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ALBERTO CADOPPI PAOLO VENEZIANI ELEMENTI DI DIRITTO PENALE PARTE GENERALE Quarta edizione

Elementi_di_Diritto_PenaleElementi Di Diritto Penale CADOPPI VENEZIANI Doc (3)

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CADOPPI_VENEZIANI

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ALBERTO CADOPPI

PAOLO VENEZIANI

ELEMENTI

DI

DIRITTO PENALEPARTE GENERALE

Quarta edizioneCEDAMINTRODUZIONE

IL DIRITTO PENALE.Il Diritto Penale la branca del Diritto Pubblico le cui norme riguardano i reati e le sanzioni penali. Persegue la c.d. sicurezza sociale intesa quale protezione della collettivit dal crimine. I principi del Diritto Penale moderno nascono con lIlluminismo nella seconda met del 1700, le cui dottrine penali si svilupparono secondo tre principali filoni sulla base del Contratto Sociale: la certezza del diritto, lumanizzazione della pena e la laicit del diritto. La certezza del diritto era possibile, secondo Beccaria, con un sacro codice delle leggi, quindi con la codificazione del Diritto Penale. Cos facendo il giudice non avrebbe pi potuto interpretare la legge a suo piacimento e il ius commune sarebbe stato abolito a vantaggio delle norme codificate. Lumanizzazione della pena prevedeva la proporzione rispetto alla gravit dei delitti e la capacit di prevenirli, di qui la nota battaglia del Beccaria contro la pena di morte. La laicit del diritto avrebbe impedito di condannare comportamenti semplicemente devianti dal punto di vista morale o religioso. Il primo codice penale avente interesse per gli italiani fu il codice penale austriaco del 1803. Invece, il primo codice penale emanato in un territorio che con lunificazione avrebbe fatto parte dellItalia, fu il codice di Piombino del 1808 che precedette di qualche mese quello napoletano. In entrambi fu trattata la parte generale e la parte speciale. Il codice penale francese del 1810 poi ebbe una grande influenza su tutto il territorio europeo, tant che durante il Regno di Sardegna, Carlo Alberto lo scelse come modello per lemanazione del codice penale del 1839 che rimase in vigore fino al 1859, anno in cui la Torino Sabauda sostitu il vecchio codice con quello che venne esteso, per via dellunificazione, a tutto il territorio italiano, con qualche eccezione, con il nome di codice sardo-italiano del 1861. A quel punto iniziarono i lavori preparatori del primo vero codice penale dellItalia unita che si conclusero nel 1889 con lapprovazione del c.d. Codice Zanardelli dal nome del Guardasigilli in carica, che abol la pena di morte e riport nel codice penale i nuovi principi liberaldemocratici del Paese, ponendosi allavanguardia a livello internazionale. Diversi decenni dopo, fu il Governo Fascista a decidere una ricodificazione del diritto penale ed in pochi anni venne emanato il Codice Rocco, dal nome del Ministro della Giustizia, approvato con R. D. n. 1398 del 19 ottobre 1930 ed entr in vigore insieme al Codice di Procedura Penale il 1 luglio 1931. Il codice Rocco ancora in vigore sia pure con varie modifiche, ma il codice di procedura penale di natura inquisitoria stato sostituito da uno di matrice accusatoria nel 1988. Con questo codice venne reintrodotta la pena di morte per essere provvisoriamente abolita tra il 1944/1945 e definitivamente con lentrata in vigore della Costituzione italiana del 1948 tramite lart. 27 che la lasci in vigore solo nel codice penale militare di guerra. Il 13 ottobre 1994 venne abolita anche da tale codice. IL CODICE PENALE

Gli articoli che lo compongono sono 734 senza le abrogazioni e i bis e ter. Si divide in tre libri.

Libro I - Dei reati in generale, articoli fino al 240, diviso nei seguenti 8 Titoli:

1. la legge penale

2. le pene

3. il reato

4. il reo e la persona offesa dal reato

5. la modificazione, applicazione ed esecuzione della pena

6. lestinzione del reato e della pena

7. le sanzioni civili

8. le misure amministrative di sicurezza.

Libro II - Dei delitti in particolare, articoli dal 241 al 649, diviso in 14 Titoli.

I delitti contro: 1. la personalit dello Stato

2. la pubblica amministrazione

3. lamministrazione della giustizia

4. il sentimento religioso e la piet dei defunti

5. lordine pubblico

6. lincolumit pubblica

7. la fede pubblica

8. leconomia pubblica, lindustria e il commercio

9. la moralit pubblica e il buon costume

10. il sentimento per gli animali (introdotto nel 2004 come IX bis)11. la integrit e la sanit della stirpe

12. la famiglia

13. la persona

14. il patrimonio.

Per i delitti le pene principali sono lergastolo, la reclusione e la multa.

Libro III - Delle contravvenzioni in particolare, articoli dal 650 al 734, diviso in 3 Titoli:Le contravvenzioni:

1. di polizia

2. concernenti lattivit sociale della pubblica amministrazione

3. riguardanti la tutela della riservatezza.Per le contravvenzioni le pene principali sono larresto e lammenda.

Lergastolo, la reclusione e larresto sono pene detentive, la multa e lammenda pene pecuniarie. Si precisa che il codice penale non esaurisce la materia penale contenendo esso circa un centinaio di reati (i pi gravi ed i pi classici), mentre la normativa extracodicistica (leggi speciali e complementari) ne contiene diverse migliaia. Tale fenomeno stato definito dai giuristi decodificazione. Nel codice rimangono le norme di parte generale anche se non mancano (in verit rare) normative che derogano a tale parte (es. D. Lgs. n. 74/2000 in materia penale tributaria).

Pur avvertendosene lesigenza, la riforma del nostro diritto penale ancora oggi da attuarsi. PARTE I - I PRINCIPI COSTITUZIONALILa Costituzione Italiana detta numerosi principi che influiscono sul nostro diritto penale.

Il PRINCIPIO DI LEGALITA.Tale principio sancito nellart. 25, 2 comma, della Costituzione il quale cos recita: Nessuno pu essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. In sostanza nullum crimen, nulla poena, sine praevia et clara lege poenali o, pi brevemente, nulla poena sine lege o nullum crime sine lege. Il principio si pone come garantista della libert e della sicurezza del cittadino. Il cittadino deve essere garantito contro gli eventuali abusi dello Stato esercitati tramite il diritto penale, che se usato al di fuori del principio di legalit si trasformerebbe in puro uso della forza nei confronti dei cittadini. Gli Stati autoritari o totalitari se ne sono spesso sbarazzati. Il principio di legalit concerne sia il reato che la pena, che di solito viene stabilita esplicitando i c.d. limiti edittali (minimi e massimi) ai quali si rifar il Giudice caso per caso. Tale principio riguarda inoltre anche le misure di prevenzione, in quanto limitative della libert personale.

Anche lart. 1 del c.p. dispone che: Nessuno pu essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, n con pene che non siano da essa stabilite. Lart. 2, 1 comma, precisa ulteriormente che: Nessuno pu essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato. Tale norma evidenzia che: Il principio di legalit costituito da 3 sottoprincipi:

1. La riserva di legge: lart. 25 dispone che lunica fonte del diritto penale la legge. Ci si chiesti in dottrina se per legge debba intendersi la legge formale o quella materiale (questultima comprensiva dei decreti legislativi e dei decreti legge). Dato che la libert del cittadino compressa in modo particolare dal diritto penale si ritiene che solo il Parlamento (potere legislativo), eletto direttamente dal popolo e quindi di esso democraticamente rappresentativo, possa esercitare tale prerogativa. Se lo esercitasse il Governo (potere esecutivo) non si garantirebbe il diritto delle minoranze e se lo esercitasse il Giudice (potere giudiziario) non vi sarebbe rappresentativit democratica. Pertanto la riserva di legge in campo penale assoluta, intendendo per ci che la legge deve disciplinare ogni aspetto della materia. Ma anche vero che intendere la riserva assoluta in senso troppo rigoroso, negando al Governo anche la minima possibilit dintervento nel rispetto delle linee fondamentali cos come emanate dal Parlamento, potrebbe portare a seri problemi pratici. Valga per tutti lesempio dellart. 650 c.p. che prevede il Reato di inosservanza dei provvedimenti dellAutorit con la seguente disposizione: Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dallAutorit per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o dordine pubblico o digiene, punito, se il fatto non costituisce pi grave reato, con larresto fino a tre mesi o con lammenda fino a 206. In questo caso infatti la norma penale rinvia a provvedimenti emanati di volta in volta dallAutorit. Naturalmente il legislatore non pu in una sola norma specificare tutti i divieti, pertanto lascia allAutorit amministrativa di turno la facolt di prevedere divieti specifici a seconda delle specifiche esigenze emergenti. Ipotesi come quella appena descritta vengono definite norme penali in bianco, in quanto il legislatore delinea i tratti essenziali della fattispecie e ne fissa la sanzione, lasciando la descrizione del fatto tipico in bianco e rinviandola ad una fonte sussidiaria (sussidiariet verticale) qual unAutorit amministrativa (Prefetto o Sindaco). Pertanto sia pure auspicandone un uso moderato, ammesso il concetto di legge materiale quale fonte del diritto penale, accettando quali fonti, oltre alla legge, i decreti legislativi ed i decreti legge. La legge regionale in quanto valida su un territorio limitato, non pu esserne fonte. Diverso il discorso della normativa europea. La potest normativa resta nazionale, ma lU.E. pu stabilire norme minime per la definizione dei reati e delle sanzioni in sfere criminali particolarmente gravi ed aventi una dimensione internazionale, individuate tassativamente. In caso di inosservanza da parte dello Stato scatterebbe la procedura di infrazione. Il Giudice italiano non potr supplire alle mancanze dello Stato pur essendo obbligato ad interpretare la legge conformemente al diritto europeo. La consuetudine, ovviamente, non pu avere valore di fonte nel diritto penale. 2. Lirretroattivit: Secondo questo principio, il legislatore non pu confezionare una legge penale per andare a punire fatti gi commessi in precedenza. Lirretroattivit espressa o occulta. La prima prevista dalla stessa legge, la seconda necessita di una sentenza del Giudice. Il principio implica anche il divieto di inasprimento sanzionatorio retroattivo, ma ammette la retroattivit del mutamento in melius del trattamento sanzionatorio. Nulla osta, invece, nel diritto penale, alla retroattivit delle norme di favore (favor rei). Tale principio troverebbe legittimazione costituzionale nellart. 27, 3 comma della Costituzione, il quale sancisce il fine rieducativo della pena con lespressione Le pene non possono consistere in trattamenti contrari allumanit e devono tendere alla rieducazione del condannato. Il principio in esame non si applica alle norme processuali, anche se riguardanti la custodia cautelare, e alle misure di sicurezza, applicando in tali casi retroattivamente le norme, anche se sfavorevoli al reo. Anche le Sezioni Unite della Cassazione si sono espresse in tal senso. 3. La determinatezza o tassativit: tale principio anche legato a quello della certezza del diritto. Infatti, solo una legge chiara e determinata pu dare certezza del diritto. Perch una legge sia tassativa il legislatore non deve allontanarsi dal comune sentire sociale. Una norma da ci lontana darebbe luogo ad incertezze applicative sia pure chiara e precisa. Si pone il problema dellanalogia, intesa quale procedimento attraverso il quale il Giudice, di fronte a un caso concreto non rientrante in alcuna norma di legge, utilizza una norma analogicamente per farvi rientrare il caso. Lanalogia va distinta dallinterpretazione, intesa quale momento della ricerca giuridica, finalizzato allindagine sul significato delle proposizioni che formano la norma penale, sempre nel rispetto dellart. 12 delle disp. prel. del c.c. Essa autentica se linterpretazione del testo normativo proviene dallo stesso organo che lha emanato, ufficiale se proviene da pubblici funzionari dello Stato, giudiziale quando tale compito richiesto ai giudici e dottrinale quando viene realizzata dagli studiosi del diritto. Mentre linterpretazione applicabile in materia penale, lanalogia vietata dallart. 14 delle disp. prel. del c.c. (ammessa in materia civile). Diversamente si avrebbe una prevaricazione del potere giudiziario rispetto a quello legislativo. Vi sono due forme di analogia: in malam partem quando lestensione analogica comporta effetti sfavorevoli al reo; in bonam partem se gli effetti sono ad esso favorevoli. In criminalibus, si ripete, lanalogia non applicabile. La frammentariet impone che il legislatore selezioni le condotte lesive del bene giuridico, ossia offensive, che desidera sottoporre a pena. Essa caratteristica inevitabile in criminali bus per limpossibilit di sottoporre alle norme penali luniverso dei fatti e, per ci, di attuare una completa punizione. Il divieto di analogia non riguarda le cause di giustificazione (quindi esse possono essere applicate per analogia) in quanto non considerate norme penali ma norme con finalit proprie presenti in ogni luogo dellordinamento, n sono norme eccezionali in quanto espressione di altrettanti principi generali di esso. Le cause di esclusione della punibilit, invece, in quanto norme eccezionali sono sottoposte al divieto, cos come le norme che prevedono le circostanze attenuanti.

