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F ISCALITÀ ESTERA n. 9 • 2013 Aspetti ed elementi contrattuali Aspetti fiscali Imposte e tasse Doganale Societario Giurisprudenza Varie Quesiti

FISCALITÀ ESTERA n. 9 • 2013...Fiscalità esterafifin. 9 • 2013 SPEI ISCI 6 Capogruppo. La valutazione di tali elementi deve essere sempre fatta in un’ottica di prevalenza del-la

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  • FISCALITÀESTERA n. 9 • 2013

    • Aspetti ed elementi contrattuali• Aspetti fiscali• Imposte e tasse• Doganale• Societario• Giurisprudenza• Varie• Quesiti

  • FISCALITÀESTERAFiscalità Estera Rivista telematica mensile Registrata al Tribunale di Padova n. 1466 del 23-05-2012

    Direttore responsabileLuigia Lumia Coordinamento scientificoCristina Rigato

    Comitato scientificoLorenzo RiccardiFulvio DegrassiGuido AscheriFrancesca Romana Bottari

    Progetto grafico Niki Caragiulo

    Canone di abbonamento annuale € 150,00 + IVA

    Fiscoetasse s.r.l.Galleria del Pincio, 140126 Bologna

    Indirizzo mail [email protected]

    Indirizzo web www.fiscoetasse.com

    Tel. 051-223459

  • SommarioAspetti Fiscali

    Bielorussia: pianificare l’internazionalizzazione dell’impresa ... » 4di Mattia Baù

    La Normativa CFC Applicata ai Paesi Extra Black List .............. » 8di Chiara Porrovecchio

    La tassazione a Malta ............................................................. » 12di Cristina Rigato

    Societario

    Holding con sede a Cipro ....................................................... » 14di Guido Ascheri

    La Cina e il modello del family business italiano – le PMI ...... » 17di Silvia Salvini

    Varie

    Business english o italian english business correspondence? ... » 19di Francesca Romana Bottari

    Le strategie di specializzazione e  focalizzazione nel settore della chimica specialistica ...................................................... » 22di Stefano Grigoletti

    L’Iran e l’embargo ................................................................... » 25di Ana Maria Pérez Magdalena

    Relazioni e accordi internazionali del Vietnam ....................... » 30di Lorenzo Riccardi, Massimiliano Bertollo

    Quesiti

    Domande & Risposte .............................................................. » 38

    n. 9 • 2013

  • Fiscalità estera  n. 9 • 2013

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    BIELORUSSIA: PIANIFICARE L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELL’IMPRESA

    La Bielorussia è uno dei Paesi rientrante nella Comunità degli Stati Indipendenti (CIS), spesso “sottostimata” dagli operatori rispet-to alla Russia per le sue ridotte dimensioni (estensione pari a 207.595 km2) nonostante il suo numero di abitanti (9.467.700, 2010). Tuttavia, la Repubblica della Bielorussia è un Paese molto moderno e burocraticamente snello che presenta molte opportunità a li-vello internazionale anche in settori strategi-ci (chimica, meccanica, tessile, ecc).La Bielorussia è un paese fortemente aperto agli investimenti di capitali stranieri, caratte-rizzato da bassa fiscalità, con forza lavoro al-tamente qualificata e una posizione strategi-ca, la Bielorussia infatti rappresenta una cer-niera ottimale tra enormi mercati dell’Unione Doganale e dell’Unione europea, il che po-trebbe essere sfruttato da aziende italiane per il collocamento sul territorio bielorusso delle proprie unità produttive, logistiche e commer-ciali. Dal 1° gennaio 2012 la Bielorussia, la Russia e il Kazakhstan sono passati a un livel-lo più alto di integrazione, attraverso la cre-azione dello Spazio Economico Comune. La nascita dell’Unione Doganale e dello Spazio Economico Comune hanno reso sempre più agevoli interscambi commerciali e la deloca-lizzazione delle imprese Europee.

    Mattia Baù nasce a Verona, si laurea nel 2003, presso l’Università degli Studi di Trento, dove permane dopo la laurea in qualità di consulente dell’Università degli Studi di Trento, dove ha svolto anche attività didattica in qualità di assistente nonché tutor del corso di Analisi e Contabilità dei Costi e Controllo di Gestione. Dopo diverse esperienze professionali in Italia in qualità di advisor presso KPMG e all’estero, tra cui spicca quella svolta in U.S.A.  in cui ha vissuto per circa un anno, rientra a Verona, dove nel 2009 inizia la sua collaborazione con lo Studio Associato Baù Martini, dove, svolge la sua attività professionale principalmente nelle aree fiscalità internazionale, occupandosi di pianificazione fiscale internazionale, M&A e delocalizzazione d’azienda. Riveste il ruolo di partner dello studio e responsabile dell’Area Europa e Middle East.

    Tra i paesi “incrociati” nel suo percorso professionale, caratterizzato da costanti esperienze maturate all’estero, la Bielorussia è quello che negli ultimi due anni l’ha visto impegnato nella gestione e coordinamento di progetti, che vanno dalla joint venture, alla delocalizzazione, passando per lo sviluppo di business plan internazionali.Ha coordinato e partecipato anche in qualità di relatore a convegni e incontri di studio nel settore dell’internazionalizzazione d’impresa, fa parte della commissione fiscalità e relazioni internazionali dell’Ordine Dottori Commercialisti di Verona, di cui è stato relatore nell’ultimo convegno.

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    Internazionalizzazione delle imprese: il caso Bielorussia

    Scheda Paese BielorussiaLa Repubblica di Bielorussia, a partire dal 1° gen-naio 2009, consente di scontare un’aliquota fi-scale fissa (flat tax) pari al 12% sui redditi delle persone fisiche e al 18% sui redditi delle perso-ne giuridiche. Nel presente articolo cercheremo di approfondire i risvolti legati ad una simile bas-sa tassazione.In alcune zone, l’aliquota fiscale per le persone giuridiche può ridursi al 9% e addirittura arriva-re allo 0% per i primi 5 anni di attività, come nel caso delle aree denominate Free Economic Zo-nes (Minsk, Gomel, Vitebsk, Grodno, Brest e Mo-givel), oppure all’interno dell’High Technologies Park a Minsk, entro il quale, le società non sono soggette all’imposta sulle società ma debbono corrispondere annualmente l’1% del reddito lor-do realizzato all’amministrazione dell’HTP.  I dividendi corrisposti a soggetti esteri non resi-denti, inoltre, scontano una ritenuta del 12% fatto salvo quanto previsto dagli accordi bilaterali con-tro le doppie imposizioni.  Gli interessi e le royal-ties corrisposti a soggetti non residenti vengono tassati con ritenuta fiscale del 10% e del 15%. Si precisa che, se il soggetto erogante è una società localizzata nell’High Technologies Park la ritenu-ta scende drasticamente al 5% a meno che un ac-cordo fra i due Paesi non disponga diversamente.Inoltre, è prevista la non imposizione dei dazi do-ganali in importazione di materie prime, l’esen-zione sulla tassa sui veicoli e l’esenzione sulle im-poste immobiliari. La Repubblica di Bielorussia, inoltre, nel 2010 ha creato assieme alla Russia e Kazakistan un’area denominata “Spazio Econo-mico Comune” entro il quale tutte le merci posso liberamente circolare senza imposizione di dazi doganali; questo ha consentito e consente attual-mente una forte attrattiva d’investimento per le società straniere tra cui l’Italia, la quale si collo-ca al 4° posto per volume totale di scambi con 15.175 milioni di dollari pari a circa il 7% dell’at-tività economica estera totale dell’unione doga-nale. Da qui si evince il notevole vantaggio fiscale vi-gente all’interno della Repubblica della Bielorus-sia rispetto all’attuale imposizione fiscale Italiana, ma allo stesso tempo, occorre predisporre in ma-niera accurata tutte le fasi preliminari di interna-zionalizzazione e costituzione di nuove società al fine di evitare qualsiasi tipo di criticità riguar-dante i criteri nazionali e internazionali di este-rovestizione e di residenza fiscale di società este-ra, eliminando in toto la possibile attrazione dei redditi prodotti in Bielorussia da parte di società partecipate da soggetti italiani, i quali potrebbe-

    ro essere soggetti comunque a tassazione in Ita-lia per applicazione del cosiddetto “principle of worldwide taxation”.

    Residenza fiscale in ambito nazionale, internazionale e criteri di esterovestizioneL’art. 73, comma 3, TUIR stabilisce che si consi-derano residenti le società, associazioni ed enti che per la maggior parte del periodo di impo-sta soddisfano almeno uno dei seguenti requisi-ti: sede legale, sede dell’amministrazione o l’og-getto principale della loro attività in Italia. Con il termine maggior parte del periodo di imposta si deve far riferimento a 183 giorni di calendario o 184 giorni per gli anni bisestili; si evidenzia che per il raggiungimento di questo limite vanno con-siderati anche i giorni non continuativi pur sem-pre all’interno del medesimo periodo di imposta.In ambito internazionale, nel caso di società ed enti che, in base alle leggi dei singoli Paesi, ri-sultano residenti in più Stati, l’art. 4 del Modello OCSE stabilisce che la residenza fiscale si colloca nel luogo in cui si trova la sede dell’amministra-zione, ovvero, “Place of effective management”, vale a dire il luogo in cui è svolta l’attività di am-ministrazione e direzione dell’impresa. Si precisa che il paragrafo 24 del Commentario OCSE in ri-ferimento all’art. 4 stabilisce che, in linea di prin-cipio generale, la sede di direzione effettiva è in-dividuabile “nel luogo di assunzione delle deci-sioni chiave (di natura gestionale e commercia-le) necessarie per la conduzione dell’attività del-la persona giuridica, nel luogo dove la persona o il Gruppo di persone che esercitano le funzio-ni di maggior rilievo assumono ufficialmente le loro decisioni, o ancora nel luogo di determina-zione delle strategie che dovranno essere adottate nel suo insieme”. Diviene essenziale sottolineare che in caso di società controllate, la sede di dire-zione effettiva non può essere il luogo in cui ven-gono prese le decisioni strategiche, in quanto le stesse sono assunte dalla Capogruppo, e pertanto in questi casi bisogna fare riferimento al luogo di “gestione e direzione quotidiana” concretizzan-dosi questa nel luogo dove vengono svolte tutte le attività ordinarie in modo continuativo, come, ad esempio, l’attività di organizzazione e control-lo dei processi e dei fattori produttivi, la gestione del personale, le attività di relazione con i terzi, la stipula di contratti inerenti la gestione ordinaria, gli incassi e i pagamenti (significativo in questo caso stabilire chi ha l’effettiva titolarità dei con-ti correnti intestati all’ente e chi di fatto ne dispo-ne). Sul punto si sottolinea come la stessa Ammi-nistrazione Finanziaria ha chiarito che all’interno di Gruppi societari alcune attività come il con-trollo e il marketing sono tipicamente svolte dalla

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    Capogruppo. La valutazione di tali elementi deve essere sempre fatta in un’ottica di prevalenza del-la sostanza sulla forma, come ricorda esplicita-mente lo stesso commentario per cui “la determi-nazione del luogo della direzione effettiva è una questione di fatto, nella quale occorre la preva-lenza della sostanza sulla forma”. Si precisa, inol-tre, che in sede di controversie con l’amministra-zione finanziaria la normativa pattizia, ovvero, gli accordi e/o convenzioni bilaterali tra gli Stati, per il principio di specialità, devono ritenersi preva-lenti rispetto alle norme dell’ordinamento interno di ogni stato, ovvero, la prevalenza dei trattati in-ternazionali rispetto alle norme interne.

