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Trasporto smaltimento e recupero rifiuti industriali Consulenza ambientale Analisi chimiche Bonifiche ambientali ___________________________________________________________________________________________________________ M ECOINDUSTRIA Srl Via Eugenio Curiel 19 - 46027 San Benedetto Po (MN) - Tel.:0376 620527 - Fax:0376 621091 Sito: www.eco-industria.it Blog: www.eco-industria.com (Autore P.Fabio Tamassia) Pag. 1 di 23 P.Fabio Tamassia AGGIORNATA AL 30 Aprile 2016 Guida estratta dal servizio informativo dedicato agli iscritti alla mailing-list: RIFIUTI SICURI (Il metodo di Gestione Rifiuti Testato da oltre 10 anni e dedicato alle Aziende certificate ISO 14001) G G U U I I D D A A D D E E I I 1 1 2 2 P P U U N N T T I I f f o o n n d d a a m m e e n n t t a a l l i i p p e e r r l l a a c c o o r r r r e e t t t t a a g g e e s s t t i i o o n n e e d d e e i i t t u u o o i i r r i i f f i i u u t t i i i i n n d d u u s s t t r r i i a a l l i i

GGUUIIDDAA DDEEII 1122 PPUUNNTTII...nostra pelle, cosa significasse la parola “Crisi”. Fino al 2008 non ne abbiamo risentito assolutamente. Anzi il 2008 (come buona parte delle

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P.Fabio Tamassia

AGGIORNATA AL 30 Aprile 2016

Guida estratta dal servizio informativo dedicato agli iscritti alla mailing-list:

RIFIUTI SICURI

(Il metodo di Gestione Rifiuti Testato da oltre 10 anni e dedicato alle Aziende certificate ISO 14001)

GGUUIIDDAA DDEEII

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Cosa devi assolutamente sapere e valutare per essere tranquillo in caso di un

controllo per la gestione dei tuoi rifiuti? Scopri i 12 punti fondamentali per la corretta gestione dei tuoi rifiuti.

Come prima cosa consentimi di farti i complimenti per esserti iscritto alla nostra mailing-list e quindi anche per esserti interessato al Sistema di Gestione: “Rifiuti Sicuri” di ECOINDUSTRIA . Grazie per la fiducia. Vedrai che non te ne pentirai. Il Sistema Rifiuti Sicuri è stato messo a punto dopo vent’anni di esperienza nella gestione dei rifiuti industriali. E’ un sistema che prevede varie fasi. Tutte le fasi devono sempre fare i conti con la normativa vigente.

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Quindi considera che se conosci il senso della normativa allora avrai sotto controllo la tua situazione. Noi possiamo aiutarti in questo. Per aiutarti abbiamo deciso di creare Il Blog www.eco-industria.com che racchiude e viene continuamente aggiornato con tutti i miei articoli che trattano i vari aspetti della gestione rifiuti, per potere dare un punto di riferimento ai produttori/detentori di rifiuti. Un punto di riferimento solamente ed esclusivamente per produttori e detentori. ATTENZIONE! Ribadisco il concetto. Tutti gli articoli del blog sono stati scritti considerando la normativa unicamente dal punto di vista del Produttore/Detentore dei rifiuti, il cosiddetto produttore iniziale come definito dal D.Lgs 152/06 art183 comma f. Quindi se sei uno Smaltitore di Rifiuti , oppure un Trasportatore di Rifiuti , oppure un Intermediario di Rifiuti, Oppure un Bonificatore di amianto o di siti contaminati, devi sempre considerare che le informazioni per te non saranno complete. Sono stato costretto a fare questa scelta a favore esclusivo dei Produttori/Detentori, nell’intento di rendere la materia più facilmente fruibile a questa tipologia di aziende (che operano in uno dei seguenti settori: Industriale, Artigianale, Agricolo, Commerciale) che sono le dirette interessate all’argomento e che tuttavia, ho notato , sono spesso informate parzialmente ed a volte, anche in modo inesatto. Inoltre, abbiamo potuto appurare che , soprattutto negli ultimi anni, a parte alcune eccezioni relative a realtà più complesse, molto di frequente , le stesse aziende non hanno la piena consapevolezza di tutte le prescrizioni a cui devono fare riferimento per una corretta gestione dei rifiuti, e tanto meno hanno la consapevolezza delle sanzioni pecuniarie spesso devastanti, perché in base al Testo Unico 152/2006 possono arrivare fino a 93.000 euro e sono cumulabili, e dal 2011 si sono aggiunte anche le sanzioni previste dal D.Lgs 231 che consente al giudice di elevare sanzioni fino a 387.000 euro.

Cos’è il 231 ? In poche parole, Il D.Lgs 231/2001 considera che alcuni reati, inerenti alla gestione aziendale, (dal 2011 appunto anche quelli ambientali), siano riconducibili ad un difetto organizzativo dell’Impresa. E quindi prevede la sanzione anche verso i Soci dell’Azienda, e non più solamente alla persona fisica/amministratore che materialmente ha commesso l’illecito. Il motivo è facile da intuire. E cioè che se il reato ha portato ad un arricchimento o ad una minor spesa della società, il giudice viene messo in condizioni di potere aggredire il patrimonio dei soci.

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Sanzioni Penali per analisi mancanti o false! Oltre a ciò sono previste anche sanzioni penali che nel caso di analisi mancanti o false (si applica l’Art. 483 del C.P. che prevede l’arresto fino a 2 anni), che possono essere comminate dagli organi di controllo. Arpa, Noe, Forestali e altri ancora. Anche nell’ambito delle sanzioni penali, dal 29 Maggio 2015 con l’entrata in vigore della Legge 68, si sono aggiunte delle nuove sanzioni. Infatti è stato inserito (dopo 20 anni di discussione parlamentare) nel Codice Penale un nuovo “Titolo” , dedicato ai “Delitti contro l’Ambiente”, che prevede pene detentive da un minimo di 2 anni ad un massimo di 15 anni.

Il metodo “Rifiuti Sicuri” Le motivazioni più forti per creare un servizio che veramente facesse la differenza rispetto a ciò che il mercato proponeva allora, (ma anche attualmente), ci sono venute abbastanza recentemente. Il tutto ha cominciato a maturare dal 2010. In quell’anno abbiamo iniziato a percepire non solo tramite i media, ma anche sulla nostra pelle, cosa significasse la parola “Crisi”. Fino al 2008 non ne abbiamo risentito assolutamente. Anzi il 2008 (come buona parte delle aziende) è stata un annata “esplosiva” in termini di fatturato. Poi nel 2009 abbiamo iniziato a vedere cose mai viste in vent’anni di presenza sul mercato. Che si sono intensificate nel 2010. E poi negli anni a venire. Improvvise richieste di dilazioni di pagamento da parte di clienti storici di grande solidità economica. Comunicazioni di messa in liquidazione e di fallimento di altre aziende operative da decine di anni e fino ad allora di buona o comunque discreta disponibilità economica. Le zone industriali più attive in termini di presenza di aziende , ormai deserte, che quando mi ci trovavo in mezzo nei periodi estivi, mi ricordavano i paesi fantasma del far-west. Le aziende più virtuose, e comunque ben impostate, che non avevano problemi economici, che in ogni caso riducevano drasticamente la produzione a causa della contrazione dei mercati. E’ stato allora che abbiamo capito che quella che tutti chiamavano “Crisi”, in realtà significava “Cambiamento Epocale”. E sentivamo la necessità impellente di fare qualcosa. Qualcosa di profondamente diverso rispetto a quello fatto fino a quel momento. Che andasse veramente incontro alle nuove esigenze del mercato. Il mercato che cambiava e cambia continuamente sotto i nostri occhi. Un mercato altamente competitivo, in tutti i settori. Dove le necessità primarie erano e sono le stesse per tutti.

