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Ente Scuola Edile Taranto

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Ente Scuola Edile Taranto

D. Lgs. 81/08

SCOPO DEL NUOVO TESTO UNICO SULLA SICUREZZA (D. Lgs . 81/08): Razionalizzare tutta la normativa di sicurezza in un unico testo ricercando:

� programmazione della prevenzione � eliminazione dei rischi

Mantenendo ed in alcuni casi rimarcando i seguenti principi: - sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è o lo è meno - limitazione al minimo dei lavoratori esposti al rischio - controllo sanitario - informazione e formazione ai lavoratori - partecipazione e consultazione dei lavoratori - programmazione delle misure atte a garantire il miglioramento della sicurezza Diverse e molteplici sono le figure che operano nel sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro di un’Impresa edile e altrettante sono quelle che operano nello stesso sistema per conto della Committenza. Tra queste figure, in particolare tra alcune, dovrebbero stabilirsi rapporti finalizzati alla realizzazione di un sistema integrato di gestione della salute e sicurezza nello specifico luogo di lavoro, quale il cantiere temporaneo o mobile3. Mettere a punto un organigramma “tipo” per un’Impresa edile in conformità con le indicazioni fornite dalle Linee Guida per un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro (S.G.S.L.) Uni – Inail, non può quindi prescindere dalla corretta identificazione dei ruoli assunti dalle diverse figure che entrano a far parte del processo edilizio, in particolare nella fase realizzativa, nominate dalla Committenza nonché dalle modalità di gestione dell’appalto. La particolarità e specificità del settore delle costruzioni e dei suoi luoghi di lavoro ha infatti spinto le due organizzazioni Uni e Inail ad elaborare un ulteriore documento che fornisce indicazioni aggiuntive, di carattere interpretativo e di indirizzo applicativo5. E’ importante sottolineare che tali documenti si configurano come Linee – Guida finalizzate a garantire il raggiungimento degli obiettivi di salute e sicurezza con carattere volontario per le imprese e non possono quindi essere considerate

norme o specifiche tecniche da utilizzare a scopo di certificazione di parte terza né per attività di vigilanza da parte delle Autorità di controllo in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. Senza entrare nel merito di tutti i contenuti delle Linee – Guida SGSL - che peraltro suggeriscono la possibilità per l’azienda di individuare una figura interna o esterna quale responsabile dell'azione di controllo globale sull’intero sistema - si è ritenuto opportuno, prima di elaborare le procedere per le singole lavorazioni, mettere a punto la simulazione dell’applicazione di una procedura per la definizione di un organigramma tipo della sicurezza di un’impresa edile ed i relativi flussi informativi

Come prima anticipato, di seguito si esplicitano i ruoli e le competenze per la costruzione di un organigramma della sicurezza, specifico per un’impresa edile. Prima di entrare nel merito, è necessario puntualizzare quali sono le figure che operano a vario titolo all’interno di un’impresa edile. e le relative definizioni dall’ art. 2 dlgs 81/08 a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso; l’associato in partecipazione di cui all’articolo 2549 e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni o ai laboratori in questione; il volontario, come definito dalla legge 1 agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e della protezione civile; il volontario che effettua il servizio civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 e successive modificazioni; «datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo; c) «azienda»: il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato; d) «dirigente»: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa; e) «preposto»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa; f) «responsabile del servizio di prevenzione e protezione»: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi; g) «addetto al servizio di prevenzione e protezione»: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32, facente parte del servizio di cui alla lettera l); h) «medico competente»: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all’articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all’articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la

sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto; i) «rappresentante dei lavoratori per la sicurezza»: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro; l) «servizio di prevenzione e protezione dai rischi»: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori; m) «sorveglianza sanitaria»: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa; n) «prevenzione»: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno; o) «salute»: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un’assenza di malattia o d’infermità; p) «sistema di promozione della salute e sicurezza»: complesso dei soggetti istituzionali che concorrono, con la partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione dei programmi di intervento finalizzati a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori; q) «valutazione dei rischi»: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza; r) «pericolo»: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni; s) «rischio»: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione; t) «unità produttiva »: stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale; u) «norma tecnica»: specifica tecnica, approvata e pubblicata da un’organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria; v) «buone prassi»: soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle regioni, dall’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici di cui all’articolo 51, validate dalla Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6, previa istruttoria tecnica dell’ISPESL, che provvede a assicurarne la più ampia diffusione; z) «linee guida»: atti di indirizzo e coordinamento per l’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti dai Ministeri, dalle Regioni, dall’ISPESL e dall’INAIL e approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; aa) «formazione»: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi; bb) «informazione»: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione,

alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro; cc) «addestramento»: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro; dd) «modello di organizzazione e di gestione»: modello organizzativo e gestionale per la definizione e l’attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro; ee) «organismi paritetici»: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: la programmazione di attività formative e l’elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro; l’assistenza alle imprese finalizzata all’attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento; ff) «responsabilità sociale delle imprese»: integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle aziende e organizzazioni nelle loro attività commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate. Inoltre «Gruppo Gestione Emergenze (GGE) Servizio Pronto Soccorso (SPP)» : Lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza SOGGETTI COINVOLTI NELLA SICUREZZA IN AZIENDA :

� Datore di lavoro � Dirigenti � Preposti � Lavoratori

FIGURE SPECIFICHE NELL’AMBITO DELLA SICUREZZA (ribadite nel Testo Unico):

� Responsabile e addetti al servizio prevenzione e pr otezione (RSPP) � Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS ) � Medico competente

DATORE DI LAVORO (DDL) Soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore. Ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unita’ produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

- fornire mezzi di sicurezza e una organizzazione del lavoro sicura - organizzare e programmare l’attività di prevenzione e protezione

- esercitare attività di vigilanza e controllo relativamente all’organizzazione ed al programma della sicurezza

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO : INDELEGABILI (art. 17)

� valutare i rischi e redigere l’apposito documento (DVR) � designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

I Documenti specifici nell’ambito della sicurezza sono: - il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)

il Modello di organizzazione e gestione ex lege 231/2001 OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO ATTRIBUIBILI AI DIRIG ENTI: (art .18 - già previsti dalle normative di sicurezza abrogate)

a) Obblighi di sicurezza generale: � nominare il medico competente e richiedere l’osservanza degli obblighi posti a suo carico � designare i lavoratori incaricati delle emergenze � adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio dare istruzioni affinché i

lavoratori in caso di pericolo grave e/o immediato abbandonino il posto di lavoro � adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e della evacuazione � aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi o

in relazione al grado di evoluzione della tecnica � convocare la riunione periodica con i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO ATTRIBUIBILI AI DIRIG ENTI: (art .18 - già previsti dalle normative di sicurezza abrogate)

b) Obblighi nei confronti dei lavoratori: � nell’affidare i compiti ai lavoratori deve tenere conto delle capacità e condizioni degli stessi

in rapporto alla loro salute e sicurezza � fornire ai lavoratori i necessari e idonei DPI � consentire a che soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico

addestramento accedano alle zone che espongono ad un rischio grave e specifico � richiedere ai lavoratori l’osservanza delle norme vigenti e delle disposizioni aziendali � informare i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave ed immediato circa il rischio

stesso e le disposizioni di protezione � adempiere agli obblighi di formazione/informazione e controllarne l’effettiva attuazione

DIRIGENTI Coloro che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferito, attuano le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.

- dare istruzioni generali e programmate su:

• sicurezza degli impianti • tutela della sicurezza dei lavoratori • esecuzione del lavoro in sicurezza

- esercitare attività di vigilanza e controllo dell’ esecuzione delle istruzioni su: • Preposti

- comunicare al datore di lavoro eventuali deficienze di sicurezza PREPOSTI Coloro che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferito, sovrintendono all’attività lavorativa e garantiscono l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa

- vigilare che i lavoratori: • osservino le norme di sicurezza impartite • usino correttamente i dispositivi di protezione individuali messi a disposizione e

quelli applicati su macchine ed impianti segnalare le carenze o inefficienze dei sistemi di prevenzione e protezione

OBBLIGHI SPECIFICI DEL PREPOSTO (art. 19)

� Sovrintendere e vigilare affinché i lavoratori osservino gli obblighi di legge e le disposizioni aziendali su salute e sicurezza e su uso dei mezzi di protezione collettivi e DPI; in caso di persistenza dell’inosservanza informare i superiori diretti

