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Il Sole 24 Ore 5Martedì 17 Marzo 2015 N. 75
Reati economiciIL CAMMINO DELLA RIFORMA
L’emendamento Renzi: bene la stretta del ddl anticorruzioneOrlando: «Il reato può mordere il fenomeno»
La nuova area di «tolleranza» Cancellate le soglie di punibilitàArchiviazione per tenuità del fatto
L’ANALISI
Salvatore Padula
Chi pagaper il costodell’incertezzau Continua da pagina 1
Èun aspetto che, a benvedere, si presentaanche in altri ambiti,
dal fisco all’ambiente, dalla sicurezza sul lavoro all’antiriciclaggio, solo per citarne alcuni. E si intreccia con il tema della sovrapproduzione normativa o con quello della poca chiarezza della leggi. In una parola, con tutti quegli elementi che finiscono per minare la certezza del diritto. Se ci fossero poche regole, poche procedure, più chiare e più semplici, allora sarebbe più facile individuare da un lato i confini delle responsabilità di operatori e imprese, e dall’altro svolgere in modo più efficacel’attività di controllo.
Ecco, la nuova configurazione del reato di «false comunicazioni sociali» finisce, purtroppo, per riproporre questo copione. Esattamente ciò di cui le imprese non hanno bisogno. Né quelle che già operano in Italia né quelle che da noi potrebbero investire. Chi lo farà mai di fronte a queste incertezze, con un nuovo reato che per di più finisce per diventare tra i più severi nel contesto internazionale (almeno tra i nostri competitors)?
In base al testo del governo, viene completamente superato il sistema delle soglie, con il quale – per semplificare – la punibilità viene esclusa (veniva, se sarà approvata la nuova norma) quando la falsità del bilancio o le omissioni non comportano una variazione “eccessiva” dell’utile.
Le regole che ora il governo propone sono molto più severe e non solo a causa dell’abolizione delle soglie di non punibilità. Sono più severe per le società quotate (la pena massima nella nuova formulazione arriva a 8 anni di reclusione, contro i 6 attuali) e sono più severe per le non quotate (si passa dalla contravvenzione prevista in alcuni casi alla reclusione fino a 5 anni), pur con la possibilità di applicare in questi casi sia le nuovissime regole sulla «tenuità del fatto» sia pene ridotte per i fatti più lievi.
Ma, e qui sta il punto, a preoccupare gli operatori e le imprese non sono tanto né il superamento del sistema delle soglie né il nuovo assetto sanzionatorio più pesante. Ancora una volta, la preoccupazione nasce dalle incertezze che il nuovo testo porta con sé. Un testo che non contiene quella chiarezza, che pure si sarebbe potura fare, sulla determinazione di ciò che è penalmente rilevante (quali fatti materiali? quali comunicazioni? quale grado di concretezza?). Si potrà dire, a esempio, che nella nuova formulazione il superamento delle soglie è compensato con l’introduzione del concetto di «limitata offensività». Ma è evidente che sarà solo il giudice a dover accertare questo elemento, esercitando anche in questo caso un ampio margine di valutazione.
Quello che serve è un sistema in grado di punire con la massima severità chi volontariamente falsifica i documenti societari, senza però nessun accanimento quando l’inesattezza è frutto di errori o valutazioni. La sensazione è che il nuovo Codice civile non vada in questa direzione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Falso in bilancio, 8 anni per le quotateArriva il testo del Governo: carcere fino a 5 anni per le non quotate, ma sino a 3 per le «piccole»
Giovanni NegriMILANO
pAlla fine il Governo scopre lecarte sulla riforma del falso in bilancio e deposita al Senato, incommissione Giustizia, l’emendamento al disegno di legge anticorruzione. «Alleluia», esulta ilpresidente del Senato, PietroGrasso, che a inizio legislaturapresentò il testo ora in discussione sul quale si innesta la proposta del ministero della Giustizia.E il presidente del Consiglio,Matteo Renzi, riferendosi alcomplesso delle misure in discussione twitta: «Contro corruzione proposte governo: peneaumentate e prescrizione raddoppiata. E l’Autorità oggi è legge con presidente Cantone».
