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REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE
ALL'ASSESSORE
AL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE PER
L'URBANISTICA
AL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE PER L'AMBIENTE
AL DIRIGENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE PER L'URBANISTICA
ALLA SEGRETERIA DEL CONSIGLIO REGIONALE PER L'URBANISTICA
PER CONOSCENZA
ALLA SOPRINTENDENZA AI BENI CULTURALI ED AMBENTALI DI CATANIA
AL COMUNE DI CATANIA
OGGETTO: Note a l Piano Urbanistico Attuativo Variante Catania Sud (P.U.A. -
V.C.S.) adottato con delibere del Consiglio Comunale n. 21 del 17/04/2013 e
successivamente confermato con deliberazione del Consiglio Comunale del
25/11/2013 avente per oggetto Piano Urbanistico Attuativo Catania Sud - P.U.A.
VAriante Urbanistica ai Comparti "C", "G", "G1" e "G2".Controdeduzioni
sulle opposizioni ed osservazioni art. 3 LR. 71/78.
Il Comitato NO PUA CATANIA, in persona di Domenico Cosentino, Agata Milazzo, Giovanni
Vindigni
LEGAMBIENTE A.P.S., Circolo Città Ambiente di Catania, in persona del Presidente e Legale
Rappresentante Dott. Renato De Pietro, espongono e chiedono quanto segue.
Tutti assistiti per quest'atto dal Prof. Avv. Ugo Salanitro e dall'Avv. Sebastiano Papandrea ed
elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Sebastiano Papandrea in Catania, Via Suor
Maria Mazzarello n. 46 (95128) Fax- 095507240, i quali dichiarano di voler ricevere eventuali
comunicazioni alla pec. [email protected]
1. PREMESSA
Nelle date indicate in oggetto, il Consiglio Comunale di Catania ha adottato la variante al Piano
Urbanistico Attuativo “PUA - VCS”, già approvato con decreto A.R.T.A. n. 468 del 07.06.2005.
Con le presenti note il Comitato NOPUA e l’associazione Legambiente Catania intendono
sottoporre a codesto Assessorato ed ai componenti del Consiglio Regionale dell’Urbanistica le
2
seguenti osservazioni
2. LA VARIANTE AL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO “PUA –VCS” ED IL PROGETTO DELLA
DITTA STELLA POLARE
La variante al Piano Urbanistico Attuativo “PUA - VCS”, adottata dal Consiglio Comunale di
Catania, con le delibere indicate in oggetto, è consequenziale ad un atto di indirizzo della Giunta
Comunale (Delibera n. 459/2012) con il quale si “dà mandato al Servizio P.R.G. Pianificazione
Urbanistica Progetti Speciali della Direzione Urbanistica di predisporre tutti gli atti di
pianificazione necessari da sottoporre al Consiglio Comunale” al fine di adeguare la zonizzazione
urbanistica dell’area nonché le relative norme di attuazione alla proposta di progetto presentata
dalla ditta Stella Polare.
Il Servizio P.R.G. Pianificazione Urbanistica Progetti Speciali della Direzione Urbanistica ha
predisposto e trasmesso, con nota prot. 258.272 del 08.08.2012 scheda descrittiva della proposta
presentata dalla ditta Stella Polare dalla quale si evince che “la realizzazione del Centro
Polifunzionale, così come strutturato nel progetto proposto dalla ditta Stella Polare, comporta
modifiche planimetriche e delle norme attuative, entrambi costituenti variante al Piano Urbanistico
Attuativo, nello specifico:
1. modifica della zonizzazione urbanistica con:
il ridisegno planimetrico di buona parte del P.U.A. con l’accorpamento dei comparti “C”, “G”,
“G1”, “G2” e la modifica dell’impianto generale e della localizzazione delle funzioni, scissione dei
lotti di proprietà di altre ditte, modifica dell’assetto della viabilità, diversa distribuzione dei
parcheggi pubblici e aumento della loro superficie;
modifica delle Norme di Attuazione consentendo:
2. superficie realizzabile con densità territoriale arrotondata di 0,15 mq/mq;
3. altezze degli edifici maggiori per: Palazzo dei Congressi, Acquario, Giochi del parco tematico
od acquario, Parcheggi multipiano, Alberghi;
4. vasca acquario realizzazione da non considerarsi superficie edificata;
5. superficie a parcheggi quantificata secondo le normative vigenti senza imporre una quantità
minima;
6. ombreggiatura di tutti i parcheggi con pensiline fotovoltaiche al posto di alberature;
7. giochi del parco tematico od acquario da non considerarsi incremento di superficie utile;
8. usi consentiti nuovi: medicina dello sport, foresterie, residenze turistico alberghiere, alberghi e
chiesa;
9. strutture commerciali: compresa ristorazione nella quantità del 10% di superficie utile;
10. distributori carburanti anche al di fuori di parcheggi;
3
11. medie strutture di vendita;
12. parco urbano costiero consentire le recinzioni;
13. fascia minima di dieci metri di area a verde solo dalle strade e dal verde pubblico;
14. oneri concessori quantificazione in 10.409.021.
