ente) garantisce altresì l'osservanza di questo contratto e del Protocollo da parte
di tutto il personale dell’(Ente) coinvolto nella Sperimentazione.
L'(Ente) si impegna ad arruolare minimo 7 (sette) pazienti entro i termini stabiliti dal
Protocollo.
Poiché la Sperimentazione prevede l'arruolamento competitivo dei pazienti, il numero
dei soggetti che dovranno essere arruolati presso l'(Ente) può variare in ragione della
capacità di arruolamento, con il solo limite del numero massimo di arruolabili a livello
globale.
L'eventuale modifica del numero di pazienti arruolabili presso la Divisione di
Oncologia Medica 1 dell’(Ente) deve essere oggetto di accordo scritto tra lo
Sperimentatore e la Società e di notifica al Comitato Etico.
L'(Ente) deve conservare la documentazione inerente la Sperimentazione per un
periodo di 7 (sette) anni dalla data di conclusione della Sperimentazione. Per
gli 8 (otto) anni successivi la Società deve versare un importo pari ad Euro
400 (quattrocento), ai fini della conservazione della documentazione presso
l’(Ente).
La Società, l’(Ente) e il Responsabile della Sperimentazione devono rispettare le
direttive, le indicazioni, le istruzioni e le raccomandazioni del Comitato Etico.
Art. 3 - Responsabile della Sperimentazione e perso nale interessato.
L'(Ente) ha autorizzato, ai sensi di legge, la Dr.ssa Virginia Ferraresi, Dirigente
Medico della U.O.C. di Oncologia Medica 1, a condurre la Sperimentazione
("Responsabile della Sperimentazione"). Il Responsabile della Sperimentazione
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sarà coadiuvato nell'esecuzione della Sperimentazione dal personale
strutturato, medico e non medico, designato dallo stesso Responsabile e
operante sotto la sua responsabilità, che abbia manifestato la propria
disponibilità a partecipare alla Sperimentazione (di seguito "Sperimentatori").
Il Responsabile della Sperimentazione si assume ogni responsabilità e obbligo imposti
allo Sperimentatore principale ai sensi della normativa in materia di sperimentazioni
cliniche di medicinali.
Il presente rapporto intercorre tra Società e l’(Ente). La Società è estranea a
rapporti esistenti tra l’(Ente), il Responsabile della Sperimentazione e gli altri
Sperimentatori coinvolti, restando quindi sollevata da qualsiasi pretesa che il
personale dell'(Ente) coinvolto nello studio dovesse avanzare in relazione alla
Sperimentazione.
In relazione alla Sperimentazione oggetto del presente Contratto, è fatto divieto
al Responsabile della Sperimentazione e agli Sperimentatori coinvolti di
ricevere, direttamente o indirettamente, compensi dalla Società, così come di avere
contatti o intrattenere con la Società rapporti di qualsiasi natura, che non siano di
carattere tecnico scientifico.
Qualora il rapporto tra Responsabile della Sperimentazione e l'(Ente) dovesse per
qualsiasi ragione terminare, l’(Ente) deve informarne tempestivamente per iscritto la
Società, indicando il nominativo di un sostituto. L'indicazione del sostituto deve essere
oggetto di approvazione da parte della Società. Il nuovo Responsabile della
Sperimentazione deve accettare i termini e le condizioni del presente Contratto e
deve assumere l'impegno di rispettare il Protocollo nell'esecuzione della
Sperimentazione. Nel caso in cui la Società non intenda accettare il nominativo del
sostituto proposto dall'(Ente), potrà recedere dal presente Contratto in accordo a
quanto previsto dall'art. 7.
La Società nomina la Dott.ssa Serena Gilli quale proprio Responsabile scientifico
della ricerca e referente medico.
Il Responsabile della Sperimentazione, prima di iniziare la Sperimentazione, deve
acquisire il consenso informato scritto del paziente; tale consenso deve essere
prestato anche ai sensi e per gli effetti della Normativa sulla Protezione dei Dati.
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II Responsabile della Sperimentazione deve fornire informazioni alla Società e al
Comitato Etico (Sezione IFO-BIETTI c/o IRCCS Istituti Fisioterapici Ospitalieri) in
merito all'andamento della Sperimentazione, comunicando tempestivamente
l'eventuale verificarsi di eventi avversi gravi, direttamente o indirettamente correlabili
all'esecuzione della Sperimentazione, secondo quanto previsto dal Protocollo, dalle
norme di Buona Pratica Clinica e dalla normativa applicabile in materia di
sperimentazioni cliniche di medicinali.
Il Responsabile della Sperimentazione si impegna altresì a garantire lo svolgimento
della Sperimentazione secondo la richiesta diligenza.
Al termine della Sperimentazione, Responsabile della Sperimentazione deve
consegnare tutte le Schede Raccolta Dati (CRF), correttamente compilate e
sottoscritte, secondo quanto previsto dal Protocollo e dalla normativa applicabile. Per
verificare la corrispondenza tra i dati registrati nelle Schede Raccolta Dati e quelli
contenuti nei documenti originali (cartella clinica), l'(Ente) e il Responsabile della
Sperimentazione consentono l'accesso diretto ai dati sorgente durante le visite di
monitoraggio e nel corso di eventuali audit e ispezioni da parte delle Autorità
competenti, purché non vengano violate le norme in materia di riservatezza e di
tutela della privacy. L'(Ente) e il Responsabile della Sperimentazione devono
consentire il corretto svolgimento dell'attività di monitoraggio e di auditing presso la
U.O.C. di Oncologia Medica 1 da parte del personale del Promotore, della Società, o
di società terza da questi indicata e da parte delle Autorità regolatorie, attività
effettuate per garantire la regolare esecuzione della Sperimentazione. Tali attività
non devono però pregiudicare in alcun modo lo svolgimento dell'ordinaria attività
istituzionale dell'(Ente).
