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Extraits do# CAHIERS D'HISiVIRE t. XXXIII 1988 No 34 86, NO Pa#teur, 69W LYON

Extraits CAHIERS D'HISiVIRE XXXIII 1988 No 69W LYON PURPURA... · of the Oxyrhynchite nome. that he, thc acknowledging party Aurciius Nemesu. Iias in accordante with this agrcement

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  • Extraits do# CAHIERS D'HISiVIRE t . XXXIII 1988 No 34

    86, NO Pa#teur, 6 9 W LYON

  • MISTHOPRASIAI ED EXERCITORES

    Nell'opera di Jean Rougé sull'organizzazione del commercio marittimo in Mediterraneo sotto l'impero romano sono prcsi in considerazione i principali problemi giuridici dell'exercere navem e, in particolare è esaminato un signolare documento egiziano che contiene un atto di locazione di une nave (misthopraria) che si pro- trae per ben sessanta anni '. Contrariamente a ciò che pensava il suo principale commentatore 3 , tale contratto sembra cssere del tutto normale, poichè come i rinvenimenti archeologici in questi ultimi anni confermano 4 , le navi erano oggetti di valore con carat- teristiche costruttive costanti nel tempo. chc sc sottoposte ad una accurata manutenzione, potevano durare talmente a lungo che i

    1. Rougé. L'orpnisorion du eommerce moritime eri Mdditerr~nde rousl'Empirc mmoin.Paris. 1966. p. 332 C pp. 334 c S.

    2. h p . Lond. 111, 1164 h (pp. 163 ss.) a. 212 d.C. =SeleetPopyri. 1, 38.

    3 . De Ruggiero, «Locazianc fittizia di unr navc in un papiro greco-@zio dell'anno 212 d.C.n.BIDR. 20. 1908, pp. 48-76.

    4 . L'usanza di parrc una mancta rotta i'albcra dcWi navc di nuova costriiziane po- trebbe canscntire la vdlulazionc della durata di impiego dell'iinbarcazione sino al niomcnto dcl naufragio. Nel caso dcl relitto di una nave romana del I l ree. d.C. ritrovata a Londra ncl Tamigi, nella scassa dell'albera maestra 8 stata rinvenuta una moneta del l sec. dcpastavi dai costruttori come portafortuna. Cf. Bass, Novi e eiviltd. Areheologki morino. Milano, 1974 ( A hisrory ofSeofaring bosedon underwter orcheology. London, 1972). pp. l 2 8 e S. Anchc nel relitto di Spargi di una navc del Il scc. a.C. sano state rinvenute due nianetc neU'iUag- giamenta dell'albera maestro.Cf. Pallarés,

  • giuristi romani si ponevano addirittura il problema dell'identità giuridica dell'imbarcazione interamente rifatta '. Non solo, dunque. nell'anno 21 2 dell'era cristiana, come testimomia il documento in questione, le navi potevano durare oltre sessanta anni 6 , ma la lunga durata di questo tipo di «locazione» e il suo frequente.impie- go sono stati confermati da altre testimonianze papuacee ' .

    Del 291 d.C. è. ad essempio, Pap. Oxy. XVII, 2136 :

    ' E i o u r ÙyL';ov . l i : ro ip i ropor K k i o a p o r I'a;ov Aip7Xic.u 0;aXtpiou AiowX7-

    i i a t ;"]i. ai i:o~.r iPO6pou n I d P [ ~ o u Aip>lXi~u O i a h f p l o u nIu(rpiar,ol, Ztaotr;i i,, . . . p171'ò~ XatXXaiou @ a i @ r y , ii* rIroXtpa;Si

    EGrpii:'o"i r& !A!pioivo;rov. 6poXoyt; A i p j X i o r N t p r o i r B r ò rot i l iuvonoXir i j i , no;- ro[ror]iywi, [i!! p 7 r p o r r 6 ~ t i r p ò r sl; ' A r a 1 . 6 t i ~

    W r ( i r i i l ) I, oÙh$ iX~~I rr06jòr B p i o ~ p o G ( ? ) A i p 7 X i o i r r I a ~ ! j a a ì 'A i , i~ i j7

  • I I MISTHOPRASIAI ED EXERCITORES 421

    10 . . p!!. . ei8ioi;i . v rrpòr :Ò drrò roir i 4 v roùr A;i:pqXior.r n a r j v r a ì ~ v ; x q i o v rpar iv Ira]! [ x v p ~ t u t i v a ù r o t x a i i [ o v u i a v

    : x [ ~ ~ 8]ioixiu xai o i r o ~ ~ o p i v +! B Y a i p i v r a t , x a ; r a P i X c f l n v oi AÙp[

  • 422 GIANFRANCO PURPURA

    Nononstante il lasso di tempo intercorrente tra il Pap. Oxy. XVII, 2136 ed il Pap. Lond. 111, 1164 h in precedenza citato, i due testi appaiono pressocchè conformi 9. Non sembra infatti che abbia avuto una grande importanza il fatto che la descrizione delle attrez- zature marine in Pap. Lond. 111, 1164 h sia più accurata, né che sia concessa una breve dilazione per il pagamento di una parte della mercede ; e neppure che sia specificala la possibilita del subaffitto e di trasformazioni della nave. Identiche sono la struttura dell'ato, la garanzia prevista e le penalità ; ma la maggiore cura e ricchezza di dettagli del primo documento è pienamente giustificabile in quanto l'imbarcazione del Pap. Lond. 111, 1164 h è di ben quattrocento artabe di stazza, mentre lo scafo del Pap. Oxy. XVII, 2136 è di settanta artabe ' O .

    Il rinvenimento di nuove testimonianze papiracee non è valso tuttavia a risolvere quello che è stato definito l'«enigma della mis- thoprasia)) . Quale era la ragione che induceva le parti a concludere una tni.~thosis, in luogo di una pura e semplice prasis ? L'atto infatti

    wite note 8 :

    my asrent. I , Aurclius Coprrs. ex-gynmariarch of Lcnntapolis, wrate for him. as he is iliiteratc. We. the Aurelii Patcs and Anicetus. have been parties ot thc leasing+ale of your aforcsud boa1 of rcvcnty artabas' burdcn, and in answcr to tlie forma1 qucstion Iiavc givcn, our &~scnt. I . Aurclius Ammonius son of Epiiiiachus, wo te for tlicm. as they u e illiterate.'