    Caso Bielorussia: la costituzione di una Joint Venture italo-bielorussaIl caso reale in questione, ha riguardato la costi-tuzione di una Joint Venture tra due società, una società italiana e una società bielorussa attraver-so la costituzione di una New.Co. Limited Liabili-ty Company bielorussa. Nel concreto, la New.Co. è composta per il 70% del Capitale Sociale da parte di una società italiana (CONTROLLANTE) e per il restante 30% da parte di una società bielo-russa. Si precisa, che nel caso in questione, i soci italiani sono tutti residenti fiscalmente in Italia e che i soci bielorussi sono tutti residenti fiscalmen-te in Bielorussia. Collegandoci quindi al caso reale della costitu-zione di “joint venture” tra le due società (italo/bielorussa), è stato necessario definire, in via pre-liminare e soprattutto prima della costituzione della nuova società la predisposizione di un “Me-morandum of Understanding”, ovvero, un docu-mento legale che ha consente di regolare l’attività gestionale dell’impresa estera. Questo documen-to legale, infatti, descrive l’accordo bilaterale tra le due controparti, ed è rilevante ai fini giuridici, consentendo di pattuire e regolare in via “ami-chevole” aspetti critici dell’operazione collegate a possibili rischi e/o problematiche sia di residen-za fiscale che di scelta del “Board of Directors” e di scelta del sistema di reporting direzionale. Il Memorandum of Understanding, infatti, consente in via preliminare di pianificare la gestione e dire-zione della società ed i relativi poteri da attribui-re ai singoli componenti del Consiglio di Ammini-strazione della nuova società bielorussa. All’interno del Memorandum of Understanding è stata, quindi, trattata la questione può delica-ta collegata alla nomina del “Board of Directors”, aspetto quest’ultimo critico nella fase prelimina-re. Il cliente italiano, infatti, inizialmente aveva ipotizzato la nomina di un Consiglio di Ammi-nistrazione formato da un Direttore locale bielo-russo e un Direttore italiano residente fiscalmente in Italia. Questa soluzione però è stata fortemen-

    te discussa durante i vari meeting tra le parti cer-cando di evitare il più possibile la delega di poteri verso l’amministratore italiano al fine di mantene-re il principio di autonomia gestionale dell’attivi-tà societaria in loco (Bielorussia) avendo comun-que riguardo di mantenere il controllo (Italia), in qualsiasi momento, della nuova società da parte del socio italiano nel pieno rispetto della norma-tiva internazionale riguardante il principio sopra citato del “place of effective management”. Sono state quindi definite tra le parti e nel Memoran-dum of Understanding le relative deleghe dei po-teri da attribuire all’amministratore bielorusso al fine di mantenere in Bielorussia tutte le principali attività di ordinaria amministrazione vincolando invece all’obbligo di firma congiunta di entrambi gli amministratori (italo/bielorussi) relativamente a tutte le attività di straordinaria amministrazione. Al fine di mantenere un controllo effettivo dell’o-peratività della nuova società da parte del socio italiano, si è deciso di optare per il controllo dei flussi finanziari e di tutti i conti correnti bancari della nuova società attraverso la predisposizione da parte delle Banche locali bielorusse di dispo-sitivi informatici quali Token e homebanking con non poche problematiche legate sia alla lingua del sistema operativo che all’interfaccia con i si-stemi ERP della società italiana. In sostanza, que-sta soluzione adottata ha consentito e consente tutt’ora di avere in qualsiasi momento il control-lo diretto da parte della società italiana dei conti correnti e delle relative movimentazioni finanzia-re della nuova società garantendo comunque la totale autonomia operativa e gestionale dell’am-ministratore locale bielorusso e quindi il rispet-to del principio sopra citato del “place of effecti-ve management” e della non commistione nella gestione da parte del socio italiano. Relativamen-te ai flussi finanziari si è inserito, inoltre, nel Me-morandum of Understanding la predisposizione di due conti correnti distinti, uno per l’ordinaria gestione e amministrazione della nuova società in rubli bielorussi e un altro con valuta in dolla-ri. Questo secondo conto corrente in valuta este-ra ha un duplice scopo: il primo legato alla salva-guardia della forte fluttuazione della moneta lo-cale (rubli bielorussi) e il secondo legato alla sal-vaguardia dei flussi in uscita nel conto corrente in quanto il conto corrente in dollari più essere mo-vimentato disgiuntamente in entrata ma con fir-ma congiunta in uscita, divenendo in sostanza la “cassaforte” della società pur garantendo il prin-cipio dell’operatività quotidiana della società nel rispetto di prevalenza del criterio della sostanza sulla forma “substance over form”. Vale a dire fat-ti e circostanze incontrovertibili che comprovino, oltre ogni ragionevole dubbio, l’assenza di auto-nomia giuridica, contrattuale, finanziaria e, so-prattutto, funzionale della legal entity estera ri-

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    spetto al soggetto partecipante italiano. Si ricor-da che l’onere della prova della non effettiva resi-denza all’estero in paesi white list di società par-tecipate da soggetti residenti in Italia è posto in carico dell’Amministrazione finanziaria e non vi-ceversa. Questa precisazione ci consente quindi di chiarire che è e sarà l’amministrazione finan-ziaria che dovrà dimostrare la non residenza della società nel territorio estero in questione. Si ricorda, in riferimento al “Board of directors” che, in una recente sentenza della C.T.P. di Bel-luno (Sent. 173/01/2007, in Corr. Trib. 12/2008, è stata affermata la residenza in Italia di una socie-tà di diritto tedesco controllata da una società ita-liana, facendo principalmente leva sul fatto che, in presenza di due amministratori con poteri disgiun-ti, tutte le principali decisioni ed operazioni poste in essere dalla controllata tedesca erano ascrivibili all’amministratore residente in Italia, che era anche amministratore e socio della società controllante, mentre nel processo non erano stato concretamen-te provate le mansioni adempiute dall’altro ammi-nistratore, residente in Germania. Dalla sentenza emerge quindi l’importanza nel-la scelta sia del Board of Directors che dei singo-li poteri di amministrazione da attribuire in fase preliminare alla costituzione della nuova società estera al fine di attenuare l’insorgere di fenomeni di “dual residence” e di evitare una doppia impo-sizione giuridica con conseguente principio di at-trazione dei redditi prodotti in Bielorussia ma tas-sabili in Italia, così detto, Principle of Worldwide taxation.

    Il Sistema di Reporting e ControlloL’ultimo aspetto, rilevante nella fase di joint ven-ture tra le parti, ha riguardato la predisposizione del Balance Sheet e del Profit & Loss Account del-la nuova società costituente e del sistema di re-porting direzionale. La normativa bielorussa infat-ti non obbliga le società di capitali alla redazio-ne e deposito del bilancio in formato CEE essendo al di fuori della comunità europea, questo cau-sa spesso non pochi disallineamenti nella ricon-giunzione del piano dei conti con società estere. La normativa locale bielorussa consente appun-

    to una rendicontazione finanziaria per flussi di cassa, verosimilmente ad sistema di “Cash Flow”. Nel caso in esame, al fine di allineare la contabili-tà bielorussa con quella italiana, si è quindi prov-veduto alla schematizzazione e ricongiunzione di tutto il “piano dei conti” della società con l’alline-amento delle voci sia di stato patrimoniale che di conto economico. Quello che si rende necessario nella fase preliminare alla costituzione o apertura di nuove società o branch in Bielorussia o comun-que nella zona dei paesi CIS (Bielorussia, Russia e Kazakistan), è di porre attenzione non solo nella predisposizione del piano strategico finanziario o della predisposizione del Business Plan annuale o trimestrale ma soprattutto della codifica del pia-no dei conti con il bilancio locale al fine di evi-tare spiacevoli inconvenienti durante la consun-tivazione dei vari bilanci infra annuali e annuali, soprattutto per il principio di competenza vigen-te nella normativa italiana rispetto al principio di cassa vigente nella normativa bielorussa. Il sistema di reporting direzionale, infine, è sta-to creato ad hoc al fine di evidenziare in maniera precisa e dettagliata tutti i prezzi di trasferimen-to dei prodotti che vengono fatturati dalla società italiana verso la società controllata bielorussa in quanto, dal primo gennaio 2012, è divenuta ob-bligatoria la predisposizione del masterfile e del relativo transfer pricing per le società di capita-li bielorusse controllate, in maniera maggioritaria da società straniere. Al fine di evincere ogni dub-bio riguardante i prezzi di trasferimento, sono sta-ti creati appositi contratti tra le parti per la deter-minazione della scontistica media applicata tra la società italiana e la società bielorussa con anali-si dei listini prezzi applicati dai competitors nel mercato locale bielorusso di riferimento. Nei con-tratti sono state inoltre specificate tutte le attività svolte in autonomia da parte della società bielo-russa ed il sistema di ripartizione dei costi delle funzioni di Gruppo. I contratti in essere svolgono, quindi, una duplice funzione sia in termini pro-batori di determinazione dei prezzi interni di tra-sferimento che in termini di autonomia funziona-le della società bielorussa rispetto al soggetto par-tecipante italiano.