L’Ente e il Responsabile della Sperimentazione si impegnano a rendere disponibili
tempestivamente alla Società le informazioni relative ad una eventuale radiazione
dall’Albo del Responsabile della Sperimentazione nel corso dello svolgimento della
stessa, alla luce delle previsioni della sezione 306 (a) o (b) del “Federal Food, Drug
and Cosmetic Act”. L’Ente e il Responsabile della Sperimentazione dichiarano che non
sussiste conflitto di interessi tra le Parti che possa pregiudicare lo svolgimento della
Sperimentazione o le attività previste nel presente contratto. L’Ente e il Responsabile
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della Sperimentazione dichiarano inoltre che provvederanno ad informare
tempestivamente la Società nel caso in cui qualsiasi conflitto di interessi possa
emergere durante lo svolgimento della Sperimentazione; al contempo dichiarano che
le attività previste nel presente contratto non comportano alcuna violazione di impegni
assunti con soggetti terzi.
Art. 4 - Farmaci e Materiali
La Società si impegna a fornire gratuitamente all'(Ente), per tutta la durata della
Sperimentazione e nelle quantità necessarie e sufficienti all'esecuzione della
Sperimentazione, i prodotti farmaceutici oggetto della Sperimentazione (Dabrafenib 50
mg, 75 mg, Trametinib 0,5 mg, Mekinist: 2 mg e 0,5 mg, Tafinlar: 75 mg e 50 mg), e
ogni altro prodotto richiesto per la conduzione della Sperimentazione (es. placebo) (in
seguito "Farmaci"), nonché a fornire ogni altro materiale necessario all'esecuzione
della Sperimentazione (di seguito "Materiali"). Le quantità dei Farmaci devono essere
adeguate alla numerosità della casistica trattata.
I Farmaci devono essere inviati dalla Società alla Farmacia dell'(Ente), che provvederà
alla loro registrazione, appropriata conservazione e consegna al Responsabile della
Sperimentazione, così come previsto dall'art. 7 del D.M. 21/12/2007. I Farmaci
dovranno essere muniti di adeguato documento di trasporto destinato alla Farmacia,
con la descrizione del tipo di farmaco, della sua quantità, del lotto di preparazione, dei
requisiti per la conservazione, della scadenza e i riferimenti alla Sperimentazione
(codice di protocollo, Responsabile della Sperimentazione e U.O. interessata).
La Società accetta altresì di fornire all'(Ente) il materiale di consumo necessario
all'esecuzione della Sperimentazione, così come previsto dal Protocollo.
L'(Ente) e il Responsabile della Sperimentazione devono utilizzare i Farmaci e i
Materiali forniti dalla Società esclusivamente nell'ambito e per l'esecuzione della
Sperimentazione. L'(Ente) non deve trasferire o cedere a terzi i Farmaci e i Materiali
forniti dalla Società ai sensi del presente Contratto.
Le eventuali rimanenze di Farmaci presenti alla conclusione della Sperimentazione
dovranno essere restituite alla Società, che provvederà al recupero dei Farmaci e al
loro successivo smaltimento.
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La Società fornirà all’(Ente) il materiale di consumo necessario per la corretta
esecuzione della Sperimentazione. Rientrano tra il materiale di consumo i beni quali
termometri, batterie, misuratori di glicemia, misuratori di pressione, bilance, siringhe,
sacche per infusione, dipstick, test di gravidanza, etc …
Art. 5 - Comodato d’uso
La Società concede in comodato d'uso gratuito all'(Ente), che accetta ai sensi e per
gli effetti degli artt. 1803 e ss c.c., ., con relativa documentabilità della consegna e
del ritiro, lo/gli Strumenti la cui proprietà, come per legge, non viene trasferita
all'(Ente).
a) N. 1 tablet per la compilazione elettronica dei questionari, messo a
disposizione da Novartis Pharma AG, di cui di seguito la descrizione:
Costruttore Samsung
Modello SM-T561
Fornitore Kayentis
Valore commerciale 315,00 Euro
b) Qualora il Protocollo di studio preveda attività da completare attraverso una
linea telefonica, ed il centro non disponga di una linea telefonica adeguata, la
Società provvederà all’installazione di una linea telefonica analogica. Tale
linea dovrà essere utilizzata solo ed esclusivamente per adempiere alle attività
Protocollo specifiche (es. trasmissione records elettronici,
trasmissione/ricevimento fax) e verrà chiusa al termine dello studio. Tutti i costi
relativi alla linea telefonica saranno a carico della Società.
(di seguito singolarmente e/o collettivamente «Apparecchiatura»).
L’Apparecchiatura recherà un’etichetta con la dicitura: “concessa in comodato d’uso
da Novartis Farma S.p.A.”.
Gli effetti del presente comodato decorreranno dalla data di consegna dello/gli
Strumento/i e cesseranno al termine della Sperimentazione, quando lo/gli
Strumento/i dovrà/anno essere restituito/i alla Società senza costi aggiuntivi a carico
dell'(Ente).