Appare, pertanto, evidente che la proposta di progetto della ditta Stella Polare è del tutto difforme al
Piano Urbanistico Attuativo “P.U.A. - VCS”, già approvato con decreto A.R.T.A. n. 468 del
07.06.2005. Ciò nonostante la Giunta Comunale, invece di invitare la ditta a rivedere la propria
progettualità per adeguarla all’impianto generale del PUA ed alle prescrizioni dell’ENAC, fa
propria la proposta della ditta Stella Polare, adducendo motivazioni di carattere generale collegate a
flussi turistici non meglio quantificati. Si legge, infatti, di “grandi numeri” e di generiche ricadute
positive in campo socio economico ed occupazionale, dando mandato al Servizio P.R.G.
Pianificazione Urbanistica Progetti Speciali della Direzione Urbanistica “di predisporre tutti gli atti
di pianificazione necessari da sottoporre al Consiglio Comunale al fine di variare il PUA con le
modifiche di seguito individuate:
1. modifica della zonizzazione urbanistica con:
il ridisegno planimetrico di buona parte del P.U.A. con l’accorpamento dei comparti “C”, “G”,
“G1”, “G2” e la modifica dell’impianto generale e della localizzazione delle funzioni, scissione dei
lotti di proprietà di altre ditte, modifica dell’assetto della viabilità, diversa distribuzione dei
parcheggi pubblici e aumento della loro superficie;
modifica delle Norme di Attuazione consentendo:
2. superficie realizzabile con densità territoriale arrotondata di 0,15 mq/mq;
3. altezze degli edifici maggiori per: Palazzo dei Congressi, Acquario, Giochi del parco tematico
od acquario, Parcheggi multipiano, Alberghi;
4. vasca acquario realizzazione da non considerarsi superficie edificata;
5. superficie a parcheggi quantificata secondo le normative vigenti senza imporre una quantità
minima;
6. ombreggiatura di tutti i parcheggi con pensiline fotovoltaiche al posto di alberature;
7. giochi del parco tematico od acquario da non considerarsi incremento di superficie utile;
8. usi consentiti nuovi: medicina dello sport, foresterie, residenze turistico alberghiere, alberghi e
chiesa;
9. strutture commerciali: compresa ristorazione nella quantità del 10% di superficie utile;
10. distributori carburanti anche al di fuori di parcheggi.”
È del tutto evidente che la Giunta impone all’ufficio preposto la progettualità della ditta Stella
Polare che si ricorda essere un consorzio di privati ad evidente discapito dell’interesse pubblico che,
come si analizzerà nel seguito del presente documento, vengono palesemente offesi.
4
Tale affermazione è supportata dal confronto degli elaborati grafici di seguito riportati.
5
3. VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
Violazione della direttiva 2001\42\CE e del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152. Annullabilità ex art. 11
comma 5 D.lgs. 152\2006.
La variante urbanistica approvata il 17.4.2013 non è stata assoggettata alla Valutazione Ambientale
Strategica, come risulta dal parere dell’Assessorato regionale del Territorio e dell’Ambiente –
Direzione regionale dell’ambiente - Servizio 1 VAS – VIA, n. prot. 5198 del 31.1.2013.
Il mancato assoggettamento alla Valutazione ambientale strategica della variante del 17.4.2013 è
certamente illegittimo, in quanto in palese ed evidente contrasto con le indicazioni di legge e con
gli atti regolamentari, per i seguenti motivi.
