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Esame di Stato 2019Introduzione di Cittadinanza e Costituzione tra gli argomenti del colloquio orale nell’esame di Stato 2019
• Costituzione e legalità
• educazione alla cittadinanza digitale https://it.pearson.com/content/dam/region-core/italy/pearson-italy/pdf/Studenti/Educazione%20digitale/STUDENTI%20-%20EDUCAZIONE%20DIGITALE%20-%20Cittadini%20digitali%20-%20PDF%20-%20Fascicolo
• educazione all'ambiente e alla salute
• educazione stradale.
Cittadinanza e Costituzione
Concetti chiave
- diritti umani;
- dignità della persona umana;
- cittadinanza;
- dialogo interculturale;
- discriminazione ed inclusione;
- stato di diritto e stato sociale;
- democrazia;
- garanzie;
- responsabilità;
- storia e principi della Costituzione repubblicana.
http://scuoladicittadinanzaeuropea.it/video/quando-nascono-diritti
La dichiarazione universale dei diritti umani 1948
Il documento è frutto di una volontà ««internazionale», per la prima volta gli Stati individuano una serie di valorifondamentali su cui non si può non essere d’accordoI diritti umani elencati nella dichiarazione sono il minimo comune denominatore concordato fra stati che uscivanodall’esperienza diretta o indiretta della seconda guerra mondiale (incrocio fra il valore universale e la storicità dei dirittiumani)La Dichiarazione si applica a tutti gli stati, indipendentemente dal loro statuto giuridico, politico, economico, siano essi omeno membri delle Nazioni UniteEsprime le aspirazioni di tutti gli uomini all’uguaglianza, alla libertà, alla sicurezzaProclama un ideale da raggiungere e delinea un vasto programma di azioni positive
https://www.unitiperidirittiumani.it/what-are-human-rights/brief-history/the-united-nations.html
Diritti umani
La dignità della
persona umana
universali
indivisibili
interdipendenti
pace
sviluppo
ambiente
economici
sociali
civili
politici
innati
inalienabili
inviolabili
Nuovo concetto di cittadinanza planetaria: essa è inerente all’essere umano.
L’identità di persona umana e l’appartenenza alla famiglia umana sonogiuridicamente fondate dal diritto internazionale che ha la sua radice nellaCarta delle Nazioni Unite e nella Dichiarazione universale dei diritti umani.
La persona, ogni persona, dal momento che nasce dotata di dignità e diritti(art. 1 Dich. universale), nasce cittadina del pianeta terra.
Sullo statuto giuridico di persona umana, cioè sulla cittadinanza universale, siinnestano le cittadinanze nazionali e sub-nazionali (che sono anagrafiche,politiche, amministrative…).
La cittadinanza della persona è plurima: la cittadinanza attiva non può nonessere contemporaneamente universale, europea, nazionale, regionale,municipale….Le differenti articolazioni che formano la cittadinanza universale sono tra diloro interattive.
Il processo di integrazione europea, giunto nel 1992 con il trattato di Maastricht a definire la cittadinanza europea, ha creato lo spazio per l’esercizio di una nuova cittadinanza plurale.
2 giugno 1946: referendum istituzionale ed elezione dei deputati dell’Assemblea Costituente
Assemblea Costituente:25 giugno 1946 – 31 gennaio 1948;556 deputati (di cui 21 donne);Commissione per la Costituzione, 75 deputati suddivisi in tre sottocommissioni:• diritti e doveri dei cittadini, presieduta da Umberto Tupini (Dc);• organizzazione costituzionale dello Stato, presieduta da Umberto Terracini (Pci);• rapporti economici e sociali, presieduta da Gustavo Ghidini (Psi).
In vigore dall’1 gennaio 1948
La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE):
proclamata una prima volta il 7 dicembre 2000 a Nizza ( Carta di Nizza);confermata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo da Parlamento, Consiglio e Commissione;ratificata con il Trattato di Lisbona (1 dicembre 2009)
ha il medesimo valore giuridico dei trattati;è pienamente vincolante per le istituzioni europee e gli Stati membri;è un documento al vertice dell'ordinamento dell’Unione europea;definisce un gruppo di diritti e di libertà di eccezionale rilevanza garantiti a tutti i cittadinidell'Unione.