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    ASPETTI FISCALI

    LA NORMATIVA CFC APPLICATA AI PAESI ExTRA BLACk LIST

    Un particolare aspetto dell’ampio contesto pre-scrittivo sulla tassazione delle società estero-vesti-te è inserito al n. 167, comma 8-bis*, del Tuir e pre-vede le seguenti implicazioni “la disciplina di cui al comma 1 trova applicazione anche nell’ipote-si in cui i soggetti controllati ai sensi dello stesso comma sono localizzati in Stati o territori diver-si da quelli ivi richiamati, qualora ricorrono con-giuntamente le seguenti condizioni:a) sono assoggettati a tassazione effettiva inferio-re a più della metà di quella a cui sarebbero stati soggetti ove residenti in Italia;b) hanno conseguito proventi derivanti per più del 50% dalla gestione, dalla detenzione o dall’investi-mento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attivi-tà finanziarie, dalla cessione o dalla concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprietà indu-striale, letteraria o artistica nonché dalla prestazione di servizi nei confronti di soggetti che direttamente o indirettamente controllano la società o l’ente non residente, ne sono controllati o sono controllati dalla stessa società che controlla la società o l’ente non re-sidente, ivi compresi i servizi finanziari”.Per mezzo “del comma 8-bis”, il legislatore del 2009 ha inteso colpire non solo le localizzazio-ni delle imprese italiane nei Paesi Off-Shore, ma anche qualsiasi società residente all’estero, a pre-scindere dalla sua localizzazione. Preliminarmente la norma si applica a tutti i con-tribuenti (privati, imprese, soggetti IRES, che de-tengono partecipazioni “di controllo**” in socie-tà estere se sono verificate le condizioni di cui ai punti a) e b) che seguono.

    Chiara Porrovecchio, Dottore di ricerca in Economia presso l’università degli studi di Palermo.Revisore dei Conti, e abilitata all’esercizio della professione contabile. Pubblico funzionario in Piemonte dal 2006. Attualmente svolge attività di Audit Interno presso una amministrazione fiscale.

    * Modificato dal d.l. 78/2009 convertito in legge n. 102/2010.** Rileva il controllo, anche indiretto, ex articolo 2359, primo e secondo comma, Codice civile.

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    Requisito delle “passive income“ superiori al 50% dei ricavi La disposizione che stiamo esaminando è finaliz-zata a contrastare le politiche di delocalizzazio-ne dei passive income attuate mediante la collo-cazione, in Paesi a fiscalità privilegiata, degli as-set produttivi di detti redditi. A tal fine, sono at-tratti a tassazione in Italia quei redditi che solo formalmente sono prodotti all’estero, mediante la creazione, di società apparentemente autonome, che sostanzialmente svolgono attività di sfrutta-mento passivo di asset in grado di per sé, ovvero per le loro caratteristiche intrinseche, di produrre reddito (c.d. società senza impresa). La norma in esame va interpretata coerentemente con i princi-pi comunitari in materia di antiabuso che ricono-scono al contribuente, cui si applicano, partico-lari disposizioni nazionali che individuano delle soglie al di là della quali il rischio di abuso diven-ta più elevato, la possibilità di dimostrare il con-trario. In relazione alla locuzione “nonché dalla presta-zione di servizi nei confronti di soggetti che di-rettamente o indirettamente controllano la socie-tà o l’ente non residente… ivi compresi i servizi finanziari” sono emerse divergenze interpretative tra l’Amministrazione finanziaria ed i professioni-sti intermediari1, la quale non ha ritenuto di esclu-dere a priori dal novero delle passive income le operazioni di compravendita di merci e prodotti finiti ed i relativi servizi di lavorazione, effettuate con controparti appartenenti al medesimo grup-po. Tale posizione di fatto amplia la portata della norma oltre quello che è il riferimento ai soli ser-vizi generici, quali ad esempio quelli amministra-tivi e contabili, di tesoreria centralizzata, e le con-sulenze di varia natura.

    Tassazione effettiva del Paese estero inferiore al 50%Ai fini della verifica della condizione prevista dalla lett. a) del comma 8-bis dell’articolo 167 del Tuir, la circolare n. 51/2010 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, tenendo conto del-la collocazione della CFC rule nel Tuir, il con-fronto tra la tassazione effettiva estera e quel-la “virtuale” interna va effettuato considerando esclusivamente le imposte sul reddito, da indi-viduare facendo riferimento, alla Convenzione per evitare le doppie imposizioni vigente con lo Stato estero qualora esistente, ed escludendo in ogni caso l’IRAP.Invece, in mancanza di una Convenzione tra l’I-talia e lo Stato estero, si devono considerare, sul fronte interno, unicamente l’IRES e sue eventua-li addizionali, mentre, sul fronte estero, le cor-

    1. Circolare 28/E 2011.

    rispondenti imposte sul reddito, a prescindere dall’ente riscossore (es. imposte sul reddito fede-rali, statali, ecc.).Per quanto riguarda, inoltre, la comparazione ri-chiesta dalla norma in commento – coerentemen-te con quanto previsto nella relazione di accom-pagnamento all’articolo 13 del d.lgs. n. 78 del 2009 – occorre fare riferimento, relativamente ad entrambi i termini del confronto, al “carico effet-tivo di imposizione (e non all’aliquota nominale di imposizione societaria) gravante sulla società estera”. A tal fine, pertanto, servirà considerare l’“effective tax rate”, ossia il rapporto tra l’impo-sta corrispondente al reddito imponibile e l’utile ante imposte.Il tax rate estero, va determinato facendo riferi-mento innanzitutto ai dati risultanti dal bilancio di esercizio (o rendiconto) della società estera, re-datto secondo le norme locali. Inoltre ai fini della corretta individuazione del ca-rico fiscale complessivo di competenza dell’eser-cizio, rilevano in linea di principio, le sole impo-ste correnti e non anche le eventuali imposte an-ticipate e differite.Si deve trattare di imposte sul reddito effettiva-mente dovute nello Stato o territorio estero di lo-calizzazione, che devono trovare evidenza nel bilancio (o rendiconto) di esercizio della società, nella relativa dichiarazione dei redditi presenta-ta alle competenti autorità fiscali, nonché nelle connesse ricevute di versamento.Il documento di prassi prosegue, analizzando in dettaglio gli elementi da considerare nel calcolo precisando che non devono essere considerati gli effetti sul calcolo del reddito imponibile e/o delle imposte corrispondenti di eventuali agevolazioni di carattere temporaneo o non strutturale, ricono-sciute alla generalità dei contribuenti dalla legi-slazione dello Stato estero.Assumono, invece, rilevanza altre forme di ridu-zione di imposte spettanti al singolo contribuen-te diverse da quelle sopra citate come, ad esem-pio, quelle accordate in base ad un apposito rul-ing concluso da quest’ultimo con l’Amministra-zione fiscale estera.Nella verifica del tax rate effettivo, stampa specia-lizzata e amministrazione fiscale si sono partico-larmente occupate delle seguenti problematiche interpretative:• la rilevanza delle differenze temporanee “pre-

    gresse” ai fini dell’effective tax rate estero;• il trattamento delle perdite fiscali estere per la

    determinazione del tax rate, maturate antece-dentemente all’entrata in vigore della norma (primo anno utile 2010);

    • il trattamento dei fondi e degli accantonamenti.In merito ai predetti punti sono stati espressi dei chiarimenti con circolare dell’Agenzia delle En-trate n. 23/2011 del 26 maggio 2011.

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    L’interpello disapplicativo Per disapplicare la norma sulle Cfc extra black list, occorre dimostrare che la società non è una co-struzione artificiosa cioè che essa, pur in presen-za di motivazioni fiscali, è realmente impiantata nello stato estero ed esercita in loco attività eco-nomiche effettive.Si tratta di un adempimento obbligatorio (come più volte ribadito nella circolare n. 51/2010), che il contribuente deve eseguire qualora intenda di-sapplicare la disciplina in esame nei confronti di una sua controllata estera, che, in un determinato periodo d’imposta, supera entrambi i limiti indi-cati nel comma 8-bis.Infatti tali limiti, vanno considerati come soglie al superamento delle quali, si presume – salvo pro-va contraria – sia più elevato il rischio di abuso, ovvero la possibilità che la partecipata estera sia una struttura di puro artificio.Il parere reso dall’Agenzia delle entrate non è vincolante per il contribuente, che resta libero di decidere se uniformarsi o meno alla risposta ottenuta. Il carattere non vincolante di tale pare-re comporta che, nel caso in cui l’istante deci-da di non uniformarsi alla risposta ottenuta, resta per lui impregiudicata la possibilità di dimostrare anche successivamente – ad esempio in sede di contenzioso – la sussistenza delle condizioni che consentono la disapplicazione della CFC rule.L’amministrazione fiscale fa proprie le disposi-zioni della Risoluzione del Consiglio dell’Unio-ne Europea sul coordinamento delle norme sulle società estere controllate (SEC) e sulla sottocapi-talizzazione nell’Unione europea, dell’8 giugno 2010, pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell’Unio-ne Europea C156 del 16 giugno 2010, che preve-de un elenco non esaustivo di indicatori, in pre-senza dei quali è ragionevole presumere che gli utili della controllata estera siano stati artificiosa-mente trasferiti ad una CFC e quindi distratti dallo Stato UE di origine.In particolare, ai sensi della citata Risoluzione, sono considerati indicatori dell’artificiosità della struttura estera:a. “l’insufficienza di motivi economici o commer-

    ciali validi per l’attribuzione degli utili, che per-tanto non rispecchia la realtà economica;

    b. la costituzione non risponde essenzialmente a una società reale intesa a svolgere attività eco-nomiche effettive;

    c. non esiste alcuna correlazione proporzionale tra le attività apparentemente svolte dalla CFC e la misura in cui tale società esiste fiscalmente in termini di locali, personale e attrezzature;

    d. la società non residente è sopracapitalizzata: dispone di un capitale nettamente superiore a quello di cui ha bisogno per svolgere un’attività;

    e. il contribuente ha concluso transazioni prive di realtà economica, aventi poca o nessuna fi-

    nalità commerciale o che potrebbero essere contrarie agli interessi commerciali generali se non fossero state concluse a fini di evasione fi-scale”.