Mentre, sul punto del falso inbilancio, il ministro Andrea Orlando, uscendo ieri sera dalla commissione sottolinea che «si è passati» da un reato di danno a unreato di pericolo con aumento delle pene. Ora, è la lettura del ministro, «siamo di fronte a un reatoin grado di mordere il fenomeno»: per Orlando il testo è equilibrato e incisivo per contrastare il fenomeno, «un testo che ha superato qualunque ipotesi di soglie dipunibilità e che, pur accogliendo le osservazioni che arrivavanodal mondo delle imprese, non ha rinunciato all’impostazione dicontrasto serio del fenomeno».
Il testo sostituisce integralmente gli articoli 2621 e 2622 delCodice civile che disciplinano ilreato e ne aggiunge due inediti.Diverse sanzioni, ma identicacondotta penalmente rilevante nel caso il delitto sia commessonell’ambito di una società quotata o non quotata. Quanto alle sanzioni, la maggiore articolazioneriguarda le società non quotate,dove la reclusione sarà compresa tra un minimo di 1 e un massimo di 5 anni. Con la possibilità
però di un abbassamento (6 mesi3 anni) quando i fatti sono dimodesta entità «tenuto conto della natura e delle dimensionidella società e delle modalità o degli effetti della condotta».
Le medesime sanzioni ridottesi applicano poi, ed è una delle novità dell’ultimissima ora, quando il falso riguarda società non quotate che non superano i limiti dimensionali previsti dalla legge fallimentare (in sostanza si tratta di società dalle dimensioni assaicontenute) e, in questo caso, la procedibilità è a querela della società stessa, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.
Ma, sempre per le società nonquotate, l’emendamento prevede espressamente la possibilità di applicare la recentissima causa di non punibilità per tenuitàdel fatto, approvata la scorsa settimana dal Consiglio dei ministrie in attesa solo della pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale». Applicazione che è resa possibileproprio dal limite di pena a 5 anniche esclude però la possibilità disvolgere intercettazioni. L’archiviazione scatta quando per lemodalità della condotta e l’esiguità del danno o del pericolol’offesa è lieve e il comportamento non è abituale. Il ministero della Giustizia ha però voluto scrivere anche che il giudice dovràvalutare in maniera prevalente l’entità del danno provocato allasocietà, ai soci e ai creditori.
Sul fronte delle società quotate, invece, è prevista la reclusioneda un minimo di 3 a un massimo di8 anni, senza la possibilità di applicare misure ridotte o forme di non punibilità. A questa conclusone porta la completa cancellazione delle soglie oggi previste dal Codice civile anche per le società quotate quando non c’è statograve danno ai risparmiatori. Inoltre, alle quotate, quanto a trattamento sanzionatorio, sono parificate anche le società controllanti, quelle che fanno appello ogestiscono il risparmio pubblico, quelle che hanno fatto richiesta diammissione a un mercato regolamentato italiano o Ue, quelle ammesse alla negoziazione in un sistema multilaterale italiano.
Venendo agli altri elementidella fattispecie penale, entrambi i casi di false comunicazioni sociali (quotate e non quotate)vengono allineati con riferimento alla descrizione della condotta incriminata: entrambe le norme colpiscono, infatti, le falsitàche hanno per oggetto l’indicazione di fatti materiali o l’omissione di fatti materiali rilevati.Un concetto, quello dei fatti materiali, che si sostituisce a quellodelle informazioni, con l’intenzione di ridurre l’impatto del penalmente rilevante sul versantedelle semplici valutazioni e che,sottolinea la relazione di accompagnamento all’emendamento,è mutuato dalla norma del Codice civile che punisce l’ostacoloall’esercizio delle funzioni dell’autorità di vigilanza.
