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francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
2016 Dichiarazioni fi scali
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AGENDACONTRATTUALE
" Busta paga Marzo 2016 ............................................................................................................ 5
NOTIZIE FLASH " Normativa ................................................................................................................................................. 15Professionisti - Riconoscimento delle qualifiche e tessera professionale ........................ 15Criteri per l’approvazione dei programmi di Cigs ............................................................................. 15Assegno di maternita - Rivalutazione anno 2016 ............................................................................. 15
" Prassi ............................................................................................................................................................... 15Bonus occupazionale Garanzia Giovani - Modifiche al regime ‘‘de minimis’’ ................ 15Fondi di solidarieta bilaterali - Le novita introdotte dal D.Lgs. n. 148/2015 ..................... 16Contratti di prossimita - Chiarimenti ministeriali ............................................................................... 16Contratti di solidarieta difensivi - Indicazioni operative ................................................................. 16Ammortizzatori sociali in deroga e Fondo di integrazione salariale ....................................... 16Retribuzioni convenzionali lavoratori all’estero per il 2016 ......................................................... 16C.i.g.s.: termini di decadenza e conguaglio ......................................................................................... 17Aliquote contributive pescatori autonomi - Anno 2016 ................................................................ 17Retribuzioni convenzionali lavoratori all’estero - Istruzioni per la regolarizzazione ....... 17Autoliquidazione 2015/2016 - Allievi dei corsi ordinamentali d’istruzione e formazione
professionale .......................................................................................................................................................... 17Contratti a termine - Diritto di precedenza ed esonero contributivo .................................... 18Fondo d’integrazione salariale - Apprendisti nel computo della media occupazionale
dei datori di lavoro .............................................................................................................................................. 18Depenalizzazione - Prime indicazioni operative ................................................................................. 18Fondo di integrazione salariale .................................................................................................................... 18Lavoro accessorio e NASpI - Compatibilita e cumulabilita ......................................................... 18Ammortizzatori sociali in deroga - Chiarimenti ministeriali ......................................................... 19Inpgi - Contribuzione 2016 ............................................................................................................................. 19Sgravi contributivi per nuove assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2015 19
" CCNL ................................................................................................................................................................ 19Edilizia - Aziende artigiane
Anzianita professionale edile ........................................................................................................................ 19Credito
Disciplina dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza ...................................................... 20Porti
Scioglimento della riserva .............................................................................................................................. 20
NORME InPratica Comunicazione per lavori usuranti ..................................................................................... 21
FOCUS Sgravi assunzioni a tempo indeterminato ................................................................. 24
CCNL InPratica Alimentari - Aziende industriali
Accordo - 5 febbraio 2016 ............................................................................................................................. 28
Autostrade e strade - AnasAccordo - 20 gennaio 2016 ........................................................................................................................... 33
Impianti sportivi e palestreCcnl - 22 dicembre 2015 ................................................................................................................................ 35
Tessili - Moda - Aziende artigianeAccordo - 4 febbraio 2016 ............................................................................................................................. 37
SOMMARIO
PRATICA LAVORO n. 5 del 5 marzo 2016 3
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QUESITI "ESPERTO’’ risponde ........................................................................................................................... 41Lavoro a tempo parziale - Lavoro subordinato e autonomo: coesistenza ......................... 41
PraticaLavoro
Editrice
Wolters Kluwer Italia S.r.l.
Strada 1, Palazzo F6
20090 Milanofiori Assago (Mi)
http://www.ipsoa.it
Direttore responsabile
Giulietta Lemmi
Redazione
Roberta Antonelli, Annamaria Barzaghi, Valentina Basile,
Anna M. De Luca, Silvia Greco, Stefano Minardi, Evelina Pisu,
Francesca Procesi, Stefania Sabatini, Barbara Settimi,
Alessandra Tedeschi, Barbara Trillo, Roberta Valenti,
Alessandra Vitelli
Realizzazione grafica
Ipsoa - Gruppo Wolters Kluwer
Fotocomposizione
Sinergie Grafiche Srl
Viale Italia, 12 - 20094 Corsico (MI)
Tel. 02/57789422
Stampa
GECA S.r.l. - Via Monferrato, 54
20098 San Giuliano Milanese (MI) - Tel. 02/99952
Autorizzazione del Tribunale di Milano n. 607
del 18 settembre 2000
Tariffa R.O.C.: Poste Italiane Spa - Spedizione in abbonamento
Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27 febbraio 2004, n. 46)
art. 1, comma 1, DCB Milano
Iscritta nel Registro nazionale della stampa con il n. 3353
vol. 34 foglio 417 in data 31 luglio 1991.
Iscrizione al R.O.C. n. 1702
Contributi redazionali
Per informazioni in merito
a contributi, articoli, ed argomenti trattati scrivere o telefonare a:
Indicitalia RedazioneViale Ostiense 131/L - corpo C - 00154 Roma
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Tel. 06.203815.79 (contratti collettivi)
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utilizzera i dati che La riguardano per finalita amministrative e
contabili. I Suoi recapiti postali e il Suo indirizzo di posta
elettronica saranno utilizzabili, ai sensi dell’art. 130, comma 4,
del D.Lgs. n. 196/2003, anche a fini di vendita diretta di
prodotti o servizi analoghi a quelli oggetto della presente
vendita. Lei potra in ogni momento esercitare i diritti di cui
all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, fra cui il diritto di accedere ai
Suoi dati e ottenerne l’aggiornamento o la cancellazione per
violazione di legge, di opporsi al trattamento dei Suoi dati ai
fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta e
comunicazioni commerciali e di richiedere l’elenco aggiornato
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SOMMARIO
4 PRATICA LAVORO n. 5 del 5 marzo 2016
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Agenda contrattualeVariazioni in busta paga Marzo 2016
CCNL ABBIGLIAMENTO E CONFEZIONI - AZIENDE INDUSTRIALIC.c.n.l. 4 febbraio 2014
Parti stipulanti SMIFEMCA-CISL, FILCTEM-CGIL, UILTEC-UIL
Nuovi valori in attuazione dei previsti incrementi retributivi
Abbigliamento, Bottoni, Cotone, Lana, Maglieria, Seta, Tintorie
Dal 1.3.2016
Livello E.r.n. Indennita di funzione
8 2.090,13 51,65
7 1.971,17 –
6 1.851,19 –
5 1.734,06 –
4 1.649,51 –
3S 1.611,29 –
3 1.575,22 –
2S 1.529,99 –
2 1.496,62 –
1 1.190,07 –
Viaggiatore 1 1.778,98 –
Viaggiatore 2 1.678,76 –
Fotoincisione
Dal 1.3.2016
Livello Minimo Superminimo collettivo
6 1.871,99 13,40
5 1.753,27 13,40
4 1.602,95 13,40
3 1.492,33 13,40
2 1.391,21 13,40
1 1.248,05 13,40
Minimi tabellari
BUSTA PAGA MARZO 2016
AGENDA CONTRATTUALE
PRATICA LAVORO n. 5 del 5 marzo 2016 5
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Aziende contoterziste del Mezzogiorno
Le aziende contoterziste site nelle aree del Mezzogiorno ad Obiettivo 1 ed ex 1 come
individuate dal Protocollo n. 5 del c.c.n.l. 9 luglio 2010 (regioni Basilicata, Calabria, Campa-
nia, Puglia, Sardegna, Sicilia, Abruzzo, Molise e provincia di Frosinone), applicano dal 1º
marzo 2016 l’aumento previsto per la generalita delle aziende dal 1º settembre 2015.
Elementi CCNL
Divisori Giornaliero. 26 Orario: 173 (156 per i turnisti 6x6, perle ore prestate fino alla 40a sett.le).
Mensilita contrattuali 13
Orario settimanale 40 ore (36 ore per i turnisti su 6 giorni)
Ferie Operai. 4 settimane. Intermedi. La diversa durata corri-sponde a differenti anzianita di servizio (fino a 12 anni, da13 a 20, oltre i 20): 4 sett., 4 sett. e un giorno, 5 sett.Impiegati. La diversa durata corrisponde a differenti an-zianita di servizio (fino a 10 anni, da 11 a 18, oltre i 18): 4sett., 4 sett. e un giorno, 5 sett.
Permessi ROL 56 ore (viaggiatori e piazzisti, 7 giorni; lavoro a squa-dre, 52 ore; turnisti 5x8, 64 ore; turnisti 6x6, 24 ore)Ex festivita 8 ore per 4 gg. (orario su 5 gg.). 6 ore per 5gg. (orario su 6 gg.)
Prossime scadenze 01/04/2016 - Importi contrattazione aziendale01/09/2016 - Minimi tabellari - Az. Mezzogiorno
Scadenza CCNL 31/03/2016
BUSTA PAGA MARZO 2016
AGENDA CONTRATTUALE
6 PRATICA LAVORO n. 5 del 5 marzo 2016
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CCNL AUTOSTRADE E STRADE - ANASAccordo 20 gennaio 2016
Parti stipulanti ANASFILT-CGIL, FIT-CISL, UILPA-ANAS, CONFSAL-SADA-FAST, SNALA-CISAL, UGL, DIRSTAT
Nuovi valori in attuazione dei previsti incrementi retributivi
Dal 1.3.2016
Posizione Minimo ContingenzaE.d.r.
confederaleIndennita
di funzione
AQ/Fascia A 2.519,00 553,45 10,33 285,00
AQ/Fascia B 2.519,00 553,45 10,33 242,00
A 2.519,00 553,45 10,33 –
A1Q/Fascia A 2.099,20 545,44 10,33 242,00
A1Q/Fascia B 2.099,20 545,44 10,33 195,00
A1 2.099,20 545,44 10,33 –
B 1.784,33 531,78 10,33 –
B1 1.626,84 527,76 10,33 –
B2 1.469,37 524,03 10,33 –
C 1.207,00 520,24 10,33 –
C1 1.049,62 517,06 10,33 –
Elementi CCNL
Divisori Giornaliero. Retribuzione oraria moltiplicata per le oregiornaliere previste. Orario. 156.
Mensilita contrattuali 13
Orario settimanale 36 ore
Ferie Ferie. Assunti fino al 31.12.2002. 32 gg. (orari su 6 gg.);28 gg. (orari su 5 gg.). Assunti dal 1.1.2003. Anzianita diservizio rispettivamente fino a 8, da 8 a 15 e oltre 15anni: 22, 25 e 32 gg. (orari su 6 gg.) e 20, 23 e 28 gg.(orari su 5 gg.). I giorni si intendono lavorativi. Inoltre 4gg. annui di riposo ex L. n. 937/1977.
Scadenza CCNL 31/12/2009
Minimi tabellari
BUSTA PAGA MARZO 2016
AGENDA CONTRATTUALE
PRATICA LAVORO n. 5 del 5 marzo 2016 7
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CCNL CALZATURE - AZIENDE INDUSTRIALI
Accordo 29 novembre 2013
Parti stipulanti AssocalzaturificiFEMCA-CISL, FILCTEM-CGIL, UILTEC-UIL
Con la retribuzione del mese di marzo 2016 deve essere corrisposto un elemento di
garanzia retributiva (E.g.r.) di E 200 a favore dei lavoratori in forza dal 1º gennaio al 31
dicembre 2013, dipendenti da aziende prive di contrattazione aziendale o territoriale, che
non abbiano percepito altri trattamenti economici individuali o collettivi oltre a quanto spet-
tante in base al c.c.n.l. (per la valutazione dei lavoratori aventi titolo deve farsi riferimento
alla situazione retributiva individuale rilevata nell’ultimo quadriennio 2010-2013, con assor-
bimento fino a concorrenza di quanto individualmente erogato).
L’E.g.r. sara altresı riconosciuto nel caso in cui le aziende o le associazioni datoriali territoriali
non abbiano effettuato, alla scadenza degli accordi, gli incontri di verifica sulle condizioni di
rinnovo degli accordi stessi o non abbiano trovato soluzioni concordate.