In primo luogo la variante urbanistica deve essere sottoposta a Valutazione ambientale strategica, in
quanto è idonea ad ospitare, sulla base delle prescrizioni urbanistiche illustrate, opere soggette
a valutazione d’impatto ambientale: in particolare all’interno del comparto U zona turistica
ricreativa ricettiva è possibile localizzare, in base alle previsioni urbanistiche, parchi tematici e altre
strutture turistiche (campeggi, villaggi turistici, centri residenziali turistici) di superficie maggiore
di 5 ettari, sottoposti a verifica di impatto ambientale, nonché strade extraurbane e parcheggi. Il
punto è pacifico e corrisponde alla prassi dell’amministrazione regionale, la cui deroga in questa
particolare circostanza non appare comprensibile.
In secondo luogo, la variante urbanistica va sottoposta a Valutazione ambientale strategica in
quanto le previsioni della zona turistico ricreativa, già poste nella zona G della variante del
16.9.1999, che occupava la parte più vicina all’aeroporto della zona meridionale della variante,
sono state “trasferite” di diversi chilometri nella parte più lontana dall’aeroporto, in un area
collocata a sud del canale Arci, nella nuova zona U. Ciò comporta che una pluralità di destinazioni
ad alto impatto urbanistico, ambientale e paesistico, quali parchi tematici, acquari, palaspettacoli,
centri congressuali, discoteche e drive in, sono state collocate in aree diverse da quelle delle
variante originaria,più distanti dal centro urbano di Catania e comunque in un diverso contesto
ambientale e territoriale, che deve essere sottoposto a specifica valutazione. Il diverso carico
urbanistico e ambientale è testimoniato dalla previsione di ampliare le aree a parcheggio in questa
zona del comparto e di prevedere parcheggi multipiano a tre elevazioni. La modifica non è di poco
conto, perché mentre l’ex area G ricadeva in area già interessata da interventi di trasformazione
edilizia, perché mai compresa all’interno dei confini della zona B della riserva naturale Oasi del
Simeto, la previsione del comparto U è di maggiore impatto ambientale in quanto ricadente in aree
già comprese nelle riserva, e perciò oggetto di minori trasformazioni, e in quanto più lontane dalla
pista aeroportuale.
In terzo luogo, la variante urbanistica va sottoposta a Valutazione ambientale strategica in quanto è
stata disposta la modifica delle altezze di diverse strutture edilizie, quali l’acquario, il
6
palacongressi, i parcheggi multipiano, gli alberghi e le strutture dei parchi tematici. Modifica delle
altezze che comporta un più elevato impatto paesistico incidendo sui coni di visuale dei fruitori
del litorale, di via S. Giuseppe La Rena e della SS 114, con pregiudizio per la qualità dell’uso della
fascia costiera.
Si aggiunga che la variante del 17.4.2013 deve essere sottoposta a Valutazione ambientale
strategica anche perché la zona a sud della pista aeroportuale, ed oggetto delle modifiche
urbanistiche più importanti, è allo stato attuale integralmente interessata da terreni ad uso agricolo,
da interventi di forestazione e da processi di rinaturalizzazione sulle vestigia del sistema dunale
preesistente. Al riguardo va ricordato che la variante adottata il 16.9.1999 e approvata dalla Regione
il 7.6.2005 non è mai stata soggetta a Valutazione ambientale strategica, pur avendo comportato lo
stravolgimento di un’area di grande estensione, già ricadente nella zona B della riserva naturale
Oasi del Simeto, e non interessata da fenomeni di urbanizzazione. La mancata sottoposizione della
variante originaria alla Valutazione ambientale strategica non è certamente legittima, in quanto la
variante è stata approvata dalla Regione Siciliana con il Decreto dirigenziale n. 468 del 7.6.2005,
mentre, secondo la giurisprudenza comunitaria recepita dalla Regione Siciliana con la Circolare
52120 del 5.8.2011 del dirigente generale dell’Assessorato regionale Territorio e ambiente,
dipartimento regionale dell’Urbanistica, la Valutazione ambientale strategica è richiesta per i piani
