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1 STATUTO Fondo Sanitario Integrativo del Gruppo Intesa Sanpaolo 2010

Fondo Sanitario Integrativo del Gruppo Intesa …5 Articolo 4 1. Al “Fondo Sanitario” sono iscritti i dipendenti della “Banca” assunti a decorrere dal xx/xx/xx, ivi compresi

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STATUTO

Fondo Sanitario Integrativo del Gruppo Intesa Sanpaolo

2010

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TITOLO I

- COSTITUZIONE - VICENDE - SCOPO - SEDE - DURATA

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Articolo 1

1. Con effetto dal 1° gennaio 2011 ed in attuazione degli accordi collettivi di armonizzazione, è istituito il "Fondo Sanitario Integrativo del Gruppo Intesa Sanpaolo", di seguito “Fondo Sanitario”.

Articolo 2

1. Il “Fondo Sanitario”, privo di fini di lucro, ha scopo esclusivamente di assistenza sanitaria integrativa, ed è preposto ad erogare agli iscritti ed ai rispettivi familiari prestazioni integrative di quelle fornite dal Servizio Sanitario Nazionale anche in caso di perdita dell’autosufficienza, con rimborsi operati in via diretta, ovvero, in tutto od in parte, per il tramite di polizze di assistenza sanitaria, di cui risulti o si renda contraente.

Articolo 3

1. Il “Fondo Sanitario” ha sede in ...................., presso la sede legale di Intesa Sanpaolo S.p.A., di seguito denominata “Banca”.

2. La durata del “Fondo Sanitario” è fissata in anni 50 e può essere prorogata, una o più volte, dalle fonti istitutive.

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TITOLO II - ISCRIZIONE - BENEFICIARI - RECESSO

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Articolo 4

1. Al “Fondo Sanitario” sono iscritti i dipendenti della “Banca” assunti a decorrere dal xx/xx/xx, ivi compresi quelli assunti con contratto di apprendistato professionalizzante 2. A far tempo dalla data di costituzione del “Fondo Sanitario” sono inoltre iscritti di diritto, salvo facoltà di recesso da esercitarsi nei termini e con le modalità definiti dalle Fonti Istitutive del Fondo stesso, i dipendenti della “Banca” già beneficiari al 31 dicembre 2010 delle prestazioni assistenziali riconosciute da: • Cassa per l’Assistenza Sanitaria per i Dipendenti delle Società del Gruppo Intesa, di

seguito “Cassa ex Intesa”; • Cassa di Assistenza Sanpaolo Imi, di seguito “Cassa ex SPIMI” • Fondo Interno di Assistenza per il Personale della Cassa di Risparmio di Padova e

Rovigo, di seguito “FIA Cariparo”. 3. Sono parimenti iscritti con la stessa decorrenza i titolari di trattamento pensionistico, già beneficiari al 31 dicembre 2010 delle prestazioni assistenziali riconosciute da: • “Cassa ex Intesa”; • “Cassa ex SPIMI” • “FIA Cariparo”.

4. E’ iscritto inoltre il Personale in servizio o in quiescenza che alla data di costituzione della “Fondo Sanitario” risulti dipendente delle Società Controllate del Gruppo Bancario che applicano il CCNL del Credito (di seguito: “Partecipate”) e sia già comunque beneficiario delle prestazioni riconosciute dalle Casse/Fondo richiamati ai commi che precedono alla data del 31 dicembre 2010. 5. Per effetto di intese collettive tra le Fonti Istitutive o di disposizioni regolamentari aziendali può altresì aderire il Personale dipendente dalle “Partecipate” con sede in Italia, a far tempo dalle decorrenze indicate nelle intese medesime e con l’espresso impegno ivi contenuto di applicare il presente Statuto ed in particolare di rispettare l’obbligo contributivo. 6. I soggetti di cui ai commi I, II, IV e V destinatari delle prestazioni indicate nell’Appendice 1 che abbiano assolto all'obbligo contributivo per almeno cinque anni, possono mantenere l'iscrizione al “Fondo Sanitario” ove cessino dal rapporto di lavoro con diritto a trattamento pensionistico. L'iscrizione può essere mantenuta, dietro analoga istanza, anche da parte dei familiari degli iscritti deceduti, se destinatari di un trattamento pensionistico di reversibilità. 7. Il mantenimento dell’iscrizione di cui al comma precedente è consentito, indipendentemente dall’anzianità contributiva, anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro dell’iscritto con diritto a trattamento pensionistico a carico dell’Assicurazione Generale Obbligatoria di inabilità, nonché ai familiari beneficiari destinatari di trattamento di reversibilità. 8. Ai fini e per gli effetti delle previsioni dei precedenti comma VI e VII, deve essere avanzata richiesta dall’interessato entro trenta giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro ovvero dalla data di decesso dell’iscritto; tale adesione può essere revocata con effetto dal 1° gennaio del quinto anno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, con istanza formalizzata al “Fondo Sanitario” entro il precedente 31 dicembre.

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9. Il Personale già dipendente dei soggetti di cui all’art. 1 commi I, e 4 commi IV e V del “Gruppo Intesa Sanpaolo” il cui rapporto di lavoro è trasferito senza soluzione di continuità, per effetto di cessione di rami aziendali, ad altra impresa può mantenere l’iscrizione al “Fondo Sanitario” con le modalità e nei termini stabiliti dalle specifiche intese collettive di volta in volta raggiunte in materia dalla “Partecipata”. In tal caso trova applicazione la complessiva normativa statutaria prevista per gli iscritti di cui al comma I, ove non espressamente derogata. 10. Non sono, in nessun caso, ammesse soluzioni di continuità nell'iscrizione al “Fondo Sanitario”.