Sanzionando, poi, ogni condotta a titolo di delitto è cancellata deltutto l’ipotesi della contravvenzione che riduceva l’area dell’efficacia penale e, nello stesso tempo,è quasi del tutto ridotta la procedibilità a querela di parte che ora, insieme con la necessità del danno, limitava le chance di intervento della magistratura.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Così il reato per le società quotate negli Stati «competitor» dell’Italia
ITALIA FRANCIAGRANBRETAGNA GERMANIA USA
Com’è Come saràSOGGETTI ATTIVI
Reato proprio (amministratori, direttori generali, preposti ai documenti contabili, sindaci e liquidatori
Reato proprio (amministratori, direttori generali, preposti ai documenti contabili, sindaci e liquidatori)
Reato comune (chiunque)
Reato comune (chiunque)
Reato proprio(componenti Cda, consiglio di sorveglianzae dipendenti)
Reato proprio (amministratori e direttori finanziari)
REATODI PERICOLOO DI DANNO
Pericolo Danno Pericolo Pericolo Pericolo Pericolo astratto, indipendentemente da un danno o un pericolo per il patrimonio
Pericolo
DOLO Dolo generico Dolo specifico
Dolo generico Dolo generico (consapevolezza dell’inesattezza deiconti) Dolo specifico (per dissimulare la realesituazione della società)
Dolo specifico(il soggetto deve agire per procurare a sé o adaltri un vantaggio o arrecare ad altri un danno)
Dolo generico Dolo generico (consapevolezza della mancata corrispondenzadelle informazioni certificate al Sec Act del 1934) Dolo intenzionale (l’intenzione di ingannare i destinatari aggrava la pena)
SANZIONI 7 Società non quotate: arresto fino a 2 anni oppure reclusioneda 6 mesi a 3 anni
7 Società non quotate: reclusione da 1a 5 anni oppure, per i fatti più lievi,da 6 mesi a 3 anni; possibilità di archiviazione per "tenuità" del fatto
Reclusione fino a 5 anni e multa fino a 375.000 euro. Sono applicabili sanzioni accessorie
Reclusione finoa 7 anni
Reclusione finoa 3 anni oppure multa
Multa fino a 1 milione di dollari e/o reclusione fino a 10 anni o multa fino a 5 milioni di dollari e/o reclusione fino a 20 anni a seconda che il falso sia stato eseguito consapevolmente o con l'intenzione di ingannare i destinatari
7 Società quotate: reclusione da 1 a 4 anni oppure, nei casi più gravi,da 2 a 6 anni
7 Società quotate: reclusioneda 3 a 8 anni
PROCEDIBILITÀ 7 Societànon quotate: querela della persona offesa
7 Società non quotate: querela della società, dei soci, dei creditori o deglialtri destinatari delle comunicazionisociali nelle società al di sotto dei limiti di fallibilità. D’ufficio per le altre
D’ufficio D’ufficio D’ufficio D’ufficio
7 Società quotate: d’ufficio
7 Società quotate: d’ufficio
Fonte: elaborazione del Sole 24 Ore
Il quadro. Si allungano i tempi per l’esame da parte dell’Aula Il filo comune del provvedimento è l’aumento delle pene per i principali delitti contro la pubblica amministrazione e per mafia
L’approvazione slitta alla prossima settimana MILANO
pUna mossa non più rinviabile, ma forse tardiva. Almeno sesi puntava a rispettare l’agenda già definita. Il Governo ha depositato ieri sera l’emendamentosul falso in bilancio, ma difficilmente il disegno di legge, peraltro già slittato qualche settimana fa, potrà essere approvato in settimana. A fare il punto il presidente della commissione Giustizia del Senato, Francesco Nitto Palma: «Abbiamo votato tutti
gli emendamenti oggi (ieri, ndr),ad eccezione di una decina percui è stato chiesto l’accantonamento da parte del governo e deicomponenti della commissione». Entro oggi, chiarisce Palma, «finiremo tutti gli emendamenti: il termine per la presentazione dei sub emendamenti altesto del governo è fissato alle 13di mercoledì. Appena la commissione Bilancio ci darà il parere su questi li votiamo. Credo che non ci sia problema per
chiudere il testo in aula la prossima settimana». «Difficile» invece che si possa farcela per quellain corso visto che «c’è all’esame il divorzio breve e c’è in arrivo il
decreto legge sulle banche». In ogni caso, il disegno di legge passerà poi all’esame della Camera.