IL PRINCIPIO DI MATERIALITA.Tale principio di materialit si esprime nel brocardo latino nullun crime sine actione (nessun reato senza azione). Tale principio si sostanzia nella esigenza che ogni reato consti di un fatto che abbia un riscontro esterno oggettivo. Il mero pensiero non pu essere oggetto di repressione penale. Esso non trova riscontro in un articolo particolare della Costituzione. Vi un indizio nellart. 25, 2 comma, laddove si fa riferimento al fatto commesso. Il principio pare trovare conforto nel principio di laicit dello Stato e dellordinamento giuridico che permea lintera Costituzione italiana. Principio che impone di pensare ad unimmagine di reato diversa da quella di peccato. IL PRINCIPIO DI OFFENSIVITA.Tale principio riassumibile nella massima nullun crimen sine iniuria (nessun reato senza offesa). Esso evidenzia il fatto che un reato perch sia tale, deve essere offensivo di qualcosa. In sostanza, non avrebbe senso elevare a reato un fatto che non arrecasse danno a una persona, ad una cosa o alla societ. Nella concezione liberale del diritto, il reato viene sempre visto come offesa e mai come violazione di un dovere, visione, questultima, tipica degli ordinamenti totalitari o impostati sul fanatismo religioso.

Il bene giuridico. NellOttocento il concetto di reato era collegato alla violazione o lesione di un diritto soggettivo. Ma alla fine del XIX secolo cominci ad affermarsi la teoria del bene giuridico come oggetto (giuridico) del reato. Una volta spostata lattenzione della tutela penale dal diritto soggettivo al bene giuridico compito del legislatore individuare loggetto giuridico degno di tutela penale. Esempi di beni giuridici tutelabili penalmente sono la vita, il patrimonio, la personalit dello Stato, ecc. Loggetto giuridico del reato non va confuso con loggetto (materiale) dellazione, intendendosi per tale unentit concreta su cui incide materialmente la condotta tipica, ad esempio la cosa o la persona, anche se quando loggetto materiale dellazione una persona, essa non sempre coincide con la persona offesa (es. art. 573 c.p. Sottrazione di minore: oggetto materiale dellazione il minore, persone offese i genitori. Circa lindividuazione dei beni giuridici oggetto di tutela penale, si ritiene oggi in dottrina che con lentrata in vigore della Costituzione, tale individuazione vada fatta con riferimento ad essa, atteso il fatto che il diritto penale ricopre nellordinamento giuridico il ruolo di extrema ratio. A tale riguardo occorre ricordare che quello delloffensivit il primo parametro cui deve guardare il legislatore quando crea una fattispecie penale. Quandegli ritenga sufficiente una sanzione amministrativa o civile per fronteggiare il fenomeno che mira ad impedire, non dovrebbe applicare una sanzione penale. Questo si chiama principio di sussidiariet e deriva da quello di extrema ratio prima richiamato. Laddove il fatto sia totalmente inoffensivo, il Giudice dovrebbe ritenerlo addirittura atipico (furto di un acino duva).

IL PRINCIPIO DI COLPEVOLEZZA.

Nullun crimen sine culpa. Nessun crimine senza colpevolezza (e non colpa). Cio nessuno pu essere chiamato a rispondere per un fatto altrui (ossia commesso da un altro). La prima condizione necessaria affinch si possa affermare la responsabilit penale (per fatto proprio) dunque che il reo abbia materialmente realizzato il fatto previsto dalla legge come reato (salvo nei casi di concorso di reato). Ma ci non sufficiente. Occorre anche un legame soggettivo tra il fatto e lautore, cio il fatto deve essere considerato proprio del soggetto che agisce e deve trattarsi di un fatto colpevole. Ma quando un fatto proprio anche da considerarsi colpevole? La risposta semplice: occorre che in rapporto agli elementi pi significativi della fattispecie di reato sussista il dolo o quantomeno la colpa. Il principio di cui parliamo sancito nellart. 27, 1 comma, Costituzione: La responsabilit penale personale. Anche tale principio, come quello di legalit di pone come principio garantistico. Tale principio di responsabilit soggettiva si contrappone alla responsabilit oggettiva (cio senza dolo o colpa), in contrasto con la Costituzione e residuo di incivilt.PARTE II - LA LEGGE PENALE E LA SUA APPLICAZIONE

Le prime disposizioni del codice penale si occupano della legge penale nel tempo e nello spazio.LA LEGGE PENALE NEL TEMPO. Lart. 2, 1 comma, c.p. dispone Nessuno pu essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato (principio di irretroattivit).

Al 2 comma (abolitio criminis), dispone: Nessuno pu essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato; e, se vi stata condanna, ne cessano la esecuzione e gli effetti penali (abolitio criminis o abolizione del reato). Si tratta di un fatto costituente reato allepoca in cui venne commesso e successivamente depenalizzato, cio trasformato in illecito amministrativo o civile o addirittura considerato lecito. Tale comma detta cio la regola della piena retroattivit della legge posteriore pi favorevole al reo (favor rei). Labolitio criminis travolge anche il giudicato. La L. n. 85/2006, art. 14, in tema di reati di opinione, ha inserito allart. 2 c.p. il 3 comma il quale dispone che Se vi stata condanna a pena detentiva e la legge posteriore prevede esclusivamente la pena pecuniaria, la pena detentiva inflitta si converte immediatamente nella corrispondente pena pecuniaria, ai sensi dellart. 135. In questo caso non si tratta di abolitio criminis perch il fatto continua ad essere previsto come reato e muta solo la pena, ma di una successione di leggi penali nel tempo in senso stretto. Il 4 comma vieta, invece, al Giudice di applicare retroattivamente una legge pi sfavorevole al reo in caso di giudicato. Esso, infatti, recita: Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono pi favorevoli al reo (favor rei), salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile. Come vediamo qui la legge pone il limite preclusivo del giudicato alla retroattivit della nuova norma pi favorevole al reo (quindi al favor rei). Per stabilire quale sia la legge che contiene la disciplina in concreto pi favorevole, il Giudice deve considerare lintera disciplina: la specie e la misura della pena principale, le pene accessorie, gli effetti penali della condanna, le misure di sicurezza, le cause di estinzione del reato e della pena e le cause di giustificazione. Ma una volta scelta la legge pi favorevole applicabile la deve applicare per intero, nel rispetto del limite della sentenza irrevocabile di condanna. Non pu creare una terza legge (c.d. divieto di tertia lex). Vale la pena ricordare che il principio del favor rei non coperto da garanzia costituzionale, pertanto non obbliga il legislatore al suo rispetto in una legge successiva, ma il giudice obbligato ad osservarlo.Ma come si distingue labolitio criminis dalla successione di leggi penali stricto sensu? I criteri sono i seguenti:

1. della continuit del tipo di illecito quando la legge successiva riproduce il contenuto offensivo di quella precedente successione di leggi nel tempo; quando vi continuit tra le due leggi si tratta di abolitio criminis;

2. della continenza quando la fattispecie successiva contenuta in quella precedente si ha successione di leggi nel tempo; quando ci non accade si ha abolitio criminis;

3. della specialit quando il legislatore abroga una legge speciale, la abrogazione della legge speciale, determina unespansione della legge generale, pertanto non una vera e propria abrogazione, ma una successione di leggi nel tempo; quando il legislatore abroga una legge generale, si verifica una successione di leggi rispetto a quei fatti che possono continuare ad essere sussunti nella legge speciale ed unipotesi di abolitio rispetto a quei fatti che non rientrano nella norma speciale; quando il legislatore introduce una norma speciale, si verifica unipotesi di successione rispetto a quei fatti concreti che possono essere sussunti nella norma speciale. Al 5 comma si precisa che Se si tratta di leggi eccezionali o temporanee, non si applicano le disposizioni precedenti in tema di abolitio criminis e di successione di leggi penali. Quindi questo comma deroga alla retroattivit, sancendo la ultrattivit delle disposizioni contenute nella legge eccezionale o temporanea. Ci per il carattere di straordinariet della norma. Dalla lettura del 6 comma si deduce che un decreto legge che contenga una nuova incriminazione o un trattamento penale pi severo non pu avere efficacia retroattiva. Poi vi sono le ipotesi di mancata conversione e di conversione con modifiche. Nel primo caso per i fatti pregressi non vi sono limitazioni: il decreto legge come se non fosse mai esistito e i fatti commessi possono essere sanzionati in base alla normativa del tempus commissi delicti. Per i fatti commessi in vigenza del decreto legge si applica la norma pi favorevole al reo anche se dettata dal decreto legge decaduto.