Lo/gli Strumento/i sarà/anno utilizzato/i esclusivamente dal personale dell'(Ente) e ai
soli ed esclusivi fini della Sperimentazione oggetto del presente Contratto,
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conformemente a quanto previsto nel Protocollo. L'(Ente) si obbliga a custodire e
conservare lo/gli Strumento/i con la diligenza del buon padre di famiglia e la cura
necessaria, a non destinarlo/li ad un uso diverso da quello sopra previsto, a non
cedere neppure temporaneamente l'uso dello/gli Strumento/i a terzi, né a titolo
gratuito né a titolo oneroso, e a restituire lo/gli Strumento/i alla Società nello stato in
cui gli è/sono stato/i consegnato/i, salvo il normale deterioramento per l'effetto
dell'uso. Le spese di manutenzione straordinaria saranno a carico della Società,
salvo il disposto dell'art. 1808, comma secondo, c.c..
La Società si riserva il diritto di richiedere l'immediata restituzione dello/gli
Strumento/i qualora lo/gli stesso/i venga/no utilizzato/i in maniera impropria o
comunque in modo difforme dalle previsioni di cui al presente Contratto, oltre al
risarcimento del danno.
Lo/Gli Strumento/i in questione deve essere munito di dichiarazione di conformità alle
normative e direttive europee.
L'autorizzazione alla concessione in comodato d'uso gratuito dello/gli Strumento/i
sarà/è stata rilasciata dell'(Ente) a seguito delle e secondo le proprie procedure
interne.
Le Parti concordano altresì che gli eventuali ulteriori Strumenti ritenuti necessari alla
conduzione dello studio nel corso della Sperimentazione, qualora ne ricorrano le
caratteristiche e le condizioni, saranno concessi in comodato d'uso gratuito secondo
la disciplina di cui al presente Contratto.
Art. 6 - Corrispettivo
Il compenso previsto per lo svolgimento della Sperimentazione su n. 7 (sette)
pazienti è pari a € 98.350,00 (euro novantottomilatrecentocinquanta/00) + I.V.A. (€
14.050,00 (euro quattordicimilacinquanta/00) + I.V.A. a paziente).
Nell'eventualità in cui entrambe le parti decidessero di aumentare il numero di
pazienti, la Società si impegna ad adeguare l'importo del compenso dovuto a favore
dell'(Ente).
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Per i pazienti che termineranno il trattamento prima di quanto previsto dal Protocollo,
la Società riconoscerà all'(Ente) una quota proporzionalmente calcolata sulla base
dei trattamenti effettivamente eseguiti da ciascun paziente, secondo lo schema sotto
riportato.
L'(Ente) non riceverà alcun compenso per pazienti non valutabili, ma avrà comunque
diritto al rimborso dei costi effettivamente sostenuti per il loro trattamento.
La Società si impegna a liquidare quanto dovuto ai sensi-del-presente articolo sulla
base di quanto risulta da adeguato prospetto giustificativo approvato dall'(Ente).
Il pagamento del compenso di cui sopra verrà effettuato con cadenza semestrale,
sulla base del numero dei pazienti arruolati nel relativo periodo, dei trattamenti da
loro effettuati secondo Protocollo e in presenza delle relative CRF debitamente
compilate e ritenute valide dalla Società in base alle attività svolte.
In relazione alle specifiche attività oggetto del presente Contratto, la Società si
impegna a riconoscere all'(Ente) i seguenti importi determinati in base al numero di
visite effettuate, ovvero:
- Visita di Prescreening.: € 650,00 + I.V.A.
- Visita di Screening: € 2.750,00 + I.V.A.
- Visita Giorno 1: € 450,00 + I.V.A.
- Visita Mese 1: € 450,00 + I.V.A.
- Visita Mese 2: € 450,00 + I.V.A.
- Visita Mese 3: € 1.300,00 + I.V.A.
- Visita Mese 4: € 450,00 + I.V.A.
- Visita Mese 5: € 450,00 + I.V.A.
- Visita Mese 6: € 1.650,00 + I.V.A.
- Visita Mese 7: € 450,00 + I.V.A.
- Visita Mese 8: € 450,00 + I.V.A.
- Visita Mese 9: € 450,00 + I.V.A.
- Visita Mese 10: € 450,00 + I.V.A.
- Visita Mese 11: € 450,00 + I.V.A.
- Visita Mese 12: € 1.650,00 + I.V.A.
- Visita EoT: € 1.500,00 + I.V.A.
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- Visita di Safety: € 50,00 + I.V.A.
Nel caso di follow up pre-ricaduta Novartis Farma S.p.A. si impegna a riconoscere alla
Vostra Struttura i seguenti importi in base al numero di visite effettuate. per ogni
paziente secondo lo schema di seguito riportato:
- Visita Mese 3: € 1.000,00 + I.V.A.
- Visita Mese 6: € 1.000,00 + I.V.A.
- Visita Mese 12: € 1.000,00 + I.V.A.
- Visita Mese 15: € 1.000,00 + I.V.A.
- Visita Mese 18: € 1.000,00 + I.V.A.
- Visita Mese 24: € 1.000,00 + I.V.A.
- Visita di Survival 1: € 35,00 + I.V.A.
- Visita di Survival 2: € 35,00 + I.V.A.
- Visita EoS: € 35,00 + I.V.A.
Nel caso di follow up post-ricaduta Novartis Farma S.p.A. si impegna a riconoscere alla
Vostra Struttura i seguenti importi in base al numero di visite effettuate per ogni
paziente secondo lo schema di seguito riportato:
- Visita Mese 3: € 120,00 + I.V.A.