Dal Preambolo della carta di Nizza
I popoli europei nel creare tra loro un’unione sempre più stretta hanno deciso di condividere un futuro di pace fondato su valori comuni.Consapevole del suo patrimonio spirituale e morale, l’Unione si fonda sui valori indivisibili e universali di dignità umana, di libertà, di uguaglianza e di solidarietà; l’Unione si basa sui principi di democrazia e dello stato di diritto.Essa pone la persona al centro della sua azione istituendo la cittadinanza dell’Unione e creando uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.L’Unione contribuisce al mantenimento e allo sviluppo di questi valori comuni, nel rispetto della diversità delle culture e delle tradizioni dei popoli europei, dell’identità nazionale degli Stati membri e dell’ordinamento dei loro pubblici poteri alivello nazionale, regionale e locale; essa cerca di promuovere uno sviluppo equilibrato e sostenibile e assicura la libera circolazione delle persone, dei beni, dei servizi e dei capitali nonché la libertà di stabilimento.[…]La presente Carta riafferma, nel rispetto delle competenze e dei compiti della Comunità e dell’Unione e del principio di sussidiarietà, i diritti derivanti in particolare dalle tradizioni costituzionali e dagli obblighi internazionali comuni agli Stati membri, dal trattato sull’Unione europea e dai trattati comunitari, dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, dalle carte sociali adottate dalla Comunità e dal Consiglio d’Europa, nonché i diritti riconosciuti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee e da quella della Corte europea deidiritti dell’uomo.Il godimento di questi diritti fa sorgere responsabilità e doveri nei confronti degli altri come pure della comunità umana e delle generazioni future.
Dichiarazione Universale dei diritti umani, 1948
Costituzione Italiana 1948
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
Europea, Nizza 2000Art. 2“…ad ogni individuo spettano
tutti i diritti e tutte le libertàenunciati nella presenteDichiarazione, senza distinzionealcuna, per ragioni di razza, dicolore, di sesso, di lingua, direligione, di opinione politica o dialtro genere, di origine nazionale osociale, di ricchezza, di nascita o dialtra condizione”.
Art. 3“tutti i cittadini hanno pari dignitàsociale e sono uguali davanti allalegge, senza distinzioni di sesso, dirazza, di lingua, di religione, diopinioni politiche, di condizionipersonale e sociali”.
Titolo III Uguaglianza Art. 21 Nondiscriminazione. 1. È vietataqualsiasi forma di discriminazionefondata, in particolare, sul sesso, larazza, il colore della pelle ol’origine etnica o sociale, lecaratteristiche genetiche la lingua,la religione o le convinzionipersonali, le opinioni politiche o diqualsiasi altra natura,l’appartenenza ad una minoranzanazionale, il patrimonio, la nascita,la disabilità, l’età o l’orientamentosessuale.
2. Nell’ambito d’applicazione delTrattato che istituisce la Comunitàe del Trattato sull’Unione e fattesalve disposizioni specifiche in essacontenute, è vietata qualsiasidiscriminazione effettuata in basealla nazionalità
Inclusione, non discriminazione, pari opportunità
Inclusione
La logica del diritto universale dei diritti umani è quella della centralità della persona umana, dell’eguaglianza sostanziale,non solo formale, e della non discriminazione, dunque è la logica dell’inclusione: ad omnes includendos.
Come tale essa postula un’Italia, un’Europa, un mondo inclusivi, in cui sia consentito a tutti di poter esercitare egualidiritti di cittadinanza: civili, politici, economici, sociali, culturali.
Inclusione: la capacità delle persone di partecipare pienamente alla vita economica, sociale, politica, fondata su unacomunità di valori condivisi, quali il rispetto della dignità umana, del bene comune, sul pluralismo, sulla non violenza esulla solidarietà;
In che rapporto si colloca questa logica con il tradizionale istituto giuridico della cittadinanza nazionale?
E con la cittadinanza europea?
Problemi aperti
La non discriminazione
Il principio di non discriminazione è necessario per il godimento dei diritti umani.
Il divieto di discriminazione obbliga tutti incondizionatamente ed è menzionato nella maggior parte degli strumenti normativi internazionali sui diritti umani.
In essi si sottolinea la necessità di eliminare ogni forma di discriminazione e di fornire a tutti i cittadini una sostanziale uguaglianza di opportunità, senza distinzione di origine etnica, disabilità, orientamento sessuale, età, religione, genere.
La legislazione ha reso illegale ogni forma di discriminazione, ma ogni giorno a qualcuno viene impedito di avere parte attiva nel mondo del lavoro e nella società in generale a causa di pregiudizi e discriminazioni.
Pari opportunità
Definizione spesso riferito a politiche di genere
le pari opportunità tuttavia emergono inizialmente come risposta per combattere qualsiasi forma di discriminazione.
In particolare il termine “opportunità” sottolinea la potenzialità proposta, non un risultato garantito.