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Focalizzarsi sui 4 punti fondamentali per il sostentamento della propria attività:

1) Controllo della Produzione 2) Controllo Finanziario 3) Controllo e gestione dei costi 4) Controllo e sviluppo del Marketing

Abbiamo fatto diversi corsi Gestionali e di Marketing. In tutti i corsi si rimarcava la Focalizzazione sui 4 aspetti sopradetti e sul conseguente messaggio: “Per fare bene Tutto ciò, le piccole e medie aziende devono ultraspecializzarsi ed essere in grado di seguire direttamente, per avere sempre sotto totale controllo, i 4 settori soprindicati (Si, anche il marketing va gestito direttamente dall’azienda, anche se con l’ausilio di nuove tecnologie e di collaboratori di giusta competenza ) e togliersi tutti gli altri pensieri legati a fattori che, anche se importanti sono comunque secondari, rispetto ai 4 punti sopradetti, ma che distolgono sempre e comunque tempo ed energie”. Ed è stato allora, nell’ Ottobre del 2010, che parlando con alcuni nostri clienti storici, , ci siamo resi conto, che già stavamo facendo qualcosa di veramente diverso rispetto ai nostri concorrenti. Stavamo già gestendo on-line i registri di quei clienti (i primi contratti risalgono addirittura al 2001). E gli stessi clienti erano contentissimi del nostro servizio e mi confidavano la loro totale tranquillità e serenità lavorando con noi. Toglievamo già un pensiero molto fastidioso. Quindi già avevamo in embrione, la bozza di un sistema che iniziava a consentire alle aziende di: Risparmiare Tempo; Ridurre i pensieri e le preoccupazioni; Prevenire Problematiche gravi e pesanti sia economicamente che penalmente; Era solamente necessario perfezionarlo al meglio , integrarlo con un sistema cloud di condivisione documenti, e con una procedura chiara che mettesse a punto tutte le 4 Aree/Blocchi di gestione rifiuti del Produttore. In questo modo avremmo consentito alla nostra azienda cliente di avere anche un’Immagine di un’Azienda Consapevole del proprio impatto ambientale e molto attenta al rispetto degli adempimenti più importanti. Il fatto strano che ad oggi sembra inconcepibile, è che, fino ad allora, non pensavamo a sviluppare ed a promuovere quel servizio su scala più grande. Fino ad allora la diffusione del servizio è avvenuta molto lentamente con il passaparola. In realtà , quel servizio era già concepito per fare dormire sonni tranquilli al cliente, ed esonerarlo da tutti gli adempimenti burocratici, azzerando nel contempo il rischio sanzioni e proteggere l’immagine aziendale da possibili episodi di malagestione.

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Mancava solo una cosa. Un coordinamento certificato ed una messa a punto dettagliata nei minimi particolari, di tutte le 4 fasi che riguardano la Gestione Rifiuti. Anche allora i 4 Blocchi alla base del ns. Sistema di Gestione Rifiuti venivano tenuti sotto controllo, ma con un metodo nostro interno non chiaramente dettagliato ne procedurizzato, che cercavamo di migliorare di anno in anno. Dal 2010 abbiamo iniziato il reale miglioramento del nostro metodo che è diventato esterno, perché viene applicato direttamente dentro alle aziende ns. clienti. Il ns. metodo “Rifiuti Sicuri” gestito fino al 2013 con collegamento on-line, dal 2014 tramite il nostro Pannello Web, rende il ns. cliente autonomo nelle registrazioni di carico e consapevolmente partecipe in modo semplice, nelle valutazioni e nella ricerca dati, con possibilità di eseguire statistiche immediate e di vario genere. Oltre alla fase di Gestione Registri on-line e Sistri, anche la fase di Classificazione Rifiuti è sotto controllo, come la Fase di Gestione Del Deposito Temporaneo e pure la fase della Gestione dei rifiuti in Uscita. Il ns. metodo Rifiuti Sicuri, ha raggiunto lo scopo di Guidare il cliente, appoggiandosi in modo stabile sulle 4 Fasi /Blocchi di riferimento ed i 12 punti di base. Così come i binari della linea ferroviaria guidano il treno all’interno di un percorso prestabilito, appoggiandosi stabilmente sulle traversine ferroviarie. In questo modo l’azienda, si trova in totale sicurezza ed in perfetta sintonia e può proseguire la sua corsa pensando alle cose veramente importanti per la propria affermazione sul mercato. Ha tutto sotto controllo. E soprattutto , con il ns. Metodo , l’azienda ha sempre e costantemente la sua documentazione aggiornata. Senza la minima perdita di tempo e con la massima consapevolezza di tutte le scelte fatte in termini di gestione rifiuti. Sia dal punto di vista Burocratico (Tutti i documenti sono aggiornati ed archiviati in continuazione ) che Tecnico Gestionale. I ns. clienti Produttori di rifiuti, hanno il loro punto di riferimento, per tutti gli adempimenti in vigore attualmente e per le successive modifiche o integrazioni che avverranno nel corso del tempo. Non succederà più che tu ti possa porre la domanda: “dov’è la scheda rifiuto?, oppure l’analisi di classificazione è stata fatta? Oppure Aggiornata ? Dov’è? Ed il registro di carico scarico? Ho provveduto ad aggiornarlo entro 10 giorni lavorativi, come richiede la normativa ? “

Noi con il ns. Sistema saremo il tuo punto di riferimento costantemente presente.

Oggi è importante avere un punto di riferimento di valore per ogni settore. In particolare per quello ambientale. Questo perché la normativa non è solo molto complessa , ma spesso è anche non di univoca applicazione. Cioè si può prestare a più di una interpretazione.

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Sito: www.eco-industria.it Blog: www.eco-industria.com (Autore P.Fabio Tamassia) Pag. 7 di 23

Se vorrai approfondire ulteriormente l’argomento potrai seguire le pubblicazioni dei nostri articoli. www.eco-industria.com . Già così avrai la possibilità di ottenere le informazioni basilari , molto importanti per la corretta gestione dei tuoi rifiuti.

Poi se vuoi entrare nel merito di come operiamo: puoi andare a vedere cosa facciamo al link : http://www.eco-industria.com/cosa-facciamo/ . Se vuoi entrare nei particolari del nostro metodo “Rifiuti Sicuri”, puoi vederli al link: http://www.eco-industria.com/pacchetto-c-rifiutisicuri/ Se vuoi vedere alcune testimonianze dei nostri clienti puoi andare qui: http://www.eco-industria.com/testimonianze/ Inoltre tieni sempre presente che se sei impostato correttamente, oltre ai vari vantaggi che otterrai personalmente, impedirai che un errore commesso da te, possa trascinarsi a cascata su tutta la filiera dei vari operatori interessati dalla gestione del tuo rifiuto.