- Visita Mese 6: € 120,00 + I.V.A.
- Visita Mese 12: € 120,00 + I.V.A.
- Visita Mese 15: € 120,00 + I.V.A.
- Visita Mese 18: € 120,00 + I.V.A.
- Visita Mese 24: € 120,00 + I.V.A.
- Visita di Survival 1: € 35,00 + I.V.A.
- Visita di Survival 2: € 35,00 + I.V.A.
- Visita EoS: € 120,00 + I.V.A.
Gli importi di cui sopra comprendono lo svolgimento di tutte le attività necessarie alla
conduzione della Sperimentazione, così come previsto dal Protocollo, fino al
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completamento di tutte le schede raccolta dati per i pazienti inclusi nella
Sperimentazione e sono quindi comprensivi delle spese sostenute per l'attività della
Farmacia, per gli esami di laboratorio e strumentali effettuati localmente.
Gli importi di cui sopra devono intendersi comprensivi delle spese sostenute per
l'attività della Farmacia, per gli esami strumentali e di laboratorio previsti dal
Protocollo ed effettuati presso le strutture dell'(Ente).
Le visite oculistiche verranno effettuate presso gli I.F.O. (ambulatori Istituto Regina
Elena, mentre gli esami oftalmologici strumentali, verranno effettuati presso la U.O.C
Oculistica - Azienda Ospedaliera Universitaria Sant’Andrea, Via di Grottarossa, 1035,
Roma, secondo quanto stabilito da apposita convenzione.
Gli importi di cui sopra comprendono altresì i costi sostenuti per lo svolgimento di
tutte le attività necessarie alla conduzione della Sperimentazione, così come previsto
dal Protocollo, fino al completamento di tutte le Schede Raccolta Dati per i pazienti
arruolati.
L'(Ente) non riceverà alcun compenso per pazienti non valutabili a causa di
inosservanza del Protocollo, di violazione delle norme di Buona Pratica Clinica o di
mancato rispetto della normativa vigente in materia di sperimentazioni cliniche di
medicinali. L'(Ente) non avrà diritto ad alcun compenso anche per pazienti arruolati
successivamente alla comunicazione di interruzione e/o conclusione della
Sperimentazione od oltre il numero massimo di soggetti concordato tra le parti.
Qualora durante l'esecuzione della Sperimentazione, a seguito della
somministrazione dei Farmaci in studio, si rendesse necessaria, a giudizio del
Responsabile della Sperimentazione e a garanzia del paziente, l'esecuzione di
indagini e/o procedure non previste dal Protocollo e regolarmente documentate, la
Società, previo proprio consenso scritto, si impegna a rimborsare all'(Ente) i relativi
costi.
Se nel corso dello svolgimento della Sperimentazione si rendesse necessario
aumentare il supporto economico a favore dell'(Ente), la Società potrà integrare il
presente Contratto, prevedendo l'adeguato aumento del compenso di cui sopra.
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Gli importi in questione saranno liquidati all’(Ente) entro 90 giorni fine mese data
fattura. L’(Ente) si impegna a fatturare con cadenza semestrale quanto maturato nel
periodo di riferimento.
ll pagamento degli importi deve avvenire a mezzo bonifico bancario, utilizzando i
seguenti riferimenti:
Nome del Beneficiario:
ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI
Indirizzo del Beneficiario:
Via Elio Chianesi 53 00144 Roma
Banca: UNICREDIT- BANCA DI ROMA Conto corrente bancario:
000400000886
Codice IBAN: IT58J0200805316000400000886 Codice SWIFT: UNICRITM1B42
Partita IVA: 01033011006 Codice Fiscale: 02153140583
Le fatture dovranno essere intestate a: Novartis Farma S.p.A., Largo Umberto Boccioni
n. 1, 21040 Origgio (VA), Codice Fiscale 07195130153, Partita IVA 02385200122,
dovranno essere inviate preferibilmente via posta elettronica in formato pdf all’indirizzo
[email protected] e dovranno riportare il numero d’ordine preventivamente
comunicato dalla Società. Alternativamente potranno essere inviate in formato cartaceo
all’indirizzo Novartis Farma S.p.A., Largo Umberto Boccioni n. 1, 21040 Origgio (VA),
Attenzione della Contabilità Fornitori e dovranno anche in questo caso riportare il
numero d’ordine preventivamente comunicato dalla Società.
Ai sensi dell'art. 35, comma 28, D.L. n. 223 del 4 Luglio 2006- Misure di contrasto
dell'evasione e dell'elusione fiscale, convertito con L. n. 248 del 4 Agosto 2006
(Modificato dall’art.13-ter della L. n. 134 del 7 Agosto 2012 detta "legge sviluppo", dal
D.L. n. 69 del 21 giugno 2013 detto "decreto del fare", convertito con L. n. 98 del 9
Agosto 2013, e dal D.L. n. 76 del 28 Giugno 2013 "decreto lavoro", convertito con L. n.
99 del 9 Agosto 2013), la Società effettuerà i pagamenti all'(Ente) solamente quando
questo:
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− abbia correttamente adempiuto agli obblighi retributivi, previdenziali, assicurativi,
fiscali o comunque relativi a tutti i lavoratori impiegati nell'esecuzione della
Sperimentazione;
− dia evidenza alla Società del corretto adempimento degli obblighi di cui al punto
precedente tramite l'invio di copia del relativo mod. F24 o documentazione equipollente
ovvero asseverazione di consulente del lavoro (o altro soggetto autorizzato), ovvero
autocertificazione secondo le modalità stabilite dall'Agenzia delle Entrate.