    9. 11 testo del Pap. Lond. 111. 1164 h è di facile reprimente ed oltre che nellc rac- cultc già ~.itafe. può essere consultato in De Ruggiero,ort. cit., pp. 50-52. Jolinson, uRoman Egypt, in Tenney Frankr, An Eeonomic Survey of aneienr Rome. Il. Ann Arbor. 1936 (New York, 1975). n. 269 ne fornisce una traduzione inglese.

    10. 11 lasso di teinpo intercorrente tra il primo cd il secondo dociimento e la crisi economica del Il1 sec. d.C. spiegano percliè il compenso per la nave più grande sia stato fissato in iin Lalento e duemila dracme, ed invece il valore deli'imbarcazione più piccola in bcn tre talenti e tremila dracme. Sulla crisi del I11 sec. ed il regime dei prezzi alla luce della documenlazione papiracea cf. Schwartz,

  • MISTHOPRASIAI ED EXERCITORES

    presentava numerose caratteristiche specifiche della compravendita : dalla prolungata durata della cessione alla completezza del dominio attribuoto al conduttore, che poteva persino luein kal meturru- thmlzein l'oggetto della ((locazione)~. Inoltre proprio la previsione, confermata in tutte le misthoprasiai note l', del pagamento dell' elevata mercede pressochè in un'unica soluzione al momento della conclusione del rapporto e non in comode rate d'affitto. dilazionate nel tempo, concorreva ad attribuire all'atto ulteriore aspetto di defdtiva cessione 1 3 . Per quale motivo allora colui che sborsava subito una somma pari al prezzo corrente di vendita di una imbar- cazione l4 si adattava invece a prenderla in affitto '? Ed il proprie- tario che utile avrebbe potuto ricavare da una restituzione, magari a lontani eredi, di una nave che in base alle correnti regole della loca- zione avrebbe potuto anche essere obbligato a mantenere in condi- zioni idonee alla navigazione per tutta la durata della vita ?

    Ed infine in che senso gli antichi parlavano di «locazione-vendi- ta», di misthoprasia appunto ? Forse perchè consideravano, come in una sorta di contratto misto, ricorrenti alcune caratteristiche di entrambe le fattispecie contrattuali Y Così si è finora ritenuto, attri- buendo perb agli antichi l'uso di categorie e di astrazioni concettuali usuali più per noi, che per loro. O piuttosto la ragione era meno intuitiva, ma connessa con le origini di questo tipo di accordo, volto a consentire ad una parte di sbarazzarsi con profitto delle fatiche e dei rischi derivanti dalla gestione di una nave, all'altra di disporre con convenienza di uno strumento di lavoro ?

    Alla soluzione di tali questioni è volto questo contributo. dedicato a Jean Rougé le cui pmdenti, ma al tcmpo stesso acute

    w s i m ; Montevecchi. La papirologia, Torino, 1973, p. 212 ; VClissaropnulos, op. ci!.. pp. 273-279 ; Mcycr-Teernier, Die Hoflung der Schiffer im mieschischen und rom. Rechl. Zutphen. 1978, pp. l 6 e S .

    12. ECU 111, 1157 (a. 27/6-10 n,('.), comc si vedr8. nan si discosta da tal i pratica : anzi I'cspcdicntc escogitalo per dilazionare il pagamento la conferiiia. Cf. infra.

    13. Questa carattetirtica E sottolineata particolarmente da Dc Ruggiero, orl. cil., pp. 56 e S., ma non è considerata decisiva da Aiangio Ruiz, orl. ci l . . p. 88 nt. I

    14. Sul punto cf. Vélissaropoulos. op. d.. p. 277 nt . 35 c p. 279.

    15. Al contrario Solazzi. orr. ci!., p. 73, in raso di locazione pcrpitua ron\iderava preniinente I'intcrcsse alle riparazioni del locatore di una nave ed in insanabile contrdsto mn il doiderio del eonduttorc di sbarazzarsi ai più presto dell'ormdi vclusla imbarcazione. Nelle misrhoprosiai il eonduttorc, altre a cortispondcre la mercede inicramcnti all'inizio del rapporto, i assunicvu nel suo stesso intiressc I'oricrc della iiianulcnaiane dcllo rcato.

  • 424 CIANFRANCO PURPURA

    considerazioni hanno, ancora una volta, offerto occasione di indagine su un problema marittimo assai controverso 16, che interessa tanto il mondo greco che il romano.

    L'utilizzazione di una nave a scopo di commercio avrebbe potu- t o essere effettuata direttamente dal proprietario o tramite un soggetto a potestà ed è probabile che proprio questa ricorrente pra- tica abbia favorito almeno dalla fine del IV sec. a.C. l'impiego della locazione deu'imbareazione, che consentiva al proprietario di non sopportare, come nella gestione per interposta persona, né gravi fatiche, ne rischi diretti dei viaggi per mare e, ciononostante, di ricavare un reddito 1 7 .

    In tema di trasporto marittimo di mercanzie e di locazione di una imbarcazione vanno giuridicamente distinte diverse possibilità : il caso si06 dcll'affitto dell'intera imbarcazione (locatio navis) per carichi non determinati in precedenza va separato dalla locazione per un carico determinato e per uno specifico viaggio, quasi a ncompren- dere l'affitto di un determinato spazio a bordo della nave, che avrebbe potuto idealmente estendersi pressochk a tutta la nave. In entrambi i casi si trattava di una locatio cortductio rei, ma nella prima ipotesi, che poteva distinguersi in base ad una previsione a tempo o in perpetuum, era compito del conduttore prowedere alla direzione e governo della imbarcazione. Netta era dunque la diffe- renza con la locazione «a viaggio)) nella quale non era modificata la gestione nautica e commerciale della nave e quindi ci si awaleva di

    16. cr. hfia. 17. Sulla figura dcu'arrnatore ci. Maffei. NNDI. I11 (Varese, 1958), pp. 1 0 ss., v.

    armolore (Dir. Rom.ed Intermedio) ; De Martirio. NNDI, VI, cir., p. IOBBe S., v.exercitor. In Demostene LW. 21 (a. 323) Dionisodoro è costretto a prendcrc in affitto a Rodi alcuno iinbarcazioni per proseguire il qua viaggio dill'8gitto verso Atene. Pap. Mich. Zenonc 60 (a. 248 o 247 a.C.) mntiene una pmposta di locazione a tempo trasmessa dal sottoposto al dominus navis. Questi ed altri esempi come Pap. Sorb. in". 2395 (Scherer,