INTRODUZIONE ALLA NORMATIVA VIGENTE Prima di tutto è indispensabile tenere presente che la normativa sui rifiuti è molto complessa e articolata. La Normativa sui rifiuti in Italia si è sviluppata e migliorata nell’arco degli ultimi 30 anni. La prima Legge italiana che ha iniziato a regolamentare in modo serio i rifiuti, risale al 1982 (DPR 915). Poi c’è stato il famoso Decreto Ronchi del 1997 (D.lgs 22) che ha introdotto i codici europei. Codici europei integrati e modificati dalla Comunità Europea con Dec. 532/2002. Per arrivare finalmente al Testo Unico Ambientale, che ha raggiunto l’intento di racchiudere in un unico testo, quasi tutte le norme che riguardano l’ambiente (scarichi idrici, emissioni, rifiuti). E’ nato nel 2006, è il famoso D.Lgs. 152. Quindi ad oggi il principale punto di riferimento normativo per la gestione dei rifiuti è appunto il D.Lgs 152/2006 nella Parte IV. E’ il principale punto di riferimento, ma non l’unico.

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Si perché sono diverse le norme (ad es. Deliberazione Comitato Interministeriale del 27-07-84) nate dagli anni 80 in poi , che tutt’ora sono vigenti, e continuano a disciplinare alcune modalità operative e limiti analitici da rispettare. Inoltre, molto spesso alcuni rifiuti non devono sottostare solo alla normativa rifiuti, ma rientrano anche in altre normative parallele che devono essere conosciute, (pena pesanti sanzioni , purtroppo), come ad esempio la normativa ADR, oppure la normativa che regola i rifiuti sanitari , oppure la normativa che regolamenta il trasporto dei gas tossici (che si basa ancora su un Regio Decreto del ’36), ecc. Detto questo veniamo al nostro VADEMECUM.

VADEMECUM DEI 12 PUNTI Come puoi fare per stare tranquillo in caso di controlli dagli Enti preposti ? Per evitare pesanti sanzioni e perdite di tempo da dedicare alla soluzioni di problematiche quando sono ormai successe? Per annullare la possibilità di avere macchiata l’immagine della tua azienda. ? E’ semplice . E’ sufficiente che tu abbia sempre presente i seguenti 12 punti. Sono 12 argomenti che devi essere in grado di gestire e conoscere. Per facilitarti il compito li ho riepilogati nel seguente Vademecum. Per alcuni di questi punti ho già approfondito l’argomento in articoli specifici , che ti ho indicato riportando sotto in blu, il link all’articolo.

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Sito: www.eco-industria.it Blog: www.eco-industria.com (Autore P.Fabio Tamassia) Pag. 9 di 23

Questi sono I 12 punti di base che devi sempre avere sotto controllo per evitare che qualsiasi Ente di controllo possa emettere una sanzione nei tuoi confronti. (sotto di essi troverai il link ad un mio articolo di approfondimento)

1) I tempi entro cui eseguire le registrazioni dei movimenti di carico/scarico dei rifiuti . (Art. 190) Vedi Articolo: http://www.eco-industria.com/quali-sono-i-tempi-movimenti-registro/

2) Deposito temporaneo di rifiuti (Tempi e quantità) (in base a D.Lgs 152/2006 Art 183 c.1 lett. bb punti 2) Vedi Articolo: http://www.eco-industria.com/deposito-temporaneo-rifiuti-a-norma-2-parte/

3) Deposito temporaneo di rifiuti (Regole e modalità di gestione) Vedi Articolo: http://www.eco-industria.com/deposito-temporaneo-rifiuti-a-norma-parte-1/

4) Comportamento da tenere sempre prima della spedizione di un rifiuto

5) Gestione e Classificazione dei rifiuti Vedi tutti gli Articoli: http://www.eco-industria.com/category/classificazione-caratterizzazione/

6) Come Gestire i formulari Vedi Articolo: http://www.eco-industria.com/compilazione-e-gestione-dei-formulari-parte-1/

7) I dati più importanti da controllare sempre sui formulari prima della partenza dell’automezzo (Art. 193) (sanzionabili con € 3100 cadauno e per cadaun formulario) Vedi Articolo: http://www.eco-industria.com/compilazione-e-gestione-dei-formulari-parte-1/

8) Come gestire gli errori sul formulario Vedi Articolo: http://www.eco-industria.com/compilazione-e-gestione-dei-formulari-parte-2/

9) Applicazione della Normativa ADR Vedi Articolo: http://www.eco-industria.com/rifiuti-e-adr-come-si-integrano/

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10)Rifiuti prodotti da attività di manutenzione

11)Rifiuti conferiti ai centri di raccolta comunali.

12) Obbligo di utilizzo del Sistri Vedi tutti gli Articoli: http://www.eco-industria.com/category/sistri/

Ora li andiamo ad esaminare uno ad uno. Di seguito troverai la descrizione dei vari punti. La descrizione punto per punto è una mia sintesi dei vari estratti normativi inerenti al punto stesso, sempre indicati. Per approfondire ulteriormente i vari punti, potrai fare 2 cose: 1)Andare a leggere i vari riferimenti normativi da me riportati. 2)Andare a leggere i miei articoli già pubblicati sul blog, per quasi tutti i 12 punti indicati. Nei miei articoli potrai trovare approfondimenti, casi pratici ed esempi a cui poterti facilmente agganciare. (Li trovi nell’indice qui sopra) Buona lettura. E ricordati di diffondere la cultura della corretta gestione dei rifiuti !!

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ADEMPIMENTI PER LA CORRETTA GESTIONE DEI RIFIUTI

Definizione di Rifiuto D.Lgs 152/2006 :

Art 183: Qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsi

1 I tempi entro cui eseguire le registrazioni dei movimenti di rifiuti carico/scarico. (Art. 190) Le annotazioni dei movimenti di carico e scarico sul Registro Rifiuti devono avvenire entro MASSIMO 10 GIORNI

LAVORATIVI dal giorno del movimento.

2 Deposito temporaneo di rifiuti (Tempi e quantità) in base a D.Lgs 152/2006 Art 183 c.1 lett. bb

punti 2

- I rifiuti devono essere raccolti ed avviati a smaltimento o a recupero secondo una delle seguenti modalità alternative, a

scelta del produttore dei rifiuti:

1)Con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;

2)Quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 mc di cui al massimo 10 mc di rifiuti

pericolosi.

-In ogni caso, allorchè il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all’anno, il deposito temporaneo, non può

comunque avere in nessun caso, durata superiore ai 12 mesi.

Il non rispetto delle precedenti prescrizioni può essere sanzionato in base Art. 256 c.1-2 con sanzione penale (arresto da 3

mesi a 2 anni) ed amministrativa da 2600 a 26.000 euro.