Articolo 5

1. Beneficiano delle prestazioni del “Fondo Sanitario” previste all’Appendice 1, l’iscritto, il coniuge, ed i figli di età non superiore a 26 anni (anche se adottati o in affidamento preadottivo) ove ne siano fiscalmente a carico. 2. Ai fini della definizione di familiare “fiscalmente a carico” prevista nel presente Statuto deve intendersi il soggetto - percettore di redditi propri di ammontare complessivamente inferiore ai limiti di legge - nei cui confronti l’iscritto sia destinatario, anche in quota parte, degli inerenti benefici fiscali, nel rispetto della normativa di legge vigente. Con esclusivo riguardo ai figli di cui al precedente comma I è sufficiente che ricorra il solo requisito di reddito. 3. E' altresì facoltà dell'iscritto rendere fruitori delle prestazioni del “Fondo Sanitario” i seguenti altri familiari: - coniuge fiscalmente non a carico, in assenza di separazione legale; - coniuge di fatto, risultante dallo stato di famiglia; - figli, anche se adottati od in affidamento preadottivo, fiscalmente non a carico, purché conviventi con uno dei genitori; - figli conviventi, anche se adottati od in affidamento preadottivo, del coniuge non legalmente separato o di fatto; - genitori, purché conviventi e di età non superiore ai 75 anni; - altri familiari (parenti in linea retta o collaterale - nonni, nipoti ex filio, fratelli) conviventi e fiscalmente a carico, di età non superiore ai 75 anni, nonché figli di età superiore a 26 anni, anche adottati od in affidamento preadottivo, fiscalmente a carico e conviventi con uno dei genitori. 4. La facoltà contemplata dal comma III è esclusivamente esercitabile nei riguardi della totalità dei familiari ivi elencati risultanti dallo stato di famiglia dell'iscritto ed è subordinata all'avvenuta estensione delle prestazioni del “Fondo Sanitario” ai familiari di cui al comma I, con l’eventuale esclusione – a richiesta – dei beneficiari dei commi I e III medesimi solo in quanto fruitori di analoga copertura di assistenza sanitaria integrativa.

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5. La disciplina stabilita dal comma che precede è derogata in favore del coniuge. E’ altresì derogata nel caso di mutamento del carico fiscale del familiare beneficiario, fatto comunque salvo il principio di continuità. 6. Per gli iscritti legati da vincolo matrimoniale, legale o di fatto, la condizione fissata dal comma IV è assolta con riferimento alla posizione di entrambi i coniugi. 7. Laddove sia previsto il requisito della convivenza, la facoltà di estensione di cui al comma III ha efficacia solo dopo il compimento di un intero anno dal verificarsi del requisito medesimo a fronte di richiesta presentata entro l’ultimo giorno del quarto mese successivo a tale termine unitamente allo stato di famiglia che comprovi la sussistenza della convivenza per l’intero anno precedente. 8. Sempre nel rispetto del principio di continuità, le facoltà previste dai commi I e III, limitatamente a coniuge, coniuge di fatto e figli, sono esercitabili da parte dell’iscritto entro l’ultimo giorno del quarto mese successivo a quello in cui il matrimonio è contratto, il coniuge cessa di essere o diventa fiscalmente a carico, il coniuge di fatto unitamente agli eventuali figli del medesimo sono inseriti nello stato di famiglia, il figlio è nato, ovvero adottato o in affidamento preadottivo, o cessa di essere o diventa fiscalmente a carico, ovvero, restando fiscalmente a carico, compie i 26 anni di età. 9. Le facoltà indicate ai commi I e III possono essere esercitate entro l’ultimo giorno del quarto mese successivo a quello di inizio del rapporto di lavoro. 10. Decorsi i termini di cui ai commi VII, VIII e IX, l’iscritto può esercitare le facoltà previste dai commi I e III in qualsiasi momento successivo, con pagamento della contribuzione dal mese di pervenimento della richiesta di inserimento del familiare e con l’avviso che la fruizione delle relative prestazioni decorre trascorso un intero anno da tale data. 11. Per il caso di perdita dell’autosufficienza beneficia delle prestazioni il solo iscritto, nei limiti previsti all’art. 17 comma II, con esclusione della facoltà di estensione ai familiari.

Articolo 6

1. Beneficiano inoltre delle specifiche prestazioni del “Fondo Sanitario” ad essi riservate - Appendice 2 - gli iscritti di cui all'art. 4, comma VI e VII, i quali sono facoltizzati a renderne beneficiari, a richiesta: - il coniuge (purché non legalmente separato); il coniuge di fatto ed i genitori purché risultanti dallo stato di famiglia; - i figli, anche se adottati o in affidamento preadottivo, purché conviventi con uno dei genitori; - i figli conviventi, anche se adottati o in affidamento preadottivo, del coniuge non legalmente separato o di fatto; - gli altri familiari (fratelli) purché conviventi e fiscalmente a carico dell'iscritto.

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2. La richiesta di estensione delle prestazioni in favore del coniuge e dei familiari di cui al comma che precede deve essere formulata contestualmente a quella indicata all'art. 4, comma VIII, fatta eccezione per i seguenti casi: - matrimonio o convivenza con coniuge di fatto avvenuti successivamente, nascita di figlio: la richiesta deve essere formulata entro l’ultimo giorno del quarto mese successivo all’evento; - mutamento della composizione del nucleo familiare relativamente ai carichi fiscali: la richiesta deve essere inoltrata al perfezionarsi del requisito del carico fiscale, con decorrenza dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di maturazione del diritto a fruire dei benefici fiscali; - successivo verificarsi del requisito della convivenza: l’estensione di cui al comma I ha efficacia trascorso un intero anno dal verificarsi del requisito medesimo, a fronte di richiesta presentata entro l’ultimo giorno del quarto mese successivo a tale termine unitamente allo stato di famiglia che comprovi la sussistenza della convivenza per l’intero anno precedente. 3. La facoltà contemplata dal comma I è esclusivamente esercitabile nei riguardi della totalità dei familiari ivi elencati - che non siano autonomamente titolari o beneficiari di analoga copertura di assistenza sanitaria integrativa - risultanti dallo stato di famiglia dell’iscritto. 4. La disciplina stabilita nel comma che precede è derogata in favore del coniuge e dei figli fiscalmente non a carico, fermo restando che la facoltà di rendere beneficiari questi ultimi è comunque subordinata all’avvenuta estensione delle prestazioni del “Fondo Sanitario” alla totalità dei familiari di cui al comma I. E’ altresì derogata nel caso di mutamento del carico fiscale del familiare beneficiario. 5. La richiesta di estensione contemplata dal comma I prescinde dalla situazione in essere precedentemente al pensionamento, fatto comunque salvo il principio di continuità. 6. Decorsi i termini di cui al comma II, l’iscritto può esercitare le facoltà previste dal comma I in qualsiasi momento successivo, con pagamento della contribuzione dal mese di ricezione da parte del “Fondo Sanitario” della richiesta di inserimento del familiare e con l’avviso che la fruizione delle relative prestazioni decorre trascorso un intero anno da tale data.