È necessario offrire pari opportunità a tutti, valorizzare le diversità, sensibilizzare ed informare le persone circa i propri diritti, abbattere gli ostacoli che impediscono una partecipazione attiva e consapevole.
Discriminazione delle donne
Il riconoscimento dei diritti delle donne è un processo che si è sviluppato in maniera difforme a seconda dei Paesi e delle aree geografiche.
Il processo di rivendicazione dei diritti delle donne ha seguito la stessa logica di "generazioni dei diritti", che ha caratterizzato l’evoluzione dei diritti umani.
più che tendere ad una uguaglianza reale si è perseguita la strada di un’uguaglianza formale e di una astratta parificazione delle donne agli uomini, senza dare un peso adeguato alle diversità di genere, come se l'esistenza dei due sessi le implicazioni legate al genere non dovessero sussistere
trattare in modo uguale persone che si trovano in situazioni diseguali significa perpetuare l'ingiustizia.
Il dibattito sul significato di "pari opportunità" ha trasferito quindi l’attenzione dall’uguaglianza “neutra”, di fatto soloformale, all’uguaglianza basata sulle differenze e quindi effettiva e sostanziale.
http://scuoladicittadinanzaeuropea.it/video/quando-le-donne-hanno-conquistato-loro-diritti/
Discriminazione delle persone con disabilità
Nel passato, le persone con disabilità soffrivano di una relativa “invisibilità”, e tendevano ad essere considerati come “oggetto” di protezione, bisognosi di cure e assistenza, secondo un approccio di tipo medico o caritativo-assistenziale.
Si parla oggi di un approccio alla disabilità basato sui diritti umani, che vuol dire essenzialmente considerare le persone con disabilità come “soggetti” di diritto.
Scopo di questo approccio è conferire potere alle persone disabili, ed assicurare la loro piena partecipazione alla vita politica, economica, sociale e culturale, in una maniera che sia rispettosa e che tenga conto delle loro differenze
Quattro valori fondamentali propri del diritto dei diritti umani sono particolarmente importanti in questo contesto:la dignità inerente ad ogni essere umano;il concetto di autonomia o auto-determinazione, basato sul presupposto dell’esistenza di una capacità di dirigere le proprie azioni ed i propri comportamenti: richiede che la persona sia posta al centro di tutte le decisioni che la riguardano;
l’eguaglianza inerente ad ogni essere umano, senza alcuna distinzione;l’etica della solidarietà, che richiede alla società di sostenere la libertà e i diritti delle persone con adeguati supporti sociali.http://generation-what.rai.it/europe/video/feminist
agire nella legalità, cioè nel rispetto delle leggi vigenti
agire nel rispetto del principio di legalità secondo cui nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente previsto dalla legge come reato.
I principi della legalità si apprendono dalla nascita: famiglia, scuola, società
Esempi:non sporcare il banco, non imbrattare i muri, non fumare sigarette all'interno delle mura scolasticheavere rispetto per tutto ciò che ci circonda, per le cose che per noi hanno un'utilità, per le cose che sono a nostra disposizionese impariamo a rispettare tutto ciò che ci appartiene saremo portati a rispettare maggiormente anche tutto quello che non ci appartiene.
Legalità
Legalità è rispettare le leggi e il prossimo senza pretendere nulla in cambio.
Se la legalità non ci fosse, la gente vivrebbe allo stato brado, dove chi è più forte regna e chi è più debole soccombe.
Per questo motivo non dovremmo lamentarci delle leggi, del fatto che sono troppe, che alcune ci sembrano inutili.
Senza esse non potremmo continuare a fare la comoda vita che facciamo ora.
Quindi, legalità è anche aprire gli occhi e capire che, per quanto alcune possano infastidirci, le regole sono state fatte unicamente per il nostro bene.