E se vi dichiarazione di incostituzionalit di una norma penale?

Lart. 136, 1 comma prevede che Quando la C. C. dichiara lillegittimit incostituzionale di una norma di legge o di un atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.

Se la norma penale la risposta si rinviene nella L. n. 87/1953 art. 30 commi 3 e 4, i quali recitano: Le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. Quando in applicazione della norma dichiarata incostituzionale stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, ne cessano la esecuzione e tutti gli effetti penali. La disciplina quindi simile a quella dellabolitio criminis. Se la norma dichiarata incostituzionale era pi favorevole al reo continua ad applicarsi nonostante la decisione nel rispetto del principio del favor rei.LA LEGGE PENALE NELLO SPAZIO. Lart. 3, 1 comma, afferma che, salvo eccezioni, La legge penale italiana obbliga tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovano nel territorio dello Stato. -Lart. 4, 1 comma, considera cittadini italiani coloro che hanno la cittadinanza italiana e gli apolidi residenti in Italia. Tutti gli altri sono stranieri. Il 2 comma dellart. 4 c.p. invece, definisce territorio italiano quello della Repubblica ed ogni altro luogo soggetto alla sovranit statale, come le navi e gli aeromobili, salvo deroghe. Il territorio straniero, ovviamente quello non considerato italiano. Lart. 6, 1 comma, specifica ancora pi chiaramente che Chiunque commette un reato nel territorio dello Stato punito secondo la legge italiana.

Principio di territorialit: la nostra legge penale si applica, salvo deroghe, ai soli fatti realizzati nel territorio italiano, indifferentemente dalla nazionalit dellautore e della persona offesa. Principio di universalit: la nostra legge si applica ovunque, da chiunque e contro chiunque sia commesso il fatto, salvo deroghe che riguardano una ristretta casistica di reati cui non si applica la legge italiana se commessi allestero.

-Lart. 6, 2 comma, locus commissi delicti, non recepisce n il criterio della condotta, secondo il quale il reato si considera commesso nel territorio dello Stato quando in esso si verificata lazione o lomissione; n il criterio dellevento, secondo il quale il reato si considera commesso nel territorio dello Stato quando in esso si verificato levento del reato. Ma recepisce il criterio della ubiquit, secondo il quale Il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando lazione o la omissione, che lo costituisce, ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si ivi verificato levento che la conseguenza dellazione od omissione. Anche gli atti preparatori di un iter criminoso sono soggetti alla legge penale italiana, purch dotati di un significato apprezzabile. -Lart. 7, in deroga al principio di territorialit o, meglio, in applicazione di quello di universalit, prevede che alcuni reati siano incondizionatamente punibili con la legge italiana a prescindere dal luogo in cui sono stati commessi. Vi la condizione di procedibilit assoluta, cio non occorre, richiesta, istanza o querela. Non necessita nemmeno la presenza dellautore nel territorio dello Stato. In applicazione del criterio dellubiquit si considerano realizzati allestero ma comunque si collegano causalmente a comportamenti antecedenti avvenuti in Italia. Essi sono i delitti:

1. contro la personalit dello Stato;

2. di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di tale sigillo contraffatto;

3. di falsit di monete aventi corso legale nel territorio dello Stato, o in valori di bollo o in carte di pubblico credito italiano;

4. commessi da pubblici ufficiali a servizio dello Stato, abusando dei poteri o violando i doveri inerenti alle loro funzioni;5. per il quale speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabiliscono lapplicabilit della legge penale italiana.

- Lart. 8, i delitti politici, intesi come tali quelli che offendono un interesse politico dello Stato (diretti), ovvero un diritto politico del cittadino (indiretti) ovvero qualunque delitto determinato da motivi politici (soggettivamente politici), diversi da quelli contro la personalit dello Stato, sono puniti secondo la legge italiana, da chiunque commesso. Ma perch si possa procedere, in questo caso, il Ministero della Giustizia deve farne richiesta, o se punibile a querela della persona offesa, occorre querela. Va precisato che un motivo si dice politico quando il reo agisce per raggiungere un obiettivo che riguarda la costituzione, lesistenza ed il funzionamento dello Stato. Ad esempio una rapina sorretta da motivo politico se col ricavato finanzio unorganizzazione terroristica.

-Allart. 9, 1 comma, invece, sono previsti i reati non politici, non rientranti tra quelli incondizionatamente punibili, commessi allestero dal cittadino italiano. Il cittadino che commette allestero un delitto per il quale la legge italiana stabilisce lergastolo o la reclusione non inferiore a tre anni, punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio italiano. Se prevista una pena minore le condizioni di procedibilit (art. 9, 2 comma) prevedono la richiesta del Ministero della Giustizia o la querela della persona offesa. Se il reato commesso a danno di uno Stato o di un cittadino stranieri (art. 9, 3 comma), vanno sempre osservate le condizioni di procedibilit, sempre che dallo Stato straniero venga concessa lestradizione. Per le mere contravvenzioni o per i delitti con la sola pena pecuniaria tale norma non mai applicabile. E stata estesa anche ai reati commessi in danno dellUnione Europea la previsione di cui al terzo comma.- Lart. 10, 1 comma, disciplina, invece, lipotesi in cui il reato sia commesso allestero da uno straniero a danno dello Stato o di un cittadino italiani e per tale reato la legge italiana preveda lergastolo o la reclusione non inferiore ad un anno, sempre che si trovi nel territorio italiano e si rispettino le condizioni di procedibilit (richiesta o querela). Il 2 comma invece prevede il caso in cui il delitto sia commesso a danno di uno stato o di un cittadino esteri, alle stesse condizioni di cui al 2 comma dellart. 9 (condizioni di procedibilit ed estradizione).

Lart. 3 della L. n. 146/2006 ha introdotto nellordinamento italiano il reato transnazionale. Per tale sintende il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, sia commesso in pi di uno Stato, o anche soltanto alcune fasi del suo iter in uno Stato e la commissione in un altro, o sia commesso in uno Stato da un gruppo criminale organizzato che opera in pi di uno Stato, o sia commesso in uno Stato e ne abbia effetti sostanziali in un altro. E prevista una circostanza aggravante nel caso di organizzazione criminale operante in pi stati per delitti punibili con la reclusione per un periodo non inferiore nel massimo a quattro anni.LINTERPRETAZIONE DELLA LEGGE PENALE.Gli interpreti della legge penale: la dottrina, ma le sue interpretazioni non hanno ricadute sul diritto positivo; la giurisprudenza le cui interpretazioni hanno ricaduta diretta sul diritto positivo I criteri interpretativi: secondo lart. 12 delle preleggi al c.c. Nellapplicare la legge non si pu ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e dalla intenzione del legislatore. Si distinguono i criteri:

Lessicale-semantico: le parole devono essere interpretate in base al loro significato semantico e non etimologico. In sostanza si deve avere riguardo al significato odierno della parola e non a quello originario dato che il linguaggio si evolve. Sarebbe assurdo fare riferimento a significati superati nelluso comune. Questo criterio non da se sufficiente; Storico: si ricostruisce il percorso storico seguito dal legislatore. E utile consultare i lavori preparatori;

Logico-sistematico: si deve tener conto che la norma fa parte di un sistema di norme, che a sua volta retto da criteri logico-giuridici. Anche tale criterio non da se sufficiente;

Teleologico: si fa riferimento al fine, allo scopo della norma penale. Ma tale riferimento pu essere pericoloso in quanto, a volte, anche lo scopo perseguito dal legislatore non chiaro. Analogia: si ha quando di fronte ad una lacuna della legge scritta il giudice la colma applicando al caso non previsto una norma scritta per un caso analogo. E vietata nel diritto penale.Interpretazione estensiva: non postula alcuna lacuna della legge scritta e consiste nellattribuire un certo significato ad una legge scritta la quale sembra avere una portata pi restrittiva rispetto alle parole ad essa attribuite dallinterprete. A volte pare rasentare lapplicazione analogica. Nel nostro sistema la creazione del diritto penale dovrebbe essere esclusivo monopolio del legislatore. Ma di fatto il giudice deve pur sempre interpretare la legge. Ragion per cui esiste una tensione tra principio di legalit ed interpretazione della legge.

PARTE III - IL REATO

Formalmente il reato definibile come quellillecito cui la legge ricollega una sanzione penale. In senso formale, i reati penali si distinguono dagli illeciti civili ed amministrativi per le sanzioni pi severe che lordinamento vi riconnette.

In senso sostanziale, solo il reato deve rispondere ai principi costituzionali della legalit, materialit, offensivit e colpevolezza.