− La finalizzazione del presente contratto assolve l’obbligo della Società di non
gravare sulla finanza pubblica come stabilito dal DLgs 211/2003, in quanto gli importi
riportati coprono tutte le prestazioni effettuate nell’ambito dello studio clinico in oggetto
presso l’(Ente) in cui si svolge la Sperimentazione.
− La Società non è responsabile dei costi sostenuti nel caso in cui attività previste
dalla Sperimentazione vengano effettuate presso altre strutture a meno che gli stessi
siano stati precedentemente concordati e regolamentati da specifico incarico.
−
Art. 7 - Durata, Recesso e Risoluzione
Il presente contratto decorre dalla data di sottoscrizione e rimarrà in vigore sino alla
conclusione della Sperimentazione, prevista dal Protocollo per giugno 2021.
Qualora la Sperimentazione dovesse proseguire oltre il termine indicato nel
Protocollo, il presente Contratto si intende tacitamente rinnovato sino all'effettiva
data di conclusione della Sperimentazione.
La Società, ai sensi dell'art. 1373, comma secondo, c.c., si riserva il diritto di
recedere dal presente contratto in qualunque momento per giustificati motivi,
mediante comunicazione scritta e con preavviso di 30 giorni da inoltrare all'(Ente) con
raccomandata A.R. o PEC. Tale preavviso avrà effetto dal momento del ricevimento
da parte dell'(Ente).
In caso di recesso della Società sono comunque fatti salvi gli obblighi assunti e le
spese effettuate dall'(Ente) alla data della comunicazione di recesso. In particolare
la Società liquiderà all'(Ente) tutte le spese documentate e non revocabili che questo
abbia sostenuto al f ine di garantire la corretta ed eff icace esecuzione
della Sperimentazione, nonché i compensi sino a quel momento maturati.
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In caso di recesso anticipato, la Società ha diritto di ricevere, quale proprietario a
titolo originario, ogni risultato, anche parziale, ottenuto dall’(Ente) a seguito e nel
corso della Sperimentazione.
L'(Ente), ai sensi del dell'art. 1373, comma secondo, c.c., si riserva il diritto di recedere
dal presente contratto mediante comunicazione scritta e con preavviso di 30 giorni
da inoltrare alla Società con raccomandata A.R. o PEC. nei casi di:
1. Dichiarazione di fallimento o inizio di altra procedura concorsuale (concordato
preventivo, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria) nei
confronti della Società;
2. Insolvenza della Società, proposizione di concordati anche stragiudiziali con i
creditori della Società o avvio di procedure esecutive nei confronti della
Società;
3. Cessione di tutti o di parte dei suoi beni ai creditori o definizione con gli stessi di un
accordo per la moratoria dei debiti.
Il preavviso avrà effetto dal momento del ricevimento da parte della Società.
La Società si impegna a manlevare l'(Ente) dagli obblighi assunti e dalle spese
effettuate sino alla data della comunicazione di recesso, liquidando ogni
spesa documentata e non revocabile sostenuta dall'(Ente) al fine di garantire la
corretta ed efficace esecuzione della Sperimentazione, nonché i compensi sino al
quel momento maturati.
Ciascuna delle Parti di cui al presente contratto può interrompere la Sperimentazione
in qualunque momento con effetto immediato qualora abbia motivo, valido e
documentabile, di ritenere che la prosecuzione della Sperimentazione possa
rappresentare un rischio non accettabile per la sicurezza e la salute dei pazienti.
In caso di interruzione della Sperimentazione, La Società corrisponderà all'Ente i
rimborsi delle spese e i compensi effettivamente maturati e documentati fino a quel
momento. L'(Ente) è tenuto alla restituzione degli importi già liquidati relativi ad attività
non svolte.
Il presente contratto deve intendersi risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. qualora
la Sperimentazione non venga condotta in conformità al D. Lgs. n. 200 del 6
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Novembre 2007, al D.Lgs. n. 211 del 24 Giugno 2003 e alle norme di Buona Pratica
Clinica in vigore.
In caso di risoluzione del presente contratto l'(Ente) avrà diritto al rimborso delle
spese effettivamente sostenute e ad un compenso proporzionale all'attività svolta
sino al momento della risoluzione. L'(Ente) si impegna a restituire alla Società
eventuali importi già liquidati e relativi ad attività non svolte.
Art. 8 - Copertura assicurativa
La Società dichiara di aver stipulato adeguata polizza assicurativa (polizza n. 390-
01579150-14037 con la Compagnia HDI Global SE) per la responsabilità civile verso
terzi, a copertura del rischio di eventuali danni derivanti ai pazienti dalla
partecipazione alla Sperimentazione, secondo quanto previsto dal D.M. 14/07/2009.
La copertura assicurativa è garantita rispetto alle ipotesi di responsabilità civile
del Promotore, dell'(Ente), del Responsabile della Sperimentazione e degli altri
Sperimentatori coinvolti presso il Centro dell'(Ente).
Art. 9 - Relazione finale ed utilizzazione dei risu ltati
L'(Ente), per il tramite del Responsabile della Sperimentazione, è tenuto a mettere
a disposizione della Società ogni risultato della Sperimentazione, consegnando una
relazione scientifica debitamente sottoscritta e redatta nel rispetto di quanto richiesto
dal Protocollo, dalla Buona Pratica Clinica e dalla normativa in materia di
sperimentazioni cliniche di medicinali.