Articolo 7

1. All'iscritto è fatto obbligo di segnalare tempestivamente al “Fondo Sanitario” ogni variazione del proprio stato di famiglia e della situazione dei carichi fiscali. 2. L'obbligo imposto dal comma che precede è automaticamente assolto con l’invio di analoghe comunicazioni alla Direzione Centrale Personale della Capogruppo. 3. L’obbligo di cui al comma I - limitatamente alle variazioni intervenute nello stato di famiglia - è esteso altresì agli aderenti di cui all’art. 4, comma IV, V e IX, che assolvono tale adempimento per il tramite della “Partecipata”.

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Articolo 8

1. La qualifica di iscritto viene meno a seguito di: - risoluzione del rapporto di lavoro con la Banca senza diritto a trattamento pensionistico; - mancato esercizio della facoltà contemplata dall'art. 4, comma VIII, primo periodo; - esercizio della facoltà di revoca, ai sensi dell'art. 4, comma VIII, secondo periodo; - compimento di gravi irregolarità nei confronti del “Fondo Sanitario”, ascrivibili all'iscritto od ai suoi familiari, e sulla base di inappellabile deliberazione del Consiglio di Amministrazione, assunta con maggioranza dei due terzi dei Componenti. 2. I familiari di cui agli artt. 5, commi I e III, e 7, comma I, cessano dalla qualifica di beneficiario delle prestazioni del “Fondo Sanitario”, contestualmente al venir meno dei requisiti, prescritti per le diverse situazioni, di soggetto fiscalmente a carico dell'iscritto stesso, di suo convivente ovvero - limitatamente a genitori e ad altri familiari di cui all’art. 5, comma III, alinea 5 e 6 - al compimento del 75° anno di età. 3. Per il coniuge la qualifica di beneficiario cessa con l'avvenuto perfezionamento di separazione legale o divorzio. 4. Per i soggetti di cui all’art. 4, comma IV e V la qualifica di aderente viene meno a seguito di: - perdita dei requisiti di “Partecipata”, così come individuati nell’art. 4. In tale

ipotesi, la qualifica di aderente di cui al medesimo articolo viene meno con il 31 dicembre dell’anno in cui si verifica l’evento;

- cessazione, per qualsivoglia causa, del rapporto di lavoro con la “Partecipata”; - compimento di gravi irregolarità, ascrivibili all’aderente od ai suoi familiari, rilevate

dal “Fondo Sanitario” o notificate alla medesima e sulla base di inappellabile deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

5. I familiari di cui all’art. 5, cessano dalla qualifica di beneficiari delle prestazioni del “Fondo Sanitario” contestualmente al venir meno del requisito della convivenza con l’aderente ovvero al compimento del 75° anno di età.

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TITOLO III

- CONTRIBUZIONE

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Articolo 9

1. La contribuzione a carico della “Banca”, nonché degli iscritti attivi è corrisposta,per ciascun dipendente, nella misura tempo per tempo disposta dalle Fonti Istitutive, i cui inerenti accordi divengono pro-tempore parte integrante dell’ordinamento del “Fondo Sanitario” 2. Le “Partecipate” e i rispettivi iscritti corrispondono le contribuzioni previste per gli iscritti di cui all’art. 4, comma I, ferma restando la ripartizione degli apporti nella misura e con le modalità fissate dalle intese collettive, ovvero, in assenza di parte contraente, dai regolamenti aziendali. 3. Le contribuzioni per familiari degli attivi, per pensionati e per familiari dei pensionati sono riportate negli articoli successivi e le loro variazioni sono determinate dalle Fonti Istitutive. 4. Le variazioni contributive disposte dalle Fonti Istitutive sono tempestivamente comunicate agli iscritti.

Articolo 10 Per l’estensione delle prestazioni ai familiari a carico, di cui all’art. 5 comma I, in aggiunta agli importi di cui all’articolo che precede sono corrisposti gli importi annui di seguito indicati: • Xxxxxx • xxxxx

Articolo 11

Ove gli iscritti di cui all’artt. 4, commi I e II, si avvalgano della facoltà contemplata dall'art. 5, comma III, in aggiunta a quanto dovuto per sé ed ai sensi dell’art. 10, è corrisposto l’importo............... di ............. per ogni familiare, ad esclusione dei figli di età superiore ai 26 anni permanentemente inabili al lavoro per i quali è dovuto l’apporto previsto dall’art. 10.

Articolo 12 Le quote percentuali previste a carico dell’iscritto attivo per sé ed ai sensi dell’art. 10 sono applicate su tutte le voci della rispettiva retribuzione utile alla determinazione del trattamento di fine rapporto, secondo il principio di cassa, con il limite massimo, per l’anno 2011, di € 70.000 per i Quadri Direttivi e di € 100.000 per i Dirigenti. Detti imponibili sono rivalutati il primo gennaio di ogni anno in base alla dinamica retributiva prevista dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicati alle rispettive categorie.

Articolo 13 Per gli iscritti di cui all'art. 4, titolari di lavoro a tempo parziale, la retribuzione imponibile è determinata in via virtuale sulla base di quella riferita al corrispondente lavoro a tempo pieno.