Per lillecito civile e quello amministrativo non prevista la riserva di legge (legalit) ed ammessa lanalogia. La tipicit in campo civile addirittura sconsigliata. Nel diritto civile, a proposito delloffensivit, oggetto della tutela giuridica non il bene giuridico ma il diritto soggettivo. Mentre la colpevolezza connota il reato rispetto agli illeciti civili ed amministrativi. Secondo la teoria bipartita il reato sarebbe composto da due elementi: soggettivo: ne fanno parte dolo, colpa e preterintenzione.

oggettivo: ne fanno parte tutti gli altri elementi: condotta, evento, nesso di causalit, ecc..Secondo la teoria tripartita il reato sarebbe composto da tre elementi: tipicit: conformit del fatto al tipo dillecito descritto dal legislatore. Non altro che linsieme degli elementi fattuali descritti dal legislatore nellambito di una singola norma incriminatrice;antigiuridicit: contrariet del fatto tipico al diritto. In pratica assenza di cause di giustificazione (situazioni che giustificano la commissione del fatto tipico) la cui presenza eliminerebbe il contrasto con la norma;colpevolezza: rimproverabilit del fatto allagente per aver agito contrariamente al diritto. In pratica il reo in grado di agire altrimenti e non lo fa. La mancanza di colpevolezza non fa venir meno la contrariet al diritto. Il fatto rimane antigiuridico ma il soggetto che lo ha commesso non punibile perch non colpevole, nel senso di non rimproverabile. In questo caso si parla di cause di esclusione della colpevolezza o scusanti (in quanto scusano il soggetto ma non lo giustificano). Sotto il profilo della tipicit i reati si distinguono in:

Reati formali (o di pura condotta) che consistono nella semplice condotta umana, senza evento (es. evasione); Reati materiali (o di evento) che sono caratterizzati da un evento prodotto dalla condotta umana (es. omicidio). Essi si dividono in: reati a forma libera quando il legislatore non descrive alcun tipo di condotta e reati a forma vincolata quando il legislatore la descrive;

Reati commissivi (o di azione o attivi) quelli che si commettono mediante unazione positiva (es. furto);

Reati omissivi (o passivi) quelli che si commettono mediante unomissione (es. omissione di denuncia). Essi si dividono in: reati omissivi propri (o puri) caratterizzati dalla semplice omissione (es. omissione di denuncia) e reati omissivi impropri (o commissivi mediante omissione) integrati dal mancato impedimento di un evento (es. morte del bambino per mancato allattamento da parte della mamma);

Reati dolosi puniti esclusivamente per dolo (es. omicidio volontario);

Reati colposi puniti solo a titolo di colpa (es. omicidio colposo); Reati istantanei quando la condotta del reo si risolva in ununit di tempo (es. furto);

Reati permanenti quando la condotta perdura nel tempo (es. sequestro di persona);

Reati abituali propri quando un solo atto non sufficiente ad integrare il reato ma ne occorrono pi duno (es. maltrattamenti in famiglia);

Reati abituali impropri quando la singola condotta costituisce reato ma la reiterazione delle condotte integra un reato diverso o un aggravamento (es. incesto);

Reati eventualmente abituali quando la singola condotta gi punibile ma con la reiterazione non si verificano pi reati (es. lo sfruttamento della prostituzione);

Reati di danno quelli in cui la tipicit richiede una vera e propria lesione del bene giuridico (es. omicidio);

Reati di pericolo quelli in cui la fattispecie si accontenta di un semplice pericolo per il bene giuridicamente protetto (es. rimozione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro);

Reati propri possono essere commessi solo da alcune persone (es. peculato);

Reati comuni quelli che possono essere commessi da chiunque (es. omicidio).

Gli elementi costitutivi del reato sono: la tipicit, lantigiuridicit e la colpevolezza.

LA TIPICITA.

E il primo degli elementi costitutivi del reato. Non altro che linsieme degli elementi fattuali descritti dal legislatore nellambito di una singola disposizione incriminatrice. Gli elementi costitutivi della conformit al tipo (tipicit) sono:

1. Il soggetto attivo del reato (o autore, reo, agente, colpevole). E il primo degli elementi della tipicit ed individua colui il quale realizza la fattispecie di reato. Deve essere una persona umana e deve avere capacit penale. Queste caratteristiche sono possedute da ogni individuo a prescindere dal fatto che sia capace dintendere e di volere, dallet, ecc.. In astratto chiunque capace di commettere un reato. Allart. 3 c.p. sono contemplate alcune deroghe a tale principio generale ed astratto si tratta delle c.d. ipotesi di immunit che a seconda della fonte normativa da cui prevista possono essere di diritto pubblico interno o internazionale. Funzionali quando hanno efficacia limitata ai soli fatti di rilievo penale realizzati nellesercizio delle funzioni cui si riferisce; extrafunzionali quando estende la propria efficacia anche al di l dei fatti penali compiuti nellesercizio delle funzioni, cio ai fatti privati (assolute). Sostanziali quando inibita la possibilit di applicazione della sanzione; Processuale quando viene ad essere preclusa la possibilit di processare il soggetto. Delle immunit di diritto pubblico interno fanno parte: a) il Presidente della Repubblica in base allart. 90 della Costituzione, secondo il quale Egli non responsabile degli atti compiuti nellesercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione. Al di fuori dellesercizio delle sue funzioni per il Presidente della Repubblica pu essere chiamato a rispondere penalmente come tutti i cittadini; b) i membri del Parlamento in base allart. 68, 1 comma, della Costituzione, secondo il quale I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nellesercizio delle loro funzioni. Si tratta di immunit sostanziale. Entrambe le immunit, poi, sono funzionali. Lart. 68 detta ulteriori immunit (extrafunzionali e processuali): Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento pu essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, n pu essere arrestato o altrimenti privato della libert personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nellatto di commettere un delitto per il quale previsto larresto obbligato in flagranza (2 comma); Analoga autorizzazione richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza (3 comma); c) i Giudici della Corte Costituzionale; d) i membri dei Consigli Regionali; e) i membri del Consiglio Superiore della Magistratura. Delle immunit di diritto pubblico internazionale fanno parte; il Sommo Pontefice, i Capi degli Stati esteri, i membri di Governi stranieri, gli Agenti Diplomatici. Le immunit sostanziali di tipo funzionale sono riconducibili alle cause di giustificazioni. Gli altri casi invece sono riconducibili a cause personali di non punibilit. Nel caso il reato sia commesso nel contesto dellattivit di un ente, si pone il problema di quale sia il soggetto responsabile. Una volta individuato il responsabile, non detto che questi sia il soggetto attivo del reato. Il responsabile, infatti potrebbe aver delegato ad altri alcune funzioni. Certo il responsabile deve sempre vigilare, ma per evitare la responsabilit per culpa in vigilando sufficiente che vi sia un modello di verifica e controllo. Ad ogni modo vi sono alcune funzioni che non possono essere delegate. Non va dimenticato che societas delinquere non potest in applicazione dellart. 27, 1 comma, della Costituzione: La responsabilit penale personale. Ma in attuazione della legge delega n. 300/2000 stato emanato il D. Lgs.vo n. 231/2001 che ha disciplinato la responsabilit degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato. Ma com strutturato il meccanismo in base al quale oggi pu sorgere la responsabilit da reato dellente? Tale responsabilit connessa alla commissione di un reato da parte di una persona umana che rivesta un ruolo nella societ. Tale connessione deve essere oggettiva nel senso che il reato debba essere realizzato a vantaggio dellente e soggettiva nel senso che la persona deve essere legata allente da un certo tipo di rapporto: se ricopre una posizione apicale, vale il c.d. principio di identificazione, cio lente si identifica col soggetto reo; se ricopre una posizione subordinata, si delinea una vera e propria fattispecie colposa, nel senso che lente ha la responsabilit per non aver vigilato. Se, invece, ha vigilato non vi responsabilit dellente. La responsabilit dellente sempre autonoma rispetto a quella della persona fisica, cio lente responsabile a prescindere dal fatto che lautore del reato si a identificato. Dalla L. 231/2001 sono esclusi lo Stato e gli Enti Pubblici Territoriali. Laccertamento della responsabilit amministrativa dellente destinato ad avere luogo con le forme e le garanzie tipiche del processo penale e le sanzioni sono: la sanzione pecuniaria, le sanzioni interdittive (sospensione o revoca della licenza, ecc.) la confisca, la pubblicazione della sentenza. 2. La condotta. Secondo degli elementi della tipicit. Corrisponde al comportamento umano. Essa quando illecita compresa nel reato e rappresenta la condotta che lordinamento intendeva perseguire. La condotta deve essere umana e nessuno pu essere punito per un mero atteggiamento interiore. La distinzione tra condotte attive (azioni) e condotte omissive (omissione). Nullum crimen sine actione. Lazione in senso stretto un movimento del corpo. Lomissione il mancato adempimento dellazione richiesta dalla norma. Per meglio comprendere il nesso tra azione ed omissione si riporta lart. 40, 2 comma, c.p. il quale recita: Non impedire un evento, che si ha lobbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo, c.d. criterio dellequivalenza. Il c.p. parla quindi di obbligo giuridico di impedire levento. Loggetto materiale o il soggetto passivo della condotta sono la cosa o la persona su cui ricade il comportamento tipico del soggetto attivo del reato. Il soggetto passivo della condotta non sempre coincide col soggetto passivo del reato e col danneggiato il quale il congiunto della vittima (soggetto passivo del reato). Lart. 42, 1 comma, c.p. recita: Nessuno pu essere punito per una azione od omissione prevista dalla legge come reato, se non lha commessa con coscienza e volont. La suit, suitas, o coscienza e volont, deve essere considerata requisito della condotta: se la condotta non cosciente e volontaria non vi punibilit. Per suit sintende, quindi, dominabilit e impedibilit della condotta da parte del soggetto. Infatti, tra le cause di esclusione della suitas vi sono il costringimento fisico e la causa di forza maggiore. 3. Levento. E il terzo degli elementi della tipicit. E un effetto naturale della condotta umana. Sono considerati tali effetti di tipo fisico, fisiologico o psicologico. Alla concezione naturalistica si contrappone quella giuridica secondo la quale levento si identifica nella offesa dellinteresse protetto dal diritto, cio nella lesione o messa in pericolo del bene protetto.4. Il nesso causale. Quarto elemento della tipicit. Perch un evento possa essere ricondotto alla responsabilit di un individuo occorre innanzitutto che tra levento e la condotta umana del soggetto attivo sussista il c.d. nesso causale. La condotta causale rispetto allevento (ossia ha cagionato levento) quando rappresenta una condizione (necessaria) senza la quale levento non si sarebbe verificato. Lart. 40, 1 comma, c.p. recita: Nessuno pu essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se levento dannoso o pericoloso da cui dipende lesistenza del reato, non conseguenza della sua azione od omissione. Per stabilire se unazione sia causa di un evento si deve ricorrere ad un processo di eliminazione mentale. Occorre cio eliminare dalla mente lazione che ha causato levento per capire se levento si sarebbe verificato lo stesso. Se la risposta negativa vi il nesso di causalit (teoria condizionalistica). Secondo la teoria della causalit adeguata, invece, non sufficiente che lazione sia condizione necessaria per il verificarsi dellevento, ma deve essere anche adeguata, cio idonea a determinare levento. Secondo lart. 41 c.p. Il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dallazione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalit fra lazione od omissione e levento (1 comma). Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalit quando sono state da sole sufficienti a determinare levento (2 comma). Le disposizioni precedenti si applicano anche quando la causa preesistente o simultanea o sopravenuta consiste nel fatto illecito altrui (3 comma). Lart. 45 c.p. recita: Non punibile chi ha commesso il fatto per caso fortuito o per forza maggiore. Per stabilire se unazione o unomissione rappresentino condizione necessaria per il verificarsi di un evento si ritiene indispensabile il ricorso a leggi di copertura: universali o statistiche. Il diritto penale si rif a quelle statistiche che riscontrano la sequenzialit di un evento ad unazione in una certa percentuale di casi. Il metodo della sussunzione sotto leggi scientifiche riempie di contenuto la formula della conditio sine qua non. LANTIGIURIDICITA.E il secondo degli elementi costitutivi del reato. Rappresenta la contrariet del fatto tipico allordinamento giuridico. Se manca lantigiuridicit si commette il fatto tipico ma non il reato, dal momento che mancher un elemento essenziale del reato. Le cause di giustificazione o giustificanti o esimenti o scriminanti, sono situazioni che escludono lantigiuridicit e quindi il reato e si distinguono dalle cause di esclusione della colpevolezza o scusanti che escludono la punibilit e non il reato. Il c.p. prevede le scriminanti negli artt. dal 50 al 54 ma non le definisce tali. Si limita a dire che in tali ipotesi non punibile chi ha commesso il fatto. Ad ogni modo le esimenti rilevano anche se non conosciute dal soggetto. Non esiste una ratio comune alle giustificazioni ma una cosa che le accomuna il fatto che chi agisce in forza di una di esse non agisce contra ius ma conformemente al diritto. Vi sono cause di giustificazione non codificate. Sono ipotesi in relazione alle quali le esimenti non sembrerebbero applicabili (es. attivit del medico: interventi chirurgici; violenza realizzata in contesti sportivi: boxe). E taluni hanno pensato di estendere a tali casi analogicamente le scriminanti. Ma lanalogia nel diritto penale non configurabile neppure se in bonam partem sicch non sarebbe possibile ricavare analogicamente dagli artt. 50 e ss. c.p. alcuna ulteriore esimente. In realt tali ipotesi sono gi riconducibili a scriminanti codificate (es. consenso delloffeso, stato di necessit o esercizio di un diritto). Allora si tratterebbe di interpretazione estensiva e non di applicazione analogica. Si riporta di seguito lelenco delle cause di giustificazione di cui agli artt. 50-54 c.p.