Tutti i dati, i risultati, le invenzioni, siano esse brevettabili o meno, ottenuti nel corso
o derivanti dall'esecuzione della Sperimentazione, sono di proprietà esclusiva del
Promotore, salvo il diritto degli inventori di esserne riconosciuti autori, e potranno
essere dallo stesso liberamente utilizzati in Italia e all'estero. L'(Ente) pertanto si
impegna a rivelare prontamente al Promotore e/o alla Società ogni risultato o
invenzione derivante dalla Sperimentazione e a fare quanto di sua competenza,
inclusa la redazione di documenti e certificati, per consentire al Promotore
l'esercizio dei suoi diritti. L'(Ente) dichiara altresì di non avere diritto ad alcuna
royalty o altri compensi addizionali, oltre al compenso previsto nel precedente art.
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6, in relazione all'esercizio dei diritti di utilizzo o sfruttamento da parte del Promotore
e/o della Società dei risultati e/o invenzioni derivanti dalla Sperimentazione.
L’(Ente) potrà utilizzare in modo gratuito i risultati della Sperimentazione per propri
scopi interni, scientifici e di ricerca, che non abbiano carattere commerciale (es.
seminari, congressi, convegni e attività didattico-istituzionale), ma non potrà farne
oggetto di pubblicazione scientifica senza il consenso scritto della Società. La facoltà
di utilizzo dei risultati della Sperimentazione deve comunque essere esercitata nel
rispetto dei limiti imposti dalla necessità di garantire la segretezza degli stessi e la
tutela brevettuale dei relativi diritti di proprietà intellettuale.
Il Promotore e l’Ente riconoscono reciprocamente che resteranno titolari dei diritti di
proprietà industriale e intellettuale relativi alle proprie pregresse conoscenze
(background knowledge) e alle proprie conoscenze sviluppate o ottenute nel
corso della Sperimentazione, ma a prescindere e indipendentemente dalla sua
conduzione (sideground knowledge).
Le disposizioni del presente articolo resteranno valide e efficaci anche dopo la
risoluzione o la cessazione degli effetti del presente contratto.
Art. 10 -- Segretezza e Diffusione dei dati
L'(Ente) si impegna ad osservare e a fare osservare al Responsabile della
Sperimentazione, agli Sperimentatori partecipanti e agli ulteriori propri dipendenti
coinvolti nella Sperimentazione, durante l'esecuzione della Sperimentazione e
successivamente alla sua conclusione, il segreto rispetto a fatti, informazioni,
cognizioni, dati e documenti (qui di seguito "Informazioni") di cui vengano
direttamente a conoscenza o che vengano comunicati dalla Società in relazione
all'esecuzione della Sperimentazione e al presente Contratto, non divulgando tali
Informazioni a terzi.
L'(Ente), il Responsabile della Sperimentazione, gli Sperimentatori partecipanti e gli
altri dipendenti dell'(Ente) coinvolti nella Sperimentazione sono tenuti altresì a non
utilizzare le Informazioni comunicate dalla Società per scopi diversi da quelli per i
quali sono state fornite, ma ad impiegarle ai fini esclusivi della Sperimentazione.
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Tale obbligo di riservatezza non riguarda le Informazioni che al momento
della comunicazione da parte della Società fossero già in possesso dell'(Ente) e
ciò sia dimostrabile, divenissero di pubblico dominio non per colpa dell'(Ente) o
fossero rivelate all'(Ente) da una terza parte non vincolata da obblighi di segretezza.
Le Parti riconoscono che le informazioni riservate e confidenziali fornite all'altra Parte
per l'esecuzione della Sperimentazione sono di proprietà esclusiva della Parte che
le ha rivelate.
In caso di specifica richiesta da parte del titolare, ciascuna Parte è tenuta a restituire
le Informazioni riservate e confidenziali ricevute.
Le Parti sono tenute a conservare le Informazioni riservate e confidenziali
utilizzando adeguate modalità di conservazione e le necessarie precauzioni, con la
diligenza richiesta dalle circostanze.
Le Parti non possono riprodurre in alcun modo o attraverso alcun mezzo le
Informazioni riservate e confidenziali.
Le Parti si impegnano, inoltre, a trattare i dati personali di cui vengano per qualsiasi
motivo a conoscenza durante la Sperimentazione in conformità a quanto disposto
dalla Normativa sulla Protezione dei Dati.
Il Promotore, la Società e l’Ente garantiscono l'adeguata e corretta diffusione e
pubblicazione dei risultati della Sperimentazione. ll Promotore e la Società, ai
sensi della citata Circolare Ministeriale n. 6 dei 02/09/2002 e del D.M.
21/12/2007, sono tenuti a rendere pubblici tempestivamente, non appena
disponibili da parte di tutti i Centri partecipanti e comunque non oltre 12 mesi dalla
conclusione della Sperimentazione, i risultati ottenuti a conclusione della
Sperimentazione, utilizzando anche la specifica sezione dell'Osservatorio
Nazionale sulle Sperimentazioni Cliniche (in seguito "OsSC").
Ai sensi dell'art. 5, comma terzo, lett. c) del D.M. 12/05/2006, il Responsabile
della Sperimentazione ha diritto di diffondere e pubblicare, senza limitazione
alcuna, i risultati della Sperimentazione ottenuti presso l’(Ente), nel rispetto
delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza dei dati sensibili e di tutela
brevettuale, nonché nel rispetto dei termini e delle condizioni di cui al presente
Contratto.