    La circolare 51/2010 dell’Agenzia delle Entra-te, puntualizza che l’efficacia del parere reso dall’Amministrazione finanziaria in merito alla di-sapplicazione del comma 8-bis dell’articolo 167 del Tuir non è circoscritta al periodo d’imposta cui la richiesta di disapplicazione è rivolta.Ciò in quanto la formulazione letterale della spe-cifica esimente di cui al comma 8-ter (art. 167 TUIR) individua l’oggetto della valutazione af-fidata all’Amministrazione nella sostanza della “costruzione” estera.È evidente che il riconoscimento del carattere non artificioso della “costruzione” estera rappre-senta, laddove verificato, un dato acquisito. Ciò, ovviamente, a condizione che nei successivi eser-cizi permangano inalterate le condizioni fattuali rappresentate nell’istanza sulla quale si è fondato il parere positivo dell’Agenzia delle entrate.Invece, in caso di parere negativo alla disapplica-zione della CFC rule, resta impregiudicato per il contribuente la possibilità di presentare una nuo-va istanza di interpello. Ciò ovviamente nel pre-supposto che nel frattempo si siano modificate le circostanze di fatto che hanno determinato – in precedenza – la pronuncia negativa dell’Ammini-strazione finanziaria.L’istanza per la disapplicazione della CFC rule va inoltrata all’Agenzia delle entrate preventivamen-te, per il tramite delle competenti Direzioni Re-gionali.Come specificato con circolare n. 32/E del 2010, trattandosi di un comportamento che trova attua-zione nella dichiarazione dei redditi, l’istanza va presentata – a pena di inammissibilità – in tempo utile per ottenere la risposta prima della scadenza del termine ordinario di presentazione della pre-detta dichiarazione. L’Amministrazione finanziaria rende il proprio parere “entro centoventi giorni decorrenti dalla data di consegna o di ricezione dell’istanza di in-terpello da parte dell’ufficio (…)” (cfr. articolo 4, comma 1, decreto 26 aprile 2001, n. 209), pena il consolidamento del silenzio-assenso. In caso di richiesta di documentazione integrativa, tale ter-mine si interrompe e riprende a decorrere ex novo a partire dal momento in cui l’Agenzia delle en-trate riceve l’ulteriore documentazione.

    Riferimenti • Decreto legge n. 78/2009 (norma e lavori pre-

    paratori)• Commenti in relazione all’art.  13 del d.l.

    78/2009. Osservazioni integrative. Tavolo inte-rassociativo Abi – Ania – Assonime-Confindu-stria (marzo 2010)

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    ASPETTI FISCALI

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    • Decreto Ministero delle Finanze del 4 settem-bre 1996

    • Circolare Agenzia delle entrate n. 51 E del 6 ot-tobre 2010

    • Circolare Agenzia delle entrate n. 23 E del 26 maggio 2011

    • Circolare Agenzia delle entrate n. 28 E del 21 giugno 2011

    • Risoluzione Agenzia delle entrate n. 43 E del 12 febbraio 2008

    • Studio a cura della Commissione Imposte Di-rette e reddito di impresa. Operazioni con Sog-getti Residenti in Paesi Black List: Procedura operativa (giugno 2012).

    • Studio a cura della Commissione Imposte Di-rette e reddito di impresa. Oneri finanziari per bilancio 2011 e successivi. Procedura per la determinazione dell’ammontare deducibile (giugno 2012).

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    ASPETTI FISCALI

    Cristina Rigato nasce a Padova, dove attualmente svolge la professione di dottore commercialista presso lo Studio di cui è fondatrice.Svolge attività di consulenza in ambito aziendale, societario, fiscale, contabile e di internazionalizzazione dell’impresa ed è autrice versatile con all’attivo oltre 20 volumi e più di 200 articoli per riviste specializzate nel settore tributario e contabile. È relatrice a numerosi convegni in tutta Italia in diverse tematiche dell’area fiscale. [email protected]

    LA TASSAZIONE A MALTAFiscalità: analisi delle diverse tipologie di imposte

    La caratteristica fondamentale del sistema impositivo maltese è rappresentata dal fatto che le modalità di tassazione sono identiche sia per le persone giuridiche che per quelle fisiche.

    Persone fisicheLe persone fisiche sono soggette alle imposte sul reddito e sia i dipen-denti che i lavoratori autonomi sono tenuti al versamento di somme a ti-tolo di oneri contributivi obbligatori. Sono considerati soggetti passivi di imposta tutti i residenti. La base imponibile per il calcolo delle imposte è rappresentata da attività professionali, imprenditoriali, lavoro dipen-dente, interessi e dividendi, pensioni, locazioni e royalties. Le aliquote applicate per la determinazione delle imposte variano dallo 0 al 35%. Secondo le disposizioni normative contenute nel Income Tax Act del 1948 e nell’Income Tax management Act del 1994 sono soggetti passi-vi di imposta per tutti i redditi ovunque prodotti le persone fisiche “ordi-nariamente” residenti o domiciliate a Malta. Le persone fisiche che non hanno residenza ordinaria a Malta o non sono ivi domiciliate sono con-siderati soggetti passivi solo per quanto attiene ai redditi originati a Mal-ta o per i redditi originati all’estero ma introdotti a Malta, escluse le som-me derivanti da capital gain. Un soggetto è considerato residente “ordinario” quando dimostra imme-diatamente la propria intenzione a permanere per più di 3 anni. In tal caso sarà considerato residente a partire dal suo arrivo nel Paese. Secon-do la normativa fiscale maltese se un soggetto è residente a Malta, però è domiciliato altrove sarà soggetto a tassazione solo sui redditi prodotti a Malta mentre quelli prodotti all’estero verranno colpiti solo se rimessi entro il territorio attraverso i canali bancari.I redditi assoggettati ad imposta sono: redditi d’impresa e lavoro autono-mo, redditi da lavoro dipendente, da investimenti, da capital gain.Sono redditi esenti: alcuni redditi da capital gain, i redditi pensionistici, le borse di studio e gli assegni per il mantenimento dei figli.

    DividendiIl sistema maltese si basa sull’imputazione totale dell’imposta pagata dalla società a credito degli azionisti che ricevono il dividendo. Viene operata una distinzione fra reddito imponibile ed esente. Le persone fi-siche e le società di persone residenti che incassano il dividendo prove-niente dai redditi imponibili non subiscono ulteriore imposizione poi-ché l’aliquota massima del 35% è comune con quella delle società. I di-

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    videndi provenienti da redditi esenti scontano in-vece una ritenuta del 15% se distribuiti a persone fisiche e società di persone maltesi. Non si appli-ca alle società di capitali residenti.

    Reddito societàPer quanto riguarda le società, soggetti passivi di imposta sono quelle società costituite a Mal-ta o comunque con un centro di gestione situa-to in territorio maltese. L’aliquota ordinaria appli-cata per il reddito delle società è pari al 35% del reddito prodotto. A fronte di questo rilevante ca-rico impositivo sono previste però diverse forme di agevolazioni soprattutto in favore di quelle im-prese che hanno rapporti con l’estero o che inve-stono nella realizzazione di impianti. In partico-lare sono deducibili le spese sostenute per la pro-duzione del reddito, gli interessi sui prestiti, le lo-cazioni, le spese di ristrutturazione e manutenzio-ne, i contributi a fondi pensione. L’imposta societaria colpisce i redditi ovunque prodotti dai soggetti residenti o i redditi prodot-ti nel Paese dai soggetti non fiscalmente residenti. Sono previste specifiche esenzioni da imposta per determinate categorie di società quali: le società cooperative e le “collective investiment scheme” (CIS): Ai fini dell’imposizione sui redditi societa-ri sono considerate fiscalmente residenti, a pre-scindere dal luogo di costituzione, le società la cui gestione o amministrazione sia svolta nel Pae-se, considerando a tal fine la residenza degli am-ministratori, la localizzazione del “centro di dire-zione dell’impresa” e il luogo in cui vengono pre-se le decisioni strategiche relative alla conduzio-ne dell’attività

    Soggetti non residenti

    Persone fisiche

    - Il reddito, ad esclusione dei dividendi, interessi e royalties, pagato ad un soggetto non residente viene applicata una ritenuta alla fonte del 25%

    - Le distribuzione di dividendi a soggetti non residenti sono esenti se non riconducibili ad una stabile organizzazione in Malta

    - I capital gains derivanti dalla vendita di titoli sono esenti

    Persone giuridiche

    Le società non residenti sono tassate mediante l’applicazione dell’aliquota pari al 35% sui redditi prodotti in Malta.I capital gains derivanti dalla cessione di azioni in società maltesi il cui capitale non sia costituito interamente o prevalentemente in proprietà immobiliari localizzate nel paese, sono esenti da imposta.Gli interessi e le royalties percepiti da società non residenti sono esenti da imposizione se ottenuti al di fuori di una stabile organizzazione in Malta.

    IvaL’aliquota standard ammonta al 18%, mentre l’a-liquota ridotta del 5% è prevista per le forniture di energia elettrica, di natura medica, per gli oggetti artistici e per i servizi turistici e un’aliquota ridot-ta al 7% sulle prestazioni di alloggio.L’aliquota ridotta a zero viene utilizzata per alcu-ne attività tra cui: riparazioni di aerei e barche, generi alimentari e trasporti.Operazioni esenti sono quelle relative a: immo-bili, servizi finanziari, servizi ospedalieri e presta-zioni mediche, servizi postali e assicurativi.

    Imposta sui trasferimenti immobiliariIl trasferimento della proprietà immobiliare è as-soggettato ad un’imposta pari al 5% del maggiore tra il valore del contratto e il valore effettivo del-la proprietà.

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    SOCIETARIO

    Guido Ascheri esercita la professione di ragioniere commercialista in Nizza (Francia) e Londra (Regno Unito).È specializzato in consulenza tributaria e societaria internazionale.Si è sempre occupato di formazione professionale continua. Ha insegnato economia e diritto alla Université Nice Sophia Antipolis (Iut – Stid), ha pubblicato libri per i tipi di IPSOA ed EBC, ha fondato e diretto la rivista – Professione Azienda – premiata come opera ad alto contenuto culturale e scientifico dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ha collaborato con quotidiani e riviste [email protected]

    HOLDING CON SEDE A CIPROHow to proceed

    Cipro è una delle destinazioni ideali per la pianificazione fiscale internazionale, le hold-ing di Cipro traggono vantaggi dal favorevo-le regime fiscale ad esse applicato in Cipro. Non c’è una specifica forma giuridica per la costituzione di una holding con sede a Cipro (CHC), pertanto esse possono svolgere le più svariate attività e fornire diversi tipi ser-vizi. Il reddito delle holding derivante dallo svolgimento di un’attività commerciale è og-getto di tassazione in Cipro, mentre i redditi da investimento sono esenti.

    Forme giuridicheUna holding con sede legale a Cipro (CHC) può essere costituita sia nel-la forma di società a responsabilità limitata, che nella forma di società per azioni.

    CostituzioneNon è richiesto un versamento minimo a titolo di capitale sociale al mo-mento della costituzione di una società holding, fuorché che nel caso in cui la totalità del capitale sociale, o parte di esso, sia detenuta da un soggetto non residente in uno degli Stati appartenenti all’Unione Euro-pea. In tal caso è previsto un importo minimo ammontante a 1.000 lire cipriote, previa approvazione della Banca Centrale.

    FiscalitàUna holding con sede a Cipro (CHC) è tassata all’aliquota ordina-ria del 10% sul reddito complessivo su base mondiale. Una holding è considerata fiscalmente residente a Cipro (CHC) laddove le attività di controllo e di gestione della stessa siano svolte sul territorio cipriota. Al contrario le società non residenti sono tassate esclusivamente per il reddito generato dalla loro stabile organizzazione in Cipro, e per quello derivante dalla locazione di immobili situati a Cipro.