  • la Pe '13 '622 'd '8961 'ouqlyy '1 'm~unb!iun pa .war '.dn,@ I@O!OJUV '#,!ua~w suauo W, pa auo!zeJol 'ow!>~!ieiu o~zodrei~r 'seuioq~ : .ss 26 .dd '$961 'TE 'IHas 'rem!Iqqndal eia ew!i(n,l(au !w!iiueu !iiodreii !ap awgai I! pa TE '61 'a' 's!imq08 )a : 68P 'dd '0961 'IIA va^ 'mas Aq aSeure3r 'seuiou : 2961 'uaqxmw '2aJjjqas ~ap BuwJu~ dnz 'iil3ala : .si SUE : .si LLI 'dd '0961 'SE 'am 'ra'oj wm@s wai wnidaal >a unlneN8 -euaw I .iu LOI .d '6561 '29 'XaIu 'xauo!m~or !p suai u! aqxaqx aiuquq

    .oiiodb~~i !p oiieiiuo~ @p erardupqp (r aheu ip auo!zeJol e1 e~a18 q!qque,lpu n18 J~J euiiajje .s a 892 .dd "I.V 'do 'solnoda -Cr\!l?A I .>l 'ia!n!*nea : 's a 06 'd '6~61 'IUP.~ 'upua< !o!JIawwm 'UllaAnH '61

    '('3P TZZ) SPZ+ 919 'AU! 'PUEI .dU C3P E9 mJP) OSZE 'AlX 'LXO 'ded : C3'P 9E2) 8P6 '111 'PUq 'dea 'JJ !i!did ! lad '(O!e3) S '6 'P .uawaJ?ljje,p ~el~uo~ al* -Ja!llunea ep !iexpu! ouos auewoi ~iuoj anau o@p P a odua P 1UO!ZI?JO( (p !SE> !\OJOUI~N .O~Z .d ..,!a

  • CIANFRANCO PURPURA

    appariva già in papiri egiziani del 111 sec. a.C. . Non vi 6 accordo tra gli studiosi in mento alla collocazione della

    misthoprasia nel quadro fin qui tracciato. A prescindere, per il m@ mento, da chi la considera una locazione fittizia, escogitata pcr mas- cherare una vendita, vi è chi la ritiene una locazione a tempo 22 e. chi assimila il caso in tutto e per tutto ad una locazione in perpe- tuo 23 ; chi, infine, traendo spunto dall'attuale diritto marittimo francesc, identifica l'ipotesi con I'«affrètement coque-nue)). avente per o g e t t o una nave non annata o fornita di un armamento incom- pleto 24 . In questo caso oggi si realizza una piena separazione t n proprietà della nave e gestione commerciaie e nautica, che viene incontro ai desiderio del proprietario di sbarazzarsi degli oneri marittimi e sopperisce alla necessità di chi non Iia tulli i mezzi per l'acquisto di disporre di un indispensabile stmmento di lavoro.

    Non è perb vero che una locazione per un tempo lunghissimo, come la misthoprasia, finisca per essere una locazionc in perpetuo. Quest'ultinia, basata sulla corresponsione periodica di un compenso, pub interrompersi per volontà del solo conduttore in seguito a s a - pensione del pagamento della mercede ". Non ha quindi scnso una locazione in perpetuo nella quale è provista la corresponsione iniziale del canone in un' unica soluzione, come appare nei documenti

    suile note 20 : i

    D. 14, 2. 2 (Paolo c Servio) ; D. 19, 2. 31 (Alfeno) :D. 1 9 , 5 , 1 . 1 (Papiniano) ; D. 4 ,9 ,3 . 1 ; 19. 2. 13. 1 (Ulpiano) :D. 14. 2, 2. pr. ; 14, 2, 2. 7 (Paolo). Su questi tcsti. v . Daunllier. I.e.,e la Ictteratura ivi menzionala.

    21. Qucsti contratti suno irequcntcmcnte conciusi t r a fisco e propriebri di navi per il t r r po r to del grano. Ci. ad es. Pap. Pctrie. Il, 20 col. LV =111, 36 (b). cil. in Vélissaropou- lor, op. cir., p. 269 nt. 5 C pp. 183 e r. ; Montevecchi. la ppirolo.qh, cit., p.224 ; Henptl, Ph'vole Arbeitmerhoilnissc freier Persone" LI den helleninirchen Popyri bis Dioklelian, Dtis. Frciburg in Br.. 1972. pp. 5 8 ~ s . Infine ci'. Meyor-Tecrmer.op. eit..e la Ictt. ivi cit.

    22. ~ o u g é , OP. nr . . p. 332.

    23. Solazri, orl. cil., p. 73 :

  • (--'!~!o~uud!?sod oimxa nolnot !?i um '") 9~ IZ 'IIAX '6x0 'ded lap 6 a 9 .TI anau a ("'!oai,jmjq !p& !puau!qo~d !?i un? q ~911 ,111 'PUO~ 'ded 1ap sz '1 qaN