che non siano stati ancora approvati alla data del 21.7.2004. La mancata sottoposizione a
Valutazione ambientale strategica della variante originaria costituisce ragione di annullamento del
decreto regionale di approvazione e di illegittimità di tutta la procedura successiva e si riverbera
anche sulla variante in oggetto: è del tutto irrilevante che la precedente variante non sia stata
impugnata, come rilevato dal Consiglio comunale in sede di controdeduzioni, in quanto le ragioni di
interesse pubblico all’annullamento in autotutela della variante approvata il 7.6.2005, quantomeno
nella parte a sud della pista aeroportuale, derivano dalla circostanza che l’area non è stata
interessata da interventi edilizi e ha conservato le caratteristiche originarie di territorio agricolo con
processi di rinaturalizzazione in corso. La sussistenza del pubblico interesse alla sottoposizione
anche della variante originaria alla valutazione ambientale strategica è dimostrato, in particolare, dal
parere della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Catania del 9.5.2012 (allegato), con il
quale l’ente preposto alla tutela del paesaggio e dell’ambiente richiede specificamente
l’effettuazione di una valutazione ambientale strategica, facendo rilevare come le attuali condizioni
territoriale, non incise in alcun modo dalle previsioni della variante già approvata, ma non attuata,
verrebbero stravolte ove si approvasse e attuasse la variante in oggetto, lamentando la
trasformazione territoriale che deriverebbe dalla “concentrazione di costruito, uomini, attrezzature e
7
infrastrutture” che “determinerà condizioni significativamente diverse per la flora e per la fauna e in
genere per tutti gli equilibri dei delicati ecosistemi”.
Nel parere sopra richiamato del 09.05.2012 la Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di
Catania "riscontra una discrasia strutturale", relativamente al punto 1 del rapporto preliminare VAS
inviato dal Comune di Catania, arrivando ad affermare che "la variante in oggetto deve farsi carico
di tutto quello che non è stato fatto nel piano precedente, cioè delle analisi e delle considerazioni in
merito agli effetti che tale piano avrà sull'ambiente". Aggiungendo al punto 4 che "non è stato preso
in considerazione l'impatto delle trasformazioni proposte con la consistente impermeabilizzazione
di suolo, il consumo di acqua, l'impatto degli scarichi e delle fognature, la produzione dei rifiuti,
tutti aspetti fondamentali che sono i pilastri portanti della Valutazione Ambientale Strategica".
Relativamente alla "risorsa suolo" si sostiene che "l'impatto sul suolo della variante e del piano cui
essa fa riferimento è altissimo".
Per cui a fronte dell’interesse pubblico alla tutela del territorio e dell’ambiente, nonché a quello di
evitare di incorrere in una onerosa procedura di infrazione comunitaria – procedura che gli
esponenti si riservano di avviare in caso di approvazione -, non sussistono interessi privati
consolidati in mancanza di prescrizioni esecutive e di richieste di atti concessori nell’area a sud
della pista aeroportuale, oggetto specifico della variante del 17.4.2013.
4. PIANO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO DELLA REGIONE SICILIANA (PAI) –VINCOLI
RISCHIO IDRAULICO
La variante annovera, tra i suoi elaborati, la tav. 3ba nella quale vengono evidenziati i vincoli
presenti sull’area e derivanti dal Piano per l’Assetto Idrogeologico della Regione Siciliana (PAI).
Della presenza di tali vincoli, però, non vi è riscontro all’interno delle Norme Tecniche di
Attuazione le quali fanno riferimento esclusivamente alle zone di vincolo aeroportuale trascurando,
di fatto, l’esistenza di zone a rischio idraulico R2 (rischio medio) ed R3 (rischio elevato).
8
Eppure nella Relazione Generale del PAI, a pag. 136, si legge che gli Enti Locali
“saranno invitati ad integrare le schede progettuali con progetti preliminari o successivi gradi di
progettazione, al fine di dare inizio alla verifica di compatibilità degli interventi con le finalità del
Piano.