    Anche in assenza di una specifica convenzione contro la doppia imposi-

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    zione, le società holding con sede a Cipro (CHC) possono beneficiare unilateralmente di crediti d’imposta sulle imposte pagate all’estero sui red-diti e plusvalenze.

    RedditiIl reddito imponibile di una CHC si calcola sui va-lori del bilancio annuale redatto conformemente ai criteri contabili internazionali, soggetti a retti-fiche e variazioni. Sono inoltre deducibili tutte le spese sostenute esclusivamente a fini commercia-li, non essendo al contrario deducibili le spese so-stenute con riferimento a redditi esenti da impo-sizione.

    Esenzione sull’imposta sul redditoA fini fiscali, le holding non residenti (ovvero so-cietà la cui attività di direzione e controllo non si trova a Cipro) non sono soggette all’imposta sul reddito. Tali società non possono però beneficiare ne’ delle disposizioni contenute nei trattati contro la doppia imposizione fiscale, e nemmeno della altre agevolazioni concesse dal regime fiscale ap-plicato alle società residenti. I profitti delle stabili organizzazioni estere di so-cietà residenti non sono soggetti a tassazione.

    Tuttavia questa esenzione non è concessa laddo-ve più del 50% degli utili della stabile organiz-zazione derivino da attività di investimento, op-pure nel caso in cui l’imposta estera sia signifi-cativamente inferiore rispetto a quella applicata in Cipro.Si segnala da ultimo che i profitti derivanti dal-la vendita di titoli (partecipazioni azionarie,etc.)sono esenti dall’imposta sul reddito.Esenzione sui dividendiI dividendi percepiti da una holding residente a Ci-pro (CHC) non sono soggetti né a imposta sul red-dito delle società e non contribuiscono alla forma-zione del reddito imponibile. Tuttavia potrebbero essere soggetti al pagamento del contributo specia-le per la difesa, con aliquota pari al 20%.Tale contributo speciale per la difesa non è paga-bile nel caso in cui concorrano le seguenti due condizioni: più del 50% del reddito della società controllata deriva, direttamente o indirettamente, da attività commerciali ed inoltre l’aliquota d’im-posta estera è inferiore al 5%. Laddove le condizioni sopracitate non siano sod-disfatte, le imposte pagate all’estero sui dividen-di originati a Cipro possono comunque configu-rarsi come credito di imposta sulle imposte paga-te a Cipro.

    Elementi chiave del regime fiscale cipriotaCostituzione

    Forma giuridica: Società a responsabilità limitata; Società per azioniCapitale minimo sottoscritto: €1Capitale minimo interamente versato: €0Numero di soci: 1(Società a responsabilità limitata)

    1(Società per azioni)Tipo di azioni: Preferenziali, rimborsabili e con diritto di votoRequisiti di sostanza: Nessuno

    TassazioneImposta sui conferimenti: 0%Imposta sul patrimonio: 0%Imposta sul reddito della società: 10%Convenzioni contro la doppia imposizione: 43Esenzione sui dividendi: 100%Esenzione sulle plusvalenze: SìRequisiti della holding: Le azioni non devono rappresentare proprietà immobiliari situate a CiproCredito di imposta: SìCompensazione delle perdite: riporto in avanti sugli esercizi successiviTassazione delle società controllate straniere NoRapporto debiti/capitale: No

    Ritenute alla fonteDividendi: Residenti – 20%

    Non residenti – 0%Interessi: Non residenti – 0%Royalties: Non residenti – 10%*

    Liquidazione: Nessuna

    * Questa ipotesi si può configurare solo se la royalty è utilizzata all’interno del territorio di Cipro, diversamente non è prevista alcuna ritenuta alla fonte.

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    Esenzione sulle plusvalenzeLe plusvalenze derivanti dalla cessione di immo-bili esteri, di proprietà di società residenti in Ci-pro, sono esenti da imposizione. L’imposta sulle plusvalenze si applica esclusivamente:a) laddove le cessioni immobiliari abbiano ad og-

    getto proprietà situate a Cipro;b) nel caso di cessione di azioni non quotate de-

    tenute da una società che possiede beni immo-bili situati in Cipro.

    Esenzione sugli interessiIn forza delle modifiche legislative apportate nel 2009, gli interessi attivi derivanti dall’attività or-dinaria della società sono soggetti alla sola im-posta sui redditi. Al contrario gli interessi passi-vi sono soggetti al contributo speciale per la di-fesa con aliquota del 15% (10% fino ad agosto 2011).

    Esenzione sulle royatiesA partire dal 2012, l’80% del reddito netto deri-vante da proprietà intellettuali e l’80% degli utili generati da cessioni di proprietà intellettuali dete-nute da società assoggettate al regime fiscale ci-priota sono esenti dall’imposta sul reddito.

    Alcuni vantaggi derivanti dalla costituzione di una holding a CiproOltre ai comuni vantaggi derivanti dall’utilizzo di una holding, le holding cipriote godono di queste ulteriori esenzioni.

    Esenzione dalla ritenuta alla fonte sul pagamento di dividendi, interessi e royaltiesNell’ipotesi in cui i soci non siano residenti a Ci-pro, i dividendi e gli interessi corrisposti da una holding residente a Cipro (CHC) sono esenti da ri-tenuta alla fonte.

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    SOCIETARIO

    LA CINA E IL MODELLO DEL FAMILy BUSINESS ITALIANO – LE PMIIntroduzione delle Imprese Italiane al mercato cinese

    Per una Family Business italiana valutare l’av-ventura cinese è tutt’altro che semplice. In prima battuta sembra di poter dire che, allo stato, lo sbarco in terra cinese sembra essere senz’altro adatto alle medie-grandi family business ma molto più difficile per le piccole. Anche se le infrastrutture cinesi sono pronte (a differenza dell’India) tuttavia si devono ri-levare di fatto delle problematiche operative non indifferenti.

    L’impatto con il mondo Cina è forte per un occidentale, quindi quanto più esso arriverà ‘strutturato’ tanto più riuscirà a reggere questo impatto. Prima di ogni altro aspetto di tipo economico-giuridico occorre dire che chi vuole avere a che fare con la Cina, in modo non occasionale, deve confrontarsi con il ‘pensiero’ della Cina. Gli Occidentali, consapevoli o meno, ritengono di rappresentare ogni forma di pensiero, ma non è così. Noi Occidentali, irrigiditi nella nostra mentalità di derivazione illumini-stica e caratterizzata dallo scontro, nel nostro approccio con la Cina non riusciamo a tenere presente il punto di vista del popolo cinese. Armonia e cooperazione universale sono gli ingredienti base della mentalità ci-nese. Viene da obiettare che siamo a fare affari e non filosofia, ed è vero, ma noi ci portiamo addosso un terribile, e sbagliato, sbarramento tra ciò che è materia e profitto e tutto ciò che non lo è. In Cina però non è così. In Cina ogni cosa dipende dalle altre, la coesistenza è necessaria all’e-sistenza e ciascuna cosa deve coordinarsi con le altre per raggiungere il proprio stato ottimale. Da questo si può comprendere il perché le trat-tative negli affari con i cinesi risultino alla parte occidentale estenuanti e inconcepibilmente lunghe anche quando l’accordo è ormai raggiunto (o sembra raggiunto). Dobbiamo considerare anche un altro importante aspetto con cui l’impresa deve fare i conti dopo il suo arrivo in terra ci-nese: Affari e Politica sono in Cina fortemente e caratteristicamente con-nessi. Nel pensiero cinese, che affonda profondamente le proprie radici nella concezione confuciana (“fare politica è legittimare il giusto ordi-ne”), la politica è uno strumento morale. La moralità è pertanto l’obiet-tivo della politica tradizionale, ed essa cerca di tenere sotto controllo la natura umana nell’ambito di un sistema ordinato. In un mondo pacifi-co e ordinato le cose possono essere sempre migliorate mentre il disor-dine distrugge tutto ciò che vi è di buono. Pace e ordine sono quindi il punto di partenza e la garanzia essenziale della politica in Cina fin da

    Silvia Salvini, è avvocato civilista forense e civilista d’impresa, iscritta all’albo dell’Ordine degli Avvocati di Pisa dal 1992. Ha conseguito nel 2009 un master in Economia Aziendale all’Università di Pisa in Management for Family Business – MAFAB. É stata promotrice e responsabile scientifico per l’ODA di Pisa del Corso di alta specializzazione “Avvocato per l’impresa”, presso la Scuola di Studi Superiori Sant’Anna di Pisa 2003.È arbitro presso le Camere di Commercio di Pisa e Firenze.È specializzata in diritto commerciale e fallimentare cinese, in diritto musulmano e dei Paesi Islamici, in arbitrato societario e internazionale.

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    SOCIETARIO

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    tempi lontani. Ecco perché la stabilità sociale è la cosa più importante agli occhi dei politici cine-si anche di oggi. Questo significa che anche lad-dove la legge regola una certa circostanza la sua interpretazione varierà poi da caso a caso, e ad-dirittura da ufficio a ufficio, secondo, appunto, la sottesa regola generale della onnipresenza dello Stato (e del Partito) a garanzia della stabilità so-ciale. In Cina è possibile fare molto ma quasi tut-to è difficile e complesso. Un’impresa, soprattutto se piccola, si deve guardare da valutazioni affret-tate, dal credere di poter comprendere la Cina in pochi giorni e da una pianificazione approssima-tiva. La Cina è in pieno fermento e ricca di oppor-tunità ma proprio per questo essa è carica di insi-die. Siamo di fronte ad un Paese complesso dal-le molte sfaccettature e le scorciatoie, o le scelte emotive, possono rivelarsi fatali e portare all’in-successo. Può la nuova realtà economica cinese accoglie-re, adottare e sviluppare in seno al proprio tessu-to economico-sociale il modello del family busi-ness italiano cioè delle piccole-medie imprese di tipo familiare che rappresentano la stragrande maggioranza del tessuto imprenditoriale italiano? Attualmente per un cinese in Cina il concetto di impresa è ancora distante dal concetto di impre-sa di tipo occidentale ed anche se in terra cine-se tutto è molto veloce nel suo divenire è tuttavia ancora improprio parlare di un ‘sistema impren-ditoriale’ cinese. Fino a troppo poco tempo fa le vere aziende erano soltanto statali, è quindi sol-

    tanto da un tempo relativamente recente che i ci-nesi hanno cominciato a ragionare e a configu-rarsi come autonomi soggetti economici all’inter-no di un sistema economico-produttivo. In Cina il ruolo della ‘famiglia’ nell’azienda è importante ma non coincide esattamente con quello di tipo italiano. Con un gioco di parole si potrebbe dire che in Cina, per ora, si osserva il fenomeno di ‘fa-miliari’ in affari ma non si assiste ad aziende di fa-miglia strutturate, o da strutturare, come invece si osserva nelle aziende di tipo familiare italiane. Si-curamente le dinamiche e le logiche che caratte-rizzano le imprese di tipo familiare italiane han-no la possibilità di ben evolversi all’interno della realtà cinese e della sua cultura. Gli elementi che caratterizzano la family business italiana posso-no essere riassunti come di seguito: investimenti di lungo periodo e non speculativi (patient capi-tal); fiducia tra i membri della famiglia (che spes-so va a supplire il basso grado di efficienza del sistema legale cioè dell’enforcement contrattua-le); costi di agenzia minori; gli interessi del mana-ger di famiglia coincidono esattamente con l’inte-resse dell’azienda. In ultimo è da rilevare che in paesi come la Cina, dove i contatti politici e per-sonali sono importanti, l’azienda di famiglia avrà senz’altro più possibilità di esprimersi. Su queste fondamentali premesse e solo su questa base po-tranno essere valutati successivamente tutti gli al-tri aspetti con cui l’impresa straniera dovrà con-frontarsi dopo il suo ‘sbarco’ in Cina.