L’E.g.r. - comprensivo di ogni incidenza su tutti gli istituti legali e contrattuali, compreso il
t.f.r. - viene corrisposto per intero ai lavoratori in forza dal 1º gennaio al 31 dicembre 2013 e
ridotto proporzionalmente per dodicesimi in caso di minor servizio nel periodo di riferimento
(considerando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni) e riproporzionato
in caso di rapporti a tempo parziale.
Le aziende in crisi nell’anno di competenza o di erogazione e quelle che ricorrono agli
ammortizzatori sociali o alle procedure concorsuali possono sospendere, ridurre o differire
la corresponsione dell’E.g.r. per l’anno di competenza.
Elementi CCNL
Divisori Giornaliero. 26. Orario. 169 (orario di 39 ore), 173 (ora-rio di 40 ore); 156 (turnisti 6x6 per le ore prestate fino alla40a sett.le).
Mensilita contrattuali 13
Orario settimanale 39 ore (36 ore per i turnisti 6x6)
Ferie 4 settimane (4 sett. e 1 g. per gli imp. con anzianita diservizio da 9 a 17 anni; 4 sett. e 2 gg. per gli int. con oltre17 anni di servizio; 5 settimane per gli imp. con oltre 17anni di servizio).
Permessi ROL per i lavoratori a 39 ore settimanali, 8 ore (5 ore per iturnisti); per i lavoratori a 40 ore settimanali, 56 ore (52per i turnisti); per i turnisti 6x6, 24 ore.Ex festivita 4 gg. annui (5 per orario su 6 gg.)
Scadenza CCNL 31/03/2016
Elemento di garanziaretributiva
BUSTA PAGA MARZO 2016
AGENDA CONTRATTUALE
8 PRATICA LAVORO n. 5 del 5 marzo 2016
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CCNL CHIMICA CERAMICA - AZIENDE ARTIGIANEAccordi 1º giugno 2015 e 1º luglio 2015
Parti stipulanti CONFARTIGIANATO, Confartigianato chimica, gomma, plastica, vetro, Confartigianatoassociazione ceramisti, CNA Produzione, CNA Artistico e tradizionale, CASARTIGIANI,CLAAIFILCTEM-CGIL, FEMCA-CISL, UILTEC-UIL
Nuovi valori in attuazione dei previsti incrementi retributivi
Dal 1.3.2016
Livello Minimo
A 1.626,89
B 1.485,04
C 1.407,13
D 1.349,91
E 1.301,49
F 1.259,95
G 1.187,76
Elementi CCNL
Divisori Giornaliero. 25 (Chimica). Orario. 173 (Ceramica)
Mensilita contrattuali 13 (Chimica) 14 (Ceramica)
Orario settimanale 40 ore
Ferie Chimica. La diversa durata corrisponde a differenti an-zianita di servizio (fino a 10 anni, da 11 a 15, oltre 15anni): 4 settimane (160 ore); 4 settimane e 2 gg. (176ore); 4 settimane e 3 gg. (184 ore). Ceramica. 4 settima-ne (160 ore); 4 settimane e 1 giorno per anzianita supe-riori a 12 anni.
Permessi ROL 16 oreEx festivita 4 giorni
Prossime scadenze 01/07/2016 - Bilateralita01/07/2016 - Minimi tabellari - Chimica01/09/2016 - Minimi tabellari - Ceramica01/10/2016 - Una tantum01/12/2016 - Minimi tabellari
Scadenza CCNL 31/12/2016
Minimi tabellari - SettoreCeramica
BUSTA PAGA MARZO 2016
AGENDA CONTRATTUALE
PRATICA LAVORO n. 5 del 5 marzo 2016 9
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CCNL COMMERCIO - CNAI - AZIENDE FINO A 14 DIPENDENTIC.c.n.l. 4 marzo 2014
Parti stipulanti CNAI, UCICTFISMIC-Confsal, FILCOM-Fismic
Nuovi valori in attuazione dei previsti incrementi retributivi
Dal 1.3.2016
Livello Minimi
1 1.912,20
2 1.690,03
3 1.479,00
4 1.275,00
5 1.150,00
Op. di vendita 1 1.304,00
Op. di vendita 2 1.132,00
L’elemento economico variabile viene stabilito con accordo di 2º livello. In assenza di
contrattazione, a decorrere dal 1º marzo 2016 vengono riconosciuti i seguenti importi
mensili - utili per il calcolo del t.f.r. - per 13 mensilita, a titolo di voce forfettaria sostitutiva:
Livello Importi
1 55,00
2 45,00
3 45,00
4 35,00
5 30,00
Op. di vendita 1 45,00
Op. di vendita 2 35,00
L’importo in questione e assorbibile, fino a concorrenza, in caso di successiva definizione di
un accordo di 2º livello.
Elementi CCNL
Divisori Giornaliero. 26. Orario. 168 (40 ore sett.), 182 (42 oresett.), 195 (45 ore sett.).
Mensilita contrattuali 13
Orario settimanale 40 ore (45 per i discontinui)
Ferie 28 giorni di calendario.
Permessi Ex festivita 4 giorni
Scadenza CCNL 28/02/2014
Minimi tabellari
Premio variabile o diproduzione e/o di
presenza
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AGENDA CONTRATTUALE
10 PRATICA LAVORO n. 5 del 5 marzo 2016
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CCNL OMBRELLI - AZIENDE INDUSTRIALIAccordo 28 marzo 2014
Parti stipulanti ANPOFEMCA-CISL, FILCTEM-CGIL, UILTA-UIL
Nuovi valori in attuazione dei previsti incrementi retributivi
Dal 1.3.2016
Livello Minimi ContingenzaE.d.r.
confederaleIndennita
di funzione
6 Q 1.408,80 524,13 10,33 82,63
6 1.408,80 524,13 10,33 –
5 1.210,16 519,06 10,33 –
4 1.090,73 516,68 10,33 –
3 1.013,70 513,83 10,33 –
2 937,89 511,83 10,33 –
1 647,27 509,28 10,33 –
Elementi CCNL
Divisori Giornaliero. 26. Orario. 173 (156 per i turnisti 6x6, perle ore fino alla 40a sett.le).
Mensilita contrattuali 13
Orario settimanale 40 ore
Ferie Operai: 4 settimane. Intermedi: 4 settimane (anzianitadi servizio fino a 20 anni); 4 settimane e 1 giorno (da 21 a25 anni); 5 settimane e 1 giorno (oltre i 25 anni). Impie-gati: 4 settimane (anzianita di servizio fino a 10 anni); 5settimane (da 11 a 18 anni); 6 settimane (oltre i 18 anni).
Permessi ROL 48 oreEx festivita 4 giorni
Scadenza CCNL 31/03/2016
Minimi tabellari
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AGENDA CONTRATTUALE
PRATICA LAVORO n. 5 del 5 marzo 2016 11
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CCNL SACRISTIC.c.n.l. 21 gennaio 2015
Parti stipulanti F.A.C.I.F.I.U.D.A.C./S.
In occasione della Pasqua 2016 sara corrisposta una gratifica di E 50, con effetto solo sul
t.f.r.
Elementi CCNL
Divisori Giornaliero. 26. Orario. 190
Mensilita contrattuali 14 (13 per gli assunti dal 21.1.2015)
Orario settimanale 44 ore
Ferie 30 giorni lavorativi (comprensivi delle ex festivita)
Prossime scadenze 01/05/2016 - Una tantum16/04/2017 - Festivita
Scadenza CCNL 31/12/2017
Festivita
BUSTA PAGA MARZO 2016
AGENDA CONTRATTUALE
12 PRATICA LAVORO n. 5 del 5 marzo 2016
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CCNL TURISMO - CONFCOMMERCIOAccordo 18 gennaio 2014
Parti stipulanti Federalberghi, FAITA con CONFCOMMERCIO Imprese per l’ItaliaFILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL
Nelle aziende prive di un accordo aziendale o territoriale sottoscritto dopo il 1º luglio 1993, e
corrisposto un premio di risultato legato al raggiungimento degli obiettivi che saranno
definiti con accordo aziendale o territoriale. Il premio sara erogato con la retribuzione di
marzo 2016 ma gli accordi potranno definire modalita diverse. Il premio spetta ai lavoratori
qualificati in forza al 29 febbraio 2016, iscritti nel libro unico da almeno 6 mesi, in un
importo calcolato in proporzione alle giornate di effettiva prestazione nel periodo 1º
gennaio 2014 - 29 febbraio 2016. Per i lavoratori part-time, l’importo sara proporzionato. Il
premio - che non e utile ai fini del calcolo di nessun istituto legale o contrattuale, compreso
il t.f.r. - e assorbito, fino a concorrenza, da trattamenti economici individuali o collettivi
aggiuntivi pagati successivamente al 1º gennaio 2014. Qualora entro il 31 gennaio
2016 non venga definito l’accordo sul premio, l’azienda eroghera, con la retribuzione
di marzo 2016, i seguenti importi:
Livello Importi
A, B 186,00
1, 2, 3 158,00
4, 5 140,00
6S, 6, 7 112,00
Detto premio spetta ai lavoratori suddetti ed alle condizioni suindicate.
Nel caso in cui siano vigenti accordi territoriali, per le aziende che non li applichino, l’importo
di cui in tabella sara rideterminato in misura non inferiore alle erogazioni complessivamente
dovute ai sensi dei suddetti accordi per il periodo 1º gennaio 2014-29 febbraio 2016.
Elementi CCNL
Divisori Giornaliero. 26. Orario. 192 (personale a 45 ore sett.),190 (44 ore sett.), 172 (40 ore sett.).
Mensilita contrattuali 14
Orario settimanale 40 ore
Ferie 26 giorni lavorativi
Permessi ROL 104 ore (108 per gli Stabilimenti balneari), compren-sive delle 32 ore per ex festivita.
Prossime scadenze 01/04/2016 - Lavoro extra - Alberghi, Alberghi diurni,Campeggi01/04/2016 - Minimi tabellari - Alberghi, Alberghi diurni,Campeggi
Scadenza CCNL 31/08/2016
Premio di risultato -Alberghi, Alberghidiurni, Campeggi
BUSTA PAGA MARZO 2016
AGENDA CONTRATTUALE
PRATICA LAVORO n. 5 del 5 marzo 2016 13
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CCNL VIGILANZA PRIVATA E SERVIZI FIDUCIARIC.c.n.l. 8 aprile 2013
Parti stipulanti ASSIV, LEGACOOP Servizi, Federlavoro e Servizi Confcooperative, AGCI Servizi, UGLSicurezza Civile, ANIVP, ASSVIGILANZA, UNIV, Assicurezza-ConfesercentiFILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL
A decorrere dal 1º marzo 2016, gli Istituti erogheranno a tutti i dipendenti una copertura
economica di E 20,00 mensili riferiti al livello 4, anche a titolo di acconto sui futuri aumenti
contrattuali; detti acconti saranno assorbiti dai futuri incrementi retributivi. I relativi importi,
calcolati redazionalmente sulla base dei parametri previsti dal c.c.n.l., sono i seguenti:
Livello Importi
Q 38,57
1 31,43
2 28,57
3 24,00
4 20,00
5 18,86
6 14,29
Per i Servizi fiduciari l’importo e di E 20,00 per tutti i livelli.
Elementi CCNL
Divisori Giornaliero. 26 Servizi fiduciari: 22 (orari su 5 gg) e 26(orari su 6 gg) Orario. 173
Mensilita contrattuali 14 (13 Servizi fiduciari)
Orario settimanale 40 ore
Ferie Ferie. 25 gg. lavorativi per il sistema 5+1; 23 gg. lavora-tivi per il sistema 6+1+1; 22 gg. lavorativi per il sistema5+2 (amministrativi con orario di 8 ore giornaliere per 5gg.). Servizi fiduciari, 22 gg. lavorativi (orari su 5 gg.) e26 gg. lavorativi (orari su 6 gg.).