Per progetto preliminare si intende quanto stabilito dalla legge 109/94 (così come modificata e
integrata dalle leggi regionali 7/2002 e 7/2003) che, al comma 3 dell’art. 16, recita:
“Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro
delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire e consiste in una relazione
illustrativa delle ragioni della scelta della soluzione prospettata in base alla valutazione delle
eventuali soluzioni possibili, anche con riferimento ai profili ambientali e all'utilizzo dei materiali
provenienti dalle attività di riuso e riciclaggio, della sua fattibilità amministrativa e tecnica,
accertata attraverso le indispensabili indagini di prima approssimazione, dei costi, da determinare
in relazione ai benefìci previsti, nonché in schemi grafici per l'individuazione delle caratteristiche
9
dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare; il
progetto preliminare dovrà inoltre consentire l'avvio della procedura espropriativa”.”
Ed ancora
“Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle
esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire; il comma 1, art.18, del D.P.R.
554/99 stabilisce che il progetto preliminare, salvo diversa determinazione del Responsabile del
Procedimento, è composto da:
a) relazione illustrativa;
b) relazione tecnica;
c) studio di prefattibilità ambientale;
d) indagini geologiche, idrogeologiche e archeologiche preliminari;
e) planimetria generale e schemi grafici;
f) prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;
g) calcolo sommario della spesa.
La Relazione illustrativa (art.19, D.P.R. 554/99), secondo la tipologia, la categoria el’entità
dell’intervento, contiene:
la descrizione dell’intervento da realizzare;
l’illustrazione delle ragioni della scelta della soluzione prescelta sotto il profilo
localizzativo e funzionale;
l’esposizione della fattibilità dell’intervento, documentata attraverso lo studio di
prefattibilità ambientale, dell’esito delle indagini geologiche, geotecniche,
idrologiche, idrauliche;
l’accertamento, in ordine alla disponibilità, delle aree o immobili da utilizzare;
gli indirizzi per la redazione del progetto definitivo;
il cronoprogramma delle fasi attuative con l’indicazione dei tempi massimi di
svolgimento delle varie attività;
le indicazioni necessarie per garantire l’accessibilità, l’utilizzo e la manutenzione
delle opere esistenti.
La Relazione tecnica (art.20, D.P.R. 554/99) riporta lo sviluppo degli studi tecnici di prima
approssimazione, connessi alla tipologia e alla categoria dell’intervento da realizzare, con
l’indicazione di massima dei requisiti e delle prestazioni che devono essere riscontrate
nell’intervento.
In particolare, la relazione tecnica relativa ad un intervento di mitigazione idraulica del P.A.I. deve
contenere:
10
analisi conoscitiva del territorio mediante l’individuazione delle infrastrutture viarie
e di approvvigionamento, gli insediamenti civili, agricoli e industriali e le
opere di sistemazione fluviale e costiera;
studio idrologico ed idraulico (mediante modellazione matematica)dell’intervento di
mitigazione del rischio.
La Relazione tecnica relativa ad interventi di mitigazione del rischio geomorfologico, deve
contenere:
• l’analisi conoscitiva, le caratteristiche geologiche e geomorfologiche, gli aspetti idraulici,
l’uso dei suoli, la descrizione degli squilibri geomorfologici e l’individuazione dei principali
processi in atto, la descrizione degli interventi esistenti, considerando un ambito di analisi
che comprenda almeno l’intero versante in cui è inserita l’area in esame.
Lo studio di prefattibilità ambientale (art.21, D.P.R. 554/99), in relazione alla tipologia, categoria,
all’entità dell’intervento e allo scopo di ricercare le condizioni che consentano un miglioramento
della qualità ambientale e paesaggistica del contesto territoriale, deve contenere:
a) la verifica di compatibilità dell’intervento con le prescrizioni di eventuali piani
paesaggistici, territoriali ed urbanistici, sia a carattere generale che settoriale;
b) lo studio sui prevedibili effetti della realizzazione dell’intervento e del suo esercizio
sulle componenti ambientali;
c) l’illustrazione delle ragioni della scelta del sito e della soluzione progettuale
prescelta nonché delle possibili alternative localizzative e tipologiche;
d) la determinazione delle misure di compensazione ambientale e degli eventuali
interventi di ripristino, riqualificazione e miglioramento ambientale e paesaggistico,
con la stima dei relativi costi da inserire nei piani finanziari dei lavori;
e) l’indicazione delle norme di tutela ambientale che si applicano all’intervento e degli
eventuali limiti posti dalla normativa di settore per l’esercizio di impianti,
f) nonché l’indicazione dei criteri tecnici che si intendono adottare per assicurarne il
rispetto.