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Ove l’iscritto sia assente dal servizio senza trattamento retributivo o con retribuzione ridotta, corrisponde la contribuzione dovuta per sé ed ai sensi dell'art. 10 assumendo quale base imponibile la retribuzione virtuale, che percepirebbe in servizio. Il contributo contemplato dal comma che precede è addebitato all'iscritto in coincidenza della prima attribuzione retributiva successiva alla ripresa del servizio.

Articolo 14 Gli Iscritti in quiescenza di cui all'art. 4, comma III, alinea 1, corrispondono annualmente un apporto non superiore ad € XXXX, nella misura prevista per gli iscritti in servizio comprensiva sia della quota corrisposta dall’Azienda sia di quella a carico dell’iscritto in servizio. Per l’estensione delle prestazioni al coniuge ed ai figli a carico di età inferiore ad anni 26, in aggiunta agli importi di cui al comma che precede, sono corrisposti gli importi annui di xxx per ogni familiare.

Ove sia esercitata la facoltà di estendere le prestazioni alle altre tipologie di familiare indicate all’art. 6, in aggiunta a quanto dovuto ai sensi dei commi che precedono, è corrisposto l’importo .................di € ............ per ogni familiare, ad esclusione dei figli di età superiore ai 26 anni permanentemente inabili al lavoro per i quali è dovuto l’apporto previsto al comma II.

Articolo 16

Le contribuzioni a carico della Banca, suddivise in rate mensili se indicate in cifra fissa, sono versate al “Fondo Sanitario” con cadenza mensile. I contributi a carico dell’iscritto attivo per sé e per i familiari, suddivisi in rate mensili se indicati in cifra fissa, sono trattenuti dalla "Banca" all'atto di ciascuna attribuzione retributiva e contestualmente versati al “Fondo Sanitario”. Gli apporti contemplati per il personale in quiescenza, sono addebitati sul conto corrente dell'iscritto e suddivisi in dodici rate mensili, da imputarsi il giorno uno di ogni mese e, contestualmente versato al “Fondo Sanitario”. La contribuzione e le quote dovute dall'iscritto in conseguenza di modificazioni intervenute nel nucleo familiare di cui all'art. 5 e 6, per effetto dell'esercizio delle facoltà contemplate dall'articolo stesso, sono dovute dal mese in cui si è verificato l'evento. In caso di perdita dei requisiti di cui all’art. 5 e 6, l'obbligo contributivo previsto dal comma che precede viene meno dal mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento. In caso di decesso dei soggetti di cui all’art. 4 nonché dei relativi beneficiari, ovvero di perdita dei requisiti, il relativo obbligo contributivo viene meno dal mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento.

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Gli apporti contributivi di cui all’art. 9 a carico delle “Partecipate”, sono versati con le medesime modalità indicate al comma I; le quote di pertinenza dei relativi iscritti sono riconosciute, con le medesime cadenze indicate ai commi che precedono, dalle “Partecipate” stesse, che provvedono alla trattenuta con le modalità aziendalmente stabilite. Il “Fondo Sanitario” non fa luogo a rimborsi di apporti economici ad esso versati.

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TITOLO IV

- PRESTAZIONI

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Articolo 17

1. Il “Fondo Sanitario” eroga agli iscritti, sino a capienza delle proprie disponibilità, le prestazioni analiticamente indicate nelle Appendici in calce al presente Statuto secondo le modalità, le condizioni ed i limiti ivi stabiliti: - Appendice 1: prestazioni di pertinenza degli Iscritti in servizio di cui all’art. 4, commi I, II, IV e V;

- Appendice 2: prestazioni di pertinenza degli Iscritti in quiescenza di cui all’art. 4, comma III alinea 1, 2 e 3 e comma VI.

2. In favore degli iscritti dipendenti dalla “Banca” destinatari delle prestazioni dell’Appendice 1, nei confronti dei quali sia accertata la perdita dell’autosufficienza, sono altresì riconosciute specifiche prestazioni aggiuntive indicate all’Appendice 4. 3. Il “Fondo Sanitario”, ad eventuale integrazione delle prestazioni di cui ai comma che precedeno, attribuisce agli iscritti, nei limiti e nei termini previsti dalle fonti collettive - i cui inerenti accordi divengono parte integrante dell’ordinamento della stesso - o determinati dal Consiglio di Amministrazione, ulteriori prestazioni per il tramite di polizze di cui si renda contraente. 5. Il “Fondo Sanitario” attribuisce altresì, in favore degli aderenti di cui all’art. 4, comma V, le prestazioni per il tramite di polizze di assistenza sanitaria di cui si renda contraente, nei limiti e nei termini definiti dalle fonti collettive e nel rispetto dei livelli minimi di assistenza indicati all’Appendice n. 3. 6. Il “Fondo Sanitario” eroga prestazioni di non autosufficienza e odontoiatriche in misura non inferiore al 20% dell’ammontare complessivo delle risorse destinate alla copertura di tutte le prestazioni garantite agli assistiti.

Articolo 18

1. Il “Fondo Sanitario” ha facoltà di far compiere accertamenti, anche di natura medica, al fine di verificare la fondatezza e la regolarità delle richieste di prestazioni, nel rispetto del diritto alla riservatezza di ciascun iscritto. 2. Ove siano accertati abusi da parte degli iscritti, questi ultimi sono tenuti al rimborso di quanto percepito, fatto salvo il disposto dell'art. 8, comma I, alinea 4, ed eventuali comunicazioni all'Autorità Giudiziaria. 3. In funzione della gravità delle irregolarità riscontrate il “Fondo Sanitario” ha altresì facoltà di sospendere, per un periodo minimo di un intero anno, l’erogazione delle prestazioni all’iscritto ed ai familiari di cui all’art. 5, commi I e III ed all’art. 7, comma I, con mantenimento delle contribuzioni e proporzionando i massimali contemplati dalle Appendici n. 1 e n. 2 alla porzione di anno in cui sono ripristinate le coperture. 5. In presenza di oneri oggetto di rimborso da parte del Servizio Sanitario Nazionale, ovvero di rimborso e/o anticipazione a titolo definitivo da parte di terzi, l’iscritto ha l’obbligo di darne formale comunicazione al “Fondo Sanitario” che riconosce le prestazioni al netto di quanto rimborsato e/o anticipato.