1. La legittima difesa. Art. 52, 1 comma, c.p.: Non punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessit di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di unoffesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata alloffesa. Lordinamento tratta con maggior favore linteresse dellaggredito rispetto a quello dellaggressore. Requisiti della legittima difesa. Loffesa: deve derivare da condotta umana e deve offendere un diritto proprio o altrui (anche patrimoniale). Il pericolo del danno deve essere attuale. Nel reato permanente il pericolo non cessa finch dura la permanenza (es. sequestro di persona). Si deve trattare di un pericolo e non di un danno, altrimenti una reazione a danno avvenuto sarebbe vendetta o ritorsione e non legittima difesa. Essa deve essere ingiusta. La difesa: deve essere necessaria per salvare il diritto minacciato proprio o altrui. La necessit va intesa anche in base alle caratteristiche fisiche dei due. E se laggredito poteva fuggire e non lha fatto? La difesa si configura come non necessaria? Sembra che ci si verifichi in pochi casi, perch non si pu pensare di punire un povero disgraziato aggredito da un delinquente solo perch non fuggito. La proporzione: tra difesa e offesa. Si deve fare riferimento ai mezzi a disposizione dellaggredito e alla proporzione fra beni giuridici. Sotto tale prospettiva va risolta anche la questione dei c.d. offendicula ovvero quei meccanismi o mezzi di difesa a protezione di una propriet (es. filo spinato, vetri rotti, cane, ecc.). Il criterio per valutare questi ostacoli non quella della proporzione quanto quello della insidiosit e non visibilit, pertanto non vi sar legittima difesa per la tagliola, la botola ecc., ma vi sar per il cane se il pericolo ben segnalato. La L. 59/2006 ha aggiunto due commi allart. 52, il 2 ed il 3, i quali prevedono sostanzialmente che si pu fare uso di unarma legittimamente detenuta o di un altro mezzo idoneo al fine di difendere la propria o altrui incolumit ed i beni propri o altrui quando non vi desistenza e vi pericolo di aggressione e tali disposizioni si possono applicare anche sul luogo di lavoro da parte di imprenditori e professionisti. Il 2 comma deroga solo alla proporzione ma non alla necessit. Per cui il difensore dovr attuare lazione meno lesiva per laggressore.2. Lo stato di necessit o scriminante amorale. Necessitas non habet legem, la necessit non soggetta alla legge. Art. 54, 1 comma, c.p.: Non punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessit di salvare s od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, n altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo. Si differenzia dalla legittima difesa perch: a) nello stato di necessit il soggetto non reagisce contro laggressore, ma contro un terzo innocente; b) solo il danno grave alla persona lo giustifica, mentre nella legittima difesa pu essere un qualsiasi diritto; c) chi agisce per legittima difesa non deve risarcire il danneggiato, chi in stato di necessit deve al danneggiato un equo indennizzo. Art. 54, 2 comma, Questa disposizione non si applica a chi ha un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo, in altri termini, i poliziotti non possono invocarla. Requisiti dello stato di necessit. Il danno grave alla persona: Il pericolo del danno deve essere attuale. Involontariet del danno: Pericolo non volontariamente causato dallagente. Azione necessitata: Lazione non deve essere altrimenti evitabile. Senza alternativa Proporzione: il fatto commesso deve essere proporzionato al pericolo. Lo stato di necessit talvolta pu essere considerato pi una scusante che una esimente: ad es. chi salva un prossimo congiunto da un danno grave alla persona. Art. 54, 3 comma, La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche se lo stato di necessit determinato dallaltrui minaccia; ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona minacciata risponde chi lha costretta a commetterlo. E questa lipotesi di coazione morale o costringimento psichico. In questo caso qualcuno sar punito: il terzo minacciante. 3. Il consenso dellavente diritto. Art. 50: Non punibile chi lede o pone in pericolo un diritto, col consenso della persona che pu validamente disporne. In taluni reati, quindi, il dissenso dellavente diritto un elemento essenziale del reato. Perci se esiste il consenso viene a mancare il fatto tipico (es. la violazione di domicilio: se vi il consenso del proprietario della casa il reato non c). Occorre che il consenso sia dato da persona capace di agire, quindi maggiorenne, e da colui che pu disporre del diritto leso o posto in pericolo. La legge non stabilisce quali siano i diritti disponibili. Si riconosce generalmente che indisponibili sono quelli statuali, perci sono inefficaci i diritti contro la personalit dello Stato, la pubblica amministrazione e lamministrazione della giustizia; poi i reati contro la famiglia, il diritto alla vita (art. 579 c.p. omicidio del consenziente), il diritto allintegrit personale nella sfera fisica (art. 5 c.c.). Tra i diritti parzialmente disponibili si annoverano il diritto allonore ed alla dignit personale. Totalmente disponibili sono i diritti patrimoniali, sicch il consenso pu essere dato nel caso di reati contro il patrimonio. Il consenso deve essere manifestato dal titolare dellinteresse protetto. Pu essere: espresso o tacito, presunto quando si presume che il titolare avrebbe acconsentito, putativo quando chi agisce lo fa nellerroneo convincimento che il titolare del bene protetto abbia prestato il consenso, libero, spontaneo, informato cio non inficiato da dolo, violenza, errore o dalla imperfetta conoscenza del danno che dal consenso pu derivare, preventivo, revocabile. A proposito del consenso informato nel campo del settore medico chirurgico si precisa che il trattamento medico reputato legittimo se il paziente abbia validamente consentito al trattamento medesimo. Pertanto egli deve essere stato correttamente informato sui possibili effetti della terapia o dellintervento chirurgico, sui possibili effetti collaterali. Il consenso informato il presupposto di fatto perch possa estrinsecarsi la libert di autodeterminazione terapeutica del paziente garantito costituzionalmente sia pure indirettamente (artt. 13 e 32 C.). Essa implica il diritto di decidere consapevolmente la terapia cui sottoporsi (entro certi limiti) senza subire acriticamente liniziativa del medico, il quale deve informare il malato, affinch possa validamente autodeterminarsi. Tale consenso deve essere personale, espresso, specifico e (meglio) se scritto anche se non obbligatoriamente. Anche tale consenso revocabile. Non esiste comunque fattispecie penale nel caso in cui il medico abbia agito secondo leges artis da intendersi come miglioramento della patologia del paziente.4. Lesercizio di un diritto. Art. 51, 1 comma, c.p.: Lesercizio di un diritto esclude la punibilit, in sostanza chi esercita un proprio diritto non danneggia nessuno. Infatti lordinamento non pu concedere un diritto a qualcuno e poi punirlo per averlo esercitato (principio di non contraddizione). La ratio della scriminante viene ravvisata nella prevalenza dellinteresse di colui che agisce nel corretto esercizio di un diritto. E necessaria lesatta individuazione dei limiti entro i quali il diritto deve essere esercitato. Se tali limiti vengono superati si nellambito di un abuso del diritto. I diritti che possono essere esercitati sono quelli soggettivi in senso stretto (es. diritto di propriet, di libera manifestazione del pensiero). Prevale anche uninterpretazione estensiva del concetto di diritto nel senso di comprendervi anche le facolt legittime (es. facolt di arresto da parte dei privati in caso di flagranza ex art. 383 c.p.p.). Le fonti da cui pu nascere il diritto sono: Costituzione, legge ordinaria, regolamenti, sentenze, atti amministrativi, negozi giuridici privati, norme europee. Per risolvere lapparente conflitto di norme che non possono essere applicate entrambe linterprete deve rifarsi ai seguenti criteri: a) gerarchico: lex superior derogat legi inferiori; b) cronologico: lex posterior derogat legi anteriori; c) specialit: lex specialis derogat legi generali. I limiti sono: interni se insiti nella norma ed esterni quando vengono stabiliti da altre norme. Una cosa essenziale. Quando i diritti sono riconosciuti dalla Costituzione non possono essere limitati da una norma di rango inferiore. Un esempio di conflitto tra diritti costituzionalmente previsti dato dalla libera manifestazione del pensiero che si pu estrinsecare attraverso lesercizio del diritto di cronaca dei giornalisti (art. 21 C.) e il bene dellonore individuale riconducibile ai diritti inviolabili della persona (art. 2 C.). Si pu ravvisare in questo caso il reato di diffamazione, allora sar il giudice che stabilir se il giornalista abbia esercitato correttamente il diritto di cronaca o abbia diffamato la persona.