A confermare l’allungamento dei tempi anche il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Graziano Del Rio:«Il parto è stato lungo, potevamo metterci di meno, ma ormaici siamo. Credo che entro unadecina di giorni il testo potrà essere approvato».
Del resto la lunga attesa dellariforma del falso in bilancio
che, con questi contenuti era già stata messa a punto dal ministero della Giustizia due settimane fa, ha offerto una sponda a Forza Italia, ansiosa di mostrare i muscoli dopo la fine delPatto del Nazareno, per praticare un ostruzionismo che hatrascinato la discussione in Commissione sino a oggi.
In ogni caso ormai il testo hapreso un volto definito, vistoche a tenerlo insieme è il filodell’aumento delle sanzioni.
Che ha una portata ampia, dal momento che va dalla corruzione propria (quella per attocontrario ai doveri d’ufficio),per la quale la pena massima sale a 10 anni a fronte dei precedenti 8, alla corruzione in atti giudiziari che tocca i 20 anni nelle ipotesi più gravi. Ma a crescere sono anche le sanzioniper l’associazione mafiosa, ilpeculato, l’indebita induzione, la corruzione impropria (perl’esercizio della funzione).
Viene invece previsto unosconto, fino alla metà della pena prevista, per chi collaboracon magistratura e forze del
l’ordine nello sciogliere il sodalizio tra corrotto e corruttore enel recuperare i beni oggettodell’accordo illecito. Nulla da fare invece per l’impiego diagenti provocatori che pure erastato sollecitato da più parti, mentre per l’innalzamento deitermini di prescrizione (che pure scatterebbe comunqueper l’aumento delle pene da infliggere), il ministero dellaGiustizia ha deciso di puntaresul disegno di legge di riformagenerale della prescrizione in discussione alla Camera.
G.Ne.© RIPRODUZIONE RISERVATA
Il confronto internazionale. La riforma avvicina le norme a quelle Ue ma persino in Gran Bretagna la reclusione si ferma a 7 anni
In Italia le sanzioni più severe in EuropaMILANO
pAlla fine, con il testo finalmente disponibile, è possibileuna valutazione del “nuovo”falso in bilancio anche in unaprospettiva di confronto internazionale. Sul piano delle sanzioni la proposta del governo siconferma (rispetto alla bozzasinora circolata) assai severa.La pena, e stiamo facendo riferimento alle quotate, di 8 anni di reclusione nel massimo nonè prevista attualmente daiprincipali ordinamenti europei. Neppure nel Regno Unito,peraltro, patria della City e
mercato finanziario certo nonconfrontabile al nostro, si va oltre un tetto di 7 anni per reprimere le false comunicazioni sociali. La Germania si collocanettamente al di sotto, con 3 anni, mentre la Francia con 5 sipiazza a mezza strada. Naturalmente è una graduatoria, cometutte, assai discutibile, vistoche, per quanto riguarda l’Italia, si potrebbe fare riferimentoalla triste specificità di una criminalità anche finanziaria didimensioni rilevanti.
Tuttavia, la riforma, se siprendono in considerazione an
che altri elementi, ci avvicina senza dubbio a un quadro di compatibilità europea. A partire dalla cancellazione delle soglie che assicurano tuttora un’area di totale irrilevanza penale. Adesso, invece, con l’eccezione delle piccolissime società(dove gli stessi livelli di attivi e ricavi sono assai bassi), dellecondotte illecite resterà comunque traccia. Anche quando verrà, semmai, applicata la nuovissima causa di non punibilitàper tenuità del fatto: in questo caso infatti, visto che si tratta pur sempre di un accertamento
di responsabilità, a carico dell’interessato l’archiviazione sarà riportata dal casellario, evitando quella cancellazione anche di condanne già passate in giudicato per effetto dell’intervento del 2002.