    .ap!hnU 010s uou a eu!im auop@su q ,ad aqme el!q!pr aisnra alnlad aqqafii: aq~ '!p!re !p oliodmq I! ,ad auopmlsqw! sun ~IOJ =la oinliai:, ouuiq !ille I>a (L .u ES 'd 3 z 'i" zs 'd "ip 'UD) oia!Snn aqa pp ep aiuoui -vsian!a '(elo8ezia~ a ola!8hin aa aiuauiesl;ir!l> ! uosmn 'sqps sqsqoqo) ollaj !p suo@ -m un pe Juia!su! '(pnolpuu s!ui !sud uouaus!i+xa .pnp .odo? uns ~uima8 olq m!jojrq) JlUD1IOJJO.1 ollnt !p vl!uioj a !mar anp um uopias !p auopmrequia eun '(uo!q!l!y) spuai eun (oia!%dnn aa ;iluaiueaan!p ! uosnej 'eioSezialy 'uo8nr) spuepq BM '(uolim) vmsy eun '(D.w u!lowa) a!%8oiueil ai1 '(o.wPcdo o!u!oyas) 0~38~iis.p ~wep~m r!'(so~wm) weu CI mms U! ~1ml1 1.d CIBZIC.~ '(ou!uaqas D!U!OI/X) eiuled 1p !juaiuel!j !p aprm '(uosm2 iad «IO~JUF PJUIIBDUO» : eio2ezian 'uo,oqouou) eiia~d !p eioius un a (sp~afls !DVID& uni onp .wi?pas ,wdn?L) qE!iJlEiu oiu!sapoui lap airew ua~ OIiaJ !p aioiue anp '(s?jnZ~a) oueSm '(uo!?ow!l? ~pisu~p) mmqs VI> enaiassed '(]onoq~~nyi) oliodri>?oq lap ailaps '(s!u~?p!s s!ul?yi uns aiuad loiuo?) oiiaj !p aiund um ajjs8 anbuD a (saollai !&oy) pu oiiinb '(cio%ezlaly ?tuauiesiJn!l> ! !ou?o) amieufidiu! a (!xi>io um) ~3elq um '(onp ug -upad) ~oiu!i anp '(uuu8iiou) mazznq '(!o?.u?) naue '(!opq) "18 '(oii!oy~s) Ideuw '(uou -JIUJDU~) clan '(mda?) auouuad '(soisy) oiaqp um (uouaupp~u~sar) aiuod !p a)uaiusrasu~ ei!unw =,.la '(~!JB ! e108enaiy ! ola!%%n aa aluawnsiwp ! uosse3 'uouawwisa) sleluaui -!ned (sio8ezian aiuaiueuar!p : oia!%a aa 'uouaug.uiqoy~aq) ~isiu~ep ug arassa p aiilo 'ezzeis !P aqeim o~uwoiiienb uaq !p 'q t911 '111 ,puoi 'ded lap (uoq!u?nav uo!o@ ,i) Emi% aAiu '8-LSZ 'd ! 6E '1U EEZ d ! 6 'lU LZZ 'd : PS '1" ELI 'd 'IL61 'U~lWuir,~ 'mJ0M iUa!JUD 241 Il! S~!VSUUU~DJS PUD S@VS "P1 ! +EEE 'dd 'LP61 'E9 'VdfV'UlEOE aFN e uo aioNI 'uosieg! ~g .d '~161 'S!zd!q-euiaa 'uaidL8ay uayJs!is!uallay u! saqJaMa9 Kap s!uiuuJ,yrnz aWllwg 'paB aqJUn 'JJ ! Z+I+I -d '6z61 'X 'snid&y 'uerreiuoi-mai% ?la.nau li!?+ u! auo!zeS'!rsu 'eio8eri~ly u! '!u!ieiu !)UJiunnS !slan!p !p auopeumiouap q id o;o!iaid alUOJ OiiOS isiaAoiluoJ 3 !ho"" NUJIJI !n2 ( '3m>!3223111t 3nap !SIJBUB.Un 'LZ

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    e[pp ol!diuo:, l! aq3 ole~q3 orad $3 ' ,, odmal [au erreluol auov -nl!lsal e[[ap auo~s!i\ard u! aluamaluap!aa eluasu! 'oauameurre,[lap iizzalaldmo:, ellap auo!ze:,~pu! essaldsa'l a I 1-1 '1 I 'q t91 1 '111 'puo~ .ded u! arnlezzarlle alpp o:,ua[a olerpellap a aluessaralu!,l oueqsom!p o.1 'oluame@ed!nha 1p epos !iBo !p alpuoj orrela !v~rv~doyrs!ur al alrre!paui aleiBasuo:, IA~U al aqs!od '((anu-anbm ~uauial~~jje)),~~e oluamelso3:,ecl !srar@ome arnddau pnd uo~ .auo!znlos e:,!un sun u! apaxam ellap osroqsa,l oueaeu!uualap aq3 auopsr a[@ oluam u1 als%epu! ep elsar !od as aq3m 'sndruaj pv urauols~anv ad auo!ze:,o[ eun amo:, !sre~nSguo:, elop erquras v!sv~doyls!ur e7 .od!31)ue u! aluawelalu! aq3ue auorre3 lap auoF -uodsario:, e1 aIeu!urraiap !p a[!qpla3sns ela auyual un IJ suo* -ald e[ aq:, a:,anu! odmal e auo!ze3o[ e[lau ,3 ' ,, ~~doyj~ enap LZP

  • \

    428 GIANFRANCO PURPURA

    manutenzione e sostituzione delle attrezzature gravava, come già '

    è stato notato, sul conduttore, piuttosto che sul locatore, poichè il diritto di scomporre e r icompom persino la stmttura stessa dell' imbarcazione comprendeva già il potereabbligo di riparazione dello scafo e del mantenimento in efficenza dell'armamento ECCO

    li dunque un'altra significativa caratteristica delle misthoprmiai dopo quella rilevata del pagamento anticipato del canone in un'unica soluzione : con la differenza che nella locazione ordinaria l'obbli- go di mantenere la cosa in quello stato che ne permetteva al condut- tore il godimento non gravava sul locatore. In questo senso si rea- lizzava la separazione tra proprietà e gestione nautica e commerciale, che certamente anche gli antichi, come i moderni con l'«affrètement coque-nue», ricercavano.

    Fin dal momento della prima edizione del Pap. Lond. III, 1664 h si è perb ritenuto che si dovesse parlare di compravendita, , piuttosto che di locazione come abbiamo fatto fino ad ora, e questa opinione ha convinto la maggior parte degli studiosi. E' questa la tesi della locazione fittizia, ma che sarebbe piiì giusto indicare come compravendita simulata 19, che trae spunto dalla inusuale durata del contratto, dall'ampiezza dei poteri concessi, dal paga- mento del compenso interamente in anticipo. Dei sostenitori di tale tesi alcuni hanno ritenuto che lo scopo della simulazione mirasse ad eludere un presunto divieto di vendita delle imbarcazioni M , altri invece che l'obiettivo fosse la conseniazione dei priviled spet-

    .wIre de h nore 27 :

    espressamente indicata la completezza dcll'armamento. Sulla equivalenza delle due erpres- sioni cf. Merzagora, art. cir., p. 143 nt. 5 . Assicurazioni simili, in merito alla completezza dell'equipaggiamento si riscontrano in Pap. land. inv. n. 616 +Pap. Jand in". n. 245, 11. 8-9 (a. 221 d.C.). Cf. Sijpesteijn and Worp, uDocumenls on lransportation by sNpr, ZPE. 20.1976, PP. 163-6. . .

    28. Pap. Lond. 111, 1164 h. 11. 19-20. Arangio Riiiz, AG, 81, 1908. pp. 89 e S. ; Solazzi, arf. cir., p. 74. I I

    29. Osserva Solazzi, art. cif., p. 75 ;

  • MISTHOPRASIAI ED EXERCITORES 429

    tanti ai proprietari di navi 3' . Si &, al contrario, osservato che non v i Ftraccia di un divieto di alienazione delle imbarcazioni, che tutt'al piil avrebbe potuto aver vigore in età postclassica per una diecina di anni soltanto 32. Intorno agli inizi del 111 sec. non sembrano essere stati in vigore in Egitto divieti di tal genere, come dimostrano alcune tracce di semplici compravendite di imbarcazioni, pervenuteci attra- verso i papiri " . Ed ancora divieti o privilegi avrebbero dovuto essere connessi al servizio della nona, al quale erano adibite imbarcazioni di una certa stazza ed invece non mancano documenti che si riferiscono a scafi di dimensioni assaj limitate o specializzati per il trasporto di mercanzie diverse dalle denate alimentari M ; né è mai specificato l'obbligo per il conduttore di porre la nave a disposizione della annona, come avrebbe dovuto awenire se lo scopo perseguito dal proprietario fosse stato proprio quello di continuare a godere di privilegi ed esenzioni 35 .

