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LA PRESENTAZIONE ( 158— 163) Can. 158 § 1. La presentazione a un ufficio ecclesiastico da parte di colui, cui compete il diritto di presentare, deve essere fatta all’autorità alla quale spetta dare l’istituzione all’ufficio di cui si tratta, e precisamente, se altro non è stato legittimamente disposto, entro tre mesi dalla ricezione della notizia della vacanza dell’ufficio. § 2. Se il diritto di presentazione compete a un collegio o a un gruppo di persone, colui che deve essere presentato sia designato osservando le disposizioni dei cann. 165-179. Can. 159 Nessuno sia presentato contro la sua volontà; di conseguenza colui che è proposto per essere presentato, richiesto del suo parere, se non rifiuta entro otto giorni utili, può essere presentato. Can. 160 § 1. Chi gode del diritto di presentazione, può presentare una o anche più persone, e questo sia contemporaneamente sia successivamente. § 2. Nessuno può presentare se stesso; un collegio o un gruppo di persone però può presentare uno dei suoi membri. Can. 161 § 1. Se non è stabilito altro dal diritto, chi ha presentato una persona riconosciuta non idonea può soltanto per una seconda volta presentare, entro un mese, un altro candidato. § 2. Se il presentato avesse rinunciato prima che sia stata fatta l’istituzione o fosse deceduto, chi gode del diritto di presentare, entro un mese dalla ricezione della notizia della rinuncia o della morte, può esercitare nuovamente il suo diritto. Can. 162 Chi, entro il tempo utile, a norma del can. 158, § 1 e del can. 161, non ha fatto la presentazione, e parimenti colui che ha presentato due volte una persona riconosciuta non idonea, perde per quel caso il diritto di presentazione, e all’autorità cui spetta dare l’istituzione, compete provvedere liberamente all’ufficio vacante, con l’assenso tuttavia dell’Ordinario proprio del candidato alla provvisione. Can. 163 L’autorità, cui compete a norma del diritto istituire il presentato, istituisca legittimamente colui che avrà riconosciuto idoneo e che avrà accettato; che se parecchi, legittimamente presentati, fossero stati riconosciuti idonei, deve istituire uno dei medesimi. 1. Concetto La presentazione è la designazione del candidato a un ufficio ecclesiastico, fatta da chi ne ha il diritto alla competente autorità, perché ratifichi l’atto conferendo la prescritta istituzione, ossia la titolarità. Si distingue concettualmente dalla elezione, perché il diritto di presentazione può spettaresia una persona singola che a una famiglia, oppure a una persona giuridica o a un semplice gruppo di più persone, mentre il diritto di elezione spetta per definizione a una persona giuridica o a un gruppo di più persone, le quali devono procedere a una votazione collegiale. Nella presentazione, inoltre, possono essere proposte anche più persone ( 160, § 1), mentre nella elezione viene designato un solo candidato a maggioranza di voti ( 176). Espressione tipica dell’istituto della presentazione è il cosiddetto diritto di patronato, unprivilegio che la Chiesa prese a concedere dopo il suo pubblico riconoscimento da parte di Costantino (Editto di Milano, a. 313). Entrò così a far parte dell’ordinamento canonico, ma, a causa di gravi abusi e inconvenienti che in seguito ne derivarono, l’autorità ecclesiastica, che vedeva nel diritto di patronato una ingerenza estranea a danno della sua libertà, cercò di eliminarlo o almeno di

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LA PRESENTAZIONE  ( 158— 163)

Can. 158§ 1. La presentazione a un ufficio ecclesiastico da parte di colui, cui compete il diritto di presentare, deve essere fatta

all’autorità alla quale spetta dare l’istituzione all’ufficio di cui si tratta, e precisamente, se altro non è stato legittimamente disposto, entro tre mesi dalla ricezione della notizia della vacanza dell’ufficio.

§ 2. Se il diritto di presentazione compete a un collegio o a un gruppo di persone, colui che deve essere presentato sia designato osservando le disposizioni dei cann. 165-179.