Permessi ROL 3 gg. (personale amministrativo); 7 gg. personaletecnico-operativo).Ex festivita 6 gg. annui (escluso il personale tecnico-operativo con sistema 6+1+1).
Scadenza CCNL 31/12/2015
Acconti
BUSTA PAGA MARZO 2016
AGENDA CONTRATTUALE
14 PRATICA LAVORO n. 5 del 5 marzo 2016
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Professionisti - Riconoscimento delle qualifiche e tesseraprofessionale
E stato pubblicato il decreto, in vigore dal 10 febbraio 2016, che da attuazione alla direttiva
europea 2013/55/UE sul riconoscimento delle qualifiche professionali e al regolamento UE
n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione
del mercato interno (Regolamento IMI). Tra le principali novita contenute nel decreto, vi
sono: l’introduzione della ‘‘tessera professionale europea"; l’introduzione di un meccani-
smo di allerta per la segnalazione di professionisti colpiti da una sanzione disciplinare o
penale; il riconoscimento del tirocinio professionale effettuato parzialmente all’estero; la
possibilita di un accesso parziale alla professione.
Criteri per l’approvazione dei programmi di Cigs
Il Ministero del lavoro ha definito i criteri per l’approvazione dei programmi presentati
dalle imprese per le richieste di C.i.g.s. cosı come previsto dagli articoli 20 e 21 del
D.Lgs. n. 148/2015. Il decreto definisce i criteri per l’approvazione dei programmi per
riorganizzazione aziendale, per crisi aziendale, per stipula di un contratto di solida-
rieta, e si sofferma, in particolare, ad analizzare i seguenti settori: imprese appaltatrici
dei servizi di mensa e dei servizi di pulizia, imprese artigiane e partiti politici,
movimenti politici e loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali. I nuovi criteri si ap-
plicano alle istanze di intervento straordinario di integrazione salariale presentate a partire
dal 9 febbraio 2016.
Assegno di maternita - Rivalutazione anno 2016
La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche ella Famiglia - ha
comunicato che restano fermi, per l’anno 2016, la misura e i requisiti economici del-
l’assegno al nucleo familiare numeroso e dell’assegno di maternita di cui al Comu-
nicato del Dipartimento per le politiche della Famiglia pubblicato nella G.U. n. 70 del 25
marzo 2015, fissati rispettivamente nella misura mensile di euro 141,30 e di euro
338,89.
Bonus occupazionale Garanzia Giovani - Modifiche alregime ‘‘de minimis’’
L’Inps comunica che, in seguito alle modifiche introdotte dal D.D. n. 385 del 2015, sono
disponibili, per richiedere l’incentivo all’assunzione di giovani ammessi al ‘‘Programma
Operativo Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Gio-
vani’’ (c.d. Programma ‘‘Garanzia Giovani’’), i moduli telematici ‘‘GaGi’’ aggiornati.
Di conseguenza, nelle ipotesi in cui si voglia godere del bonus occupazionale oltre le
soglie previste dal regime ‘‘de minimis’’, per il lavoratore assunto dovranno essere
rispettate, nonche indicate nel modulo di richiesta, le ulteriori condizioni prescritte dalla
normativa.
NORMATIVA
D.Lgs. 28 gennaio 2016,n. 15
(G.U. 9 febbraio 2016,n. 32)
D.M. 13 gennaio 2016,n. 94033
(Sito internet Min.lavoro 8 febbraio2016)
P.C.M., comunicato12 febbraio 2016
(G.U. 12 febbraio 2016,n. 35)
PRASSI
INPS, circ.16 febbraio 2016, n. 32
NOTIZIE FLASH
PRATICA LAVORO n. 5 del 5 marzo 2016 15
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Fondi di solidarieta bilaterali - Le novita introdotte dalD.Lgs. n. 148/2015
L’Inps illustra la disciplina generale dei Fondi di solidarieta bilaterali alla luce delle
novita introdotte dal D.Lgs. n. 148/2015 (in vigore dal 24 settembre 2014) che ha riordinato
in un testo unico le tutele di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, rinviando
alle singole e specifiche circolari di riferimento per la disciplina di dettaglio di ciascun fondo
e delle relative prestazioni.
Contratti di prossimita - Chiarimenti ministeriali
Il Ministero del lavoro, in risposta all’istanza presentata dalla Associazione nazionale con-
sulenti del lavoro circa la corretta interpretazione dell’art. 8, D.L. n. 138/2011, concernente il
sostegno alla contrattazione collettiva di prossimita, chiarisce che le ‘‘specifiche inte-
se’’ aziendali o territoriali, non possono riguardare la determinazione dell’imponibile
contributivo. Inoltre, qualora non si rispettino gli obblighi relativi alla determinazione
della retribuzione, rispetto ai quali un contratto di prossimita non puo validamente dero-
gare, sara negata anche la fruizione dei benefici normativi e contributivi.
Contratti di solidarieta difensivi - Indicazioni operative
Il Ministero del lavoro fornisce le indicazioni e i chiarimenti in ordine alle nuove disposizioni
assunte dai recenti provvedimenti normativi di riordino degli ammortizzatori sociali, con
particolare riferimento ai contratti di solidarieta difensivi di cui all’art. 5 del decreto legge
n. 148/1993. Specificatamente, in merito all’abrogazione ed ai termini di efficacia dei con-
tratti di solidarieta difensivi di tipo B, il requisito fondamentale che dovra perfezionarsi entro
il 30 giugno 2016 e la stipula dei contratti di solidarieta.
Ammortizzatori sociali in deroga e Fondo di integrazionesalariale
Il Ministero del lavoro fornisce chiarimenti in materia di raccordo tra la disciplina degli
ammortizzatori sociali in deroga e il Fondo di Integrazione Salariale, precisando che, per
l’anno 2016, le aziende che rientrano nel campo di applicazione della normativa relativa al
Fondo di integrazione salariale, possono scegliere di accedere agli ammortizzatori sociali
in deroga nei limiti previsti dalla normativa di settore o alle prestazioni previste dal Fondo
di integrazione salariale.
Retribuzioni convenzionali lavoratori all’estero per il2016
L’Inail comunica che per l’anno 2016 il calcolo dei contributi dei lavoratori operanti all’e-
stero in Paesi extracomunitari diversi da quelli con i quali sono in vigore accordi di sicurezza
sociale, anche parziali, e effettuato sulla base delle retribuzioni convenzionali di cui
all’art. 4, comma 1 del D.L. n. 317/1987 determinate con il decreto ministeriale 25 gen-
naio 2016.
INPS, circ.12 febbraio 2016, n. 30
Min. lavoro, interpello12 febbraio 2016, n. 8
Min. lavoro, circ.12 febbraio 2016, n. 8
Min. lavoro, nota11 febbraio 2016,n. 40/3223
INAIL, circ.11 febbraio 2016, n. 2
16 PRATICA LAVORO n. 5 del 5 marzo 2016
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C.i.g.s.: termini di decadenza e conguaglio
L’Inps comunica che per i trattamenti di integrazioni salariali straordinarie gia autorizzati il
cui periodo di integrazione salariale si conclude prima della data di entrata in vigore del
D.Lgs. n. 148/2015, i sei mesi di decadenza decorrono dalla data di entrata in vigore dello
stesso. Per i decreti emanati prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 148/2015, il cui
periodo concesso risulta concluso prima della data di entrata in vigore della riforma,
le aziende potranno conguagliare le integrazioni salariali anticipate ai lavoratori entro il 24
marzo 2016.
Aliquote contributive pescatori autonomi - Anno 2016
L’Inps comunica che, per l’anno 2016, l’aliquota contributiva per i lavoratori autonomi che
svolgono attivita di pesca resta ferma nella misura del 14,90%, mentre il contributo men-
sile, risultante dall’applicazione dell’aliquota contributiva alla retribuzione convenzionale, e
pari a euro 98,64 (contributo mensile base 0,73 + adeguamento 97,91).
Retribuzioni convenzionali lavoratori all’estero -Istruzioni per la regolarizzazione
L’Inps, a seguito della pubblicazione in G.U. del D.M. 25 gennaio 2016, che determina le
retribuzioni convenzionali da prendere a riferimento per il calcolo dei contributi dovuti, per
l’anno 2016, a favore dei lavoratori operanti all’estero in Paesi extracomunitari non legati
all’Italia da accordi di sicurezza sociale, fornisce le istruzioni per la regolarizzazione
contributiva del mese di gennaio 2016.
Autoliquidazione 2015/2016 - Allievi dei corsiordinamentali d’istruzione e formazione professionale
L’Inail fornisce chiarimenti, in merito all’ambito di applicazione dell’art. 32, comma 8, D.Lgs.
n. 150/2015, che ha introdotto in via sperimentale, per gli anni 2016 e 2017, un criterio
semplificato in ordine alle modalita di pagamento del premio assicurativo dovuto per gli
allievi iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale regionali
curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni per
l’erogazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale. In particolare, ai fini della
corretta determinazione del premio di rata anticipata 2016, le istituzioni formative e gli
istituti scolastici paritari devono inviare, entro il 16 febbraio 2016, la comunicazione moti-
vata di riduzione delle retribuzioni presunte per l’anno 2016, ai sensi dell’art. 28, comma
6, D.P.R. n. 1124/1965, utilizzando l’apposito servizio telematico ‘‘Riduzione presunto’’.
Inoltre, entro il 29 febbraio 2016, devono presentare la dichiarazione delle retribuzioni
per l’anno 2015.
INPS, msg.10 febbraio 2016, n. 589
INPS, circ.9 febbraio 2016, n. 24
INPS, circ.9 febbraio 2016, n. 23
INAIL, nota5 febbraio 2016, n. 1834
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PRATICA LAVORO n. 5 del 5 marzo 2016 17
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Contratti a termine - Diritto di precedenza ed esonerocontributivo
Il Ministero del lavoro, in risposta ad un quesito avanzato dalla Confindustria, fornisce
chiarimenti in ordine alla corretta interpretazione dell’art. 24, D.Lgs. n. 81/2015 circa l’eser-
cizio del diritto di precedenza nell’ambito della disciplina del contratto a termine, nonche
dell’art. 1, comma 118, L. n. 190/2014, sull’esonero contributivo per un arco temporale di
36 mesi nelle ipotesi di assunzioni a tempo indeterminato.
Fondo d’integrazione salariale - Apprendisti nel computodella media occupazionale dei datori di lavoro
L’Inps comunica che, a decorrere dalla mensilita febbraio 2016, la procedura UniEmens
inserira gli apprendisti nel computo della media occupazionale di piu quindici dipendenti
nel semestre precedente per i soggetti che risultano gia iscritti al Fondo di solidarieta
residuale. I datori di lavoro che nel mese di gennaio 2016 sono risultati destinatari del-
l’obbligo di contribuzione al Fondo di integrazione salariale potranno regolarizzare il
versamento del contributo ordinario dovuto entro il terzo mese successivo alla pubbli-
cazione del messaggio in parola.
Depenalizzazione - Prime indicazioni operative
Il Ministero del lavoro fornisce le prime indicazioni operative necessarie ai fini di una
corretta applicazione delle nuove disposizioni di cui al D.Lgs. n. 8/2016 in tema di depena-
lizzazione dei reati in materia di lavoro e previdenza. In particolare, la circolare distingue
due regimi sanzionatori: il regime intertemporale per le violazioni commesse anterior-
mente al 6 febbraio 2016 (data di entrata in vigore del decreto in esame) e il regime
ordinario per gli illeciti commessi successivamente a tale data.
Fondo di integrazione salariale
L’Inps fornisce le prime indicazioni sulle prestazioni garantite dal Fondo di integrazione
salariale e sulle modalita relative alla presentazione delle domande.