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Per garantire la correttezza della raccolta e la veridicità dell'elaborazione dei dati,
il Responsabile della Sperimentazione dovrà trasmettere alla Società copia del
documento oggetto di presentazione o di pubblicazione almeno 60 giorni prima della
sua presentazione o pubblicazione. Nel caso in cui dovessero sorgere questioni
relative all'integrità scientifica del documento e/o questioni afferenti gli aspetti
regolatori, la Società provvederà al riesame del documento unitamente al
Responsabile. ll Responsabile accetta di effettuare le modifiche suggerite dalla
Società o di includere i suggerimenti della Società nella pubblicazione o
presentazione, se non in contrasto con l'attendibilità dei dati.
La Società riconosce di non aver diritto di chiedere l'eliminazione delle
informazioni contenute nel documento e non dovrà modificarne il contenuto, salvo
quando tali richieste e modifiche siano necessarie ai fini della tutela brevettuale.
La Società, allo scopo di presentare una richiesta di brevetto e qualora risulti
necessario, potrà chiedere al Responsabile della Sperimentazione di differire di
ulteriori 90 giorni la pubblicazione o presentazione del documento. Il
Responsabile della Sperimentazione non potrà pubblicare i dati del proprio
Centro sino a che tutti i risultati della Sperimentazione (pubblicazione multicentrica)
siano stati integralmente pubblicati ovvero per almeno 12 mesi dalla conclusione
della Sperimentazione, dalla sua interruzione o chiusura anticipata.
Art. 11 - Tutela della Privacy
Le Parti, nelle rispettive qualità di titolari autonomi del trattamento dei dati, si
impegnano a rispettare le Leggi Privacy (come di seguito definite), con
particolare riferimento ai profili relativi alle modalità di trattamento dei dati, ai
requisiti dei dati, alla designazione di Incaricati e Responsabili, alla custodia e alla
sicurezza delle informazioni. Le Parti riconoscono che agire in piena conformità
alle Leggi Privacy è una condizione essenziale per la corretta esecuzione della
Sperimentazione.
L'(Ente) garantisce, per sé e per il Responsabile della Sperimentazione, di
essere pienamente a conoscenza di tutti gli obblighi derivanti da qualsiasi
normativa applicabile comunitaria e nazionale relativa al segreto professionale in
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campo medico e alla protezione dei dati personali dei pazienti, inclusi a titolo
esemplificativo la Direttiva 95/46/CE del 24 Ottobre 1995, il D. Lgs. n. 196 del 30
Giugno 2003 e s.m.i., i provvedimenti, le linee guida e le autorizzazioni
generali del Garante per la Protezione dei Dati Personali, quali le Linee Guida
per il trattamento dei dati personali nell'ambito delle sperimentazioni cliniche di
medicinali di cui alla Deliberazione n. 52 del 24 Luglio 2008 e l'Autorizzazione
generale al trattamento dei dati genetici n. 8 del 12/12/2013, il Regolamento
Generale sulla Protezione dei Dati Reg. UE 679/2016 (collettivamente "Leggi
Privacy").
Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, a mantenere
la riservatezza e ad adottare ogni misura di sicurezza tecnica e organizzativa imposta
dalla normativa in materia di sperimentazioni cliniche e dalle relative linee guida per
proteggere i dati raccolti nell'esecuzione della Sperimentazione contro
accidentali o illegittime distruzioni, accidentali perdite e danni, alterazioni,
divulgazioni o accessi non autorizzati e contro ogni altra illegittima e non autorizzata
forma di trattamento.
Le Parti riconoscono reciprocamente che per lo svolgimento della Sperimentazione
l'(Ente) e la Società agiranno quali Titolari autonomi del trattamento, ciascuno per
quanto attiene il proprio ambito di competenza.
Le Parti convengono che la CRO e il Responsabile della Sperimentazione, ciascuno
per quanto attiene il proprio ambito di competenza, agiranno quali Responsabili del
trattamento, rispettivamente per conto della Società e dell'(Ente).
Le Parti si impegnano affinché tutto il proprio personale coinvolto nello svolgimento
della Sperimentazione e nell'esecuzione del presente Contratto rispetti le Leggi
Privacy e le istruzioni della Società relativamente alla protezione dei dati personali,
inclusi gli aspetti relativi alla sicurezza e alla confidenzialità dei dati.
L'(Ente) consentirà al Promotore, alla Società, al personale di società terza da questi
indicata di avere accesso ai dati clinici (incluse le cartelle cliniche) e ad ogni altra
informazione che possa essere rilevante per la Sperimentazione, rispettando le
misure di sicurezza e la confidenzialità dei dati.
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L'(Ente) e il Responsabile della Sperimentazione si impegnano ad informare in modo
chiaro e completo ogni paziente circa natura, finalità, risultati, conseguenze, rischi e
modalità del trattamento dei dati personali. Tale informativa deve essere fornita prima
che abbia inizio la Sperimentazione, incluse le relative fasi prodromiche e di screening.
Prima dell'arruolamento del paziente, pertanto, il Responsabile della Sperimentazione
o un suo delegato autorizzato, deve ottenere per iscritto il consenso informato del
paziente: (i) a partecipare alla Sperimentazione; (ii) alla comunicazione delle
relative informazioni confidenziali; (iii) al trattamento dei dati personali; e (iv)
al trasferimento della documentazione contenente i dati personali del paziente,
inclusi i dati sensibili sulla salute, al Promotore, alla Società (o alle società del
gruppo), a terze società da questi ultimi indicate, alle competenti autorità e/o ad altre
istituzioni, anche al di fuori della Unione Europea, in conformità alle Leggi Privacy.