� verificare che solo i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono a un rischio grave e specifico e dare istruzioni affinché, in caso di pericolo grave e immediato, i lavoratori abbandonino la zona pericolosa

� astenersi dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro di cui persiste un pericolo grave ed immediato

� segnalare al datore di lavoro o al dirigente la deficienza dei mezzi e delle attrezzature, dei DPI e ogni altra condizione di pericolo

� frequentare appositi corsi di formazione OBBLIGHI DEI LAVORATORI (art. 20) Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. Prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella degli altri:

� contribuendo all’adempimento degli obblighi di sicurezza � osservando le disposizioni di sicurezza impartite

� utilizzando correttamente le attrezzature di lavoro e i DPI � non rimuovendo e non modificando i dispositivi di sicurezza, segnalazione o controllo � segnalando deficienze e condizioni di pericolo � non compiendo operazioni che non sono di propria competenza � partecipando ai programmi di formazione e addestramento � sottoponendosi ai controlli sanitari � esponendo il tesserino di riconoscimento con foto e generalità

SANZIONI PER I LAVORATORI (art. 59) Arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro per la violazione dell'articolo 20, comma 2, lettere b), c), d), e), f), g), h) e i) a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale; c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto nonché i dispositivi di sicurezza; d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro; i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

• Sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per la violazione dell'articolo 20 comma 3 (in merito all’esposizione del tesserino di riconoscimento);

• Arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da 100 a 400 euro per la violazione dell'articolo 240, comma 2. (I lavoratori devono abbandonare immediatamente l'area interessata, cui possono accedere soltanto gli addetti agli interventi di riparazione ed ad altre operazioni necessarie, indossando idonei indumenti protettivi e dispositivi di protezione delle vie respiratorie, messi a loro disposizione dal datore di lavoro. In ogni caso l'uso dei dispositivi di protezione non può essere permanente e la sua durata, per ogni lavoratore, è limitata al tempo strettamente necessario).

• Arresto fino a un mese o con l'ammenda da euro 150 a euro 600 per la violazione dell'articolo 277, comma 3 (I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto, qualsiasi infortunio o incidente relativo all'uso di agenti biologici).

• Arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da euro 103 a euro 309 per la violazione dell'articolo 277, comma 1. (Se si verificano incidenti che possono provocare la dispersione nell'ambiente di un agente biologico appartenente ai gruppi 2, 3 o 4, i

lavoratori devono abbandonare immediatamente la zona interessata, cui possono accedere soltanto quelli addetti ai necessari interventi, con l'obbligo di usare gli idonei mezzi di protezione).

STRUMENTI ORGANIZZATIVI

- IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE CON UN RESP ONSABILE - IL RAPPRESENTANTE DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI - IL MEDICO COMPETENTE - GLI ADDETTI A:

• PRIMO SOCCORSO • EVACUAZIONE • ANTINCENDIO

STRUMENTI GESTIONALI

- VALUTAZIONE DEI RISCHI - INDIVIDUAZIONE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - PROGRAMMA DI ATTUAZIONE - PROCEDURE AZIENDALI - INFORMAZIONE - FORMAZIONE - CONSULTAZIONE - RIUNIONI PERIODICHE

IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (art. 31)

Insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali nell'azienda, ovvero unità produttiva

Il responsabile e gli addetti del servizio (RSPP ed ASPP) vengono designati dal datore di lavoro

COMPITI:

∗ provvede all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;

∗ provvede ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di protezione e i sistemi di controllo di tali misure;

∗ provvede ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; ∗ propone i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;

∗ partecipa alle consultazioni periodiche in materia di tutela della salute e di sicurezza;

FORNISCE AI LAVORATORI LE INFORMAZIONI SU : • i rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività dell'impresa in

generale; • le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate; • i rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative

di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia; • i pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla

base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;

• le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei lavoratori;

• i nominativi del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il medico competente;

• i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di prevenzione incendi, di pronto soccorso, di evacuazione;

RLS (art.47)

Persona (o persone) eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro

∗ accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni; ∗ è consultato in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione,

realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda ovvero unità produttiva; ∗ è consultato sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di

prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori; ∗ è consultato in merito all'organizzazione della formazione dei lavoratori incaricati

dell’attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori; ∗ riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e

le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;