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6. Il “Fondo Sanitario” ha facoltà di ridurre o respingere le richieste di assistenza, in caso di abuso comunque in presenza di prestazioni non rimborsabili a mente degli artt. 16 dell’Appendice 1 e 13 dell’Appendice 2. 7. In corso d'anno il “Fondo Sanitario” opera in modo tale da assicurare agli iscritti parità di trattamento nell'attribuzione delle prestazioni. 8. Le disposizioni di cui ai commi I e IV, si applicano altresì agli aderenti di cui all’art. 4, comma VI ed ai beneficiari delle polizze di cui all’art. 17, commi IV e V secondo le modalità previste nelle polizze stesse. 9. Ove siano accertati abusi da parte degli aderenti di cui all’art. 4, comma VI, questi ultimi sono tenuti al rimborso di quanto percepito, fatto salvo il disposto dell’art. 9, comma IV, alinea 3, ed eventuali comunicazioni all’Autorità Giudiziaria. 10. L’adozione dei provvedimenti previsti dai commi III e IX e dall’art. 8, comma I, alinea 4, deve essere preceduta da contestazione, per iscritto, degli addebiti, con contestuale sospensione cautelare, in via d’urgenza, dell’iscritto e degli eventuali familiari beneficiari. All’interessato è concesso un termine, non inferiore a 15 giorni, per presentare eventuali giustificazioni scritte. Trascorso tale termine, il Consiglio di Amministrazione, nella prima adunanza utile, procede alla determinazione del provvedimento, anche qualora l’interessato non abbia fatto pervenire giustificazioni.

Articolo 19

1. Agli iscritti di cui all’art. 4 il “Fondo Sanitario” liquida le prestazioni con accredito del conto corrente da loro intrattenuto, tramite ordini di pagamento sottoscritti dal Segretario e dal Tesoriere. 2. Ove le prestazioni siano riconosciute per il tramite di polizze, i rimborsi sono operati secondo le modalità previste nelle polizze stesse.

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TITOLO V

- AMMINISTRAZIONE

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Articolo 20

1. Gli Organi del “Fondo Sanitario” sono: - il Consiglio di Amministrazione; - il Presidente; - il Collegio dei Sindaci.

Articolo 21

2. Il Consiglio di Amministrazione è composto da: a) sei componenti designati dalla “Banca”; b) sei componenti appartenenti agli iscritti destinatari delle prestazioni previste nell’Appendice n. 1 ed eletti, ai sensi del successivo art. 28, dai medesimi iscritti in servizio; c) un componente appartenente alla categoria degli iscritti in quiescenza destinatari delle prestazioni previste nelle Appendice 2, eletto ai sensi del successivo art. 28, dai medesimi iscritti in quiescenza; 3. I Consiglieri durano in carica tre anni e scadono l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del terzo bilancio da essi deliberato. 4. Il loro mandato è rinnovabile. 5. Qualora durante il triennio vengano a mancare uno o più Consiglieri: - se trattasi di Consigliere designato dalla “Banca”, quest'ultima provvede a sostituirlo; - se trattasi di Consigliere elettivo subentra il supplente a lui abbinato;. 6. I Consiglieri di cui al comma precedente restano in carica sino al termine del mandato del Consiglio. 7. Per l'assolvimento dell'incarico di Consigliere non compete emolumento alcuno. 8. La funzione di Consigliere svolta dai soggetti di cui al comma I, lett. b), è considerata attività di servizio. 9. La cessazione del rapporto di lavoro con la Banca appartenente al Gruppo per causa diversa dal pensionamento, comporta la contestuale decadenza dalla carica, .

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Articolo 22

1. Il Consiglio di Amministrazione assume ogni deliberazione utile od opportuna circa l'attività e la gestione del “Fondo Sanitario”. 2. In particolare il Consiglio, a mero titolo indicativo: - nomina il Presidente su indicazione della “Banca”; - nomina il Vicepresidente fra i consiglieri elettivi; - nomina il Direttore, su designazione della “Banca”; - istituisce separata evidenza contabile ed amministrativa per ciascun raggruppamento di iscritti, attivi ed in quiescenza;

- approva il Bilancio predisposto dal Tesoriere; - assume i provvedimenti nei confronti degli Iscritti, su proposta del Presidente; - nomina il consulente sanitario con funzioni di controllo sulle liquidazioni, sulla qualità delle convenzioni, e su ogni altro aspetto di carattere sanitario;

- attribuisce a società esterne l’attività di revisione del bilancio; - esprime il proprio gradimento in caso di affidamento a gestori di servizi esterni gravanti sulla Banca

- definisce le modalità di conservazione dei dati personali, sensibili e non, secondo le disposizioni operanti in relazione all’attività sanitaria della “Fondo Sanitario”, ed attribuisce la responsabilità del relativo trattamento al Direttore;

- delibera l’avvio di verifiche ispettive periodiche; - delibera le modifiche da apportare allo Statuto discendenti dalle disposizioni di legge. - delibera, con la maggioranza dei due terzi dei Componenti, l’eventuale utilizzo della porzione di patrimonio necessaria a far fronte alla liquidazione, proporzionale o integrale, delle quote residue dei rimborsi non immediatamente erogate ad implementazione della porzione del patrimonio stesso individuata nelle Appendici;

- assume le necessarie determinazioni in ordine alla gestione del patrimonio; - determina l’eventuale sostituzione delle certificazioni anagrafiche con idonee autocertificazioni e definisce i limiti entro i quali gli iscritti possono in tal modo comprovare comunque la sussistenza dei requisiti statutari per beneficiare delle prestazioni;

- in presenza di disponibilità economiche determina l’avvio di campagne di prevenzione tra gli Iscritti ed il riconoscimento di prestazioni assistenziali aggiuntive anche attraverso la sottoscrizione di polizze assicurative;

- determina le modalità di utilizzo dei proventi rivenienti dai patrimoni dei regimi assistenziali preesistenti presso Cassa ex Intesa e Cassa ex SPIMI. 3. Il Consiglio di Amministrazione assume ogni deliberazione utile od opportuna circa l'attività e la gestione del “Fondo Sanitario”.