5. Ladempimento di un dovere. Art. 51, 1 comma, c.p.: ladempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della Pubblica Autorit, esclude la punibilit. Anche qui sono presenti il principio di non contraddizione ed una situazione di conflitto (tra doveri). Ed anche qui linterprete ad essere chiamato a stabilire quale sia il dovere prevalente. Lart. 51 distingue il dovere giuridico imposto da una norma e quello imposto da una Pubblica Autorit. Esempio del primo la testimonianza ex art. 198, 1 comma, c.p.p.. Circa il secondo, va precisato che per ordine sintende una manifestazione di volont che proviene da un superiore e rivolto ad un soggetto gerarchicamente subordinato. Requisiti. Il rapporto gerarchico deve essere di diritto pubblico. Viceversa un ordine privato privo di efficacia scriminante. La legittimit dellordine (formale e sostanziale) e ci vale sia per chi ordina che per chi esegue. Si pu dire allora che non punibile chi adempie un dovere imposto da un ordine di P. A. che risulti legittimo formalmente e sostanzialmente. Lordine illegittimo, invece, non deve essere eseguito. Leventuale esecuzione realizza il reato e di questo devono rispondere sia il superiore che il subordinato. Due eccezioni: a) chi ha eseguito ha, per errore, pensato di obbedire ad un ordine legittimo; b) il subordinato non ha sindacabilit sullordine. A questultima eccezione vi uneccezione: lordine manifestamente criminoso. In questo caso il subordinato (anche militare) deve rifiutarsi di eseguire lordine. In questo caso per il subordinato vi esimente, per il superiore vi responsabilit penale e quindi punibilit. Se il subordinato esegue anchegli punibile.

6. Luso legittimo delle armi. Art. 53, 1 comma, c.p. Ferme le disposizioni contenute nei due articoli precedenti, non punibile il pubblico ufficiale che, al fine di adempiere a un dovere del proprio ufficio, fa uso ovvero ordina di fare uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica, quando vi costretto dalla necessit di respingere una violenza o di vincere una resistenza allAutorit, e comunque impedire la consumazione dei delitti di strage, di naufragio, sommersione, disastro aviatorio, disastro ferroviario, omicidio volontario, rapina a mano armata e sequestro di persona. Il riferimento alle disposizioni dei due articoli precedenti rileva la sussidiariet della presente giustificazione rispetto alla legittima difesa e alladempimento di un dovere. Inoltre i soggetti la cui condotto pu dirsi giustificata vengono individuati come pubblici ufficiali (ovviamente solo quelli facenti parte della forza pubblica in quanto dotati di armi e a qualsiasi persona a cui egli richieda assistenza). Occorre che luso delle armi sia conseguenza delladempimento di un dovere (scopo lecito). I presupposti oggettivi sono: a) necessit di respingere una violenza allAutorit; b) necessit di vincere una resistenza allAutorit; c) necessit di impedire i delitti di strage, naufragio, sommersione, disastro aviatorio, ferroviario, omicidio volontario rapina a mano armata e sequestro di persona. La violenza comprende anche la minaccia. La resistenza attiva e passiva (es. fuga) La scriminante in parola si usa solo come extrema ratio, cio il pubblico ufficiale non deve avere altra scelta per due motivi: a) usa o ordina di usare le armi perch non ha altri mezzi di persuasione (es. verbale); b) larma usata quella meno offensiva. Quindi deve sempre esserci sempre proporzione. Riepilogando: Le cause di giustificazione o giustificanti o scriminanti o esimenti previste dagli articoli dal 50 al 54 del codice penale sono:

1. Legittima difesa2. Stato di necessit

3. Consenso dellavente diritto

4. Esercizio di un diritto

5. Adempimento di un dovere

6. Uso legittimo delle armi.

Poi sono presenti nel nostro ordinamento alcune cause di giustificazione non codificate. Esse sono:

1. Attivit terapeutica del medico (intervento chirurgico)

2. Violenza realizzata in contesti sportivi (boxe)

LA COLPEVOLEZZA.E il terzo degli elementi costitutivi del reato. Il c.p. non la definisce. Non va intesa come sinonimo di elemento soggettivo del reato, ossia di dolo e colpa, ma come linsieme di tutti i fattori dai quali dipende la possibilit di muovere un rimprovero giuridico penale al soggetto agente i relazione al fatto antigiuridico realizzato. Non basta quindi che sia commesso un fatto illecito (antigiuridico) e che si versi in dolo o colpa (tipico), ma per imputare il fatto allautore occorre che: a) egli fosse capace di intendere e di volere al momento della realizzazione; b) la norma violata fosse riconoscibile dallautore; c) dolo o colpa; d) non vi siano scusanti (cause di esclusione della colpevolezza). Le scusanti permettono al soggetto di non essere punito. Ma il fatto non giustificato, ossia non lecito. Lautore non viene punito perch scusato dallordinamento tenuto conto dei riflessi psicologici della situazione che si trova a vivere al momento del fatto. La colpevolezza riguarda il fatto, cio il reo pu essere rimproverato per ci che ha fatto, per il fatto commesso). Non pu mai riguardare lautore, cio egli non pu essere rimproverato per il suo modo di essere o per il carattere. La legge nellultimo caso punirebbe lautore per quello che e non per ci che ha fatto. 1. Il dolo e lerrore. Il dolo la forma pi classica di imputazione soggettiva del reato. Per i delitti la regola la punibilit ad esclusivo titolo di dolo (art. 42, 2 comma, c.p.); solo se il legislatore deroga espressamente a questa regola configurabile la punibilit per colpa (es. omicidio colposo). Per le contravvenzioni vi pu essere punibilit per dolo o colpa. Definizione di dolo. Art. 43 c.p. Il delitto doloso, o secondo lintenzione, quando levento dannoso o pericoloso, che il risultato dellazione od omissione e da cui la legge fa dipendere lesistenza del delitto, dallagente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione. Gli elementi del dolo sono rappresentazione e volont. La rappresentazione (del fatto) si riferisce ai presupposti della condotta o agli elementi ad essa concomitanti e alle caratteristiche del soggetto passivo (pi chiara, pi intensa). La volont il carattere che distingue il dolo dalla colpa (pi univoca, pi intensa). Ma lintensit del dolo pu ricollegarsi anche e soprattutto alla durata della risoluzione criminosa. a) Se il soggetto agisce dimpulso si ha il dolo dimpeto; b) se agisce dopo aver meditato sul da farsi si ha il dolo di proposito; c) se agisce dopo lunga preparazione si ha il dolo premeditato o premeditazione ed essendo la massima intensit di dolo integra una circostanza aggravante. Oggetto della volont da parte del reo prima la condotta e poi levento. A seconda dellintensit della volizione (volont) si distingue il dolo intenzionale (o diretto) quando la volont piena e completa e dolo eventuale (o indiretto) che segna il confine tra il dolo e la colpa cosciente (o con previsione) che una forma di colpa che da luogo ad unaggravante comune. La colpa cosciente postula che il soggetto abbia agito nonostante la previsione dellevento. Questo requisito avvicina la colpa cosciente al dolo eventuale. Infatti sia in un caso che nellaltro, levento previsto. Loggetto del dolo dalla lettura dellart. 43 risulta incompleto, in quanto esso parla di evento, mentre opinione concorde in dottrina che il dolo debba investire tutto il fatto tipico del reato limitatamente allelemento oggettivo e non solo levento. Vi il dolo generico in cui loggetto coincide col fatto tipico (art. 640 c.p. truffa: procura a s o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. Come si nota il conseguimento del profitto appartiene alla fattispecie tipica) e il dolo specifico in cui loggetto investe altri elementi che non appartengono al fatto tipico (art. 624 c.p. furto: al fine di trarne profitto per s o per altri. Come si nota il conseguimento del profitto non appartiene alla fattispecie tipica). Nei reati omissivi loggetto del dolo assume connotati peculiari: nei propri, il dolo costituito da: a) la situazione tipica che deve essere conosciuta; b) la condotta (omissiva): in altri termini il soggetto deve accorgersi che vi una persona in pericolo e volontariamente omette di soccorrerla; negli impropri, il dolo costituito da: a) lobbligo giuridico di garanzia da parte del soggetto (es. il casellante del passaggio a livello); b) il situazione tipica che attiva lobbligo di agire (larrivo del treno); c) lomissione dellazione impeditiva dellevento (lomissione di abbassare le sbarre); d) levento (la morte di chi attraversa i binari). Ma accertare il dolo non operazione facile, perch esso essendo rappresentazione e volont del fatto, costituito da atteggiamenti psicologici del soggetto. Importante, al fine di ricostruire il dolo appare anche la ricostruzione del movente. Definizione di errore. Gli errori sono due: Lerrore sul fatto che consiste nella mancata o falsa rappresentazione di uno o pi elementi del reato ed il reo commette un errore sul fatto (un cacciatore pensava di uccidere un fagiano ed uccide un uomo, quindi commette un fatto che non voleva compiere). Lerrore sul fatto esclude sempre il dolo. Lerrore sul precetto che si verifica quando il soggetto erra sulla qualificazione giuridica del fatto. Lerrore sul precetto non rileva a beneficio del reo dal momento che si risolve in una ignoranza della legge penale che, in base allart. 5 c.p. non ammette ignoranza (un cacciatore caccia senza licenza per ignoranza di legge, quindi compie lazione che voleva compiere). Solo in caso di ignoranza inevitabile vi sar esclusione (non del dolo) della colpevolezza. Nellerrore sul fatto il reo non voleva ledere alcun bene giuridico; nellerrore sul precetto il reo realizza ci che voleva senza percepire lilliceit del suo comportamento. Art. 47, 1 comma: Lerrore sul fatto che costituisce il reato esclude la punibilit dellagente. Nondimeno se si tratta di errore determinato da colpa, la punibilit non esclusa, quando il fatto preveduto dalla legge come delitto colposo. Lerrore deve essere essenziale. Pu essere incolpevole o determinato da colpa. Lerrore determinato da colpa esclude il dolo ma lascia sussistere una responsabilit colposa. Tuttavia non tutti i reati sono punibili per colpa, ma solo i reati colposi previsti come tali dalla legge. Sono invece rarissime le ipotesi di errore sul fatto che lasciano sussistere il dolo anche in caso di errore. Una per tutte lerrore sullet nel delitto di atti sessuali con minori di 14 anni (art.609 sexies) Art. 47, 2 comma: Lerrore sul fatto che costituisce un determinato reato non esclude la punibilit per un reato diverso. Ad esempio, se il reo non conosce il pubblico ufficiale che ha di fronte e commette una resistenza nei suoi confronti sar punito per violenza privata (art. 610 c.p.) ma non per resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.). Art. 47, 3 comma: Lerrore su una legge diversa dalla legge penale esclude la punibilit, quando ha cagionato un errore sul fatto che costituisce il reato. E il problema del c.d. errore su legge extrapenale. Talvolta tale errore produce un errore sul precetto. E la questione sta proprio nel distinguere lerrore su legge extrapenale dallerrore sul precetto. Poi vi il c.d. errore determinato dallaltrui inganno. Art. 48 c.p.: Le disposizioni dellart. precedente si applicano anche se lerrore sul fatto che costituisce il reato determinato dallaltrui inganno; ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona ingannata risponde chi lha determinata a commetterlo. Ad es. Tizio che vuole uccidere Caio d al cameriere Sempronio un bicchiere con del liquido avvelenato dicendogli che si tratta di una medicina. Ovviamente sar punibile Tizio e non Sempronio. Riepilogando: Lerrore : sul fatto quando chi agisce pensa di fare qualcosa di diverso da quello che fa e mostra sensibilit per il bene giuridico protetto; sul precetto quando il soggetto sa benissimo ci che fa e mostra insensibilit per il bene giuridico protetto. In questo caso entrer in gioco lart. 5 c.p. che permetter una scusa solo quando lignoranza della legge penale si riveler inevitabile. 2. La colpa. Art. 43, 1 comma, c.p.: Il delitto colposo, o contro lintenzione, quando levento anche se preveduto, non voluto dallagente, e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline. Ai sensi dellart. 42, 2 comma, perch un delitto sia punibile per colpa occorre unespressa previsione legislativa. Per le contravvenzioni non necessaria. Alla luce di tutto ci si pu dire che il legislatore ha previsto come prototipo dei reati colposi il reato di evento. I requisiti della colpa sono: negativi: assenza di dolo; positivi: violazione delle regole di diligenza e la rimproverabilit. Le regole cautelari di diligenza possono essere anche non scritte e possono essere desunte dalla vita sociale. Si ha in questi casi colpa generica e ad essa si riferisce lart. 43 c.p. quando fa riferimento alla negligenza: trascuratezza in rapporto ad una regola che prescrive di attivarsi in qualche modo (il medico che dimentica la garza nel ventre di un paziente), imprudenza: la regola cautelare richiede di astenersi dallagire (lautomobilista che guida ubriaco) e imperizia: racchiude in se le altre due ma si riferisce in particolare ad attivit qualificate che richiedono particolari conoscenze tecniche (il medico che sbaglia la terapia). Le regole cautelari di diligenza possono essere scritte. Si ha in questi casi la colpa specifica basata sullinosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline. Per individuare la regola cautelare di diligenza oggettiva si fa riferimento alla miglior scienza ed esperienza del momento storico in quello specifico settore e la condotta colposa rileva ogni qualvolta non si rispetti la regola precauzionale (o cautelare). Ma non sufficiente tale violazione per la rimproverabilit allagente dovendo anche guardare alla sua personalit. Le regole cautelari si distinguono in: proprie quando prevedono levento e la sua evitabilit con giudizio di quasi certezza; improprie quando prevedono levento e impongono di adottare precauzioni che riducano il rischio, anche se non lo annullano (probabilit non quasi certezza). La regola cautelare impone poi di informarsi prima di agire. Se per ladempimento di particolari obblighi giuridici un soggetto debba o intenda avvalersi delloperato di altri, c.d. delega di funzioni, egli dovr scegliere persone idonee e svolgere un adeguato controllo. In difetto potrebbero sorgere in capo a lui profili di responsabilit nel duplice senso della culpa in eligendo (cattiva scelta) e culpa in vigilando (cattivo controllo). Per ascrivere levento al soggetto occorre verificare che il comportamento alternativo lecito avrebbe evitato levento dannoso (evitabilit). In altri termini levitabilit difetta quando levento si sarebbe verificato anche se il soggetto avesse agito con diligenza. Il principio di affidamento stato elaborato con specifico riferimento alla circolazione stradale. Il problema stabilire fino a che punto il destinatario di un obbligo di diligenza possa fare affidamento sullosservanza, da parte di altri soggetti, delle regole cautelari (es. diligenza). La colpa : propria (veri casi di colpa); impropria quando pur avendo voluto lagente levento, risponde a titolo di colpa nei seguenti casi: a) errore colposo sul fatto di reato (art. 47, 1 comma, c.p.: Lerrore sul fatto che costituisce il reato esclude la punibilit dellagente. Nondimeno, se si tratta di errore determinato da colpa, la punibilit non esclusa, quando il fatto preveduto dalla legge come delitto colposo; b) eccesso colposo nelle cause di giustificazione (art. 55 c.p.: Quando, nel commettere alcuni dei fatti preveduti dagli articoli 51, 52, 53 e 54 c.p. si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dallordine dellAutorit, ovvero imposti dalla necessit, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto preveduto dalla legge come delitto colposo); c) erronea supposizione colposa di una causa di giustificazione (art. 59, u.c. c.p.: Se lagente ritiene per errore che esistano circostanze di esclusione della pena, queste sono sempre valutate a favore di lui. Tuttavia, se si tratta di errore determinato da colpa, la punibilit non esclusa, quando il fatto preveduto dalla legge come delitto colposo). Nellambito della colpa occorre distinguere tra colpa incosciente quando levento non solo non voluto, ma nemmeno previsto dallagente e colpa cosciente (o con previsione) quando lagente non vuole commettere il reato o realizzare levento, ma lo preveda come possibile conseguenza della sua condotta e nonostante tutto, sottovaluta la probabilit che si verifichi o sopravvaluta le proprie possibilit di evitarlo. Questa forma di colpa realizza la circostanza aggravante di cui allart. 61, n. 3, c.p. che prevede come circostanza aggravante comune lavere, nei delitti colposi, agito nonostante la previsione dellevento. Ai sensi dellart. 133 c.p., il giudice, nel procedere alla commisurazione della pena, deve tenere conto, fra laltro, della gravit del reato, desunto da una pluralit di indici, tra i quali compreso quello del grado della colpa. Sul grado della colpa incide leffettivo atteggiamento psicologico del soggetto agente. Il grado della colpa rilever ai fini della commisurazione della pena.3. La preterintenzione e la responsabilit oggettiva. La responsabilit oggettiva, nell'ambito del diritto penale, indica quella forma di imputazione della responsabilit penale che prescinde dalla verifica della sussistenza del criterio d'imputazione soggettiva del fatto al suo autore (nelle diverse forme del dolo, della colpa e della preterintenzione, anche se questultima viene, da taluna parte della dottrina e da parte della giurisprudenza, ricondotta nell'alveo della responsabilit oggettiva). La responsabilit oggettiva , dunque, caratterizzata dall'imputazione del fatto penalmente rilevante esclusivamente alla luce della ricorrenza del nesso causale tra la condotta e l'evento lesivo. La fonte codicistica generale che contempla il criterio d'attribuzione della responsabilit oggettiva individuata nell'art. 42 c.p., 3 comma, nella parte in cui prevede che: "...la legge determina i casi in cui l'evento posto altrimenti a carico dell'agente come conseguenza della sua azione od omissione". Il codice penale prevede una serie di ipotesi di responsabilit oggettiva nelle quali il reato imputabile al reo senza dolo ne colpa (uno per tutti il reato di furto duso). Tutto ci in evidente contrasto con la Costituzione ed in particolare con il principio di personalit della responsabilit penale di cui allart. 27. La preterintenzione rappresenta una figura a se stante rispetto al dolo, alla colpa ed alla responsabilit oggettiva. Art. 43, c.p.: Il delitto preterintenzionale, o oltre lintenzione, quando dallazione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso pi grave di quello voluto dallagente. Per i delitti aggravati dallevento sintendono quelli per i quali previsto un aumento di pena qualora si verifichi un evento ulteriore rispetto a quello che gi di per s costituisce reato. Prima della riforma della L. n. 19/1990 secondo lart. 59, 1 comma, c.p. le circostanze aggravanti dovevano essere valutate a carico dellagente anche se da lui non conosciute o per errore ritenute inesistenti. Dopo la riforma tali circostanze aggravanti sono valutate a carico dellagente solo se lui le conosceva o le ignorava per colpa o le riteneva inesistenti per errore determinato da colpa. Il legislatore si cos mosso nella direzione indicata dalla Consulta, eliminando la regola dellimputazione per responsabilit oggettiva delle circostanze aggravanti e sostituendovi quella della imputazione per colpa. Responsabilit per colpa. Aberratio ictus monolesiva: Art. 82, 1 comma, c.p.: Quando per errore nelluso dei mezzi di esecuzione del reato, o per unaltra causa, cagionata offesa a persona diversa da quella alla quale loffesa era diretta, il colpevole risponde come se avesse commesso il reato in danno della persona che voleva offendere. Si sottolinea che vi divergenza tra ci che il soggetto attivo ha voluto e ci che egli ha realizzato. Aberratio ictus plurilesiva: Art. 82, 2comma, c.p.: Qualora oltre alla persona diversa, sia offesa anche quella alla quale loffesa era diretta, il colpevole soggiace alla pena stabilita per il reato pi grave, aumentata fino alla met. Qui la responsabilit a titolo di dolo per il danno arrecato alla persona che lagente voleva offendere, a titolo di responsabilit oggettiva per il danno arrecato al soggetto diverso. Aberratio delicti monolesiva: Art. 83, 1 comma, c.p.: Fuori dei casi preveduti dallarticolo precedente, se, per errore nelluso dei mezzi di esecuzione del reato, o per unaltra causa, si cagiona un evento diverso da quello voluto, il colpevole risponde, a titolo di colpa, dellevento non voluto, quando il fatto preveduto dalla legge come delitto colposo. Si verifica, cio, una divergenza tra il voluto ed il realizzato, che ha in comune con laberratio ictus, lerrore nelluso dei mezzi di esecuzione del reato, ma che diverge da essa perch non riguarda la persona offesa ma il tipo di offesa ed il tipo di reato. In altri termini il soggetto agente risponde del diverso reato realizzato e non voluto, sempre che tale fatto diverso sia previsto dalla legge come rato colposo. Aberratio delicti plurilesiva: Art. 83, 2 comma, c.p.: Se il colpevole ha cagionato altres levento voluto, si applicano le regole sul concorso dei reati. 4. Lerrore sul precetto. Art. 5 c.p.: Ignorantia legis non excusat. Nessuno pu invocare a propria scusa lignoranza della legge penale, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile. Ma quali sono i casi in cui lignoranza deve considerarsi inevitabile? Nei reati c.d. mala quia vetita, ossia reati di creazione legislativa, e non i mala in se, ossia i delitti naturali.5. Limputabilit. Art. 85 c.p. Capacit dintendere e di volere.: Nessuno pu essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se, al momento in cui lo ha commesso, non era imputabile. E imputabile chi ha la capacit dintendere e di volere. Se manca una sola delle due non vi imputabilit. In sostanza il reato potrebbe perfezionarsi anche senza la capacit dintendere e di volere del soggetto agente, ma il reo che risulta impunibile, in quanto non imputabile. Limputabilit la capacit di colpevolezza. Se viene meno limputabilit (es. per incapacit dintendere e di volere) viene meno la colpevolezza. La capacit di intendere consiste nellidoneit del soggetto a rendersi conto del significato sociale della propria condotta. La capacit di volere si identifica nellattitudine della persona a determinarsi in modo autonomo, in conformit del proprio giudizio. Queste qualit mancano in persone che non hanno raggiunto una sufficiente maturit psichica o che non sono sani di mente. Art. 97 c.p.: Non imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto quattordici anni. (presunzione assoluta fondata sulla immaturit psichica del minore). Per i minori tra i quattordici e i diciotto anni la legge non pone alcuna presunzione di non imputabilit. Si deve accertare caso per caso la capacit di intendere e di volere. Art. 98, 1 comma, c.p.: E imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto gli anni quattordici, ma non ancora i diciotto, se aveva la capacit di intendere e di volere, ma la pena diminuita. Il soggetto maggiorenne tendenzialmente imputabile se non per altre cause di incapacit di intendere e di volere. Art. 88, c.p.: Non imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermit, in tale stato di mente da escludere la capacit di intendere o di volere. In sostanza, limputabilit esclusa in caso di vizio totale di mente (infermit mentale). Art. 89, c.p.: Chi nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermit, in tale stato di mente da scemare grandemente, senza escluderla, la capacit di intendere o di volere, risponde del reato commesso; ma la pena diminuita (come per i minori tra 14 e 18 anni). Ai fini della dichiarazione di incapacit di intendere e di volere non sono valutabili i disturbi psichici che non siano perfettamente inquadrabili clinicamente (nevrosi e psicopatie). Vi rientrano invece i disturbi della personalit purch siano talmente consistenti, intensi e gravi da incidere sulla capacit di intendere e di volere. Lart. 90 c.p., invece, dichiara irrilevanti i motivi passionali e gli stati emotivi, pur riconoscendo che essi possano avere unincidenza sulla commisurazione della pena. Art. 91, 1 comma, c.p.: Non imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva la capacit di intendere e di volere, a cagione di piena ubriachezza derivata da caso fortuito o da forza maggiore. Art. 91, 2 comma, c.p.: E prevista una mera diminuzione della pena, invece, se lubriachezza non era piena, ma era tuttavia tale da scemare grandemente, senza escluderla, la capacit di intendere e di volere. In entrambe le ipotesi si presuppone la c.d. ubriachezza accidentale o incolpevole. Si tratta di casi limite. Lubriachezza viene trattata, invece, nel codice penale con notevole seriet. Art. 92, 1 comma, c.p.: Lubriachezza non derivata da caso fortuito o da forza maggiore non esclude n diminuisce limputabilit. Se poi il soggetto lo ha fatto per precostituirsi una scusa in funzione della realizzazione di un reato, la legge individua unulteriore categoria di ubriachezza: quella preordinata (art. 92, 2 comma, c.p.). Art. 94, 1 comma, c.p.: Quando il reato commesso in stato di ubriachezza, e questa abituale, la pena aumentata. Art. 94, 2 comma, c.p.: Agli effetti della legge penale, considerato ubriaco abituale chi dedito alluso di bevande alcooliche e in stato frequente di ubriachezza. Art. 95, c.p.: Per i fatti commessi in stato di cronica intossicazione prodotta da alcool si applicano le disposizioni contenute negli articoli 88 e 89 (cio le disposizioni in tema di vizio di mente). In sostanza limputabilit esclusa totalmente o parzialmente, poich lo stato di intossicazione cronica comporta unalterazione mentale irreversibile e tale da rendere il soggetto alcolizzato malato di mente. Le norme relative allubriachezza si applicano anche al soggetto che fa uso di stupefacenti. Una disciplina a parte invece prevista per il sordomutismo. Art. 96, c.p.: Non imputabile il sordomuto che, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva, per causa della sua infermit, la capacit di intendere o di volere. Se la capacit dintendere o di volere era grandemente scemata, ma non esclusa, la pena diminuita. Nessuna inferiorit psichica del sordomuto, dunque, secondo la legge penale. La capacit di intendere e di volere va verificata caso per caso. Art. 86 c.p.: Se taluno mette altri nello stato dincapacit dintendere e di volere, al fine di fargli commettere un reato, del reato commesso dalla persona resa incapace risponde chi ha cagionato lo stato dincapacit. Il riferimento ad esempio a qualcuno che propina ad altri sostanze alcooliche o stupefacenti per cagionarne lincapacit di intendere e di volere. Lart. 87, c.p., stabilisce invece che la regola della non imputabilit per difetto di imputabilit non si applica, se il soggetto si sia volutamente messo in stato di incapacit di intendere o di volere al fine di commettere il reato o di prepararsi una scusa (norma analoga in tema di ubriachezza preordinata). Si tratta di unipotesi di c.d. actio libera in causa. Il fatto o lazione (actio) per cui il soggetto viene punito, realizzato in uno stato di non imputabilit, ma si considera ugualmente punibile perch lagente per libera scelta si posto nellincapacit di intendere e di volere, innescando cos il meccanismo che sfocia nel reato (obiettivo perseguito dal soggetto. Lart. 87 quindi uneccezione alla regola generale della non imputabilit per incapacit di intendere e di volere ed compatibile con il principio costituzionale di colpevolezza.6. Le altre cause di colpevolezza. Oltre allerrore inevitabile (scusabile), sul precetto penale e al difetto di imputabilit vi sono le seguenti ulteriori cause di esclusione della colpevolezza: Il costringimento fisico previsto dallart. 54, 3 comma, c.p. secondo il quale la punibilit derivante da stato di necessit si applica anche se lo stato di necessit determinato dallaltrui minaccia. Nonostante lo stato di necessit sia una causa di giustificazione, la non punibilit per costringimento fisico stata interpretata quale ipotesi di causa scusante. Lordine criminoso insindacabile di cui allart. 51, 4 comma, c.p. applicabile al soggetto che abbia agito nelladempimento di un ordine insindacabile di un superiore gerarchico. La provocazione in rapporto ai delitti di ingiuria e diffamazione. E scusato perch non esigibile un autocontrollo tale da evitare persino una mera reazione verbale chi ad esempio dopo essere stato colpito e subito lesioni ingiuria o diffama chi lha colpito.