∗ riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza; ∗ riceve una formazione adeguata; ∗ promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione

idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori; ∗ formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità

competenti; ∗ partecipa alla riunione periodica sulla sicurezza di cui all’art. 35; ∗ fa proposte in merito all'attività di prevenzione; ∗ avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività; ∗ può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e

protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non sono idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

IL MEDICO COMPETENTE (art. 38)

∗ collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione, sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione dell'azienda ovvero dell'unità produttiva e delle situazioni di rischio, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori;

∗ effettua gli accertamenti sanitari : • preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i

lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica;

• periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprime il giudizio di idoneità alla mansione specifica.

∗ istituisce ed aggiorna, sotto la propria responsabilità, per ogni lavoratore

sottoposto a sorveglianza sanitaria, una cartella sanitaria e di rischio da custodire presso il datore di lavoro con salvaguardia del segreto professionale;

∗ fornisce informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

∗ informa ogni lavoratore interessato dei risultati degli accertamenti sanitari e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;

∗ comunica, in occasione delle riunioni periodiche, ai rappresentanti per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati;

∗ congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno e partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini delle valutazioni e dei pareri di competenza;

∗ fatti salvi i controlli sanitari obbligatori, effet tua le visite mediche richieste dal lavoratore qualora tale richiesta sia correlata ai rischi professionali;

∗ collabora con il datore di lavoro alla predisposizione del servizio di pronto soccorso;

∗ collabora all'attività di formazione e informazione. LAVORATORE INCARICATO ALLA GESTIONE DELLE EMERGENZE

∗ conoscere e mantenere in efficienza tutti i sistemi di prevenzione incendi: � estintori, idranti, uscite di emergenza, porte taglia fuoco, pompe, allarmi, piani

di emergenza e di evacuazione, ecc.; ∗ mantenere in efficienza la segnaletica di sicurezza e di emergenza.

∗ attuare le misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato e, comunque, gestire l’emergenza.

Tale metodologia presuppone una corretta definizione di: PERICOLO: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore (per es. materiali o attrezzature di lavoro, metodi e pratiche di lavoro) avente il potenziale di causare danni. RISCHIO: probabilità che venga raggiunto il livello potenziale di danno nelle condizioni d’impiego e/o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione Sono distinti in:

- pericoli e rischi per l’incolumità della persona - pericoli e rischi per la salute

MISURE GENERALI DI TUTELA (art. 15)

- Valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza; - eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso

tecnico e, ove ciò non è possibile, loro riduzione al minimo; - riduzione dei rischi alla fonte; - programmazione della prevenzione mirando ad un complesso che integra in modo

coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive ed organizzative dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;

- Sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso; - rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle

attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, anche per attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo;

- priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;

- limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;

- utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici, sui luoghi di lavoro;

- Controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici; - allontanamento del lavoratore dall'esposizione a rischio, per motivi sanitari inerenti la

sua persona; - misure igieniche ; - misure di protezione collettiva ed individuale; - misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di

evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave ed immediato; - uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;

- Regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti, con

particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti;

- informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti, sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;

- istruzioni adeguate ai lavoratori. CONTRATTI D’APPALTO ( art. 26) In caso di affidamento di lavori ad imprese appaltatrici o lavoratori autonomi il datore di lavoro:

� verifica l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa; � fornisce informazioni dettagliate sui rischi specifici esistente nell’ambiente di lavoro e

sulle misure di emergenza. I datori di lavoro di società appaltanti ed appaltatrici cooperano all’attuazione delle idonee misure di prevenzione e protezione e coordinano gli interventi al fine di eliminare i rischi dovuti ad interferenze. A tal proposito il datore committente promuove l’elaborazione del D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenze). Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, devono essere specificamente indicati, a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile, i costi

relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. PRINCIPALI NORME DI BUON COMPORTAMENTO PER LA PREVE NZIONE DEGLI INFORTUNI

- Segnalare immediatamente al preposto, le deficienze dei dispositivi e dei mezzi di sicurezza e di protezione, nonché le altre condizioni di pericolo di cui si viene a conoscenza, adoperandosi direttamente in caso di urgenza, nell’ambito delle loro competenze, per eliminare o ridurre dette deficienze o pericoli.