Articolo 23 1. Il Presidente (ed in caso di sua assenza o impedimento il Vice Presidente) è il legale rappresentante del “Fondo Sanitario”. 2. Il Presidente, in particolare: - convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;

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- vigila sull'esecuzione delle relative deliberazioni e sull'andamento dell'attività del “Fondo Sanitario”; - assume in caso di improrogabile urgenza - sentito, ove possibile, il Direttore - le determinazioni che giudichi indispensabili - eccettuate quelle attinenti all'approvazione del bilancio - sottoponendole, per la ratifica, alla prima adunanza del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 24

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di massima almeno ogni quattro mesi e, comunque, in ogni circostanza in cui sia opportuno, previa convocazione del Presidente, sia di propria iniziativa sia a richiesta scritta di almeno cinque Componenti, ovvero del Collegio dei Sindaci. 2. La convocazione del Consiglio avviene per iscritto, con preavviso di almeno sette giorni. 3. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno sette Consiglieri, di cui quattro elettivi. 4. Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza dei presenti. 5. Al Consiglio di Amministrazione partecipa, per l’istruttoria delle pratiche, il Direttore, e, con funzione di verbalizzazione, un Segretario individuato tra i Consiglieri eletti.

Articolo 25 1. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, redatte dal Direttore, sono riportate sul libro dei verbali e sono sottoscritte dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o da chi ha retto la presidenza nel corso dell'adunanza, e dal Segretario.

Articolo 26

1. Il Direttore: - esegue le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione; - informa il Consiglio sull’andamento economico/finanziario del “Fondo Sanitario”; - rappresenta il “Fondo Sanitario” nel rispetto e nei limiti del mandati ricevuto dal Presidente e/o dal Consiglio di Amministrazione;

- cura la gestione dell’attività amministrativa, contabile ed operativa dei servizi del “Fondo Sanitario”;

- cura, insieme con il Presidente, il rapporto con gli iscritti. - controlla l’efficacia /funzionamento dell’entità esterna alla quale è eventualmente affidata, da parte della “Banca”, la gestione amministrativa delle pratiche di rimborso;

- esegue ogni altra funzione delegata dal Consiglio - partecipa, con funzione consultiva, alle riunioni consiliari.

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Articolo 27 1. Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno, con votazione segreta, il Tesoriere, scegliendolo tra i Consiglieri designati dalla “Banca”. 2. Al Tesoriere compete, in collaborazione con il Direttore: - la gestione del piano degli impieghi temporanei delle disponibilità liquide, secondo le direttive generali fissate dal Consiglio di Amministrazione, e dei flussi degli esborsi; - l'informativa al Consiglio di Amministrazione circa l'andamento finanziario del “Fondo Sanitario”; - la predisposizione del bilancio di ciascun esercizio, entro il 30 giugno di ogni anno, avvalendosi delle preposte strutture della “Banca” ai sensi dell'art. 40, comma III.

Articolo 28 1. Il Collegio dei Sindaci è composto da: - due Componenti designati dalla “Banca”; - un Componente, eletto dagli iscritti tra gli iscritti medesimi che assume la Presidenza. 2. I Sindaci devono essere invitati alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e svolgono i seguenti compiti: 1) controllare le scritture contabili; 2) compiere le ispezioni ed i riscontri ritenuti opportuni; 3) esaminare i bilanci annuali, sui quali riferiscono per iscritto al Consiglio di Amministrazione. 3. Fermo restando il potere di accertamento sussistente in capo a ciascun Sindaco, le riunioni collegiali sono valide con la presenza di almeno due membri. 4. Le relazioni ed i verbali delle adunanze del Collegio dei Sindaci sono riportati in un libro dei verbali e sono sottoscritti dai partecipanti all'adunanza. 5. In abbinamento a ciascuno dei Sindaci di cui al comma I, secondo alinea, è eletto, con le stesse modalità, un Sindaco supplente. 6. I Sindaci durano in carica tre anni ed il loro mandato è rinnovabile. Il triennio ha la stessa decorrenza di quello del Consiglio di Amministrazione. Qualora durante il triennio vengano a mancare uno o più Sindaci: - se trattasi del Sindaco designato dalla “Banca”, quest'ultima provvede a sostituirlo;

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- se trattasi di Sindaco elettivo, subentra il supplente, a lui abbinato. 7. I Sindaci di cui al comma che precede restano in carica sino al termine del triennio in corso. 8. La funzione di Sindaco svolta dai soggetti di cui al comma I, alinea 2, è considerata attività di servizio. 9. La cessazione del rapporto di lavoro con la “Banca", per causa diversa dal pensionamento, per i soggetti di cui al comma I, alinea 2, comporta la contestuale decadenza dalla carica. 10. Il “Fondo Sanitario” non corrisponde ai Sindaci compenso alcuno.