Riepilogando: Le cause di esclusione della colpevolezza o scusanti sono:

1. Errore sul fatto2. Errore sul precetto

3. Difetto di imputabilit (per incapacit di intendere e di volere) nelle seguenti forme:

Soggetti minorenni

Vizio di mente

Ubriachezza e uso di sostanze stupefacenti

Sordomutismo

Determinazione in altri dello stato dincapacit dintendere e di volere.4. Costringimento fisico5. Ordine criminoso insindacabile

6. Provocazione nei delitti di ingiuria e diffamazione.

PARTE IV LE FORME DI MANIFESTAZIONE DEL REATO

Il reato non sempre si manifesta nella forma descritta dalla fattispecie di parte speciale. Vi sono forme di manifestazione del reato diverse da quella normale. Esse sono: le circostanze del reato, il tentativo ed il concorso di persone nel reato.LE CIRCOSTANZE DEL REATO.

La circostanza un elemento accessorio del reato e dei suoi elementi essenziali. Infatti, mentre gli elementi costitutivi del reato sono necessari ed indispensabili affinch esso si realizzi (essentialia delicti), le circostanze sono elementi accidentali ed eventuali (accidentalia delicti). Se ricorrono il reato assume quella particolare forma di manifestazione detta reato circostanziato. Sul piano degli effetti g