    Una arguta osservazione di Arangio Ruiz induce a metter da parte con tranquillità ogni ipotesi che si collega ad una compraven-

    31. CoG De Ruggiero. art. ci

  • 'SL 'd 'IAD '!ZZE(OS ~II~OU! .A .I IL .d .L 161 .pz 'Ha[#

  • MISTHOPRASIAI ED EXERCITORES 43 1

    re, veniva in realtà sgravato dell'onere della manutenzione 41 . Per queste difficoltti Arangio Ruiz finiva per propendere verso una vera e piena alienazione, o meglio verso una trasmissione a titolo oneroso del diritto enfiteutico, ipotizzando un presunto dominio eminente dello stato su tutte le navi che, come si 6 visto, non sembra essere sostenuto da prove documentali, anzi da queste contraddetto 4 2 .

    Anche Solazzi negava la possibilith di una finzione, ma consi- derava la rnisthoprasla una locazione in perpetuo, utilizzata aperta- mente dai romani per continuare a godere dei privilegi dipendenti dalla mera qualith di proprietario di nave. Osservava però che i papiri non imponevano certamente al conduttore l'obbligo di mettere la nave a disposizione dell'annona e concludeva quindi che le motiva- zioni che inducevano gli egiziani a contrarre le misthoprasiai doveva- no essere diverse dalle romane e, allo stato attuale, difficilmente precisabili A prescindere dalla singolarità della ricerca di giustifi- cazioni diverse e dalla difficolth sopra evidenziata a considerare le rnisthoprasiai locazioni in perpetuo, e non a tempo ", resta giuridi- camente incomprensibile la menzione della vendita che nella mistho- prosia apparirebbe, in ogni caso, nominata invano. Se infatti si trat- tava manifestamente di locazione, quale «forza irresistibile)) trascina- va le parti a parlare di compravendita ?

    Un famoso passo delle Istituzioni di Gaio, sul quale di recente si e soffermata l'attenzione di Guarino 4 s , può forse aiutarci a chiarire l'intricata questione. Si tratti di Gaio 3, 145-6 :

    rtAdeo autem emptio et venditio et locatio et conductio familiaritatem ali- quam inter se habere videntur. ut in quibusdam causis quaeri soleat, utrum emptio et venditio contrahatur an locatio et conductio. Veluti si qua res in petpetuum locata sit, quod evenit in praedus municipum, quae ea lege locantur, ut quamdiu [id] vectigal praestetur, neque ipsi conductori neque heredi eius praedium auferatur. Sed magis placuit locationem conductio- nemque esse. 146. Item [quaeritur] si gladiatores ea lege tibi tradiderim, ut in singulos, qui integri exierint, pro sudore denarii xx mihi darentur, in eos vero singulos, qui occisi aut debilitati fuerint, denarii mille, quaeri-

    41. Salazzi, Lc.

    42. Arangjo Ruiz. 1.c.. Cf. nrpra. "t . 33. 43. Solazzi,arl. cir . . pp. 78 e 81. 44. CI.rupm.p.412.

    45. Cusrino. Il leasing dei gladialori.Index. 13. 1985. pp. 461-5

  • 432 GIANFRANCO PURPURA

    tur, utmm emptio e t venditi0 an locatio et conductio contrahatur. Etnia- gis placuit eorum qui integri exierint locationem et conductionem con- tractam videri, at eorum qui occisi aut debilitati sunt emptionem et vendi- tionem esse , idque e x accidentibus apparet, tamquam sub condicione facta cuiusque venditione aut locatione. lam enim non dubitatur, quin sub condicione res veniri aut loeari possint)). r Il giurista, segnalando l'obiettiva difficoltà di distinguere in ,

    alcune ipotesi prospettate tra locazione e vendita, menziona in primo 1

    luogo il caso della locazione iti perpeluum e adduce come esempio le locazioni di fondi municipali, nelle quali il versamento periodico del vecligal da parte dcl conduttore o del suo erede consentiva la prosecuzione del rapporto, a prescindere da una sopravvenuta volon- 1 t à contraria del locatore. Forse, sollecitati da tali parole Arangio Ruiz, Rostow:eff e Solazzi sono stati indotti ad accostare le misrho- prmiai alle locazioni in pepetuo. Ma è stata già evidenziata la diffi- coltà del confronto con un accordo che prevedeva il pagamento del canonc in un'unica soluzione all'inizio del rapporto 46 . La tnistho- prmlu non è dunque assimilabile alle locazioni in perpetuo dei fondi municipali. Il passo di Gaio prosegue ( 5 146) prospettando l'ipotesi di una fornitura di gladiatori e di un accordo che prevedeva il paga- inento di soli venti denari per ogni atleta restituito integro dopo il combattimento. I denari sarebbero stati invece mille per ciascuno dei gladiatores ucciso o debilitato. E' evidente la difficoltà di inquadrare tale accordo, per il quale si è anivato a parlare di ((leasing dei gladia- tori)), nello schema della locazioiie o della vendita. L'opinione pre- valente secondo Gaio avrebbe considerato oggetto di localio conduc- rio i gladiaton rimasti integi, gli altri sarebbero stati ricompresi in una rniplio veildiiio. L'osservazione di Gaio che In soluzione emer- gerebbe dalle circostanze, «quasi che la vendita o la locazione di ciascun gladiatore sia stata fatta sotto condizione)). si presta all' obiezione che «il contratto si stabilisce qual è (locazione oppure vendita) al momento del consensm in idem plucirum, non al momen- to in cui il ludo gladiatorio è avvenuto e si passa a fare l'inventario dei gladiatori supentiti. N6 la condicio apposta al contratto migliora la situazione, perchè essa non incide sulla struttura essenziale del negozio, ma precisa solo la circostanza futura ed incerta subordina- tamente alla quale gli effetti negoziali si produrranno)) 47 . La difficol-