Lavoro accessorio e NASpI - Compatibilita e cumulabilita
L’Inps fornisce chiarimenti in merito alla compatibilita e cumulabilita del lavoro accessorio
con l’indennita di disoccupazione NASpI, partendo dalla disposizione di cui all’art. 48,
comma 2, D.Lgs. n. 81/2015, in base alla quale le indennita di disoccupazione NASpI e
le prestazioni integrative del salario sono interamente cumulabili con i compensi deri-
vanti dallo svolgimento di lavoro occasionale di tipo accessorio nel limite complessivo di
euro 3.000 per anno civile, e precisando che, per i compensi che superano il predetto
limite di 3.000 euro per anno civile, deve essere applicata la disciplina ordinaria sulla
compatibilita ed eventuale cumulabilita parziale della retribuzione con la prestazione di
disoccupazione.
Min. lavoro, interpello12 febbraio 2016, n. 7
INPS, msg.8 febbraio 2016, n. 548
Min. lavoro, circ.5 febbraio 2016, n. 6
INPS, circ.4 febbraio 2016, n. 22
Inps, msg.4 febbraio 2016, n. 494
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18 PRATICA LAVORO n. 5 del 5 marzo 2016
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Ammortizzatori sociali in deroga - Chiarimenti ministeriali
Il Ministero del lavoro fornisce le indicazioni e i chiarimenti operativi in merito alla vigente
normativa in materia di ammortizzatori sociali in deroga, cercando di fare il punto della
situazione. Da un lato, infatti, c’e il D.Lgs. n. 148/2015 che contiene la nuova disciplina in
materia di integrazione salariale ordinaria e straordinaria e in materia di fondi di solidarieta,
dall’altro, invece, il D.M. n. 83473/2014 che disciplina, invece, i criteri di concessione degli
ammortizzatori sociali in deroga, sia in costanza che in caso di cessazione del rapporto di
lavoro. Le due discipline, tiene a sottolineare il Ministero, non si sovrappongono ma sono
tra loro complementari in quanto gli ammortizzatori in deroga intervengono nei casi non
disciplinati dal D.Lgs. n. 148/2015, allo scopo di fornire tutela a lavoratori che altrimenti ne
sarebbero privi. Per l’anno 2016 gli ammortizzatori sociali in deroga sono stati rifinanziati
dall’art. 1, comma 304, della legge n. 208/2015 (legge di stabilita 2016).
Inpgi - Contribuzione 2016
L’Inpgi come anticipato nella circolare n. 1/2016, comunica per l’anno 2016 i minimi re-
tributivi e contributivi, il massimale, le aliquote contributive per la Gestione separata, la
rateazione dei debiti contributivi, la contribuzione volontaria 2016 e l’aggiornamento della
procedura DASM.
Sgravi contributivi per nuove assunzioni a tempo inde-terminato effettuate nel 2015
L’Inps fornisce precisazioni, in base ai chiarimenti del Ministero del lavoro, per fruire dello
sgravio contributivo per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indetermi-
nato nel corso dell’anno 2015, previsto dall’art. 1, comma 118, L. n. 190/2014 (c.d. legge di
Stabilita 2015). Detto esonero contributivo puo essere riconosciuto anche a favore dei
gruppi parlamentari costituiti presso la Camera dei Deputati e del Senato della Repub-
blica, nonche in caso di assunzione di lavoratore percettore di trattamento pensionistico,
con riferimento al quale non viene concessa alcuna ulteriore agevolazione contributiva. Lo
sgravio contributivo, invece, non puo essere riconosciuto, qualora il rapporto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato non sia stato instaurato per libera scelta del datore di
lavoro ma in conseguenza di un accertamento ispettivo.
Edilizia - Aziende artigiane
Anzianita professionale edile
Nell’ambito del percorso di costruzione di una regolamentazione unica nazionale dell’Ape
(v. l’accordo 15 settembre 2015 in Pratica Lavoro n. 19/2015, pag. 33), Anaepa Confarti-
gianato, Cna Costruzioni, Casartigiani, Claai con Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil hanno
adeguato le norme contrattuali al nuovo sistema.
Il contributo a carico dei datori di lavoro e stabilito per ciascuna circoscrizione territoriale
dalle Parti nazionali sulla base delle elaborazioni fornite dalla Cnce oppure secondo le
modalita previste nell’ipotesi di adesione al Fondo unico.
Le ipotesi, alternative, sono dunque le seguenti:
– le Casse edili e le Edilcasse convergono sul Fondo nazionale in data antecedente al 1º
Min. lavoro, circ.2 febbraio 2016, n. 4
INPGI, circ.1º febbraio 2016, n. 2
INPS, msg.3 febbraio 2016, n. 459
CCNL
Accordo10 febbraio 2016
NOTIZIE FLASH
PRATICA LAVORO n. 5 del 5 marzo 2016 19
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ottobre 2015 adottando con un accordo contrattuale, dal 1º ottobre 2014, le aliquote
contributive fornite dall’accordo in oggetto, che fornisce anche i nuovi importi per l’ero-
gazione Ape di maggio 2016;
– dopo il 1º ottobre 2015, le Casse edili e le Edilcasse convergono sul Fondo unico, previo
accordo territoriale, con le modalita di cui all’Allegato F del c.c.n.l.
Credito
Disciplina dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
Abi con Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Sinfub, UGL Credito, Uilca e Unita sindacale Falcri Silcea
hanno revisionato la disciplina di cui all’Accordo 12 marzo 1997.
Porti
Scioglimento della riserva
In data 10 febbraio 2016 e stata positivamente sciolta la riserva relativa al rinnovo del
c.c.n.l. per i lavoratori dei porti, a seguito della consultazione delle Organizzazioni sindacali
che hanno approvato l’ipotesi di accordo raggiunta il 15 dicembre 2015 (v. Pratica Lavoro
n.2/ 2016, pag. 43).
ERRATA CORRIGE - Pratica Lavoro n. 4/2016 (p. 25)
NORMATIVA - Malattia - Esclusioni dall’obbligo di rispetto delle fasce di reperibilita
Si fa presente che il decreto con cui il Ministro del lavoro, integrando e modificando il D.M. 15 luglio 1986,
concernente le visite mediche di controllo dei lavoratori da parte dell’Inps, ha previsto delle esclusioni dall’ob-
bligo di rispetto delle fasce di reperibilita, e il D.M. 11 gennaio 2016, pubblicato sulla G.U. 21 gennaio 2016, n.
16.
Accordo4 febbraio 2016
Comunicato10 febbraio 2016
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20 PRATICA LAVORO n. 5 del 5 marzo 2016
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Comunicazione per lavori usurantiWalter Grattarola - Dottore commercialista e revisore legale
ADEMPIMENTO " I datori di lavoro che occupano lavoratori impegnati in attivita usuranti devono inviareannualmente in modalita telematica i relativi dati; nel caso di avvio di lavori con-traddistinti da un processo produttivo in serie entro tempi di produzione prefissati(c.d. lavoro a catena), invece, la comunicazione e effettuata entro 30 giorni dall’iniziodei lavori.
SOGGETTI " I soggetti che possono effettuare l’adempimento sono:– i datori di lavoro privati, quando effettuino direttamente o a mezzo di propri
dipendenti le comunicazioni;– le imprese utilizzatrici, con riguardo a lavoratori ‘‘somministrati’’ impegnati nel
‘‘lavoro a catena’’ e nel ‘‘lavoro notturno’’;– i consulenti del lavoro e gli altri soggetti abilitati a compiere per conto del datore
di lavoro adempimenti previsti da norme per l’amministrazione del personale di-pendente;
– gli altri soggetti abilitati alla gestione e all’amministrazione del personale dipen-dente del settore agricolo.
PRECONDIZIONI " Occorre verificare l’effettivo svolgimento di attivita usurante.
FLUSSODI LAVORO "
Il datore di lavoro deve:1) preventivamente accreditarsi presso il servizio messo a disposizione dal Ministe-ro (portale ‘‘Cliclavoro’’);2) procedere con la compilazione on-line della denuncia (modello LAV-US) sulportale Cliclavoro, oppure delegare un soggetto autorizzato ad agire per suo conto(consulente del lavoro, dottore commercialista, ecc.);3) ricevere dal sistema conferma dell’avvenuto corretto recepimento dei dati inviati;4) in caso di errore, e possibile eliminare i dati erroneamente inseriti.
TERMINIE SCADENZE "
Lavoro notturno: la comunicazione annuale dei dati relativi al lavoro notturno deveessere effettuata entro il 31 marzo di ogni anno in riferimento all’anno precedente.Avvio lavorazioni a catena: entro 30 giorni dall’inizio dell’attivita.
SANZIONI " Omessa comunicazione dell’occupazione di lavoratori notturni: sanzione ammini-strativa da euro 500 a euro 1.500.Omessa comunicazione di avvio attivita a catena: sanzione amministrativa daeuro 500 a euro 1.500.
FONTI " – DM 20 settembre 2011– D.Lgs. 21 aprile 2011, n. 67, art. 1– D.Lgs.23 aprile 2004, n. 124, art. 13– D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66– D.M. 19 maggio 1999– ML nota 23 maggio 2012, n. 9630– ML nota 28 novembre 2011, n. 4724
SCHEDA PRATICA
NORME InPratica
PRATICA LAVORO n. 5 del 5 marzo 2016 21
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I datori di lavoro che occupano lavoratori impegnati in attivita usuranti devono inviare
annualmente in modalita telematica i relativi dati; nel caso di avvio di lavori contraddistinti
da un processo produttivo in serie entro tempi di produzione prefissati (c.d. lavoro a catena),
invece, la comunicazione e effettuata entro 30 giorni dall’inizio dei lavori.
L’obbligo normativo nasce dal D.Lgs. n. 67/2011 che prevede tale adempimento per l’ef-
fettuazione del monitoraggio, da parte degli organi preposti, al fine di verificare il numero dei
soggetti che potranno beneficiare del trattamento pensionistico anticipato.
Sul sito del Ministero del Lavoro (portale ‘‘Cliclavoro’’) e disponibile la funzionalita di com-
pilazione e spedizione on-line del modello di denuncia.
In particolare, il modello ‘‘LAV-US’’ permette di effettuare tutti i tipi di comunicazione
previsti dall’art. 6, D.M. 20 settembre 2011 e cioe:
– inizio lavori a catena;
– lavoratori impegnati in ‘‘mansioni particolarmente usuranti, in ragione delle caratteristi-
che di maggiore gravita dell’usura che esse presentano’’ previste all’articolo 2 del D.M.
19 maggio 1999 (‘‘Criteri per l’individuazione delle mansioni usuranti’’), es: lavori in cave,
lavori in galleria, lavori in cassoni ad aria compressa, lavori ad alte temperature, bonifica
amianto, palombari ecc.;
– lavoratori notturni;
– lavoratori addetti alle lavorazioni ‘‘a catena’’;
– conducenti di veicoli di almeno 9 posti adibiti a servizio pubblico di trasporto di persone
(cd. ‘‘lavoro usurante autisti’’).
Fra le varie informazioni che sono previste sul modulo, per i soggetti di cui sopra, e per ogni
unita produttiva, occorrera indicare i dati relativi al nome, al cognome, al codice fiscale ed
anche indicare il periodo, o i periodi, nei quali sono stati svolti i lavori usuranti.
Occorre infine indicare anche i dati dei lavoratori somministrati impegnati in attivita usuranti.
I soggetti che possono effettuare l’adempimento sono i seguenti:
– i datori di lavoro privati, quando effettuino direttamente o a mezzo di propri dipendenti
le comunicazioni;
– le imprese utilizzatrici, con riguardo a lavoratori ‘‘somministrati’’ impegnati nel ‘‘lavoro
a catena’’ e nel ‘‘lavoro notturno’’;
– i consulenti del lavoro e gli altri soggetti abilitati, ai sensi della legge n. 12/1979 (es.
dottori commercialisti), a compiere per conto di qualsiasi datore di lavoro tutti gli adem-
pimenti previsti da norme vigenti per l’amministrazione del personale dipendente;
– gli altri soggetti abilitati dalle vigenti disposizioni di legge alla gestione e all’ammini-
strazione del personale dipendente del settore agricolo (es. agrotecnici).