Can. 159Nessuno sia presentato contro la sua volontà; di conseguenza colui che è proposto per essere presentato, richiesto del

suo parere, se non rifiuta entro otto giorni utili, può essere presentato.

Can. 160§ 1. Chi gode del diritto di presentazione, può presentare una o anche più persone, e questo sia contemporaneamente

sia successivamente.§ 2. Nessuno può presentare se stesso; un collegio o un gruppo di persone però può presentare uno dei suoi membri.

Can. 161§ 1. Se non è stabilito altro dal diritto, chi ha presentato una persona riconosciuta non idonea può soltanto per una

seconda volta presentare, entro un mese, un altro candidato.§ 2. Se il presentato avesse rinunciato prima che sia stata fatta l’istituzione o fosse deceduto, chi gode del diritto di

presentare, entro un mese dalla ricezione della notizia della rinuncia o della morte, può esercitare nuovamente il suo diritto.

Can. 162Chi, entro il tempo utile, a norma del can. 158, § 1 e del can. 161, non ha fatto la presentazione, e parimenti colui che

ha presentato due volte una persona riconosciuta non idonea, perde per quel caso il diritto di presentazione, e all’autorità cui spetta dare l’istituzione, compete provvedere liberamente all’ufficio vacante, con l’assenso tuttavia dell’Ordinario proprio del candidato alla provvisione.

Can. 163L’autorità, cui compete a norma del diritto istituire il presentato, istituisca legittimamente colui che avrà riconosciuto

idoneo e che avrà accettato; che se parecchi, legittimamente presentati, fossero stati riconosciuti idonei, deve istituire uno dei medesimi.

1.  ConcettoLa presentazione è la designazione del candidato a un ufficio ecclesiastico, fatta da chi ne ha il diritto alla competente

autorità, perché ratifichi l’atto conferendo la prescritta istituzione, ossia la titolarità.Si distingue concettualmente dalla elezione, perché il diritto di presentazione può spettaresia una persona singola che a una

famiglia, oppure a una persona giuridica o a un semplice gruppo di più persone, mentre il diritto di elezione spetta per definizione a una persona giuridica o a un gruppo di più persone, le quali devono procedere a una votazione collegiale. Nella presentazione, inoltre, possono essere proposte anche più persone ( 160, § 1), mentre nella elezione viene designato un solo candidato a maggioranza di voti ( 176).

Espressione tipica dell’istituto della presentazione è il cosiddetto diritto di patronato, unprivilegio che la Chiesa prese a concedere dopo il suo pubblico riconoscimento da parte di Costantino (Editto di Milano, a. 313). Entrò così a far parte dell’ordinamento canonico, ma, a causa di gravi abusi e inconvenienti che in seguito ne derivarono, l’autorità ecclesiastica, che vedeva nel diritto di patronato una ingerenza estranea a danno della sua libertà, cercò di eliminarlo o almeno di limitarne l’esercizio. Il Codice di Diritto Canonico, pubblicato nel 1917, vietò per l’avvenire la costituzione di qualsiasi altro patronato ( 1450, § 1), e raccomandò agli Ordinari del luogo di adoperarsi perché i patroni rinunziassero ai loro diritti, accettando in cambio dei suffragi spirituali per sé e per i propri familiari ( 1451). Furono apportate inoltre all’istituto importanti riforme.

Il Concilio Vaticano II, nel Decr. Christus Dominus, da una parte fece voti che, perl’avvenire, non venissero più concessi alle Autorità civili “diritti e privilegi di elezione, nomina, presentazione o designazione all’ufficio episcopale” (n. 20), e, dall’altra, dispose che si abolissero, relativamente alle parrocchie, “tutti i diritti di presentazione, di nomina o di riserva, salvo il diritto dei religiosi” (n. 31, 2).In conseguenza Paolo VI abrogò tutti “i privilegi non onerosi concessi a persone fisiche o morali, che (comportassero) diritti di elezione, di nomina o di presentazione per qualsiasi ufficio (ecclesiastico)È, e in particolare“le consuetudini e i diritti di nomina, di elezione, di presentazione di sacerdoti ad un ufficio o beneficio parrocchiale” (M.P. Ecclesiae Sanctae, 6 agosto 1966, I, 18; Enchir. Vat., vol. 2, p. 721, n. 794). È stato così soppresso l’istituto del patronato come tale (il nuovo Codice non vi fa più cenno), pur lasciando sussistere alcun diritti di presentazione, retti dai 158— 163.