    46. CI. rupro. pp. 4 1 2 \ r .

    47. Cuarino. "p. cir.. p. 462.

  • MISTHOPRASIAI ED EXERCITORES 433

    tA di calare negli schemi istituzionali un rapporto della vita quoti- diana avrebbe potuto ripresentarsi pressocch8 negli stessi termini nel caso delle misthoprmiai. Occorre chiedersi, come fa Rougé ". quale sia stato il regime della responsabilità nel caso di perdita di una imbarcazione data in locazione per un periodo di tempo molto lungo e soprattutto calarsi nei panni di chi avrebbe potuto esser pro- penso ad affidare la propria nave alle capacità nautiche di un altro ed alla protratta alea del mare. 11 principio «re.$ periil domino)) implicava infatti che la perdita dell'imbarcazione per cause di forza maggiore avrebbe dovuto essere sopportata in caso di locazione dal locatore 4 9 , Soltanto nel caso di una compravendita il venditore avrebbe potuto disinteressarsi della sorte della nave 5 0 . Ecco dunque una valida ragione che avrcbbe potuto determinare, all'inizio di un lunghissimo rapporto di locazione ed in assenza di un contratto di assicurazione marittima, la pretesa dell'intero ammontare del canone locativo in un'unica soluzione. L'eventuale sorte infausta della nave avrebbe si precluso la restituzione della medesima, ma non avrebbe arrecato l'ulteriore danno della mancata corresponsione dcl canone periodico non ancora versato. Il conduttore, da parte sua, avrebbe potuto avere interesse per un accordo di tal genere, perchè avrebbe corrisposto una somma leggermente inferiore al prezzo di acquisto di una nave e ne avrebbe avuto la piena disponibilità per un lasso di tempo molto lungo. assumendosi al contempo l'onere del- la manutenzione ordinaria, spettante altrimenti al proprietario. La libera disponibilità del conduttore, che si estende a contemplare l'ipotesi del subaffitto e della trasformazione dell'imbarcazione, non miverebbe a pregiudicare in un accordo di tale tipo l'interesse del proprietario alla restituzione del bene. E' infatti anche interesse del conduttore che ha pagato anticipatamente, utilizzare correttamente la nave fino alla scadenza. In altri termini, il proprietario in seguito ad una mislhoprmia avrebbe ottenuto un reddito dalla nave senza alcun fastidio e con la prospcttiva per di pih di riavere, anche sc dopo

    48. Rougb, op.cit. .pp. 3 34 e S.

    49. Ciò giustifica l'elevata entità dci canoni d i affilto a tenipo. Sul loro amriioiitare. aggiiantesi In miedla intorno alle 500-1000 dracnic. ci. Vélissaropouior. op. ci!.. p. 278. Sul regime della sopportazione del rischio nella Iocalio eonducrio ci. Karcr, «Periculun, locatorisw,ZSS. 74. 1957, pp. 155 sr.

    50. Rougé. op. cir.. p. 335 : «Dans le cas de la venir la prrte du navire est toutc entière à la charge de I'acquéreur. alorri que dans le car de la locatio in perpcmum (coinci- dente per Rougé, op. cil., p. 334 con la rnis~hopmrlo) ellc resterai1 au mam< en parlic à la chargc du proprihtairca

  • molto tempo, l'imbarcazione, poichè una utilizzazione rischiosa, impropria o effettuata senza la necessaria manutenzione sarebbe stata innanzitutto di danno al conduttore. Costui, d'altro canto con

    1 una somma inferiore al prezzo di acquisto di una nave avrebbe reperi- i l

    to il principale s tnmento della propria attivita lavorativa e sarebbe stato libero di utilizzarlo con le normali precauzioni e cautele per un tempo assai lungo.

    Siamo dunque in grado di comprendere la s tnt tura della mis- rhopra~ia, come appare in base alla documentazione papiracea, e di spiegare plausibilmente le sue anomalie. Occore perb chiarire le ragjoni della sua duplice denominazione. Seguendo il ragionamento di Gaio per l'ipotesi dei gladiatori avrebbe potuto retrospettivamente i dirsi che si trattava di una locazione se la nave veniva restituita i allo scadere del lungo lasso di tempo, di una compravendita se I'im- ! barcazione invece affondava prima del ternllne previsto ed era quin- I

    i di impossibile il ritorno di essa all'originario proprietario o ai suoi i eredi. Solo dopo la scadenza avrebbe potuto essere stabilita, seguen- i do degli schemi elementari la natura di un accordo che, venendo 1 incontro ad esigenze tanto importanti, doveva essere alquanto diffu- so nella pratica commerciale e marittima. Pub anzi ipotizzmi che proprio in questo modo venisse concepito normalmente il rapporto tra dorninur navis ed exerciror. Nelle fonti romane la locatio per

    l l

    aversionem della nave ad rempur induce infatti a credere che la mer- 1 cede venisse prevista in maniera unitaria '' . In assenza di una assicu- I razione marittima quale proprietario sarebbe stato disposto ad l affidare la propria nave ad un amatore senza cautelarsi adegua- 1

    l tamente ? E la cautela avrebbe potuto consistere appunto nell'otte- I nere subito un canone locativo abbastanza prossimo al valore dell' i imbarcazione. Tale accordo, nato nel quadro concettuale del contrat- i to in diritto greco come ((autorizzazione a disporre)) sarebbe : apparso come vendita in caso di perdita della nave, come locazione

    51. Cori in Dc Ruggiero, op. eit., p. 5 8 : aLe mercede ... può essere fissata in modo , globale, per aversioncrn. ossia per una somma unica corrispondente all'intero periodo dell' alflttor : De Martino,NNDI, VI, 1089. v. nercitor. Cf. D. 14. 1, 1, 15 :Exercilorem autem eum dieimus, ad quem obventiones er redirus omnes pwveniunt sive is dominu~ ~ v i s iit rive a domino Mvern per oversionem conduril vd ad lempus vd in perpeluum : ci. anche D . 1 9 . 2 . 3 5 p i . e D . l 4 . 2 , 1 0 . 2 .

    52. Herrmann, ~Verfugungsermachtigun~n alr Gestaltungselemente veochicdenei grieschischer GcschiiftrtypenB. Symposion, 1971 (Koln-Wien, 1975). pp. 321 3s. Cf.Vétisn ropoulos, op. e i f . . pp. 278 c S. i

  • MISTHOPRASIAI ED EXERCITORES 43 5

    in caso di salvezza. Anche nella locazione di nave, come nel prestito marittimo e nella responsabiliti3 del vettore per via d'acqua, si profila una sostanziale unitarietà nella pratica tra diritto ellenistico e diritto romano, pur nel rispetto delle caratteristiche peculia~i dei rispettivi sistemi giuridici 5 3 .