- Non rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza e di protezione senza averne ottenuta l’autorizzazione.

NORME GENERALI

- Non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non siano di competenza e che possano compromettere la sicurezza propria o di altre persone

- Non abbandonare sulle impalcature, sui posti di lavoro o di passaggio, materiali residui, specie se hanno parti taglienti o sporgenti, che possano costituire pericolo. Curare la manutenzione e l’efficienza dell’impianto o apparato o strumento cui si è addetti e tenere in buono stato e nel massimo ordine il proprio posto di lavoro. Segnalare tempestivamente ai propri superiori le deficienze ed i guasti eventualmente riscontrati.

- I lavoratori esposti a pericoli, in relazione al lavoro affidato, debbono utilizzare i mezzi protettivi indicati dalle procedure aziendali o dalle normative di legge.

- I lavoratori non devono utilizzare, sui luoghi di lavoro, indumenti personali che, in relazione alle operazioni da compiere, siano pericolosi per la propria incolumità.

- Non manomettere gli estintori o altri mezzi di protezione dagli incendi. - I lavoratori, salvo impedimenti dovuti a cause di forza maggiore, sono tenuti a

segnalare immediatamente al proprio preposto e/o dirigente gli infortuni, compresi quelli causanti lesioni di piccola entità, loro occorsi durante l’attività lavorativa.

- Far disinfettare immediatamente ogni ferita, taglio o abrasione anche lieve. - Non distrarsi ed agire con prudenza quando si compiono lavori che presentano

pericoli. ACCESSI E PASSAGGI

- Non togliere o non sorpassare le barriere che inibiscono passaggi pericolosi

- Prestare particolare attenzione a oggetti e sporgenze che presentano spigoli vivi

- Non intralciare i passaggi con cavi elettrici o materiale ingombrante, al fine di consentire un agevole deflusso di emergenza.

- Porre la massima attenzione quando si attraversano locali o corridoi in cui vi siano mezzi in movimento o movimentazione di carichi con l’utilizzo di mezzi di sollevamento.

- Porre la massima attenzione quando si transita per le scale o in prossimità di piccoli dislivelli del pavimento

- In caso di spandimento di liquidi sul pavimento avvisare immediatamente gli addetti alla pulizia

- L’accesso ai locali o nelle aree in cui vi siano cabine elettriche o altri macchinari è vietato a tutti coloro che non vi sono addetti.

- Tenere le vie di fuga e le uscite di sicurezza sempre sgombre da materiali.

MACCHINE

- Non togliere dispositivi di protezione applicati ai macchinari. - Prima di ogni operazione da effettuarsi su nuove macchine od apparecchiature

elettriche, accertarsi che il collegamento di terra sia stato eseguito dal personale di manutenzione.

- Non dimenticare mai sui macchinari utensili od altro che possa cadere negli organi di movimento ed essere proiettati lontano quando inizia la rotazione o il movimento della macchina.

- Non toccare linee elettriche o l’interno dei motori o di macchinari o di strumenti, senza prima assicurarsi di aver disinserito in sicurezza l’alimentazione elettrica.

- È severamente vietato ai non autorizzati rimuovere i collegamenti di messa a terra dei macchinari, attrezzi e strutture metalliche.

- La rimozione dei dispositivi di sicurezza deve essere fatta esclusivamente a macchine ferme e con la preventiva autorizzazione del capo reparto o del responsabile dell’attività.

SOSTANZE TOSSICHE O NOCIVE

- Leggere le schede di sicurezza (Material Safety Data Sheet) delle sostanze prima di adoperarle.

- Non usare sostanze in recipienti privi di etichetta di individuazione e senza i prescritti eventuali contrassegni di pericolo (nocivo, corrosivo,tossico, infiammabile, ecc.).

- Sul posto di lavoro non lasciare in deposito sostanze tossiche o nocive o infiammabili in quantità superiori al fabbisogno giornaliero. Se tale fabbisogno è trascurabile, devono essere usati recipienti più piccoli possibile.

Il trasporto e l’impiego di materiali o sostanze tossiche o corrosive o aventi temperature dannose debbono effettuarsi con mezzi e sistemi protettivi: guanti, grembiuli, calzature, maschere, ecc.