3 Deposito temporaneo di rifiuti (Regole e modalità di gestione)

Oltre ai tempi e quantità visti al punto precedente, è necessario rispettare anche le modalità di deposito temporaneo dei

rifiuti.

Per le modalità di deposito temporaneo rifiuti il produttore deve attenersi a delle regole specifiche che fanno riferimento a:

1) D.Lgs 152/2006 art. 183, comma 1, lett. bb), punti 3 e 4. Art. 184 c. 5-ter; e Art. 187 c.1

2)Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27-07-84 Art. 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6;

Deposito temporaneo di rifiuti (modalità di gestione) in base a D.Lgs 152/2006

Art 183 c.1 lett. bb punti 3 e 4

3) Il Deposito Temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche,

nonché per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi

contenute.

4) Devono essere rispettate le norme che disciplinano l’imballaggio e l’etichettature delle sostanze pericolose (ADR).

Art. 184 c. 5-ter

5-ter) La declassificazione da rifiuto pericoloso a rifiuto non pericoloso non può essere ottenuta attraverso una diluizione o

una miscelazione del rifiuto che comporti una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto le soglie che

definiscono il carattere pericoloso del rifiuto

Art. 187 c. 1

1) È vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non

pericolosi. La miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose. La miscelazione non autorizzata è punita

dall’Art.256 c.1 lett, b, con arresto da 6 mesi a 2 anni e sanzione amministrativa da € 2600,00 a € 26.000,00.

Deposito temporaneo (modalità di gestione) in base della Deliberazione Com. Interminist. Del 27-07-84 (da 4.1.1. a

4.1.6)

Stoccaggio di Rifiuti Tossico Nocivi

ndr: Allora, nel 1984, non c’era la classificazione di Rifiuto Pericoloso, (ufficialmente inserita dal D.Lgs. 22/97, il cosidetto

decreto Ronchi), quindi per trasposizione i rifiuti Tossico-Nocivi si considerano i Rifiuti Pericolosi di oggi.

4.1.1 Idoneità contenitori

I recipienti, fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini, destinati a contenere rifiuti tossici e nocivi devono possedere

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adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti

contenuti.

I rifiuti incompatibili, suscettibili perciò di reagire pericolosamente tra di loro, dando luogo alla formazione di prodotti

esplosivi, infiammabili e/o tossici, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo che

non possano venire a contatto tra di loro.

n.d.r.: è importante quindi sempre verificare l’idoneità dell’imballaggio utilizzato per il contenimento dei propri rifiuti.

4.1.2 Stoccaggio di rifiuti liquidi

Se lo stoccaggio di rifiuti liquidi avviene in un serbatoio fuori terra, questo deve essere dotato di un bacino di contenimento

di capacità pari all'intero volume del serbatoio. Qualora in uno stesso insediamento vi siano più serbatoi, potrà essere

realizzato un solo bacino di contenimento di capacità eguale alla terza parte di quella complessiva effettiva dei serbatoi

stessi. In ogni caso, il bacino deve essere di capacità pari a quella del più grande dei serbatoi.

I serbatoi contenenti rifiuti liquidi devono essere provvisti di opportuni dispositivi antitraboccamento; qualora questi ultimi

siano costituiti da una tubazione di troppo pieno, il relativo scarico deve essere convogliato in modo da non costituire

pericolo per gli addetti e per l'ambiente.

4.1.3 Stoccaggio di rifiuti in cumuli

Se lo stoccaggio avviene in cumuli, questi devono essere realizzati su basamenti resistenti all'azione dei rifiuti. (…omissis) I

rifiuti stoccati in cumuli devono essere protetti dall'azione delle acque meteoriche, e, ove allo stato polverulento, dall'azione

del vento.

4.1.4 Stoccaggio di rifiuti in colli o in container

I recipienti mobili devono essere provvisti di:

— idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;

—accessori e dispositivi atti a effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;

— mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.

4.1.5 Pannelli ed etichette di identificazione

Allo scopo di rendere nota, durante lo stoccaggio provvisorio, la natura e la pericolosità dei rifiuti, i recipienti, fissi e mobili,

devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe, apposte sui recipienti stessi o collocate nelle aree di

stoccaggio; detti contrassegni devono essere ben visibili per dimensioni e collocazione.

4.1.6 Contenitori contaminati da rifiuti tossico-nocivi

I recipienti, fissi e mobili, che hanno contenuto i rifiuti tossici e nocivi, e non destinati ad essere reimpiegati per gli stessi tipi

di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni.

In ogni caso è vietato utilizzare per prodotti alimentari recipienti che hanno contenuto rifiuti tossici e nocivi.

(n.d.r. nel caso non sia possibile la bonifica per il successivo riutilizzo, è obbligatorio lo smaltimento come imballaggi

contaminati CER: 150110*)

4 Comportamento da tenere sempre prima della spedizione di un rifiuto - Verificare la validità delle autorizzazioni del Trasportatore e del Destinatario in merito a data di scadenza ed al CER del/i

rifiuto/i da gestire.

- Verificare che la targa automezzo sia riportata in autorizzazione al trasporto.

In caso di trasporto sottoposto a regime ADR verificare la presenza dei requisiti obbligatori per L’automezzo e Per il

Conducente.

-Verifica sempre che i tuoi rifiuti abbiano le caratteristiche analitiche idonee e rispettino le prescrizioni previste dalla

autorizzazione del destinatario. Soprattutto nel caso di Impianti autorizzati in Regime semplificato.

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5 Gestione e Classificazione dei rifiuti - Il produttore ha sempre la responsabilità piena e totale per la regolare classificazione dei propri rifiuti

- Art. 258 c. 4: Chi fornisce nella predisposizione di un certificato di analisi false indicazioni sulla natura, sulla

composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di certificato falso durante il trasporto si applica la

pena di cui all’Art. 483 del codice penale (reclusione fino ad anni 2)

- Art. 184 5 Ter: La declassificazione da rifiuto pericoloso a rifiuto non pericoloso non può essere ottenuta attraverso una

diluizione o una miscelazione del rifiuto che comporti una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto

le soglie che definiscono il carattere pericoloso del rifiuto.

ALLEGATO D - Elenco dei rifiuti istituito Decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000

STEP OBBLIGATORI PER LA Classificazione/Caratterizzazione DI UN RIFIUTO: (NOVITA’ INTRODOTTA DA legge n. 116 del 2014)

1. La classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER, applicando le disposizioni contenute nella decisione 2000/532/CE.

2. Se un rifiuto è classificato con codice CER pericoloso ‘assoluto’, esso è pericoloso senza alcuna ulteriore specificazione. Le proprietà di pericolo, definite da H1 ad H15, possedute dal rifiuto, devono essere determinate al

fine di procedere alla sua gestione.

3. Se un rifiuto è classificato con codice CER non pericoloso ‘assoluto’, esso è non pericoloso senza ulteriore

specificazione.