    E' facile a questo punto sollevare un'obiezione : l'armatore avrebbe dovuto disporre di un ingente capitale che awebbc potuto reperire con difficoltii o che gli avrebbe potuto consentire, una volta che fosse stato racimoIato con fatica, di divenire con minimo ulte- riore sforzo egli stesso proprietario. I papiri consentono forse di risolvere anche tale questione. BGU [V, 1 1 57 6 un documento assai complesso che si riferisce a quattro operazioni commerciali che si susseguono dal 27-26 a.C. al 10 a.C.

    BGU, I V , 11 57

    I l p w [ r n p ~ w i ]

    n [ u p à X p p w u i o v r o i i . . . Kui n u p à I I I ~ E ~ E ~ W T U ~ 1 0 C . . . . 1 ai I l i e o i i o v c r o ì , . . . K U I l I ~ ~ e ( ~ p e ~ q ~ t e 706 ~ I ] L E O L + O V ~ . [ ' E n e i ~ a r à o v u ~ w p j u t r c r p e i c rac ~ e X e i w i Y e i a u c 6 i a rov

    ~ p i r q p i o v ~ a r à p P v p iu i ' l ?+(W) y r y o u v i u u [Pu r @ ( 5 [ r e l r [ a ] p r y [ K a j i l a a J p o c a u i ( . . . . . . . . . . . . .l O r e

    I l v e q e p Wc K U I - = i e o i j c x a i E r i n e ~ e a p e ~ q o i c I l i e u ~ o c r u p i roti A p p ~ u i o u à p [ y ] u p i o u 6 p u x p a c xiXiuc r p i a w o u r a

    6 t h P u r o ~ o v c , ~ a r u r j u k r l p a v W p o h o y q r e u O X p p W u i o e ~opio#ipeuoc r a l i r a c ai rouc r o l ~ o u c ]

    duo ioe iu e i c rouc r p e i c o u v x w p q a r u n e p i p i u 9 o n p u a i u c r [ i J c

    D n a p x o i i a q c uOr@ o ~ à q q c [ u h q - yoii n v x W u r p i à a o u r a n k u r e n h à r o u c n q x W v €u6eKa. ~ a r à O k

    [ ~ r l p a u a u u x W p q a [ i u ] ' l 10 n ìv y e y o v u i a u Pu rWi P u u e a ~ a i O ~ ~ à r w i # re i K a i o a p o c ' E n e i q

    A p p W v i o v [ ~ o p i a a p e v o c ] r a p a roU n u e q e p W r o c ai n i e o i i o u c e i c r ò ~ ~ O K E ~ ~ E V O V ~ e q ~ i X a i o v

    à [ p ] y u p i o u O p a x p a c r p i < ~ -

    53. Sul -presrito mar i l l i~0 ci. vrqura . *Ricerche in lcma di prestito marittimon. AUPA. 39. 1981, pp. 211 3s. Sulla responsabilità del vettore v. Meycr Teermeer. Die Hafmng der Schfffer im fliechischen und rbmischen Recht. Zutphen, 1978, pp. 225 ss. Cenderelli in TR. 49. 1981, p. I85 evidenzia che in conclusione %non si possa neppure crclu- dere con certezza che il più antico regime grcco+gizio del trasporto flunalc possa avere in qualche misura ispirato Ir disciplina conirattuaie del trasporlo iniriltimo romano e la tutch cdiltale di essar.

  • eia I@ aq3 ollanb e aiouajq eso3 ellns aralod un gire!3npg p ossaur -se11 e!qqe ouepnp') I! aq3 a[!q!ssod uou» ?y!od .osnoo aqonpu o!pv&ououcar p auo!zunj e[ a)uaAe pimdoyls!uc eAonu eun eln!duro3 qe)s aqqares o]ire]iad a a)= anp u! elmlgsai elels aqqales eur -wos e[ .ue allassep!p uaq !p emlslp v .aw3eip ~£01 !p onlnw un p essauuo3 amu eun p eue!3npg ymdoyls~uc eun !p aqqaialleil !s zmx o@wq opuo3a.s . ,, oleauqap p! opoddei Iap auo!znrlso3u esraAp eun ouquasaid so[nodoless!l~~ a qaqs8uq 'zmx opuew ep elsodoid odural ons e auo!zelaidialu!,~ep Fopirelso3qa

    ['blrw!y L? d3~pff1~>1]

    [olori+nouoy ~ow lrdgyd ?L !or] b!yoiri(~ nqo noloypbaw [QL nlan?~ri, onpflrdmXawLno ?L] sz ionla oidpw

    ?OL b?dmX k bmLo!gouodoup origdXodou ?ong ~~~~~~'["'"'"'] [~.........b]lr[pwo

    >]p lrd?riopy ?L 39 niaop~o@d'nmwa~ nmL !ow .. ia[.....Iiiorar ,......... ?d3u iDffOaOpay3uj (on))glrri ?OL~D d?un noyyp ,ylIir nmLgo bnod~~3ylr[ri] . . . , . . . . ?Q naff?~go 'n!ayalnno iomy?ff n?) uo ?ow nraj!riowoodu OL

    "'I oz . . . . . . . ioffoajpLd) L---blIdipwo blgqo bip opyl ' (rd?ri puioy ?L bodoo!oy ! bnoLj go~oowla bo~p~03n? COL iff?oridom ~up nL,ior+nau