Occorre verificare l’effettivo svolgimento di attivita usurante.
Il datore di lavoro deve:
1) preventivamente accreditarsi presso il servizio messo a disposizione dal Ministero
(portale ‘‘Cliclavoro’’); occorrera indicare i dati del datore di lavoro, e del soggetto che
concretamente effettua la comunicazione (che puo anche non coincidere, si pensi alla
denuncia presentata da un intermediario consulente del lavoro o dottore commercialista);
2) procedere con la compilazione on-line della denuncia (modello LAV-US) sul portale
Cliclavoro, oppure delegare un soggetto autorizzato ad agire per suo conto (consulente del
lavoro, dottore commercialista, ecc.);
ADEMPIMENTO "
In cosa consiste
SOGGETTI "
PRECONDIZIONI "
FLUSSO DI LAVORO "
NORME InPratica
22 PRATICA LAVORO n. 5 del 5 marzo 2016
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3) ricevere dal sistema conferma dell’avvenuto corretto recepimento dei dati inviati, in
forma di tabella riassuntiva;
4) in caso di errore, e possibile eliminare i dati erroneamente inseriti. Nel caso di
modello erroneamente compilato, ma inviato al sistema e da questo correttamente ricevu-
to, il soggetto che ha effettuato la comunicazione puo inviare un nuovo modulo (che
sostituisce l’invio precedente) esclusivamente entro la data di scadenza indicata per cia-
scuna tipologia di comunicazione. Non e possibile inviare l’annullamento di modelli gia
inviati, ne tantomeno inviare tardivamente gli stessi. Il sistema offre anche la possibilita
di avere un archivio con tutti i moduli inviati.
Si fa presente, infine, che nel caso un’azienda sia stata oggetto di fusione con altra azienda,
con conseguente estinzione dell’incorporata, l’obbligo di invio della Comunicazione riguar-
dante il lavoro usurante/notturno e in capo all’azienda incorporante.
Per il lavoro notturno, la comunicazione annuale dei dati relativi al lavoro notturno deve
essere effettuata entro il 31 marzo di ogni anno in riferimento all’anno precedente.
Per l’avvio di lavorazioni a catena, la comunicazione deve essere effettuata entro 30
giorni dall’inizio dell’attivita.
Omessa comunicazione dell’occupazione di lavoratori notturni: sanzione amministrativa
da euro 500 a euro 1.500.
Omessa comunicazione di avvio attivita a catena: sanzione amministrativa da euro 500
a euro 1.500.
Entrambe le sanzioni sono diffidabili.
TERMINI ESCADENZE "
SANZIONI "
NORME InPratica
PRATICA LAVORO n. 5 del 5 marzo 2016 23
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Sgravi assunzioni a tempoindeterminatoDebhorah Di Rosa - Consulente del lavoro e pubblicista
L. 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilita 2016), art. 1 comma 178-181
INPS circolare 3 novembre 2015, n. 178
INPS messaggio 13 febbraio 2015, n. 1144
INPS circolare 29 gennaio 2015, n. 17.
Esonero contributivoPer i nuovi contratti di lavoro a tempo indeterminato, stipulati a partire dal 1º gennaio e fino
al 31 dicembre 2016, ai datori di lavoro viene concesso l’esonero parziale dal versamento
dei complessivi contributi previdenziali, per ventiquattro mesi, con esclusione dei premi e
contributi dovuti all’INAIL. L’assunzione deve riguardare lavoratori che, nei sei mesi pre-
cedenti l’instaurazione del rapporto di lavoro, non siano stati occupati a tempo indeter-
minato presso qualsiasi datore di lavoro.
Lo sgravio contributivo e pari al 40% ma soltanto entro uno specifico massimale, fissato a
3.250 euro annui, ovviamente da riproporzionare in relazione alla durata del rapporto di
lavoro nell’arco temporale considerato.
Restano, comunque, dovuti:
– i contributi INAIL;
– i contributi (0,20%) al Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato
dei trattamenti di fine rapporto di cui all’art. 2120 cod. civ. di cui all’art. 1, comma 755,
della L. n. 296/2006;
– i contributi ai Fondi di solidarieta di cui agli artt. 26 e ss. del D.Lgs. n. 148/2015.
Rispetto allo sgravio previsto nel corso del 2015, e stata confermata la previsione secondo
la quale i lavoratori assunti:
– non devono aver lavorato a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti;
– non devono essere stati gia assunti col medesimo beneficio dallo stesso datore di
lavoro;
– non devono essere stati occupati a tempo indeterminato presso la stessa azienda nei tre
mesi precedenti la data di entrata in vigore del procedimento.
Sono esclusi dall’incentivo i contratti di lavoro domestico.
Tavola sinottica sgravi all’assunzione ex Legge di stabilita 2015 e 2016
MISURA SGRAVI TRIENNALI ASSUNZIONIA TEMPO INDETERMINATO 2015
SGRAVI TRIENNALI ASSUNZIONIA TEMPO INDETERMINATO 2016
RIFERIMENTONORMATIVO
Art. 1, commi 118-121, L. n. 190/2014
Art. 1, commi 178-181, L. n. 208/2015
BENEFICIARI Datori di lavoro imprenditori enon
Datori di lavoro imprenditori enon
IMPORTO Massimo E 8.060 per anno Massimo E 3.250 per anno
AMBITO TEMPORALEDI APPLICAZIONE
Assunzioni effettuate dal 1º gen-naio 2015 al 31 dicembre 2015(durata triennale)
Assunzioni effettuate dal 1º gen-naio 2016 al 31 dicembre 2016(durata biennale)
Riferimenti normativi
FOCUS
24 PRATICA LAVORO n. 5 del 5 marzo 2016
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MISURA SGRAVI TRIENNALI ASSUNZIONIA TEMPO INDETERMINATO 2015
SGRAVI TRIENNALI ASSUNZIONIA TEMPO INDETERMINATO 2016
DECORRENZA Dal 1º gennaio 2015 Dal 1º gennaio 2016
ESCLUSIONI Lavoro domestico, apprendista-to, intermittente, Pubblica Am-ministrazione
Lavoro domestico, apprendista-to, intermittente, Pubblica Am-ministrazione
Alla fruizione dello sgravio sono ammessi tutti i datori di lavoro privati: aziende, professio-
nisti e enti non commerciali. La spettanza dell’esonero e, altresı, condizionata al possesso
di una serie di requisiti, alcuni dettati dalla Legge di stabilita 2015, altri fissati come principio
generale da disposizione previgenti, ai quali la circolare INPS n. 17/2015 fa espresso richia-
mo.
Va preliminarmente osservato che l’incentivo introdotto dalla L. n. 208/2015 viene qualifi-
cato come un intervento generalizzato, ovvero potenzialmente rivolto a tutti i datori di lavoro
privati operanti in qualunque settore economico e su tutto il territorio nazionale; ne deriva,
pertanto, che esso non e inquadrabile tra gli aiuti di stato e dunque non e computabile nella
c.d. regola del de minimis.
L’INPS conferma l’esclusione dal beneficio dei contratti, seppur a tempo indeterminato, di:
– apprendistato;
– lavoro domestico;
– lavoro intermittente che, ancorche stipulato a tempo indeterminato, non pare soddisfare
il requisito di base della norma, vale a dire l’instaurazione di un rapporto di lavoro stabile.
Cio vale anche qualora sia prevista la corresponsione di un compenso continuativo in
termini di indennita di disponibilita, trattandosi di una forma contrattuale strutturalmente
concepita allo scopo di far fronte ad attivita lavorative di natura discontinua.
N.B. E, invece, ammessa la fruizione dello sgravio in caso di assunzione di dirigenti
con contratto a tempo indeterminato, nonostante rimanga ferma la facolta del da-
tore di lavoro di recedere ad nutum in qualunque momento.
Per poter accedere a qualsivoglia beneficio contributivo, le aziende devono essere in pos-
sesso del documento che certifichi la regolarita‘ contributiva in relazione agli obblighi previ-
sti dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro. Il DURC ha validita‘ di 120 giorni.
La Legge n. 92/2012 ha, inoltre, compiutamente disciplinato i principi generali il cui pos-
sesso il datore di lavoro deve di volta in volta autocertificare, per usufruire delle agevolazioni
alle assunzioni:
– l’assunzione non deve costituire attuazione di un obbligo preesistente, posto da
norme di legge o dalla contrattazione collettiva;
– l’assunzione non deve violare il diritto di precedenza alla riassunzione di un altro lavo-
ratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a
termine;
– il datore di lavoro non deve avere in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o
riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la som-
ministrazione siano finalizzate all’acquisizione di professionalita sostanzialmente diverse
da quelle dei lavoratori sospesi oppure siano effettuate presso una diversa unita pro-
duttiva;
– non devono essere stati effettuati licenziamenti, nei sei mesi precedenti, dallo stesso
datore di lavoro o da un’azienda diversa ma che presenti assetti proprietari sostanzial-
mente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume ovvero risulti con quest’ul-
timo in rapporto di collegamento o controllo.
Requisiti del datore dilavoro
Condizioni per l’accesso albeneficio contributivo
FOCUS
PRATICA LAVORO n. 5 del 5 marzo 2016 25
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Stabilizzazione dei contratti a termineL’INPS ha chiarito che le assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, operate
nel rispetto delle complessive condizioni di legge sopraesposte, sono ammesse alla frui-
zione dell’esonero contributivo, anche qualora il datore di lavoro, in attuazione dell’obbligo
previsto dall’art. 5, comma 4-quater, del D.Lgs. n. 368/2001:
– assuma a tempo indeterminato il lavoratore con il quale, nel corso dei 12 mesi prece-
denti, ha avuto uno o piu rapporti di lavoro a termine per un periodo complessivo di
attivita lavorativa superiore a 6 mesi.
– trasformi un rapporto di lavoro a termine in un rapporto a tempo indeterminato.
Assunzione in somministrazioneConsiderata la sostanziale equiparazione, ai fini del diritto agli incentivi all’occupazione,
dell’assunzione a scopo di somministrazione ai rapporti di lavoro subordinato, l’esonero
contributivo spetta anche alle nuove assunzioni a tempo indeterminato, ancorche la som-
ministrazione sia resa verso l’utilizzatore nella forma a tempo determinato.
Lo sgravio contributivo per l’anno 2016 viene ridotto al 40% ed e applicabile nel rispetto di
uno specifico massimale, fissato a 3.250 euro per ciascun anno di durata del rapporto di
lavoro. Il riferimento dunque e ai 12 mesi calcolati dalla data di assunzione e non
all’anno solare.
Per i rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, va operato un ripropo-
zionamento assumendo a riferimento la misura di 3.250,00/365 gg. = 8,90 euro per ogni
giorno di spettanza. L’esonero va applicato sui contributi INPS a carico del datore di lavoro
fino alla soglia massima di esonero contributivo calcolata su base mensile, pari a euro
3.250,00/12 = 270,83 euro, opportunamente adeguata in caso di rapporti di lavoro part-
time o ripartito. La contribuzione eccedente la predetta soglia mensile puo, comunque,
essere recuperata nel corso di ogni anno solare del rapporto agevolato, nel rispetto della
soglia annua massima.
E prevista la possibilita, per i datori di lavoro, di esporre, in uno o piu periodi successivi, la
porzione di beneficio non fruito in precedenza a causa del temporaneo superamento della
soglia mensile. In particolare, l’eccedenza puo essere esposta nel mese corrente e nei mesi
successivi e, comunque, rispettivamente entro il corrispondente anno di durata del rapporto
di lavoro (non anno solare), fermo restando il rispetto della soglia massima di esonero
contributivo alla data di esposizione in UniEmens. In questo caso andra seguito il seguente
procedimento:
– valorizzare, nella sezione <DatiRetributivi> della <DenunciaIndividuale>, l’elemento <Al-
treACredito>, riportando:
– in <CausaleACredito>: l’indicazione del codice causale ‘‘L700’’ avente il significato di
‘‘conguaglio residuo esonero contributivo articolo unico, commi 118 e seguenti, legge n.