4. Se un rifiuto è classificato con codici CER speculari, uno pericoloso ed uno non pericoloso, per stabilire se il rifiuto è pericoloso o non pericoloso debbono essere determinate le proprietà di pericolo che esso possiede. Le

indagini da svolgere per determinare le proprietà di pericolo che un rifiuto possiede sono le seguenti:

a) individuare i composti presenti nel rifiuto attraverso: la scheda informativa del produttore; la

conoscenza del processo chimico; il campionamento e l’analisi del rifiuto;

b) determinare i pericoli connessi a tali composti attraverso: la normativa europea sulla etichettatura delle

sostanze e dei preparati pericolosi; le fonti informative europee ed internazionali; la scheda di sicurezza dei prodotti da cui deriva il rifiuto;

c) stabilire se le concentrazioni dei composti contenuti comportino che il rifiuto presenti delle caratteristiche di pericolo mediante comparazione delle concentrazioni rilevate all’analisi chimica con il limite soglia per le frasi di

rischio specifiche dei componenti, ovvero effettuazione dei test per verificare se il rifiuto ha determinate proprietà di pericolo.

5. Se i componenti di un rifiuto sono rilevati dalle analisi chimiche solo in modo aspecifico, e non sono perciò noti i composti specifici che lo costituiscono, per individuare le caratteristiche di pericolo

del rifiuto devono essere presi come riferimento i composti peggiori, in applicazione del principio di precauzione.

6. Quando le sostanze presenti in un rifiuto non sono note o non sono determinate con le modalità stabilite nei commi precedenti, ovvero le caratteristiche di pericolo non possono essere determinate, il rifiuto si classifica come

pericoloso.

7. La classificazione in ogni caso avviene prima che il rifiuto sia allontanato dal luogo di produzione.

COME ATTRIBUIRE IL CODICE RIFIUTO: (PARTE IV ALLEGATO D )

1. Ai rifiuti inclusi nell'elenco si applicano le disposizioni di cui alla direttiva 2008/98/CE, a condizione che non

trovino applicazione le disposizioni di cui agli articoli 2, 5 e 7 della direttiva 2008/98/CE. (ndr vedi ultima pagina)

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2. I diversi tipi di rifiuto inclusi nell'elenco sono definiti specificatamente mediante un codice a sei cifre per ogni singolo rifiuto e i corrispondenti codici a quattro e a due cifre per i rispettivi capitoli e sottocapitoli. Di

conseguenza, per identificare un rifiuto nell'elenco occorre procedere come segue:

3. Identificare la fonte (intesa come processo produttivo), che genera il rifiuto consultando i titoli dei

capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 per risalire al codice a sei cifre riferito al rifiuto in questione, ad eccezione dei codici dei suddetti capitoli che terminano con le cifre 99.

È possibile che un determinato impianto o stabilimento debba classificare le proprie attività riferendosi a capitoli

diversi. Per esempio un fabbricante di automobili può reperire i rifiuti che produce sia nel capitolo 12 (rifiuti dalla

lavorazione e dal trattamento superficiale di metalli), che nel capitolo 11 (rifiuti inorganici contenenti metalli provenienti da trattamento e ricopertura di metalli) o ancora nel capitolo 08 (rifiuti da uso di rivestimenti), in

funzione delle varie fasi della produzione. Nota: I rifiuti di imballaggio oggetto di raccolta differenziata (comprese combinazioni di diversi materiali di

imballaggio) vanno classificati alla voce 15 01 e non alla voce 20 01. 3.1 Se nessuno dei codici dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 si presta per la classificazione di un determinato

rifiuto, occorre esaminare i capitoli 13, 14 e 15 per identificare il codice corretto.

3.2. Se nessuno di questi codici risulta adeguato, occorre definire il rifiuto utilizzando i codici di cui al

capitolo 16.

3.3. Se un determinato rifiuto non è classificabile neppure mediante i codici del capitolo 16, occorre utilizzare il

codice 99 (rifiuti non altrimenti specificati) preceduto dalle cifre del capitolo che corrisponde all'attività identificata al punto 3.1. (Questa è proprio l’ultima spiaggia , da utilizzare solo se si è

estremamente sicuri che nei gruppi già esaminati non esista il codice rappresentativo del rifiuto)

IN VIOLA LA VECCHIA PARTE (SOSTITUITA DAL REGOLAM. 1357/14)

3.4. I rifiuti contrassegnati nell'elenco con un asterisco «*» sono rifiuti pericolosi ai sensi della direttiva 2008/98/CE e ad essi si applicano le disposizioni della medesima direttiva, a condizione che non trovi applicazione

l'articolo 20. Si ritiene che tali rifiuti presentino una o più caratteristiche indicate nell'Allegato III della

direttiva 2008/98/CE e, in riferimento ai codici da H3 a H8, H10 e H11 del medesimo allegato, una o più delle seguenti caratteristiche:

-H3A= punto di infiammabilità < 21 °C

-H3B= punto di infiammabilità =/> 21°C =/< 55 ,

-H6= una o più sostanze classificate come molto tossiche in concentrazione totale > = 0,1%, -H6= una o più sostanze classificate come tossiche in concentrazione totale > = 3%, -H5= una o più sostanze classificate come nocive in concentrazione totale > = 25%, -H8= una o più sostanze corrosive classificate come R35 in concentrazione totale > = 1%, -H8= una o più sostanze corrosive classificate come R34 in concentrazione totale > = 5%, -H4= una o più sostanze irritanti classificate come R41 in concentrazione totale > = 10%, -H4= una o più sostanze irritanti classificate come R36, R37 e R38 in concentrazione totale > = 20%, -H7= una sostanza riconosciuta come cancerogena (categorie 1 o 2) in concentrazione > = 0,1%, -H7= una sostanza riconosciuta come cancerogena (categoria 3) in concentrazione > = 1%, -H10= una sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo riproduttivo (categorie 1 o 2) classificata come

R60

o R61 in concentrazione > = 0,5%, -H10= una sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo riproduttivo (categoria 3) classificata come R62

o

R63 in concentrazione > = 5%, -H11= una sostanza mutagena della categoria 1 o 2 classificata come R46 in concentrazione > = 0,1%, -H11= una sostanza mutagena della categoria 3 classificata come R40 in concentrazione > = 1%.

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1° CAMBIAMENTO DAL 1° GIUGNO 2015

Dal 1° Giugno è entrato in vigore il Regolamento 1357/14 che sostituisce l’All.III della direttiva 2008/98/CE, quindi entrano in vigore le Nuove caratteristiche di pericolo, la cui determinazione,

per certi aspetti, si basa su principi completamente diversi dai precedenti.

Anche la sigla è stata modificata. Si indicano con HP (al posto di H).

In sostanza dal 1° Giugno queste sono le nuove definizioni delle nuove caratteristiche di pericolo:

HP1 esplosivo

HP2 comburente

HP3 infiammabile

HP4 irritante – irritazione cutanea e lesioni oculari

HP5 tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)/tossicità in caso di aspirazione

HP6 tossicità acuta

HP7 cancerogeno

HP8 corrosivo

HP9 infettivo

HP10 tossico per la riproduzione

HP11 mutageno

HP12 liberazione di gas a tossicità acuta

HP13 sensibilizzante

HP14 ecotossico

HP15 rifiuto che non possiede direttamente una delle caratteristiche di pericolo summenzionate ma può manifestarla

successivamente

Per entrare nel dettaglio Vai a vedere il Regolamento UE N° 1357/2014 del 18-12-14 con tutti i dettagli delle

caratteristiche di pericolo.