1. Il diritto di patronato era definito dal Codice pio — benedettino: “L’insieme dei privilegi che, uniti a determinati oneri, competono per concessione della Chiesa a cattolici fondatori di una chiesa, di una cappella o di un beneficio, o anche a coloro che ne sono gli aventi causa” ( 1448*).

2.  Modalità della presentazione1)  L’autorità competente e il tempo utile

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158, § 1 (1457 e 1464*)  A termine del 158 del nuovo Codice, la presentazione a un ufficio ecclesiastico da parte di colui che ne ha il diritto, dev’essere fatta:

—  All’autorità a cui spetta l’istituzione—  Entro il termine di tre mesi dal giorno in cui è venuto a conoscenza della vacanza dell’ufficio, tranne che, per diritto

particolare o per legge di fondazione o anche per legittima consuetudine, sia stato disposto un altro termine1. Il tempo s’intende utile ( 162), per cui non decorre per chi ignori la vacanzadell’ufficio o non sia in grado di agire, a

causa di un impedimento ( 201, § 2). Il 184, § 3, fa comunque obbligo di rendere nota al più presto, appena si sia determinata, la vacanza di un ufficio a tutti coloro a cui compete qualche diritto di provvista in merito.

2)  La presentazione collegiale 158, § 2 (1460, § 1*)  Come s’è già accennato, il diritto di presentazione può spettare a una persona singola, oppure a un

collegio provvisto di personalità giuridica, o a un semplice gruppo di più persone. In questa seconda ipotesi, la designazione del candidato dev’essere effettuata collegialmente, secondo le modalità prescritte dai 165— 179, circa le elezioni.

3.  Norme circa il candidato1)  Il consenso dell’interessato 159 (1466*)  Per il rispetto dovuto alla persona e anche per evitare ritardi inutili e dannosi, il 159 prescrive (ma non “ad

validitatem”) che nessuno sia presentato contro la sua volontà. Una nota “Regula Iuris” afferma che “invito beneficium non datur”. Pertanto il candidato prescelto dev’essere richiesto del suo intendimento: la sua accettazione è condizione perché l’autorità ecclesiastica competente gli conferisca l’istituzione. Tale accettazione può essere anche implicita ed è presunta, qualora il detto candidato non opponga il suo eventuale rifiuto entro otto giorni utili, secondo la 43” Regula Iuris del VI Libro delle Decretali di Bonifacio VIII: “Qui tacet consentire videtur”.

Resta sempre per altro al candidato proposto la possibilità di rinunziare alla presentazione prima della istituzione ( 161, § 2), e anche dopo l’istituzione ( 184,§ 1; 187— 189).

2)  Pluralità di candidati 160, § 1 (1460 § 4*)  Chi gode del diritto di presentazione può presentare nei termini prescritti (tre mesi utili) una o più

persone, e questo sia simultaneamente che successivamente.In caso di presentazioni successive, il 1460, § 4, del Codice precedente vietava formalmente di escludere le persone già

presentate. La norma non è stata confermata nel nuovo Codice, per cui alcuni la ritengono soppressa. Pensiamo, tuttavia, che essa valga tuttora, non solo per un senso di rispetto dovuto all’autorità ecclesiastica, ma anche per un motivo di carattere giuridico, in quanto dalla presentazione deriva al candidato un diritto (ius ad rem), di cui non può essere privato dall’arbitrio di chi lo ha proposto.

La presentazione successiva suppone ovviamente che non sia ancora avvenuta l’istituzione da parte dell’autorità ecclesiastica competente.

3)  Un divieto e una facoltà 160, § 2 (1461*)  Il divieto è formale: nessuno può presentare se stesso. È però consentito che il collegio o ceto

presenti uno dei suoi membri.Nel 1461 del Codice precedente, si disponeva inoltre che il candidato, scelto collegialmente dai patroni, non potesse unire il

suo voto personale per raggiungere la maggioranza richiesta. La norma non è stata confermata, per cui il divieto deve ritenersi abrogato.