Esempi di temi di «legalità»
violenza di genere, stalking e femminicidio;pedopornografia;bullismo;sicurezza stradale;accesso ad internet e rischi connessi;ludopatia;interessi diffusi (ambiente, salute, lavoro, patrimonio culturale, con particolare riferimento al contesto urbano);uso di droghe ed alcool;rispetto della diversità/minore abilità;infiltrazione mafiosa nel tessuto socio-economico;
Legalità, democrazia, Costituzione
http://scuoladicittadinanzaeuropea.it/video/cosa-significa-legalita/
Metodo democratico:• tutti partecipano alla decisione, direttamente o indirettamente• la decisione, dopo una libera discussione, viene presa a maggioranza
Democrazia: regime di governo aperto a tuttiRappresentativa (elezione di rappresentanti) / Partecipativa (adesione individuale o collettiva alle scelte comuni)Indiretta (non sceglie direttamente il popolo ma i suoi rappresentanti eletti) / Diretta (es. i referendum)Maggioritaria (la responsabilità di governo è di chi ha la maggioranza dei voti)/ Pluralista (garanzia dei diritti fondamentali, richiesto il parere anche delle minoranze)
Cittadinanza = elemento fondamentale della democraziaCittadini = detentori dei diritti e doveri civili universali (esercizio della sovranità popolare)Cittadinanza attiva = esercizio costante della cittadinanza (diritti e doveri civili, politici, sociali)
La Costituzione italiana
Principi fondamentali (art. 1-12)
Parte prima – Diritti e doveri dei cittadiniTitolo I – Rapporti civili (art. 13-28)Titolo II – Rapporti etico-sociali (art. 29-34)Titolo III – Rapporti economici (art. 35-47)Titolo IV- Rapporti politici (art. 48-54)
Parte seconda – Ordinamento dello StatoTitolo I – Il Parlamento (art. 55-82)Titolo II – Il presidente della Repubblica (art. 83 – 91)Titolo III – Il Governo (art. 92-100)Titolo IV – La magistratura (art. 101-113)Titolo V – Le Regioni, le Province e i Comuni (art. 114-133)Titolo VI – Garanzie costituzionali (art. 134-139)Titolo VI - Disposizioni transitorie e finali
Diritti civili: la libertà personale di espressione, associazione, religione [pensiero liberale, attribuisce allo stato la funzione di eliminare gli ostacoli al dispiegarsi della libertà individuale]
Diritti politici: la possibilità di partecipare direttamente o indirettamente al governo di un paese, di un comune, di una regione, dell’Unione europea [pensiero democratico]
Diritti sociali: al lavoro, alla salute, all’istruzione, all’abitazione, alla pensione; lo stato si fa carico dei problemi della società e tende ad attuare il principio di uguaglianza [pensiero socialista]
La Costituzione italiana è la sintesi di queste correnti di pensiero
Titolo I - Rapporti civili
Art. 13
La libertà personale è inviolabile.
Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra
restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'Autorità giudiziaria e nei soli casi e modi
previsti dalla legge.
In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di Pubblica
sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore
all'Autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e
restano privi di ogni effetto.
È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.
La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.
Art. 14.
Il domicilio è inviolabile.
Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge
secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.
Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono
regolati da leggi speciali.
Art. 15.
La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.
La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'Autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla
legge.
Art. 16.
Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le
limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza.
Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.
Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.
Art. 17.
I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.
Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.
Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per
comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.
Art. 18.
I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli
dalla legge penale.
Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante
organizzazioni di carattere militare.
Art. 19.
Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata,
di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon
costume.
Art. 20.
Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere
causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e
ogni forma di attività.
Art. 21.
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di
diffusione.
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la
legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa
prescriva per l'indicazione dei responsabili.
In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'Autorità giudiziaria, il
sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono
immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'Autorità giudiziaria.
Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo di ogni
effetto.
La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della
stampa periodica.
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume.
La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.
Art. 22.
Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.
Art. 23.
Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.
Art. 24.
Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.
La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.
La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.
Art. 25.Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.
Art. 26.
L'estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni
internazionali.
Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici.
Art. 27.
La responsabilità penale è personale.
L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione
del condannato.
Non è ammessa la pena di morte.
Art. 28.
I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi
penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si
estende allo Stato e agli enti pubblici.
Titolo II - Rapporti etico-sociali (29-34)
Art. 29.
La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.
Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia
dell'unità familiare.
Art. 30.
È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.
Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.
La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei
membri della famiglia legittima.
La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.
Art. 31.
La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e
l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.
Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.
Art. 32.
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce
cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La
legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.
Art. 33.
L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.
La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.
La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse
piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.
È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per
l'abilitazione all'esercizio professionale.
Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti
stabiliti dalle leggi dello Stato.
Art. 34.
La scuola è aperta a tutti.
L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.
I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.
La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che
devono essere attribuite per concorso.
Titolo IV - Rapporti politici (48-54)
Art. 48.
Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.
Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.
La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne
assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono
assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.
Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile
o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.
Art. 49.
Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a
determinare la politica nazionale.
Art. 50.
Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni
necessità.
Art. 51.
Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni
di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tal fine la Repubblica promuove con appositi
provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.
La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non
appartenenti alla Repubblica.
Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di
conservare il suo posto di lavoro.
Art. 52.
La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.
Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la
posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici.
L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.
Art. 53.
Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.
Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.
Art. 54.
Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.
I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando
giuramento nei casi stabiliti dalla legge.