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TITOLO VI

- ELEZIONI

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Articolo 29

1. Per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci, la cui elezione compete a collegi elettorali separati, il Presidente comunica agli iscritti stessi, con preavviso di almeno novanta giorni ed entro trenta giorni dalla scadenza del triennio di cui agli artt. 20, comma II e 27, comma VI, la data stabilita per l'elezione dei propri rappresentanti La votazione avviene con liste separate per ciascun Collegio elettorale 2. E' a tal fine costituito, presso la Sede Centrale della Capogruppo, un seggio elettorale, presieduto da un delegato della stessa, assistito da un altro rappresentante della Capogruppo e, al massimo, da un rappresentante per ciascuna delle Organizzazioni Sindacali Aziendali che stipularono gli Accordi Collettivi indicati dall'art. 1. 3. I nominativi dei candidati alle votazioni (titolari con il rispettivo supplente) possono essere presentati dalle Organizzazioni Sindacali indicate dal comma che precede ovvero dagli elettori stessi nell’ambito di ciascun Collegio attraverso la designazione di un numero non inferiore al tre per cento di iscritti aventi diritto al voto in ciascuna elezione, con un massimo di cinquecento. 4. La consistenza numerica della percentuale fissata dal comma che precede è resa nota, per ciascuna elezione, mediante la comunicazione di cui al comma I, ed è calcolata al primo gennaio dell'anno nel quale si tiene la votazione. 5. I nominativi dei candidati devono essere formalmente comunicati al Presidente del seggio elettorale sessanta giorni prima della data fissata per l'inizio delle operazioni di voto. 6. La comunicazione prevista dal comma che precede, nell'ipotesi di candidati designati dagli aventi diritto al voto, deve essere accompagnata dal deposito contestuale degli elenchi dei proponenti, recanti, accanto alla sottoscrizione, il nome ed il cognome di ciascuno di questi e la specificazione del luogo di lavoro. 7. Ciascun iscritto può essere candidato per un solo collegio. 8. I nominativi dei candidati sono stampati sulla scheda di votazione, secondo l'ordine di pervenimento al Presidente del seggio elettorale. In caso di candidature pervenute lo stesso giorno è seguito l'ordine alfabetico, in relazione al cognome degli aspiranti alla carica in qualità di titolari. 9. Il seggio elettorale è competente a risolvere ogni questione pratica inerente alle votazioni.

Articolo 30

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1. La votazione ha luogo per posta, a mezzo delle schede fornite dal “Fondo Sanitario”, recanti i nomi dei candidati. Le schede, dopo il voto, devono essere chiuse dall'elettore in apposita busta, da sigillarsi. 2. Detta busta va collocata in altra, su cui l'elettore stesso appone le proprie generalità. 3. Ogni avente diritto ha facoltà di esprimere, nell’ambito del Collegio di riferimento e per ciascuna elezione, un numero di preferenze pari al numero dei candidati da eleggere nel Collegio. 4. Le buste degli iscritti in organico presso le diverse strutture, in cui si articola l'organizzazione della “Banca” e delle “Partecipate”, sono raccolte dalle strutture medesime e rimesse in plico sigillato al seggio elettorale. 5. E' fatta salva la facoltà del votante di trasmettere direttamente al seggio la propria busta. 6. A votazione conclusa, il seggio elettorale procede alla verifica della partecipazione al voto, all’apertura delle buste ed allo spoglio delle schede, proclamando eletti coloro che hanno ottenuto, per ciascuna funzione e nell’ambito delle diverse liste, il maggior numero di voti; a parità di suffragi prevale il candidato più anziano di età. 7. Delle operazioni elettorali è redatto verbale da rimettere ad opera del Presidente del seggio al Presidente del “Fondo Sanitario”, il quale, entro trenta giorni, convoca il Consiglio di Amministrazione per il suo insediamento e l'assegnazione delle cariche.

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TITOLO VI

- GESTIONE

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Articolo 31

1. Il “Fondo Sanitario” opera per il conseguimento delle proprie finalità con i seguenti mezzi: - contribuzione della "Banca”; - contributi degli Iscritti; - contribuzioni delle “Partecipate”; - contributi degli iscritti dipendenti dalle “Partecipate”; - rendimento del patrimonio; - qualsivoglia altra entrata.

Articolo 32 1. L'esercizio finanziario del “Fondo Sanitario” inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. 2. Per ciascun esercizio è redatto un bilancio che deve essere sottoposto per la verifica volontaria a società esterna individuata dal Consiglio di Amministrazione. Il bilancio deve essere approvato entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce. 3. Ferma restando l'unitaria rappresentazione del bilancio previsto dal comma che precede, il bilancio stesso e le relative rendicontazioni devono recare separata ed autonoma evidenza dell'andamento degli apporti contributivi e degli esborsi per prestazioni di pertinenza delle diverse tipologie di iscritti di cui all'art. 4. 4. Per gli esborsi inerenti al pagamento dei premi relativi alle polizze contemplate dall’art. 19, sono mantenute separate ed autonome evidenze contabili.

Articolo 33

1. Le disponibilità liquide del “Fondo Sanitario” possono essere provvisoriamente impiegate mirando alla salvaguardia della miglior redditività nell’ambito di una prudente valutazione circa la sicurezza degli investimenti. 2. Nel disporre gli impieghi indicati dal comma che precede è fatto tassativo divieto di realizzare operazioni che comportino l'assunzione da parte del “Fondo Sanitario” della configurazione di operatore finanziario professionale o, comunque, il perseguimento di intenti speculativi.

Articolo 34

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1. I rapporti bancari intrattenuti con la “Banca” sono regolati, come minimo, alle condizioni nel tempo vigenti per il Personale della stessa.

Articolo 35 1. Nell'ipotesi di erogazione diretta, totale o parziale, delle prestazioni del “Fondo Sanitario”, la gestione amministrativa delle pratiche di rimborso è affidata ad un'entità esterna al “Fondo Sanitario” ed alla “Banca”, con oneri a carico di quest'ultima e obbligatorio gradimento preventivo del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 22, comma II, alinea 14. 2. Fermo restando il diritto degli iscritti alla riservatezza, sancito dall'art. 18, comma I, è facoltà del “Fondo Sanitario” compiere accertamenti al fine di verificare il corretto operare dell'entità esterna, indicata dal comma che precede.

Articolo 36 1. Le disposizioni contenute nel presente Statuto costituiscono una normazione unitaria ed inscindibile che disciplina in via integrale ed esclusiva l'attività e le prestazioni del “Fondo Sanitario”.