Una elusione del divieto. Una persona, fornita di tutte le qualità, è la più idonea per ricoprireun dato ufficio ecclesiastico, e l’autorità ecclesiastica desidera vivamente di conferirlo ad essa. Ma c’è un impedimento: per l’ufficio c’è il diritto di presentazione, e questo spetta alla persona accennata, la quale evidentemente non può presentare se stessa. Per eludere l’ostacolo, ci sono tre possibilità:

1. —  La richiesta di dispensa alla Santa Sede2. —  La rinunzia dell’avente diritto ad esercitare per quella volta il suo “ius praesentationis”—  Lasciar trascorrere i tre mesi del tempo utile prescritto ( 158, § 1), in modo che l’ufficio diventi di libera collazione

dell’autorità ecclesiastica1. Non c’è alcuna proibizione relativamente alla seconda e alla terza elusione, e, d’altra parte, non esiste, nel caso

concreto, dolo o frode a danno di qualcuno.4)  Candidati non idonei 161, § 1 (1464 e 1465, § 1*)  Nel caso che una persona presentata non risulti idonea, è consentito proporre un nuovo

candidato entro il termine di un mese, ma questo solo per una seconda volta, com’è prescritto nel canone seguente. Anche il nuovo termine costituisce un tempo “utile”.

Il giudizio sulla idoneità del candidato spetta all’autorità a cui compete l’istituzione ( 163).Essa ha il diritto e il dovere di accertarla, raccogliendo le informazioni necessarie ed eventualmente sottoponendo il candidato a un esame, se ritenuto utile o se richiesto dalla legge di fondazione. Contro un eventuale giudizio negativo l’interessato ha il diritto di presentare regolare ricorso a termini del 1737, “intra peremptorium terminum quindecim dierum utilium”, che decorre a norma del 1735.

1. Il 2391, § 3, del Codice precedente disponeva che coloro i quali, chierici olaici, “scienter” avessero presentato o nominato un “indegno”, rimanessero privi per quella volta “ipso facto” del “ius praesentandi vel nominandi”.

5)  In caso di rinunzia o di morte 161, § 2 (1468*)  Qualora la persona proposta rinunzi o deceda prima di ricevere l’istituzione canonica da parte della

competente autorità, chi gode del diritto di presentazione può esercitare nuovamente tale diritto entro il termine utile di un mese, a decorrere dal giorno in cui è venuto a conoscenza della rinunzia o del decesso. La rinunzia deve risultare da un atto formale; quanto al decesso, basterà la pubblica notizia.

Nel caso che il nuovo candidato non risulti idoneo, si procederà entro il termine di un mese a una terza presentazione, applicando il 161, § 1.

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4.  La perdita del diritto di presentazione 162 (1458, § 1, e 1465, § 1*)  È stabilita dal 162 e concerne due casi.1°  Qualora la presentazione non sia stata effettuata nel tempo utile prescritto: tre mesi per la prima; un mese per la

seconda.2°  Qualora sia stata presentata due volte una persona non idonea.In questi casi, l’ufficio rimasto vacante diventa “ipso iure” di libero conferimento dell’autorità ecclesiastica a cui spetta

concedere l’istituzione, salvo, com’è ovvio, il ricorso al Superiore gerarchico o al tribunale amministrativo ( 1400, § 2).La decadenza del diritto riguarda quel caso particolare (pro eo casu), non il diritto in sé, chepotrà essere esercitato

liberamente nei casi successivi.1. Il canone aggiunge che è necessario ottenere l’assenso dell’Ordinario proprio della personaprescelta. È una norma di

carattere generale, che fa obbligo di non conferire alcun ufficio ecclesiastico a chierici o a religiosi senza tale assenso; nel caso, s’intende in cui l’autorità che assegna l’ufficio e l’Ordinario proprio del candidato siano distinti.