Le nuove caratteristiche di pericolo devono essere identificate con altrettanti nuovi pittogrammi.

I nuovi criteri di riferimento per l’applicazione delle nuove caratteristiche di pericolo, per classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele sono gli stessi del Regolamento Europeo 1272/2008 , cosidetto CLP, (che sostituisce i precedenti criteri previsti dall. All’ VI della direttiva 67/548/CE.

2° CAMBIAMENTO DAL 1° GIUGNO 2015

Il secondo cambiamento riguarda l’introduzione di nuovi codici cer e la variazione di alcuni codici cer. Variazioni

determinati dall’entrata in vigore della Decisione 955 del 18-12-2014

-I nuovi codici inseriti

Non sono molti ma ci sono.

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010310* Fanghi rossi derivati dalla produzione di allumina contenenti sostanze pericolose, diversi da quelli di cui alla voce 010307*

070217 Rifiuti contenenti silicio, diversi da quelli di cui alla voce 070216*

160307 Mercurio metallico

190308 Mercurio parzialmente stabilizzato

-I codici modificati

Inoltre è cambiata anche la descrizione di tanti altri Cer già presenti nell’elenco attualmente in vigore.

I cambiamenti effettuati vanno dalla semplice aggiunta di una virgola alla modifica o inserimento di sostantivi , che in alcuni casi cambiano completamente il significato del codice. Ad esempio Il gruppo 12 è tra i gruppi che hanno subito il rimaneggiamento più consistente.

Entrando ancora più nello specifico, ai rifiuti a cui è stato attribuito il cer 120117, dal 1° giugno, se non provengono esplicitamente da un processo di sabbiatura, devono essere ricodificati.

E' quindi necessario rivalutare tutti i codici dei propri rifiuti, facendo estrema attenzione anche alle piccole variazioni che ha fatto il legislatore.

Sul nostro sito puoi trovare il nuovo elencocer con indicato in giallo tutte le variazioni. www.eco-industria.com

PROBLEMA:

Il grosso problema è che non è previsto nessun periodo transitorio. Cioè fino alle ore 23,59 del 31-05 valgono le vecchie caratteristiche di pericolo H. Dalle ore 00:00 del 01-06 sono entrate in vigore le nuove caratteristiche HP.

Quindi dal 1° Giugno chi non classifica correttamente i propri rifiuti in base alle nuove normative che entrate in vigore appunto dal 1° Giugno, potrà incorrere in sanzione.

Per quanto riguarda l’attribuzione delle nuove caratteristiche di pericolo, ai fini pratici le conseguenze più significative del provvedimento sono la completa scomparsa delle frasi di rischio con cui abbiamo familiarizzato per lungo tempo e alcune significative variazioni nelle concentrazioni limite di alcune molecole che possono rendere pericoloso un rifiuto.

Accadrà sicuramente che qualche rifiuto , precedentemente classificato come non pericoloso , riclassificato sulla base del nuovo regolamento, risulti pericoloso.

6 Come Gestire i formulari - La fattura di acquisto dei formulari deve essere registrata nel registro IVA acquisti prima del loro utilizzo.

- Devono essere sempre vidimati all’Ufficio delle Entrate o CCIAA prima del loro utilizzo .

- La 1^ e la 4^ copia devono essere conservati ad integrazione del Registro di Carico/scarico

- Il produttore deve sempre trattenere la 1^ copia quando il camion parte e deve ricevere la 4^ copia (in originale) dal

trasportatore, timbrata e firmata dal destinatario, con indicato (in fondo al campo 11) il peso verificato a destino, entro 90

giorni. Se ciò non avviene devi comunicarlo alla provincia di competenza.

-Il produttore deve riportare sulle 2 copie di formulario in suo possesso (la 1^ e la 4^) il N° di movimento attribuito sul

Regitro

di carico/scarico.

-Il formulario deve essere conservato per 5 anni

-Il Produttore ha sempre la responsabilità piena e totale di quanto indicato sul formulario

7 I dati più importanti da controllare sempre sui formulari prima della partenza dell’automezzo

(Art. 193) (sanzionabili con € 3100 cadauno e per cadaun formulario)

- Nome ed indirizzo del Produttore

- Origine e la tipologia del rifiuto (Codice CER e descrizione esatta del rifiuto)

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- Quantità del Rifiuto (Indicare sempre il peso presunto o reale, e il n° dei colli)

- Data (Data emissione e data e ora di partenza)

- Percorso dell’istradamento (se diverso dal più breve)

- Nome ed Indirizzo del Destinatario (Verificare anche Codice Fiscale e Autorizzazione)

- Nome ed Indirizzo del Trasportatore (Verificare anche Codice Fiscale e Autorizzazione)

8 Come gestire gli errori sul formulario

- Gli errori si possono correggere solamente prima della partenza dell’automezzo. Successivamente le copie non sono più

modificabili). Ricordati che sono documenti ufficiali vidimati, che servono per la valutazione della tracciabilità del tuo

rifiuto , qualsiasi esso sia.

- Le modifiche vanno fatte in modo da rendere sempre leggibile la parte corretta , (non cancellare o pasticciare), e riportare

nelle annotazioni la frase “ Correzione eseguita dal mittente prima della partenza”.

9 Applicazione della Normativa ADR Per tutte le attività che comportano il Trasporto di merci/rifiuti pericolosi sottoposti alla disciplina ADR, oppure operazioni

di Imballaggio, di carico, di riempimento di spedizione connesse a tali trasporti , è imposta la nomina del Consulente ADR.

Entro 15 giorni dalla Nomina del Consulente, il legale Rappresentante deve comunicare presso l’Ufficio Periferico del

Dipartimento per il Trasporto e la Navigazione in relazione al luogo in cui ha sede operativa l’impresa.

In caso di mancata nomina del Consulente ADR, il legale rappresentante è punito con la sanz. amministrativa da 2000 a

36000 €.

In caso di mancata comunicazione della nomina del Consulente ADR presso gli uffici delle Motorizzazione Provinciale il

legale rappresentante è punito con sanz. amministrativa da 2000 a 12000 €.

Vi sono tuttavia dei casi che non prevedono nessun obbligo, ne di nomina Consulente ne di comunicazione alla

Motorizzazione Civile di competenza, (esempio per chi trasporta in esenzione parziale secondo il capitolo 1.1.3.6 dell’ADR,

o totale in base al capitolo 1.1.3.5).

E’ previsto un obbligo parziale di comunicazione per chi esegue movimentazioni saltuarie ed occasionali.

Per approfondimenti Vedi Tabella indicata al punto 8 del seguente articolo: http://www.eco-industria.com/rifiuti-e-adr-

come-si-integrano/

10 Rifiuti prodotti da attività di manutenzione In presenza di un contratto di Manutenzione l’azienda che esercitando tale attività fuori sede produce rifiuti, in forza

dell’Art. 266 c.4 che considera tali rifiuti prodotti presso la propria sede legale, può trasportare i rifiuti prodotti fuori sede ,

presso la propria Unità Locale di riferimento. Per farlo dovrà tuttavia essere iscritto alla Sezione Speciale dell’Albo

Regionale Gestori Rifiuti per l’attività di Trasporto Rifiuti in C/proprio Art. 212 c.8. Tale trasporto dovrà essere

accompagnato da formulario. Dopo l’entrata in Vigore del Sistri si potrà utilizzare la scheda sistri. In ogni caso tale

iscrizione consente il trasporto di propri rifiuti non pericolosi senza limite di quantità, e di propri rifiuti pericolosi con limite

di massimo 30 Kg o 30 lt al giorno.