Gli schemi grafici del progetto preliminare (art.22, D.P.R. 554/99) devono essere redatti in scala
adeguata e debitamente quotati, con gli opportuni tematismi e le necessarie differenziazioni in
relazione alla dimensione, alla categoria e alla tipologia dell’intervento.
L’art.46 del D.P.R. 554/99, ai commi 1 e 2, recita:
“Ai sensi dell’art. 16, comma 6, della legge 109/94, i progetti preliminari sono sottoposti, a curadel
responsabile del procedimento e alla presenza dei progettisti, ad una verifica in rapporto alla
tipologia,alla categoria, all’entità e all’importanza dell’intervento.
La verifica è finalizzata ad accertare la qualità concettuale, sociale, ecologica, ambientale ed
11
economica della soluzione progettuale prescelta e la sua conformità alle specifiche disposizioni
funzionali,prestazionali e tecniche contenute nel documento preliminare alla progettazione e tende
all’obiettivo diottimizzare la soluzione progettuale prescelta”.”
Nulla di quanto previsto è stato redatto dal Comune di Catania.
Eppure il PUA viene ritenuto strategico per lo sviluppo turistico della città prevedendo centinaia di
lavoratori giornalmente impiegati nelle attività previste, con migliaia di visitatori che ogni anno
dovrebbero usufruire dei servizi previsti.
La presenza oggi di aree a rischio idraulico R2 (rischio medio) ed R3 (rischio elevato), che
diventerebbero in presenza delle strutture ed infrastrutture presenti nel PUA aree a rischio idraulico
R4 (rischio molto elevato), esigono progetti di mitigazione del rischio, ad oggi inesistenti,che
andrebbero approvati e finanziati ancor prima di qualunque variante urbanistica che volesse
ossequiare gli interessi della Ditta Stella Polare.
Ed ancora al fine di tutelare l’incolumità dei lavoratori e dei fruitori dell’area PUA gli eventuali
interventi/progetti di mitigazione del rischio vanno realizzati prima di concedere le necessarie
autorizzazioni per la realizzazione di ciascun intervento pianificato nella variante PUA 2013.
5. STUDIO GEOLOGICO - CIRCOLARE ARTA 15 OTTOBRE 2012, PROT. N. 57027
Con la circolare 15 Ottobre 2012, prot. n. 57027 – entrata in vigore dall’1 Novembre 2012 - codesto
Assessorato impartisce alle amministrazioni locali le istruzioni per l’effettuazione degli
studigeologici per la formazione, la revisione el’adeguamento degli strumenti urbanistici generali ed
attuativi.
Si legge nella circolare
“Il legislatore, infatti, riconosce alle discipline geologiche un ruolo importante nei processi di
pianificazione, programmazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici del territorio
regionale.
Ciò è conseguente alla convinzione che una corretta politica di salvaguardia e sviluppo delle
risorse ambientali deve essere basata sulla conoscenza e valutazione dei fattori fisici che ne
condizionano l’uso.
Da ciò l’importanza dell’acquisizione di tutti quei parametri geologico ambientali che possono
influenzare le trasformazioni antropiche e, sulla base di essi, pianificare uno sviluppo coerente e
consapevole dei limiti imposti da fattori naturali quali l’assetto geologico, geomorfologico,
idrogeologico e sismico.”
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La Circolare dispone che per la redazione degli strumenti urbanistici generali e prescrizioni
esecutive, nonché per la revisione e rielaborazione di quelli non corredati da idoneo studio
geologico, dovranno essere effettuate le indagini e gli studi così come specificati:
a) Analisi delle informazioni esistenti;
b) Cartografia di analisi (Carta geologica, Carta geomorfologica, Carta idrogeologica, Carta
litotecnica, Carta delle indagini);
c) Cartografia di sintesi (Carta delle pericolosità geologiche, Carta delle microzone omogenee in
prospettiva sismica, Carta della suscettività del territorio);
d) Risultati delle indagini;
e) Relazioni.