190/2014’’;
– in <ImportoACredito>, con l’indicazione dell’importo dell’esonero contributivo da recu-
perare.
L’esonero contributivo triennale non e cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquo-
te di finanziamento previsti dalla normativa vigente (es. incentivo per l’assunzione di donne
e ultracinquantenni), mentre e cumulabile con gli incentivi di natura economica previsti per:
– l’assunzione dei lavoratori disabili introdotti dal D.Lgs. 151/2015;
– l’assunzione di giovani genitori, fino ad un massimo di 5 lavoratori;
CONTRATTI A TERMINE ESOMMINISTRAZIONE "
MISURADELL’INCENTIVO "
COMPATIBILITA ECUMULABILITA CONALTRI INCENTIVI "
FOCUS
26 PRATICA LAVORO n. 5 del 5 marzo 2016
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– l’assunzione di beneficiari del trattamento NASpI o mobilita, pari al 50% dell’indennita
che sarebbe spettata al lavoratore per la durata residua del trattamento;
– l’assunzione di beneficiari del ‘‘Programma Garanzia Giovani’’;
– l’assunzione di giovani operai agricoli.
Il beneficio normativo e subordinato alla circostanza che il lavoratore non abbia avuto un
precedente rapporto di lavoro agevolato con lo stesso datore di lavoro che assume.
Dunque, appare possibile che, a seguito di cessazione di un rapporto di lavoro agevolato,
decorsi almeno 6 mesi dall’ultimo rapporto di lavoro a tempo indeterminato facente capo al
lavoratore, un nuovo datore di lavoro proceda ad una nuova assunzione fruendo ex novo
dell’agevolazione contributiva.
Il datore di lavoro deve:
1) preliminarmente accertare l’effettiva spettanza dello sgravio, verificando:
– la regolarita contributiva (DURC interno);
– il rispetto dei contratti nazionali, territoriali ed aziendale;
– il rispetto delle norme poste a tutela della sicurezza e delle condizioni di lavoro;
– il rispetto del diritto di precedenza altri lavoratori a tempo indeterminato licenziati o con
contratti non rinnovati;
– che nella medesima unita produttiva e per le medesime professionalita non siano in atto
sospensioni, Cig o Cigs.
2) procedere con l’invio dell’UNILAV senza alcuna particolare indicazione o codice sgravio;
3) inviare all’INPS la richiesta per il rilascio dell’apposito codice autorizzazione, attra-
verso la funzione ‘‘contatti’’ del Cassetto previdenziale disponibile sul sito dell’Istituto,
riportando nel campo oggetto la denominazione ‘‘esonero contributivo triennale legge n.
208/2015’’.
Con riferimento ai rapporti di lavoro part time a tempo indeterminato, l’esonero spetta
anche nei casi in cui il lavoratore sia assunto da due diversi datori di lavoro in relazione ad
ambedue i rapporti, purche la data di decorrenza dei predetti rapporti di lavoro sia la
medesima. In caso contrario, il datore di lavoro perderebbe, infatti, con riguardo al secondo
rapporto di lavoro part-time, il requisito legittimante l’ammissione all’agevolazione in ogget-
to.
La legge di stabilita 2016 prevede espressamente che il datore di lavoro che subentra nella
fornitura di servizi in appalto e che assume, ancorche in attuazione di un obbligo preesi-
stente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, un lavoratore per il quale
il datore di lavoro cessante fruisce dell’esonero contributivo, preserva il diritto alla fruizione
dell’esonero contributivo medesimo nei limiti della durata e della misura che residua com-
putando, a tal fine, il rapporto di lavoro con il datore di lavoro cessante.
In caso di passaggio del dipendente al cessionario, la fruizione del beneficio gia ricono-
sciuto al datore di lavoro cedente puo essere trasferita al subentrante per il periodo residuo
non goduto.
Fruibilita ripetuta dellosgravio
MODALITA DIRICHIESTA E FRUIZIONE
DELLO SGRAVIO "
CASI PARTICOLARI "
Coesistenza di assunzionipart-time
Appalto di servizi
Cessione del contratto atempo indeterminato
FOCUS
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Alimentari - Aziende industrialiAccordo - 5 febbraio 2016
DA FARE SUBITO
I nuovi importi mensili dei minimi tabellari sono i seguenti:
Livelli Importi
1SQ 2.193,33
1S 2.193,33
1 1.907,23
2 1.573,49
3A 1.382,76
3 1.239,73
4 1.144,35
5 1.049,00
6 953,65
PARTI STIPULANTI " Federalimentare, Aidepi, Aiipa, Ancit, Anicav, Assalzoo, Assica, Assitol, As-
sobibe, Assobirra, Assocarni, Assolatte, Federvini, Italmopa, Mineracqua,
Unionzucchero con Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil
CAMPO DI APPLICAZIONE " Dipendenti dalle aziende esercenti le industrie alimentari
DECORRENZA E DURATA " 1º dicembre 2015 - 30 novembre 2019
Col verbale di accordo 5 febbraio 2016 le Parti hanno rinnovato il c.c.n.l. per i dipendenti dalle aziende esercenti le
industrie alimentari.
L’ACCORDO IN PRATICA
DA FARE SUBITO � Minimi tabellari 1º gennaio 2016� Elemento di garanzia retributiva 1º gennaio 2016
DA METTERE IN AGENDA � Minimi tabellari 1º ottobre 2016, 1º ottobre 2017, 1º ottobre 2018, 1º settembre 2019� Assistenza integrativa 31 dicembre 2019, 1º giugno 2020� Rischio macchina 1º gennaio 2017
DA ANNOTARE � Modifiche a indennita di campagna, orario di lavoro, congedi e permessi, parttime
Minimi tabellari1º gennaio 2016
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28 PRATICA LAVORO n. 5 del 5 marzo 2016
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A far data dal 1º gennaio 2016, le imprese che non abbiano contrattato il premio per
obiettivi erogheranno in sostituzione l’elemento di garanzia retributiva, negli importi di
seguito riportati:
Livelli Importi
1S 40,29
1 35,04
2 28,91
3A 25,40
3 22,77
4 21,02
5 19,27
6 17,52
Tali importi sono erogati per 12 mensilita, assorbono fino a concorrenza eventuali eroga-
zioni con funzione analoga e non sono computabili ai fini di alcun istituto legale o contrat-
tuale, compreso il t.f.r.
Nel caso di accordi di 2º livello con scadenza al 1º gennaio 2018 o successiva, per il primo
anno di vigenza del rinnovo sara mantenuto lo stesso valore dei premi per obiettivi gia
definito per l’ultimo anno di vigenza del precedente contratto.
DA METTERE IN AGENDA
I nuovi importi mensili dei minimi tabellari sono i seguenti:
Livelli Dal 1.10.2016 Dal 1.10.2017 Dal 1.10.2018 Dal 1.9.2019
1SQ 2.218,51 2.252,09 2.294,06 2.336,03
1S 2.218,51 2.252,09 2.294,06 2.336,03
1 1.929,12 1.958,32 1.994,82 2.031,31
2 1.591,55 1.615,64 1.645,75 1.675,86
3A 1.398,63 1.419,80 1.446,26 1.472,72
3 1.253,96 1.272,94 1.296,66 1.320,39
4 1.157,49 1.175,01 1.196,90 1.218,80
5 1.061,04 1.077,10 1.097,17 1.117,25
6 964,60 979,20 997,44 1.015,69
Dal 1º gennaio 2017 il massimale di spesa per le aziende per riparazione per danni colposi
provocati durante lo svolgimento delle prestazioni e elevato ad E 5.600,00 per sinistro.
Il versamento a carico azienda di E 1 mensile per lavoratore a tempo indeterminato a favore
del Fasa per la bilateralita e previsto fino al 31 dicembre 2019.
Viene posticipata al 1º giugno 2020 la data in cui il dipendente potra partecipare al Fasa
sanitario con la contribuzione a suo carico (E 2 per 12 mensilita).
Elemento di garanziaretributiva
1º gennaio 2016
Minimi tabellari1º ottobre 2016,1º ottobre 2017,1º ottobre 2018,
1º settembre 2019
Rischio macchina -Viaggiatori e piazzisti
1º gennaio 2017
Assistenza integrativa31 dicembre 2019,
1º giugno 2020
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DA ANNOTARE
Viene corrisposta - salvo che la contrattazione aziendale di 2º livello o specifici accordi di
settore sottoscritti da Anicav, Aiipa e OO.SS. non dispongano diversamente - ai soli lavo-
ratori stagionali addetti ai processi di lavorazione e trasformazione del pomodoro e pisello
freschi, nelle seguenti misure:
Livelli Importi
1S 142,57
1 123,97
2 102,28
3A 89,88
3 80,58
4 74,38
5 68,19
6 61,99
In presenza di contrattazione di 2º livello, l’indennita confluira nel premio variabile.
La durata media settimanale della prestazione, compreso lo straordinario, deve essere
calcolata con riferimento ad un periodo non superiore a 6 mesi.
L’orario settimanale puo essere realizzato anche come media in un arco temporale annuo,
con il superamento dell’orario contrattuale (fino al limite delle 48 ore settimanali) per un
massimo di 88 ore per anno solare o per esercizio calcolate a livello individuale.
In via sperimentale fino al 31 dicembre 2015 l’eta del bambino nel caso di congedo paren-
tale e da intendersi elevata da 8 a 12 anni. Nel caso in cui il congedo sia richiesto a ore, la
quota minima e di 4 ore giornaliere.
I congedi per malattia del figlio sono pari a 10 giorni lavorativi all’anno, non retribuiti.
Il lavoratore ha diritto a 4 giorni complessivi di permesso retribuito in caso di decesso o di
documentata grave infermita del coniuge, anche legalmente separato, o di un parente entro
il 2º grado, anche non convivente, o di un soggetto componente la sua famiglia anagrafica.
Tali permessi sono computati ad eventi nel caso di decesso e su base annua nel caso di
infermita.
Nell’ambito delle tutele previste dal D.Lgs. n. 80/2015 per le donne vittime di violenze di
genere, la lavoratrice ha diritto ad ulteriori 3 mesi di permessi retribuiti a carico azienda,
da utilizzare con le modalita di cui al decreto suddetto.
La disciplina viene cosı modificata.
Tipologie di contrattiL’instaurazione del rapporto deve risultare da atto scritto, con indicazione dell’orario ridotto,
con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno, utilizzando il divisore 173.
Indennita speciale dicampagna - Settore
conserve vegetali
Orario di lavoro
Flessibilita
Maternita - Congedi
Permessi
Lavoro a tempo parziale
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Orario di lavoroE in facolta delle parti introdurre nel contratto a tempo parziale (anche a termine) all’atto
della stipula o successivamente nel corso del suo svolgimento, clausole relative alla varia-
zione della collocazione temporale della prestazione lavorativa (clausole flessibili), ovvero
relative alla variazione in aumento della sua durata (clausole elastiche).
La variazione della dislocazione temporale dell’orario di lavoro deve essere comunicata al
lavoratore con un preavviso di almeno 5 giorni.
Sia in caso di introduzione di clausole flessibili che elastiche, per le ore di lavoro prestate
secondo il patto di cui sopra compete al lavoratore una maggiorazione del 15% della quota
oraria della retribuzione normale di fatto.
Per emergenze tecniche e/o produttive, il termine di preavviso puo essere ridotto fino a 2
giorni lavorativi ed in tal caso la maggiorazione e pari al 20%.
La variazione della collocazione temporale della prestazione e la sua variazione in aumento
non danno diritto alle relative maggiorazioni qualora vengano richieste dal lavoratore inte-
ressato per sua scelta o necessita.