5.  L’istituzione canonica 163 (1466*)  La presentazione dà al candidato solo il “ius ad rem” il diritto alla istituzione canonica e di conseguenza allo

stesso ufficio. Il “ius in re” viene attribuito mediante l’istituzione da parte della competente autorità ecclesiastica, integrata eventualmente dalla immissione in possesso.

L’istituzione è obbligatoria (instituat) a due condizioni:1°  Che il candidato proposto sia stato riconosciuto idoneo, ai sensi del 149, § 12°  Che, inoltre, abbia espresso la sua accettazione a termini del 159Nel caso di presentazione di più candidati, l’autorità competente non è tenuta a scegliere ilpiù idoneo, come prescriveva il

1466, § 1, del Codice precedente, ma sceglie liberamente uno dei soggetti designati, purché idoneo. Contro tale scelta fra candidati forniti delle qualità richieste, non è possibile alcun ricorso.

Il canone non stabilisce il termine entro il quale debba avvenire l’istituzione. Ma, ai sensidel 57, § 1, esso risulta di tre mesi utili, poiché la presentazione costituisce una vera e propria “petitio”, almeno implicita. Trascorso tale termine, sia il candidato che colui o coloro che l’hanno presentato possono produrre una istanza di sollecito o un ricorso formale a termine dello stesso canone, e questa sarà la via normale. Ma poiché il silenzio dell’Autorità equivale a una risposta negativa a termine del 57, § 2, colui o coloro che intendessero proporre un candidato diverso, possono anche farlo legittimamente a norma del 161, § 1, che concede loro il diritto di procedere a una seconda elezione.

1. L’istituzione dev’essere effettuata in iscritto (n. 1067) e gratuitamente. Una richiesta didanaro renderebbe simoniaca e di conseguenza nullo “ipso iure” l’atto ( 149, § 3).

6.  Norme ulteriori1. 1)  Possibili diritti di presentazione o di elezione previsti nel Codice: 2. —  All’ufficio di Vescovo: 377, §§ 3 e 53. —  Di parroco: 5234. —  Di rettore di chiesa: 557—  Di cappellano: 565Non sono propriamente “presentazione” ai sensi del 158: 1. —  La presentazione dell’elenco di possibili candidati all’episcopato, da parte dei Vescovi di una provincia

ecclesiastica o di una Conferenza Episcopale, a norma del 377, § 2—  La presentazione della terna da parte del Vescovo diocesano, per la nomina di un Vescovo ausiliare: 377, § 41. 2)  Sanzionato nel Codice un caso di particolare presentazioneConcerne il conferimento di un ufficio ecclesiastico diocesano a un religioso o a un membro di Società di vita apostolica:

tale conferimento ha luogo infatti “su presentazione o almeno con il consenso del competente Superiore” ( 682, § 1).1. 3)  La cessazione definitiva del diritto di presentazionePuò avvenire in vari modi:1. —  Per rinunzia formale da parte di chi detiene un tale diritto, purché, trattandosi di diritto collegiale, la sua

rinunzia non pregiudichi il diritto degli altri (si richiede una deliberazione unanime).2. —  Per revoca legittima da parte della competente Autorità ecclesiastica.3. —  Per privazione penale: 1336, § 1, n. 2.4. —  In caso di pubblico abbandono della fede cattolica o della comunione ecclesiale: 194, § 1, n. 2 (analogia).5. —  In caso di apostasia, eresia o scisma: 1364, § 1 (analogia).—  Per estinzione o soppressione legittima dell’ufficio da parte della competente autorità.1. 4)  La sospensione dell’esercizio2. Ha luogo:3. —  Per particolare legittima proibizione da parte dell’autorità ecclesiastica competente.4. —  Per provvedimento penale: 1336, § 1, n. 3.5. —  “Ipso iure”, in caso di scomunica: 1331. In forza di tale canone, si ha un semplice divieto, ma tenendo conto

del 171, § 1, n. 3, che dichiara inabile a dare il proprio voto nelle elezioni chi fosse colpito da scomunica inflitta o dichiarata sia per sentenza giudiziale che per decreto, occorre dire che la detta scomunica, finché perduri, rende anche inabile ad esercitare il diritto di presentazione. La situazione non sembra diversa.