Il Promotore e/o la Società potranno trasmettere i dati ad altre affiliate del gruppo e a
terzi operanti per suo conto, anche all'estero, in paesi al di fuori dell'U.E. che non
offrono lo stesso livello di tutela della privacy garantito in Europa. In questo caso il
Promotore e la Società adotteranno tutte le misure necessarie a garantire una
sufficiente e adeguata tutela della privacy.
Ciascuna Parte, preso atto dei diritti reciprocamente spettanti ai sensi e per gli effetti
della Normativa sulla Protezione dei Dati, autorizza espressamente l'inserimento dei
propri dati nella banche dati dell'altra Parte, ivi inclusi quelli relativi al Responsabile
della Sperimentazione e agli altri Sperimentatori coinvolti, alla descrizione casistica
fornita dal Centro presso l'Ente), consentendo all'altra Parte di trattare e comunicare i
propri dati a terzi, qualora tale trattamento o comunicazione si renda necessaria per le
seguenti finalità riferite alla Sperimentazione:
- adempimenti di specifici obblighi contabili e fiscali;
- gestione ed esecuzione del rapporto e degli obblighi contrattuali;
- attività di ricerca e indagine;
- finalità connesse ad obblighi previsti da leggi, regolamenti o normative
comunitarie, nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimamente
preposte;
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- gestione del contenzioso;
- finalità di statistiche;
- servizi di controllo interno.
Le Parti dichiarano quindi espressamente di essere a conoscenza dei diritti a
loro riconosciuti dalla Normativa sulla Protezione dei Dati, in particolare del diritto di
richiedere l'aggiornamento, la rettifica o la cancellazione dei loro dati personali.
Le obbligazioni e le previsioni del presente articolo continueranno ad essere valide
ed efficaci anche successivamente al termine del presente Contratto e/o dei suoi
effetti, indipendentemente dalla causa per cui sia intervenuto.
Art. 12 - Modifiche
Il presente Contratto costituisce l'intero accordo tra le Parti.
In caso di contraddizioni tra le disposizioni del presente contratto (e/o di altri
documenti) e quanto previsto dal Protocollo e dai suoi eventuali Emendamenti,
prevarrà quest’ultimo.
Il contratto può essere modificato solo con il consenso di entrambe le Parti. Le
eventuali modifiche saranno oggetto di atto integrativo al presente Contratto e
decorreranno dalla data della loro sottoscrizione.
Art. 13 - Disciplina anti corruzione
Nell'esecuzione della Sperimentazione, le Parti devono astenersi dal porre in
essere condotte illecite, attive od omissive, impegnandosi a non tenere alcun
comportamento in contrasto con la disciplina anti corruzione. L'(Ente) si
impegna quindi al rispetto di quanto prescritto dalla Legge n.190 del 6
Novembre 2012 e s.m.i. e dal D.Lgs. n.33 del 14 marzo 2013. La violazione di
quanto previsto da questo articolo costituisce grave inadempimento del
presente Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c. c., risultando
pregiudicato il rapporto di fiducia tra le Parti.
Art. 14 - Trasferimento diritti e subappalto
Il presente Contratto ha carattere fiduciario e, pertanto, l'(Ente) non può cedere
o trasferire lo stesso a terzi, senza il preventivo consenso della Società.
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La Società potrà cedere e/o trasferire i diritti e gli obblighi di cui al presente
Contratto ad un suo successore o ad una società collegata, a condizione che il
cessionario accetti tutte le condizioni e i termini del presente Contratto.
Al contempo, l’Ente non potrà subappaltare le attività o parte delle attività della
Sperimentazione ad un ente terzo, senza la preventiva autorizzazione scritta da
parte della Società. In caso di subappalto, che sia quindi stato autorizzato dalla
Società, in ogni caso l’Ente rimarrà integralmente responsabile nei confronti
della Società.
Art. 15 - Oneri fiscali
Il presente Contratto viene redatto in carta legale ai sensi dell'art.2 della Tariffa (parte
I) dell'imposta di bollo di cui al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e s.m.i., e verrà assoggetto a
registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma secondo, T.U. delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con D.P.R. 26/4/1986 n. 131.
Le spese di bollo sono a carico della Società, mentre quelle di registrazione sono a
carico della Parte richiedente.
Il presente Contratto viene redatto in n. 2 originali in bollo.
Art. 16 - Foro competente
La presente convenzione è disciplinata dalla legge italiana.
Per ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione e/o esecuzione del presente
contratto è competente in via esclusiva il Foro di Roma.
Origgio, li___________
Per la Società NOVARTIS FARMA S.p.A.
I Procuratori
Dott. Virginio Oldani Dott.ssa Donatella Albanesi
______________________ _____________________
Roma, li_________
Per I’(Ente)
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Il Direttore Generale
Dott. Francesco Ripa di Meana
______________________
Per presa visione e presa d'atto
Roma, lì___________
il Responsabile della Sperimentazione
Dott.ssa Virginia Ferraresi
_________________________
Ai sensi dell'Art. 1341, comma secondo, del Codice Civile, si approvano espressamente
e separatamente gli articoli ...2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16.
Origgio, li__________
Per la Società NOVARTIS FARMA S.p.A.
I Procuratori
Dott. Virginio Oldani Dott.ssa Donatella Albanesi
______________________ _____________________
Roma, lì__________
Il Direttore Generale
Dott. Francesco Ripa di Meana
______________________