Il lavoratore ha il diritto di richiedere la revoca alla clausola elastica, mediante comunica-
zione scritta, da presentare con un preavviso di almeno 5 giorni, nei casi documentati di:
– patologie oncologiche e gravi patologie cronico-degenerative per le quali sussista una
ridotta capacita lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, o
quelle riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore, nonche nel caso in cui il
lavoratore assista una persona convivente con totale e permanente inabilita lavorativa ex
lege n. 104/1992);
– lavoratore con figlio convivente portatore di handicap (ex lege n. 104/1992).
La medesima comunicazione deve essere presentata con un preavviso di almeno 20 giorni,
fino al limite massimo del 13% (8% nelle aziende fino a 100 dipendenti), del totale dei
dipendenti occupati a tempo parziale nell’unita produttiva, nei casi documentati di:
– lavoratore con figlio convivente di eta non superiore a 13 anni;
– lavoratori studenti iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione
primaria, secondaria e di qualificazione professionale, abilitate al rilascio di titoli di studio
legali.
Al venir meno delle condizioni che hanno dato luogo alla revoca delle clausole elastiche,
potra essere ripristinato il patto originario.
Lavoro supplementareLe ore di lavoro supplementare sono compensate con la quota oraria della retribuzione
mensile di fatto, maggiorata del 15% per le prestazioni rientranti nell’ambito del 50%
dell’orario individuale (oltre tale limite, la maggiorazione e del 30%).
Tali prestazioni non possono comunque superare l’80% dell’orario stabilito per ciascun
lavoratore part-time.
In ogni caso, ove vengano superate le 40 ore settimanali, le prestazioni eccedenti nella
settimana sono compensate con la maggiorazione del 45% (40% per il settore dei sacca-
riferi).
Trasformazione del rapportoIn caso di assunzione a tempo parziale, il datore di lavoro deve prendere in considerazione
le domande di trasformazione degli assunti a tempo pieno.
Compatibilmente con le esigenze dell’azienda e del lavoratore, qualora sia richiesta la
trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale, questa deve essere conces-
sa - nei limiti del 7% del personale in forza a tempo pieno - nei seguenti casi: necessita di
assistere genitori, coniuge o convivente, figli e altri familiari conviventi senza alcuna possi-
bilita alternativa di assistenza, gravemente ammalati o portatori di handicap o che accedano
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PRATICA LAVORO n. 5 del 5 marzo 2016 31
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a programmi terapeutici e di riabilitazione per tossicodipendenti; necessita di accudire i figli
fino al compimento dei 7 anni; necessita di studio connesse al conseguimento della scuola
dell’obbligo, del titolo di studio di 2º grado, del diploma universitario o di laurea; necessita di
accudire i figli al rientro da periodi di astensione obbligatoria o di congedo parentale fino ai 3
anni di vita del bambino.
Il lavoratore il cui rapporto sia trasformato da tempo pieno a tempo parziale ha diritto di
precedenza nelle assunzioni a tempo pieno per l’espletamento delle stesse mansioni o
mansioni di pari livello rispetto a quelle oggetto del contratto part time.
Il lavoratore puo chiedere per una sola volta, in luogo del congedo parentale o entro i limiti
del congedo ancora spettante, la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo
parziale, purche con una riduzione d’orario non superiore al 50%.
Ai lavoratori affetti da patologie oncologiche per i quali residui una ridotta capacita lavora-
tiva, e riconosciuto il diritto alla trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo
parziale. Il rapporto potra essere successivamente, su richiesta del lavoratore, riconvertito
in tempo pieno.
Malattia e infortunioI periodi di conservazione del posto in caso di piu assenze, riferiti ad un arco temporale di 24
mesi:
– nel part-time ex orizzontale, sono quantificati facendo riferimento alla prestazione dovuta
nei periodi stessi e con criteri di proporzionalita;
– nel part-time ex verticale, vengono riproporzionati a livello aziendale in relazione alla
durata della prestazione concordata, nel limite massimo dell’80% della prestazione an-
nua concordata.
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32 PRATICA LAVORO n. 5 del 5 marzo 2016
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Autostrade e strade - AnasAccordo - 20 gennaio 2016
DA FARE SUBITO
Con la busta paga di febbraio 2016, viene corrisposto l’importo complessivo di E 69,75 sulla
posizione B1, per 14 mensilita, a titolo di aumento per l’anno 2015, cosı ripartito:
PosizioniImporti mensili
Dal 1.1.2015 Dal 1.9.2015 Dal 1.3.2016
A 38,71 30,97 38,32
A1 32,26 25,81 31,94
B 27,42 21,94 27,15
B1 25,00 20,00 24,75
B2 22,58 18,06 22,35
C 18,55 14,84 18,36
C1 16,13 12,90 15,97
N.B. L’importo di E 25,00 spettante dal 1º gennaio 2015 al B1 e comprensivo di E 6,25 a titolo di I.v.c.2015.
Gli importi degli arretrati da corrispondere con la busta paga di febbraio 2016, calcolati
redazionalmente, risultano dunque i seguenti:
Posizioni Importi
AQ/Fascia A 727,76
AQ/Fascia B 727,76
A 727,76
PARTI STIPULANTI " Anas con Filt Cgil, Fit Cisl, Uilpa Anas, Confsal Sada Fast, Snala Cisal e Ugl
CAMPO DI APPLICAZIONE " Personale non dirigente Anas
DECORRENZA E DURATA " Non indicate
Col verbale di accordo 20 gennaio 2016, le Parti nell’ambito delle trattative per il rinnovo del c.c.n.l., hanno stabilito
quanto segue in materia di trattamento economico relativo al periodo successivo alla scadenza del c.c.n.l.
L’accordo si applica ai dipendenti in forza al 1º gennaio 2016.
L’ACCORDO IN PRATICA
DA FARE SUBITO � Arretrati Febbraio 2016� Minimi tabellari 1º marzo 2016
ArretratiFebbraio 2016
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PRATICA LAVORO n. 5 del 5 marzo 2016 33
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Posizioni Importi
A1Q/Fascia A 606,50
A1Q/Fascia B 606,50
A1 606,50
B 515,52
B1 470,00
B2 424,48
C 348,74
C1 303,22
Gli aumenti del 1º gennaio 2015 e del 1º settembre 2015 non sono utili ai fini del calcolo di
nessun istituto legale o contrattuale, diretto o differito, compreso il t.f.r.
L’i.v.c. relativa al periodo 2010/2015 (di cui Anas, in considerazione del perfezionamento
del rinnovo 2015, aveva sospeso la corresponsione) e inclusa ed assorbita negli importi
suindicati.
A decorrere dal 1º marzo 2016 gli importi dei minimi tabellari sono i seguenti:
Posizioni Importi
AQ/Fascia A 2.519,00
AQ/Fascia B 2.519,00
A 2.519,00
A1Q/Fascia A 2.099,20
A1Q/Fascia B 2.099,20
A1 2.099,20
B 1.784,33
B1 1.626,84
B2 1.469,37
C 1.207,00
C1 1.049,62
Minimi tabellari1º marzo 2016
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Impianti sportivi e palestreCcnl - 22 dicembre 2015
DA FARE SUBITO
Le Parti precisano che gli importi della retribuzione nazionale conglobata determinati dal-
l’ipotesi di accordo, sono validi dal 22 dicembre 2015 fino al 31 dicembre 2018.
DA ANNOTARE
Con riferimento all’E.d.r. introdotto dall’ipotesi di accordo 22 dicembre 2015, si precisa che
esso e collegato all’effettiva presenza giornaliera.
Le Parti chiariscono inoltre che tale elemento non e utile ai fini del calcolo delle maggiora-
zioni per lavoro straordinario e per le prestazioni nel giorno di riposo settimanale.
La stesura definitiva del c.c.n.l. chiarisce che la disciplina del trasferimento viene mante-
nuta per i lavoratori in forza al 22 dicembre 2015 con contratto a tempo indeterminato o
a tempo determinato, nei termini che seguono.
Oltre al rimborso delle spese di viaggio e di trasporto delle masserizie (e al rimborso
dell’eventuale perdita di pigione per un massimo di 6 mesi), spetta al lavoratore trasferito,
per il tempo necessario al trasloco e fino a 8 giorni dopo l’arrivo del mobilio:
– se non capo famiglia, una diaria pari a quella per il personale in trasferta, ovvero un
rimborso a pie di lista;
– se capo famiglia (o convivente con parenti verso cui abbia obbligo di alimenti) una diaria
PARTI STIPULANTI " Confederazione italiana dello Sport-Confcommercio (che comprende F.I.I.S.
e A.S.C.) con Slc-Cgil, Fisascat-Cisl e Uilcom-Uil
CAMPO DI APPLICAZIONE " Dipendenti degli impianti e delle attivita sportive profit e no profit
DECORRENZA E DURATA " 22 dicembre 2015 - 31 dicembre 2018
Il 4 febbraio 2016 le Parti hanno ratificato l’ipotesi di accordo raggiunta il 22 dicembre 2015 (v. Pratica Lavoro n. 3/
2016, pag. 35). In sede di stesura definitiva del testo contrattuale sono state fornite alcune precisazioni e inte-
grazioni che si riportano in sintesi.
L’ACCORDO IN PRATICA
DA FARE SUBITO � Minimi tabellari 22 dicembre 2015
DA ANNOTARE � Modifiche a E.d.r., trasferimento, contratto di somministrazione e part time
Minimi tabellari22 dicembre 2015
Elemento distinto dellaretribuzione
Trasferimento
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pari a quella per il personale in trasferta per se e per ogni convivente a carico (ridotta a 3/
5 per i figli conviventi a carico) ovvero un rimborso a pie di lista.
Il lavoratore trasferito ha diritto, in caso di successivo licenziamento, al rimborso delle
spese per il rientro al luogo di provenienza (purche il rientro avvenga entro 6 mesi dal
licenziamento).
Il trasferimento dei quadri che determini mutamento di residenza va comunicato per iscritto
con un preavviso di 45 giorni (70 per i lavoratori con familiari a carico). In tale ipotesi a detti
lavoratori sara riconosciuto, per un periodo massimo di 9 mesi, il rimborso dell’eventuale
differenza del canone effettivo di locazione per un alloggio dello stesso tipo di quello
occupato nella localita di provenienza.
Fermi restando i limiti percentuali previsti per il contratto di somministrazione, il c.c.n.l.
specifica che le assunzioni effettuate con contratto a termine e somministrazione non
potranno complessivamente superare i limiti previsti per il contratto a tempo determinato.
Per i lavoratori in forza al 22 dicembre 2015 con contratto a tempo indeterminato o a
tempo determinato le ore di lavoro supplementare verranno retribuite con la maggiora-
zione del 32,40% da calcolare sulla quota oraria della retribuzione di fatto.
Clausole flessibili ed elasticheLa disciplina delle clausole flessibili ed elastiche viene cosı ridefinita.
Nel contratto a tempo parziale possono essere concordate clausole flessibili relative alla
variazione della collocazione temporale della prestazione.
Possono altresı essere stabilite clausole elastiche relative alla variazione in aumento della
durata della prestazione lavorativa nel limite massimo annuo pari al 30% del normale
orario annuo concordato.
Le ore di lavoro ordinarie sono retribuite, per le sole ore in cui la variazione stessa viene
effettuata, in misura non inferiore alla sola maggiorazione dell’1,5% (*) da calcolare sulla
quota oraria della retribuzione di fatto.
In luogo della maggiorazione dell’1,5% puo concordarsi un’indennita annuale pari ad
almeno E 120, non cumulabili, da corrispondere per quote mensili.
——————(*) Tale maggiorazione, nonche quella prevista per lavoro supplementare, non rientra nella retribuzio-ne di fatto ed e esclusa dal computo di ogni altro istituto.