11 Rifiuti conferiti ai centri di raccolta comunali. Alcuni rifiuti Assimilati agli urbani possono essere conferiti alle piazzole ecologiche.

I Centri di raccolta comunali possono essere autorizzati in base al D.m. 08-04-2008. Oppure in base al D.Lgs 152-06.

Nel primo caso (il più diffuso) il conferimento con propri automezzi ai centri di raccolta può avvenire alle seguenti

condizioni:

a) Iscrizione all’Albo trasporto Rifiuti c/proprio Art. 212 comma 8 (Procedura semplificata valida solamente per i

propri rifiuti non pericolosi o per i propri rifiuti pericolosi (per quest’ultimi max 30 Kg a viaggio).

b) Con scheda di accompagnamento Allegato 1a

Nel secondo caso, il conferimento con propri mezzi alle piattaforme autorizzate in base al D.Lgs. 152-06, può avvenire alle

seguenti condizioni

c) Iscrizione all’Albo trasporto Rifiuti c/proprio Art. 212 comma 8 (Procedura semplificata valida solamente per i

propri rifiuti non pericolosi o per i propri rifiuti pericolosi (per quest’ultimi max 30 Kg a viaggio).

d) Con formulario oppure (successivamente all’entrata in vigore del sistri) con scheda sistri..

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E bene sempre verificare i codici per cui sono autorizzati i vari impianti.

Nel caso il trasporto venga affidato a gestori del servizio pubblico non deve essere emesso nessun documento (formulario o

scheda).

12 Obbligo di utilizzo del Sistri La telenovela del Sistri è iniziata nel 2009.

Viste le continue variazioni e rimaneggiamenti ti indico le prescrizioni attualmente in vigore oggi 31-08-2015

Dal 1° Ottobre 2013 l’obbligo di utilizzo del Sistri decorre per:

- Trasportatori rifiuti pericolosi

- Gestori di rifiuti pericolosi

- Nuovi produttori (produttori di rifiuti derivanti da attività di trattamento rifiuti).

- Intermediari e commercianti di rifiuti pericolosi.

Dal 3 marzo 2014 l’obbligo di utilizzo del Sistri decorre per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi con più di 10

dipendenti, rimanendo in vigore il doppio binario (cioè l’utilizzo anche dei Formulari e Registri di Carico/scarico) fino al

31 Dicembre 2015.

Durante questo periodo dal 1° Ottobre, i produttori dovranno comunque accertarsi di affidare i propri rifiuti pericolosi ad

operatori che utilizzino il doppio binario. Quindi:

-Accertarsi di utilizzare in ogni caso trasportatori iscritti all’Albo gestori ed al Sistri

-Utilizzare e quindi sottoscrivere il formulario e le schede cartacee sistri Area movimentazione fornite dal trasportatore,

trattenendo una copia di ciascun documento.

-Dal 3 Marzo 2014 fino al 31 Dicembre 2014 il produttore iscritto al Sistri, dovrà iniziare a compilare la scheda di

Movimentazione del rifiuto prima dello scarico e anche il registro cronologico sistri oltre al registro rifiuti cartaceo.

-Dal 1 Gennaio 2017 in poi se il Sistri reggerà , rimarrà in vigore solamente il Sistri. (Per chi vi avrà aderito).

(quest’ultimo punto è tutto da verificare , aspettiamoci delle sorprese: http://www.eco-industria.com/la-tragicommedia-del-

sistri/)

IMPORTANTE: Le cose importanti che il produttore deve conoscere sul Sistri:

Se è un produttore di rifiuti pericolosi con più di 10 dipendenti deve accertarsi di:

1) Essersi iscritto al Sistri

2) Pagare ogni anno il contributo di iscrizione .

La non osservanza di una di queste 2 prescrizioni comporta in entrambi i casi una sanzione da 15.500,00 Euro fino a

93.000,00 Euro (Art. 260 bis D.Lgs 152/06).

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RIGUARDO AL SISTRI, A CONFERMA DI QUANTO RIPORTATO

SOPRA, CONSIDERA CHE DELL’ARTICOLO 260-bis SONO STATI

CONFERMATI SOLAMENTE I COMMI 1 E 2.

SANZIONI PER MANCATO O ERRATO UTILIZZO SISTRI O MANCATA ISCRIZIONE

260-bis. Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (articolo introdotto dall'art. 36 del d.lgs. n. 205 del 2010)

1. I soggetti obbligati che omettono l’iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lett. a), nei termini previsti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una

sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.

2. I soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l’iscrizione al sistema

di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lett. a), sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di

rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. All’accertamento dell’omissione del pagamento consegue obbligatoriamente, la sospensione

immediata dal servizio fornito dal predetto sistema di controllo della tracciabilità nei confronti del trasgressore. In sede di rideterminazione del contributo annuale di iscrizione al predetto sistema di tracciabilità occorre tenere conto dei casi

di mancato pagamento disciplinati dal presente comma.

3. Chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE,

secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi

tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, é punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a

quindicimilacinquecento euro. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici

dipendenti,si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da millequaranta euro a seimiladuecento. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno,

mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di

accertamento dell'infrazione. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.

4. Qualora le condotte di cui al comma 3 siano riferibili a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila, nonché la sanzione

amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l’infrazione è imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore. Nel caso di imprese che

occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, le misure minime e massime di cui al periodo precedente sono ridotte rispettivamente da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi.

Le modalità di calcolo dei numeri di dipendenti avviene nelle modalità di cui al comma 3. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da

euro cinquecentoventi ad euro tremilacento.

5. Al di fuori di quanto previsto nei commi da 1 a 4, i soggetti che si rendono inadempienti agli ulteriori obblighi su di

loro incombenti ai sensi del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono puniti, per ciascuna delle suddette violazioni, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilaseicento ad euro

quindicimilacinquecento. In caso di rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila.

6. Si applica la pena di cui all’articolo 483 c.p. (n.d.r arresto fino a 2 anni) a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell’ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi

inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

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Trasporto smaltimento e recupero rifiuti industriali Consulenza ambientale Analisi chimiche Bonifiche ambientali ___________________________________________________________________________________________________________

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7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda

SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600

euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all’art. 483 del codice penale (n.d.r. arresto fino a 2 anni) in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un

certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche

chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI – AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482

del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

9. Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.

9-bis. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo ovvero commette più

violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno,

commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo. (comma aggiunto dall'art. 3, comma 2, d.lgs. n. 121 del 2011)

9-ter. Non risponde delle violazioni amministrative di cui al presente articolo chi, entro trenta giorni dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al sistema informatico di

controllo di cui al comma 1. Nel termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, il trasgressore può definire la controversia, previo adempimento degli obblighi di cui sopra, con il pagamento

di un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie. (comma aggiunto dall'art. 3, comma 2, d.lgs. n. 121 del 2011)

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Eccoci . Siamo arrivati alla fine del nostro Report.