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    VARIE

    BUSINESS ENGLISH O ITALIAN ENGLISH BUSINESS CORRESPONDENCE?

    Da qualche anno è stato coniato il termine “Business English”. Cos’e’ Business English?

    In realtà è un contenitore di materiale promiscuo. Il più delle volte non corrisponde a ciò che si cerca o che si intendeva originariamente.Provate a cercare su Google questo termine. Vi riporto la definizione che trovo su Wikipedia: “Business English is English language especially related to international trade. It is a part of English for Specific Purposes and can be considered a specialism .... Many non-native English speakers study the subject with the goal of do-ing business with English-speaking countries, or with companies located outside the Anglosphere but which nonetheless use English as a shared language or lingua franca. Much of the English communication that takes place within business circles all over the world occurs between non-native speakers. In cases such as these, the object of the exercise is efficient and effective communication. The strict rules of grammar are in such cases sometimes ignored, when, for example, a stressed negotia-tor’s only goal is to reach an agreement as quickly as possible.”In pratica si parla di “lingua franca”, cioè di linguaggio basico, comune, con il quale al di là di grammatica ed eleganza espressiva e di maniere (cosa che dovrebbe far parte della contrattazione a mio avviso) si vuo-le stabilire dialogo con controparti “all over the world” cioè ovunque site nel mondo e “non – native speakers” cioè non anglofone di nascita. ... ”Business English means different things to different people. [who?] For some, it focuses on vocabulary and topics used in the worlds of business, trade, finance, and international relations. For others it refers to the communication skills used in the workplace, and focuses on the language and skills needed for typical business communication such as presentations, negotiations, meetings, small talk, socializing, corre-spondence, report writing, and so on. In both of these cases it can be taught to native speakers of English, for example, high school students preparing to enter the job market. ... It can also be a form of internation-al English”.Cosa è dunque? Il ritorno dell’esperanto trasformato in un inglese che poi al di là dei termini tecnici usati, non è quello che si usa fra native – speakers?; una sorta illusoria di contrattazione globale in realtà fatta di sola forma ma non di sostanza?Mi domando a che serve sapere come dialogare, a cosa serve sapere la terminologia e come e di quanto scremare la colloquialità se poi non si è in possesso delle basi tecniche per poter a ragion veduta discutere con le controparti.Gli Inglesi e gli Americani non studiano Business English. Se si deve scrivere un contratto o controllare la contabilità o i verbali di una società estera, non si studia Business English.

    Francesca Romana Bottari si laurea in Economia e Commercio nel 1985 con il massimo dei voti alla L.U.I.S.S. di Roma, discutendo una tesi sperimentale in Matematica Finanziaria sulla diversificazione e ottimizzazione del portafoglio investimenti nel mercato internazionale.Matura una significativa esperienza aziendale lavorando nel Controllo di Gestione di multinazionali. Come Direttore Finanziario di una nota compagnia aerea, si occupa di Internal Auditing e riorganizzazione amministrativa e attua il processo di privatizzazione per la sede italiana.Si iscrive all’Albo Commercialisti di Roma nel 1989. Matura diverse esperienze professionali all’estero, principalmente per gestire progetti di carattere imprenditoriale. Prima di rientrare in Italia, svolge la propria attività a Tripoli in Libia ove anche insegna Business Administration.Dal 2007 svolge la propria attività di Commercialista a Roma.Dal 2010 ha organizzato ed è docente di Business English per Commercialisti alla Fondazione Telos (ODCEC Roma).È relatrice in convegni su tematiche legate all’utilizzo delle metodologie angloamericane di contabilità e controllo ed è autore di pubblicazioni e articoli su tematiche contabili e fiscali.Oltre alla lingua italiana, parla correntemente, russo, francese e inglese, quest’ultima conosciuta e utilizzata anche ai fini [email protected]

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    VARIE

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    Al di là della terminologia, c’è bisogno di cono-scere i metodi di tenuta della contabilità d’uso internazionale i termini tecnici, le metodologie valutative che sono tutte per lo più anglo-ame-ricane. Se il caso, si applicano oppure le si san-no leggere, valutare o discutere. Si riesce così a diventare interlocutore – non – passivo della controparte estera, perché si conosce la lingua inglese come mezzo di scambio e quindi si co-noscono anche quali tecniche, sistemi o usi ap-plicare. Nel caso societario, normativo e fisca-le è d’obbligo il riferimento al collega estero. È importante però avere una infarinatura degli usi e leggi “locali” per poter lavorare coscienzio-samente. È importante definire quindi il campo di applicazione e poi sapersi e potersi contro-relazionare con l’interlocutore o collega estero. Vi faccio un esempio. Lo sapevate che negli Stati Uniti le società di capitali non depositano i bilanci? Lo sapevate che sempre negli USA le norme che regolano diritti e doveri dei soci sono contenute nell’”Operating Agreement”, cioè nell’atto costi-tutivo e nello statuto?Ecco sono già usi, leggi, metodi di lavoro comple-tamente diversi. Basta solo sapere l’inglese Com-merciale, il così detto BE?Credo proprio di no.Sono dunque favorevole al BE, ma ritengo che bi-sogna andare oltre perché alla lunga BE mostra li-miti di conoscenza e applicativi e diventa una for-ma standard e poco vera di gestione degli affari.Propongo in questo articolo tre esempi di lettere commerciali in inglese che spero possano essere utili, ma al contempo rammentino la necessità di uno studio più approfondito delle tecniche e me-todologie di “Business Administration”.

    1. Richiesta di concessione di rappresentanza – Soliciting an agencySpett.le Ditta.....SpANew York.......c.a. Direttore CommercialeOggetto: Richiesta di rappresentanzaAbbiamo appreso da soci in affari che cercate at-tualmente un’agenzia per la promozione dei Vs prodotti negli USA. Siamo certi di potervi assiste-re: la nostra agenzia che è affermata nel campo si avvale di uffici negli Stati Uniti sulla costa orien-tale ed ha acquisito una certa esperienza nella vendita e nella promozione di ...Essa ha inoltre assistito diverse società britanni-che ad aumentare le loro vendite negli USA e sia-mo convinti che anche voi potrete trarre vantag-gio dalla nostra esperienza nel campo. Il nostro rappresentante per l’Italia, ...(nome)...... sarebbe lieto di incontrarvi per discutere ulteriormente le vostre esigenze. Vogliate contattarlo al numero te-lefonico ......., email ........ Egli si troverà comun-

    que nella vostra area la settimana prossima e co-glierà l’occasione per recarsi alla Vostra ditta.Restiamo in attesa di una Vostra risposta che con-fidiamo sarà favorevole e Vi ringraziamo sentita-mente.

    * * *........plcDear Sirs,we have heard from business associates that you are looking for an agency for the promotion of your products in the US. We feel that we may be of assistance to you: we are a long established agency with offices on the east coast of the Unit-ed States and are experienced in the sale and promotion of .....We have helped several British firms to boost their US sales and are convinced that you could benefit from our experience. Our italian representative..(name)...., would be pleased to call on you to discuss your needs fur-ther. You can contact him on........ or emailing .........He will in any event be in your locality in the coming week, and will take the opportunity of calling on you.Yours faithfully........

    2. Pagamento di fatture – Richiesta di proroga – Payment of invoice – Request for deferralSpett.le.....srlAlle cortese attenzione dell’ufficio amministrativoOggetto: pagamento ......(nome merce venduta o numero fattura)Con riferimento al Ns recente accordo del...... 20xx, relativo al pagamento del...... Come ricor-derete versammo un acconto di euro...... e con-cordammo di versare ulteriori 10 rate mensili di ...euro cadauna. Come sapete abbiamo effettua-to puntualmente i versamenti relativi di agosto e settembre.Purtroppo, a causa della difficile situazione eco-nomica in cui si trova l’azienda, non siamo in gra-do di effettuare i versamenti nel modo e nei tempi convenuti. A causa del ridotto cash flow non pos-siamo versare più di ..... euro al mese. Vogliate perciò accordarci un incontro per discutere quan-to qui esposto e per raggiungere un accordo reci-procamente soddisfacente.In attesa di una vostra favorevole risposta vi por-giamo distinti saluti.........

    * * *............LtdRe: ..... (product name or invoice number)Dear Sirs

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    I refer to our recent agreement of ....... 20xx re-garding payment for .......As you will recall, we paid an initial instalment of euro ...... and agreed to 10 further monthly in-stalments of euro....... The August and Septem-ber instalments, as you will know, have been paid promptly.However, owing to the serious economic situa-tion we find ourselves in, we are at the moment unable to make payments as agreed. Because of our reduced cash flow we are unable to pay more than ..... euro a month. We would, therefore, ap-preciate the opportunity to discuss this matter with you and reach a mutually satisfactory ar-rangement.Yours faithfully......

    3. Richiesta di informazioni sull’apertura di un conto corrente bancario commerciale – Requesting information about opening a business bank account.........c.a. direttoreoggetto: apertura conto commercialeL’anno prossimo la società ...... prevede la mes-sa a punto di uffici e di un impianto ....... a ..... e vorrebbe ricevere informazioni sull’apertura di un conto presso la vostra filiale.Detto conto sarebbe usato inizialmente per il trasferimento di fondi per il finanziamento del-

    la messa a punto del nuovo impianto e successi-vamente per l’accreditamento dei versamenti dei clienti, i pagamenti dei fornitori locali etc.Vogliate comunicarci tutte le formalità necessa-rie, sia generali che pertinenti solo alle Banca......, oltre alle vostre competenze bancarie per conti di questo tipo.Ringraziandovi per la vostra cortese collaborazio-ne cogliamo l’occasione per porgervi distinti sa-luti.......