Contratto disomministrazione
Lavoro a tempo parziale
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Tessili - Moda - Aziende artigianeAccordo - 4 febbraio 2016
DA FARE SUBITO
Ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del verbale 4 febbraio 2016, che
abbiano prestato servizio presso la stessa azienda nel periodo 1º ottobre 2015 - 31 gennaio
2016 spetta un importo forfettario una tantum, da corrispondersi con la retribuzione di
febbraio 2016, nelle seguenti misure:
LivelloImporti
Tessili/calzature Lavorazioni a mano Pulitintolavanderie Occhiali
6S 32,65 33,00 32,90 -
6 30,85 30,80 31,00 31,45
5 28,15 28,25 28,20 28,50
4 26,05 26,05 26,05 26,60
3 25,00 25,00 25,00 25,00
2 23,90 23,90 23,95 24,15
1 22,55 22,60 22,65 23,15
Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione dell’accordo 4 febbraio 2016 l’una
tantum viene corrisposta nella misura del 70%.
L’una tantum e stata quantificata considerando in essa anche i riflessi sugli istituti di
retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed e quindi comprensiva
degli stessi ed e esclusa dalla base di calcolo del t.f.r.
PARTI STIPULANTI " Confartigianato Moda, Cna Federmoda, Cna Servizi alla comunita, Casarti-
giani, Claai con Femca-Cisl, Filctem-Cgil e Uiltec-Uil
CAMPO DI APPLICAZIONE " Dipendenti dalle aziende artigiane dei settori tessile, abbigliamento, calza-
turiero, pulitintolavanderie e occhialeria
In data 4 febbraio 2016 le Parti hanno sottoscritto un verbale integrativo dell’accordo di rinnovo 25 luglio 2014. In
fase di stesura del testo contrattuale infatti, le Parti hanno rilevato un disallineamento nella ripartizione degli incre-
menti retributivi dei settori calzaturiero, lavorazioni a mano e su misura, pulitintolavanderie e occhialerie.
L’ACCORDO IN PRATICA
DA FARE SUBITO � Una tantum 1º febbraio 2016� Minimi tabellari 1º febbraio 2016
DA METTERE IN AGENDA � Minimi tabellari 1ºagosto 2014, 1º aprile 2015, 1º maggio 2016
Una tantum1º febbraio 2016
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PRATICA LAVORO n. 5 del 5 marzo 2016 37
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Tutti gli importi dell’una tantum sono ridotti proporzionalmente nei casi di servizio militare,
assenza facoltativa post-partum, part-time e sospensioni dal lavoro concordate.
Per i lavoratori assunti successivamente al 1º ottobre 2015 tali importi saranno riproporzio-
nati in base alla effettiva durata del rapporto nel periodo suindicato.
Fermi restando gli importi complessivi degli aumenti forniti dall’accordo 25 luglio 2014, le
Parti ridefiniscono le tabelle retributive, nell’ambito delle quali viene introdotta una nuova
tranche da erogare con la retribuzione di febbraio 2016.
Restano invece confermate le tabelle relative al settore abbigliamento, confezioni e pelli e
cuoio negli importi definiti nell’accordo 25 luglio 2014.
Pertanto, gli importi dei minimi tabellari con decorrenza 1º febbraio 2016 sono i seguen-
ti:
Livello
Importi mensili
Tessili/calzature Lavorazioni a manoe/o su misura
Pulitintolavanderie Occhiali
6S 1.717,69 1.717,20 1.721,77 1.669,67
6 1.621,28 1.602,04 1.624,04 1.669,67
5 1.481,87 1.467,28 1.477,55 1.512,13
4 1.371,50 1.356,13 1.364,00 1.413,22
3 1.315,68 1.300,32 1.308,16 1.327,50
2 1.259,70 1.243,58 1.253,77 1.279,97
1 1.188,11 1.175,83 1.186,06 1.227,12
Minimi tabellari1º febbraio 2016
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DA METTERE IN AGENDA
Fermi restando gli importi complessivi degli aumenti forniti dall’accordo 25 luglio 2014, le
Parti ridefiniscono le tabelle retributive, nell’ambito delle quali viene introdotta una nuova
tranche da erogare con la retribuzione di febbraio 2016.
Restano invece confermate le tabelle relative al settore abbigliamento, confezioni e pelli e
cuoio negli importi definiti nell’accordo 25 luglio 2014.
Pertanto, gli importi mensili dei minimi tabellari sono i seguenti:
Settore abbigliamento/confezioni/pelli e cuoio
LivelloImporti mensili
Dal 1.8.2014 Dal 1.4.2015 Dal 1.5.2016
6S 1.686,75 1.719,62 1.739,34
6 1.579,02 1.609,79 1.628,25
5 1.446,85 1.475,04 1.491,96
4 1.337,82 1.363,89 1.379,53
3 1.283,03 1.308,03 1.323,03
2 1.227,39 1.251,31 1.265,66
1 1.160,94 1.183,56 1.197,13
Settore tessili/calzature
LivelloImporti mensili
Dal 1.8.2014 Dal 1.4.2015 Dal 1.5.2016
6S 1.684,89 1.711,16 1.737,43
6 1.590,32 1.615,11 1.639,90
5 1.453,58 1.476,24 1.498,90
4 1.345,32 1.366,29 1.387,26
3 1.290,56 1.310,68 1.330,80
2 1.235,66 1.254,92 1.274,18
1 1.165,43 1.183,60 1.201,77
Settore lavorazioni a mano e/o su misura
LivelloImporti mensili
Dal 1.8.2014 Dal 1.4.2015 Dal 1.5.2016
6S 1.684,35 1.710,60 1.736,85
6 1.571,39 1.595,88 1.620,37
5 1.439,20 1.461,63 1.484,06
4 1.330,19 1.350,92 1.371,65
3 1.275,44 1.295,32 1.315,20
2 1.219,79 1.238,80 1.257,81
1 1.153,33 1.171,31 1.189,29
Minimi tabellari1º agosto 2014,
1º aprile 2015,1º maggio 2016
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PRATICA LAVORO n. 5 del 5 marzo 2016 39
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Settore pulitintolavanderie
LivelloImporti mensili
Dal 1.8.2014 Dal 1.4.2015 Dal 1.5.2016
6S 1.688,87 1.715,19 1.741,51
6 1.593,01 1.617,84 1.642,67
5 1.449,32 1.471,91 1.494,50
4 1.337,94 1.358,79 1.379,64
3 1.283,16 1.303,16 1.323,16
2 1.229,81 1.248,98 1.268,15
1 1.163,40 1.181,53 1.199,66
Settore occhiali
LivelloImporti mensili
Dal 1.8.2014 Dal 1.4.2015 Dal 1.5.2016
6Q 1.637,85 1.663,38 1.688,91
6 1.637,85 1.663,38 1.688,91
5 1.483,31 1.506,43 1.529,55
4 1.386,29 1.407,90 1.429,51
3 1.302,20 1.322,50 1.342,80
2 1.255,57 1.275,14 1.294,71
1 1.203,73 1.222,49 1.241,25
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40 PRATICA LAVORO n. 5 del 5 marzo 2016
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Abbiamo assunto il 31 dicembre 2015, in una tabaccheria (ccnl Terziario), come
dipendente a 20 ore settimanali (richiedendo sgravi della legge di stabilita 2015) il
loro ex associato in partecipazione con apporto lavorativo per la quale abbiamo
provveduto ad inoltrare cessazione di rapporto al 29 dicembre 2015. Facciamo
presente che tale dipendente e attualmente anche possessore di una partita iva
in quanto e socio di capitale in una srl e socio di capitale di una societa di persone
snc. Il dubbio e il seguente: possiamo aumentare a 30 ore settimanali le ore che
lavora come dipendente presso la tabaccheria? Rimarrebbe comunque commer-
ciante? O vi sono dei limiti?
In premessa, occorre ricordare gli elementi sostanziali tipicamente caratterizzanti la figura
dell’imprenditore che, secondo il dettato dell’art. 2082 C.C., si identifica in colui che
esercita professionalmente una attivita economica organizzata al fine della produzione o
dello scambio di beni e servizi, sul quale ricadono i rischi d’impresa in termini di capacita
gestionale, organizzativa, direzionale, produttiva.
Inoltre, la societa, per definizione generale, e un contratto con cui due o piu persone
conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di una attivita economica, con lo scopo
di dividere gli utili (art. 2247 c.c.). Pertanto, non si puo essere soci se non vi e l’apporto di
beni (es. denaro) o servizi (es. la propria opera).
In merito alla questione proposta nel quesito si rileva che la coesistenza di un rapporto di
lavoro subordinato e di un rapporto di lavoro autonomo non trova, in linea generale,
ostacoli di ammissibilita purche, secondo la giurisprudenza, siano rispettate le condizioni
che garantiscano che le prestazioni siano tra loro distinte e differenti e, pertanto, non stru-
mentali tra loro ed, inoltre, siano caratterizzate da tempi di esecuzione della prestazione non
coincidenti. In merito alla permanenza del requisito soggettivo della figura di ‘‘commercian-
te’’, occorre valutare la questione dal punto di vista prettamente previdenziale infatti, a tali fini,
bisogna considerare tale colui che sia titolare o socio di impresa commerciale per la quale
presti la propria attivita personalmente con carattere di abitualita e prevalenza.
La valutazione dei suddetti requisiti, ferma restando la competenza dell’Inps, dovra farsi,
accuratamente e con elementi probatori, in relazione al tipo di attivita ed all’impegno che
essa richiede. Pertanto, potra ritenersi abituale anche un’attivita effettuata per poche ore al
giorno, e non tutti i giorni, oppure un’attivita necessaria all’interno del processo aziendale
anche se non costituisce lo scopo aziendale (Cass. Sez. lav., 11804/12).
In tal senso anche l’Agenzia delle entrate, si e pronunciata con la risoluzione n. 126/E del 16
dicembre 2011, la quale dispone che ‘‘i connotati dell’abitualita, sistematicita e continuita
dell’attivita economica vanno intesi in senso non assoluto ma relativo, con la conseguenza
che la qualifica di imprenditore puo determinarsi anche in ragione del compimento di un unico
affare, avente rilevanza economica e caratterizzato dalla complessita delle operazioni in cui si
articola, che implicano la necessita di compiere una serie coordinata di atti economici’’.
Inoltre, la valutazione del requisito di prevalenza, che presuppone che il soggetto, iscrivibile alla
gestione previdenziale, svolga almeno due attivita, dovra effettuarsi in relazione al contenuto
dell’attivita operativa svolta prevalentemente e cio in termini di tempo impiegato e reddito
percepito, in modo prevalente rispetto all’eventuale contemporaneo svolgimento di altra attivita.
Infine, appare utile segnalare che, per prassi amministrativa, l’Inps effettua una valutazione
di iscrivibilita del soggetto commerciante in relazione ai dati forniti dal medesimo soggetto
e dispone una non iscrivibilita quando vi sia:
Quesiti tratti dalla banca dati ‘‘ESPERTO’’. Per saperne di piu visita il sito http://esperto.ipsoa.it
LAVOROA TEMPOPARZIALE
Lavoro subordinatoe autonomo:coesistenza
QUESITI
PRATICA LAVORO n. 5 del 5 marzo 2016 41
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– svolgimento di attivita da lavoro dipendente a tempo pieno;
– partecipazione alla realizzazione dello scopo sociale esclusivamente tramite conferimento
di capitale;
– altra attivita prevalente con iscrizione alla relativa cassa/ente previdenziale;
– iscrizione alla gestione previdenziale degli artigiani o commercianti per altra attivita d’im-
presa.
Pertanto, per quanto sopra menzionato, si ritiene, in assenza di altri elementi su cui poter
effettuare una valutazione di maggiore pregnanza giuridica, che l’ulteriore rapporto di
lavoro subordinato part-time, anche a trenta ore settimanali, ben possa coniugarsi
con l’altra attivita di lavoro autonomo.
Fabio Licari
(Consulente del lavoro)
QUESITI
42 PRATICA LAVORO n. 5 del 5 marzo 2016
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