Spero tu abbia potuto già trarre qualche indicazione utile da poter applicare alla tua azienda.

Spero anche, che tu possa ora sentirti più sicuro ed al riparo da eventuali sanzioni , che nel

ramo rifiuti, come hai visto, possono essere molto elevate.

Bene, detto questo, se sei arrivato fino qui, adesso devi fare il passo successivo.

E’ un piccolo passo. Una verifica.

Una prova che puoi fare velocemente su di te, per vedere se hai sotto controllo una piccola

parte della tua situazione rifiuti. Il minimo sindacabile.

Vai a questo link: http://www.eco-industria.com/documenti/ e scarica il modulo

“Questionario per valutazione Economica”.

Inizia a compilare tutte le parti in giallo.

E’ vero, ci sono molti altri aspetti importanti che nel questionario non sono valutati come:

Regime ADR, N° Onu, Etichette per colli, Pannelli Automezzo, Eventuale obbligo della

nomina del consulente ADR, Destinazione rifiuto, Modalità scelta per la gestione del deposito

temporaneo (Tempi e quantità), Frequenza di produzione, Frequenza analisi, ecc.

Ma, se riesci a compilare tutte le parti in giallo, dalla prima all’ultima in fondo, magari non

sarà certo sufficiente per dire che hai sotto controllo totale la situazione dei tuoi rifiuti, ma hai

già fatto il primo gradino che ti consente di dire almeno 3 cose importanti:

1) che conosci gli aspetti di base dei rifiuti che produci.

2) che conosci la tua spesa annua globale per la gestione rifiuti.

3) E soprattutto che conosci bene il tuo impatto ambientale in tema rifiuti.

Se sei già perfetttamente a conoscenza di questi dati e magari li tieni già monitorati, accetta i

miei complimenti , in caso contrario è arrivato il momento di iniziare a farlo.

Il resto del percorso lo possiamo fare insieme.

Considera che, rimanendo in contatto con noi, puoi avere l’opportunità di essere aggiornato in

continuazione su ogni cambiamento tecnico/normativo in tema rifiuti.

Leggendo i nostri articoli potrai anche approfondire argomenti di tuo maggior interesse ,

nell’ambito della gestione dei rifiuti industriali.

E se cerchi servizi di alta professionalità, Beh … non vogliamo dirlo noi (perché tutti sono

capaci di dire di se stessi che sono i migliori) preferiamo che siano i ns. stessi clienti a dirlo.

Anzi non è nemmeno corretto dire che siamo i migliori. Semplicemente siamo diversi.

Di seguito riportiamo 3 testimonianze

(le altre potete vederle a questo link: http://www.eco-industria.com/testimonianze/ ):

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“Ci serviamo di Ecoindustria per Consulenza - Gestione Rifiuti e Registri on-line…

Con loro al nostro fianco siamo tranquilli e affrontiamo tutta la miriade di problemi relativi

ai rifiuti e ambiente”

Azienda: Guidoparma Srl San Michele Tiorre FELINO (PR)

Nome e Cognome: Alessandro Ghirardi Mansione: Ufficio Amministrazione

Attività: Progettazione e costruzione di impianti, attrezzature e macchine per

salumifici e stabilimenti industriali.

Ci serviamo di Ecoindustria Srl dal 2005, per i seguenti servizi:

- Assistenza e consulenza ambientale - Gestione rifiuti speciali - Gestione registri On-Line

Ci serviamo e vogliamo continuare a servirci di Ecoindustria Srl, perchè abbiamo capito che è una ditta seria, organizzata e

soprattutto non ti lascia solo a dover affrontare la miriade di problemi che possono sorgere. La maggior parte dei nostri clienti,

essendo industrie alimentari, hanno bisogno di sapere come ci comportiamo e cosa facciamo per le questioni rifiuti e ambiente.

Abbiamo toccato con mano con quanta semplicità, correttezza ed aiuto, ci abbiano supportato in questi anni.

“Abbiamo affidato a Ecoindustria tutto ciò che riguarda i Rifiuti Speciali… Registri On-

line, disbrigo pratiche con gli Enti… Perché ci risolve tutti i problemi nel totale rispetto

dell’Ambiente”

Azienda: BU.GE.GO. Srl - Corcagnano (PR)

Nome e Cognome: Daniele Buzzoni Mansione: Amministratore

Attività: Trattamento e finiture speciali - Costruzione macchine industriali

Siamo clienti di Ecoindustria dal 2003. Abbiamo affidato loro la gestione di tutto ciò che riguarda lo smaltimento dei rifiuti

speciali solidi e liquidi da noi prodotti nelle fasi di lavorazione.

La ns. ditta esegue micropallinatura e verniciatura a polveri e a liquido c/terzi.

Oltre che a fornirci consulenza e assistenza ambientale con competenza e serietà, ci seguono nella gestione dei registri on-line e nel

disbrigo delle pratiche con gli Enti preposti.

Ci hanno risolto con competenza e precisione tutti quei problemi che si possono presentare nello svolgimento del nostro ciclo

produttivo relativi alla protezione e tutela dell’ambiente.

E sicuramente ns. intenzione proseguire nel tempo.

“I punti di forza di Ecoindustria sono La gestione dei Registri on-line, Smaltimento Rifiuti

e Aggiornamento Normativo”

Azienda: Trafileria Brennero Srl Mantova

Nome e Cognome: Ing. Maurizio Beccari Mansione: Amministratore Delegato

Attività: Trafilatura a freddo acciai

Utilizziamo Ecoindustria Srl dal 2011, per i seguenti servizi:

- Assistenza e consulenza ambientale - Gestione rifiuti speciali Liquidi e Solidi

- Gestione registri On-Line - Rapporti con gli Enti preposti

Ecoindustria Srl, è un partner con cui affrontare la moltitudine di problemi che possono sorgere nella gestione dei rifiuti industriali.

La professionalità di tutta la struttura, la gestione on-line dello smaltimento dei rifiuti, il carico scarico dei registri, l’aggiornamento

continuo alla vigente normativa sono punti di forza della società.

Siamo totalmente soddisfatti della collaborazione instaurata con la Società Ecoindustria.

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Sito: www.eco-industria.it Blog: www.eco-industria.com (Autore P.Fabio Tamassia) Pag. 23 di 23

Se vuoi entrare nei dettagli del ns. prodotto di punta “Rifiuti Sicuri”, testato da 10 anni e

messo a punto per le aziende certificate iso 14001, puoi vederlo a questo link:

http://www.eco-industria.com/pacchetto-c-rifiutisicuri/

Tieni sempre presente inoltre che per me è un piacere ricevere le tue considerazioni o

eventuali tue richieste di approfondimento sui temi trattati.

Scrivi pure nello spazio riservato ai commenti. Otterrai la risposta nel giro di 24 ore.

Benvenuto a Bordo!

P.Fabio Tamassia