- Durante il trasporto occorre adottare tutte le cautele necessarie per evitare spandimento di sostanze tossiche o nocive sul pavimento o sul terreno.

- Le sostanze tossiche o nocive devono essere impiegate sotto cappa aspirata o devono essere adottati adeguati sistemi di aspirazione per evitare la diffusione di vapori tossici nell’ambiente di lavoro.

- Non versare mai sostanze tossiche o nocive nei lavandini o altri scarichi in fogna o nei cestini dei rifiuti.

- I recipienti contenenti sostanze tossiche o nocive, compresi quelli usati vuoti, devono essere conservati in appositi luoghi separati, con l’indicazione di pieno o vuoto se queste condizioni non sono evidenti.

- Al termine dell’attività giornaliera di lavoro ripo rre i prodotti tossici o nocivi in apposito deposito segregato (armadio chiuso).

ATTIVITA’ DI MANUTENZIONE

- Per l’esecuzione dei lavori di manutenzione o di riparazione debbono essere adottate misure tali da consentire l’effettuazione dei lavori in condizioni di massima sicurezza.

- E’ autorizzato ad effettuare lavori di manutenzione solo il personale specificatamente addestrato.

- È vietato: pulire, ingrassare, riparare, togliere le protezioni fisse, quando le macchine sono in movimento.

- È obbligatorio segnalare quando è in corso un’attività di manutenzione

ATTREZZI ED UTENSILI

- Non salire su sgabelli o sedie per eseguire lavori. Usare apposite pedane. - Non usare scale portatili non omologate o in cattivo stato. - Quando l'uso delle scale, per la loro altezza o per altre cause, comporti pericolo di

sbandamento, esse devono essere adeguatamente assicurate o trattenute al piede da altra persona.

UFFICI

- Segnalare qualunque anomalia o danneggiamento all’impianto elettrico (prese, interruttori, cavi, lampade).

- Verificare la stabilità degli arredi. - Segnalare eventuali sporgenze taglienti sugli infissi o sugli arredi. - Aprire le porte con cautela quando non c’è visibilità dietro le stesse. - Posizionare la scrivania ed il computer tenendo conto dell’illuminazione artificiale e

naturale. - Al termine dell’attività giornaliera di lavoro spegnere tutte le apparecchiature

elettriche (computer, stampante, lampade, fotocopiatrici, apparecchi scaldanti, ecc.)

PROCEDURE DI SICUREZZA

- Le procedure di sicurezza hanno il compito di dare disposizioni organizzative per gli adempimenti puntuali delle norme vigenti.

- E’ compito dei Dirigenti e dei Preposti (coloro che vigilano direttamente sull’operato dei lavoratori) far rispettare le disposizioni date.

- Le procedure di sicurezza vengono elaborate o verificate dal Servizio di Prevenzione e Protezione, in collaborazione con le Unità interessate e l’unità Risorse Umane e Organizzazione, e riguardano l’applicazione di leggi all’interno del sito produttivo di Alenia Composite.

DIARIO PREVENZIONALE E’ il Diario delle attività svolte nel campo della prevenzione rischi professionali nei luoghi di lavoro. La Gestione del Diario Prevenzionale è regolamentata da apposita procedura ed è a cura del preposto di area Il Diario Prevenzionale è composto da 4 sezioni in ciascuna delle quali vanno annotati i seguenti argomenti:

- SEZIONE 1: obblighi di formazione ed informazione - SEZIONE 2: eventi infortunistici occorsi nell’area - SEZIONE 3: azioni di sensibilizzazione o di richiamo al rispetto delle norme di

sicurezza - SEZIONE 4: attività di controllo e di auditing interno

L’AUDIT INTERNO Metodo di indagine e di raccolta informazioni che, combinate con analisi numeriche, determinano il livello di sicurezza dell’azienda o di settori di essa. L’Audit Interno consente di avere:

- Un quadro completo degli standard aziendali di sicurezza ed igiene del lavoro, - Una verifica globale dell’adempimento degli obblighi di legge - Una indicazione sui punti critici e sulle priorità di intervento - Una valutazione aggiornata dei risultati degli interventi per la prevenzione dei

rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro - Uno strumento flessibile di comunicazione e di coinvolgimento di tutte le

funzioni ed i settori dell’azienda