Articolo 37

1. La "Banca" segnala i nominativi da iscrivere, esegue le ritenute e cura i pagamenti delle quote a loro carico, nei modi e nelle misure indicate al Titolo III, accreditando il “Fondo Sanitario” delle somme relative, unitamente ai contributi da essa dovuti. 2. Le “Partecipate” segnalano i nominativi dei propri iscritti e corrispondono al “Fondo Sanitario” gli apporti contributivi previsti al Titolo III. 3. La “Banca” segnala le cessazioni dei rapporti degli iscritti con il “Fondo Sanitario” ed ogni notizia necessaria al suo buon funzionamento. 4. Le “Partecipate” segnalano al “Fondo Sanitario” le cessazioni dei rapporti dei propri dipendenti ed ogni altra notizia necessaria al suo buon funzionamento.

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TITOLO VII

- NORME FINALI

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Articolo 38

1. I soggetti indicati all'art. 4, comma VI, nell'anno di cessazione del rapporto di lavoro, in caso di mantenimento dell’iscrizione, corrispondono le residue contribuzioni di pertinenza, dovute in quota fissa e percentuale, assumendo quale base imponibile la retribuzione virtuale che avrebbero percepito in servizio. 2. Il debito contributivo contemplato dal comma che precede è assolto in unica soluzione a valere - ove possibile - sulle competenze di fine rapporto. 3. Gli iscritti beneficiari delle eventuali coperture di cui all’art. 17, nell’anno di cessazione del rapporto di lavoro, con diritto a trattamento pensionistico, mantengono il diritto alle prestazioni previste dalle rispettive polizze ancorché venga meno l’iscrizione.

Articolo 39 1. In deroga all’art. 19, le prestazioni del “Fondo Sanitario” sono liquidate con accredito del conto corrente a cura delle “Partecipate”. 2. Trova applicazione per le “Partecipate” la complessiva disciplina statutaria.

Articolo 40 1. Le incombenze di segreteria operativa ed amministrativa del “Fondo Sanitario”, con funzioni di supporto amministrativo degli Organi, sono demandate a personale dipendente dalla “Banca” e designato dalla medesima. 2. Il coordinamento della segreteria compete al Direttore. 3. La “Banca” mette altresì gratuitamente a disposizione del “Fondo Sanitario” ogni struttura necessaria al suo funzionamento ed assume a suo carico le spese generali di gestione e di ordinaria amministrazione del “Fondo Sanitario” stessa e del suo patrimonio, compreso il costo di perizie e consulenze. 4. E' compito della “Banca” attivare ogni utile raccordo con le strutture territoriali in cui la medesima si articola.

Articolo 41 1. Fatta salva la responsabilità del singolo per fatto illecito, la funzione di componente del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci è sorretta da garanzia della “Banca” per ogni eventuale responsabilità di carattere patrimoniale derivante dall'esercizio del mandato.

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2. I soggetti indicati al comma che precede, in caso di instaurazione di giudizio nei loro riguardi, sono tenuti a darne tempestiva e formale comunicazione al “Fondo Sanitario” ed alla “Banca”. 3. Le spese, comprese quelle di assistenza legale, relative a giudizi connessi alle funzioni di cui al comma I, sono a carico della “Banca”, fatto salvo il diritto dell'interessato a scegliere un difensore di fiducia. 4. Le guarentigie contemplate dai commi I e III ed il dovere di informativa posto dal comma II permangono anche successivamente alla cessazione del mandato per fatti od atti relativi all'esercizio del mandato medesimo.

Articolo 42 1. Ferma restando la disciplina degli artt. 29 e 30, è facoltà del Consiglio di Amministrazione deliberare la sostituzione totale o parziale dello strumento cartaceo per l’effettuazione delle votazioni con supporti informatici. 2. L'impiego dei supporti informatici indicati dal comma che precede deve comunque garantire la piena libertà e segretezza del voto.

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TITOLO VIII

- NORME TRANSITORIE

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Articolo 45

1. Il requisito contributivo minimo di cui all’art. 4 comma VI, si intende assolto anche con riferimento all’adesione alla “Cassa ex Intesa” alla “Cassa ex SPIMI” ed al “FIA Cariparo”.

Articolo 46 1. Per il Personale delle “Partecipate” e nei casi in cui le Fonti Istitutive abbiano previsto l’ingresso nel “Fondo Sanitario” per gruppi omogenei di Personale proveniente da altre società con applicazione della complessiva normativa stabilita per gli iscritti di cui all’art. 4 comma I, fatta salva differente previsione, il requisito dell’anzianità contributiva minima quinquennale fissato dall’art. 4, comma VI, ha efficacia decorso un quinquennio dall’iscrizione stessa.

Articolo 47 1. Gli Iscritti in servizio dipendenti dalla “Banca” e dalle “Partecipate” che hanno aderito e che accederanno al “Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito” di cui ai D.M. 158/2000 e 206/2006, di seguito, per brevità, “Fondo solidarietà”, mantengono l’iscrizione al “Fondo Sanitario” nel periodo di permanenza nel fondo medesimo. 2. Ai soggetti indicati dal comma che precede è applicata la complessiva normativa statutaria stabilita per la categoria di iscritti in servizio di provenienza a mente dell’art. 4. Al collocamento a riposo è applicata la normativa prevista per gli iscritti di cui all’art. 4, comma IV con riconoscimento delle prestazioni di cui all’Appendice n. 3. 3. L’iscrizione è mantenuta anche qualora il Personale della “Banca” acceda al “Fondo solidarietà” con risoluzione del rapporto di lavoro presso società del Gruppo (di seguito, per brevità, “Società del Gruppo”) di cui divengano dipendenti per effetto di operazioni di riassetto societario. 4. La contribuzione prevista al Titolo III, continua ad essere corrisposta dalla “Banca” e dalle “Società del Gruppo”. 5. La contribuzione percentuale e le quote a carico dell’iscritto sono determinate con riferimento all’ultima retribuzione imponibile per il “Fondo Sanitario” percepita in servizio. 6. In deroga a quanto disposto dall’art. 16 la contribuzione e le quote a carico dell’iscritto sono addebitate dalla “Banca” sul conto corrente di pertinenza e riconosciute per il tramite delle “Società del Gruppo”, in dodici rate mensili, da imputarsi il giorno uno di ogni mese.