    * * *

    ...........

    Dear SirWe are proposing to open an office and ...... facil-ity at ....... in the new year and would appreciate some information about opening a bank account at your branch.Initially we would be transferring funds to fi-nance the setting up of our new business premis-es. Thereafter we would expect to use the account to receive payments from customers and to pay local suppliers, etc.We would be most grateful if you could inform us of all the formalities that we need to observe, both public and particular, to ....... Bank. Could you also inform us of your charges on business accounts?Yours faithfully........

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    LE STRATEGIE DI SPECIALIZZAZIONE E FOCALIZZAZIONE NEL SETTORE DELLA CHIMICA SPECIALISTICA

    Tra le migliori piccole società statunitensi del settore della chimica specialistica, ritro-viamo esempi interessanti di come la specia-lizzazione dell’offerta possa aprire all’oppor-tunità di servire ampi e diversificati mercati. Dal bio-carburante, alle componenti chimi-che per l’industria alimentare e farmaceuti-ca, ai fertilizzanti e prodotti chimici perso-nalizzati, i best performer della chimica spe-cialistica hanno saputo trovare ampi spazi di crescita economica partendo dalla capaci-tà di specializzare la propria offerta, spesso grazie allo sviluppo tecnologico e alla ricer-ca, talvolta grazie alla capacità di diversifica-re, comunque sempre puntando sulla quali-tà del prodotto.

    Le migliori piccole società statunitensiTra le aziende best performer del settore della chimica specialistica, che si riferisce alla produzione di componenti chimici destinati a specifici utilizzi, generalmente in ambito industriale e produttivo, troviamo Futu-reFuel (bio-carburanti), Quaker Chemical (lavorazioni metalliche e ver-niciature), Balchem (micro-incapsulazione), LSB Industries (trattamento dei materiali), Hawkins (chimica farmaceutica), KMG Chemicals (pro-dotti per l’industria dei semiconduttori, trattamento del legno e alimen-tazione animale).Il livello di specializzazione è tendenzialmente elevato e, diversamente da quanto spesso accade per comparti più a valle delle filiere, l’impiego di tali prodotti è spesso destinato ad una vasta gamma di settori.Le sei aziende elencate da Forbes presentano tassi di crescita medi mol-to interessanti. Il tasso di crescita composito delle vendite, tra il 2008 e il 2012 è in media del 21,5%, con punte del 48% per FutureFuel e del 32% per KMG. La crescita del valore prodotto da queste realtà si rispec-chia anche nel rapporto tra i profitti (al netto dei dividendi) e le azioni distribuite nel mercato finanziario (Earnings Per Share – EPS), che in me-dia è cresciuto del 25%. FutureFuel segna un outperforming 48%. Infi-

    Stefano Grigoletti, laureato in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Verona, è consulente e formatore in Marketing e Organizzazione aziendale e dal 2009 professore a contratto per l’insegnamento di Economia e Gestione delle Imprese alla Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Padova. Collabora con aziende di diversi settori ed in particolare dei servizi di Information Technology Business to Business.

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    ne, il Return On Equity nel periodo 2008-2012 è in media del 18%. LSB mostra un valore superio-re alla media e pari al 34%.

    FutureFuel FutureFuel è una società operante nei compar-ti chimico e bio-carburanti. Con riferimento alla produzione di bio-carburanti, l’azienda è pro-prietaria di una vasta area dedicata non solo ai laboratori e alle strutture necessarie per l’attivi-tà di lavorazione ma anche al trattamento dei ri-fiuti liquidi e alla coltivazione di grano e mate-rie similari, entrambi coinvolti nella produzio-ne di biodiesel. Seppur l’offerta di bio-carburanti prevede anche la vendita di bio-carburanti ibri-di, l’intento della società è chiaramente rivolto alla ricerca di fonti energetiche sempre più so-stenibili. Forte delle competenze di ricerca, Fu-tureFuel amplia la propria attività con la busi-ness unit Chemicals, dedicata alla realizzazione di prodotti chimici personalizzati e non tradizio-nali, rivolti a terze parti.

    Quaker ChemicalQuaker Chemical Corporation si occupa di atti-vità di sviluppo, produzione e vendita/distribu-zione di prodotti chimici riferiti, in particolare, all’industria delle lavorazioni metalliche e delle verniciature (temporanee e permanenti) per pro-dotti metallici e non metallici. Nel proprio por-tafoglio presenta diversi specifici prodotti per nu-merosi settori dell’industria manifatturiera, tra cui aerospaziale, automotive (equipaggiamenti e pro-duzione di autoveicoli), lavorazioni dell’acciaio, attività estrattive, destinati alla linea produttiva e alle operations in generale. Dal 2009 ha avvia-to un importante percorso di acquisizioni di altre realtà del settore in cui opera.

    BalchemBalchem sviluppa, produce e distribuisce al mer-cato finale una vasta gamma di prodotti per l’in-dustria alimentare e farmaceutica realizzati attra-

    verso una tecnologia proprietaria (micro-encap-sulation technology) ed impiegati nella prepara-zione e distribuzione di cibi e di medicinali. L’a-zienda ha inoltre una seconda divisione dedicata alla realizzazione di soluzioni per lo stoccaggio, il recupero e il trasporto di prodotti medicali. In-fine, l’azienda produce e distribuisce prodotti per la nutrizione degli animali. L’investimento in tec-nologia, competenze e persone qualificate costi-tuisce una scelta strategica per Balchem, su cui si è basato lo sviluppo e l’ampliamento delle linee di offerta.

    LSB IndustriesLSB Industries presenta due specifiche aree di bu-siness, segno di una forte diversificazione dell’at-tività: la prima dedicata alla realizzazione e ven-dita di prodotti per il condizionamento per inter-ni; la seconda focalizzata sulla produzione di so-luzioni chimiche per i settori primario, industria-le, estrattivo. In particolare, le business units com-prese in questa seconda area di attività si riferi-scono alla realizzazione di fertilizzanti, compo-nenti chimici (acidi) utilizzati per la produzione e il trattamento di una vasta gamma di materiali con specifiche proprietà.

    HawkinsHawkins produce componenti chimici specializ-zati, dedicati a diversi settori industriali, tra cui l’agroalimentare e alimentare, il medico e farma-ceutico, energia e elettronica. Principalmente, i prodotti chimici realizzati da Hawkins sono co-stituiti da prodotti specifici per i propri clienti, in relazione al settore di appartenenza; oltre a que-sta vasta gamma di soluzioni, l’azienda distribui-sce anche componenti chimici grezzi e miscela-ti. Nel 2009 l’azienda ha avviato un significativo percorso di riposizionamento che ha portato ad una maggiore focalizzazione sui processi di mar-keting e vendite per il settore farmaceutico, con un’offerta di prodotti chimici per farmacie e pic-cole aziende produttrici di farmaci.

    CompanySpecialization

    (H – M – L)Sales – sept 2012 M$

    CA Sales Growth rate, sept 08-12

    CA Earnings per Share

    Growth rate, sept 08-12

    Average Return on

    Equity, sept 08-12

    Profit – M$ Employees

    FutureFuels High 369 0.48 0.48 0.1 39 500Quaker

    ChemicalMedium 710 0.05 0.24 0.15 46 1643

    Balchem High 299 0.2 0.24 0.19 40 365LSB Industries Medium 792 0.07 0.19 0.34 75 1841

    Hawkins High 345 0.17 0.24 0.17 20 343kMG

    ChemicalsHigh 279 0.32 0.11 0.14 11 336

    Fonte: elaborazione da Forbes, Best Small Companies, 2012

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    kMG ChemicalsKMG Chemicals opera in tre principali aree di business: elettronica, trattamento del legno e ali-mentazione animale. Le soluzioni di KMG ven-gono industrializzate e distribuite ai mercati tar-get, a livello globale. L’offerta dedicata al segmen-to dell’industria elettronica è costituita da solu-zioni chimiche impiegate nei processi di lavora-zione e trattamento dei semiconduttori. I prodotti per il trattamento del legno sono impiegati princi-palmente per il mantenimento di infrastrutture nei settori delle utilities e trasporto ferroviario. I pro-dotti per l’alimentazione animale sono costituiti da alimenti supplementari utilizzati nelle attività di allevamento.

    La specializzazione come leva per lo sviluppo del MercatoAttenzione alla sostenibilità ambientale e alla ri-cerca di fonti energetiche alternative, grazie an-che al presidio delle attività di coltivazione e trat-tamento delle componenti naturali coinvolte nel-la produzione di bio-carburanti. Presidio della fi-liera verticale per la realizzazione di componen-ti chimici per prodotti metallici e non, impiega-ti nei processi produttivi industriali. Sviluppo di una tecnologia (la micro-incapsulazione) impie-gata nella realizzazione di una vasta gamma di prodotti chimici per l’industria alimentare e far-maceutica. Focalizzazione sulla produzione di fertilizzanti e componenti chimici acidi con varie destinazioni d’uso. Personalizzazione dei prodot-ti in linea con le specifiche esigenze del mercato, forte di una iniziale capacità di servire un ampio

    spettro di comparti industriali e declinato succes-sivamente in una strategia di focalizzazione ver-so il settore farmaceutico. Mix di focalizzazione e diversificazione tale da portare ad un’offerta spe-cializzata per pochi specifici mercati target.Queste sono le indicazioni che si traggono da-gli esempi analizzati. Seppur in varie forme, la specializzazione dell’offerta è evidente in ciascu-na delle società oggetto del panel. In alcuni casi, l’offerta specifica è destinata a specifici mercati; in altri casi la specializzazione del prodotto, che nel caso della chimica è spesso un componen-te re-impiegato nei processi produttivi del cliente, permette il suo utilizzo in una vasta gamma di set-tori. Emerge in generale la capacità per tali azien-de di vedere e cogliere importanti opportunità di crescita in numerosi Mercati di riferimento.