La disciplina italiana, per come ne esce dopo l’emendamento, si qualifica come tutto sommato attenta a un’altra specificità nazionale, la presenza di un tessuto diffuso di imprese medie e piccole: avere stabilito sanzioni più lievi, cosa non sempre prevista in Europa, rappresenta un altro aspetto da segnalare.
La stessa natura del reato, chenon richiede più come ora, almeno in alcuni casi, la necessità del danno, accorcia le distanze con il diritto penale dei principali Paesi Ue, nei quali il falso inbilancio è considerato reato di pericolo. Conserviamo ancora, quanto agli autori, la fisonomia di reato proprio, a differenza di Regno Unito, Germania e Francia. Nel senso che in questi Paesiil delitto può essere commesso da chiunque, mentre anche con la correzione della Giustizia, in Italia il falso può essere realizzato “solo” da amministratori, direttori generali, dirigenti preposti, sindaci e liquidatori.
G. Ne.© RIPRODUZIONE RISERVATA
Sulla base degli emendamenti votati in commissione sinora, viene elevata la sanzione per il reato di corruzione propria che, su proposta del Governo, passerà da un minimo di 4 e un massimo di 8, a una previsione massima di 10 e minima di 5. Su proposta dell’opposizione è stato invece approvato anche un aumento di un anno da 5 a 6 del massimo di pena che può essere inflitta per la corruzione impropria
LA CORRUZIONE
Le misure in arrivo con il disegno di legge anticorruzione
LO SCONTOMisure ridotte fino alla metàper chi collaboracon i giudici ma non passa l’introduzionedegli agenti provocatori
Per restituire organicità a tutto il sistema dei reati contro la pubblica amministrazione sono stati anche approvati, su proposta del relatore, aumenti di pena per la corruzione in atti giudiziari che passa da una “forchetta” 410 anni a una di 612. Nello stesso tempo sale anche la pena per le ipotesi aggravare quando dalla decisione “comprata” è derivata la condanna al carcereo all’ergastolo
ATTI TRASPARENTI
Stretta sulle sanzioni previste per l’associazione mafiosa (416 bis del codice penale). Il testo del ministero della Giustizia prevede la reclusione da 10 a 15 anni (ora sono 712) per chi fa parte di un’associazione mafiosa formata da tre o più persone; da 12 a 18 (ora 914) per i promotori, gli organizzatori e coloro che dirigono l’associazione mafiosae, se l’associazione è armata, da 15 a 26 anni(ora da 12 a 24).
MAFIA
Confermando la linea del disegno di legge, di generale inasprimento delle pene e per sistematicità dopo la stretta sulla corruzione base, viene previsto anche un aumento delle sanzioni per il peculato chepassa a un massimo di 10 anni e 6 mesi a fronte dei precedenti 10 anni e dell’induzione indebita che, su indicazione del relatore, sale dal binomio 410 anni a 6 anni di minimo e 10 anni e 6 mesi di massimo
PECULATOINDUZIONE
Si conferma quanto previsto nel testo base presentato da Piero Grasso per cui chi ha collaborato per evitare che il reato fosse portato a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove e per l’individuazione degli altri responsabili o anche per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite, vede diminuire la pena da un terzo alla metà. No invece agli agenti provocatori
COLLABORATORI
pIl presidente della Repubblica, Sergio Mattarella,ha ricevuto ieri pomeriggioal Quirinale i componentidel consiglio dell’Autoritànazionale anticorruzione guidata da Raffaele Cantone. Durante l’incontro il presidente Mattarella si ècongratulato con Cantoneper l’azione svolta finoracontro la corruzione, unproblema che secondo la Corte dei conti costa ognianno all’Italia oltre 60 miliardi di euro.
L’incontro tra Mattarellae Cantone cade proprio nelgiorno in cui si sblocca il disegno di legge anticorruzione, sul quale il presidentedel Senato Pietro Grassoaveva assicurato l’ok entrola settimana. Il presidente della commissione Giustizia Francesco Nitto Palma(Forza Italia) ha invece parlato della prossima settimana. Oggi alle 13 la conferenzadei capigruppo dovrebbe chiarire le tempistiche.
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L’INCONTRO
MattarellariceveCantone