È palese, alla luce di quanto contenuto nella Circolare, che la variante adottata dal Consiglio
Comunale deve annoverare tra le cartografie lo stralcio dello studio geologico redatto secondo le
disposizioni normative oggi vigenti, ma ciò non è stato rispettato dal Comune di Catania
Si portata, a conclusione di questo punto, le conclusioni della Circolare:
“Si richiama l’attenzione degli enti in indirizzo alla scrupolosa osservanza delle superiori direttive
onde pervenire ad una significativa riduzione del rischio geologico (frane, alluvioni, terremoti,
eruzioni vulcaniche, ecc.) nella nostra Regione che presenta un elevato livello di rischio, sia per
oggettive condizioni naturali che in conseguenza di errati interventi antropici che ne hanno
ulteriormente elevato il livello e la pericolosità.”.
La mancanza di uno studio geologico a supporto della documentazione della variante non è frutto di
una dimenticanza, in quanto l’amministrazione comunale era certamente a conoscenza della estrema
delicatezza del contesto territoriale sotto l’aspetto geomorfologico. In quanto la delicatezza del
territorio trova specifica conferma nello studio geologico a supporto della proposta di Piano
regolatore generale del 2012, già depositato presso il Consiglio comunale, dove le aree oggetto della
variante vengono definite, nelle tavole di piano, quali zone di alta pericolosità potenziale per
input sismico, in quanto soggette a liquefazione di sedimenti sciolti (sabbie monogranulari sature);
studio geologico che trova a sua volta conforto in uno studio scientifico condotto dall’Istituto
Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, pubblicato nella rivista Rapporti Tecnici, anno 2009,
numero 1101 (Allegato).
6. MASSERIE ED EDIFICI STORICI
1Daria Condarelli, Alfio Messina, Salvatore Rapisarda, Horst Langer, 2009, Acquisizione di noise sismico ambientale nell’area urbana di Catania, in Rapporti Tecnici, anno 2009, numero 110.
13
Tra gli elaborati della variante vi è la Tav. 17V “Edifici esistenti – Stralcio scala 1:5000” nella
quale viene presentata una documentazione fotografica di n.7 edifici.
Si tratta nello specifico di masserie ed edifici storici che nelle NTA adeguate al decreto A.R.T.A. n.
468 del 07.06.05 andavano salvaguardate, riqualificate ed inserite organicamente negli interventi
progettuali e che oggi la variante cancella sulla base di alcuni scatti fotografici senza alcun
approfondimento sul valore storico, culturale, antropologico e paesaggistico.
Tale eliminazione è del tutto arbitraria ed in contrasto con le indicazioni del Piano Paesistico della
Provincia di Catania che annovera tra i beni culturali ed ambientali proprio quelle masserie che
l’attuale variante ha cancellato permettendone la futura demolizione a vantaggio della ditta Stella
Polare e del suo progetto ed a svantaggio della memoria collettiva e dell’identità dei luoghi.
Si ricorda che l’Arch. Caffo, nella Conferenza di Servizi del 16.11.99 sottolineava come “… la
realizzazione dei villaggi turistici andrebbe a cancellare l’attuale “trama” agraria (opere di
antropizzazione, colture) di quel territorio, che ne costituisce la sua struttura “storica”, che va
conservata e per questo rivitalizzata con interventi con essa compatibili. È necessario, dunque, un
“ridisegno critico” delle suddette zone, che investa tutta l’area considerata in funzione
dell’effettivo ed attuale “uso del suolo”, operando interventi che permettano il mantenimento dei
valori paesistico-ambientali ancora presenti o la riqualificazione di quelle parti che, per un
precedente uso distorto, risultino oggi compromesse. … Anche per il “parco costiero attrezzato” si
dovrà tenere in considerazione quanto già detto a proposito della tutele della struttura del
paesaggio agrario, per non cancellare, anche se con opere di “verde”, le opere e le colture
esistenti”.
Di seguito si riporta un IGM 1:25.000 (anno 1924) a conferma del valore storico culturale delle
masserie che oggi la ditta Stella Polare pretende demolire.
14
7 Violazione dell’art. 2 l.r. 78\71: mancanza di prescrizioni esecutive e dello studio agricolo
forestale.