    iuj (non)pdX 313 kio[3i~] !ow iLmd3banU b!LDN] bo?ovw

  • MISTHOPRASIAI ED EXERCITORES 437

    stato ceduto)), secondo Arangio Ruiz si avrebbe co& la prova che la mislhoprmia era una vera e piena alienazione Chi crede perb che la misthoprasia sia stata una vera locazione che implicava la restituzione della cosa ha motivo di dubitare dell'idoneità di un' applicazione di essa in funzione fiduciaria, tanto pih che del rapporto pub essere proposta una diversa ricostruzione. Secondo Fìingsheim le parti avevano innanzitutto concluso un mutuo fittizio 56 il cui ammontare comspondeva al prezzo di misthoprarla dell'imbarcazio- ne. Lo scopo sarebbe stato quello di fornire il capitale a chi si accin- geva a compire una successiva misthopraia, che seguendo I'esemplo della vendita geca non avrebbe potuto essere realizzata che in contanti. Colui che avesse venduto a credito senza concludere un mutuo fittizio sarebbe rimasto privo di qualsiasi tutela giudiziaria. Nel caso specifico di BGU IV, 1 157 al mutuo ed alla promessa di misthopraria solo dopo un lunghissimo lasso di tempo segui la restituzione di circa un terzo della somma da parte dei due debitori ; venne pertanto effettuata la misthoprasia della quota corrispondente dell'imbarcazione in favore del terzo debitore. Nove mesi dopo, in seguito alla corresponsione dei restanti due terzi della somma conve- nuta, veniva conclusa la misthoprmia in favore dei tre per l'intera imbarcazione ; al contempo effettuata la bebaidsis, annullato il mutuo e la precedente promessa. Secondo Ringsheim durante il lungo lasso di tempo, intercorrente tra il mutuo e la promessa di misthoprmia sino al pagamento della somma convenuta, la nave non sarebbe stata consegnata ai debitori ; pertanto il proprietario di essa si sarebbe trovato in una posizione assai privilegiata. In virtù del mutuo fittizio costui avrebbe avuto la possibilità di reclamare la res- tituzione della somma e degli interessi ed invece gli altri tre non avrebbe avuto alcun mezzo per ottenere il possesso dell'imbarca- zione, consegnata solo in seguito all'effettivo pagamento ed alla conclusione della mistl~opraiia 57 . Ma se la somma era stata accredi- tata attraverso un prestito proprio per consentire la conclusione di una misthoprmia ed il proprietario era adeguatamente tutelato dall' azione derivante dal mutuo, perchè si attese così lungo tempo per la

    55. Arangio Ruiz.or1. cir.. p. 21 1. 56. La dcnorninazionc tecnica di doncion secondo Pringslicii~i apparc nel docunieniu

    due volte alle I l . I5 e 16. Anche u ciò assai probabilc. deve rilcvarri chc s i tralla di due l punti di incerta lettura.

    57. Pringrheim.op. cir.. pp. 2 6 3 c i .

  • 438 CIANFRANCO PURPURA

    consegna della nave, la cui utilizzazione da parte dei debitori avrebbe consentito una più rapida restituzione del capitale ? Secondo Vklis- saropoulos la nave era stata consegnata ai momento della conclusione del prestito fittizio, poichb altrimenti i debitori avrebbero dovuto corrispondere interessi per un bene che per lungo tempo non avreb- bero potuto utilizzare e non avrebbero tratto alcun vantaggio dalla conclusione di un siffatto accordo Inoltre il Pap. Lond. 111, 1 164 h depone in favore di una consegna della nave. In quel caso la somma non era stata interamente versata e la bebai6sis non era stata compiuta, tuttavia l'imbarcazione era stata consegnata al conduttore, che avrebbe potuto immediatamente utilizzarla 5 9 . Infine Vélissaro- poulos ha giustamente rilevato che la bebafasis, compiuta in relazione ad un terzo dell'imbarcazione, non avrebbe avuto in realtà alcun sen- so se l'imbarcazione non fosse stata subito consegnata, tanto più clie negli atti successivi alla p~omessa di rnislhopraiia non si precisa- va, come di consueto, che I'imbaracazione era nella disponibilità del concedente 'O . Tutto ciò indica, come ha affermato Vélissaropoulos, che «plutot que de permettre une rnislhopraiia à crédit, sans remise du batiment, le contrat de prbt aurait été conclu afin que Ics dtbi- teurs puissent exploitcr I'embarcation sans acquitter immédiatement le prix total)). Ecco dunque risolto il problema posto dalla stmttura stessa della rnislhoprasia : l'immediata disponibilità da parte dell' armatore di un ingente capitale. Attraverso un mutuo fittizio con- cesso dal proprietario dell'imbarcazione all'«armatore» costui avreb- be potuto avere consegnata una nave in perfetta efficienza e avrebbe potuto col proprio lavoro riscattare il debito, magari lentamente e attraverso parziali rimborsi, ma, a differensa del caso della correspon- sione di un periodico canone locativo, l'impegno sarebbe stato glo- bale per I'intero periodo e non sarebbe stato niodificato da alcun evento infausto occorso alla nave. Inoltre all'inizio del rapporto il debitore non avrebbe dovuto affrontare gravose spese di allestimento, anclie se in seguito avrebbe dovuto col proprio lavoro prowedere alla ordinaia manutenzionc, sgravando il proprietario. La piena ed

    58. Véiissampouios.op. cir., pp. 275 C S.

    59. Pap. Lond. 1 1 1 . 1164 h, 1 1 . 16. 27 e 30 ; ... kaireurhen ehbon roploion; d . Vélisuropoulos. op. cif . . pp. 275 n

  • MISTHOPRASIAI ED EXERCITORES

    immediata disponibilità da un lato ed il reddito garantito ed esente da ogni fastidio dall'aitro, sarebbero stati i principali vantaggi che i contraenti avrebbero ottenuto dall'accordo.

    Tra i tre debitori di BGU IV, 1157 non sembra che vi sia stata perfetta p h t à : in occasione della prima restituzione di un terzo della somma convenuta i primi due versarono in favore del terzo debitore 62 . Anche il successivo pagamento dei restanti due terzi fii effettuato da costoro 63. Si è quindi acutamente ipotizzato che il terzo sia stato il kybernetès dell'originario proprietario, che con la prosecuzione del proprio lavoro riusciva ad ottenere una quota di partecipazione agli affari della nave. Numerosi sono i vantaggi per le parti conseguenti a tale ipotesi :il proprietario avrebbe mantenuto un comandante al quale aveva accordato la sua fiducia e cib lo avreb- be confortato in previsione della lontana restituzione ; costui, dopo un certo lasso di tempo avrebbe potuto aspirare ad una quota di partecipazione agli utili e quindi avrebbe lavorato con maggiore in- teresse. Infine gli altri due che avevano assunto insieme al capitano il pesante obbligo della restituzione e di apprestare i capitali necessari all'attività commerciale ed alla ordinaria manutenzione dell'imbar- cazione avrebbero partecipato agli utili derivanti dall'esercizio dell' attività marittima o fluviale senza, a loro volta, correrne i rischi ma- teriali e condividerne le fatiche.

    Gianfranco PURPURA

    61. Nella indicazione del papiro è distinta la denominazione del terzo rispello ai primi due (11. 5-6). Cf. Ringsheim. OP. cii.. p. 254 nt. 6 ; Vélisraropoulos. op. eif . . p. 276 nl. 32.

    62. BCU. IV. 1157. 1 1 . 11-12. 63. 11. 14 e 17.

    64. Vélisssropoulos. op. cif. . p. 276.