    SocietàSpecializzazione

    dell’offertaFocalizzazione

    di Mercato

    FutureFuels AltaBassa (vari mercati target)

    Quaker Chemical

    MediaBassa (vari mercati target)

    Balchem AltaMedia (alimentare e farmaceutico)

    LSB Industries MediaBassa (vari mercati target)

    Hawkins Alta

    Medio-Bassa (prodotti personalizzati e soluzioni specifiche per il farmaceutico)

    kMG Chemicals

    Alta

    Media (industria dei semiconduttori, trattamento del legno, alimentazione animale)

    Fonte: elaborazione da Forbes, Best Small Companies, 2012

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    Ana Maria Pérez Magdalena nasce in Spagna dove si laurea nel 1993, a Valencia. Dopo diverse esperienze professionali all’estero, anche di carattere didattico, tra cui spicca quella svolta in Inghilterra, approda a Trieste nel 1997, dove inizia la sua collaborazione con lo Studio Degrassi&Partners.Ha maturato esperienza nel settore della pianificazione e dell’internazionalizzazione d’impresa, particolarmente nei Paesi dell’Est Europa, dove ha gestito diversi progetti di carattere imprenditoriale ma anche in collaborazione con enti pubblici o a capitale misto. Tra i paesi “incrociati” nel suo percorso professionale, caratterizzato da costanti esperienze maturate all’estero, la Russia è quello che l’ha vista maggiormente impegnata nel coordinamento di progetti, che vanno dalla selezione e creazione dello strumento adatto per operare, alla delocalizzazione, passando per lo sviluppo della Model Farm e la creazione di incubatori per le aziende; la predisposizione di Studi settoriali di carattere commerciale o il coordinamento di attività di tipo legale/fiscale sul territorio fanno parte dell’attività che gestisce in collaborazione con la sede locale.Ha coordinato e partecipato anche in qualità di relatrice a convegni e incontri di Studio nel settore dell’internazionalizzazione d’impresa.

    L’IRAN E L’EMBARGOUn mercato “aperto” per gli investimenti

    Nel percorso di internazionalizzazione di una azienda, la selezione dei mercati su cui operare è uno degli aspetti più difficili da af-frontare. Alcuni mercati hanno elevatissime potenzialità di sviluppo e offrono delle op-portunità notevoli alle aziende che vogliono investire o soltanto vendere i loro prodotti, ma spesso l’operatore si scontra con ostaco-li di carattere operativo che devono essere superati. Il primo passo che deve dare un’a-zienda è quello di raccogliere tutte le infor-mazioni che servono nel percorso di interna-zionalizzazione dal momento in cui si opta per quel mercato al momento in cui viene portata a termine l’attività prescelta. Un esempio di Paese con altissime potenzia-lità di sviluppo e grande “appetibilità” per gli operatori italiani è l’Iran, conosciuto come la seconda economia in Medioriente dopo l’A-rabia Saudita.

    L’economia iraniana è trainata dai settori del petrolio e del gas e lo sta-to rimane il principale protagonista dell’economia. Tuttavia, vi sono tan-ti altri settori, collegati o meno al petrolio e al gas che sono in costante sviluppo e hanno forti possibilità di espansione.La storia dei rapporti economici tra l’Italia e l’Iran è dimostra come vi sia stato un reciproco profitto, nonostante i cambiamenti nei governi delle due nazioni. In tutti questi anni sono stati stipulati diversi accordi tra cui:• Accordo Italia-Iran firmato a Roma il 10 marzo 1999 sulla reciproca

    promozione e protezione degli investimenti che nel luglio 2002 è sta-to ratificato;

    • accordo Italia-Iran firmato a Roma il 25 luglio 1990 per i trasporti in-ternazionali su strada che da parte dell’Iran è stato ratificato nel di-cembre 1992;

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    • accordo di cooperazione scientifica che nell’ot-tobre 1996 è stato firmato: prevede il rilancio della cooperazione culturale, scientifica e tec-nologica tra i due Paesi;

    • accordo per riscadenzare il debito del 27 luglio 1994 tra SACE e la banca centrale iraniana su base privata;

    • accordo per la scadenza delle quote di sco-perto assicurativo di crediti assicurati “Credit Extension Agreement” raggiunto tra Mediocre-dito e Bank Tejarat e Bank Markazi a Roma in data 27 settembre 1995.

    Tuttavia, bisogna tenere conto, nella scelta del paese, che vi sono restrizioni nei rapporti tra l’I-ran e molti paesi (tra cui tutti quelli dell’Eurozo-na). Di fatto nel 2009 l’interscambio commerciale tra l’Iran e detti paesi viene condizionato dal regi-me sanzionatorio internazionale contro l’Iran: in quell’anno di fatto le esportazioni italiane verso l’Iran sono stati pari a 2 miliardi di euro, in dimi-nuzione dell’5% rispetto ai regolari rapporti com-merciali con l’Iran. Negli ultimi anni sono notevoli le problematiche riscontrate nelle operazioni con l’Iran1, non perché le aziende iraniane non rispettino gli accordi pre-si, ma perché è difficile trovare una Banca in Euro-pa che accetti incassi provenienti da detto Paese. Gli esperti consigliano, in fase di trattativa, accer-tando previamente che la società iraniana richie-dente non sia inserita nelle black list delle sanzioni e che si possa operare con la banca iraniana iden-tificata, di negoziare il pagamento utilizzando uno dei seguenti canali: banche estere di paesi che non hanno adottato le sanzioni delle Nazioni Unite, banche italiane, agenzie di assistenza e supporto finanziario tra Italia e Iran con filiali operative nei due Paesi oppure in un terzo Paese. Questa proce-dura è tuttavia applicabile soltanto da un punto di vista teorico poiché le maggiori Banche commer-ciali in Iran sono sprovviste della possibilità di uti-lizzare il sistema di pagamento SWIFT.

    Quadro di riferimento normativoIl regolamento UE n. 961/2010 contiene misure re-strittive nei confronti dell’Iran, che risultano tra le più inflessibili applicate dall’UE. Successivamente, è stato approvato il Regolamento UE n. 267/2012 del 23 marzo 2012 che ha abrogato detto regola-mento e che completa il quadro delle misure re-strittive, limitando ancora di più la collaborazione tra i Paesi UE e l’Iran e, recentemente, anche detto regolamento è stato modificato dal Regolamento UE N 1067/2012 del 14 novembre 2012 che mo-difica esclusivamente2 la parte relativa all’applica-

    1. Milioni di euro non sono stati riscossi per un problema di lettere di credito non portate a termine. In pratica, è difficile operare in Iran senza ricorrere a questo sistema di credito, che tuttavia non viene accettato dalle banche italiane o europee.2. Articolo 28-bis.

    zione delle disposizioni in materia di misure pre-ventive, prevedendo la non applicazione di alcuni divieti ai titolari di diritti derivati da una concessio-ne originata prima del 27 ottobre 2010. Il 27 ottobre 2010, sulla Gazzetta Ufficiale del-le Comunità Europee L 281/17, è stato pubbli-cato il Regolamento (UE) n. 961/2010 del 25 ot-tobre 2010 sulle misure restrittive nei confron-ti dell’Iran. Questo regolamento, che ha abroga-to il precedente in materia (il Regolamento CE n. 423/2007), ha consentito l’attuazione sul piano normativo delle misure restrittive precedentemen-te disposte con la Decisione n. 413/2010/PESC. Il Regolamento (UE) n 267/2012, come si vedrà di seguito si intende modificato o attuato da:• REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N.

    350/2012 DEL CONSIGLIO del 23 aprile 2012 che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 con-cernente misure restrittive nei confronti dell’Iran;

    • REGOLAMENTO (UE) N. 708/2012 DEL CON-SIGLIO del 2 agosto 2012 che modifica il rego-lamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran;

    • REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 709/2012 DEL CONSIGLIO del 2 agosto 2012 che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 con-cernente misure restrittive nei confronti dell’Iran;

    • REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 945/2012 DEL CONSIGLIO del 15 ottobre 2012 che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 con-cernente misure restrittive nei confronti dell’Iran;

    • REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1016/2012 DEL CONSIGLIO del 6 novem-bre 2012 che attua il regolamento (UE) n. 267/2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran;

    • REGOLAMENTO (UE) N. 1067/2012 DEL CONSIGLIO del 14 novembre 2012 che mo-difica il regolamento (UE) n. 267/2012 concer-nente misure restrittive nei confronti dell’Iran.

    Inoltre, Vi sono numerose disposizioni, alcune molto recenti, relativamente alle misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e or-ganismi, come di seguito indicato:

    DECISIONE 2010/413/PESC DEL CONSIGLIO del 26 luglio 2010, concernente misure restritti-ve nei confronti dell’Iran e che abroga la posizio-ne comune 2007/140/PESCModificata o attuata da:• DECISIONE 2010/644/PESC DEL CONSIGLIO

    del 25 ottobre 2010 recante modifica della de-cisione 2010/413/PESC concernente misure re-strittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC;

    • DECISIONE 2011/299/PESC DEL CONSIGLIO del 23 maggio 2011 che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran;

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    • DECISIONE 2011/783/PESC DEL CONSIGLIO del 1° dicembre 2011 che modifica la decisio-ne 2010/413/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dell’Iran;

    • DECISIONE 2012/35/PESC DEL CONSIGLIO del 23 gennaio 2012 che modifica la decisione 2010/413/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dell’Iran e sua Rettifica.

    • DECISIONE 2012/152/PESC DEL CONSIGLIO del 15 marzo 2012 che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran;

    • DECISIONE 2012/169/PESC DEL CONSIGLIO del 23 marzo 2012 che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran;

    • DECISIONE 2012/205/PESC DEL CONSIGLIO del 23 aprile 2012 che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran;

    • DECISIONE 2012/457/PESC DEL CONSIGLIO del 2 agosto 2012 che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran;

    • DECISIONE 2012/635/PESC DEL CONSIGLIO DEL 15 ottobre 2012 che modifica la decisio-ne 2010/413/PESC concernente misure restrit-tive nei confronti dell’Iran;

    • DECISIONE 2012/687/PESC DEL CONSIGLIO del 6 novembre 2012 che modifica la decisio-ne 2010/413/PESC, concernente misure restrit-tive nei confronti dell’Iran;

    • DECISIONE 2012/413/829/PESC DEL CONSI-GLIO del 21 dicembre 2012 che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran;

    • DECISIONE 2013/270/PESC DEL CONSIGLIO del 6 giugno 2013 che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran.

    DECISIONE 2011/235/PESC DEL CONSIGLIO del 12 aprile 2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in IranModificata o attuata da:• DECISIONE DI ESECUZIONE 2011/670/PESC

    DEL CONSIGLIO del 10 ottobre 2011 che at-tua la decisione 2011/235/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situa-zione in Iran;

    • DECISIONE 2012/168/PESC DEL CONSIGLIO del 23 marzo 2012 che modifica la decisione 2011/235/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Iran.

    REGOLAMENTO (UE) N. 359/2011 DEL CON-SIGLIO del 12 aprile 2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situa-zione in IranAttuato da: • REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N.

    1002/2011 DEL CONSIGLIO del 10 ottobre 2011 che attua l’articolo 12, par