La variante del 17.4.2013 – sia nella parte in cui modifica, sia nella parte in cui conferma, la
variante adottata il 16.9.1999 e approvata il 7.6.2005 – è in contrasto con la disciplina urbanistica
regionale, non solo perché in contrasto con le direttive comunali e in difformità dallo stesso schema
di massima del Piano regolatore generale, ma anche perché in chiaro contrasto con specifici
obblighi previsti dalla disciplina vigente.
In particolare, la variante è certamente in contrasto con l’art. 2, commi 1 e 2, l.r. 78\71, in quanto,
pur regolando un’area vasta, non contiene le prescrizioni esecutive, prevedendo una pluralità di
interventi tra loro alternativi all’interno dei singoli comparti. La mancata previsione delle
prescrizioni esecutive nella variante originaria – che era “giustificata” dalla volontà di consentire la
più ampia libertà di intervento per l’attuazione del Patto territoriale allora in itinere – non giustifica
che anche questa variante sia carente di requisiti previsti dalla legislazione urbanistica regionale. La
violazione di legge non è contestata dalle controdeduzioni, le quali si limitano a richiamare il parere
espresso dal CRU in sede di approvazione della variante originaria: ma tale richiamo è del tutto
15
fuorviante, sia perché non consente di superare il dato legislativo, ma soprattutto perché la variante
originaria era strettamente connessa con l’attuazione del Patto territoriale e traeva da questa la
propria legittimazione, mentre la variante attuale non ha alcuna relazione con strumenti di
programmazione concertata ed è, al contrario, il frutto dell’accoglimento di una proposta di un
imprenditore privato.
Inoltre la variante del 17.4.2013 – al pari della variante del 16.9.1999 - è in contrasto con l’art. 2,
comma 5, l.r. 78\71, che prescrive che non possono essere destinati ad usi extragricoli i suoli
utilizzati per colture specializzate, irrigue o dotate di infrastrutture ed impianti a supporto
dell’attività agricola. La previsione di legge richiede per la redazione dei piani regolatori e quindi
anche per le loro varianti uno studio agricolo forestale: studio che manca tra gli allegati alla delibera
del 17.4.2013. La mancanza dello studio non è frutto di una dimenticanza, ma di una omissione, sin
dal 1999: anche perché, a differenza di quanto sostenuto in sede di controdeduzioni, lo studio
agricolo forestale (allegato), già depositato in Consiglio comunale a supporto della proposta di
Piano regolatore generale del 2012, individua ampie aree agricole irrigue e specializzate proprio
nelle aree oggetto della variante del 17.4.2013, aree che la legge impone di non destinare ad usi
extragricoli ogni qualvolta regolate da strumenti urbanistici.
8. CONCLUSIONI
Da quanto sopra riportato è evidente che il PUA e la sua attuale variante sembrano disconoscere il
territorio in questione trattando l’area di interesse una tabula rasa sulla quale tutto ed il contrario di
tutto è progettabile.
Si ritiene che quanto contenuto nel P.U.A. e nella sua variante è gravemente carente dei necessari
approfondimenti urbanistici, idrogeologici, paesaggistici, storico/culturali, che qualunque variante
urbanistica esige, ancor più quando si è in presenza di una progettualità di P.R.G. che si aspetta
venga presentato e discusso in sede di Consiglio Comunale da ben 30 anni.
Si ritiene, inoltre, che l’eventuale approvazione della variante sia lesiva degli interessi collettivi e
rischiosa per l’incolumità pubblica e ci si riserva di produrre ulteriore documentazione a conferma
di quanto affermato
Si chiede pertanto a codesto Assessorato di non approvare la variante e di valutare nel rispetto
dell’interesse pubblica, la sussistenza dei presupposti per l’annullamento in autotutela della variante
originaria.
Catania, 16 gennaio 2014
Domenico Cosentino
Giovanni Vindigni
Agata Milazzo
Renato De Pietro
16
Aderiscono inoltre:
Catania Bene ComuneCittàInsieme CataniaComitato Borgo Marinaro di OgninaComitato Porto del SoleForum Nazionale “Salviamo il Paesaggio”I Siciliani GiovaniItalia NostraLibera CataniaLipu CataniaOsservatorio su Catania